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lunedì 27 giugno 2011

Assegno per il nucleo familiare al personale della Polizia di Stato.

Prot. 557/RS/01/33/1619 del 27 giugno 2011 e Prot. 333-G/I/Sett.2-anf n.5/2001 del 20 giugno 2011  - Assegno per il nucleo familiare al personale della Polizia di Stato. Circolare n. 22 del 20 giugno 2011emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Circolari


Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a decorrere dal 1° luglio 2011
 
Nuovi limiti di reddito familiare da considerare, elaborati sulla base del reddito conseguito nel 2010, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012. Tabelle di riferimento. Modello di domanda.
Scarica la circolare

Lucca: ladri speronano auto polizia, inseguimento a Forte dei Marmi

LUCCA: LADRI SPERONANO AUTO POLIZIA, INSEGUIMENTO A FORTE DEI MARMI =

Lucca, 27 giu. - (Adnkronos) - Hanno speronato un'auto della
polizia e sono riusciti a scappare. Il fatto e' avvenuto questa notte
intorno alle 3 a Forte dei Marmi: gli agenti sono intervenuti in via
Ponchielli dove era stata segnalata la presenza di un uomo con una
torcia in mano che si aggirava nel giardino di una casa.

Nella zona i poliziotti hanno fermato un'auto Lancia Musa, che
e' risultato essere stata rubata a Massa nei giorni scorsi, ma a
questo punto il guidatore ha diretto la macchina contro la volante,
riuscendo a speronarla. Nonostante i poliziotti abbiano sparato in
aria un colpo di pistola per bloccare la fuga dei malviventi, gli
uomini sono riusciti a scappare a bordo dell'auto. A questo punto e'
scattato un inseguimento e la Lancia Musa e' stata ritrovata ma gli
occupanti, almeno tre persone, sono fuggiti probabilmente a piedi,
fecendo perdere le tracce.

(Fas/Ct/Adnkronos)
27-GIU-11 12:54

NNNN

TAV: 25 FERITI FRA LE FORZE DELL'ORDINE - Tav/ Sale il bilancio dei feriti dopo gli scontri a Chiomonte

TAV: 25 FERITI FRA LE FORZE DELL'ORDINE (2)

(ANSA) - CHIOMONTE (TORINO), 27 GIU - Nel lancio di pietre e
altri oggetti contro le Forze dell'ordine - si e' saputo dalla
Questura di Torino - sono stati anche danneggiati automezzi
delle Forze dell'ordine e quelli utilizzati per rimuovere gli
ostacoli sui percorsi che conducono alla Maddalena.
Contro le Forze dell'ordine - ha riferito la Questura - sono
state lanciate bombe carta, rami e tronchi d' albero. I
manifestanti - sempre secondo quanto riferito da fonti della
Questura - hanno sradicato alcune vigne e hanno danneggiato
un'area archeologica che si trova in una posizione considerata
favorevole per il lancio di oggetti.
Alla svincolo di Giaglione, inoltre, le Forze dell'ordine
hanno trovato un contenitore di chiodi a quattro punte che non
erano ancora stati sparsi sul terreno. (ANSA).

DF/DF
27-GIU-11 10:55 NNNN
 TAV: FIOM, SCIOPERO SPONTANEO IN FABBRICHE METALMECCANICHE VAL SUSA (2) =

(Adnkronos) - Tra le fabbriche che a fronte dello sgombero del
presidio No Tav alla Maddalena sono scese in sciopero, informa la Fiom
figurano Vertek di Condove, la Beltrame di San Didero, la Gmc di
Chiusa San Michele e la Tecnocar di Sant'Antonino.

"Queste prime risposte dei lavoratori della Val di Susa
-commenta Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom
torinese- sono importanti di fronte alla scellerata decisione di usare
la forza contro il presidio della Maddalena perche', come abbiamo
sempre detto, quello della Val Susa non e' un problema di ordine
pubblico".

"La Fiom e' sempre stata ed e' tuttora parte di questo movimento
popolare -aggiunge- ancora in questi giorni siamo stati al presidio e
alla fiaccolata di ieri sera e saremo presenti alle iniziative che il
movimento prendera' nei prossimi giorni", conclude.

(Abr/Ct/Adnkronos)
27-GIU-11 10:46

NNNNTav/ Ferrero: successo militare, ma non politico del governo
Ora regna l'ordine, l'amara ironia del politico

Chiomonte (Torino), 27 giu. (TMNews) - "Un successo militare del
governo, ma non un successo politico. E' avvenuto ciò' che il
governo ha voluto, con una manovra di ordine pubblico hanno
sgomberato l'area. Ma non e' sufficiente perché' la valle
continua ad essere contraria". Lo ha dichiarato il segretario di
Rifondazione Comunista Paolo Ferrero, che ha trascorso la notte
al presidio No Tav di Chiomonte, che e' stato sgomberato dalle
forze dell'ordine questa mattina.

"L'ordine regna a Chiomonte, ora" ha concluso Ferrero,
raccontando di anziani che scappavano per la montagna. "Il
presidio si e' disperso nella boscaglia" ha detto.

Prs/Rcc

271044 giu 11
TAV: QUESTURA, TAFFERUGLI TRA NO-TAV E AUTOMOBILISTI

(ANSA) - SUSA (TORINO), 27 GIU - Tafferugli fra manifestanti
che si oppongono all'apertura del cantiere della Tav in Val di
Susa e alcuni automobilisti sono avvenuti a Sant'Ambrogio di
Susa (Torino), dove una cinquantina di manifestanti avevano
bloccato la strada statale 25. Lo si apprende da fonti della
Questura di Torino.
A protestare contro i manifestanti No Tav sono stati
soprattutto pendolari e autisti di autocarri. Non sono al
momento segnalati feriti. (ANSA).

DF
27-GIU-11 10:30 NNNNTav/ Sale il bilancio dei feriti dopo gli scontri a Chiomonte
25 poliziotti feriti, tra i manifestanti non si sa ancora

Chiomonte (Torino), 27 giu. (TMNews) - Ci sarebbero 25 poliziotti
feriti, dei quali 5 trasportati in ospedale, tra le forze
dell'ordine impegnate da questa mattina in Val di Susa per
consentire l'avvio dei cantieri preliminari alla realizzazione
del tunnel geognostico della Maddalena.

Non trapela ancora il numero di feriti tra i manifestanti.

Il bilancio degli scontri e' ancora provvisorio, mentre sulle
strade di Chiomonte e' un via vai continuo di ambulanze.

TAV: 27 FERITI TRA LE FORZE DELL'ORDINE A CHIOMONTE =

Torino, 27 giu. (Adnkronos) - Al momento ci sarebbero 27 feriti
tra le forze dell'ordine impegnate nei tafferugli con i manifestanti
durante l'intervento alla Maddalena di Chiomonte per installare il
cantiere per la Torino- Lione. A quanto si apprende da fonti della
Questura sarebbero 25 gli agenti della polizia feriti con conusioni
varie, di cui cinque trasportati in ospedale a Torino.

Ci sarebbero poi un militare della Guardia di finanza medicato
sul posto e un carabiniere che ha riportato delle bruciature sul
volto, anche lui medicato sul posto. Tutti i feriti al momento non
risultano in gravi condizioni.

(Ssa/Ct/Adnkronos)
27-GIU-11 10:24

NNNN


TAV: FORTI TENSIONI AL PRESIDIO, FERITI TRA FORZE DELL'ORDINE =

Torino, 27 giu. (Adnkronos) - Ci sarebbero almeno sei persone
ferite tra le forze dell'ordine a seguito delle forti tensioni che si
stanno verificando nei pressi del presidio No Tav della Maddalena, a
Chiomonte. A quanto si apprende le forze dell'ordine sarebbero state
colpite dagli oggetti che i manifestanti stanno lanciando contro le
ruspe, scortate, che da questa mattina all'alba stanno avanzando
lentamente per raggiungere l'area dove dovrebbero avere inizio i
lavori del tunnel geognostico propedeutico alla realizzazione della
Torino-Lione.

Al momento per farsi strada le forze dell'ordine stanno
lanciando lacrimogeni, ma non si hanno notizie di contatti con i
manifestanti. Secondo le prime informazioni i feriti sarebbero stati
soccorsi e trasportati in ospedale.

(Abr/Ct/Adnkronos)
27-GIU-11 09:54

NNNN
TAV. FERRERO: DA OPERAZIONE FORZE ORDINE RISCHI PER MANIFESTANTI
STA METTENDO IN PERICOLO LORO INCOLUMITA', ASSURDO IN DEMOCRAZIA.

(DIRE) Roma, 27 giu. - "Alle 5 e 10 di questa mattina la polizia
ha iniziato le grandi manovre per cercare di aprire il cantiere
della Tav a Chiomonte. Alle 8 hanno iniziato ad usare gli idranti
per cercare di disperdere i manifestanti e nello stesso tempo
hanno iniziato la demolizione della barriera autostradale con una
macchina operatrice, nel tentativo di raggiungere la zona dove
dovrebbe sorgere il cantiere. Questa operazione sta mettendo in
pericolo l'incolumita' dei manifestanti. Ho immediatamente
protestato con il prefetto per questa situazione assurda in uno
stato democratico". Lo dice Paolo Ferrero, segretario nazionale
del Partito della Rifondazione Comunista.

(Com/Ran/ Dire)
09:46 27-06-11
TAV. FERRERO: DA POLIZIA LACRIMOGENI SOLO PER GASARE MANIFESTANTI
'LANCIATI SU AREA PIAZZALE DOVE E' CONCENTRATA TUTTA LA GENTE'.

(DIRE) Roma, 27 giu. - In Val di Susa, dove sono in corso scontri
tra manifestanti No Tav e forze dell'ordine, "la polizia ha
riempito di lacrimogeni l'area del piazzale dove oramai e'
concentrata tutta la gente. Un lancio di lacrimogeni senza senso,
solo per gasare la gente". Lo dice Paolo Ferrero, segretario
nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, in una nota.

(Com/Ran/Dire)
09:47 27-06-11

NNNNTAV: BLOCCATI COLLEGAMENTI STRADALI VERSO LA FRANCIA =

Torino, 27 giu. - (Adnkronos) - Sono bloccate tutte le strade
tra Torino e il confine francese passando per la Valle di Susa.
L'autostrada A32, Torino-Bardonecchia, e' stata chiusa all'alba dalle
forze dell'ordine che stanno intervenendo per consentire l'avvio del
cantiere della Torino-Lione.

L'autostrada e' chiusa tra Bardonecchia e Avigliana Ovest, in
entrambe le direzioni mentre da poco alcuni manifestanti No Tav hanno
bloccato il traffico sulla SS24, la statale che porta verso il
confine.

(Ssa/Ct/Adnkronos)
27-GIU-11 09:46

TAV: FORZE ORDINE RAGGIUNGONO PRESIDIO, NO-TAV IN FUGA ++

(ANSA) - CHIOMONTE (TORINO, 27 GIU - Le forze dell'ordine, due
ore dopo avere forzato il primo sbarramento, sono arrivate sul
piazzale della Maddalena di Chiomonte dove fino a poco prima
c'erano centinaia di No Tav e hanno occupato l' area.
I manifestanti si sono rifugiati nei boschi e di tanto in
tanto esplodono grossi petardi.(ANSA).

BOT
27-GIU-11 09:35 NNNNTAV: FITTO LANCIO DI LACRIMOGENI CONTRO IL PRESIDIO A CHIOMONTE =
(AGI) - Chiomonte (Torino), 27 giu. - La colonna delle Forze
dell'Ordine si sta avvicinando sempre di piu' al piazzale della
Maddalena dove e' presente il presidio 'no Tav'. Al momento
sulla zona e' visibile un fitto lancio di lacrimogeni sparati
anche dall'alto della montagna e, come comunica anche la radio
che trasmette dal presidio, l'aria e' ormai irrespirabile e i
manifestanti stanno faticosamente cercando di resistere.
Intanto diversi esponenti del movimento 'no Tav' stanno
cercando di organizzare blocchi stradali in tutta la valle.
(AGI)
Chc/Msc
270935 GIU 11

NNNNTAV: MANIFESTANTI TENTANO DI BLOCCARE RUSPE, LANCIO DI LACRIMOGENI =

Torino, 27 giu. - (Adnkronos) - Prosegue l'avanzata delle ruspe
scortate dalle forze dell'ordine lungo le strade che portano al
presidio No Tav della Maddalena nel tentativo di rimuovere gli
ostacoli posizionati dai manifestanti per impedire l'accesso all'area
dove dovrebbero cominciare i lavori per la realizzazione del tunnel
geognostico della Torino-Lione.

Resta, pertanto, molto alta la tensione tra manifestanti e forze
dell'ordine: i primi per impedire l'avanzamento delle ruspe stanno
scaricando estintori, lanciando pietre e grossi petardi mentre i
secondi per disperderli stanno lanciando lacrimogeni. Al momento non
si registrano feriti.

A quanto si apprende, al momento anche all'altezza
dell'autostrada A/32 dove verra' realizzato l'accesso al cantiere,
manifestanti appartenenti alla frangia piu' oltranzista del movimento
No Tav, che si trovano sulla strada dell'Avana', stanno lanciando
pece, sacchi di vernice, e altri oggetti all'indirizzo delle
maestranze e delle forze dell'ordine. Intanto, il manifestante
bloccato questa mattina compiute le procedure di identificazione,
informano le forze dell'ordine, verra' rilasciato.


(Abr/Ct/Adnkronos)
27-GIU-11 09:10

NNNNTAV: MEZZI FORZE DELL'ORDINE E DITTE ABBATTONO BARRIERE PRESIDIO =
(AGI) - Chiomonte (Torino), 27 giu. - Prosegue il tam tam degli
attivisti 'no Tav', allertati gia' dalle prime ore di questa
mattina del blitz delle Forze dell'Ordine, per portare aiuto e
solidarieta' al presidio di Chiomonte. Intanto dal varco della
Centrale elettrica, la colonna di mezzi delle Forze dell'ordine
sta continuando ad avanzare preceduta da una draga che una per
una toglie le barriere costruite in questi giorni dai 'no Tav'
con traversine, pezzi di guard rail, cavi elettrici, e ogni
altro genere di materiale. Nella colonna anche mezzi delle
aziende incaricate di aprire i lavori del cantiere accolti dai
'no Tav' al grido di "vergogna, vergogna". Intanto dal presidio
sarebbe giunta anche la richiesta di aiuto di un ragazzo che
avrebbe dovuto subire in questi giorni un intervento al cuore,
ma che non ha voluto lasciare la zona per essere presente al
momento del blitz. (AGI)
Chc/Msc
270900 GIU 11

NNNNTAV: LACRIMOGENI SU CAMPO BASE NO TAV; SPEAKER, ANDREMO VIA

(ANSA) - CHIOMONTE (TORINO), 27 GIU - Il campo base dei No
Tav alla Maddalena di Chiomonte (Torino) al quale le forze
dell'ordine si stanno avvicinando da due diversi lati, e' stato
raggiunto da un lancio lacrimogeni.
I manifestanti che si trovavano nel campo sono scappati nei
boschi per evitare il fumo.
Uno speaker, parlando attraverso un altoparlante, ha detto
che le modalita' di sgombero dell'intera area sono ''legalmente
illegittime'' e che, comunque, l'area sara' sgomberata dopo un
confronto fra la Digos e gli amministratori locali. (ANSA).

BRL

“ Indicazioni Operative per gli adempimenti per il Datore di Lavoro (DdL) previsti dall’art 29 comma 3 D.Leg.vo 81/2008 in occasione di infortuni significativi”,













I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 24-6-2011 n. 90 Articolo 12, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220. Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori (cd diecimila). Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.


Circ. 24 giugno 2011, n. 90 (1).
 Articolo 12, comma 5, del D.L.         31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.         122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.         Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di         lavoratori (cd diecimila).     

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.


          
                           
Ai                          
Dirigenti centrali e periferici             
                           
Ai                          
Direttori delle Agenzie             
                           
Ai                          
Coordinatori generali, centrali e               periferici dei Rami professionali  
                           
Al                          
Coordinatore generale medico legale e               dirigenti medici  
                         
e, p.c.:                          
Al                          
Presidente  
                           
Al                          
Presidente e ai componenti del Consiglio di               indirizzo e vigilanza  
                           
Al                          
Presidente e ai componenti del collegio dei               sindaci  
                           
Al                          
Magistrato della Corte dei Conti delegato               all’esercizio del controllo  
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati amministratori di               fondi, gestioni e casse  
                           
Al                          
Presidente della commissione centrale per               l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati             
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati regionali             
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati provinciali                       



              



Con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 sono state         fornite le prime istruzioni per l'applicazione della deroga prevista dall'art.         12, comma 5 della L. n. 122 del 2010 (allegato 1).      
L'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre         2010, n. 220 (allegato 2), che ha integrato il comma 5, della legge in oggetto,         ha esteso la deroga anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai         sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive         modificazioni e integrazioni.      
La norma in oggetto prevede che le disposizioni         in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data         di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 continuano ad applicarsi, nel limite         di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a         decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:      
a) lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla         base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
b) lavoratori posti in mobilità lunga sulla base         di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
c) titolari di prestazione straordinaria a carico         dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.      
La deroga in questione riguarda le sole finestre         di accesso al pensionamento e afferisce perciò sia alla pensione di vecchiaia,         sia alla pensione di anzianità.      
Conseguentemente, una volta perfezionati i         requisiti di età anagrafica e di contribuzione richiesti alla generalità degli         assicurati, i lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria dei         potenziali beneficiari potranno accedere al pensionamento di anzianità o         vecchiaia sulla scorta delle disposizioni previgenti in materia di decorrenza         della pensione.      
Con la presente circolare, che tiene conto del         parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota 23 giugno 2011, n.         04/UL/0009089/L, si forniscono le prime indicazioni per l'individuazione della         platea dei potenziali beneficiari della disposizione.    



1. Lavoratori in mobilità ordinaria      
La deroga è concessa a tutti i lavoratori         collocati in mobilità ordinaria. Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle         seguenti condizioni:      
- che siano collocati in mobilità ordinaria sulla         base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
- che, entro il periodo di fruizione della         mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per la generalità dei         lavoratori per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità.      
Riguardo alla modalità di definizione della data         fine mobilità ordinaria, si precisa che per tali lavoratori il presupposto         della maturazione dei requisiti per il pensionamento, entro il periodo di         fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificato al 31         maggio 2010, data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. Pertanto, eventuali         periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità successive         al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del         prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i         requisiti per il pensionamento (Circ. 24 settembre 2010, n. 126, punto         1.3).    



2. Lavoratori in mobilità lunga      
La deroga è concessa a tutti i lavoratori         collocati in mobilità lunga ai sensi della L. n. 176/1998, della L. n. 81/2003 e della L.         n. 296/2006.      
Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle         seguenti condizioni:      
- che siano collocati in mobilità lunga sulla         base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
- che raggiungano i requisiti per la vecchiaia e         per l'anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione) previsti dalle         citate norme successivamente al 31 dicembre 2010.    



3. Lavoratori in esodo      
La deroga al nuovo regime delle decorrenza è         riservata anche ai lavoratori che al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore         del D.L. n. 78/2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei         fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23         dicembre 1996, n. 662.      
Si precisa che i lavoratori in esodo che         perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2010,         continuano ad usufruire, oltre tale data, dell'assegno straordinario fino         all'apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della         prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda.    



4. Formazione della graduatoria dei potenziali         beneficiari      
Il comma 6 dell'art. 12 della L. n. 122/2010 ha,         tra l'altro, previsto che la graduatoria venga redatta sulla base della data di         cessazione dell'attività lavorativa.      
La cessazione si riferisce ovviamente         all'attività di lavoro svolto presso l'azienda che ha provveduto al         collocamento in mobilità ovvero in esodo.      
Si sottolinea che la graduatoria è unica per         tutte e tre le tipologie di lavoratori interessati.      
Per i lavoratori di cui al punto 1 e 2,         l'inserimento in graduatoria sarà effettuato previo accertamento da parte delle         sedi del perfezionamento, all'interno dei periodi di mobilità ordinaria e         lunga, dei requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione previsti         per le due tipologie di lavoratori.      
Per i lavoratori di cui al punto 3, l'inserimento         in graduatoria sarà effettuato senza alcun accertamento da parte delle sedi in         quanto il diritto alla pensione in uscita dall'esodo è stato verificato         all'atto della liquidazione della prestazione straordinaria.      
Gli elenchi relativi a tutte e tre le tipologie         di lavoratori saranno comunque inviati alle sedi per la determinazione della         finestra con e senza la salvaguardia della decorrenza.    



5. Domanda di avvalimento della deroga da parte dei soggetti         potenzialmente beneficiari      
Il comma 6 dell'art. 12 della citata L. n.         122/2010 stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di         pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono         avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze vigente         prima della data di entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.      
Di conseguenza, la volontà di avvalersi della         deroga in argomento deve essere manifestata all'atto della presentazione della         domanda di pensione.      
Al solo scopo di agevolare gli assicurati, ai         potenziali beneficiari collocati in posizione utile verrà inviata la         comunicazione della possibilità di accedere alla salvaguardia immediatamente         prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento.      
Resta inteso che la certificazione non esonera         l'interessato dalla presentazione, in tempo utile, della domanda di pensione,         corredata dalla richiesta di avvalimento del beneficio in oggetto.      
Si sottolinea, nuovamente, che i soggetti che         hanno perfezionato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010         continuano ad accedere al pensionamento con il previgente regime delle         decorrenze.    



6. Certificazione del diritto a pensione utile ai fini della         salvaguardia della decorrenza      
Con successivo messaggio sarà illustrata la         modalità di trattazione da parte delle sedi delle liste dei potenziali         beneficiari della salvaguardia, che sono in corso di predisposizione.    



7. Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito      
Il comma 5-bis (introdotto dall'articolo 1, comma         37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220) prevede "in alternativa a quanto previsto         dal comma 5 la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del         reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza         del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente         articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo         intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in         materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di         entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del         trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente         articolo".      
Tale intervento non determina ope legis un         diritto al suddetto prolungamento ma deve essere assunto da un apposito decreto         del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro         dell'economia e delle finanze.    



8. Definizione delle domande di pensione giacenti      
Nelle more della formazione della graduatoria dei         potenziali beneficiari l'esame delle domande di pensione presentate con         richiesta di avvalimento della deroga di cui all'articolo 12, comma 6, L. n.         122/2010 deve essere sospeso in attesa dell'accertamento del diritto alla         deroga in questione.      
Le Sedi avranno cura di costituire apposita         evidenza delle suddette casistiche e le riesamineranno d'ufficio all'esito del         procedimento di cui al precedente punto 4.      
Di tali circostanze devono essere resi edotti gli         interessati.      
Resta fermo che l'esito positivo del procedimento         di riesame resta subordinato alla sussistenza degli ulteriori requisiti di         legge previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità (es.         cessazione del rapporto di lavoro dipendente).      
Per la trattazione delle fattispecie di cui sopra         sotto il profilo informatico si rinvia al messaggio tecnico operativo di         imminente pubblicazione.      
       
      
Il Direttore generale      
Nori    



Allegato 1      
       
      
 L. 30 luglio 2010, n. 122              
 Conversione in legge, con         modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in         materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (pubblicata         sulla G.U. del 30 luglio 2010, n. 176)       
       
      
 Art. 12       
 Interventi in materia         previdenziale.       
       
      
Omissis ...      
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei         trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del         presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000         lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al         pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:      
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi         degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive         modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30         aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di         fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della L.         23 luglio 1991, n. 223;      
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai         sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e         successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi         stipulati entro il 30 aprile 2010;      
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del         presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi         di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre         1996, n. 662.      
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale         (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del         rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di         cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del         regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in         vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il         raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto         non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad         usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.      
...Omissis    



Allegato 2      
       
      
 L. 13 dicembre 2010, n.         220.       
 Disposizioni per la formazione         del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità        2011)       
 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21         dicembre 2010, n. 297, S.O).       
       
      
Omissis ...      
37. All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio         2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122,         sono apportate le seguenti modificazioni:      
a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2»         sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;      
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:         «5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma         5, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal         1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di         tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle         politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,         nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e         formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre         2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2,         può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto         previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento
dell’intervento         di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento         della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito         dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di         tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in         materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di         entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del         trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente         articolo».    
...Omissis



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.       12
L. 23 luglio 1991, n. 223, art.       7
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art.       1

Nuovi servizi ausiliari di polizia agli steward: iniziato l’esame del decreto ministeriale

Nuovi servizi ausiliari di polizia agli steward: iniziato l’esame del decreto ministeriale
Le Commissioni riunite I Affari costituzionali e VII Cultura hanno iniziato l’esame dello Schema di decreto ministeriale recante attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell’attività di polizia affidati agli steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del ministro dell’interno 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (esame Atto n. 360 - rel. per la I Commissione: Volpi – LNP; Relatore per la VII Commissione: Frassinetti – PdL).

R. Camera: Le comunicazioni del datore di lavoro previste dalla normativa sulle "Attività usuranti"




Cassazione "...Lavorare in condizioni stressanti di fatto non costituiscono mobbing, di contro però danno diritto al risarcimento del danno..."

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n.  13356 del 17/06/2011

Svolgimento del processo

La a.s.l. di Siena proponeva appello avverso la sentenza del locale Tribunale, con cui era stata condannata a pagare alla dipendente [OMISSIS] €. 19.000,00 complessivi a titolo di danno esistenziale e biologico, patiti da quest’ultima a causa di accertate disfunzioni organizzative all’interno del luogo di lavoro.
Lamentava in particolare che il Tribunale aveva violato l’art. 112 c.p.c. per aver riconosciuto il danno ex art. 2087 c.c., laddove la [OMISSIS] aveva dedotto un comportamento mobbizzante nei suoi confronti, peraltro escluso dal Tribunale, ed inoltre per avere riconosciuto le poste di danno senza alcuna convincente prova circa il nesso causale tra la patologia lamentata e le condizioni di lavoro.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 2 febbraio 2007, riteneva che nonostante la domanda della [OMISSIS] fosse basata sul lamentato mobbing, il Tribunale non aveva violato l’art. 112 c.p.c. pur escludendo una condotta cd. mobbizzante.
Riteneva infatti che tale illecito rappresentava in generale una violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., nella specie ritenuta sussistente, essendo riservata al giudice la qualificazione della domanda e la sua riconducibilità o meno ad una determinata previsione di legge.
Riteneva invece parzialmente fondato il gravame per non avere la [OMISSIS], quanto al danno esistenziale, fornito alcuna idonea allegazione o prova circa l’esistenza di una lesione alla sua sfera soggettiva. Quanto al danno biologico riteneva che esso ben poteva ricondursi alle disagevoli condizioni di lavoro, accertate dalle prove documentali e testimoniali acquisite in primo grado, come stabilito dalla c.t.u. medico legale, mentre la quantificazione del danno doveva ridursi equitativamente ad €. 10. 400,00 in luogo di €. 11.700,00 riconosciuti dal Tribunal risultando più  aderente all’entità della patologia ansioso – depressiva emersa.
Avverso tale sentenza propone ricorrso per Cassazione la a.s.l. (…) di Siena, affidato a due motivi poi illustrati con memoria.
Resiste la [OMISSIS] con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c., proposti avverso la medesima sentenza.
I.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 412 bis c.pc., lamentando che la corte territoriale da una parte aveva escluso l’esistenza del mobbing, costituente il presupposto del danno lamentato dalla [OMISSIS] in primo grado, d’altro canto aveva ritenuto risarcibile un danno ex art. 2087 c.c., mutando così erroneamente la causa petendi, senza peraltro consentirle una adeguata difesa, anche in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione.
Ad illustrazione del motivo formulava il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c.
Denunciava inoltre in sufficiente e contraddittoria in motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisato nella erronea valutazione dei fatti e segnatamente delle condizioni di lavoro in cui la [OMISSIS] era chiamata ad operare.
2. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Inammissibile in ordine alla censura di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., non contenendo il motivo il prescritto quesito di fatto di cui all’art. 366 bis c.p.c., e cioè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. sez.un. l°ottobre 2007, n. 20673). Il motivo va dichiarato inammissibile nella parte in cui si lamenta inoltre  una contraddittorietà della motivazione che ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice, Cass. sez. un. 22 dicembre 2010, n. 25984.
Nella specie la corte territoriale ha ritenuto che dagli elementi di causa (prove documentali e testimoniali acquisite in primo grado, (pag. 5 sentenza) emergesse la violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. La ricorrente richiede dunque inammissibilmente alla Corte un riesame in fatto delle circostanze del caso, precluso in sede di legittimità, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.
Quanto alla violazione degli artt. 112 e 412 bis c.p.c., si osserva che, come rilevato nella sentenza impugnata, questa Corte ha già affermato che l’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e finalizzata all’emarginazione del dipendente (c d. “mobbing”, rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’art. 2087 cod. civ. (Cass. 9 settembre 2008 n. 22858, Cass. 6 marzo 2006 n. 4774), a maggior ragione ove, come nella specie, siano state dedotte gravi disfunzioni organizzative quali causa dei danni non patrimoniali richiesti, sicché non può ritenersi violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, né un illegittimo mutamento della causa petendi.
3. Con secondo motivo la a.s.l. denuncia “erronea ricostruzione ed interpretazione di atti e fatti processuali. Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.”
Lamentava in particolare la ricorrente principale che nella specie difettava qualsiasi reale prova circa il danno biologico riconosciuto alla [OMISSIS], che spettava a quest’ultima provare, laddove la corte di merito aveva semplicemente posto a carico dell’azienda l’onere di provare il rispetto dell’obbligo di protezione di cui all’art. 2087 c,c.
Lamentava anche che nella fattispecie non era stato dimostrato il nesso di causalità tra le condizioni di lavoro e la patologia accertata dal c.t.u., consulenza che non poteva in ogni caso sollevare la parte dal suo onus probanti e che nella specie non aveva accertato adeguatamente il nesso causale.
Formulava pertanto il prescritto quesito di diritto chiedendo in particolare se incorra nella violazione dell’onere della prova la sentenza che in assenza di allegazioni attestanti l’esistenza di una patologia, demandi ad una c.t.u. l’accertamento di un danno biologico nonché del nesso causale tra le condizioni di lavoro e il danno.
Anche il secondo motivo risulta infondato.
Ed invero la [OMISSIS] dedusse, e dunque allegò in fatto, di aver contratto una patologia psichica in conseguenza delle condizioni di lavoro in cui era chiamata ad operare.
Deve quindi osservarsi che sebbene la c.t.u. non sia qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, essa può essere disposta non solo al fine di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche al fine di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. 13 marzo 2009 n. 6155; Cass. 26 novembre 2007 n. 24620; Cass. 15 aprile 2002 n. 5422; Cass. 7 marzo 2001 n. 3343).
Il c.t.u., nella specie, ha accertato che la [OMISSIS] aveva contratto una patologia ansioso depressiva, di cui forniva quantificazione percentuale (8-10%), verosimilmente connessa alle stressanti condizioni lavorative in cui fu chiamata ad operare.
Deve infine osservarsi che ai fini della configurabilità del nesso causale tra un fatto illecito ed un danno di natura psichica non è necessario che quest’ultimo si prospetti come conseguenza certa ed inequivoca dell’evento traumatico, ma è sufficiente che la derivazione causale del primo dal secondo possa affermarsi in base ad un criterio di elevata probabilità, e che non sia stato provato l’intervento di un fattore successivo tale da disconnettere la sequenza causale così accertata (Cass. 11 giugno 2009 n. 1353, in base al principio di cui all’art. 41 c.p. quale norma di carattere generale applicabile nei giudizi di responsabilità civile (da ultimo, Cass. 30 novembre 2009 n. 25236).
Nella specie il c.t.u. ha concluso per l’esistenza del nesso causale, nel senso sopra esposto, mentre la quantificazione percentuale del danno biologico non è stata oggetto di censure.
4. – 11 ricorso principale va pertanto respinto.
5. -Con il primo motivo del ricorso incidentale, la [OMISSIS] denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.. 115 c.p.c in relazione al mancato riconoscimento del danno esistenziale senza ricorrere alla prova presuntiva.
Il motivo è infondato.
Va al riguardo rammentato il principio (da ultimo enunciato da Cass. 30 novembre 2009 n. 25236; Cass. sez. un. 16 febbraio 2009 n. 3677), che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Le sezioni unite di questa Corte (sentenza 24 marzo 2006 n. 6572), seguita dalla successiva giurisprudenza, hanno chiarito che tale danno, così come ora definito, vada comunque provato dall’attore, costituendo la prova (avente ad oggetto precise circostanze atte a dimostrare l’adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell’evento dannoso) il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa.
Se è pur vero che la medesima pronuncia ha affermato che la prova in questione può essere anche presuntiva, è altrettanto vero che la parte è onerata di fornire al giudice una serie concatenata di circostanze, quali la durata, la gravità, la conoscibilità dell’inadempimento all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, le reazioni del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, gli effetti negativi sulle sue abitudini di vita, che nella specie difettano del tutto (sovrattutto quanto all’incidenza sulle abitudini di vita e relazionali), o risultano sotto il profilo in esame insufficienti (quanto ad esempio alla durata, in ricorso determinata tra l’ottobre 2001 e l’agosto 2002).
6. -Col secondo motivo la [OMISSIS] denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la corte di merito arbitrariamente ridotto l’entità del danno biologico, peraltro in difetto assoluto di motivazione sul punto.
Lamentava che la a.s.l. appellante aveva contestato l’esistenza del danno biologico solo sotto il profilo della responsabilità datoriale e del nesso di causalità, ma non in ordine all’entità del danno riconosciuto nella sentenza di primo grado.

Il motivo è infondato.
Come risulta dalla incontestata ricostruzione in fatto della vicenda processuale, contenuta nella sentenza impugnata, la a.s.l. impugnò la sentenza del Tribunale di Siena per avere, per quanto qui interessa, riconosciuto il danno biologico senza alcuna convincente prova circa il nesso causale tra le condizioni di lavoro ed il danno lamentato.
La corte territoriale risultava dunque ritualmente investita della questione, né la [OMISSIS] allega o riproduce, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (ex plurimis, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1113), l’atto di appello della a.s.l.
Pur avendo poi la corte di merito ritenuto, con motivazione esente da vizi logici e basata sulla disposta c.t.u., che la somma di € 10.400,00 risultava più aderente all’entità della patologia accertata dall’ausiliare, la ricorrente incidentale non solo non allega la relazione di quest’ultimo, in contrasto col menzionato principio dell’autosufficienza, ma non chiarisce neppure la ragione per cui la somma liquidata dal Tribunale doveva ritenersi nella specie più corretta.
6. Anche il ricorso incidentale deve pertanto respingersi.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2011

Congedi di maternità: un'altra battuta di arresto (link direto al sito dell'autore)

I Ministri dell’Occupazione e degli affari sociali dell’Ue, riunitisi il 17 giugno scorso a Lussemburgo per il Consiglio Epsco, hanno di fatto messo in stallo - Regno Unito e Germania in testa - la proposta di direttiva europea sulle lavoratrici in stato di gravidanza, nella speranza che la Commissione decida di abbandonare definitivamente il progetto.

evasori.info: segnala e mappa l'evasione fiscale

Governo: certificati medici on-line - proroga al 13 settembre Al termine della riunione del Comitato tecnico di monitoraggio (Dipartimento dell'innovazione tecnologica della PA, Lavoro, INPS, associazioni datoriali e rappresentanze dei medici), è stata fissata al 13 settembre l'entrata in vigore obbligatoria della certificazione on-line delle malattie dei lavoratori, secondo le modalità operative contenute nella circolare n. 4/2011 della Funzione Pubblica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2011.

Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2011

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

CIRCOLARE 18 marzo 2011 , n. 4
Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. (11A07778)



Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001
Al Segretariato Generale
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Al Ministero della Salute
All'INPS
All'INPDAP
All'ENPALS
All'INPGI
Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome
e p.c.:
Alle Presidenze o Segreterie Generali
di:
CGIL - fax 06/8476490
CISL - fax 06/8473314
UIL - fax 06/4753295
UGL - fax 06/3201944
CISAL - fax 06/3212521
CONFSAL - fax 06/5818218
SINPA - fax 02/89540460
CONFINDUSTRIA - fax 06/5923713
CONFCOMMERCIO - fax 06/5898148
CONFESERCENTI - fax 06/4746886
CONFAPI - fax 06/6780930
ABI - fax 06/6767457-313
ANIA - fax 06/3227135
CONFSERVIZI - fax 06/3241524
CONFETRA - fax 06/8415576
CONFARTIGIANATO - fax 06/70454320
CNA - fax 06/44249511
CASARTIGIANI - fax 06/5755036
CLAAI - fax 06/6877580
CONFAGRICOLTURA - fax 06/68806908
COLDIRETTI - fax 06/4742993
CIA - fax 06/3204924
COPAGRI - fax 06/42027007-06/42391397
LEGA COOPERATIVE - fax 06/84439370
CONFCOOPERATIVE - fax 06/68134236
UNCI - fax 06/39375080
AGCI - fax 06/58327210
UNICOOP - fax 06/44249995
CIDA - fax 06/97605109
CONFEDIRMIT - fax 06/77204826
CUQ - fax 011/5612042
CIU-UNIONQUADRI - fax 06/3225558
CONFAIL - fax 02/29525692-06/44700197
ASSOLAVORO - fax 06/32500942
CONFEDERTECNICA - fax 06/32500386
CONFPROFESSIONI - fax 06/54229876
USAE - fax 06/4819080
ALLEANZA LAVORO - fax 06/32500942
ACRI - fax 06/68184223
CIPA - fax 055/350418
FIEG - fax 06/4871109
CUB - fax 02/70602409
FABI - fax 06/8552275
CSE - fax 06/42010628
Al Consiglio nazionale dell'ordine
dei consulenti del lavoro
Al Consiglio nazionale forense
Al Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili
Alla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri

Premessa.
L'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per
malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica,
direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica
che lo rilascia, secondo le modalita' stabilite dalla normativa
vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel
settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia
immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di
appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che
l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei
medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione,
comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza
dalla convenzione.
L'art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) ha
previsto che «Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze
per malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un efficace
sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010,
in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di
lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione
di malattia si applicano le disposizioni di cui all' art. 55-septies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Pertanto, con
l'approvazione della menzionata legge, entrata in vigore il 24
novembre 2010, e' stato uniformato il regime legale del rilascio e
della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia
per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli
aspetti sanzionatori.
In tale contesto normativo, la presente Circolare intende fornire
ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle nuove
disposizioni.
Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del
settore pubblico che del settore privato, che non dovranno piu'
provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le
attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all'INPS,
entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, con
la presente circolare si intende:
dare informazione ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico
e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura;
descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del
settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle
attestazioni di malattia trasmesse per via telematica.

1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e'
inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia all'INPS, secondo le modalita' stabilite
per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di
malattia dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010.
Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono
immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al
datore di lavoro pubblico o privato interessato.

2. Oneri e vantaggi per il lavoratore.
E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico
curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice
fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilita' da
inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del
domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di
lavoro.
Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo
identificativo del certificato inviato per via telematica. In
aggiunta, puo' chiedere copia cartacea del certificato e
dell'attestato di malattia, redatti secondo il fac-simile di cui agli
allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26
febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, puo' chiedere al medico
di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria
casella di posta elettronica.
L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa
l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia,
ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di
lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della
malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare
tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo
di reperibilita', qualora diverso dalla residenza o domicilio
abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti e'
fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora
espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di
protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli
dal medico.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le
attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In
particolare, il lavoratore puo' prendere visione, ed eventualmente
stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web
dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero
di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre,
registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, il lavoratore puo'
prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati
di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella
di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei
lavoratori sono descritti nelle Circolari I.N.P.S. n. 60 del 16
aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010.
Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non
proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio
perche' impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione
telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia
in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio
datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia
all'INPS, secondo le modalita' tradizionali. A fini di monitoraggio,
come indicato dalla circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010,
il datore di lavoro pubblico segnala via PEC, entro 48 ore, alla
azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto
certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalita'
telematica.

3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di
lavoro.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro
pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai
certificati ricevuti, secondo le seguenti modalita':
1. mediante accesso diretto al sistema I.N.P.S. tramite apposite
credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo, come
descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010;
2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata
indicata dal datore di lavoro, come descritto nella Circolare
I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010.
Si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati
possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per
tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi
1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n.12.
Onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si
ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell'esigenza di
garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per
tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente
circolare, e' riconosciuta comunque la possibilita' per il datore di
lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio,
secondo le modalita' attualmente vigenti, della copia cartacea
dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento
dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero
successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS, grazie
ai servizi resi disponibili dall'Istituto e descritti al paragrafo 2.
Nel predetto periodo transitorio, al fine di valutare l'idoneita'
per l'entrata a regime del sistema sulla base dello stato di
attuazione e del grado di implementazione, anche con riferimento ai
riflessi di natura contrattuale e lavoristica, e' costituito, presso
il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico di monitoraggio, composto
da rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
medici di medicina generale comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale.
Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non
potra' piu' richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia
cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovra' prendere visione
delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi
esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'INPS. E' in ogni
caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la
possibilita' di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il
numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via
telematica dal medico.
Si rammenta infine che l'adesione da parte dei datori di lavoro
privati ai servizi messi a disposizione dall'INPS per trasmissione
telematica delle attestazioni di malattia consentira' di usufruire
del nuovo servizio messo a disposizione dall'Istituto per la
richiesta di visite fiscali online, gia' in fase di sperimentazione e
di prossimo rilascio, con evidenti benefici attesi sia in termini di
ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del
processo.

4. Raccomandazioni finali.
Si invitano i destinatari della presente Circolare a voler dare
ampia diffusione dei contenuti della stessa. In particolar modo si
chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome,
alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di
volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.
Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 296

 

Comunicazioni per i lavori usuranti On line il modello per i datori di lavoro



Il Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, che introduce la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore degli “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione on line delle lavorazioni indicate nel testo del decreto.

In particolare, nel caso dei processi produttivi in serie caratterizzati dalla “linea catena” (ovvero le lavorazioni indicate all’articolo 1, comma 1, lettera c ed esplicitate nell’allegato 1) i datori di lavoro devono compilare il modello LAV-US, disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro dal 21 giugno 2011. Il sistema metterà poi i modelli compilati a disposizione delle Direzioni Provinciali del Lavoro e degli Istituti previdenziali competenti.

Per procedere all’invio sarà necessario allegare la copia in formato pdf del documento di identità del soggetto che effettua la comunicazione (datore di lavoro o soggetto abilitato che agisce in nome e per conto del datore di lavoro). Presto sarà disponibile la funzione di accreditamento, preliminare all’invio della comunicazione.

E’ necessario trasmettere la modulistica entro il 31 luglio 2011 e, in seguito, come indicato nella Circolare 15 del 20 giugno 2011, entro trenta giorni dall’inizio delle attività indicate nel decreto. E’ obbligatorio anche comunicare lo svolgimento di lavoro notturno (ovvero le lavorazioni indicate nel dettaglio  all’articolo 1, comma 1, lettera b del decreto). A partire dal 20 luglio 2011, sempre sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, sarà disponibile il modello LAV-NOT.

Le comunicazioni per i lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010 dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2011. Ci sarà invece tempo fino al 31 marzo 2012 per le comunicazioni che riguardano il lavoro svolto nell’anno 2011.

La mancata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia

Nella G.U. n. 135 del 13/6/2011 laPresidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica ha' pubblicato la circolare 18 marzo 2011, n. 4 recante: Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privatodecreto 13 gennaio 2011

Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale

Nella G.U. n. 135 del 13/6/2011 e' pubblicato il D.P.C.M. 4 giugno 2011 recante: Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale

Cassazione "... L'Alta Corte dice no alle mance...sono "una deplorevole abitudine..."

Cassazione Civile, sezione Sesta, Orddinanza n. 13425 del 17/06/2011

La Corte,
letta la relazione del Cons. Paolo Stile;
udite le richieste del P.M., dott. Ignazio Patrone;
esaminati gli atti, osserva:

Con ricorso depositato il 28.11 05, [OMISSIS], reggente e poi titolare dell’Ufficio Postale [OMISSIS], proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti con cui era stata dichiarata legittima la sanzione inflittale dalla società Poste il 20.10.03, consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, in conseguenza dei due addebiti contestatile (avere affisso un cartello con cui si invitava la clientela a non elargire mance al personale; per essere stata constatata una giacenza di corrispondenza nel suo ufficio di circa 120 Kg). Instauratosi il contraddittorio la Corte di Appello di Roma, con sentenza n 6932/08, in riforma della impugnata decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità della adottata sanzione.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Poste Italiane spa.
Resiste la [OMISSIS] con controricorso.

Diritto

Il ricorso di Poste Italiane spa si fonda su due motivi: 1. violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 52 e 53 del CCNL del 2003 e degli artt. 2104 e 2106 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); 2. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.). Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento.
La Corte territoriale, con motivazione priva di vizi logici, ha accertato che la [OMISSIS] nella vicenda ha mostrato serietà ed attaccamento all’azienda, adoperandosi preliminarmente presso il personale alle sue dipendenze al fine di interrompere una riprovevole ed annosa abitudine, che coinvolgeva il personale stesso, cioè quella di accertare eventuali mance dai clienti e poi affiggendo il cartello in contestazione con la dicitura “si prega cortesemente la gentile clientela di non lasciare compensi (mance) ai dipendenti Poste ltaliane spa”.
1. La sentenza impugnata, quanto all’affissione del cartello ha stabilito che se è pur vero che potrebbe per un verso sostenersi che essa fosse idonea a determinare disagio tra gli utenti, d’altro canto è pur vero che potrebbe aver determinato, dopo incontestate ed esplicite disposizioni in tal senso impartite dalla [OMISSIS] ai dipendenti ai sensi dell’art. 51 CCNL (che vieta l’accettazione di mance da parte dei dipendenti), un senso di serietà o quanto meno di solerte intervento da parte della titolare dell’ UP.
Pertanto, nella fattispecie in esame -come lascia intendere il Giudice a quo – la condotta della D’ A. lungi dal dover essere censurata per mancanza del dovere di diligenza sancito dall’art. 2104 c.c. e del dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., o per violazione di norme contrattuali, doveva e deve essere considerata idonea a salvaguardare il buon nome e l’immagine dell’azienda, atteso che gli artt. 2104 e 1176 c.c. impongono al lavoratore di eseguire la prestazione, anche in assenza di specifiche direttive del datore di lavoro, come nel caso di specie, secondo la particolare qualità dell’attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono, e di osservare altresì tutti quei comportamenti accessori e quelle cautele che si rendano necessari ad assicurare una gestione professionalmente corretta. (Cass. Civ. sez. Lav. n. 12769/2000)
Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in quanto le censure contenute in tale motivo di ricorso appaiono attinenti a valutazioni e accertamenti fattuali, inammissibili in questa sede. In particolare, in merito alle circostanze che avrebbero determinato la giacenza della corrispondenza, la Corte territoriale ha dato una motivazione convincente ed immune da vizi logici, suffragata tra l’altro, anche in questo caso da dati probatori documentali e testimoniali.
Non risultando nell’ iter argomentativo della Corte territoriale i denunciati vizi, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dìspositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in 30,00 oltre € 1.500,00 per onorari ed oltre spese generali, 1VA e CPA.
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2011