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martedì 31 maggio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 27-5-2011 n. 77 Nuove modalità di presentazione della domanda di Riscatto di Laurea. Utilizzo del canale telematico. D.L. n. 78 del 2010 convertito in L. n. 122 del 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010. Modalità di pagamento dei contributi.

Emanata  dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Circ. 27 maggio 2011, n. 77 (1).
 Nuove modalità di presentazione         della domanda di Riscatto di Laurea. Utilizzo del canale telematico. D.L. n. 78         del 2010 convertito in L. n. 122 del 2010. Determinazione presidenziale n. 75         del 30 luglio 2010. Modalità di pagamento dei contributi.     

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici,  Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale bilanci e servizi  fiscali.


          
                           
Ai                          
Dirigenti centrali e periferici             
                           
Ai                          
Direttori delle Agenzie             
                           
Ai                          
Coordinatori generali, centrali e               periferici dei Rami professionali  
                           
Al                          
Coordinatore generale medico legale e               dirigenti medici  
                         
e, p.c.:                          
Al                          
Presidente  
                           
Al                          
Presidente e ai componenti del Consiglio di               indirizzo e vigilanza  
                           
Al                          
Presidente e ai componenti del collegio dei               sindaci  
                           
Al                          
Magistrato della Corte dei Conti delegato               all’esercizio del controllo  
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati amministratori di               fondi, gestioni e casse  
                           
Al                          
Presidente della commissione centrale per               l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati             
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati regionali             
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati provinciali                       



              



1. Premessa      
Con Circ. 31 dicembre 2010, n. 169 sono state         fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente         dell'Istituto n. 75 del 30 luglio 2010 "Estensione e potenziamento dei servizi         telematici offerti dall'INPS ai cittadini" che prevede dal 1° gennaio 2011, pur         con la necessaria gradualità in ragione della complessità del processo,         l'utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle         principali domande di prestazioni/servizi, come stabilito dal D.L. 31 maggio         2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122. In         relazione a quanto sopra si comunica che è possibile presentare le domande di         riscatto del corso legale di laurea anche attraverso la seguente modalità con         accesso telematico:      
- in via diretta dal cittadino, dotato di PIN,         tramite accesso al sito internet dell'Istituto (www.inps.it) e successivamente         ai "servizi online".      
Si tratta di un ulteriore passo verso la completa         telematizzazione delle domande di prestazione/servizio, nell'ambito di un         processo ormai avviato di crescita di efficienza amministrativa e di aumento         della qualità delle prestazioni nei confronti dei cittadini e delle         imprese.      
Il processo di digitalizzazione delle domande in         oggetto avviene con gradualità, dopo un periodo transitorio durante il quale le         consuete modalità di presentazione continuano comunque ad essere         garantite.      
Per facilitare l'utente nella predisposizione         della comunicazione telematica sono stati previsti nella fase di acquisizione         un insieme di controlli sulla correttezza e coerenza dei dati inseriti con         l'obiettivo di assicurarne la qualità.      
Si forniscono quindi di seguito le istruzioni sui         servizi telematizzati al cittadino in materia di presentazione della domanda di         riscatto del corso legale di laurea.    



2. Presentazione della domanda di riscatto di Laurea tramite il         canale WEB      
Il sottosito, dedicato ai Riscatti di Laurea, è         disponibile sul sito internet dell'Istituto www.Inps.it attraverso il seguente         percorso nella sezione blu dei Servizi Online: Per Tipologia di Utente ->         Cittadino -> Riscatti di Laurea.      
La modalità di accesso prevista è con         pre-identificazione tramite PIN e conseguente immediata acquisizione della         domanda di Riscatto di Laurea, verificata la completezza e congruità dei dati         inseriti.      
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente,         possono presentare domanda di riscatto del corso legale di laurea:      
- i soggetti iscritti al Fondo pensioni         lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i         lavoratori autonomi e gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi         dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i         superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto         1995, n. 335 (art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184);      
- i soggetti non iscritti ad alcuna forma         obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In         tale caso, il contributo da riscatto è versato all'INPS in apposita evidenza         contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema         contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è         trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella         quale sia o sia stato iscritto (art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1997,         n. 184).      
       
      
Di seguito si dettaglia l'articolazione del         servizio.      
       
      
 2.1 Funzionalità        disponibili       
       
      
In fase di accesso tramite PIN il cittadino è         riconosciuto dal sistema, tramite opportuna verifica sull'Archivio Anagrafico         dell'Istituto (ARCA).      
Al cittadino autenticato è reso disponibile         l'accesso alle seguenti funzionalità principali:      
1. Informazioni generali riguardanti il riscatto         di laurea.      
2. Riscatto di Laurea Inoccupati: funzionalità        abilitata per i soli utenti identificati dal sistema come inoccupati per         l'inoltro della domanda.      
3. Riscatto di Laurea Occupati: funzionalità        abilitata per i soli utenti identificati dal sistema come occupati per         l'inoltro della domanda.      
4. Stampa di bollettini MAV relativi ai pagamenti         da effettuare.      
5. È inoltre reso disponibile l'accesso ad un         insieme di servizi integrati di supporto: per comodità dell'utente sono stati         integrati nel sottosito i collegamenti ad ulteriori servizi disponibili in         altre sezioni del portale dell'Istituto:      
a) modifica della propria residenza      
b) modulistica di riferimento      
c) servizio pagamenti.      
Nei sotto-paragrafi che seguono sono illustrate         le diverse funzionalità sopra-elencate.      
All'uscita dal servizio sarà richiesto all'utente         di compilare uno specifico modulo per raccogliere un feedback sul servizio         offerto. Le domande presentate riguardano sia le modalità con cui il cittadino         è venuto a conoscenza del servizio, sia la motivazione per cui il cittadino         presenta la domanda di riscatto.      
       
      
 2.2 Informazioni         generali       
       
      
In tale sezione del sottosito sono riportate le         informazioni generali riguardanti i riferimenti legislativi che rendono         possibile il riscatto di laurea.      
Per le informazioni inerenti tutti i dettagli         normativi il sottosito rimanda comunque il cittadino alla normativa descritta         sul sito INPS nell'area Informazioni, raggiungibile dal percorso Home > Come         fare per > Riscattare la laurea.      
       
      
 2.3 Riscatto di laurea         inoccupati       
       
      
A tale sezione del sito può accedere solo         l'utente riconosciuto dal sistema come inoccupato. Il servizio consente di         simulare il calcolo dell'onere del riscatto di laurea. Per procedere, la         simulazione richiede al cittadino di inserire le necessarie informazioni (Tipo         di Laurea, Corso di Studio, Università, Durata Legale, Anno di iscrizione). Con         tali informazioni l'utente può avviare la simulazione che fornirà come         risultato:      
- l'onere complessivo del riscatto per l'intero         corso di laurea;      
- l'indicazione dell'importo di ciascuna rata per         una rateizzazione in 120 rate. L'utente può effettuare un ricalcolo della         simulazione dell'onere, personalizzando:      
- sia il numero delle rate di cui si vorrebbe         avvalere;      
- sia la durata del periodo, espresso in anni e         mesi, che intende riscattare.      
Con i dati della simulazione il cittadino può         procedere a presentare la domanda di riscatto di laurea (inoccupati): il         servizio è articolato nelle seguenti tre fasi:      
1. nella prima fase, l'utente deve acconsentire a         tutte le dichiarazioni di responsabilità indicate.      
Solo se l'utente rilascia, mettendo un opportuno         flag, le dichiarazioni di responsabilità riportate, allora è consentito dalla         procedura, il passaggio alla seconda fase;      
2. nella seconda fase, l'utente deve compilare il         modulo della domanda proposto dalla procedura in cui i dati anagrafici e di         residenza del cittadino sono impostati dal sistema e non modificabili.         Ulteriori informazioni sono pre-compilate con i dati forniti in fase di         simulazione. Le informazioni la cui compilazione è a carico dell'utente sono le         seguenti:      
- sede INPS di competenza da selezionare tra         quelle proposte;      
- almeno un recapito tra quelli proposti;      
- dati relativi al corso di studi. A tal fine         l'utente dovrà allegare in formato elettronico il certificato di laurea, con la         specifica della durata legale degli studi e degli anni in corso e fuori corso,         corredata del documento di identità. Alternativamente al certificato di laurea         l'utente potrà scansionare la dichiarazione sostitutiva di certificazione         attestante: tipologia del titolo, data di conseguimento, Università che lo ha         rilasciato, durata legale degli studi, periodi in corso e fuori corso. La         dichiarazione dovrà rendersi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,         con espressa assunzione di responsabilità e dovrà essere corredata del         documento di identità. È bene precisare che la documentazione scansionata         dev'essere contenuta in un unico file elettronico conforme ad una delle    
   seguenti tipologie: tif, jpg, jpeg, png, bmp, gif, pdf.      
Inserite tutte le informazioni l'utente può         inviare la domanda.      
In caso nel modulo siano presenti informazioni         errate/omesse, la procedura elenca, ad inizio pagina, gli errori riscontrati         fornendo all'utente le opportune indicazioni per inserire/correggere le         informazioni omesse/errate e ritentare, a seguito delle correzioni, l'invio         della domanda;      
3. nella terza fase, la procedura fornisce         all'utente una ricevuta pdf della domanda di riscatto presentata, che riporta         sia il numero di protocollo assegnato alla domanda, sia tutte le informazioni         inerenti la domanda che sono state indicate dall'utente in fase di         compilazione.      
       
      
 2.4 Accesso alla sezione del         sito per il riscatto di laurea occupati       
       
      
A tale sezione del sito può accedere solo         l'utente riconosciuto dal sistema come occupato. Il servizio consente         di:      
- presentare la domanda di riscatto di laurea         (occupati): tale funzionalità è disponibile per i cittadini/utenti aventi le         seguenti caratteristiche:      
1. hanno versato i contributi in un unico fondo         di gestione previdenziale;      
2. la domanda di riscatto avviene in uno dei         seguenti fondi previdenziali:      
- fondo gestione separata;      
- fondo lavoratori dipendenti e fondi         equiparati;      
- fondo gestione artigiani;      
- fondo gestione commercianti;      
- fondo gestione coltivatori mezzadri;      
- fondo gestione coltivatori diretti.      
       
      
          
              
               Tipo domanda                           
               Descrizione tipo domanda   
                         
GSLA                          
Riscatto di Laurea nella Gestione               Separata  
              
LA                          
Riscatto di Laurea nella Gestione               Lavoratori Dipendenti  
                         
LAAR                          
Riscatto di Laurea nella Gestione               Artigiani  
              
LACD                          
Riscatto di Laurea nella Gestione               Coltivatori Diretti  
                         
LACM                          
Riscatto di Laurea nella Gestione Coloni               Mezzadri  
                         
LACO                          
Riscatto di Laurea nella Gestione               Commercianti            


                
Tabella 1: Tipologie Domande OnLine ammissibili               
       
      
Agli utenti occupati che hanno versato i         contributi in più fondi gestione oppure che hanno i contributi versati in un         unico fondo ma diverso da quelli riportati nella Tabella 1, la procedura non         consente l'invio della domanda con il canale web bensì propone di richiedere un         appuntamento in sede con un consulente INPS.      
Il servizio è articolato nelle seguenti tre         fasi:      
1) nella prima fase, l'utente deve acconsentire a         tutte le dichiarazioni di responsabilità indicate. Solo se l'utente rilascia,         mettendo un opportuno flag, tutte le dichiarazioni di responsabilità riportate,         allora la procedura consente il passaggio alla seconda fase;      
2) nella seconda fase, l'utente deve compilare il         modulo della domanda proposto dalla procedura in cui i dati anagrafici e di         residenza del cittadino sono impostati dal sistema e non modificabili. Sono a         carico del cittadino l'inserimento di tutte le altre informazioni (es. tipo di         laurea, nome università, corso di studio, anno iscrizione, durata legale,         periodo da riscattare, modalità di pagamento, numero rate, certificato di         laurea,..). A tale proposito si rileva che sarà necessario allegare il         certificato di laurea o la dichiarazione sostitutiva corredati della fotocopia         del documento di identità scansionati, secondo le modalità precisate nel punto         2 del precedente paragrafo, relativo agli inoccupati;      
3) inserite tutte le informazioni l'utente può         inviare la domanda.      
In caso nel modulo siano presenti informazioni         errate/omesse, la procedura elenca, ad inizio pagina, gli errori riscontrati         fornendo all'utente le opportune indicazioni per inserire/correggere le         informazioni omesse/errate e ritentare, a seguito delle correzioni, l'invio         della domanda;      
4) nella terza fase, la procedura fornisce         all'utente il riepilogo dei dati della domanda, il numero di protocollo         associato alla domanda, una ricevuta pdf della domanda di riscatto presentata         che riporta sia il numero di protocollo assegnato alla domanda, sia tutte le         informazioni inerenti la domanda che sono state indicate dall'utente in fase di         compilazione.      
- Richiedere un appuntamento in sede: tramite         tale servizio l'utente può richiedere un appuntamento presso la propria sede di         competenza. Nella richiesta l'utente deve indicare il giorno e l'ora         dell'appuntamento tra quelli messi a disposizione.      
Una volta confermato, l'appuntamento compare         nell'agenda appuntamenti della sede di competenza.      
Attraverso tale servizio, l'operatore di sede,         sulla base della posizione assicurativa esistente e della normativa di         riferimento, fornirà le informazioni necessarie ad orientare la scelta         dell'interessato in ordine al fondo previdenziale presso il quale esercitare il         riscatto del corso legale di laurea. In tale occasione, con l'ausilio         dell'operatore INPS, sarà possibile presentare la domanda di riscatto laurea,         corredata della documentazione necessaria (certificato di laurea o         autocertificazione).      
       
      
 2.5 Stampa di bollettini         MAV       
       
      
Tramite tale servizio l'utente può richiedere la         visualizzazione (in formato pdf) dei bollettini MAV relativi ai pagamenti da         effettuare riferiti ad un determinato riscatto di laurea in fase di         pagamento.      
       
      
 2.6 Servizi integrati di         supporto       
       
      
Per comodità dell'utente sono stati integrati nel         sottosito dei riscatti di Laurea i collegamenti ad ulteriori servizi         disponibili in altre sezioni del portale dell'Istituto:      
- Modifica della Residenza: tramite tale         funzionalità l'utente può richiedere di modificare il suo indirizzo di         residenza. Tale servizio è importante in quanto l'INPS identifica la sede di         competenza di un utente a partire dall'indirizzo di residenza dello stesso. La         modifica dell'indirizzo di residenza può comportare la modifica della sede di         competenza.      
- Modulistica On-Line: tramite tale collegamento         l'utente può accedere alla modulistica INPS relativa ai riscatti di         laurea.      
- Servizio Pagamenti: tramite tale collegamento         l'utente può accedere al servizio, del portale INPS, da cui è possibile         effettuare i pagamenti on-line.    



3. Supporto del Contact Center      
Per assicurare, inoltre, un adeguato supporto         all'utilizzo di strumenti informatici, è sempre prevista la disponibilità del         Contact Center Multicanale Inps-Inail, che risponde al numero telefonico         803164, dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato, dalle ore 8         alle 14, il quale provvederà a fornire al cittadino tutte le informazioni in         materia, nonché l'assistenza in merito al servizio web per orientarlo al         corretto utilizzo dello stesso, supportandolo in tutte le fasi: dalle modalità        di accesso alla presentazione della domanda, dalla simulazione, alla stampa dei         bollettini MAV e alle modalità di pagamento dei contributi.      
Inoltre, il contact center può procedere alla         prenotazione dell'appuntamento in sede utilizzando l'apposita procedura Agenda         Appuntamenti con le stesse modalità illustrate al punto 2.4; alla ristampa dei         bollettini MAV, relativi al piano di ammortamento, con l'invio all'indirizzo di         residenza dell'utente oppure tramite canale email; al pagamento con carta di         credito, come illustrato al successivo punto 6.    



4. Adempimenti per le Sedi      
L'operatore INPS deve ottemperare ai seguenti         adempimenti:      
       
      
 I. Gestione domande riscatto di         laurea acquisite attraverso il canale web       
       
      
L'operatore di sede visualizza le domande di         riscatto acquisite attraverso il canale web di competenza delle propria sede         nel Portale Area G.C.I. - Gestione Conti Individuali. Tale portale è         raggiungibile sul percorso intranet Home > Processi >         Assicurato/Pensionato > Gestione Evidenze Prima Emissione Bollettini.           
Ai fini della completa acquisizione della domanda         per la successiva lavorazione l'operatore di sede deve:      
- visualizzare sul Portale G.C.I. le domande         ricevute via web nello stato "Presentata" di competenza della propria         sede;      
- procedere alla stampa della ricevuta di         ciascuna domanda nello stato "Presentata";      
- acquisire la domanda nella procedura GPA92         (408WEB) raggiungibile sulla intranet al percorso Home > Servizi >         Accesso alle Applicazioni EAP (ex AS-400);      
- modificare sul Portale G.C.I. lo stato della         domanda che è stata acquisita su GPA92 (408WEB) dallo stato "Presentata" allo         stato "Presa in carico dalla Sede".      
Si precisa che tale adempimento richiesto agli         operatori, a completamento della reingegnerizzazione della procedura GPA92, non         sarà più necessario.      
       
      
 II. Gestione appuntamenti         acquisiti attraverso il canale web       
       
      
Gli appuntamenti confermati dai cittadini sono         presenti nell'Agenda degli Appuntamenti della sede di competenza.      
Tale servizio è attivabile mediante il seguente         percorso intranet Home > Servizi > Agenda degli Appuntamenti.      
L'operatore di sede deve visualizzare e prendere         in carico gli appuntamenti di propria competenza presenti nell'Agenda degli         Appuntamenti.      
Una volta acquisita la domanda di riscatto         Laurea, gli adempimenti istruttori seguono le consuete modalità (verifica del         diritto, eventuali richieste documentali ad integrazioni, verifica del         conto,..).    



5. Istruzioni procedurali      
Dopo l'avvenuta acquisizione sulla procedura         GPA92 (408WEB) la pratica può essere lavorata nella modalità standard prevista         dalla procedura Riscatti e Ricongiunzioni sulla Procedura GPA92         (408WEB).    



6. Modalità di pagamento dei contributi      
Il pagamento dell'onere di riscatto del corso di         studi può essere effettuato:      
- utilizzando il bollettino M.AV - Pagamento         mediante avviso, pagabile senza commissioni aggiuntive presso una qualunque         banca e presso tutti gli uffici postali con addebito di commissione. L'Inps, in         una prima fase, provvederà all'invio cartaceo dei bollettini M.AV.         Successivamente si potranno richiedere e stampare i bollettini M.AV         direttamente tramite il sito www.INPS.it, seguendo il percorso: Servizi         online> Per tipologia di utente>Cittadino>Pagamento contributi         riscatti ricongiunzioni e rendite, oppure chiamando il contact center al numero         gratuito 803164, che provvederà all'inoltro per posta all'indirizzo di         residenza o per email;      
- online sul sito Internet www.INPS.it nella         sezione "Servizi online> Per tipologia di utente>Cittadino> Pagamento         contributi riscatti ricongiunzioni e rendite", utilizzando la carta di credito         per perfezionare il pagamento.      
L'utente per accedere al servizio Pagamento         contributi riscatti ricongiunzioni e rendite, sia per la stampa del MAV che per         il pagamento online, dovrà autenticarsi inserendo nel caso di singola pratica         ilcodice fiscale del titolare e il numero pratica, mentre nel caso diuna o più         praticheverrà richiesto il codice fiscale e il proprio PIN Inps;      
- telefonando al numero verde gratuito 803.164,         utilizzando la carta di credito.      
La banca affidataria del servizio di POS         virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito         dell'importo all'indirizzo e-mail segnalato dall'interessato mentre l'Istituto         invierà la ricevuta analitica di pagamento all'indirizzo del titolare della         pratica risultante nell'archivio INPS;      
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito         "Reti Amiche".      
Allo stato attuale, in base alle adesioni finora         perfezionate alla convenzione "Reti Amiche", il pagamento è disponibile,         comunicando il codice fiscale del titolare della pratica e il numero pratica,         presso:      
- le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti         Amiche;      
- gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con         pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit,         anche a debito sul conto corrente bancario);      
- tramite il sito Internet Unicredit Spa per i         clienti titolari del servizio Banca online. Successive adesioni alla         convenzione da parte di altri soggetti saranno comunicate con appositi         messaggi.      
- attraverso il servizio di autorizzazione         permanente di addebito diretto su conto corrente bancario (RID) attivabile         presentando apposito modello, disponibile presso ogni agenzia bancaria,         compilandolo con i dati forniti nella comunicazione di accettazione della         domanda e sottoscrivendo espressamente la condizione con importo prefissato con         la quale il contribuente rinuncia all'esercizio del diritto di rimborso entro         le 8 settimane dell'addebito autorizzato, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs.         n. 11/2010 (PSD). L'Istituto bancario al quale si è rivolto l'utente dovrà        inoltrare richiesta telematica all'INPS che provvederà ad effettuare le         necessarie verifiche inviando agli interessati una ulteriore comunicazione,         contenente la conferma di autorizzazione all'addebito, con indicazione del mese         a
partire dal quale il servizio RID sarà attivato. A partire dalla data di         attivazione del servizio RID il richiedente non dovrà più utilizzare gli         eventuali bollettini in suo possesso, predisposti per pagamenti con termine         successivo. L'Istituto provvederà all'invio, all'inizio dell'anno solare         successivo ai versamenti, di un'attestazione utile a fini fiscali. L'addebito         automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento,         mediante comunicazione alla banca di competenza. In questo caso si potrà        provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di         pagamento.    



7. Chiusura dei conti correnti postali      
Si conferma che a partire dal 1° luglio 2011 e         fino al 10 luglio 2011 le sedi dovranno inoltrare a Poste la richiesta di         chiusura dei conti correnti postali - RiSC. CTR. Valori Di Riscatto. Il saldo e         le competenze maturate dovranno essere riversate sul conto corrente postale -         SEDI PROV. - RISCOSSIONI intestato alla sede medesima, mentre in caso di         blocchi per pignoramenti presenti sul conto corrente postale in chiusura,         questi dovranno essere spostati sul predetto conto corrente postale -"         RISCOSSIONI". Al momento della presentazione della richiesta dovranno altresì         essere riconsegnati i postagiro ancora in possesso della sede.      
Eventuali versamenti effettuati con i bollettini         postali sono da considerarsi validi a tutti gli effetti fino alla chiusura del         conto corrente postale.      
       
      
Il Direttore generale      
Nori    



D.L. 31 maggio 2010, n. 78

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 18-5-2011 n. 11017 Ricostituzione automatica delle pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Msg. 18 maggio 2011, n. 11017 (1).
 Ricostituzione automatica delle         pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria.     

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.


Si comunica che, d'intesa con la Direzione         Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, si è provveduto ad elaborare le         pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria segnalate dalle Sedi entro         il 1° maggio 2011.      
Il nuovo importo di pensione viene erogato dal         mese di giugno 2011.      
Le operazioni di aggiornamento degli archivi,         centrali e periferici, e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le         consuete modalità.      
I conguagli “validati” saranno posti in pagamento         con la rata di giugno 2011.      
Nella procedura “PENSIONI DA VERIFICARE”,         collocata nella Intranet dell'Istituto, area “Assicurato Pensionato”, sezione         “Servizi” di cui al messaggio n. 12649 del 10 maggio 2010, sono         disponibili:      
- le pensioni con conguagli da validare a cura         delle Sedi;      
- le pensioni che non è stato possibile         ricostituire in via automatica e che dovranno pertanto essere immediatamente         ricostituite dalle Sedi.      
Le Sedi dovranno provvedere alla definizione, con         la procedura ARTE, dei conguagli non validati, effettuando eventuali         compensazioni.      
Le Sedi Regionali avranno cura di monitorare         l'attività delle Sedi al fine di evitare il pagamento di somme non dovute ed al         fine di eliminare le situazioni di scarto evidenziate dall'elaborazione         centrale.      
L'elenco delle pensioni ricostituite può essere         ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione “0408” -         “Elaborazione a seguito conferma assegno di invalidità” e le date del 2 e 3         maggio 2011.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 18-5-2011 n. 11016 Ricostituzione automatica delle pensioni con conguagli fiscali. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Msg. 18 maggio 2011, n. 11016 (1).
 Ricostituzione automatica delle         pensioni con conguagli fiscali.     

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.


Si comunica che, d'intesa con la Direzione         Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, si è provveduto ad elaborare le         pensioni che subiscono variazioni fiscali a seguito:      
- della liquidazione di altre prestazioni         fiscalmente rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati (nuovi         abbinamenti);      
- del venir meno di prestazioni erogate da altri         Enti e comunicate al Casellario (disabbinamenti);      
- della variazione dell'imponibile IRPEF di         prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei         pensionati;      
- dell'acquisizione e/o delle variazioni delle         detrazioni di imposta;      
- della revoca della detrazione per il coniuge         fiscalmente a carico, effettuata dalla procedura di “Segnalazione         decesso”;      
- della variazione di imponibile determinata         dalle segnalazioni effettuate dalle Sedi con la procedura “Gestione pagamenti         ridotti e disgiunti”.      
L'elaborazione ha riguardato le segnalazioni         pervenute entro il 1° giugno 2011.      
I conguagli fiscali saranno posti in pagamento         con la rata di giugno 2011.      
Le operazioni di aggiornamento degli archivi,         centrali e periferici, e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le         consuete modalità.      
La procedura di ricostituzione ha provveduto a         memorizzare la “movimentazione” nel segmento GP1 del data base delle pensioni:               
- nel campo GP1CMPNTIP il valore DT;      
- nel campo GP1CPRD il valore TASS.      
L'elenco delle pensioni ricostituite può essere         ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione “0260” -         “ricostituzione art. 8, D.Lgs. n. 314/1997” e le date dal 2 al 3 maggio         2011.    



D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, art. unico

“ Sicurezza antincendio - La gestione dell’emergenza in una comunità”, a cura della Cooperativa Sociale Consorzio Provinciale Intesa, documento presentato nel portale ViverSicura - Gestione delle emergenze: incendi, terremoti, crolli e trombe d’aria
































Da pediatri decalogo alimentazione sana per bimbi

SALUTE: DA PEDIATRI DECALOGO ALIMENTAZIONE SANA PER BIMBI =
ROTAZIONE DEI CIBI OGNI SETTIMANA

Roma, 28 mag. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Rotazione dei
cibi nell'arco della settimana: e' importante che i bambini mangino la
carne non piu' di quattro volte. Inoltre: pesce tre volte, salumi due
volte, formaggi tre-quattro volte. Uova due o tre volte. Queste alcune
delle regole contenute nel decalogo elaborato dagli esperti
intervenuti al convegno 'Marciano: alimentazione bambini' a Marciano
della Chiana (Ar).

E' importante - consigliano i pediatri - che il momento del
pasto sia una gioia, che bambini e adulti mangino gli stessi cibi e
agli stessi orari. Durante il pasto si trasmetteranno infatti sia
l'educazione nutrizionale, cioe' l'insegnamento alla buona
alimentazione, sia i valori della famiglia, rendendo cosi' piu' saldi
i rapporti fra adulti e bambini. I pasti principali sono cinque: la
prima colazione, lo spuntino a meta' mattinata, il pranzo, la merenda,
la cena. Mai mangiare al di fuori di questi cinque pasti principali.
E' importante recuperare l'importanza del primo pasto della giornata,
la prima colazione, e dell'ultimo, la cena, perche' sono quelli che
vanno consumati in famiglia. Attenzione in particolare al fatto che
tutta la famiglia sia presente intorno al tavolo. (segue)

(Red-Bdc/Pn/Adnkronos)
28-MAG-11 17:51

NNNN
SALUTE: DA PEDIATRI DECALOGO ALIMENTAZIONE SANA PER BIMBI (2) =
INSACCATI MAI PRIMA DEI 6 ANNI, NON DEMONIZZARE FRITTI

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Altra regola 'd'oro', mangiare il
pesce azzurro: ha ottimi valori nutrizionali. Si consigliano
soprattutto polpette e, per i bambini, di utilizzare il pesce spada.
Al pesce e' consigliato unire pane raffermo e olio di oliva.
Insaccati, mai prima di sei anni: contengono polifosfati che possono
essere dannosi per i bambini.

Quanto alla cottura, per i cibi preferire in genere quella a
fuoco lento, che protegge di piu' i componenti delle pietanze. Cuocere
in poca acqua la verdura per evitare che ne vengano dispersi i
principi nutritivi. Privilegiare poi le purea di verdura: non si
alterano le qualita' nutrizionali e, nello stesso tempo, il bambino
non trovando parti grossolane di cibo, o che possano creare
diffidenze, e' portato ad assumere la verdura piu' facilmente.

Per la frutta, privilegiare quella di stagione. In questo
periodo, per esempio, e' consigliato usare le fragole che sono
disponibili da maggio a giugno e hanno ottime proprieta'
antiossidanti. Consigliati anche i cibi fritti: non vanno demonizzati,
anzi sono ben accettati dai bambini purche' vengano cotti con olio di
oliva o olio di oliva extra vergine da preferire all'olio di semi.
Infine, consumare meno sale, possibilmente iodato. La redazione del
decalogo e' stata condivisa da Italo Farnetani (universita' Bicocca
Milano), Sergio Bernasconi (Universita' Parma), Giacomo Dugo
(Messina), Nicola Cicero (Messina), Angelo Tummarello (Marsala),
Martina Bennati (Marciano della Chiana).

(Red-Bdc/Pn/Adnkronos)
28-MAG-11 17:59

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Ministero dell'interno Circ. 30-5-2011 n. F.L.6/2011 Competenze dovute ai componenti dei seggi per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.

Circ. 30 maggio 2011, n. F.L.6/2011 (1).
 Competenze dovute ai componenti         dei seggi per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011.     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni  e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.


          
              
Ai                          
Sigg. Prefetti della Repubblica             
                            
Loro sedi  
                         
Ai                          
Sigg. Commissari del Governo per le               province di Trento e Bolzano  
                         
Al                          
sig. Presidente della Regione autonoma               della Valle d’Aosta  
                                       
Servizi di prefettura             
                            
Aosta            


              



Parte prima      
Competenze dovute ai componenti dei seggi    
1. Premessa      
Ai componenti degli uffici elettorali di sezione         spettano i compensi previsti dall’articolo 1, comma 5, della L. 13 marzo 1980,         n. 70, così come sostituito dall’articolo 3 della L. 16 aprile 2002, n. 62,         nelle misure di seguito specificate. I medesimi compensi spettano anche ai         componenti dei seggi della regione Sicilia nei quali si effettuano i referendum         abbinati al secondo turno di votazione delle elezioni comunali.      
Spetta, altresì, ai soli Presidenti il         trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 70 del         1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti         dell’amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1,         comma 213, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.      
Con le modalità di cui alle presenti istruzioni,         le competenze in parola devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le         operazioni di scrutinio, e rimborsate dalle Prefetture, Commissariati del         Governo e Presidenza della Regione autonoma della Valle d’Aosta, con         imputazione ai fondi ad esse accreditati sull’apposito capitolo 1310 - PG         3.      
La spesa per gli onorari fissi e per il         trattamento di missione è a totale carico dello Stato.      
Per i comuni della Regione Sicilia nei quali si         effettua l’abbinamento dei referendum con il secondo turno di votazione delle         elezioni comunali, nonché per i comuni nei quali si effettua l’abbinamento dei         referendum nazionali con i referendum locali, il riparto della spesa è         disciplinato dalle apposite intese stipulate con le Amministrazioni         interessate. In questi casi, nel riepilogo (Modello C) dovrà essere         evidenziato, se ricorre, sia l’onere a carico dello Stato, sia l’onere a carico         delle altre Amministrazioni.    



Onorario    
2. Misure ed attribuzione      
Per le competenze ai componenti dei seggi si         applica il predetto art. 1, comma 5, della L. 13 marzo 1980, n. 70.      
Ai componenti dei seggi, sia normali che         speciali, spetta un onorario fisso. Per l’imminente consultazione, le         competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari sono quelle riportate di         seguito e sono comprensive delle maggiorazioni di € 33,00 (Presidenti) e di €         22,00 (Scrutatori e Segretari) da corrispondere per ogni consultazione da         effettuare contemporaneamente alla prima per lo svolgimento di n. 4         referendum.      
        
      
 Seggi ordinari:       
        
      
          
              
Presidenti:                          
€                          
229,00  
                         
Scrutatori e Segretari:                          
€                          
170,00            



                
        
      
 Seggi speciali:         (qualunque sia il numero delle consultazioni)      
        
      
          
              
Presidenti:                          
€                          
79,00  
                         
Scrutatori e Segretari:                          
€                          
53,00            



                
        
      
Qualora il numero dei quesiti referendari dovesse         ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni         da effettuarsi.      
Si rammenta, inoltre, che in caso di         contemporanea effettuazione di più consultazioni referendarie o elettorali, ai         componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi, comunque,         fino a un massimo di quattro maggiorazioni (art. 2, comma 125, L. n.         662/1996).      
L’onorario, essendo forfetario per la specifica         funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia         stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia         stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario         deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva         partecipazione alle operazioni del seggio.      
Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera         prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per         l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi         stessi.      
Alla relativa liquidazione le Amministrazioni         comunali provvedono in base al prospetto conforme all’allegato modello A, da         compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle         colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il         resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.         



Trattamento di missione dei presidenti di seggio:         rimborso spese    
3. Diritto al trattamento di missione      
La L. 13 marzo 1980, n. 70 ha stabilito che oltre         all’onorario fisso compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli         Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi         fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui         alla L. 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 si         presuppone abbiano anche la dimora abituale.      
Il trattamento di missione è stabilito dalla L.         18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni      
Ai sensi dell’art. 1, comma 213, della L. 23         dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l’indennità di trasferta per le         missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del         biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e         l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono soppresse.         Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti,         nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi         chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.      
        
      
 3.1 - Spese per il pernottamento         in albergo e per il vitto        
        
      
Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle         spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1° categoria), nonché il         rimborso per le spese di vitto (L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive         modificazioni ed integrazioni).      
I predetti rimborsi sono effettuati, entro i         limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se         riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da         esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro.           
La spesa massima che può essere ammessa a         rimborso ai sensi del         D.P.C.M. 15 febbraio           1995, è stabilita nelle seguenti misure:      
1. complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri;         detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un         solo pasto;      
2. prezzo di una camera singola in alberghi a 4         stelle (1a categoria).      
        
      
 3.2 - Spese di viaggio e         compensi chilometrici       
        
      
Per il raggiungimento delle località sedi di         seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente         sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono         produrre.      
Può corrispondersi anche il rimborso dell’intera         spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se         l’uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi         un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.      
Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi         di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse         per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data         la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena         ultimate le operazioni di scrutinio e per l’ovvia impossibilità di documentare         le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in         sede.      
Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in         relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall’art. 4 della L. 13         aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo         della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso         della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.      
Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei         seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni         in proposito.      
Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di         trasporto di bagaglio.      
In riferimento alle disposizioni di cui         all’articolo 6, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con         modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, relativo all’utilizzo del mezzo         proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle         finanze, nel caso dei Presidenti di seggio possa essere assentito l’utilizzo         del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si         svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l’utilizzo         dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociali che         rivestono le elezioni.    



Liquidazione    
4. Liquidazione degli onorari      
Come già precisato al precedente paragrafo 2, gli         onorari devono essere liquidati su prospetti conformi all’allegato modello A,         che per le colonne dall’1 al 5 vengono compilati a cura dei Presidenti dei         seggi.      
In ordine alle ritenute erariali, si fa presente         che l’art. 9, comma 2, della L. 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari         dei componenti gli uffici elettorali di cui alla L. 13 marzo 1980, n. 70,         costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o         imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla         formazione della base imponibile ai fini fiscali.      
Prima di effettuare le liquidazioni i Comuni         devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei         componenti dei seggi.    



5. Liquidazione dei rimborsi per le spese di viaggio      
Il rimborso delle spese di viaggio potrà essere         liquidato su apposite tabelle conformi all’allegato modello B.      
A corredo di dette tabelle occorre unire i         documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per         l’eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.      
Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi         diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare         alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le         relative distanze.      
Le distanze si devono computare, per i viaggi         compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del         luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato,         si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro         abitato.      
In modo analogo si calcolano le distanze per i         viaggi compiuti con altri mezzi di linea.      
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle         ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto         disciplinato in merito dall’articolo 6, commi 2 e 3 della L. n.         836/1973.      
È ovvio che le predette distanze devono essere         calcolate secondo i percorsi più brevi.      
Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere         indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del         rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi         utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano         utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di         rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione         dell’interessato.      
Qualora qualcuno di essi presenti, a         dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato         dall’amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente         menzionata, oltre alla sede di servizio, l’effettiva residenza, essa deve         risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall’interessato, sotto la         sua personale responsabilità.      
I Comuni debbono astenersi dal liquidare i         rimborsi delle spese di viaggio in tutti i casi di impossibilità di accertare         il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione         formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto,         debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.      
Sono esenti da ritenuta e da contribuzione         previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto         forma di indennità chilometrica previsti dall’art. 12 della citata L. n. 836         del 1973.    



6. Riepiloghi delle competenze pagate      
I pagamenti effettuati per i titoli suindicati,         da riepilogarsi su prospetti conformi all’allegato modello C, devono essere         compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a         presentare alle Prefetture, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data         delle consultazioni, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per         l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni stesse, secondo le         istruzioni già impartite e nei limiti indicati al precedente paragrafo         1.      
Si raccomanda alle amministrazioni comunali di         attenersi nella maniera più scrupolosa a dette istruzioni, sia per quanto         concerne l’effettuazione e la documentazione delle varie spese, sia per quanto         concerne la presentazione di un’unica contabilità. L’invio di rendiconti         parziali impedirebbe, infatti, alle Prefetture di provvedere alle operazioni di         rimborso.      
Ai suddetti riepiloghi delle spese per il         trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le         indicazioni richieste dallo stesso modello C, devono essere uniti i mandati         originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai         rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle         di liquidazione dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati         di distanza e le dichiarazioni di cui al paragrafo 5. A corredo dei conti         consuntivi dei Comuni saranno prodotte, in luogo degli anzidetti mandati         originali, le copie conformi degli stessi.      
Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa         la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in         luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione         attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l’avvenuta estinzione dei         titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti Uffici fino         alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle         liquidazioni e sui pagamenti.    



Parte seconda      
Competenze dovute ai componenti dei seggi costituiti         presso l’ufficio centrale per la circoscrizione estero    
7. Competenze dovute      
La L. 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto,         per l'elezione delle Camere e per i referendum le "Norme per l'esercizio del         diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”.      
Il D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con         modificazioni dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30, ha parzialmente modificato la         citata L. n. 459/2001.      
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera c)        del D.L. n. 24/2008, dispone che presso l’Ufficio Centrale per la         circoscrizione estero, (istituito presso la Corte di Appello di Roma) è         costituito un seggio elettorale per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000         elettori, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio         dei voti inviati dagli elettori residenti all’estero. La successiva lettera d),         stabilisce che il seggio elettorale è composto da n. 1 presidente, n. 1         segretario e n. 4 scrutatori.      
Inoltre, l’articolo 3 del D.L. 27 gennaio 2009,         n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2009, n. 26, introduce, il         voto dei cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o         missioni internazionali. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, dello         svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di         scrutinio e proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni         di cui alla citata L. 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di         attuazione di cui al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, in quanto         compatibili.      
Pertanto, ai sensi dell'articolo 19 del         menzionato D.P.R. n. 104/2003, al Presidente ed ai componenti dei suddetti         seggi spetta un onorario fisso nelle misure di seguito indicate. Le competenze         dovute sono comprensive delle maggiorazioni di € 33,00 (Presidenti) e di €         22,00 (Scrutatori e Segretari), da corrispondere per ogni consultazione da         effettuare contemporaneamente alla prima.      
        
      
 Seggi circoscrizione         estero:       
(n. 1 Presidente, n. 1 segretario, n. 4         scrutatori)      
        
      
          
              
1. Presidenti:                          
€                          
229,00  
                         
2. Scrutatori e Segretari:                          
€                          
170,00            



                
        
      
Qualora il numero dei quesiti referendari dovesse         ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni         da effettuarsi.      
L’onorario, essendo forfetario per la specifica         funzione di ciascun componente, è dovuto per intero nel caso che sia stata         interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato         sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve         essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione         alle operazioni del seggio.      
Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera         prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per         l’eventuale recapito dei plichi inerenti alle operazioni dei seggi         stessi.      
Alla relativa liquidazione provvede il comune di         Roma in base al prospetto conforme all’allegato modello A/1, da compilarsi         distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1         al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto         deve essere completato a cura dell’ufficio comunale.      
Per la liquidazione degli onorari e per         l’eventuale trattamento di missione si applicano le disposizioni contenute nei         precedenti paragrafi utilizzando, a tal fine, gli allegati modelli B e         C/1.      
Le presenti istruzioni sono valide per tutto il         territorio della Repubblica.       
Se ne raccomanda l’esatta osservanza avvertendo         che, per eventuali, ulteriori chiarimenti, le amministrazioni comunali devono         interessare esclusivamente le Prefetture.      
        
      
Il Direttore centrale      
Verde    



D.L. 15 febbraio 2008, n. 24
D.L. 27 gennaio 2009, n. 3
L. 13 marzo 1980, n. 70
L. 27 dicembre 2001, n. 459
L. 16 aprile 2002, n. 62
L. 28 aprile 2009, n. 40
D.P.C.M. 15 febbraio 1995
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.       6