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domenica 16 gennaio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 13-1-2011 n. 4 Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 13-1-2011 n. 4
Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.

Circ. 13 gennaio 2011, n. 4 (1).

Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Premessa

Con la Circ. 30 dicembre 2010, n. 168, si è provveduto ad illustrare la nuova modalità di riscossione dei crediti dell'Istituto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Con la stessa circolare, con riferimento agli effetti conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di riscossione sulla disciplina delle rateazioni amministrative era stata fatta riserva, al punto 5, di fornire le istruzioni sulla modalità di gestione dei crediti inseriti nella domanda di rateazione.

Con la presente circolare si forniscono le disposizioni che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.



Rateazioni in fase amministrativa

Come già richiamato nella citata Circ. 30 dicembre 2010, n. 168 l'istituto della rateazione dei crediti concessa dall'Inps è stata disciplinata nel corso dell'anno 2010 con le recenti Circ. 3 agosto 2010, n. 106 e Circ. 24 novembre 2010, n. 148.

La rateazione concessa dall'Istituto, come ribadito nelle appena citate circolari, può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa. Per tali devono intendersi i crediti per i quali l'Istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.

Avvenuta la consegna dell'avviso di addebito ad Equitalia, come precisato al punto 2 della Circ. 30 dicembre 2010, n. 168, i crediti contenuti nell'avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Agente della Riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.

Definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente che, si rammenta, alla medesima data deve avere già versato la prima rata con modello F24, il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010.

Il versamento delle rate successive verrà effettuato mensilmente, sempre con modello F24, riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata. Il pagamento di ciascuna rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente.

In caso di revoca della dilazione per mancato versamento di due rate consecutive i crediti residui verranno affidati all'Agente della Riscossione per il recupero coattivo.

Tali crediti non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell'Agente della Riscossione.

Con successivo messaggio verranno fornite le specifiche operative per la gestione dei versamenti.


Il Direttore generale

Nori



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30

Agenzia delle Entrate Ris. 13-1-2011 n. 8/E Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.

Agenzia delle Entrate
Ris. 13-1-2011 n. 8/E
Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.

Ris. 13 gennaio 2011, n. 8/E (1).

Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.



Con Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E è stata disposta la sospensione di vari codici tributo relativi all'utilizzo in compensazione - attraverso il modello F24 - dei crediti d'imposta, maturati dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi ovvero da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi (cfr. Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E), connessi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con mezzi nuovi eco-compatibili (articolo 1, commi da 230 a 236, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive proroghe, ai sensi del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5).

Nel contempo è stata disposta anche la sospensione di altri codici tributo relativi a crediti d'imposta collegati all'installazione, sui veicoli esistenti, di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, comma 238 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) e alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole (articolo 17, comma 34, della L. 27 dicembre 1997 n. 449).

La sospensione dei codici tributo relativi ai crediti d'imposta in argomento si è resa necessaria a seguito della rilevazione di una serie di anomalie riscontrate nell'utilizzo degli stessi e della conseguente necessità di determinarne le cause.

Al riguardo si fa presente che, a seguito di un accurato controllo, le anomalie riscontrate sono state individuate e risolte, per cui la sospensione disposta con la richiamata Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E non ha più motivo di essere.

Ciò premesso, a decorrere dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta in argomento, ovvero gli eventuali cessionari degli stessi (cfr. citata Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E), possono utilizzare i crediti d'imposta in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto si dispone la riapertura a credito dei seguenti codici tributo, corrispondenti alle diverse agevolazioni fruite:

- 6794 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 224»;

- 6795 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - L. n. 296/2006, art. 1, comma 226»;

- 6796 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come “euro 4” o “euro 5” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 227»;

- 6797 denominato «Credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - L. n. 296/2006, art. 1, comma 228»;

- 6798 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria “euro 0”, con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria “euro 3” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 236»;

- 6800 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 - D.L. n. 248/2007, art. 29, comma 1»;

- 6801 denominato «Credito d'imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. n. 248/2007, art. 29, comma 2»;

- 6802 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del D.L. n. 248/2007»;

- 6803 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D.Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 4»;

- 6812 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2009»;

- 6813 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del D.Lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 - art. 1, comma 2, D.L. n. 5/2009";

- 6814 denominato «Credito d'imposta per contributo all'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 5/2009»;

- 6815 denominato «Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o “euro 5”, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano - art. 1, comma 4, D.L. n. 5/2009»;

- 6816 denominato «Credito d'imposta per l'acquisto, attraverso la rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 - art. 1, comma 5, D.L. n. 5/2009»;

- 6709 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1, D.L. n. 324/1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997»;

- 6710 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22, L. n. 266 del 1997»;

- 6711 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, comma 34, L. n. 449 del 1997»;

- 6712 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997 - Art. 1, D.L. n. 324/1997 convertito dalla L. n. 403/1997».


Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.


Il Direttore centrale

Aldo Polito



L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 230-236
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 238
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 14
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 29
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 1
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19

Caso Ruby, Don Gallo: sono ripugnato, nessuno nella Chiesa si indigna





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FIAT: IDV, DEPOSITATA PROPOSTA DI LEGGE SU RAPPRESENTANZA

FIAT: IDV, DEPOSITATA PROPOSTA DI LEGGE SU RAPPRESENTANZA =
(AGI) - Milano, 16 gen. - "Il voto di Mirafiori rende evidente
il vuoto legislativo sui temi della rappresentanza sindacale e
della democrazia in fabbrica". Lo affermano in una nota
congiunta il Presidente dell'Italia dei Valori, Antonio Di
Pietro e il responsabile Lavoro e Welfare del partito, Maurizio
Zipponi. "La rappresentanza sindacale, secondo l'articolo 39
della Costituzione, - aggiungono nella nota - prevede che i
sindacati siano rappresentati proporzionalmente in base ai loro
iscritti. Inoltre, gli accordi sindacali sottoscritti valgono
erga omnes, quindi per i tutti lavoratori iscritti e non, e per
tutte le imprese associate o meno. Con l'accordo di Mirafiori
tutto questo si e' rotto e grazie al 'contributo' del governo
beni preziosi, come la compattezza dei lavoratori e gli accordi
unitari che funzionano con le imprese, sono stati ridotti in
macerie". "Per queste ragioni - aggiungono - l'Italia dei
Valori ha gia' depositato una moderna e innovativa proposta di
legge sulla rappresentanza che fa contare i sindacati in base
ai voti che realmente prendono dai lavoratori e a questi ultimi
consegna il potere finale di decidere sempre sugli accordi che
li riguardano". "Con questa nostra proposta - concludono -
l'accordo di Mirafiori non sarebbe stato possibile e la
Costituzione sarebbe stata rispettata anche all'interno dei
luoghi di lavoro".(AGI)
Cre
161758 GEN 11

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IMMIGRATI: ZINGARETTI, AL VIA CAMPAGNA PER CITTADINANZA A BAMBINI NATI A ROMA

IMMIGRATI: ZINGARETTI, AL VIA CAMPAGNA PER CITTADINANZA A BAMBINI NATI A ROMA =

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - ''Mercoledi' la provincia apre una
campagna per il diritto alla cittadinanza italiana dei bambini, figli
di immigrati, nati a Roma''. Lo ha annunciato il presidente della
Provincia di Roma Nicola Zingaretti, intervenuto al Convegno capi del
Lazio dell'Agesci, l'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.
''Una comunita' civile si vede nella capacita' di dare valore alle
differenze - ha spiegato Zingaretti - I ritardi e le deficienze della
politica devastano l'essere comunita' sin da bambini''.

Secondo Zingaretti e' importante ''il lavoro di chi fa
educazione, dalla scuola alle associazioni come quella scout:
trasmettere il messaggio che la diversita' e' una ricchezza''.

(Mac/Ct/Adnkronos)
16-GEN-11 11:47

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Maurizio Landini Che tempo che fa 15 01 2011 1/2

La società civile con la FIOM