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giovedì 2 settembre 2010

Canale di informazione dedicato alla tutela della salute

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Confindustria e CGIL CISL UIL di Verona hanno realizzato e reso disponibile un fascicolo informativo per i lavoratori sul divieto di assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro.

Confindustria e CGIL CISL UIL di Verona hanno realizzato e reso disponibile un fascicolo informativo per i lavoratori sul divieto di assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro.

Min.Lavoro: disposizioni in materia di sicurezza stradale. Con nota n. 0013944 del 5 agosto 2010, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, ai propri organi di vigilanza, i primi chiarimenti operativi correlati all’art. 30 della Legge n. 120/2010 che ha riformato talune sanzioni in materia di autotrasporto, intervenendo sugli articoli 174, 178, 200, 201 e 202 – bis del codice della strada. Nota Ministeriale

Min.Lavoro: disposizioni in materia di sicurezza stradale. Con nota n. 0013944 del 5 agosto 2010, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, ai propri organi di vigilanza, i primi chiarimenti operativi correlati all’art. 30 della Legge n. 120/2010 che ha riformato talune sanzioni in materia di autotrasporto, intervenendo sugli articoli 174, 178, 200, 201 e 202 – bis del codice della strada.

Cassazione "...Equo indennizzo: la competenza è della Corte d’Appello del distretto in cui si è svolta la causa protrattasi irragionevolmente nel tempo...."

Cassazione "...Equo indennizzo: la competenza è della Corte d’Appello del distretto in cui si è svolta la causa protrattasi irragionevolmente nel tempo...."

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Cassazione "...Anche il tempo necessario per recarsi al lavoro va retribuito..."

Cassazione "...Anche il tempo necessario per recarsi al lavoro va retribuito..."

Cassazione "...Non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso si specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici...."

Cassazione "...Non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso si specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici...."

Min. Difesa: riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Min. Difesa: riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
 
Il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Interno, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2010, il Decreto  12 novembre 2009 contenente la riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 12 novembre 2009
 
Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la  tutela  del  lavoro.
(10A02576) 
IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955,  n.
520,  concernente  la  riorganizzazione  centrale  e  periferica  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e,  in  particolare,
l'art. 16, che ha disposto l'assegnazione di militari  dell'Arma  dei
carabinieri per servizi di vigilanza per l'applicazione  delle  leggi
sul lavoro, previdenza e assistenza sociale, nonche'  la  definizione
della relativa dotazione in soprannumero rispetto ai  ruoli  organici
dell'Arma stessa; 
  Vista la legge  22  luglio  1961,  n.  628,  concernente  modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
e, in particolare, il Capo II recante  disciplina  per  l'Ispettorato
del lavoro; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e  successive  modificazioni,
concernente disposizioni in  materia  di  giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente il
riordino dei ruoli e la modifica delle norme di  reclutamento,  stato
ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente  dell'Arma
dei carabinieri, a norma dell'art. 3 della legge  6  marzo  1992,  n.
216, e, in particolare, gli articoli 2, 9 e 12  che  disciplinano  la
consistenza organica; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,   recante
disposizioni urgenti in  materia  di  lavori  socialmente  utili,  di
interveti a sostegno del reddito e nel settore previdenziale,  e,  in
particolare, l'articolo 9-bis,  comma  14,  ad  oggetto  l'incremento
della dotazione  di  cui  al  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 520 del 1955 e la dipendenza funzionale  del  personale
dei nuclei dell'Arma dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro  dal
capo  dell'ispettorato  stesso,   nonche'   quella   gerarchica   dal
comandante del  reparto  appositamente  istituito  ed  operante  alle
dirette dipendenze  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
in data 31 luglio 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n. 189 del 1997,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  concernente  l'istituzione  del  Comando   carabinieri
ispettorato  del  lavoro,  il  quale  ha  successivamente  modificato
denominazione in Comando carabinieri per la tutela del lavoro; 
  Vista la legge 17  maggio  1999,  n.  144,  concernente  misure  in
materia di investimenti, delega al  Governo  per  il  riordino  degli
incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e,  in
particolare,  l'art.  62  relativo  all'autorizzazione  ad   assumere
ulteriori  unita'  dell'Arma  dei  carabinieri,  in  eccedenza   alla
dotazione di cui ai citati articoli 16  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 520 del 1955 e 9-bis, comma 14, del decreto-legge
n. 510 del 1996, per le  esigenze  delle  direzioni  provinciali  del
lavoro di nuove province; 
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al  Governo  in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,  del  Corpo  forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato, e, in particolare, l'art.  11,  che  disciplina  le  attivita'
specializzate delle Forze di polizia, esclusa la  Polizia  di  Stato,
presso Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza; 
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il
riordino del reclutamento, dello stato giuridico  e  dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1  della
citata legge n. 78 del 2000, e,  in  particolare,  l'articolo  4  che
contempla le consistenze organiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,  n.
176  e   successive   modificazioni,   concernente   regolamento   di
organizzazione  del  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, concernente la
razionalizzazione  delle  funzioni  ispettive   nel   settore   della
previdenza sociale e del lavoro, a norma dell'art. 8 della  legge  14
febbraio 2003, n. 30, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5  e  10,
che attestano competenze in materia all'Arma dei carabinieri; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, recante
il riassetto dei comparti di  specialita'  delle  Forze  di  polizia,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  193
del 21 agosto 2006; 
  Visto l'art. 1, commi 571, 572 e 573, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  (Finanziaria  2007),  concernente  incremento  organico  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro; 
  Visto l'art. 2, comma 520, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(Finanziaria 2008), che destina le risorse finanziarie stanziate  per
l'applicazione del citato articolo 1, comma 571, della legge  n.  296
del 2006; 
  Vista la  nota  n.  774/GAB  del  19  ottobre  2009  della  Regione
siciliana - Assessorato regionale  del  lavoro,  previdenza  sociale,
formazione  professionale  ed  emigrazione,  concernente  il  formale
assenso alla riorganizzazione delle unita'  del  Comando  carabinieri
per  la  tutela  del  lavoro,  operanti  nell'Isola  in   regime   di
avvalimento previsto  dall'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25  giugno  1952,  n.  1138,  concernente
norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in  materia
di lavoro e di previdenza sociale, attraverso: 
    a) istituzione del Comando gruppo carabinieri per la  tutela  del
lavoro di  Palermo,  in  sostituzione  del  Nucleo  di  coordinamento
regionale,  che  rimane  soppresso,   nonche'   rimodulazione   della
consistenza organica dei nuclei carabinieri  ispettorato  del  lavoro
della Regione siciliana; 
    b) incremento del contingente complessivo di  militari  dell'Arma
dei carabinieri, impiegato nell'Isola  per  esigenze  di  tutela  del
lavoro; 
    c) l'impegno ad assumere a proprio carico gli oneri per lo stesso
personale; 
  Vista la proposta del Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Ravvisata,   altresi',   la   necessita'   di   strutturare   nuove
articolazioni operative periferiche del livello ordinativo di  gruppi
carabinieri,  al  fine  di  adeguare  le  attivita'  di  vigilanza  e
ispettiva alle  accresciute  esigenze  istituzionali,  connesse  alla
tutela legale del  lavoro,  anche  attraverso  azioni  piu'  dirette,
dinamiche e flessibili a livello nazionale; 
  Accertata la necessita' di  potenziare  alcuni  nuclei  carabinieri
ispettorato  del  lavoro,  in  relazione  ai  rispettivi  compiti  di
maggiore impegno operativo; 
  Ritenuto  necessario   ridefinire,   di   conseguenza,   l'organico
complessivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; 
 
                           D e c r e t a: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Ordinamento 
 
  1. Il Comando carabinieri per la tutela del  lavoro  e'  articolato
in: 
    a) un comando centrale, con sede a Roma; 
    b) un'organizzazione periferica,  costituita  da  quattro  gruppi
carabinieri per la tutela del  lavoro,  dislocati  in  Milano,  Roma,
Napoli e Palermo, gerarchicamente dipendenti  dal  comando  centrale,
nonche' centouno nuclei carabinieri ispettorato del  lavoro  indicati
nell'allegata tabella A, gerarchicamente dipendenti dai gruppi.  Tale
tabella e' parte integrante del presente decreto. 
  2. Le strutture di cui al comma 1 e le relative articolazioni  sono
definite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di  concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali,
tenuto conto delle necessita' di dipendenza funzionale  dallo  stesso
Ministero, nonche' d'intesa con la Regione siciliana  per  quanto  di
autonoma competenza. 
Art. 2 
 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro ha una dotazione
organica  di  cinquecentosei  unita',  ripartite  secondo  l'allegata
tabella B, che e' parte integrante del presente decreto. 
  2. Il personale impiegato  per  le  esigenze  di  cui  al  presente
decreto  e'  selezionato  secondo  criteri  stabilititi  dal  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa  con  il  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,  e  utilizzato,  agli
stessi fini,  previa  specifica  formazione  a  cura  e  spese  della
Direzione generale per l'attivita' ispettiva dello stesso Ministero. 
Art. 3 
 
 
                        Compiti istituzionali 
 
  1. Al Comando carabinieri per la tutela del lavoro sono attribuiti,
nell'esercizio delle  proprie  funzioni,  i  poteri  ispettivi  e  di
vigilanza  per  l'applicazione  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza  sociale,
nonche'  delle  conseguenti  direttive  di  attuazione  emanate   dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali  ovvero
dalla Regione Sicilia,  per  quanto  di  autonoma  competenza,  fermo
restando quanto disposto con il decreto del Ministro dell'interno del
28 aprile 2006, recante il  riassetto  dei  comparti  di  specialita'
delle Forze di polizia, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2006. 
Art. 4 
 
 
         Documento di riconoscimento e uso dell'abito civile 
 
  1. Al personale che presta servizio presso il  Comando  carabinieri
per  la  tutela  del  lavoro  e'  rilasciato  apposto  tesserino   di
riconoscimento a cura del Ministero del lavoro, della salute e  delle
politiche sociali. 
  2. Su disposizione dei comandanti del Comando  carabinieri  per  la
tutela del lavoro, a livello centrale, di gruppo o  di  nucleo,  puo'
essere consentito al personale dipendente  l'uso  dell'abito  civile,
anche in relazione alla tipologia del servizio  da  svolgere  e  alle
condizioni ambientali e operative, in base alle vigenti direttive  in
materia. 
Art. 5 
 
 
              Spese per il personale e di funzionamento 
 
  1. Sono a  carico  dell'Arma  dei  carabinieri  le  spese  relative
all'armamento e all'equipaggiamento  individuale  del  personale  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro. 
  2. Le  spese  relative  al  trattamento  economico  fondamentale  e
accessorio del personale,  nonche'  le  spese  di  funzionamento  del
Comando carabinieri per la  tutela  del  lavoro  sono  a  carico  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,  ovvero
della Regione siciliana per l'impiego e le  esigenze  dei  comandi  e
delle unita' di cui all'articolo 1 dislocate sul relativo territorio. 
  3. Qualsivoglia ulteriore onere, diverso da quelli di cui al  comma
1, restano comunque imputabili a norma del comma 2. 
Art. 6 
 
 
                       Imputazione degli oneri 
 
  1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  decreto,  con
esclusione di quelli previsti nell'art. 5,  comma  1,  gravano  sulle
disponibilita' dei relativi  capitoli  di  bilancio  degli  stati  di
previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, nonche' della regione Sicilia. 
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti. 
    Roma, 12 novembre 2009 
 
                      Il Ministro della difesa 
                              La Russa 
 
 
                       Il Ministro del lavoro, 
               della salute e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010 
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 2, foglio n. 109    
 
 

Acquisto di auto usata - Necessità di nuova carta di circolazione

In conseguenza dell'approvazione del nuovo Codice Stradale in caso di acquisto di veicolo usato è indispensabile richiedere una nuova carta di circolazione alla Motorizzazione Civile. Rimane valido, invece, il classico aggiornamento con apposizione dell'adesivo ministeriale in caso di cambio di residenza del proprietario unico o di uno dei comproprietari o di sede della ditta intestataria del mezzo.

Entrata in vigore del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003


Ministero degli affari esteri
Comunicato 31-8-2010
Entrata in vigore del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2010, n. 203.
Comunicato 31 agosto 2010   (1).
Entrata in vigore del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2010, n. 203.
(2) Emanato dal Ministero degli affari esteri.
 

[Testo del comunicato]
A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 12 novembre 2009, n. 173, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009, Supplemento ordinario n. 223, si è provveduto a depositare, in data 11 febbraio 2010, lo strumento di ratifica del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.
Ai sensi dell'art. 5, par. 3 e 4, della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminanti (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), il Protocollo sunnominato è entrato in vigore l'11 agosto 2010.

INAIL: malattia professionale e denuncia telematica

INAIL:  malattia professionale e denuncia telematica
L'INAIL, con delibera n. 42/2010, ha affermato che in caso di denuncia per malattia professionale inviata per via telematica, il certificato medico va rimesso all'istituto solo se esplicitamente richiesto.

INPS: domanda di pensione online, nuovo servizio per i patronati

INPSdomanda di pensione online, nuovo servizio per i patronati
 
L'INPS mette a disposizione sul proprio sito internet (www.inps.it), nella sezione dei servizi per i patronati, una nuova funzionalità per presentare la domanda di pensione.
Sarà possibile compilare, inviare e seguire l'iter delle domande di pensione direttamente on-line.

Le prestazioni sono riservate, in convenzione, ai sostenitori CIVES

Le prestazioni sono riservate, in convenzione, ai sostenitori  CIVES


CENTRO CLINICO DI MEDICINA LEGALE
Il Centro è in grado di garantire su tutto il territorio nazionale assistenza per:
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  • - certificati per idoneità sportiva agonistica e non agonistica
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