Translate

lunedì 23 maggio 2011

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04723 presentata da EMANUELE FIANO giovedì 5 maggio 2011, seduta n.472 FIANO, VELTRONI, ANDREA ORLANDO e MORASSUT. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: nel sud pontino permane una grave situazione in riferimento alle infiltrazioni delle organizzazioni camorristiche e mafiose;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2011 Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unita' di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato. (11A06561) (GU n. 118 del 23-5-2011 )...."...Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ..."

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica; Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006; Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente; Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie». A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio; Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 ed in particolare l'art. 1 che proroga al 31 marzo 2011 la possibilita' per le amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, fatta salva l'adozione di uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine del 31 marzo 2011; Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinquies del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni, nonche' i trattenimenti in servizio, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Tenuto conto che le richieste relative a progressioni verticali si considerano legittime solo se riguardanti assunzioni di vincitori di procedure bandite anteriormente al 31 dicembre 2009, in conformita' a quanto previsto dall'art. 24 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando le autorizzazioni a bandire concesse entro la medesima data del 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite numerico autorizzato; Visto l'art. 74, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2009 che rinvia a uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti e delle modalita' di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando che fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 ed in particolare l'art. 57, comma 21, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Considerato che per le amministrazioni che non hanno fornito informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto e sui presenti in servizio, in relazione all'iter procedurale in corso di definizione delle loro dotazioni organiche, le autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarieta'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010, registrato dalla Corte dei conti l'11 agosto 2010, registro 10, foglio 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'8 settembre 2010, n. 210, con il quale, tra gli altri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della salute e l'INAIL sono stati autorizzati all'assunzione a tempo indeterminato, rispettivamente, per n. 2 unita' di personale, per un onere pari a € 119.867,28, n. 9 unita' di personale, per un onere pari a € 539.402,76 e n. 7 unita' di personale, per un onere pari a € 419.535,48, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 nonche' il divieto di effettuare assunzioni in soprannumero, le amministrazioni, di cui alla Tabella allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in servizio, delle unita' di personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per ciascuna amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2010. 2. L'autorizzazione concessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della salute e all'INAIL di cui al comma 1 sostituisce quella di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010; ferme restando le assunzioni gia' effettuate i cui oneri sostenuti vanno decurtati dai limiti di budget e di unita' assumibili indicati nella Tabella di cui al comma 1. 3. Le richieste relative a progressioni verticali si considerano autorizzate nei limiti indicati nelle premesse del presente decreto. 4. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2011 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 184

TAR "...sono impugnati i provvedimenti di cui meglio in epigrafe, disposti nei confronti del ricorrente, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri.  In particolare, lo stesso ha ricevuto la sanzione disciplinare della "consegna" perché "addetto a stazione distaccata, per superficialità e minore senso di responsabilità, all'atto di assentarsi dal reparto per un lungo periodo, ometteva di comunicare al superiore diretto eventi avvenuti sul territorio impedendogli così di compiere con celerità i dovuti accertamenti e determinando la necessità di intervento di altro reparto e creando disservizio in violazione degli articoli 10 comma 3, 13 e 14" del regolamento di disciplina, fatto commesso in #################### dal 22  giugno al 16 luglio 2010 (doc. 3 ricorrente, copia sanzione)...."

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 596Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
-  che sono impugnati i provvedimenti di cui meglio in epigrafe, disposti nei confronti del ricorrente, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri.  In particolare, lo stesso ha ricevuto la sanzione disciplinare della "consegna" perché "addetto a stazione distaccata, per superficialità e minore senso di responsabilità, all'atto di assentarsi dal reparto per un lungo periodo, ometteva di comunicare al superiore diretto eventi avvenuti sul territorio impedendogli così di compiere con celerità i dovuti accertamenti e determinando la necessità di intervento di altro reparto e creando disservizio in violazione degli articoli 10 comma 3, 13 e 14" del regolamento di disciplina, fatto commesso in #################### dal 22  giugno al 16 luglio 2010 (doc. 3 ricorrente, copia sanzione). Le norme regolamentari citate, in vigore all'epoca dei fatti, dispongono poi "Il militare investito di un grado deve essere
di esempio nel compimento dei  doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione" (art. 10 comma 3); "1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine,  al fine di conseguire il risultato migliore. 2. Il militare ha il dovere di assumere l'iniziativa quando manchi di ordini e sia nell'impossibilità di chiederne o di riceverne o quando non possa eseguire per contingente situazione quelli ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato gli ordini impartiti. In tal caso deve: a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario; b) informare, appena possibile, i propri superiori. 3. Il
militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive" (art. 13); "Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate"  (art. 14). Il ricorrente per gli stessi fatti è stato poi sottoposto a trasferimento per incompatibilità ambientale, in quanto "la vicenda... è  ampiamente conosciuta nell'ambito del reparto e sfavorevolmente commentata, ha arrecato grave nocumento al prestigio dell'istituzione, ha inciso sul prestigio personale e sull'autorità del maresciallo, che per esperienza di servizio e grado rivestito deve costituire costante punto di esempio e di riferimento per
i militari dipendenti" (doc. 1 ricorrente, copia trasferimento). Richiamandosi in sostanza a tali motivazioni, il ricorso gerarchico del ricorrente è stato poi respinto (doc. 2 ricorrente, copia decisione);
- che i due motivi di ricorso fanno centro il primo, volto a contestare il trasferimento, sull'asserita mancanza dei presupposti per lo stesso, il secondo, volto a contestare la sanzione e riproduttivo, anche quanto alla ricostruzione dei fatti proposta, del ricorso gerarchico (doc. 4 ricorrente, copia di esso), sull'altrettanto asserita mancanza di violazione ai propri doveri;
- che i fatti vanno ricostruiti nei sintetici termini che seguono, anche in base alla integrazione istruttoria contenuta nella relazione della p.a. 13 aprile 2011, consegnata in adempimento all'ordinanza della Sezione 7 aprile 2011 n°520. Non è anzitutto contestato che un cittadino, certo ####################, di ####################, sia proprietario di un motoveicolo d'epoca, una Vespa Piaggio Rally tg. #################### risalente agli anni "70 del secolo scorso, che tale veicolo abbia consegnato, nel 2008, ad un carrozziere di #################### di nome ####################, asseritamente intenzionato a mostrarlo ad amici, e che non ne abbia più ottenuto la restituzione (v. copia verbale denuncia querela  D. 15 luglio 2010 all. alla relazione 13 aprile 2011 e doc. 9 ricorrente, copia annotazione di p.g. 25 giugno 2010 asseritamente da lui redatta in tal data e concorde sul punto). Risulta poi documentalmente che il citato C. il 29 settembre
2008 abbia denunciato alla Stazione C.C. di #################### lo smarrimento dei documenti del veicolo (v. copia denuncia all. alla relazione 13 aprile 2011), che in tal modo egli si sia intestato il veicolo stesso, e che la denuncia fosse ideologicamente falsa, in quanto i documenti erano rimasti in possesso di #################### (v. copia c.n.r. 11 aprile 2011 all. alla relazione 13 aprile 2011). Non è parimenti contestato che ####################, su consiglio di un amico, tale A.P., che lo accompagnò sul posto, si sia rivolto alla Stazione C.C. di ####################, e per essa al Comandante, allora il m.llo P., per ottenere la restituzione della motocicletta (v. copia verbale denuncia querela D. 15 luglio 2010 all. alla relazione 13 aprile 2011 e doc. 9 ricorrente, copia annotazione di p.g. 25 giugno 2010 asseritamente da lui redatta in tal data e concorde sul punto). La ricostruzione dei fatto offerta dal ricorrente diverge da
quella offerta dall'amministrazione sul concreto contenuto del colloquio. Secondo il ricorrente, D. e il di lui amico si limitarono a prospettare un contrasto di natura civilistica, ovvero patrimoniale, che si riduceva alla corretta determinazione della somma pretesa da C. per restituire il  bene a fronte di riparazioni asseritamente sullo stesso effettuate; in tali termini il ricorrente stesso, all'atto di lasciare il reparto per una licenza, avrebbe dato corretta informazione dei fatti al Comandante titolare, verbalmente ovvero anche con la citata annotazione del 25 giugno (doc. 9 ricorrente, cit. e ricorso p. 5; sull'informazione solo verbale v. doc. 16 amministrazione, copia s.i.t. M.llo N., Comandante effettivo che con il ricorrente conferì). Secondo l'amministrazione, invece, già nel corso di tale colloquio sarebbe emerso il fatto della falsa denuncia presentata da C., fatto che
com'è ovvio avrebbe dovuto far propendere per una ben diversa qualificazione della vicenda, trattandosi di reato perseguibile d'ufficio (v. in part. copia della c.n.r. 28 luglio 2010, doc. 3 amministrazione). Viceversa, sono accertati gli ulteriori sviluppi della vicenda: A.P., in virtù di un rapporto personale di amicizia, ebbe a manifestare le proprie perplessità sull'accaduto all'ufficiale Comandante la Compagnia C.C. di ####################; grazie poi al pronto attivarsi di questi sono stati compiuti atti di indagine, in particolare l'escussione a s.i.t. di ####################,  l'acquisizione di copia della falsa denuncia e il sequestro del veicolo  presso C., che hanno portato ad un procedimento penale nei confronti dello stesso (v. copie atti citati all. alla relazione 13 aprile 2011);
-  che i fatti accertati conducono a ritenere corretto e legittimo l'operato dell'amministrazione e quindi a respingere entrambi i motivi di ricorso. E'oggetto di valutazione da parte dell'A. G. penale (v. copia c.n.r. 11 aprile 2011, cit.) se nella condotta del m.llo P. nei confronti di D. e di P. vi sia stato il dolo del reato di rifiuto di atti d'ufficio; è però certo a prescindere da ciò che il m.llo P. medesimo in tale circostanza agì con oggettiva leggerezza. A fronte delle dichiarazioni di D., il quale, come ammesso dallo stesso ricorrente (suo doc. 9 cit. quinto paragrafo), gli aveva parlato di una intestazione del veicolo non autorizzata, minima diligenza investigativa  avrebbe consentito di verificare l'attuale intestazione del bene e di reperire, agli atti della stessa stazione di ####################, la falsa denuncia di C., così come fatto senza difficoltà dal personale della
Compagnia successivamente interessata: tutto ciò giustifica la sanzione della consegna alla luce delle citate norme di regolamento. E'poi accertato, come si è detto, che A.P. nutrì sull'operato del m.llo P. perplessità abbastanza gravi da indurlo a rivolgersi ad altro reparto dei C.C., e secondo logica tali perplessità sono state condivise da #################### e dalla di lui moglie: in tal senso è corretto aver ritenuto che la vicenda sia stata commentata in modo sfavorevole ed abbia fatto perdere al ricorrente la necessaria credibilità nell'ambiente di appartenenza, dato  che l'amministrazione dispone in proposito di ampia discrezionalità, nella specie esercitata in modo non illogico (sul principio, v. per tutte TAR Lazio Roma sez. i 11 gennaio 2006 n°249). E' poi chiaro che tale ragionamento non è infirmato dai precedenti favorevoli del ricorrente, attestati dai documenti prodotti alla
odierna udienza, riferibili però tutti a fatti antecedenti la vicenda per cui è causa;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente  pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna G.L.P. a rifondere all'Amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Elezioni/ Da Agcom mega multa di 260mila euro a Tg1 e Tg4

*Elezioni/ Da Agcom mega multa di 260mila euro a Tg1 e Tg4
"Le interviste a Berlusconi hanno violato il silenzio elettorale"

Roma, 23 mag. (TMNews) - Quasi 260.000 euro di multa al Tg1 e al
Tg4 "perch recidivi" e una sanzione di 100 mila euro a Tg2, Tg5
e Studio Aperto. Queste le multe decise oggi da Agcom per le
testate televisive che hanno trasmesso, venerd scorso,
interviste al presidente del Consiglio in prime time.

Nella riunione di oggi, La Commissione servizi e prodotti
dell'Autorit per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom),
allertata dai numerosi esposti presentati contro le apparizioni
del premier su tutti i Tg di Rai e Mediaset, ha ritenuto che le
interviste a Silvio Berlusconi, tutte contenenti opinioni e
valutazioni politiche sui temi della campagna elettorale e
omologhe per modalit di esposizione mediatica, abbiano
determinato una violazione dei regolamenti elettorali emanati
dalla Commissione parlamentare di Vigilanza e dall'Agcom.

La Commissione ha pertanto deliberato, a maggioranza, di
comminare a TG1 e TG4 la sanzione nella misura massima prevista
dalla legge (258.230 euro), in quanto recidivi, e sanzioni di 100
mila euro ciascuno a TG2, TG5 e Studio Aperto.

L'Autorit, in una nota ufficiale emessa al termine della
riunione di oggi, ribadisce che vige il dovere di equilibrio e
completezza di informazione fino alla conclusione della campagna
elettorale con i ballottaggi in corso. L'Autorit ha infine
chiarito che il divieto di diffusione di sondaggi sulle
intenzioni di voto rimane in vigore su tutto il territorio
nazionale fino allo svolgimento del secondo turno delle elezioni
amministrative.

Gic

231901 mag 11
AMMINISTRATIVE: DA AGCOM PESANTI MULTE A RAI E MEDIASET =
(AGI) - Roma, 23 mag. - Pesanti multe sono state comminate a
dall'Agcom a Rai e Mediaset per violazione delle norme sulla
par condicio in occasione delle interviste che venerdi' scorso
sono state fatte da piu' telegiornali al preasidente del
Consiglio Silvio Berlusconi. Le sanzioni, decise a maggioranza,
riguardano Tg1 e Tg2 per la Rai; Tg5, Tg4 e Studio Aperto per
Mediaset. Al Tg1 e al Tg4, in quanto recidivi, sanzione da
258mila euro ciascuno, mentre per le altre testate la sanzione
e' di 100mila euro ciascuno. La decisione e' scaturita al
termine della riunioen che oggi pomeriggio ha visto impegnata
la Commissione servizi e prodotti dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, chiamato ad esaminare, anche alla
luce degli esposti presentati, la situazione determinatasi
nella giornata di venerdi' scorso con la trasmisisone nella
fascia di 'prime time' delle interviste al premier. In uan nota
si fa rilevare che gia' l'indomani l'Agcom aveva chiesto a Rai
e Mediaset "chiarimenti urgenti". Ma, "considerate le
osservazioni pervenute da Rai e Mediaset", la Commissione ha
ritenuto che "le interviste, tutte contenenti opinioni e
valutazioni politiche sui temi della campagna elettorale, ed
omologhe per modalita' di esposizione mediatica, abbiano
determinato una violazione dei regolamenti elettorali emanati
dalla Commissione parlamentare di Vigilanza e dall'Agcom". Di
qui le sanzioni deliberate a maggioranza dalla Commissione.
L'Autorita' ribadisce quindi che "vige il dovere di equilibrio
e completezza di informazione fino alla conclusione della
campagna elettorale con i ballottaggi in corso" ed ha infine
chiarito che "il divieto di diffusione di sondaggi sulle
intenzioni di voto rimane in vigore su tutto il territorio
nazionale fino allo svolgimento del secondo turno delle
elezioni amministrative". (AGI)
Vic
231857 MAG 11

NNNN
AMMINISTRATIVE. AGCOM: SANZIONE MASSIMA (258MILA) A TG1 E TG4
E 100 MILA CIASCUNO A TG2, TG5 E STUDIO APERTO

(DIRE) Roma, 23 mag. - L'Acgom ha "deliberato, a maggioranza, di
comminare a Tg1 e Tg4 la sanzione nella misura massima prevista
dalla legge (258.230 euro), in quanto recidivi, e sanzioni di 100
mila euro ciascuno a Tg2, Tg5 e Studio Aperto". E' quanto si
legge in una nota dell'Agcom.
"La Commissione servizi e prodotti dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni nella sua riunione odierna- prosegue
la nota- ha esaminato, anche alla luce degli esposti presentati,
la situazione determinatasi nella giornata di venerdi' 20 maggio,
nella quale si e' avuta la trasmissione, in prime time, da
parte dei notiziari Tg1, Tg2, Tg5, Tg4 e Studio Aperto, di
interviste al Presidente del Consiglio".
"Sul punto l'Autorita' aveva chiesto lo scorso 21 maggio
chiarimenti urgenti alle emittenti interessate. Considerate le
osservazioni pervenute da Rai e Mediaset, la Commissione ha
ritenuto che le interviste, tutte contenenti opinioni e
valutazioni politiche sui temi della campagna elettorale, ed
omologhe per modalita' di esposizione mediatica, abbiano
determinato una violazione dei regolamenti elettorali emanati
dalla Commissione parlamentare di Vigilanza e dall'Agcom. La
Commissione ha pertanto deliberato, a maggioranza, di comminare a
Tg1 e Tg4 la sanzione nella misura massima prevista dalla legge
(258.230 euro), in quanto recidivi, e sanzioni di 100 mila euro
ciascuno a Tg2, Tg5 e Studio Aperto".
"L'Autorita'- aggiunge il comunicato- ribadisce che vige il
dovere di equilibrio e completezza di informazione fino alla
conclusione della campagna elettorale con i ballottaggi in corso.
L'Autorita' ha infine chiarito che il divieto di diffusione di
sondaggi sulle intenzioni di voto rimane in vigore su tutto il
territorio nazionale fino allo svolgimento del secondo turno
delle elezioni amministrative".

(Com/Vid/ Dire)
18:55 23-05-11

NNNNBALLOTTAGGI: RADICALI, DENUNCIATI IN PROCURA PREMIER E DIRETTORI =
(AGI) - Roma, 23 mag. - Questa mattina Emma Bonino e Marco
Cappato con l'assistenza dell'avvocato Giuseppe Rossodivita,
hanno depositato una denuncia alla Procure della Repubblica di
Roma e di Milano contro Berlusconi ed i direttori dei TG che
venerdi' 20 maggio hanno trasmesso le pseudo-interviste
registrate del Presidente del Partito del Popolo della
Liberta'.
Nell'esposto i Radicali rilevano come gli interventi di
Berlusconi nei Tg siano - per temi trattati, scenografia con
tanto di simbolo elettorale alle spalle e montaggio del
registrato - dei veri e propri spot elettorali assolutamente
vietati nei notiziari. Nell'esposto si evidenzia come, se fosse
stato Berlusconi a pretendere dai direttori dei telegiornali -
mediante costringimento o induzione determinato dalla sua
qualita' - la contestuale messa in onda di questi spot, non ci
sarebbe nulla di diverso - per la struttura della condotta,
le qualita' soggettive dei protagonisti e le evidenti utilita'
di cui ha beneficiato il Presidente del Partito del Popolo
delle Liberta' - dalla concussione che i Pm di Milano hanno
contestato al Premier allorquando contatto' telefonicamente il
questore per far affidare Ruby alla consigliera regionale
Nicole Minetti, in contrasto con le norme di settore. Qualora
invece i direttori dei tg fossero stati pienamente consenzienti
e compartecipi allora si sarebbe in presenza di un evidente
reato di abuso d'ufficio.
Marco Cappato, Capolista della Lista Bonino Pannella, a
riguardo ha dichiarato: "Si e' trattato di spot analoghi a
quelli, celebri, che Berlusconi inscenava per Forza Italia sino
a quando e' entrata in vigore la legge n. 28 del 2000; mancava
solamente la foto di famiglia in bella vista sulla scrivania.
L'occupazione delle tv da parte di Berlusconi non e' cosa alla
quale si puo' rimediare con dei semplici spazi di riparazione,
ne puo' essere sufficiente l'intervento dell'AGCOM. Fatti cosi'
gravi debbono essere valutati anche in sede penale, come da
tempo sottoponiamo alla Procura di Roma".
Mario Staderini, Segretario di Radicali Italiani, ha
ricordato che "questa denuncia si inserisce nella lunga lotta
Radicale a difesa del diritto del popolo italiano a poter
conoscere prima di scegliere e deliberare. La stessa lotta per
la quale sabato scorso abbiamo reso noto i dati clamorosi
elaborati dal Centro d'ascolto dell'informazione su ascolti e
presenze dei politici nei programmi di approfondimento, e che
vede Marco Pannella impegnato in una lunga iniziativa
nonviolenta per la vita della democrazia". (AGI)
Ted
231729 MAG 11

NNNNAMMINISTRATIVE. CGIL: INFORMAZIONE SQUILIBRATA, AGCOM INTERVENGA


(DIRE) Roma, 23 mag. - "I dati sull'informazione televisiva
politica e sociale sono evidentemente squilibrati e il sistema
dell'informazione e' ripetutamente usato a scopo di parte o di
propaganda". Lo denuncia il segretario confederale della Cgil,
Fulvio Fammoni, in occasione del sit in promosso da Fnsi e
Usigrai davanti alla sede Rai, nel chiedere all'Agcom un
intervento.
Secondo il sindacalista "il dato piu' grave e' nei Tg con una
sproporzione evidente, ancor piu' grave, quando riguarda testate
del servizio pubblico, a conferma di quanto incida il conflitto
di interessi del Presidente del Consiglio". Per Fammoni "non
basta la sola protesta o denuncia, occorre concretamente porre
fine a questo stato di cose. L'autorita' ha visto piu' volte
ignorati i suoi richiami se non per le sanzioni economiche, che
nel caso della Rai vengono fatte pagare ai cittadini".
Il dirigente sindacale chiede che nella riunione prevista per
oggi "si decida, c'e' una intera tastiera di strumenti a
disposizione e non usati". Tra questi, "riequilibrare le presenze
nei tempi utili e non quando non serve piu' e anche con
l'esposizione del bollino durante le trasmissioni 'questa
trasmissione non ha rispettato le regole del pluralismo' e, nel
caso della Rai, 'di servizio pubblico'".
Inoltre, "una situazione cosi' grave deve interrogare anche
gli operatori dell'informazione, il loro ruolo e deontologia
professionale. Bene l'iniziativa e le proposte della Fnsi, ma e'
tempo- conclude Fammoni- che anche l'ordine, se vuole avere un
ruolo, batta un deciso colpo".

(Com/Tar/ Dire)
17:55 23-05-11

NNNNAMMINISTRATIVE: DA AGCOM PESANTI MULTE A RAI E MEDIASET =
(AGI) - Roma, 23 mag. - Pesanti multe sono state comminate a
dall'Agcom a Rai e Mediaset per violazione delle norme sulla
par condicio in occasione delle interviste che venerdi' scorso
sono state fatte da piu' telegiornali al preasidente del
Consiglio Silvio Berlusconi. Le sanzioni, decise a maggioranza,
riguardano Tg1 e Tg2 per la Rai; Tg5, Tg4 e Studio Aperto per
Mediaset. Al Tg1 e al Tg4, in quanto recidivi, sanzione da
258mila euro ciascuno, mentre per le altre testate la sanzione
e' di 100mila euro ciascuno. La decisione e' scaturita al
termine della riunioen che oggi pomeriggio ha visto impegnata
la Commissione servizi e prodotti dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, chiamato ad esaminare, anche alla
luce degli esposti presentati, la situazione determinatasi
nella giornata di venerdi' scorso con la trasmisisone nella
fascia di 'prime time' delle interviste al premier. In uan nota
si fa rilevare che gia' l'indomani l'Agcom aveva chiesto a Rai
e Mediaset "chiarimenti urgenti". Ma, "considerate le
osservazioni pervenute da Rai e Mediaset", la Commissione ha
ritenuto che "le interviste, tutte contenenti opinioni e
valutazioni politiche sui temi della campagna elettorale, ed
omologhe per modalita' di esposizione mediatica, abbiano
determinato una violazione dei regolamenti elettorali emanati
dalla Commissione parlamentare di Vigilanza e dall'Agcom". Di
qui le sanzioni deliberate a maggioranza dalla Commissione.
L'Autorita' ribadisce quindi che "vige il dovere di equilibrio
e completezza di informazione fino alla conclusione della
campagna elettorale con i ballottaggi in corso" ed ha infine
chiarito che "il divieto di diffusione di sondaggi sulle
intenzioni di voto rimane in vigore su tutto il territorio
nazionale fino allo svolgimento del secondo turno delle
elezioni amministrative". (AGI)
Vic
231857 MAG 11

NNNN

SICUREZZA: SINDACI 10 CITTA' DICONO NO A INCONTRO CON MARONI

SICUREZZA: SINDACI 10 CITTA' DICONO NO A INCONTRO CON MARONI
(V. 'SICUREZZA: MARONI INCONTRA DOMANI..' DELLE 16.41)
(ANSA) - PADOVA, 23 MAG - ''Abbiamo deciso di non partecipare
all'incontro promosso dall'Amministrazione comunale di Parma con
il Ministero degli Interni che si terra' domani e che vertera'
sulla sicurezza delle citta' italiane''. Lo scrivono dieci
sindaci, primo firmatario il primo cittadino di Padova Flavio
Zanonato, annunciando la loro assenza all'incontro di Parma con
il ministro Roberto Maroni sul tema della sicurezza.
''Non si tratta di una posizione pregiudiziale - continua la
nota firmata anche dai sindaci di Venezia, Modena, Reggio
Emilia, Ravenna, Piacenza, Lodi, Imola, La Spezia e Pistoia -
anzi in passato abbiamo aderito a questa iniziativa
immaginandola come tappa iniziale di un percorso di confronto
con il ministro degli Interni, che avrebbe dovuto trovare come
sede definitiva l'Associazione nazionale dei Comuni italiani''.
''Cosi' non e' stato fin qui - rilevano -, ma noi auspichiamo
che nel prossimo futuro si torni al confronto istituzionale tra
il Viminale e l'Anci, visto che solo quest'ultima rappresenta
tutte le Amministrazioni comunali del Paese ed e' in grado di
avere una visione complessiva delle problematiche delle citta'
piccole medie e grandi, di ogni latitudine''.
''In questo modo si potranno evitare tentazioni
propagandistiche - sottolineano i 10 sindaci -, che in questi
anni hanno determinato diversi errori come le ronde, la
legislazione sulle ordinanze bocciata dalla Corte
costituzionale, i tagli drammatici alle Forze dell'Ordine, e gli
attuali problemi determinati dall'inadeguata gestione
dell'arrivo nel nostro Paese dei migranti tunisini e dei
profughi libici''. (ANSA).

YV7-BCN
23-MAG-11 18:17 NNNN
SICUREZZA URBANA: 10 SINDACI NON PARTECIPERANNO INCONTRO PARMA =
(AGI) - Piacenza, 23 mag. - Dieci sindaci che in passato
avevano aderito alla Carta di Parma in materia di sicurezza
urbana hanno deciso di non partecipare all'incontro di domani a
Parma con il Ministro Maroni spiegandone le ragioni in una nota
affidata per la diffusione al Comune di Piacenza ed al suo
sindaco Roberto Reggi. "Abbiamo deciso di non partecipare
all'incontro promosso dall'Amministrazione comunale di Parma
con il Ministero degli Interni che si terra' domani e che
vertera' sulla sicurezza delle citta' italiane - scrivono i
dieci sindaci, primo firmatario il primo cittadino di Padova
Flavio Zanonato. Non si tratta di una posizione pregiudiziale -
si legge nella nota firmata anche dai sindaci di Venezia,
Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Piacenza, Lodi, Imola, La
Spezia e Pistoia - anzi in passato abbiamo aderito a questa
iniziativa immaginandola come tappa iniziale di un percorso di
confronto con il ministro degli Interni, che avrebbe dovuto
trovare come sede definitiva l'Associazione nazionale dei
Comuni italiani. Cosi' non e' stato fin qui - rilevano -, ma
noi auspichiamo che nel prossimo futuro si torni al confronto
istituzionale tra il Viminale e l'Anci, visto che solo
quest'ultima rappresenta tutte le Amministrazioni comunali del
Paese ed e' in grado di avere una visione complessiva delle
problematiche delle citta' piccole medie e grandi, di ogni
latitudine. In questo modo si potranno evitare tentazioni
propagandistiche - sottolineano i 10 sindaci -, che in questi
anni hanno determinato diversi errori come le ronde, la
legislazione sulle ordinanze bocciata dalla Corte
costituzionale, i tagli drammatici alle Forze dell'Ordine, e
gli attuali problemi determinati dall'inadeguata gestione
dell'arrivo nel nostro Paese dei migranti tunisini e dei
profughi libici". (AGI)

Mir/Red
231917 MAG 11

NNNN
(ER) SICUREZZA. 10 SINDACI SNOBBANO INCONTRO CON MARONI A PARMA
"SI TORNI A CONFRONTO ISTITUZIONALE TRA VIMINALE E ANCI"

(DIRE) Bologna, 23 mag. - I sindaci di dieci citta' hanno deciso
di non partecipare all'incontro con il ministro dell'Interno,
Roberto Maroni, in programma domani a Parma sul tema della
sicurezza urbana dopo lo stop della Corte costituzionale alle
ordinanze. "Non si tratta di una posizione pregiudiziale-
spiegano i firmatari, in testa il primo cittadino di Padova
Flavio Zanonato, cui seguono i sindaci di Venezia, Modena, Reggio
Emilia, Ravenna, Piacenza, Lodi, Imola, La Spezia e Pistoia-
anzi, in passato abbiamo aderito a questa iniziativa
immaginandola come tappa iniziale di un percorso di confronto
con il ministro degli Interni, che avrebbe dovuto trovare come
sede definitiva l'Associazione nazionale dei Comuni italiani".
Eppure "cosi' non e' stato fin qui- rilevano- ma noi auspichiamo
che nel prossimo futuro si torni al confronto istituzionale tra
il Viminale e l'Anci, visto che solo quest'ultima rappresenta
tutte le amministrazioni comunali del Paese ed e' in grado di
avere una visione complessiva delle problematiche delle citta'
piccole medie e grandi, di ogni latitudine".
"In questo modo si potranno evitare tentazioni
propagandistiche- sottolineano i 10 sindaci-, che in questi anni
hanno determinato diversi errori come le ronde, la legislazione
sulle ordinanze bocciata dalla Corte costituzionale, i tagli
drammatici alle Forze dell'Ordine, e gli attuali problemi
determinati dall'inadeguata gestione dell'arrivo nel nostro Paese
dei migranti tunisini e dei profughi libici".

(Com/Roc/ Dire)
19:35 23-05-11

NNNN
SICUREZZA. 10 SINDACI SNOBBANO INCONTRO CON MARONI DOMANI A PARMA
"SI TORNI A CONFRONTO ISTITUZIONALE TRA VIMINALE E ANCI".

(DIRE) Bologna, 23 mag. - I sindaci di dieci citta' hanno deciso
di non partecipare all'incontro con il ministro dell'Interno,
Roberto Maroni, in programma domani a Parma sul tema della
sicurezza urbana dopo lo stop della Corte costituzionale alle
ordinanze. "Non si tratta di una posizione pregiudiziale-
spiegano i firmatari, in testa il primo cittadino di Padova
Flavio Zanonato, cui seguono i sindaci di Venezia, Modena, Reggio
Emilia, Ravenna, Piacenza, Lodi, Imola, La Spezia e Pistoia-
anzi, in passato abbiamo aderito a questa iniziativa
immaginandola come tappa iniziale di un percorso di confronto
con il ministro degli Interni, che avrebbe dovuto trovare come
sede definitiva l'Associazione nazionale dei Comuni italiani".
Eppure "cosi' non e' stato fin qui- rilevano- ma noi auspichiamo
che nel prossimo futuro si torni al confronto istituzionale tra
il Viminale e l'Anci, visto che solo quest'ultima rappresenta
tutte le amministrazioni comunali del Paese ed e' in grado di
avere una visione complessiva delle problematiche delle citta'
piccole medie e grandi, di ogni latitudine".
"In questo modo si potranno evitare tentazioni
propagandistiche- sottolineano i 10 sindaci- che in questi anni
hanno determinato diversi errori come le ronde, la legislazione
sulle ordinanze bocciata dalla Corte costituzionale, i tagli
drammatici alle Forze dell'Ordine, e gli attuali problemi
determinati dall'inadeguata gestione dell'arrivo nel nostro Paese
dei migranti tunisini e dei profughi libici".

(Com/Roc/ Dire)
19:36 23-05-11

NNNN

Ministero dell'interno Circ. 16-3-2011 n. 2076 Lavoratori extracomunitari dello spettacolo art. 27, comma 2, TU sull'immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.

Circ. 16 marzo 2011, n. 2076 (1).
Lavoratori extracomunitari dello spettacolo art. 27, comma 2, TU sull'immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e  l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e  dell'asilo.



 
Alle
Prefetture - U.T.G.
 
Loro sedi
 
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
 
Trento
 
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma Bolzano
 
Bolzano
 
Al
Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta
 
Aosta

e, p.c.:
Al
Dipartimento della P.S.
 
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
 
Sede







Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota 19 gennaio 2011, n. 13/II/0000524 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante nuove procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per l'assunzione di cittadini extracomunitari per esigenze connesse alla  realizzazione e produzione di spettacoli (art. 27, comma 2, TU sull'immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).


Il Direttore centrale
Malandrino



Allegato


Nota 19 gennaio 2011, n. 13/II/0000524
Procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (2)

(2) Il testo della nota 19 gennaio 2011, n. 13/II/0000524, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.


D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 27
Nota 19 gennaio 2011, n. 13/II/0000524Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 19-1-2011 n. 13/II/0000524
Procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del mercato del lavoro, Divisione II.
Nota 19 gennaio 2011, n. 13/II/0000524 (1).
Procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del mercato del lavoro, Divisione II.



 
Alle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro
 
Settore ispezione del lavoro
 
Loro sedi
 
Alla
Provincia autonoma di Trento
 
Trento
 
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
 
Bolzano
 
Alla
Agenzia regionale del lavoro
 
Friuli Venezia Giulia
 
Trieste
 
Alla
Regione siciliana
 
Ass.to Reg.le al lavoro e alla P.S. - U.R.L.M.O.
 
Ufficio speciale collocamento dello spettacolo
 
Palermo

e, p.c.:
Agli
Assessorati regionali del lavoro
 
Loro sedi
 
Agli
Assessorati provinciali del lavoro
 
Loro sedi
 
Al
Ministero degli affari esteri
 
P.le della Farnesina, 1
 
00194 - Roma
 
Al
Ministero dell'Interno Palazzo Viminale
 
Via Agostino Depretis, 7
 
00187 - Roma
 
Al
Ministero per i beni e le attività culturali
 
Dir. Gen. per il cinema
 
Dir Gen. per lo spettacolo dal vivo
 
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A
 
00184 - Roma
 
All’
Inps
 
Via Ciro il Grande, 21
 
00144 - Roma
 
All’
Enpals
 
Viale Regina Margherita, 206
 
00198 - Roma







Recentemente il D.L. 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, convertito con L. 29 giugno 2010, n. 100,  ha apportato delle modifiche all'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
In  particolare, è stata soppressa la necessità di sentire preliminarmente il Dipartimento dello spettacolo ai fini dell'autorizzazione preventiva da parte di questo Ministero per l'assunzione di cittadini extracomunitari per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di  spettacoli.
Conseguentemente, le procedure e le modalità fissate con Circ. 13 dicembre 2006, n. 34/2006,  per il rilascio di detta autorizzazione, sono da ritenersi modificate, ed alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro interessati (modulo A allegato alla circolare stessa), non deve più essere allegato il parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività culturali o l'attestazione della sua richiesta; medesima considerazione vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere.


Il Direttore generale
Dott. Grazia Strano



D.L. 30 aprile 2010, n. 64, art. 8
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 27

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 16-5-2011 n. 15253/DIV2/B Adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito di installazione di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento dei trattori agricoli. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 2.

Circ. 16 maggio 2011, n. 15253/DIV2/B (1).
Adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito di installazione di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento dei trattori agricoli.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 2.




Alle
Direzioni generali territoriali
  
Loro sedi

Al
C.S.R.P.A.D.
  
Roma

Ai
Centri prova autoveicoli
  
LORO SEDI

Agli
Uffici motorizzazione civile
  
Loro sedi






Con l'emanazione della Circ. 28 febbraio 2007, n. 3/2007, Class: AG/MAC/Circ/MA, Prot. n. 15/VI/4038, in materia di requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha comunicato che le indicazioni contenute nella Linea Guida ISPESL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 359/1999" - consultabile sul sito internet dell'ISPESL alla pagina dedicata alle linee guida tecniche (http://www.ispesl.it/Linee guida/tecniche/index.htm) -, in quanto rappresentano l'aggiornamento dello stato dell'arte, possono costituire il necessario completamento del contenuto tecnico della circolare n. 49/1981 per le tipologie nella stessa non considerate, e, a far data dal 28 febbraio 2007, sostituire, per quelle nella stessa prese in esame, le soluzioni a suo tempo prospettate.
Si fa presente inoltre che, in osservanza di quanto stabilito nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tutti i trattori agricoli, anche quelli che risultino fin dall'origine privi di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento, devono essere muniti di tali strutture.
Ciò premesso, si comunica che, ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale, è stata riconosciuta una procedura semplificata, la quale non prevede l'aggiornamento della carta di circolazione dei trattori agricoli o forestali, che adottano i criteri di adeguamento ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008. Tale procedura è contenuta nella Linea Guida sopra citata.


Il Direttore
Dott. Ing. Vito Di Santo



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato V
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359

Ministero dell'interno Circ. 18-5-2011 n. 14/2011 Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile tra Comuni tramite PEC per successiva trascrizione ed annotazioni nei registri dello stato civile. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici, Area III - Stato civile.

Circ. 18 maggio 2011, n. 14/2011 (1).
Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile tra Comuni tramite PEC per successiva trascrizione ed annotazioni nei registri dello stato civile.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici, Area III - Stato civile.



  
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
    
Loro Sedi
  
Al
Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento
    
38100 Trento
  
Al
Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
    
39100 Bolzano
  
Al
Sig. Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta
    
Servizio affari di Prefettura
    
Piazza della Repubblica, 15
    
11100 Aosta

e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
    
90100 Palermo
  
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
    
09100 Cagliari
  
Al
Ministero degli affari esteri
    
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie
    
Roma
  
Al
Ministero della giustizia
    
Ufficio legislativo
    
Roma
  
Al
Gabinetto dell'On. Ministro
    
Sede
  
Alla
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno
    
Ufficio della documentazione generale e statistica
    
Via Cavour, 6
    
00184 Roma
  
All'
A.N.C.I.
    
Via dei Prefetti, 46
    
Roma
  
All'
Anusca
    
Via dei Mille, 35E/F
    
40024 Castel S.Pietro Terme (BO)
  
Alla
De.A. - Demografici associati
    
c/o amministrazione comunale
    
V.le Comaschi, n. 1160
    
56021 Cascina (PI)







Si fa seguito alle precedenti circolare 27 ottobre 2009, n. 23, circolare 27 aprile 2010, n. 13/2010, circolare 10 marzo 2011, n. 7/2011, relative alla trasmissione per via informatica dei documenti di stato civile tra Consolati Italiani all'estero e Comuni italiani, per chiarire, preso atto del parere appositamente richiesto alla competente Digit PA, le norme da applicare alla trasmissione per via informatica degli atti di stato civile e relative comunicazioni tra Comuni, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
La trasmissione degli atti tra Comuni, che siano in possesso di adeguati sistemi informatici per la trasmissione di atti, può avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, con esclusione della posta elettronica ordinaria, in modo da consentire di identificare con certezza sia la provenienza della trasmissione sia l'effettiva ricezione della medesima da parte del corretto destinatario.
A tal proposito si ricorda che ai sensi della normativa vigente tutti i Comuni sono obbligati a dotarsi di almeno un indirizzo di PEC (mentre rientra nella specifica autonomia organizzativa dell'Ente locale quella di istituire una separata e distinta casella PEC per i Servizi demografici ovvero per l'Ufficio di stato civile), per ogni registro di protocollo, e che l'indirizzo PEC deve essere anche facilmente consultabile. Pertanto, come espresso nelle precedenti circolari, i Comuni sono obbligati a rendere noto tale indirizzo PEC sul proprio sito web istituzionale (ex art. 54, comma 1, lett. d), CAD) e a registrarlo ed aggiornarlo, con cadenza almeno semestrale, nell'Indice delle pubbliche Amministrazioni (IPA), nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le Amministrazioni e fra le Amministrazioni ed i cittadini (ex art. 57-bis CAD). L'IPA, realizzato e gestito da DigitPA è consultabile all'indirizzo http://www.indicepa.gov.it.
Ciò premesso, si precisa che ai fini della trasmissione informatica degli atti da trascrivere, l'ufficiale dello stato civile potrà utilizzare la copia per immagine su supporto informatico dell'atto cartaceo originale già prodotto e firmato dalle parti (ex art. 22, comma 1, CAD).
Ogni documento informatico così formato dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, da parte del funzionario responsabile per attestare la conformità all'atto cartaceo originale (ex art. 23-ter, comma 3, CAD) ed inviato tramite PEC.
L'ufficio ricevente provvederà a stampare il documento trasmesso tramite PEC previa verifica della apposizione e della validità della firma digitale. Successivamente alla ricezione del documento informatico, analogamente a quanto disposto nella circolare 27 ottobre 2009, n. 23 suindicata, l'ufficiale dello stato civile provvederà alla stampa dell'atto, apponendovi, al fine di procedere alla trascrizione, una propria dichiarazione che certifichi la conformità del documento stampato rispetto a quello ricevuto per via telematica. Dopo di che provvederà a conservare tale documentazione con le procedure di rito previste per gli archivi comunali.
Nel caso in cui l'ufficio ricevente verifichi l'incompletezza della documentazione ricevuta, ovvero la mancanza o la non validità della firma digitale, provvederà ad informare prontamente l'ufficio mittente, il quale provvederà a rinviare nuovamente tutta la documentazione in regola con le disposizioni sopra evidenziate.
Per quanto concerne invece lo scambio informatico tra gli uffici comunali di stato civile relativo alle comunicazioni inerenti le richieste di annotazione da apportare negli atti iscritti e/o trascritti in altro Comune, nonché le comunicazioni di avvenuta trascrizione e/o annotazione degli atti, si precisa che dette note potranno parimenti essere prodotte in modalità informatica ed inviate a mezzo PEC.
Le suddette comunicazioni dovranno apportare l'indicazione "della firma autografa omessa" del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.
In queste ipotesi di scambio informatico di comunicazioni tra i Comuni, l'ufficiale dello stato civile che le riceve provvederà a stampare e conservare negli archivi dette comunicazioni, apponendo sul documento informatico ricevuto, non firmato digitalmente, la specifica dichiarazione di conformità.
Tanto evidenziato, si pregano le SS.LL. di volere comunicare quanto sopra detto ai Signori Sindaci, confidando in un'azione di sensibilizzazione e di vigilanza, in un ottica di progressiva informatizzazione delle procedure connesse allo stato civile.


Il Capo Dipartimento
Pansa



D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 93, art. 3
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

Ministero dei lavori pubblici Nota 1-7-2001 n. 2867 Attraversamenti pedonali rialzati. Emanata dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Nota 1 luglio 2001, n. 2867 (1).
Attraversamenti pedonali rialzati.

(1) Emanata dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.


Con riferimento alla nota a margine si comunica che gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), perché la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità.
Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo Ufficio quanto piuttosto motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso Ente può e deve valutare.
Tali opere possono essere eseguite dall'Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche.

Il Dirigente tecnico
Ing. Francesco Mazziotta



D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 18-5-2011 n. 21 Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° settembre 2011 - Trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, d’intesa con la Direzione centrale organizzazione e qualità, la Direzione centrale sistemi informativi ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Nota 18 maggio 2011, n. 21 (1).
Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° settembre 2011 - Trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, d’intesa con la Direzione centrale organizzazione e qualità, la Direzione centrale sistemi informativi ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.




Alle
Direzione provinciali e territoriali

Ai
Dirigenti generali centrali e regionali

Ai
Direttori regionali

Ai
Coordinatori delle consulenze professionali

Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli
Enti di patronato

Al
Ministero della pubblica istruzione
  
Dipartimento per i servizi nel territorio
  
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione

Agli
Uffici Scolastici Regionali

Agli
Uffici scolastici provinciali (ex centri servizi amministrativi)

Alla
Sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di Bolzano

Alla
Sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di Trento

All’
Intendenza scolastica per le scuole in lingua tedesca Bolzano

All'
Intendenza scolastica per le scuole delle località ladine
  
Bolzano






1. Procedura trasferimento dati
Si conferma la procedura di trasferimento dei dati utilizzata nei precedenti anni per il personale del comparto scuola, ivi compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico - pratici (I.T.P.) provenienti dagli Enti locali per effetto dell'articolo 8 della L. 3 maggio 1999, n. 124, che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2011.
A partire dal corrente anno, la liquidazione delle pensioni è effettuato tramite l'applicativo Pensioni SIN, salvi i casi particolari individuati al paragrafo 2 e tenendo conto del criterio di competenza esplicitato al paragrafo 3 della presente nota.
Si segnala che all'interno della procedura è previsto un apposito campo per l'informazione relativa all'adesione al Fondo Credito.
Dai flussi informatici continuano ad essere escluse le pratiche concernenti il personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del D.M. n. 331/1997. Ne consegue che nei confronti di quest'ultimo, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) dovranno inviare esclusivamente il prospetto cartaceo con la documentazione prescritta.
Nei confronti del personale in oggetto, la cui cessazione al 1° settembre 2011 è stata comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il suddetto dicastero provvede ad aggiornare e sostituire i dati ricevuti con quelli presenti nella banca dati SPT in merito alle detrazioni fiscali spettanti.
Per il personale della scuola, che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2011, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) hanno già inoltrato i prospetti dati inseriti nei primi due flussi che verranno trasferiti alle sedi in data 23 maggio p.v; i medesimi Uffici provvederanno ad inviare alle Sedi dell'Inpdap gli ulteriori prospetti dati inseriti nell'apposito supporto magnetico secondo le scadenze di seguito riportate ed indipendentemente dalla tipologia della scuola:
- 27 maggio;
- 17 giugno;
- 30 giugno.
Si invitano le Sedi provinciali e territoriali a definire con sollecitudine le posizioni pensionistiche che verranno di volta in volta trasferite attraverso i flussi informatici.
Gli Uffici scolastici provinciali dovranno inviare, in concomitanza con la trasmissione informatica dei dati, i prospetti cartacei relativi alle pratiche inserite nel flusso.
Si rammenta che in virtù dell'intesa con la Direzione Informatica del MEF, i dati riferiti alle detrazioni fiscali per familiari a carico ex art. 12 del TUIR per il personale scolastico vengono trasferiti alle Sedi provinciali e territoriali dell'Inpdap mediante procedura automatizzata.
La Direzione Sistemi Informativi caricherà nell'applicativo DETRA 2011 le dichiarazione individuali riferite al 2011, così come comunicate al MEF dal personale scolastico in costanza di servizio. La dichiarazione disponibile sull'applicativo DETRA 2011 sarà automaticamente abbinata tramite codice fiscale e produrrà gli effetti economici di riconoscimento delle detrazioni in concomitanza delle progressive lavorazioni per il pagamento previste nei sistemi GPPweb e SIN.
Nel caso in cui la sede riceva una nuova o diversa richiesta di detrazioni per carichi familiari dovrà inserire una nuova dichiarazione secondo le modalità in uso che prevedono, nell'ipotesi di variazione delle detrazioni, la possibilità di avvalersi della funzione "copia" per recuperare le informazioni dei familiari già disponibili nei sistemi.
Ancorché l'informazione risulti nel flusso informatico, al prospetto cartaceo dovrà essere allegata, debitamente sottoscritta, anche l'eventuale adesione esplicita dell'interessato all'iscrizione, in qualità di pensionato, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP prevista dall'art. 3-bis della L. n. 222 del 22 novembre 2007, che ha convertito in legge il D.L. n. 159 del 1 ottobre 2007, secondo quanto disposto dalla nota 29 febbraio 2008, n. 1 della Direzione Centrale Credito di questo Istituto. Dovrà essere utilizzato a tal fine il modulo di adesione, scaricabile dal sito internet dell'Istituto.



2. Utilizzo procedura S7 web - Casi particolari Come precisato nel precedente paragrafo, a partire da quest'anno sono liquidate con l'applicativo Pensioni SIN le pensioni di tutto il personale del comparto scuola, ad eccezione di quelle concernenti il personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.M. n. 331/1997 che, non inserite nei flussi informatici, continueranno ad essere liquidate con la procedura S7 web.
La medesima procedura S7 web continuerà, altresì, ad essere utilizzata nei casi in cui, a favore di un pensionando scuola con cessazione 2011, risulti in pagamento su Gpp web una partita di pensione ad altro titolo; a tal fine è in corso di predisposizione una nota tecnica nella quale sarà fornito un elenco di nominativi esclusi dalla lavorazione in Sin in quanto già presenti a sistema.
Otre alle casistiche sopra illustrate, si potrebbe verificare l'ipotesi in cui un soggetto ricompreso tra il personale A.T.A. o tra gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P), provenienti dagli Enti locali, chieda la liquidazione del trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato con le regole della Cassa Stato e quello correlato alla Cassa pensioni dipendenti enti locali; nell'ipotesi in cui risulti più favorevole il calcolo con le regole degli Enti locali, la liquidazione della pensione dovrà necessariamente avvenire tramite l'applicativo pensioni S7 web.



3. Applicazione del criterio di competenza per la lavorazione delle pensioni scuola 2011 Con le disposizioni previste dalla nota 26 gennaio 2005, n. 85, dalla nota 4 febbraio 2005, n. 102, dalla nota 6 maggio 2005, n. 401 e da ultimo con nota n. 584 del 18 aprile 2008 della D.C. Organizzazione e Qualità (allora D.C. Sviluppo Organizzativo e Formazione), sono stati delineati i criteri generali di competenza per la gestione delle pratiche istituzionali da parte delle unità operative dell'INPDAP. In coerenza alle suddette note, con il nuovo assetto organizzativo delle Sedi Provinciali/Territoriali e, soprattutto, con i principi guida dell'Istituto che privilegiano il rapporto tra le Sedi Inpdap e gli Enti/Amministrazioni nell'attribuzione della competenza si è passati da un criterio basato sulla residenza dell'iscritto ad un criterio che fa riferimento alla "Sede di lavoro" quale luogo dove l'iscritto svolge la propria attività lavorativa (Provincia - CAP-COP).
Al fine di consentire l'individuazione dell'ultima scuola di appartenenza, il MIUR ha invitato gli istituti scolastici a trasmettere correttamente i dati richiesti e, in particolare, il CAP e il COP della scuola in modo da rispettare, nella generalità dei casi, il criterio di ripartizione individuato da questo Istituto.
Nei casi residuali, che dovrebbero rivestire natura di eccezionalità, in cui il MIUR si trovi nelle condizioni di non poter fornire il dato relativo all'ultima scuola di riferimento, provvederà ad indicare l'USP (Ex CSA - Provveditorato Provinciale) di riferimento.
Di conseguenza queste pratiche saranno indirizzate verso la Sede INPDAP competente per la gestione degli USP, nella fattispecie delle Province su cui insistono le Sedi territoriali, il flusso verrà indirizzato a Roma 1, Milano 1, Napoli 2 e Torino 1.
Le sedi territoriali realmente competenti, che nel frattempo hanno ricevuto correttamente il cartaceo, potranno farsi assegnare la competenza del flusso inviando a DCSI ASSISTENZA UTENTI una mail con oggetto "TRASFERIMENTO COMPETENZA PENSIONI MIUR 2011", con l'elenco dei nominativi e relativi codici fiscali dei pensionandi per i quali viene chiesta la assegnazione della competenza sul SIN.
Ovviamente per i casi particolari indicati al paragrafo 2 e/o comunque per quelle pratiche che continueranno ad essere gestite su S7 Web, l'eventuale reindirizzamento delle pratiche tra Sedi avverrà con le solite modalità previste per S7 Web, così come avvenuto negli anni precedenti.


La presente nota è diramata d'intesa con la DC Organizzazione e Qualità, con la DC Sistemi Informativi e con il Ministero della pubblica istruzione.


Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino



L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8
D.M. 29 luglio 1997, n. 331
D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 3-bis
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12

Ministero dello sviluppo economico Nota 30-12-2010 n. 201046 Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2011. Emanata da Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXII - Sistema Camerale.

Nota 30 dicembre 2010, n. 201046 (1).
Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(1) Emanata da Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXII - Sistema Camerale.




Alle
Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura
  
Loro sedi

e, p.c.: Al
Ministero dell'economia e delle finanze
  
Ragioneria generale dello Stato - I.G.F.
  
00187 Roma

All'
Unioncamere
  
P.zza Sallustio, 21
  
00187 Roma

Alla
Infocamere S.c.p.a.
  
C.so Stati Uniti, 14
  
35127 Padova

Alla
Infocamere S.c.p.a.
  
Via G. B. Morgagni, 30/H
  
00100 Roma

All'
Istituto Guglielmo Tagliacarne
  
Via Appia Pignatelli, 62
  
00178 Roma






1. Premessa.
L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina e, in caso di variazioni significative del fabbisogno, aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei Registri di cui all'articolo 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.
Il comma 4 del citato art. 18 stabilisce che il diritto annuale è determinato sulla base della procedura sotto indicata:
a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 della stessa legge, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle Regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle Camere nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l’Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte nel Registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurata al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.
Si tenga a questo riguardo presente che non essendo stato ancora adottato il regolamento interministeriale previsto dal comma 7 del medesimo art. 18 al fine di rideterminare i presupposti per il pagamento del diritto annuale, restano in vigore in merito le disposizioni dell'analogo regolamento vigente, per quanto compatibile con le innovazioni legislative apportate al riguardo dal D.Lgs. n. 23/2010.



2. Determinazione del fabbisogno.
Questo Ministero, avendo acquisito in apposita riunione in data 14 dicembre 2010 il parere favorevole in merito dell'Unioncamere e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ha individuato, per l'anno 2011, ai sensi della lettera a) e della lettera b) del comma 4 dello stesso art. 18, il fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire e l'obiettivo annuale di efficienza in relazione al quale determinare la conseguente quota di detrazione da tale fabbisogno.
Da tale determinazione, non sono state evidenziate variazioni significative di fabbisogno né, tenuto conto anche della perdurante difficile situazione congiunturale, motivi per aggiornare le misure del diritto annuale stabilite per il precedente esercizio con il decreto ministeriale 22 dicembre 2009. Nel nuovo quadro normativo, che prevede l'aggiornamento annuale come eventualità e non più come adempimento necessario, tali misure potrebbero conseguentemente considerarsi tacitamente prorogate per il 2011 anche in assenza di ulteriori provvedimenti.



3. Determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2011.
Tuttavia, si è ritenuto necessario avviare comunque l'iter di definizione del decreto di determinazione del diritto annuale per il 2011, non solo per poter confermare in generale, anche per l'anno 2011, le stesse misure del diritto annuale già previste per il 2010, ma per adottare le altre determinazioni che la legge attribuisce a tale provvedimento e per disciplinare la misura del diritto annuale per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 comportano un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse.
In particolare si tratta:
a) delle società semplici, con ragione sociale agricola o non agricola, e delle società di avvocato iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 che, a seguito delle modifiche normative, sono tenute dall'anno 2011 al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente e non più in misura fissa;
b) delle imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, che sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto in misura fissa in luogo di una misura commisurata al fatturato;
c) dei soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), che sono tenuti dal 2011 al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, mentre non erano tenuti fino al 2010 al versamento di alcun diritto annuale.
Per le predette tipologie di soggetti, che subiscono variazioni in merito al sistema di determinazione delle misure del diritto annuale a seguito delle innovazioni in materia contenute nel D.Lgs. n. 23/2010, il predetto schema di decreto - in attesa della regolamentazione attuativa di tali nuove disposizioni e, comunque, dei necessari approfondimenti anche relativamente alle modalità di acquisizione e verifica dei dati di fatturato e, in generale, di capacità contributiva - individua misure transitorie che consentono di dare immediata attuazione alle medesime innovazioni secondo criteri di gradualità e sostenibilità dell'onere. Naturalmente il predetto provvedimento diventerà efficace e vincolante solo una volta che sarà firmato da ambedue i Ministri competenti e perfezionato con il visto dei competenti organi di controllo e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Al riguardo si fa riserva prima possibile di ulteriori comunicazioni, tenendo conto che la completa definizione della questione dovrà comunque intervenire con congruo anticipo rispetto al termine ordinario di pagamento del diritto annuale per l'anno 2011 che, come per gli anni precedenti, rimane stabilito entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.



4. Diritto annuale per le nuove iscrizioni dal 1° gennaio 2001.
Alla luce di quanto sopra esposto e nelle more del perfezionamento del provvedimento relativo all'anno 2011, occorre tuttavia individuare le misure del diritto annuale da applicare alle nuove imprese ed unità locali che si iscrivono al Registro delle imprese ed ai nuovi soggetti che si iscrivono al REA a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Al riguardo, alla luce delle predette considerazioni sulla sostanziale invarianza del fabbisogno e dell'assenza di aggiornamento di tali misure, che fanno ritenere ancora applicabile, per quanto non in contrasto con le innovazioni legislative intervenute, le disposizioni dell'analogo decreto vigente per il 2010, e che inducono a tener conto, in via prudenziale e salvo conguaglio, delle misure previste nel citato schema di decreto nei casi in cui non può invece farsi riferimento al precedente decreto, si forniscono le seguenti indicazioni.
Resta fermo, innanzitutto, che tutti i soggetti obbligati di nuova iscrizione o annotazione sono tenuti, già sulla base delle disposizioni vigenti, a versare il diritto dovuto tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda o comunicazione.
Restano ferme inoltre le seguenti misure di diritto annuale già fissate per il 2010 da corrispondersi da parte dei medesimi soggetti di nuova iscrizione o annotazione nel 2011:




nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese:
€ 88,00

nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione speciale del Registro imprese (importo arrotondato):
€ 18,00

nuove imprese individuali iscritte nella Sez. ordinaria del Registro imprese (già pagavano la misura prevista per la I fascia di fatturato, ora prevista come misura fissa):
€ 200,00

tutte le altre nuove imprese iscritte nel Registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni (pagavano e pagano come per la I fascia di fatturato):
€ 200,00

nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese:
€ 40,00

nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui all’art. 9, c. 2, lett. b), D.P.R. n. 581/1995:
€ 110,00

nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero:
€ 110,00





Per i casi in cui non può invece farsi riferimento alle misure del diritto annuale previste dal precedente decreto ed in cui è opportuno tener conto, in via prudenziale e salvo conguaglio, delle misure previste nel citato schema di decreto, si indicano tali nuove misure:




nuovi soggetti iscritti al REA:
€ 30,00

nuove imprese con ragione di società semplice non agricola:
€ 200,00

nuove società di cui al c. 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 96/2001:
€ 200,00

nuove imprese con ragione di società semplice agricola:
€ 100,00

nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola o di società di cui al c. 2, art. 16, D.Lgs. n. 96/2001:
€ 40,00

nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola:
€ 20,00





Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio



D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, art. 1
D.M. 22 dicembre 2009
L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 2
L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18

TAR "...Il provvedimento in questione è stato dichiaratamente assunto in attuazione  dell'art. 26 della legge n°187 del 5.5.1976, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, secondo cui, nei periodi di aspettativa per infermità, al personale in servizio permanente dell'Arma  dei Carabinieri spettano lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi (cfr. art. 1 comma 1). Ai fini in questione, il comma 2 della disposizione suindicata espressamente prevede che "...due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a  tre mesi"...."

FORZE ARMATE
T.A.R. #################### Napoli Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2367
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  nota dell' Ufficio Personale n°####################/421 di prot.llo del 25.6.2007, notificata l'8.7.2008, il Comando Regione Carabinieri #################### ha disposto che lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso erogati  al sig. ####################, infermiere professionale in servizio permanente effettivo  presso l'Infermeria Presidiaria del suddetto Comando, a partire dal 9 Agosto 2008, sarebbero ridotti della metà, ove il medesimo militare fosse rimasto in licenza straordinaria di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio.
Il suddetto provvedimento risulta spedito in attuazione del disposto di cui  all'art. 26 della legge n°187/76, che prevede l'applicazione della riduzione in argomento nell'ipotesi di superamento del dodicesimo mese (gg. 365) di assenza per infermità non dipendente dal servizio.
Avverso  il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto impugnazione, chiedendo, altresì, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte, con conseguente concessione dell'equo indennizzo, e la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
A sostegno della spiegata azione riferisce di essere stato inviato, nel mese di aprile 2001 e fino al mese di agosto dello stesso anno, in Bosnia - Erzegovina,  a supporto dei contingenti militari e Nato e che, nell'esercizio delle mansioni assegnategli, sarebbe venuto a contatto con apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti provenienti da uranio impoverito, che gli avrebbero provocato le patologie di seguito indicate.
Queste le tappe che - secondo la ricostruzione offerta in ricorso - hanno scandito l'emersione dello stato morboso denunciato.
In  data 24.5.2007 il ricorrente accusava un forte dolore all'addome e, a seguito di visita medica, gli veniva prescritto un farmaco antiepilettico ("Lyrica").
La persistenza del dolore lo induceva a sottoporsi (il 19.6.2007) ad accertamenti diagnostici, all'esito dei quali veniva evidenziata una formazione espansiva ipointensa del diametro di circa 8 cm.
Nel  corso del successivo ricovero (del 16.7.2007) presso l'Azienda Universitaria Policlinico, gli veniva diagnosticato un fegato di dimensioni aumentate e densità disomogenea proprio a causa della suddetta neoformazione, nel frattempo divenuta di circa 9,5 cm.
Sempre  di sua iniziativa, il ricorrente si sottoponeva ad intervento chirurgico presso l'ospedale Cardarelli di Napoli "...per segmentectomia  del VII sconfinante all'VIII..".
In data 19.2.2008 il ricorrente avanzava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della descritta infermità e di concessione dell'equo indennizzo.
In data 22.4.2008 il fascicolo veniva trasmesso alla C.M.O., che però, ancora alla data di presentazione del ricorso, non avrebbe invitato il ricorrente per gli esami clinici.
Nel frattempo, ed a cagione di tutto quanto finora evidenziato, il sig. M. sviluppava una sindrome depressiva reattiva post traumatica, per la quale sarebbe tuttora bisognoso di cure terapeutiche.
Nel  costrutto giuridico di parte ricorrente, lo stato morboso denunciato risulterebbe eziologicamente collegato alle attività di istituto svolte.
Segnatamente,  la grave malattia contratta deriverebbe dall'effetto combinato dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti e polveri provenienti dall'esplosione di dardi arricchiti da uranio impoverito con la quasi totale assenza dei pur prescritti cicli vaccinali - esami ematochimici (essendo stati questi ultimi somministrati in modo irregolare).
L'Amministrazione  non avrebbe, infatti, sottoposto il sig. M. ad alcuna forma di controllo medico sistematico teso a verificare la possibile evoluzione di qualche patologia né lo avrebbe ammonito sui rischi connessi alle missione in cui sarebbe poi stato impiegato.
Peraltro,  tale atteggiamento negligente sarebbe rimasto immutato anche dopo che il ricorrente accusava i primi dolori addominali, che, anzi, sarebbero stati curati con terapie del tutto inadeguate.
Sulla  scorta delle richiamate premesse, il ricorrente ha impugnato il provvedimento sopraindicato, articolando le seguenti censure:
1) violazione degli artt. 32, 36 e 38 della costituzione, del d.p.r. n. 461 del 29.10.2001, della legge n. 187 del 1976;
Il  provvedimento impugnato non terrebbe conto del vincolo di pregiudizialità rinveniente dalla pendenza del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta;
2) il provvedimento impugnato non recherebbe un doveroso approfondimento sulle cause di insorgenza della suddetta patologia.
Con  il medesimo atto di gravame il ricorrente ha, altresì, chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte, con conseguente concessione dell'equo indennizzo, e la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni, stimati in Euro 1.200.000,00, salva diversa e maggiore quantificazione in corso di causa.
Resiste in giudizio il Ministero della Difesa.
La domanda cautelare spiegata dal ricorrente è stata respinta con ordinanza n°2108 del 30.7.2008.
All'udienza del 9.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di quanto di seguito indicato.
Preliminarmente,  giova ribadire - giusta quanto già anticipato nella premessa in fatto -  che il petitum attoreo riflette una struttura complessa siccome articolata in tre distinte domande che traggono, però, contemporaneamente alimento dalla medesima premessa fattuale e giuridica.
Il ricorrente, infatti, a fronte delle patologie da cui è stato colpito, ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dall'Amministrazione intimata circa l'assetto dei profili economici del rapporto di servizio ed ha contemporaneamente spiegato autonome azione di accertamento e di condanna, rispettivamente in vista del riconoscimento di tali patologie come dipendenti da causa di servizio, con conseguente concessione dell'equo indennizzo, e della condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni sofferti a cagione delle medesime patologie, evidentemente imputate alla propria Amministrazione come conseguenze di attività illecita.
Ciò nondimeno, a dispetto della divisata complessità della res iudicanda, l'opzione metodologica privilegiata nell'atto di gravame è stata quella di una coeva trattazione delle suddette rivendicazioni, mediante l'elaborazione di un  identico costrutto giuridico che non è stato, però, adattato alle peculiarità proprie delle singole iniziative assunte in ambito processuale.
Siffatta impostazione non ha evidentemente giovato alla chiarezza dell'esposizione delle tesi attoree, la cui traiettoria argomentativa, a cagione della inevitabile genericità dei postulati fattuali e giuridici di riferimento, offerti indistintamente a sostegno di tutte le domande formulate, non è apparsa sufficientemente adeguata a delineare un coerente modello ermeneutico per la compiuta disamina dei temi in discussione.
Tanto  premesso, e richiamata la vicenda in fatto come sopra ricostruita, si rende, viceversa, necessario, ai fini di una compiuta valutazione di ciascuna delle diverse questioni introdotte con il medesimo mezzo di gravame, optare per un diverso approccio ermeneutico che riconduca le singole domande proposte nell'ambito della propria cornice giuridica di riferimento.
In coerenza con siffatta metodica, occorre prendere abbrivio dallo scrutinio dell'azione impugnatoria.
A  tal riguardo, giova anticipare che il ricorso, in parte qua, deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Con tale atto (prot.llo n°####################/421 di prot.llo del 25.6.2007, notificata l'8.7.2008),  l'Ufficio del Comando Regione Carabinieri #################### ha disposto che, a partire dal 9 Agosto 2008, lo stipendio e gli altri assegni di carattere  fisso erogati al sig. ####################, infermiere professionale in servizio permanente effettivo presso l'Infermeria Presidiaria del suddetto Comando, sarebbero stati ridotti della metà ove il medesimo militare fosse rimasto in licenza straordinaria di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio.
Il provvedimento in questione è stato dichiaratamente assunto in attuazione  dell'art. 26 della legge n°187 del 5.5.1976, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, secondo cui, nei periodi di aspettativa per infermità, al personale in servizio permanente dell'Arma  dei Carabinieri spettano lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi (cfr. art. 1 comma 1). Ai fini in questione, il comma 2 della disposizione suindicata espressamente prevede che "...due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a  tre mesi".
Le determinazioni assunte traggono  alimento dalla ricostruzione del periodo di aspettativa (già detratto quello spettante per licenza straordinaria) di cui il ricorrente aveva già fruito, nonché dalla dichiarata non riferibilità a cause riconducibili al servizio d'istituto delle infermità (al momento) accertate.
Quanto a tale ultimo aspetto, è doveroso evidenziare che il provvedimento dell'Amministrazione si pone a  valle di giudizi medico - legali resi dai competenti organi tecnici nell'ambito del procedimento di verifica dell'idoneità del ricorrente allo svolgimento del servizio d'istituto.
Ed, invero, in data 25.1.2008, la Commissione Medico Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta accordava al ricorrente, dopo averlo sottoposto a visita, un ulteriore periodo di convalescenza per giorni 60, attestando, tra l'altro, che le infermità dal medesimo contratte risultavano, allo stato, non dipendenti da causa di servizio.
Il medesimo organo, nella successiva seduta dell'1.4.2008, concludeva gli accertamenti medico - legali esprimendosi per la piena idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato nell'Arma dei Carabinieri, evidenziando, al contempo, che la pregressa inabilità era stata determinata da infermità,  allo stato attuale, non ancora valutata come dipendente da causa di servizio.
Ciò nondimeno, a giudizio del Collegio, la mentovata statuizione provvedimentale va invalidata, siccome illegittima.
E  ciò a cagione del fatto che oblitera del tutto la conclamata pendenza del procedimento attivato dal ricorrente con istanza presentata il 19.2.2008 e volto, giustappunto, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte.
La  mancata, preventiva delibazione di siffatta istanza pone le determinazioni assunte dall'Amministrazione intimata in aperta distonia con la speciale disciplina di settore che, in subiecta materia, governa la posizione di stato giuridico ed economico dei militari impiegati in particolari missioni.
Ed, invero, rispetto all'ordinario regime giuridico che regola il trattamento economico del personale militare in aspettativa per infermità temporanee, assume rilievo dirimente, nel caso in esame, la peculiare condizione soggettiva  del richiedente, già militare in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri, impegnato in una missione internazionale di pace.
In  siffatte evenienze trova applicazione, ratione temporis, l'art. 4 ter del D.L. 29122000 n. 393, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 27.
Il comma 3 dell'articolo citato prevede che al "..personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1(e cioè che "...contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità.."), non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino  inidoneità permanente al servizio".
Il successivo comma 3 bis, introdotto dall'art. 3bis, D.L. 19 luglio 2001, n. 294,  nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, aggiunge che "Fino alla definizione dei procedimenti medicolegali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 (e, dunque, anche al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente) è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera".
Una  piana lettura delle suddette disposizioni - più volte riprese dal legislatore (cfr. art 3 del d.l. n°451/2001, art. 4 del d.l. n°8/2008, art. 1 del d.l. n°147/2008, art. 4 del d.l. n°209/2008, art. 3 del d.l. n°108/2009) e da ultimo confluite nell'art. 881 del D.Lgs. 1532010 n. 66, recante il cd. Codice dell'ordinamento militare - consente agevolmente di cogliere la chiara volontà del legislatore di assicurare al personale suddetto, esposto a particolari fattori di rischio, un'ampia copertura normativa mediante la sterilizzazione di ogni possibile implicazione negativa rinveniente dall'impiego in missioni così delicate.
Per quanto di più diretto interesse, il contenuto precettivo dell'art. 4 ter comma 3 bis, sopra citato, per come fatto palese dallo stesso valore semantico della norma in esso compendiata, inverte l'ordinario rapporto di presupposizione che  lega la definizione del trattamento economico allo svolgimento, in via continuativa, dell'attività di servizio.
Ed, invero, nell'economia della richiamata fattispecie normativa, l'assenza dal servizio del militare già impiegato in missioni internazionali - per  infermità potenzialmente idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità riconoscibile come dipendente da causa di  servizio- assume una valenza neutra ai fini della determinazione del trattamento economico provvisorio, che dovrà essere erogato nella misura  intera fintantoché non troverà compiuta definizione il procedimento medico - legale (precedentemente attivato e) volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
In altri termini, in presenza delle condizioni suindicate, la stessa pendenza del ridetto procedimento esplica una valenza pregiudiziale che preclude, in radice, la possibilità di assumere misure modificative peggiorative del trattamento economico in godimento.
Solo  all'esito di una compiuta disamina, dal punto di vista medico - legale,  della posizione del soggetto istante sarà, viceversa, possibile allineare alle relative risultanze l'assetto (definitivo) dei profili economici del rapporto di servizio.
Fino a quel momento dovrà, invero, essere "... corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera".
In  altri termini, e per quanto di più diretto interesse, il regime speciale sopra delineato viene a cessare nei soli casi in cui vi è la prova definitiva - acclarata nell'ambito della sede propria del tipico procedimento medico legale previsto dalla disciplina di settore - dell'assenza di un nesso di derivazione causale delle infermità denunciate dal servizio espletato.
Ove il suddetto procedimento si concluda in termini negativi per il soggetto istante la norma speciale (id est comma 3 bis, introdotto dall'art. 3bis, D.L. 19 luglio 2001, n. 294)  diviene recessiva e, viceversa, si riespande, assurgendo a regola del caso concreto, la disposizione generale di cui all'art. 26 della legge n°187 del 5.5.1976 nella parte in cui prevede le riduzioni retributive oggi avversate.
In definitiva, nei particolari  casi sopra scrutinati, l'attuazione del modello legale di cui all'art. 26 cit. può aver luogo (anche con effetto retroattivo) solo nel caso di reiezione dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Né è possibile valorizzare, ai fini in questione, gli arresti valutativi di cui l'Amministrazione intimata già disponeva alla data di emanazione del provvedimento impugnato (id est i verbali della C.M.O del 25.1.2008 e dell'1.4.2008).
Come  chiaramente può, evincersi, dalla disamina di tali atti, sopra già riportati, si tratta di giudizi medico legali non definitivi, resi in via incidentale nell'ambito del diverso procedimento volto ad accertare l'idoneità del ricorrente allo svolgimento dei suoi compiti di istituto.
Di  contro, la disciplina di settore valorizza esclusivamente le conclusioni medico legali conseguite nell'ambito del tipico procedimento  di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
E',  in altri termini, necessario un accertamento diretto, condotto, principaliter, proprio sulla possibile efficienza causale o concausale dell'azione d'istituto rispetto all'insorgenza (o all'aggravarsi) dello stato morboso del dipendente.
Nel caso di specie, il giudizio reso dalla Commissione Medico Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, nella seduta dell'1.4.2008, destinato ad assorbire quello interlocutorio del 25.1.2008, si limita a registrare che la pregressa inabilità era stata determinata da infermità, allo stato attuale, non ancora valutata come dipendente da causa di servizio.
La formula all'uopo utilizzata esaurisce ogni efficacia asseverativa nel rilevare la mancanza - a quel momento - di un positivo apprezzamento circa l'esistenza di profili di implicazione causale che potessero collegare all'azione di istituto l'insorgenza del fenomeno morboso.
Quanto  appena evidenziato riflette, di per sé, l'inettitudine strutturale di siffatta attestazione ad accreditarsi, ai fini in questione, come un definitivo ed appagante giudizio medico legale che, viceversa, proprio in ragione del chiaro valore semantico dell'espressione sopra riportata,  doveva intendersi come ancora non svolto.
In definitiva, l'accertamento richiesto dalla disciplina di settore non è stato compiuto, di talchè l'intangibilità del trattamento economico in godimento doveva intendersi ancora presidiata dalla disposizione speciale di cui all'art. 4 ter comma 3 bis D.L. 29122000 n. 393.
In  ragione di quanto fin qui detto, la domanda spiegata dal ricorrente va accolta e, per l'effetto, s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi quelli ulteriori.
Viceversa,  priva di pregio si rivela l'ulteriore pretesa azionata in giudizio volta ad ottenere, in via diretta, una pronuncia di riconoscimento della  patologia contratta come dipendente da causa di servizio e, per l'effetto, l'accertamento del diritto alla concessione dell'equo indennizzo.
Su punto, è sufficiente obiettare che il relativo procedimento, attivato con istanza del 19.2.2008, è tuttora pendente, come, peraltro, ribadito dalla difesa del ricorrente nel corso dell'odierna udienza di discussione.
Di  conseguenza resta inibita, in apicibus, l'adozione dei provvedimenti richiesti, la cui spedizione comporterebbe un'impropria sostituzione del  Tribunale nell'esercizio di prerogative proprie dell'Autorità procedente, con conseguente compressione del principio generale di divisione dei poteri.
Si è, infatti, affermato  in giurisprudenza che la domanda giurisdizionale con cui il soggetto interessato chiede l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta ed il riconoscimento del proprio diritto all'equo indennizzo per la medesima causale, va dichiarata inammissibile, in quanto il giudizio esperibile innanzi al G.A., in subiecta materia, è strutturato come giudizio di impugnazione, essendo la posizione azionata dal dipendente di interesse legittimo; mentre una posizione di diritto soggettivo sorge solo una volta che ne sia avvenuto  il riconoscimento ad opera della P.A. (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 4621 del 23.9.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 4368 dell'8.7.2009; Cons.  di Stato sez. VI, n° 5293 del 24.10.2008; Cons. di Stato sez. IV, n° 3914 del 10.7.2007; Cons. di Stato sez. IV, n° 3769 del 27.6.2007; T.A.R. Liguria n° 802 del
3.6.2005; T.A.R. LazioRoma n° 3093 del 26.4.2005; T.A.R. LazioRoma n° 12056 del 29.10.2004; T.A.R. ####################Salerno n° 224 del 27.3.2003).
Siffatta  conclusione deve ritenersi coerente anche con il nuovo codice del processo amministrativo: l'art. 34 comma 2 del d. lgs. 104/2010 fa, infatti, espressamente divieto al Giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
La  reazione difensiva avverso la mancata pronuncia dell'Amministrazione intimata sulla domanda presentata dal ricorrente avrebbe dovuto essere ritualmente convogliata nella tipica azione di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 (ora art. 31 del dlg. 104/2010).
L'impossibilità di cogliere nella domanda in epigrafe gli estremi identificativi della suddetta azione preclude, in radice, ogni sforzo - che sfocerebbe in un evidente vizio di ultrapetizione - del Collegio di accordare siffatta tutela nell'ambito del presente giudizio.
In definitiva, tale domanda va dichiarata inammissibile.
Nel  percorso delibativo che il Tribunale è chiamato a svolgere occorre ora procedere allo scrutinio della domanda risarcitoria azionata dal ricorrente.
Tale pretesa è stata, infatti, spiegata in via del tutto autonoma e non già in chiave complementare della domanda impugnatoria, già sopra esaminata.
Segnatamente,  il ricorrente deduce di aver contratto, in servizio, gravi patologie per effetto dell'incontrollata esposizione all'uranio impoverito (cd. sindrome dei Balcani, dovuta all'uso massiccio di tale sostanza negli armamenti utilizzati dalle forze armate della NATO durante l'intervento in tale area);
- che egli, infatti, aveva operato nelle zone della Bosnia - Erzegovina dal mese di aprile 2001 fino al mese di agosto del medesimo anno, quale infermiere professionale;
- che, senza dubbio doveva essere ascritto a causa di servizio l'angioma epatico per il quale era stato operato e che alla sua insorgenza aveva certo concorso l'Amministrazione intimata, non avendo apprestato idonee misure per contrastare efficacemente la contaminazione dei propri militari.
Orbene,  in via preliminare il Collegio è tenuto, anzitutto, a qualificare l'azione proposta in ragione del titolo giuridico (responsabilità extracontrattuale 2043 c.c. ovvero responsabilità contrattuale ex artt. 1218 c.c. e 2087 c.c.) che - in base alla prospettazione di parte - ne costituisce il fondamento giustificativo.
Ciò  in ragione delle rilevanti implicazioni, anche di ordine processuale, che si riconnettono, sul piano del regime giuridico di riferimento, al diverso paradigma di illecito desumibile dalla domanda attorea.
Sul  punto, il giudice della giurisdizione ha più volte affermato che deve ritenersi non dirimente "...ai fini dell'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o  extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (art. 2043 e ss., 2087 c.c.), indizi di per sé non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se  sia stata denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso; oppure se la condotta lesiva dell'amministrazione
presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego e le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 c.c.);  nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale conseguendo l'ingiustizia del danno alle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e sostanziandosi la condotta lesiva nelle specifiche modalità di gestione del rapporto di lavoro. Soltanto nel caso in cui, all'esito dell'indagine condotta secondo gli indicati criteri, non possa pervenirsi all'identificazione dell'azione proposta dal danneggiato, si deve qualificare l'azione come di responsabilità extracontrattuale"(cfr. ex multis Cass. SS.UU. n°5468 del 6.3.2009; Consiglio Stato, sez. V, 27 dicembre 2010, n. 9461).
Orbene,  ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria, per come concretamente  formulata, trovi il proprio fondamento giustificativo nella prospettata  inosservanza dei precisi obblighi che l'art. 2087 cod. civ. ("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro") pone a carico del datore di lavoro onde salvaguardare la salute dei lavoratori dipendenti; norma ritenuta applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.
In  ragione di ciò, come peraltro di recente evidenziato anche da questo Tribunale in una controversia del tutto analoga (cfr. TAR ####################, Sez.  VII, n°17232 del 5.8.2010), la cognizione della controversia, riguardando una questione riferibile al rapporto di impiego di personale  non contrattualizzato della P.A., è devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A.
Ulteriore corollario della riconducibilità dell'azione in argomento al paradigma della responsabilità contrattuale si apprezza in tema di riparto dell'onere della prova quanto ai profili costitutivi dell'illecito da inadempimento.
Sotto tale profilo, ed in aderenza ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, può affermarsi che, ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza  di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il  nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro -  una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Pertanto, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a  seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di
lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c.,  è pur sempre onerato della prova del fatto costituente l'inadempimento e  del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., 20 maggio 2010, n. 12351).
Orbene,  nella suddetta prospettiva deve, anzitutto, rilevarsi la manifesta elusione dell'onere probatorio gravante sul ricorrente quanto al rapporto di derivazione causale tra lo stato morboso da cui è risultato affetto e la complessiva condotta tenuta dall'Amministrazione intimata, essendo - sul punto - la richiesta attorea rimasta affidata ad astratte enunciazioni del tutto disancorate da una puntuale verifica della loro concreta predicabilità.
Segnatamente, nel costrutto giuridico di parte ricorrente l'approfondimento medico - legale delle cause che hanno portato alla sviluppo della denunciata malattia oncologica sarebbe quasi superfluo a fronte della "mole di giurisprudenza che evidenzia il nesso di causalità tra il servizio prestato nei Balcani e le cosiddette patologie da uranio impoverito, evoluzione logicamente e scientificamente prevedibile".
Secondo  tale prospettazione, a fronte delle note interrelazioni (in tema di causa ed effetto) tra gravi forme di neoplasie e l'impiego di personale militare nelle suddette aree, contaminate da radioattività superiore alla norma, l'Amministrazione avrebbe dovuto sottoporre il sig. M., prima dell'impiego, a vaccinazioni ed esami ematochimici, ammonendolo sui rischi che la missione di guerra avrebbe comportato per la sua salute, dove era ben noto che sarebbe rimasto esposto all'uranio impoverito ed a radiazioni ionizzanti.
In ogni  caso, al termine della missione, avrebbe dovuto assicurare un controllo  medico sistematico teso a verificare la possibile evoluzione negativa di eventuali patologie.
Tanto lo stesso sig. M. "...fin dal gennaio 2001 aveva evidenziato ai suoi superiori, proprio  perché esperto in materia, in quanto infermiere specializzato".
Di  contro, l'Amministrazione resistente, si sarebbe limitata a somministrargli cicli di vaccinazione irregolari e, perfino, dinanzi ad un evento ben preciso - i forti dolori accusati dal ricorrente all'addome in data 24.5.2007 - non si sarebbe peritata di disporre approfonditi accertamenti, limitandosi a prescrivere un farmaco, il "Lyrica", decisamente inadeguato.
Orbene, così  ricostruito il perimetro delle deduzioni attoree, a giudizio del Collegio non può essere disconosciuta l'esistenza di un fattore generico  di rischio connesso all'impiego del ricorrente, quale infermiere professionale, nel periodo tra il mese di aprile 2011 e quello di agosto  del medesimo anno, nella missione internazionale che ha avuto luogo nelle aree di crisi internazionale della Bosnia - Erzegovina a supporto dei contingenti militari della Nato.
Indizi di  una possibile situazione di criticità, ancorchè non precisamente dimensionata, si evincono, infatti, dalle stesse iniziative assunte sul piano normativo.
Il legislatore, all'epoca dei fatti per cui è processo, diede, invero, avvio (con legge n. 27 del 2001,  attuata con il decreto del 2 ottobre del 2002 del Ministero della Salute) ad una campagna di monitoraggio sanitario sulle condizioni di salute dei cittadini italiani che, a qualunque titolo, avevano operato o  stavano operando nei territori della Bosnia Herzegovina e del Kossovo.
Ciò  nondimeno, il generico fattore di rischio connesso al suddetto contesto  ambientale si rivela, di per se stesso, insufficiente a reggere, con la  pretesa automaticità, un rapporto di derivazione causale con lo stato di infermità allegata dal ricorrente.
E ciò a cagione della conclamata indisponibilità - ancor più evidente all'epoca dei fatti - di univoci dati di riferimento che consentano, in base alla migliore scienza ed esperienza, di strutturare un rapporto di collegamento qualificato tra la sua presenza nelle suddette aree e l'insorgenza della specifica patologia diagnosticatagli.
Ed,  invero, già su un piano generale, nella stessa relazione di consulenza tecnica depositata a corredo del ricorso in epigrafe, si dà atto della mancanza di elementi scientifici di sicuro affidamento, così come dei risultati complessivamente insufficienti cui sarebbero giunte le commissioni di indagine di nomina governativa, che, ancora oggi, non avrebbero offerto contributi decisivi, nemmeno dal punto di vista statistico.
Ed è proprio a cagione delle divisate incertezze che il consulente tecnico di parte dà conto della diversa impostazione privilegiata dalla commissione parlamentare di inchiesta, istituita presso il Senato della Repubblica (delibera del Senato dell'11.102006), nella parte in cui ha proposto, a determinati fini (di tipo sostanzialmente indennitario), di sostituire al "nesso di causalità" un "criterio di probabilità". In altri termini, non potendosi  affermare - ma neppure escludere - una relazione tra gravi eventi morbosi diagnosticati a personale impegnato nelle suindicate campagne e la relativa causa scatenante, il fatto stesso che l'evento si sia verificato costituirebbe, di per sé, a prescindere dalla dimostrazione di un nesso diretto, motivo sufficiente per il ricorso a strumenti riparatori.
Nella suddetta prospettiva, il criterio di probabilità dovrebbe consentire di riconoscere in capo alle vittime di gravi patologie ed ai loro familiari il diritto "al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso  il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione)  in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità".
Tanto premesso, appare di tutta evidenza come - in disparte la diversa questione dei presupposti per la riconoscibilità di misure di carattere cd. indennitario, cui si riferisce il metodo propugnato dal predetto organo parlamentare - siffatto modello non sia esportabile, con la pretesa automaticità, sul versante dell'accertamento della responsabilità da illecito, che resta tuttora scandita, nei sui presupposti operativi, dai paradigmi fissati (in tema di responsabilità contrattuale) agli artt. 1218 e ss del codice civile.
In  tale diversa prospettiva, il Collegio non può che respingere, siccome del tutto inappagante, la metodica suggerita nell'atto di gravame che, riduttivamente, confina in una dimensione astratta, di mera compatibilità, la doverosa indagine euristica sulla effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del presunto illecito, la cui imputabilità a terzi implica, per converso, un rigoroso accertamento, da  svolgere in concreto e sulla base di indici conoscitivi sufficientemente attendibili.
In particolare, può ritenersi integrato un rapporto cd. di causalità materiale tra condotta ed evento allorché ricorrano due condizioni:
(a)  che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento,  nel senso che questo rientri tra le conseguenze "normali" del fatto, secondo la migliore scienza ed esperienza;
(b)  che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento.
Ricondotta, dunque, l'indagine ermeneutica sui binari di una corretta metodica euristica, deve, anzitutto, registrarsi la strutturale deficienza della stessa attività assertiva svolta dal ricorrente nella descrizione della nocività dell'ambiente "di lavoro", solo genericamente affermata per effetto del mero rinvio all'avvenuto impiego nella missione in Bosnia, in siti dove si era da poco combattuto o dove si erano da poco conclusi i  bombardamenti da parte delle forze alleate.
Salvo  che per i suddetti generici cenni, le allegazioni di parte ricorrente si sono, infatti, esaurite nella semplice esposizione dei tempi e dei modi di insorgenza e di evoluzione dell'evento morboso, obliterando finanche la descrizione del preciso contesto territoriale in cui il ricorrente ha operato, con conseguente rinuncia, già in partenza, a qualsivoglia sforzo ricostruttivo che consentisse di dimensionare l'intensità dei generici ed astratti rischi connessi alla sua presenza nelle suindicate aree geografiche.
Nell'esposizione  offerta nel gravame è mancata, invero, una puntuale descrizioni delle mansioni concretamente assegnate e delle relative modalità esecutive (se  operative o sedentarie), la precisa indicazione dei luoghi in cui il ricorrente ha svolto la sua missione in raffronto di comparazione (spaziale e temporale) con quelli sottoposti a bombardamenti con munizionamento speciale ad uranio depleto, una possibile quantificazione  del livello di esposizione ai rischi anche in relazione alla stessa durata della missione.
Del pari, è rimasto del  tutto inesplorato il tema - pur rilevante - della concreta riconducibilità della patologia diagnosticata al ricorrente all'area di rischio specificamente connessa alla presenza di fattori nocivi nell'area della Bosnia. Non può essere obliterato, infatti, che gli studi di settore hanno fatto registrate, da un punto di vista statistico, un eccesso solo di neoplasie maligne di tipo ematologico (cfr. relazioni della Commissione di indagine cd. Mandelli allegata alla  relazione di consulenza tecnica di parte), alle quali non sembra riconducibile quella allegata dal ricorrente.
E'  mancato, in definitiva, il raffronto con altri possibili fonti di rischio e, dunque, l'analisi critica di spiegazioni alternative, che non  risultano nemmeno prese in considerazione, di talchè il collegamento tra di due eventi (lo svolgimento della missione e l'insorgenza dello stato patologico) è rimasto solamente enunciato, in quanto ancorato a generiche basi abduttive, prive di qualsivoglia riscontro anche in termini probabilistici.
Tali lacune assumono viepiù rilievo ove si consideri che - giusta quanto si evince dalla stessa documentazione scientifica allegata a corredo della precitata relazione di consulenza tecnica - l'angioma epatico (infermità diagnosticata al ricorrente) viene definito come "...il più comune tumore benigno del fegato.....non vi sono fattori noti che causino la comparsa di un angioma al fegato".
In altri termini, nel costrutto giuridico attoreo, il generico fattore di rischio, dovuto al luogo in cui il ricorrente ha svolto la propria azione di istituto, è rimasto irrimediabilmente ridimensionato nella sua  potenziale valenza dimostrativa, siccome non sviluppato nelle sue concrete implicazioni in riferimento alla peculiare situazione del ricorrente.
In definitiva, le acquisizioni processuali consegnano, quanto al thema decidendum, un risultato probatorio manifestamente insufficiente a reggere l'affermato rapporto di derivazione causale dell'infermità diagnosticata al ricorrente (angioma epatico) dal suo impiego in azioni d'istituto.
Tale  qualificato collegamento non può dirsi, ad oggi, riconoscibile sia a cagione della incerta eziopatogenesi dello specifico fenomeno morboso da  cui il ricorrente è risultato affetto sia in considerazione della dubbia attitudine causale del descritto contesto di impiego a generare siffatte malattie, in quanto la potenzialità lesiva dei fattori di inquinamento generati dagli eventi bellici non può dirsi ancorata a dati  scientifici sufficientemente chiari ed è, comunque, nello specifico caso in esame, resa ancora più evanescente dalle divisate lacune che, sul piano assertivo prima ancora che probatorio, hanno caratterizzato il  costrutto giuridico attoreo.
Il nesso eziologico che lega la condotta all'evento, in assenza di un rischio specifico, com'è nel caso di specie, non può, infatti, essere desunto da  presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto che, quanto meno in termini di probabilità, consentano di accreditare relazioni significative tra la causa indicata e l'insorgenza della malattia.
Le considerazioni sfavorevoli sopra svolte - già di per se stesse decisive ai fini della reiezione del proposto gravame - assumono rilievo anche sotto diverso profilo.
La responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c. non ha, infatti, natura oggettiva, ma implica pur sempre l'accertamento  della colpa, occorrendo che il danno sia conseguenza diretta della violazione di norme di prevenzione specifiche o di carattere generale (Cass. 7629/2004, 1575/2000, 7792/98).
Dalla già affermata natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c.,  la giurisprudenza ricava, inoltre, come già sopra anticipato, significative implicazioni sul piano della distribuzione dei relativi oneri probatori.
E' lo stesso datore di lavoro, infatti, che, in deroga ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c., viene ad essere gravato (ai sensi dell'art. 1218 c.c.) dell'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento.
Resta,  però, pur sempre a carico del lavoratore la prova del suddetto inadempimento e la sua rilevanza causale rispetto al danno lamentato.
Nel caso di specie, nell'economia cioè della fattispecie di cui all'art. 2087 c.c.,  l'inadempimento giuridicamente rilevante è quello che si sostanzia nella violazione e nell'elusione di determinati obblighi di comportamento, che devono risultare imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche ed essere idonei ad evitare il danno.
Grava, dunque, sul lavoratore l'onere di indicare (ed anzi provare) le misure di sicurezza violate (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3650, 10441/2007, 12445/2006), in quanto proprio in ciò si sostanzia la condotta di inadempimento.
Affatto diverso risulta il contenuto di siffatti oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza - asseritamente omesse - siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte parimenti vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici oppure debbano essere ricavate dalla stessa disposizione (art. 2087 c.c., cit.) che impone l'obbligo di sicurezza.
Nel  primo caso - di misure di sicurezza (o prevenzione), per così dire, nominate - il lavoratore ha l'onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa - cioè il rischio specifico, che s'intende prevenire o contenere - nonchè, ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l'inosservanza della misura ed il danno subito (dopo di che il datore deve provare di non averla potuta adottare per fatto a lui non imputabile, o che il danno si  sarebbe verificato comunque).
Nel secondo, ferma la necessità che il lavoratore indichi la misura di sicurezza asseritamente omessa, occorre altresì che tale misura (oltre ad essere idonea ad evitare il danno o a limitarne le conseguenze) fosse esigibile  con riferimento a standard di sicurezza suggeriti dalle conoscenze del tempo e di normale adozione nel settore (Cass. 12445/2006, 16250/2003, 3740/95).
Ne consegue che la verificazione del  sinistro non è di per sè sufficiente per far scattare a carico del datore di lavoro l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo  carico presuppone sempre la previa dimostrazione, da parte dell'attore,  che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, e non può essere estesa ad ogni  ipotetica misura di prevenzione, venendo altrimenti a configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che la norma invero non prevede (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3650).
Tanto  premesso, vanno in questa sede, anzitutto, richiamate le considerazioni  già sopra svolte sull'assenza di sicure conoscenze scientifiche che valessero ad orientare, all'epoca dei fatti, l'azione preventiva dell'Amministrazione nella neutralizzazione dei fattori di rischio connessi all'impiego di militari nelle aree della Bosnia Erzegovina.
Risulta,  pertanto, preclusa ab imis la possibilità di ricostruire un comportamento virtuoso oggettivamente esigibile in capo alla Amministrazione, cui comparare la condotta concretamente tenuta onde apprezzarne eventuali profili di distonia e, per l'effetto, radicare un giudizio di complessiva antidoverosità nell'organizzazione e nella gestione degli eventi connessi all'impiego del ricorrente nella campagna  in Bosnia.
D'altro canto, di ciò vi è indiretta conferma nella stesse deduzioni di parte ricorrente che - al di là di generiche enunciazioni di principio - non consentono di enucleare, alla stregua delle conoscenze scientifiche e delle norme di comune prudenza all'epoca disponibili, specifiche regole precauzionali di sicurezza, che nella specie sarebbero state disattese.
Va, dunque, revocata in dubbio la premessa da cui muovono le contestazioni di negligenza sollevate dal ricorrente.
Secondo  il costrutto giuridico attoreo sarebbero state già ampiamente note le interrelazione, in tema di causa ed effetto, tra la mera presenza nelle suddette aree, contaminate da radioattività superiore alla norma, e l'insorgenza di gravi patologie.
Lo stesso ricorrente, sig. M., avrebbe espressamente richiamato l'attenzione della  sua Amministrazione onde approntare adeguate misure per scongiurare i suddetti rischi: nell'atto di gravame (fol. 4) si legge, infatti, che "...fin dal gennaio 2001 aveva evidenziato ai suoi superiori, proprio perché esperto in materia, in quanto infermiere specializzato".
Nella  prospettazione di parte ricorrente, l'Amministrazione - in linea con il  cd. "protocollo Mandelli" avrebbe dovuto sottoporre il sig. M., prima dell'impiego, a vaccinazioni ed esami ematochimici, ammonendolo sui rischi che la missione di guerra avrebbe comportato per la sua salute, dove era ben noto che sarebbe rimasto esposto all'uranio impoverito ed a  radiazioni ionizzanti.
In ogni caso, al termine della missione, avrebbe dovuto assicurare un controllo medico sistematico teso a verificare la possibile evoluzione negativa di eventuali patologie.
Orbene, contrariamente a quanto sul punto dedotto dal ricorrente, va evidenziato che le acquisizioni processuali non consegnano alcun dato di rilievo scientifico idoneo ad accreditare l'esistenza, già all'epoca dei fatti, da un lato, di ben individuati fattori di rischio ambientale e, dall'altro, di regole precauzionale idonee a fronteggiarli.
La  stessa letteratura scientifica allegata alla consulenza di parte - per quanto successiva al periodo della missione in esame - non fornisce, sul  punto, alcun affidabile elemento di riscontro, ed anzi offre un quadro complessivo di assoluta incertezza: gli studi della Commissione d'indagine di nomina ministeriale, cd. Mandelli, evidenziano patologie tumorali complessivamente inferiori ai casi attesi e si limitano a registrare un eccesso, statisticamente significativo, di casi di Linfoma  di Hodgkin, sollecitando al contempo ulteriori ricerche ed un programma  di controllo sanitario a lungo termine.
Sul piano normativo, in coerenza con le divisate esigenze conoscitive, a partire dal cd. protocollo Mandelli, le misure introdotte si sono risolte nell'avvio - ex lege n. 27 del 2001,  attuata con il decreto del 2 ottobre del 2002 del Ministero della Salute - di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che avevano operato nei territori della BosniaHerzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria.
Segnatamente,  il suddetto programma sanitario consisteva nella predisposizione di una  serie di visite mediche e di accertamenti di laboratorio.
Come  efficacemente evidenziato dall'Amministrazione resistente, la suddetta campagna di monitoraggio, pur obbligatoria, implicava l'adesione da parte dei soggetti interessati (in tal senso anche la direttiva del Ministero della Difesa - Direzione Generale della sanità Militare del 23  luglio 2004).
Di contro, alla stregua delle controdeduzioni offerte dall'Amministrazione intimata - non smentite dal  ricorrente - questi, dopo i primi tre prelievi ematici (4 gennaio 2002,  16 luglio 2002, 24 gennaio 2003), "decideva di non sottoporsi ad ulteriori esami avvalendosi, pertanto della facoltà di non aderire alla campagna di monitoraggio, così previsto dalla Direttiva del Ministro".
E  ciò sebbene lo stesso ricorrente fosse consapevole dei rischi connessi alle condizioni ambientali dei luoghi in cui era stata espletata la missione, avendoli egli - esperto del settore - finanche evidenziati ai suoi superiori fin dal gennaio 2001 (cfr. atto di ricorso fol. 4).
Tale sopravvenienza, di rilievo indubbiamente assorbente, varrebbe, di per sé, a concretare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c.,  la prova contraria circa la non imputabilità al datore di lavoro dell'inadempimento nell'assolvimento degli obblighi di sicurezza cui era  tenuto.
Ciò nondimeno, sotto diverso profilo occorre, inoltre, chiedersi se l'evento lamentato dal ricorrente (id est  insorgenza dell'angioma epatico) rappresenti un'effettiva concretizzazione dello specifico rischio che le norme di condotta (misure di profilassi prescritte dal Protocollo Mandelli e dalle successive circolari) asseritamente violate tendevano a prevenire.
Nella  suddetta prospettiva, mette conto evidenziare che gli accertamenti di laboratorio prescritti, in via ordinaria, si risolvevano - come precisato dallo stesso ricorrente - in esami ematochimici.
E'  necessario allora capire se l'adozione delle suddette precauzioni avrebbe, e con quale indice di probabilità, evitato l'insorgenza e, comunque, l'evoluzione dello stato morboso diagnosticato al ricorrente: in altri termini, l'azione ipotizzata, ma (in via di mera ipotesi) omessa, avrebbe impedito l'evento?
Anche tale profilo - del tutto obliterato nel costrutto giuridico attoreo - sembra dover condurre ad esito negativo: l'estratto del trattato di patologia medica anno 2006, allegato alla relazione di consulenza tecnica di parte, evidenzia, infatti, che "...la presenza di un angioma epatico viene oggi rilevata causalmente durante un'ecografia eseguita per un qualunque motivo".
Alla stregua di quanto detto le uniche misure di sicurezza che, all'epoca dei fatti, governavano la condotta dell'Amministrazione sembrerebbero avere valenza  neutra, in quanto - in ogni caso - inidonee all'accertamento dell'infermità poi diagnostica (ma grazie a tecniche di indagine diverse) al ricorrente.
Di ciò, peraltro, vi è  conferma nella stessa vicenda in esame: ed, invero, solo in occasione della risonanza magnetica effettuata il 19.6.2007 - peraltro in epoca successiva al termine di scadenza, fissato in cinque anni, della campagna di monitoraggio prevista dal d.m. del 2002 - ed in modo del tutto fortuito, veniva rilevata la neoformazione epatica poi diagnosticata come angioma; nel relativo referto si evidenza, infatti, quanto segue "..come reperto accessorio si segnala formazione espansiva ipotensa..".
Anche in considerazione di quanto  fin qui detto si rivelano, infine, del tutto inconferenti le residue osservazioni censoree circa la terapia farmacologica (id est prescrizione del farmaco Lyrica) consigliata per i dolori all'addome accusati il 24.5.2007, la cui inadeguatezza - al momento di effettuazione della visita - è rimasta, peraltro, del tutto indimostrata.
In definitiva, gli elementi offerti a corredo della spiegata azione risarcitoria non consentono, ad una valutazione complessiva, di ritenere accertata la responsabilità dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c.
Ne discende il rigetto dell'azione di condanna spiegata dal ricorrente.
Quanto  al governo delle spese di giudizio, la parziale soccombenza delle pretese attoree induce a privilegiare la soluzione della compensazione tra le parti dei relativi oneri.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale della #################### (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti indicati in parte motiva e,  per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi quelli ulteriori.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.