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lunedì 17 giugno 2024

Agenzia delle dogane e dei Monopoli Circ. 16/05/2024, n. 13/2024 Gestione mezzi di trasporto oggetto di sequestro e confisca per contrabbando. Chiarimenti operativi.

 


Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Circ. 16/05/2024, n. 13/2024

Gestione mezzi di trasporto oggetto di sequestro e confisca per contrabbando. Chiarimenti operativi.

Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione dogane.


Epigrafe


Testo della circolare


Allegato - Foglio di calcolo del valore commerciale di autoveicoli (excel)-versione aggiornata


Circ. 16 maggio 2024, n. 13/2024 (1)


Gestione mezzi di trasporto oggetto di sequestro e confisca per contrabbando. Chiarimenti operativi.


(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione dogane.




Con la circolare n. 12/2023 [1] sono state impartite le disposizioni per la gestione dei mezzi di trasporto confiscati ai sensi dell'articolo 301 del T.U.L.D. e per l'eventuale affidamento/assegnazione, nelle ipotesi di sequestro e di confisca di tali beni ai sensi dell'articolo 301-bis del T.U.L.D., da osservare anche con riguardo ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente, ai sensi dell'articolo 295-bis, comma 3, del T.U.L.D..


In particolare, sono stati delineati i compiti degli Uffici delle Dogane, nell'ambito della citata procedura, i presupposti della richiesta di affidamento temporaneo o di assegnazione definitiva, i soggetti che possono presentarla e le destinazioni d'uso dei mezzi di trasporto da affidare, nel rispetto dei vincoli previste dalle normative vigenti con riguardo al limite di 1600 cc di cilindrata per le auto di servizio, nel caso di affidamento di autovetture.


Quanto alla gestione dei mezzi oggetto di sequestro penale, è stato precisato che gli Uffici devono attenersi alla procedura prevista dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Giustizia n. 295 del 23 novembre 2005.


Conseguentemente, nel caso di mancanza di istanza di affidamento o di richiesta di assegnazione definitiva, in luogo della distruzione e se economicamente vantaggiosa, gli Uffici possono richiedere la vendita all'asta dei beni sequestrati tramite gli Istituti di Vendite Giudiziarie (I.V.G.); la distruzione dei beni deve comunque essere disposta nel caso in cui i tentativi di vendita dovessero risultare infruttuosi.


È stato osservato che il trasgressore [2], nei casi in cui sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca, può richiedere all'Amministrazione il riscatto del mezzo, previo pagamento del suo valore e della sanzione amministrativa; pertanto, nell'ottica della miglior tutela dell'erario unionale e nazionale tale ipotesi, ove praticabile, andrebbe privilegiata.


Tuttavia, la circolare specifica che, al contrario, laddove il mezzo di trasporto sia stato confiscato in quanto utilizzato per commettere l'illecito di contrabbando, l'Ufficio non darà seguito positivo all'istanza di riscatto.


Viene precisato che, oltre a quanto sopra descritto, l'Ufficio è tenuto a valutare ala convenienza economica dell'utilizzo del mezzo rispetto alla vendita del bene all'asta indicando, a tal fine, gli elementi che devono guidare tale valutazione.


L'Ufficio è tenuto a determinare il valore commerciale del bene in base alle indicazioni contenute nel prospetto allegato alla circolare.


Con riguardo a quest'ultimo, si coglie l'occasione per riproporre il foglio di calcolo del valore commerciale di autoveicoli, che tiene conto di alcune inesattezze presenti nella versione precedente (all. 1)


La circolare prosegue con le indicazioni procedurali riguardanti l'ipotesi di vendita all'asta, richiamando anche il caso di primo tentativo di vendita all'asta rimasto infruttuoso, alla luce del parere dell'Avvocatura dello Stato intervenuta sul punto.


Tutto ciò premesso, essendo pervenuti quesiti relativamente alla pratica applicazione della circolare 12/2023 con riferimento a taluni aspetti ivi disciplinati, si forniscono le seguenti istruzioni operative, valide anche per merci differenti dai mezzi di trasporto oggetto di introduzione irregolare.


Con la sentenza C 489/20 del 7 aprile 20222 la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta sul tema dell'estinzione dell'obbligazione doganale di merce introdotta in modo irregolare nel territorio doganale dell'Unione europea, oggetto di sequestro e successiva confisca, distinguendo tra estinzione dell'obbligazione doganale disciplinata dal Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 - CDU ed estinzione dell'obbligazione connessa alle accise e all'imposta sul valore aggiunto gravante sulla stessa merce, disciplinate rispettivamente dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio e dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio.


Come noto, i principi interpretativi cristallizzati dalla Corte di Giustizia nelle sue sentenze hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, pertanto, è opportuno chiarire quanto rappresentato al riguardo con la circolare in parola, al fine di renderla conforme agli ormai consolidati orientamenti fissati dal giudice unionale.


Quest'ultimo, muovendo dall'art. 124.1, lett. e) del CDU, evidenzia che il testo di tale disposizione non fa riferimento, quale condizione per l'estinzione dell'obbligazione, al momento in cui interviene il sequestro delle merci, superando quanto in precedenza prescritto dall'art. 233, punto d), del previgente Reg. CEE n. 2913/1992 (CDC) che, in caso di sequestro/confisca di merci non unionali, subordinava l'estinzione dell'obbligazione alla condizione che il sequestro fosse avvenuto "all'atto dell'introduzione irregolare", e non anche in un momento successivo; ora l'obbligazione si considera estinta in ambedue le ipotesi.


La Corte di giustizia esamina, poi, la seconda questione ovvero se l'estinzione dell'obbligazione doganale per la causa prevista all'art. 124.1, lett. e) del CDU comporta anche l'estinzione dell'obbligazione connessa alle accise e all'imposta sul valore aggiunto per le merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione europea.


In via preliminare, il giudice unionale, dopo aver ripercorso i sistemi descritti dalle due direttive (accise ed IVA) dichiara che l'articolo 2, lettera b), e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, nonché l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 70 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che l'estinzione dell'obbligazione doganale per la causa prevista al predetto articolo 124 del CDU non comporta l'estinzione dell'obbligazione connessa, rispettivamente, alle accise e all'IVA per merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione.


Tale principio si basa sulla considerazione che, per entrambe le citate direttive, l'imposta diviene esigibile nel momento dell'immissione in consumo nel territorio dello Stato membro di riferimento e che, la merce irregolarmente introdotta nel territorio doganale dell'Unione, deve intendersi anche definitivamente immessa in consumo nel territorio dell'Unione ai fini delle direttive accise ed IVA.


Pertanto, l'estinzione dell'obbligazione doganale conseguente al sequestro e successiva confisca della merce introdotta irregolarmente nel territorio doganale dell'Unione non comporta, ove l'introduzione irregolare fosse già avvenuta al momento del sequestro, anche l'estinzione dell'obbligazione tributaria ad essa connessa relativa ad accise e all'imposta sul valore aggiunto.


Si evidenzia che la citata direttiva 2008/118/CE (accise) risulta abrogata, con efficacia al 13 febbraio 2023, dalla direttiva (UE) 2020/262. Quest'ultima, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 180/2021 con effetto dal 13 febbraio 2023, fornisce all'art. 6, par. 3, la definizione, ai fini dell'accisa, di immissione in consumo.


In particolare, alla lettera d) si precisa che per immissione in consumo si intende:


d) l'importazione dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che essi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, a un regime di sospensione dall'accisa, o il loro ingresso irregolare, a meno che l'obbligazione doganale sia stata estinta ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) o k), del regolamento (UE) n. 952/2013. Se l'obbligazione doganale è stata estinta ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 gli Stati membri possono prevedere, nella normativa nazionale, una sanzione che tiene conto dell'importo dell'accisa che sarebbe sorta.


In sostanza, il legislatore nazionale, riproducendo la predetta disposizione all'art. 2, comma 2, lett. d) del testo unico delle accise, senza tuttavia avvalersi della facoltà sanzionatoria ammessa dal secondo periodo della lettera d) del par. 3 dell'art. 6 della direttiva (UE) 2020/262, ha disposto nel medesimo senso del legislatore unionale con riferimento all'obbligazione doganale. Pertanto, il sequestro e conseguente confisca della merce, anche laddove il sequestro avvenga successivamente all'introduzione irregolare, estinguono l'obbligazione tributaria riferita alle accise.


Per quanto riguarda l'obbligo del pagamento dei diritti doganali, l'art. 338 c.1 T.U.L.D. dispone che "il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata" in linea con il disposto dell'art. 301 del TULD, rubricato "Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca". La disposizione nazionale, pertanto, collega l'estinzione del debito tributario all'avvenuto sequestro delle merci. Tale principio è stato sempre applicato dall'amministrazione doganale italiana anche perché in linea con le disposizioni doganali unionali.


Sul punto, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia resa nella causa C 489/20, avente efficacia diretta sull'ordinamento nazionale, e dei principi ivi espressi l'estinzione dell'obbligazione doganale di cui all'articolo 124 del CDU e all'articolo 338 non opera con riguardo all'IVA ove la stessa divenga esigibile a seguito dell'avvenuta introduzione irregolare e ciò indipendentemente dal successivo sequestro e confisca delle merci.


Le precisazioni della presente circolare trovano applicazione dalla data della pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli


Le Direzioni territoriali vigileranno sull'uniforme e conforme applicazione da parte dei dipendenti Uffici delle presenti istruzioni, non mancando di segnalare eventuali problematiche riscontrate nella relativa applicazione.


[1] Prot. n. 249390/RU del 11maggio 2023


[2] Art. 337 del regio decreto n. 65 del 13 febbraio 1986



Il Direttore centrale


Claudio Oliviero 

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