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martedì 2 agosto 2011

"I SINDACATI DELLE FORZE DI POLIZIA IN PIAZZA CONTRO L’ENNESIMO VOLTAFACCIA DEL GOVERNO "

RICEVO E PUBBLICO



I SINDACATI DELLE FORZE DI POLIZIA IN PIAZZA CONTRO L’ENNESIMO VOLTAFACCIA DEL GOVERNO





         I Sindacati delle Forze di Polizia Siap, Silp Cgil, Coisp, Anfp, Osapp, Sinappe e FP Cgil penitenziari e forestali denunciano l’ennesimo voltafaccia del Governo nei confronti degli operatori di tutte le forze dell’ordine.
         Il Ministero dell’Economia sta infatti tentando, con argomentazioni infondate e pretestuose, di ridurre del 65% le risorse che attraverso un DPCM dovrebbero essere riconosciute, nel 2011 e a scopo perequativo, al personale del comparto sicurezza.
         Gli operatori delle forze di polizia sono stanchi di questi vergognosi tentativi di violazione della legge vigente da parte di un governo che fa apprezzamenti di facciata alle Forze di polizia, ma contemporaneamente cerca di non riconoscere agli operatori persino ciò che gli è dovuto per legge.
         Per questo le scriventi OO.SS. saranno domani in Piazza Montecitorio, mentre si svolgerà la riunione a Palazzo Chigi per decidere sui contenuti del DPCM perequativo per il 2011, e il successivo Consiglio dei Ministri, per protestare contro l’irresponsabile smantellamento del sistema sicurezza ad opera del governo e per difendere i diritti di chi garantisce ogni giorno la sicurezza nel Paese.

Roma 2 agosto 2011

SICUREZZA: SINDACATI E COCER, DA GOVERNO NUOVO TRADIMENTO (2)

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Anche i sindacati delle forze di
polizia Siap, Silp Cgil, Coisp, Anfp, Osapp, Sinappe e FP Cgil
penitenziari e forestali denunciano, in una nota, ''l'ennesimo
voltafaccia del Governo nei confronti degli operatori di tutte
le Forze dell'ordine'' e annunciano che saranno domani in piazza
Montecitorio, durante la riunione a palazzo Chigi che dovra'
''decidere sui contenuti del Dpcm perequativo per il 2011'', per
''protestare contro l'irresponsabile smantellamento del sistema
sicurezza ad opera del governo e per difendere i diritti di chi
garantisce ogni giorno la sicurezza nel Paese''.
I sindacati sottolineano che il ministero dell'Economia ''sta
tentando, con argomentazioni infondate e pretestuose, di ridurre
del 65% le risorse che attraverso il Dpcm dovrebbero essere
riconosciute, nel 2011 e a scopo perequativo, al personale del
comparto sicurezza''. Gli operatori delle forze di polizia,
conclude la nota, ''sono stanchi di questi vergognosi tentativi
di violazione della legge vigente da parte di un governo che fa
apprezzamenti di facciata alle Forze di Polizia, ma
contemporaneamente cerca di non riconoscere agli operatori
persino ci• che gli Š dovuto per legge''. (ANSA).

SV
02-AGO-11 20:53 NNNN


TAR "...La tesi centrale sostenuta dall'interessato riguarda l'ambito oggettivo di applicazione del potere di sottoporre i dipendenti della Polizia di Stato alla valutazione di idoneità attitudinale. In questa prospettiva, l'appellante sostiene che tale accertamento potrebbe compiersi solo per l'accesso ai ruoli della Polizia, mentre non sarebbe consentito in costanza del rapporto di servizio. In tali eventualità, l'amministrazione potrebbe verificare solo la persistente idoneità fisica e psichica...."


FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 3991
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, ####################, assistente della Polizia di Stato,  per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'interno n. #################### del 29 marzo 2004 con cui l'interessato era stato giudicato  inidoneo al servizio.
L'appellante ripropone le censure disattese dal TAR, mentre l'amministrazione resiste al gravame,
2. In punto di fatto è opportuno evidenziare che:
a) l'appellante è stato sottoposto alla sospensione cautelare dal servizio, in data 9 febbraio 1994, ai sensi dell'articolo 9, n. 1, del D.P.R. n. 737/1981, in seguito alla esecuzione di misura di custodia cautelare emessa nei suoi confronti;
b) successivamente, con sentenza n. 112/1996 della Corte d'Appello di Catanzaro, passata in giudicato, è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per il reato di cui agli articoli 81, 110 e 416bis del codice penale;
c) con provvedimento del 26 luglio 1999 è stato destituito dal servizio;
d) con sentenza n. 2644/2002, passata in giudicato, il TAR per il Lazio ha annullato il provvedimento di destituzione;
e) con successivo atto dell'amministrazione, l'appellante è stato sospeso dal servizio, ai sensi dell'articolo 98 del DPR n. 3/1957;
f) quindi, l'amministrazione ha invitato l'interessato a prendere servizio a decorrere dal 13 aprile 2004, previo  accertamento dei requisiti attitudinali;
g) in data 9 aprile 2004, l'appellante è risultato non idoneo alle prove attitudinali e, pertanto, con provvedimento del 28 aprile 2004, l'amministrazione ne ha disposto la cessazione dal servizio.
3. L'appellante contesta, in radice, tutte le determinazioni, adottate dall'amministrazione, concernenti la disposta cessazione dal servizio.
La tesi centrale sostenuta dall'interessato riguarda l'ambito oggettivo di applicazione del potere di sottoporre i dipendenti della Polizia di Stato alla valutazione di idoneità attitudinale. In questa prospettiva, l'appellante sostiene che tale accertamento potrebbe compiersi solo per l'accesso ai ruoli della Polizia, mentre non sarebbe consentito in costanza del rapporto di servizio. In tali eventualità, l'amministrazione potrebbe verificare solo la persistente idoneità fisica e psichica.
4. L'appello è infondato.
È pienamente condivisibile, al riguardo, il prevalente orientamento interpretativo, secondo cui anche nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell'assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato può e deve essere accertata la permanenza dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza, che richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale (Consiglio Stato, sez. VI, 30 luglio 2009, n. 4794).
D'altro canto, in base all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003 n. 198 (Regolamento  concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli), "Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,  può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute
oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio."
5. Va invece disatteso l'opposto indirizzo, talvolta prospettato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2010, n. 909), il quale, per sostenere l'inammissibilità di una  nuova valutazione attitudinale del personale, in costanza del rapporto di servizio, fa leva sul carattere pienamente retroattivo dell'annullamento del provvedimento di destituzione.
A tale riguardo, è sufficiente svolgere le seguenti osservazioni.
A) Il citato orientamento minoritario intende evidenziare la distinzione tra il procedimento di prima assunzione del dipendente e l'attività amministrativa destinata alla esecuzione del giudicato di annullamento della destituzione.
Tale premessa argomentativa è esatta e comporta che l'amministrazione, in seguito all'annullamento, non ha l'obbligo di seguire, puntualmente, tutto l'iter previsto per l'immissione in servizio del dipendente, compreso il rinnovo sulla idoneità del dipendente.
Ma ciò non impedisce all'amministrazione di svolgere, discrezionalmente, ulteriori accertamenti sulle persistenti caratteristiche attitudinali del personale in servizio.
B) In concreto, nella presente vicenda, l'opportunità di effettuare una nuova e accurata verifica attitudinale dell'interessato deriva dalla circostanza che questi non ha prestato servizio per un lunghissimo arco temporale, compreso tra il febbraio 1994 e il 2004.
6. Gli effetti del giudizio negativo espresso dall'amministrazione non sono messi in discussione dalla circostanza che, in seguito alla pronuncia cautelare del TAR n. 3833/2004, l'interessato abbia ripreso servizio, senza incorrere in addebiti disciplinari o in ulteriori valutazioni negative.
Tali dati oggettivi, infatti, non contraddicono gli esiti della valutazione attitudinale ritualmente compiuta.
7. In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Respinge l'appello, compensando le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti e dedotti profili del difetto di istruttoria e di motivazione. Come correttamente osservato dal ricorrente, "il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio della infermità deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa veniva prestata  e la sua connessione con l'insorgere della malattia...."



T.A.R. Sicilia #################### Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1195
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 22.4.2011 R.D., premesso che - in servizio presso la Polizia di Stato sin dal 1975 ed attualmente Sovritendente capo - in data 2 maggio del 2006, dopo avere accusato alcuni disturbi fisici, si era sottoposto ad accertamenti clinici presso la Casa di Cura " ####################"; che in un primo tempo gli era stata diagnosticata una crisi del dotto tireoglosso da eliminare mediante intervento chirurgico; che dopo le indagini preoperatorie si era appurato che aveva subito un pregresso infarto miocardio acuto e veniva evidenziato un aneurisma della parte inferiore del ventricolo sinistro; che, dopo essere stata prescritta una idonea terapia farmacologica, in data 23 maggio 2006 si era sottoposto ad ulteriori controlli specialistici presso la Casa di Cura "####################", all'esito dei quali era stato sottoposto ad
intervento chirurgico in data 26 maggio 2006; che, dimesso in data 31 maggio 2006, aveva fruito di un periodo di convalescenza concesso dal medico curante sino al 27 agosto 2006, allorquando - su richiesta della Questura di #################### - era stato sottoposto a visita medica presso la C.M.O di #################### e dichiarato  temporaneamente inidoneo al servizio; che in data 9 novembre 2006 aveva  inoltrato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sopra detta infermità; che in data 16 maggio 2007 la C.M.O. aveva giudicato il ricorrente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato ed idoneo in modo parziale agli altri servizi; che in data 18 maggio 2007 era stato collocato d'ufficio in aspettativa sino al riconoscimento  della dipendenza dalla causa di servizio dell'infermità descritta; che in pari data aveva presentato istanza per ottenere il riconoscimento
dell'indennità speciale una tantum ex art. 7 del D.P.R. 738/1981 ed equo indennizzo ex art. 2, comma 3 del D.P.R. 46172001; che in data 29 aprile 2008 il Comitato di Verifica per le cause di servizio si era pronunciato non riconoscendo la dipendenza da causa di servizio; che egli, nel termine di 10 giorni dalla notifica, avvenuta in data 5 agosto  2008, aveva prodotto delle osservazioni in merito; che, tuttavia, il Comitato di Verifica aveva confermato il proprio parere; che il Ministero dell'Interno, uniformandosi ai predetti pareri, aveva rigettato l'istanza del ricorrente, il quale era stato quindi posto in aspettativa per infermità; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l'illegittimità per 1) violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 3 dalla L. 241/90 e 64, comma 3 del D.P.R. 1092/1973 sotto più profili - eccesso di
potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del D.P.R. n. 461/2001 e art. 3 L. 241/90 - eccesso di potere per erroneo presupposto - travisamento dei fatti e violazione di norme tecniche.
Con memoria depositata il 29.3.2011 si è costituita l'Amministrazione resistente, eccependo la correttezza del proprio operato, la prevalenza del parere reso dal Comitato di Verifica su quello reso dalla C.M.O.; la natura discrezionale tecnica del potere esercitato; tutto quanto sopra premesso, ha concluso per il rigetto del ricorso avversario.
All'udienza pubblica del 26.5.2011 il ricorso, su  concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti e dedotti profili del difetto di istruttoria e di motivazione.
Come correttamente osservato dal ricorrente, "il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio della infermità deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa veniva prestata  e la sua connessione con l'insorgere della malattia. Ciò è tanto più necessario nel caso in cui l'infermità sia costituita da un infarto, in quanto è del tutto pacifico che l'insorgenza di tale malattia, ancorché in presenza di un substrato endogenocostituzionale, è più frequente in soggetti sottoposti a forte affaticamento fisico e psichico, costituendo  tale fattore una concausa efficiente nel determinismo dell'infarto (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 18/01/2010, n. 309; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 14 settembre 2007, n. 8918; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 14/11/2007, n. 2716; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 23.12.1991, n. 485).
Nel caso di specie, al di là della generica affermazione di avere preso in considerazione tutti i precedenti di servizio del D., non risulta che il Comitato di Verifica abbia esaminato  e valutato la possibile incidenza sulla insorgenza della malattia dell'attività svolta negli anni 20042005 consistente in diversi servizi di ordine pubblico nelle ore notturne, con attività di straordinario di circa 25 ore in media al mese "per potere evadere l'enorme mole di lavoro dell'ufficio", non fruendo del congedo ordinario spettantegli nell'anno 2004 e di parte di quello spettantegli per l'anno 2005 (si veda, in particolare, quanto risulta dall'attestazione della Questura di  #################### del 30.6.2009 versata in atti).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, gli atti con esso impugnati devono essere annullati, fatta salva la successiva attività provvedimentale della P.A. nel rispetto della portata precettiva della presente sentenza.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto  riguardo al tipo di vizio riscontrato da cui non consegue l'accertamento della spettanza del bene della vita richiesto.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...Se è vero che, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (concernente il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, certamente maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti è, altrettanto vero, tuttavia, che detta misura avrebbe dovuto richiedere un" attenta e scrupolosa valutazione delle situazioni di incompatibilità...."

T.A.R. Lazio #################### Sez. I, Sent., 14-06-2011, n. 519Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Oggetto  del ricorso all'esame è il reiterato decreto di trasferimento (adottato  in sede di riesame) per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale del ricorrente - Assistente Capo della Polizia di Stato dalla Questura di #################### - Commissariato di P.S. #################### alla Questura di #################### - Commissariato di P.S di ####################.
Si premette che la presente controversia è stata preceduta dal ricorso Reg. n. 1007/2008, presentato dal medesimo dipendente e definito con decisione di accoglimento adottata in pari data.
Il ricorrente lamenta, sotto più profili, l'illegittimità del decreto ministeriale in questa sede impugnato, sia con riferimento all'obbligo di una più approfondita istruttoria che si sarebbe configurato a carico dell'Amministrazione in occasione di un trasferimento "per incompatibilità ambientale", sia all'irragionevolezza  di una scelta che non ha tenuto in debito conto l'insieme degli interessi coinvolti nella vicenda, anche di carattere familiare del dipendente.
Il ricorso è fondato
Osserva, anzitutto, il collegio che il trasferimento per incompatibilità ambientale, come reiteratamente precisato in giurisprudenza,... "non riveste carattere sanzionatorio, né  disciplinare, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possa far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (Cons. St., 28 maggio 2003, n. 2970; Cons. Giust. Amm. 28 gennaio 2003, n. 34): sicché non rileva tanto la responsabilità del soggetto i cui comportamenti hanno originato la situazione che incide negativamente sull'andamento complessivo dell'ufficio, quanto la sussistenza di uno o più episodi tali da compromettere il servizio" (Cons. St., 29 marzo 2002, n. 1782).
L'impossibilità di riconoscere al procedimento il  carattere sanzionatorio, comporta - tra l'altro - che ad esso non può applicarsi la disciplina dettata per i procedimenti aventi tale carattere, e, dunque, le garanzie sostanziali e procedimentali fissate per le sanzioni disciplinari così come la previsione del preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 02 settembre 2010, n. 1889).
L'inapplicabilità delle viste garanzie sostanziali e procedimentali impone, peraltro, ai fini della corretta applicazione della misura in esame, una più rigorosa valutazione, da parte dell'amministrazione procedente, dei presupposti fattuali.
Orbene, nel caso in esame, alla stregua di una più approfondita ricostruzione dei fatti il lamentato difetto d'istruttoria deve essere certamente riconosciuto, tenuto conto che l'esatta ricostruzione degli accadimenti - che trovano peraltro conferma  nella sentenza n. 310/09 (depositata in cancelleria in data 2.9.2009) con cui il GIP presso il Tribunale ordinario di #################### ha dichiarato non  doversi procedere nei confronti del ricorrente perché il fatto non sussiste - non avrebbe potuto condurre l'amministrazione alla conclusione a cui è, invece, pervenuta con il qualificare la condotta del dipendente come idonea a compromettere il servizio.
Se è vero che, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (concernente il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, certamente maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti è, altrettanto vero, tuttavia, che detta misura avrebbe dovuto richiedere un" attenta e scrupolosa valutazione delle situazioni di incompatibilità.
L'esatta ricostruzione degli accadimenti come comprovata oltre che dalle relazioni di servizio, dal vaglio dell' A.G.O. nella vista sentenza, non poteva rendere legittima l'adozione della misura impugnata.
In effetti, il trasferimento ad altra sede si giustifica quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
Nella specie detta situazione non si è peraltro realizzata.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti i motivi non espressamente esaminati.
Le spese, ivi compresi le competenze e gli onorari di difesa, seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella complessiva somma di Euro 2.000, 00 oltre ad oneri di legge, che sono poste a carico dell'Amministrazione intimata.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di #################### (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in  epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell'Interno - Dipartimento  della Pubblica Sicurezza a corrispondere al sig. S.S. la somma di Euro 2.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



IMMIGRAZIONE: SIT-IN DAVANTI A SENATO CONTRO DECRETO MARONI


IMMIGRAZIONE: SIT-IN DAVANTI A SENATO CONTRO DECRETO MARONI

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Un sit-in per dire no al decreto
Maroni che prevede di estendere fino a 18 mesi la permanenza
degli immigrati nei Cie (centri di identificazione). Sono
diverse decine i manifestanti che con bandiere rosse alla mano
stanno partecipando alla protesta indetta dalla Cgil questo
pomeriggio in Piazza Navona a Roma.
''Un obbrobrio giuridico del Governo e del Parlamento'' che
ci fa allontanare sempre di piu' dall'Europa. Cosi' il sindacato
dei lavoratori italiani ha definito il decreto approvato il
giugno scorso: ''Pestaggi a Ponte Galeria, disordini a
Lampedusa, scontri a Bari e tensioni a Crotone, questa la
situazione dei Cie - ha detto il responsabile immigrazione della
Cgil, Pietro Soldini -. Sono dei veri e propri luoghi di
detenzione dei cittadini immigrati che stanno in queste ore
esplodendo. Oltre ad essere un decreto dannoso, perche' aumenta
il contenzioso con l'Europa, e' anche costoso: lo Stato versa 50
euro al giorno per ogni immigrato. Serve investire su reti di
accoglienza''.
''Cie assassinio della legalita''', ''Restiamo umani'', e
''Siete voli la mancata sicurezza'': questi alcuni cartelli
portati dai manifestanti in Piazza Navona dove e' stato
srotolato uno striscione del Partito Democratico su cui e'
scritto 'Forum immigrazione'.
Alla protesta hanno aderito diversi partiti ed
associazioni.(ANSA).

YRT-TZ/VIT
02-AGO-11 18:14 NNNN

GB: primo paziente con cuore artificiale in plastica

GB: PRIMO PAZIENTE CON CUORE ARTIFICIALE IN PLASTICA =

Roma, 2 ago. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un uomo di 40 anni
affetto da grave insufficienza cardiaca sta per lasciare il Papworth
Hospital di Cambridge (Gb) dopo essersi sottoposto a un trapianto di
cuore artificiale in plastica. L'organo e' alimentato da un
dispositivo portatile del peso di sei chilogrammi che si ripone
comodamente in uno zaino.

L'operazione alla quale si e' sottoposto Matthew Green non e' la
prima al mondo: sono stati effettuati circa 900 interventi simili. Ma
e' la prima volta, sottolinea il cardiologo Steven Tsui, che "un
paziente cammina per le strade del Regno Unito con un cuore non
umano".

Il paziente ha dichiarato: "E' mia intenzione rivoluzionare la
mia vita. Prima non riuscivo nemmeno a salire una rampa di scale, ora
potro' tornare a una vita normale e giocare con mio figlio". Green
trascorrera' la sua vita con il cuore artificiale finche' non sara'
individuato un donatore compatibile: l'organo di plastica sara' allora
sostituito con uno umano.

(Bdc/Zn/Adnkronos)
02-AGO-11 15:18

NNNN

tumori: da università Modena e Siena speranze contro cancro ovarico = scoperto come inibire enzima chiave aggirando resistenza ai farmaci

TUMORI: DA UNIVERSITA' MODENA E SIENA SPERANZE CONTRO CANCRO OVARICO =
SCOPERTO COME INIBIRE ENZIMA CHIAVE AGGIRANDO RESISTENZA AI
FARMACI

Siena, 2 ago. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Nuove speranze
contro il carcinoma ovarico grazie alla collaborazione tra ricercatori
delle universita' di Siena e di Modena e Reggio Emilia, e
dell'Heidelberg Institute for Theoretical Studies Germania. Gli
scienziati hanno infatti individuato alcuni peptidi che riescono a
inibire un enzima indispensabile per la sintesi del Dna e quindi anche
per la crescita delle cellule tumorali. I peptidi agiscono con un
nuovo meccanismo inibitorio, spiega una nota dell'ateneo senese,
contrastando la crescita di cellule tumorali resistenti ai farmaci
attualmente in uso. Uno studio clinico pilota sul loro meccanismo
sara' avviato nella Struttura complessa di oncologia dell'azienda
ospedaliero-universitaria di Modena.

I ricercatori hanno ideato una strategia diversa per
l'inibizione dell'enzima timidilato-sintasi, un approccio che
impedisca l'insorgere della resistenza ai farmaci. Per questo hanno
progettato dei peptidi, cioe' dei composti costituiti da amminoacidi,
che si legano in modo specifico all'interfaccia fra le due subunita'
della timidilato-sintasi, costituito da due catene polipeptidiche
identiche. (segue)

(Com-Sof/Zn/Adnkronos)
02-AGO-11 15:19

NNNN
TUMORI: DA UNIVERSITA' MODENA E SIENA SPERANZE CONTRO CANCRO OVARICO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Questi peptidi stabilizzano la
forma inattiva dell'enzima impedendo il suo funzionamento e,
opportunamente veicolati all'interno della cellula, inibiscono la
crescita di cellule tumorali, sia sensibili sia resistenti ai farmaci
tradizionali. Il valore scientifico dello studio e' sottolineato dal
rilievo dato dalla rivista scientifica 'Proceedings of the National
Academy of Sciences' (Pnas) che ha pubblicato i risultati sul suo
ultimo numero.

Il tumore ovarico e' il sesto piu' diffuso. Colpisce oltre
200.000 donne ogni anno nel mondo e ha incidenza maggiore nei Paesi
industrializzati. E' caratterizzato da alta mortalita' a causa di una
frequente diagnosi tardiva e del rapido sviluppo di resistenza ai
farmaci. Alcuni farmaci antitumorali di importanza clinica, largamente
impiegati nella chemioterapia, inibiscono l'enzima timidilato-sintasi,
tuttavia l'uso di questi farmaci e' accompagnato dall'insorgenza di
resistenza.

(Com-Sof/Zn/Adnkronos)
02-AGO-11 16:01

NNNN

con fumo, ipertensione e diabete cervello invecchia prima

SALUTE: CON FUMO, IPERTENSIONE E DIABETE CERVELLO INVECCHIA PRIMA =
(AGI) - New York, 2 ago. - Un nuovo studio suggerisce che
fattori come il fumo, l'ipertensione, il diabete e il
sovrappeso di mezza eta' possono provocare perdite di volume
cerebrale e causare problemi cognitivi corrispondenti a un
invecchiamento di dieci anni. Lo studio e' stato pubblicato su
'Neurology', la rivista medica dell'American Academy of
Neurology. Questi fattori sembrano indurre il cervello a
perdere volume e a sviluppare lesioni secondarie,
determinandone un invecchiamento di dieci anni, fino a incidere
sulla capacita' di progettare e prendere decisioni. "E' stato
osservato per ciascuno di questi fattori un modello diverso di
associazione", ha detto l'autore dello studio Charles Decarli,
docente all'Universita' della California a Davis (Sacramento) e
Fellow della American Academy of Neurology.
"I nostri risultati dimostrano che l'identificazione di
questi fattori di rischio precoce nelle persone di mezza eta' -
ha proseguito - potrebbero risultare utili nelle persone con
screening a rischio per la demenza e incoraggiarle ad apportare
modifiche al proprio stile di vita prima che sia troppo tardi".
Lo studio ha coinvolto 1.352 persone senza demenza del
Framingham Offspring Study, con un'eta' media di 54 anni. Dalla
ricerca e' emerso che le persone con pressione alta sviluppano
una iperintensita' della sostanza bianca, o danno cerebrale
vascolare, in piccole aree a un ritmo superiore rispetto a
quelle con valori normali e, inoltre, che presentano un piu'
rapido peggioramento dei punteggi nei test di funzione
esecutiva o pianificazione e del processo decisionale,
corrispondente rispettivamente a cinque e otto anni di
invecchiamento cronologico. (AGI)
Red/Gav
021149 AGO 11

NNNN

esperto,tatuaggi all'henne' possono provocare eczemi - boom piercing fai-da-te in under 14,rischi per 1 su 3

SALUTE:BOOM PIERCING FAI-DA-TE IN UNDER 14,RISCHI PER 1 SU 3
ESPERTO, FORME ESTREME POSSIBILE SEGNALE DISTURBO PERSONALITA'
(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Bucarsi e mettersi orecchini su naso,
lingua, bocca o ombelico e' una moda che piace sempre di piu' ai
giovanissimi, che spesso ricorrono al fai da te se hanno meno di
14 anni, per aggirare legge e genitori.
A lanciare l'allarme e' Mauro Paradiso, dermatologo pediatrico
dell'Idi di Roma, dalle pagine della rivista della Societa'
italiana di pediatria, ricordando che il piercing porta al
rischio di complicanze ben 1 giovane su 3.
''Il piercing lo vogliono anche i giovanissimi under 14 -
spiega - ma per farlo in negozi autorizzati devono avere almeno
14 anni o il nullaosta dei genitori. Il risultato e' che se lo
fanno da soli, anche a scuola, con aghi sterilizzati male o
addirittura con le graffette''. Molti poi, per tenerlo nascosto
ai genitori, continuano a metterlo e toglierlo, ''esponendosi a
rischi di gravi infezioni - continua - da stafficolocco aureo,
fino alla endocardite batterica. I piu' esposti ai rischi sono
soprattutto i maschi, perche' hanno una percezione dei pericoli
piu' bassa''.
Quello delle complicanze da piercing e' comunque un problema
che riguarda gli adolescenti in generale. Secondo i dati
presentati da Paradisi circa 1 su 3 va incontro a complicazioni
mentre 1 su 100 finisce per rivolgersi al pronto soccorso. I
problemi piu' frequenti sono sanguinamenti, infezioni, e
cicatrici cheloidi sulla lingua, vicino gli occhi e i genitali.
Sul che cosa spinga i ragazzi a 'bucarsi' in modo estremo,
una parziale spiegazione la da' Claudio Mencacci, direttore del
dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale Fatebenefratelli di
Milano. ''Gli studi con la risonanza magnetica funzionale -
precisa - mostrano una relazione profonda tra disturbi della
personalita', difficolta' nell'identita' di genere con livelli
di confusione elevati, che iniziano molto presto, e le tipologie
di piercing piu' devianti. I ragazzi 's'imballano' e in questo
cortocircuito l'impulsivita', tipica dell'adolescenza, e' il
sintomo comune. Quanto piu' la pratica e' deviante e
trasgressiva, tanto piu' e' segnale di grave impulsivita' e
viceversa''. (ANSA).

Y85-CR
02-AGO-11 13:14 NNNN
SALUTE:ESPERTO,TATUAGGI ALL'HENNE' POSSONO PROVOCARE ECZEMI

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Spesso li si fa sulla spiaggia o sulla
piazza di un luogo di vacanza, per divertimento o sui bambini
perche' dopo 15 giorni vanno via. Ma i tatuaggi all'henne' sono
meno sicuri di quel che si possa pensare. Possono infatti
provocare eczemi fastidiosi e persistenti. Tanti che negli
ultimi 5 anni sono aumentate le reazioni causate dai tatuaggi
semi-permanenti, come quelli all'henne' appunto. A dirlo e'
Mauro Paradisi, dermatologo pediatrico dell'Idi di Roma, sulle
pagine della rivista della Societa' italiana di pediatria.
''A differenza dell'henne' classico - precisa - quello usato
per i tattoo contiene varie sostanze per fissare il colore, tra
cui la parafenilendiamina, normalmente usata per colorare i
capelli. Le norme europee fissano la concentrazione massima al
6%, mentre l'henne' per i tatuaggi ha una concentrazione
superiore al 10-15%''. Cosi' puo' capitare che anche dalla prima
volta in cui lo si fa, il tatuaggio provochi eczemi. ''Non solo,
- continua - c'e' anche il rischio di sensibilizzazione
permanente a questa sostanza, contenuta in molti altri
prodotti''.(ANSA).

Y85-MON
02-AGO-11 12:02 NNNN

elettrodomestici in gravidanza triplicano rischi asma bebe' = allarme scienziati usa, occhio a phon, forni a microonde, aspirapolveri e cavi alta tensione

SALUTE: ELETTRODOMESTICI IN GRAVIDANZA TRIPLICANO RISCHI ASMA BEBE' =
ALLARME SCIENZIATI USA, OCCHIO A PHON, FORNI A MICROONDE,
ASPIRAPOLVERI E CAVI ALTA TENSIONE

Milano, 2 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Future mamme in
guardia dagli elettrodomestici. Per proteggere la salute del bebe' e
scongiurare il rischio che possa ammalarsi d'asma, le donne in dolce
attesa potrebbero addirittura ritrovarsi costrette a rinunciare alla
messa in piega o a una casa immacolata.

Secondo un gruppo di scienziati americani, infatti, comuni
oggetti d'uso quotidiano come l'asciugacapelli, l'aspirapolvere, il
forno a microonde o il macinacaffe', se utilizzati col pancione
possono triplicare il rischio di asma nei primi anni di vita del
nascituro. (segue)

(Opa/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 11:47

NNNNSALUTE: ELETTRODOMESTICI IN GRAVIDANZA TRIPLICANO RISCHI ASMA BEBE' (2) =

(Adnkronos) - Sotto accusa i campi elettromagnetici, spiegano i
ricercatori Usa in uno studio pubblicato sugli 'Archives of Pediatrics
and Adolescent Medicine'. Occhio inoltre, avvertono gli esperti, alle
abitazioni troppo vicine ai piloni dell'alta tensione: anche i
tralicci possono 'togliere il fiato' al bimbo che verra', sostengono
De-Kun Li e colleghi della Kaiser Permanente Division of Research di
Oakland, California.

E' la prima volta che la scienza mostra un legame fra l'asma dei
bimbi e l'impiego in gravidanza di tecnologie ritenute ormai
irrinunciabili alleate nella vita domestica. E proprio per le sue
possibili implicazioni pratiche, il monito del team statunitense ha
gia' acceso non poche polemiche nella comunita' scientifica. Alcuni
esperti invitano alla cautela, precisando che il risultato del nuovo
studio va confermato da ulteriori ricerche. Ma gli autori insistono:
"Il rischio non puo' essere ignorato". (segue)

(Opa/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 11:59

NNNN
SALUTE: ELETTRODOMESTICI IN GRAVIDANZA TRIPLICANO RISCHI ASMA BEBE' (3) =
ALTRI ESPERTI PIU' PRUDENTI, SERVONO RICERCHE PER CONFERMARLO

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - La ricerca americana ha coinvolto
800 future mamme. Gli scienziati hanno calcolato i livelli di energia
magnetica ai quali le donne sono state esposte in gravidanza, quindi
hanno monitorato per i successivi 13 anni la salute dei figli in modo
da scoprire quanti si sarebbero ammalati d'asma. Analizzando i dati,
gli studiosi hanno concluso che i bambini nati da madri esposte ad
alte dosi di radiazioni avevano un rischio di ammalarsi 3 volte piu'
alto.

Nella societa' moderna le sorgenti di energia magnetica sono
diventate praticamente ubiquitarie, osservano i ricercatori, convinti
che questo fattore possa aver contributo all'impennata d'asma
infantile negli ultimi decenni. (segue)

(Opa/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 12:04

NNNN
SALUTE: ELETTRODOMESTICI IN GRAVIDANZA TRIPLICANO RISCHI ASMA BEBE' (4) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Il nostro messaggio - riassume
De-Kun Li - e' che l'esposizione ai campi elettromagnetici e' dannosa
e che e' necessario fare attenzione ai possibili effetti avversi sulla
salute pubblica. La cosa migliore - suggerisce lo scienziato - e'
cercare di limitare l'esposizione e mantenersi a distanza dalle fonti
di radiazione mentre sono in uso".

Altri specialisti sono tuttavia scettici. William Steward
dell'universita' britannica di Southampton, riporta ad esempio il
quotidiano Gb 'Daily Mail', non esclude che i risultati ottenuti
dall'e'quipe Usa possano essere casuali. Prudenti anche altri esperti
che auspicano l'avvio di ulteriori ricerche sul tema.

(Opa/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 12:08

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ricerca: in bile d'orso speranza per cuore ferito da infarto = scoperta sostanza utile per anomalie ritmo cardiaco

RICERCA: IN BILE D'ORSO SPERANZA PER CUORE FERITO DA INFARTO =
SCOPERTA SOSTANZA UTILE PER ANOMALIE RITMO CARDIACO

Roma, 2 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un composto chimico,
presente anche nella bile d'orso, potrebbe aiutare a recuperare dopo
un infarto. Si tratta dell'acido ursodesossicolico (Udca), gia'
utilizzato per ridurre la produzione di colesterolo e sciogliere i
calcoli biliari. Secondo uno studio dell'Imperial College di Londra
(Gb), infatti, questa sostanza potrebbe anche trattare anomalie del
ritmo cardiaco potenzialmente pericolose.

La bile d'orso e' usata in molti trattamenti della medicina
tradizionale cinese, ma il modo in cui viene raccolta per molti e'
crudele. La ricerca britannica mostre che l'Udca potrebbe prevenire
l'aritmia sia in persone che hanno subito un infarto, sia nei feti. La
sostanza altera le proprieta' elettriche dei miofibroblasti, presenti
nel cuore del feto e dei pazienti che hanno subito un infarto. I
miofibroblasti, spiegano gli studiosi, interrompono la trasmissione
dei segnali elettrici che controllano il ritmo cardiaco. (segue)

(Mal/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 12:46

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RICERCA: IN BILE D'ORSO SPERANZA PER CUORE FERITO DA INFARTO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Questi risultati sono
entusiasmanti", spiega Julia Gorelik, autrice dello studio. "I nostri
risultati suggeriscono che l'Udca potrebbe" imbrigliare il ritmo
cardiaco, "aiutando il cuore".

La sostanza viene gia' utilizzata per il trattamento della
colestasi ostetrica, una patologia che colpisce una donna in
gravidanza su 200 nel Regno Unito, ed e' collegata al maggior rischio
per il feto di aritmie e morte improvvisa. La speranza, ora, e' che
uno studio clinico possa dimostrare gli stessi risultati appena
ottenuti, e pubblicati su 'Hepathology', che potrebbero quindi
tradursi in benefici per i pazienti con insufficienza cardiaca. Lo
studio e' stato finanziato da Medical Research Action, Wellcome Trust
, Swiss National Science Foundation e dall'Imperial Comprehensive
Biomedical Research Centre.

(Mal/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 13:11

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"COIR Palidoro: il sazio non crederà mai al digiuno"

Ricevo e volentieri pubblico
"La Rappresentanza militare, negli anni, è diventata sempre più consapevole della sua "incapacità" di risolvere i problemi della "base".

Una incapacità che veniva interpretata con dolore e che provocava "scontri" interni altrettanto "dolorosi".

Ora, una certa maturità si fa sempre più strada e l'ironia prende il posto che le spetta.

E quando l'ironia prende il posto dell'ingenuità, allora forse le cose possono cambiare veramente.

Il COIR Palidoro ci offre una bella delibera in tal senso che conclude con un "inno al sindacato""

Ricerca: rete di cellule 3D 'sala regia' per ormoni, ipofisi funziona così

RICERCA: RETE DI CELLULE 3D 'SALA REGIA' PER ORMONI, IPOFISI FUNZIONA COSI' =

Roma, 2 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Una rete
tridimensionale di cellule, una sorta di 'sala di regia' per gli
ormoni, dove ogni singola componente e' super specializzata e ben
collegata alle sue 'sorelle'. E' questa la struttura dell'ipofisi, la
ghiandola piu' importante del cervello, decifrata - casualmente - per
la prima volta da un'equipe di genetisti canadesi dell'Istituto di
ricerca clinica di Montreal (Ircm) che stavano lavorando ad una
ricerca sulla secrezione degli ormoni. Lo studio, pubblicato su
Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), rivelando
l'organizzazione della ghiandola ipofisaria ne conferma anche
l'importante funzione.

Il ruolo dell'iposifi e' quello di secernere gli ormoni che
mantengono in equilibrio tutte le altre ghiandole del sistema
endocrino. "Ogni ormone dell'ipofisi - spiega Jacques Drouin,
direttore dell'unita' di ricerca in genetica molecolare dell'Ircm - e'
prodotto da un tipo particolare di cellula. E fino ad oggi si credeva
che queste cellule fossero distribuite a caso nella ghiandola".
(segue)

(Ram/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 14:11

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RICERCA: RETE DI CELLULE 3D 'SALA REGIA' PER ORMONI, IPOFISI FUNZIONA COSI' (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Grazie ad esami diagnostici per
immagini tridimensionali i ricercatori canadesi ne hanno invece
scoperto la sofisticata struttura, organizzata in rete. All'interno di
questa ciascuna cellula 'produttrice' mantiene contatti con le sue
simili, formando cosi' 'foglietti' continui di cellule. Quelle simili
si riconoscono, si scambiano segnali e reagiscono di concerto.

La scoperta, secondo gli scienziati, e' fondamentale per
comprendere lo sviluppo della ghiandola, capire quale sia il normale
funzionamento e individuare le disfunzioni: difetti o danni della
rete, infatti, possono essere alla base di deficit ormonali. La
ricerca e' stata condotta in collaborazione con l'universita' di
Montpellier e finanziata dall'Istituto di ricerca sanitaria del Canada
(Irsc) e dalla Societa' canadese del cancro.

(Ram/Col/Adnkronos)
02-AGO-11 14:27

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2011 Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11A10306) (GU n. 177 del 1-8-2011 )

Scarica la Gazzetta

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) (GU n. 177 del 1-8-2011 )

Scarica la Gazzetta

MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 9 giugno 2011 Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2011. (11A10254) (GU n. 175 del 29-7-2011 )

Scarica la Gazzetta

Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria." - art. 16, commi 9 e 10 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - regime della reperibilità - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici



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Le Idee di Enrico Berlinguer


Circ. 4 luglio 2011, n. 17/2011 del Ministero dell'interno Ministero dell'interno Circ. 4-7-2011 n. 17/2011 Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.


Decreti prefettizi in materia anagrafica: no al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Circ. 4 luglio 2011, n. 17/2011 del Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Circ. 4-7-2011  n. 17/2011
Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica.
Emanata  dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Circ. 4 luglio 2011, n. 17/2011 (1).
 Impugnazione dei decreti         prefettizi in materia anagrafica.     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni  e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.


          
                           
Ai                          
Prefetti della Repubblica             
                                        
Loro sedi  
                           
Al                          
Commissario del Governo per la provincia di               Trento  
                                        
38100 - Trento  
                           
Al                          
Commissario del governo per la provincia di               Bolzano  
                                        
39100 - Bolzano             
                           
Al                          
Presidente della regione autonoma Valle               D’Aosta  
                                        
Servizio affari di prefettura             
                                        
Piazza della Repubblica, n. 15             
                                        
11100 - Aosta  
                         
e, p.c.:                          
Al                          
Commissario dello Stato per la regione               siciliana  
                                        
90100 - Palermo             
                           
Al                          
Rappresentante del Governo per la regione               Sardegna  
                                        
09100 - Cagliari             
                           
All’                          
Ufficio di gabinetto del Sig.               Ministro  
                                        
Sede  
                           
All’                          
Ispettorato generale di               amministrazione  
                                                   
Via Cavour, n. 6             
                                        
00184 - Roma  
                           
All’                          
Istituto nazionale di statistica             
                                        
Via Cesare Balbo, n. 16             
                                        
00184 - Roma  
                           
All’                          
Associazione nazionale comuni               italiani  
                                        
Via dei Prefetti, n. 46             
                                        
00186 - Roma  
                           
All’                          
Associazione nazionale ufficiali di stato               civile ed anagrafe  
                                                   
Via dei Mille, n. 35 E/F             
                                        
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)             
                           
Alla                          
DE.A. - Demografici Associati             
                                        
c/o Amministrazione comunale             
                                        
V.le Comaschi, n. 1160             
                                        
56021 - Cascina (PI)                       



              



In relazione a taluni quesiti pervenuti, si         rappresentano le seguenti considerazioni in ordine alla disciplina recata         dall’articolo 7 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo         amministrativo).      
Il citato articolo 7, rubricato "Giurisdizione         amministrativa", prevede, al comma 8, che il "ricorso straordinario è ammesso         unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione         amministrativa".      
In proposito, si osserva che le controversie in         materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione         coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto, come anche affermato         dalla giurisprudenza formatasi in materia, l’ordinamento anagrafico della         popolazione residente è predisposto non solo nell’interesse della p.a. alla         certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche         nell’interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche         ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici. Inoltre -         chiarisce ancora la giurisprudenza - tutta l’attività dell’ufficiale d’anagrafe         è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti         per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde
l’amministrazione         non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti         presupposti (Cass. Civ., Sezioni Unite n. 449/2000; più recentemente T.A.R.         Piemonte n. 211/2011; T.A.R. Lombardia n. 1737/2010; T.A.R. Lazio n. 5172/2009;         T.A.R. Campania n. 2181/2008; T.A.R. Marche n. 187/2008; T.A.R. Emilia Romagna n.         287/2008; T.A.R. Liguria n 1231/2007; T.A.R. Toscana n 31/2007; T.A.R. Veneto n.         2570/2003; T.A.R. Basilicata n. 666/2003).      
Quindi, considerata la competenza del giudice         ordinario in ordine alle controversie nella materia in esame, deve ritenersi         che ai sensi dell’art. 7, comma 8 del D.Lgs. n 104/2010 il decreto prefettizio         che decide un eventuale ricorso anagrafico (ivi compreso il ricorso in materia         di certificazioni anagrafiche previsto dall’art. 36 del regolamento anagrafico)         non potrà più indicare l’istituto del ricorso straordinario al Presidente della         Repubblica tra i rimedi giuridici esperibili avverso il decreto stesso.         Pertanto l’unica autorità avanti alla quale sarà consentita l’impugnazione dei         decreti prefettizi in parola rimane l’autorità giudiziaria ordinaria come anche         confermato dall’Avvocatura Generale dello Stato, interpellata sul punto da         questa Direzione centrale.      
Per quanto invece riguarda il termine entro cui         proporre la relativa azione da riportare in calce ai decreti stessi al fine di         ottemperare al disposto di cui all’art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si         informa che l’Avvocatura Generale dello Stato ha condiviso l’orientamento         espresso da questo Ufficio relativamente all’inserimento, in calce ai decreti         di decisione dei ricorsi gerarchici, di una formula di carattere generale,         quale: "nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile",         ritenendo che l’utilizzazione di tale clausola consenta - a fronte del termine         di ordinaria prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c. - il pieno         rispetto dell’obbligo prescritto dall’art. 3, comma 4, della L.n. 241/1990.      
       
      
Il Direttore centrale      
Menghini    



D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art.       7
L. 7 agosto 1990, n. 241, art.       3
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art.       36


Cassazione "...tutela della salute in ambiente ospedaliero..Funzioni che devono essere svolte da un infermiere e l'onere della vigilanza e di eventuale intervento da parte del medico di turno"

“Lavoro e salute: un rapporto complesso”, (Fonte: Ispesl)

“Lavoro e salute: un rapporto complesso”, a cura del Prof. Francesco S. Violante (Medicina del Lavoro - Alma Mater Studiorum Università di Bologna), intervento al convegno nazionale "Il Sistema di Sorveglianza Nazionale MALPROF", versione testuale (formato PDF), versione video (formato WMV).