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giovedì 2 settembre 2010
Min.Lavoro: disposizioni in materia di sicurezza stradale. Con nota n. 0013944 del 5 agosto 2010, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, ai propri organi di vigilanza, i primi chiarimenti operativi correlati all’art. 30 della Legge n. 120/2010 che ha riformato talune sanzioni in materia di autotrasporto, intervenendo sugli articoli 174, 178, 200, 201 e 202 – bis del codice della strada. Nota Ministeriale
Min.Lavoro: disposizioni in materia di sicurezza stradale. Con nota n. 0013944 del 5 agosto 2010, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, ai propri organi di vigilanza, i primi chiarimenti operativi correlati all’art. 30 della Legge n. 120/2010 che ha riformato talune sanzioni in materia di autotrasporto, intervenendo sugli articoli 174, 178, 200, 201 e 202 – bis del codice della strada.
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Cassazione "...Non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso si specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici...."
Min. Difesa: riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Min. Difesa: riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Interno, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2010, il Decreto 12 novembre 2009 contenente la riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 12 novembre 2009
Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. (10A02576)
IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, concernente la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 16, che ha disposto l'assegnazione di militari dell'Arma dei carabinieri per servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, previdenza e assistenza sociale, nonche' la definizione della relativa dotazione in soprannumero rispetto ai ruoli organici dell'Arma stessa; Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, in particolare, il Capo II recante disciplina per l'Ispettorato del lavoro; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente il riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e, in particolare, gli articoli 2, 9 e 12 che disciplinano la consistenza organica; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interveti a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, e, in particolare, l'articolo 9-bis, comma 14, ad oggetto l'incremento della dotazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955 e la dipendenza funzionale del personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro dal capo dell'ispettorato stesso, nonche' quella gerarchica dal comandante del reparto appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'istituzione del Comando carabinieri ispettorato del lavoro, il quale ha successivamente modificato denominazione in Comando carabinieri per la tutela del lavoro; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e, in particolare, l'art. 62 relativo all'autorizzazione ad assumere ulteriori unita' dell'Arma dei carabinieri, in eccedenza alla dotazione di cui ai citati articoli 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955 e 9-bis, comma 14, del decreto-legge n. 510 del 1996, per le esigenze delle direzioni provinciali del lavoro di nuove province; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, e, in particolare, l'art. 11, che disciplina le attivita' specializzate delle Forze di polizia, esclusa la Polizia di Stato, presso Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della citata legge n. 78 del 2000, e, in particolare, l'articolo 4 che contempla le consistenze organiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 e successive modificazioni, concernente regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, concernente la razionalizzazione delle funzioni ispettive nel settore della previdenza sociale e del lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5 e 10, che attestano competenze in materia all'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, recante il riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2006; Visto l'art. 1, commi 571, 572 e 573, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), concernente incremento organico del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; Visto l'art. 2, comma 520, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che destina le risorse finanziarie stanziate per l'applicazione del citato articolo 1, comma 571, della legge n. 296 del 2006; Vista la nota n. 774/GAB del 19 ottobre 2009 della Regione siciliana - Assessorato regionale del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione, concernente il formale assenso alla riorganizzazione delle unita' del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, operanti nell'Isola in regime di avvalimento previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale, attraverso: a) istituzione del Comando gruppo carabinieri per la tutela del lavoro di Palermo, in sostituzione del Nucleo di coordinamento regionale, che rimane soppresso, nonche' rimodulazione della consistenza organica dei nuclei carabinieri ispettorato del lavoro della Regione siciliana; b) incremento del contingente complessivo di militari dell'Arma dei carabinieri, impiegato nell'Isola per esigenze di tutela del lavoro; c) l'impegno ad assumere a proprio carico gli oneri per lo stesso personale; Vista la proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Ravvisata, altresi', la necessita' di strutturare nuove articolazioni operative periferiche del livello ordinativo di gruppi carabinieri, al fine di adeguare le attivita' di vigilanza e ispettiva alle accresciute esigenze istituzionali, connesse alla tutela legale del lavoro, anche attraverso azioni piu' dirette, dinamiche e flessibili a livello nazionale; Accertata la necessita' di potenziare alcuni nuclei carabinieri ispettorato del lavoro, in relazione ai rispettivi compiti di maggiore impegno operativo; Ritenuto necessario ridefinire, di conseguenza, l'organico complessivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; D e c r e t a: Art. 1 Ordinamento 1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro e' articolato in: a) un comando centrale, con sede a Roma; b) un'organizzazione periferica, costituita da quattro gruppi carabinieri per la tutela del lavoro, dislocati in Milano, Roma, Napoli e Palermo, gerarchicamente dipendenti dal comando centrale, nonche' centouno nuclei carabinieri ispettorato del lavoro indicati nell'allegata tabella A, gerarchicamente dipendenti dai gruppi. Tale tabella e' parte integrante del presente decreto. 2. Le strutture di cui al comma 1 e le relative articolazioni sono definite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tenuto conto delle necessita' di dipendenza funzionale dallo stesso Ministero, nonche' d'intesa con la Regione siciliana per quanto di autonoma competenza.
Art. 2 Dotazioni organiche 1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro ha una dotazione organica di cinquecentosei unita', ripartite secondo l'allegata tabella B, che e' parte integrante del presente decreto. 2. Il personale impiegato per le esigenze di cui al presente decreto e' selezionato secondo criteri stabilititi dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e utilizzato, agli stessi fini, previa specifica formazione a cura e spese della Direzione generale per l'attivita' ispettiva dello stesso Ministero.
Art. 3 Compiti istituzionali 1. Al Comando carabinieri per la tutela del lavoro sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nonche' delle conseguenti direttive di attuazione emanate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ovvero dalla Regione Sicilia, per quanto di autonoma competenza, fermo restando quanto disposto con il decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2006, recante il riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2006.
Art. 4 Documento di riconoscimento e uso dell'abito civile 1. Al personale che presta servizio presso il Comando carabinieri per la tutela del lavoro e' rilasciato apposto tesserino di riconoscimento a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. Su disposizione dei comandanti del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, a livello centrale, di gruppo o di nucleo, puo' essere consentito al personale dipendente l'uso dell'abito civile, anche in relazione alla tipologia del servizio da svolgere e alle condizioni ambientali e operative, in base alle vigenti direttive in materia.
Art. 5 Spese per il personale e di funzionamento 1. Sono a carico dell'Arma dei carabinieri le spese relative all'armamento e all'equipaggiamento individuale del personale del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. 2. Le spese relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale, nonche' le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro sono a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ovvero della Regione siciliana per l'impiego e le esigenze dei comandi e delle unita' di cui all'articolo 1 dislocate sul relativo territorio. 3. Qualsivoglia ulteriore onere, diverso da quelli di cui al comma 1, restano comunque imputabili a norma del comma 2.
Art. 6 Imputazione degli oneri 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli previsti nell'art. 5, comma 1, gravano sulle disponibilita' dei relativi capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonche' della regione Sicilia. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. Roma, 12 novembre 2009 Il Ministro della difesa La Russa Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'interno Maroni Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 2, foglio n. 109
Acquisto di auto usata - Necessità di nuova carta di circolazione
In conseguenza dell'approvazione del nuovo Codice Stradale in caso di acquisto di veicolo usato è indispensabile richiedere una nuova carta di circolazione alla Motorizzazione Civile. Rimane valido, invece, il classico aggiornamento con apposizione dell'adesivo ministeriale in caso di cambio di residenza del proprietario unico o di uno dei comproprietari o di sede della ditta intestataria del mezzo.
Entrata in vigore del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003
Ministero degli affari esteri Comunicato 31-8-2010 Entrata in vigore del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2010, n. 203. |
Comunicato 31 agosto 2010 (1).
Entrata in vigore del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2010, n. 203.
(2) Emanato dal Ministero degli affari esteri.
[Testo del comunicato]
A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 12 novembre 2009, n. 173, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009, Supplemento ordinario n. 223, si è provveduto a depositare, in data 11 febbraio 2010, lo strumento di ratifica del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.Ai sensi dell'art. 5, par. 3 e 4, della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminanti (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), il Protocollo sunnominato è entrato in vigore l'11 agosto 2010.
INAIL: malattia professionale e denuncia telematica
INAIL: malattia professionale e denuncia telematica
L'INAIL, con delibera n. 42/2010, ha affermato che in caso di denuncia per malattia professionale inviata per via telematica, il certificato medico va rimesso all'istituto solo se esplicitamente richiesto.
INPS: domanda di pensione online, nuovo servizio per i patronati
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L'INPS mette a disposizione sul proprio sito internet (www.inps.it), nella sezione dei servizi per i patronati, una nuova funzionalità per presentare la domanda di pensione.
Sarà possibile compilare, inviare e seguire l'iter delle domande di pensione direttamente on-line.
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Le prestazioni sono riservate, in convenzione, ai sostenitori CIVES
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CENTRO CLINICO DI MEDICINA LEGALE
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