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domenica 13 marzo 2011

Det. Reg. 25-1-2011 n. 391 Diversamente abili: Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Modalità attuativa. Pubblicata nel B.U. Lazio 21 febbraio 2011, n. 7, S.O. n. 31.

Lazio

Det. Reg. 25-1-2011 n. 391
Diversamente abili: Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Modalità attuativa.
Pubblicata nel B.U. Lazio 21 febbraio 2011, n. 7, S.O. n. 31.

Det. Reg. 25 gennaio 2011, n. 391   (1).

Diversamente abili: Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Modalità attuativa. (2)


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(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 21 febbraio 2011, n. 7, S.O. n. 31.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Dipartimento programmazione economica e sociale.



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Il Direttore del Dipartimento

Su proposta del Direttore della Direzione regionale bilancio ragioneria, finanza e tributi

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria;

VISTO l'art. 53 comma 1 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6/2002 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale;

VISTO il Reg. reg. n. 1/2002 in particolare il combinato disposto tra l'art. 66 comma 1 e l'art. 67 comma 1-2, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 17 comma 10 della L. n. 449/1997, che ha demandato dal 1° gennaio 1999, alle Regioni a statuto ordinario, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali;

VISTO il D.M. n. 418/1998, art. 2 e art. 3, con il quale le Regioni possono affidare a terzi, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, l'attività di accertamento, controllo, riscossione, rimborso e recupero delle tasse automobilistiche;

VISTA la L.R. n. 57/1998 art. 21 comma 3, che stabilisce che la Giunta regionale può affidare, con apposita convenzione, i servizi di riscossione e di controllo, in materia di tasse automobilistiche regionali, all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse;

CONSIDERATO CHE con Delib.G.R. n. 35/2008, nell'approvare lo schema tipo di Convenzione tra Regione Lazio e ad ACI per il triennio 2008-2010, è stata anche rinnovata la potestà, da parte della Regione Lazio, di avvalersi dell'ACI nella gestione in 1° istanza, delle domande di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica da parte di soggetti disabili;

VISTO l'art. 5 della L.R. n. 3/2010 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" in cui si autorizza la Giunta a rinnovare per l'annualità 2011 la Convenzione sopra citata;

VISTO il D.Lgs. n. 546/1992, che consente la presentazione del ricorso, in sede giurisdizionale tributaria, entro 60 giorni dalla notifica del diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica;

VISTE la legge n. 449/1997 art. 8, la legge n. 342/2000 art. 50 e la legge n. 388/2000 art. 30 comma 7, le quali prevedono, rispettivamente, l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per:

• disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con auto adattata;

• disabili non vedenti e sordomuti;

• disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

ENUNCIATA la possibilità concessa ai sensi comma 1 dell'art. 6 L. n. 89/2006 in cui possono essere unificate, su richiesta del soggetto istante, le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità' civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

VISTA la L. n. 296/2006, art. 1 comma 36 in cui si prevede che "le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti";

VISTO che per semplificare i rapporti giuridici intercorrenti tra cittadino istante e Pubblica Amministrazione possono essere utilizzati gli strumenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000;

VISTA la circolare n. 30/E/1998 del Ministero delle Finanze, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche dovute dal 1° gennaio 1998, a seguito delle innovazioni apportate in materia dalla legge n. 449/1997 e, in particolare, il punto 10, che tratta le agevolazioni per i veicoli per disabili, indicando i veicoli oggetto di esenzione e la documentazione che gli interessati dovevano presentare agli Uffici competenti ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica;

VISTA la circolare n. 186/1998/E del Ministero delle Finanze, emanata ad integrazione della circolare n. 30/E/1998, di cui al punto precedente, con la quale ha sono stati forniti ulteriori chiarimenti relativamente all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti con "ridotte o impedite capacità motorie permanenti". In particolare sono stati chiariti, fra l'altro, i seguenti aspetti:

• il riconoscimento delle "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", può essere attestato sia dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, che da altre Commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.);

• i veicoli ammessi all'esenzione (motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporto specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici);

• gli adattamenti dei veicoli, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, che possono riguardare:

- i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale, in base a quanto prescritto dalla Commissione Medica Locale ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, ma anche

- solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi;

• l'esenzione per ciascun soggetto avente diritto, può essere riconosciuta per un solo veicolo, per il quale deve essere indicata la targa;

• la possibilità, per gli interessati, di ottenere una certificazione aggiuntiva da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, atta a specificare che la patologia o la minorazione sofferta dal disabile comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti";

• che il termine di 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo auto, concesso agli interessati per presentare agli Uffici preposti la documentazione per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, deve ritenersi come termine meramente ordinatorio e non perentorio;

• nel caso che l'esenzione non possa essere concessa per mancanza dei requisiti previsti, occorre avvertire gli interessati che potranno procedere al pagamento delle tasse automobilistiche entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego, per evitare l'applicazione delle sanzioni;

• l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi che l'hanno determinata. I soggetti interessati dovranno comunque comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e l'irrogazione delle relative sanzioni";

VISTO l'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica anche ai soggetti con handicap psichico o mentale, o con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

VISTA la circolare n. 46/2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - che, a seguito dell'emanazione della legge n. 388/2000 art. 30, comma 7, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia e in particolare ha stabilito che:

• non è richiesto per tali tipologie di disabilità l'adattamento del veicolo in funzione delle limitazioni di cui il portatore di handicap è affetto. L'adattamento del veicolo rimane, invece elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per i soggetti affetti da "ridotte o impedite capacità motorie permanenti";

• il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione o relativa a soggetti affetti da pluriamputazioni, certificata dalla Commissione di cui all'art. 4 della medesima legge;

• per i soggetti con handicap psichico o mentale, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorre la seguente documentazione:

- verbale della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, derivante da disabilità psichica;

- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e alla legge n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990;

• l'istanza, corredata della relativa documentazione, volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, se prodotta oltre il termine di novanta giorni indicato dall'Amministrazione finanziaria, ha valore anche per i periodi precedenti, in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento;

• nel caso di sostituzione del veicolo esentato, l'interessato deve rinnovare l'istanza;

VISTA la Risoluzione n. 110/2001 del 5 luglio 2001 del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa e Contenzioso in cui si precisa che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, può esser concessa anche soggetti che non hanno cittadinanza italiana che si trovino in Italia con regolare permesso di soggiorno, in possesso di tutti i requisiti richiesti;

CONSIDERATO che, a partire dal 1° gennaio 2003, in base all'art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo";

CONSIDERATO che i grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 915/1978;

RITENUTO che ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui al punto precedente, nel verbale redatto dalla citata commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni mediche alle persone non grandi invalidi di guerra, deve essere esplicitamente riportata la tipologia di disabilità per la quale si richiede l'esenzione;

TENUTO CONTO che, il Ministero della Salute, con circolare DPV.5/HF/2/312 dell'11 giugno 2003, ha stabilito che, nel caso la certificazione del riconoscimento dell'handicap non riporti espressamente la dichiarazione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, l'interessato può avanzare richiesta alla Azienda ASL al fine di ottenere, da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la propria minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449/1997;

RITENUTO che la certificazione aggiuntiva di cui al punto precedente, in considerazione che gli Uffici preposti all'istruttoria delle istanze non hanno competenze mediche, possa essere richiesta analogamente anche per le altre 3 tipologie di disabilità che consentono l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, quando la certificazione rilasciata all'interessato dalla Commissione medica non riporta espressamente tali disabilità, ma solo il tipo di handicap;

VISTA la circolare n. 4/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, la quale specifica che, ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, il veicolo oggetto dell'agevolazione deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico, escludendo il riconoscimento dei benefici fiscali, quando il veicolo è intestato, in comunione dei beni, ad uno dei coniugi (la madre del disabile nel caso considerato) fiscalmente a carico, insieme al disabile, dell'altro (il marito nella fattispecie);

VISTA la circolare n. 8/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, che ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/1992, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. In particolare, riguardo i soggetti pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, la citata circolare ritiene sufficiente l'accertamento sanitario dell'handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;

VISTA la circolare n. 23/2010 dell' Agenzia delle Entrate che prevede:

• che i portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

• che lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

CONSTATATO che a partire dal 1° gennaio 2010, le istanze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, da inoltrarsi secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo, devono essere presentata all'INPS ai sensi art. 20 L. n. 102/2009;

CONSIDERATA la necessità di porre in essere un'adeguata informazione ai contribuenti circa i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti affetti dalle disabilità per le quali è prevista tale esenzione;

RITENUTO che, al fine di agevolare gli interessati nella presentazione della domanda di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, sia in prima istanza all'ACI, che in sede di riesame alla Direzione Regionale Bilancio Ragioneria Finanze, Tributi - Area Tributi - della Regione Lazio, è opportuno predisporre e mettere a disposizione degli stessi appositi modelli di domanda, nei quali riportare, fra l'altro, la documentazione occorrente ai fini dell'ottenimento della citata esenzione, nonché i modelli relativi all'autocertificazione e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e art. 47, rispettivamente per il fiscalmente a carico e al riconoscimento al disabile dell'indennità di accompagnamento;

Determina


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[Testo della determinazione]


per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate;

1. di approvare l'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione: "DIVERSAMENTE ABILI": GUIDA ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITÀ ATTUATIVE", comprendente anche i modelli di domanda, di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e art. 47, sia per le domande di prima istanza da presentare all'ACI, che per quelle di riesame da presentare alla Direzione Bilancio Ragioneria, Finanze, Tributi - Area Tributi - della Regione Lazio;

2. che al fine di attuare la dovuta informazione sull'argomento e di agevolare gli interessati nella presentazione delle istanze sia pubblicata la presente determinazione, comprensiva dell'allegato sul BUR della Regione Lazio;

3. che l'Area Tributi provveda alla pubblicazione sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it - link Tributi - dell'Allegato della presente disposizione "DIVERSAMENTE ABILI": GUIDA ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITÀ ATTUATIVE",

Avverso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR territorialmente competente, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.


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Allegato
Diversamente abili: "Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica" - Modalità attuative


1. Beneficiari
La legge prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti affetti da determinate tipologie di disabilità. L'esenzione riguarda le autovetture, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili, che a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al disabile intestatario del veicolo, oppure al familiare intestatario dei veicolo, se il disabile è fiscalmente a suo carico.

Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51. Ai fini di tale limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

2. Tipologie di disabilità ammesse all'esenzione
Sono previste quattro tipologie di disabilità ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Nella TABELLA 1, di seguito riportata, sono indicate le quattro tipologie di disabilità e le rispettive leggi di riferimento che ne prevedono l'esenzione:

Tabella 1

Tipologia di disabilità  Legge di riferimento 
1) non vedenti e sordi I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (art. 1 L. n. 68/1999). La legge 3 aprile 2001, n. 138 agli articoli 2, 3 e 4, individua la varie categorie di non vedenti, distinguendo tra ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.   
L'art. 1 legge n, 95/2006, sostituisce il termine "sordomuto" con il termine "sordo", in tutte le disposizioni legislative, il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».  (art. 50 L. 342/2000) 
Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «L'accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1».    
2) disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento  (art. 30 co. 7 L. 388/2000) 
3) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni  (art. 30 co. 7 L. 388/2000) 
4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. In tale ultimo caso, a differenza degli altri casi sopra indicati, la legge prescrive che il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile e che tali adattamenti devono sempre risultare dal libretto di circolazione Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).  (art. 8 L. 449/1997) 
N.B.: la legge non riconosce tali agevolazioni a tutti i disabili con ridotte capacità motorie, ma soltanto a coloro che hanno bisogno di specifici adattamenti che li agevolino nell'utilizzo dei veicoli.    
 


3. Presentazione delle domande
Le istanze tese ad ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, presentate dagli interessati utilizzando la modulistica appositamente predisposta, devono essere debitamente compilate, sottoscritte e complete della documentazione richiesta. La documentazione da allegare alla domanda è indicata nella successiva Tabella 2.

- Le istanze di esenzione devono essere presentate, in firma originale, tramite il servizio postale o consegnate a mano.

> Presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI. L'ACI concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione.

In caso di diniego da parte dell'ACI, l'interessato potrà:

> entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, presentare richiesta di riesame, in firma originale, tramite il servizio postale o consegnata a mano al seguente indirizzo: Regione Lazio - Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi - Area Tributi - Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma. Le richieste di riesame potranno essere inviate anche tramite il servizio di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo indicato al sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. Attualmente l'indirizzo PEC è il seguente: protocollo-economico-occupazionale@regione.lazio.legalmail.it

La Regione Lazio concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica.

NB: se a seguito del diniego da parte di ACI, viene presentata richiesta di riesame alla Regione Lazio, per evitare sovrapposizioni di istruttoria, l'interessato non potrà ripresentare ad ACI una nuova domanda (a seguito, ad esempio, di un fatto nuovo), prima di aver ottenuto il provvedimento di accettazione o di diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica da parte della stessa Regione. L'eventuale nuova documentazione dovrà essere presentata, nel frattempo, alla Regione Lazio che ha in essere la citata istruttoria di riesame. Ad ogni modo, ai fini di una semplificazione delle procedure istruttorie, l'interessato potrà presentare un'eventuale nuova istanza ad ACI, solo dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data della nota di diniego dell'ACI.

In caso di diniego da parte della Regione Lazio l'interessato potrà:

> entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, presentare ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

NB: Il provvedimento di diniego o di accoglimento dell'esenzione verrà inviato all'interessato tramite raccomandata a.r. all'indirizzo indicato nella domanda di esenzione o al diverso indirizzo comunicato dallo stesso successivamente alla presentazione dell'istanza. Si sottolinea che è cura dell'interessato indicare correttamente l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni e il provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione (es.: nel caso di condomini indicare, oltre alla Via, n. civico, CAP, città e provincia, l'eventuale scala e l'interno) e comunicare le eventuali variazioni di indirizzo intervenute dopo la presentazione dell'istanza, al fine di evitare i mancati recapiti dei citati provvedimenti e la restituzione al mittente degli stessi. A questo riguardo è importante che nell'istanza siano riportate, nello spazio appositamente riservato del modello di domanda, le informazioni relative al recapito telefonico e all'eventuale numero di fax ed e-mail, se
disponibili. Ciò consentirà, in caso di mancato recapito del provvedimento, di contattare l'interessato per il successivo invio dello stesso secondo le modalità dal medesimo indicate. Nel caso di mancato recapito del provvedimento inviato con raccomandata a.r., gli interessati verranno contattati ai recapiti telefonici e all'eventuale numero di fax ed e-mail comunicati, al fine dell'invio del provvedimento ritornato al mittente. Esperiti senza esito tutti i tentativi indicati, il provvedimento verrà considerato come notificato con la prima raccomandata a.r.

4. Modulistica
=> Modelli di domanda di esenzione dal pagamento tassa automobilistica (prima istanza da presentare ad ACI)

=> Modelli di domanda per la richiesta di riesame alla Regione Lazio

=> Modello autocertificazione per attestare che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo

=> Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per attestare che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento.

5. Scelta del modello di domanda
Sono stati predisposti quattro modelli specifici di domanda (uno per ogni tipologia di disabilità che dà diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica) e un modello "generale", nel quale sono riportate tutte e quattro le tipologie delle citate disabilità. I modelli sono stati redatti con lo scopo di indicare, all'interessato, i dati da fornire agli uffici preposti all'istruttoria delle istanze e la relativa documentazione da allegare.

I modelli specifici sono così denominati:

1. Modello 1: disabile non vedente e/o sordo

2. Modello 2: disabile affetto da handicap psichico o mentale

3. Modello 3: disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da pluriamputazioni

4. Modello 4: disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti

NB: l'interessato sceglierà il modello relativo alla tipologia di disabilità per la quale intende chiedere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Il modello "generale" potrà essere utilizzato se è presente più di una delle quattro tipologie di disabilità.

L'interessato, unitamente alla documentazione indicata nei diversi modelli di domanda per le diverse tipologie di disabilità, potrà allegare altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria, specificandola nell'apposito spazio dedicato del modello.

6. Irricevibilità della domanda
La domanda è irricevibile e, cioè, non dà inizio alla fase istruttoria, quando non è sottoscritta dall'interessato. In questo caso, si provvederà ad inviare all'interessato la comunicazione di irricevibilità dell'istanza, specificandone la motivazione e concedendo allo stesso 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, per l'invio di un'istanza regolarmente compilata e sottoscritta. Trascorso infruttuosamente tale termine, non si potrà procedere ad eseguire l'istruttoria dell'istanza e la pratica sarà definitivamente archiviata.

7. Accoglimento dell'istanza di esenzione e validità della stessa
L'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica, una volta riconosciuta, è valida fino a che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno determinata. Infatti, l'esenzione prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a presentare nuovamente l'istanza. Dal momento che vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio (Usabile non più fiscalmente a carico), l'interessato dovrà comunicare le variazioni dei presupposti che fanno venire meno il riconoscimento dell'esenzione, al fine di evitare il successivo recupero della tassa automobilistica, degli interessi maturati e l'irrogazione delle previste sanzioni.

Nel caso che la Commissione medica preposta all'accertamento dell'handicap/invalidità indichi sul certificato una data di rivedibilità per il paziente, l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa, sarà valida fino alla citata data di rivedibilità. Dopo tale data, il veicolo uscirà dall'esenzione. In tal caso, se ne ricorrono i presupposti, per continuare ad usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorrerà che l'interessato presenti una nuova domanda in prima istanza ad ACI, con allegata la copia del nuovo verbale redatto dalla Commissione medica che ha effettuato il controllo e copia della relativa prevista documentazione.

Qualora venga sostituito il veicolo ammesso all'agevolazione, l'interessato deve rinnovare la domanda di esenzione in prima istanza presso ACI, indicando la targa del nuovo veicolo, allegando la prevista documentazione.

8. Diniego dell'istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica
In caso di diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, l'interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di diniego, al pagamento della tassa automobilistica comprensiva dei soli interessi legali. Oltre tale periodo, dovrà versare, unitamente al tributo ed agli interessi, anche la relativa sanzione.

9. Documentazione da allegare all'istanza
All'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, va allegata la documentazione indicata nella Tabella 2 di seguito riportata, distinta per tipologia di disabilità:

Tabella 2

Tasse Auto - Agevolazioni per i disabili

Documentazione da allegare all'istanza di esenzione

Tipologia di disabilità  Caratteristiche del veicolo  Documentazione da allegare all'istanza 
      => Copia del certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica che attesti esplicitamente la condizione di non vedente o sordo. Per i non vedenti, il certificato deve attestare il residuo visivo per entrambi gli occhi espresso in decimi. 
=> Non è previsto l'adattamento del veicolo  => Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. 
Disabilità per cecità o per sordità  => Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel  => Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, 
ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
      => Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della disabilità psichica o mentale (1); 
=> Copia del certificato dal quale risulta il riconoscimento delta indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e alla legge n. 508/1988, emesso dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990, o della sentenza del Tribunale che ha riconosciuto tale indennità; 
ovvero 
=> Non è previsto l'adattamento del veicolo  dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, con l'indicazione della ASL (o della sentenza del Tribunale) che ha riconosciuto l'indennità e della data dalla quale decorre tale riconoscimento (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
Disabilità psichica o mentale  => Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel  => Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. 
=> Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, 
ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
      => Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della disabilità (grave limitazione della deambulazione o pluriamputazione) (2); 
Disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni  => Non è previsto l'adattamento del veicolo  => Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. 
=> Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel  => Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, 
ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
   => Il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto, (gli adattamenti possono riguardare sia modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per permettere al disabile di accedervi).  => Copia del certificato con il quale il disabile è stato riconosciuto portatore di handicap o di invalidità, che attesti esplicitamente la ridotta o impedita capacità motoria, rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, o da altre Commissioni mediche pubbliche (non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento). 
=> Copia della carta di circolazione, dalla quale risultino: 
a) gli adattamenti necessari a permettere al disabile di accedervi se trasportato (in questo caso non occorre la patente speciale); 
b) se il disabile è titolare di patente speciale, i dispositivi di guida applicati al veicolo (*); 
Disabilità con ridotte o impedite capacità motorie permanenti  Gli adattamenti devono sempre risultare dal libretto di circolazione.  (*): gli adattamenti del veicolo devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all'art. 119 del Codice dulia Strada e riportati sulla polente speciale (Circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15 luglio 1998). 
Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel.  => Copia della patente speciale (**) eventualmente rilasciata al disabile, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo (in questo caso si considera adattata anche l'auto dotata di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché prescritto dalla Commissione medica Locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida); 
(**): in caso di necessità istruttorie potrà essere richiesta copia della certificazione della commissione medica locale (art. 119 del Codice della Strada). 
=> Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, 
ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
  


(1): I portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

(2): lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

È possibile, pertanto, prescindere, in questi casi, dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

N.B.: l'interessato, oltre alla necessaria documentazione sopra indicata per le diverse tipologie di disabilità, potrà allegare altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

10. Approfondimenti
10.1 Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30 co. 7 L. n. 388/2000)

Il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30 co. 7 L. n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente alla deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 (Circolare del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 46 dell'11 maggio 2001).

Tuttavia, relativamente alla categoria dei pluriamputati, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e Contenzioso del 25 gennaio 2007, n. 8, ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/1992, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche.

Pertanto, gli amputati bilaterali degli arti superiori, possono presentare, indifferentemente, le seguenti certificazioni:

• Certificato di handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti;

• Certificato rilasciato da altre commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, lavoro, di guerra, ecc.) in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti.

Analogamente, la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, possono documentare il loro stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n. 104/1992, con una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

10.2 Disabili con handicap psichico o mentale

La circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili portatori di handicap psichico o mentale possono attestare lo stato di handicap grave, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n. 104/1992, con un certificato rilasciato da una commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa (non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido "con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita". Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consentirebbe di riscontrare la
presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale).

È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

10.3 Disabili con handicap psichico o mentale: approfondimento sulla sindrome di Down

A partire dal 1° gennaio 2003, in base all'art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo".

10.4 Disabili grandi invalidi di guerra

I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 915/1978. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, nel verbale redatto dalla citata commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni
mediche, deve essere esplicitamente riportata la tipologia di disabilità per la quale si richiede l'esenzione.

11. È da evidenziare che …
=> L'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica compete solo ai 4 casi di disabilità previsti dalle leggi riportate nella Tabella 1 e non per qualsiasi tipologia di disabilità o patologia, attestata dalle certificazioni rilasciate dalle Commissioni Mediche Pubbliche. Pertanto, non è un generico beneficio economico destinato a tutti i disabili.

=> Gli Uffici che istruiscono le istanze relative alle esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica, non hanno competenze mediche. Pertanto, ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, la tipologia di disabilità deve essere esplicitamente riportata nel certificato delle Commissioni Mediche Pubbliche deputate all'accertamento dell'invalidità o dell'handicap. A tal riguardo, è sufficiente che gli interessati alleghino alla domanda di esenzione, se disponibile, il certificato rilasciato dalle competenti commissioni mediche pubbliche con la diagnosi omessa, per motivi di privacy, in luogo dello stesso certificato con le indicazioni della diagnosi. È il tipo di disabilità esplicitamente individuato e contrassegnato nell'apposita casellina del certificato dalle Commissioni mediche, che può consentire o meno l'accoglimento della domanda.

=> L'interessato, nel caso di certificazioni delle commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, rilasciate con i modelli che non prevedevano l'indicazione della disabilità, ma solo l'indicazione della tipologia di handicap, potrà avanzare richiesta alla ASL, al fine di ottenere, da parte della stessa commissione, qualora ne ricorrono i presupposti, una certificazione aggiuntiva riferita al citato certificato, da cui risulti che la propria minorazione comporta una delle quattro tipologie di disabilità che danno diritto alla citata esenzione. Ottenuta l'integrazione, l'interessato potrà reiterare all'Ufficio competente, apposita istanza, corredata dalla documentazione prevista, al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (riferimento circolare del Ministero della Salute DPV.5/HF2/312 dell'11 giugno 2003).

=> La circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15 luglio 1998, ha precisato che il termine di 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo auto, concesso agli interessati per presentare agli Uffici preposti la documentazione per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, deve ritenersi come termine meramente ordinatorio e non perentorio. Tale precisazione è stata ripresa anche dalla successiva circolare del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 46 dell'11 maggio 2001, la quale ha specificato che l'istanza volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, ha valore anche per i periodi precedenti, in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento. L'agevolazione decorre retroattivamente, dalla data di presentazione della relativa istanza alla commissione medica, nel caso in cui sia riconosciuta la sussistenza di una delle quattro
previste condizioni di disabilità da parte della stessa commissione. Naturalmente, l'applicazione retroattiva incontra un limite invalicabile nei termini di decadenza e prescrizione previsti in materia fiscale.

=> La Circolare ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 11 maggio 2001, n. 46, ha rappresentato che il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30 co. 7 L. n. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104/1992. La medesima circolare, ha stabilito che per i soggetti con handicap psichico o mentale, per i quali non è mai necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto, la documentazione necessaria per fruire dei benefici
fiscali è la seguente:

- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica o mentale;

- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e alla legge n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili portatori di handicap psichico o mentale o con grave limitazione della capacità di deambulazione, possono documentare il loro stato di handicap grave con la certificazione specificata nella sezione "approfondimenti" della presente Guida, alla quale si rimanda.

12. Inoltre …
=> L'art. 1 comma 36 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), dispone che, limitatamente alle auto adattate in funzione delle impedite o ridotte capacità motorie, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali è subordinato all'uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio del disabile. Detta norma, infatti, anche se letteralmente è riferita ai soli portatori di handicap motorio, afferma un principio che per ragioni logico-sistematiche, deve intendersi riferito a tutte le categorie di soggetti interessati dalla agevolazione in questione.

=> L'art. 6 della legge n. 80/2006, relativo alla "Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità", prevede la possibilità di richiedere simultaneamente, in un'unica data e sede, l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap. Per chi non fosse stato ancora dichiarato invalido civile, la richiesta di accertamento simultaneo dello stato di invalidità e dell'handicap è una scelta consigliabile. Infatti, ai fini dell'ottenimento di determinate agevolazioni, la legge richiede che sia stato certificato l'handicap (si può verificare, che un soggetto invalido, anche con alta percentuale di invalidità, non possa essere ammesso a beneficiare di determinate agevolazioni, in quanto la legge richiede il riconoscimento dello stato di handicap ex art. 3 della L. n. 104/1992).

=> L'art. 20 della legge n. 102/2009 (contrasto alle frodi in materia di invalidità civile) dispone, tra l'altro, che "a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS". Dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, completa della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL. L'INPS accerta, altresì, la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Riguardo alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000, si ricorda che:

=> Le Amministrazione procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 71 D.P.R. n. 445/2000);

=> Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativo alle "Norme penali" per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, qualora dal controllo di cui all'art. 71 sopra citato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera presentata.

13. Modelli di domanda da presentare in prima istanza ad ACI
Modello 1

Disabile non vedente e/o sordo

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Modello 2

Disabile affetto da handicap psichico o mentale

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Modello 3

Disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da pluriamputazioni

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Modello 4

Disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (auto adattata)

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Modello generale di domanda in prima istanza ad ACI

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14. Modelli di domanda di riesame da presentare alla Regione Lazio
Modello 1

Disabile non vedente e/o sordo

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Modello 2

Disabile affetto da handicap psichico o mentale

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Modello 3

Disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da pluriamputazioni

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Modello 4

Disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (auto adattata)

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Modello generale di domanda di riesame

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15. Modelli di dichiarazione di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Modello dichiarazione riconoscimento indennità accompagnamento rilasciata dal disabile

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Modello dichiarazione indennità di accompagnamento da parte del familiare che ha o meno fiscalmente a carico il disabile

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Modello dichiarazione "fiscalmente a carico"

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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 24-2-2011 n. 10 Conguaglio fiscale redditi anno 2010 - Rilascio certificazione fiscale CUD 2011. Applicazione delle addizionali regionali e comunali all'Irpef. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Direzione centrale ragioneria e finanze.

Nota 24 febbraio 2011, n. 10 (1).

Conguaglio fiscale redditi anno 2010 - Rilascio certificazione fiscale CUD 2011. Applicazione delle addizionali regionali e comunali all'Irpef.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Direzione centrale ragioneria e finanze.



Ai


Direttori delle Sedi provinciali e territoriali

Alle


Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli


Enti di patronato

Ai


CAF

Ai


Dirigenti generali centrali e regionali

Ai


Direttori regionali

Agli


Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai


Coordinatori delle consulenze professionali




Premessa

Con Provv. 17 gennaio 2011, del Direttore dell'Agenzia delle entrate è stato approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione unica "CUD 2011", concernente l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti nell'anno 2010 ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

La certificazione in questione è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha previsto che dal 1° gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale.



Conguaglio fiscale 2010

- Generalità

In base all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale dell'anno reddituale 2010 - completato dall'INPDAP entro il 28 febbraio 2011 - verrà recuperato in un'unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo, salva l'applicazione dell'art. 38, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (vedi infra). In caso di incapienza, l'eventuale "parte eccedente" sarà trattenuta con le successive rate di pensione, secondo le modalità sotto riportate, applicando l'interesse dello 0,50% mensile per le pensioni di importo superiore a euro 18.000 annui lordi.

Di seguito si illustra la procedura seguita per effettuare il conguaglio fiscale relativo all'anno 2011, in considerazione:

- delle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008) all'art. 23, comma 2, lett. a) del richiamato D.P.R. n. 600/1973, in materia di detrazioni per i familiari;

- che, sulla medesima rata di marzo 2011, si procederà all'applicazione delle risultanze delle elaborazioni segnalate dall'INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

- di quanto disciplinato dall'art. 38, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122) che prevede, per i contribuenti titolari di trattamenti pensionistici di importi non superiori a euro 18.000 ed il cui debito fiscale sia complessivamente superiore a euro 100, la rateizzazione delle imposte dovute in sede di conguaglio in un numero massimo di 11 rate senza l'applicazione di interessi, da recuperare non oltre il mese di dicembre 2011;

- degli importi da garantire mensilmente ai fini dell'incapienza.


- Rateizzazione conguaglio a debito

In particolare, per i debiti da conguaglio fiscale che non possono essere recuperati con un'unica rata di pensione (rata di marzo), si opererà come segue:

1. per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile è di importo maggiore di euro 1.168,57, dalla rata di marzo p.v. sarà assicurato il pagamento di un importo mensile netto di euro 934,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo INPS 2011; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l'importo della tredicesima eccedente euro 934,86 qualora il debito non venga estinto prima;

2. per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è uguale o inferiore ad euro 1.168,57 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all'erario, utilizzando anche l'importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima.

Le informazioni relative all'importo derivante dal conguaglio fiscale sono contenute nel prospetto informativo allegato al Cud 2011 (si veda punto denominato "importo conguaglio fiscale per l'anno 2010"). Si fa presente che le modalità di restituzione del debito fiscale subito dopo l'applicazione della rata di marzo saranno comunicate agli interessati con un'apposita lettera esplicativa nella quale sarà specificato che, in mancanza di una espressa richiesta di revoca della rateizzazione, la stessa si intende accettata con tutti i conseguenti obblighi fiscali.

Inoltre, si precisa che la rateizzazione, che si ribadisce inizierà a partire dal mese di marzo, terminerà entro il mese di dicembre 2011. Ove il debito non sia stato interamente recuperato entro tale data, l'Istituto comunicherà all'interessato l'obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2012, mediante versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato tempestivamente unitamente alla comunicazione.

Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e si interrompa la corresponsione della pensione (esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito sarà comunicato agli eredi che dovranno provvedere al saldo. All'atto del decesso del pensionato sarà immediatamente interrotto il versamento dell'importo relativo alle rateizzazioni residue. In tal caso la struttura informatica comunicherà agli eredi del pensionato il saldo del debito residuo ed i termini di scadenza.

Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più trattamenti pensionistici erogati dall'INPDAP, il recupero del debito per conguaglio fiscale sarà effettuato sulla partita di pensione "principale" e, a seguire, sulla secondaria.

Ad esclusione dei pensionati con unica rata di conguaglio fiscale 2010 nel mese di marzo 2011, il procedimento di rateizzazione troverà esatta corrispondenza nella dichiarazione del sostituto d'imposta Modello 770/2011 (di cui il CUD è certificazione speculare), dove, dopo aver indicato al punto 5 le ritenute totali dovute nell'anno 2010 da parte del contribuente e aver provveduto a trattenere la prima rata nel mese di marzo, al punto 73 del CUD/770 sarà indicato l'importo del debito residuo rateizzato successivamente al 28 febbraio. Per i conguagli rateizzati di che trattasi, tale importo è il debito totale detratto quanto già recuperato a marzo e sarà versato mensilmente dall'Inpdap, salvo i casi particolari di interruzione sopra indicati. L'importo indicato al punto 73 del CUD/770 non terrà conto degli interessi, eventualmente già calcolati e trattenuti dall'Inpdap, sulle somme rateizzate. Per i pensionati interessati, nelle annotazioni (cod. AW) della dichiarazione sarà,
infatti, specificato che sulle somme indicate nel punto 73 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.


- Conguaglio a credito

In caso di conguaglio fiscale di segno positivo (a credito del pensionato), la Direzione Centrale Sistemi Informativi, ultimate tutte le operazioni relative al conguaglio Irpef 2010, rimborserà direttamente l'importo complessivo risultante a credito dei pensionati con la rata di marzo 2011, qualora le somme dovute solo per conguaglio fiscale Irpef (con esclusione, quindi, della quota relativa al recupero delle addizionali) non siano di importo superiore a euro 1.500,00. Nel caso in cui le somme dovute solo per conguaglio fiscale Irpef, risultino invece di importo superiore a euro 1.500,00 l'importo complessivo derivante dal conguaglio dovrà essere interamente disposto dalle sedi provinciali e territoriali INPDAP, tramite la relativa procedura informatica, previa verifica delle relative risultanze contabili.

Le risultanze delle operazioni eseguite, comprese quelle relative al recupero delle addizionali regionali e comunali all'Irpef, saranno evidenziate sia sulla certificazione CUD e relativo allegato, sia nei cedolini pensione dei mesi di riferimento.


- Criteri principali per l'effettuazione del conguaglio fiscale

Tra i redditi da conguagliare devono essere ricompresi anche quelli corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, a condizione che siano riferiti all'anno precedente.

A tale proposito, si ritiene opportuno precisare che a norma dell'art. 23, comma 4, ultimo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il pensionato non può richiedere all'Ente erogatore della pensione di tener conto, ai fini delle operazioni di conguaglio di fine anno, anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, per rapporti intrattenuti con soggetti terzi, nel corso dell'anno reddituale. Con circolare 22 dicembre 2000, n. 238/E infatti, l'Agenzia delle entrate ha precisato che le indennità e i compensi corrisposti da terzi ai sensi dell'articolo 50 (ex 47), comma 1, lettera b), del TUIR devono essere conguagliati dal soggetto che li eroga e non più dal datore di lavoro principale del percipiente, conformemente a quanto stabilito per tutte le tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente individuate nel citato articolo 50 (ex 47) del TUIR. Conseguentemente, i soggetti terzi sono tenuti a consegnare al sostituito (pensionato) la certificazione
unica CUD dei redditi erogati nel periodo d'imposta entro i termini ordinari previsti dall'articolo 7-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Nell'eventualità che comunque si debba procedere a conguagliare somme provenienti da "terzi", sarà cura dei responsabili degli Uffici preposti al conguaglio fiscale di sensibilizzare i soggetti che comunicano "somme e valori in genere" (ad esempio fringe benefits) da aggiungere agli emolumenti corrisposti dall'INPDAP, a rispettare nell'invio delle comunicazioni il termine tassativo del 12 gennaio, al fine di permettere all'Istituto di procedere alle operazioni di conguaglio di fine anno. In caso di ritardata comunicazione, per espressa previsione normativa, gli importi delle indennità e dei compensi a carico di terzi comunicati al sostituto dopo il 12 di gennaio dell'anno successivo devono essere conguagliati unitamente alle retribuzioni del periodo d'imposta successivo (cfr. circ. 23 dicembre 1997, n. 326/E del Ministero delle finanze, punto 3.5) ovvero la comunicazione andrà effettuata dal soggetto erogatore direttamente al sostituito che procederà a completare la propria
situazione reddituale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni (dichiarazione dei redditi Modello Unico Persone fisiche e/o Modello 730).

Fermo restando quanto sopra esposto, nel caso in cui la sede abbia la necessità di comprendere nel CUD INPDAP anche emolumenti corrisposti da "terzi" e già assoggettati a tassazione ordinaria, è obbligatorio fornire i dati relativi alle informazioni richieste dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (INPDAP) - Modello 770, come già indicato dalla Direzione Centrale Ragioneria e Finanze nella nota 15 gennaio 2008, n. 1 - Area Tributi 3012/P.E.

Tali informazioni vengono acquisite nel modello 770 utilizzando l'apposita maschera contenuta nell'applicativo CUD di "Gestione Fisco".

In nessun caso possono essere compresi nel CUD rilasciato dall'INPDAP emolumenti corrisposti al pensionato da altri soggetti e su cui è stata applicata la tassazione separata.



Certificazione Cud 2011

La certificazione Cud 2011 sarà inviata in duplice copia, unitamente alle istruzioni per il contribuente, al domicilio dei pensionati nel corrente mese di febbraio e sarà a disposizione nel sito Internet e nella rete Intranet dell'Istituto a partire dal 28 febbraio p.v.

Gli operatori delle Sedi abilitati potranno consultare le certificazioni emesse nell'apposita procedura "CUD 2011" di Gestione Fisco con le consuete modalità.

I redditi imponibili esposti al Punto 1 del CUD sono riferiti in genere alla/e pensione/i percepita/e nell'anno e, ove comunicati all'Istituto dai soggetti che li hanno corrisposti, ai fringe benefits.

I redditi imponibili esposti al Punto 2 del CUD sono riferiti in genere agli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio.

Al Punto 5 del CUD sarà esposta la ritenuta Irpef dovuta nell'anno 2010 a seguito dell'avvenuto conguaglio fiscale.

Per i pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionali e comunali all'Irpef a seguito di eventi eccezionali (sisma Abruzzo del 6 aprile 2009) nei Campi del CUD interessati (14, 15, 17, 18 e 23) sarà riportato l'importo delle ritenute Irpef, delle addizionali regionali e comunali all'Irpef e degli acconti Modello 730 non operate nel corso dell'anno 2010 per effetto dei provvedimenti di sospensione. Tali importi sono compresi in quanto già esposto ai campi 5, 6, 10, 11, 21 e 22.

A partire dal corrente anno, insieme alla certificazione fiscale CUD, saranno inviati ai pensionati tre modelli aggiuntivi e più precisamente:

- il "Prospetto informativo CUD 2011" che riporta alcune spiegazioni per permettere al pensionato di comprendere la certificazione fiscale CUD inviata, soprattutto in esito al conguaglio fiscale applicato e, eventualmente, all'imponibile totale e relative ritenute in caso di posizione pensionistica multipla gestita dal Casellario INPS;

- il "Modello detrazioni precompilato" che, come già precisato nella nota 2 febbraio 2011, n. 7 della Direzione centrale previdenza, contiene i codici fiscali dei familiari a carico del pensionato che ha usufruito nell'anno 2010 delle relative detrazioni ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 917/1986. Per confermare tale situazione nell'anno 2011, il pensionato deve solo firmare e restituire il suddetto Modello;

- il "Modello detrazioni" in bianco, da utilizzare per richiedere le detrazioni per i familiari a carico nel caso in cui la situazione familiare del pensionato che ha usufruito del beneficio fiscale in esame sia variata rispetto al 31 dicembre 2010.


- Modello CUD agli eredi per ratei di pensione dovuti al pensionato deceduto

In caso di corresponsione all'erede di ratei relativi al trattamento per l'anno 2010 in godimento al de cuius la relativa certificazione CUD va intestata all'erede e deve riportare al campo 1 l'importo imponibile liquidato e al campo 5 le relative ritenute Irpef effettuate a tassazione separata (D.P.R. n. 917/1986, art. 7, comma 3). Inoltre, nelle Annotazioni del CUD va riportato il codice AB, con i dati anagrafici ed il codice fiscale del pensionato deceduto nonché la specificazione che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.



Modalità di calcolo delle detrazioni

Il calcolo delle detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR (defrazioni per lavoro dipendente o assimilati) è rapportato a giorni, mentre le detrazioni per i familiari a carico (art. 12 del TUIR) sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ricordato che le detrazioni spettano a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma comunque restando la sussistenza della condizione del limite di reddito per essere considerato fiscalmente a carico (pari a euro 2.840,51), per quanto riguarda il riconoscimento della detrazione per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti si rinvia alle direttive impartite con nota 21 settembre 2007, n. 29.

Con nota 21 gennaio 2008, n. 3 sono state inoltre illustrate le modificazioni introdotte agli artt. 12 e 13 del ripetuto TUIR dall'art. 1, commi 11 e 15, della legge finanziaria 2008 concernenti, rispettivamente, il riconoscimento ai percettori di assegni periodici delle detrazioni previste per i titolari di redditi da pensione e l'ulteriore detrazione per le famiglie numerose che rilevano per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2007: quanto precisato nella richiamata nota operativa deve intendersi qui confermato.



Applicazione addizionali regionali e comunali

Le addizionali regionali e comunali sono dovute solo se per lo stesso anno risulta dovuta anche l'Irpef (cfr. nota 23 dicembre 2004, n. 26 e nota 21 dicembre 2005, n. 44).

Ai fini dell'applicazione delle addizionali, il sostituto d'imposta deve riportare il domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio 2010. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2010 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2011, solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2010. Ai fini dell'individuazione degli Enti destinatari delle addizionali (Regione, Comune), si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Ciò posto, si fa presente che il comma 7 dell'art. 40 del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, ha sostituito il comma 4 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998 (concernente l'addizionale comunale all'Irpef), disponendo che «Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento».

Il successivo comma 8 del medesimo articolo ha aggiunto, infine, il seguente periodo all'articolo 50, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 (inerente l'addizionale regionale all'Irpef): «Le Regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale». Ne consegue che le Regioni possono applicare retroattivamente l'aliquota più bassa ogni qualvolta le aliquote adottate siano inferiori rispetto a quelle precedentemente deliberate, con conseguente riduzione della pressione fiscale.

Si riportano nella successiva tabella le misure delle aliquote relative all'addizionale regionale all'Irpef da applicare sui redditi prodotti nell'anno 2010 e si ricorda che, come a suo tempo precisato, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 e/o Modello Unico) sussiste per il contribuente anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionali e comunali all'Irpef, ancorché dovute, non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore (o superiore) a quella dovuta da parte del sostituto d'imposta.

Inoltre, per il sostituito che abbia situazioni personali non conosciute dal sostituto, rimane sempre la possibilità di ottemperare tramite dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o UNICO Persone Fisiche) al fine di ottenere l'applicazione delle aliquote più favorevoli.


Il Dirigente generale

Dott. Giuseppe Beato


Il Dirigente generale

Dott. Giorgio Fiorino



Allegato


Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997) CUD 2011 - Redditi 2010


Codice Regione


Regione


Reddito imponibile


Aliquota


Modalità applicazione dell'aliquota


Riferimenti normativi

01


Abruzzo


qualunque reddito


1,4


sull'imponibile totale


L.R. 12 dicembre 2006, n. 44

02


Basilicata


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


03


Bolzano


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale

Esenti redditi fino a 12.500 euro, Esenti redditi fino a 25.000 euro con figli a tarito


L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

04


Calabria


qualunque reddito


1,7


sull'imponibile totale


05


Campania


qualunque reddito


1,7


sull'imponibile totale


06


Emilia- Romagna


fino a


15.000


14


sull'imponibile totale


L.R. 20 dicembre 2006, n. 19

da 15.001


a 20,000


1,2


sull'imponibile totale

da 20.001


a 25,000


1,3


sull'imponibile totale

oltre


25,000


1,4


sull'imponibile totale

07


Friuli Venezia Giulia


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


08


Lazio


qualunque reddito


1,7


sull'imponibile totale


09


Liguria


fino a


30,000


0,9


sull'imponibile totale


Circ. n 181651 del 30 dicembre 2010

da 30,000,01


a 30,152,13


1,4 [*]


sull'imponibile totale

[*] Imposta ridotta di un importo pari a: [0(986X(30.152,13-Reddito)]

oltre


30,152,13


1,4


sull'imponibile totale

10


Lombardia


fino a


15,493,71


0,3


sull'imponibile totale


L.R. 20 dicembre 2007, n. 35

da 15,493,72


a 30,987,41


1,3


per scaglioni

oltre


30.987,41


1,4


per scaglioni

11


Marche


fino a


15,500


0,9


sull'imponibile totale


L.R. 24 dicembre 2004, n. 29
   

da 15.501


a 31,000


1,2


per scaglioni

   

oltre


31,000


1,4


per scaglioni


12


Molise


qualunque reddito


1,7


sull'imponibile totale


13


Piemonte


fino a


15,000


0,9


sull'imponibile totale


L.R. 30 dicembre 2003, n. 35

da 15.001


a 22,000


1,2


sull'imponibile totale

oltre


22,000


1,4


sull'imponibile totale

14


Puglia


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


L.R. 31 dicembre 2009, n. 34

15


Sardegna


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


16


Sicilia


qualunque reddito


1,4


sull'imponibile totale


L.R. 2 maggio 2007, n. 12

17


Toscana


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


18


Trento


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


19


Umbria


fino a


15,000


0,9


sull'imponibile totale


Delib.G.R. 18 dicembre 2001, n. 1631

oltre


15,000


1,1


sull'imponibile totale

20


Val d'Aosta


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


21


Veneto


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale





D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 7-bis
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12 e seg.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 221
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361
Provv. 17 gennaio 2011

Corte Costituzionale "...La prima censura investe l’art. 4, comma 2, lettera c), della legge regionale, il quale prevede che gli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province esercitano «funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell’Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell’art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale». ...Nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale, le richiamate disposizioni prevedrebbero, infatti, colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli delle uniformi in uso alla polizia di Stato: ciò, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 6 della legge n. 65 del 1986, secondo cui le divise della polizia municipale devono essere tali da escludere la «stretta somiglianza» con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato. ..."

SENTENZA N. 35
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 2, lettere c) e q), e 4; 11, comma 1, lettera d); 19, con l’allegato A; 20; 21, con l’allegato E; 22, con l’allegato D, e 26 della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-4 marzo 2010, depositato in cancelleria il 10 marzo 2010 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2010.
Udito nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
udito l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 1° marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 4, commi 2, lettere c) e q), e 4; 11, comma 1, lettera d); 19, con l’allegato A; 20; 21, con l’allegato E; 22, con l’allegato D, e 26 della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana).
Il ricorrente premette che la citata legge lucana detta norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana, dando attuazione ai principi contenuti nella legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale).
Ad avviso del Governo, con le norme denunciate la Regione avrebbe esorbitato dai limiti delle proprie competenze legislative, invadendo quelle statali.
La prima censura investe l’art. 4, comma 2, lettera c), della legge regionale, il quale prevede che gli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province esercitano «funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell’Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell’art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale».
Tale disposizione, sebbene richiami la legislazione statale vigente, violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in tema di giurisdizione penale, attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla legge statale la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale». Come chiarito, infatti, da questa Corte costituzionale con la sentenza n. 313 del 2003, la polizia giudiziaria – la quale opera, di propria iniziativa o per disposizione o delega dell’autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della legge penale – rientra nell’ambito della materia dianzi indicata: con la conseguenza che la legge regionale non sarebbe competente a disporre il riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, a prescindere dalla conformità o dalla difformità alla legge dello Stato, trattandosi di disciplina demandata esclusivamente a questa legge.
2. – La seconda censura concerne l’art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge regionale, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.
Secondo il ricorrente, detta norma violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., e si porrebbe, altresì, in contrasto con la legge statale n. 65 del 1986, che, all’art. 5, comma 1, lettera c), definisce «ausiliarie» le funzioni di pubblica sicurezza della polizia locale ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, secondo il quale gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, «nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità».
Al riguardo, è richiamata la distinzione tra la «polizia di sicurezza», la cui disciplina legislativa forma oggetto di riserva a favore dello Stato in base al citato precetto costituzionale, e la «polizia amministrativa locale», esplicitamente sottratta alla predetta competenza esclusiva. Alla luce della definizione fornita dal comma 2 dell’art. 159 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), la polizia di sicurezza concerne, in particolare, «le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni».
Per converso, i compiti di polizia amministrativa locale attengono – come puntualizzato dalla giurisprudenza costituzionale – alle «attività di prevenzione o di repressione dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento delle materie sulle quali si esercitano le competenze regionali […], senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell’ordine pubblico». In altri termini, la rilevanza dei compiti di polizia amministrativa dovrebbe necessariamente esaurirsi all’interno delle attribuzioni regionali, senza poter toccare quegli interessi di fondamentale importanza per l’ordinamento complessivo, che è compito dello Stato curare.
Se i criteri distintivi appena enunciati valgono per la delimitazione «per attribuzioni» della competenza legislativa regionale, ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi – a parere del ricorrente – «anche in relazione alla delimitazione “territoriale” della competenza legislativa regionale, in quanto la possibilità di raggiungere intese con altri enti locali, per tutelare la sicurezza pubblica anche al di fuori del territorio regionale, si tradurrebbe in una indebita invasione della competenza legislativa statale che, per definizione, riguarda l’intero territorio nazionale».
3. – Forma, altresì, oggetto di impugnazione l’art. 11, comma 1, lettera d), della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, il quale prevede – quale requisito ulteriore, rispetto a quelli stabiliti dalla vigente legislazione statale, ai fini dell’ammissione ai concorsi per posti di polizia locale – che il candidato non debba «essere in possesso dello status di obiettore di coscienza».
Ad avviso del ricorrente, tale previsione si porrebbe in contrasto con l’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), che sospende, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva, ledendo nuovamente, con ciò, la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.).
La disposizione censurata sarebbe, in effetti, incoerente con la sospensione del servizio di leva, giacché lo «status di obiettore di coscienza» assumerebbe rilevanza solo in presenza di una chiamata alle armi obbligatoria.
Osserva, inoltre, l’Avvocatura dello Stato che l’art. 11, comma 1, della legge regionale introduce il censurato requisito negativo per l’ammissione ai concorsi per posti di polizia locale insieme ad «altri specifici requisiti», i quali non sarebbero, in realtà, affatto «specifici», corrispondendo a quelli, di ordine generale, previsti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65 del 1986; laddove, al contrario, il solo requisito di cui alla lettera d) esula totalmente dalle previsioni della legge statale.
4. – Parimenti lesivi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. risulterebbero gli artt. 19, con l’allegato A, 20, 21, con l’allegato E, e 22, con l’allegato D, della legge regionale censurata.
Nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale, le richiamate disposizioni prevedrebbero, infatti, colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli delle uniformi in uso alla polizia di Stato: ciò, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 6 della legge n. 65 del 1986, secondo cui le divise della polizia municipale devono essere tali da escludere la «stretta somiglianza» con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato.
5. – Infine, secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’art. 26 della legge regionale violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., che impone alle Regioni l’osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
La norma impugnata, infatti, prevedendo l’istituzione di un numero telefonico unico regionale (a tre o quattro cifre) per la polizia locale, si porrebbe in contrasto con la direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112», al fine di garantire ai cittadini adeguata risposta alle chiamate di emergenza attraverso un sistema di gestione unificato delle telefonate.
Nel recepire la direttiva, il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche a livello statale) ha stabilito, all’art. 76, che il Ministero provvede affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso, digitando, per l’appunto, il numero di emergenza unico europeo «112». Ai sensi del medesimo art. 76, inoltre, i numeri di emergenza nazionali sono, innanzitutto, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita, in merito alla disponibilità dei numeri, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – quale «autorità nazionale di regolamentazione» cui si riferisce la direttiva comunitaria – e sono, quindi, recepiti dall’Autorità nel piano nazionale di numerazione.
Tutto ciò, allo scopo di garantire la certezza circa il numero o i numeri di emergenza cui fare riferimento ed evitare il rischio di sovrapposizioni.
6. – Il 23 novembre 2010, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nell’interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, una memoria illustrativa, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.
In particolare, ha richiamato la sentenza n. 167 del 2010, intervenuta nelle more del giudizio, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale): il cui contenuto risulterebbe – secondo il ricorrente – in larga misura sovrapponibile a quello delle norme oggetto dell’odierno scrutinio.
Il rilievo varrebbe, in specie, per l’art. 15, comma 1, della citata legge friulana, il quale – in modo analogo all’art. 4, comma 2, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 41 del 2009 – attribuisce agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Nel dichiarare l’incostituzionalità della norma in riferimento al medesimo parametro oggi invocato (l’art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), la citata sentenza n. 167 del 2010 ha affermato che tale attribuzione deve ritenersi invasiva della sfera di competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale, senza che rilevi, in senso contrario, l’esistenza di norme statali (quale, in particolare, l’art. 5 della legge n. 65 del 1986) che già riconoscono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale della polizia locale.
La medesima sentenza ha dichiarato, inoltre, l’incostituzionalità – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. – dell’art. 8, comma 6, della legge friulana, recante una previsione assai simile, secondo l’Avvocatura dello Stato, a quella dell’impugnato art. 4, comma 2, lettera q), della legge reg. Basilicata n. 41 del 2009 («nell’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana negli ambiti territoriali di riferimento»).
Nell’occasione, la Corte – dopo avere ribadito i propri orientamenti in ordine alle nozione di ordine pubblico e sicurezza – ha rilevato che, «quanto alla necessità di una collaborazione fra forze di polizia municipale e forze di polizia di Stato, l’art. 118, terzo comma, Cost. ha provveduto espressamente a demandare alla legge statale il compito di disciplinare eventuali forme di coordinamento nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza»; concludendo, quindi, che la norma regionale in questione, «disciplinando non solo modalità di esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale, ma anche le forme della collaborazione con le forze della polizia dello Stato», violava la competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
Ad avviso del ricorrente, tale iter argomentativo sarebbe estensibile anche alla questione avente ad oggetto la norma della Regione Basilicata che qui interessa, concernente le intese di collaborazione nelle attività di pubblica sicurezza tra reparti di polizia locale di diversi comuni. Ciò troverebbe, del resto, conferma, «a contrario», in quanto affermato, nell’ambito della medesima citata sentenza, in relazione allo «sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere», essendo stato al riguardo ulteriormente ribadito che solo «nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato (sentenza n. 238 del 2004)».
Nel caso di specie, sarebbe quindi evidente che l’art. 4, comma 2, lettera q), della legge regionale in esame, stabilendo che le amministrazioni locali possono raggiungere intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, esorbiti dal limite delle competenze regionali fissato dal parametro costituzionale invocato.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in via principale di plurime disposizioni della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana) – recante norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana «in armonia con i principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65» (Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale) – deducendo la violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione.
2. – Il ricorrente censura, in primo luogo, l’art. 4, comma 2, lettera c), della citata legge lucana, ove si prevede che gli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province esercitano «funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell’Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell’art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale».
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la norma esorbiterebbe dall’ambito delle competenze legislative regionali, disponendo nella materia «giurisdizione penale», demandata alla competenza legislativa esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
La questione è fondata.
Questa Corte ha già affermato in più occasioni che, «quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell’art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell’Autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della legge penale, l’esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione» (sentenza n. 313 del 2003; nello stesso senso, sentenza n. 167 del 2010).
D’altro canto, il vigente codice di procedura penale ha configurato la polizia giudiziaria come soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il pubblico ministero).
Ne consegue che va ritenuta costituzionalmente illegittima una norma regionale che – al pari di quella oggi impugnata – provveda ad attribuire al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale (sentenze n. 167 del 2010 e n. 313 del 2003 cit.).
Né il richiamo, contenuto nella legge regionale, alla legge statale (e, comunque, la conformità della prima alla seconda) vale ad emendare il vizio denunciato. Il problema qui in discussione, infatti, «non è di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente o meno a disporre il riconoscimento» delle qualifiche di cui si tratta, «indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato» (sentenza n. 313 del 2003; in senso analogo, sentenza n. 167 del 2010). La giurisprudenza di questa Corte è, del resto, costante nell’affermare che «la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma» regionale (ex plurimis, sentenze n. 167 del 2010 e n. 26 del 2005).
3. – Il ricorrente impugna, in secondo luogo, l’art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.
La previsione normativa censurata violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., ponendosi, altresì, in contrasto con la legge statale n. 65 del 1986: legge che – dopo aver stabilito che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, «nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità» (art. 3) – qualifica come «ausiliarie» le funzioni di pubblica sicurezza esercitate dal suddetto personale (art. 5, comma 1, lettera c).
Anche tale questione è fondata.
L’art. 4, comma 1, lettera q), della legge regionale, nella parte oggetto di censura, consente agli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province di esercitare «attività di concorso alla tutela della sicurezza pubblica», anche al di fuori del «rispettivo territorio di competenza», sulla base di intese tra le amministrazioni interessate; con la precisazione che le «intese di collaborazione tra reparti di diversi Comuni» possono essere raggiunte «solamente previo parere favorevole del Comandante del Corpo o Servizio, inviando comunicazione al Prefetto allorquando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza in servizio armato».
La descrizione dell’attività oggetto delle intese è fornita dal successivo comma 4 del medesimo art. 4 – cui la citata lettera q) del comma 2 rinvia – ai sensi del quale la polizia locale è chiamata a esercitare, «nei limiti previsti dalle deliberazioni dei comitati provinciali per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, funzioni di tutela della sicurezza urbana, intesa come necessario presupposto dello sviluppo economico e sociale e della salvaguardia della vita delle persone residenti nel territorio, perseguita attraverso la coniugazione delle attività di prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione».
In questa prospettiva – come attestano, da un lato, la stessa qualificazione dell’attività come di «concorso alla tutela della sicurezza pubblica» e, dall’altro, i riferimenti alla «salvaguardia della vita delle persone» tramite interventi di prevenzione e repressione – la regolamentazione delle «intese di collaborazione» oggetto di censura viene a collocarsi nell’ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa esclusiva statale: materia che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, attiene «alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico», inteso quest’ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (ex plurimis, sentenza n. 129 del 2009 e – in rapporto a fattispecie nelle quali veniva specificamente in rilievo il concetto di «sicurezza urbana» – sentenze n. 274 e n. 226 del 2010, n. 196 del 2009). Donde la sussistenza della violazione denunciata.
Va, quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.
4. – Secondo il ricorrente, anche l’art. 11, comma 1, lettera d), della legge regionale censurata invaderebbe l’ambito della potestà legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, definito dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
Nel prevedere – quale requisito ulteriore, rispetto a quelli stabiliti dalla vigente legislazione statale, ai fini dell’ammissione ai concorsi per posti di polizia locale – che il candidato non debba «essere in possesso dello status di obiettore di coscienza», la menzionata disposizione si porrebbe, difatti, in contrasto con l’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), che sospende le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. Ciò, in quanto lo «status» di obiettore di coscienza potrebbe assumere rilevanza solo in presenza di una chiamata alle armi obbligatoria.
La questione è inammissibile.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, pur deducendo la violazione di una competenza legislativa statale esclusiva – e, dunque, l’inesistenza di qualsiasi competenza regionale nella materia considerata – ravvisa contraddittoriamente la violazione della riserva statale solo nell’asserita incompatibilità della norma denunciata con la disciplina dettata dalla legge n. 226 del 2004 (ciò, a differenza di quanto avviene in rapporto alla questione precedentemente esaminata, rispetto alla quale la normativa statale risulta evocata, nella sostanza, solo al fine di dare conto del modo in cui la rivendicata potestà esclusiva è stata esercitata). Ne discende l’inammissibilità della questione, «non potendo coesistere – se non in un rapporto di subordinazione, non dedotto nel ricorso – una censura attinente sia all’an, sia al quomodo dell’esercizio della potestà regionale» (sentenza n. 391 del 2006).
A ciò va aggiunto che il parametro evocato è palesemente inconferente, giacché il requisito dell’assenza dello «status» di obiettore di coscienza, considerato nel contesto della disciplina in esame, incide sull’accesso a un pubblico concorso volto al reclutamento di personale che svolge funzioni di polizia amministrativa locale: dunque, su un ambito certamente estraneo alla materia «ordine pubblico e sicurezza», quale intesa dalla giurisprudenza costituzionale dianzi richiamata.
5. – Una ulteriore censura investe gli artt. 19, con l’allegato A, 20, 21, con l’allegato E, e 22, con l’allegato D, della legge regionale.
Ad avviso del ricorrente, le norme impugnate – nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale – avrebbero adottato colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli in uso alla polizia di Stato: ciò, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 6 della legge statale n. 65 del 1986, ai sensi del quale le uniformi della polizia locale devono essere tali da escludere la «stretta somiglianza» con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato. Per questo verso, le disposizioni regionali tornerebbero a invadere la sfera della potestà legislativa esclusiva statale prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
Anche tale questione è inammissibile, per la contraddittorietà della sua prospettazione.
Il ricorrente abbina, difatti, nuovamente l’allegazione dell’inesistenza della potestà legislativa regionale – insita nella denunciata violazione di un titolo di competenza statale esclusiva – con una censura che attiene, per converso, unicamente alle modalità con le quali detta potestà è stata concretamente esercitata, tali da porre le disposizioni impugnate in asserito contrasto con un precetto posto dalla legge statale.
6. – Da ultimo, la Presidenza del Consiglio dei ministri impugna l’art. 26 della legge regionale, il quale prevede che la polizia locale «disporrà di un numero telefonico unico (a 3 o 4 cifre) per il pronto intervento».
Secondo il ricorrente, la norma violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con la direttiva 2002/22/CE, recepita con d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche a livello statale), che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112». La disposizione regionale vanificherebbe, difatti, la finalità della direttiva comunitaria e, conseguentemente, della normativa statale di recepimento: finalità che consisterebbe nel «garantire la certezza per la cittadinanza in ordine al numero o ai numeri di emergenza cui fare riferimento onde evitare il rischio di sovrapposizioni».
La questione è infondata.
L’intento della richiamata direttiva è quello di fornire ai cittadini il medesimo codice di accesso («112») ai servizi di emergenza su tutto il territorio dell’Unione, eliminando le differenze preesistenti relative ai numeri per le chiamate di emergenza. Detta uniformità non implica, tuttavia, l’esclusione di ulteriori numeri di emergenza nazionali o anche locali. Al contrario – analogamente a quanto già stabilito dalla decisione 91/396/CEE del Consiglio, la quale aveva introdotto il numero unico europeo «parallelamente a ogni altro numero nazionale esistente per tali chiamate» (art. 1) – la citata direttiva 2002/22/CE consente espressamente agli Stati membri di prevedere ulteriori numeri di emergenza nazionali (art. 26).
A conferma di ciò, nel recepire la direttiva, il d.lgs. n. 259 del 2003, all’art. 76, ha ribadito la possibilità che siano previsti numeri di emergenza nazionali e ha stabilito le modalità per la loro determinazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, lettera d), 19, con l’allegato A, 20, 21, con l’allegato E, e 22, con l’allegato D, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA