Translate

venerdì 23 settembre 2011

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AVVISO Aumento dei posti del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo. (GU n. 76 del 23-9-2011 )

Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'art. 1, comma 3 del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1.548 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in sevizio o in congedo (Gazzetta Ufficiale della Republicat italiana 4ª Serie speciale, n. 24 del 25 marzo 2011), che prevede la facolta' per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di modificare il numero dei posti messi a concorso per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, il numero dei posti a concorso indicato nell'art. 1, comma 1, del predetto bando di concorso e' complessivamente incrementato di 4 unita', da 1.548 a 1.552, cosi' ripartiti: n. 1.062, da immettere direttamente nell'Arma dei carabinieri a conclusione della ferma di un anno quale volontario nelle Forze Armate; n. 490, da immettere nell'Arma dei carabinieri a conclusione della ferma di quattro anni quale volontario nelle Forze Armate.

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 76 del 23-9-2011


DECRETO 22 giugno 2011 Struttura del Segretariato generale della difesa - Direzione nazionale degli armamenti, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. (11A12389) (GU n. 222 del 23-9-2011 - Suppl. Ordinario n.211)

IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), che prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4 e 20, comma 2, lettera b), concernenti, rispettivamente, le modalita' di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei Ministeri, e l'individuazione delle funzioni e dei compiti dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare, e, in particolare, il libro primo, titolo III, concernente organizzazione e funzioni dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, e, in particolare, il libro I, titolo II, capi VI e VII, concernenti, rispettivamente, l'area tecnico-amministrativa e l'area tecnico-industriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 210 del 9 settembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010, recante individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa; Ravvisata la necessita', ai sensi dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e successive modificazioni, di individuare gli uffici di livello dirigenziale non generale e di disciplinarne i compiti, con riguardo al Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti, alle direzioni generali con i relativi uffici tecnici territoriali, alla Scuola di formazione e perfezionamento del personale della difesa, e agli uffici centrali del Ministero della difesa; Viste le proposte del Segretario generale della difesa e dei direttori degli Uffici centrali del bilancio e degli affari finanziari e per le ispezioni amministrative; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Il presente decreto e' adottato ai sensi dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al fine di individuare gli uffici di livello dirigenziale non generale e di disciplinarne i compiti, relativamente al Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti, alle direzioni generali, con i relativi uffici tecnici territoriali, e agli uffici centrali del Ministero della difesa. 2. Ai fini del presente decreto, nella denominazione «Forze armate» sono ricomprese, ove non diversamente indicato, l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2011 Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza del rientro sulla terra del veicolo spaziale NASA UPPER atmosphere research satellite (UARS), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286. (11A12611) (GU n. 222 del 23-9-2011 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che per il giorno 22 settembre 2011 e' previsto un impatto di frammenti del satellite UARS sulla superficie del nostro pianeta, con una probabilita' di provocare un numero di vittime superiore alla soglia di attenzione adottata a livello internazionale; Considerato inoltre che non e' escluso che uno o piu' frammenti del satellite UARS possano cadere nel territorio del Nord d'Italia in un intervallo di possibile caduta compreso tra le ore 21,25 di venerdi' 23 settembre 2011 e le ore 4,12 di sabato 24 settembre 2011; Considerata l'eccezionalita' della situazione anche tenuto conto delle informazioni acquisite nell'ambito del Comitato operativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2006 indetto in data odierna, e la necessita' di porre in essere i necessari interventi finalizzati a fronteggiare l'evolversi dei fatti; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza del rientro sulla terra del veicolo spaziale NASA UPPER atmosphere research satellite (UARS). 2. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' attribuito l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio del Nord d'Italia per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonche' ogni misura idonea alla salvaguardia delle vite umane. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2011 Il Presidente: Berlusconi

Omniroma "Criminalità....Il dossier presentato dal Silp Cgil in relazione alla mappa delle infiltrazioni malavitose da me letto oggi in aula consiliare nel quale si fanno nomi e cognomi dei clan malavitosi presenti nel nostro territorio, e' stato confermato dal dossier di pubblica consultazione, redatto dal ministero dell'Interno e portato all'attenzione del Consiglio dal sottosegretario Mantovano..."

Omniroma-CRIMINALITÀ, ORNELI (PD): CONTROLLO MUNICIPIO XIII SU NUOVO BANDO SPIAGGE LIBERE
(OMNIROMA) Ostia, 23 SET - "Al di la' della collocazione politica, siamo grati del confronto avuto oggi con il sottosegretario Mantovano che ha confermato come le denunce del Pd ma anche di numerose forze sociali sulle numerose infiltrazioni della criminalita' organizzata ad Ostia siano reali e allarmanti. Il dossier presentato dal Silp Cgil in relazione alla mappa delle infiltrazioni malavitose da me letto oggi in aula consiliare nel quale si fanno nomi e cognomi dei clan malavitosi presenti nel nostro territorio, e' stato confermato dal dossier di pubblica consultazione, redatto dal ministero dell'Interno e portato all'attenzione del Consiglio dal sottosegretario Mantovano. Ora credo sia fondamentale che sul tema dell'affidamento delle spiagge libere le cui concessioni sono scadute da un anno, il municipio XIII si prenda la responsabilita' di imporre che il nuovo bando sia fatto sotto il controllo municipale e che la commissione che se ne occupera' sia di altissimo livello e includa la presenza di magistrati". Lo ha dichiarato il consigliere Pd del municipio XIII, Paolo Orneli. a margine del Consiglio straordinario del XIII Municipio sulle “Infiltrazioni Criminali all’interno del tessuto economico del territorio”.

gnt


Omniroma-SICUREZZA, PECORARO: A ROMA 300 CC E 60 AGENTI: RAFFORZEREMO ORGANICO OSTIA
(OMNIROMA) Ostia, 23 SET - Si è svolto questa mattina, presso l’Aula Consiliare del XIII Municipio, il Consiglio Straordinario del XIII Municipio, richiesto dall'opposizione municipale, sulle “Infiltrazioni criminali all’interno del tessuto economico del territorio”.
"Ci tenevo a partecipare - ha dichiarato il Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro nel corso del suo intervento in aula - anche perche' sono cittadino di questo territorio. E' vero che su Ostia si sono succedute varie famiglie criminali e lo dimostrano le operazioni fatte dalle forze dell'ordine. Operazioni che non chiudono il discorso, ma dimostrano la volonta' dello Stato di disarticolare e impedire che famiglie criminali attecchiscano sul litorale di Ostia. Dei 28 omicidi avvenuti, nessuno si e' concretizzato a Ostia. Inoltre uno solo di questi omicidi e' attribuibile alla criminalita' organizzata. Gli altri sono dovuti per futili motivi, per motivi passionali, rapine da parte di tossicodipendenti. Attenzione quindi - ha continuato - ad attribuire forme di violenza alla criminalita' organizzata. Cerchiamo di non ledere l'immagine della nostra citta'. Ne' a Ostia, ne' a Roma c'e' il controllo del territorio da parte della criminalita' organizzata. C'e' il controllo delle forze dell'ordine, anche se siamo in pochi rispetto a una citta' di 300 mila abitanti. Grazie al sottosegretario Mantovano arrivano per ora 360 uomini, 300 carabinieri e 60 agenti. Faro' in modo di poter rafforzare gli organici di Ostia. Roma si e' evoluta e ampliata in maniera disordinata. Nella zona di Acilia o di Casal Palocco sono nati palazzoni senza servizi e privi di una pianificazione, di una progettualita'. Il mio sforzo e' di pianificare e rivedere il posizionamento dei presidi perche' e' necessario dare maggiore sicurezza. Le forze di Polizia di Roma sono a disposizione per migliorare la situazione di Ostia sotto due aspetti. Il primo e' monitorare gli esercizi commerciali per evitare che ci siano nuove infiltrazioni. Secondo: un controllo del territorio ancora più forte".
A prendere parte all’assise, anche Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni, Fabrizio Santori, Presidente della Commissione Speciale Politiche per la Sicurezza di Roma Capitale.
“Quello delle infiltrazioni criminali - ha dichiarato Giacomo Vizzani, Presidente XIII Municipio - all’interno del tessuto economico sul territorio è un argomento molto importante, degno della massima attenzione, che porterà allo sviluppo di ulteriori sinergie tra forze dell’ordine e amministrazione, che resta parte attiva nel processo di monitoraggio".
gnt

231721 SET 11




 
Omniroma-MUNICIPIO XIII, TOUADI (PD): "BENE CONSIGLIO SU MAFIE"
(OMNIROMA) Roma, 23 SET - “Le infiltrazioni mafiose nel tessuto produttivo di Ostia sono un fenomeno gravissimo che non nasce certo oggi. Il
consiglio straordinario, richiesto dal Pd e dalle opposizioni e svoltosi oggi nel XIII municipio alla presenza
del sottosegretario Mantovano e del prefetto di Roma Pecoraro, e' stato un momento di importante presa di coscienza e un segnale forte di impegno verso la cittadinanza”. E’ quanto dichiara, in una nota, Jean-Leonard Touadi, deputato del Partito Democratico ed ex assessore alla Sicurezza. “Da quando sono a Montecitorio ho presentato al ministro Maroni ben 10 interrogazioni parlamentari sul tema – l’ultima delle quali, su Ostia, proprio l’altro ieri – ricevendo in cambio solamente silenzio - prosegue la nota - Va dato atto invece a Mantovano di avere risposto senza minimizzare alle
circostanze dettagliate che oggi il consigliere del Pd ed ex presidente del municipio Paolo Orneli ha avuto il coraggio e la lucidita' di mettere a fuoco nel dibattito in aula. Il sottosegretario si e' impegnato a convocare per ottobre il
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza su Ostia, segno evidente che la questione delle infiltrazioni mafiose
e' un problema grave e presente sul territorio. Accolgo con soddisfazione questa decisione e mi auguro che anche il
prossimo patto per Roma sicura dara' la dovuta attenzione alle problematiche del litorale. Per quanto mi riguarda,
continuero' con il mio lavoro di denuncia parlamentare".
finche' non riceverò le risposte che i cittadini romani
attendono”.
red

231536 SET 11


 
Omniroma-CRIMINALITÀ, PECORARO: A OSTIA NO GUERRA FRA BANDE MA INFILTRAZIONI ECONOMICHE
(OMNIROMA) Ostia, 23 SET - In merito agli incendi dolosi avvenuti a danno di chioschi del litorale di Ostia, il Prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro a margine del Consiglio straordinario del XIII Municipio sulle “Infiltrazioni Criminali all’interno del tessuto economico del territorio”, ha dichiarato che: "Nel comitato che istituiremo per l'ordine e la sicurezza su Ostia, inviteremo l'attivita' giudiziaria e cosi' capiremo qualcosa di più. Gli incendi riguardano solitamente il rischio di infiltrazioni economiche da parte della criminalita' organizzata. Mentre le gambizzazioni si verificano per un mancato pagamento o per uno 'sgarro' da parte di una banda nei confronti di soggetti di un'altra banda. Ostia non c'e' questo tipo di fenomeno. Ci sono stati degli incendi e questo riguarda il rischio di infiltrazioni criminali a fini economici più che situazioni di guerra tra bande".

gnt

231517 SET 11


 
Omniroma-SICUREZZA, PECORARO: ORGANICO ROMA SOTTOSTIMATO DEL 10 %, UTILIZZARE SCUOLE GDF
(OMNIROMA) Ostia, 23 SET - "L'organico delle forze dell'ordine a Roma e' sottostimato del 10 per cento circa, con punte che sfiorano il 15 per cento. Ostia e' sul 10-12 per cento. Per coadiuvare polizia e carabinieri, dobbiamo utilizzare meglio e di più le scuole della Guardia di Finanza anche quelle di Ostia. Non sull'ordine pubblico perche' non e' un problema che riguarda Ostia, ma per un problema di sicurezza pubblica. Potrebbe essere utile il pattugliamento del territorio insieme alle altre forze dell'ordine". Lo ha dichiarato il Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro a margine del Consiglio straordinario del XIII Municipio sulle “Infiltrazioni Criminali all’interno del tessuto economico del territorio” che si e' svolto questa mattina nell'aula consiliare del Municipio XIII.

gnt

231451 SET 11



 
Omniroma-RICICLAGGIO, MANTOVANO: "STIAMO STUDIANDO COINVOLGIMENTO POLIZIA LOCALE"
(OMNIROMA) Roma, 23 SET - "Nel patto per Roma Sicura ci stiamo ponendo la questione del coinvolgimento della Polizia locale nel sistema di prevenzione nel contrasto del riciclaggio. La Guardia di Finanza e la Dia se ne occupano in modo mirato, la Polizia locale ha dei sensori che permettono di lanciare subito un segnale d'allarme, grazie alla conoscenza del territorio. Non deve fare contrasto anti riciclaggio, ma avviare un canale di segnalazione. Stiamo studiando come farlo nel rispetto delle competenze di tutti". Lo ha dichiarato Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato Ministero degli Interni nel corso del suo intervento durante il Consiglio Straordinario del XIII Municipio sulle “Infiltrazioni Criminali all’interno del tessuto economico del territorio” che si e' svolto questa mattina nell'aula consiliare del Municipio XIII.
gnt

231329 SET 11


231621 SET 11

Immigrazione: Silp-Cgil, rischi per migranti e poliziotti alta concentrazione stranieri nel porto di Palermo

ZCZC5827/SXA
XCI49874
R CRO S0A QBXB
IMMIGRAZIONE: SILP-CGIL, RISCHI PER MIGRANTI E POLIZIOTTI
ALTA CONCENTRAZIONE STRANIERI NEL PORTO DI PALERMO
(ANSA) - ROMA, 23 SET - ''Adesso sono tre le navi ormeggiate
nel porto di Palermo e quasi mille gli immigrati irregolari
tunisini portati via da Lampedusa dopo gli incidenti dei giorni
scorsi. Sta crescendo, dunque, la concentrazione di immigrati
irregolari nel porto del capoluogo siciliano e si abbassano
pericolosamente le condizioni di sicurezza per tutti, immigrati
e operatori di polizia''. L'allarme lo lancia Claudio Giardullo,
segretario generale del sindacato di polizia Silp-Cgil.
''Se non si vogliono ripetere gli errori gia' commessi a
Lampedusa - osserva Giardullo - occorre decidere velocemente di
ridurre drasticamente il numero dei migranti presenti nelle navi
e distribuirli nelle altre strutture del Paese, perche' la
sicurezza non puo' soccombere alle ragioni della politica''.
(ANSA).

NE
23-SET-11 17:30 NNNN

Comunicato stampa "Immigrati: il Governo sposta l'emergenza da Lampedusa a Palermo"



Annarella vs Bossi e Farina : Lo show dell'eroina anti-casta


Se non é presente una adeguata segnalazione di preavviso "Tutor" ed "Autovelox" devono essere spenti. Emanata dal Ministero delle Infrastrutte e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e l Sistemi lnformativi e Statistici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II

Segnalazione di non omologazione del sistema di controllo della velocità TUTOR. Risposta del Ministero

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Circolare 8/7/2010 n. 58422
Ministero delle Infrastrutte e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e l Sistemi lnformativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. n. 58422
8 luglio 2010
Oggetto: Segnalazione di non omologazione del sistema di controllo della velocità TUTOR SICVe.

Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che l'art. 4 c. 3 del DL n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L n. 168/2002 e successive modifiche, afferma testualmente che i dispositivi, utilizzati per accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere omologati o approvati ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285(1992).
Ciò premesso, al riguardo l'art. 192 cc. 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992) chiarisce la differenza di procedura tra omologazione ed approvazione, ricorrendo quest'ultima quando non esistano norme di riferimento circa le caratteristiche fondamentali e le particolari prescrizioni, nel qual caso esse sono stabilite, caso per caso, per ogni singolo dispositivo, avvalendosi del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in qualità di massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
Nel caso del sistema TUTOR SicVe, approvato con Decreto Dirigenziale n. 3999 del 24.12.2004, non esistendo specifiche norme di riferimento, le prescrizioni di installazione, di funzionamento e di impiego sono state stabilite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, V^ Sezione, con voto n. 71 reso nell'adunanza del 28.04 .2004, richiamato, unitamente al DL n. 121/2002, nel preambolo del decreto di approvazione.
Ai fini dell'impiego, dunque, approvazione o omologazione risultano del tutto equivalenti, come esplicitamente affermato dal legislatore nella formulazione dell'art. 4 c. 3 del citato DL n. 121/2002; pertanto l'affermazione della S.V. circa il fatto che il legislatore ammetta unicamente sistemi omologati è fondamentalmente erronea.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini

 

Consiglio di Stato "...Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato dal signor #################### ####################, assistente della Polizia di Stato, per l'accertamento del diritto a godere di ventisette giorni di ferie non godute nel corso degli anni 1997 e 1998, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione a consentirne la fruizione, ovvero a corrispondere la indennità sostitutiva...."

IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1535
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato dal signor #################### ####################, assistente della Polizia di Stato, per l'accertamento del diritto a godere di ventisette giorni di ferie non godute nel corso degli anni 1997 e 1998, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione a consentirne la fruizione, ovvero a corrispondere la indennità sostitutiva.

Il ricorrente in primo grado propone appello incidentale condizionato per riproporre la domanda di riconoscimento del diritto a fruire del congedo, domanda non esaminata dal Tribunale amministrativo regionale.

1) L'appello principale è fondato.

Pur avendo il #################### chiesto in via principale l'accertamento del diritto a fruire delle ferie maturate e non godute, e solo in via subordinata la monetizzazione di tale diritto, il Tribunale amministrativo ha condannato il Ministero dell'interno a corrispondere l'equivalente l'indennità sostitutiva: in tal modo, peraltro, la compensazione monetaria è stata considerata quale semplice alternativa al periodo di riposo non fruito, e non, come prevede la legge, quale estrema ratio in caso di impossibilità di godere del diritto al congedo ordinario.

Di tale principio è codificazione l'art. 14 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento dell'accordo sindacale 20 luglio 1995 (riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), che, nell'introdurre la monetizzazione delle ferie maturate e non godute e nel ribadire, al comma 7, l'irrinunciabilità riguardo al suddetto congedo, al successivo comma 14 ha previsto che si possa ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi che, all'atto della cessazione dal servizio, detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

Ulteriori deroghe sono state successivamente introdotte dall'art. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 19981999), che ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Presupposti per la monetizzazione sono, pertanto, l'avvenuta cessazione dal servizio del dipendente e la circostanza che la mancata fruizione sia dipesa da documentate esigenze di servizio.

Entrambi tali presupposti non sono ravvisabili nella fattispecie. Il ricorrente in primo grado, infatti, ha asserito di essere dipendente della Polizia di Stato e, quindi, ancora in servizio; inoltre, come egli stesso afferma nel ricorso introduttivo e come è emerso dalla documentazione versata nel giudizio davanti al Tribunale amministrativo, la causa della mancata fruizione del congedo ordinario non è stata dovuta a esigenze di servizio (ma alla libera scelta del dipendente, che avrebbe potuto goderne anche dopo l'assenza dal servizio per malattia verificatasi nel 1998), né si è verificato alcuno degli eventi interruttivi del rapporto d'impiego normativamente previsti.

L'appello principale è conclusivamente fondato e deve essere accolto.

2) Viene allora in evidenza l'appello incidentale condizionato, proposto dal ricorrente in primo grado per riproporre la domanda principale posta con il ricorso, concernente il diritto a fruire delle ferie non godute, domanda, come detto, non esaminata dal Tribunale amministrativo regionale.

L'istanza avanzata dal ricorrente l'11 maggio 1999 è stata oggetto della nota in data 17 maggio 1999, con la quale, nell'accordare tredici giorni di ferie relative all'anno 1998, l'Amministrazione precisava che la fruizione dei tredici giorni riferita all'anno 1997 non poteva essere accolta in forza dell'art. 14, comma II, della circolare ministeriale n. 333a/9202.b.b.5.4. del 13 febbraio 1996, la quale prescrive che "il congedo ordinario dell'anno precedente deve essere fruito entro e non oltre il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui il diritto al congedo è maturato".

Tale determinazione riproduce quanto dispone l'accordo recepito con d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, già citato, che, all'art. 14 testualmente dispone che "nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo" (comma 9) e che "compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza" (comma 10).

Come si evince da queste disposizioni, la fruizione del diritto al congedo nel semestre successivo all'anno in cui lo stesso è maturato è subordinato alla circostanza che il mancato tempestivo godimento sia stato dovuto a indifferibili esigenze di servizio, e, in ogni caso, alla mancanza di condizioni ostative in ragione di tali esigenze. In ordine a tali condizioni, che conformano il diritto considerato all'evidente fine di bilanciarlo con le necessità dell'Amministrazione, nessuna specifica considerazione è contenuta nell'appello incidentale, che deve, pertanto, essere respinto.

3) In conclusione, in accoglimento dell'appello principale e previa reiezione dell'appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale in epigrafe indicato, respinge l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l'appellato a rifondere alle Amministrazioni appellate le spese del doppio grado del giudizio, nella misura complessiva di 2.000,00 (duemila/00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ministero dell'interno Circ. 21-3-2011 n. 7227 Prevenzione on line. Domande di Prevenzione Incendi in forma digitale. Acquisizione dei documenti allegati alle domande di prevenzione incendi Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Area VIII - Sistemi informativi automatizzati.


Circ. 21 marzo 2011, n. 7227 (1).
Prevenzione  on line. Domande di Prevenzione Incendi in forma digitale. Acquisizione  dei documenti allegati alle domande di prevenzione incendi

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Area VIII - Sistemi informativi automatizzati.



 
Alle
Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del fuoco
 
Loro sedi
 
Ai
Comandi provinciali dei Vigili del fuoco
 
Loro sedi

e, p.c.:
Agli
Uffici territoriali di Governo - Prefetture
 
Loro sedi
 
Alla
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
 
Roma - Capannelle
 
All'
UnionCamere
 
P.zza Sallustio, 21
 
00187 Roma







Il D.P.R. n. 160 del 2010 ha introdotto la possibilità per gli Sportelli Unici per le attività produttive (SUAP) di realizzare una propria struttura telematica per la gestione delle domande di avvio delle attività produttive. In particolare, ai sensi di tale provvedimento, i singoli SUAP possono optare per l’uso del portale “impresa.gov” o per la realizzazione di un proprio servizio telematico. In tale ambito, per quanto riguarda le domande di prevenzione incendi, si rende necessario stabilire il formato  dei file che saranno inviati ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco dai SUAP che non intendono utilizzare il portale “impresa.gov.it”,  stante il fatto che le domande che pervengono tramite il portale “impresa.gov.it” rispettano già tutti i criteri stabiliti dal decreto 12 luglio 2007 e dal D.P.R. n. 160 del 2010.
Ciò  premesso, con riferimento ai documenti in formato digitale che saranno inviati tramite posta elettronica certificata dai SUAP realizzati in modalità telematica, codeste strutture devono comunicare ai SUAP competenti per territorio che la documentazione tecnico-certificativa ed  amministrativa da allegare alle domande in forma digitale deve possedere i seguenti requisiti informatici:
- ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, deve essere trasmessa tramite file firmati digitalmente (pertanto, l’estensione dei file firmati accettata è .p7m);
-  le estensioni originarie ammesse (cioè, prima della firma digitale) dei  file da allegare sono le seguenti: Jpg, Pdf e Dwf. Si riporta in allegato, nelle Tabelle A, B, C, l’associazione tra l’estensione e la tipologia di documento da allegare alle domande da presentare ai sensi dei regolamenti vigenti.


Il Capo Dipartimento
Tronca



Allegato


Tabella A
Allegati alla domanda di Parere di Conformità (Mod. PIN1) e di Deroga (Mod. PIN2)




Documento
Formati
Obbligatorietà
Note

- Modelli PIN di domanda
Formati consentiti: Jpg, Pdf
Sì, entrambi i documenti obbligatori
L'utente deve presentare la ricevuta del pagamento per la richiesta e la ricevuta del pagamento bolli

- Ricevuta dei pagamenti

- Ricevuta pagamento bollo

- Relazione tecnica
Formati consentiti: Jpg, Pdf

Deve essere presentato un unico documento

- Planimetria generale
Formato consentito: Dwf
Sì, un solo documento obbligatorio

- Piante in scala

- Sezioni

- Prospetti

- Altro
Formati consentiti: Dwf, Jpg, Pdf
No
Altra documentaz. che l'utente ritiene utile ai fini della pratica












Tabella B
Allegati alla domanda di Sopralluogo per rilascio CPI (Mod. PIN3)




Documento
Formati
Obbligatorietà
Note

- Modello PIN di domanda
Sì, entrambi i documenti obbligatori
L'utente deve presentare la ricevuta del pagamento per la richiesta e la ricevuta del pagamento bolli

- Ricevuta dei pagamenti
Formati consentiti: Jpg, Pdf

- Ricevuta pagamento bollo

- Certificazioni, dichiarazioni
Formati consentiti: Jpg, Pdf
Sì, il sistema controllerà che il n. dei docum. dichiarati nel Pin3 sia rispettato. Almeno un docum. obbligatorio

- Dichiarazione inizio attività
Formato consentito: Pdf
No
N.B.  Se allegato, si può inviare un solo docum. Se il docum. è stato all. al  Pin3, richiedere obbligatoriam. un ulteriore docum. di tipo "Ricevuta pagam. bollo"

- Elenco impianti, sostanze, sistemi antincendio, ...
Formato consentito: Pdf


- Altro
Formati consentiti: Dwf, Jpg, Pdf
No
Altra documentaz. che l'utente ritiene utile ai fini della pratica












Tabella C
Allegati alla domanda di rinnovo del CPI (Mod. PIN5)




Documento
Formati
Obbligatorietà
Note

- Modello PIN di domanda
Sì, entrambi i documenti obbligatori
L'utente deve presentare la ricevuta del pagamento per la richiesta e la ricevuta del pagamento bolli

- Ricevuta dei pagamenti
Formati consentiti: Jpg, Pdf

- Ricevuta pagamento bollo

- Dichiarazione di "situazione non mutata"
Formati consentiti: Jpg, Pdf


- Perizia attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protez. attiva antincendio
Formato consentito: Pdf
No

- Elenco impianti, sostanze, sistemi antincendio, ...
Formato consentito: Pdf


- Altro
Formati consentiti: Dwf, Jpg, Pdf
No
Altra documentaz. che l'utente ritiene utile ai fini della pratica










Decr. 12 luglio 2007
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

CGA "..In data 15/12/1993, il sig. #################### ####################, allora dipendente della Polizia di Stato ed in servizio presso la Questura di ####################, all’esito di accertamenti medici volti ad accertarne l’idoneità al servizio di istituto nella Polizia di Stato, veniva giudicato dalla C.M.O. di #################### “inidoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo parziale D.P.R. n. 738/81, artt. 1 e 2. Controindicato l’impiego in compiti che comportino stress fisici e che non consentano il regolare consumo dei pasti”...."



 
N.  252/11  Reg.Sent.
 
N.    1375    Reg.Ric.
 
ANNO  2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 1375/2010 proposto da
#################### ####################
rappresentato e difeso dall’avv. -
c o n t r o
il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81 è ope legis domiciliato;
e nei confronti di
QUESTURA DELLA PROVINCIA DI #################### in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
PREFETTURA DI ####################, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della decisione n. 1064/2010 del 9 agosto 2010, emessa da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’interno;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Relatore il Consigliere Pietro Ciani;
     Uditi alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010 l’avv. A. Cataliotto, su delega dell’avv. F. Amalfa, per l’appellante e l’avv. dello Stato Rubino per il Ministero appellato;
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O    e    D I R I T T O
     In data 15/12/1993, il sig. #################### ####################, allora dipendente della Polizia di Stato ed in servizio presso la Questura di ####################, all’esito di accertamenti medici volti ad accertarne l’idoneità al servizio di istituto nella Polizia di Stato, veniva giudicato dalla C.M.O. di #################### “inidoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo parziale D.P.R. n. 738/81, artt. 1 e 2. Controindicato l’impiego in compiti che comportino stress fisici e che non consentano il regolare consumo dei pasti”.
     Con decreto del 28/10/2003, il #################### veniva quindi trasferito, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 339/1982, dal ruolo degli assistenti ed agenti a quello degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, incarico che assumeva in data 6/11/2003.
     Con nota prot. n. 757/Ctg. 1.2.12 del 3/2/2006, lo stesso veniva informato che alla data del 10.11.2005 aveva fruito di complessivi giorni 538 di aspettativa continuata.
     Con nota prot. 1352/Ctg. 1.2.12 del 28/2/2006, la Questura di #################### gli comunicava l’avvio della procedura di dispensa dal servizio a decorrere dal 19/2/2006 per il raggiungimento del limite massimo di mesi diciotto di aspettativa continuata.
     Con successiva nota prot. n. 1764/Ctg 1.2.12, la suddetta Questura comunicava al #################### che alla data dell’11/11/2005 aveva fruito di complessivi gg. 529 di aspettativa continuata per motivi di salute.
     Con nota prot. n. 2007/Ctg. 1.2.12 del 28/3/2006, la Questura di #################### gli comunicava l’avvio della procedura di dispensa dal servizio per raggiungimento in data 28/2/2006 del limite di mesi diciotto di aspettativa continuata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 70 del D.P.R. 1957 n. 3.
     Con nota in pari data, gli veniva comunicato di presentarsi in data 3.4.2006 alla C.M.O. di #################### per essere sottoposto a visita medica collegiale finalizzata all’acquisizione del giudizio previsto dall’art. 71 D.P.R. 3/1957, ordine cui il #################### ottemperava puntualmente.
     In data 12/4/2006, egli veniva dimesso con il seguente giudizio: “non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto in modo assoluto. Si ulteriormente impiegabile in altri ruoli della P. di S. ed in altre amministrazioni dello Stato”.
     In data 13/4/2006, il #################### riprendeva servizio.
     Con nota prot. n. 4403 Ctg. 1.2.12/Pers. del 7.8.2006, la Questura di ####################, premesso che il #################### aveva maturato, alla data del 28 febbraio 2006, 540 giorni di aspettativa continuata e che da tale data egli non aveva effettuato tre mesi di servizio attivo, comunicava allo stesso l’avvio della procedura di dispensa dal servizio con contestuale sospensione dello stipendio.
     In data 9 agosto 2006, il ####################, in ossequio all’ordine impartitogli con la medesima nota del 7/8/2006, si presentava alla C.M.O. di #################### e si sottoponeva ai prescritti accertamenti medico legali.
     In data 23 agosto 2006 veniva dimesso con il seguente giudizio: “Temporaneamente non idoneo al servizio d’Istituto nella P. di S. per gg. 26”.
     Avverso tale provvedimento, il #################### proponeva ricorso alla C.M.O. di seconda istanza di Palermo, la quale, in data 19/9/2006, dichiarava il ricorrente “temporaneamente non idoneo al servizio d’Istituto per gg. 90”.
     Nelle more, con nota prot. cont. 1.2.2/5481 del 15 settembre 2006, la Questura comunicava al ricorrente che il raggiungimento del limite massimo di aspettativa aveva prodotto la sospensione dello stipendio.
     Con decreto del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza n. 333-E/ROC 4406/17 147/2006, emesso in data 3.10.2006 e notificato in data 9.10.2006, il ricorrente veniva dispensato dal servizio a decorrere dal 5 agosto 2006, per avere superato il periodo massimo di aspettativa.
     Avverso il suddetto decreto e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, il #################### proponeva ricorso al T.A.R. Catania per chiedere l’annullamento degli stessi e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione della retribuzione sospesa, a decorrere dalla data di pretesa scadenza del limite massimo di aspettativa e sino a quella di riammissione in servizio, deducendo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del D.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 9 del D.P.R. 339/1982 nonché dell’art. 70 del D.P.R. n. 3/1957”.
     Si costituiva l’Amministrazione intimata per chiedere il rigetto del ricorso.
     Con sentenza n. 1658/08, il T.A.R. adito rigettava il ricorso per infondatezza.
     Il sig. #################### proponeva ricorso in appello avverso detta sentenza, deducendone l’erroneità nella parte in cui ha affermato la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti richiesti dalle norme sul procedimento di dispensa dal servizio (D.P.R. 3/1957 e 339/1982): ovvero, la manifestazione di un giudizio medico legale di inidoneità assoluta ed il superamento del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità.
     Le Amministrazioni appellate replicavano, chiedendo il rigetto dell’appello per infondatezza.
     Con decisione di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, n. 1064/2010, l’appello veniva accolto, in quanto, all’atto dell’adozio-ne del provvedimento di dispensa da parte del Ministero dell’interno, erano insussistenti entrambi i concorrenti presupposti richiesti a tal fine dalla vigente normativa, ovvero:
  1. la manifestazione da parte degli organi a ciò preposti (C.M.O.) di un giudizio medico legale di inidoneità assoluta nel ruolo in cui il #################### era ascritto;
  2. il superamento da parte dello stesso del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità.
     Con il ricorso in epigrafe, il sig. ####################, rappresentando che il Ministero dell’interno si è astenuto dal dare esecuzione alla predetta decisione n. 1064/2010, ne ha chiesto l’ottemperanza.
     Il ricorso va accolto.
     Attesa l’accertata illegittimità degli atti impugnati in primo grado e, quindi, considerato l’annullamento degli stessi, statuito da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa con la decisione di cui l’odierno ricorrente chiede l’ottemperanza in questa sede, il Collegio dispone che il Ministero, entro 60 giorni dalla notifica della presente statuizione, ovvero dalla data di comunicazione della stessa a cura della parte interessata, dia esecuzione alla suddetta decisione n. 1064/2010 e, per l’effetto, provveda a riammettere in servizio il sig. #################### ####################, previa ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutti i benefici giuridici ed economici maturati nonché con la corresponsione di tutte le retribuzioni fisse, in misura integrale, escluse le indennità connesse all’effettivo svolgimento del servizio, dovute dal 5 agosto 2006, data di decorrenza della illegittima dispensa, alla data della effettiva riammissione in servizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria da corrispondere ai sensi di legge.
     Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione  di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.
     Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dispone che il Ministero intimato provveda, con le modalità e nel termine indicati in parte motiva, a dare esecuzione alla decisione n. 1064/2010 di questo C.G.A..
     Spese compensate.
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
     Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.
F.to Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
F.to Pietro Ciani, Estensore
Depositata in Segreteria
il 25 marzo 2011