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martedì 14 giugno 2011

TAR "...Considerato altresì che anche l'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (secondo cui "l'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100,  come domanda di trasferimento di sede")..."

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4650Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
i  ricorrenti, appartenenti all'Arma dei carabinieri, sono stati trasferiti in date diverse a sezioni di polizia giudiziaria di Procure della Repubblica;
Considerato che essi ricorrono al T.a.r. perché venga accertato il loro diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, sostenendo in proposito che i trasferimenti di cui sopra non sono trasferimenti a domanda ma trasferimenti d'autorità;
Considerato che, come rilevato dai ricorrenti, la  questione ha formato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tesi in ricorso, le quali hanno rilevato che il discrimine tra trasferimento d'ufficio e a domanda del personale delle forze armate e di polizia deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente; per cui nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. Con la conseguenza che il trasferimento di unità di personale presso le sezioni di polizia giudiziaria ha natura di trasferimento d'autorità, in  quanto è destinato a soddisfare prioritariamente l'interesse dell'Amministrazione, mentre la domanda prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 271/1989 è solo
una dichiarazione di assenso o di disponibilità all'assegnazione  alle suddette sezioni (v., per tutte, C.d.S., Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2928);
Considerato altresì che anche l'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (secondo cui "l'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100,  come domanda di trasferimento di sede") è interpretato dalla prevalente  giurisprudenza in senso favorevole alla tesi del ricorso, nella considerazione che siffatta norma, pur autoqualificandosi come interpretativa, non può trovare applicazione per fatti precedenti alla sua entrata in vigore, pena l'incostituzionalità della stessa. Ciò in quanto, affinché una
norma interpretativa, e quindi retroattiva, possa essere considerata costituzionalmente legittima, è necessario - diversamente a quanto accade nel caso di specie - che: la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente;  non integri il precetto di quest'ultima; e, infine, non adotti un'opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria esegesi della stessa. Fermo restando che l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati alla certezza dell'ordinamento  giuridico, con la conseguente illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (v. la citata decisione del Consiglio di Stato n. 2928/2010);
Ritenuto pertanto, in adesione al citato indirizzo giurisprudenziale, che il ricorso debba essere accolto;
Ritenuto che le spese di giudizio, in considerazione dei dubbi interpretativi alla data del gravame, debbano essere compensate ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile.P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l'effetto, dichiara il diritto di ricorrenti alla indennità pure in epigrafe specificata e ai relativi accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...L'interessato premette in fatto di frequentare la  scuola di specializzazione in Pediatria presso l'Università La Sapienza  di Roma, a cui è stato ammesso nell'anno 2009 a seguito di apposita richiesta formativa da parte dell'Esercito. Egli ritiene incompatibile l'impiego in teatro operativo sia con la contemporanea frequenza specialistica che con lo propria condizione di genitore avendo un figlio  minore di anni otto che gli dà diritto ad astenersi dal lavoro ai sensi  dell'art. 32 del D.Lvo n. 151/2001...."



T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4512
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il  Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito immediatamente e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti.
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Logistico dell'Esercito ha  rigettato la memoria ostativa avverso la proposta d'impiego in contingenza presso il teatro operativo afgano e, per l'effetto, gli ha ordinato di partire per l'impiego all'estero.
L'interessato premette in fatto di frequentare la  scuola di specializzazione in Pediatria presso l'Università La Sapienza  di Roma, a cui è stato ammesso nell'anno 2009 a seguito di apposita richiesta formativa da parte dell'Esercito. Egli ritiene incompatibile l'impiego in teatro operativo sia con la contemporanea frequenza specialistica che con lo propria condizione di genitore avendo un figlio  minore di anni otto che gli dà diritto ad astenersi dal lavoro ai sensi  dell'art. 32 del D.Lvo n. 151/2001.
L'amministrazione si è pronunciata nei divisati sensi sul presupposto che "secondo una prassi consolidata confermata nel  caso specifico con apposita dichiarazione rilasciata dalla Scuola di Specializzazione in Pediatria, le attività mediche addestrative operative sul territorio nazionale e fuori area effettuate dagli specializzandi sono da considerare valide ai fini del completamento del percorso formativo".
Il ricorrente sostiene l'inesistenza della "prassi", che non costituisce fonte; di contro, la Segreteria della Scuola di Specializzazione dell'Università ha ribadito "che non è possibile alcun congelamento della formazione specialistica in Pediatria  per lo specializzando militare in s.p.e. in caso di assenza per più di 40 giorni per motivi diversi da quelli espressamente previsti nell'art. 47 del Manifesto degli Studi". In altri termini, il ricorrente sostiene che, per disposizione dell'Università, la frequenza non può subire interruzioni se non per un periodo limitato di tempo e per le ipotesi tassative tra cui non è contemplata la destinazione del medico militare ad attività da svolgersi nell'ambito di missioni all'estero in territorio afgano.
Il provvedimento impugnato è, pertanto, carente di motivazione, sproporzionato ed illogico non avendo tenuto conto, l'amministrazione, dell'interesse pubblico primario sotteso alla frequenza della Scuola di Specializzazione ed il pregiudizio che ne ricaverebbe sia l'interessato che l'Istituzione militare ove ne fosse congelata ovvero preclusa la frequenza dopo che la stessa era stata autorizzata ed assentita mediante trasferimento d'autorità.
Si è costituito il Ministero della Difesa per mezzo dell'Avvocatura di Stato.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio non ravvede, nella particolarità della fattispecie, una situazione di incompatibilità dell'impiego in teatro operativo con la contemporanea frequenza della Scuola di Specializzazione.
Come documentato nella lettera datata 23 luglio 2010 a firma del Coordinatore della Scuola di Specializzazione dell'Università "La Sapienza" di Roma "le attività mediche addestrative e  operative istituzionali svolte nel territorio nazionale e nelle operazioni "Fuori Area" possono essere considerate di completamento nella formazione, e in questa ottica può essere concesso agli specializzandi ufficiali medici di assentarsi dalla regolare frequenza della Scuola per la necessità operativa stessa".
Il ricorrente fonda le proprie doglianze sulla circolare del MIUR 4 ottobre 2010 secondo cui l'assenza dal Corso per cause diverse da quelle tipizzate dalla amministrazione universitaria comporterebbe la decadenza dalla scuola di specializzazione.
Il Collegio osserva che la stessa circolare, a pag. 2, chiarisce, con riguardo specifico ai medici militari (e medici della Polizia di stato)  che "da una corretta interpretazione della normativa vigente in materia, la maggior parte delle attività professionalizzanti devono essere svolte necessariamente presso le strutture dell'Ateneo, che sono appositamente valutate ai fini dell'accreditamento e dall'Ateneo medesimo certificate".
Ebbene, se è vero che "la maggior parte delle attività professionalizzanti devono essere svolte necessariamente presso  le strutture dell'Ateneo", appare obiettivamente immune da vizi logici e  travisamento dei fatti la determinazione impugnata che ha individuato il ricorrente, in sede di pianificazione semestrale, per l'impiego fuori  area quale ufficiale medico per l'Operazione ISAF, per un incarico della durata di (appena) 60 giorni; un periodo, dunque, obiettivamente contenuto rispetto alla durata del corso di specializzazione che non può  comportare, alla luce delle istruzioni universitarie, la decadenza dalla Scuola.
L'attività addestrativa "Fuori Area" non compromette, pertanto, tenuto conto della specificità del caso (durata dell'impiego), l'attività di specializzazione in Pediatria costituendo, anzi, come evidenziato dalla stessa resistente, un percorso formativo particolarmente utile ai fini della formazione professionale del Grandoni.
Il Policlinico Militare dovrà, ovviamente, inoltrare - come stabilito nella nota del 23 luglio 2010 - apposita richiesta alla Direzione della Scuola di Specializzazione in Pediatria e, al termine del servizio, documentarne la natura; la Scuola di Specializzazione, ricorrendo dette condizioni, dovrà considerare il periodo di impiego "Fuori Area" come utile ai fini della specializzazione in Pediatria
Generica.
Non meglio documentata, s'appalesa la censura sulla presunta disparità di trattamento rispetto agli ufficiali appartenenti alle altre Forze Armate che, ammessi a frequentare le Scuole di Specializzazione, sarebbero automaticamente esclusi in qualsivoglia teatro operativo. La censura è, comunque infondata avendo la difesa erariale comprovato, senza essere smentita, che gli ufficiali medici specializzandi vengono normalmente impiegati in attività al di fuori del territorio nazionale (cfr nota Comando Logistico dell'Esercito, allegato 12 alla memoria depositata dall'Avvocatura di Stato).
In ordine, infine, alla condizione di padre di un  minore di 8 anni, la circostanza s'appalesa del tutto irrilevante nel procedimento di impiego operativo "Fuori Area" non fondando alcuna posizione di pretesa nei confronti dell'amministrazione in grado di revocare in dubbio la legittimità dell'"Ordine" militare.
In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...Con il ricorso in esame i ricorrenti - tutti sottufficiali delle forze armate - propongono azione di accertamento in ordine al diritto alla corresponsione delle somme a titolo di perequazione economica con il trattamento in godimento da parte dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri, non già secondo la decorrenza fissata dal legislatore con il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23, e cioè 1° gennaio 1992, bensì dalla più antica data stabilita per i sottufficiali dei Carabinieri. il cui trattamento economico è stato fatto decorrere dal 20 giugno 1986 (D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in L. 6 marzo 1992, n, 216)...."

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4500Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con  il ricorso in esame i ricorrenti - tutti sottufficiali delle forze armate - propongono azione di accertamento in ordine al diritto alla corresponsione delle somme a titolo di perequazione economica con il trattamento in godimento da parte dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri, non già secondo la decorrenza fissata dal legislatore con il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23,  e cioè 1° gennaio 1992, bensì dalla più antica data stabilita per i sottufficiali dei Carabinieri. il cui trattamento economico è stato fatto decorrere dal 20 giugno 1986 (D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in L. 6 marzo 1992, n, 216).
Sostengono, in sostanza, i ricorrenti che il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23,  pur avendo risolto anche in favore del personale appartenente alle Forze Armate il problema dell'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi, non avrebbe, per altrettanto, definito quello relativo alla decorrenza di tale trattamento, creando sotto questo profilo disparità di trattamento, invece di garantire la piena equiparazione, tra i sottufficiali delle FF.AA. e quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in violazione dei  principi di rango costituzionale di cui agli articoli 3, 36, 97 e 136 della Costituzione.
Come seguono le considerazioni del Collegio.
Giova premettere, più in generale, che la questione dell'equiparazione giuridica ed economica, di cui alla "Tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i gradi degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli del personale delle altre Forze di polizia", allegata alla legge n. 121 del 1981 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza") ed ivi richiamata dall'art. 43, 17° comma, è stata oggetto di successivi interventi legislativi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991.
Con la richiamata sentenza, la Corte ha ritenuto che l'equiparazione, ai fini del trattamento retributivo, dei sottufficiali dei Carabinieri al personale della Polizia di Stato andava compiuta, in mancanza di indicazione di un diverso criterio da parte della legge, in base alle funzioni esercitate, non potendo non corrispondere a parità di funzioni un identico trattamento economico, ed  ha, conseguentemente, dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 43, comma 17, e la Tabella all. C) della legge 1° aprile 1981, n. 121,  nella parte in cui le predette disposizioni non includevano la qualifica di Ispettore di Polizia fra quelle equiparabili alle qualifiche dei sottufficiali dei Carabinieri, così omettendo l'individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate dai sottufficiali dei Carabinieri con quelle attribuite al personale di polizia.
I principi formulati dalla Corte sono stati poi applicati in sede giurisdizionale con le decisioni del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 986 del 26 novembre 1991 e del T.A.R. del Lazio, n. 1219 del 9 luglio 1991.
Successivamente è intervenuto il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 6 marzo 1992, n. 216.
Ai sensi del primo comma, art. 2 del citato decreto legge, a decorrere dal 1° gennaio 1992, ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all'art. 1, primo comma. (Sezione IV del Consiglio di Stato n. 986 del 26 novembre 1991 e T.A.R. del Lazio, sez. I, n. 1219 del 9 luglio 1991)
Il successivo secondo comma ha disposto che al pagamento delle competenze arretrate, derivanti dall'esecuzione delle citate sentenze di cui all'art. 1, si sarebbe provveduto, nell'anno 1993, mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35% dell'importo spettante; nell'anno 1994, mediante la corresponsione di un  ulteriore acconto pari al 35% dell'importo spettante; nell'anno 1995, mediante la corresponsione del rimanente 30%.
Osserva il Collegio che, con le richiamate disposizioni, il legislatore ha inteso disciplinare, con norma primaria,  gli effetti scaturenti dalle decisioni puntualmente citate nell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 5/92,  concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza agli Ispettori della Polizia di Stato,  avendo posto, al riguardo, sia una previsione a regime, in ordine al trattamento spettante ai predetti sottufficiali, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sia una norma transitoria per la corresponsione delle competenze arretrate, con esplicito ed esclusivo riferimento a quelle derivanti dall'esecuzione delle sentenze citate nel primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto legge. (Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991 e TAR Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991)
Quanto all'equiparazione dei trattamenti a regime, la Corte Costituzionale ha ritenuto che è frutto di una legittima scelta del legislatore l'unificazione completa, dal 1° gennaio  1992, con compattamento verso l'alto del trattamento economico (allineato sui livelli VI, VI bis e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia, ad ordinamento civile e militare, compresi quelli appartenenti a Forze di Polizia (diverse dai Carabinieri) che erano stati mantenuti al di fuori sia dalla suddetta pronuncia della Corte, sia dalle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi. (Corte Cost., 17 marzo 1998, n. 63)
Prevedendo un regime transitorio, il legislatore ha, invece, assicurato la spettanza degli arretrati solo ai destinatari delle citate sentenze, escludendo quindi dallo stesso diritto i possibili destinatari di altre sentenze favorevoli e comunque successive  alla data d'entrata in vigore del D.L. n. 5/92. (Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 1997 n. 743 e 24 febbraio 1997 n. 137)
Si è osservato, al riguardo, che, con una diversa  interpretazione, si giungerebbe all'assurda conclusione che coloro, che  già avevano ottenuto una sentenza favorevole, percepirebbero gli arretrati, nei limiti e con gli scaglionamenti appositamente stabiliti nel decreto legge, mentre tutti gli altri, pur avendo una posizione giuridicamente meno qualificata, li percepirebbero illimitatamente e immediatamente (Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 1994 n. 809).
Peraltro, la stessa Corte Costituzionale (23 dicembre 1993 n. 455), ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni recate con gli artt. 1 e 2 del citato d.l. 5/92,  nella parte in cui assicurano l'effetto retroattivo a quanti hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, rispetto ad altri che non l'hanno ottenuta ancorché ricorrenti.
In detta occasione, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il legislatore ha compiuto una scelta, differenziando la posizione dei destinatari delle sentenze citate nell'art. 1, primo comma, dello stesso decreto legge, per quanto attiene al diritto alle competenze arretrate, e che la scelta stessa non è affetta da censure di  arbitrarietà o irragionevolezza.
Il giudice delle leggi ha ancora ritenuto che non può assumersi sminuita, nel periodo fino all'entrata in vigore del D.L. n. 5 del 1992,  l'equiparazione economica in questione, in quanto la tendenziale omogeneità dei trattamenti non comporta, nel periodo transitorio, una continua identità di posizioni economiche, in considerazione delle residue differenze di compiti e di ordinamenti e quindi di livelli funzionali. (Corte cost., 1420 luglio 1999, ord. n. 331)
Gli enunciati principi sono stati ribaditi, sotto  il profilo della disciplina temporale di attuazione dei provvedimenti di perequazione retributiva in discussione, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, anche successiva rispetto a quella precedentemente citata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2000 n. 973).
Tanto precisato in punto di diritto, ritiene il Collegio, riguardo alla controversia in esame, che analoghe considerazioni a quelle sopra esposte inducono ad escludere la fondatezza, con riferimento agli art. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione, della, sia pure indirettamente introdotta, questione di legittimità costituzionale della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - veicolata dai ricorrenti con la domanda giudiziale di accertamento e condanna dell'amministrazione alla corresponsione, da epoca più remota, degli scatti gerarchici - nella parte in cui la decorrenza dei previsti benefici economici per i sottufficiali delle Forze Armate viene fissata dal 1° gennaio 1992 - in quanto, per un verso, la disciplina differenziata del trattamento economico è riconducibile alla discrezionalità del legislatore, che ben può disciplinare in modo differenziato situazioni in concreto disuguali; per
l'altro, avendo la stessa Corte Costituzionale ritenuto che è il frutto di una legittima scelta del Legislatore l'unificazione completa, dal 1° gennaio 1992, con  compattamento verso l'alto del trattamento economico, di tutti i Sottufficiali.
Più in particolare, il Collegio ritiene che:
la lamentata disparità di trattamento - lungi dall'esser ingiustificata - è riconducibile alla peculiarità delle funzioni svolte da soggetti (sottufficiali dei Carabinieri) ai quali, soli, è attribuita istituzionalmente la qualifica di "Ufficiale di p.g.";
il Legislatore, peraltro, nel momento stesso in cui ha provveduto ad estendere anche ai ricorrenti il medesimo trattamento economico previsto per le categorie equiparate ha, con ciò stesso, eliminato ogni forma di disparità di trattamento fra categorie di dipendenti;
in ordine all'evocato art. 36 Cost.,  escluso che i diritti economici del pubblico dipendente godono di particolari garanzie anche a fronte di norme eventualmente retroattive, (sent. nn. 6 del 1994; 153 del 1994 e 421 del 1995), non può assumersi l'esistenza della lesione ove, come nel caso di specie, sia stato riconosciuto un beneficio con finalità perequativa al contempo rispettandosi il valore tutelato rappresentato dal sinallagma tra prestazione lavorativa e controprestazione posto a presidio del trattamento economico complessivo (sent. n. 1089 del 31 dicembre 1988);
il riferimento all'art. 97 Cost. non appare pertinente, in quanto nella questione in esame non vengono in rilievo aspetti connessi al buon andamento dell'azione amministrativa;
Non va sottaciuto, infine, che la pretesa dei ricorrenti si appunta su referenti di dubbia legittimità atteso che il postulato beneficio (retroattività degli effetti economici) trova ostacolo nell'art. 11 delle Disposizioni Preliminari al Codice civile, secondo cui "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione purché non preceda quella della stipulazione".
In conclusione, il ricorso in esame è infondato e  va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Santoro: Direttore generale della Rai - Aderisci al gruppo - Abbonati scelgano CDA Rai



/ SANTORO: MI CANDIDO A DG RAI, ABBONATI SCELGANO CDA
IN PIAZZA A BOLOGNA CON LA FIOM; LA7? NON E' QUESTIONE DI PREZZO
(di Michele Cassano)
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - E' un fiume in piena Michele Santoro
alla conferenza stampa di presentazione della serata evento
organizzata per i 110 anni della Fiom venerdi' prossimo a
Bologna. Non costretto nei pochi minuti dell'anteprima di
Annozero, che si e' appena concluso con un exploit di ascolti,
il giornalista ne ha per tutti: prende di mira dirigenti e
colleghi e spiazza la platea con una provocazione delle sue:
''Trovero' il modo di candidarmi a direttore generale della Rai,
presentero' il mio curriculum e gli altri saranno costretti a
fare lo stesso''. Il conduttore conferma che la trattativa con
La7 va avanti, ma sui tempi nessuna certezza. L'unica scadenza
sarebbe dettata dai palinsesti della rete di Ti Media, ma alla
presentazione del 23 giugno si potrebbe arrivare con qualche
punto interrogativo.
Per il momento nelle parole di Santoro c'e' soprattutto la
Rai. Una Rai nuova, finalmente libera dalla morsa delle forze
politiche, e' quella che auspica il conduttore. ''I tempi
dell'editto bulgaro, in cui bastava chiuderci in una stanza e
buttare via la chiave, sono finiti - argomenta -. Oggi
l'emergenza e' un'altra: la sopravvivenza di una delle ultime
grandi aziende di questo Paese''. Ecco perche', secondo il
giornalista, gli abbonati dovrebbero ''poter scegliere il cda
della Rai'', indicare ''le trasmissioni e le reti per cui pagano
il canone''.
Lo spunto viene dalla proposta di riforma del servizio
pubblico rilanciata dal leader del Pd Pierluigi Bersani. ''Non
deve dire solo che i partiti vadano fuori - sostiene Santoro -
ma deve garantire che gli autori si riapproprino della
televisione e che ci sia trasparenza nelle nomine''. Lui stesso,
a queste condizioni, sarebbe pronto a gettarsi nella mischia. E
se mai diventasse dg, partirebbe da chi sa fare tv: ''Andrei da
Celentano e da Sabina Guzzanti e chiederei cosa vogliono. A
Gabanelli direi se vuole fare Report tutto l'anno, a Corrado
Guzzanti e Grillo se vogliono tornare''.
Ora, invece, per Santoro il panorama e' desolante. ''Sono
costretto a sentire un signore che non si capisce se parla da ex
dg Rai o da ex para' - afferma riferendosi all'ex dg Mauro Masi
-. Dice che avrebbe voluto affrontarmi di persona, ma l'ho visto
30 volte e non ha saputo incollare quattro parole di fila. La
domanda e': come hanno fatto a scegliere come dg uno che non
distingue un aspirapolvere da un televisore?''. Poi ne ha anche
per Giuliano Ferrara e Vittorio Sgarbi (''mettere loro al posto
di Dandini o Iacona ha solo il volto del potere'') e per Mario
Calabresi (''Una trasmissione in onda al posto del segnale
orario. Programmi amati dai critici e poco dal pubblico'').
Il conduttore non nasconde quindi che la trattativa con La7
va avanti. ''Il mio gruppo di lavoro sarebbe felice di andare -
aggiunge -. Non e' un problema di prezzo, ma di liberta'
editoriale. Se La7 ci tranquillizza su questo va bene''. Secondo
Santoro, se ''Fabio Fazio non dovesse trovare spazio in Rai, con
lui, con noi, con Mentana, Lerner, Gruber, Costamagna, Telese,
Crozza, la rete potrebbe fare molto''.
Ora l'appuntamento e' per il 17 giugno a Bologna per la
serata 'Signori, entra il lavoro. Tutti in piedi'. ''E' un nuovo
esperimento, diverso da Raiperunanotte'', spiega Santoro. Lo
spettacolo, al quale si potra' contribuire economicamente e che
non prevede compensi per i partecipanti, dovrebbe essere
condotto da Vauro e Serena Dandini, mentre il conduttore ha in
serbo una sorpresa (''una cosa importante, ma devo aspettare
venerdi'''). Ci saranno Marco Travaglio e Antonio Ingroia, Dario
Fo e Franca Rame, Max Paiella e Maurizio Crozza, poi la musica
di Teresa De Sio, dei Subsonica e di Daniele Silvestri. Il filo
conduttore sara' - spiega il giornalista - ''la dignita' del
lavoro come condizione di liberta'''. (ANSA).

CAS
14-GIU-11 19:10 NNNN
RAI: SANTORO, CI STIAMO GIOCANDO UNA DELLE ULTIME GRANDI AZIENDE =
(AGI) - Roma, 14 giu. - "E' in gioco il destino di una delle
ultime grandi aziende del Paese", la Rai. Lo ha detto Michele
Santoro durante la conferenza stampa tenuta con il segretario
generale della Fiom Maurizio Landini in occasione della
presentazione della serata-evento di venerdi' 17 a Bologna per
i 110 anni del sindacato dei metalmeccanici della Cgil. Per il
conduttore "e' un problema di qualita' strategica che potrebbe
essere messo in gioco. Dobbiamo preoccuparci che possa perdersi
un soggetto protagonista della scena industriale. Ci stiamo
giocando la piu' grande azienda di comunicazione. Stiamo
cercando di dimostrare che si puo' resistere. Se si fa
comunicazione, allora ci vuole un megafono". Per Santoro "oggi
siamo in una situazione in cui quando un deve presentare un
programma ecco che il Politburo dice 'mandaci il progetto, poi
noi lo esaminiamo'. Ma noi chi? Ma con Sgarbi - ha aggiunto il
conduttore - che valutazioni hanno fatto, se le hanno fatte?
Chi se n'e' occupato di quel programma. Abbiamo buttato un po'
di soldi, nessuno si e' scandalizzato e nessuno ha parlato di
sciopero del canone...". E ancora: "Se non ci mettiamo gli
autori al centro, la televisione non va avanti. I burocrati
decidono". Santoro ha sottolineato quindi che "alla Rai in
questo momento non ci sono regole, c'e' il delirio. Quando ti
dicono che quello che vuoi fare perche' c'e' un fatto nuovo,
non c'e' nella scheda del programma, allora e' davvero
incredibile. E' un momento tragicomico quello che si sta
vivendo". (AGI)
Vic
141845 GIU 11

NNNN

overdose di tv moltiplica rischi cuore, diabete e morte = basta superare per anni 2 ore al giorno davanti al piccolo schermo

SALUTE: OVERDOSE DI TV MOLTIPLICA RISCHI CUORE, DIABETE E MORTE =
BASTA SUPERARE PER ANNI 2 ORE AL GIORNO DAVANTI AL PICCOLO
SCHERMO

Roma, 14 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
22.00) - Pessime notizie per adulti e bambini fan accaniti del piccolo
schermo. Le maratone davanti alla tv, alla lunga, moltiplicano i
rischi di ammalarsi di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e
addirittura di morte per varie cause. Lo rivela l'analisi di una gran
mole di studi internazionali, condotti complessivamente su centinaia
di migliaia di persone. Uno studio pubblicato su 'Jama' che ha
quantificato i rischi per la salute legati all'abitudine di guardare
la televisione per almeno 2-3 ore al giorno. Piu' o meno lo spazio di
un tg e due telefilm.

"Oltre al fatto di alterare il dispendio energetico, 'rubando'
tempo all'attivita' fisica, guardare la tv - spiegano i ricercatori
danesi e americani autori dell'analisi - e' associato a
un'alimentazione errata in adulti e bambini". Insomma, la passione per
il piccolo schermo rischia di innescare una serie di abitudini
sbagliate e pericolose, i cui effetti incidono sulla salute a distanza
di qualche anno.

Il gruppo di Andres Grontved dell'University of Southern Denmark
(Odense) e Frank Hu dell'Harvard School of Public Health (Boston) ha
condotto una meta-analisi esaminando i dati di studi di coorte
prospettici sull'associazione tra tv, diabete, malattie
cardiovascolari (fatali e non), e morte per tutte le cause. Esaminando
lavori condotti tra il 1970 e il 2011, gli studiosi hanno identificato
8 ricerche che rispondevano ai criteri per l'inclusione dell'analisi.
(segue)

(Mal/Pn/Adnkronos)
14-GIU-11 17:10

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SALUTE: OVERDOSE DI TV MOLTIPLICA RISCHI CUORE, DIABETE E MORTE (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Solo per il diabete di tipo 2 i
lavori coinvolgevano 175.938 persone, seguite per oltre otto anni e
mezzo; per le malattie cardiovascolari sotto la lente c'erano 34.253
soggetti per oltre 10 anni e mezzo; mentre per la mortalita' da varie
cause 26.509 persone per quasi sette anni. Analizzando i dati si e'
visto che 2 ore al giorno di tv sono associate a un aumento del 20%
del rischio di diabete di tipo 2, a un +15% per le malattie
cardiovascolari e a un +13% quanto al pericolo di mortalita' da varie
cause.

Se, inoltre, il rapporto tra tempo passato davanti al piccolo
schermo e diabete (o malattie cardiovascolari) appare di tipo lineare,
il rischio di mortalita' da tutte le cause sembra aumentare in modo
notevole se si superano le 3 ore al giorno. "E' biologicamente
plausibile che le maratone alla tv siano associate a diabete di tipo
2, malattie cardiovascolari e mortalita' per tutte le cause", scrivono
i ricercatori.

A questo punto "occorrono ulteriori ricerche, per quantificare
l'influenza della dieta e dell'attivita' fisica" in questo fenomeno. E
anche "studi che permettano di stabilire l'associazione tra l'uso
prolungato dei nuovi media e dei dispositivi high tech, il bilancio
energetico e il rischio di malattie croniche", concludono gli autori.
Ricordando che, secondo gli ultimi dati, negli Stati Uniti in media si
inanellano 5 ore al giorno incollati ai programmi televisivi.

(Mal/Pn/Adnkronos)
14-GIU-11 17:16

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salute: esperti, cellulari e wi-fi dannosi, servono fondi per studi indipendenti

SALUTE: ESPERTI, CELLULARI E WI-FI DANNOSI, SERVONO FONDI PER STUDI INDIPENDENTI =
NUOVI STUDI SU RISCHI CANCRO SENO DA MIX ELETTROSMOG-RX E DANNI
A CELLULE UMANE

Roma, 14 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un mare di onde
elettromagnetiche di diverso tipo e intensita' emesse da cellulari,
wi-fi, cordless, apparecchiature senza fili, radar. Per non parlare
dei campi elettrici, delle piu' pericolose radiazioni ionizzanti
legate a esami diagnostici, emissioni naturali, esposizione a lavoro.
Tutte radiazioni a rischio per la salute, come indicano diversi studi,
mai 'scagionate' definitivamente dalle ricerche in loro difesa e le
cui intensita' e presenza sono cresciute in 10 anni a livelli
esponenziali con un trend che non accenna ad arrestarsi.

Lo hanno ricordato di esperti - fisici, medici, neuroscienziati
- riuniti oggi al convegno internazionale "Telefonia mobile, wi-fi e
wi-max: un pericolo per la salute?", organizzato oggi a Roma
dall'associazione malattie da intossicazione cronica, e ambientale
(Amica).

"I danni alla nostra salute sono una certezza. E servirebbe
approfondire il problema con studi indipendenti, per i quali sono
necessari fondi", spiega all'Adnkronos Salute Fiorenzo Marinelli,
ricercatore dell'Istituto di genetica molecolare, del Cnr di Bologna
che ha presentato uno studio sui danni alle cellule umane in vitro,
esposte sia al wi-fi che alle onde radar, sulla scia di uno studio
gia' realizzato sui telefoni cellulari lo scorso anno. (segue)

(Ram/Ct/Adnkronos)
14-GIU-11 15:36

NNNNSALUTE: ESPERTI, CELLULARI E WI-FI DANNOSI, SERVONO FONDI PER STUDI INDIPENDENTI (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "La ricerca pilota sui telefonini
- dice l'esperto - ha indicato che c'e' un primo effetto di
stimolazione dei geni che producono la morte cellulare, che si
verifica in poche ore dall'esposizione alle onde. Le cellule
sopravvissute, sulla lunga esposizione, ricevono invece un segnale di
sopravvivenza cellulare e sono stimolate a proliferare, sia quelle
sane che quelle danneggiate. C'e' un doppio danno, uno immediato e uno
a lungo termine, con la possibilita' di far velocizzare le crescite
tumorali".

"Sul wi-fi abbiamo fatto studi sia su cellule sane muscolari che
su quelle leucemiche - continua - in tutte e due i casi si ha sia
l'apoptosi delle cellule esposte per breve periodo sia la
proliferazione delle cellule danneggiate".

A confermare i danni delle radiazioni anche una ricerca sui topi
dell'Istituto Ramazzini di Bologna. "Abbiamo dimostrato - ha spiegato
Morando Soffritti, direttore scientifico del Ramazzini - che topi
esposti a un campo magnetico, dalla vita fetale fino alla morte, e
sporadicamente ai raggi X, paragonabili a quelli delle donne che si
sottopongono a esami diagnostici periodici come la mammografia, hanno
un rischio molto piu' elevato di tumore al seno". (segue)

(Ram/Ct/Adnkronos)
14-GIU-11 15:38

NNNNSALUTE: ESPERTI, CELLULARI E WI-FI DANNOSI, SERVONO FONDI PER STUDI INDIPENDENTI (3) =
MARINELLI, INUTILE ATTUALE METODO PER MISURARE L'ESPOSIZIONE

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "La scienza ci indica, quindi,
che e' consigliabile limitare l'uso di queste tecnologie, utilizzando
un principio di precauzione", sostiene Marinelli sottolineando anche
l'inutilita' di alcune novita'. "Il wi-fi ad esempio - aggiunge - e'
inutile e dannoso. Abbiamo cablato l'intero pianeta per connetterci a
internet e ora vogliamo fare gli ultimi 10 metri via radio. Non ha
senso".

Marinelli mette in discussione anche il metodo di misurazione
dell'esposizione, oggi calcolato con il sistema Sar (Specific
Absorption Rate), ovvero la quantita' di radiazioni emesse dai
telefoni assorbite dal corpo umano. Per farlo si espone una sostanza
inerte, proteica, che non 'reagisce' come fanno le cellule. Il
risultato e' che non viene stabilito il reale danno. Marinelli e il
suo gruppo hanno invece studiato un sistema piu' semplice, basato
sulla misurazione, direttamente sull'uomo, degli effetti del
telefonino sia dal lato dove viene utilizzato l'apparecchio sia
dall'altro, con un metodo di facile applicazione.

"Quello che sta emergendo negli ultimi tempi - conclude Ernesto
Burgio, pediatra e componente dell'International Society of Doctors
for the Environment (Isde) - e' che non si puo' piu' pensare che
l'esposizione massiccia alle radiazioni sia il solo pericolo,
continuando a valutare la dose totale assorbita. L'attenzione, ora, e'
sulla sinergia di tante sostanze chimiche (xenobiotici) con agenti
fisici come i campi elettromagnetici e delle piccole dosi quotidiane
di radiazioni ionizzanti (come avviene vicino alle centrali nucleare).
Tutto questo espone a continue 'marcature' del software del Dna,
l'epigenoma. Danni che si stratificano negli anni e, accumulandosi nei
gameti, possono passare da una generazione all'altra, con una
pesantissima eredita' per le generazioni future".

(Ram/Ct/Adnkronos)
14-GIU-11 16:27

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Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia


Criteri e modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni


Sanita' penitenziaria: schede relative alla rilevazione dei detenuti adulti, minori e giovani adulti tossicodipendenti e alcoldipendenti


Mancano 3 mila medici legali, a rischio verifiche Inps e visite fiscali

SANITA': MANCANO 3 MILA MEDICI LEGALI, A RISCHIO VERIFICHE INPS E VISITE FISCALI =
ARBARELLO, GRAVE CARENZA DI POSTI NELLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE

Roma, 14 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - In barba al fascino
di coroner e Csi, in Italia scarseggiano i medici legali. E non e' un
problema di perdita di appeal della professione. "Mancano i posti
nelle scuole di specializzazione in Medicina legale. E se oggi in
Italia i medici legali sono circa 3 mila, in realta' ne servirebbero
almeno il doppio. Un problema che incidera' sulle verifiche Inps sulle
pensioni di invalidita', sulle visite fiscali, ma anche sul
contenzioso e sulla valutazione della responsabilita' professionale
del medico". Lo spiega all'Adnkronos Salute Paolo Arbarello, direttore
dell'Istituto di Medicina legale della Sapienza di Roma.

Arbarello affronta il tema a margine delle 'Giornate
medico-legali 2011', in corso a Roma, all'Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum. Un appuntamento che vanta 320 relatori e oltre 1.000
partecipanti da tutta Europa. La carenza evidenziata e' ancor piu'
pesante alla luce dell'impennata del contenzioso in sanita'. Le
valutazioni dei danni da incidenti e delle responsabilita'
professionali dei medici sono enormemente cresciute: "In 10 anni sono
aumentate del 140%", evidenzia l'esperto.

E se la macchina dei controlli dell'Inps rischia di incepparsi,
anche per quanto riguarda i procedimenti giudiziari si evidenziano
alcuni problemi. "In tribunale, infatti, per le perizie troppo spesso
ci si rivolge a medici specialisti. Ma perche' siano attendibili serve
la coppia: specialista piu' medico-legale", conclude l'esperto.

(Mal/Ct/Adnkronos)
14-GIU-11 15:41

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INTERNET: GUIDA DELLA POLIZIA POSTALE PER SICUREZZA SU ACQUISTI IN RETE = IN COLLABORAZIONE CON PAYPAL SOCIETA' DEL GRUPPO EBAY



INTERNET: GUIDA DELLA POLIZIA POSTALE PER SICUREZZA SU ACQUISTI IN RETE =
IN COLLABORAZIONE CON PAYPAL SOCIETA' DEL GRUPPO EBAY

Roma, 14 giu. - (Adnkronos) - Una guida con consigli pratici e
suggerimenti per acquistare in internet: e' quella nata
dall'esperienza di PayPal nei pagamenti e nelle transazioni protette e
della Polizia postale a tutela dai rischi di truffe, sempre in
agguato, presentata oggi a Milano.

"E' in costante aumento, soprattutto nel periodo estivo, il
numero delle persone che prenotano ed acquistano in Rete viaggi e
vacanze. Ma - avverte la Polizia - non sempre queste attivita'
risultano immuni da rischi e talvolta si puo' cadere nella trappola di
siti 'civetta' che pubblicizzano vacanze a prezzi scontatissimi,
nascondendo vere e proprie truffe".

Per questo motivo, il servizio della Polizia postale e delle
comunicazioni ha realizzato l'iniziativa in collaborazione con PayPal,
societa' del gruppo eBay, sulla sicurezza degli acquisti online,
realizzando una guida di facile consultazione con le regole e i
consigli da seguire, "per vacanze senza problemi, grazie alla
sicurezza dei pagamenti e delle transazioni online".

(Sin/Pn/Adnkronos)
14-GIU-11 13:48

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VACANZE: OCCHIO ALLE TRUFFE ON LINE, I CONSIGLI DELLA POLIZIA =
(AGI) - Roma, 14 giu. - Sono sempre di piu' gli italiani che
prenotano le loro vacanze online. Ma per chi, armato di mouse,
si avventura a caccia dell'offerta buona, magari last minute,
il rischio di ritrovarsi "bidonati" e' sempre piu' alto. A
lanciare l'allarme e' la Polizia postale e delle comunicazioni
che, in collaborazione con PayPal (societa' del gruppo eBay),
ha realizzato una guida ricca di consigli pratici e
suggerimenti per acquistare in rete in tutta sicurezza.
"Nei primi 5 mesi di quest'anno, rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso - spiega Marco Valerio Cervellini,
responsabile dei progetti educativi della Polizia postale - le
denunce di truffe nel settore dell'e-commerce sono quasi
raddoppiate, passando da 5mila ad oltre 9mila". E l'avvicinarsi
della stagione estiva offre ai professionisti della truffa una
irresistibile occasione: "molti - spiega Cervellini -
pianificano le ferie in extremis, spesso nel tentativo di far
quadrare la voglia di un periodo di relax per tutta la famiglia
con un 'budget' reso sempre piu' magro dalla crisi. Il rischio,
concreto, per chi si lascia sedurre dall'offerta a prezzi
stracciati e ignora le piu' elementari norme di sicurezza e'
pero' quello di ritrovarsi con il portafogli ancora piu'
leggero e... senza vacanza".
Quello messo a punto dagli esperti della polizia e di
PayPal e' un vero e proprio "decalogo". Un mix di conoscenze
tecniche, esperienza pratica e buonsenso:
- "informarsi sul venditore prima di comprare online": cercare
il nome della societa' sui motori di ricerca, nei siti, nei
social network o chiedere ad amici e conoscenti che hanno gia'
fatto acquisti su quel sito. Preziosi i commenti e le
valutazioni (feedback) lasciati da precedenti acquirenti. (AGI)
Bas (Segue)
141648 GIU 11

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VACANZE: OCCHIO ALLE TRUFFE ON LINE, I CONSIGLI DELLA POLIZIA (2)=
(AGI) - Roma, 14 giu. - - "leggete bene le condizioni di
vendita e le caratteristiche del prodotto": le condizioni di
vendita variano da Paese a Paese e vanno verificati con
attenzione diritto di recesso, modalita' e tempi di
restituzione o ritiro della merce. Non fidarsi di prezzi
eccessivamente bassi rispetto alla media del mercato, possibile
spia di raggiro;
- "acquistate su siti protetti": oggi molti siti adottano il
sistema Ssl (Secure socket layer) per criptare le informazioni
finanziarie e rendere piu' affidabili le procedure di
pagamento. I siti sicuri si riconoscono dalla "s" che appare
dopo "http" nell'indirizzo e dall'icona del lucchetto chiuso,
in basso a destra o sulla barra di navigazione;
- "fate attenzione ai dati che vi vengono chiesti: mai
condividere pin e password";
- "assicurate i vostri acquisti": scegliere sempre una
spedizione tracciabile e garantita, il costo e' di poco
superiore;
- "non fatevi pescare dalle email di phishing": si tratta di
email false che, pur avendo la grafica e i loghi ufficiali di
aziende, banche o altre istituzioni, provengono in realta' da
utenti che mirano a carpire informazioni personali quali
password e numeri di carte di credito;
- "utilizzate software e browser aggiornati";
- "fate sempre il log out", abitudine fondamentale specie se il
pc e' usato da altri o e' pubblico;
- "controllate regolarmente lo storico dei movimenti per
rilevare eventuali attivita' sospette";
- "scegliete password sicure": meglio quelle univoche e
difficili da individuare, con combinazioni di lettere maiuscole
e minuscole, numeri e simboli. (AGI)
Bas
141648 GIU 11

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REFERENDUM: NUCLEARE, GOVERNO GIAPPONESE VEDE 'CONTAGIO' TENDENZE PAESI POTREBBERO INFLUENZARE LINEA POLITICA INTERNA

REFERENDUM: NUCLEARE, GOVERNO GIAPPONESE VEDE 'CONTAGIO'
TENDENZE PAESI POTREBBERO INFLUENZARE LINEA POLITICA INTERNA
(ANSA) - TOKYO, 14 GIU - Il governo giapponese non esclude l'
ipotesi 'contagio' sul fronte interno dopo il referendum che in
Italia ha respinto il ritorno all'energia nucleare.
''Non sono in grado di fare un commento su un processo
decisionale di un Paese sovrano, ma - ha osservato il capo di
gabinetto Yukio Edano, rispondendo in conferenza stampa a una
domanda sulla consultazione italiana, la prima in un grande
paese industrializzato dopo la crisi di Fukushima - varie
tendenze di diversi Paesi potrebbero dare una certa influenza
alle linee politiche interne giapponesi''. (ANSA).

FT
14-GIU-11 08:51 NNNN

REFERENDUM:NUCLEARE;ONG FRANCIA,SALTA PATTO BERLUSCONI-SARKO SI CELEBRA FUNERALE ACCORDO TRA EDF E ENEL DEL 2010

REFERENDUM:NUCLEARE;ONG FRANCIA,SALTA PATTO BERLUSCONI-SARKO
SI CELEBRA FUNERALE ACCORDO TRA EDF E ENEL DEL 2010
(ANSA) - PARIGI 14, GIU - Soddisfazione e' stata espressa
dalla rete francese 'Sortir du nucleaire' (uscire dal nucleare)
per il ''forte messaggio inviato dal popolo italiano per
annullare i progetti nucleari in Italia''. E' quanto si legge in
una nota diffusa a Parigi. I risultati del referendum sul
nucleare ''costituiscono un forte richiamo che il presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi non puo' piu' permettersi di
ignorare'', afferma l'associazione, aggiungendo: ''Con i
risultati di questo referendum si celebra il funerale
dell'accordo tra il gruppo energetico francese EDF e l'italiano
ENEL concluso nell'aprile 2010 all'Eliseo dal presidente
francese Nicolas Sarkozy e da Berlusconi, che prevedeva la
costruzione di almeno quattro centrali nucleari di tecnologia
EPR in Italia''. ''In un momento in cui la Svizzera, la Germania
e l'Italia voltano le spalle al nucleare, e' tempo che anche la
Francia cambi era ed esca dall'atomo al piu' presto''.

Z04
14-GIU-11 12:53 NNNN

REFERENDUM: NUCLEARE; GIAPPONE, RISULTATO APRE I TG MATTINO IN PRIMA PAGINA SU QUOTIDIANI, 'DURO COLPO A PIANI GOVERNO'

REFERENDUM: NUCLEARE; GIAPPONE, RISULTATO APRE I TG MATTINO
IN PRIMA PAGINA SU QUOTIDIANI, 'DURO COLPO A PIANI GOVERNO'
(ANSA) - TOKYO, 14 GIU - Le principali edizioni dei tg del
mattino hanno aperto in Giappone con la notizia del referendum
italiano sul nucleare, una vicenda seguita con attenzione
perche' la prima consultazione popolare in un grande Paese
industrializzato dopo la crisi di Fukushima.
Approfondimenti e discussioni, reazioni politiche e commenti
della gente comune, hanno trovato spazio sui principali network:
dalla pubblica Nhk alle private Tbs e Tv Asahi.
Su quasi tutti i quotidiani la notizia ha avuto richiamo in
prima e servizi nelle pagine degli esteri. Il premier Silvio
Berlusconi ha annunciato ''la propria sconfitta, commentando che
l'Italia probabilmente abbandona i progetti di nucleare, per cui
sara' necessario'' un impegno nello sviluppo ''delle energie
rinnovabili'', ha scritto lo Yomiuri Shimbun, il piu' diffuso
quotidiano al mondo con oltre 15 milioni di copie.
''Dopo Svizzera, Germania e ora Italia, c'e' la possibilita'
che l'opinione pubblica contraria al nucleare si allarghi anche
in altri paesi europei'', fino al governo di Nicolas Sarkozy,
''che invece mantiene le proprie centrali in un Paese come la
Francia che dipende per l'80% dal nucleare''.
''Un duro colpo per il governo Berlusconi, che mirava a non
raggiungere il quorum'', ha osservato l'Asahi Shimbun, per il
quale il discorso nucleare e' ormai accantonato.
''Sara' ora necessario valutare nuove soluzioni per l'impiego
piu' efficiente di energie alternative e l'acquisto di energia
da altri Stati'', ha notato il quotidiano finanziario Nikkei,
ricordando l'uscita dell'Italia dal a seguito dell' incidente di
Cernobyl del 1986. Puntando l'accento sulla differenza dei costi
dell'elettricita' tra Italia (13,7 euro per 100 Kw/h) e la media
europea (10,2 euro), il ''voto referendario avra' un impatto
anche sulle politiche energetiche mondiali''. Alla conferenza
Aiea sulla sicurezza nucleare di fine giugno ''aumenteranno gli
Stati che si muoveranno per l'abbandono del nucleare. Si prevede
un serrato dibattito con il Giappone, che spieghera' la propria
posizione di mantenimento dell'energia nucleare''. (ANSA).

FT
14-GIU-11 13:02 NNNN

"E Palazzo Chigi punta sulla prescrizione breve ' Ma con il Colle ora c'é un'incognita in più'"


Comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato a seguito della registrazione del contratto di locazione


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 10-6-2011 n. 12684 Applicazione della salvaguardia di cui dell'art. 1, commi 18 e 18-bis della L. 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, ai destinatari del D.L. 6 marzo 2006, n. 68 contenente misure per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni e la proroga dei contratti di solidarietà convertito nella L. 24 marzo 2006, n. 127. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Msg. 10 giugno 2011, n. 12684 (1).
        Applicazione della salvaguardia di cui dell'art. 1, commi 18 e 18-bis della L. 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, ai destinatari del D.L. 6 marzo 2006, n. 68 contenente misure per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni e la proroga dei contratti di solidarietà convertito nella L. 24 marzo 2006, n. 127.         

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


A seguito della riforma pensionistica di cui alla L. n. 247 del 2007 è stata prevista una salvaguardia per 10.000 lavoratori già collocati in mobilità ordinaria ex L. n. 223 del 1991, che avrebbero maturato i requisiti pensionistici previgenti durante il periodo di durata dell'indennità di mobilità ordinaria.     
Come indicato nel Msg. 2 maggio 2008, n. 9844,  col quale erano stati illustrati i criteri applicativi della salvaguardia in argomento, erano esclusi dallo scrutinio, su espresso parere del Ministero vigilante, i lavoratori ultracinquantenni licenziati e inseriti nel programma di reimpiego previsto dalla L. n. 127/2006, in quanto il programma medesimo li garantiva fino alla maturazione dei requisiti pensionistici.     
A seguito delle innovazioni introdotte dalla L. n. 122/2010 in materia di accesso al pensionamento, il Ministero del lavoro e delle  Politiche sociali ha ora fornito l'indirizzo interpretativo favorevole alla ammissibilità allo scrutinio per la verifica del riconoscimento della salvaguardia di cui all'art. 1, commi 18 e 18-bis della L. 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 dei lavoratori ultracinquantenni licenziati che erano stati collocati in mobilità ordinaria ex lege n. 223 del 1991 prima di accedere al programma di reimpiego previsto dalla L. n. 127 del 2006.     
Per effetto di tale indicazione, i lavoratori destinatari della L. n. 127 del 2006 collocati in mobilità ordinaria ex L. n. 223 del 1991 prima di accedere al programma di reimpiego possono accedere alla salvaguardia prevista dalla L. n. 243/2004 a condizione che:     
- siano stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi conclusi entro il 15 luglio 2007;     
- perfezionino i requisiti di età e contribuzione entro la durata dell'indennità di mobilità ordinaria. All'individuazione di detta durata concorrono esclusivamente le sospensioni dall'indennità, dovute a ripresa di attività lavorativa, intervenute fino al 31 maggio 2008.     
Le domande di certificazione dei soggetti potenzialmente interessati alla salvaguardia sono state inserite a livello centrale e messe a disposizione per la lavorazione a cura delle sedi, sulla base delle indicazioni fornite in materia.     
Relativamente alla sussistenza del primo requisito per gli ex dipendenti dello stabilimento sardo della società Montefibre inclusi nell'elenco dei destinatari della L. n. 127 del 2006,  la verifica è stata già effettuata dal Ministero vigilante, presso il quale l'accordo tra le parti sociali era stato sottoscritto il 29 maggio  2006.     
Per le altre posizioni si rammenta che, come indicato con il Msg. 26 maggio 2008, n. 11934,  per le mobilità avviate a partire dal 15 luglio 2007, occorre verificare che gli accordi siano stati stipulati entro il 15 luglio 2007.     
L'accertamento deve essere effettuato a cura delle strutture territoriali, presso i centri per l'impiego.     
Si rammenta che, una volta verificato il diritto, per poter procedere alla liquidazione della pensione ai sensi della salvaguardia occorre attendere l'invio della certificazione all'interessato, come indicato con il Msg. n. 19749 del 5 settembre 2008.   


L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1
L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
D.L. 6 marzo 2006, n. 68
D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Ministero dell'economia e delle finanze Nota 10-6-2011 n. 20659/Giochi/GAD/2011 Disciplina dei giochi di abilità, dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza. Indicazioni sull'uso dei "bonus". Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi.


Nota 10 giugno 2011, n. 20659/Giochi/GAD/2011 (1).
        Disciplina dei giochi di abilità, dei giochi di sorte a quota  fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con  partecipazione a distanza. Indicazioni sull'uso dei "bonus".         

(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi.


1. Premessa e definizioni           
Il D.Dirett. 10 gennaio 2011 di AAMS, prot. n. 2011/666/Giochi/GAD, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2011 (di seguito Decreto), agli articoli 9, comma 1, lettera b), punto 6) e 14, comma 1, lettera k), prevede che il concessionario sia tenuto a informare il giocatore in merito alle "modalità e condizioni di assegnazione ed utilizzo di eventuali bonus nonché le restrizioni di prelievo dei bonus e del credito di gioco ai quali sono collegati, che devono in ogni caso risultare economicamente vantaggiose per il giocatore."     
I giochi istituiti dal Decreto prevedono la possibilità per il concessionario di assegnare "bonus" e altre forme di "gettoni virtuali", il cui utilizzo da parte dei giocatori è parte integrante dello svolgimento dei giochi stessi.     
Pertanto, si ritiene opportuno, anche ai fini di una corretta informazione ai giocatori, fornire, per ciascuna tipologia di gioco prevista all'articolo 1 del Decreto,  indicazioni ai concessionari relativamente alla definizione delle modalità di gestione dei bonus, e al rapporto tra tipologia di bonus consentiti e relativa applicazione dell'imposta unica, in linea con quanto previsto dal D.Dirett. 11 aprile 2011(n. 12983/Giochi/GAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2011, n. 113.     
Ai fini della presente circolare si intende per:     
a) bonus, la parte del saldo disponibile costituita dagli importi non prelevabili che il giocatore può impiegare esclusivamente per l'acquisto di diritti di partecipazione ovvero per l'effettuazione dei colpi;     
b) colpo/i, esclusivamente con riferimento ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte a distanza organizzati in forma diversa dal torneo, il singolo ciclo di gioco, indipendente rispetto ai cicli precedenti e successivi. Il ciclo di gioco presuppone la disponibilità della posta, si svolge attraverso la puntata - anche ripetuta - di importi del saldo disponibile e l'assunzione delle decisioni di gioco, secondo quanto previsto dal progetto del singolo gioco, e si conclude con l'accredito alla posta del  giocatore;     
c) credito di gioco, la parte del saldo disponibile costituita dalle somme depositate (e non ancora utilizzate per l'attività di gioco) e da quelle vinte dal giocatore. Il credito di gioco non include i bonus;     
d) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della sessione di gioco, richiesto dal giocatore, assegnato dal  concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che dà diritto alla partecipazione a una sessione di gioco;     
e) fun bonus, gli importi che il concessionario può concedere ai propri clienti, i quali, se giocati, non  danno possibilità di ottenere una vincita in denaro ma, esclusivamente,  il diritto a ricevere ulteriori fun bonus ovvero, al verificarsi delle condizioni di utilizzo stabilite dal concessionario, l'accredito di bonus sul conto di gioco;     
f) posta iniziale, l'ammontare del saldo che il giocatore rende disponibile dal proprio conto di gioco e utilizza per  effettuare i colpi;     
g) posta finale, l'ammontare che, alla conclusione della sessione di gioco, è trasferito al saldo disponibile del conto di gioco del giocatore;     
h) raccolta, la somma degli importi, relativi al prezzo della partecipazione, pagati dai giocatori partecipanti alla singola sessione di gioco nel caso dei giochi di abilità, ovvero al singolo colpo nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di  carte organizzati in forma diversa dal torneo;     
i) saldo disponibile, la somma del credito di gioco e dei bonus presenti sul conto di gioco;     
j) sessione/i di gioco, nel caso dei giochi di  abilità, il processo di gioco che s'inizia con la richiesta del diritto  di partecipazione e il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione e che si conclude con l'assegnazione delle vincite e l'accredito al conto di gioco; nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, il processo di gioco che s'inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e il trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco e che si conclude con il trasferimento della posta finale al conto  di gioco.   



2. Regole generali per ciascuna tipologia di gioco     
        2.1. Giochi di abilità a distanza           

     
Per la tipologia di giochi di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto,  il concessionario definisce e rende note al giocatore le modalità con le quali questi può ottenere bonus da utilizzare per l'acquisto dei diritti di partecipazione.     
I bonus sono soggetti all'imposta unica stabilita nella misura del 3 per cento della raccolta (articolo 4, comma 1, del Decreto).     
I bonus non sono mai prelevabili dal giocatore. Possono essere prelevati, invece, gli importi delle eventuali  vincite conseguite utilizzando i bonus.     
In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni (articolo 24, comma 19, lettera l) della L. 7 luglio 2009, n. 88), i bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all'Erario.     


2.2. Giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte a solitario organizzati in forma diversa dal torneo.     


Per le tipologie di giochi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto e per quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettera b),  limitatamente alla modalità in solitario, il concessionario può assegnare, con le modalità dallo stesso stabilite, descritte nel progetto di gioco e autorizzate da AAMS (ai sensi dell'art. 14, comma 1), lettera k) e rese preventivamente note al giocatore, bonus e fun bonus.     

     
        2.2.1. Bonus           

     
La posta iniziale necessaria all'effettuazione  dei colpi può essere costituita da bonus, da credito di gioco o da una combinazione di entrambi. I bonus devono essere giocati almeno una volta  per potere essere trasformati in credito di gioco. Non è consentita l'assegnazione diretta di ulteriori bonus all'interno di sessioni di gioco.     
Per la gestione dei bonus sono ammesse restrizioni al credito di gioco, collegate alle modalità di assegnazione  dei bonus e di utilizzo dei bonus e del credito di gioco stesso (art. 9, comma 1, lettera b), numero 6) del Decreto).  Le restrizioni al credito di gioco devono avere una durata temporale predefinita e la scadenza deve essere preventivamente comunicata al giocatore. Nel caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di utilizzo del bonus entro la scadenza stabilita dal concessionario, la parte di credito di gioco che eventualmente residua, e che era stata oggetto di restrizioni, deve essere resa nuovamente disponibile al giocatore senza alcun vincolo.     
Al termine delle sessioni di gioco che prevedono restrizioni al credito di gioco, fino al soddisfacimento delle  condizioni di utilizzo dei bonus, il concessionario accredita la posta finale sul saldo disponibile, distinguendola nelle due componenti, credito di gioco e bonus, come risultanti al termine della sessione, dando contestuale informazione al giocatore dell'ammontare delle rispettive componenti.     
Il concessionario deve rendere disponibile e facilmente accessibile al giocatore lo stato di utilizzo del bonus e i requisiti di gioco ancora necessari per il soddisfacimento delle condizioni di utilizzo dello stesso.     
I bonus, ai fini del calcolo dell'imposta unica (articolo 4, comma 2, del Decreto), sono equiparati al credito di gioco, e pertanto concorrono alla raccolta.     
I bonus non sono mai prelevabili dal giocatore.     
In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni (articolo 24, comma 19, lettera l) della L. 7 luglio 2009, n. 88), i bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all'Erario.     

     
        2.2.2. Fun Bonus           

     
I fun bonus assegnati dal concessionario possono essere utilizzati esclusivamente in apposite sessioni di gioco. In tali sessioni è ammessa l'assegnazione di jackpot, alimentati esclusivamente da fun bonus.     
Al verificarsi delle condizioni di utilizzo stabilite dal concessionario e preventivamente comunicate al giocatore, al termine delle sessioni di gioco corrispondenti, il concessionario accredita un bonus in relazione alle eventuali vincite conseguite utilizzando fun bonus, sul conto di gioco del giocatore; pertanto, nell'ambito di tali sessioni di gioco, non possono essere attribuite vincite, anche da jackpot, che incrementino il credito di gioco.     
I fun bonus non possono essere utilizzati, nella posta iniziale, insieme al credito di gioco e ai bonus.     
Le giocate effettuate utilizzando fun bonus, non consentendo vincite in denaro, non concorrono al calcolo dell'imposta unica, alla determinazione dei massimali della garanzia di cui all'articolo 15 dell'atto di convenzione per il rapporto di concessione relativo all'esercizio dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, della L. 7 luglio 2009, n. 88, e alla determinazione del canone di cui all'articolo 16 dell'atto di convenzione stesso.     
I fun bonus non sono mai prelevabili dal giocatore.     
In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni (articolo 24, comma 19, lettera l) della L. 7 luglio 2009, n. 88), i fun bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all'Erario.     
Le sessioni di gioco effettuate utilizzando fun bonus devono garantire la stessa percentuale di ritorno al giocatore  (%RTP) prevista per le analoghe sessioni di gioco che danno diritto a una vincita in denaro.     
Il concessionario deve rendere disponibile e facilmente accessibile al giocatore lo stato di utilizzo del fun bonus, i  requisiti di gioco ancora necessari per il soddisfacimento delle condizioni di utilizzo dello stesso e della non assimilabilità dei fun bonus al credito di gioco.     

     
        2.3. Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo in modalità tra giocatori           

     
Per le tipologie di giochi di cui articolo 1, comma 2, lettera b),  limitatamente alla modalità tra giocatori, il concessionario può assegnare bonus, con le condizioni dallo stesso stabilite, approvate da AAMS (ai sensi dell'art. 14, comma 1), lettera k) e rese preventivamente note al giocatore.     
La posta iniziale necessaria per l'effettuazione dei colpi può essere costituita da bonus, da credito di gioco o da una combinazione di entrambi, fermo restando che, una volta iniziata la sessione dei giochi, il bonus è equiparato al credito di gioco. Non è consentita l'assegnazione diretta di ulteriori bonus all'interno di sessioni di gioco.     
I bonus, ai fini del calcolo dell'imposta unica (articolo 4, comma 2, del Decreto), sono equiparati al credito di gioco, e pertanto concorrono alla raccolta.     
I bonus non sono mai prelevabili dal giocatore.     
In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni (articolo 24, comma 19, lettera l) della L. 7 luglio 2009, n. 88), i bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all'Erario.     

     
Il Direttore     
Antonio Tagliaferri   



D.Dirett. 10 gennaio 2011, art. 1
D.Dirett. 10 gennaio 2011, art. 4
D.Dirett. 10 gennaio 2011, art. 9
D.Dirett. 10 gennaio 2011, art. 14
D.Dirett. 11 aprile 2011
L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24

Nuova procedura per la comunicazione degli scioperi nel pubblico impiego Con la Lett.Circ. n. 8 del 26 maggio, il Dipartimento della Funzione Pubblica individua le modalità di attivazione della banca dati GEPAS, riguardante la procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi e la rilevazione del personale che vi aderisce.Presidenza del Consiglio dei Ministri


Lett.Circ. 26-5-2011  n. 8/2011
Procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
Lett.Circ. 26 maggio 2011, n. 8/2011 (1).
 Procedura automatizzata per la         comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego.     

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.


          
             
A             
tutte le amministrazioni               pubbliche
             
                         
di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.               165/2001            


              



Facendo seguito alla Circ. 25 marzo 2011, n.         5/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica si rappresenta che da fine         giugno, all'interno del sistema integrato "PERLA PA", sarà attivata la banca         dati GEPAS riguardante la procedura automatizzata per la comunicazione degli         scioperi alle Amministrazioni e la rilevazione del personale che aderisce agli         stessi, ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed         integrazioni.      
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, su         apposita delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, si interessa a dare         attuazione alle previsioni normative contenute nella predetta legge per quanto         riguarda il personale del pubblico impiego, dandone avviso alle Amministrazioni         interessate, relativamente agli scioperi indetti a livello nazionale o         interregionale.      
Al riguardo, per le adesioni del personale alle         astensioni dal lavoro, si ricorda che l'obbligo delle rilevazioni delle stesse         è sancito dall'articolo 5 della riferita L. n. 146/1990, il quale prevede che         le amministrazioni sono tenute a rendere pubblico "tempestivamente" il numero         dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la         misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione.      
A tale proposito, si evidenzia che la Commissione         di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero ha avuto modo di         affermare che "la tempestiva diffusione dei dati inerenti alla astensione dal         lavoro (art. 5, L. n. 146/1990)...costituisce un'indispensabile integrazione         della comunicazione agli utenti ed un importante momento di controllo indiretto         dell'utenza sull'operato delle Amministrazioni".      
La nuova procedura, consentirà al Dipartimento         della Funzione Pubblica di effettuare le comunicazioni degli scioperi         esclusivamente via posta elettronica certificata, riducendo drasticamente i         flussi cartacei e i tempi di trasmissione. Le amministrazioni potranno quindi         accedere al sistema PERLA PA, al quale dovranno essere preventivamente         registrate e nominare quindi un responsabile PERLA PA dell'intero sistema. Tale         referente procederà successivamente a creare un utente responsabile del         procedimento GEPAS per la rilevazione degli scioperi. Quest'ultimo, dovrà        inserire direttamente tramite il sito www.perlapa.gov.it i dati sugli scioperi,         semplificando notevolmente l'attuale procedura. Si ricorda che non saranno         accettate modalità di trasmissione dei dati relativi agli scioperi diverse da         quella
sopra descritta.      
Qualora l'amministrazione non abbia ancora         provveduto, si sottolinea, come già indicato nella Circ. 25 marzo 2011, n.         5/2011 sopra richiamata, l'assoluta obbligatorietà di nominare una figura di         riferimento per l'amministrazione (chiamato referente PERLA PA, che funga da         interfaccia con il Dipartimento).      
Tale figura dovrà quindi provvedere, nei prossimi         giorni, ad:      
- Iscrivere la P.A. al sistema PERLA PA;      
- Aggiornare l'anagrafica della pubblica         amministrazione all'interno del sistema, avendo cura di inserire un indirizzo         di posta elettronica certificata dell'amministrazione, necessario a tutte le         comunicazioni ufficiali ed indispensabile, tra l'altro, per le comunicazioni         degli scioperi.      
Con successiva lettera, verrano comunicate le         modalità con cui il referente PERLA PA potrà nominare/modificare i Responsabili         dell'amministrazione per l'adempimento relativo alla comunicazione degli         scioperi denominato GEPAS, nonché le istruzioni complete per l'inserimento dei         dati soggetti a comunicazione.      
In allegato è possibile consultare:      
1) La Procedura d'iscrizione al sistema PERLA         PA;      
2) I ruoli e i compiti delle varie tipologie di         utenti del sistema.      
Nel sito dedicato a PERLA PA saranno disponibili         i manuali utente, le risposte alle domande frequenti, e le guide rapide al         primo accesso e alla registrazione delle Amministrazioni.      
Per maggiori informazioni o richieste di         supporto, è possibile inoltre contattare l'help desk tecnico dal lunedì al         venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00 al numero unico 06/68300293.      
Eventuali comunicazioni possono essere anche         inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:      
- perlapa.dfp@pec.it (per le amministrazioni che         dispongono di una casella PEC);      
- perlapa@governo.it (per le amministrazioni che         ancora non dispongono di una casella PEC).      
        
      
Il Capo dipartimento      
Cons. Antonio Naddeo    



Allegato      
        
      
 Procedura d'iscrizione al sistema         PERLA PA       
        
      
Di seguito è indicata la procedura di iscrizione         che dovrà essere seguita per registrarsi al nuovo sistema integrato. La         procedura è diversa a seconda che si tratti di P.A. già registrate sui sistemi         preesistenti o di P.A. nuove.      
        
      
 Pubbliche Amministrazioni già        censite sui sistemi preesistenti       
        
      
a) Il Dipartimento della Funzione Pubblica         comunica le istruzioni per l'accesso delle PP.AA. al nuovo sistema integrato         mediante l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica delle PP.AA.         attualmente contenuto nelle banche dati o a un indirizzo diverso definito dal         D.F.P. - Responsabile Anagrafica;      
b) La P.A. nomina il Referente per         l'Amministrazione di PERLA PA, il quale clicca sul link presente nella mail         ricevuta dall'Amministrazione per procedere con la registrazione al nuovo         sistema integrato;      
c) Il Referente (indicato nell'applicazione come         Responsabile PERLA PA) inserisce le informazioni personali e conferma i dati         dell'Amministrazione. In tal modo la P.A. sarà abilitata alla comunicazione e         tutte le unità di inserimento associate e i relativi utenti potranno accedere         al sistema integrato;      
d) Al termine della registrazione, verrà        recapitata una mail alla P.A. e al Referente per l'Amministrazione;         quest'ultimo, in particolare, riceverà le informazioni di sintesi relative al         proprio profilo e l'utenza con la quale accedere. Solo al termine del processo         di registrazione gli utenti della P.A. censiti sui vecchi sistemi potranno         accedere al sistema integrato e comunicare i dati.      
        
      
 Pubbliche Amministrazioni         nuove       
        
      
a) La P.A. nomina un suo Referente per PERLA PA,         il quale clicca sul link Registrazione presente sul nuovo sistema integrato         all'indirizzo http://www.perlapa.gov.it;      
b) Il Referente PERLA PA inserisce le         informazioni personali e i dati dell'Amministrazione, completando la procedura         di iscrizione on-line. A seguito della registrazione, il Referente PERLA PA e         la P.A. ricevono una mail di avvenuta registrazione;      
c) Il Referente PERLA PA invia una mail di         conferma della richiesta di iscrizione (tramite posta elettronica certificata o         posta elettronica tradizionale);      
d) Il Dipartimento della Funzione Pubblica -         Responsabile Anagrafica esamina la richiesta di iscrizione.      
e) Al termine della verifica, il Referente PERLA         PA e la P.A. ricevono una mail con l'esito della registrazione e la P.A. è         abilitata alla comunicazione dei dati.      
f) Il Referente PERLA PA può nominare i         Responsabili del Procedimento dei vari adempimenti i quali potranno creare la         struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze.      
        
      
 Ruoli e compiti       
        
      
Di seguito sono elencati i ruoli e i compiti che         gli utenti potranno avere all'interno della nuova struttura organizzativa di         PERLA PA.      
        
      
 Referente per l'Amministrazione         (R.P.P.A.)       
        
      
Il referente per l'Amministrazione è una nuova         figura rispetto a quelle previste per le precedenti banche dati. Poiché uno         degli obiettivi del nuovo sistema integrato è quello di creare un'anagrafica         unica delle pubbliche amministrazioni, si è reso necessario affidare la         gestione di queste informazioni ad un unico soggetto all'interno della P.A. Per         uniformità con gli altri ruoli del sistema, il Referente è indicato nelle         applicazioni come Responsabile PERLA PA.      
Il Referente assolve il compito di:      
- Iscrivere la P.A. al sistema integrato;      
- Aggiornare l'anagrafica della P.A.;      
- Richiedere la cancellazione della P.A.;      
- Nominare/modificare i R.P. dei vari adempimenti         per la P.A.      
        
      
 Responsabile del Procedimento         (R.P.)       
        
      
Prima di descrivere il responsabile del         procedimento è opportuno definire l'Unità di inserimento (U.I.).      
Le unità di inserimento sono gli elementi della         struttura organizzativa che ogni P.A. può creare sul nuovo sistema PERLA PA per         ogni adempimento. Infatti, per comunicare i dati relativi ad uno specifico         adempimento una P.A. può scegliere di:      
- centralizzare l'inserimento dei dati, senza         creare unità di inserimento e limitandosi a poche utenze centrali che fanno da         collettore rispetto ai dati della P.A.;      
- delegare l'inserimento dei dati a più utenti         organizzati su uno o più livelli di unità di inserimento;      
- delegare l'inserimento dei dati a più utenti al         suo interno senza creare UU.II., semplicemente abilitando più utenti a livello         della P.A.      
Il Responsabile del Procedimento è il soggetto         che, per uno specifico adempimento, è responsabile dei dati comunicati         periodicamente al Dipartimento della Funzione Pubblica da se stesso e da tutti         gli utenti da lui nominati. Il Responsabile del Procedimento:      
- Crea gli utenti semplici della P.A. per il         proprio adempimento;      
- Crea/modifica le unità di inserimento (U.I.) di         primo livello per il proprio adempimento;      
- Crea/modifica i Responsabili del Procedimento         dell'U.I. di livello successivo per il proprio adempimento;      
- Inserisce/valida i dati comunicati per la         P.A.;      
- Visualizza i dati inseriti da tutte le U.I.         subordinate.      
        
      
 Responsabile del Procedimento         della U.I. (R.P.U.I.)       
        
      
Il Responsabile del Procedimento dell'U.I. ha         compiti analoghi al R.P., ad eccezione del fatto che non invia la dichiarazione         di fine periodo al Dipartimento della Funzione Pubblica. Un caso particolare         riguarda le U.I. per l'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni", dove alcune di         esse possono essere centro di responsabilità ed in questo caso il Responsabile         è tenuto ad inviare la dichiarazione finale al Dipartimento.      
        
      
 Utente Semplice (U.S.)              
        
      
L'utente semplice, dove previsto         dall'adempimento, si occupa di:      
- Inserire i dati per la P.A./U.I. alla quale         appartiene;      
- Visualizzare i dati inseriti.      
Le figure del Responsabile del Procedimento della         unità di inserimento (U.I.) e quella dell'utente semplice (U.S.) non sono         obbligatorie nel sistema PERLA PA. L'Amministrazione ha il compito di decidere         se utilizzarle o meno in funzione delle proprie esigenze organizzative.    



L. 12 giugno 1990, n. 146, art.       5


“ Dispositivi di protezione individuale: considerazioni sui requisiti e sulle caratteristiche di scelta ed uso”, a cura di C. Galbiati - DPI: la scelta degli otoprotettori