MESTIERI: SELF CONTROL E FORMAZIONE PER BUTTAFUORI 'DENTRO' VIGILANZA LOCALI =
DAL 1° LUGLIO IN LUOGHI PUBBLICI INTRATTENIMENTO PERSONALE
ADDETTO A CONTROLLI
Roma, 27 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Per tutti i buttafuori, e'
ora di entrare in azione. Dal 1° luglio, per tutti i luoghi aperti al
pubblico, dove si effettuano attivita' di intrattenimento e
spettacolo, dovranno dotarsi di personale addetto ai servizi di
controllo. Largo dunque a quelli che dal popolo della notte vengono
etichettati con il termine 'buttafori' e che un decreto ministeriale
inquadra come nuova professione.
Per vigilare basta essere maggiorenni, incensurati, dotati di
adeguato self control ma anche di una formazione giuridica, tecnica e
psicologica ben precisa. E, se si e' in possesso di questi requisiti,
ci si potra' iscrivere in un vero e proprio albo, istituito presso le
Prefetture, per poi intraprendere una carriera di addetto ai servizi
di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
Per iscriversi al nuovo albo, bisogna essere in buona salute
fisica (assenza di daltonismo, di uso di alcool e stupefacenti ad
esempio), non avere condanne anche non definitive per delitti non
colposi, non essere assoggettati a misure di prevenzione o destinatari
di provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive, non essere o essere stati aderenti a
movimenti, associazioni o gruppi organizzati, essere in possesso del
diploma di scuola media inferiore e aver superato un apposito corso di
formazione. (segue)
(Lab /Opr/Adnkronos)
27-MAG-11 16:07
NNNN
MESTIERI: SELF CONTROL E FORMAZIONE PER BUTTAFUORI 'DENTRO' VIGILANZA LOCALI (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - La domanda di iscrizione agli elenchi
prefettizi, che saranno rivisti ogni due anni, puo' essere presentata
o dal gestore del locale o dal titolare dell'istituto di vigilanza.
Infatti, i gestori dei locali di intrattenimento e spettacolo possono
provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale
o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati di
vigilanza. Previste multe salate per gli 'abusivi': da 1.500 a 5.000
euro.
Quanto alla formazione, l'organizzazione dei corsi e' affidata
alle regioni. Si studieranno materie di area giuridica (ordine e
sicurezza pubblica, compiti delle forze di polizia, disciplina
normativa del settore dell'intrattenimento e dello spettacolo),
tecnica (prevenzione incendi, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
primo soccorso sanitario) e psicologico-sociale (capacita' di
concentrazione, autocontrollo, contatto con il pubblico, adeguata
comunicazione verbale ecc.). (segue)
(Lab /Opr/Adnkronos)
27-MAG-11 16:23
NNNN
MESTIERI: SELF CONTROL E FORMAZIONE PER BUTTAFUORI 'DENTRO' VIGILANZA LOCALI (3) =
(Adnkronos/Labitalia) - Ma cosa fa esattamente il buttafuori?
Innanzitutto, fa controlli preliminari con osservazione sommaria dei
luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite od
oggetti proibiti e si occupa delle prevenzione degli incendi. Poi,
quando il locale e' aperto, assicura i controlli sia al momento
dell'accesso del pubblico sia all'interno.
Quindi, presidia gli ingressi e regolamenta i flussi di
pubblico, verifica il possesso del titolo di accesso (eta' minima se
prevista, controllo documenti) e fa un controllo sommario visivo delle
persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze
illecite, oggetti o altro materiale pericoloso per la pubblica
incolumita' o salute delle persone, con l'obbligo di immediata
comunicazione alle forze di polizia.
All'interno del locale, svolge un'attivita' generica di
osservazione per verificare il rispetto di disposizioni, prescrizioni,
regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati. Ma
puo' anche contribuire al primo intervento, che non comporti
assunzione di pubbliche funzioni, per prevenire o interrompere
condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita' o la
salute delle persone, sempre con immediata comunicazione alle forze di
polizia. Per essere riconoscibile, il personale addetto ai servizi di
sicurezza deve essere munito di idoneo documento di identita' e tenere
esposto il tesserino di riconoscimento di colore giallo con scritto
'assistenza'.
(Lab /Opr/Adnkronos)
27-MAG-11 16:35
NNNN
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venerdì 27 maggio 2011
SPARATORIA A FIRENZE, FERITI POLIZIOTTO E RICERCATO
SPARATORIA A FIRENZE, FERITI POLIZIOTTO E RICERCATO =
Firenze, 27 mag. - Un poliziotto e un ricercato sono rimasti
feriti intorno alle 17 in seguito a una colluttazione avvenuta
a Firenze. Secondo una prima ricostruzione della polizia un
agente della squadra mobile stava inseguendo un ricercato che
all'interno di un marsupio aveva una pistola dalla quale ha
esploso un colpo raggiungendo se stesso e l'agente. Il
malvivente si e' ferito ad una gamba mentre l'agente e' stato
ferito all'avambraccio. Entrambi i feriti sono stati portati al
pronto soccorso. (AGI)
Sep
271834 MAG 11
NNNN
Firenze, 27 mag. - Un poliziotto e un ricercato sono rimasti
feriti intorno alle 17 in seguito a una colluttazione avvenuta
a Firenze. Secondo una prima ricostruzione della polizia un
agente della squadra mobile stava inseguendo un ricercato che
all'interno di un marsupio aveva una pistola dalla quale ha
esploso un colpo raggiungendo se stesso e l'agente. Il
malvivente si e' ferito ad una gamba mentre l'agente e' stato
ferito all'avambraccio. Entrambi i feriti sono stati portati al
pronto soccorso. (AGI)
Sep
271834 MAG 11
NNNN
GIUSTIZIA: FNSI, INACCETTABILE INSULTO CONTINUO PREMIER A GIORNALISTI = SI VERGOGNI CHI NON HA IMPARATO A RISPETTARE INFORMAZIONE
GIUSTIZIA: FNSI, INACCETTABILE INSULTO CONTINUO PREMIER A GIORNALISTI =
SI VERGOGNI CHI NON HA IMPARATO A RISPETTARE INFORMAZIONE
Roma, 27 mag. - (Adnkronos) - ''Non si puo' accettare in
silenzio, come se fosse la normalita' di un paese civile, l'insulto
pressoche' continuo che il Presidente del Consiglio rivolge ai
giornalisti''. Lo dichiara in una nota il presidente della Federazione
Nazionale della Stampa Italiana, Roberto Natale, riferendosi alle
accuse rivolte dal premier Silvio Berlusconi ai giornalisti nel corso
della conferenza stampa al G8.
''Forse perche' troppo abituato a muoversi nell'ambiente
superprotetto di alcune simil-interviste, l'on.Berlusconi reagisce in
maniera scomposta quando si sente fare una domanda vera - osserva
Natale - Giornalisti che fanno il loro mestiere non hanno nulla di cui
vergognarsi''.
''La vergogna - sottolinea il presidente della Fnsi - e'
piuttosto nel comportamento di un capo del governo che si vanta di
essere il recordman delle presenze ai vertici internazionali, ma non
ha ancora imparato dai leader degli altri Paesi democratici come si
rispetti l'informazione''.
(Sin/Pn/Adnkronos)
27-MAG-11 18:23
NNNNGiustizia/ Fnsi: Vergogna premier che non rispetta informazione
Reagisce in maniera scomposta quando gli fanno domande vere
Roma, 27 mag. (TMNews) - "Non si pu accettare in silenzio, come
se fosse la normalit di un paese civile, l'insulto pressoch
continuo che il presidente del Consiglio rivolge ai giornalisti".
E' quanto afferma in una nota il presidente della Federazione
nazionale della stampa italiana, Roberto Natale commentando le
parole di Silvio Berlusconi contro i giornalisti.
"Forse perch troppo abituato a muoversi nell'ambiente
superprotetto di alcune simil-interviste, Berlusconi reagisce in
maniera scomposta quando si sente fare una domanda vera - osserva
Natale -. Giornalisti che fanno il loro mestiere non hanno nulla
di cui vergognarsi. La vergogna piuttosto nel comportamento di
un capo del governo che si vanta di essere il recordman delle
presenze ai vertici internazionali, ma non ha ancora imparato dai
leader degli altri paesi democratici come si rispetti
l'informazione".
Red/Gal
271859 mag 11
SI VERGOGNI CHI NON HA IMPARATO A RISPETTARE INFORMAZIONE
Roma, 27 mag. - (Adnkronos) - ''Non si puo' accettare in
silenzio, come se fosse la normalita' di un paese civile, l'insulto
pressoche' continuo che il Presidente del Consiglio rivolge ai
giornalisti''. Lo dichiara in una nota il presidente della Federazione
Nazionale della Stampa Italiana, Roberto Natale, riferendosi alle
accuse rivolte dal premier Silvio Berlusconi ai giornalisti nel corso
della conferenza stampa al G8.
''Forse perche' troppo abituato a muoversi nell'ambiente
superprotetto di alcune simil-interviste, l'on.Berlusconi reagisce in
maniera scomposta quando si sente fare una domanda vera - osserva
Natale - Giornalisti che fanno il loro mestiere non hanno nulla di cui
vergognarsi''.
''La vergogna - sottolinea il presidente della Fnsi - e'
piuttosto nel comportamento di un capo del governo che si vanta di
essere il recordman delle presenze ai vertici internazionali, ma non
ha ancora imparato dai leader degli altri Paesi democratici come si
rispetti l'informazione''.
(Sin/Pn/Adnkronos)
27-MAG-11 18:23
NNNNGiustizia/ Fnsi: Vergogna premier che non rispetta informazione
Reagisce in maniera scomposta quando gli fanno domande vere
Roma, 27 mag. (TMNews) - "Non si pu accettare in silenzio, come
se fosse la normalit di un paese civile, l'insulto pressoch
continuo che il presidente del Consiglio rivolge ai giornalisti".
E' quanto afferma in una nota il presidente della Federazione
nazionale della stampa italiana, Roberto Natale commentando le
parole di Silvio Berlusconi contro i giornalisti.
"Forse perch troppo abituato a muoversi nell'ambiente
superprotetto di alcune simil-interviste, Berlusconi reagisce in
maniera scomposta quando si sente fare una domanda vera - osserva
Natale -. Giornalisti che fanno il loro mestiere non hanno nulla
di cui vergognarsi. La vergogna piuttosto nel comportamento di
un capo del governo che si vanta di essere il recordman delle
presenze ai vertici internazionali, ma non ha ancora imparato dai
leader degli altri paesi democratici come si rispetti
l'informazione".
Red/Gal
271859 mag 11
Scoperto super -colesterolo più pericoloso di LDL
SALUTE: SCOPERTO SUPER-COLESTEROLO PIU' PERICOLOSO DI LDL
ESPERTI, PRESENTE SOLO IN DIABETICI PER ALTERAZIONI METABOLISMO
(ANSA) - ROMA, 27 MAG - C'e' un nuovo nemico delle arterie
per i malati di diabete. E' un colesterolo ultra-cattivo,
battezzato cosi' dagli scienziati di Coventry che l'hanno
isolato. I ricercatori hanno rilevato che e' ancora piu'
''colloso'' del colesterolo LDL, finora considerato 'cattivo' e
quindi capace di attaccarsi alle pareti delle arterie con piu'
facilita' e formare placche che ostruiscono il flusso del
sangue. Il nome scientifico e' MGmin-LDL (metilgliossale-LDL) e
deriva da un processo di glicazione, (l'aggiunta di zucchero
alle proteine del noto LDL). E' questo processo che rende la
sostanza piu' densa e, sempre secondo la defizione dei
ricercatori dell'universita' di Warwick che hanno pubblicato la
loro ricerca su Diabetes, piu' 'appiccicosa'.
''Il metilgliossale e' un composto che si trova in quantita'
3-4 volte superiori nei diabetici - afferma all'ANSA Enzo
Manzato, del dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
dell'universita' di Padova - perche' nei malati c'e'
un'alterazione del metabolismo dello zucchero. L'LDL, infatti,
nelle persone sane si modifica molto meno''.
''Questa trasformazione metabolica - aggiunge Cesare
Sirtori, del dipartimento di Scienze Farmacologiche
dell'universita' di Milano - avviene in funzione della gravita'
del diabete ed e' uno dei fattori che si ritiene siano in gioco
nell'aterosclerosi dei diabetici, proprio per la sua
SOLcapacita' di formare delle placche nelle arterie''.
L'isolamento di questo composto potrebbe spiegare il motivo
per cui la metformina, un farmaco molto usato per il diabete di
tipo 2, sia piu' efficace contro le malattie cardiovascolari,
proprio perche' abbassa i livelli di zucchero nel sangue e
'combatte' la formazione del colesterolo MGmin-LDL.(ANSA).
Y63-MRB
27-MAG-11 12:59 NNNN
ESPERTI, PRESENTE SOLO IN DIABETICI PER ALTERAZIONI METABOLISMO
(ANSA) - ROMA, 27 MAG - C'e' un nuovo nemico delle arterie
per i malati di diabete. E' un colesterolo ultra-cattivo,
battezzato cosi' dagli scienziati di Coventry che l'hanno
isolato. I ricercatori hanno rilevato che e' ancora piu'
''colloso'' del colesterolo LDL, finora considerato 'cattivo' e
quindi capace di attaccarsi alle pareti delle arterie con piu'
facilita' e formare placche che ostruiscono il flusso del
sangue. Il nome scientifico e' MGmin-LDL (metilgliossale-LDL) e
deriva da un processo di glicazione, (l'aggiunta di zucchero
alle proteine del noto LDL). E' questo processo che rende la
sostanza piu' densa e, sempre secondo la defizione dei
ricercatori dell'universita' di Warwick che hanno pubblicato la
loro ricerca su Diabetes, piu' 'appiccicosa'.
''Il metilgliossale e' un composto che si trova in quantita'
3-4 volte superiori nei diabetici - afferma all'ANSA Enzo
Manzato, del dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
dell'universita' di Padova - perche' nei malati c'e'
un'alterazione del metabolismo dello zucchero. L'LDL, infatti,
nelle persone sane si modifica molto meno''.
''Questa trasformazione metabolica - aggiunge Cesare
Sirtori, del dipartimento di Scienze Farmacologiche
dell'universita' di Milano - avviene in funzione della gravita'
del diabete ed e' uno dei fattori che si ritiene siano in gioco
nell'aterosclerosi dei diabetici, proprio per la sua
SOLcapacita' di formare delle placche nelle arterie''.
L'isolamento di questo composto potrebbe spiegare il motivo
per cui la metformina, un farmaco molto usato per il diabete di
tipo 2, sia piu' efficace contro le malattie cardiovascolari,
proprio perche' abbassa i livelli di zucchero nel sangue e
'combatte' la formazione del colesterolo MGmin-LDL.(ANSA).
Y63-MRB
27-MAG-11 12:59 NNNN
Salute: giornata del sollievo, numero verde per consulenza psicologica
SALUTE:GIORNATA SOLLIEVO;NUMERO VERDE CONSULENZA PSICOLOGICA
INIZIATIVA PROMOSSA DA NOPAIN ONLUS
(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Un nuovo servizio di Consulenza
Psicologica Telefonica e' stato annunciato da Nopain Onlus,
Associazione Italiana per la cura della Malattia Dolore, in
occasione della 'X Giornata nazionale del Sollievo' che si
celebra domenica prossima 29 maggio.
Lo ha reso noto la stessa associazione ''nella convinzione -
riferisce una nota - che un corretto approccio alle persone con
dolore non puo' essere rappresentato soltanto dall'applicazione
di protocolli e linee guida di terapia farmacologia e di
applicazione tecnologica, ma anche dal sostegno psicologico e
dalla capacita' di rapportarsi umanamente a chi soffre''.
''Occorre considerare il malato nella sua interezza - spiega
Paolo Notaro, presidente di Nopain Onlus e responsabile della
Struttura di Terapia del Dolore dell'Ospedale di Niguarda - e
porre attenzione a tutti i suoi bisogni, psichici, fisici,
sociali e spirituali, per migliorare la qualita' di vita del
paziente e della sua famiglia.
Notaro ricorda che il 61% dei pazienti con dolore cronico
subisce una riduzione della capacita' lavorativa, il 50% soffre
di depressione reattiva secondaria, i disturbi ansiosi sono
presenti nel 40% dei casi e i pensieri suicidi sono triplicati
rispetto alla media della popolazione.
Il servizio, totalmente gratuito, e' attivo ogni mercoledi'
dalle 9.30 alle 12.30 e vi si accede chiamando il numero verde
800 974 261. E' finalizzato ad accogliere problematiche di
natura emotiva connesse sia alla specifica condizione medica che
il paziente e i suoi familiari si trovano ad affrontare, sia al
mantenimento del benessere psicologico. (ANSA).
BRA
27-MAG-11 14:46 NNNN
INIZIATIVA PROMOSSA DA NOPAIN ONLUS
(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Un nuovo servizio di Consulenza
Psicologica Telefonica e' stato annunciato da Nopain Onlus,
Associazione Italiana per la cura della Malattia Dolore, in
occasione della 'X Giornata nazionale del Sollievo' che si
celebra domenica prossima 29 maggio.
Lo ha reso noto la stessa associazione ''nella convinzione -
riferisce una nota - che un corretto approccio alle persone con
dolore non puo' essere rappresentato soltanto dall'applicazione
di protocolli e linee guida di terapia farmacologia e di
applicazione tecnologica, ma anche dal sostegno psicologico e
dalla capacita' di rapportarsi umanamente a chi soffre''.
''Occorre considerare il malato nella sua interezza - spiega
Paolo Notaro, presidente di Nopain Onlus e responsabile della
Struttura di Terapia del Dolore dell'Ospedale di Niguarda - e
porre attenzione a tutti i suoi bisogni, psichici, fisici,
sociali e spirituali, per migliorare la qualita' di vita del
paziente e della sua famiglia.
Notaro ricorda che il 61% dei pazienti con dolore cronico
subisce una riduzione della capacita' lavorativa, il 50% soffre
di depressione reattiva secondaria, i disturbi ansiosi sono
presenti nel 40% dei casi e i pensieri suicidi sono triplicati
rispetto alla media della popolazione.
Il servizio, totalmente gratuito, e' attivo ogni mercoledi'
dalle 9.30 alle 12.30 e vi si accede chiamando il numero verde
800 974 261. E' finalizzato ad accogliere problematiche di
natura emotiva connesse sia alla specifica condizione medica che
il paziente e i suoi familiari si trovano ad affrontare, sia al
mantenimento del benessere psicologico. (ANSA).
BRA
27-MAG-11 14:46 NNNN
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La visualizzazione dei documenti riservati ai possessori di User Id e Password è possibile solo ed esclusivamente entrando direttamente dal portale di riferimento www.cives.roma.it
- TAR "...Il "secondo lavoro" dei dipendenti pubblici. I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni "possono" svolgere un' altra attività lavorativa solo richiedendo la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e che tale possibilità "può" riguardare tutte le qualifiche funzionali appartenenti ai vari profili professionali..."
- Applicazione dell'art. 198 del Codice della strada (v. nota del 13 marzo 2011). Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale Divisione Il.
- Controllo sui provvedimenti pensionistici - Delibere della Corte dei conti n. SCCLEG/1/2011 e n. SCCLEG/2/2011/PENS.
Emanata congiuntamente dal Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Uffici XIII-XIV-XV e dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza. - Art. 214, C.d.S. Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Quesito. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Compartimento della polizia stradale di Milano.
- Articolo 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 2007, n. 127 (c.d. quattordicesima). Chiarimenti. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Segreteria del direttore generale.
- Circ. 18-5-2011 n. 300/A/4631/11/108/29
Disposizioni per la protezione degli animali che si trovano sulle strade di cui all'art. 189 C.d.S, come modificato dall'art. 31 della L. n. 120/2010. L. 4 dicembre 2010, n. 201, recante "Disposizioni in materia di trasporto di animali da compagnia, in attuazione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia".
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale. - Richiesta dati relativi ai controlli ufficiali 2010 concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 30 gennaio 2001, n. 94). Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, Ufficio VI.
- Impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A" conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW. Linee di indirizzo per la valutazione del rischio. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
- Cassazione "...Scontri in vasca: dei danni risponde anche l'organizzatore del corso di nuoto ..."
- Cassazione "...È reato filmare le effusioni tra ragazzi ..."
- Sequestro art. 214, C.d.S. - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Quesito.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale. - Sospensione patenti di cittadini turchi.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato. - Art. 15, paragrafo 7 del Reg. (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985, recante disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Corretta documentazione dell'attività di guida riferita ai precedenti 28 giorni. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.
- Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Div. VI. - TAR "...Per gli appartenenti alla Polizia di Stato il contenuto dell'atto di contestazione di addebito è stabilito dall'art. 14, d.P.R. n. 737 del 1981 e in tale atto vanno indicati con chiarezza, sulla base di detta disposizione, i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato è chiamato a rispondere e deve ritenersi peculiare al concetto di trasgressione non soltanto l'identificazione sul piano concreto della condotta dell'interessato da sottoporre a sanzione, ma anche la relativa qualificazione giuridica alla stregua del regolamento di disciplina, il quale riconnette specifiche conseguenze afflittive a determinati comportamenti...."
- TAR "...L'Amministrazione dell'Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di revoca di un'autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi nei cui confronti esista sicura affidabilità, dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni rilasciate possano comportare un affievolimento dell'attività di controllo sulla attuale sussistenza delle condizioni in sede di richiesta di rinnovo della licenza...."
- Cassazione "...Multe: Nessuna compensazione delle spese se l'annullamento del verbale avviene per vizi formali. ..."
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LIBANO: AL-JAZEERA, 5 SOLDATI ITALIANI FERITI IN ESPLOSIONE VICINO SIDONE - NELL'ATTENTATO UN MORTO E QUATTRO FERITI, UNO E' GRAVISSIMO =
LIBANO: TV; ESPLOSIONE CONTRO MEZZO UNIFIL, FERITI ++
(ANSA) - BEIRUT, 27 MAG - Un numero imprecisato di feriti e'
il primo bilancio di un'esplosione che ha colpito oggi un mezzo
dell'Unifil, la missione Onu schierata nel sud del Libano.
Lo riferisce la tv panaraba al Jazira con una scritta in
sovrimpressione, mentre l'emittente libanese Future Tv afferma
che un ordigno e' esploso a sud di Sidone (40 km a sud di
Beirut) nei pressi del fiume Awwali, al passaggio di un mezzo
dei caschi blu. (ANSA).
Z10-GV
27-MAG-11 16:09 NNNN
LIBANO: AL-JAZEERA, 5 SOLDATI ITALIANI FERITI IN ESPLOSIONE VICINO SIDONE =
Beirut, 27 mag. - (Adnkronos/Aki) - Cinque soldati italiani
dell'Unifil, la forza Onu dispiegata nel sud del Libano, sarebbero
rimasti feriti a causa di un'esplosione verificatasi nei pressi di
Sidone. Lo riferisce la tv al-Jazeera. La deflagrazione avrebbe
colpito un mezzo militare. Al momento non si conoscono ulteriori
dettagli su quanto avvenuto.
(Hay-Vir/Col/Adnkronos)
27-MAG-11 16:15
LIBANO: DIFESA, NELL'ATTENTATO UN MORTO E QUATTRO FERITI, UNO E' GRAVISSIMO =
Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Fonti militari della Difesa
confermano all'Adnkronos la notizia dell'attentato contro
un'autocolonna di caschi blu italiani della missione Unifil in Libano.
Un militare italiano e' morto e quattro sono rimasti feriti in
conseguenza dell'esplosione di un ordigno nelle vicinanze di Sidone.
Uno dei feriti e' in condizioni gravissime.
(Mac/Col/Adnkronos)
27-MAG-11 16:49
NNNN
(ANSA) - BEIRUT, 27 MAG - Un numero imprecisato di feriti e'
il primo bilancio di un'esplosione che ha colpito oggi un mezzo
dell'Unifil, la missione Onu schierata nel sud del Libano.
Lo riferisce la tv panaraba al Jazira con una scritta in
sovrimpressione, mentre l'emittente libanese Future Tv afferma
che un ordigno e' esploso a sud di Sidone (40 km a sud di
Beirut) nei pressi del fiume Awwali, al passaggio di un mezzo
dei caschi blu. (ANSA).
Z10-GV
27-MAG-11 16:09 NNNN
LIBANO: AL-JAZEERA, 5 SOLDATI ITALIANI FERITI IN ESPLOSIONE VICINO SIDONE =
Beirut, 27 mag. - (Adnkronos/Aki) - Cinque soldati italiani
dell'Unifil, la forza Onu dispiegata nel sud del Libano, sarebbero
rimasti feriti a causa di un'esplosione verificatasi nei pressi di
Sidone. Lo riferisce la tv al-Jazeera. La deflagrazione avrebbe
colpito un mezzo militare. Al momento non si conoscono ulteriori
dettagli su quanto avvenuto.
(Hay-Vir/Col/Adnkronos)
27-MAG-11 16:15
LIBANO: DIFESA, NELL'ATTENTATO UN MORTO E QUATTRO FERITI, UNO E' GRAVISSIMO =
Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Fonti militari della Difesa
confermano all'Adnkronos la notizia dell'attentato contro
un'autocolonna di caschi blu italiani della missione Unifil in Libano.
Un militare italiano e' morto e quattro sono rimasti feriti in
conseguenza dell'esplosione di un ordigno nelle vicinanze di Sidone.
Uno dei feriti e' in condizioni gravissime.
(Mac/Col/Adnkronos)
27-MAG-11 16:49
NNNN
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 19-5-2011 n. 15/VI/0011398 Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Div. VI.
Lett.Circ. 19 maggio 2011, n. 15/VI/0011398 (1).
Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Div. VI.
Al
Ministero della difesa
Direzione generale della sanità militare
Via S. Stefano Rotondo, 4
00184 - Roma
Al
Ministero dell’interno
Dipartimento della polizia di Stato
Direzione centrale di sanità
Piazza Vittorio Emanuele, 13
00184 - Roma
Alla
Fnomceo
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 - Roma
Alla
Simla - Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni c/o Prof. Paolo Arbarello
Dipartimento scienze anatomiche
Università La Sapienza
Roma
Alla
Simlii - Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale
Piazzale Spedali Civili, 1
25123 - Brescia
Alla
Siti - Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica
Viale Città d’Europa, 74
00144 - Roma
All’
Airm - Associazione italiana di radioprotezione medica
Via degli Archinto, 4
00163 - Roma
All’
Anma - Associazione nazionale medici d’azienda e competenti
Via San Maurilio, 40
20123 - Milano
In relazione ai numerosi quesiti pervenuti alla scrivente, riguardanti la possibilità per i medici competenti ex articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 di esercitare la propria attività in ambito civile, si ritiene di dover chiarire alcuni aspetti della norma di cui trattasi.
Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009, recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha modificato l’articolo 38 (Titoli e requisiti dei medici competenti), comma 1 del predetto D.Lgs. n. 81/2008, introducendo la lettera d-bis), la cui specifica dizione è: "con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni".
La ratio di tale modifica è stata quella di sanare situazioni di potenziale criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato in relazione alle attività dei medici militari, come si evince chiaramente dalla Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 106/2009, che recita testualmente: “.. omissis...L’emendamento all’articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente - come oggi è loro consentito ex lege (v. articolo 44, comma 1, lettera d), D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) - qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale”.
La volontà del Legislatore risulta chiaramente diretta ad individuare una disciplina peculiare, applicabile unicamente alle aree “riservate” ai medici delle Forze Armate e della Polizia di Stato senza che in ragione di tale previsione - la quale ha valore di eccezione - possa configurarsi un regime diversificato della disciplina di ordine generale relativa al possesso dei titoli e, per quanto qui interessa, ai requisiti necessari per l’ammissione agli esami per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati alla sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio II, sulla base delle prescrizioni dell’art. 44 del D.Lgs. n. 334/2000 e delle motivazioni contenute nella Relazione d’accompagnamento al D.Lgs. n. 106/2009, che circoscrivono l’ambito di attività dei medici di cui all’articolo 38, comma 1, lettera d-bis), all’interno delle Amministrazioni di appartenenza, si ritiene che tali sanitari, ove non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale, non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati alla radioprotezione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si invitano i destinatari della presente lettera circolare a darne la massima diffusione.
Il Direttore generale
Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 38
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 24
D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, art. 44
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230
Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Div. VI.
Al
Ministero della difesa
Direzione generale della sanità militare
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00184 - Roma
Al
Ministero dell’interno
Dipartimento della polizia di Stato
Direzione centrale di sanità
Piazza Vittorio Emanuele, 13
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Fnomceo
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00192 - Roma
Alla
Simla - Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni c/o Prof. Paolo Arbarello
Dipartimento scienze anatomiche
Università La Sapienza
Roma
Alla
Simlii - Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale
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25123 - Brescia
Alla
Siti - Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica
Viale Città d’Europa, 74
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All’
Airm - Associazione italiana di radioprotezione medica
Via degli Archinto, 4
00163 - Roma
All’
Anma - Associazione nazionale medici d’azienda e competenti
Via San Maurilio, 40
20123 - Milano
In relazione ai numerosi quesiti pervenuti alla scrivente, riguardanti la possibilità per i medici competenti ex articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 di esercitare la propria attività in ambito civile, si ritiene di dover chiarire alcuni aspetti della norma di cui trattasi.
Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009, recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha modificato l’articolo 38 (Titoli e requisiti dei medici competenti), comma 1 del predetto D.Lgs. n. 81/2008, introducendo la lettera d-bis), la cui specifica dizione è: "con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni".
La ratio di tale modifica è stata quella di sanare situazioni di potenziale criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato in relazione alle attività dei medici militari, come si evince chiaramente dalla Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 106/2009, che recita testualmente: “.. omissis...L’emendamento all’articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente - come oggi è loro consentito ex lege (v. articolo 44, comma 1, lettera d), D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) - qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale”.
La volontà del Legislatore risulta chiaramente diretta ad individuare una disciplina peculiare, applicabile unicamente alle aree “riservate” ai medici delle Forze Armate e della Polizia di Stato senza che in ragione di tale previsione - la quale ha valore di eccezione - possa configurarsi un regime diversificato della disciplina di ordine generale relativa al possesso dei titoli e, per quanto qui interessa, ai requisiti necessari per l’ammissione agli esami per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati alla sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio II, sulla base delle prescrizioni dell’art. 44 del D.Lgs. n. 334/2000 e delle motivazioni contenute nella Relazione d’accompagnamento al D.Lgs. n. 106/2009, che circoscrivono l’ambito di attività dei medici di cui all’articolo 38, comma 1, lettera d-bis), all’interno delle Amministrazioni di appartenenza, si ritiene che tali sanitari, ove non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale, non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati alla radioprotezione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si invitano i destinatari della presente lettera circolare a darne la massima diffusione.
Il Direttore generale
Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 38
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 24
D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, art. 44
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230
Ministero della salute Circ. 24-5-2011 n. DGFDM/22707/P Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010). Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.
Circ. 24 maggio 2011, n. DGFDM/22707/P (1).
Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010).
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.
Agli
Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome
Loro sedi
Al
Comando carabinieri salute per la sanità
P.le Marconi 25
00144 - Roma
Alla
Federfarma servizi
Via di Castro Pretorio, 30
00185 - Roma
Fax 06/44704940
Alla
Fofi - Federazione ordini farmacisti italiani
Via Palestro, 75
00185 - Roma
posta@pec.fofi.it
Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo 2010, n. 38, che ha introdotto nel D.P.R. n. 309/1990 l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie) continuano a pervenire all'Ufficio Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti.
Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti nella scheda allegata.
La presente nota oltre ad essere inviata ai destinatari in indirizzo, al fine di ottenere la massima diffusione e trasparenza, viene inserita nel sito del Ministero della salute nella sezione dedicata a medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope.
Il Direttore generale
Dott.ssa Marcella Marletta
Allegato
Scheda distruzione stupefacenti
(D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis, introdotto con L. 15 marzo 2010, n. 38)
«Articolo 25-bis
(Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie).
- 1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo»;
Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo 2010, n. 38, che ha introdotto l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie) nel D.P.R. n. 309/1990, continuano a pervenire all'Ufficio Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti. Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti.
La distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 17 può avvenire solo previa autorizzazione del Ministero e segue una prassi consolidata. Sull'applicazione del comma 1 non sono pervenuti quesiti.
Anche la distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti, in possesso delle farmacie, segue una prassi, consolidata da numerosi pareri dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, che trae origine dal Testo unico delle leggi sanitarie che prevede, all'art. 127, la vigilanza sulle farmacie, materia oggi delegata alle Regioni e Province autonome. Tuttavia l'introduzione dell'art. 25-bis non fa riferimento alle modalità da seguire per lo scarico dal registro dei medicinali scaduti, confermando di fatto le competenze, ora attribuite alle Aziende Sanitarie Locali, in materia di vigilanza sulle farmacie e sulla gestione degli stupefacenti, attraverso il controllo del registro di carico e scarico degli stupefacenti, previsto dall'art. 60.
Modifiche normative
Nell'ambito del processo diretto alla distruzione delle sostanze e delle composizioni medicinali stupefacenti scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 e delle farmacie, è necessario premettere che, rispetto alle procedure di distruzione fin qui seguite, l'articolo 25-bis:
- limita l'applicazione delle disposizioni relative alla distruzione ai soli medicinali stupefacenti soggetti all'obbligo di registrazione, comma 1;
- innova la fase della materiale distruzione, che può essere effettuata oltre che dalla Azienda Sanitaria Locale, anche da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, comma 2.
Al contrario, l'articolo 25-bis nulla innova in materia di competenze delle:
- Aziende Sanitarie Locali, che continuano ad assolvere i compiti istituzionali in materia farmaceutica e le incombenze legate alla constatazione e affidamento al farmacista delle sostanze e composizioni stupefacenti, redigendo i relativi verbali;
- Forze di Polizia, le quali assicurano l'assistenza alle operazioni di distruzione, redigendo il verbale delle attività compiute. Sul punto, occorre precisare che l'inciso riportato dal comma 3 "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" va inteso esclusivamente ai fini organizzativi e logistici (le Forze di Polizia devono preventivamente conoscere il quantitativo di materiale da distruggere, i tempi necessari per completare l'operazione, il sito in cui effettuare la distruzione e concordare, in ragione degli elementi forniti, la data in cui assicurare l'assistenza).
Farmacie private
La vigilanza sulle farmacie, anche in materia di stupefacenti, è un compito che l'Azienda Sanitaria Locale esplica anche attraverso la relativa Commissione ispettiva di vigilanza; la procedura di constatazione della qualità e quantità dei medicinali da avviare alla distruzione, tutela soprattutto il farmacista, anche al fine di contenere eventuali incongruenze nell'ambito di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 68, comma introdotto dalla citata L. n. 38/2010.
Pertanto, non si ritiene sufficiente una semplice dichiarazione del farmacista in luogo della constatazione, in quanto i controlli da parte delle Forze di Polizia all'atto della distruzione potrebbero evidenziare irregolarità di natura penale, nel caso in cui tali dichiarazioni non fossero corrispondenti ai medicinali effettivamente inviati a distruzione.
Le Forze di Polizia sono tenute in ogni caso ad assicurare assistenza alle operazioni di distruzione e quindi devono essere presenti alla termodistruzione al fine di procedere alla verbalizzazione finale. Pertanto, non si ritiene sufficiente una dichiarazione o una autocertificazione da parte dell'azienda autorizzata alla distruzione, in luogo del verbale.
Farmacie ospedaliere
Con riferimento ai compiti di vigilanza, gli stessi principi relativi alla constatazione per la successiva distruzione valgono anche per le farmacie delle Aziende ospedaliere e per le farmacie ospedaliere e territoriali delle Aziende sanitarie, per le case di cura ed altre strutture sanitarie autorizzate, che sono vigilate dalla ASL territorialmente competente.
Aziende Sanitarie Locali
Nell'ambito delle competenze in materia farmaceutica e della propria autonomia organizzativa ed in riferimento alle risorse disponibili, la ASL potrebbe prevedere modalità di vigilanza anche al di fuori delle attività ispettive, in applicazione di apposita determinazione, al fine della distruzione degli stupefacenti scaduti su richiesta del farmacista.
Schema riepilogativo generale per le farmacie
1. Tutti i medicinali scaduti o deteriorati, non utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione, possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione, trattati come rifiuti sanitari, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.
2. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di registrazione, sono oggetto di constatazione da parte della ASL per la successiva distruzione, nell'ambito delle attività di vigilanza. L'incaricato della ASL, con il farmacista, redige verbale di constatazione e provvede a sigillare in un contenitore, con contrassegni d'ufficio, i prodotti da distruggere, che affida al farmacista (prassi consolidata). Su indicazione del farmacista, viene concordato se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL (caso A) o da una azienda autorizzata allo smaltimento (caso B).
Caso A) la ASL concorda la data della distruzione con le Forze di Polizia ed eventualmente con l'azienda autorizzata allo smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può scaricare i medicinali dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale.
Caso B) l'Azienda autorizzata allo smaltimento concorda con le Forze di Polizia la data della distruzione. All'atto del ritiro dei medicinali, l'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti consegna al farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista scarica il registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di polizia redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale giustificativo finale dell'uscita delle composizioni medicinali dal registro degli stupefacenti; una copia del verbale viene inviata dalla farmacia alla ASL.
3. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di registrazione, qualora venissero previste dalla ASL modalità di vigilanza al di fuori delle attività ispettive per la constatazione della qualità e quantità di medicinali da avviare a distruzione, dovrebbero essere accompagnati da copia del provvedimento previsto; i medicinali dovrebbero essere inseriti in un contenitore da sigillare all'atto del conferimento dei medicinali dal farmacista all'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Le successive operazioni di distruzione seguono le modalità indicate nel precedente caso B. Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel
verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione, indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.
Scheda inserita nel sito www.salute.gov.it in data 24 maggio 2011 Area tematica medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 25-bis
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 17
L. 15 marzo 2010, n. 38, art. 10
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010).
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.
Agli
Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome
Loro sedi
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Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo 2010, n. 38, che ha introdotto nel D.P.R. n. 309/1990 l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie) continuano a pervenire all'Ufficio Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti.
Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti nella scheda allegata.
La presente nota oltre ad essere inviata ai destinatari in indirizzo, al fine di ottenere la massima diffusione e trasparenza, viene inserita nel sito del Ministero della salute nella sezione dedicata a medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope.
Il Direttore generale
Dott.ssa Marcella Marletta
Allegato
Scheda distruzione stupefacenti
(D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis, introdotto con L. 15 marzo 2010, n. 38)
«Articolo 25-bis
(Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie).
- 1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo»;
Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo 2010, n. 38, che ha introdotto l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie) nel D.P.R. n. 309/1990, continuano a pervenire all'Ufficio Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti. Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti.
La distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 17 può avvenire solo previa autorizzazione del Ministero e segue una prassi consolidata. Sull'applicazione del comma 1 non sono pervenuti quesiti.
Anche la distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti, in possesso delle farmacie, segue una prassi, consolidata da numerosi pareri dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, che trae origine dal Testo unico delle leggi sanitarie che prevede, all'art. 127, la vigilanza sulle farmacie, materia oggi delegata alle Regioni e Province autonome. Tuttavia l'introduzione dell'art. 25-bis non fa riferimento alle modalità da seguire per lo scarico dal registro dei medicinali scaduti, confermando di fatto le competenze, ora attribuite alle Aziende Sanitarie Locali, in materia di vigilanza sulle farmacie e sulla gestione degli stupefacenti, attraverso il controllo del registro di carico e scarico degli stupefacenti, previsto dall'art. 60.
Modifiche normative
Nell'ambito del processo diretto alla distruzione delle sostanze e delle composizioni medicinali stupefacenti scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 e delle farmacie, è necessario premettere che, rispetto alle procedure di distruzione fin qui seguite, l'articolo 25-bis:
- limita l'applicazione delle disposizioni relative alla distruzione ai soli medicinali stupefacenti soggetti all'obbligo di registrazione, comma 1;
- innova la fase della materiale distruzione, che può essere effettuata oltre che dalla Azienda Sanitaria Locale, anche da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, comma 2.
Al contrario, l'articolo 25-bis nulla innova in materia di competenze delle:
- Aziende Sanitarie Locali, che continuano ad assolvere i compiti istituzionali in materia farmaceutica e le incombenze legate alla constatazione e affidamento al farmacista delle sostanze e composizioni stupefacenti, redigendo i relativi verbali;
- Forze di Polizia, le quali assicurano l'assistenza alle operazioni di distruzione, redigendo il verbale delle attività compiute. Sul punto, occorre precisare che l'inciso riportato dal comma 3 "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" va inteso esclusivamente ai fini organizzativi e logistici (le Forze di Polizia devono preventivamente conoscere il quantitativo di materiale da distruggere, i tempi necessari per completare l'operazione, il sito in cui effettuare la distruzione e concordare, in ragione degli elementi forniti, la data in cui assicurare l'assistenza).
Farmacie private
La vigilanza sulle farmacie, anche in materia di stupefacenti, è un compito che l'Azienda Sanitaria Locale esplica anche attraverso la relativa Commissione ispettiva di vigilanza; la procedura di constatazione della qualità e quantità dei medicinali da avviare alla distruzione, tutela soprattutto il farmacista, anche al fine di contenere eventuali incongruenze nell'ambito di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 68, comma introdotto dalla citata L. n. 38/2010.
Pertanto, non si ritiene sufficiente una semplice dichiarazione del farmacista in luogo della constatazione, in quanto i controlli da parte delle Forze di Polizia all'atto della distruzione potrebbero evidenziare irregolarità di natura penale, nel caso in cui tali dichiarazioni non fossero corrispondenti ai medicinali effettivamente inviati a distruzione.
Le Forze di Polizia sono tenute in ogni caso ad assicurare assistenza alle operazioni di distruzione e quindi devono essere presenti alla termodistruzione al fine di procedere alla verbalizzazione finale. Pertanto, non si ritiene sufficiente una dichiarazione o una autocertificazione da parte dell'azienda autorizzata alla distruzione, in luogo del verbale.
Farmacie ospedaliere
Con riferimento ai compiti di vigilanza, gli stessi principi relativi alla constatazione per la successiva distruzione valgono anche per le farmacie delle Aziende ospedaliere e per le farmacie ospedaliere e territoriali delle Aziende sanitarie, per le case di cura ed altre strutture sanitarie autorizzate, che sono vigilate dalla ASL territorialmente competente.
Aziende Sanitarie Locali
Nell'ambito delle competenze in materia farmaceutica e della propria autonomia organizzativa ed in riferimento alle risorse disponibili, la ASL potrebbe prevedere modalità di vigilanza anche al di fuori delle attività ispettive, in applicazione di apposita determinazione, al fine della distruzione degli stupefacenti scaduti su richiesta del farmacista.
Schema riepilogativo generale per le farmacie
1. Tutti i medicinali scaduti o deteriorati, non utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione, possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione, trattati come rifiuti sanitari, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.
2. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di registrazione, sono oggetto di constatazione da parte della ASL per la successiva distruzione, nell'ambito delle attività di vigilanza. L'incaricato della ASL, con il farmacista, redige verbale di constatazione e provvede a sigillare in un contenitore, con contrassegni d'ufficio, i prodotti da distruggere, che affida al farmacista (prassi consolidata). Su indicazione del farmacista, viene concordato se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL (caso A) o da una azienda autorizzata allo smaltimento (caso B).
Caso A) la ASL concorda la data della distruzione con le Forze di Polizia ed eventualmente con l'azienda autorizzata allo smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può scaricare i medicinali dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale.
Caso B) l'Azienda autorizzata allo smaltimento concorda con le Forze di Polizia la data della distruzione. All'atto del ritiro dei medicinali, l'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti consegna al farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista scarica il registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di polizia redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale giustificativo finale dell'uscita delle composizioni medicinali dal registro degli stupefacenti; una copia del verbale viene inviata dalla farmacia alla ASL.
3. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di registrazione, qualora venissero previste dalla ASL modalità di vigilanza al di fuori delle attività ispettive per la constatazione della qualità e quantità di medicinali da avviare a distruzione, dovrebbero essere accompagnati da copia del provvedimento previsto; i medicinali dovrebbero essere inseriti in un contenitore da sigillare all'atto del conferimento dei medicinali dal farmacista all'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Le successive operazioni di distruzione seguono le modalità indicate nel precedente caso B. Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel
verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione, indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.
Scheda inserita nel sito www.salute.gov.it in data 24 maggio 2011 Area tematica medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 25-bis
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 17
L. 15 marzo 2010, n. 38, art. 10
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
Ministero dell'interno Circ. 24-5-2011 n. 3958 Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art. 14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.
Circ. 24 maggio 2011, n. 3958 (1).
Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art. 14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.
Ai
Sigg. Prefetti titolari degli uffici territoriali di Governo
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Bolzano
Al
Presidente della Regione Valle d'Aosta
Aosta
e, p.c.:
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Ufficio AA. Generali e giuridici
Via Tuscolana, 1558
Roma
Facendo seguito a quanto già rappresentato con la Circ. n. 2640 del 8 aprile 2011 ed a fronte dei non infrequenti quesiti pervenuti, in materia, dalle strutture territoriali, si richiama l'attenzione sulle recenti sentenze del Consiglio di Stato, pronunciate in Adunanza Plenaria (si allega la n. 7 del 2011), con cui viene recepita la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e, conseguentemente, rimossa l'ostatività che ha, in precedenza, determinato il rigetto delle domande di emersione, in applicazione della norma in oggetto.
Al riguardo e secondo una prima urgente valutazione, intesa ad evitare ulteriori pregiudizi a carico dell'erario derivanti sia da soccombenza reiterata (il Consiglio di Stato ha già condannato l'Amministrazione a rifondere le spese processuali), sia da possibili e più gravi ipotesi risarcitorie, necessita che gli Sportelli Unici si conformino prontamente all'indirizzo dell'Adunanza Plenaria, nei limiti e con le modalità che seguono.
a) Procedimenti non ancora definiti
Quando ancora non è stato notificato il decreto di diniego dell'emersione, o è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario; ovvero deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica, valido per l'impugnazione, sembra senz'altro opportuno l'esercizio dell'autotutela, mediante riapertura dei procedimenti (con nuovo avvio ex art. 7, L. n. 241/1990), nuovo parere questorile alla luce della sentenza del Consiglio di Stato e conseguente riesame finalizzato all'accoglimento, salvo ostatività di diversa natura.
b) Procedimenti definiti
Qualora siano invece trascorsi i termini utili per l'impugnazione, ovvero sia divenuta definitiva una sentenza di rigetto dell'impugnazione medesima, non sembra opportuna alcuna iniziativa di ufficio, salvo espressa richiesta dello straniero (per il quale i termini non sarebbero comunque decorsi, giacché di regola non gli viene effettuata la notifica); in caso, quindi, di specifica istanza, necessita una valutazione caso per caso, con singola istruttoria e correlativo parere questorile, quantunque alla luce della nuova sentenza e con le garanzie partecipative di cui alla L. n. 241/1990.
Potranno, in proposito, seguirsi le direttive già impartite, in materia di autotutela, con Circ. 6 febbraio 2009, n. 617 e con Circ. 13 agosto 2009, n. 4615 in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 136, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e, da ultimo, della L. n. 69/2009, ai fini di determinare, nei casi controversi, la cessazione della materia del contendere, con possibile conseguente rinuncia al ricorso e limitazione dei costi erariali.
Nell'ambito della consueta collaborazione, le SS.LL., vorranno ancora sensibilizzare adeguatamente i Dirigenti degli S.U.I., ad esercitare gli interventi di competenza nel senso evidenziato, restando in attesa di conoscerne gli esiti.
Il Direttore centrale
Malandrino
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 136
L. 18 giugno 2009, n. 69
Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art. 14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.
Ai
Sigg. Prefetti titolari degli uffici territoriali di Governo
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Bolzano
Al
Presidente della Regione Valle d'Aosta
Aosta
e, p.c.:
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Ufficio AA. Generali e giuridici
Via Tuscolana, 1558
Roma
Facendo seguito a quanto già rappresentato con la Circ. n. 2640 del 8 aprile 2011 ed a fronte dei non infrequenti quesiti pervenuti, in materia, dalle strutture territoriali, si richiama l'attenzione sulle recenti sentenze del Consiglio di Stato, pronunciate in Adunanza Plenaria (si allega la n. 7 del 2011), con cui viene recepita la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e, conseguentemente, rimossa l'ostatività che ha, in precedenza, determinato il rigetto delle domande di emersione, in applicazione della norma in oggetto.
Al riguardo e secondo una prima urgente valutazione, intesa ad evitare ulteriori pregiudizi a carico dell'erario derivanti sia da soccombenza reiterata (il Consiglio di Stato ha già condannato l'Amministrazione a rifondere le spese processuali), sia da possibili e più gravi ipotesi risarcitorie, necessita che gli Sportelli Unici si conformino prontamente all'indirizzo dell'Adunanza Plenaria, nei limiti e con le modalità che seguono.
a) Procedimenti non ancora definiti
Quando ancora non è stato notificato il decreto di diniego dell'emersione, o è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario; ovvero deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica, valido per l'impugnazione, sembra senz'altro opportuno l'esercizio dell'autotutela, mediante riapertura dei procedimenti (con nuovo avvio ex art. 7, L. n. 241/1990), nuovo parere questorile alla luce della sentenza del Consiglio di Stato e conseguente riesame finalizzato all'accoglimento, salvo ostatività di diversa natura.
b) Procedimenti definiti
Qualora siano invece trascorsi i termini utili per l'impugnazione, ovvero sia divenuta definitiva una sentenza di rigetto dell'impugnazione medesima, non sembra opportuna alcuna iniziativa di ufficio, salvo espressa richiesta dello straniero (per il quale i termini non sarebbero comunque decorsi, giacché di regola non gli viene effettuata la notifica); in caso, quindi, di specifica istanza, necessita una valutazione caso per caso, con singola istruttoria e correlativo parere questorile, quantunque alla luce della nuova sentenza e con le garanzie partecipative di cui alla L. n. 241/1990.
Potranno, in proposito, seguirsi le direttive già impartite, in materia di autotutela, con Circ. 6 febbraio 2009, n. 617 e con Circ. 13 agosto 2009, n. 4615 in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 136, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e, da ultimo, della L. n. 69/2009, ai fini di determinare, nei casi controversi, la cessazione della materia del contendere, con possibile conseguente rinuncia al ricorso e limitazione dei costi erariali.
Nell'ambito della consueta collaborazione, le SS.LL., vorranno ancora sensibilizzare adeguatamente i Dirigenti degli S.U.I., ad esercitare gli interventi di competenza nel senso evidenziato, restando in attesa di conoscerne gli esiti.
Il Direttore centrale
Malandrino
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 136
L. 18 giugno 2009, n. 69
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