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mercoledì 16 febbraio 2011

Italia in piazza, il web batte le tv Ma per B è "mobilitazione faziosa"




In piazza l'Italia ha rivendicato la sua dignità, con un milione di manifestanti in oltre 200 città. Le donne si uniscono, senza colori politici (leggi l'articolo). Il premier, però, non vuole vedere la portata dell'evento e risponde alla piazza barricandosi nel suo impero mediatico: intervenendo telefonicamente a Mattino 5 parla di "una manifestazione orchestrata dalla sinistra". Una cosa è certa: questa volta il suo potere mediatico non è riuscito ad arginare un fenomeno che si è diffuso in modo capillare grazie alla Rete (leggi l'articolo di Federico Mello)

VIDEO ROMA -
 
VIDEO MILANO - VIDEO BOLOGNA
FOTOGALLERY - PIAZZE IN ITALIA: (1) (2) (3) (4) (5)
E ALL'ESTERO: 
(1) (2)

gestione informatizzata cedolini busta paga on line. problematiche

Lo zelo della polizia che ha messo nei guai il premier"


GLI AGENTI "Abbiamo detto no agli abusi, avevamo ragione"

Soddisfazione fra gli agenti delle 'volanti' a Milano




Stop ad "autovelox selvaggio" " I prefetti rispettino il codice" "Non possono definire una strada al alto scorrimento se non ha i requisiti"

Anche questa è una postazione autovelox


"Io e il Cavaliere capii che voleva sesso gli dissi che ero minorenne"




Patenti, giro di vite per i giovani al volante



Video Rai.TV - Ballarò 2010-11 - Maurizio Crozza - Procura criminal

Video Rai.TV - Ballarò 2010-11 - Maurizio Crozza - Procura criminal: "- Inviata con Google Toolbar"

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 15-2-2011 n. 3751 Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 15 febbraio 2011, n. 3751 (1).

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell'anno 2011.

I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (allegato 2).

Come già comunicato con il Msg. del 30 settembre 2010, n. 24433 il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla L. n. 335/1995 relativamente all'anno 2010, da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2011, è pari a 1,017935.

Le procedure informatiche pensioni sono state conseguentemente aggiornate.



Allegato 1 (2)

(2) Si omette l’allegato 1 in quanto non riportato alla fonte.



Allegato 2


Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2010 da utilizzare per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992


Quota B


1920


3.852,1408

1921


3.238,8832

1922


3.241,1871

1923


3.242,7317

1924


3.115,7094

1925


2.758,6551

1926


2.543,5516

1927


2.766,9569

1928


2.969,3187

1929


2.906,5311

1930


2.985,0997

1931


3.285,8898

1932


3.355,4949

1933


3.546,2955

1934


3.718,1653

1935


3.645,2873

1936


3.369,9196

1937


3.060,8957

1938


2.826,1812

1939


2.690,8972

1940


2.292,3458

1941


1.969,5105

1942


1.693,9163

1943


1.004,0636

1944


224,5870

1945


113,3431

1946


95,4562

1947


58,5421

1948


54,9519

1949


53,8237

1950


54,2174

1951


49,1086

1952


46,8110

1953


45,6264

1954


44,1488

1955


42,6679

1956


40,3833

1957


39,3609

1958


37,3158

1959


37,2262

1960


36,0230

1961


34,7665

1962


32,8575

1963


30,3539

1964


28,4599

1965


27,0882

1966


26,3735

1967


25,6768

1968


25,1763

1969


24,3164

1970


22,9757

1971


21,7253

1972


20,4215

1973


18,3688

1974


15,2663

1975


12,9335

1976


11,0176

1977


9,2593

1978


8,1725

1979


7,0077

1980


5,7404

1981


4,7989

1982


4,0928

1983


3,5315

1984


3,1684

1985


2,8944

1986


2,7062

1987


2,5659

1988


2,4249

1989


2,2559

1990


2,1086

1991


1,9650

1992


1,8486

1993


1,7590

1994


1,6779

1995


1,5790

1996


1,5065

1997


1,4679

1998


1,4291

1999


1,3944

2000


1,3473

2001


1,3003

2002


1,2577

2003


1,2162

2004


1,1813

2005


1,1506

2006


1,1173

2007


1,0879

2008


1,0436

2009


1,0257

2010


1,0000

2011


1,0000




L. 8 agosto 1995, n. 335

Ministero dell'interno Circ. 9-2-2011 n. 1019 Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Società Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27, commi 1-ter e 1-quater - T.U. Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 - Circ. 27 luglio 2010, n. 4848. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.

Circ. 9 febbraio 2011, n. 1019 (1).

Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Società Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27, commi 1-ter e 1-quater - T.U. Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 - Circ. 27 luglio 2010, n. 4848.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.



 

Alle


Prefetture
   

Loro sedi
 

Al


Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Trento
   

Corso III Novembre, 11
   

38100 - Trento
 

Al


Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
   

Viale Principe Eugenio di Savoia, 11
   

39100 - Bolzano
 

Alla


Presidenza della giunta regionale della Val d'Aosta
   

Piazza Deffeyes, 1
   

11100 - Aosta

e, p.c.:


Al


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
   

Direzione generale dell'immigrazione
   

Via Fornovo, 8
   

00192 - Roma




Si comunica che in data 26 gennaio 2011 è stato sottoscritto l'allegato Protocollo d'intesa con la Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale con sede in Roma, Via del Viminale n. 43, come in oggetto indicato.


Il Direttore centrale

Malandrino



Allegato

Protocollo di intesa


Tra


il Ministero dell'interno, con sede legale in Roma - Via del Viminale n. l,


E


la Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale, con sede legale in Roma - Via del Viminale, 43,


Sentito


il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


Visti


- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni, in particolare l'art. 27, commi 1-ter e 1-quater;

- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione" e successive modificazioni;

- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242 "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ''Codice in materia di protezione dei dati personali";

- il D.L. 23 maggio 2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica".


Premesso


che agli Sportelli Unici per l'immigrazione presso le Prefetture-U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione, e i conseguenti adempimenti istruttori, della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato prevista dall'art. 5-bis del T.U. sull'Immigrazione per le categorie di lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e g) ed in particolare:

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza o di società estere che svolgano la principale attività sul territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o dirigenti di sedi principali in Italia di Società italiane o di Società di altro Stato membro dell'Unione Europea;

- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti sul territorio italiano, che siano richiesti dal datore di lavoro per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato;


Considerata


- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

- la specifica natura del rapporto di lavoro;

- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.


Le parti concordano quanto segue


Art. 1

Oggetto del Protocollo.


Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.


Art. 2

Impegni dell'Amministrazione dell'interno.


1. Consente l'accesso, da parte della Società Metro Remittance Italia Spa unipersonale, al Sistema Informatico dello Sportello Unico, al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.

2. L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.

3. La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.

4. Fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.


Art. 3

Impegni della Società Metro Remittance Italia Spa unipersonale.


La Metro Remittance Italia Spa unipersonale si impegna a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

Pertanto la Metro Remittance Italia Spa unipersonale autocertifica, ai sensi dell'art. 46 - lett. o) - del T.U., D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto.

Si impegna altresì a comunicare gli eventuali accrediti di cui sia già in possesso.


Art. 4

Durata.


Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.


Art. 5

Integrazioni e Modifiche.


Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.


Art. 6

Tutela dei dati personali.


La Metro Remittance Italia Spa unipersonale si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato all'art. 2 - comma 1 - del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi. L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/2003 si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il
rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo stesso.


Art. 7

Comunicazioni.


Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione -Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo - Piazza del Viminale, 1 - 00187 - Roma

Metro Remittance Italia Spa unipersonale - Via del Viminale, 43 - 00184 - Roma (Rm).


Roma, 26 gennaio 2011


Per il Ministero dell'Interno

il Direttore centrale per le politiche dell’immigrazione e dell'asilo

Angelo Malandrino


Per la Metro Remittance Italia Spa unipersonale

il Rappresentante legale

Eduardo Abrenica



D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 27
Circ. 27 luglio 2010, n. 4848

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Circ. N. 2011/09/02 4617/RU Accordo ADR "Trasporto di Merci Pericolose su Strada". Adozione degli Accordi Multilaterali M220 e M222. Emanata Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi e Informativi Statistici, Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione 1.

Circ. 9 febbraio 2011, n. 4617/RU (1) .

Accordo ADR "Trasporto di Merci Pericolose su Strada". Adozione degli Accordi Multilaterali M220 e M222.

(1) Emanata Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi e Informativi Statistici, Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione 1.



 

Ai


Dirigenti Generali Territoriali
   

Loro sedi
 

Al


Dipartimento per i Trasporti terrestri Segreteria Amministrativa
   

Sede
 

Al


CSRPAD
   

Roma
 

Ai


CPA
   

Loro sedi
 

Alle


Divisioni della Direzione Generale per la Motorizzazione
   

Loro sedi
 

Tutti '


Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti
   

90.100 - Palermo
 

Alla


Regione Siciliana
   

Assessorato regionale Turismo Commercio e Trasporti
   

Direzione compartimentale per la Sicilia
   

90.141 - Palermo
 

Alla


Provincia autonoma di Trento
   

Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie
   

Lung'Adige San Nicolò, 14
   

33.100 - Trento
 

Alla


Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
   

Ripartizione 38 - Traffico e Trasporti
   

39100 - Bolzano

e, pc:


Tutti '


Anfia
   

Torino
 

Alla


Cuna
   

Torino
 

Tutti '


Unrae
   

Roma
 

Alla


Assogasliquidi
   

Roma
 

Alla


Assomeco / Assometano
   

Via Pietro e Maria Curie, 13
   

42100 - Reggio Emilia
 

Alla


Associazione Italiana Commercio Chimico
   

Corso Venezia 47/49
   

Milano
 

Tutti '


Assogasliquidi
   

V.le Pasteur, 10
   

Roma
 

Al


Consorzio Italiano Gpl
   

Roma
 

Alla


Federchimica
   

Via G. da Procida, 11
   

20.149 - Milano
 

Alla


Federmetano
   

Via Alberelli, 2
   

50100 - Bologna
 

Alla


Consorzio NGV System Italia
   

Via Serio, 16
   

20.139 - Milano
 

Alla


Unione Petrolifera
   

Via Giorgione, 129
   

Roma
 

Al


Comitato Tecnico prof.le Gpl
   

Via Larga, 8
   

20.122 - Milano




Si informano codesti Uffici Che l'Italia ha sottoscritto Gli Accordi Multilaterali M220 e M222. Gli Accordi di CUI in Oggetto, di CUI SI Allega Copia, prevedono deroghe per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose.

L'Accordo M220 e Volto uno consentire l'Impiego di recipienti uno Pressione di salvataggio Nelle circostanze in CUI i recipienti utilizzati uno Pressione per il Trasporto di Sostanze gassose della Classe 2 e corrosivo della Classe 8 risultino danneggiati ovvero non conformi, ed al fine di consentirne lo smaltimento.

I recipienti di salvataggio utilizzabili SONO indicati in apposito allegato all'Accordo Stesso. La Validità dell'Accordo di posta Prevista Fino al 31 dicembre 2013.

L'Accordo M222 introdurre deroghe Alle Norme al fine di semplificare dell'ADR il Trasporto dei Rifiuti. Dette deroghe, il Che devono comunque Essere combinate con la Normativa Nazionale Che Regola lo SPECIFICO Settore, non SI applicano ai Rifiuti delle Classi 1 (esplosivi), 6.2 (infettanti) e 7 (radioattivi).

L'Accordo M222 prevede il regime semplificato per i also generatori di aerosol costituenti Rifiuti (ONU 1950) e, Ove non Possa escludersi la Produzione di Fase Liquida, il Rifiuto viene considerato ai Fini della classificazione, Alla stregua delle Sostanze liquide.

La Validità dell'Accordo di posta Prevista Fino al 2015/08/01.

Ovviamente la Validità dei medesimi Accordi e Limitata ai Territori dei PAESI Che Hanno Gli stessi sottoscritto.

E opportuno segnalare Contatta uno codesti Uffici Che i Trasporti Che verranno effettuati in applicazione degli Accordi Multilaterali di CUI sopra, dovranno Essere corredati del Documento di Trasporto contenente la specifica dizione indicata Sotto, Quale XXX corrisponde rispettivamente NELLA uno M220 M222 ovvero:

"Trasporto concordato secondo i termini della convenzione multilaterale M XXX".


Il Direttore Generale

Arch. Maurizio Vitelli



Allegati


ACCORDO MULTILATERALE M220

Nella sezione 1.5.1 di ADR

Per quanto riguarda il trasporto di recipienti a pressione per la classe 2 o classe 8 in recipienti a pressione di salvataggio


(1) In deroga alle disposizioni del capitolo 6.2 e il paragrafo 4.1.3.6 dell'ADR, recipienti a pressione piena di sostanze pericolose della classe 2 o classe 8 possono essere trasportati in recipienti a pressione di salvataggio.

La pressione di salvataggio recipienti utilizzati per il trasporto in base a questo accordo multilaterale sono quelli descritti nella allegata approvazioni [*]. In aggiunta alla loro approvazione anche possono essere utilizzati per il trasporto di recipienti a pressione contenenti sostanze della classe 8.

Considerando che il "recipiente a pressione Salvage" in termini di questo accordo multilaterale mezzi speciali recipienti a pressione approvata in cui sono inseriti danneggiato, difettoso, non conforme recipienti in pressione (per esempio recipienti a pressione) per il loro trasporto per lo smaltimento.


[*] Si veda la pressione ricettacolo di salvataggio TG 168, prodotto da Sigri Elektrographit GmbH nel 1998, utente: Air Liquide GmbH, l'ultima ispezione periodica 2009/04/27 fatto da TUV Rhieinland e la pressione ricettacolo di salvataggio 09-5.227, prodotto da Krämer GmbH nel 2005, l'utente : Gerling Holz & Co KG, dichiarazione di conformità UE DD1-AUG-10-06-693577-053.


(2) Le seguenti condizioni e disposizioni devono essere applicate:

(A) Il presente accordo multilaterale si applica alle navi a pressione fabbricate in lega metallica.

(B) le navi Tale pressione deve essere posto in recipienti a pressione di salvataggio di dimensioni adeguate. Più di un apparecchio a pressione possono essere immessi nel recipiente stesso di pressione di salvataggio, se l'identità delle sostanze è nota e se le sostanze che non reagiscono pericolosamente tra loro, secondo 4.1.1.6.

(C) misure adeguate devono essere prese per impedire spostamenti eccessivi del recipiente a pressione all'interno del recipiente di recupero ad esempio la pressione con l'aggiunta di mezzi adeguati per il partizionamento, la sicurezza e ammortizzazione. Le parti danneggiate dovranno essere accuratamente protetti contro il contatto con il corpo del recipiente a pressione di salvataggio.

(D) il riempimento deve verificare la compatibilità delle sostanze della classe 8 con il materiale dei recipienti a pressione il salvataggio. Se c'è qualche dubbio sulla integrità dei vasi a pressione, misure supplementari devono essere prese (rivestimento ad esempio, o sacchetti).

(E) consentire la manipolazione e lo smaltimento dei recipienti trasportati all'interno, il progetto può includere equipaggiamenti speciali altrimenti non utilizzati per le bombole o fusti a pressione come teste piane, dispositivi di apertura rapida e le aperture nella parte cilindrica. Queste deviazioni - tra cui misure alternative imposte - e istruzioni sulla sicurezza nella manipolazione di tali dispositivi deve essere chiaramente indicato nei documenti che fanno parte del riconoscimento.

(F) Le istruzioni per l'uso del recipiente a pressione di salvataggio devono essere tenuti in unità di trasporto. Personalizzazione dell'imballaggio o recipienti a pressione spacchettamento in recipienti a pressione il recupero deve essere formato su queste istruzioni.


(3) Tutte le etichette prescritte per le sostanze all'interno dei vasi pressione deve essere applicata al recipiente a pressione di salvataggio. recipiente a pressione di soccorso devono inoltre essere contrassegnati con il "SOCCORSO" secondo 5.2.1.3 dell'ADR.


(4) Le imprese interessate provvedono a che, nel loro piano di sicurezza di cui al capitolo 1.10, le condizioni di queste carrozze sono prese in considerazione.


(5) Gli altri requisiti applicabili della ADR devono essere soddisfatte.


(6) La parola «SOCCORSO DI PRESSIONE contenitore" e "Trasporto concordato ai sensi della sezione 1.5.1 ADR (M220)" devono essere incluse nel documento di trasporto. Una copia di tale accordo deve essere tenuto a bordo dell'unità di trasporto.


(7) Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2013 per il trasporto sui territori di tali ADR Parti contraenti firmatarie del presente accordo. Se è revocata prima di allora da uno dei firmatari, e rimarrà valida fino alla data di cui sopra solo per il trasporto nei territori delle Parti contraenti l'ADR che firmatario del presente accordo che non l'hanno revocata.


Fatto a Parigi il 25 juil 2010


L'autorità competente per l'ADR in Francia

Cédric Bourillet



Accordo multilaterale M222 di cui alla sezione 1.5.1 di ADR per il trasporto di determinati rifiuti contenenti merci pericolose


1. Introduzione


1.1 Il presente accordo si applica solo in connessione con la raccolta e la carneficina dei rifiuti in linea con il quadro della normativa sui rifiuti.

1,2 In deroga alle disposizioni ADR, la carneficina dei rifiuti che sono merci pericolose o contenenti merci pericolose consentite alle condizioni di sezioni da 2 a 7.

1.3 Questo accordo non si applica al trasporto delle classi ot rifiuti 1.6.2 e 7.


2. Classificazione


2,1 Assegnazione semplificata

L'assegnazione in base a 2.1 3.5.5 ADR può essere applicato anche ai

a) ONU 1950 aerosol rifiuti e

b) la classificazione di una sostanza liquida, se lo sviluppo di una fase liquida non può essere esclusa.


2,2 aggiunta di altro materiale per errore

Quando, secondo la ADR, i rifiuti vengono assegnati a un numero ONU o non sono soggetti alle disposizioni di ADR, una mescolanza di elementi per errore dei rifiuti con una diversa classificazione non devono essere presi in considerazione se nessuna reazione pericolosa e senza alcun impatto fondamentale su il grado di pericolosità del carico totale si può aspettare dal materiale admixtured.


2,3 per i medicinali

Disposizione speciale 601 del capitolo 3.3 dell'ADR si applicano anche ai rifiuti di medicinali se non sono più in imballaggi di un tipo destinati alla vendita al dettaglio o di distribuzione.


3. Packaging


3.1 Il imballaggi di cui alla tabella A del capitolo 3.2 per il numero delle Nazioni Unite deve essere utilizzato.

3.2 Per i seguenti rifiuti, gli imballaggi che sono scaduti o non sono stati testati possono essere utilizzati anche:

a) rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio III.

b) i rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio II, che corrispondono ai rifiuti definiti nella tabella in allegato al presente accordo in base al loro numero ONU e la descrizione.

3.3 Il imballaggi possono avere fibbie e ammaccature. La loro condizione e contenuto, nonché le modalità di trasporto non debbono compromettere la conformità alle disposizioni di tutela di cui al punto 4.1.1 dell'ADR.


4 Il trasporto alla rinfusa


Per il trasporto alla rinfusa, le deroghe si applicano le seguenti:

4,1 ONU 1950 aerosol rifiuti, ad eccezione di quelle perdite o gravemente deformata possono essere trasportati in veicoli chiusi o telonati, contenitori chiusi o telonati grandi contenitori alla rinfusa.

Non devono essere protetti contro scariche accidentali, a condizione che le misure per prevenire pericolose aumentare la pressione e atmosfere pericolose sono affrontate.

Essa è assicurata per mezzo di misure costruttive o di altri (come l'uso di materiale assorbente o vassoio a tenuta stagna), che non ci sarà alcuna perdita di liquidi dal compartimento di carico dei veicoli oi contenitori durante il trasporto.

Prima del carico, i vani di carico dei veicoli o contenitori, compresi i loro apparati, deve essere ispezionato per danni veicoli o container con compartimenti di carico danneggiato non deve essere caricato. I vani di carico dei veicoli oi contenitori non devono essere caricati sopra la cima delle loro pareti.

4,2 Rifiuti delle Nazioni Unite 3.175 possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli chiusi ed i contenitori chiusi con ventilazione adeguata.


5. Marcatura dei colli


Le disposizioni del capitolo 5.2 ADR, sulla marcatura dei colli si applica con le seguenti deroghe:

5.1 Le etichette possono essere apposte sull'imballaggio, come prescritto in 5.2.2.1.6 dell'ADR, ultima frase, anche in questi casi, in cui i requisiti specificati nella disposizione di cui non sono soddisfatte.

5.2 Il marchio di sostanza pericolose per l'ambiente non è necessario.


6. Informazioni nel documento di trasporto


Le disposizioni della sezione 5.4.1 di ADR sulle informazioni contenute nel documento di trasporto si applica con le seguenti deroghe:

6.1 La quantità di merci pericolose secondo 5.4.1.1.1 (f) ADR può essere stimata.

6 2 Per i mezzi di contenimento vuoti conformemente al punto 5.4.1.1.6 dell'ADR, una sufficiente descrizione distintivo generale del carico pericoloso o di una parte di essa in questione possono essere indicati al posto delle specifiche secondo 5.4.1.1.1 (e) senza ADR indicando il numero di elementi.

6.3 L'iscrizione supplementare "pericolose per l'ambiente" secondo 5.4.1.1.18 ADR non è richiesto.

6.4 Il seguente dicitura supplementare deve essere fatta nel documento di trasporto: "Trasporto concordato ai sensi del 1.5.1 ADR (M222)".


7. Altre disposizioni


Tutte le altre disposizioni pertinenti di ADR si applica.


8. Campo di applicazione


Il presente accordo si applica a decorrere dal 2 agosto 2010 fino al 1 Agosto 2015 per il trasporto tra le Parti contraenti l'ADR, che hanno firmato questo accordo a meno che non venga revocata prima di tale data da parte di almeno uno dei firmatari, nel qual caso restano in vigore solo per i trasporti tra le Parti contraenti l'ADR che hanno firmato ma non hanno revocato tale accordo, sul loro territorio, fino a tale data.


Fatto a Vienna, il 19 luglio 2010


L'autorità competente per ADR nella Repubblica d'Austria.

Mag Othmar Krammer


Roma 14 gennaio 2011


L'autorità competente per ADR nella Repubblica di ltalia

Dr. Amedeo Fumero


Allegato - Le disposizioni che agevolano secondo 3.2 b) del presente accordo può essere utilizzata solo per i rifiuti che sono conformi con le voci di questa tabella

UN-No.


Nome secondo ADR


Limitatamente ai rifiuti di descrizione adiacenti

1263


PAINT


Lacca e fanghi di vernice e la diluizione di vernici e lacche, a base solvente (fase liquida è possibile) e / o contenenti metalli pesanti e residui non completamente guarita in imballaggi

1268


PETROLIO acqueviti, NAS o di prodotti petroliferi. NOS


Petrolio

1325


Solido infiammabile. BIOLOGICO, NAS


Imballaggi con impurità pericolose, prevalentemente organica

1759


CORROSIVO SOLIDI. NOS


Imballaggi con un contenuto corrosivo, solido

1866


SOLUZIONE DI RESINA


residui di resina, non curata

1992


INFIAMMABILE, LIQUIDO, TOSSICO, NAS


miscele a base solvente o fanghi, alogenati

1993


INFIAMMABILE, LIQUIDO, NAS


Cleaner solvente

1993


INFIAMMABILE, LIQUIDO, NAS


miscele a base solvente o di fango privo di composti alogenati (fase liquida possibile)

2588


PESTICIDI, solido. TOSSICA. NOS


Imballaggi con un contenuto tossico, solido

2811


NOS TOSSICO organiche solide,


Imballaggi con un contenuto tossico, solido

3021


PESTICIDI, liquido, infiammabile, organico, TOSSICO, NAS


Pesticidi e insetticidi

3088


Auto-riscaldamento, organico, solido NOS


materiali filtranti, sacchetti di filtri con design personalizzato componenti pericolosi, prevalentemente inorganica

3175


Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS


Oleoso rifiuti da garage

3175


Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS


Imballaggi con impurità pericolose, prevalentemente organica

3175


Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS


solidi a base solvente o una miscela di solidi senza composti alogenati (auto infiammabile)

3243


Solidi contenenti liquido tossico, NAS


Imballaggi con un contenuto tossico, liquido

3244


Solidi contenenti liquido corrosivo, nas


Imballaggi con contenuto corrosivo, liquido

3264


CORROSIVO, LIQUIDO, acido, INORGANICI, NAS


Acidi e acido-miscela con componenti progettati su misura

3266


CORROSIVO, LIQUIDO, BASIC, INORGANICI, NAS


miscela Liquori e distillati con componenti progettati su misura

3286


LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, CORROSIVO, NAS


Di detersivi, contrassegnato come infiammabili, corrosivi e meno tossici

3288


NOS TOSSICO solide inorganiche,


Imballaggi con un contenuto tossico, solido




Dir. 24 settembre 2008, n. 2008/68/CE

Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali...Le variazioni osservate nel mese di novembre per l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali relativo all'intera economia derivano dall'applicazione degli incrementi tabellari per i seguenti accordi: estrazione minerali solidi, scuola privata religiosa, forze di polizia a ordinamento sia militare (carabinieri, finanza, ecc.) sia civile (polizia) e forze armate. Per le forze di polizia e le forze armate la variazione della retribuzione è comprensiva anche dell'incremento dell'indennità pensionabile. ...