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venerdì 27 maggio 2011

MESTIERI: SELF CONTROL E FORMAZIONE PER BUTTAFUORI 'DENTRO' VIGILANZA LOCALI = DAL 1° LUGLIO IN LUOGHI PUBBLICI INTRATTENIMENTO PERSONALE ADDETTO A CONTROLLI

MESTIERI: SELF CONTROL E FORMAZIONE PER BUTTAFUORI 'DENTRO' VIGILANZA LOCALI =
DAL 1° LUGLIO IN LUOGHI PUBBLICI INTRATTENIMENTO PERSONALE
ADDETTO A CONTROLLI

Roma, 27 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Per tutti i buttafuori, e'
ora di entrare in azione. Dal 1° luglio, per tutti i luoghi aperti al
pubblico, dove si effettuano attivita' di intrattenimento e
spettacolo, dovranno dotarsi di personale addetto ai servizi di
controllo. Largo dunque a quelli che dal popolo della notte vengono
etichettati con il termine 'buttafori' e che un decreto ministeriale
inquadra come nuova professione.

Per vigilare basta essere maggiorenni, incensurati, dotati di
adeguato self control ma anche di una formazione giuridica, tecnica e
psicologica ben precisa. E, se si e' in possesso di questi requisiti,
ci si potra' iscrivere in un vero e proprio albo, istituito presso le
Prefetture, per poi intraprendere una carriera di addetto ai servizi
di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

Per iscriversi al nuovo albo, bisogna essere in buona salute
fisica (assenza di daltonismo, di uso di alcool e stupefacenti ad
esempio), non avere condanne anche non definitive per delitti non
colposi, non essere assoggettati a misure di prevenzione o destinatari
di provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive, non essere o essere stati aderenti a
movimenti, associazioni o gruppi organizzati, essere in possesso del
diploma di scuola media inferiore e aver superato un apposito corso di
formazione. (segue)

(Lab /Opr/Adnkronos)
27-MAG-11 16:07

NNNN
MESTIERI: SELF CONTROL E FORMAZIONE PER BUTTAFUORI 'DENTRO' VIGILANZA LOCALI (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - La domanda di iscrizione agli elenchi
prefettizi, che saranno rivisti ogni due anni, puo' essere presentata
o dal gestore del locale o dal titolare dell'istituto di vigilanza.
Infatti, i gestori dei locali di intrattenimento e spettacolo possono
provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale
o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati di
vigilanza. Previste multe salate per gli 'abusivi': da 1.500 a 5.000
euro.

Quanto alla formazione, l'organizzazione dei corsi e' affidata
alle regioni. Si studieranno materie di area giuridica (ordine e
sicurezza pubblica, compiti delle forze di polizia, disciplina
normativa del settore dell'intrattenimento e dello spettacolo),
tecnica (prevenzione incendi, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
primo soccorso sanitario) e psicologico-sociale (capacita' di
concentrazione, autocontrollo, contatto con il pubblico, adeguata
comunicazione verbale ecc.). (segue)

(Lab /Opr/Adnkronos)
27-MAG-11 16:23

NNNN
MESTIERI: SELF CONTROL E FORMAZIONE PER BUTTAFUORI 'DENTRO' VIGILANZA LOCALI (3) =

(Adnkronos/Labitalia) - Ma cosa fa esattamente il buttafuori?
Innanzitutto, fa controlli preliminari con osservazione sommaria dei
luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite od
oggetti proibiti e si occupa delle prevenzione degli incendi. Poi,
quando il locale e' aperto, assicura i controlli sia al momento
dell'accesso del pubblico sia all'interno.

Quindi, presidia gli ingressi e regolamenta i flussi di
pubblico, verifica il possesso del titolo di accesso (eta' minima se
prevista, controllo documenti) e fa un controllo sommario visivo delle
persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze
illecite, oggetti o altro materiale pericoloso per la pubblica
incolumita' o salute delle persone, con l'obbligo di immediata
comunicazione alle forze di polizia.

All'interno del locale, svolge un'attivita' generica di
osservazione per verificare il rispetto di disposizioni, prescrizioni,
regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati. Ma
puo' anche contribuire al primo intervento, che non comporti
assunzione di pubbliche funzioni, per prevenire o interrompere
condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita' o la
salute delle persone, sempre con immediata comunicazione alle forze di
polizia. Per essere riconoscibile, il personale addetto ai servizi di
sicurezza deve essere munito di idoneo documento di identita' e tenere
esposto il tesserino di riconoscimento di colore giallo con scritto
'assistenza'.

(Lab /Opr/Adnkronos)
27-MAG-11 16:35

NNNN

SPARATORIA A FIRENZE, FERITI POLIZIOTTO E RICERCATO

SPARATORIA A FIRENZE, FERITI POLIZIOTTO E RICERCATO =
Firenze, 27 mag. - Un poliziotto e un ricercato sono rimasti
feriti intorno alle 17 in seguito a una colluttazione avvenuta
a Firenze. Secondo una prima ricostruzione della polizia un
agente della squadra mobile stava inseguendo un ricercato che
all'interno di un marsupio aveva una pistola dalla quale ha
esploso un colpo raggiungendo se stesso e l'agente. Il
malvivente si e' ferito ad una gamba mentre l'agente e' stato
ferito all'avambraccio. Entrambi i feriti sono stati portati al
pronto soccorso. (AGI)
Sep
271834 MAG 11

NNNN

GIUSTIZIA: FNSI, INACCETTABILE INSULTO CONTINUO PREMIER A GIORNALISTI = SI VERGOGNI CHI NON HA IMPARATO A RISPETTARE INFORMAZIONE

GIUSTIZIA: FNSI, INACCETTABILE INSULTO CONTINUO PREMIER A GIORNALISTI =
SI VERGOGNI CHI NON HA IMPARATO A RISPETTARE INFORMAZIONE

Roma, 27 mag. - (Adnkronos) - ''Non si puo' accettare in
silenzio, come se fosse la normalita' di un paese civile, l'insulto
pressoche' continuo che il Presidente del Consiglio rivolge ai
giornalisti''. Lo dichiara in una nota il presidente della Federazione
Nazionale della Stampa Italiana, Roberto Natale, riferendosi alle
accuse rivolte dal premier Silvio Berlusconi ai giornalisti nel corso
della conferenza stampa al G8.

''Forse perche' troppo abituato a muoversi nell'ambiente
superprotetto di alcune simil-interviste, l'on.Berlusconi reagisce in
maniera scomposta quando si sente fare una domanda vera - osserva
Natale - Giornalisti che fanno il loro mestiere non hanno nulla di cui
vergognarsi''.

''La vergogna - sottolinea il presidente della Fnsi - e'
piuttosto nel comportamento di un capo del governo che si vanta di
essere il recordman delle presenze ai vertici internazionali, ma non
ha ancora imparato dai leader degli altri Paesi democratici come si
rispetti l'informazione''.

(Sin/Pn/Adnkronos)
27-MAG-11 18:23

NNNNGiustizia/ Fnsi: Vergogna premier che non rispetta informazione
Reagisce in maniera scomposta quando gli fanno domande vere

Roma, 27 mag. (TMNews) - "Non si pu accettare in silenzio, come
se fosse la normalit di un paese civile, l'insulto pressoch
continuo che il presidente del Consiglio rivolge ai giornalisti".
E' quanto afferma in una nota il presidente della Federazione
nazionale della stampa italiana, Roberto Natale commentando le
parole di Silvio Berlusconi contro i giornalisti.

"Forse perch troppo abituato a muoversi nell'ambiente
superprotetto di alcune simil-interviste, Berlusconi reagisce in
maniera scomposta quando si sente fare una domanda vera - osserva
Natale -. Giornalisti che fanno il loro mestiere non hanno nulla
di cui vergognarsi. La vergogna piuttosto nel comportamento di
un capo del governo che si vanta di essere il recordman delle
presenze ai vertici internazionali, ma non ha ancora imparato dai
leader degli altri paesi democratici come si rispetti
l'informazione".

Red/Gal

271859 mag 11

Scoperto super -colesterolo più pericoloso di LDL

SALUTE: SCOPERTO SUPER-COLESTEROLO PIU' PERICOLOSO DI LDL
ESPERTI, PRESENTE SOLO IN DIABETICI PER ALTERAZIONI METABOLISMO
(ANSA) - ROMA, 27 MAG - C'e' un nuovo nemico delle arterie
per i malati di diabete. E' un colesterolo ultra-cattivo,
battezzato cosi' dagli scienziati di Coventry che l'hanno
isolato. I ricercatori hanno rilevato che e' ancora piu'
''colloso'' del colesterolo LDL, finora considerato 'cattivo' e
quindi capace di attaccarsi alle pareti delle arterie con piu'
facilita' e formare placche che ostruiscono il flusso del
sangue. Il nome scientifico e' MGmin-LDL (metilgliossale-LDL) e
deriva da un processo di glicazione, (l'aggiunta di zucchero
alle proteine del noto LDL). E' questo processo che rende la
sostanza piu' densa e, sempre secondo la defizione dei
ricercatori dell'universita' di Warwick che hanno pubblicato la
loro ricerca su Diabetes, piu' 'appiccicosa'.
''Il metilgliossale e' un composto che si trova in quantita'
3-4 volte superiori nei diabetici - afferma all'ANSA Enzo
Manzato, del dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
dell'universita' di Padova - perche' nei malati c'e'
un'alterazione del metabolismo dello zucchero. L'LDL, infatti,
nelle persone sane si modifica molto meno''.
''Questa trasformazione metabolica - aggiunge Cesare
Sirtori, del dipartimento di Scienze Farmacologiche
dell'universita' di Milano - avviene in funzione della gravita'
del diabete ed e' uno dei fattori che si ritiene siano in gioco
nell'aterosclerosi dei diabetici, proprio per la sua
SOLcapacita' di formare delle placche nelle arterie''.
L'isolamento di questo composto potrebbe spiegare il motivo
per cui la metformina, un farmaco molto usato per il diabete di
tipo 2, sia piu' efficace contro le malattie cardiovascolari,
proprio perche' abbassa i livelli di zucchero nel sangue e
'combatte' la formazione del colesterolo MGmin-LDL.(ANSA).

Y63-MRB
27-MAG-11 12:59 NNNN

Salute: giornata del sollievo, numero verde per consulenza psicologica

SALUTE:GIORNATA SOLLIEVO;NUMERO VERDE CONSULENZA PSICOLOGICA
INIZIATIVA PROMOSSA DA NOPAIN ONLUS
(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Un nuovo servizio di Consulenza
Psicologica Telefonica e' stato annunciato da Nopain Onlus,
Associazione Italiana per la cura della Malattia Dolore, in
occasione della 'X Giornata nazionale del Sollievo' che si
celebra domenica prossima 29 maggio.
Lo ha reso noto la stessa associazione ''nella convinzione -
riferisce una nota - che un corretto approccio alle persone con
dolore non puo' essere rappresentato soltanto dall'applicazione
di protocolli e linee guida di terapia farmacologia e di
applicazione tecnologica, ma anche dal sostegno psicologico e
dalla capacita' di rapportarsi umanamente a chi soffre''.
''Occorre considerare il malato nella sua interezza - spiega
Paolo Notaro, presidente di Nopain Onlus e responsabile della
Struttura di Terapia del Dolore dell'Ospedale di Niguarda - e
porre attenzione a tutti i suoi bisogni, psichici, fisici,
sociali e spirituali, per migliorare la qualita' di vita del
paziente e della sua famiglia.
Notaro ricorda che il 61% dei pazienti con dolore cronico
subisce una riduzione della capacita' lavorativa, il 50% soffre
di depressione reattiva secondaria, i disturbi ansiosi sono
presenti nel 40% dei casi e i pensieri suicidi sono triplicati
rispetto alla media della popolazione.
Il servizio, totalmente gratuito, e' attivo ogni mercoledi'
dalle 9.30 alle 12.30 e vi si accede chiamando il numero verde
800 974 261. E' finalizzato ad accogliere problematiche di
natura emotiva connesse sia alla specifica condizione medica che
il paziente e i suoi familiari si trovano ad affrontare, sia al
mantenimento del benessere psicologico. (ANSA).

BRA
27-MAG-11 14:46 NNNN

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LIBANO: AL-JAZEERA, 5 SOLDATI ITALIANI FERITI IN ESPLOSIONE VICINO SIDONE - NELL'ATTENTATO UN MORTO E QUATTRO FERITI, UNO E' GRAVISSIMO =

LIBANO: TV; ESPLOSIONE CONTRO MEZZO UNIFIL, FERITI ++

(ANSA) - BEIRUT, 27 MAG - Un numero imprecisato di feriti e'
il primo bilancio di un'esplosione che ha colpito oggi un mezzo
dell'Unifil, la missione Onu schierata nel sud del Libano.
Lo riferisce la tv panaraba al Jazira con una scritta in
sovrimpressione, mentre l'emittente libanese Future Tv afferma
che un ordigno e' esploso a sud di Sidone (40 km a sud di
Beirut) nei pressi del fiume Awwali, al passaggio di un mezzo
dei caschi blu. (ANSA).

Z10-GV
27-MAG-11 16:09 NNNN
LIBANO: AL-JAZEERA, 5 SOLDATI ITALIANI FERITI IN ESPLOSIONE VICINO SIDONE =

Beirut, 27 mag. - (Adnkronos/Aki) - Cinque soldati italiani
dell'Unifil, la forza Onu dispiegata nel sud del Libano, sarebbero
rimasti feriti a causa di un'esplosione verificatasi nei pressi di
Sidone. Lo riferisce la tv al-Jazeera. La deflagrazione avrebbe
colpito un mezzo militare. Al momento non si conoscono ulteriori
dettagli su quanto avvenuto.

(Hay-Vir/Col/Adnkronos)
27-MAG-11 16:15
LIBANO: DIFESA, NELL'ATTENTATO UN MORTO E QUATTRO FERITI, UNO E' GRAVISSIMO =

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Fonti militari della Difesa
confermano all'Adnkronos la notizia dell'attentato contro
un'autocolonna di caschi blu italiani della missione Unifil in Libano.
Un militare italiano e' morto e quattro sono rimasti feriti in
conseguenza dell'esplosione di un ordigno nelle vicinanze di Sidone.
Uno dei feriti e' in condizioni gravissime.

(Mac/Col/Adnkronos)
27-MAG-11 16:49


NNNN

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 19-5-2011 n. 15/VI/0011398 Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Div. VI.

Lett.Circ. 19 maggio 2011, n. 15/VI/0011398 (1).
        Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009.         

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Div. VI.


                               
                                  
Al                                                  
Ministero della difesa                                           
                                                    
Direzione generale della sanità militare                                           
                                                    
Via S. Stefano Rotondo, 4                                           
                                                    
00184 - Roma                                           
                                  
Al                                                  
Ministero dell’interno                                           
                                                    
Dipartimento della polizia di Stato                                           
                                                    
Direzione centrale di sanità                                           
                                                    
Piazza Vittorio Emanuele, 13                                            
                                                    
00184 - Roma                                           
                                  
Alla                                                  
Fnomceo                                           
                                                    
Piazza Cola di Rienzo, 80/A                                           
                                                    
00192 - Roma                                           
                                  
Alla                                                  
Simla - Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni c/o Prof. Paolo Arbarello                                            
                                                    
Dipartimento scienze anatomiche                                           
                                                    
Università La Sapienza                                           
                                                    
Roma                                           
                                  
Alla                                                  
Simlii - Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale                                           
                                                    
Piazzale Spedali Civili, 1                                            
                                                    
25123 - Brescia                                           
                                  
Alla                                                  
Siti - Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica                                           
                                                    
Viale Città d’Europa, 74                                            
                                                    
00144 - Roma                                           
                                  
All’                                                  
Airm - Associazione italiana di radioprotezione medica                                            
                                                    
Via degli Archinto, 4                                            
                                                    
00163 - Roma                                           
                                  
All’                                                  
Anma - Associazione nazionale medici d’azienda e competenti                                           
                                                    
Via San Maurilio, 40                                           
                                                    
20123 - Milano                                         


                 



In relazione ai numerosi quesiti pervenuti alla scrivente, riguardanti la possibilità per i medici competenti ex articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 di esercitare la propria attività in ambito civile, si ritiene di dover chiarire alcuni aspetti della norma di cui trattasi.     
Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009, recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha modificato l’articolo 38 (Titoli e requisiti dei medici competenti), comma 1 del predetto D.Lgs. n. 81/2008,  introducendo la lettera d-bis), la cui specifica dizione è: "con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa  l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni".     
La ratio di tale modifica è stata quella di sanare situazioni di potenziale criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato in relazione alle attività dei medici militari, come si evince chiaramente dalla Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 106/2009,  che recita testualmente: “.. omissis...L’emendamento all’articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente - come oggi è loro consentito ex lege (v. articolo 44, comma 1, lettera d), D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) - qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale”.     
La volontà del Legislatore risulta chiaramente  diretta ad individuare una disciplina peculiare, applicabile unicamente  alle aree “riservate” ai medici delle Forze Armate e della Polizia di Stato senza che in ragione di tale previsione - la quale ha valore di eccezione - possa configurarsi un regime diversificato della disciplina di ordine generale relativa al possesso dei titoli e, per quanto qui interessa, ai requisiti necessari per l’ammissione agli esami per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati alla sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni.     
Pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio II, sulla base delle prescrizioni dell’art. 44 del D.Lgs. n. 334/2000 e delle motivazioni contenute nella Relazione d’accompagnamento al D.Lgs. n. 106/2009,  che circoscrivono l’ambito di attività dei medici di cui all’articolo 38, comma 1, lettera d-bis), all’interno delle Amministrazioni di appartenenza, si ritiene che tali sanitari, ove non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale, non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati alla radioprotezione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.     

     
Si invitano i destinatari della presente lettera circolare a darne la massima diffusione.     

     
Il Direttore generale      
Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro   



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 38
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 24
D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, art. 44
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230

Ministero della salute Circ. 24-5-2011 n. DGFDM/22707/P Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010). Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.

Circ. 24 maggio 2011, n. DGFDM/22707/P (1).
 Distruzione delle sostanze e         delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie         (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010).            

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.


          
              
Agli                          
Assessorati alla sanità delle regioni e               province autonome  
                                       
Loro sedi  
                         
Al                          
Comando carabinieri salute per la               sanità  
                            
P.le Marconi 25             
                            
00144 - Roma  
                         
Alla                          
Federfarma servizi             
                            
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Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo         2010, n. 38, che ha introdotto nel D.P.R. n. 309/1990 l'articolo 25-bis -         (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di         cui all'articolo 17 e delle farmacie) continuano a pervenire all'Ufficio         Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione         delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti.       
Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi         di risposta ai quesiti sin qui pervenuti nella scheda allegata.      
La presente nota oltre ad essere inviata ai         destinatari in indirizzo, al fine di ottenere la massima diffusione e         trasparenza, viene inserita nel sito del Ministero della salute nella sezione         dedicata a medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope.      
        
      
Il Direttore generale      
Dott.ssa Marcella Marletta    



Allegato      
        
      
 Scheda distruzione         stupefacenti       
 (D.P.R. n. 309/1990 - Art.         25-bis, introdotto con L. 15 marzo 2010, n. 38)       
        
      
 «Articolo 25-bis     
(Distruzione delle sostanze e         delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle         farmacie).       
        
      
 - 1. Le sostanze e le         composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente,         limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei         soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa         autorizzazione del Ministero della salute.       
 2. La distruzione delle sostanze         e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata         dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento         dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma         è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il         tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il         farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli         oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a         carico delle farmacie richiedenti la distruzione.       
 3. Le Forze di polizia         assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali         disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di         distruzione di cui al presente articolo»;       
        
      
Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo         2010, n. 38, che ha introdotto l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze         e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle         farmacie) nel D.P.R. n. 309/1990, continuano a pervenire all'Ufficio Centrale         Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle         sostanze e composizioni medicinali stupefacenti. Si ritiene pertanto utile         fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti.      
La distruzione delle sostanze e composizioni         medicinali stupefacenti in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art.         17 può avvenire solo previa autorizzazione del Ministero e segue una prassi         consolidata. Sull'applicazione del comma 1 non sono pervenuti quesiti.      
Anche la distruzione delle sostanze e         composizioni medicinali stupefacenti, in possesso delle farmacie, segue una         prassi, consolidata da numerosi pareri dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, che         trae origine dal Testo unico delle leggi sanitarie che prevede, all'art. 127,         la vigilanza sulle farmacie, materia oggi delegata alle Regioni e Province         autonome. Tuttavia l'introduzione dell'art. 25-bis non fa riferimento alle         modalità da seguire per lo scarico dal registro dei medicinali scaduti,         confermando di fatto le competenze, ora attribuite alle Aziende Sanitarie         Locali, in materia di vigilanza sulle farmacie e sulla gestione degli         stupefacenti, attraverso il controllo del registro di carico e scarico degli         stupefacenti, previsto dall'art. 60.      
        
      
 Modifiche normative              
        
      
Nell'ambito del processo diretto alla distruzione         delle sostanze e delle composizioni medicinali stupefacenti scadute o         deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, in possesso dei soggetti         autorizzati ai sensi dell'articolo 17 e delle farmacie, è necessario premettere         che, rispetto alle procedure di distruzione fin qui seguite, l'articolo         25-bis:      
- limita l'applicazione delle disposizioni         relative alla distruzione ai soli medicinali stupefacenti soggetti all'obbligo         di registrazione, comma 1;      
- innova la fase della materiale distruzione, che         può essere effettuata oltre che dalla Azienda Sanitaria Locale, anche da         un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, comma 2.      
Al contrario, l'articolo 25-bis nulla innova in         materia di competenze delle:      
- Aziende Sanitarie Locali, che continuano ad         assolvere i compiti istituzionali in materia farmaceutica e le incombenze         legate alla constatazione e affidamento al farmacista delle sostanze e         composizioni stupefacenti, redigendo i relativi verbali;      
- Forze di Polizia, le quali assicurano         l'assistenza alle operazioni di distruzione, redigendo il verbale delle         attività compiute. Sul punto, occorre precisare che l'inciso riportato dal         comma 3 "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili         a legislazione vigente" va inteso esclusivamente ai fini organizzativi e         logistici (le Forze di Polizia devono preventivamente conoscere il quantitativo         di materiale da distruggere, i tempi necessari per completare l'operazione, il         sito in cui effettuare la distruzione e concordare, in ragione degli elementi         forniti, la data in cui assicurare l'assistenza).      
        
      
 Farmacie private            
        
      
La vigilanza sulle farmacie, anche in materia di         stupefacenti, è un compito che l'Azienda Sanitaria Locale esplica anche         attraverso la relativa Commissione ispettiva di vigilanza; la procedura di         constatazione della qualità e quantità dei medicinali da avviare alla         distruzione, tutela soprattutto il farmacista, anche al fine di contenere         eventuali incongruenze nell'ambito di quanto previsto dal comma 1-bis         dell'articolo 68, comma introdotto dalla citata L. n. 38/2010.     
Pertanto, non si ritiene sufficiente una semplice         dichiarazione del farmacista in luogo della constatazione, in quanto i         controlli da parte delle Forze di Polizia all'atto della distruzione potrebbero         evidenziare irregolarità di natura penale, nel caso in cui tali dichiarazioni         non fossero corrispondenti ai medicinali effettivamente inviati a         distruzione.      
Le Forze di Polizia sono tenute in ogni caso ad         assicurare assistenza alle operazioni di distruzione e quindi devono essere         presenti alla termodistruzione al fine di procedere alla verbalizzazione         finale. Pertanto, non si ritiene sufficiente una dichiarazione o una         autocertificazione da parte dell'azienda autorizzata alla distruzione, in luogo         del verbale.      
        
      
 Farmacie ospedaliere              
        
      
Con riferimento ai compiti di vigilanza, gli         stessi principi relativi alla constatazione per la successiva distruzione         valgono anche per le farmacie delle Aziende ospedaliere e per le farmacie         ospedaliere e territoriali delle Aziende sanitarie, per le case di cura ed         altre strutture sanitarie autorizzate, che sono vigilate dalla ASL         territorialmente competente.      
        
      
 Aziende Sanitarie Locali              
        
      
Nell'ambito delle competenze in materia         farmaceutica e della propria autonomia organizzativa ed in riferimento alle         risorse disponibili, la ASL potrebbe prevedere modalità di vigilanza anche al         di fuori delle attività ispettive, in applicazione di apposita determinazione,         al fine della distruzione degli stupefacenti scaduti su richiesta del         farmacista.      
        
      
 Schema riepilogativo generale         per le farmacie       
        
      
1. Tutti i medicinali scaduti o deteriorati, non         utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione,         possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione, trattati come rifiuti         sanitari, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.      
2. I medicinali stupefacenti scaduti o         deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di         registrazione, sono oggetto di constatazione da parte della ASL per la         successiva distruzione, nell'ambito delle attività di vigilanza. L'incaricato         della ASL, con il farmacista, redige verbale di constatazione e provvede a         sigillare in un contenitore, con contrassegni d'ufficio, i prodotti da         distruggere, che affida al farmacista (prassi consolidata). Su indicazione del         farmacista, viene concordato se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL         (caso A) o da una azienda autorizzata allo smaltimento (caso B).      
Caso A) la ASL concorda la data della distruzione         con le Forze di Polizia ed eventualmente con l'azienda autorizzata allo         smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può scaricare i medicinali         dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono         apposito verbale.      
Caso B) l'Azienda autorizzata allo smaltimento         concorda con le Forze di Polizia la data della distruzione. All'atto del ritiro         dei medicinali, l'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti consegna al         farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista         scarica il registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di polizia         redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale         giustificativo finale dell'uscita delle composizioni medicinali dal registro         degli stupefacenti; una copia del verbale viene inviata dalla farmacia alla         ASL.      
3. I medicinali stupefacenti scaduti o         deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di         registrazione, qualora venissero previste dalla ASL modalità di vigilanza al di         fuori delle attività ispettive per la constatazione della qualità e quantità di         medicinali da avviare a distruzione, dovrebbero essere accompagnati da copia         del provvedimento previsto; i medicinali dovrebbero essere inseriti in un         contenitore da sigillare all'atto del conferimento dei medicinali dal         farmacista all'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Le successive         operazioni di distruzione seguono le modalità indicate nel precedente caso B.         Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o         presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel       
verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale         di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione,         indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.      
        
      
Scheda inserita nel sito www.salute.gov.it in         data 24 maggio 2011 Area tematica medicinali e sostanze stupefacenti e         psicotrope    



D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.       25-bis
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.       17
L. 15 marzo 2010, n. 38, art.       10
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254

Ministero dell'interno Circ. 24-5-2011 n. 3958 Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art. 14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.

Circ. 24 maggio 2011, n. 3958 (1).
 Ricorsi avverso provvedimenti di         inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione         della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n.         286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello         Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma         5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8         dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art.         14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela.     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e  l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e  dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.


          
                            
Ai                          
Sigg. Prefetti titolari degli uffici               territoriali di Governo  
                                                     
Loro sedi  
             
                         
Al                          
Sig. Commissario del Governo per la               provincia autonoma di Trento  
                                                     
Trento  
                            
Al                          
Sig. Commissario del Governo per la               provincia autonoma di Bolzano  
                                                     
Bolzano  
                            
Al                          
Presidente della Regione Valle               d'Aosta  
                                                     
Aosta 
            
e, p.c.:            
Al            
Dipartimento della pubblica               sicurezza
                
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle               frontiere
                
Ufficio AA. Generali e               giuridici
                
Via Tuscolana, 1558
                
Roma          



              



Facendo seguito a quanto già rappresentato con la         Circ. n. 2640 del 8 aprile 2011 ed a fronte dei non infrequenti quesiti         pervenuti, in materia, dalle strutture territoriali, si richiama l'attenzione         sulle recenti sentenze del Consiglio di Stato, pronunciate in Adunanza Plenaria         (si allega la n. 7 del 2011), con cui viene recepita la giurisprudenza della         Corte di Giustizia UE e, conseguentemente, rimossa l'ostatività che ha, in         precedenza, determinato il rigetto delle domande di emersione, in applicazione         della norma in oggetto.      
Al riguardo e secondo una prima urgente         valutazione, intesa ad evitare ulteriori pregiudizi a carico dell'erario         derivanti sia da soccombenza reiterata (il Consiglio di Stato ha già condannato         l'Amministrazione a rifondere le spese processuali), sia da possibili e più         gravi ipotesi risarcitorie, necessita che gli Sportelli Unici si conformino         prontamente all'indirizzo dell'Adunanza Plenaria, nei limiti e con le modalità        che seguono.    



a) Procedimenti non ancora definiti      
Quando ancora non è stato notificato il decreto         di diniego dell'emersione, o è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o         straordinario; ovvero deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla         notifica, valido per l'impugnazione, sembra senz'altro opportuno l'esercizio         dell'autotutela, mediante riapertura dei procedimenti (con nuovo avvio ex art.         7, L. n. 241/1990), nuovo parere questorile alla luce della sentenza del         Consiglio di Stato e conseguente riesame finalizzato all'accoglimento, salvo         ostatività di diversa natura.    



b) Procedimenti definiti      
Qualora siano invece trascorsi i termini utili         per l'impugnazione, ovvero sia divenuta definitiva una sentenza di rigetto         dell'impugnazione medesima, non sembra opportuna alcuna iniziativa di ufficio,         salvo espressa richiesta dello straniero (per il quale i termini non sarebbero         comunque decorsi, giacché di regola non gli viene effettuata la notifica); in         caso, quindi, di specifica istanza, necessita una valutazione caso per caso,         con singola istruttoria e correlativo parere questorile, quantunque alla luce         della nuova sentenza e con le garanzie partecipative di cui alla L. n.         241/1990.      
Potranno, in proposito, seguirsi le direttive già        impartite, in materia di autotutela, con Circ. 6 febbraio 2009, n. 617 e con         Circ. 13 agosto 2009, n. 4615 in applicazione del disposto di cui all'art. 1,         comma 136, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e, da ultimo, della L. n. 69/2009,         ai fini di determinare, nei casi controversi, la cessazione della materia del         contendere, con possibile conseguente rinuncia al ricorso e limitazione dei         costi erariali.      
Nell'ambito della consueta collaborazione, le         SS.LL., vorranno ancora sensibilizzare adeguatamente i Dirigenti degli S.U.I.,         ad esercitare gli interventi di competenza nel senso evidenziato, restando in         attesa di conoscerne gli esiti.      
       
     
Il Direttore centrale     
Malandrino   




D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.       14
L. 7 agosto 1990, n. 241, art.       7
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,       comma 136
L. 18 giugno 2009, n. 69