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domenica 20 marzo 2011

14 marzo 2011 - Arcore di fronte la residenza del premier. Protesta di alcune sigle sindacali della polizia di Stato (video)









Reg. (CE) 15-3-2011 n. 252/2011 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 16 marzo 2011, n. L 69.

Reg. (CE) 15 marzo 2011, n. 252/2011   (1) (2).

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 16 marzo 2011, n. L 69.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 5 aprile 2011.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE , in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 armonizza le prescrizioni e i criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e di etichettatura del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

(2) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi , sono state modificate più volte. Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE saranno sostituite nel corso di un periodo transitorio durante il quale le sostanze devono essere classificate, etichettate e imballate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1272/2008 a decorrere dal 1 o dicembre 2010 e le miscele a decorrere dal 1 o giugno 2015, sebbene dal 1 o dicembre 2010 al 1 o giugno 2015 sia prescritta la classificazione delle sostanze in applicazione sia
della direttiva 67/548/CEE che del regolamento (CE) n. 1272/2008. Entrambe le direttive saranno completamente abrogate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1 o giugno 2015.

(3) L'allegato I al regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato per adeguarlo ai criteri di classificazione e ad altre prescrizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(4) L'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 modifica l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per adattarlo ai criteri di classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Ciò ha inoltre implicazioni per l'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006, che non è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto necessario adeguare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 al nuovo testo dell'articolo 14, paragrafo 4.

(5) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 introduce modifiche sostanziali a livello terminologico rispetto alla direttiva 67/548/CEE. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 non è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto opportuno che sia aggiornato per tenere conto dei cambiamenti intervenuti e garantirne la coerenza complessiva.

(6) Inoltre è opportuno che i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE siano sostituiti da opportuni riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008.

(7) Conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006, le registrazioni, tra cui le relazioni sulla sicurezza chimica, devono essere state presentate entro la data di applicazione del presente regolamento. Le modifiche ai criteri di classificazione e ad altre prescrizioni pertinenti derivanti dal regolamento (CE) n. 1272/2008 si applicano alle sostanze a decorrere dal 1 o dicembre 2010, conformemente all'articolo 62, secondo comma, di tale regolamento. È opportuno stabilire un periodo transitorio per garantire che l'aggiornamento delle registrazioni avvenga in modo agevole.

(8) Occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
1)  il punto 0.6 è sostituito dal seguente:
«0.6. Fasi di una valutazione della sicurezza chimica
0.6.1. Una valutazione della sicurezza chimica effettuata dal fabbricante o dall'importatore di una sostanza comprende le fasi seguenti da 1 a 4, conformemente ai punti corrispondenti del presente allegato:
1. valutazione dei pericoli per la salute umana;
2. valutazione dei pericoli che le proprietà fisico- chimiche presentano per la salute umana;
3. valutazione dei pericoli per l'ambiente;
4. valutazione PBT e vPvB.
0.6.2. Nei casi di cui al punto 0.6.3 la valutazione della sicurezza chimica deve anche comprendere le fasi seguenti 5 e 6 in conformità dei punti 5 e 6 del presente allegato:
5. valutazione dell'esposizione
5.1. creazione di scenari d'esposizione o, se del caso, identificazione di pertinenti categorie d'uso e d'esposizione;
5.2. stima dell'esposizione;
6. caratterizzazione dei rischi
0.6.3. Se, a seguito delle fasi da 1 a 4, il fabbricante o l'importatore conclude che la sostanza risponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o è valutata come PBT o vPvB, la valutazione della sicurezza chimica deve comprendere anche le fasi 5 e 6 in conformità dei punti 5 e 6 del presente allegato:
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.
0.6.4. Un sommario di tutte le informazioni pertinenti utilizzate per trattare i punti di cui sopra è riportato nella voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica (punto 7).»;
2)  il punto 1.0.1 è sostituito dal seguente:
«1.0.1. La valutazione dei rischi per la salute umana ha lo scopo di determinare la classificazione di una sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e di stabilire il livello massimo d'esposizione alla sostanza al di sopra del quale l'essere umano non dovrebbe essere esposto. Questo livello d'esposizione è noto come livello derivato senza effetto (DNEL).»;
3)  il punto 1.0.2 è sostituito dal seguente:
«1.0.2. La valutazione dei pericoli per la salute umana prende in considerazione il profilo tossicocinetico (vale a dire, assorbimento, metabolismo, distribuzione ed eliminazione) della sostanza e i seguenti gruppi di effetti:
1) effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività);
2) sensibilizzazione;
3) tossicità da dose ripetuta; e
4) effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali e tossicità per la riproduzione).
Sulla base di tutte le informazioni disponibili, altri effetti sono considerati, se necessario.»;
4)  il punto 1.1.3 è sostituito dal seguente:
«1.1.3. Tutte le informazioni non umane che sono utilizzate per valutare un effetto particolare sulla persona e determinare la relazione dose (concentrazione)- risposta (effetto) sono sinteticamente presentate, se possibile in forma di una o più tabelle, distinguendo tra informazioni in vitro, in vivo e altre. I risultati dei test [ad esempio ATE, DL50, NO(A)EL o LO(A)EL] e le condizioni in cui essi sono stati realizzati (ad esempio la durata dei test o la via di somministrazione), e le altre informazioni pertinenti sono presentati in unità di misura riconosciute a livello internazionale per quell'effetto.»;
5)  i punti 1.3.1 e 1.3.2 sono sostituiti dai seguenti:
«1.3.1. La classificazione appropriata, stabilita in base ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008, è presentata e giustificata. Ove applicabili, i limiti di concentrazione specifica, risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e degli articoli da 4 a 7 della direttiva 1999/45/CE, sono presentati e, se non figurano nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono giustificati.
La valutazione deve sempre includere una dichiarazione che precisi se la sostanza risponde o no ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione nella classe di pericolo “cancerogenicità”, categorie 1A o 1B, nella classe di pericolo “mutagenicità sulle cellule germinali”, categorie 1A o 1B, o nella classe di pericolo “tossicità per la riproduzione”, categorie 1A o 1B.
1.3.2. Se le informazioni sono inadeguate per stabilire se una sostanza deve essere classificata per una particolare classe o categoria di pericolo, il dichiarante indica e giustifica l'azione o la decisione che ha adottato di conseguenza.»;
6)  la seconda frase del punto 1.4.1 è sostituita dalla seguente:
«Per alcune classi di pericolo, specialmente mutagenicità sulle cellule germinali e cancerogenicità, le informazioni disponibili possono non consentire di stabilire una soglia tossicologica e quindi un DNEL.»;
7)  il punto 2.1 è sostituito dal seguente:
«2.1. La valutazione dei pericoli che presentano le proprietà fisico-chimiche ha lo scopo di determinare la classificazione di una sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;
8)  il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
«2.2. Come minimo sono valutati gli effetti potenziali per la salute umana delle seguenti proprietà fisico-chimiche:
- esplosività,
- infiammabilità,
- potere ossidante.
Se le informazioni sono inadeguate per stabilire se una sostanza deve essere classificata per una particolare classe o categoria di pericolo, il dichiarante indica e giustifica l'azione o la decisione che ha adottato di conseguenza.»;
9)  il punto 2.5 è sostituito dal seguente:
«2.5. La classificazione appropriata, stabilita in base ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008, è presentata e giustificata.»;
10)  il punto 3.0.1 è sostituito dal seguente:
«3.0.1. La valutazione dei pericoli per l'ambiente ha lo scopo di determinare la classificazione di una sostanza, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, e di identificare la concentrazione della sostanza al di sotto della quale è prevedibile che non vi siano effetti preoccupanti per l'ambiente. Questa concentrazione è nota come concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC).»;
11)  i punti 3.2.1 e 3.2.2 sono sostituiti dai seguenti:
«3.2.1. La classificazione appropriata, stabilita in base ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008, è presentata e giustificata. Ogni fattore M risultante dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è presentato e, se non figura nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, è giustificato.
3.2.2. Se le informazioni sono inadeguate per stabilire se una sostanza deve essere classificata per una particolare classe o categoria di pericolo, il dichiarante indica e giustifica l'azione o la decisione che ha adottato di conseguenza.»;
12)  i punti 4.1 e 4.2 sono sostituiti dai seguenti:
«4.1. Fase 1: confronto con i criteri
Questa parte della valutazione PBT e vPvB comporta il confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nella sezione 1 dell'allegato XIII e una dichiarazione da cui risulti se la sostanza corrisponde o no ai criteri. La valutazione deve essere effettuata in conformità delle disposizioni di cui alla parte introduttiva dell'allegato XIII e alle sezioni 2 e 3 dello stesso allegato.
4.2. Fase 2: caratterizzazione delle emissioni
Se la sostanza corrisponde ai criteri, o se è considerata come PBT o vPvB, è effettuata una caratterizzazione delle emissioni, comprendente gli elementi pertinenti della valutazione dell'esposizione descritta al punto 5. Tale caratterizzazione contiene in particolare una stima delle quantità della sostanza rilasciate nei vari comparti ambientali nel corso di tutte le attività esercitate dal fabbricante o dall'importatore e di tutti gli usi identificati, e un'identificazione delle probabili vie attraverso le quali gli uomini e l'ambiente sono esposti alla sostanza.»;
13)  la parte B della tabella del punto 7 è modificata come segue:
a)  i punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 sono soppressi;
b)  i punti 5.5.1 e 5.5.2 sono soppressi;
c)  il punto 5.7 è sostituito dal seguente:
«5.7. Mutagenicità sulle cellule germinali»;
d)  i punti 5.9.1 e 5.9.2 sono soppressi.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 5 maggio 2011.

Tuttavia per registrazioni presentate prima del 5 maggio 2011 la relazione sulla sicurezza chimica deve essere aggiornata in conformità del presente regolamento entro il 30 novembre 2012. A tali aggiornamenti non si applica l'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il presente articolo lascia impregiudicati gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 253/2011 della Commissione in relazione all'articolo 1, punto 12, del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

Reg. (CE) 10-3-2011 n. 234/2011 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64.

Reg. (CE) 10-3-2011 n. 234/2011
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64.

Reg. (CE) 10 marzo 2011, n. 234/2011   (1) (2).

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 31 marzo 2011.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1331/2008 stabilisce le modalità procedurali di aggiornamento degli elenchi di sostanze di cui è autorizzata nell'Unione l'immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari , del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti (denominati qui di seguito «legislazioni alimentari settoriali»).

(2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione è tenuta ad adottare le misure di attuazione relative al contenuto, alla redazione e alla presentazione delle domande di aggiornamento degli elenchi dell'Unione contenuti in ogni legislazione alimentare settoriale, alle modalità di controllo della validità delle domande e al tipo di informazioni che devono figurare nel parere dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (qui di seguito «l'Autorità»).

(3) Per aggiornare gli elenchi è necessario verificare che l'uso delle sostanze sia conforme alle condizioni d'uso generali e specifiche di cui alle rispettive legislazioni alimentari settoriali.

(4) Il 9 luglio 2009 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulle prescrizioni relative ai dati per le domande di valutazione di additivi alimentari . I dati devono essere forniti quando viene presentata una domanda relativa all'uso di un nuovo additivo alimentare. Se la domanda riguarda una modifica delle condizioni d'uso di un additivo già autorizzato o una modifica delle specifiche di un additivo già autorizzato, i dati richiesti per la valutazione del rischio possono non essere necessari, nella misura in cui il richiedente lo giustifichi.

(5) Il 23 luglio 2009 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulle prescrizioni relative ai dati per le domande di valutazione di enzimi alimentari . I dati devono essere forniti quando viene presentata una domanda relativa all'uso di un nuovo enzima alimentare. Se la domanda riguarda una modifica delle condizioni d'uso di un enzima già autorizzato o una modifica delle specifiche di un enzima già autorizzato, i dati richiesti per la valutazione del rischio possono non essere necessari, nella misura in cui il richiedente lo giustifichi.

(6) Il 19 maggio 2010 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulle prescrizioni relative ai dati per la valutazione del rischio degli aromi destinati ad essere utilizzati negli o sugli alimenti . I dati devono essere forniti quando viene presentata una domanda relativa all'uso di un nuovo aroma alimentare. Se la domanda riguarda una modifica delle condizioni d'uso di un aroma già autorizzato o una modifica delle specifiche di un aroma già autorizzato, i dati richiesti per la valutazione del rischio possono non essere necessari, nella misura in cui il richiedente lo giustifichi.

(7) È importante che le prove tossicologiche vengano effettuate ad un determinato livello qualitativo. Di conseguenza deve essere rispettata la direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche . Se le suddette prove vengono effettuate al di fuori del territorio dell'Unione, si devono osservare i principi di buona pratica di laboratorio dell'OCSE (BPL) (OCSE, 1998) (3).

(8) L'uso degli additivi e degli enzimi alimentari deve essere sempre giustificato dal punto di vista tecnologico. Per gli additivi alimentari i richiedenti devono pertanto spiegare perché l'effetto tecnologico non possa essere ottenuto con altri mezzi applicabili dal punto di vista economico e tecnologico.

(9) L'uso di una sostanza va autorizzato se non trae in inganno il consumatore. I richiedenti devono spiegare perché gli usi richiesti non traggono in inganno il consumatore. Quando si tratta di additivi alimentari vanno spiegati anche i vantaggi e i benefici per il consumatore.

(10) Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1332/2008, l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1334/2008, la Commissione deve verificare la validità della domanda e accertarsi che rientri nel campo d'applicazione della rispettiva legislazione alimentare settoriale. Se opportuno, si deve tenere conto del parere dell'Autorità in merito all'adeguatezza dei dati forniti per la valutazione dei rischi. Tale verifica non deve ritardare la valutazione della domanda.

(11) Le informazioni fornite nel parere dell'Autorità devono essere tali da consentire di accertare se l'autorizzazione dell'uso proposto della sostanza sia sicura per i consumatori. Vanno fornite anche conclusioni sulla tossicità della sostanza, se del caso e se possibile va indicata la dose giornaliera accettabile (DGA), espressa in forma numerica con informazioni dettagliate relative alla valutazione dell'esposizione alimentare per tutte le categorie alimentari, compresa l'esposizione dei gruppi di consumatori vulnerabili.

(12) Il richiedente deve anche tenere conto degli orientamenti dettagliati riguardanti i dati richiesti per la valutazione del rischio effettuata dall'Autorità (EFSA Journal) (4).

(13) Il presente regolamento tiene conto delle attuali conoscenze in campo scientifico e tecnico. La Commissione può rivedere il presente regolamento alla luce di eventuali sviluppi nel settore e della pubblicazione da parte dell'Autorità di eventuali orientamenti scientifici supplementari o riveduti.

(14) Le modalità pratiche relative alla domanda di autorizzazione di additivi, enzimi e aromi alimentari, quali indirizzo, persone di contatto, trasmissione di documenti, ecc. vanno indicate in una comunicazione distinta della Commissione e/o dell'Autorità.

(15) È necessario prevedere un periodo di tempo durante il quale i richiedenti hanno la possibilità di uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

(16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3)  Serie OCSE sulle buone pratiche di laboratorio e sul controllo della conformità. Numero 1. Principi OCSE sulle buone pratiche di laboratorio (riveduti nel 1997) ENV/MC/CHEM(98)17.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal.htm



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1  Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.



CAPO II

CONTENUTO, REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 2  Contenuto della domanda

1.  La domanda di cui all'articolo 1 consiste nelle seguenti parti:
a)  lettera;
b)  fascicolo tecnico;
c)  sintesi del fascicolo.

2.  La lettera di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere redatta conformemente al modello riportato nell'allegato.

3.  Il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 1, lettera b), deve comprendere:
a)  i dati amministrativi di cui all'articolo 4;
b)  i dati richiesti per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 5, 6, 8 e 10; nonché
c)  i dati richiesti per la gestione dei rischi di cui agli articoli 7, 9 e 11.

4.  Qualora la domanda riguardi una modifica delle condizioni d'uso di un additivo, di un enzima o di un aroma già autorizzati, tutti i dati indicati negli articoli da 5 a 11 possono non essere necessari. Il richiedente deve presentare una giustificazione verificabile del fatto che le modifiche proposte non influiscono sui risultati della valutazione dei rischi già effettuata.

5.  Qualora la domanda riguardi una modifica delle specifiche di un additivo, di un enzima o di un aroma già autorizzati:
a)  i dati possono limitarsi alla giustificazione della domanda e delle modifiche delle specifiche;
b)  il richiedente deve presentare una giustificazione verificabile del fatto che le modifiche proposte non influiscono sui risultati della valutazione dei rischi già effettuata.

6.  La sintesi del fascicolo di cui al paragrafo 1, lettera c), deve comprendere una dichiarazione motivata del fatto che l'uso del prodotto è conforme alle condizioni di cui:
a)  all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1332/2008; oppure
b)  agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008; oppure
c)  all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1334/2008.



Articolo 3  Redazione e presentazione

1.  La domanda è inviata alla Commissione. Il richiedente deve tenere conto della guida pratica per la presentazione delle domande messa a disposizione dalla Commissione sul sito Internet della direzione generale per la Salute e i consumatori (3).

2.  Per la redazione dell'elenco UE degli enzimi alimentari di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1332/2008, il termine di presentazione delle domande va fissato a 24 mesi dalla data di applicazione delle misure di attuazione istituite dal presente regolamento.

(3)  http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm



Articolo 4  Dati amministrativi

I dati amministrativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), comprendono:
a)  il nome del richiedente (società, organizzazione, ecc.), l'indirizzo e le informazioni di contatto;
b)  il nome del/i produttore/i della sostanza, se diverso da quello del richiedente, l'indirizzo e le informazioni di contatto;
c)  il nome del responsabile del fascicolo, l'indirizzo e le informazioni di contatto;
d)  la data di presentazione del fascicolo;
e)  il tipo di domanda, ovvero se riguarda un additivo, un enzima o un aroma alimentare;
f)  se del caso, la denominazione chimica secondo la nomenclatura IUPAC;
g)  se del caso, il numero E dell'additivo secondo la definizione contenuta nella legislazione dell'Unione sugli additivi alimentari;
h)  se del caso, un riferimento ad enzimi alimentari simili autorizzati;
i)  se del caso, il numero FL di una sostanza aromatizzante secondo la definizione contenuta nella legislazione dell'Unione sugli aromi;
j)  se del caso, le informazioni relative alle autorizzazioni che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ;
k)  il sommario del fascicolo;
l)  l'elenco dei documenti e altri particolari; il richiedente deve indicare il numero e i titoli dei volumi della documentazione presentata a sostegno della domanda; aggiungendo un indice dettagliato con riferimenti ai volumi e alle pagine;
m)  l'elenco delle parti del fascicolo che vanno trattate in modo riservato, se del caso; i richiedenti devono indicare quali informazioni desiderano che siano trattate in modo riservato e fornire una giustificazione verificabile a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1331/2008.



Articolo 5  Disposizioni generali sui dati necessari per la valutazione dei rischi

1.  Il fascicolo presentato a sostegno di una domanda di valutazione della sicurezza di una sostanza deve consentire una completa valutazione dei rischi della sostanza e deve permettere di verificare che la sostanza non presenti problemi di sicurezza per i consumatori ai sensi dell'articolo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008 e dell'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008.

2.  Il fascicolo di domanda deve comprendere tutti i dati disponibili pertinenti ai fini della valutazione dei rischi (ad esempio tutte le pubblicazioni complete citate come riferimento, copie complete degli studi originali non pubblicati).

3.  Il richiedente deve tenere conto degli ultimi documenti guida adottati o approvati dall'Autorità disponibili al momento della presentazione della domanda (EFSA Journal).

4.  Va fornita la documentazione sulla procedura seguita per raccogliere i dati, comprese le strategie di ricerca bibliografica (ipotesi formulate, parole chiave usate, basi dati usate, periodo coperto, criteri di limitazione, ecc.) ed il risultato completo di ogni ricerca.

5.  Devono essere descritte la strategia di valutazione della sicurezza e la corrispondente strategia di prova, giustificandole con motivazioni per l'inclusione e l'esclusione di determinati studi e/o informazioni.

6.  I singoli dati grezzi degli studi non pubblicati e, se possibile, degli studi pubblicati nonché i singoli risultati delle analisi devono essere forniti su richiesta all'Autorità.

7.  Per ogni studio biologico o tossicologico va chiarito se il materiale di prova sia conforme alle specifiche proposte o esistenti. Nei casi in cui il materiale non è conforme alle suddette specifiche, il richiedente deve dimostrare la pertinenza di tali dati per la sostanza in esame.
Gli studi tossicologici devono essere effettuati in strutture che rispettano le disposizioni della direttiva 2004/10/CE oppure, se vengono effettuati al di fuori del territorio dell'Unione, devono seguire i principi di buona pratica di laboratorio dell'OCSE (BPL). Il richiedente deve fornire le prove atte a dimostrare che tali disposizioni sono rispettate. Per gli studi non svolti secondo i protocolli standard va fornita l'interpretazione dei dati nonché una giustificazione della loro adeguatezza ai fini della valutazione dei rischi.

8.  Il richiedente deve proporre una conclusione generale in merito alla sicurezza degli usi proposti della sostanza. La valutazione globale dei rischi potenziali per la salute umana deve essere effettuata nel contesto di un'esposizione umana nota o probabile.



Articolo 6  Dati specifici necessari per la valutazione dei rischi degli additivi alimentari

1.  Oltre ai dati da fornire in applicazione dell'articolo 5, si devono fornire informazioni relative a:
a)  l'identità e la caratterizzazione dell'additivo, comprese le proposte specifiche e i dati analitici;
b)  se del caso, la granulometria, la distribuzione granulometrica e altre caratteristiche fisico-chimiche;
c)  il processo di fabbricazione;
d)  la presenza di impurezze;
e)  la stabilità, la reazione ed il destino negli alimenti ai quali l'additivo viene aggiunto;
f)  se del caso, le autorizzazioni e le valutazioni dei rischi esistenti;
g)  i livelli normali e massimi di uso proposti nelle categorie alimentari indicate nell'elenco dell'Unione, oppure in una categoria alimentare recentemente proposta, oppure in un alimento specifico che appartiene ad una di tali categorie;
h)  la valutazione dell'esposizione alimentare;
i)  i dati biologici e tossicologici.

2.  Per quanto riguarda i dati biologici e tossicologici, di cui alla lettera i) del paragrafo 1, vanno coperti i settori cruciali seguenti:
a)  tossicocinetica;
b)  tossicità subcronica;
c)  genotossicità;
d)  tossicità cronica/cancerogenicità;
e)  tossicità riproduttiva e dello sviluppo.



Articolo 7  Dati necessari per la gestione dei rischi degli additivi alimentari

1.  Il fascicolo presentato a sostegno di una domanda deve comprendere le informazioni necessarie per verificare se sussista una necessità tecnica ragionevole che non può essere soddisfatta con altri mezzi applicabili dal punto di vista economico e tecnologico e se l'uso proposto non induca in errore il consumatore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1333/2008.

2.  Per consentire la verifica di cui al paragrafo 1, vanno fornite informazioni adeguate e sufficienti su:
a)  l'identità dell'additivo alimentare, compresi riferimenti a specifiche esistenti;
b)  la funzione e la necessità tecnica per il livello proposto in ogni categoria alimentare o in ogni prodotto per il quale si richiede l'autorizzazione ed una spiegazione del fatto che il risultato non può essere ottenuto ragionevolmente con altri mezzi applicabili dal punto di vista economico e tecnologico;
c)  le ricerche relative all'efficacia dell'additivo alimentare per l'effetto ricercato al livello d'uso proposto;
d)  i vantaggi e i benefici per il consumatore. Il richiedente deve tenere conto degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008;
e)  perché il loro uso non induce in errore il consumatore;
f)  i livelli normali e massimi di uso proposti nelle categorie alimentari indicate nell'elenco dell'Unione, oppure in una categoria alimentare recentemente proposta, oppure in un alimento specifico che appartiene ad una di tali categorie;
g)  la valutazione dell'esposizione, basata sull'uso normale e massimo previsto per ogni categoria o prodotto in questione;
h)  la quantità di additivo alimentare presente nel prodotto finale assunto dal consumatore;
i)  i metodi di analisi che consentono di identificare e quantificare l'additivo o i suoi residui nell'alimento;
j)  se del caso, la conformità alle condizioni specifiche per gli edulcoranti e i coloranti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008.



Articolo 8  Dati specifici necessari per la valutazione dei rischi degli enzimi alimentari

1.  Oltre ai dati da fornire in applicazione dell'articolo 5, si devono fornire informazioni relative a:
a)  nome/i, sinonimi, abbreviazioni e classificazioni;
b)  numero della Enzyme Commission;
c)  specifiche proposte, compresa l'origine;
d)  proprietà;
e)  riferimenti ad eventuali enzimi alimentari simili;
f)  materiale di partenza;
g)  processo di fabbricazione;
h)  stabilità, reazione e destino negli alimenti nei quali l'enzima viene usato;
i)  se del caso, autorizzazioni e valutazioni dei rischi esistenti;
j)  usi proposti negli alimenti e, se del caso, livelli d'uso normali e massimi proposti;
k)  valutazione dell'esposizione alimentare;
l)  dati biologici e tossicologici.

2.  Per quanto riguarda i dati biologici e tossicologici, di cui al paragrafo 1, lettera l), vanno coperti i settori cruciali seguenti:
a)  tossicità subcronica,
b)  genotossicità.



Articolo 9  Dati necessari per la gestione dei rischi degli enzimi alimentari

1.  Il fascicolo presentato a sostegno di una domanda deve comprendere le informazioni necessarie per verificare se sussista una necessità tecnica ragionevole e se l'uso proposto non induca in errore il consumatore ai sensi dell'articolo 6, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1332/2008.

2.  Per consentire la verifica di cui al paragrafo 1, vanno fornite informazioni adeguate e sufficienti su:
a)  l'identità dell'additivo alimentare, compresi riferimenti a specifiche esistenti;
b)  la funzione e la necessità tecnica, compresa una descrizione dei processi tipici nei quali si può applicare l'enzima alimentare;
c)  l'effetto dell'enzima alimentare sul prodotto finito;
d)  perché l'uso non induce in errore il consumatore;
e)  se del caso, i livelli d'uso normali e massimi proposti;
f)  la valutazione dell'esposizione alimentare, secondo la descrizione della guida dell'Autorità sugli enzimi alimentari (3).

(3)  Guida dell'EFSA, elaborata dal gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromi e i coadiuvanti tecnologici, per la presentazione di un fascicolo sugli enzimi alimentari. The EFSA Journal (2009) 1305, pag. 1.



Articolo 10  Dati specifici necessari per la valutazione dei rischi degli aromi

1.  Oltre ai dati da fornire in applicazione dell'articolo 5, si devono fornire informazioni relative a:
a)  processo di fabbricazione;
b)  specifiche;
c)  se del caso, granulometria, distribuzione granulometrica e altre caratteristiche fisico-chimiche;
d)  se del caso, autorizzazioni e valutazioni dei rischi esistenti;
e)  usi proposti negli alimenti e livelli d'uso normali e massimi proposti nelle categorie secondo l'elenco dell'Unione o in un tipo di prodotto specificato all'interno delle categorie;
f)  dati sulle origini alimentari;
g)  valutazione dell'esposizione alimentare;
h)  dati biologici e tossicologici.

2.  Per quanto riguarda i dati biologici e tossicologici, di cui al paragrafo 1, lettera h), vanno coperti i settori cruciali seguenti:
a)  esame della somiglianza strutturale/metabolica con sostanze aromatizzanti in una valutazione del gruppo di aromatizzanti esistente;
b)  genotossicità;
c)  se del caso, tossicità subcronica;
d)  se del caso, tossicità dello sviluppo;
e)  se del caso, dati sulla tossicità cronica e sulla cancerogenicità.



Articolo 11  Dati necessari per la gestione dei rischi degli aromi

Il fascicolo presentato a sostegno di una domanda deve comprendere le informazioni seguenti:
a)  l'identità dell'aroma, compresi riferimenti a specifiche esistenti;
b)  le caratteristiche organolettiche della sostanza;
c)  i livelli d'uso normali e massimi proposti nelle categorie alimentari o in un alimento specifico appartenente ad una di dette categorie;
d)  la valutazione dell'esposizione, basata sull'uso normale e massimo previsto per ogni categoria o prodotto in questione.



CAPO III

MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA VALIDITÀ DELLA DOMANDA

Articolo 12  Procedure

1.  Al ricevimento di una domanda la Commissione verifica senza indugio se l'additivo, l'enzima o l'aroma alimentare rientrano nel campo d'applicazione della pertinente legislazione alimentare settoriale e se la domanda contiene tutti gli elementi di cui al capo II.

2.  Se la domanda contiene tutti gli elementi di cui al capo II, la Commissione, se del caso, chiede all'Autorità di verificare l'adeguatezza dei dati per la valutazione dei rischi secondo i pareri scientifici sulle prescrizioni relative ai dati per le domande di valutazione delle sostanze e di elaborare, se del caso, un parere.

3.  Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda della Commissione, l'Autorità informa la Commissione per iscritto in merito all'adeguatezza dei dati per la valutazione dei rischi. Se i dati sono considerati adeguati per la valutazione dei rischi, il periodo di valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 inizia alla data di ricevimento della lettera dell'Autorità da parte della Commissione.
Tuttavia, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008, per l'istituzione dell'elenco UE degli enzimi alimentari non si applica l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008.

4.  Qualora la domanda riguardi un aggiornamento dell'elenco UE degli additivi, degli enzimi o degli aromi alimentari, la Commissione può chiedere al richiedente ulteriori informazioni su questioni relative alla validità della domanda e informarlo del periodo entro il quale tali informazioni devono essere fornite. Per le domande presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1332/2008, la Commissione stabilisce il suddetto periodo insieme al richiedente.

5.  Qualora la domanda non rientri nella pertinente legislazione settoriale alimentare o non contenga tutti gli elementi di cui al capo II, oppure qualora l'Autorità ritenga che i dati per la valutazione dei rischi non sono adeguati, la domanda sarà considerata non valida. In tal caso la Commissione informa il richiedente, gli Stati membri e l'Autorità precisando i motivi in base ai quali la domanda non è ritenuta valida.

6.  In deroga al paragrafo 5, una domanda può essere considerata valida pur non contenendo tutti gli elementi di cui al capo II, a condizione che il richiedente abbia fornito una giustificazione verificabile per ogni elemento mancante.



CAPO IV

PARERE DELL'AUTORITÀ

Articolo 13  Informazioni da includere nel parere dell'Autorità

1.  Il parere dell'Autorità deve comprendere le informazioni seguenti:
a)  l'identità e la caratterizzazione degli additivi, degli enzimi o degli aromi alimentari;
b)  la valutazione dei dati biologici e tossicologici;
c)  la valutazione dell'esposizione alimentare per la popolazione europea, tenendo conto di altre possibili origini di esposizione alimentare;
d)  una valutazione globale dei rischi che produca, se possibile e pertinente, un valore guida basato sulla salute e che sottolinei le incertezze e le limitazioni, se pertinenti;
e)  se l'esposizione alimentare eccede il valore guida basato sulla salute identificato dalla valutazione globale dei rischi, la valutazione dell'esposizione alimentare della sostanza deve essere dettagliata e fornire se possibile il contributo all'esposizione totale di ogni categoria alimentare o alimento per i quali è autorizzato l'uso o è stata richiesta l'autorizzazione;
f)  conclusioni.

2.  La Commissione può chiedere ulteriori informazioni più specifiche nella richiesta di parere all'Autorità.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14  Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'11 settembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



Allegato
Modello della lettera di accompagnamento della domanda relativa ad additivi alimentari

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale

Direzione

Unità

Data: ..........................................................................................

Oggetto: Domanda di autorizzazione di un additivo alimentare a norma del regolamento (CE) n. 1331/2008.

[] Domanda di autorizzazione di un nuovo additivo alimentare

[] Domanda di modifica delle condizioni d'uso di un additivo alimentare già autorizzato

[] Domanda di modifica delle specifiche di un additivo alimentare già autorizzato

(Indicare barrando chiaramente una delle caselle).

Il/I richiedente/i e/o il suo/loro rappresentante/i nell'Unione europea.

(nome, indirizzo, …)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

sottopone la presente domanda al fine di aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari.

Nome dell'additivo alimentare:

.....................................................................................................

Numero ELINCS o EINECS (se assegnato)

Numero CAS (se del caso)

Categoria/e funzionale/i di additivi alimentari (3):

(elenco)

.....................................................................................................

Categorie alimentari e livelli richiesti:

Categoria alimentare Livello d'uso normale Livello d'uso massimo proposto
   
   


Distinti saluti.

Firma: ........................................................................................

Allegati:

[] Fascicolo completo

[] Sintesi del fascicolo

[] Sintesi dettagliata del fascicolo

[] Elenco delle parti del fascicolo che si chiede di trattare in modo riservato

[] Copia dei dati amministrativi dei richiedenti

MODELLO DELLA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA DOMANDA RELATIVA AD ENZIMI ALIMENTARI

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale

Direzione

Unità

Data: ..........................................................................................

Oggetto: Domanda di autorizzazione di un enzima alimentare a norma del regolamento (CE) n. 1331/2008.

[] Domanda di autorizzazione di un nuovo enzima alimentare

[] Domanda di modifica delle condizioni d'uso di un enzima alimentare già autorizzato

[] Domanda di modifica delle specifiche di un enzima alimentare già autorizzato

(Indicare barrando chiaramente una delle caselle)

Il/I richiedente/i e/o il suo/loro rappresentante/i nell'Unione europea.

(nome, indirizzo, …)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

sottopone la presente domanda al fine di aggiornare l'elenco UE degli enzimi alimentari.

Nome dell'enzima alimentare:

.....................................................................................................

Numero di classificazione dell'enzima della Enzyme Commission della International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)

Materiale di base

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Nome

Specifiche

Alimenti

Condizioni d'uso

Restrizioni della vendita dell'enzima alimentare al consumatore finale

Prescrizioni specifiche relative all'etichettatura dei prodotti alimentari

Distinti saluti.

Firma: ........................................................................................

Allegati:

[] Fascicolo completo

[] Sintesi del fascicolo

[] Sintesi dettagliata del fascicolo

[] Elenco delle parti del fascicolo che si chiede di trattare in modo riservato

[] Copia dei dati amministrativi dei richiedenti

MODELLO DELLA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA DOMANDA RELATIVA AD AROMI

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale

Direzione

Unità

Data: ..........................................................................................

Oggetto: Domanda di autorizzazione di un aroma alimentare a norma del regolamento (CE) n. 1331/2008.

[] Domanda di autorizzazione di una nuova sostanza aromatizzante

[] Domanda di autorizzazione di una nuova preparazione aromatizzante

[] Domanda di autorizzazione di un nuovo precursore di aroma

[] Domanda di autorizzazione di un nuovo aroma ottenuto tramite processo termico

[] Domanda di autorizzazione di un nuovo aroma di altro tipo

[] Domanda di autorizzazione di un nuovo materiale di partenza

[] Domanda di modifica delle condizioni d'uso di un aroma alimentare già autorizzato

[] Domanda di modifica delle specifiche di un aroma alimentare già autorizzato

(Indicare barrando chiaramente una delle caselle)

Il/I richiedente/i e/o il suo/loro rappresentante/i nell'Unione europea.

(nome, indirizzo, …)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

sottopone la presente domanda al fine di aggiornare l'elenco UE degli aromi alimentari.

Nome dell'aroma o del materiale di partenza:

.....................................................................................................

Numero FL, CAS, JEFCA, CoE (se assegnato)

Caratteristiche organolettiche dell'aroma

.....................................................................................................

Categorie alimentari e livelli richiesti:

Categoria alimentare Livello d'uso normale Livello d'uso massimo proposto
   
   


Distinti saluti.

Firma: ........................................................................................

Allegati:

[] Fascicolo completo

[] Sintesi del fascicolo

[] Sintesi dettagliata del fascicolo

[] Elenco delle parti del fascicolo che si chiede di trattare in modo riservato

[] Copia dei dati amministrativi dei richiedenti

(3)  Le categorie funzionali di additivi alimentari negli alimenti, negli additivi alimentari e negli enzimi alimentari sono elencate nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1333/2008. Se l'additivo non appartiene a nessuna delle categorie citate, si può proporre una nuova categoria funzionale e la relativa definizione.

Tribunale Milano "...Essendo stata proposta opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada redatto dalla Polizia stradale...


Tribunale di Orvieto"...Sulla incompetenza territoriale l'eccezione è infondata in quanto l'art. 11 comma 3 che demanda al Ministero dell'Interno i servizi di Polizia Stradale con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati attiene alla direzione e predisposizione dei servizi nonché al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della Polizia Municipale, che è regolata dalla legge 3.7.1986 n. 65 con riferimento all'intero territorio di appartenenza (Cass. n. 3019/02); pertanto, nel nostro caso, anche se l'infrazione è stata commessa fuori dal centro abitato, è stata rilevata da organo territorialmente competente...."

Trib. Orvieto, 03-11-2010
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il presente appello il Comune di Paciano censura la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Città della Pieve nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex legge 689/81 sotto il profilo della violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto di modificazione della domanda. Tale censura si palesa fondata.

Il ricorrente, con i motivi di opposizione, delimita la materia del contendere cristallizzando la causa petendi contenuta nella domanda, e ciò in applicazione delle regole ordinarie del processo civile, pacificamente applicabili, per costante giurisprudenza, al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa (v. Cass. 27.6.2002 n. 9387; Cass. S.U. 19.4.1990 n. 3271).

Nel caso di specie il ricorso si fondava:

1. sulla omessa taratura dell'apparecchio;

2. sulla presenza di un solo agente;

3. sulla mancata contestazione immediata;

4. sulla incompetenza territoriale della Polizia Municipale del Comune di Paciano.

Pertanto, solo su questi motivi il giudice dell'opposizione avrebbe potuto pronunciarsi.

Al contrario, la sentenza del giudice di primo grado annullava l'impugnato verbale sulla base della non certa identificazione del proprietario del veicolo stante la illeggibilità del numero di targa, eccezione sollevata dal ricorrente solo tardivamente, in udienza, e non nell'atto introduttivo.

Ciò comporta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con conseguente necessità di annullare la sentenza oggetto di gravame.

Ciò posto, il giudice dell'appello deve necessariamente esaminare il merito del ricorso di primo grado.

Sulla incompetenza territoriale l'eccezione è infondata in quanto l'art. 11 comma 3 che demanda al Ministero dell'Interno i servizi di Polizia Stradale con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati attiene alla direzione e predisposizione dei servizi nonché al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della Polizia Municipale, che è regolata dalla legge 3.7.1986 n. 65 con riferimento all'intero territorio di appartenenza (Cass. n. 3019/02); pertanto, nel nostro caso, anche se l'infrazione è stata commessa fuori dal centro abitato, è stata rilevata da organo territorialmente competente.

Quanto alla omessa taratura/omologazione, la censura è infondata: premesso che l'omologazione va riferita al modello e non all'esemplare (Cass. n. 5889/2004) e che l'omologazione d parte del Ministero è stata correttamente indicata nel verbale, deve affermarsi che le disposizioni contenute nella L. 273/1991 e nel D.M. 28.2.2000 n. 182, che prevedono la taratura periodica, non sono applicabili agli apparecchi misuratori della velocità, non trattandosi di strumenti "metrici" nel senso richiesto da tale normativa, come chiarito nella Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti n. 1341 del 27 giugno 2005 (tale principio è stato ripetutamente sancito dalla Suprema Corte, tra le altre, con ben sette pronunce in tema di taratura autovelox emesse in data 26.9.2007 ed una recentissima in data 27.2.-14.9.2009 n. 19775, tutte di rigetto di quei ricorsi che sostenevano la necessità della taratura del singolo apparecchio: Cass. 26.9.2007, Sez. 2°, n. 20044, 20035, 20022, 19989, 19988, 19987,
19966).

A tale proposito la sentenza n. 19775/2009 ha affrontato la tematica della taratura compiendo altresì un excursus della normativa comunitaria in materia: nella sentenza si chiarisce che la disciplina legale delle misurazioni (T.U. delle leggi sui pesi e le misure approvato con R.D. 23.8,1890 n. 7088, regolamento sul servizio metrico approvato con R.D. 31.1.1909 n. 242, entrambi successivamente più volte aggiornati ed integrati, in particolare dalla L. 13.12.1928 n. 2886 sulla definizione delle unità legali di peso e di misura) ha sempre avuto quale specifica finalità quella di regolare rapporti di carattere essenzialmente privatistico inerenti l'industria, l'agricoltura, il commercio ed, indirettamente, il pubblico interesse alla certezza nelle transazioni commerciali in genere, tanto che laddove si è resa necessaria la regolamentazione di materie particolari implicanti interessi od esigenze difformi, ovvero non suscettibili d'essere ricondotti alla disciplina generale, il
legislatore è intervenuto con normative ad hoc, in deroga od in aggiunta a quella generale (ad es. L 7.7.1910 n. 480 sul carato metrico, L. 5.2.34 n. 305 sul titolo dei metalli preziosi, D. Lg. 21.3.48 n. 370 sulle unità fotometriche ed elettriche).

Le medesime finalità risultano perseguite dalla normativa comunitaria di base (v. preambolo alla Direttiva 80/181/CEE del Consiglio in data 20.12.1979 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura laddove, tra l'altro, si considera "...che le legislazioni degli Stati Membri che prescrivono l'impiego di unità di misura differiscono da uno Stato Membro all'altro e pertanto ostacolano le transazioni commerciali; che, di conseguenza, per eliminare detti ostacoli è necessario armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e ed amministrative).

In particolare, la più recente delle Direttiva in materia, la 2004/22/CE del 31 marzo 2004, elenca specificamente, all'art. 1, gli strumenti nella stessa specificamente considerati, tra i quali non sono ricompresi i misuratori di velocità, onde, ad oggi, non essendo state emanate Direttive comunitarie in materia, il controllo CEE non può ancora essere attuato su tali dispositivi che, in tutti i Paesi Membri, vengono allo stato approvati e disciplinati secondo le rispettive normative nazionali (unica eccezione è data dalla disciplina dei cronotachigrafi, soggetti allo specifico regolamento CEE n. 3821/85 del 20.12.1985 e succ. mod. al quale l'ordinamento italiano si è adeguato con D.M. 10.8.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, normative che riflettono anch'esse, significativamente, esigenze riferite più all'aspetto socio-commerciale delle finalità perseguite nel settore dei trasporti su strada che non a quello attinente alla viabilità ed ai connessi problemi di
sicurezza).

In buona sostanza, quindi, non esistono, allo stato, norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature.

Al qual riguardo si deve considerare che, contrariamente a quanto a volte sostenuto da alcuni giudici del merito, non è vincolante la normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) che, in assenza di leggi o regolamenti di recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di buona tecnica, impropriamente definite "norme", alle quali, in assenza di obblighi, giuridici, i costruttori decidono autonomamente di conformarsi.

Occorre rilevare ancora che la materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che "gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso", escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto stesso di approvazione (cfr. Cass.
n. 19775/2009).

Pertanto, le censure di illegittimità del verbale sollevate sotto questi profili dalla ricorrente risultano infondate.

Quanto alla presenza di un solo agente deve ricordarsi che le norme che prevedono due unità hanno funzione meramente organizzativa dell'espletamento del servizio, ed è da escludersi che la loro violazione sia sanzionata con la nullità dei provvedimenti emessi senza la loro osservanza. È escluso, d'altro canto, ogni sindacato del giudice di merito su tali scelte organizzative, risolvendosi lo stesso in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della p.a. (Cass. 16713/03 e 4048/02). Inoltre il fatto che la pattuglia sia stata composta da un solo agente non è stato posto a fondamento della impossibilità di procedere alla contestazione immediata (v. verbale), e del resto lo stesso ricorrente non deduce in base a quali elementi la presenza di un solo agente abbia potuto concretamente privare di trasparenza l'operato dell'accertatore.

Quanto alla mancata contestazione immediata si osserva che nel verbale in esame sono state ben indicate le ragioni sostanziali per le quali è stato impossibile procedere a contestare immediatamente la violazione al trasgressore.

Sebbene non sia precluso al giudice di merito la verifica di tale impossibilità in base alle circostanze del caso concreto (Cass. 8457/06), tranne che per l'impossibilità dettata da ragioni di organizzazione del servizio, risolvendosi il sindacato del giudice in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della p.a. (così Cass. 16713/2003 e Cass. 4048/2002), sussiste a carico del ricorrente un onere di allegazione e di prova circa la concreta inesistenza dell'impossibilità di procedere a contestazione immediata, onere che nel caso di specie non è stato assolto.

Né residua in capo al giudice una qualche facoltà di rilevare d'ufficio fatti e circostanze idonei a provare che l'impossibilità di fermare il veicolo era in concreto inesistente, come affermato chiaramente dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 13.11.1991 n. 12131).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a definire le motivazioni come pure clausole di stile, omettendo completamente di dedurre in base a quali circostanze sarebbe stato invece - in concreto - possibile procedere ad una contestazione immediata, ed omette altresì di allegare i motivi che giustificarono il superamento dei limiti di velocità e che sarebbero stati verosimilmente rappresentati all'agente in caso di contestazione immediata.

Sulla base di quanto fin qui esposto, la sentenza oggetto di gravame deve essere annullata per vizio di ultrapetizione, ed il verbale redatto dalla Polizia Municipale di Paciano integralmente confermato stante il rigetto del ricorso avverso il verbale medesimo.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Non appare equo compensare le spese di lite non sussistendone giusti motivi, alla luce dell'oramai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine ai vari profili della materia trattati nel presente procedimento.
P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando;

accoglie l'appello per vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, che per l'effetto annulla.

Rigetta il ricorso proposto avanti al Giudice di Pace di Città della Pieve, confermando l'opposto verbale redatto dalla Polizia Municipale di Paciano.

Condanna #################### al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 300,00 per diritti ed onorari, e per il secondo grado in euro 369,00 per diritti, euro 50,40 per spese ed euro 150,00 per onorari; il tutto oltre rimb. Forf. Iva e Cap d legge.

Orvieto, 25.10.2010

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2010

MINISTERO DELL'INTERNO DIARIO Diario delle prove scritte per il concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato. (GU n. 22 del 18-3-2011 )




Le prove scritte per il concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 31 agosto 2010, avranno luogo presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria - Via di Brava n. 99 - Roma, nei giorni 21 e 22 giugno 2011, con inizio alle ore 8.30. La mancata presentazione nel giorno e ora stabiliti comporta l'esclusione dal concorso. Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l'ora delle citate prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 14 giugno 2011. Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERAZIONE 2 marzo 2011 Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalita' di pubblicazione e diffusione sul web. (11A03700) (GU n. 64 del 19-3-2011 )

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Visto lo schema di provvedimento recante «Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalita' di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni» approvato in via provvisoria dal Garante il 16 dicembre 2010 e, in pari data, sottoposto a consultazione previa pubblicazione sul sito web dell'Autorita'; Visti i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorita' a seguito della consultazione per la quale era stato fissato il termine del 31 gennaio 2011; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la disciplina rilevante in materia di trasparenza e pubblicita' dell'attivita' amministrativa; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; Delibera: 1. di adottare le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalita' di pubblicazione e diffusione sul web» contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1); 2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice. Roma, 2 marzo 2011 Il presidente e relatore: Pizzetti Il segretario generale: De Paoli

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