Translate

martedì 7 giugno 2011

Cassazione "...Il  Tribunale,  rilevato che, nel caso di specie,  la  violazione  del limite di velocità era stata accertata a mezzo Velomatic 512  e  che non  vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune, rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L.  n. 168 del 2002,  esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per  l'amministrazione  di precostituirsi  un'ipotesi  di  deroga  al principio   di   contestazione  immediata   della   violazione,   che costituisce  ora la  regola della contestazione, essendo al  contrario predeterminati   sia   i  casi  che  le  sedi  stradali   interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di  rilevazione  della velocità...."

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 15-04-2011, n. 8705
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1)   E'  stata  depositata  ex art. 380 bis c.p.c.  relazione  che  di seguito  si riproduce, emendata con modifiche formali. "Il Comune  di Riace  impugna  per  cassazione la sentenza  depositata  in  data  17 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Locri - Sezione staccata di   Siderno  ha  rigettato l'appello proposto dal Comune  avverso  la sentenza  del Giudice di pace di Stilo depositata in data 14 dicembre 2006,  che aveva accolto un'opposizione proposta, L. n. 689 del 1981,  ex art. 22 da            ####################. Costei aveva impugnato il verbale di accertamento  e contestazione, da parte della Polizia  municipale  di Riace,  dell'avvenuta  violazione  dell'art.  142  C.d.S.,  comma  8, verificatasi   in   data  16  dicembre  2005.  A   fondamento   della opposizione,  l'opponente aveva eccepito la nullità del  verbale  in quanto  emesso da organo incompetente; l'illegittimità
per  mancata contestazione  immediata della violazione; la  mancata  dimostrazione della    corretta   funzionalità   del   dispositivo    elettronico;
l'inidoneità  tecnica  della strumentazione  di  accertamento  della velocità  sia  per  mancanza di una corretta omologazione,  sia  per mancata taratura; vizi formali del verbale stesso.
Il  Tribunale,  rilevato che, nel caso di specie,  la  violazione  del limite di velocità era stata accertata a mezzo Velomatic 512  e  che non  vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune, rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L.  n. 168 del 2002,  esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per  l'amministrazione  di precostituirsi  un'ipotesi  di  deroga  al principio   di   contestazione  immediata   della   violazione,   che costituisce  ora la  regola della contestazione, essendo al  contrario predeterminati   sia   i  casi  che  le  sedi  stradali   interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di  rilevazione  della velocità.  Nella  specie, la violazione era stata  accertata  in  un tratto   di  strada  non  ricompresa  dal  Prefetto  tra
le   strade extraurbane  secondarie   in  cui è stata  accertata  l'esistenza  di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature  a distanza.  Il Tribunale precisava altresì di non condividere  quanto affermato da Cass., n. 376 del 2008, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L.  n.  168 del 2002,  integrato con la previsione del comma  2  dello stesso  art.  4, evidenzia come il legislatore abbia inteso  regolare l'utilizzazione  dei  dispositivi o  mezzi  tecnici  de  quibus,  tra l'altro, anche in funzione del comma 4, con il quale si esclude  tout court  l'obbligo  della contestazione immediata; la norma  non  pone, pertanto,    un'esclusione   generalizzata   delle    apparecchiature elettroniche  di  rilevamento  al di  fuori  delle  strade  prese  in considerazione, ma lascia, per contro, in
vigore, relativamente  alle strade   diverse  da  esse,  le  disposizioni  che  consentono   tale utilizzazione  ma con l'obbligo della contestazione immediata,  salve le  eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S.,  comma  1- bis.  In  proposito, il Tribunale osservava che tale  interpretazione avrebbe  l'effetto  di  rimettere al  mero  arbitrio  della  P.A.  la possibilità di omettere la contestazione immediata e che, quindi, la mera indicazione, nel verbale dì contestazione, delle ragioni di cui all'art.   201  C.d.S.,  comma  1  bis,  lett.  e),  non  fosse   più sufficiente   a  giustificare la deroga all'obbligo  di  contestazione immediata.
Il  Tribunale  respingeva  l'appello  incidentale   dell'opponente  in ordine  ad  altri  motivi di opposizione. Riteneva,  infine,  che  non sussisteva   prova   che  fosse  stata  fornita  agli    automobilisti informazione  dell'avvenuta installazione di un autovelox  sulla  via (OMISSIS)". 2)  Il  Comune  di  Riace con atto notificato il 26 ottobre  2009  ha proposto ricorso per cassazione. L'opponente è rimasto intimato.
Parte  ricorrente propone un primo motivo di ricorso,  con  il  quale deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4  convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002,  e  degli artt.  142, 200 e 201 C.d.S., art. 384 reg. esec. C.d.S. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Premesso  che  a  seguito delle modifiche legislative  del  2002,  la contestazione   immediata  e  quella  differita  sono   previste   in disposizioni legislative, avendo il legislatore trasfuso il contenuto dell'art. 384 reg. esec. C.d.S. dell'art. 201 C.d.S., non vi  sarebbe ragione  per escludere che la contestazione differita, ove ovviamente ne  ricorrano le condizioni e siano osservate le prescrizioni di  cui al   citato  art.  201,  possa  essere  effettuata  a  seguito  della utilizzazione  diretta  da  parte  degli  agenti  accertatori   delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità anche  su strade  diverse da quelle indicate nel citato D.L. n. 121  del  2002, art.  4  o  nel  decreto prefettizio di cui al medesimo  art.  4.  Il ricorrente  formula quindi il seguente quesito di diritto,  ai  sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ.,  da considerarsi
ammissibile  anche se   formulato  in  più  punti  (Cass  26737/08):  Vige  nel  nostro ordinamento  giuridico un'esclusione generalizzata dell'utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità  al di  fuori  delle autostrade e delle strade extraurbane principali  di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 2, lett. A e B? b)  E'  da  considerarsi legittimo ai sensi D.L. n. 121 del 2002,  ex art.  4  convertito  dalla L. n. 168 del 2002,  l'utilizzazione  delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità da  parte del  Comune  di Riace sulla via (OMISSIS), con contestazione differita  in virtù delle eccezioni previste dall'art.  201  C.d.S., comma 1 bis? c) E' ammissibile la contestazione differita dell'infrazione relativa al  superamento  dei  limiti  di velocità  qualora  nel  verbale  di contestazioni siano contenuti i richiami
all'art. 201 C.d.S., comma 1 bis,  lett. E e all'art 384, comma 1, lett e) del Reg.to n.  495  del 1992  circa  l'impossibilità  della  contestazione  immediata,   sul presupposto che la strumentazione elettronica utilizzata consente  la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo perchè il veicolo oggetto  del  rilievo  è  a distanza dal posto  di  accertamento  ed impossibilitato ad essere fermato in tempo utile? d)  E'  consentito al giudice dell'opposizione il sindacato, in  sede giudiziaria,  sulla possibilità concreta di contestazione  immediata della violazione e sulle scelte organizzative dell'amministrazione? Il   motivo   appare   manifestamente  fondato,   alla   luce   della giurisprudenza di legittimità, la quale ha reiteratamente  affermato che il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 convertito, con  modificazioni,  nella  L. n. 168  del  2002, 
integrato  con  la previsione  del  comma 2 dello stesso art. 4 -  che   indica,  per  le strade  extraurbane secondarie e per le strade urbane  di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo,  al  fine  della  contestazione immediata,  può  costituire motivo  d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti "a priori" per le autostrade e per le strade  extraurbane principali - evidenzia come il legislatore  abbia inteso  regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi  tecnici  di controllo  del  traffico finalizzati al rilevamento a  distanza  delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142  e  148 C.d.S.  (limiti  di  velocità e sorpasso),  tra  l'altro,  anche  in funzione  del  comma 4 del medesimo art. 4, con il quale  si  esclude "tout court" l'obbligo della
contestazione immediata.  Ne consegue che la  norma  del predetto art. 4 non pone una generalizzata  esclusione delle  apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori  delle strade  prese  in considerazione, ma lascia, per contro,  in  vigore, relativamente  alle  strade  diverse da   esse,  le  disposizioni  che consentono  tale  utilizzazione ma con l'obbligo della  contestazione immediata,  salve le eccezioni espressamente previste  dall'art.  201 C.d.S., comma 1 bis (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008;
Cass., n. 2243 del 2008).
La   tesi  del  Tribunale,  che  pure,  come  detto,  ha  dato  conto dell'orientamento  affermato da Cass. n. 376  del  2008,  non  appare convincente,  anche  perchè a suo sostegno nella  sentenza  impugnata viene  presa in considerazione la disciplina amministrativa  relativa all'accertamento  di infrazioni a mezzo apparecchiature  elettroniche in  funzione  automatica, laddove nel caso  di specie, così  come  in quelli   esaminati  dalle  citate  sentenze,  l'apparecchiatura   era utilizzata  direttamente  dagli  agenti  accertatori,   e   solo   la contestazione era avvenuta in modo differito per le ragioni  indicate nel  verbale  e  puntualmente riportate nella sentenza impugnata.  Ed infatti  va  ribadito  che, a fronte dell'affermata  possibilità  di rilevamento  da  parte  degli  agenti  di  polizia  che  direttamente gestiscono  l'apparecchiatura  elettronica,  nel  caso
non  si   sia proceduto   alla   contestazione   immediata   nei   confronti    del trasgressore,  l'indicazione nel verbale di  una  ragione  che  renda ammissibile  la  contestazione  differita  dell'infrazione,  comporta "ipso facto" la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del  giudice  di  apprezzare  nel concreto  le  scelte  organizzative compiute   dall'amministrazione   ai    fini   dell'espletamento   del servizio.(Cass. 19032/08; 24355/06).
3)  Con il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 112  e 345  c.p.c.  e  dell'art. 2697 c.c. nonchè contraddittorietà  della motivazione,  in  relazione all'art. 360 c.p.c., nn.  3  e  5,  parte ricorrente espone tre profili di doglianza.
In  primo  luogo  si  duole dell'errore processuale  (irrilevante  è l'omessa indicazione in rubrica dell'art. 360, n. 4 riferendosi i nn. 3   e  5  agli  altri  profili)  commesso  dalla  sentenza  per  aver pronunciato  ultra petita, posto che nè l'atto di  opposizione,  nè ovviamente in sede di appello incidentale, era stato fatto valere  il motivo  di annullamento della sanzione relativo alla pretesa mancanza di  idonea informazione agli automobilisti della installazione di  un autovelox  sulla via (OMISSIS) in comune di Riace. La  censura, cui si riferisce utilmente il punto a) del quesito, è fondata: dalla sentenza,  che  riporta  meticolosamente in  narrativa  i  motivi  di opposizione svolti  nel ricorso davanti al giudice di pace, nonchè  i motivi  dell'appello incidentale, emerge nitidamente che  l'opponente non   fece  valere  questo  preteso  vizio  dell'atto
sanzionatorio, ditalchè  il  tribunale ha errato nel ritenere che  vi  fosse  stata specifica    contestazione   in   tal    senso    dell'opponente    e conseguentemente ad annullare il verbale impugnato. L'opposizione  al verbale di contestazione di violazione del C.d.S., ai sensi dell'art. 204  bis  dello  stesso C.d.S. e della L. 24 novembre 1981,  n.  689, artt.  22  e  23  configura l'atto introduttivo,  secondo  le  regole proprie  del  procedimento civile dinanzi al giudice di pace,  di  un giudizio  di accertamento della pretesa punitiva della P.A.,  il  cui oggetto  è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi"  fatta valere  con  l'opposizione  stessa,  sicchè'  il  giudice  non  può rilevare  d'ufficio  vizi  diversi da  quelli  dedotti  dal  medesimo opponente,   entro  i  termini  di  legge,  con  il   suddetto   atto introduttivo. (Cass. 656/10; 17625/07).
Gli  altri  due  profili  del  secondo motivo  di   ricorso  risultano inammissibili  ex  art.  366 bis c.p.c. ma essi,  relativi  all'onere della  prova  e  al  vizio di motivazione in ordine  all'assenza  dei cartelloni  di segnalazione, sono comunque assorbiti dalla prevalente decisione relativa al primo aspetto della censura.
4)   Pertanto   il  ricorso  deve  essere  accolto,  con  conseguente cassazione   della   sentenza  impugnata;  non  apparendo   necessari ulteriori  accertamenti di fatto, la causa, ai  sensi  dell'art.  384 cod.  proc.  civ.,   può  essere decisa nel merito,  con  il  rigetto dell'opposizione  originaria; parte opponente,  in  applicazione  del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento,  in favore  del Comune, delle spese dell'intero giudizio, liquidate  come da dispositivo  quanto ai tre gradi di giudizio.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie  il  ricorso, cassa la sentenza impugnata e,  decidendo  nel merito,  rigetta  l'originaria opposizione. Condanna  l'opponente  al pagamento  delle  spese dell'intero giudizio che liquida,  quanto  al  giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro  150,00 per diritti, ed Euro 250,00 per onorari; per il giudizio di   appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per  diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il  giudizio di  legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, 200 per  esborsi, oltre spese generali e accessori di legge per  tutti  i gradi del giudizio.

Cassazione "...nella qualità  di  genitori  esercenti  la  potestà  sul  figlio   minore     M.,  convenivano, davanti al tribunale di Perugia, il Ministero della  sanità  chiedendone  la condanna al  risarcimento  del  danno derivato   al  figlio  ed  ai  suoi  genitori  dalle  gravi   lesioni conseguenti  alla   vaccinazione obbligatoria antipolio  praticata  il (OMISSIS) al minore...."

RESPONSABILITA' CIVILE - SANITA' E SANITARI
Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-04-2011, n. 9406
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1.                   #################### e             ####################, in proprio  e  nella qualità  di  genitori  esercenti  la  potestà  sul  figlio   minore     M.,  convenivano, davanti al tribunale di Perugia, il Ministero della  sanità  chiedendone  la condanna al  risarcimento  del  danno derivato   al  figlio  ed  ai  suoi  genitori  dalle  gravi   lesioni conseguenti  alla   vaccinazione obbligatoria antipolio  praticata  il (OMISSIS) al minore.
Il Ministero si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
Il  tribunale, con sentenza in data 8.2.2002, accoglieva  la  domanda proposta   dal         S.  e  dalla         M.,  quali   genitori esercenti  la potestà sul minore, condannando il convenuto Ministero al  risarcimento  dei  danni in favore degli attori,   nella  qualità indicata,  quantificati  in  L. 302.790.900.  Rigettava,  invece,  la domanda proposta in proprio dagli attori.
A  diversa conclusione perveniva la Corte d'Appello che, sull'appello principale proposto dal Ministero e su quello incidentale proposto da                  ####################  e               ####################,  con  sentenza   del 20.9.2005, accoglieva il principale rigettando la domanda, e riteneva assorbito l'appello incidentale.
Hanno   proposto  ricorso  per  cassazione  affidato  a  tre   motivi illustrati da memoria                 #################### e             ####################.
Resiste con controricorso il Ministero della salute, il quale propone anche ricorso incidentale condizionato affidato  a due motivi.Motivi della decisione
2.   Il  ricorso  per cassazione è stato proposto per  impugnare  una sentenza  depositata (20.9.2005) anteriormente all'entrata in  vigore del  D.Lgs. n. 40 del 2006, non soggetto, pertanto, alle norme  -  in particolare l'art. 366 bis c.p.c. - dallo stesso previste.
2.1. Ricorso principale.
Con  il  primo  motivo  i  ricorrenti denunciano  la  nullità  della sentenza  per  violazione  delle norme  sul  processo  civile  ed  in particolare  per  violazione dell'art. 112 c.p.c. per  ultrapetizione (art. 360 c.p.c., n. 4).
Affermano che la Corte di merito, con la sentenza  impugnata,  avrebbe dovuto  statuire soltanto in ordine alla domanda proposta in  proprio dal         S. e dalla        M. "in primo luogo perchè chiamati in giudizio e costituitisi nello stesso esclusivamente in proprio; in secondo  luogo,  perchè la domanda del Ministero  della  Salute  era diretta  a chiedere il rigetto della pretesa attorea per infondatezza solo  ed  esclusivamente nella veste propria assunta nel processo  di appello dai ricorrenti".
Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.
A tal fine, è opportuno ripercorrere l'iter processuale.
Il  tribunale,  nel  giudizio di primo grado, aveva  riconosciuto  il danno  -  morale  e  biologico  -  soltanto  in  favore  del  minore, escludendo, invece, il risarcimento del danno in favore dei genitori.
Nel   giudizio  di  appello,  il  Ministero  conveniva  gli   attuali ricorrenti  inizialmente  "quali esercenti  la  patria  potestà  sul figlio     M." (così si legge nell'atto di appello), chiedendo che fosse  dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per vizio di  ultrapetizione, avendo la stessa riconosciuto la  responsabilità del  Ministero della salute ai sensi dell'art. 2043 c.c. diversamente dalla domanda proposta di riconoscimento dell'indennità di cui  alla L.  n. 210 del 1992; in ogni caso, per la mancanza di prova in ordine alla   ricorrenza  della  fattispecie  di  cui  all'art.  2043  c.c., concludendo  come  segue "... in accoglimento del  presente  gravame, dichiarare  nulla la sentenza impugnata per violazione dell'art.  112 c.p.c.; in subordine rigettare la pretesa attorea per infondatezza".
               S.M.   e                ####################,   nel   costituirsi, contestavano  i motivi dell'appello principale ed, al   tempo  stesso, proponevano appello incidentale per l'accoglimento della  domanda  di risarcimento  del  danno  in  proprio,  non  riconosciuto  dal  primo giudice,   concludendo  con  la  richiesta  di  rigetto  dell'appello proposto  dal  Ministero  della sanità e di  condanna  dello  stesso Ministero  "al  pagamento dell'ulteriore somma di Euro 104.732,28  in favore di                #################### e            ####################........".
La  Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto  dal Ministero della salute, così pronunciava "respinge  la domanda  proposta  da                 #################### e             ####################  in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore             S.M.".
Gli  attuali ricorrenti, però, con il motivo, contestano l'efficacia della  sentenza  impugnata nei confronti del loro   figlio  in  quanto questi,  nelle  more  del  giudizio  di  primo  grado,  era  divenuto maggiorenne, con la conseguente necessità della sua vocatio in ius.
Argomento  evidentemente fondato alla stregua dei  fatti  processuali sopra richiamati, e non oggetto di controversia.
Il  vizio  di  ultrapetizione lamentato, però, seppure  sussistente, come  si è visto, non può essere sollevato dagli attuali ricorrenti per essere, gli stessi, privi di legittimazione attiva.
A  ben  vedere, la Corte di merito, rigettando la  domanda nei termini che  precedono,  ha  accolto l'impugnazione  proposta  dal  Ministero perchè,  pur  riconoscendo la sussistenza della  fattispecie  di  cui all'art. 2043 c.c. e la sufficienza della prova fornita dagli  attori ai sensi dell'art. 2697 c.c. in ordine al fatto della vaccinazione ed alla  sua  efficienza  causale  rispetto al fatto  delle  lesioni,  ha affermato  che  sarebbe mancata la prova della  colpa  da  parte  del Ministero convenuto (pagg. 8 - 9 della sentenza).
2.2.  Con  il  secondo motivo denunciano la violazione dell'art.  328 c.p.c.  per  omessa notificazione dell'atto di appello al  ricorrente divenuto  maggiorenne alla data del 16.12.1998 ed effettuata  ai  soli genitori  in  data  9  luglio 2002 - con conseguente  nullità  della sentenza 350/2005 - (art. 360 c.p.c., n. 4).
Anche questo motivo non è fondato.
Trattasi,  sotto  altro  profilo, dello stesso  tema  affrontato  con l'esame del primo motivo.
I ricorrenti affermano che, con il raggiungimento  della maggiore età del  minore  nelle more del giudizio di primo grado,   questi  avrebbe dovuto  essere chiamato in giudizio personalmente "avendo i  genitori perso la rappresentanza legale dello stesso".
Di  qui la nullità della sentenza di appello, per  avere statuito  in merito alla posizione di un soggetto non evocato in giudizio, e su di un punto della sentenza dì primo grado ormai passato in giudicato.
Anche  in  questo caso, il vizio non può essere fatto  valere  dagli odierni ricorrenti, perchè privi di legittimazione attiva.
Avrebbe  dovuto,  infatti,  essere                S.M.  a  proporre autonomamente  ricorso  per  cassazione  facendo  valere  il   vizio, denunciato,  invece,  dai  suoi  genitori,  privi,  a   tal  fine,  di legittimazione  attiva  (v. in questo senso, specie  in   motivazione, Sez. Un. 28 luglio 2005, n. 15783).
Lo stesso              S.M. - sussistendo le condizioni di legge  - potrà   fare   accertare,   nella   sede   competente,   l'eventuale definitività - nei suoi confronti - della sentenza di  primo  grado, per  la  sua mancata corretta vocatio in ius nel giudizio di appello;
od,  invece, impugnare la sentenza di primo grado ai sensi  dell'art. 327 c.p.c., comma 2. 2.3.  Con  il  terzo  motivo  i ricorrenti denunciano  la  violazione dell'art. 2050 c.c. per mancata applicazione al caso di specie  (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Il motivo è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
Gli odierni ricorrenti principali lamentano il mancato riconoscimento di  un danno subito quali genitori - quindi in proprio - per l'evento lesivo occorso al figlio     M..
Tale  danno  non  è stato riconosciuto nei loro confronti,  nè  dal primo  giudice - che pure ne aveva affermato la ricorrenza in  favore dell'allora  minore  - nè dalla Corte di merito che,  sugli  appelli proposti  dal  Ministero della salute e da                  ####################  e               ####################,  aveva  rigettato  la  domanda  originariamente proposta.
La  Corte di merito afferma che, nella specie, ricorre un'ipotesi  di responsabilità  aquiliana  ai sensi  dell'art.  2043  c.c.,  per  la lesione  del  diritto alla salute, negando, invece,  l'applicabilità della   norma  di  cui  all'art.  2050  c.c.  in  tema  di  attività pericolosa,  ulteriormente sostenuta, in sede di appello incidentale, dagli odierni ricorrenti principali.
La  Corte  rigetta,  poi, la domanda perchè, pur avendo  gli  attori "provato  il  fatto  della vaccinazione e la sua  efficienza  causale rispetto  al  fatto  dannoso delle lesioni", "non  hanno  provato  la colpa"  del  Ministero, affermando che questa  "non  può  consistere dalla  semplice  derivazione del danno  dal  fatto  della  P.A.",  ma "..Occorre   invece  che  sia  allegata  e  provata  una  negligenza, imprudenza o imperizia presente nella condotta causativa del danno".
I  ricorrenti,  nel  censurare l'erroneità  della  sentenza  per  la mancata  applicazione  della norma dell'art. 2050  c.c.,   contestano, però,  nell'illustrazione  dello stesso  motivo,  anche  il  mancato riconoscimento  del  danno a titolo di responsabilità  aquiliana  ex art.  2043  c.c.  (come si desume dalle pagg. 19  e  20  del  ricorso principale)  per il difetto dell'elemento soggettivo della  colpa  da parte   del  Ministero  della  Salute  (all'epoca  dei  fatti,  della Sanità), con il  conseguente, ammissibile esame, in questa sede,  del motivo sotto tale profilo.
Per esaminare il motivo, occorre focalizzare il tipo di attività che sarebbe  alla  base della responsabilità del Ministero della  salute per attività pericolosa.
Le  Sezioni Unite di questa Corte hanno operato -  con la sentenza  n. 576  del  2008,  in materia di responsabilità civile  per  danni  da emoderivati  -  una  fondamentale  distinzione  di  problemi:  a)  il problema della qualificazione come attività pericolosa ex art.  2050 c.c.  dell'attività di produzione, commercializzazione ed  effettiva trasfusione  sui singoli pazienti del sangue; b) il diverso  problema dei  contenuti  e  dei profili di responsabilità dell'attività  del Ministero  in  tale settore, che attiene alla sfera non  direttamente gestionale, ma piuttosto di supervisione e controllo.
Affermano, in particolare, le Sezioni Unite: "La pericolosità  della pratica  terapeutica della trasfusione del sangue  e   dell'uso  degli emoderivati non rende ovviamente pericolosa l'attività ministeriale, la  cui  funzione apicale è solo quella di controllare e vigilare  a tutela   della   salute  pubblica.  Anche  gli  interventi   per   la distribuzione e ripartizione del plasma tra le strutture sanitarie  o le   autorizzazioni  per  l'importazione  del  plasma   non   possono considerarsi  elementi  di  conferma di un'attività  in  senso  lato imprenditoriale   -  ritenuto  da  parte  della  dottrina,   elemento necessario per la responsabilità ex art. 2050 c.c. -, in  quanto  si tratta   di   incombenze   meramente   complementari   e   funzionali all'organizzazione   generale   di   un   settore   vitale   per   la collettività".
Affermano, invece, che la responsabilità del Ministero della  salute per  i  danni conseguenti ad infezioni da HIV e da epatite, contratte da   soggetti   emotrasfusi   per   l'omessa   vigilanza   esercitata dall'Amministrazione   sulla  sostanza   ematica   negli   interventi trasfusionali  e  sugli emoderivati è inquadrabile nella  violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c..
Principi  analoghi,  pur con le precisazioni dovute  alle  diversità della  fattispecie  in  esame,  valgono  anche  per  l'attività   di controllo e vigilanza esercitata dal Ministero della salute  in  tema di vaccinazioni obbligatorie, come quella antipoliomielitica.
Rilevante, a tal fine, è che il Ministero - sotto  questo  profilo  - non   svolge  in  concreto  attività  imprenditoriale  in  relazione all'acquisto  e distribuzione di prodotto  immunizzato  antipolio,  ma soltanto di controllo e vigilanza a tutela della salute pubblica.
Al  che consegue l'insussistenza di una sua eventuale responsabilità per attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c..
In  questa ottica, va ricordato quel complesso normativo che,  specie dopo  il  trasferimento di alcune funzioni statali in tema di sanità dal  Ministero della salute alle regioni, in attuazione della riforma dell'art.  117  Cost. operata dalla Legge Costituzionale  18  ottobre 2001,  n.  3,   -successiva, peraltro, ai fatti oggetto  del  presente giudizio (v. sul punto anche Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 584)  -  ed alle  USL  e,  poi,  alle  ASL, avalla il  carattere  generale  e  di indirizzo  proprio  delle competenze ministeriali rispetto  a  quelle direttamente  operative delle regioni: 1) così  la  L.  23  dicembre 1978,  n.  833, art. 6 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), che  riserva allo Stato compiti di carattere generale e di indirizzo;
2)  così  il  successivo art. 7, comma 2 in base al  quale  sono  le regioni  che  "provvedono all'approvvigionamento di sieri  e  vaccini necessari  per  le  vaccinazioni  obbligatorie"  ed  in  base  ad  un programma  concordato  con il Ministero della  sanità",   con  sub  - delega  delle funzioni delegate dallo stesso articolo ai  comuni;  3) così  l'art.  53  della  medesima legge che riserva  al  Governo  la proposizione   del  Piano  Sanitario  Nazionale,  contenente    "linee generali   di   indirizzo",   da  sottoporre   all'approvazione   del parlamento, rimesse, dall'art. 55, per l'attuazione alle regioni.
Deve,   però  subito  osservarsi  che,  in  ogni  caso,  è  rimasto all'amministrazione  centrale,  non  solo  un  ruolo  primario  nella programmazione, ma anche un ruolo centrale di controllo, che si attua attraverso il servizio sanitario nazionale.
Affermata,  quindi,  l'insussistenza  dì  una  responsabilità   del Ministero  della salute per attività pericolosa, si  deve passare  ad esaminare la fattispecie sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. In  questa  prospettiva va ribadito che al Ministero  della  sanità, prima, ed ora al Ministero della salute spettano compiti di vigilanza e controllo preventivo, istituzionalmente attribuitigli.
E  la  fonte  normativa  che integra la norma  primaria  del  neminem laedere,  da  cui  ricavare l'esistenza di tali  doveri  in  capo  al Ministero  della sanità, è costituita dalla L. 13  marzo  1958,  n. 296, art. 1 che gli attribuisce "il compito di provvedere alla tutela della  salute pubblica", di "sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle  amministrazioni autonome dello Stato e  dagli  enti  pubblici, provvedendo  anche ad emanare, per la tutela della  salute  pubblica, istruzioni  obbligatorie per tutte le amministrazioni  pubbliche  che provvedono a servizi sanitari...".
Ora le indicazioni normative, di rango primario e  secondario, che  si sono  susseguite  nel  tempo,  con  riferimento  alla  materia  della vaccinazione antipoliomielitica - e di cui è opportuno dare conto  - sono  le  seguenti:  1)  L. 30 luglio 1959, n 695  Provvedimenti  per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica" e la successiva L.  4  febbraio  1966,  n.  51  "Obbligatorietà  della  vaccinazione antipoliomielitica"   che   ha  abrogato   la   precedente   rendendo obbligatoria la vaccinazione antipoliomielitica; 2) il D.M. 25 maggio 1967   "Disposizioni  relative  alla  quantità  e  tipo  di  vaccino antipoliomielitico", con il quale espressamente si prescriveva che la vaccinazione contro la poliomielite "è temporaneamente  sospesa  nei confronti  dei  soggetti  che presentano manifestazioni  di  malattia acuta, febbrile o diarrea e dovrà essere ripresa appena
scomparso lo stato  di controindicazione"; 3) il D.M. 14 gennaio 1972 "Nuove norme in  materia  di  vaccinazione  antipoliomielitica";  4)  il  D.M.  25 novembre 1982: Modificazioni al D.M. 14 gennaio 1972 "Nuove norme  in materia  di  vaccinazione antipoliomielitica"; 5) il D.M.  19  aprile 1984  "Impiego del vaccino antipoliomielitico inattivato tipo  Salk";
6)   Circolare  n.  11/97  "Completamento  della  schedula  vaccinale antipolio   mediante   impiego   di   vaccini   iniettabili    aventi caratteristiche  diverse"; 7) D.M. 7 aprile  1999  "Nuovo  calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva";
Circolare n. 5 del 7 aprile 1999 "Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva"; 8) D.M. 18  giugno 2002 "Nuovo Calendario della Vaccinazione antipolio"; 9) Circolare  6 agosto    2002   "Piano  per  il  mantenimento  della  situazione   di eradicazione  della poliomielite; 10) Circolare del  Ministero  della Salute  -  20/02/2004 Eradicazione della Polio -  Sorveglianza  della paralisi  flaccida acuta nel 2003; D.M. 15 luglio 2005  "Modifica  al calendario delle vaccinazioni antipoliomielitiche per adeguamento  al Nuovo Piano nazionale Vaccini 2005-2007".
L'excursus   effettuato  rende  evidente  come,  nel   tempo,   siano intervenuti cambiamenti nei tipi e qualità di vaccino da impiegare e nei  tempi  e  modi della sua somministrazione, che hanno determinato modifiche   della  "schedula  vaccinale  antipolio"  "con  l'utilizzo esclusivo  di vaccino antipoliomielitico inattivato (IPV), alla  luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica nazionale, europea  e globale  di tale malattia" (D.m. salute del 18 giugno 2002 pubblicato sulla G.U. n. 163 del 13 luglio 2002).
In  particolare il D.M. 14 gennaio 1972 "Nuove norme  in  materia  di vaccinazione  antipoliomielitica ", applicato ratione temporis  nella specie per essere state le vaccinazioni effettuate nel 1981 prevedeva che  "A  partire  dal  28 febbraio 1912 la vaccinazione  obbligatoria contro  la  poliomielite viene eseguita gratuitamente dagli  appositi servizi  istituiti dai comuni a mezzo del vaccino  a  base  di  virus attenuati secondo Sabin, del tipo trivalente", stabilendo modalità e tempi della somministrazione.
E' opportuno anche, per la prossimità temporale ai fatti oggetto del presente  giudizio, menzionare il D.M. 19 aprile  1984  "Impiego  del vaccino  antipoliomielitico inattivato tipo Salk"  con  il  quale  il Ministero    della    sanità,   ribadendo   che   la    vaccinazione antipoliomielitica  continuava  ad  essere  effettuata  con    vaccino attenuato   orale   tipo  Sabin,  emanava,  però,  indicazioni   che prevedevano  l'impiego del vaccino inattivato parenterale  tipo  Salk per   la  immunizzazione  contro  la  poliomielite  di  soggetti  con riscontrato  stato di controindicazione duratura all'uso del  vaccino attenuato   orale   tipo   Sabin   precisandone   le   condizioni   e ricomprendendovi le situazioni di immunodeficienza.
Quanto,  poi,  alle  conoscenze dei due tipi di vaccini,  delle  loro caratteristiche, delle loro potenzialità e delle loro indicazioni  e controindicazioni all'assunzione, la comunità scientifica -  per  la fondamentale  importanza della vaccinazione - ha compiuto,  da  tempo risalente  (fin  dal  loro apparire sulla scena  mondiale),  ricerche accurate  e  su  larga scala, pervenendo a risultati condivisi  dalla comunità  scientifica mondiale; dando atto dei risultati  raggiunti, che  potevano ritenersi condiviso e comune patrimonio mondiale;  come tali  conosciuti  o  conoscibili  da parte  delle  singole  comunità nazionali.
Le  premesse  normative così esposte conducono  ad  una  successione logicamente concatenata di domande, articolabili come segue:  a)  se, all'epoca dei fatti, sul Ministero gravasse un obbligo giuridico,  la cui  violazione  poteva  condurre -  con  il  concorso  di  ulteriori elementi  -  all'affermazione di una sua responsabilità;  b)  se  la condotta omissiva del Ministero (nel caso di  risposta affermativa  al primo  quesito) abbia avuto efficacia causale rispetto all'evento  di danno  (c.d.  causalità dell'omissione); c) se in tale  omissione  - qualora la si ritenga dotata di efficacia causale -  siano ravvisabili i  profili della colpa (colpevolezza dell'omissione),  e se tale colpa sia  stata  a  sua  volta causale rispetto al danno (c.d.  causalità della colpa).
La  sentenza impugnata ha risposto positivamente a tutte  le  domande tranne l'ultima.
Infatti,  il  motivo  di  ricorso concerne  esclusivamente  il  punto relativo alla colpevolezza dell'omissione.
Così  circoscritto  il  thema decidendum,  va  osservato  che  -  in mancanza  di  fattori  eccezionali che abbiano impedito  di  compiere l'azione doverosa - il contenuto dell'omissione ed il contenuto della colpa finiscono per sovrapporsi.
A tal fine, consideriamo alcune informazioni cruciali.
La  prima  è  che  -  alla  stregua della consulenza  in  atti,  non controversa  -  il  danno  al  minore fu  certamente  derivato  dalla somministrazione del vaccino.
Pertanto   -  operando  un  ragionamento  controfattuale  -  l'omessa somministrazione del vaccino avrebbe scongiurato l'evento.
In altri termini, se il Ministero della sanità avesse proibito - per la   ricorrenza   di   precise  controindicazioni   tale   forma   di vaccinazione, l'evento non si sarebbe verificato.
Dunque, la condotta omissiva del Ministero, che non ha proibito  tale somministrazione  (ma  può  dubitarsi  che  si  tratti  di  condotta omissiva  e non attiva: invero, a rigore, la condotta causale  è  la somministrazione del vaccino, disposta dal Ministero della Salute) è stato un antecedente causale dell'evento.
La  seconda informazione - trascurata dalla sentenza impugnata  -  è che, già all'epoca, era conosciuta la pericolosità di tale vaccino, e  vi erano statistiche accreditate sui gravi effetti collaterali che esso poteva provocare.
E'  chiaro,  allora, che la sentenza impugnata ha  omesso di  valutare punti   decisivi  della  controversia  così  determinabili:  a)   se all'epoca  della  somministrazione era  conosciuta  o  conoscibile  - secondo  le  migliori  cognizioni  scientifiche  disponibili   -   la pericolosità del vaccino; b) se alla stregua di tali conoscenze,  il rispetto  del  fondamentale  principio di  precauzione  imponesse  di vietare  tale  tipo  di vaccinazione, o di consentirla  con  rigorose modalità tali da minimizzare i rischi ad essa connessi.
L'eventuale esito favorevole delle indagini che il giudice del rinvio andrà  a  compiere, e di cui ai punti a) e b) indicati, costituirà, poi, il presupposto per la riconoscibilità agli odierni ricorrenti - ricorrendone  le condizioni probatorie, di natura anche presuntiva  - del danno lamentato (Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26972 punti 4.8  e 4.9).
3. Ricorso incidentale condizionato.
L'accoglimento  del ricorso principale, nei termini indicati,  impone l'esame di quello incidentale condizionato.
3.1.  Con  il  primo  motivo  il ricorrente incidentale  condizionato denuncia  la  nullità  della sentenza per violazione  dell'art.  112 c.p.c. Il motivo non è fondato.
In  primo  luogo,  deve sottolinearsi che l'esame  del  motivo  appare irrilevante  alla  luce delle conclusioni raggiunte   in  ordine  alla ricorrenza,   nel  caso  in  esame,  della  fattispecie  disciplinata dall'art. 2043 c.c. e non dall'art. 2050 c.c..
Una  volta, infatti, escluso che si tratti di attività pericolosa  - come peraltro riconosciuto anche dalla Corte di merito - stabilire la tardività  o  meno della domanda ex art. 2050 c.c. perchè  proposta soltanto  in  appello  -  a  fronte  di  quella  ex  art.  2043  c.c. introduttiva  del  primo  giudizio - e la  conseguente  omissione  di pronuncia,  da parte della Corte di merito, sulla relativa  eccezione sollevata  dal Ministero in quel grado di giudizio - non  produrrebbe alcun effetto favorevole per il proponente.
L'eventuale   affermazione  di  correttezza  della  tesi   sostenuta, infatti,  -  alla  luce delle conclusioni raggiunte  dalla  Corte  di legittimità in precedenza, in ordine alla sussistenza di  un'ipotesi riconducibile alla generale responsabilità aquiliana  ex  art.  2043 c.c. - non sortirebbe alcuna ricaduta sull'iter processuale, privando la parte dell'utilità degli eventuali risultati favorevoli.
La Corte di merito sul punto così si è espressa: "Indipendentemente dalle  pur  possibili  discussioni sulla novità  della  domanda  ove fondata  sull'art.  2050  c.c. piuttosto che semplicemente  sull'art. 2043 c.c. (l'eccezione è stata puntualmente svolta dall'Avvocatura), è    opinione   della   Corte   che   l'attività   della   Pubblica Amministrazione  volta  all'esecuzione delle  disposizioni  di  legge sulla  vaccinazione  obbligatoria non possa essere  inserita  tra  le attività pericolose ex art. 2050 c.c.".
Ed  ha, quindi, accolto l'appello del Ministero ritenendo che  "  gli attori  hanno provato il fatto della vaccinazione e  la sua efficienza causale rispetto al fatto dannoso delle lesioni, ma non hanno provato la  colpa";  con  ciò  qualificando, evidentemente,  l'azione  quale extracontrattuale derivante dalla clausola generale di  cui  all'art. 2043 c.c. non riconoscendone, però, la fondatezza - diversamente dal primo  giudice  -  per difetto di prova con riferimento  all'elemento soggettivo della colpa.
Fondatezza  della domanda - in termini di violazione  dell'art.  2043 c.c. - affermata, invece, in questa sede di legittimità. 3.2.  Con  il  secondo  motivo il Ministero denuncia  la  motivazione omessa  ovvero insufficiente su un punto decisivo della  controversia prospettato  dalle  parti  nonchè  rilevabile  d'ufficio  (art.  360 c.p.c., n. 5).
Il motivo non è fondato.
La   Corte   di  merito  ha  rigettato  l'appello   sul  punto   della individuazione  della  domanda  proposta  dagli  attuali   ricorrenti principali  nel  giudizio  di  primo grado  così  motivando:  "  ... effettivamente   gli   attori  esordirono   in   giudizio   chiedendo espressamente il risarcimento del danno per lesione  del diritto  alla salute  ex  art.  2043  c.c.";  proseguendo  "Del  resto,  altro  non avrebbero  potuto chiedere, posto che all'epoca non era stata  ancora promulgata la L. n. 210 del 1992 con la quale fu stabilito il diritto all'indennizzo per coloro che avevano riportato lesioni a seguito  di vaccinazioni antipolio".
Ed  ha puntualizzato "Nel corso del giudizio di primo grado non  c'è mai  stato  alcun  esplicito aggiustamento o  riconsiderazione  delle conclusioni  prese nell'atto di citazione, e quindi  non  ha  violato l'art.  112  c.p.c.  il  primo giudice che si  è  pronunciato  sulla pretesa risarcitoria";  concludendo "Infine, nessuna incidenza  sembra avere   portato  nè  sull'ammissibilità  della  domanda,  nè   sui presupposti   per  il  suo   accoglimento,  la  sopravvenienza   della normativa speciale sull'indennizzo".
Il  ricorrente  incidentale condizionato contesta,  invece,  che  gli attuali ricorrenti principali avrebbero inizialmente proposto domanda di  risarcimento  del  danno ai sensi dell'art.  2043  c.c.  per  poi limitarla,   all'udienza  del  28.11.1991  (e  non  29.11.1991   come erroneamente riportato), a quella esclusivamente diretta ad  ottenere l'indennizzo introdotto con la L. n. 210 del 1992;  e su  tale  punto, evidenziato  come  essenziale ai fini della decisione,  la  Corte  di merito sarebbe incorsa in un vizio di motivazione.
Il  rilievo  è  destituito di fondamento per un  duplice  ordine  di ragioni.
Il   ricorrente  incidentale  condizionato  contesta   un'omessa   od insufficiente  motivazione  in ordine al punto   decisivo  prospettato dall'appellante Ministero o rilevabile d'ufficio.
Nessuno dei vizi contestati sussiste.
La  lettura del verbale di udienza, in cui sarebbe stata limitata  la domanda, non è, neppure, riportato in ricorso; con ciò violando  il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Ma,  quel  che  è  più rilevante è che la Corte di  merito,  nella qualificazione della domanda - che spetta al giudice  del  merito  -, non è incorsa in alcun vizio, motivando correttamente in ordine alla persistenza  della  domanda di risarcimento del danno  ex   art.  2043 c.c.;   con  ciò, ovviamente, interpretando implicitamente il  tenore del verbale del 28.11.1991 e pervenendo ad escludere l'abbandono o la limitazione dell'originaria domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043  c.c.;   non  dando,  a  tale fine, alcuna  rilevanza  preclusiva all'eventuale   puntualizzazione, in ordine ad un  fatto  sopravvenuto (L.  n.  210  del  1992), che nulla toglie - ma anzi  si  aggiunge  - all'originaria domanda.
Conclusivamente,  vanno  rigettati il  primo  e  secondo  motivo  del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato.
Va accolto, invece, il terzo motivo del ricorso principale.
La  sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione.
Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.P.Q.M.
LA  CORTE rigetta  il  primo  e  secondo motivo del ricorso  principale  ed   il ricorso  incidentale  condizionato.  Accoglie  il  terzo  motivo  del ricorso principale. Cassa in relazione e rinvia, anche per le  spese, alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione.

Ministero dell'interno Circ. 19-5-2011 n. 300/A/4692/11/109/16 D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 recante: "Attuazione della Dir. 2006/126/CE e della Dir. 2009/113/CE concernenti le patenti di guida". Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.

Circ. 19 maggio 2011, n. 300/A/4692/11/109/16 (1).
 D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59        recante: "Attuazione della Dir. 2006/126/CE e della Dir. 2009/113/CE         concernenti le patenti di guida".     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.


          
                           
Alle                          
Prefetture - Uffici territoriali del               Governo  
                                        
Loro sedi  
                           
Ai                          
Commissariati del Governo per le province               autonome di Trento e Bolzano  
                           
Alla                          
Presidenza della giunta regionale della               Valle D'Aosta  
                                                   
Aosta  
                           
Alle                          
Questure della Repubblica             
                                        
Loro sedi  
                           
Ai                          
Compartimenti della polizia stradale             
                                        
Loro sedi  
                           
Alle                          
Zone polizia di frontiera             
                                        
Loro sedi  
                           
Ai                          
Compartimenti della polizia               ferroviaria  
                                                   
Loro sedi  
                           
Ai                          
Compartimenti della polizia postale e delle               comunicazioni  
                                                   
Loro sedi  
                         
e, p.c.:                          
Al                          
Dipartimento per gli affari interni e               territoriali  
                                                   
Roma  
                           
Al                          
Ministero delle infrastrutture e dei               trasporti  
                                        
Dipartimento per i trasporti, la               navigazione ed i sistemi informativi e statistici  
                                                   
Roma  
                           
Al                          
Ministero della giustizia             
                                        
Dipartimento per l'amministrazione               penitenziaria  
                                                   
Roma  
                           
Al                          
Ministero delle politiche agricole,               alimentari e forestali  
                                                   
Corpo forestale dello Stato             
                                        
Roma  
                           
Al                          
Comando generale dell'arma dei               carabinieri  
                                                   
Roma  
                           
Al                          
Comando generale della guardia di               finanza  
                                        
Roma  
                           
Al                          
Centro addestramento della polizia di               Stato  
                                                   
Cesena            



              



Per opportuna conoscenza, si comunica che nella         G.U. 30 aprile 2011, n. 99 è stato pubblicato il decreto legislativo di cui         all'oggetto in materia di patenti di guida prevedendo oltre al recepimento         delle disposizioni recate dalla direttiva, anche un più generale coordinamento         ed aggiornamento del Codice della Strada operando una riclassificazione delle         categorie delle patenti di guida anche al fine di agevolare i controlli su         strada.      
Si premette che le disposizioni del decreto         legislativo troveranno applicazione a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad         eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,         nonché nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1,         B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB, in vigore dal 15 maggio 2011. Da quest'ultima         data sono abrogate le disposizioni di cui all'allegato III del D.M. 30         settembre 2003, n. 40T.      
Nello specifico, il recepimento delle direttive         UE relative alla patente di guida va ad incidere direttamente sul C.d.S. e ne         modifica alcuni articoli:      
- artt. 115 e 116, C.d.S.: vengono fissati i         requisiti in materia di carta di qualificazione del conducente e riscritto         l'art. 116, C.d.S. per l'inserimento della patente AM (per la guida dei         ciclomotori), la categoria A2 e reintrodotte le patenti di categoria B1, C1 e         D1;      
- art. 118-bis, C.d.S.: introduzione del concetto         di residenza ai fini del rilascio della patente di guida;      
- artt. 119, 121, 123, 124, 125 e 126, C.d.S:         adeguamento in funzione delle nuove patenti di guida; inserimento della         necessità della visita presso la Commissione Medica anche per gli         ultraottantenni;      
- art. 128, C.d.S.: l'idoneità alla guida in         soggetti già titolari di patente con patologie incompatibili è valutata anche         in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli dell'articolo         119;      
- artt. 129, 135, 136-bis e 136-ter, C.d.S.: in         materia di patenti e abilitazioni professionali rilasciate da uno Stato estero         viene soppressa la previsione della sospensione della patente con provvedimento         del Prefetto; adeguamento degli articoli; adeguamento della disciplina dei         provvedimenti inerenti il diritto di guidare adottati nei confronti di titolari         di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio         economico europeo.      
L'ultima parte del decreto legislativo, infine,         detta alcune norme generali di seguito illustrate:      
- art. 22, D.Lgs. definisce il modello di patente di         guida comunitaria con la possibilità di inserire un supporto di memorizzazione         - microchip - contenente i dati armonizzati delle stesse;      
- art. 23, D.Lgs. prevede l'emanazione di più         decreti per disciplinare i requisiti per la prova di verifica delle capacità e         dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida di categoria         AM.      
Infine, viene abrogato l'allegato III al D.M. 30         settembre 2003, n. 40/T e viene sostituito, per le patenti delle categorie A,         A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB dall'allegato III al presente decreto.      
       
      
Si fa riserva di impartire ulteriori disposizioni         operative uniformi in sede di entrata in vigore delle nuove         disposizioni.    


Il Direttore centrale
Giuffrè



D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, art. 9
D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, art. 22
D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, art. 23
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, allegato III

Ministero della salute Nota 1-6-2011 n. DGSA/56/P Incidente alla centrale nucleare di Daiichi Fukushima: impatto sui medicinali forniti dal Giappone all'Europa.

Radiation leak from the Daiichi Fukushima nuclear power plant: Impact on  medicinal products supplied to EU from Japan.
Emanata  dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, Ufficio IV - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario.
Nota 1 giugno 2011, n. DGSA/56/P (1).
 Incidente alla centrale nucleare         di Daiichi Fukushima: impatto sui medicinali forniti dal Giappone all'Europa.         Radiation leak from the Daiichi Fukushima nuclear power plant: Impact on         medicinal products supplied to EU from Japan.     

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica  veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, Ufficio IV - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario.


          
              
Ai                          
Titolari di autorizzazione all'immissione               in commercio in Italia di medicinali veterinari  
                         
To                          
Marketing Authorisation Holders -               Veterinary medicinal products registered in Italy            


              



A seguito dell'incidente occorso alla centrale         nucleare di Fukushima Daiichi (Giappone) marzo 2011, le autorità europee e gli         stati membri hanno avviato una procedura di monitoraggio per valutare il         possibile impatto dell'incidente sui medicinali e le materie prime         farmacologicamente attive fabbricati in Giappone. Questo processo include         l'esame e la valutazione del rischio di una possibile contaminazione, tenendo         in considerazione i limiti fissati per gli alimenti dal Reg. (UE) n. 297/2011         così come modificato dal Reg. (UE) n. 351/2011.      
Lo scrivente Ufficio, allo scopo di salvaguardare         la salute pubblica, ed in considerazione del fatto che la responsabilità di         assicurare la qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali veterinari ricade         sui titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, chiede a codesta         ditta di completare (a firma del rappresentante legale dell'azienda) ed inviare         all'Ufficio IV della DGSA la dichiarazione allegata alla presente nota         (dichiarazione in lingua inglese, sul modello utilizzato a livello europeo). La         dichiarazione va presentata per ciascun medicinale veterinario parzialmente o         totalmente fabbricato in Giappone, incluse le materie prime e i loro intermedi,         facendo riferimento ai livelli massimi fissati per lo iodio-131, cesio-134 e         cesio-137 nel Reg. (UE) n. 297/2011 come modificato dal Reg. (UE) n.
351/2011.         In particolare la richiesta in oggetto si riferisce alle produzioni che         avvengono in una o più delle seguenti prefetture: Fukushima, Gunma, Ibaraki,         Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo and         Chiba.      
Nel caso in cui l'azienda non possegga         Autorizzazioni all'Immissione in Commercio che ricadono nelle fattispecie di         cui all'allegato alla presente nota, si richiede comunque che la ditta invii         allo scrivente ufficio la seguente dichiarazione sottoscritta dal         rappresentante legale dell'azienda:      
"In qualità di legale rappresentante         dell'azienda, dichiaro sotto la mia responsabilità che l'azienda XXX non è         titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali veterinari         parzialmente o totalmente fabbricati in Giappone, incluse le materie prime e i         loro intermedi, con particolare riferimento al territorio delle seguenti         prefetture: Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata,         Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo and Chiba."      
La risposta alla presente nota deve essere         inviata allo scrivente ufficio entro il 1° luglio 2011.      
       
      
Following the radiation leak from the Fukushima         Daiichi nuclear power plant in Japan after the earthquake and tsunami of 11         March 2011, EU authorities and Member States have been monitoring its possible         impact on medicines manufactured in Japan. This includes an assessment and         evaluation of the risk for possible radioactive contamination. Account has been         taken of the limits set for food in Regulation (EU) No 297/2011 as amended by         Regulation (EU) No 351/2011.      
The responsibility for ensuring the quality,         safety and efficacy of medicinal products lies with the Marketing Authorisation         Holder. Therefore, to safeguard public health, the National Competent         Authorities of the Member States and EMA (for Centrally Authorised Products),         invite the Marketing Authorisation Holder to complete (signed by a legal         representative of the company) and submit the attached declaration for each         veterinary medicinal product partially or totally manufactured in Japan         including active substances and intermediates, with reference to the maximum         levels set for iodine-131, caesium-134 and caesium-137 in Regulation (EU) No         297/2011 as amended by Regulation (EU) No 351/2011.      
Specifically this request addresses the         veterinary medicinal product(s)/active substances/intermediates manufactured or         partially manufactured in Japan, and in particular, in one or more of the         following prefectures: Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata,         Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo and Chiba.      
In case your company has no medicinal products         which belong to one of the categories listed in the annex, you should in any         case respond to this note with a declaration stating that you are not in         possession of any marketing authorisation in Italy for a veterinary medicinal         product partially or totally manufactured in Japan including active substances         and intermediates.      
The answer to this request should be sent to this         office by the 1st of July 2011.      
       
     
Il Direttore dell'ufficio IV     
 Dott.ssa Simonetta Bonati    



Reg. (CE) 25 marzo 2011, n.       297/2011
Reg. (CE) 11 aprile 2011, n.       351/2011

NUCLEARE: CONSULTA, QUESITO REFERENDARIO HA REQUISITI CHIAREZZA E UNIVOCITA'


NUCLEARE: CONSULTA, QUESITO REFERENDARIO HA REQUISITI CHIAREZZA E UNIVOCITA' =

Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - Il quesito referendario sul
nucleare ''e' connotato da una matrice razionalmente unitaria e
possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneita' ed
univocita'''. E' quanto sottolinea la Corte Costituzionale, che ha
dichiarato ammissibile la richiesta di referendum sul nucleare dopo il
si' della Cassazione. Il "quesito in esame -viene rilevato- mira a
realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in
vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire
l'inclusione dell'energia nucleare fra le norme di produzione
energetica, fermo restando, ovviamente che spetta al legislatore e al
Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di fissare le
modalita' di adozione della strategia energetica nazionale, nel
rispetto dell'esito della consultazione referendaria".

Inoltre, la Consulta fa notare che "le disposizioni di cui si
propone l'abrogazione (commi 1 e 8 dell'art. 5) risultano unite da una
medesima finalita': quella di essere strumentali a consentire, sia
pure all'esito di ulteriori evidenze scientifiche sui profili relativi
alla sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico in
tale settore, di adottare una strategia energetica nazionale che non
escluda espressamente l'utilizzazione di energia nucleare, cio' in
contraddizione con l'intento perseguito dall'originaria richiesta
referendaria", in particolare, segnala la Consulta, "attraverso
l'abrogazione dell'art. 3 del d.lgsl. 31 del 2010".

(Sin/Zn/Adnkronos)
07-GIU-11 16:02

NNNN
Referendum/Finocchiaro:Consulta smaschera ennesima truffa governo
Sopravvivono in Parlamento ma nel paese Pdl-Lega sono minoranza

Roma, 7 giu. (TMNews) - "Le motivazioni depositate dalla Corte
Costituzionale sul referendum per il nucleare smascherano
definitivamente l'ipocrisia e la bassezza del governo
Berlusconi". Lo sottolinea Anna Finocchiaro, capogruppo del Pd al
Senato.

"Per evitare il voto popolare il famoso 'governo del popolo' è
arrivato, modificando un testo di legge in maniera strumentale, a
prendere in giro il Parlamento e i cittadini italiani - denuncia
Finocchiaro -. Si è trattato dell'ennesima truffa fatta da questo
governo al solo fine di far sopravvivere un quadro politico che
forse resiste in Parlamento, grazie a qualche fortunosa campagna
acquisti, ma che nel Paese è già modificato. In Italia Pdl e Lega
sono minoranza".

Red/Gal

071659 giu 11
NUCLEARE. ECODEM: CONSULTA AFFOSSA I TRUCCHI DEL GOVERNO
VIGNI: ITALIANI HANNO NELLE LORO MANI POSSIBILITA' FERMARE ATOMO.

(DIRE) Roma, 7 giu. - "La decisione unanime della Corte
Costituzionale sulla ammissibilita' del quesito referendario
riformulato dalla Cassazione affossa definitivamente i trucchi
del governo per evitare il pronunciamento popolare". Cosi'
Fabrizio Vigni, presidente nazionale Ecologisti Democratici. "Ora
finalmente non ci sono piu' dubbi- aggiunge Vigni- gli italiani
hanno nelle loro mani, il 12 e il 13 giugno, la possibilita' di
fermare il nucleare e di costruire un futuro fatto di fonti
rinnovabili, efficienza energetica, innovazione tecnologica,
seguendo l'esempio della Germania".

(Com/Ran/ Dire)
16:23 07-06-11

NUCLEARE: PELLEGRINO, DECISIONE CONSULTA VITTORIA DI INTERO CORPO ELETTORALE =
'STOPPATO MALDESTRO TENTATIVO IMPOSTO DA GOVERNO AD AVVOCATURA
DELLO STATO'

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Soddisfazione, perche' oggi non
vincono soltanto i promotori referendari ma vince l'intero corpo
elettorale" viene espressa all'Adnkronos dall'avvocato Gianluigi
Pellegrino, rappresentante legale del Pd davanti alla camera di
consiglio dei giudici della Consulta per il quesito sul nucleare,
commentando il via libera della Corte Costituzionale al referendum.
"Proprio il corpo elettorale - osserva - ha rappresentato un autentico
'convitato di pietra' davanti ai giudici costituzionali".

Pellegrino registra che "si e' stoppato il primo tentativo nella
storia politica democratica italiana di interrompere traumaticamente
una elezione, che per quanto riguarda gli italiani residenti
all'estero era gia' in corso, a pochi giorni dall'apertura dei seggi
elettorali in Italia. Per questo si tratta di una vittoria giuridica
ma ancor di piu' di una vittoria politica, nel senso non di parte ma
di salvaguardia dei diritti del corpo elettorale". (segue)

(Bon/Zn/Adnkronos)
07-GIU-11 16:21

NNNNNUCLEARE: PELLEGRINO, DECISIONE CONSULTA VITTORIA DI INTERO CORPO ELETTORALE (2) =

(Adnkronos) - Quanto al merito della questione, "si ribadisce
quello che ha gia' osservato la Cassazione, ovvero che la nuova legge
'omnibus' e' comunque una legge nuclearista che da' al governo il via
libera a compiere ogni valutazione, anche sull'inserimento delle
centrali nucleari nel piano energetico nazionale, affidandolo a un
semplice atto amministrativo. Non vedo proprio -continua Pellegrino-
come ora si possa continuare a sostenere che si tratta di un
referendum inutile... Le ragioni, che il governo aveva imposto
all'Avvocatura dello Stato di sostenere, sono state rispedite al
mittente dalla Corte Costituzionale, che ha confermato il giusto
operato della Cassazione e fermato il maldestro tentativo del
governo".

(Bon/Zn/Adnkronos)
07-GIU-11 16:25

NNNN
REFERENDUM: CONSULTA, NUOVA LEGGE CONSENTE IL NUCLEARE =
(AGI) - Roma, 7 giu. - La nuova legge approvata dal parlamento
consente il nucleare. E' quanto si evidenzia nelle motivazioni
depositate dalla Corte costituzionale della sentenza numero 174
con la quale e' stato ammesso il quesito sul nucleare per i
referendum del 12 e 13 giugno.
"Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione (commi 1 e
8 dell'articolo 5 della legge numero 75 del 26 maggio 2011) -
si legge nel dispositivo - risultano, infatti, a seguito della
riformulazione del quesito da parte dell'Ufficio centrale,
unite da una medesima finalita': quella di essere strumentali a
consentire, sia pure all'esito di ulteriori evidenze
scientifiche su profili relativi alla sicurezza nucleare e
tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore, di
adottare una strategia energetica nazionale che non escluda
espressamente l'utilizzazione di energia nucleare, cio' in
contraddizione con l'intento perseguito dall'originaria
richiesta referendaria, in particolare attraverso l'abrogazione
dell'articolo 5 del decreto legislativo numero 31 del 2010".
(AGI)
Rmn/Mom (Segue)
071528 GIU 11

NNNN
NUCLEARE: CONSULTA, NUOVO QUESITO E' CHIARO E UNIVOCO (2)

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Nel dare il via libera al quesito
riformulato dalla Cassazione, i giudici dell'Alta Corte
sottolineano che cio' e' possibile ''restando fermo il fatto,
ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, di fissare le modalita' di
adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto
dell'esito della consultazione referendaria''.
Secondo la Consulta, le disposizioni contenute nei commi 1 e
8 dell'art. 5 del decreto omnibus di cui si chiede l'abrogazione
sono ''unite da una medesima finalita'', vale a dire quella di
''essere strumentali a consentire, sia pure all'esito di
'ulteriori evidenze scientifiche' sui profili relativi alla
sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico in
tale settore, di adottare una strategia energetica nazionale che
non escluda espressamente l'utilizzazione dell'energia nucleare,
cio' in contraddizione - secondo la Corte - con l'tento
perseguito dall'originaria richiesta referendaria''.
La Corte Costituzionale, con una sentenza scritta da Giuseppe
Tesauro e votata all'unanimita' dai 13 giudici oggi presenti in
camera di Consiglio, e' dunque entrata nel merito della
questione che le e' stata trasmessa dall'Ufficio centrale della
Cassazione dopo il trasferimento della richiesta di abrogazione
referendaria gia' dichiarata ammissibile lo scorso gennaio. La
Corte ricorda infatti che, in base ad una sua precedente
sentenza (n.68 del 1978), spetta alla Cassazione ''verificare
se, nonostante gli effetti abrogativi della nuova disciplina, la
consultazione popolare debba svolgersi 'pur sempre', trasferendo
od estendendo la richiesta alla legislazione successiva''. Ma in
base alla giurisprudenza costituzionale, compete invece alla
Consulta ''verificare che non sussistano eventuali ragioni di
inammissibilita' rispetto all'art.75 della Costituzione e ai
parametri desumibili dall'interpretazione logico-sistematica
della Costituzione''. Parametri che, in questo caso, non sono
stati violati e che dunque hanno permesso alla Consulta di dare
un suo ulteriore via libera. (ANSA).

BAO
07-GIU-11 15:31 NNNN
REFERENDUM: CONSULTA, NUOVA LEGGE CONSENTE IL NUCLEARE (2) =
(AGI) - Roma, 7 giu. - Per i giudici della Corte
Costituzionale, presieduta da Alfonso Quaranta, la nuova legge
approvata dal Parlamento, che ha convertito il decreto omnibus,
non ha quindi fatto venir meno l'esigenza dei cittadini di
esprimere il proprio parere contro il nucleare.
"Anche il quesito in esame - dicono i giudici della
Consulta riferendosi al nuovo quesito riformulato dalla Corte
di Cassazione che chiede l'abrogazione dei commi 1 e 8
dell'articolo 5 della nuova legge - mira a realizzare un
effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del
chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire
l'inclusione dell'energia nucleare tra le forme di produzione
energetica, fermo restando ovviamente, che spetta al
legislatore e al governo, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, di fissare le modalita' di adozione della strategia
energetica nazionale, nel rispetto dell'esito della
consultazione referendaria". (AGI)

Rmn/Zeb
071558 GIU 11

NNNN
 REFERENDUM: CONSULTA, NUOVA LEGGE CONSENTE IL NUCLEARE (3) =
(AGI) - Roma, 7 giu. - La Corte Costituzionale ricorda,
inoltre, che "secondo la sentenza numero 68 del 1978, qualora
nel corso del procedimento referendario la disciplina oggetto
del quesito sia modificata, all'ufficio centrale per il
referendum (della Cassazione) spetta accertare se l'intenzione
del legislatore sia diversa rispetto alla regolamentazione
precedente della materia".
"Qualora infatti - scrive la Corte Costituzionale - tale
intenzione rimanga fondamentalmente identica, malgrado le
innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate
dalle Camere, la corrispondente richiesta non puo' essere
bloccata, perche' diversamente la sovranita' del popolo
(attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta a mera
apparenza".
"La giurisprudenza costituzionale - si legge ancora - ha,
altresi', precisato che in riferimento al quesito riformulato
dall'ufficio centrale per i referendum, compete, invece, a
questa Corte, verificare che non sussistano eventuali ulteriori
ragioni di inammissibilita' rispetto all'articolo 75 della
Costituzione ed ai parametri desumibili dall'interpretazione
logico-sistematica della Costituzione". (AGI)
Rmn/Zeb
071617 GIU 11

NNNN