Translate

martedì 1 febbraio 2011

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password al 2 febbraio 2011

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password
Sostieni questo canale di informazione riceverai userid e password, e potrai accedere all'area riservata per visualizzare i contenuti delle sentenze e le convenzioni



CONSULTA LE NOVITA' PUBBLICATE 


CON SOLI 25,00 EURO POTRAI SCARICARE, DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO,  SENTENZE, SAGGI, APPROFONDIMENTI, SCHEMI, MODELLI E TANTI ARTICOLI UTILISSIMI PER IL LAVORO E LO STUDIO DI TUTTI I GIORNI
NON ASPETTARE ALTRO TEMPO: CLICCA QUI  

Il fondo stradale è dissestato e l'auto si ribalta: esclusa la responsabilità del Comune se l'incidente è dovuto all'eccesso di velocità. I lavori in corso, anche se non segnalati, erano visibili e non costituivano insidia: la guida dell'automobilista è stata talmente imprudente da interrompere il nesso causale tra i lavori, sebbene non segnalati, e il danno che ne è derivato.


Cassazione – Sezione terza – sentenza 4 – 29 novembre 2010, n. 24149
Presidente Morelli – Relatore Lanzillo
Ricorrente Servidio
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 533/2005 la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Palmi, ha respinto la domanda proposta da F.S. contro il Comune di Grisolia, per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti ad un incidente stradale occorsogli alla guida della sua autovettura, a causa del dissesto del fondo stradale provocato da lavori in corso.
Il Comune aveva chiamato in causa il Consorzio di Bonifica della Valle del Lao, a cui erano stati affidati i lavori, e quest’ultima ha chiamato a sua volta la s.r.l. S., appaltatrice dei lavori, che è rimasta contumace.
La Corte di appello ha ritenuto che i lavori in corso fossero visibili e non costituissero insidia, e che – essendosi la vettura ribaltata in conseguenza dell’impatto con una cunetta – l’incidente andava imputato ad eccesso di velocità.
Il S. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resistono il Comune ed il Consorzio di Bonifica, con separati controricorsi.
Motivi della decisione
1. – Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., sollevata dal Comune sul rilievo che il ricorrente non ha formulato i quesiti di diritto.
La sentenza impugnata è stata depositata il 14 giugno 2005, prima che entrasse in vigore il nuovo art. 366bis, che pertanto non è applicabile al ricorso in oggetto (art. 27 d. lgs. n. 40 del 2006).
2. – Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2051 cod. civ., il ricorrente lamenta che la Corte di appello si sia discostata dal più recente orientamento giurisprudenziale, che riconduce la responsabilità della pubblica amministrazione per gli incidenti su strada pubblica ai principi in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.), in forza dei quali grava sul custode una presunzione di responsabilità che può essere vinta solo dalla prova che l’incidente è derivato da causa costituente caso fortuito: prova il cui onere è a carico del custode.
Assume che i convenuti nei giudizi di merito non hanno fornito alcuna prova del genere; che anzi tutti i testimoni hanno confermato che il fondo stradale era dissestato e che non vi era segnalazione dei lavori in corso. Parimenti non dimostrato sarebbe l’eccesso di velocità che gli è stato imputato.
3. – Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2043 e 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che la situazione del fondo stradale costituiva pericolo occulto e non prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto).
4. – I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono inammissibili, poiché mettono in questione accertamenti in fatto della Corte di merito, che rendono ultronee le censure in diritto.
La sentenza impugnata – pur avendo esaminato e valutato i fatti sulla base di una giurisprudenza ormai superata, che individuava la responsabilità dell’ente pubblico solo nel caso in cui il difetto di manutenzione del fondo stradale venisse a costituire insidia – ha poi soggiunto che in ogni caso le modalità del sinistro sono state tali da dimostrare che la condotta di guida dell’automobilista – la cui auto si è ribaltata in conseguenza dell’impatto con il fondo stradale dissestato – è stata talmente imprudente, per eccesso di velocità, da interrompere il nesso causale fra la presenza dei lavori, ancorché non segnalati, ed il danno che ne è conseguito (cfr. pag. 11-12 della sentenza).
Ha cioè ravvisato nel comportamento dell’automobilista una causa idonea ad escludere la responsabilità del Comune anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., considerato che, com’è noto, anche il comportamento colposo del danneggiato può rivestire gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Trattasi di ricostruzione in fatto, fondata sul discrezionale potere del giudice di merito di valutare gli elementi di prova, che non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità e relativamente alla quale il ricorrente non prospetta illogicità od incongruenze della motivazione tali da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
5. – Il ricorso deve essere rigettato.
6. – Considerata la natura della controversia e le ragioni della decisione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ministero dell'Interno 557/RS/113/12/0198 del 31 gennaio 2011 Art. 12 A.N.Q. Monitoraggio "...criteri per l'impiego del personale ultracinquantenne o con più di trenta anni di servizio..."

Corte Costituzionale "...Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata graverebbe le Forze di Polizia di un compito istituzionale obbligatorio non contemplato dalla legge n. 363 del 2003, la quale prevede, all'art. 3, comma 2, che la comunicazione alle Regioni dell'elenco degli infortuni debba essere effettuata unicamente dai gestori degli impianti. Le Forze di Polizia, individuate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), appartengono, peraltro, ad amministrazioni dello Stato: con la conseguenza che la norma regionale violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva in via esclusiva alla legislazione statale la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato...."

Corte cost., Sent., 17-03-2010, n. 104
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009 n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 settembre 2009, depositato in cancelleria il 22 settembre 2009 ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2009.

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

udito l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Con ricorso notificato il 18-21 settembre 2009 e depositato il successivo 22 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

Premesso che la citata legge regionale detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione dell'art. 22 della legge statale 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), il ricorrente ne censura, in primo luogo, l'art. 3, comma 4, il quale stabilisce che «i gestori delle aree sciabili attrezzate, i Comuni e le Forze di Polizia, al termine della stagione sciistica annuale, devono trasmettere alla Giunta Regionale, l'elenco degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti al fine di individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni».

Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata graverebbe le Forze di Polizia di un compito istituzionale obbligatorio non contemplato dalla legge n. 363 del 2003, la quale prevede, all'art. 3, comma 2, che la comunicazione alle Regioni dell'elenco degli infortuni debba essere effettuata unicamente dai gestori degli impianti. Le Forze di Polizia, individuate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), appartengono, peraltro, ad amministrazioni dello Stato: con la conseguenza che la norma regionale violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva in via esclusiva alla legislazione statale la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato.

Ad analoga censura si esporrebbero i successivi artt. 18 e 20, in forza dei quali il controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale - oltre che di quelle della legge statale - e l'irrogazione delle «relative sanzioni» sono affidati alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, oltre che ai corpi di polizia locali. Anche tali norme regionali attribuirebbero, infatti, alle Forze di Polizia ora elencate - in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. - compiti aggiuntivi rispetto alle previsioni della legge n. 363 del 2003, il cui art. 21 demanda alle suddette Forze la vigilanza sul rispetto delle sole disposizioni della legge statale, e non anche di quelle dettate dalle leggi regionali attuative.

Al riguardo, il ricorrente ricorda come la Corte costituzionale abbia, in molteplici occasioni, dichiarato l'illegittimità di norme regionali attributive di nuovi compiti o funzioni a figure istituzionali riconducibili ad amministrazioni statali, sottolineando come la previsione di forme di collaborazione e coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni dello Stato - certamente non esclusa - non possa, tuttavia, essere frutto di iniziative unilaterali delle Regioni, ma debba trovare fondamento in leggi statali o in accordi tra gli enti interessati.

Secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli artt. 18 e 20 della legge regionale si porrebbero in contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. La vigilanza sulle disposizioni di legge che stabiliscono regole precauzionali, rivolte tanto ai gestori delle aree sciabili attrezzate che agli utenti delle piste da sci, e l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti atterrebbero, infatti, alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza: materia parimenti attribuita in via esclusiva alla legislazione dello Stato dalla citata norma costituzionale.
Motivi della decisione

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in via principale, tre disposizioni della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), legge emanata in attuazione dell'art. 22 della legge statale 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

Ad avviso del ricorrente, l'art. 3, comma 4, della legge regionale - imponendo alle «Forze di Polizia» di trasmettere alla Giunta regionale, al termine della stagione sciistica annuale, l'elenco degli infortuni verificatisi, con indicazione, ove possibile, della relativa dinamica - violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera g, della Costituzione). La norma censurata configurerebbe, infatti, a carico di Corpi appartenenti ad amministrazioni statali, un compito non previsto dalla legge n. 363 del 2003, la quale limita l'obbligo di trasmissione dell'elenco degli infortuni ai gestori delle aree sciabili attrezzate (art. 3, comma 2).

Analoga censura viene formulata in rapporto agli artt. 18 e 20, che demandano il controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale e l'irrogazione delle «relative sanzioni» alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, oltre che ai corpi di polizia locali. Si tratterebbe, difatti, anche in tale caso, di compiti aggiuntivi rispetto alle previsioni della legge n. 363 del 2003, il cui art. 21 affida alle Forze di Polizia dianzi elencate la vigilanza sull'osservanza delle sole disposizioni della legge statale, e non anche di quelle delle leggi regionali attuative.

I medesimi artt. 18 e 20 violerebbero, altresì, l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., venendo a disciplinare attività riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza», parimenti rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

2. - La questione non è fondata.

3. - Con la legge statale n. 363 del 2003 è stata introdotta, per la prima volta a livello nazionale, una disciplina organica in materia di sicurezza della pratica degli sport invernali da discesa e da fondo: materia precedentemente regolata, in modo frammentario e non omogeneo, solo nell'ambito della legislazione regionale.

Nello stabilire una articolata serie di obblighi e prescrizioni a carico dei gestori delle aree sciabili attrezzate, nonché specifiche «norme di comportamento» cui debbono attenersi gli utenti di dette aree, la citata legge statale prevede, altresì, che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore le Regioni debbano adeguare la propria normativa alle disposizioni della legge stessa (art. 22), salva la facoltà di adottare «ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti» (art. 18, comma 1).

La Regione Basilicata ha provveduto a disciplinare la materia, in attuazione del citato art. 22, con la legge regionale n. 22 del 2009, recante le disposizioni oggi impugnate: legge largamente ricalcata, anche nella struttura, su quella statale, di cui riprende - spesso in modo pedissequo - gli enunciati, con l'aggiunta di prescrizioni ulteriori e di maggiore dettaglio.

4. - Ciò premesso, questa Corte ha reiteratamente affermato - con particolare riguardo alle censure di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. - che «le Regioni non possono porre a carico di organi o amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale» (sentenze n. 10 del 2008, n. 322 del 2006 e n. 134 del 2004). Ed ha rimarcato come forme di collaborazione e coordinamento - pure auspicabili - tra apparati statali, regionali e di enti locali, che coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, non possano essere «disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa», ma debbano «trovare il loro fondamento o presupposto in leggi statali che le prevedano o consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (sentenze n. 322 del 2006 e n. 429 del 2004).

Nondimeno, la Corte ha escluso la configurabilità di un vulnus delle competenze statali nel caso di semplice acquisizione di informazioni, trattandosi di strumento con il quale si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni, in vista dell'esigenza di garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni tanto statali, quanto regionali (sentenza n. 327 del 2003, con richiamo alla sentenza n. 412 del 1994).

Ciò consente di escludere l'asserita incostituzionalità dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 22 del 2009, il quale si limita a richiedere alle Forze di Polizia una mera trasmissione di dati relativi agli infortuni sciistici e alla loro dinamica, qualora conosciuta. Dati che - alla stregua di una piana interpretazione logico-sistematica della norma - debbono essere comunque già in possesso delle predette Forze, in quanto acquisiti nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, cui le Forze stesse vengono preposte nei modi istituzionali (art. 21 della legge statale n. 363 del 2003 e artt. 18 e 20 della legge regionale).

La comunicazione delle informazioni in questione - espressamente finalizzata ad «individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni» - si connette, d'altronde, all'attuazione degli obiettivi della normativa in materia, delineati dalla legge statale: raccordandosi in modo particolare al potere - demandato specificamente alle Regioni dall'art. 2, comma 3, della legge n. 363 del 2003 - di individuare le «aree sciabili attrezzate» (quali definite dal comma 1 dello stesso art. 2), nonché quelle specificamente destinate, in una prospettiva di tutela della sicurezza degli utenti, alla pratica delle attività «con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve», ovvero «interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard» (comma 2).

In conformità al disposto dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 363 del 2003, l'art. 3, comma 5, della legge regionale prevede, inoltre, che i dati raccolti dalla Giunta regionale siano riversati al Ministero della salute.

5. - Quanto, poi, agli artt. 18 e 20 della legge regionale - recanti norme i cui contenuti appaiono largamente sovrapponibili fra loro, tanto da far dubitare della reale utilità della seconda disposizione - deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le norme stesse trovano fondamento nella legge statale.

L'art. 21, comma 1, della legge n. 363 del 2003 stabilisce, infatti, che «ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali» - vale a dire, i medesimi soggetti indicati nelle norme regionali censurate - provvedono, «nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche», «al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti».

Tra le disposizioni sulla cui osservanza, in base alla legge statale, le Forze di Polizia dianzi elencate sono chiamate a vigilare rientra, dunque, anche quella di cui all'art. 18, comma 1, della medesima legge, che - come già ricordato - stabilisce espressamente che le Regioni «possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo degli impianti»: prescrizioni alle quali, in quanto così espressamente legittimate, devono ritenersi, dunque, estesi i compiti di controllo e sanzionatori previsti dal citato art. 21, comma 1. D'altro canto, nel caso che qui interessa, le norme precettive dettate dalla legge della Regione Basilicata n. 22 del 2009 costituiscono, a seconda dei casi, o la mera riproduzione di quelle statali, in attuazione dell'obbligo di adeguamento sancito dall'art. 22 della legge n. 363 del 2003; ovvero prescrizioni aggiuntive ispirate alla predetta finalità di «garantire la sicurezza e il migliore utilizzo degli impianti»
(nessuna censura di esorbitanza da tale obiettivo è stata del resto prospettata dal ricorrente).

Tale conclusione trova ulteriore conforto nel rilievo che il comma 2 dell'art. 18 della legge statale affida specificamente alle Regioni il compito di stabilire - entro determinati limiti minimi e massimi - l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per la violazione di una serie di precetti posti dalla stessa legge statale, attinenti tanto ai gestori (artt. 5, comma 3, e 6), quanto, e soprattutto, agli utenti delle aree sciabili (artt. 9-13 e 15-17). Compito che è stato assolto dalla Regione Basilicata con l'art. 19 della legge regionale in questione.

Ne deriva che le funzioni di controllo e sanzionatorie delle Forze di Polizia individuate dall'art. 21, comma 1, della legge statale - e, in piena sintonia con esso, dalle norme regionali impugnate - non possono non estendersi anche alle prescrizioni della legge regionale, giacché altrimenti dette Forze si troverebbero a vigilare sull'osservanza di regole cautelari non munite di apparato sanzionatorio.

È opportuno sottolineare, infine, che le norme regionali impugnate - di nuovo, in piena aderenza all'art. 21, comma 1, della legge n. 363 del 2003 - prevedono che i compiti in parola siano espletati dalle Forze di Polizia esclusivamente «nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche»: ossia sul presupposto di un previo affidamento di tale servizio agli appartenenti ai singoli Corpi, secondo le regole della disciplina (statale) ordinaria.

6. - La sostanziale rispondenza dei citati artt. 18 e 20 della legge regionale alle previsioni della legge statale di riferimento travolge automaticamente anche la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.: ciò, a prescindere da ogni rilievo in ordine all'asserita attinenza della disciplina censurata alla materia «ordine pubblico e sicurezza».
P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

Dal 9 febbraio in vigore ne norme del codice della strada che prevedono sanzioni più severe per neopatentati


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 31-1-2011 n. 21 Art. 25 della L. 4 novembre 2010, n. 183. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Coordinamento generale medico legale.

Circ. 31 gennaio 2011, n. 21 (1).

Art. 25 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Coordinamento generale medico legale.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




L'art. 25 della L. n. 183/2010 ha stabilito che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori del settore privato, le modalità relative al rilascio e alla trasmissione della certificazione di malattia vengano uniformate a quelle già previste per i lavoratori del settore pubblico ai sensi dell'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Ciò al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato e una maggiore efficacia al sistema dei controlli.

Con tale disposizione si è voluto compiere un ulteriore passo in avanti nel processo di telematizzazione in corso mediante il riconoscimento dell'obbligo, per i medici del SSN o con esso convenzionati, di utilizzare le modalità di trasmissione telematica dei certificati attestanti la malattia dei lavoratori di datori di lavoro privati. L'eventuale inosservanza di tale obbligo comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei medici inadempienti, così come previsto nella Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010/DFP/DDI del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica.

Peraltro, la legittimazione istituzionale a ricevere tale certificazione è sancita dal medesimo art. 25 laddove recita "al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse", in tutti i casi di assenza per malattia dei lavoratori di datori di lavoro privato è prevista la modalità di trasmissione telematica dei certificati di malattia, mediante accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).

Infatti, la normativa vigente (tra le diverse norme si citano l'art. 5 della L. n. 300/1970 nonché l'art. 5, comma 12, del D.L. n. 463/1983 convertito nella L. n. 638/1983) assegna all'Istituto l'obbligo di effettuare visite mediche domiciliari anche dietro richiesta del datore di lavoro privato e nei confronti di lavoratori non assicurati Inps.

L'art. 25 in esame non intende invece apportare alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica dell'indennità di malattia erogata dall'Inps ai lavoratori del settore privato ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 663/1979 convertito dalla L. n. 33/1980 e successive modificazioni.

Pertanto, rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa.


Il Direttore generale

Nori



L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 25
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-septies
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5
D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 2

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 31-1-2011 n. 13/Segr/0000899 Decreto interministeriale 2 novembre 2010. Presentazione prospetto informativo lavoratori disabili. Proroga termini. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione per l'innovazione tecnologica e la comunicazione, Direzione generale per il mercato del lavoro

.

Nota 31 gennaio 2011, n. 13/Segr/0000899 (1).

Decreto interministeriale 2 novembre 2010. Presentazione prospetto informativo lavoratori disabili. Proroga termini.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione per l'innovazione tecnologica e la comunicazione, Direzione generale per il mercato del lavoro.



Agli


Assessori al lavoro delle Regioni:
 

-


Valle d'Aosta
   

presidente@regionevda.it
 

-


Piemonte
   

assessore.lavoroeformazione@regione.piemonte.it
 

-


Liguria
   

ass.lavoro@regione.liguria.it
 

-


Lombardia
   

gianni rossoni@regione.lombardia.it
 

-


Veneto
   

assessore.donazzan@regione.veneto.it
 

-


Friuli-Venezia Giulia
   

ass.lav.form.comm@regione.fvg.it
 

-


Emilia-Romagna
   

lavoroform@regione.emilia-romagna.it
 

-


Toscana
   

gianfranco.simoncini@regione.toscana.it
 

-


Marche
   

marco.luchetti@regione.marche.it
 

-


Lazio
   

mzezza@regione.lazio.it
 

-


Umbria
   

economia@regione.umbria.it
 

-


Abruzzo
   

direpalfi@regione.abruzzo.it
 

-


Molise
   

assessore.fusco@giunta.regione.molise.it
 

-


Basilicata
   

ass.formazione.lavoro@regione.basilicata.it
 

-


Puglia
   

e.gentile@regione.puglia.it
 

-


Campania
   

segreteria.nappi@regione.campania.it
 

-


Calabria
   

segreteria.stillitani@gmail.com
 

-


Sicilia
   

assessore.famiglia@regione.sicilia.it
 

-


Sardegna
   

lav.assessore.segreteria@regione.sardegna.it

Agli


Assessori al lavoro delle Province autonome di:
 

-


Trento
   

presidente@provincia.tn.it
 

-


Bolzano
   

roberto.bizzo@provincia.bz.it

Ai


Direttori generali di:
 

-


INPS
   

direttoregenerale@inps.it
 

-


INAIL
   

direttoregenerale@postacert.inail.it
 

-


INPDAP
   

SegrDirettGen@inpdap.gov.it
 

-


ENPALS
   

uffdirettoregenerale@enpals.it
 

-


INPGI
   

direzione generale@inpgi.it
 

-


Enasarco
   

presidenza@enasarco.it
 

-


ENPAIA
   

controllo@enpaia.it
 

-


ENPAM
   

presidenza@enpam.it
 

-


ENPAP
   

posta@enpap.it affarigenerali@enpap.it
 

-


Enpapi
   

segreteria.presidenza@enpapi.it
 

-


EPPI
   

info@pec.eppi.it
 

-


Ipasvi
   

federazione@ipasvi.legalmail.it
 

-


ENPAB
   

presidenza@enpab.it
 

-


EPAP
   

epap@apap.sicurezzapostale.it
 

-


Inarcassa
   

protocollo@pec.inarcassa.org
 

-


Cassa Forense
   

informazioni@cassaforense.it
 

-


ENPAV
   

enpav@enpav.it
 

-


Cassa Geometri
   

segreteria.direzione@cassageometri.it
 

-


Cassa ragionieri e periti commerciali
   

segreteriapresidenza@cassaragionieri.it
 

-


ENPAF
   

info@enpaf.it
 

-


Cassa dottori commercialisti
   

webmaster@cnpadc.it
 

-


ENPACL
   

info@enpacl.it
 

-


Cassa Notariato
   

direzione@cassanotariato.it

Alle


Direzioni generali e provinciali del lavoro

Ai


Componenti del Tavolo tecnico SIL

Al


Presidente dei consulenti del lavoro
 

presidente@consulentidellavoro.it

Alle


Segreterie generali di:
 

-


CGIL
   

segreteria.fammoni@mail.cgil.it
 

-


CISL
   

giorgio.santini@cisl.it
 

-


UIL
   

polterritoriali@uil.it
 

-


UGL
   

segreteriaugl@ugl.it
 

-


CISAL
   

info@cisal.org
 

-


Confsal
   

info@confsal.it
 

-


Sinpa
   

fax 0289540460
 

-


Confindustria
   

f.usai@confindustria.it
 

-


Confcommercio
   

confcommercio@confcommercio.it
 

-


Confesercenti
   

presidenza@confesercenti.it
 

-


Confapi
   

direzionegenerale@confapi.org
 

-


ABI
   

abi@abi.it
 

-


ANIA
   

segrgen@ania.it
 

-


Confservizi
   

segreteria@confservizi.net
 

-


Confetra
   

confetra@confetra.com
 

-


Confartigianato
   

confartigianato@confartigianato.it
 

-


CNA
   

cna@cna.it
 

-


Casartigiani
   

casartigiani@tiscalinet.it
 

-


CLAAI
   

claainazionale@tiscali.it
 

-


Confagricoltura
   

info@confagricoltura.it
 

-


Coldiretti
   

relazioniesterne@coldiretti.it
 

-


CIA
   

organizzazione@cia.it
 

-


Copagri
   

segreteria@copagri.it
 

-


Lega Cooperative
   

info@legacoop.coop
 

-


Confcooperative
   

segreteriagen@confcooperative.it
 

-


UNCI
   

info@unci.org
 

-


AGCI
   

info@agci.it
 

-


Unicoop
   

info@unicoop.it
 

-


CIDA
   

dirigenti@cida.it
 

-


Confedirmit
   

info@confedirm it.it
 

-


CUQ
   

coordina.sinquadri@libero.it
 

-


CIU-Unionquadri
   

segreteria@ciuonline.it
 

-


Confail
   

info@confail.org
 

-


Confedertecnica
   

confedertecnica@confedertecnica.it
 

-


Confprofessioni
   

info@confprofessioni.eu
 

-


USAE
   

info@usae.it
 

-


ACRI
   

info@acri.it
 

-


CIPA
   

edal.dattilo@tiscali.it
 

-


Assosoftware
   

info@assosoftware.it

Alla


Direzione generale per l'attività ispettiva
 

ppennesi@lavoro.gov.it

Al


Capo Dipartimento della funzione pubblica
 

a.naddeo@funzionepubblica.it

Al


Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno
 

liberta.civiliimmigrazione@interno.it
 

Loro Sedi




Come è noto il decreto ministeriale 2 novembre 2010 ha determinato la periodicità e le modalità tecniche per la presentazione del prospetto informativo dei lavoratori disabili, fissando al 31 gennaio di ogni anno il momento in cui i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello precedente dell'invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sulla quota di riserva.

La lettera circolare 14 dicembre 2010, n. 13/SEGR/032/R.E. ha fissato le modalità operative per l'invio telematico del prospetto informativo ai servizi informatici messi a disposizione dalle Regioni o, in alternativa, al servizio sussidiario messo a disposizione da questo Ministero per le Regioni che alla data del 15 dicembre 2010 non avevano adeguato i propri sistemi agli standard del citato decreto ministeriale 2 novembre 2010, in considerazione che l'interoperabilità dell'intero sistema impone un avviamento del sistema su tutto il territorio nazionale.

In considerazione che il decreto interministeriale ha profondamente modificato sia i sistemi informatici delle Regioni sia, soprattutto, quelli dei datori di lavoro soggetti all'obbligo, e in ragione dei numerosi quesiti pervenuti a queste Direzioni generali, si informa che la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 febbraio 2011.


Il Direttore generale

Dott.ssa Grazia Strano



D.M. 2 novembre 2010