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lunedì 18 luglio 2011

Disturbato da stress, sospeso da polizia lavora per Procura.

DISTURBATO DA STRESS, SOSPESO DA POLIZIA LAVORA PER PROCURA
E' STATO CONSULENTE A PROCESSO DELITTO TABACCAIO DI TORINO
(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Quando prestava servizio nella
polizia fece una causa per mobbing, perdendola davanti al Tar
del Piemonte, e nel corso del procedimento si accerto' che
soffriva di disturbi legati allo stress psicologico. Le sue
vicissitudini non gli impediscono pero' di collaborare con gli
uffici giudiziari di Torino, in qualita' di consulente
antropometrico, in processi molto importanti: l'ultimo e' stato
quello per l'omicidio del tabaccaio Claudio Monetti, terminato
l'8 luglio con tre condanne all'ergastolo.
Il protagonista della vicenda entro' in polizia nel 1977 e
nel 1980, dopo aver frequentato un corso, venne assegnato alla
scientifica, dove divento', nel 1992, responsabile del settore
identikit. Al processo per l'omicidio Monetti ha esaminato, per
conto della procura, le immagini di alcune telecamere per
contribuire all'identificazione di un personaggio.
La complicata vicenda legata al mobbing di cui si sente
vittima a partire dal 1999, scandita da trasferimenti,
demansionamenti e procedimenti disciplinari, e' ricostruita in
due sentenze (l'una del 2009, l'altra della scorsa settimana)
del Tar del Piemonte, che pero' gli da' torto. I giudici
amministrativi hanno verificato che il funzionario fu dichiarato
inidoneo al servizio per motivi di salute, solo alcune delle
quali riconducibili al presunto mobbing.
Nel 2003 gli fu diagnosticato un ''disturbo dell'adattamento
in situazione occupazione anamnesticamente avversativa'',
''ansia esitante in attacchi di panico con importante impegno
somatico'', ''deflessione dell'umore''. ''Dal suo stato
matricolare - aveva ribattuto la polizia - si evince che tanto
la gastrite eritematosa che il disturbo d'ansia erano insorte in
epoca antecedente al 1999, rinvenendosi assenze per tali ragioni
fin alla fine degli anni Settanta. Tra il gennaio 1999 e
l'aprile 2004 il ricorrente maturava 574 giorni di assenza, di
cui 356 per malattie non afferenti in alcun modo con le
patologie ascritte al presunto mobbing''.
''La mancata prestazione del servizio da parte del ricorrente
- si legge ancora negli atti - non puo' attribuirsi al mancato
riconoscimento della causa di servizio, bensi' alla pregressa
dichiarazione di inidoneita'''. (ANSA).

BRL
18-LUG-11 18:24 NNNN

SANITA': CHIODI SOSPENDE TICKET IN ABRUZZO

SANITA': CHIODI SOSPENDE TICKET IN ABRUZZO =

L'Aquila, 18 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Stop ai ticket
anche in Abruzzo. Il presidente della Regione e Commissario ad acta
per la sanita', Gianni Chiodi, ha deciso di sospendere per 15 giorni
l'applicazione della quota fissa di 10 euro a ricetta, introdotta per
la specialistica ambulatoriale dalla Legge Finanziaria.

La decisione e' maturata oggi pomeriggio - fa sapere una nota
della Regione - nel corso della riunione a Pescara del tavolo tecnico
sulla sanita', dopo un'attenta valutazione dei riflessi negativi che
tale aumento porterebbe alle famiglie abruzzesi.

"Considero il ticket richiesto dal Governo eccessivo e
penalizzante - commenta Chiodi - soprattutto per i gruppi sociali piu'
deboli. Per questo ho deciso di congelarne, per il momento,
l'applicazione in attesa di un confronto con il Governo con cui
valutare la possibilita' di soluzioni alternative facendo forza
proprio sui risultati raggiunti dall'Abruzzo, in termini di
risanamento del debito e di equilibrio del bilancio".

(Sav/Col /Adnkronos)
18-LUG-11 18:50

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MANOVRA. CGIL: OK REGIONI CONTRO IL TICKET, GOVERNO LI ABOLISCA

MANOVRA. CGIL: OK REGIONI CONTRO IL TICKET, GOVERNO LI ABOLISCA


(DIRE) Roma, 18 lug. - "E' positiva, e va estesa, la decisione di
alcune regioni di 'congelare' l'applicazione dei superticket da
dieci euro: ora il governo li abolisca". E' quanto afferma il
segretario confederale della Cgil, Vera Lamonica, in merito alla
scelta assunta da diverse regioni di non applicare la misura dei
ticket sanitari introdotta dalla manovra economica.
La dirigente sindacale sottolinea positivamente la decisione
presa in queste ore da alcune regioni "per trovare una soluzione
che non scarichi sui cittadini il peso di una misura iniqua e
punitiva ma - aggiunge Lamonica - non e' giusto, ne' potra'
reggere a lungo, affidare la soluzione alle singole regioni che
sono gia' duramente colpite dai tagli della manovra".
Secondo il segretario confederale Cgil "spetta al governo
intervenire abolendo questa insopportabile tassa sui malati che
oltretutto - conclude Lamonica - danneggia il servizio sanitario
a favore del mercato privato della sanita'".

(Com/Rai/ Dire)
18:17 18-07-11

Viterbo, granata ritrovata in strada: senza esplosivo

Viterbo, granata ritrovata in strada: senza esplosivo
Polizia: da esercitazione, stata rimossa

Roma, 18 lug. (TMNews) - L'ordigno ritrovato in strada nel centro
di Viterbo una granata da esercitazione priva di carica
esplosiva, quindi innocua, e comunque rimossa: a spiegarlo, il
capo della mobile viterbese Fabio Zampaglione. Stamattina la
granata stat ritrovata in strada da un passante vicino piazza
Crispi e subito scattato il protocollo di sicurezza. Gli agenti
della mobile di Viterbo hanno messo in sicurezza l'area e
richiesto l'intervento - previsto da protocollo - degli
artificieri dell'esercito, che hanno rimosso la granata. "Si
tratta di una granata da esercitazione in plastica e alluminio,
priva di carica esplosiva in dotazione all'esercito negli anni
Ottanta", spiega il capo della mobile, sottolineando che sia
totalmente innocua ma come da prassi comunque scattato il
protocollo di sicurezza.

Gtu

181409 lug 11

Aids: per trentenni che si infettano oggi stessa aspettativa di vita

AIDS: PER TRENTENNI CHE SI INFETTANO OGGI STESSA ASPETTATIVA VITA PERSONE SANE =
GIOVANNI DI PERRI, GESTIONE OTTIMALE TERAPIA E' LA CHIAVE

Roma, 18 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Un trentenne che
dovesse infettarsi oggi con l'Hiv puo' contare sulla stessa
aspettativa di vita di una persona sana. La chiave e' una terapia
ottimale, iniziata precocemente e seguita sempre". Lo ha evidenziato
Giovanni Di Perri, direttore della Clinica di malattia infettive
dell'universita' di Torino, protagonista oggi alla sessione plenaria
della Conferenza internazionale sull'Aids Ias 2011, in corso a Roma.

"Fino a qualche anno fa - dice Di Perri all'Adnkronos Salute -
quando si scopriva che un paziente era sieropositivo, si tendeva a
rimandare l'inizio della cura antiretrovirale piu' in la' possibile,
in funzione della mancanza di sintomi e dei possibili effetti
collaterali generati dai farmaci. Oggi abbiamo finalmente i dati per
affermare che bisogna iniziare il trattamento il piu' precocemente
possibile, altrimenti i risultati sono peggiori e la spesa per i
medicinali aumenta. Tutti i prodotti che abbiamo a disposizione in
questo momento sono ugualmente efficaci se assunti regolarmente. Si
inizia con regimi piu' forti e poi, se si raggiungono determinati
obiettivi, si puo' consentire al paziente di prendere non piu' tre
pillole al giorno, ma due o anche una".

Sul fronte della prevenzione "abbiamo oggi una varieta' di
opzioni - ricorda Di Perri - che vanno dalla forma topica con il gel
vaginale antimicrobico, alla prevenzione orale con gli stessi farmaci
che si usano per la terapia, alle opzioni vaccinali che, nonostante
non siano quello 'scudo eterno' contro la malattia, cosa che la parola
'vaccino' richiama nel nostro immaginario, si stanno dimostrando
promettenti".

(Bdc/Zn/Adnkronos)
18-LUG-11 13:43
AIDS: L'IMMUNOLOGO, CON MIX 'ARMI' ANTI-HIV PREVENZIONE PIU' EFFICACE =

Roma, 18 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Il numero di
nuove infezioni sta calando, mentre quello delle persone che vivono
con Hiv e' stabile dal 2001. Per la prevenzione del virus dell'Aids e'
giunto il momento di considerare una combinazione di strategie,
biomediche e non, per rendere i risultati piu' efficaci e tangibili".
Lo ha spiegato Robin Shattock, immunologo dell'Imperial College di
Londra, oggi a Roma alla Conferenza internazionale sull'Aids Ias 2011.

"Fra le strategie non biomediche - ha spiegato l'esperto - ci
sono quelle orientate al cambiamento comportamentale e all'intervento
nei diversi gruppi sociali per ridurre il rischio e la vulnerabilita'
all'Hiv. Metodi applicati per quasi tre decenni, con successi alterni.
Essi includono la diagnosi e il trattamento della infezioni
sessualmente trasmesse, l'educazione sull'Hiv e sulla conoscenza dello
stato di sieropositivita', il marketing sociale sull'utilizzo del
condom, il cambiamento delle norme comportamentali, la prevenzione
della trasmissione del virus in gravidanza e lo scambio di siringhe
infette, la sicurezza delle trasfusioni, il controllo delle infezioni
ospedaliere e la protezione legale delle persone sieropositive".

"Tuttavia - ha proseguito Shattock - un certo numero di nuovi
strumenti biomedici ha dimostrato un successo variabile nelle
sperimentazioni controllate randomizzate, fra cui la circoncisione
maschile (37%), la somministrazione orale quotidiana di farmaci come
profilassi prima dell'esposizione (Prep orale) da uomini Hiv-negativi
che hanno rapporti sessuali con altri uomini (44%), l'utilizzo di un
gel vaginale (39%), un regime 'prime boost' di vaccinazione per l'Hiv
(31%), il tempestivo e precoce utilizzo della terapia antiretrovirale
(T4P) in persone con Hiv, che ha dimostrato una riduzione del 96%
della possibilita' di trasmissione eterosessuale a un partner non
sieropositivo. Gli approcci che devono essere studiati ora includono
una valutazione della circoncisione maschile combinata all'uso di gel
microbicidi nelle partner femminili, il T4P per i partner infetti e la
Prep orale per i partner Hiv-negativi".

(Bdc/Zn/Adnkronos)
18-LUG-11 13:44

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"..ha detto una signora che al Cup dell'ospedale Galliera ha appena pagato gli esami del sangue per la madre 48,16 euro -. Questa manovra e' veramente vergognosa, visto che come al solito colpisce i piu' deboli mantenendo inalterati i privilegi dei piu' ricchi''.

MANOVRA:LIGURIA,AL VIA TICKET ANCHE 50 EURO PER TEST SANGUE

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - L'applicazione del ticket di 10
euro sulla diagnostica non piace proprio ai genovesi che da
stamani rischiano di pagare un esame del sangue anche 50 euro,
stante il ticket gia' esistente che puo' arrivare a 36,12 euro.
Nessuna sorpresa invece per l'imposizione del ticket da 25
euro sui codici bianchi: ''E' un ticket gia' consolidato per noi
- ha detto il direttore sanitario dell'ospedale Galliera, dottor
Roberto Tramalloni - visto che e' entrato in vigore con l'ultima
Finanziaria Prodi''. (ANSA).

CH
18-LUG-11 12:29 NNNNMANOVRA: LIGURIA;AL VIA TICKET,ANCHE 50 EURO PER TEST SANGUE (2)

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - La quota aggiuntiva di 10 euro
sull'impegnativa del medico per gli esami del sangue, per
esempio, e' il balzello piu' ostico.
''Immagino che i piu' colpiti per questa decisione siano le
fasce piu' deboli - ha detto una signora che al Cup
dell'ospedale Galliera ha appena pagato gli esami del sangue per
la madre 48,16 euro -. Questa manovra e' veramente vergognosa,
visto che come al solito colpisce i piu' deboli mantenendo
inalterati i privilegi dei piu' ricchi''.
Stesso clima all'ospedale San Martino, una struttura
attraversata da 20 km di viali interni attraverso tre ettari di
bosco e che impiega oltre 3.500 dipendenti. E' l'ospedale
metropolitano che richiama il maggior numero di pazienti da
tutta Italia e dall'estero. Ma anche qui i ticket aumentati non
vanno proprio giu'. ''Non ne voglio parlare - ha detto un
paziente che stamani doveva eseguire una tac e che si e'
ritrovato il 10% in piu' di ticket -, poi la chiamano sanita'
pubblica. A questo punto, pagare per pagare, preferisco
andarmene dal privato cosi' non aspetto due mesi per un esame
diagnostico''.
C'e' chi invece pur non risultando nullatenente dichiara di
non poter pagare: ''Aspetto che mi mandino il bollettino a casa
- ha detto un giovane uomo -: sono in affitto e non ho nemmeno
la macchina di proprieta'. Voglio proprio vedere cosa mi vengono
a pignorare''. (ANSA).

CH
18-LUG-11 13:08 NNNN

Corte dei Conti "...Sul punto si sottolinea che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha ormai da tempo avuto modo di delineare e precisare i connotati del c.d. "danno da disservizio": tale peculiare figura di danno si registra ogni qualvolta si sia verificato un "disservizio" ("disservizio nella mancata resa della prestazione dovuta", ovvero "disservizio da illecito esercizio di pubbliche funzioni", ovvero "disservizio da mancata resa del servizio") e questo sia da ricollegarsi alla condotta commissiva od omissiva, dolosa o gravemente colposa, di un amministratore o dipendente pubblico che ha prodotto effetti distorsivi e negativi sulla gestione di un pubblico servizio...."

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
Francesco PEZZELLA                 Presidente
Carlo GRECO                                 Consigliere
Leonardo VENTURINI                 Consigliere relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 58585/R del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale nei confronti del Sig. ################# #################, nato a -
Visti gli atti introduttivi del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti della causa;
Tenutasi la pubblica udienza il giorno 24 novembre  2010, con  la presenza del PM VPG. Rosaria Acheropita Mondera per la Procura regionale e l’avv.to Damiani su delega dell’avv.to Lattanzi per il convenuto.
Visto l’art.132 c.p.c. (così come modificato dall’art.45, comma 17, legge n.69/09) da ritenersi applicabile anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all’art.26 del R.D. 1038/33 (cfr. sentenze di questa Sezione nn. 151/10 - 204/10 - 259/10 – 262/10);
SVOLGIMENTO MOTIVAZIONALE
I.           La Procura innanzi a questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti ha citato innanzi a questa Sezione il convenuto sopra indicato a comparire in giudizio con pretesa di condanna al pagamento  a favore del Ministero dell'Interno, della somma di €11.237,80 (undicimila duecentotrentasette euro e ottanta centesimi), di cui € 1.237,80 a titolo di danno patrimoniale diretto ed € 10.000,00 per danno all'immagine, patrimonialmente valutabile, oltre interessi e rivalutazione, o di quella diversa somma che risultasse in corso di causa, aumentata degli interessi legali a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Amministrazione e fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore e con le spese del giudizio.
Nell’atto di citazione in giudizio, si legge che l’attività inquirente della Procura ha avuto inizio a seguito di nota prot. n. Ill - BO/2.8 - D/761 del 3 marzo 1998,con la quale  il Direttore dell'Ufficio Ispettivo per le Regioni Emilia Romagna e Toscana, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno, ha segnalato alla medesima Procura l'esistenza di un procedimento penale a carico dell'Ispettore ################# ################# ed altri dipendenti della Polizia di Stato (################# #################, ################# ################# e ################# #################), in servizio presso la Questura di ################# #################.
I poliziotti sopra indicati, sono stati rinviati a giudizio per i reati di cui agli articoli 61 n. 9, 81 cpv, 110, 328 comma 1°, 379 del codice penale per avere "nella loro qualità di pubblici ufficiali, appartenenti alla Squadra Mobile della Questura di ################# #################, in concorso tra loro e con più omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, indebitamente rifiutato il sequestro di un numero imprecisabile di carte di credito di illecita provenienza nonché la denuncia di ################# #################, possessore ed utilizzatore di esse carte".
Oltre a tali delitti, commessi in concorso tra loro, i poliziotti summenzionati, sono stati rinviati anche per altri delitti, e precisamente, l'Ispettore ################# ################# "per aver costretto o, comunque, indotto ################# ################# a dargli indebitamente, in tempi diversi, un apparecchio telefonico cellulare del tipo NEC P 300, una somma di denaro di ammontare non precisato, nonché l'assegno n. #################, tratto dalla Banca Toscana dell' importo di £ 3.000.000";        
l'Assistente Capo ################# ################# "per avere illecitamente ceduto a ################# ################# sostanza stupefacente del tipo hashish per un quantitativo imprecisabile  e  per avere costretto o, comunque, indotto ################# ################# a dare indebitamente al ################# un apparecchio telefonico cellulare del tipo SKI LINC: l'Assistente Capo ################# ################# "per avere costretto o, comunque, indotto ################# ################# a dargli indebitamente la somma di £ 3.000.000, in denaro contante"; "per avere, millantando credito presso funzionari del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ricevuto da ################# #################, quale prezzo della propria mediazione al fine di interessarsi presso quella struttura, relativamente alla posizione del detenuto ################# #################, nonché a quella dello stesso ################# #################, la somma di £ 1.000.000, in denaro contante"; e "per avere, in qualità di pubblico ufficiale appartenente alla Squadra Mobile della Questura di ################# #################, formando un verbale di spontanee dichiarazioni rese dal detenuto ################# #################, successivamente trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ################# #################, attestato falsamente, nell'esercizio delle sue funzioni, di avere ricevuto dal ################# #################      dichiarazioni in realtà da costui mai rese".
Il procedimento penale a carico dei poliziotti sopra indicati ha avuto il seguente esito:
sentenza n. 488 del 14 novembre 2002 del Tribunale di #################: ################# ################# e ################# ################# condannati alla pena di anni tre di reclusione; ################# ################# e ################# ################# condannati alla pena due anni e mesi sei di reclusione;
sentenza n. 1351 del 13 giugno 2008 della Corte d'Appello di Genova: non doversi procedere nei confronti di ################# #################, ################# #################, ################# ################# e ################# ################# per intervenuta prescrizione; ################# ################# condannato a mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo 9) “per avere, in qualità di pubblico ufficiale appartenente alla Squadra Mobile della Questura di ################# #################, formando una dichiarazione di servizio indirizzata al Dirigente della Squadra Mobile e da questi trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ################# #################, attestato falsamente, nell 'esercizio delle sue funzioni, di essere stato contattato telefonicamente a mezzo del cellulare personale da ################# #################, persona ricercata, omettendo di segnalare, peraltro, le dichiarazioni ricevute di presenza dal predetto ################# #################, nonché il fatto stesso di aver incontrato il ################# ################# durante la di lui latitanza”.
Rileva la Procura, fornendo prova con la diffusione della vicenda sulla stampa, che il caso giudiziario in questione ha suscitato molto interesse e scalpore nell'opinione pubblica.
In conseguenza dei predetti fatti, il Ministero dell'Interno ha subito vari danni: danno da violazione del rapporto sinallagmatico, da disservizio ed all'immagine.
La sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1351 del 13 giugno 2008, passata in giudicato in data 31 ottobre 2008, in riforma della sentenza di 1° grado emessa dal Tribunale di #################, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ################# #################, ################# #################, ################# ################# e ################# ################# per intervenuta prescrizione, relativamente ai reati agli stessi contestati di cui agli articoli 317, 328. 379, 648 del codice penale;
ad avviso della Procura (ed in tal senso si delimita l’ambito della presente controversia), alla data del presente giudizio, quindi, può fondatamente e tempestivamente esercitarsi solo l'azione amministrativa nei confronti dell'Assistente Capo ################# #################, condannato dalla richiamata sentenza della Corte d'Appello di Genova ad mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'articolo 479 del codice penale (per false attestazioni relative ai rapporti del suddetto poliziotto con il Sig. ################# #################, latitante). La sentenza della Corte d’Appello è passata in giudicato il 30 ottobre 2008. In conclusione la Procura chiede che sia riconosciuto e rifuso il danno per interruzione del rapporto sinallagmatico con la PA, danno da disservizio e danno all’immagine delle Forze dell’Ordine.
Il convenuto si difende affermando che i reati che determinerebbero la gravità dei fatti sono caduti in prescrizione, mentre la Procura motiva le sue richieste soprattutto in relazione a questi crimini, poi rappresenta il suo “curriculum” professionale, ricco di benemerenze ed attestati di professionalità.
II.         Alla stregua di quanto sopra, si deve riconoscere fondata l’azione della Procura.
Innanzitutto è presente il danno da disservizio essendo provato, dalla documentazione penale versata in atti,  benché la Corte d’Appello abbia dovuto dichiarare la prescrizione (ma non l’assoluzione, che è un “prius” nelle pronunce penali, donde il convincimento e le prove della colpevolezza del ################# e dei suoi colleghi dei reati ascrittigli e sopra descritti) il comportamento infrattivo dei doveri di servizio del convenuto.
A dimostrazione di ciò, ovvero della perpetrazione di fatti criminosi da parte dello #################, si cita passaggio della sentenza n. 1351 del 2008 della Corte d'Appello di Genova, dalla quale risulta che "dalle risultanze processuali è emerso con certezza che tra il ################# (latitante ) e gli imputati ( #################, #################, ################# e ################# ) s'era instaurato un rapporto confidenziale" e che "tutti gli imputati sapevano dell’utilizzo illecito delle carte di credito da parte del #################".
Il danno da disservizio è, ontologicamente, danno patrimoniale. Esso presuppone che sia provata una distorsione dell'azione pubblica rispetto al fine cui l'azione stessa deve essere indirizzata.
Sul punto si sottolinea che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha ormai da tempo avuto modo di delineare e precisare i connotati del c.d. "danno da disservizio": tale peculiare figura di danno si registra ogni qualvolta si sia verificato un "disservizio" ("disservizio nella mancata resa della prestazione dovuta", ovvero "disservizio da illecito esercizio di pubbliche funzioni", ovvero "disservizio da mancata resa del servizio") e questo sia da ricollegarsi alla condotta commissiva od omissiva, dolosa o gravemente colposa, di un amministratore o dipendente pubblico che ha prodotto effetti distorsivi e negativi sulla gestione di un pubblico servizio.
In un tale contesto, il disservizio viene a qualificarsi - in presenza di strutture ed organizzazioni pubbliche, i cui relativi costi ed investimenti sono finalizzati e giustificati dalle attese di utilità dei corrispondenti benefici previsti - come il mancato raggiungimento delle utilità e dei fini che erano stati previsti ed ipotizzati come normalmente ed ordinariamente ritraibili sulla base delle quantità delle risorse economiche investite e, quindi, nei maggiori oneri, a carico della collettività, a seguito della mancata utilità ritraibile dalle somme spese, per effetto della disorganizzazione del servizio (Sez. Giurisd. Reg. Umbria, Sent. 511/R/2001).
Inoltre, il convenuto, con il suo comportamento, ha contemporaneamente  sospeso il sinallagma fra la retribuzione percepita e il servizio di ordine pubblico  che doveva prestare alla collettività in relazione al contratto cui era legato con il Ministero dell’Interno.
A seguito della sentenza di condanna di primo grado, emessa dal #################,  il danno è stato quantificato, in via equitativa, nella somma di € 1.237,80, di cui € 918,60 dovuto alla violazione del rapporto sinallagmatico, corrispondente alla retribuzione, indebitamente percepita dal poliziotto, per le ore utilizzate per compiere, durante l'attività di servizio, i fatti delittuosi sopra indicati ( calcolato moltiplicando la retribuzione media giornaliera, pari ad € 45,93, con le giornate di servizio utilizzate per compiere i reati, n. 20 ) ed € 319.20 per danno da disservizio, consistente nell'aggravio dei carichi di lavoro della Questura di ################# #################, affrontato attraverso l'espletamento di lavoro straordinario da parte del personale in servizio, in conseguenza della prolungata assenza dal servizio dell’interessato, per l'applicazione delle misure interdittive, disposte nei suoi riguardi, nonché dei  provvedimenti di sospensione cautelare che sono stati adottati in relazione alla vicenda “ de qua”.
Oltre al predetto danno, in conseguenza della condotta delittuosa degli interessati, l'Amministrazione Pubblica ha subito indubbiamente anche un danno all'immagine della stessa, che la Procura ritiene quantificabile, equitativamente, in € 40.000,00, dalla complessiva vicenda con più soggetti sottoposti a giudizio penale, di cui un quarto viene attribuito dalla Procura alla condotta delittuosa dell'Assistente Capo ################# #################.
Dal comportamento del Sig. #################, quindi, è stato causato – secondo l’accusa della Procura che il Giudicante ritiene corretta  -  all'Erario un danno pari a € 11.237,80 di cui € 1.237,80 a titolo di danno patrimoniale diretto ed € 10.000.00 per danno all'immagine, patrimonialmente valutabile, oltre interessi e rivalutazione.
Occorre però soffermarsi più approfonditamente sul danno all’immagine, dopo la novella di cui all’art. 17, comma 30, D.L. 78/2009  conv. in L. 102/209. La novella legislativa è stata approfonditamente esaminata nella sentenza n. 90 del 2011 cui si rinvia per “relationem”, valutando i dicta della Consulta ( sentenza n. 355 del 2010), seppur non ritenendo vincolanti questi nell’ambito di una sentenza interpretativa di rigetto.
Orbene, alla stregua dell’interpretazione data dalla Sezione si giunge alle seguenti conclusioni:
quanto ai reati contro la PA, concussione, omissione di atti di ufficio, non essendovi sentenza passata in giudicato, non è possibile ravvisare un danno all’immagine, alla stregua della doverosa applicabilità dell’art 7 della L. 97 del 2001, come prescritto dal prefato art. 17 comma 30. Ma il richiamo all’art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. rendono sanzionabile, se vi sono i presupposti, il reato di favoreggiamento (379 c.p. reato contro l’Amministrazione della giustizia) e quello di falsa attestazione di cui all’art 479 c.p., contro la fede pubblica, reato su cui, peraltro vi è condanna passata in giudicato che, quindi – mentre per il precedente reato ci si è basati, nel convincimento di colpevolezza sugli atti penali – ex art. 651 c.p.p.fa stato circa la commissione del fatto da parte dell’imputato (qui convenuto) e del suo stato di colpevolezza. Danno all’immagine poi vi è stato, stante il “clamor fori” ovvero lo sconcerto creato nell’opinione pubblica, e il rischio di effetti emulativi o scoraggianti nei confronti del contesto professionale operativo.
Sulle somme per cui è condanna va calcolata la rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dalla data di verificazione dell’evento dannoso che, nella fattispecie, va individuata nella data (marzo 1998) mese in cui è terminato il comportamento illecito dello #################, sottoposto a procedimento penale, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di detta pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente decidendo
Condanna
################# #################, in atti  e sopra meglio individuato  nei sensi e per le somme di cui in parte motiva, ammontanti ad euro 11.237,80 (undicimiladuecentotrentasette/80), oltre interessi e rivalutazione monetaria sempre come in parte motiva.
Con condanna alle spese liquidate in euro 253,83..=(Euro duecentocinquantatre/83.=)
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 24 novembre 2010 e del 7 febbraio  2011.
L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE
F.to L. VENTURINI                                            F.to F. PEZZELLA

Depositata in Segreteria il  6 LUGLIO 2011
                                                           p.IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
                                                                       F.to Paola Altini
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 243 2011 Responsabilità 06-07-2011

 

Corte dei Conti "...Con ricorso qui pervenuto il 07.04.2009, il sig. ..– già appartenente alla Polizia di Stato, dispensato dal servizio, per inabilità fisica, dal 03.08.1996 – impugnava il predetto D.M. n. 10855/2003 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui sofferte erano dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a tab. A 8^ ctg – gli veniva negata la relativa p.p.o. in quanto le medesime non comportavano l’inabilità al servizio, pur dichiarata, ai fini dell’avvenuta dispensa, da altra infermità non riconosciuta...P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando ACCOGLIE...

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 57809 P.C. del registro di Segreteria, promosso da ################# – nato a -, rappresentato e difeso dall’avv. -– avverso il decreto del Ministero dell’Interno n. 10855, datato 24.02.2003, nonché nei confronti del Ministero dell’Economia e dell’INPDAP.
            Udite, nella pubblica udienza dell’8.06.2011, l’avv. Di Marco e la dott.ssa Caira per l’INPDAP.
            Non rappresentati i dicasteri.
            Visti gli atti ed i documenti della causa;
            Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
            Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
            Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
FATTO
1.         Con ricorso qui pervenuto il 07.04.2009, il sig. ..– già appartenente alla Polizia di Stato, dispensato dal servizio, per inabilità fisica, dal 03.08.1996 – impugnava il predetto D.M. n. 10855/2003 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui sofferte erano dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a tab. A 8^ ctg – gli veniva negata la relativa p.p.o. in quanto le medesime non comportavano l’inabilità al servizio, pur dichiarata, ai fini dell’avvenuta dispensa, da altra infermità non riconosciuta.
            Ulteriori memorie pervenivano il 20.04.2011 ed il 30.05.2011.
2.         Il Ministero dell’Interno, costituitosi il 10.05.2011, nell’evidenziare il mutato orientamento, in proposito, di questa Corte, eccepisce la prescrizione quinquennale.
3.         L’INPDAP, a sua volta, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione passiva, chiede il rigetto del ricorso.
4.         A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale entrambe le intervenute si riportano agli atti - questo Giudice, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha dato lettura del dispositivo della presente decisione riservandosi il deposito entro il termine prefissato.
DIRITTO
1.         Preliminarmente, è da evidenziare, con riferimento alla previsione del novellato art. 420 c.p.c., l’impossibilità del tentativo di conciliazione, considerato che non sono presenti tutte le parti.
2.         Per giurisprudenza consolidata (vgs. 3^ sez. centr. n. 13621/2002; sez. giur. Toscana nn. 740/2006 e 654/2009), per il personale della Polizia di Stato, il diritto a percepire il trattamento di P.P.O. è regolato, ai sensi dell’art. 5 (comma 6) della legge n. 472/1987, dalla stessa norma prevista per il personale delle FF.AA. e delle FF.PP. ad ordinamento militare: l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.
            Quest’ultimo prevede, come condizione indispensabile, l’accertata dipendenza da fatti di servizio dell’infermità riscontrata, (requisito che si riscontra nella documentazione relativa al ricorrente) e non l’asserita inabilità al servizio.
            Alla stregua di quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi meritevole di accoglimento.
            Si deve, pertanto, dichiarare l’applicabilità, nei confronti del ricorrente, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il suo conseguente diritto, in relazione all’esito della prescritta procedura, a percepire i dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla data della dispensa dal servizio. Ai fini dell’eccepita prescrizione quinquennale, ha validità interruttiva la sua richiesta, ricevuta dal Ministero il 30.03.2005, che sollecita la revisione, in autotutela del provvedimento, ora impugnato e relativo alla sua iniziale istanza del 18.121996.
3.         Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).
4.         Non è accolta la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall’INPDAP in quanto l’Istituto è ordinatore secondario di spesa.
5.         Attesa la chiarezza della normativa, risalente ad oltre due decenni, e la univocità della relativa giurisprudenza, le spese legali quantificate, in mancanza di apposita notula, in euro 500,00 (cinquecento/00) più IVA e CAP, vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso in esame (n. 57809 PC), proposto da ################# nei confronti del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’INPDAP, e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dei dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla data di cessazione dal servizio.
            Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte motiva.
Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza, ed alla locale Procura Regionale per quanto, eventualmente, di interesse.
            Le spese legali, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) più IVA e CAP, sono a carico dell’Amministrazione soccombente.
Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio dell’8.06.2011.
In esito alla riserva ivi contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di Consiglio del 09.06.2011, in pari data viene comunicata alla Segreteria, per il seguito di competenza.
                                                                               IL GIUDICE UNICO
                                                                       F.to Francesco D’Isanto

Depositata in Segreteria il 5 LUGLIO 2011
                                                              IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
                                                                       F.to Paola Altini
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 242 2011 Pensioni 05-07-2011

 

Corte dei Conti "...E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che sussiste indebito incameramento della retribuzione allorquando ci si assenti dal servizio sulla base di uno falso stato di malattia, ampiamente desumibile dal contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa. A seguito della condotta del convenuto sono state sottratte energie lavorative alla Pubblica Amministrazione e si sono conclamate palesi violazioni degli obblighi di servizio...."

SENT. N. 998/2011
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
                     Sezione  Giurisdizionale per  la Regione Lazio
composta dai seguenti magistrati:
dott. Ivan DE MUSSO                       Presidente
dott. Agostino BASTA                      Consigliere
dott. Marcovalerio POZZATO          Consigliere
ha pronunciato la seguente
                                          S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 70978 del registro di Segreteria,
proposto dal Procuratore regionale per il Lazio  avverso
il sig. ################# ################# #################, rappresentato e difeso dall'avv. -
Uditi, nella pubblica udienza del 28.6.2011, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Antonella Cirillo:
il giudice relatore cons. dott. Marcovalerio Pozzato;
il Pubblico Ministero nella persona del SPG dott. Marco Smiroldo;
l'avv. Eugenio #################, per il convenuto.
Esaminati tutti gli atti e i documenti del fascicolo processuale.

                                               FATTO

L’atto di citazione della Procura della Corte dei conti per la Regione Lazio riferisce che a carico del convenuto, in qualità di dipendente della Polizia di Stato, è stata accertata una responsabilità derivante dalla produzione, da parte dello stesso, di attestazioni (certificati) quali giustificativi di assenze dal lavoro per malattie non sussistenti o, comunque, non inabilitanti al servizio.
Detta Procura ha in particolare individuato, a seguito di comunicazioni (note prot. 72602.1.2.8.5/20 e 72602.1.2.8.5/43 in data 18.5.2006 e 5.12.2009 del Ministero dell'Interno – Questura di Roma), la sussistenza di un danno erariale (€ 11.911,00), in relazione a:
corrispettivo (monetario) delle giornate lavorative illegittimamente non effettuate dallo #################, che ha allegato malattie non sussistenti o comunque non inabilitanti;
danno da disservizio e danno all’immagine.
Rileva parte attrice che lo #################, titolare di partita IVA N. --, gestiva un'attività di affittacamere insieme al carabiniere ################# #################, condannato, nel medesimo contesto (illegittime assenze dal servizio), da questa Sezione giurisdizionale con sentenza n. 1015/2008 (passata in giudicato).
Dalla documentazione in atti si evince che, a seguito di accurata verifica (cfr. citate informative della Questura di Roma; verbali di indagini delegate dalla Procura militare della Repubblica; informative CC Stazione di #################), il predetto convenuto si dedicava, nei giorni in cui aveva allegato infermità (febbraio, marzo, aprile e giugno 2005), a attività connesse alla propria piccola azienda di B&B.
In tali giorni lo #################, specificamente, ben lungi di trovarsi immobilizzato a casa, affittava e conduceva furgoni (anche per lunghi percorsi), acquistava fuori dal Lazio mattonelle, quadri e suppellettili, venendo fotografato, con il sodale sig. #################, intento a svolgere (fuori dalla propria abitazione) attività non meglio identificate.
Il pregiudizio erariale è stato quantificato negli importi corrispondenti alle retribuzioni indebitamente percepite dallo ################# nei periodi di illegittima assenza (€ 4.476,10), nonché nelle ulteriori somme – quantificate mediante valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - relative a:
-danno da disservizio, consistente nell'aver inciso negativamente sul funzionamento dell'ufficio di appartenenza (€ 2.235,00);
-lesione all’immagine dell’Amministrazione dell'Interno, in considerazione della gravità della condotta truffaldina, peraltro reiterata, delle funzioni assolte e del grado rivestito, in relazione all'art. 55-quinquies del D. Lgs. 165/2001 (€ 5.000,00).
In tal modo qualificati i danni derivanti dalle riferite vicende - sulla base dei documenti in atti - in complessivi € 11.911,00, sono stati ritenuti  sussistenti elementi di responsabilità a carico del sig. #################, invitato dall’organo inquirente (11.6.1010), ai sensi dell’art. 5 della L. 14.1.94 n. 19, come integrato dalla L. 20.12.1996, n. 639, a fornire le proprie deduzioni con riferimento alle sue presunte responsabilità in merito alle illegittime assenze dal servizio.
Lo #################, presa visione delle evidenze del fascicolo istruttorio, ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.
Con atto di citazione  del 31.1.2011 (notificato il 3.3.2011) il predetto incolpato veniva evocato in giudizio, in quanto responsabile del complessivo danno erariale di € 11.911,00.
Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio (1.6.2011) a mezzo di comparsa di risposta, con il patrocinio dell'avv. -
Ha nell'ordine prospettato i seguenti motivi difensivi:
-preliminarmente, il difetto di condizione di proponibilità e/o ammissibilità e/o procedibilità in relazione all'azione di responsabilità per danni all'immagine alla P.A., per mancanza di sentenza penale irrevocabile di condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009;
-di conseguenza, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione;
-nel merito, l'infondatezza dell'azione di responsabilità per inconsistenza dell'apparato probatorio fornito da parte attrice, posto che quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare i fatti su cui si fonda la propria pretesa secondo le regole del processo civile;
-in tale prospettiva, il semplice rimando agli accertamenti realizzati dalla Polizia Giudiziaria non soddisfa l'onere della prova richiesto dall'art. 163 c.p.c.;
-sussiste ampia documentazione medica in relazione alla lombosciatalgia sofferta dal convenuto.
Chiede conclusivamente il convenuto:
-che venga dichiarata improponibile e/o inammissibile l'azione di responsabilità erariale per danni all'immagine della P.A.;
-in subordine, respingere nel merito la domanda attorea.
All’odierna pubblica udienza il P.M.  ha pienamente confermato la richiesta risarcitoria, puntualizzando che:
-ricorre nelle vicende in questione una fattispecie legale tipica di danno all'immagine della P.A., senza necessità del previo accertamento penale;
-sono puntualmente indicate, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., le fonti di prova a carico del convenuto;
-nei fatti di causa non si pone un problema di falsità materiale della certificazione medica, ma di dichiarazione al medico non coerente con la realtà;
-sono da rinvenirsi, nel comportamento del convenuto, indizi gravi e concordanti non di semplice colpa grave, ma di atteggiamento cosciente e volontario di induzione in errore.
Per converso l'avv. ################# ha chiesto la reiezione della domanda attorea in quanto inammissibile e comunque infondata nel merito, specificando che:
-la fattispecie in esame è in realtà sussumibile in contesto penale;
i fatti che si assumono accertati (peraltro con modalità non fidefacenti) sono completamente disconosciuti dallo #################;
-non risulta formata la prova in ordine al consumato reato di truffa.
L'avv. ################# conclude ribadendo tutte le eccezioni formulate con la comparsa di costituzione in giudizio, chiedendo, in via subordinata, la gradazione del quantum eventualmente posto a carico del convenuto.
D I R I T T O
Ritiene il Collegio di delibare, in via assolutamente preliminare, le eccezioni relative alla nullità della citazione ovvero dell'inammissibilità della pretesa attorea.
Manifestamente priva di giuridico fondamento è l'eccezione fondata sulla nullità della citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c..
All’uopo deve rilevarsi che, nei giudizi di responsabilità amministrativa, deve escludersi la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto, allorché siano chiaramente evincibili il danno, la fattispecie causativa dello stesso e le posizioni soggettive alle quali siano addebitate le pretese risarcitorie (cfr. Sez. Umbria, sent. n. 540 in data 18.11.2004).
Nel caso di specie, appaiono chiaramente evidenziati il danno erariale, il nesso causale fra la produzione del medesimo e la condotta del convenuto, nonché le singole fonti di prova a carico di quest'ultimo.
Giova altresì rammentare che nel processo innanzi alla Corte dei conti trovano applicazione sia il principio di autonomia dei giudizi (con riferimento tanto al processo civile che a quello penale), sia il principio del giusto processo, ex art. 111 Cost. Pertanto, ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa, è necessario fornire mezzi di prova (nella specie forniti) che sono autonomamente valutati dal giudice contabile (Sez. Abruzzo, sent. n. 663/2004)
In secondo luogo, è stata avanzata eccezione di nullità della citazione con riferimento alla mancanza delle condizioni di proponibilità e/o ammissibilità e/o procedibilità dell'azione di responsabilità per danni all'immagine alla P.A., per difetto di sentenza penale irrevocabile di condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009.
Osserva il Giudicante che, in virtù della disposizione citata, qualora non si sia in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna, non può procedersi ad azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine della P.A. (cfr., per tutte, Sez. Friuli-Venezia Giulia, sent. 19/2011).
Giova rammentare che il Legislatore (ricevendo peraltro l'avallo del Giudice delle Leggi) ha posto in essere un quadro di norme restrittivo rispetto alla richiesta di risarcimento di danno all'immagine della P..A. (connotato, peraltro, da profili più sanzionatori che risarcitori).
La giurisprudenza ha infatti evidenziato che il risarcimento del danno all'immagine della P.A. è attivabile innanzi a questa Corte solo quando sussista il presupposto di una sentenza irrevocabile di condanna del pubblico funzionario.
La coerenza di fondo del quadro normativo in esame è dimostrato dal fatto che l'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009 ha previsto che, per il risarcimento del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 1, c. 2, della L. 20/1994, è "sospeso fino alla conclusione del procedimento penale".
L'eccezione defensionale relativa all'inammissibilità della pretesa afferente al danno all'immagine subìto dalla P.A è quindi fondata, mancando, nella specie, una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del convenuto per i medesimi fatti: giova notare, altresì, che il medesimo art. 55-quinques del D. Lgs. 165/2001 (invocato dalla Procura procedente) postula la necessità, ai fini del risarcimento del danno all'immagine della P.A., di una sentenza penale di condanna.
Deve essere quindi dichiarata l'inammissibilità parziale della citazione, limitatamente alla pretesa afferente al ristoro del danno all'immagine subìto dall'Amministrazione dell'Interno.
Nel merito, la richiesta risarcitoria della Procura è fondata e meritevole di parziale accoglimento.
Risulta, infatti, pacifico il danno provocato dal sig. ################# all’Amministrazione dell'Interno, l’elemento soggettivo a titolo di colpa grave con previsione ovvero di dolo, nonché il nesso causale tra la condotta del convenuto ed il danno arrecato, così come è risultato dalla documentazione acquisita in via istruttoria.
Lo ################# ha consapevolmente dichiarato ai medici competenti la propria inabilità al servizio di Istituto al solo fine di svolgere proprie attività (peraltro in violazione degli obblighi di esclusività di prestazioni lavorative in favore della Polizia di Stato, presumibilmente legate all'affitto turistico di camere).
Specificamente, nei periodi di illegittima assenza contestati (23.2-4.3.2005; 5.3-14.3.2005; 31.3-6.4.2005; 12.4-26.4.2005; 26.6-2.7.2005) lo #################, che avrebbe dovuto giacere a riposo, affittava e conduceva furgoni (anche per lunghi percorsi), acquistava fuori dal Lazio mattonelle, quadri e suppellettili, e svolgeva fuori dalla propria abitazione attività non meglio identificate (presumibilmente connesse alla ristrutturazione di un appartamento destinato all'affitto turistico).
Tali attività del convenuto sono ampiamente dimostrate dal materiale acquisito durante specifiche indagini:
-documenti relativi al noleggio di furgone da parte dello ################# (unico guidatore autorizzato);
-documenti relativi all'utilizzo (sempre da parte di quest'ultimo) di carta di credito in prossimità di #################;
-reperti fotografici dello #################, colto in attività non meglio identificate nel quartiere Prati di Roma.
Risulta in sostanza dimostrato, conformemente a quanto dedotto dalla procedente Procura, che il convenuto ha svolto attività assolutamente incompatibili con le patologie dichiarate, ovviamente senza rispettare gli obblighi di reperibilità nei casi di assenza per malattia.
Devono essere completamente disattese le deduzioni difensive incentrate sul quadro clinico a carico dello #################: la circostanza di un giudizio diagnostico di lombosciatalgia (peraltro artatamente indotto dal convenuto) non costituisce causa di giustificazione né di attenuazione della responsabilità dedotta innanzi a questa Corte.
Le retribuzioni afferenti ai periodi di assenza dal servizio sono state quindi corrisposte dall’Amministrazione dell'Interno sebbene il dipendente, in buona forma fisica (come dimostrato dalla guida continuata di un furgone, da lui stesso noleggiato), prestasse attività economica remunerata, fra l'altro in dolosa violazione del principio di esclusività del rapporto di impiego in essere: ciò  esclude qualunque giustificazione alla corresponsione degli emolumenti medesimi.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che, in materia di percezione di somme non dovute, il danno erariale è ravvisabile nell’ammontare degli emolumenti indebitamente riscossi a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizio non rese, per effetto di assenze arbitrarie dal servizio (cfr. Sez. Umbria, sent. n. 445/2005, Sez. Emilia Romagna, sent. n. 581/2007).
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che sussiste indebito incameramento della retribuzione allorquando ci si assenti dal servizio sulla base di uno falso stato di malattia, ampiamente desumibile dal contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa.
A seguito della condotta del convenuto sono state sottratte energie lavorative alla Pubblica Amministrazione e si sono conclamate palesi violazioni degli obblighi di servizio.
E’ dunque ostensiva la responsabilità per dolosa violazione degli obblighi di servizio da parte dell’odierno convenuto, che ha deliberatamente dichiarato (essendo in buona forma fisica) uno stato di malattia per assentarsi dal servizio, causando un danno di € 4.476,10, come da conteggi effettuati dall’Amministrazione dell'Interno (cfr. informative agli atti della Questura di Roma, in relazione agli emolumenti corrisposti in occasione delle assenze in questione).
Non può invece trovare accoglimento la pretesa afferente al risarcimento del c.d. “ danno da disservizio”, dato per implicito in ragione dei fatti sopraesposti.
Rileva questo Giudicante, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale già chiaramente delineatosi (cfr., per tutte, Sez. Lazio, sent. 1015/2008), che parte attrice ha mancato di dimostrare che l'Amministrazione dell'Interno ha sostenuto costi aggiuntivi per svolgere servizi che sarebbero stati di pertinenza dello #################: di conseguenza, mancando la specifica prova circa l'effettivo incremento della spesa sostenuta ovvero circa l'effettivo detrimento dell'ordinato svolgimento del servizio, questo Collegio non può procedere alla valutazione equitativa dell'affermata posta di danno erariale.
In conclusione, la pretesa attorea si appalesa fondata quanto al danno correlato agli emolumenti versati nei periodi di illegittima assenza e meritevole di accoglimento
                                               P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando

DICHIARA

l'inammissibilità della citazione con riferimento al risarcimento per lesione all'immagine della P.A.

RESPINGE

la richiesta attorea con riferimento al risarcimento per “danno da disservizio”
                                               CONDANNA
il signor ################# ################# ################# al pagamento in favore del Ministero dell'Interno della somma di € 4.476,10 (quattromilaquattrocentosettantasei/10) comprensiva di rivalutazione alla data di pubblicazione della sentenza e interessi dalla predetta ultima data fino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì lo stesso al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione della sentenza si liquidano in  euro 239,70 (duecentotrentanove/70).
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28.6.2011
L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE
F.to dott. Marcovalerio Pozzato                     F.to dott. Ivan De Musso
Pubblicato in Segreteria mediante deposito nei modi di legge il 6 luglio 2011.
 
P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA’
F.to dott. Francesco MAFFEI
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 998 2011 Responsabilità 06-07-2011

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – TRATTAMENTO ILLECITO – SOGGETTO ATTIVO – FATTISPECIE (Link diretto al sito dell'autore)


SENTENZA N. 21839 UD. 17 FEBBRAIO 2011 - DEPOSITO DEL 1 GIUGNO 2011
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – TRATTAMENTO ILLECITO – SOGGETTO ATTIVO – FATTISPECIE
La Corte ha affermato che tra i titolari deputati, ai sensi dell’art.4 del d. lgs. n. 196 del 2003, ad assumere le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, rientra anche colui che, senza essere “istituzionalmente” depositario della tenuta di dati sensibili, sia comunque venuto, anche occasionalmente, a conoscenza degli stessi, sicché, ove egli, indebitamente, ne faccia diffusione illecita, risponde del reato di cui all’art. 167 d. lgs. cit. (Fattispecie di indebita diffusione, attraverso una chat line pubblica, del numero di utenza cellulare altrui).
 
Testo Completo: Sentenza n. 21839 del 17 febbraio 2011, depositata il 1° giugno 2011
(Sezione Terza Penale, Presidente M. Gentile, Relatore R. Grillo)


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Dipartimento Funzione Pubblica, circolare n. 9/2011. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – riforma della normativa