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domenica 27 febbraio 2011

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 16 del 25-2-2011

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 15 del 22-2-2011

Scuola/ Art.21 accoglie proposta Franceschini: In piazza il 12/3 "Assalto Berlusconi è altro colpo a Costituzione"

Scuola/ Art.21 accoglie proposta Franceschini: In piazza il 12/3
"Assalto Berlusconi è altro colpo a Costituzione"

Roma, 27 feb. (TMNews) - Articolo 21' l'associazione di Giuseppe
Giulietti, accoglie la proposta di Dario Franceschini di
manifestare in difesa della scuola pubblica. "L'assalto di
Berlusconi alla scuola pubblica - dice Giulietti - è un altro
colpo alla Costituzione e al principio di uguaglianza. Dario
Franceschini ha proposto una grande giornata unitaria senza
bandiere di partito e non vi è dubbio che la giornata unitaria
del 12 marzo 'A difesa della Costituzione' potrà e dovrà mettere
al centro dell'attenzione la difesa della scuola pubblica che è
parte essenziale della Carta".

Red/Adm

271945 feb 11

YARA:POLPOSTA CHIEDE A FACEBOOK CANCELLAZIONE PAGINE 'TROLL'

YARA:POLPOSTA CHIEDE A FACEBOOK CANCELLAZIONE PAGINE 'TROLL'
(V. YARA: ASS. METER, SU FACEBOOK GRUPPO...' DELLE 14:12)
(ANSA) - CATANIA, 27 FEB - La polizia postale e delle
telecomunicazione ha chiesto alla societa' che gestisce Facebook
di cancellare le pagine aperte sul social network da gruppi che
offendono la piccola Yara definendola zombie con la scritta
'anche i morti ballano' e una fotografia del suo volto in un
manifesto da cinema. L'iniziativa rientra nell'ambito di un
protocollo internazionale firmato dalla polizia postale italiana
e Facebook sulle pagine 'Troll', offensive. (ANSA)

TR
27-FEB-11 20:20 NNNN

SE NON ORA, QUANDO? Modesta proposta ai parlamentari delle opposizioni



SE NON ORA, QUANDO?Modesta proposta ai parlamentari delle opposizioni

"Si blocchi il Parlamento fino alle dimissioni di Berlusconi". Su MicroMega.net l'appello di Andrea Camilleri, Roberta De Monticelli, Paolo Flores d'Arcais, Dario Fo, Margherita Hack,Franca Rame, Barbara Spinelli, Antonio Tabucchi e Marco Travaglio .
Il governo Berlusconi, e la sua maggioranza parlamentare obbediente “perinde ac cadaver”, è entrato in un crescendo di eversione che mira apertamente a distruggere i fondamenti della Costituzione repubblicana e perfino un principio onorato da tre secoli: la divisione dei poteri. Di fronte a questo conclamato progetto di dispotismo proprietario chiediamo alle opposizione (all’Idv che si riunisce domani, al Pd che dell’opposizione è il partito maggiore, ma anche all’Udc e a Fli, che ormai riconoscono l’emergenza democratica che il permanere di Berlusconi al governo configura) di reagire secondo una irrinunciabile e improcrastinabile legittima difesa repubblicana, proclamando solennemente e subito il blocco sistematico e permanente del Parlamento su qualsiasi provvedimento e con tutti i mezzi che la legge e i regolamenti mettono a disposizione, fino alle dimissioni di Berlusconi e conseguenti elezioni anticipate. Se non ora, quando?
Andrea Camilleri
Roberta De Monticelli
Paolo Flores d’Arcais
Dario Fo
Margherita Hack
Franca Rame
Barbara Spinelli
Antonio Tabucchi
Marco Travaglio

www.micromega.net

COME LIBERARE L’ITALIA DA BERLUSCONI? ROBERTO SAVIANO IN ESCLUSIVA PER MICROMEGA.NET




COME LIBERARE L’ITALIA DA BERLUSCONI?ROBERTO SAVIANO IN ESCLUSIVA PER MICROMEGA.NET 
cittadini senza rappresentanza
elezioni in vendita
perché sul conflitto di interessi del premier l’opposizione depone le armi?
perché nessuno occupa il segmento elettorale di un “partito” della legalità?

questo, e molto altro, nella risposta di Roberto Saviano al questionario di MicroMega su “Come liberare l’Italia da Berlusconi”, al quale, nel numero speciale “Berlusconismo e fascismo (2)”, in edicola da martedì 1 marzo, rispondono anche Margherita Hack, Eugenio Scalfari, Rossana Rossanda, Massimo D’Alema, Barbara Spinelli, Walter Veltroni, Marco Travaglio, Furio Colombo, Pier Luigi Bersani, Sergio Chiamparino, Antonio Padellaro, Pancho Pardi, Antonio Di Pietro, Ezio Mauro, Sergio Cofferati, Giorgio Cremaschi, Luigi De Magistris, Luciano Gallino, Nichi Vendola, Dario Fo.
Leggi la risposta di Roberto Saviano

Leggi il sommario del numero di MicroMega in edicola da martedì 1 marzo

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE AVVISO Avviso dell'avvenuta pubblicazione nel Giornale ufficiale della difesa dei decreti dirigenziali con i quali i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo nelle Forze armate sono stati ammessi alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate a seguito di ripianamenti. (GU n. 15 del 22-2-2011 )

Si informa che nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 3 del 30 gennaio 2011, sono stati pubblicati i sotto elencati decreti dirigenziali con i quali i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo nelle Forze armate (Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 94 del 12 dicembre 2006), a seguito di ripianamenti, sono stati ammessi alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate con decorrenza giuridica 29 settembre 2009: decreto dirigenziale n. 111 emanato da questa Direzione generale il 21 dicembre 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell'Esercito; decreto dirigenziale n. 100 emanato da questa Direzione generale di concerto con il Comando generale delle Capitanerie di porto il 16 dicembre 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nella Marina militare; decreto dirigenziale n. 75 emanato da questa Direzione generale il 23 novembre 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell'Aeronautica militare.

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 14 del 18-2-2011

LEGGE 22 febbraio 2011, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. (11G0051) (GU n. 46 del 25-2-2011 )

testo in vigore dal: 26-2-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri La Russa, Ministro della difesa Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3996): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro dell'interno (Maroni), dal Ministro della giustizia (Alfano), dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 10 gennaio 2011. Assegnato alle commissioni riunite III (affari esteri e comunitari) e IV (difesa), in sede referente, il 10 gennaio 2011 con pareri della commissione per la legislazione, I, II, V, VI, VIII, IX, XI e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite III e IV , in sede referente, l'11, 12 e 19 gennaio 2011. Esaminato in aula il 24 gennaio 2011 ed approvato il 25 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2537): Assegnato alle commissioni riunite 3ª (affari esteri, emigrazione) e 4ª (difesa), in sede referente, il 27 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 1° febbraio 2011. Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede referente, il 1°, 9 e 15 febbraio 2011. Esaminato in aula il 3 febbraio 2011 ed approvato il 16 febbraio 2011.


                      Avvertenza: 
              Il decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  228,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale -  serie  generale -
          n. 304 del 30 dicembre 2010. 
              A norma dell'art.15, comma 5,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 35. 
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 228 All'articolo 1: al comma 3: all'alinea, le parole: «il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «i Governi»; alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed educativo»; al comma 4, le parole: «all'organizzazione di una conferenza regionale della societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afghana"» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione di una "Casa della societa' civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30». All'articolo 2: al comma 1: al secondo periodo, le parole: «del predetto stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al primo periodo» e le parole: «nel periodo di vigenza del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011»; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili»; al comma 5, la cifra: «14.327.451» e' sostituita dalla seguente: «12.827.451», le parole: «nei territori bellici e ad alto rischio» sono sostituite dalle seguenti: «in territori interessati da eventi bellici o ad alto rischio» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti interventi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; al comma 6, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire anche la sicurezza informatica della rete diplomatico-consolare, al personale inviato in missione nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per gli interventi tecnici a tutela della funzionalita' dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione spetta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a euro 30.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170»; al comma 9, al quarto e al sesto periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»; al comma 10, al quarto periodo, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse; il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire il contributo italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area dei Balcani e l'adesione italiana a progetti e iniziative di ricostruzione nel sud-est europeo, cosi' ripartita: euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo»; dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche e integrazioni, e' assegnato a favore dello stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». All'articolo 3: al comma 4, dopo le parole: «legge 26 febbraio 1987, n. 49» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni», dopo le parole: «all'articolo 4, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; al comma 5, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse; dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. 5-ter. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto nonche' dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. 5-quater. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011. 5-quinquies. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nell'ambito delle risorse ivi previste, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione»; al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni»; al comma 7, all'alinea, le parole: «con il quale» sono sostituite dalle seguenti: «in cui»; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la flessibilita' e la funzionalita' del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "centoventi unita'" sono inserite le seguenti: ", da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),"; b) all'articolo 13: 1) al comma 2, le parole: "esecutivo ed ausiliario" sono soppresse; 2) ai commi 2 e 4, le parole: "dell'unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),"». All'articolo 4: il comma 31 e' sostituito dal seguente: «31. Per le esigenze di cui all'articolo 55, comma 5-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, connesse alla celebrazione del 150° anniversario dell'unita' d'Italia, anche riferite alle missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 620 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita in euro 2.500.000 per l'anno 2011. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 2.500.000». All'articolo 5: al comma 1, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 108» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riconosciuta anche per eventi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1982»; al comma 3, all'alinea, alle parole: «Al decreto legislativo» sono premesse le seguenti: «Nella sezione III del capo III del titolo II del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui» e la parola: «inserito» e' sostituita dalla seguente: «aggiunto»; dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate al sostegno e alla tutela anche del personale impiegato nelle missioni internazionali, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 603, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "l. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermita' o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermita' o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermita' o patologie tumorali, l'indennizzo e' corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonche' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti. 2. I termini e le modalita' per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126"; b) l'articolo 1907 e' sostituito dal seguente: "Art. 1907. - (Personale esposto a particolari fattori di rischio) - 1. I termini e le modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermita' o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresi' il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento". 3-ter. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, le Forze armate possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». All'articolo 8: al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle spese di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e comma 11-bis». 

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045) (GU n. 44 del 23-2-2011 )





testo in vigore dal: 24-2-2011
        
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la dovuta solennita' e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Alfano
maggiori oneri a carico della finanza pubblica

la presenza dell’autovelox o comunque degli strumenti elettronici di rilevamento della velocità deve essere debitamente e preventivamente segnalata agli automobilisti con appositi cartelli, tale segnalazione deve avvenire non solo sulla strada ove è collocato l’autovelox, ma anche sulle strade che in essa confluiscono quando l’intersezione tra le due strade si trovi a valle del segnale di avviso ma a monte rispetto all’apparecchiatura di rilevamento.


Se a norma dell’art. 4 del D.L. 121/2002 la presenza dell’autovelox o comunque degli strumenti elettronici di rilevamento della velocità deve essere debitamente e preventivamente segnalata agli automobilisti con appositi cartelli, tale segnalazione deve avvenire non solo sulla strada ove è collocato l’autovelox, ma anche sulle strade che in essa confluiscono quando l’intersezione tra le due strade si trovi a valle del segnale di avviso ma a monte rispetto all’apparecchiatura di rilevamento.
Fatto e Diritto

Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si trascrive.
PREMESSO:
che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 142 cit. cod., comma 8 accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l’altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell’apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validità della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l’opponente non avesse indicato, ancor prima di “provare il suo percorso”, il “tracciato” di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;
OSSERVA:
il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni:
1A mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessità ai fini della validità del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non è censurabile l’affermazione di principio oggetto del mezzo d’impugnazione che non ha posto in discussione l’obbligatorietà dell’informazione in questione; sicché quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell’esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validità, Né può invocarsi in contrario il principio della “trasparenza” degli atti amministrativi, tenuto conto dell’agevole verificabilità al riguardo della condizione in questione.
2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007, insufficiente motivazione).
Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l’opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la “(OMISSIS)”) e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 cit. D.L., perché l’avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza in, la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.
I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti. Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo e terzo l’assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, Né formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformità, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Acqui Terme in persona di diverso magistrato.

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Circ. 21-2-2011 n. 2 Procedura operativa per il trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.

Circ. 21 febbraio 2011, n. 2 (1).

Procedura operativa per il trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.



1. Premessa

La presente circolare è finalizzata a garantire il necessario livello di sicurezza nella protezione dei dati personali, che l'Istituto e i suoi fornitori sono chiamati a trattare nello svolgimento dell'attività di relazione con l'utenza, sia attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (di seguito: Urp), sia attraverso il servizio di call center.

Se, infatti, l'attività di relazione con l'utenza, finalizzata alla massima trasparenza dell'azione amministrativa, rappresenta un valore ormai consolidato nell'attuale ordinamento giuridico (L. n. 241/1990; D.Lgs. n. 29/1993; L. n. 150/2000; D.Lgs. n. 150/2009), occorre tuttavia contemperarne la portata con la tutela della riservatezza dei dati personali, il cui trattamento deriva dall'erogazione di servizi e prestazioni, pervenendo ad un accettabile punto di equilibrio tra le due contrapposte esigenze.



2. Trattamento dei dati personali presso gli Urp

Il trattamento di dati personali nei rapporti con l'utenza avviene principalmente nel contesto degli Uffici relazioni con il pubblico (Urp).

I Responsabili Urp, pertanto, dovranno conoscere ed essere in grado di applicare la procedura prevista dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di esercizio dei diritti degli interessati.


2.1 - Misure di identificazione dell'utente


La prima misura di salvaguardia della riservatezza dei dati personali, peraltro indispensabile alla corretta erogazione del servizio, consiste nell'esatta identificazione dell'utente, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, in corso di validità.

Ove l'utente si avvalga di un delegato, occorrerà procedere all'identificazione del delegato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità in corso di validità, di un atto di delega debitamente compilato e di fotocopia del documento d'identità del delegante.

Ove sorgano dubbi di qualsiasi tipo in ordine all'autenticità della delega (es. discordanza tra la firma apposta in calce alla delega e quella risultante dal documento d'identità), il rilascio dell'informazione potrà essere differito, al fine di consentire gli opportuni accertamenti presso il delegante; in alternativa, l'informazione richiesta potrà essere resa per iscritto, con spedizione all'indirizzo dell'utente presente in banca dati.

Gli Urp sono inoltre chiamati a fornire informazioni e consulenza anche a fronte di istanze presentate a mezzo fax o per via telematica, come da tempo previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).

Le richieste di informazione via fax potranno essere riscontrate solo allorché riportino, in allegato, copia del documento dell'interessato, come previsto dal comma 3 del citato art. 38, quale misura indispensabile alla corretta identificazione del mittente.

Per quanto attiene alla seconda ipotesi, occorre tenere conto che, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come recentemente modificato dall'art. 47 del D.Lgs. n. 235/2010, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica agli Urp [1] sono valide:

- se sottoscritte con firma digitale;

- se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di Posta Elettronica Certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.

Si ricorda, in proposito, che la Posta Elettronica Certificata, distribuita tramite il portale www.postacertificata.gov.it, risponde pienamente a tali requisiti, in quanto rilasciata, appunto, previa identificazione del titolare.

Fuori dalle predette ipotesi, potranno essere fornite tramite posta elettronica ordinaria (non certificata o non accompagnata da firma digitale), quale canale non idoneo a consentire una corretta identificazione del mittente, solo informazioni di carattere generale, come l'indicazione dell'Ufficio competente a svolgere un particolare procedimento, la sua ubicazione, gli orari di apertura, la documentazione necessaria per accedere alle prestazioni, informazioni di carattere normativo, ecc., salvo che non possa essere acquisita, sulla base di una valutazione da condurre caso per caso e con la massima cautela, la ragionevole certezza che l'account di posta elettronica sia univocamente riconducibile al suo titolare (ad es., qualora il mittente alleghi alla comunicazione in posta elettronica una copia scannerizzata del proprio documento d'identità).

Per quanto attiene alle richieste di informazioni via telefono, si rimanda a quanto successivamente disposto per il call center.


[1] Le altre ipotesi previste dagli artt. 64 e 65 del CAD riguardano, più da presso, l'accesso ai servizi erogati in via telematica.


2.2 - Protezione dei dati personali e diritto di accesso

Il trattamento di dati personali da parte degli Urp avviene sovente in occasione dell'esercizio, da parte dell'utenza, del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Il caso considerato è, ovviamente, quello in cui gli atti e i documenti di cui si chiede di prendere visione o di estrarre copia contengano dati personali di soggetti diversi da colui che esercita l'accesso.

Si ricorda che, ai sensi di Legge, e come specificato dall'art. 5 del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Inpdap (G.U. n. 79 del 6 aprile 2010), il responsabile del procedimento deve dare comunicazione della richiesta di accesso ai contro interessati: si tratta dei soggetti il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere compromesso dall'esercizio del diritto d'accesso, individuati o facilmente individuabili sulla base dell'esame del contenuto del documento.

Più in generale, al fine di individuare i confini del diritto d'accesso e i presupposti legittimanti il trattamento di dati personali altrui, occorre richiamare gli artt. 59 e 60 del Codice della Privacy.

Secondo l'art. 59, i dati personali (ad es. di natura reddituale), i dati sensibili non riguardanti lo stato di salute e la sfera sessuale (ad es. relativi all'iscrizione a un sindacato) e i dati giudiziari (riferibili a condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziale), se riportati in documenti amministrativi, sono accessibili nel rispetto delle norme della L. n. 241/1990. Precisamente:

- i dati personali sono accessibili ove ciò sia necessario al richiedente per curare o difendere propri interessi giuridici;

- i dati sensibili e giudiziari (diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) sono conoscibili mediante accesso ai documenti amministrativi qualora ciò sia strettamente indispensabile (e non solo necessario) per curare o difendere interessi giuridici del richiedente.

Per quanto invece attiene ai c.d. dati "supersensibili" - cioè i dati personali relativi allo stato di salute e alla sfera sessuale - essi sono accessibili solo quando ciò sia strettamente indispensabile per curare o difendere interessi giuridici del richiedente e a condizione che, nel bilanciamento tra diritti costituzionali, da condurre secondo le circostanze del caso, prevalga o risulti equivalente la situazione giuridica che il richiedente intende tutelare tramite richiesta di accesso.


2.3 Misure di protezione di natura organizzativa e logistica


Il rischio di divulgare dati personali di un utente a persona diversa dall'avente diritto può poi essere scongiurato attraverso la combinazione di una serie di misure di protezione di natura organizzativa e logistica, di seguito elencate:

- l'affissione, all'interno dei locali dell'Urp, e con opportuna evidenza, dell'informativa agli utenti (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003), il cui modello è presente nella sezione «Privacy» della Intranet;

- l'identificazione del personale che svolge attività a contatto con il pubblico attraverso l'esposizione di cartellino identificativo o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro (art. 55 - novies D.Lgs. n. 165/2001 );

- una distanza adeguata tra le postazioni di Urp (sportelli o punti di consulenza e informazione) e l'eventuale area di attesa;

- in alternativa, nel caso in cui non vi sia una netta separazione tra le postazioni e l'area di attesa, la presenza della c.d. linea di cortesia, posta ad un'adeguata distanza dalle postazioni medesime;

- la separazione e una distanza adeguata tra le diverse postazioni Urp.

Ulteriori accorgimenti devono, inoltre, essere osservati con riferimento alle modalità quotidiane di erogazione del servizio di informazione e consulenza al pubblico:

- il posizionamento dei monitor dei personal computer in modo che non siano visibili agli utenti;

- la conservazione della documentazione consegnata dall'utenza in orario di ricevimento in vaschette o altri contenitori chiusi;

- la conservazione in contenitori chiusi della documentazione non veicolata immediatamente al settore di competenza dopo la chiusura dell'Urp;

- la consegna della documentazione contenente dati sensibili (segnatamente la documentazione medica) o giudiziari in busta chiusa;

- il divieto di svolgere attività di informazione telefonica in presenza di utenti presso la postazione Urp;

- il divieto di affissione in bacheca di note contenenti dati personali;

- lo smaltimento controllato dei rifiuti cartacei contenenti dati degli utenti attraverso una macchina trita documenti.

Le medesime misure sopra enunciate si applicano nel caso in cui l'attività di informazione all'utenza sia svolta, anche occasionalmente, dal personale delle linee di produzione e presso le rispettive postazioni di lavoro.


2.4 - Servizio di reception


Ulteriori regole vanno dettate a proposito di trattamento di dati personali da parte del personale addetto al servizio di reception, che, per quanto non presente in tutti gli uffici, costituisce spesso la prima postazione di contatto con l'utenza, dei quali, almeno a fini di identificazione, è necessario il trattamento.

L'identificazione del visitatore dovrà essere effettuata mediante esibizione da parte di quest'ultimo di un valido documento di riconoscimento. La conservazione del documento per l'intera permanenza del visitatore presso gli uffici e/o la fotocopia del documento stesso sono operazioni ingiustificate, eccedenti il normale trattamento e che, pertanto, non devono essere, di norma, effettuate. Ai fini di sicurezza potranno essere trascritti su un apposito registro cartaceo o informatico i dati del visitatore comprensivi, se necessario, degli estremi del documento di riconoscimento.

Le finalità e il periodo di conservazione dei dati (comunque non superiore a tre mesi) dovranno essere stabilite all'atto dell'attivazione del servizio di reception. Ove gli scopi siano puramente statistici, ossia connessi al numero di visitatori identificati (media giornaliera, mensile ecc.), i dati dovranno essere trattati in forma anonima (es. uomini/donne, iscritti/pensionati, previdenza/credito ecc.). Qualora il servizio sia affidato a un soggetto esterno andranno concordate con lo stesso finalità e periodi di conservazione.

Il soggetto esterno, da designare quale responsabile esterno del trattamento, relazionerà periodicamente sull'applicazione delle misure di protezione. Il responsabile nominerà gli incaricati.

Presso la postazione di reception deve essere affissa l'informativa per i visitatori (presente nella sezione Privacy del sito intranet). Anche presso la reception dovrà essere applicata la c.d. linea di cortesia.


2.5 - Ulteriori misure


Ove consentito dalla conformazione logistica della sede, dovranno essere installate, tramite bande di incanalamento, corsie di accesso delimitate da un'apposita dicitura "ingresso visitatori"; ciò al fine di evitare che i visitatori possano accedere agli uffici attraverso ingressi non presidiati.

Infine, presso le postazioni di accesso agli uffici, ove siano presenti le relative apparecchiature, andrà affissa l'informativa completa sulla videosorveglianza (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003).



3 Servizio di call center

Il call center rappresenta, per volume di contatti, uno dei principali canali comunicativi dell'Istituto, attraverso cui gli utenti possono ricevere informazioni di carattere generale su servizi e prestazioni e conoscere lo stato dei procedimenti che li riguardano.

Il call center assolve, pertanto, alla funzione di integrare e potenziare l'attività degli Urp sul territorio, consentendo un più capillare rapporto con l'utenza.

Il servizio - affidato in outsourcing per quanto attiene alle attività di front office - non si limita al contatto con gli utenti per via telefonica, utilizzando attualmente ulteriori canali, quali il fax e la posta elettronica.

Il fornitore deve essere designato quale responsabile esterno del trattamento e dovrà nominare gli incaricati.

Il risponditore automatico del servizio di call center telefonico deve contenere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy.


3.1 Misure di identificazione telefonica


Con riferimento al caso più frequente, e perciò di contatto per via telefonica, la problematica principale da affrontare è quella relativa all'identificazione dell'interlocutore, a fronte del rischio del c.d. impersonamento da parte di soggetti interessati all'acquisizione di informazioni personali sugli utenti.

Partendo dal presupposto che risulta pressoché impossibile pervenire all'esatta identificazione dell'interlocutore e che neanche i canali tradizionali, quali ad es. il servizio postale, consentono di conseguire con assoluta sicurezza tale obiettivo (fatta eccezione per l'oramai desueta procedura di autenticazione delle firme), possono, tuttavia, essere adottati alcuni semplici accorgimenti - dettati, fra l'altro, dal comune buon senso - che consentano di incrementare i livelli di sicurezza nei contatti telefonici, in considerazione dei diversi tipi di informazione richiesti dall'utente.

In nessun caso potranno essere fornite informazioni telefoniche a soggetti che si qualifichino quali "rappresentanti" dell'iscritto o del pensionato, salvi i casi di rappresentanza legale o giudiziale.

Per quanto concerne richieste di informazioni riguardanti lo stato del procedimento, esse potranno essere soddisfatte solo previa identificazione dell'interlocutore attraverso la proposizione di specifici quesiti mirati ad accertare il grado di conoscenza di dati dei quali il diretto interessato non può non essere informato.

Ad es. potranno essere proposti quesiti sulla situazione anagrafica quali: luogo di nascita, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di iscrizione, codice fiscale; inoltre, in relazione alla specificità della richiesta, potranno essere proposti quesiti sull'amministrazione di appartenenza, periodi di servizio, data di collocamento a riposo, eventuali periodi di servizio precedenti, istanze di ricongiunzione o riscatto presentate ecc.

Ove l'utente sia in possesso di PIN per l'accesso ai servizi telematici erogati dall'Istituto, si dovrà chiedere all'utente di comunicare le 8 cifre che lo compongono, ovvero - quando la richiesta telefonica sia specificamente finalizzata a sollecitare il rilascio della seconda parte del PIN - delle prime 4 cifre.

Benché il Codice della Privacy non inserisca i dati reddituali nel novero dei dati sensibili, l'interesse che essi rivestono per una vasta gamma di soggetti diversi dal diretto interessato conferisce a tali informazioni un rilievo particolare. In proposito, le informazioni concernenti gli importi di pensioni, retribuzioni, prestazioni creditizie ed altri benefici economici erogati dall'Inpdap, potranno essere acquisite esclusivamente presso gli Urp da parte dell'interessato ovvero da un suo qualificato rappresentante.

In nessun caso (nemmeno di assoluto impedimento dell'utente interessato) tali dati potranno essere comunicati per telefono. Restano esclusi da queste ipotesi i casi in cui si debba fornire un'informazione sulle variazioni degli importi dovute ad es. all'incidenza di imposte o legata ad iniziative di recupero. Nel caso specifico l'interessato è, difatti, già in possesso dell'informazione principale riguardante l'importo che gli è stato corrisposto. Allo stesso modo, potranno essere fornite informazioni circa lo stato dei procedimenti concessori.

Richieste relative ad invio di posizioni assicurative, cedolini di pensione, CUD, elaborato del modello 730, comunicazione del codice PIN, potranno essere soddisfatte esclusivamente con la spedizione all'indirizzo del titolare della prestazione presente in banca dati.

È fatto assoluto divieto di effettuare variazioni anagrafiche per via esclusivamente telefonica.

In ogni caso, allorché sorgano dubbi sull'identità dell'interlocutore (in quanto ad es. non risulti in grado di rispondere ai quesiti proposti), lo stesso dovrà essere invitato a recarsi presso la Sede territorialmente competente per acquisire le informazioni richieste.

Per quanto attiene all'uso del fax, della firma digitale, della Posta Elettronica Certificata e della posta elettronica, si rimanda a quanto già dettagliatamente esposto a proposito dell'attività di Urp.


Il Direttore generale

Massimo Pianese



L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 e segg.
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
L. 7 giugno 2000, n. 150
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 7 e segg.
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 47
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 65

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 15-2-2011 n. 3762 Ritrasmissione del messaggio n. 3751 del 2011. Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 15 febbraio 2011, n. 3762 (1).

Ritrasmissione del messaggio n. 3751 del 2011. Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell'anno 2011.

I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (Allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (Allegato 2).

Come già comunicato con il messaggio n. 24433 del 30 settembre 2010, il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla legge n. 335/1995 relativamente all'anno 2010, da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2011, è pari a 1,017935.

Le procedure informatiche pensioni sono state conseguentemente aggiornate.



Allegato 1


Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993


Quota A

1920


2.055,5162

1921


1.737,4241

1922


1.747,9082

1923


1.758,0926

1924


1.698,3075

1925


1.511,8128

1926


1.401,5064

1927


1.532,9347

1928


1.654,0849

1929


1.628,0538

1930


1.681,3521

1931


1.861,1112

1932


1.911,2123

1933


2.031,2997

1934


2.141,8467

1935


2.111,8646

1936


1.963,5529

1937


1.793,8031

1938


1.665,8807

1939


1.595,4139

1940


1.367,1103

1941


1.181,5278

1942


1.022,2449

1943


609,5609

1944


137,1667

1945


69,6441

1946


59,0110

1947


36,4128

1948


34,3905

1949


33,8938

1950


34,3552

1951


31,3136

1952


30,6109

1953


30,1959

1954


29,5258

1955


28,9044

1956


27,4855

1957


26,6920

1958


25,7112

1959


25,8136

1960


25,1792

1961


24,5384

1962


23,2042

1963


21,3492

1964


19,9270

1965


19,0275

1966


18,5402

1967


18,1478

1968


17,8559

1969


17,2777

1970


16,4514

1971


15,6511

1972


14,6894

1973


13,1138

1974


11,1867

1975


9,5848

1976


8,2142

1977


6,9776

1978


6,1965

1979


5,3766

1980


4,5497

1981


3,8436

1982


3,3147

1983


2,9082

1984


2,6184

1985


2,4148

1986


2,2804

1987


2,1626

1988


2,0531

1989


1,9280

1990


1,7990

1991


1,6700

1992


1,5950

1993


1,5298

1994


1,4672

1995


1,3786

1996


1,3185

1997


1,2990

1998


1,2760

1999


1,2562

2000


1,2248

2001


1,1929

2002


1,1645

2003


1,1366

2004


1,1144

2005


1,0958

2006


1,0743

2007


1,0562

2008


1,0231

2009


1,0155

2010


1,0000

2011


1,0000




Allegato 2


Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2010 da utilizzare per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992


Quota B

1920


3.852,1408

1921


3.238,8832

1922


3.241,1871

1923


3.242,7317

1924


3.115,7094

1925


2.758,6551

1926


2.543,5516

1927


2.766,9569

1928


2.969,3187

1929


2.906,5311

1930


2.985,0997

1931


3.285,8898

1932


3.355,4949

1933


3.546,2955

1934


3.718,1653

1935


3.645,2873

1936


3.369,9196

1937


3.060,8957

1938


2.826,1812

1939


2.690,8972

1940


2.292,3458

1941


1.969,5105

1942


1.693,9163

1943


1.004,0636

1944


224,5870

1945


113,3431

1946


95,4562

1947


58,5421

1948


54,9519

1949


53,8237

1950


54,2174

1951


49,1086

1952


46,8110

1953


45,6264

1954


44,1488

1955


42,6679

1956


40,3833

1957


39,3609

1958


37,3158

1959


37,2262

1960


36,0230

1961


34,7665

1962


32,8575

1963


30,3539

1964


28,4599

1965


27,0882

1966


26,3735

1967


25,6768

1968


25,1763

1969


24,3164

1970


22,9757

1971


21,7253

1972


20,4215

1973


18,3688

1974


15,2663

1975


12,9335

1976


11,0176

1977


9,2593

1978


8,1725

1979


7,0077

1980


5,7404

1981


4,7989

1982


4,0928

1983


3,5315

1984


3,1684

1985


2,8944

1986


2,7062

1987


2,5659

1988


2,4249

1989


2,2559

1990


2,1086

1991


1,9650

1992


1,8486

1993


1,7590

1994


1,6779

1995


1,5790

1996


1,5065

1997


1,4679

1998


1,4291

1999


1,3944

2000


1,3473

2001


1,3003

2002


1,2577

2003


1,2162

2004


1,1813

2005


1,1506

2006


1,1173

2007


1,0879

2008


1,0436

2009


1,0257

2010


1,0000

2011


1,0000




L. 8 agosto 1995, n. 335
Msg. 15 febbraio 2011, n. 3751

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 21-1-2011 n. 2583 Nuovo Codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2011. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale.

Circ. 21 gennaio 2011, n. 2583 (1).

Nuovo Codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2011.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale.



Al


Ministero dell'interno
 

Dipartimento della pubblica sicurezza
 

Roma

A


tutti gli Uffici territoriali del Governo - Prefetture
 

Loro sedi

Alle


Amministrazione regionali
 

Loro sedi

Alla


Amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano
 

Bolzano

Alla


Amministrazione della Provincia autonoma di Trento
 

Trento

Alle


Amministrazioni provinciali
 

Loro sedi

Alle


Amministrazioni comunali
 

Loro sedi

All'


ANAS
 

Direzione generale tecnica - Ispettorato 2° - Ufficio 4°
 

Via Monzambano, 10
 

Roma

Ai


Compartimenti viabilità ANAS
 

Loro sedi

Ai


Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
 

Loro sedi

Alle


Direzioni generali territoriali
 

Loro sedi

Alla


C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)
 

Via Solferino, 32
 

Roma

Alla


F.M.I. (Federazione motociclistica italiana)
 

Viale Tiziano, 70
 

Roma




1. Premesse

1.1. L'art. 9 del nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 162 e 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle Regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle Regioni, Province e Comuni in qualità di Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell' art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

- delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

- delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni;

- delle Province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più Comuni;

- dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dal comma 2 dell'art. 9 del nuovo Codice della strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.


1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo Codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle Regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nullaosta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la Sicurezza Stradale.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana), entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo Codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo Codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.

Sempre ai fini dello snellimento delle procedure il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può non essere richiesto per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Per velocità di percorrenza ridotta, per tutte le competizioni sopra richiamate, si intende una velocità per tutto il percorso inferiore a 80 km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo Codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, e quelle richiamate di seguito.

Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo Codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.



2. Programma-procedure

2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2010 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli Enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza la acquisizione della documentazione, nulla-osta e verifiche prescritte.


2.2 Le proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale per la sicurezza stradale, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo Codice della strada.


2.3 Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) regolamento di gara;

d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;

e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Via Caraci, 36, 00157 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (Tab. VII.1, punti C e D) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con D.M. 27 dicembre 2010, (n. 1067) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale per la sicurezza stradale non garantirà l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.

Completata l'istruttoria, la Direzione generale per la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'Ente competente.


2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo Codice della strada, l'Ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione.

Ai fini della autorizzazione dell'Ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso Ente.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del nuovo Codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo Codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'Ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche, ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell'art. 9 del nuovo Codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.

In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine "velocità media" nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'Ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà.

Ai sensi del citato comma 4 dell'art. 9 del nuovo Codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'Ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'Ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la sicurezza stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno si riterrà tacitamente che la competizione è stata regolarmente effettuata senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.



3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2011. Le proposte sono state distinte in:

- programma 2011 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonchè al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato A);

- programma 2011 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B).

Il programma dettagliato negli allegati A e B è valido per le gare nella configurazione riportata negli stessi. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione come iscritta nel programma. Eventuali nuove manifestazioni in dipendenza del frazionamento di quelle in programma potranno essere prese in considerazione come gare non previste nel programma annuale.


Il Ministro

Matteoli



Allegato A


Nulla-osta per le gare in programma nel 2011 che si sono già svolte nel 2010


Con nota in data 27 dicembre 2010 e nota in data 23 dicembre 2010, la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2011 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell'anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2010 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:


- Elenco n. 1 (Auto) di cui:

a) gare di velocità auto;

b) gare di regolarità auto (rally);


- Elenco n. 2 (Moto):

a) gare di velocità moto.


Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma, anche in considerazione della intervenuta modifica del Codice della strada operata con l'art. 3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'interno dell'art. 9 del medesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo Codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68 del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.


Il Direttore generale

Dott. Ing. Sergio Dondolini



Elenco 1


a) GARE DI VELOCITÀ AUTO

(Confermate)

MESE


DATA


ORGANIZZATORE


GARA


PRV


REGIONE

APRILE


3


CHIANTICUP RACING


13" SALITA AL CASTELLO DI RADICONDOLI


SI


TOSCANA
 

17


CIRCOLO AUT.PAOLO PIANTINI


XXV° CAMUCIA CORTONA


AR


TOSCANA

MAGGIO


1


A.S.D. PRO SPINO TEAM -


39° PIEVE SANTO STEFANO - PASSO DELLO SPINO


AR


TOSCANA
 

8


OR COMITATO ORGANIZZ. VITTORIO VENETO CANSIGLIO -


39"VITTORIO VENETO-CANSIGLIO - CANSIGLIO STORICA


TV


VENETO
 

8


LA CASTELLANA A.S.D. -


39" CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA - ORVIETO


TR


UMBRIA
 

15


AUTOMOBILE CLUB TRAPANI - AC TRAPANI


54° MONTE ERICE MODERNE


TP


SICILIA
 

22


AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA -


57" COPPA NISSENA - NISSENA STORICA


CL


SICILIA
 

22


OR TEAM MILLE MIGLIA ASS.SPORT. DILETTAN. -


8° BERZO DEMO CEVO - BERZO STORICA


BS


LOMBARDIA
 

22


ACI PROMUOVE SRL


48" COPPA DELLA CONSUMA


FI


TOSCANA
 

29


OR AC CAGLIARI -


30" SAN GREGORIO BURCEI - SAN GREGORIO STORICA


CA


SARDEGNA

GIUGNO


5


ORGANIZZATORE SC FRIULI A.C.U. -


42° VERZEGNIS/SELLA CHIANZUTAN - VERZEGNIS STORICA


UD


FRIULI V. G.
 

5


SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE


24A BOLOGNA-RATICOSA VELOCITÀ IN SALITA


BO


EMILIA ROMAGNA
 

12


OR SC COSENZA CORSE -


VI SALITA CELLARA COLLE D'ASCIONE


CS


CALABRIA
 

19


GRUPPO SPORTIVO DILETT. AC. AP - AC AP- FERMO


50MA COPPA PAOLINO TEODORI


AP


MARCHE
 

19


AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA -


37" S.STEFANO - GAMBARIE


RC


CALABRIA
 

19


AUTOMOBILE CLUB VITERBO -


14" LAGO MONTEFIASCONE


VT


LAZIO
 

26


OR AC SIRACUSA - AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA


XXXI° COPPA VAL D'ANAPO SORTINO


SR


SICILIA
 

26


OR AC BRESCIA -


41° TROFEO VALLECAMONICA - VALLECAMONICA STORICA


BS


LOMBARDIA
 

26


AUTOMOBILE CLUB TRAPANI - SCUDERIA ERICE HISTORIC CAR


4° MONTE ERICE AUTOSTORICHE


TP


SICILIA

LUGLIO


3


OR ASS SPORT AUTOMOB A.S.A. -


XXIV CRON. DEL POLLINO E DELLA SIBARITIDE


CS


CALABRIA
 

3


ORG. SCUDERIA TRENTINA - AC TRENTO


61" TRENTO-BONDONE - BONDONE STORICA


TN


TRENTINO A.A.
 

10


OR AC RIETI -


50° RIETI-TERMINILLO-48° COPPA BRUNO CAROTTI - TERMINILLO STORICA


RI


LAZIO
 

10


AUTOMOBILE CLUB TORINO


XXX° CESANA-SESTRIERE


TO


PIEMONTE
 

17


AUTOMOBILE CLUB ACIREALE - PROSPORT GIARRE


16" CRONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO - GIARRE STORICA


CT


SICILIA


17


OR AC MACERATA - AC MC GRUPPO SPORTIVO -AC MC


21°TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI - SCARFIOTTI STORICA


MC


MARCHE
 

24


ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EGNATHIA -


54" COPPA SELVA DI FASANO


BR


PUGLIA
 

24


AC PALERMO


CRONOSCALATA TERMINI CACCAMO


PA


SICILIA
 

31


SICILIA RACING


SALITA COLLESANO- PIANO ZUCCHI


PA


SICILIA

AGOSTO


7


OR SC COSENZA CORSE -


XXV SALITA DELLA SILA


CS


CALABRIA
 

7


OR A.S.TRE CIME PROMOTOR -


37" ALPE DEL NEVEGAL - NEVEGAL STORICA


BL


VENETO
 

14


A S D SVOLTE DI POPOLI -


49" CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI - POPOLI STORICA


PE


ABRUZZO
 

21


OR C.E.C.A COMITATO EUGUBINO CORSE AUTOM -


46° TROFEO LUIGI FAGIOLI - FAGIOLI STORICA


PG


UMBRIA
 

28


OR A.S. TEBE RACING -


16" CRONOSCALATA LUZZI/SAMBUCINA - LUZZI STORICA


CS


CALABRIA

SETTEMBRE


4


AUTOMOBILE CLUB VERONA - C.O. CAR RACING


33° CAPRINO SPIAZZI - SPIAZZI STORICA


VR


VENETO
 

4


AUTOMOBIL CLUB CATANIA


46° CATANIA ETNA - CATANIA ETNA STORICA


CT


SICILIA
 

11


OR ASS ABETI RACING -


TROFEO FABIO DANTI - 24" LIMABETONE - LIMABETONE STORICA


PT


TOSCANA
 

18


OR GR. SP. RACING TEAM LAMEZIA MOTORS -


13" CRONOSCALATA DEL REVENTINO


CZ


CALABRIA
 

18


AUTOMOBILE CLUB VITERBO - A.C.I. PROMOTER S.R.L.


39" COPPA DEL CIMINO


VT


LAZIO
 

25


OR AMICI PEDAVENA CROCE D'AUNE -


XXIX PEDAVENA-CROCE D'AUNE - PEDAVENA STORICA


BL


VENETO

OTTOBRE


2


OR AC SASSARI -


55° ALGHERO SCALA PICCADA


SS


SARDEGNA
 

2


CHIANTICUP RACING


32" COPPA DEL CHIANTI CLASSICO


SI


TOSCANA
 

9


OR RED WHITE CIVIDALE -


34.A CIVIDALE CASTELMONTE - CIVIDALE STORICA


UD


FRIULI V. G.
         



b) GARE DI REGOLARITÀ' AUTO

Rally Confermati

MESE


DATA


ORGANIZZATORE


GARA


PRV.


REGIONE

GENNAIO


30


OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - RADICOFANI MOTORSPORT


2° RONDE DELLA VAL D'ORCIA


SI


TOSCANA

FEBBRAIO


6


RST SPORT ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -


2° RONDE DI ANDORA


SV


LIGURIA
 

27


OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - AC LUCCA


30° RALLY DEL CARNEVALE-RALLY DELLA VERSILIA


LU


TOSCANA

MARZO


6


OR PRS GROUP SRL -


5° RONDE VALTIBERINA


AR


TOSCANA
 

6


OR A.S. 991 RACING -


2° RONDE DELLE LANGHE


CN


PIEMONTE
 

6


OR PROMOGEST SRL


15° RALLY DEI CASTELLI ROMANI - TROF. PROV. ROMA


RM


LAZIO
 

13


OR MEDITERRANEAN TEAM -


3° RALLY RONDE DEL LAGO OMODEO


OR


SARDEGNA
 

13


OR AC LIVORNO - ACI LIVORNO SPORT ASD


5° RALLY ELBA RONDE ISOLA D'ELBA


LI


TOSCANA
 

20


TEAM CARS 2006 ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -


13 RONDE COLLI DEL MONFERRATO


AT


PIEMONTE
 

20


OR COMITATO RIVIERA RALLY -


10° RALLY RIVIERA LIGURE - 5° RALLY STORICO


SV


LIGURIA
 

20


ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT


3° VALSUGANA CLASSIC


TN


TRENTINO A.A.
 

20


OR COMITATO ORGANIZZATIVO CM SPORT - A.S.D.

CMSPORT COMITATO ORGANIZZATORE


4° RALLY LE STRADE DEI MULINI


PC


EMILIA ROMAGNA
 

20


OR TEAM ELITE -


5° MAXI SLALOM MOLINI DI TRIORA


IM


LIGURIA


20


ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT -


3° HISTORIC RALLY VALSUGANA


TN


TRENTINO A.A.
 

27


O.R.T. SRL -


3° RONDE DEL GRIFO


VI


VENETO
 

27


A.S.D. RALLY CITTÀ DI OLBIA -


7° RALLY CITTÀ DI OLBIA


OT


SARDEGNA
 

27


OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.


34° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO


LU


TOSCANA
 

27


OR ROMBO TEAM - A.S.D. ROMBO CLUB


12°TROFEO CITTÀ DI MASSA LUBRENSE


NA


CAMPANIA

APRILE


3


A.S.D. LAGHI -


20° RALLY DEI LAGHI


VA


LOMBARDIA
 

3


OR AUTOCLUB NAZ.FORZE POLIZIA -


2 RALLY RONDE ALTO FRIULI


UD


FRIULI V.G.
 

3


ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -


6° RALLY RONDE DEL CANAVESE


TO


PIEMONTE
 

3


OR SC PILOTI SALENTINI - CASARANO RALLY TEAM


17° RALLY CITTÀ DI CASARANO


LE


PUGLIA
 

3


OR PRS GROUP SRL -


18° RALLY ADRIATICO


AN


MARCHE
 

10


A.S.D. PICO TEAM RACE -


II RALLY DI GAETA


LT


LAZIO
 

10


OR PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA -


32A RALLY CITTÀ DI PISTOIA


PT


TOSCANA
 

10


OR THREE UNIT RACE -


24° RALLY DELLE VALLI PIACENTINE


PC


EMILIA ROMAGNA
 

10


OR AC MESSINA -


16° SLALOM TORREGROTTA ROCCAVALDINA


ME


SICILIA
 

10


SANREMORALLY S.R.L.


26° SANREMO RALLY STORICO


IM


LIGURIA
 

17


EQUIPE VITESSE EVENTS -


RONDE CITTÀ DI VARALLO E BORGOSESIA


VC


PIEMONTE


17


OR BOCCHE DI BONIFACIO RACING -


5 RALLY BOCCHE DI BONIFACIO


OT


SARDEGNA
 

17


ASD TECNO RACING SERVICE -


12° RALLY DEL BAROCCO IBLEO


RG


SICILIA
 

17


OR AC BRESCIA -


35° RALLY 1000 MIGLIA


BS


LOMBARDIA
 

17


OR AC GORIZIA -


II RALLY RONDE DELL'ISONTINO


GO


FRIULI V.G.
 

17


ASD SCUDERIA LIVORNO RALLY -


3° LIBURNA RONDE TERRA


PI


TOSCANA
 

17


OR TEAM ELITE -


2° TWIN SLALOM CITTÀ DI TOIRANO


SV


LIGURIA

MAGGIO


1


OR AC AOSTA - ACVA SPORT A.S.D.


41° RALLY VALLE D'AOSTA - SAINT VINCENT


AO


VALLE D'AOSTA
 

1


OR AC SONDRIO -


18° TROFEO VALTELLINA


SO


LOMBARDIA
 

1


OR GLOBAL RALLY SRL - GLOBAL RALLYRACING


5° RALLY VALDIANO


SA


CAMPANIA
 

1


RALLY CLUB ISOLA VICENTINA


7° RALLY STORICO CAMPAGNOLO


VI


VENETO
 

8


A.S.D.GREAT EVENTS SARDINIA -


30° RALLY COSTA SMERALDA 2011


SS


SARDEGNA
 

8


P. S. A. -


2 RONDE GOMITOLO DI LANA


BI


PIEMONTE
 

8


ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA IMBRÒ SPORT RACING -


7° RALLY CITTÀ DI SIRAKUSAY MAREMONTI


SR


SICILIA
 

8


OR SCUDERIA CITTÀ DI SCHIO A.S.D. -


25° RALLY CITTÀ DI SCHIO


VI


VENETO
 

8


OR A.S. 991 RACING -


6° SLALOM CASALBORGONE - ARAMENGO


AT


PIEMONTE
 

8


A.S. DIEMME RACING -


3° SLALOM DELLA CONCA D'ORO


PA


SICILIA


15


OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -


18° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO


PR


EMILIA ROMAGNA
 

15


ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEGASO -


RALLY CASCIANA TERME


PI


TOSCANA
 

15


OR TEAM ELITE -


3° MAXI SLALOM COLLE SCRAVAION


SV


LIGURIA
 

15


GR. SP. DIL.A.C. ASCOLI PICENO - A.C. ASCOLI PICENO -

FERMO


10° SLALOM CITTÀ DI ASCOLI PICENO - 7° TROFEO


AP


MARCHE
 

22


ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -


26° RALLY CITTÀ DI TORINO


TO


PIEMONTE
 

22


BASSANO RALLY RACING


2A COPPA CITTÀ DI BASSANO - 6° RALLY STORICO


VI


VENETO
 

22


A.C. CAMPOBASSO - A.S.D. MOLISE RACING -TECNO MOTOR RACING TEAM


19° SLALOM CITTÀ DI CAMPOBASSO


CB


MOLISE
 

22


FAMS


2° TUSCAN REWIND


SI


TOSCANA
 

29


OR GLOBAL RALLY SRL - GLOBAL RALLYRACING


2° RONDE MOTUS


CB


MOLISE
 

29


OR SCUDERIA MOTOR GROUP -


28° RALLY DELLA MARCA


TV


VENETO
 

29


PROMOGIP SRL - PROMOGIP SRL-SCUDERIA GIP RACING


27°RALLY DI MONTECATINI TERME E VALDINIEVOLE


PT


TOSCANA
 

29


OR COMITATO ORGANIZZATIVO CM SPORT - A.S.D. CMSPORT COMITATO ORGANIZZATORE


5° RONDE DELLE MINIERE


PC


EMILIA ROMAGNA
 

29


OR SPORT FAVALE 07 -


3° SLALOM CICAGNA ORERO


GE


LIGURIA
 

29


OR TEAM PALIKÈ A.S.D. -


11° AUTOSL. DEI MUSEI CHIARAMONTE GULFI


RG


SICILIA

GIUGNO


5


OR AC BERGAMO - AUTOMOBILECLUB BERGAMO


28° RALLY PREALPI OROBICHE


BG


LOMBARDIA
 

5


OR A.S. ALTOMONFERRATO-CLUB DELLA RUGGINE-ONLUS -


27° RALLY COPPA D'ORO


AL


PIEMONTE


5


OR AC PALERMO - AUTOMOBILE CLUB SERVIZI SRL


95 TARGA FLORIO - TARGA FLORIO HISTORIC RALLY 2011


PA


SICILIA
 

5


A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT - MOTORSPORT 2C

EVENTI


3° RALLY DI CELLOLE


CE


CAMPANIA
 

5


OR TEAM ALGHERO CORSE -


20° TROFEO RIVIERA DEL CORALLO


SS


SARDEGNA
 

5


AS KINISIA KARTING CLUB -


7' SLALOM BUSETANO


TP


SICILIA
 

12


OR A.S.D. LANTERNARALLY -


27° RALLY DELLA LANTERNA PRIMOCANALESPORT


GE


LIGURIA
 

12


OR MEDITERRANEAN TEAM - MEDITERRANEAN TEAM


3° RALLY DEL GOCEANO


SS


SARDEGNA
 

12


OR ASS ABETI RACING -


29° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE


PT


TOSCANA
 

12


ASD AUTO SPORT PROMOTION


2° MEMORIAL VIRGILIO CONRERO


IV


PIEMONTE
 

12


OR SUPERGARA S.R.L -


44° SUSA MONCENISIO


TO


PIEMONTE
 

19


P. S. A. -


47 RALLY VALLI OSSOLANE


VB


PIEMONTE
 

19


OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.


45° RALLY DEL SALENTO


LE


PUGLIA
 

19


OR A.S.TRE CIME PROMOTOR -


26° RALLY BELLUNESE - BELLUNESE STORICA


BL


VENETO
 

26


OR ACISERVICE REGGIO SRL -


35° RALLY DELL'APPENNINO REGGIANO


RE


EMILIA ROMAGNA
 

26


OR SC IMPERIA CORSE -


40° RALLY DELLE VALLI IMPERIESI


IM


LIGURIA
 

26


OR EAGLES RACING -


19° RALLYE DEI NEBRODI


ME


SICILIA
 

26


OR SC LAGONE CORSE -


33° RALLY ALTA VAL DI CECINA


PI


TOSCANA


26


OR RACING TEAM QUERCIA -


18°SLALOM BAITONI - BONDONE


TN


TRENTINO A.A.
 

26


OR TEAM PALIKÈ A.S.D. -


3° AUTOSLALOM CITTÀ DI CASTELBUONO


PA


SICILIA
 

26


SC AUTOMOB. CLEMENTE BIONDETTI


CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO


FI


TOSCANA

LUGLIO


3


OR A.S. 991 RACING -


10° MOSCATO RALLY


CN


PIEMONTE
 

3


FAMS -


39° RALLY DI SAN MARINO


PS


MARCHE
 

3


OR SC ETRURIA -


31° RALLY INTERNAZIONALE CASENTINO


AR


TOSCANA
 

10


OR ITALIA GRANDI EVENTI -


8° RALLY VALLE DEL SOSIO


PA


SICILIA
 

10


OR AC CREMONA -


12° CIRCUITO DI CREMONA - CREMONA STORICO


CR


LOMBARDIA
 

10


OR TEAM ELITE -


6° MAXI SLALOM COLLE SAN BARTOLOMEO


IM


LIGURIA
 

17


RUBICONE EVENTI ASD -


24° RALLY DI SAN CRISPINO 3° CITTÀ DI GUBBIO


PG


UMBRIA
 

17


OR PENTATHLON MOTOR TEAM -


34° RALLY 111 MINUTI


NO


PIEMONTE
 

17


A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT -


16° RALLY INTERNAZIONALE PREALPI TREVIGIANE


TV


VENETO
 

24


OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - AC LUCCA


46° RALLY COPPA CITTÀ DI LUCCA - 24° RALLY DELLE POLIZIE EUROPEE


LU


TOSCANA
 

24


OR SPORT FAVALE 07 -


4° SLALOM FAVALE CASTELLO


GE


LIGURIA
 

31


FAMS -


RALLY BIANCO AZZURRO


PU


MARCHE
 

31


SPORT & JOY A.S.D. -


4°RALLY DI MAJANO


UD


FRIULI V.G.


31


OR AC PESCARA - ORGANIZZATORE


25° RALLY PESCARA ABRUZZO


PE


ABRUZZO
 

31


OLDTIMER HERITAGE CLUB A.S.D. -


4° RALLY 1000 MIGLIA STORICO - COPPA CITTÀ DI BRESCIA


BS


LOMBARDIA
 

31


OR MOTORSPORT MONCALVO


23° RALLY DEL TARTUFO


AT


PIEMONTE

AGOSTO


7


MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - SPORT &

SPORT


4° RONDE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO-TR. DEL LIRI


FR


LAZIO
 

7


VR AUTORACING ASD -


2° RONDE CITTÀ DI NEGRAR


VR


VENETO
 

7


OR TOP COMPETITION -


8° RALLY DEL TIRRENO


ME


SICILIA
 

7


TEAM OSILO CORSE -


12° SLALOM CITTÀ DI OSILO


SS


SARDEGNA
 

14


MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI - SANTOPADRE RACING TEAM


8° SLALOM CITTÀ DI SANTOPADRE


FR


LAZIO
 

21


OR COMITATO ORGANIZZATORE VALENZA MOTORI -


3° RONDE VALLI DEL GIAROLO


AL


PIEMONTE
 

21


OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.


4° RALLY 12 ORE IL CIOCCO


LU


TOSCANA
 

21


OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -


2A RALLY RONDE DI ESPERIA


FR


LAZIO
 

28


OR ENTE AUTODROMO PERGUSA -


26° RALLY DI PROSERPINA


EN


SICILIA
 

28


OR AC MATERA -


8° SLALOM COMUNE DI MONTESCAGLIOSO


MT


BASILICATA

SETTEMBRE


4


OR SPORT RALLY TEAM -


17° RALLY VALLI CUNEESI - 6° RALLY STORICO


CN


PIEMONTE
 

4


ORGANIZZATORE SC FRIULI A.C.U. -


47° RALLY DEL FRIULI E DELLE ALPI ORIENTALI - 16° HISTORIC


UD


FRIULI V.G.
 

4


REGGELLO MOTOR SPORT ASD -


4° RALLY DI REGGELLO E VALDARNO FIORENTINO


FI


TOSCANA


4


OR SUPERGARA S.R.L -


39° GARESSIO S.BERNARDO


CN


PIEMONTE
 

4


OR SC PESCARA CORSE/A.S.D. GRECCIO CORSE


XI° AUTOSLALOM CITTÀ DI GRECCIO


RI


LAZIO
 

11


PRO GEST FUTURE IDEAS ASD -


XII RALLY INTERNAZIONALE DEL VENETO CLASSIC RALLY DEL VENETO


VR


VENETO
 

11


OR COMUNE DI PICO -


33° RALLY DI PICO


FR


LAZIO
 

11


OR A.S.D. LANTERNARALLY -


13° RALLY CITTÀ DI TORRIGLIA - 15° APPENNINO LIGU


GE


LIGURIA
 

11


A.S.D. AUTOSPORT SINISCOLA - A.S.D. AUTOSPORT SINISCOLA


8° RALLY DEL MONTALBO


NU


SARDEGNA
 

11


PRO GEST FUTURE IDEAS ASD


II° REGOLARITÀ SPORT AUTOSTORICHE DEL VENETO


VR


VENETO
 

18


OR AC SONDRIO -


55° COPPA VALTELLINA


SO


LOMBARDIA
 

18


P. S. A. -


8°RALLY DELL'OSSOLA


VB


PIEMONTE
 

18


OR SAN MARTINO CORSE - SAN MARTINO CORSE


31° RALLYE INT.S.MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO - 2° HISTORIC RALLY


TN


TRENTINO A.A.
 

18


SCUDERIA PALAZZINA A.S.D. -


24° RAAB


BO


EMILIA ROMAGNA
 

18


AS KINISIA KARTING CLUB -


9' TROFEO DELL'AGRO-ERICINO


TP


SICILIA
 

25


OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - AC LUCCA


17° RALLY CITTÀ DI CAMAIORE


LU


TOSCANA
 

25


AUTOMOBILE CLUB SANREMO -


53° RALLYE SANREMO


IM


LIGURIA
 

25


BASSANO RALLY RACING -


28° RALLY INTERNAZIONALE CITTÀ DI BASSANO


VI


VENETO
 

25


OR A S D SALENTO MOTOR SPORT -


3° RALLY DEI 5 COMUNI


LE


PUGLIA


25


AC LIVORNO - ACI LIVORNO SPORT ASD


XXIV ELBA GRAFFITI - ELBA STORICO


LI


TOSCANA

OTTOBRE


2


OR AC PORDENONE - ASD NORTH EAST IDEAS


TERRE DEL NORDEST - 10° AZZANO RALLY


PN


FRIULI V.G.
 

2


ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -


38° RALLY TEAM '971


AL


PIEMONTE
 

2


OR TIM CROSS -


15° RALLY DI CARPINETI


RE


EMILIA ROMAGNA
 

2


OR P.S.A. -


2° RONDE VALSASSINA


LC


LOMBARDIA
 

9


A.S.D. JOLLY MOTOR EVENTS -


2° RALLY JOLLY RONDE DELLA VALLE D'AOSTA


AO


VALLE D'AOSTA
 

9


AUTOMOBILE CLUB PRATO - A.S. EFFEPIGROUP


20° COPPA CITTÀ DI PRATO


PO


TOSCANA
 

16


AUTOMOBILE CLUB VERONA - C.O. CAR RACING


29° RALLY DUE VALLI - 6° HISTORIC


VR


VENETO
 

16


OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -


2° RONDE MONTE CAIO


PR


EMILIA ROMAGNA
 

16


RASSINABY RACING -


10° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO


OT


SARDEGNA
 

23


RST SPORT ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -


6° RONDE CITTÀ DI ALBENGA


SV


LIGURIA
 

23


DOLOMITI MOTOR SPORT PROMOTION - TRE CIME

PROMOTOR


6° RONDE DOLOMITI


BL


VENETO
 

23


OR SPORT RALLY TEAM -


18A RONDE DELLA PIETRA DI BAGNOLO


CN


PIEMONTE
 

23


OR AC COMO -


30° RALLY ACI COMO


CO


LOMBARDIA
 

23


A.S.D. TECNO MOTOR RACING TEAM - A.C. CAMPOBASSO


12 RALLY DI SAN GIULIANO DEL SANNIO - 3° TARGA MOL


CB


MOLISE
 

30


OR AC PALERMO - AUTOMOBILE CLUB SERVIZI SRL


31° RALLY CONCA D'ORO


PA


SICILIA


30


OR ASS.SPORT. TROFEO MAREMMA -


35° TROFEO MAREMMA


GR


TOSCANA
 

30


MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD -SANTOPADRE RACING TEAM


2° RONDE DEL LIRI - TR. CITTÀ DI SANTOPADRE E SORA


FR


LAZIO
 

30


AC PORDENONE


RALLY PIANCAVALLO STORICO 2011


PN


FRIULI V.G.

NOVEMBRE


6


OR AUTOCLUB NAZ.FORZE POLIZIA -


5 CARNIA ALPE RONDE/RALLY POLIZIE


UD


FRIULI V.G.
 

6


OR SC IMPERIA CORSE -


9° RONDE DELLE VALLI IMPERIESI


IM


LIGURIA
 

6


ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -


2° RALLY RONDE DELLA COLLINA


AT


PIEMONTE
 

13


OR RANDOM TEAM -


26° RALLY CITTÀ DI CECCANO-TR.CIOCIARIA MEM BASIL


FR


LAZIO
 

13


OR PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA -


4° RONDE DEI VIVAI PISTOIESI


PT


TOSCANA
 

13


SCUDERIA PALLADIO -


2° RONDE CITTÀ DEL PALLADIO


VI


VENETO
 

13


OR AC ENNA -


6° ENNA RONDE


EN


SICILIA
 

13


OR PRS GROUP SRL -


4° RONDE BALCONE DELLE MARCHE


MC


MARCHE
 

13


A.S. RALLY CLUB VALPANTENA SRL


9 REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA


VR


VENETO
 

20


OR GIESSE PROMOTION -


8° RONDE CITTÀ DEI MILLE


BG


LOMBARDIA
 

20


TEAM CARS 2006 ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -


15 RONDE D'INVERNO


AL


PIEMONTE
 

27


OR A.S. AQUILA CLUB ONLUS -


2° RALLY RONDE ADELKAM


TP


SICILIA
 

27


PROMOGIP SRL - PROMOGIP SRL-SCUDERIA GIP RACING


4°RONDE DI POMARANCE


PI


TOSCANA

DICEMBRE


4


A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT -


13° PREALPI MASTER SHOW


TV


VENETO
 

4


OR EAGLES RACING -


7° RONDE DEI PELORITANI


ME


SICILIA
 

4


OR MEDITERRANEAN TEAM -


2° RONDE OGLIASTRA


NU


SARDEGNA
 

11


OR VALDELSA CORSE A. S. D. -


2 RONDE DELLA FETTUNTA


SI


TOSCANA
 

18


OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.


20° RALLY IL CIOCCHETTO


LU


TOSCANA
 

18


COMITATO ORGANIZZATORE CAR RACING -


3° DRIVER RALLY SHOW - RISERVATO AD INVITI - 4° COPPA ARENA HISTORIC


VR


VENETO




Elenco 2


a) GARE DI VELOCITÀ MOTO

(Confermate)

MESE


DATA


ORGANIZZATORE


GARA


PRV


REGIONE

MAGGIO


15


M.C. LA BALZANA


RADICONDOLI-MADONNA OLLI


SI


TOSCANA

GIUGNO


12


M.C. IMPERIA


CARPASIO-PRATI PIANI


IM


LIGURIA

GIUGNO


26


M.C. FRANCO MANCINI 2000


POGGIO-VALLEFREDDA


FR


LAZIO

LUGLIO


10


M.C. VELLANO DUROTE


VELLANO-MACCHINO


PT


TOSCANA

AGOSTO


7


A.M.C. GARFAGNANA


SILLANO-OSPEDALETTO


LU


TOSCANA

AGOSTO


28


M.C. BAZZANO


CASTIONE-BAZZANO


PR


EMILIA ROMAGNA

SETTEMBRE


4


M.C. M.G.


GORNO-ONETA PASSO ZAMBLA


BG


LOMBARDIA




Allegato B


Gare di nuova istituzione


Con nota in data 27 dicembre 2010 e nota in data 23 dicembre 2010, la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la sicurezza stradale, il programma delle gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da svolgere nell'anno 2011, di cui all'elenco allegato, che è stato così suddiviso:


- Elenco 3 (Auto) di cui:

a) gare di velocità auto;

b) gare di regolarità auto (rally);

- Elenco 4 (Moto):

a) gare velocità moto;


Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, come previsto nella circolare di pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questa Direzione, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione.

Per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano conformi a quanto descritto nel punto 2.3 della richiamata circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.


Il Direttore generale

Dott. Ing. Sergio Dondolini



Elenco 3


a) GARE DI VELOCITÀ AUTO

(Nuova istituzione)

MESE


DATA


ORGANIZZATORE


GARA


PRV


REGIONE

MARZO


13


ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT


1° CRONOSCALATA LAGO D'IDRO


BS


LOMBARDIA
 

27


SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE


10° BOLOGNA-SAN LUCA


BO


EMILIA ROMAGNA

APRILE


17


OR A.S. TEBE RACING - A.S. MORANO MOTORSPORT


1° SALITA MORANO/CAMPOTENESE


CS


CALABRIA

MAGGIO


1


A.S.D. PRO SPINO TEAM


3° CRONOSCALATA STORICA DELLO SPINO


AR


TOSCANA
 

8


SALERNO CORSE


CRONOSCALATA CAPACCIO PAESTUM


SA


CAMPANIA

LUGLIO


31


OR AC AQUILA -


8° CRONOSCALATA DELLE ROCCHE AQUILANE


AQ


ABRUZZO

AGOSTO


21


AUTOMOBILE CLUB ACIREALE -


7 CRON. LINGUAGLOSSA PIANO PROVENZANA


CT


SICILIA

OTTOBRE


16


OR AC CAGLIARI -


27° IGLESIAS - SANT'ANGELO


CA


SARDEGNA



b) GARE DI REGOLARITÀ AUTO

Rally Nuova Istituzione

MESE


DATA


ORGANIZZATORE


GARA


PRV


REGIONE

GENNAIO


23


OR ACI LIVORNO SPORT -


1° RONDE LIBURNA ASFALTO


LI


TOSCANA

FEBBRAIO


20


OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -


1 RALLY RONDE DELLA CIOCIARIA


FR


LAZIO
 

20


A.S. RALLY CLUB VALPANTENA SRL


1° LESSINIA SPORT


VR


VENETO
 

27


RASSINABY RACING -


1° RONDE DEI DUE COMUNI (TULA & ERULA)


SS


SARDEGNA
 

27


A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -


1° MINISLALOM CITTÀ DI PATERNOPOLI


AV


CAMPANIA

MARZO


13


VR AUTORACING ASD -


1° RONDE DEI LEONI


VR


VENETO
 

13


ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT -


SLALOM LAGO D'IDRO


BS


LOMBARDIA
 

20


OR RANDOM TEAM -


1° RONDE CITTÀ DI CECCANO


FR


LAZIO
 

20


OR EAGLES RACING -


1° RONDE DI GIOIOSA MAREA


ME


SICILIA
 

20


SCUDERIA ETRURIA


1° RALLY VALLATE ARETINE


AR


TOSCANA
 

27


OR TEAM PALIKÈ A.S.D. -


1° RALLY VALLE DEL PLATANI


AG


SICILIA

APRILE


3


OR SPORT FAVALE 07 -


2° SLALOM PITELLI


SP


LIGURIA
 

3


A.S. DIEMME RACING -


1° SLALOM DELLO ZEM CITTÀ DI PALERMO


PA


SICILIA
 

10


OR PROSERVICE S.R.L. -


1° RALLY INTEROMAGNA


FC


EMILIA

ROMAGNA


10


PRO GEST FUTURE IDEAS ASD -


I° RALLY DEI MASTINI


VR


VENETO
 

10


A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -


1° SLALOM VALICO DI CHIUNZI (SA)


SA


CAMPANIA
 

17


VR AUTORACING ASD -


4° SLALOM DELL' AMARONE


VR


VENETO
 

17


AS KINISIA KARTING CLUB -


8' SLALOM INTER.LE DEI MARMI CUSTONACI


TP


SICILIA
 

17


A.C. MACERATA


5° SLALOM DI MACERATA


MC


MARCHE
 

24


FAMS -


1° RALLY RACING DREAMS


RN


EMILIA

ROMAGNA

MAGGIO


1


OR ASS.SPORT. TROFEO MAREMMA -


1° RONDE DEL MONTEREGIO


GR


TOSCANA
 

1


SC. VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI -


29° SLALOM MIGNANEGO / GIOVI


GE


LIGURIA
 

1


A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -


3° SLALOM SARNO (SA)


SA


CAMPANIA
 

1


RALLY CLUB ISOLA VICENTINA


3° CAMPAGNOLO HISTORIC


VI


VENETO
 

8


ORGANIZZATORE RALLY CLUB MILLESIMO -


1° BORMIDA 30


SV


LIGURIA
 

8


ORG. T.C.S. MOTORSPORT SRL


RALLY 4 REGIONI - AMARCORD


PV


LOMBARDIA
 

8


A.S.D. PILOTI PER PASSIONE -


II° TROFEO CITTÀ DI SAMBATELLO (RC)


RC


CALABRIA
 

8


OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -


4 SLALOM CITTÀ DI TORRICE


FR


LAZIO
 

14


OR ROMBO TEAM - ASD ROMBO CLUB


25°COPPA DELLE DUE COSTIERE


NA


CAMPANIA
 

15


MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - SPORT & SPORT


1° RONDE CITTÀ DI FERENTINO (FR)


FR


LAZIO
 

22


OR ERREPI RACING SRL -


1° RONDE DELLA ROMAGNA - MEMORIAL BEPPE BERRETTI


RN


EMILIA

ROMAGNA


29


FAMS -


1A RONDE DEL CONVENTINO


PU


MARCHE
 

29


P.E.S. SOC. SPORT. DILETTANTISTICA


RALLY DEL CORALLO STORICO


SS


SARDEGNA

GIUGNO


5


MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD -PROMOSLALOM CASTELFORTE


4° SLALOM CITTÀ DI CASTELFORTE


LT


LAZIO
 

5


OR ASD SALERNO CORSE -


2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI BIANCAVILLA


CT


SICILIA
 

5


OR VALPOLICELLA RALLY CLUB -


2° SLALOM DEL RECIOTO


VR


VENETO
 

12


ASD VIEMME CORSE -


2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI MELILLI


SR


SICILIA
 

12


ASD AUTO SPORT PROMOTION


4° MEMORIAL CONRERO - GIRO VALLI CANAVESANE


TO


PIEMONTE
 

19


OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -


2 SLALOM CITTÀ DI FORMIA


LT


LAZIO
 

19


A.S. DIEMME RACING -


2°SL. BONAGIA-S.ANDREA-CITTÀ DI VALDERICE


TP


SICILIA
 

19


OR TEAM ELITE -


2° MAXI SLALOM DRONERO MONTEMALE


CN


PIEMONTE
 

19


CIOCCO SPORTING CLUB S.R.L.


1° RALLY STORICO DEL SALENTO


LE


PUGLIA
 

26


OR GLOBAL RALLY SRL - GLOBAL RALLY RACING


6° RALLY DEI SARACENI


CB


MOLISE
 

26


ALEA 2000 S.A.S. DI MASSIMO GIOGGIA E C.


LANA STORICO


BI


PIEMONTE
 

26


OR ACQUAVIVA CORSE -


17° SLALOM DI ACQUAVIVA PICENA


AP


MARCHE

LUGLIO


3


FAMS -


RALLY DEL TITANO


PU


MARCHE
 

3


OR PROMOGEST SRL -


RALLY CITTÀ DI ROCCARASO


AQ


ABRUZZO
 

3


OR ASD SALERNO CORSE -


1° MINISLALOM CSAI/ASI DELL'ETNA


CT


SICILIA


3


OR C. ORG. VALENZA MOTORI -


1° SLALOM VERBANO CUSIO OSSOLA


AL


PIEMONTE
 

3


A.S. DIEMME RACING -


2°SLALOM CITTÀ DI GODRANO


PA


SICILIA
 

3


MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - CASALVIERI


5° SLALOM CITTÀ DI CASALVIERI


FR


LAZIO
 

3


SPORTS MARKETING E MANAGEMENT SRL


GARGANO LEGEND


BA


PUGLIA
 

10


MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD -


1° RALLY DI CASSINO (FR)


FR


LAZIO
 

10


A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -


2° SLALOM MIRABELLA ECLANO-MEM.G.DE VITO


AV


CAMPANIA
 

17


OR ASS SPORT E MOTORI - COORGANIZZATORE: EFFEPIGROUP LIC 78936


1 ° RALLY COSTA ETRUSCA


LI


TOSCANA
 

24


RALLY CLUB SANDRO MUNARI


14 RAC CLASSIC - 3° STORICO


BO


EMILIA ROMAGNA
 

24


OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -


9 SLALOM COPPA CITTÀ DI AUSONIA CORENO


FR


LAZIO
 

24


TEAM OSILO CORSE - RACING TEAM SORSDO


2° SLALOM CITTÀ DI SORSO


SS


SARDEGNA
 

31


A.S. 991 RACING


1° LIMONE HISTORIC RALLY E REGOLARITÀ SPORT


CN


PIEMONTE
 

31


OLDTIMER HERITAGE CLUB A.S.D.


6° MEMORIAL NICK BUSSENI


BS


LOMBARDIA
 

31


A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -


8° SLALOM DI TRAMONTI


SA


CAMPANIA
 

31


OR ASD SALERNO CORSE -


2° MINISLALOM CSAI/ASI TR.CITTÀ DI CESARO'


ME


SICILIA

AGOSTO


21


OR SCORZE CORSE ASD -


8° RALLY INTERNAZIONALE CITTÀ DI SCORZÈ


VE


VENETO
 

28


TEAM OSILO CORSE -


1° SLALOM CHIARAMONTI


SS


SARDEGNA
 

28


A.S. DIEMME RACING -


1°SL.CITTÀ DI ALIA THOLOS DELLA GURFA


PA


SICILIA


28


ASD VIEMME CORSE -


2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI AVOLA


SR


SICILIA
 

28


ASA NEW TEKNOLOGY SPORT -


2° SLALOM CALVI-GIANO


CE


CAMPANIA

SETTEMBRE


4


REGGELLO MOTOR SPORT ASD


4° RALLY STORICO REGGELLO COPPA CITTÀ DELL'OLIO


FI


TOSCANA
 

4


SICILIA RACING


1° SLALOM DI SCILLATO


PA


SICILIA
 

11


S.S.D.PRORACING S.R.L. -


21° RALLY DI FABARIA - 26° RALLY DEI TEMPLI


AG


SICILIA
 

11


FAMS -


1° RALLY DREAMS


FC


EMILIA ROMAGNA
 

11


OR TEAM ELITE -


1° MAXI SLALOM COREGLIA ANTELMINELLI


LU


TOSCANA
 

11


MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI - ASSOCIAZIONE Al


7° SL. ABRUZZO CITERIORE-TR. DI TURRIVALIGNANI


PE


ABRUZZO
 

11


OR ROMBO TEAM -


1° SL.MEM.ANGELO ILLUMINATO-LIMATOLA


BN


CAMPANIA
 

11


OR ADIGE SPORT -


4° SLALOM TRENTINO


TN


TRENTINO ALTO A.
 

18


OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -


2° SLALOM DEI MONTI ERNICI VEROLI (FR)


FR


LAZIO
 

18


SC. VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI -


25° SLALOM CERANESI / PRAGLIA


GE


LIGURIA
 

18


THREE UNIT RACE


1° OVER RALLY VALLE STAFFORA


PV


LOMBARDIA
 

18


SCUDERIA PALAZZINA A.S.D.


24° RAAB RALLY ALTO APPENNINO BOLOGNESE


BO


EMILIA ROMAGNA
 

25


OR SCUDERIA CALTANISSETTA CORSE -


9° RALLY DI CALTANISSETTA


CL


SICILIA
 

25


OR ROMBO TEAM - OR GIERRE TEAM


26° SLALOM SALERNO - CROCE DI CAVA


SA


CAMPANIA
 

25


SC LA CONTEA RACING


1° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI MODICA


RG


SICILIA

OTTOBRE


2


OR PROMOGEST SRL -


RONDE CENTRO ITALIA


RI


LAZIO
 

2


OR ASSOCIAZIONE DALIDÀ -


10 SLALOM MONTE CONDRO


CZ


CALABRIA
 

2


POVIL RACE SPORT -


4° SLALOM CITTÀ DI BOLCA


VR


VENETO
 

9


OR A.S.D.. LANTERNARALLY -


6° RONDE DELLA VAL D'AVETO


GE


LIGURIA
 

9


AUTOMOBILE CLUB ACIREALE -


21° SLALOM CITTÀ DI GIARRE


CT


SICILIA
 

16


OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -


1 RALLY RONDE CITTÀ DEI PAPI


FR


LAZIO
 

16


OR SCUDERIA INTERCOMUNALE JONIO CORSE - ACI MESSINA


RALLY TAORMINA-MESSINA 2011


ME


SICILIA
 

16


AS KINISIA KARTING CLUB -


19° COPPA KINISIA


TP


SICILIA
 

16


ASS.SP. DILETTANTISTICA EGNATHIA -


2° SLALOM GIRITONE SELVA DI FASANO


BR


PUGLIA
 

23


OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -


1° RONDE DELLE CRETE SENESI-TROFEO DEL TARTUFO

BIAN


SI


TOSCANA
 

23


ASD VIEMME CORSE -


1° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI SORTINO


SR


SICILIA
 

30


SANREMORALLY S.R.L. -


GIRO D'ITALIA AUTOMOBILISTICO


TO


PIEMONTE
 

30


OR PROSERVICE S.R.L. -


1° RONDE COLLINE DI CESENA E RUBICONE


FC


EMILIA ROMAGNA
 

30


AC PORDENONE


2° REGOLARITÀ SPORT FRIULI OCCIDENTALE


PD


FRIULI V.G.


6


OR ROMBO TEAM - A.S.D. ROMBO CLUB


7° SLALOM SORRENTO - SANT'AGATA


NA


CAMPANIA
 

13


OR ASD SALERNO CORSE -


2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI TAORMINA


ME


SICILIA
 

20


OR AC GORIZIA -


I RALLY DELLA VENEZIA GIULIA


GO


FRIULI V.G.

NOVEMBRE


27


OR A S D SALENTO MOTOR SPORT -


1° RONDE DEL BAROCCO SALENTINO


LE


PUGLIA

DICEMBRE


4


MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - MATESE RACING


8° RONDE ALTO CASERTANO-TR. ROCCA D'EVANDRO (CE)


CE


CAMPANIA
 

4


EQUIPE VITESSE EVENTS -


RONDE DELLA VALSANGONE


TO


PIEMONTE
 

4


OR PROSERVICE S.R.L. -


1° RONDE MOTORACINGBO


BO


EMILIA ROMAGNA




Elenco 4


a) GARE DI VELOCITÀ MOTO

(Nuova istituzione)

MESE


DATA


ORGANIZZATORE


GARA


PRV


REGIONE

LUGLIO


24


M.C. SPOLETO


SPOLETO - FORCA DI CERRO


PG


UMBRIA
         
         
         
         




D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 9
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 60
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 162
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 163
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 405
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 3
R.D. 6 maggio 1940, n. 635