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mercoledì 10 novembre 2010

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valdannini, sentenze, Roma, cgil,silp cgil, ruolo dei sindacati, sindacato autonomo polizia, siulp, sindacato polizia, politica, newsletter, creare newsletter, newsletter manager, newsletter software, news, varese news, news server, news calciomercato, n: "Consiglio di Stato '...Concorso vicesovrintendente ...L'odierno ricorrente aveva indicato come esatta la risposta: D) Al Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, mentre la Commissione esaminatrice ha, invece, ritenuto corretta solo la risposta A) 'All'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione'. Secondo l'assunto del ricorrente, entrambe le risposte potrebbero considerarsi corrette, in quanto l'organo gerarchicamente superiore a quello che irroga la detta sanzione disciplinare coincide con il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza....'

- Inviata con Google Toolbar"

"DI PIETRO: PREMIER A SCORTE DICE 'BEATI VOI, A ME TOCCA TROMBARE'" (CHE SQUALLORE- NO COMMENT!!! )





DI PIETRO: PREMIER A SCORTE DICE 'BEATI VOI, A ME TOCCA TROMBARE'


(DIRE) Roma, 10 nov. - "Noi non vogliamo sapere che cosa fanno le
scorte, ma cosa ci fanno il presidente del consiglio e gli amici
suoi delle
scorte...". Cosi' Antonio Di Pietro replica alla
risposta del ministro Elio Vito sull'interrogazione di Idv
relativa all'uso delle
scorte da parte del premier.
"E' possibile- dice Di Pietro leggendo in aula alcune
dichiarazioni di uomini assegnati alla sicurezza del presidente
del consiglio- leggere che il premier, salutando gli uomini della
sua sicurezza, dica: 'Beati voi che andate a casa a dormire, a me
tocca andare a trombare?'". E che le
scorte siano utilizzate per
"accompagnare a casa delle signorine? Vogliamo anche sapere-
aggiunge Di Pietro- se anche Emilio Fede ha un servizio di
scorte".
Su questo "deve riferire il ministro dell'interno, il quale
deve aprire una verifica interna per accertare l'esistenza di
abusi. Il punto non e' cosa dovrebbero fare le
scorte, ma cosa
non dovrebbe fare il premier", ribadisce Di Pietro. "Ma per
fortuna- conclude il leader dell'Idv- tra poco ce ne
liberiamo...".

(Rai/ Dire)
15:51 10-11-10

NNNN

MAW9437 4 cro gn00,rg00 734 ITA0437;
Apc-*Scorte, in Italia impegnati1988 uomini più 377 integrativi
Ministro Vito: protezione premier è affidata ai servizi

Roma, 10 nov. (Apcom) - La protezione delle personalità politiche
attualmente viene assicurata da 1.988 unità delle forze
dell'ordine e degli apparati di sicurezza alle quali vanno
aggiunti 376 unità dell'esercito per servizi integrativi. Sono
dati forniti al quiestion time alla Camera dal ministro per i
Rapporti con il Parlamento, Elio Vito, rispondendo ad una
interrogazione del leader dell'Idv Antonio Di Pietro.

Sulla scorta personale al presidente del consiglio Silvio
Berlusconi il ministro ha precisato che il ministero dell'Interno
non può fornire dati essendo lo stesso presidente del Consiglio
protetto dagli uomini dell'Aisi.

La valutazione sull'effettiva esposizione a rischio delle
personalitaè, è sempre quanto ricorda il Viminale, è demandata
all'esame delle Prefetture, con un'istruttoria delle forze di
polizia poi riversata alle riunioni di coordinamento presiedute
dagli stessi prefetti, che eventualmente inoltrano all'Ufficio
centrale le proposte per adozione, modifica o revoca delle
"misure tutorie", graduate a seconda del profilo di rischio. Chi
invece e' scortato in virtu' della carica che riveste? Il
ministero dell'Interno, nella risposta letta in Aula alla Camera
da Elio Vito, ricorda che "il presidente del Consiglio dei
ministri, unitamente ai presidenti della Camere e della Corte
Costituzionale, ai vicepresidenti del Consiglio dei ministri, ai
ministri di Interno, Difesa, Giustizia, Esteri, Economia, al
sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio
dei ministri, al primo presidente e al Pg presso la Cassazione,
al vicepresidente del Csm, rientra tra le alte personalità
istituzionali sottoposte a misure di protezione e vigilanza in
ragione della carica rivestita"

Nes

101619 nov 10
ZCZC4871/SXA
XPP29612
R POL S0A QBXB
INCHIESTA FESTINI:VITO,IN ITALIA 1.988 GLI AGENTI DI SCORTA

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Sono 1.988 le unita' delle Forze di
polizia destinate ai servizi di scorta in Italia, a cui si
aggiungono 377 militari per la sorveglianza di obiettivi fissi:
lo ha comunicato nell'Aula della Camera il ministro per i
Rapporti con il Parlamento Elio Vito rispondendo al question
time ad una interrogazione di Antonio Di Pietro sul ruolo e sui
compiti delle scorte di Silvio Berlusconi e sulle modalita'
della loro utilizzazione da parte del presidente del Consiglio
che prende le mosse dal caso Ruby.
Vito ha spiegato che sono i prefetti a stabilire
l'assegnazione delle scorte e che vengono ''periodicamente
emanate delle circolari per richiamare l'attenzione sulla
puntuale osservanza delle regole per i servizi di protezione''.
Quanto al presidente del Consiglio, ha aggiunto il
rappresentante del Governo, 'la responsabilita' della sua
sicurezza e protezione e' dell'Aisi''. ''Il Presidente del
Consiglio come i presidenti delle Camere, il presidente della
Corte costituzionale, il Vicepresidente del Consiglio, i
ministri degli Interni, della Difesa, della Giustizia, degli
Esteri e dell'Economia, il sottosegretario segretario del
Consiglio dei ministri, il presidente ed il Pg della Cassazione
ed il vicepresidente del Csm sono tra le Alte personalita'
istituzionali sottoposte a misure di protezione e vigilanza in
ragione della carica rivestita''. (ANSA).

FLB
10-NOV-10 16:12 NNNN
ZCZC4853/SXA
XPP29626
R POL S0A QBXB
INCHIESTA FESTINI: DI PIETRO, COSA FA PREMIER DELLE SCORTE?

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - ''Non volevamo sapere che cosa fanno
le scorte, volevamo sapere che cosa con le scorte fanno il
presidente del Consiglio e gli amici suoi'': lo ha detto
nell'Aula della Camera il leader dell'Idv Antonio Di Pietro dopo
la risposta del ministro per i Rapporti con il Parlamento Elio
Vito alla sua interrogazione al question time sul ruolo e sui
compiti delle scorte di Silvio Berlusconi e sulle modalita'
della loro utilizzazione da parte del presidente del Consiglio
che prendeva spunto dal caso Ruby.
Leggendo dichiarazioni riportate da un quotidiano di agenti
di scorta, Di Pietro ha aggiunto: ''Il ministro dell'Interno
apra una verifica interna sull'abuso''. (ANSA).

FLB
10-NOV-10 16:11 NNNN
MAW9420 4 pol gn00 314 ITA0420;
Apc-Berlusconi/ Di Pietro: Maroni verifichi abuso scorte premier -2-
Il leader Idv: "Vogliamo sapere se Fede ha la scorta"

Roma, 10 nov. (Apcom) - "Vediamo alcune ragazze - continua Di
Pietro nella citazione degli sfoghi di alcune persone della
scorta - uscire e tornare verso Milano mentre altre restano nella
villa per la notte; capita che dobbiamo scortare personalità che
fanno il giro a riaccompagnare le ragazze nei residence milanesi,
l'ultima magari se la portano a casa e noi dobbiamo accompagnarli
fino a sotto il portone".

"Quello che chiediamo - ha insistito l'ex pm - non è cosa fanno
le scorte ma cosa ci fanno il presidente del Consiglio e gli
amici suoi con le scorte. Se è vero che alcune ragazze le porta
direttamente Emilio Fede o Lele Mora nella loro auto e vogliamo
sapere se Fede ha la scorta. Abbiamo chiesto cosa fa il premier,
non cosa fanno le scorte, cosa ci fa Berlusconi con queste
scorte" anche se "fra poco grazie a Dio ce ne liberiamo ma non
dobbiamo aspettare questo per stabilire che le scorte sono fatte
da persone che rischiano la vita. Con la polizia ormai
piantoniamo hotel e centri massaggi, la scorta lamenta che ora
deve fare la guardia alle escort del premier. Maroni deve
riferire su questo per verificare l'abuso che si fa non per dirci
cosa dovrebbero fare loro, forse è il premier che deve stabilire
che le ragazze devono andare a casa sua con auto proprie e non
con servizi dello Stato".

Luc

101607 nov 10
ZCZC
AGI0570 3 POL 0 R01 /

== SCORTE: IN ITALIA IMPEGNANO 1988 UNITA' E 377 'INTEGRATIVI' =
(AGI) - Roma, 10 nov. - Si chiama Ufficio centrale interforze
per la sicurezza personale, istituito nell'ambito del
Dipartimento per la Pubblica Sicurezza del Viminale, il
'quartier generale' che coordina ad oggi un mini esercito
impegnato in servizi di scorta che ammonta a 1988 unita', alle
quali possono aggiungersene altre 377, compresi anche coloro
che arrivano dai ranghi dell'esercito, impegnate in servizi
integrativi di vigilanza fissa. Sono i numeri complessivi che
il ministero dell'Interno, attraverso il ministro per i
Rapporti con il Parlamento, fornisce in risposta a
un'interrogazione Idv sul servizio di sicurezza di Silvio
Berlusconi.
La valutazione sull'effettiva esposizione a rischio delle
personalita', e' sempre quanto ricorda il Viminale, e'
demandata all'esame delle Prefetture, con un'istruttoria delle
forze di polizia poi riversata alle riunioni di coordinamento
presiedute dagli stessi prefetti, che eventualmente inoltrano
all'Ufficio centrale le proposte per adozione, modifica o
revoca delle "misure tutorie", graduate a seconda del profilo
di rischio.
Chi invece e' scortato in virtu' della carica che riveste?
Il ministero dell'Interno, nella risposta letta in Aula alla
Camera da Elio Vito, ricorda che "il presidente del Consiglio
dei ministri, unitamente ai presidenti della Camere e della
Corte Costituzionale, ai vicepresidenti del Consiglio dei
ministri, ai ministri di Interno, Difesa, Giustizia, Esteri,
Economia, al sottosegretario di Stato con funzioni di
segretario del Consiglio dei ministri, al primo presidente e al
Pg presso la Cassazione, al vicepresidente del Csm, rientra tra
le alte personalita' istituzionali sottoposte a misure di
protezione e vigilanza in ragione della carica rivestita".
(AGI)
Bal
101606 NOV 10

NNNN
ZCZC
AGI0570 3 POL 0 R01 /

== SCORTE: IN ITALIA IMPEGNANO 1988 UNITA' E 377 'INTEGRATIVI' =
(AGI) - Roma, 10 nov. - Si chiama Ufficio centrale interforze
per la sicurezza personale, istituito nell'ambito del
Dipartimento per la Pubblica Sicurezza del Viminale, il
'quartier generale' che coordina ad oggi un mini esercito
impegnato in servizi di scorta che ammonta a 1988 unita', alle
quali possono aggiungersene altre 377, compresi anche coloro
che arrivano dai ranghi dell'esercito, impegnate in servizi
integrativi di vigilanza fissa. Sono i numeri complessivi che
il ministero dell'Interno, attraverso il ministro per i
Rapporti con il Parlamento, fornisce in risposta a
un'interrogazione Idv sul servizio di sicurezza di Silvio
Berlusconi.
La valutazione sull'effettiva esposizione a rischio delle
personalita', e' sempre quanto ricorda il Viminale, e'
demandata all'esame delle Prefetture, con un'istruttoria delle
forze di polizia poi riversata alle riunioni di coordinamento
presiedute dagli stessi prefetti, che eventualmente inoltrano
all'Ufficio centrale le proposte per adozione, modifica o
revoca delle "misure tutorie", graduate a seconda del profilo
di rischio.
Chi invece e' scortato in virtu' della carica che riveste?
Il ministero dell'Interno, nella risposta letta in Aula alla
Camera da Elio Vito, ricorda che "il presidente del Consiglio
dei ministri, unitamente ai presidenti della Camere e della
Corte Costituzionale, ai vicepresidenti del Consiglio dei
ministri, ai ministri di Interno, Difesa, Giustizia, Esteri,
Economia, al sottosegretario di Stato con funzioni di
segretario del Consiglio dei ministri, al primo presidente e al
Pg presso la Cassazione, al vicepresidente del Csm, rientra tra
le alte personalita' istituzionali sottoposte a misure di
protezione e vigilanza in ragione della carica rivestita".
(AGI)
Bal
101606 NOV 10

NNNN
MAW9415 4 pol gn00 129 ITA0415;
Apc-Berlusconi/ Di Pietro: Maroni verifichi abuso scorte premier
"Ormai piantona hotel e centri massaggi"

Roma, 10 nov. (Apcom) - Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni,
deve riferire sull'"abuso" che il presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi, fa della sua scorta "acquisendo una relazione
dal servizio scorte e aprendo una verifica interna". Lo chiede il
leader dell'Idv, Antonio Di Pietro, in Aula alla Camera,
commentando - insoddisfatto - la risposta del ministro per i
Rapporti con il Parlamento, Elio Vito, alla sua interrogazione.

"Non metto in dubbio - ha affermato Di Pietro - che ci siano
circolari che dispongano cosa deve fare la scorta" ma "ormai
piantona gli hotel e i centri massaggi". L'ex pm chiede al
governo di sapere "se è vero quanto hanno riferito quelle
persone" della scorta, citando "testualmente" i loro sfoghi: "Ci
è capitato che il presidente del Consiglio sia venuto incontro a
noi e ci abbia detto 'eh, beati voi che adesso andate a casa a
dormire, a me invece tocca andare a trombare'; altre volte ci ha
portato qualche ragazza ce l'ha presentata, poi un'altra volta ci
ha mandato la ragazza e ci ha fatto fare la danza del ventre; a
fine serata riportiamo le personalità a casa".

(segue)

Luc

101605 nov 10
ZCZC
AGI0549 3 POL 0 R01 /

SCORTE: DI PIETRO, MARONI CHIARISCA COME LE USA BERLUSCONI =
(AGI) - Roma, 10 nov. - Cosa facciano e quale sia il difficile
ruolo delle scorte, a partire da quella del premier Berlusconi,
e' noto, ma noi "chiediamo al ministro dell'Interno cosa ci
facciano il presidente del Consiglio e gli amici suoi con le
scorte...". Lo ha detto, in aula a Montecitorio, il presidente
Idv, Antonio Di Pietro, replicando alle parole del ministro per
i Rapporti con il Parlamento, Elio Vito, che durante il
question time aveva risposto a un'interrogazione dell'Idv.
"Insomma - ha ripetuto Di Pietro - vogliamo sapere cosa ci
fa il premier con queste scorte. Certo tra poco ce ne
libereremo, ma non possiamo aspettare di liberarci del
presidente del Consiglio per stabilire che chi gli fa la scorta
e rischia la vita non si deve vergognare di piantonare hotel e
centri massaggi o di fare 'la guardia alle escort'. Su tutto
cio' il ministro dell'Interno deve riferire, acquisendo una
relazione dal servizio scorte e aprendo una verifica interna,
per verificare gli abusi" e, in ogni caso, "e' il premier che
deve stabilire che le persone che lo vanno a trovare devono
andarci con i mezzi loro e non con i servizi di Stato". (AGI)
Cav
101555 NOV 10

NNNN

RUBY. DI PIETRO: BUGIE MINISTERIALI, ORMAI SIAMO AL GOLPE


(DIRE) Roma, 10 nov. - "Ormai siamo al golpe. Infatti, pochi
giorni fa in Parlamento ha mentito il ministro Calderoli e adesso
si scopre che a ingannare le Camere e' stato anche il ministro
degli Interni Maroni". Lo scrive sul suo blog il leader dell'idv,
Antonio di Pietro.
Di Pietro ricorda che "la pm del tribunale dei minori,
Annamaria Fiorillo, che avrebbe dovuto decidere cosa fare con la
minorenne marocchina Ruby, mentre il premier tempestava di
telefonate la questura di Milano chiedendo che venisse liberata,
si e' rivolta al Csm, perche' le cose non sono affatto andate
come ha raccontato alla Camera e al Senato il ministro Maroni. Ha
fatto benissimo a rivolgersi al Csm perche' venga fatta luce su
un caso che e' gia' scandaloso, increscioso e imbarazzante".
"Una vicenda- insiste il leader dell'Idv- che potrebbe
rivelarsi addirittura peggiore di quel che gia' e', se si
scoprisse che il ministro, responsabile della sicurezza dei
cittadini, ha preso in giro il Parlamento e l'intero Paese per
difendere i comportamenti indifendibili del suo premier. Non
sarebbe di certo il primo esempio di un uso disinvolto, per usare
un eufemismo, degli apparati di sicurezza dello Stato". Come
"l'uso privato fatto dal presidente del Consiglio, Silvio
Berlusconi dei ragazzi delle
scorte".

(Vid/ Dire)
18:53 10-11-10

NNNN
 

"Pubblico impiego: da gennaio in pensione con le nuove regole"

"Buonuscite statali le nuove regole"

Il collegato al lavoro è legge " Specificità delle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco"

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209) (GU n. 262 del 9-11-2010 - Suppl.

LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – RIFIUTO DI SOTTOPORSI AL TEST ALCOLIMETRICO - CONFISCA DEL VEICOLO – NATURA – SANZIONE PENALE ACCESSORIA

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – RIFIUTO DI SOTTOPORSI AL TEST ALCOLIMETRICO - CONFISCA DEL VEICOLO – NATURA – SANZIONE PENALE ACCESSORIA
Le Sezioni Unite, componendo il contrasto interpretativo insorto in proposito, hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, ha natura di sanzione penale accessoria e che la stessa, in quanto tale, non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore delle norme che l’hanno introdotta.
 
Testo Completo: Sentenza n. 23428 del 25 maggio 2010 - depositata il 18 giugno 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore G. Marasca)


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Alert - Guariniello e i test alcolimetrici. Denunciati i medici competenti

MEDICI UBRIACHI? POCHI TEST IN CORSIA

Pensioni: dal 2011 decorrenza a scorrimento

Leggi - Collegamento diretto al sito dell'autore

Cassazione : Attività lavorativa oltre il sesto giorno








"La nuova legge sul lavoro, parliamone ancora"

Il ddl lavoro definitivamente licenziato dalla Camera conta ben 50 articoli (rispetto ai 9 originari) che toccano aspetti tra loro molto diversi. Non solo l'arbitrato, ma l'accesso all'apprendistato e i permessi per curare parenti disabili

"Etilometro obbligatorio. Dalla mezzanotte di sabato scatta l'obbligo per i locali di esporre le tabelle sull'alcol consentito e di fornire gli strumenti per misurarlo"

"Dietro la trattativa spunta la corsa al Colle"



Via la Costituzione dalle scuole "Non è una disciplina autonoma"



Perdite d'acqua e reponsabilita' del condominio per le parti comuni

B.R. e D.G. convenivano in giudizio F.N. esponendo: che l'appartamento di loro proprietà era stato interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dalle tubature dell'impianto dell'appartamento soprastante di proprietà della F. la quale si era opposta a far accedere alla propria abitazione un idraulico per l'esecuzione delle necessarie riparazioni; che ciò aveva reso necessario il ricorso ad un procedimento ex articolo 700 c.p.c., conclusosi con pronuncia con la quale era stato ordinato alla F. di provvedere all'immediata esecuzione dei lavori atti ad eliminare le infiltrazioni; che i lavori erano stati eseguiti; che era stato possibile stabilire che la perdita aveva avuto origine "nella braga di innesto dello scarico del lavandino della F. alla colonna condominiale". Gli attori chiedevano quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni.

La F. , costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda - sostenendone l'infondatezza - e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni patiti determinati dalla loro illecita condotta. Con sentenza 21/1/2003 l'adito tribunale di Cremona accoglieva la domanda principale - condannando la convenuta a pagare agli attori euro 971,31 a titolo di risarcimento danni - e rigettava quella incidentale.

Avverso la detta sentenza la F. proponeva appello al quale resistevano il B. e la D. .

Con sentenza 19/4/2005 la corte di appello di Brescia rigettava il gravame osservando: che la perdita d'acqua infiltratasi nel soffitto dell'appartamento sottostante era stata determinata dalla rottura della tubazione di scarico nel tratto obliquo creato per convogliare le acque del lavandino della F. alla colonna condominiale; che la distinzione, operata dalla appellante, tra tratto di proprietà esclusiva e tratto costituito da un elemento speciale formante corpo unico con la colonna verticale di proprietà condominiale, non trovava alcun riscontro sul piano tecnico e contrastava con la definizione comunemente data alla "braga" in questione; che quindi correttamente il tribunale aveva affermato l'appartenenza del tratto di tubazione in questione in proprietà esclusiva alla F. ed aveva ravvisato la sussistenza in capo alla stessa della responsabilità per cose in custodia ex articolo 2051 c.c; che la prova della sussistenza del danno subito dagli appellati risultava dagli accertamenti eseguiti dal geometra Pa. - trasfusi nella relazione del 21/10/1999 - e dalla acquisita documentazione fotografica, oltre che dalla prova testimoniale; che, come emergeva da tali risultanze probatorie, i soffitti e le pareti del servizio igienico e relativo disimpegno dell'appartamento dei coniugi B. - D. erano interessati da evidenti tracce di infiltrazioni d'acqua; che, al contrario di quanto asserito dalla appellante, il condominio non si era accollato l'onere della spesa necessaria per il ripristino dell'appartamento degli appellati; che la quantificazione del danno in euro 800,00, in linea capitale, pur essendo più ampia rispetto a quella indicata dal geometra Pa. in lire 1.350,000, era giustificata da vari elementi (nel dettaglio indicati); che giustamente era stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla F. tenuto conto della riscontrata legittimità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dai citati coniugi.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da F. Na. con ricorso affidato a quattro motivi. Re. B. e D.G. hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la F. denuncia violazione dell'articolo 1117 c.c., n. 3, sostenendo che - come affermato nella stessa sentenza impugnata - il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà di essa ricorrente alla colonna condominiale. La perdita d'acqua è quindi da ascriversi alla rottura di un elemento comune dell'edificio. Infatti la "braga di innesto" tra la colonna di scarico condominiale e l'utenza esclusiva di un singolo condomino costituisce un corpo unico con la colonna condominiale ed è un elemento di esclusiva proprietà del condominio. La corte di appello ha quindi errato nell'interpretare l'articolo 1117 c.c., n. 3.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2051 c.c., deducendo che la presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia trae giustificazione all'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sul bene stesso. Nella specie essa F. non ha mai avuto un potere di intervento sulla parte della tubatura in questione trattandosi di un pezzo da considerarsi un tutt'uno con la braga condominiale. Infatti per poter intervenire è stata necessaria una delibera condominiale. La responsabilità ex articolo 2051 c.c., va quindi imputata solo al condominio.

Con il terzo motivo la F. denuncia vizi di motivazione per aver la corte di appello omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia che la parte della tubatura che ha causato il danno appartiene ad un unico blocco costituente la colonna verticale di proprietà condominiale così come provato dalla documentazione prodotta. Il giudice di appello ha omesso di esaminare alcuni elementi probatori quali: le perizie del geometra B. e del geometra Pa. e i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000.

La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte - quale più quale meno e sia pur sotto aspetti e profili diversi - la stessa questione relativa alla condominialità o meno della "braga" della colonna di scarico dalla quale sono derivate le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento dei coniugi B. - D. .

Al riguardo va osservato che la soluzione data dalla corte di appello a tale quesito è ineccepibile e conforme ai principi che questa Corte ha avuto modo di affermare - e che il Collegio condivide e fa propri - secondo cui:

- ai sensi del l'articolo 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poichè la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perchè serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (sentenza 17 marzo 2005 n. 5792);

- in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'articolo 1117 c.c., n. 3, anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (sentenze 1/1/2001 n. 583; 8.10.1998,n. 9940, in tema di impianto di riscaldamento).

- la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'articolo 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (sentenza 18/12/1995 n. 12894).

Avuto riguardo ai principi esposti la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure in esame posto che - come ammesso dalla stessa ricorrente - il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà della F. alla colonna condominiale.

Va solo aggiunto - con riferimento all'asserita violazione dell'articolo 2051 c.c., denunciata con il secondo motivo di ricorso - che la citata norma prevede una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere - dovere di custodirla e di vigilare, affinchè non arrechi danni a terzi. La fattispecie di cui all'articolo 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e, perciò, trova applicazione anche nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di cose inerti.

Pertanto, perchè possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (nel caso in esame non offerta) del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento.

La corte di merito, che così ha interpretato la norma in questione, non è incorsa in alcuna violazione di legge.

Va infine rilevata l'inammissibilità delle critiche mosse in questa sede (con il terzo motivo di ricorso) avente ad oggetto l'asserito omesso (o errato) esame delle prove documentali acquisite (le perizie del geometra B. e del geometra Pa. , nonchè i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000).

Dette critiche non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per la loro evidente incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità.

Sotto quest'ultimo aspetto bisogna segnalare che il ricorrente denuncia l'errata interpretazione e valutazione delle indicate prove documentali senza riportarne il contenuto specifico e completo il che non consente di ricostruirne - alla luce esclusivamente di alcune isolate parti - il senso complessivo ed i punti salienti ed importanti. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso - l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente.

Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: tale onere non è stato nella specie rispettato.

La ricorrente, inoltre, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi dal Giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 2697, 2056 e 1223 c.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello non ha applicato correttamente le norme relative al risarcimento del danno extracontrattuale ed all'onere probatorio a carico della parte lesa. La corte di merito ha infatti ritenuto sufficienti le prove relative al danno considerando "verosimile" l'estensione del risarcimento anche ad ulteriori e non provate spese di tinteggiatura dell'immobile dei coniugi B. . I danni risarcibili sono solo quelli direttamente ed immediatamente conseguenti all'inadempimento. Il danneggiale, inoltre, deve rispondere solo delle conseguenze probabili della sua condotta e non di quelle remote, improbabili o indirette che possano dipendere dal suo operato. Nella specie il presunto danno relativo alla tinteggiatura del soffitto non è stato suffragato da alcun elemento probatorio. Al riguardo il giudice di appello ha ritenuto risarcibili detti danni meramente verosimili ed ipotetici. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria nella parte in cui ha preso atto della Delib. condominiale 15 gennaio 2002, con la quale erano state ripartite tra i condomini le spese relative alla ricerca ed alla riparazione del guasto idraulico.

Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato posto che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente e come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all'entità del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato all'elemento psicologico di esso (articolo 1225 c.c.), è inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non richiamato dall'articolo 2056 c.c, avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa (sentenza 30/3/2005 n. 6725). Pertanto, anche in relazione alla causalità nell'omissione in ordine all'illecito aquiliano, resta applicabile il principio per cui, non avendo l'articolo 2056 c.c., richiamato l'articolo 1225 c.c., sono risarcibili sia i danni prevedibili che imprevedibili, atteso che le dette particolarità rilevano sul piano della causalità giuridica di cui all'articolo 1223 c.c., e non su quello della causalità materiale di cui agli articoli 40 e 41 c.p. (sentenza 31/5/2005 n. 11609).

Correttamente, quindi la corte di appello ha ritenuto - confermando la decisione del primo giudice - di dover aggiungere, all'importo indicato dal geometra Pa. per la quantificazione dei danni subiti dai coniugi B. , una somma (peraltro molto contenuta) per il "verosimile" ulteriore danno al soffitto del locale soggiorno. In proposito la corte di merito ha ampiamente giustificato tale decisione facendo espresso riferimento: alla limitala valutazione operata dal professionista relativa solo alle spese di ripritino e tinteggiatura del soffitto del bagno; all'estensione del fenomeno dannoso anche al soffitto locale soggiorno; al perdurare della causa dell'inconveniente anche dopo il sopralluogo del professionista.

Si tratta, come appare palese, di una motivazione adeguata e congrua, frutto di un insindacabile valutazione delle risultanze probatorie e sorretta da coerenti argomenti immuni da vizi logici e giuridici.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 200,00, oltre euro 600,00 a titolo di onorario ed oltre accessori come per legge.

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