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venerdì 8 febbraio 2013
TAR:"Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente - già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato dal 3 giugno 1987 -, ha rappresentato che al momento dell'applicazione della sanzione della destituzione rivestiva la qualifica di Ispettore Capo ed era in servizio presso la Questura di (Lpd) - Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Sezione di P.G.."
TAR:"Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente - appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di (Lpd), con la qualifica di assistente della Polizia di Stato - ha rappresentato che con D.M. del 23 luglio 2009 è stato bandito dal Ministero dell'Interno il concorso per titoli di servizio ed esame scritto a 116 posti di Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato, riservato agli appartenenti del ruolo Agenti¬ Assistenti che alla data del 31/12/2002 avevano quattro anni di servizio."
TAR:"Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente - agente scelto della Polizia di Stato - ha rappresentato di essere stata incorporata, in data 05/10/2000, nei ruoli della Polizia di Stato e di essere stata, poi, assegnata al Comando Polizia di Frontiera c/o lo Scalo Aereo di (Lpd) (Lpd)."
Consiglio di Stato: "La signora (Lpd), maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di (Lpd) ricorre per l'annullamento del provvedimento specificato in epigrafe, notificatole in data 22.11.2011, con il quale è stata rigettata l'istanza da lei presentata in data 10.10.2011, di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151."
TAR:"Con il presente ricorso il sig. (Lpd), Appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, domanda l'annullamento della determinazione 1.4.2010 s.n.p. del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, recante "irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari"."
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