Translate

giovedì 3 febbraio 2011

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' DECRETO 17 dicembre 2010, n. 256 Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali. (11G0023) (GU n. 27 del 3-2-2011 )

SICUREZZA STRADALE: BREVETTATO IL CELLULARE CHE TI AVVERTE SE HAI BEVUTO TROPPO

SICUREZZA STRADALE: BREVETTATO IL CELLULARE CHE TI AVVERTE SE HAI BEVUTO TROPPO (2) =

(Adnkronos) - "Angel - aggiunge La Gatta - ha portato a
risultati estremamente validi. Con il cellulare c'e' comunque una
maggiore vicinanza tra il soggetto e il dispositivo quindi la
precisione del valore del tasso alcolemico sara' senza dubbio ottima.
Entro l'anno pensiamo di presentare il progetto a diverse
manifestazioni in Paesi exra-europei". Il cellulare permette "di
misurare il proprio tasso alcolemico in qualunque momento. E' semplice
e consente di essere consapevoli del proprio stato''.

Se per il progetto 'Angel' l'interesse e' arrivato dalle case
automobilistiche italiane e europee, il cellulare che legge il tasso
alcolemico ha suscitato ''l'attenzione di molti produttori di
cellulari". La Gatta preferisce non entrare nei dettagli, ma afferma
che "anche produttori di notevole importanza hanno mostrato interesse
nei riguardi del prodotto. Stiamo dunque valutando la cessione del
brevetto".

(Sug/Pn/Adnkronos)
03-FEB-11 13:26

NNNN

TELEFONIA: DENUNCIA ALTROCONSUMO AD ANTITRUST, NO TRASPARENZA

 =
(AGI) - Roma, 3 feb - Chi acquista una Sim telefonica stipula
un contratto con un operatore. Un acquisto che avviene di
frequente, in Italia ci sono piu' carte Sim che abitanti: oltre
150 ogni 100 abitanti, piu' degli inglesi (130 per 100 ab.) e
degli USA (un cellulare a testa). Ma negozi specializzati ed
esclusivi e rivenditori Sim di operatori virtuali non
consegnano al consumatore le condizioni di vendita nell'86% dei
casi, ne' la documentazione controfirmata (51%), ne' le
informazioni corrette sui piani tariffari e opzioni sul credito
disponibile (22% dei casi), ne' l'informativa sulla privacy
(62%). Questo il quadro che emerge dall'inchiesta di
Altroconsumo in 9 citta' italiane sulla trasparenza e
correttezza nell'offerta, vendita e attivazione di carte Sim.
Visitati i negozi esclusivi degli operatori standard (come
centri Tim , Vodafone One) acquistando carte telefoniche Tim,
Vodafone, Wind e Tre. Coinvolti anche sette operatori virtuali
(non proprietari di rete): Noverca, Coop Voce, A-Mobile, Uno
mobile, Poste mobile, Mtv mobile ed Erg mobile, e i relativi
punti vendita. I risultati dell'indagine sono stati inviati al
Garante della concorrenza e del mercato: e' inammissibile che i
negozianti adottino pratiche di scarsa trasparenza, non
conoscenza delle condizioni di vendita, assenza di contratto
sottoscritto, dunque garanzia, silenzio sui costi restituzione
del credito residuo, abitudine a vendere Sim senza confezione
originale, in una semplice bustina di plastica. La segnalazione
all'Antitrust e' dovuta: chi compra una Sim sta di fatto
sottoscrivendo un contratto con un operatore telefonico. Ma non
ne conosce il contenuto perche' il negoziante stesso ignora le
condizioni di vendita, oppure non le comunica agli utenti.(AGI)
Mal
030923 FEB 11

NNNN

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. 252 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari. (11G0018) (GU n. 26 del 2-2-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni; Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e' aggiunto in fine il seguente comma: «Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonche' quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorita' giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali». 2. All'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «L'assistenza sanitaria e» sono soppresse e le parole: «sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «e' assicurato»; b) la lettera a) del comma 3 e' abrogata. 3. Gli oneri relativi alle funzioni trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal comma 1 sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali. 4. Il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuato con successivo provvedimento dalla competente amministrazione statale d'intesa con la Provincia territorialmente competente, e' trasferito alle Province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. A detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento. Le Province subentrano allo Stato nelle convenzioni in essere per lo svolgimento dell'attivita' professionale relativa alle funzioni oggetto del trasferimento ai sensi del comma 1; entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero della giustizia comunica alle Province i nominativi del predetto personale e la tipologia del rapporto convenzionale in atto. I rapporti di lavoro a tempo determinato e i rapporti convenzionali previsti da questo comma con scadenza anteriore a sei mesi dalla data di efficacia di questo decreto con il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva scadenza naturale se successiva. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili connessi all'esercizio delle attivita' sanitarie di cui a questo decreto sono trasferiti alle Province autonome con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; i locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari sono concessi in uso a titolo gratuito. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro della giustizia Fazio, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Alfano

          
                                                N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo del primo comma dell'art.  107  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670
          (Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige
          - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972,
          n. 301) e' il seguente: 
              «Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate  le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          1975, n. 474 (Norme di  attuazione  dello  statuto  per  la
          regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita')
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  settembre  1975,
          n. 252, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 283 dell'art.  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              «283. Al fine di dare completa attuazione  al  riordino
          della medicina penitenziaria di cui al decreto  legislativo
          22  giugno  1999,  n.  230,  e  successive   modificazioni,
          comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
          minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle  comunita'
          e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, di  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di  assistenza
          previsti  dalla  legislazione  vigente  e   delle   risorse
          finanziarie di cui alla lettera c): 
                a) il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale
          di tutte le  funzioni  sanitarie  svolte  dal  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  ivi
          comprese quelle  concernenti  il  rimborso  alle  comunita'
          terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
          commi 6 e 6-bis, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  e  per  il  collocamento  nelle
          medesime comunita' dei  minorenni  e  dei  giovani  di  cui
          all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
          disposto dall'autorita' giudiziaria; 
                b)  le  modalita'  e   le   procedure,   secondo   le
          disposizioni vigenti in materia, previa  concertazione  con
          le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,
          per il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale  dei
          rapporti di  lavoro  in  essere,  anche  sulla  base  della
          legislazione speciale vigente,  relativi  all'esercizio  di
          funzioni    sanitarie    nell'ambito    del    Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  con
          contestuale  riduzione  delle   dotazioni   organiche   dei
          predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle  unita'
          di personale di  ruolo  trasferite  al  Servizio  sanitario
          nazionale; 
                c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale  per
          il successivo riparto tra le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie,  valutate
          complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno  2008,
          in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto  a  147,8
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a  valere  sullo
          stato di previsione del Ministero della giustizia e  quanto
          a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15  milioni  di  euro
          per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
          salute; 
                d) il trasferimento delle attrezzature, degli  arredi
          e dei  beni  strumentali  di  proprieta'  del  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia minorile del Ministero della giustizia  afferenti
          alle attivita' sanitarie; 
                e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  delle  risorse
          finanziarie complessive, come individuate alla lettera  c),
          destinate alla sanita' penitenziaria.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al
          Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei
          rapporti di  lavoro,  delle  risorse  finanziarie  e  delle
          attrezzature e  beni  strumentali  in  materia  di  sanita'
          penitenziaria) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          maggio 2008, n. 126. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 marzo  1975,  n.  474,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1.  Le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello
          Stato  in  materia  di  igiene  e  sanita',  ivi   compresa
          l'assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera,  esercitate   sia
          direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato
          sia per il  tramite  di  enti  e  di  istituti  pubblici  a
          carattere  nazionale  o  sovra-provinciale  e  quelle  gia'
          spettanti alla regione Trentino-Alto Adige  in  materia  di
          assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il
          rispettivo  territorio,  dalle  province  di  Trento  e  di
          Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto. 
              Nelle attribuzioni di  cui  al  precedente  comma  sono
          comprese anche l'igiene e medicina del lavoro,  nonche'  la
          prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  delle  malattie
          professionali. 
              Ai  fini  di  cui  al  comma  precedente,  spettano  in
          particolare i poteri e le facolta' di cui agli articoli 8 e
          9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  19  marzo
          1955, n. 520. 
              Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui  al  primo
          comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti
          e agli internati negli istituti penitenziari nonche' quelle
          relative ai servizi  minorili  per  la  giustizia;  tra  le
          predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti
          il  rimborso  alle  comunita'  terapeutiche,  sia   per   i
          tossicodipendenti che per  i  minori  affetti  da  disturbi
          psichici, delle spese sostenute  per  il  mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
          commi 6 e 6-bis, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e  per
          il collocamento nelle medesime comunita'  dei  minorenni  e
          dei giovani di cui all'art. 24 del decreto  legislativo  28
          luglio 1989, n. 272, disposto  dall'autorita'  giudiziaria.
          Restano ferme le competenze in capo agli organi statali  in
          materia di sicurezza all'interno delle strutture  sanitarie
          ubicate  negli  istituti  penitenziari  e  nell'ambito  dei
          luoghi esterni di cura ove siano ricoverati  i  detenuti  e
          gli  internati.  Al  fine  di  assicurare   il   necessario
          coordinamento tra  C  servizi  sanitari  e  amministrazione
          penitenziaria  e  giustizia   minorile   saranno   definite
          apposite intese  tra  i  competenti  organi  provinciali  e
          statali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 marzo  1975,  n.  474,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4-bis. 1. Il reinserimento sociale  e  lavorativo
          dei detenuti e degli internati negli istituti  penitenziari
          ubicati nel territorio delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano  e'  assicurato  attraverso  l'azione  integrata
          delle  province  autonome  medesime  e  dello  Stato,   che
          collaborano nell'esercizio delle  attivita'  di  rispettiva
          competenza. 
              2. Al fine di  definire  modalita'  e  strumenti  della
          collaborazione prevista al comma 1 le province autonome  di
          Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni  con  il
          Ministero  della  giustizia.  Resta   comunque   ferma   la
          competenza degli organi statali  in  materia  di  sicurezza
          all'interno  delle  strutture   sanitarie   ubicate   negli
          istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi  esterni  di
          cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. 
              3. Le convenzioni indicate al comma  2  definiscono  in
          particolare: 
                a) (abrogata); 
                b) i settori di intervento nei  quali  sono  attivate
          specifiche  azioni  volte  al   reinserimento   sociale   e
          lavorativo  dei  detenuti  e  degli  internati,  prevedendo
          specifiche modalita' per l'adozione di programmi  periodici
          delle attivita'; 
                c) specifici progetti e iniziative  per  l'attuazione
          dei trattamenti alternativi alla  detenzione,  nonche'  per
          l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi; 
                d) le attivita'  di  formazione  e  di  aggiornamento
          degli operatori delle  amministrazioni  interessate  e  del
          personale volontario; 
                e)  specifici  progetti  anche  di  investimento  per
          assicurare le funzionalita' delle strutture carcerarie  per
          l'attuazione  degli  interventi   previsti   dal   presente
          articolo; 
                f)  le  procedure  e  le  forme  di   programmazione,
          coordinamento e di verifica delle attivita' e gli  obblighi
          di reciproca informazione; 
                g)  i  rapporti  finanziari  connessi  all'attuazione
          della convenzione, senza  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Il decreto del Presidente della repubblica 20 gennaio
          1973, n. 115 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle
          province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali
          e patrimoniali dello Stato e della Regione)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1973, n. 101, S.O. 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 22 novembre 2010, n. 253 Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati Membri dell'U.E. relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei Quartieri generali e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'U.E. (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003. (11G0022) (GU n. 26 del 2-2-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2011

testo in vigore dal: 17-2-2011

        
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea (SOFA - UE) fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; Visto l'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea, di seguito denominato semplicemente «Accordo SOFA - UE», fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; Considerato che, ai sensi del citato articolo 3 della legge n. 114 del 2009 occorre individuare le Autorita' Competenti e definire le procedure e le modalita' per l'attuazione degli articoli 8, parr. 3 e 5, e 17, par. 6, dell'Accordo SOFA - UE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio e del 25 ottobre 2010 (n. 03260/2010); Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2010; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente per «autorita' competente» ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo SOFA - UE si intende l'autorita' dello Stato d'origine che sospende, senza pregiudicare gli interessi dell'Unione Europea, le immunita' dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, qualora tali immunita' impediscano alla giustizia di fare il suo corso.

          
                                                N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - L'Accordo tra gli Stati  membri  dell'Unione  europea
          relativo allo statuto dei militari e del  personale  civile
          distaccati presso le istituzioni dell'Unione  europea,  dei
          Quartieri generali, e delle  Forze  che  potrebbero  essere
          messi a disposizione dell'Unione europea (SOFA - UE)  fatto
          a  Bruxelles  il  17  novembre  2003  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie  C321  del  31
          dicembre 2003. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3  agosto
          2009, n. 114 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti  Accordi:
          a)  Accordo  tra  gli  Stati  membri  dell'Unione   europea
          relativo allo statuto dei militari e del  personale  civile
          distaccati presso le istituzioni dell'Unione  europea,  dei
          Quartieri generali, e delle  Forze  che  potrebbero  essere
          messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito  della
          preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui  all'art.
          17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea,  comprese
          le esercitazioni, nonche'  dei  militari  e  del  personale
          civile degli Stati membri messi a disposizione  dell'Unione
          europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA  -  UE),
          fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003): 
              «Art.  3  (Procedure   relative   all'esercizio   della
          giurisdizione).  -  1.  Con  decreto  del  Ministro   della
          giustizia, di concerto con il Ministro della difesa  e  con
          il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le autorita'
          competenti e definite  le  procedure  e  le  modalita'  per
          l'attuazione degli articoli 8,  paragrafi  3  e  5,  e  17,
          paragrafo 6, dell'Accordo  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera a), della presente legge.». 
          Note all'art. 1: 
          Note agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 
              - Per i riferimenti normativi agli articoli 2, 3, 4, 5,
          6 relativi all'attuazione dell'Accordo SOFA - UE, vedi note
          al preambolo
        
Art. 2 Individuazione della Autorita' competente 1. L'Autorita' competente per l'attuazione dell'articolo 8 - paragrafi 3 e 5 - relativo alla concessione e sospensione delle immunita' riconosciute ai militari e al personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE, nell'ambito della preparazione ed esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea, e' il Ministero da cui dipende il citato personale o il Ministero che, comunque, ne ha disposto
Art. 3 Procedure per l'attuazione 1. Per l'attuazione dell'articolo 8, parr. 3 e 5 dell'Accordo SOFA - UE, l'Autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 2, su richiesta di un'autorita' competente o un organo giudiziario di un Paese membro, che ritengano che si sia verificato un abuso dell'immunita' concessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, provvede a: a) accertare la sussistenza di tale abuso; b) verificare che l'eventuale sospensione non pregiudichi gli interessi dell'Unione Europea; c) attivare, anche avvalendosi del Ministero degli affari esteri, le procedure di consultazione di cui all'articolo 8, par. 5, dell'Accordo SOFA - UE. 2. Le attivita' di cui al comma 1 implicano una valutazione della condotta del soggetto alla luce delle specifiche mansioni attinenti all'incarico ricoperto, in coordinamento con l'istituzione di impiego dell'Unione europea.
Art. 4 Modalita' di attuazione 1. Al ricevimento, da parte di un'autorita' competente o di un organo giudiziario di un Paese membro, della segnalazione di un abuso da parte del militare o del personale civile dell'immunita' di giurisdizione concessa a norma dell'articolo 8, par. 3 dell'Accordo SOFA - UE, l'autorita' che ha disposto l'impiego del dipendente e la pertinente istituzione dell'UE: a) acquisiscono tutte le informazioni necessarie in possesso del segnalante; b) effettuano una prima verifica, anche documentale, dell'eventuale superamento dei limiti di copertura della su citata immunita'; c) accertano se il mantenimento dell'immunita' costituisca effettivo impedimento agli ulteriori adempimenti di giustizia; d) verificano che l'eventuale sospensione dell'immunita' non arrechi pregiudizio agli interessi dell'Unione europea. 2. Esperiti gli adempimenti di cui al comma 1 ed esaurite le procedure di consultazione di cui all'articolo 3, comma 1, che costituiscono la fase istruttoria della procedura di sospensione dell'immunita', il Ministro adotta la propria decisione dandone contestuale comunicazione: a) al diretto interessato; b) al responsabile dell'ente da cui direttamente dipende; c) alla pertinente organizzazione dell'Unione Europea; d) alla autorita' giudiziaria procedente; e) al Ministro della giustizia. 3. Nel caso previsto dall'articolo 8, par. 6, dell'Accordo SOFA - UE, il Ministro competente trasmette tutta la documentazione raccolta e i provvedimenti adottati alla istituzione dell'UE competente per la composizione della controversia.
Art. 5 Rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione 1. Le istanze di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 17, par. 6, lettera c), del predetto Accordo, sono dirette al Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri ovvero del procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente. Costoro le inoltrano, corredate da un rapporto informativo, al Procuratore generale territorialmente competente che le trasmette immediatamente con le osservazioni del caso. 2. Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria procedente. 3. Il Ministro della giustizia, sentito in ogni caso il Ministro per gli affari esteri, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento. Tale richiesta non puo' essere fatta dopo che sia stato notificato all'imputato l'atto con cui il pubblico ministero ha esercitato dell'azione penale. 4. Il giudice, accertata la esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilita' e la validita' della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione. 5. In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro e' comunicata all'autorita' dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia. 6. Le disposizioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso in cui il Ministro della giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione da parte delle autorita' giudiziarie italiane in favore dell'altro Stato.
Art. 6 Istanza di rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione 1. L'istanza di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato italiano in qualita' di Stato di origine ai sensi dell'articolo 17 dell'Accordo SOFA - UE, e' fatta dal Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorita' dell'altro Stato, di intesa con il Ministro da cui dipende il personale sottoposto a procedimento penale o il Ministro che, comunque, ne ha disposto l'impiego.
Art. 7 Reati militari 1. Se la cognizione del reato rientra nella competenza dell'autorita' giudiziaria militare, il Ministro della giustizia provvede di intesa con il Ministro della difesa.
Art. 8 Obbligo di informazione 1. Le autorita' giudiziarie competenti comunicano al Ministro della giustizia, di loro iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, le informazioni occorrenti per l'esercizio delle facolta' indicate negli articoli che precedono.
Art. 9 Comunicazione della rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato di origine 1. La rinuncia da parte dello Stato di origine al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione e' notificata, anche tramite il Ministro per gli affari esteri, al Ministero della giustizia, che provvede a trasmetterla senza indugio all'autorita' giudiziaria competente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 novembre 2010 Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro della difesa La Russa Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 163
l'impiego.

SERBIA: POLIZIOTTI IN SCIOPERO, CHIEDONO AUMENTI DEL 40%




SERBIA: POLIZIOTTI IN SCIOPERO, CHIEDONO AUMENTI DEL 40%
OGGI INCONTRO CON GOVERNO SU VERTENZA INSEGNANTI
(ANSA) - BELGRADO, 3 FEB - Oggi in Serbia, dopo gli
insegnanti, sono entrati in sciopero i poliziotti, che chiedono
anch'essi consistenti aumenti salariali, nell'ordine del 40%, e
miglioramenti delle condizioni di lavoro.
Come riferiscono le agenzie, sono circa 13 mila gli agenti di
polizia aderenti al sindacato indipendente che hanno incrociato
le braccia, mentre contrari alla protesta si sono detti i
poliziotti di un altro sindacato di categoria.
Lo sciopero riguarda sia gli agenti di polizia impegnati nei
controlli stradali e del traffico, sia quelli in servizio negli
uffici di pubblica sicurezza e nel rilascio di documenti.
Per oggi sono in programma a Belgrado incontri fra governo e
sindacati per trovare una soluzione alla protesta degli
insegnanti, in sciopero da diversi giorni con la richiesta di
aumenti di oltre il 20%, mentre sul piede di guerra sono anche
medici, infermieri e farmacisti, che minacciano anch'essi di
scendere in sciopero per ottenere miglioramenti salariali.
(ANSA).

QN
03-FEB-11 12:12 NNNN

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2010 Autorizzazione ad assumere unita' di personale per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni. (11A00924) (GU n. 26 del 2-2-2011 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 7, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo, che hanno come destinatari le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 che esclude dall'applicazione dell'art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione; Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato articolo art. 2 del decreto legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinquies del ripetuto articolo art. 2, del decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta"; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono procedere per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato delle unita' di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita' di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2010. 2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia (Corpo di polizia penitenziaria ), del Ministero dell'interno (Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza) e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato). Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 47
Allegato ASSUNZIONI art. 66, comma 9-bis, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. |===============================|===============|===============|===============|===============| | | | | | | | | | | | | | Amministrazioni | Unità da | Oneri a regime| Cessazioni | Unità cessate | | | assumere | | anno 2009 e | nel 2009 e | | | | | budget | limite unità | | | | | assunzionale | assumibili | | | | | anno 2010 | nel 2010 | |===============================|===============|===============|===============|===============| | Ministero della Giustizia | | | | | | Corpo di Polizia Penitenziaria| 760 |E.25.531.782,00|E.30.965.054,92| 760 | | | | | | | | | | | | | |===============================|===============|===============|===============|===============| | Ministero dell'interno | | | | | | Corpo Nazionale dei Vigili | 695 |E.23.594.497,00|E.26.572.762,00| 695 | | del Fuoco | | | | | |===============================|===============|===============|===============|===============| | Ministero dell'Ecomomia e | | | | | | delle Finanze | 1244 |E.46.237.269,98|E.54.462.486,79| 1244 | | Guardia di Finanza | | | | | |===============================|===============|===============|===============|===============| | Ministero delle politiche | | | | | | agricole alimentari e | | | | | | forestali | 269 |E.11.916.623,42|E.14.497.934,00| 269 | | Corpo forestale dello Stato | | | | | |===============================|===============|===============|===============|===============| 

Adesione della CGIL all'appello "Se non ora quando?"





Come vi è noto, dopo i recenti fatti di  cronaca è ripreso un movimento in difesa della libertà e per l'affermazione della dignità delle donne nel nostro Paese.
Da anni, la vita privata ma ancor peggio i comportamenti pubblici di esponenti del Governo ed in particolare del Presidente del Consiglio, ledono, offendono, vilipendiano le donne, nell'uso che si fa della loro immagine, del loro corpo, per il ruolo e la funzione sociale che ad esse si assegna.
Ancor di più, per la Cgil, questi ultimi anni, sono stati caratterizzati da politiche fortemente reazionario e limitative verso la libera espressione, l'autodetrminazione e la crescita del ruolo delle donne nella società e nella famiglia. Nulla o poco si è fatto per le politiche di condivisione e conciliazione, il piano 2020 sull'occupazione femminile si è dimostrato, come noi sostenevano, inconsistente ed inefficace, nell'elevare il tasso di occupazione ed accrescere l'occupabilità delle donne, tema dirimente per politiche economiche e sociali, che segnino percorsi di crescita e sviluppo. La destrutturazione attraverso la disapplicazione delle leggi quadro, il mancato  finanziamento delle politiche sociali e per l'infanzia ha abbassato pesantemente il tasso di servizi pubblici, con pesanti ricadute sia sul versante occupazionale che su quello della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A ciò vanno aggiunti gli attacchi alla legge 194, alla tutela della salute della donna, alla maternità consapevole ed in maniera più generalizzata alla rete dei consultori e dei servizi territoriali.
Un'idea di società in cui le donne si fanno carico di un pezzo consistente di welfare, in cui il peso della conciliazione diventa una  responsabilità individuale, in cui il lavoro delle donne è accessorio, in cui esse diventano visibili solo quando utilizzate come merce di scambio, mentre per coloro le quali ogni giorno è destinata una vita intensa di lavoro ed abnegazione nella vita pubblica, nella società, nella vita familiare, la restrizione dei diritti degli spazi democratici è testimoniata dal persistere dei differenziali di genere ancora fortemente caratterizzanti la nostra società.
"Se non ora quando?" è l'appello a cui abbiamo aderito ritenendo come nei mesi scorsi che vadano sostenute tutte quelle iniziative di moblitazione che rivendicano una diversa politica, in cui la dignità delle donne e degli uomini sia il presupposto da salvaguardare come fondamento del vivere democratico.
In allegato pubblichiamo anche il testo di una lettera che suor Rita Giarretta, della comunità di accoglienza RUT di Caserta, ha scritto sullo stesso tema e della quale verrà data lettura stasera a "L'Infedele".   




CRITERI DI MASSIMA CONCERNENTI LE MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO (ART. 16 A.N.Q.) - 1° INCONTRO AL DIPARTIMENTO -

circolare del Servizio Tep e Spese Varie relativa al pagamento dei compensi sulla parte residua del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per gli anni 2008/2009

Stress da lavoro a carico dell'azienda. INAIL: "Ma solo dopo esami rigorosi"

Le nuove Linee Guida Iso 26000 sulla responsabilità sociale di Ornella Cilona (Cgil nazionale)

Inpdap 7/2011 - Acquisizione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali per l'anno 2011 art. 1, comma 221 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Inpdap 6/2011 - Applicazione dell'art. 12, commi 7,8,9 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2010, n. 122 In tema di pagamento rateale del TFR e del TFS e di nuove modalità di calcolo dei TFS.

Inpdap 5/2011 - Cooperazione con gli istituti di Patronato per la trasmissione telematica delle domande di pensione diretta ordinaria di anzianità e vecchiaia

“ Radiazioni ottiche: Dispositivi di Protezione”, a cura della Dott.ssa Iole Pinto (A.U.S.L. 7 di Siena - Laboratorio di Sanità Pubblica - Area Vasta Toscana Sud Est - Laboratorio Agenti Fisici - Centro SIT Acustica n.164), intervento relativo al seminario “Dispositivi individuali di protezione dai rischi per la salute”