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giovedì 13 gennaio 2011

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password (al 13 gennaio 2011)

 

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password
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Consiglio di Stato "... Polizia di Stato - Pagamento ore straordinario - Opposizione decreto ingiuntivo...Il giudice di I grado ha ritenuto che la Questura di #################### ricorrente non fosse legittimata a ricorrere poiché "la legittimazione processuale attiva e passiva spetta al Ministro dell'interno, in quanto il Questore è soggetto privo di autonoma legittimazione processuale di cui è invece titolare il solo Ministro dell'Interno da cui esso dipende, unico fornito di capacità di stare in giudizio in suo luogo (cfr. per tutte Cass. Civile, I, 15 settembre 2004 n. 18569)."

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Funzione Pubblica: disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare



Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 14 del 23 dicembre 2010, fornisce alcuni chiarimenti su aspetti problematici di interpretazione o applicazione della disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative, così come modificata dal D.L.vo n. 150 del 2009.









INPDAP: personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo





L'INPDAP, con la nota n. 139 del 10 gennaio 2011, fornisce alcune indicazioni circa le modifiche alla disciplina dei criteri volti a regolamentare l’esercizio delle facoltà riconosciute all’amministrazione dall’art. 72 della legge n. 133/2008, relativamente alle disposizioni in tema di "personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo" ed, in particolare, in materia di esonero dal servizio, di trattamento in servizio e di risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che avviano maturato 40 anni di anzianità contributiva.





USA: FACEBOOK CONTRIBUIRA' A RICERCHE BIMBI SCOMPARSI





USA: FACEBOOK CONTRIBUIRA' A RICERCHE BIMBI SCOMPARSI

(Adnkronos) - Gli utenti Facebook che ne faranno richiesta
riceveranno i bollettini Amber per i loro stati e seguire le notizie
relative ai diversi casi di scomparse nella zona in cui sono oltre a
poter condividere i contenuti delle alert con gli amici. "Cerchiamo di
essere innovatori in materia di sicurezza cosi' come lo siamo in altri
aspetti della nostra attivita'", ha spiegato Andrew Noyes, manager
delle comunicazioni di Facebook.

Nel corso della stessa conferenza stampa, il sovrintendente
della polizia di stato della Virginia, Steven Flaherty, ha raccontato
un caso di scomparsa risolto proprio grazie a Facebook. Sei settimane
fa, una donna - Tina Smith- fu trovata uccisa nella sua casa di
Roanoke, in Virginia. La figlia di 12 anni risultava dispersa e
all'appello mancava anche l'amico della donna uccisa, Jeff Easley,
mentre era scomparsa la macchina della vittima. La polizia e' ricorsa
all''Amber Alert' e l'allarme e' stato postato sulla Fan Page di
Facebook della Polizia della Virginia. Immediatamente la fotografia
della piccola Brittany e di Jeff Easley, oltre alla descrizione del
veicolo sono arrivate a 24mila persone, ha raccontato Flaherty.

Il link ha fatto il giro del paese grazie a Facebook e
rapidamente la vicenda e' finita sulle news nazionali. Cinque giorni
piu' tardi, dall'altra parte degli Stati Uniti, una donna ha visto la
coppia davanti ad un negozio di San Francisco. Li ha riconosciuti dopo
averli visti in Tv. Ha allertato le forze dell'ordine, che hanno
arrestato l'uomo e riportato la ragazza dal padre in Virginia.

(Ses/Zn/Adnkronos)
13-GEN-11 11:57

NNNN

I dipendenti pubblici pagheranno le visite fiscali



POMPIERI, I PIU' AMATI DAGLI ITALIANI, I PIU' PRESI PER I FONDELLI DALLA POLITICA





Concorso di idee: “Io vivo la Legalità”.


Nota 10-1-2011 n. 128
Concorso di idee: “Io vivo la Legalità”.
Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Ufficio II.
Concorso di idee: “Io vivo la Legalità”.

Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
Sovrintendente agli studi per la regione autonoma della Valle d’Aosta
Sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Bolzano
Sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Trento
Intendente scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano



















L’Associazione Regionale Studio Educazione e Famiglia (A.R.S.E.F.) nell’ambito del progetto di educazione alle legalità “Legalmente m’intendo” - Social Network, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Gioventù e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, indice il concorso di idee: “Io vivo la Legalità”. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i ragazzi residenti in Italia di età compresa tra i 13 e i 25 anni.
Il concorso intende premiare quei ragazzi che svilupperanno in maniera più originale e propositiva possibile le tematiche proposte, che dal regolamento scaricabile dal sito: www.legalmentemintendo.it, risultano essere: Il bullismo, la sicurezza stradale, la contraffazione, il gioco d’azzardo, le organizzazioni criminali, il vandalismo cittadino.
Si potranno sviluppare una o più delle predette tematiche mediante: elaborati testuali, video, foto e racconti a fumetti.
Per partecipare al Concorso di Idee: “Io vivo la Legalità” è necessario iscriversi al sito: www.legalmentemintendo.it.
I lavori dovranno essere trasmessi in formato digitale all’indirizzo: info@legalmentemintendo.it  specificando la tematica o le tematiche scelte, oppure postati direttamente sul sito indicato, utilizzando la propria pagina personalizzata, entro il termine perentorio del 22 febbraio 2011.
Il Dirigente
Antonio Lo Bello

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 12-1-2011 n. 2 Art. 34, della L. 4 novembre 2010, n. 183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale, prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.




I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 12-1-2011 n. 2
Art. 34, della L. 4 novembre 2010, n. 183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale, prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Circ. 12 gennaio 2011, n. 2 (1).

Art. 34, della L. 4 novembre 2010, n. 183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale, prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Premessa

L'art. 34 della L. 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nel S.O. n. 243 della G.U. n. 262 del 9 novembre 2010, ha apportato rilevanti novità al D.Lgs. n. 109/1998, già modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e successivamente dalla L. n. 244/2007.

Più precisamente tale articolo ha riscritto interamente l'art. 4 del D.Lgs. n. 109/1998, ha sostituito il comma 1 dell'art. 4-bis del D.Lgs. cit. ed ha aggiunto un nuovo capoverso alla tabella 1, parte I, del medesimo decreto legislativo.

Con la presente circolare si intende tracciare un quadro sintetico delle principali modifiche intervenute e fornire le prime istruzioni applicative in merito alla nuova disciplina.



1) Presentazione dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

La L. n. 183/2010, fermo restando i soggetti a cui è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Comuni, Centri di Assistenza Fiscale, Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate e INPS), introduce una nuova modalità di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata.

In particolare, l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 109/1998 prevede la possibilità di presentare la DSU all'INPS in via telematica.

Il cittadino per avvalersi di tale opportunità può, collegandosi al sito Internet dell'INPS, utilizzare il portale ISEE richiamabile dai "Servizi On-Line", tramite il link "Al Servizio del Cittadino" o dal menu "Per tipologia di utente", dal link "Cittadino". Il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN). Le informazioni per ottenere il PIN sono consultabili sul portale www.inps.it al link "Richiesta PIN".

Le funzioni disponibili per la presentazione della DSU sono:

- Acquisizione per il cittadino che assume il ruolo di dichiarante, che si concretizza nel compilare i pannelli che verranno presentati con le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali sulla persona e sui componenti il nucleo familiare;

- Rettifica delle informazioni che sono nella banca dati ISEE a seguito di una acquisizione nella quale si sia riscontrato un errore. Tale rettifica è di fatto una nuova acquisizione ma facilitata dalla presentazione di pagine contenenti i dati della dichiarazione precedentemente inseriti che potranno essere corretti;

- Consultazione delle dichiarazioni e delle attestazioni ISEE che risultano presenti nella banca dati. Le dichiarazioni e attestazioni consultabili sono quelle nelle quali il cittadino è presente come dichiarante ma anche quelle nelle quali è facente parte del nucleo familiare. Va rimarcato che le dichiarazioni consultabili sono esclusivamente quelle che il cittadino ha acquisito in via telematica. È prevista anche la consultazione della lista delle dichiarazioni nelle quali il cittadino, che ha effettuato l'accesso con il proprio PIN, risulta essere uno dei componenti della dichiarazione.

Si evidenzia, inoltre, che in caso di presentazione della DSU all'INPS in via telematica, l'attestazione nel riquadro "timbro dell'ente e firma dell'addetto che consegna l'attestazione" conterrà in sostituzione degli stessi la dizione "dichiarazione sostitutiva unica trasmessa all'INPS in via telematica".



2) Controlli sui dati autocertificati

2.1) Controlli dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 5)


Il comma 5 dell'art. 4 attribuisce all'Agenzia delle entrate un potere di controllo sui dati autocertificati presenti nella DSU.

L'Agenzia delle entrate, infatti, attraverso appositi controlli automatici rileva eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati rispetto a quelli presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria e le comunica all'Inps, che le inoltra agli Enti acquisitori o al richiedente nel caso di presentazione della dichiarazione in via telematica (art. 4, comma 6).

I soggetti acquisitori o l'Inps stesso, nell'ipotesi di invio telematico, rilasciano un'attestazione che contiene l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il contenuto della dichiarazione, gli elementi informativi necessari per il calcolo e le eventuali omissioni e difformità rilevate dal controllo automatico operato dall'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 7).

Spetta, poi, all'Agenzia delle entrate, nel caso di difformità od omissioni relative alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari di cui all'art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/1973, effettuare, attraverso criteri selettivi, richieste di informazioni ai suddetti operatori avvalendosi delle relative procedure automatizzate (art. 4, comma 9).


2.2) Controlli degli Enti erogatori (art. 4, comma 8)


Se, a seguito del controllo automatico di cui al punto 2.1, vengono riscontrate omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:

1. presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;

2. richiedere ugualmente la prestazione tramite l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Gli Enti erogatori svolgeranno, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori che si rendessero necessari e provvederanno ad ogni adempimento conseguente qualora fosse verificata la non veridicità dei dati dichiarati.


2.3) Controlli della Guardia di Finanza (art. 4, commi 10 e 11)


Il comma 10 dell'art. 4 in esame riserva una quota delle verifiche della Guardia di Finanza al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi.

Per assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l'Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare (art. 4, comma 11).



3) Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale

Il comma 1 dell'art. 4-bis fa salva la possibilità che l'Istituto, per l'alimentazione del Sistema informativo ISE/ISEE, possa stipulare delle apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale.

In considerazione, quindi, del nuovo dettato normativo, si sta procedendo con la predisposizione del testo di convenzione che, a conclusione del previsto iter per l'approvazione, sarà sottoposta alla firma dei Centri di Assistenza Fiscale. Nelle more della definizione della suddetta convenzione, i rapporti con i Centri di Assistenza Fiscale continuano ad essere disciplinati dalla convenzione attualmente in essere.



4) Redditi da dichiarare ai fini ISE/ISEE

Con la modifica di cui all'art. 34 della L. n. 183/2010 si individuano altre componenti del reddito da dichiarare, oltre quelle previste dall'art. 3, comma 1, delle norme integrate dal D.P.C.M. n. 221/1999 e dal D.P.C.M. n. 242/2001.

In particolare, la lettera d) dell'art. 34 inserisce alla tabella 1, parte I del decreto legislativo in esame, dopo la lettera b), un nuovo capoverso che stabilisce che devono essere aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali.

Pertanto, i redditi che rientrano in tali categorie, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della DSU, eccetto nell'ipotesi in cui il legislatore espressamente li escluda nelle disposizioni che li disciplinano.

Ad esempio, con riferimento al modello Unico Persone Fisiche 2010 per la dichiarazione dei redditi del 2009:

1) se il soggetto si è avvalso del regime dei Contribuenti minimi ed ha pertanto compilato il quadro CM, va indicato l'importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare va riportato l'importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell'impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall'imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7);

2) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo (art. 13 della L. n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RE, va indicato l'importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1;

3) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali (art. 13 della L. n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato l'importo del rigo RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1.



5) Convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate

Il legislatore ha previsto, al fine di dare attuazione all'art. 4, la stipula di una convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate per disciplinare, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, le modalità attuative e le specifiche tecniche di scambio delle informazioni (art. 4, comma 12).

In tal senso è stata sottoscritta apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.



6) Ulteriori disposizioni

L'art. 4, comma 13, per consentire la semplificazione ed il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti, in presenza di un'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, fa salva la possibilità di prevedere un periodo di sperimentazione finalizzato a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.

Inoltre, ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, è prevista la possibilità di razionalizzare e armonizzare i criteri di determinazione dell'ISEE rispetto all'evoluzione della normativa fiscale attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 14).



7) Conclusioni

In attesa della piena operatività della convenzione di cui al punto 5), che darà attuazione alla disciplina in esame, si evidenzia l'immediata applicabilità delle disposizioni di cui ai punti 1) e 4) della presente circolare, relativi, rispettivamente, alla presentazione all'INPS in via telematica della DSU ed all'individuazione di nuove componenti del reddito da dichiarare ai fini ISE/ISEE.


Il Direttore generale

Nori



L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 34
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, art. 4
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, art. 4-bis
D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130
L. 24 dicembre 2007, n. 244

Buone pratiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

FONTE: 

 Campagna EU-OSHA 2012-13

L’Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA) invita i paesi europei a presentare casi studio/buone pratiche che contengano elementi e informazioni utili alla preparazione della campagna 2012-2013 che riguarderà la tematica della prevenzione nei luoghi di lavoro. In particolare il focus della campagna sarà sviluppato intorno a due elementi fondamentali: la leadership e la partecipazione dei lavoratori nella prevenzione del rischio.

Al riguardo le indicazioni di merito per la predisposizione di casi studio/buone pratiche sono riportate, nella versione inglese, nella scheda allegata. Il termine ultimo per la presentazione è il 28 gennaio 2010.

Tutti coloro che desiderano inviare casi studio/buone pratiche con le caratteristiche indicate possono inoltrare la documentazione al seguente indirizzo di posta elettronica: Div3TutelaLavoro@lavoro.gov.it.

Scheda (versione in inglese) (formato .pdf 34,6 Kb)