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giovedì 14 ottobre 2010

Concorsi pubblici: discrezionalità della P.A. nella valutazione complessiva

N. 07369/2010  REG.SEN.
N. 00431/2010  REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 431 del 2010, proposto da: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

......
per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO  – ROMA: SEZIONE II TER n. 10484/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II TER n. 10484/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II TER n. 10484/2009, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL PERSONALE AMMESSO A FREQUENTARE IL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Luciano G. ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato  dello stato Ventrella e l’ avvocato Zhara Buda Claudia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali avverso la sentenza del T.a.r. Lazio , di estremi indicati in epigrafe, che ha annullato il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 17.11.2008, con il quale è stata approvata la graduatoria del personale ammesso a frequentare il corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente.

Il T.a.r. Ha accolto il ricorso di primo grado riscontrando vizi di difetto di motivazione e di istruttoria. La sentenza rileva, infatti, come l’Amministrazione non abbia dato conto nell’assegnazione del punteggio del percorso valutativo seguito, “giacché i coefficienti riconosciuti – nella sostanza soltanto due: punti 20, il massimo, per sessantanove candidati e punti 177 per gli altri – sono accompagnati soltanto da espressioni di mero richiamo ai parametri di giudizio, che si traducono in circonlocuzioni tautologiche dalle quali impossibile evincere i presupposti razionali della valutazione finale e della sua insolita massificazione”.

Il ricorso in appello è infondato e merita la reiezione.

Sostiene l’appellante amministrazione che il criterio valutativo di cui alla categoria VIII postulava il riconoscimento in capo all’amministrazione di una amplissima latitudine di discrezionalità, e che, in concreto, la comparazione fu in realtà effettuata, sia pur esposta in termini sintetici.

L’errore del Tar sarebbe stato quello di considerare il parametro valutativo esposto nella categoria VIII alla stregua applicando al medesimo canoni ermeneutici impraticabili in considerazione del fatto che la valutazione dell’attitudine sfuggiva ad un rigido e prestabilito schema motivazionale.

La censura non persuade.

Invero è noto il consolidato (e restrittivo) orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale “il difetto di motivazione dell’atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell’applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell’istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all’art. 97 cost. “- tra le tante: Consiglio Stato , sez. IV, 04 settembre 1996, n. 1009-).

I parametri enucleati dalla giurisprudenza perché possa essere ritenuto sussistente sì grave vizio dell’azione amministrativa, devono applicarsi anche alla motivazione che deve necessariamente assistere le valutazioni dell’amministrazione in tema di selezione concorsuale.

Inoltre, e contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione appellante, se è vero che il parametro dell’”attitudine” in se è idoneo a concretarsi in valutazioni attinenti all’intrinseco convincimento relativo alla migliore capacità di taluno o talaltro dei candidati a meglio svolgere gli alti compiti d’istituto in futuro al medesimo affidati, ciò non può essere disgiunto dalla preventiva definizione dei parametri cui ancorare tale convincimento;dalla necessità che si dia atto analiticamente delle ragioni supportanti il convincimento espresso; dalla doverosa correlazione di tale motivazione ai parametri previamente indicati e costituenti per l’Amministrazione autovincolo; ed, infine, dalla – anche sintetica, purchè non criptica- esposizione dell’iter motivazionale che ha condotto alla formazione del convincimento.

Tale attività, si badi, è vieppiù necessaria allorchè si tratti di delibare comparativamente tra una pluralità di candidati aventi un percorso professionale in qualche misura assimilabile, esperienze simili, e (come non negato dall’amministrazione) profili professionali d’alto livello.

Ciò costituisce unico presidio per scongiurare il rischio –a monte- che la valutazione dell’amministrazione possa all’esterno fondarsi su imperscrutabili valutazioni in quanto tali sospettabili di parzialità e –a valle- per consentire il controllo giurisdizionale su tale operato, prescritto dalla Carta Fondamentale.

Sia pure consapevole della difficoltà di comparare una procedura concorsuale ad altra di diverso genere, e con tutte le cautele derivanti dalla endemica specificità dell’una rispetto all’altra, a simili principi si è ancorata la valutazione della Sezione nella rigorosa decisione resa il 11 ottobre 2005, n. 5627, laddove si è condivisibilmente affermato (si riporta un breve stralcio dell’iter motivazionale) innanzitutto che l’orientamento per cui “in sede di valutazione di più candidati alla promozione alla qualifica superiore, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’attribuire il punteggio sull’attitudine, essendo questo collegato ad una valutazione complessiva ed integrale della personalità dei candidati e alla idoneità prospettica a svolgere in modo ottimale le funzioni della qualifica superiore – è confermato da ormai consolidata giurisprudenza, come anche deve ritenersi acquisito il principio giurisprudenziale secondo cui le valutazione di merito, salvo i casi di illogicità manifesta e di ingiustizia manifesta, non possono essere oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità.”

Muovendo da tale condivisibile punto di partenza, poi, la Sezione ha rilevato la “necessità che la discrezionalità dell’Amministrazione abbia sempre il supporto della sua manifestazione in specifici concreti elementi e si esprima, in ogni caso, attraverso una motivazione che renda possibile comprendere le ragioni per cui, in relazione alla valutazione di più candidati, una complessità di valutazione sia da ritenersi superiore ad un’altra complessità di valutazione, altrimenti la discrezionalità amministrativa verrebbe a confondersi con un giudizio di carattere assoluto, privo di pur minimi, necessari riscontri obiettivi”

Orbene, in quella occasione, la Sezione, valutando la posizione di un candidato che “vantava precedenti professionali nonché incarichi e titoli di assoluto rilevo quanto meno equivalenti a quelli di altri colleghi che si sono visti attribuire, invece, la promozione alla qualifica superiore, la maggiore idoneità di questi ultimi, rispetto all’interessato” affermò che il convincimento dell’amministrazione si sarebbe dovuto dimostrare anche se non attraverso una accurata comparazione analitica, almeno ( pur tenendo conto della complessità delle rispettive valutazioni) attraverso una sia pur minima motivazione che rendesse esplicito il detto miglior grado di complessità dei giudizi ritenuto dalla Commissione.”

La traslazione di tali condivisibili principi al caso in esame induce il Collegio a ritenere esatta la statuizione dei primi Giudici ed infondato l’appello.

Nel caso di specie, alla specificazione dei parametri a monte, (“Funzioni svolte; Sedi;Organizzazione e gestione del personale;Capacità relazionali; Personalità;) si accompagnava, come esattamente posto in luce dal Tar, anche, la indicazione delle linee di esame dei precisi e definiti parametri di valutazione dianzi indicati.
Senonchè a tale autovincolo non ha fatto seguito – come esposto con accuratezza dal Tar nella parte motiva dell’appellata decisione laddove ha indicato la standardizzata esposizione sottesa al giudizio reso dall’amministrazione- un approccio esplicativo del convincimento cui l’amministrazione appellante era pervenuta, né una esposizione compiuta del medesimo (e ciò collidendo con il consolidato orientamento per cui “nell’ambito della procedura di scrutinio per merito comparativo, l’organo di vertice dell’amministrazione pur godendo di un’ampia discrezionalità, per la mancanza di precisi e predeterminati elementi di valutazione, ha comunque l’obbligo di fornire idonea motivazione, onde dar conto degli elementi effettivamente considerati ed idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito, soprattutto in considerazione della necessaria correlazione logica che deve intercorrere tra la valutazione complessiva e le singole categorie di titoli, ivi compresa quella relativa all’attitudine allo svolgimento delle funzioni superiori.” Consiglio Stato , sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3400).

In sintesi: dall’esame degli atti di causa deve concordarsi con la valutazione del Tar secondo cui non è possibile ricavare dai giudizi espressi, le ragioni per cui a taluno dei candidati siano stati attribuiti 17 punti ed a talaltro 20, né le valutazioni differenziali poste a monte di tale attribuzione dei punteggi.

In siffatta situazione, la statuizione demolitoria resa dal Tar si appalesa qual necessitata, e, avuto riguardo alla complessiva inattendibilità delle operazioni selettive concernenti tale parametro, neppure è possibile concordare con le affermazioni (integranti vere e proprie richieste subordinate) contenute sia nella memoria difensiva in ultimo depositata dall’amministrazione che nell’atto di intervento ad adiuvandum secondo cui la portata della statuizione demolitoria avrebbe dovuto essere limitata in relazione alla posizione attiva vantata dall’appellato.

Ciò perché la inattendibilità dell’operazione relativa al parametro della “ valutazione attitudinale” (si vedano sul punto il terz’ultimo ed il penultimo capoverso della motivazione dell’ appellata decisione) è complessiva, non consentendo di accertare non soltanto le ragioni sottese all’attribuzione del punteggio minimo (tra i soli due consentiti) di 17 a taluno dei candidati, ma, anche, quelle sottese all’attribuzione del punteggio di 20 partecipanti poi risultati vincitori.

La ipotizzata “prova di resistenza” nel caso di specie non appare in alcun modo praticabile, ed anche sotto tale angolo prospettico il ricorso in appello principale deve essere disatteso.

Devono essere compensate le spese del giudizio a cagione della particolarità, complessità e parziale novità delle questioni devolute all’esame del Collegio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:


Giovanni Ruoppolo, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere


L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Il Segretario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Il salvataggio dei minatori cileni

Operazioni di salvataggio dei 33 minatori cileni intrappolati a 700 metri di profondità da oltre due mesi (fonte: Cnn)

I minatori di Gillo Pontecorvo




La realtà della miniera non solo in Cile, ma anche in Italia: riproponiamo "Pane e zolfo" (1956), un cortometraggio semisconosciuto del regista che racconta la lotta dei lavoratori della miniera di zolfo Cabernardi di Sassoferrato

Personale supplente di scuola pubblica ed indennità di buonuscita

ORDINANZA

23.9.2010 n. 265


Ordinanza del 25 maggio 2010 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria sul ricorso proposto da Renga Gabriella contro I.N.P.D.A.P. Ed altri.

Previdenza – Indennità di buonuscita prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato - Non spettanza al personale supplente delle scuole di istruzione  primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Lesione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Violazione della garanzia previdenziale.
• Decreto del Presidente della Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1032, art. 2, primo comma.
• Costituzione, artt. 3, 36 e 38.
Previdenza – Indennità di buonuscita prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato – Spettanza al personale iscritto da almeno un anno al Fondo di previdenza gestito dall’INPDAP - Conseguente esclusione del diritto per il personale supplente delle scuole di istruzione  primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica – Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Lesione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata – Violazione della garanzia previdenziale.
• Decreto del Presidente della Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1032, art. 3, primo comma.
• Costituzione, artt. 3, 36 e 38.
Previdenza – Indennità di buonuscita prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato - Spettanza al personale avente almeno un anno di servizio continuativo - Conseguente esclusione del diritto per il personale supplente delle scuole di istruzione  primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Lesione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Violazione della garanzia previdenziale.
• Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, primo comma.
• Costituzione, artt. 3, 36 e 38.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 485 del 1999, proposto da: Renga Gabriella, rappresentata e difesa dall’avv. Siro Centofanti, con domicilio eletto presso l’avv. Siro Centofanti in Perugia, via Fani, 14;
Contro:
I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Regni, con domicilio eletto presso Massimo Regni in Perugia, via M.
Angeloni, 43/A;
Provveditorato Studi di Perugia, Ministero della pubblica istruzione , rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
Istituto Magistrale Statale «Pieralli» di Perugia, per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita (ex d.P.R. n. 1032/1973) e dell’indennità di fine rapporto (ex d.lgs. c.p.s. n. 207/1947);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di I.N.P.D.A.P.; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Provveditorato Studi
di Perugia e del Ministero della pubblica istruzione ; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2009 il
dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori prof. Avv.
S. Centofanti per la ricorrente, avv. M. Regni per l’I.N.P.D.A.P. E l’avv. G. Polizzi per le amministrazioni statali intimate;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

F a t t o e d i r i t t o

1. La ricorrente, nata nel 1938, ha insegnato musica presso le scuole statali per 34 anni: precisamente dal 1° gennaio 1960 al 30 marzo 1973 e (dopo un’interruzione correlata alla gravidanza) dal 20 settembre 1977 fino all’anno scolastico 1997/1998.
é stata collocata in quiescenza il 1° settembre 1998.
La ricorrente stessa non é mai stata inserita nei ruoli del personale statale, ma avuto sempre una serie di incarichi continuativi.
2. Chiede oggi:
all’I.N.P.D.A.P.: l’indennità di buonuscita per i periodi in cui é stata iscritta all’inerente Fondo Opera di Previdenza (nove anni, 3 mesi, 3 giorni);
allo Stato: l’indennità di fine rapporto ai sensi dell’art.
9, d.lgs. 4 aprile 1947, n. 207, per i restanti periodi.
3. I fatti ora riassunti, non sono controversi.
4. In diritto, la domanda é sorretta da approfondite argomentazioni con le quali si sostiene, in estrema sintesi, che:
alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale dovrebbero ritenersi superati, almeno nella loro interpretazione letterale, i precetti recati dall’art. 3, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 e dall’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui subordinano la corresponsione delle indennità in contesa rispettivamente all’iscrizione al Fondo suddetto per almeno un anno e alla prestazione del servizio per un identico periodo;
in subordine, detti precetti sarebbero incostituzionali per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.
5. Le amministrazioni intimate si sono costituite eccependo:
l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dopo la sua interruzione (dichiarata con decreto del Presidente di questo Tribunale n. 471/2006, ex art. 24 legge n. 1034/1971);
l’inammissibilità della traslazione (tempestiva) in questa sede dell’identico giudizio promosso presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, dopo la risoluzione dell’inerente regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. Sez. Un. Civ. Ord. 6 marzo 2007 RGN 16787/04), giacché la traslazione stessa sarebbe possibile solo nell’ipotesi di conflitto di competenza e non di giurisdizione;
la prescrizione delle pretese;
l’infondatezza delle stesse.
6. Il Collegio, in primo luogo, ritiene ammissibile la translatio iudicii, in virtu’ della riassunzione (pacificamente tempestiva) successiva alla pronuncia sul regolamento di giurisdizione.
Cio’ in conformità alle note pronunce sul tema della Corte costituzionale (Sent. 12 marzo 2007, n. 77) e della Corte di cassazione (Sez. Un. Civ. Sent. 22 febbraio 2007, n. 4109).
In tal senso si rammentano: Tar Campania Napoli, sez. III 6 ottobre del 1008 13000; id. 1° ottobre 2008, n. 12320; 24 luglio 2008, n. 9342; 2 luglio 2008, n. 6782; Tar Piemonte, sez. II, 14 dicembre 2007, n. 3686.
Tanto esime il Collegio dall’affrontare le questioni inerenti la tardività della riassunzione del giudizio amministrativo interrotto.
Per completezza si osserva come la riconduzione del processo traslato nell’ambito di quello interrotto, si connoti non come prosecuzione di quest’ultimo, ma come mera misura organizzativa di economia processuale, in ossequio alla ratio ispiratrice dell’istituto dei motivi aggiunti (art. 21, primo comma, legge n.
1034/1971).
7. In secondo luogo, non si condivide l’eccezione di prescrizione.
Difatti, puo’ ormai considerarsi pacifico che la prescrizione delle pretese qui azionate sia quinquennale e che il dies a quo per il computo dell’inerente termine decorra dalla cessazione definitiva del rapporto di lavoro (per l’indennità di buonuscita: Cons. Stato sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6099; id. 29 ottobre 2002, n. 5908; 26 giugno 2002, n. 3519; 18 giugno 2002, n. 3325; per l’indennità di fine rapporto Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2008, n. 355; id. 8 ottobre 1992, n. 972; sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 50908).
Orbene, il Collegio ritiene che nel peculiare caso di specie il rapporto di lavoro possa considerarsi unico, come meglio si vedrà, per cui non é maturata alcuna prescrizione giacché la cessazione del rapporto é avvenuta nel 1998 ed il ricorso é stato presentato nel 1999.
8. La rilevata unicità, ai fini che qui interessano, discende dalla particolare struttura del rapporto di lavoro fra gli insegnanti «precari» e lo Stato.
Infatti, il nesso fra l’un contratto a termine ed il successivo non é soltanto accidentale, ma istituzionale.
Questo perché, com’é notorio, il punteggio acquisito nell’anno precedente costituisce una condizione indispensabile per la costituzione e la connotazione del rapporto di lavoro dell’anno successivo e cosi’ via.
Dal punteggio dipende, invero, la collocazione in graduatoria ed a questa sua volta consegue la stipula del nuovo contratto, l’assegnazione della sede di servizio ed ogni altro profilo caratteristico del rapporto stesso.
Ne deriva che il nesso di continuità fra i singoli contratti, formalmente a termine, sia previsto istituzionalmente il che, appunto, fa concludere, quantomeno ai fini della prescrizione, per l’unicità del rapporto di lavoro.
9. Tuttavia, se cio’ é possibile ai cennati fini, in considerazione dei penetranti poteri di indagine spettanti al Giudice per individuare in concreto il momento in cui il diritto puo’ essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.), altrettanto non puo’ dirsi per quanto attiene all’interpretazione delle norme che subordinano la spettanza delle richieste indennità alla prestazione di almeno un anno di servizio continuativo (art. 3, primo comma d.P.R. n.
1032/1973 per la buonuscita e art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. n.
207/1947 per l’indennità di fine rapporto).
Difatti, si é dell’avviso che le ricordate disposizioni, diversamente da quella sul computo del termine di prescrizione, siano di stretta interpretazione perché comportano oneri per la finanza pubblica. Orbene, il loro testo, per quel che qui rileva, é di assoluta chiarezza:
l’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973 prevede che si consegue «... il diritto alla indennità buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo»;
l’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. n. 207/1947 dispone che l’indennità di buonuscita competa al personale «... avente almeno un anno di servizio continuativo».
Il Collegio é dunque dell’avviso che sia del tutto evidente l’assenza di qualsiasi spazio per un’interpretazione di dette norme diversa da quella logico-letterale e, conseguentemente, che non vi sia alcun modo per ritenerle non ostative all’accoglimento delle pretese in esame.
10. Inoltre, per cio’ che in particolare concerne la buonuscita, appare ostativo all’accoglimento della pretesa anche l’art. 2, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 (parimenti di stretta interpretazione per le esposte ragioni) perché esclude espressamente dal diritto il «personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione  artistica».
Per vero, il servizio svolto dalla ricorrente appare riconducibile a quello di «supplenza», visto che, ovviamente, é stato effettuato su posti non coperti dal personale di ruolo, vuoi per impedimenti temporanei, vuoi per mancata assegnazione.
11. Tanto considerato, si ritiene peraltro che le citate disposizioni contrastino all’evidenza con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, rispettivamente per la violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia.
Pertanto si giudicano non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità degli artt. 3, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 e 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, prospettati dall’attenta difesa della ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.
Si solleva inoltre d’ufficio la questione di costituzionalità dell’art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., rammentando come sia già stata giudicata fondata l’analoga questione attinente all’art. 18 d.lgs. c.p.s. n.
207/1947 (Corte cost. Sent. 17 dicembre 1987, n. 518).
12. Dette questioni si ritengono rilevanti poiché, come sopra illustrato, le norme in parola appaiono ostative all’accoglimento delle pretese in esame.
Infine, é proficuo osservare come, anche ove non si condividesse la tesi del Collegio sull’unicità del rapporto di lavoro ai fini del computo del termine di prescrizione (supra sub 6), residuerebbe comunque la rilevanza della questione concernente l’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207.
Difatti, non é certamente prescritta la domanda di corresponsione delle indennità di fine rapporto, (da calcolarsi in proporzione alla durata dei singoli rapporti lavorativi infrannuali) concernenti il servizio prestato in ciascuno degli anni scolastici terminati nel quinquennio antecedente alla inerente richiesta, ricevuta dal Provveditorato agli Studi di Perugia il 4 agosto 1999.




P. Q. M.

Il Tribunale:
a) solleva la questione di legittimità costituzionale: dell’art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al «personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione  artistica»; dell’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui richiede per la maturazione della buonuscita «almeno un anno di iscrizione al Fondo»; dell’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di fine rapporto ad «almeno un anno di servizio continuativo».
Il tutto per le ragioni esposte in motivazione:
b) sospende il giudizio in corso;
c) dispone la notificazione della presente ordinanza ai
procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;
d) ordina la trasmissione dell’ordinanza alla Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
Cosi’ deciso in Perugia nella camera di consiglio del 23 settembre 2009.

Il Presidente: Lignani


L’estensore: Cardoni

Corte dei Conti "... Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 59 del. d.P.R. n. 1092 del 1973, così come sostituito dall’art. 19 della l. n. 78 del 1983, in quanto l’indennità di aeronavigazione è pensionabile nella misura tabellare e non nell’ammontare effettivamente percepito in costanza di servizio dai dipendenti della Polizia di Stato per effetto del divieto di cumulo totale fra detta indennità..."

 
 

Passaporti filippini. Corretta interpretazione del cognome e del nome.

Ministero dell'interno Circ. 5-10-2010 n. 6563 Passaporti filippini. Corretta interpretazione del cognome e del nome. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere.


Istanze di nulla osta ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 concernenti gli infermieri professionali.

Ministero dell'interno Nota 30-9-2010 Istanze di nulla osta ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 concernenti gli infermieri professionali. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo.

"Fuori Berlusconi - W la Costituzione - No al modello Pomigliano"

Fuori Berlusconi - W la Costituzione - No al modello Pomigliano Sabato 16 ottobre tutti a Roma con la Fiom Cgil insieme a Andrea Camilleri, Paolo Flores d’Arcais, don Andrea Gallo, Margherita Hack, Sabina Guzzanti, Antonio Tabucchi, Gino Strada, Luigi De Magistris, Altan, Sergio Staino, Ascanio Celestini, Moni Ovadia, Piergiorgio Odifreddi, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Lidia Ravera, Furio Colombo, Pancho Pardi, don Enzo Mazzi, don Paolo Farinella, Domenico Starnone, Carlo Lizzani, Giuliano Montaldo, Angelo d'Orsi, Valerio Magrelli e molti altri per difendere la democrazia e il lavoro, contro le politiche di Berlusconi e Marchionne.

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“Mi appello a tutti gli italiani di buona volontà, perché ce ne sono tanti: che si sveglino, che scendano in piazza con noi il 16 ottobre. La Fiom sta difendendo i diritti dei lavoratori e la dignità del lavoro. Con i diktat del modello Pomigliano Marchionne dà un cospicuo contributo al mutamento della democrazia italiana in una dittatura strisciante. Oggi, chi non osa minimamente dire il proprio pensiero insieme agli altri, finisce per dare una mano a questo governo” – Andrea Camilleri

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