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venerdì 8 luglio 2011

Milano, Pisapia: Condanno la grave aggressione a funzionario Cgil

Milano, Pisapia: Condanno la grave aggressione a funzionario Cgil
Sindaco: Individuare autori. Uil: Solidarietà a Camera del lavoro

Milano, 8 lug. (TMNews) - "Condanno fermamente l'aggressione
avvenuta questa mattina davanti alla Camera del Lavoro di Milano
nei confronti di alcuni sindacalisti da parte del gruppo di
estrema destra 'Marinetti'". E' quanto ha dichiarato Giuliano
Pisapia, sindaco del capoluogo lombardo, che si augura che "nel
più breve tempo possibile, vengano individuati e consegnati alla
giustizia gli autori di questa azione violenta".

"La Camera del Lavoro di Milano - ha concluso Pisapia - è un
luogo simbolo dell'antifascismo e della democrazia della nostra
città, e questo rende ancor più grave quanto accaduto questa
mattina".

Sul grave episodio è intervenuto anche Walter Galbusera,
segretario Uil di Milano e Lombardia, che ha espresso a nome del
suo sindacato "la propria solidarietà alla Camera del Lavoro di
Milano, e la più ferma condanna dell'aggressione messa in atto da
un gruppo di individui che si richiamano ad organizzazioni di
estrema destra e che dichiaravano di protestare contro la
presunta assenza del sindacato nella difesa dei cantieri della
TAV in val di Susa". "Al di là della motivazione che è del tutto
pretestuosa, perché tutti i sindacati milanesi hanno sempre
sostenuto i grandi progetti strategici preoccupandosi della
sicurezza nei luoghi di lavoro, va sottolineato - ha concluso
Galbusera - l'intento provocatorio e la assoluta gravità del
ricorso alla violenza che non può avere giustificazione alcuna".

Alp

081808 lug 11

CGIL:LANDINI,AGGRESSIONE A SINDACALISTA MILANO INACCETTABILE

CGIL:LANDINI,AGGRESSIONE A SINDACALISTA MILANO INACCETTABILE

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - ''E' inaccettabile l'aggressione di
oggi alla Camera del Lavoro della Cgil di Milano ad opera del
gruppo fascista Giovane Italia''. E' quanto afferma il
segretario generale della Cgil-Fiom, Maurizio Landini, con
riferimento a quanto accaduto al segretario generale della
Camera del lavoro milanese, Onorio Rosati.
''Le sedi sindacali sono un luogo di democrazia e
partecipazione del nostro Paese'', ha sottolineato Landini. E ha
aggiunto: ''Esprimiamo la nostra solidarieta' al segretario
Rosati e a tutti i compagni della Cgil di Milano''. (ANSA).

Y08
08-LUG-11 20:07 NNNN

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (scad. 8 agosto 2011) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2011. (GU n. 54 del 8-7-2011 )

Scarica la Gazzetta

MINISTERO DELL'INTERNO GRADUATORIA Pubblicazioni delle graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a 44 posti di direttore tecnico ingegnere e a 32 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici ingegneri e fisici della polizia di stato, indetti con decreto del 2 febbraio 2010. (GU n. 54 del 8-7-2011 )

Sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - Supplemento straordinario - n. 1/18 dell'8 luglio 2011 sono stati pubblicati i decreti datati 30 giugno 2011, recanti le graduatorie e le dichiarazioni dei vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di 44 posti di direttore tecnico ingegnere e di 32 posti di direttore tecnico fisico della Polizia di Stato, indetti con decreto in data 2 febbraio 2010.

GUARDIA DI FINANZA: PDM, NECESSARIO PROCEDERE ALLA SMILITARIZZAZIONE

GUARDIA DI FINANZA: PDM, NECESSARIO PROCEDERE ALLA SMILITARIZZAZIONE

Scritto da  com/mca
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(AGENPARL) - Roma, 08 lug - "Da oltre un anno è conservata nei cassetti delle Commissioni Difesa e Finanze della Camera dei Deputati la nostra proposta di legge 3276, « Delega al Governo in materia di istituzione del Corpo della polizia tributaria, di nomina del Direttore generale di tale Corpo e di transito del personale del Corpo della guardia di finanza nel medesimo», presentata dal deputato radicale Maurizio Turco, cofondatore del Partito per la tutela dei diritti di militari e Forze di polizia (Pdm), volta ad attualizzare alcune disposizioni di carattere ordinativo e funzionale relative al Corpo della guardia di finanza, tenendo anche conto delle particolari peculiarità e dell'assetto organizzativo generale della pubblica amministrazione, in piena coerenza e a completamento dell'assetto delineato dalla legge delega n. 78 del 2000 e dai relativi decreti attuativi che hanno confermato e rafforzato il ruolo del Corpo quale Forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze e con compiti ad elevata specializzazione. Ne chiediamo con forza l'immediata calendarizzazzione e quindi una rapida approvazione da parte del Parlamento perché la smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza è il passo essenziale da compiere se si vuole abbassare la barriera di segretezza che separa l'operato del Corpo dalla coscienza di tutti i cittadini. La segretezza, se da un lato può rappresentare una forma di tutela dei cittadini e rispondere a comprensibili esigenze d'ufficio, da un altro lato è, invece, uno strumento multiuso nelle mani di taluni settori dell'amministrazione, con il rischio che questi si trasformino in veri e propri poteri occulti. Gli innumerevoli scandali che si ripetono da anni e anni rivelano le vere ragioni che stanno alla base della difesa ad oltranza dello status militare ad opera di larga parte dei vertici del Corpo: esso rappresenta la vera fonte del loro potere e della sopravvivenza dei loro privilegi personali, per la conservazione dei quali è necessario che il Corpo della guardia di finanza rimanga chiuso in se stesso e sia impermeabile a qualsiasi contatto con la realtà esterna. È proprio la mancanza di trasparenza all'interno della struttura militare ad aver favorito lo sviluppo di gravi deviazioni, destabilizzanti il Corpo della guardia di finanza e le stesse istituzioni dello Stato, come la cronaca continuamente ci conferma. L'incredibile passività del Parlamento è un sintomo di quanto occorra intervenire perché le guardie di finanza non si trovino a dover combattere sotto il duplice attacco della malavita e dell'aberrante sistema istituzionale nel quale sono costretti, e da vittime, ad operare. Smilitarizzare il Corpo significa quindi sottrarre i finanzieri al dovere di cieca obbedienza alle gerarchie che con il potere della subordinazione li costringono alla riservatezza e all’obbedienza al capo, e non alla Legge."
Così in una nota il Partito per la tutela dei Diritti di Militari e Forze di polizia (Pdm).
link 

Fiaccolata 19 luglio: provincia "già oltre 70 adesioni"

Fiaccolata 19 luglio: provincia "già oltre 70 adesioni"

Fiaccolata 19 luglio: provincia "già oltre 70 adesioni"

Comunicato Stampa di Ufficio Stampa Provincia di Roma - venerdì, 8 luglio 2011
pantheon07"Sono già oltre 70 le adesioni alla fiaccolata contro la criminalità organizzata che è stata proposta dal presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti per il prossimo 19 luglio, giorno in cui ricorre l'anniversario della strage di via D'Amelio. Finora hanno aderito il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, il Gruppo consiliare Sel del Comune di Roma, della Provincia e della Regione Lazio, i Socialisti Romani, Cgil-Cisl-Uil di Roma e del Lazio, Confesercenti Roma, Confcooperative Roma, Confcommercio Roma, Equality Italia Roma e Lazio, Federalberghi Roma, Cittadinanza Attiva, Agesci Lazio, il Pd di Roma e del Lazio, l'Italia dei Valori del Lazio, l'Api di Roma, Libera, l'Udc di Roma e del Lazio, Legambiente, l'Ugl Lazio, Uisp Roma, il Gay Center, Arcigay Roma, i Verdi del Lazio, la Cna di Roma, il Silp Cgil di Roma, Sos Impresa, Da Sud, Gioventù Attiva, Confimprese Italia, Legacoop Lazio, Agisa Onlus X Municipio, Associazione Con le Armi della Cultura, Centro Astalli, i gruppi consiliari Pd di Comune, Provincia e Regione Lazio, la Federazione di Roma e Provincia di Forza Nuova, Forum Legalità e Sicurezza Pd Latina, l'Associazione Cultura Democratica, Associazione Forche Caudine, Ecoitalia Solidale, Paese Sera, la Città di Tutti, l'Associazione Libera contro le Mafie del III Municipio, l'Associazione RomaCheVerrà, l'Associazione Calciosolidale, l'Adiconsum regionale Lazio, l'Adoc di Roma e del Lazio, Confconsumatori Regionale Lazio, Federconsumatori Lazio, Lega Consumatori Lazio, Unadir, il presidente onorario della Federazione Antiracket Italiana (Fai), Tano Grasso, il delegato alla Sicurezza del Sindaco di Roma, Giorgio Ciardi, il vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti, il responsabile Lotta alle infiltrazioni mafiose del Pd Roma, Franco La Torre, i deputati del Pd Walter Veltoni, Jean-Leonard Touadi, Enrico Gasbarra, Raffaele Ranucci, Giovanna Melandri, Paola Concia, il capogruppo di Fli in Regione, Francesco Pasquali, e i consiglieri Pdl della Provincia di Roma, Federico Iadicicco ed Enrico Folgori".
Lo rende noto l'Ufficio Stampa della Provincia di Roma.
Link 

Help Desk negli aeroporti italiani e in 24 aeroporti europei

Oggi 7 luglio è la Giornata europea dei diritti del passeggero aereo. Per l'occasione i Centri europei per i consumatori (ECC) hanno lanciato oggi una iniziativa per offrire ai passeggeri più informazioni sui loro diritti in caso di perdita di bagaglio, ritardi o cancellazioni ecc.

Giro di vite dell'UE su chi commette infrazioni all'estero


Consiglio dei Ministri approva il DPR che riguarda l'inidoneità psicofisica dei dipendenti pubblici







CONGO: INCIDENTE AEREO IN SCALO KISANGANI, IN 112 A BORDO

CONGO: INCIDENTE AEREO IN SCALO KISANGANI, IN 112 A BORDO

(ANSA-REUTERS) - KINSHASA, 8 LUG - Incidente aereo
all'aeroporto di Kisangani nella Repubblica Democratica del
Congo: a bordo del velivolo erano presenti 112 passeggeri.
Secondo quanto si apprende l'incidente e' avvenuto mentre
l'aereo era in atterraggio. Almeno quaranta sopravvissuti sono
gia' usciti dall'apparecchio, secondo quanto riferisce il
portavoce del governo. Al momento non si hanno notizie di morti.
(ANSA-REUTERS)

AN
08-LUG-11 17:00 NNNN

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TAR "...Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Scorte Servizi e Vigilanza di #################### ####################, ha proposto ricorso ex art. 8 della L. 205/2000 ed art. 633 c.p.c. per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti del Ministero dell'Interno, per l'ammontare di Euro.793,60 a titolo di compensi per lavoro straordinario emergente, autorizzato e non pagato, né altrimenti recuperato, relativo all'anno 2007...."

T.A.R. #################### #################### #################### Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 503Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Scorte Servizi e Vigilanza di #################### ####################, ha proposto ricorso ex art. 8 della L. 205/2000 ed art. 633 c.p.c. per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti del Ministero dell'Interno, per l'ammontare di Euro.793,60 a titolo di compensi per lavoro straordinario emergente, autorizzato e non pagato, né altrimenti recuperato, relativo all'anno 2007.
In accoglimento del ricorso e sulla base della documentazione prodotta, è stato emanato il D.I. nr. n. 429/08.
Il  Ministero intimato ha proposto rituale opposizione, deducendo il difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa e chiedendo l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo. In subordine, essendo stato successivamente autorizzato il pagamento per una parte delle prestazioni rese, chiede pronunciarsi la cessazione della materia del contendere relativamente a tale importo, meglio precisato in atti.
Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminare  è l'esame dell'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione formulata  dall'Avvocatura, basata sulla natura mancanza dell' autorizzazione.
Essa  è infondata in quanto trattasi di eccezione fondata sulla contestazione  di uno dei presupposti per il riconoscimento del diritto, afferendo, invece, la valutazione in concreto della sussistenza dell'autorizzazione, su cui l'Avvocatura fonda la propria eccezione, al merito.
Peraltro, in punto di giurisdizione, si è in presenza di controversia relativa a rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico, rispetto alla quale deve aversi  riguardo alla formulazione astratta della domanda, cioè alla prospettazione, con la quale il ricorrente sostiene la spettanza del proprio diritto, ritenendone sussistenti tutti i presupposti.
Per essa sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. (v. art. 3 d.lgs 165/2001 ed ora anche art. 133 c.p.a.).
Nel  merito l'opposizione è fondata sulla mancanza di preventiva (e neppure postuma) autorizzazione alla prestazione del lavoro straordinario. Essa è  infondata e, nel merito, va respinta.
I.1) Secondo le deduzioni dell'Avvocatura di Stato, lo straordinario emergente non sarebbe stato autorizzato dall'unico ufficio avente competenza in tal senso, ossia il Servizio T.E.P. e Spese Varie del Ministero dell'Interno.
In fatto, si osserva che, relativamente alla fattispecie in esame, è stata prodotta in giudizio l'attestazione del Dirigente della Questura di #################### #################### -  Ufficio Servizi d'Istituto Ufficio Scorte, secondo cui "le ore di straordinario emergente cui si fa riferimento, regolarmente autorizzate,  non sono state commutate in riposi compensativi"; né, peraltro è contestata l'avvenuta autorizzazione in sede locale della prestazione, essendo la difesa dell'Avvocatura di Stato incentrata sulla necessità di  una (mancante) autorizzazione specifica degli uffici centrali, interessati alla pianificazione ed alla ripartizione delle risorse per lavoro straordinario tra le Forze di Polizia su scala nazionale.
Pertanto,  la decisione sul presente giudizio dipende esclusivamente dalla valutazione in ordine a quale sia il livello dirigenziale competente ad autorizzare lo straordinario in eccedenza del personale della Polizia di Stato,  ai fini del pagamento delle relative competenze, ossia se sia sufficiente una autorizzazione in sede locale, da parte del Dirigente competente al servizio, o se sia necessaria l'autorizzazione alla spesa resa in sede centrale, da parte (nel caso di specie) del Servizio T.E.P.  e Spese Varie del Ministero dell'Interno.
I.2) Sebbene, sul punto, la giurisprudenza non sia uniforme, il Collegio ritiene che per il personale della Polizia di Stato adibito al servizio scorte, la disposizione di servizio che obbliga allo straordinario in eccedenza sia necessariamente da considerarsi anche come autorizzazione alla prestazione, ad ogni fine ed effetto di contratto, e che le relative ore prestate siano da retribuirsi a titolo di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 63 della l. 121/1981.
A  tal proposito, è stato recentemente ritenuto, con argomenti che il Collegio condivide, che "il limite generale, vale, come precisa la nota ministeriale prot. 333G/2.1.84/PS del 16.12.2009 su scala nazionale per tutte le Forze di Polizia, ma nella specie trattasi di lavoro straordinario emergente da maggiori esigenze, per il quale nulla è precisato e l'art. 63 L. n. 121/1981,  stabilisce l'obbligo a "prestare servizio anche in eccedenza all'orario  normale, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, senza limitazioni...". Gli organi centrali, pertanto, hanno la potestà di un'autorizzazione "su scala nazionale per tutte le Forze di Polizie" e questa funziona come disposizione generale per i dirigenti locali, cui in concreto compete l'utilizzazione del personale dipendente, in relazione alle obiettive circostanze"; tutto ciò, dopo aver premesso che  "il personale
appartenente al corpo della Polizia di Stato (P.S.) ha un suo "status" particolare che, in relazione alla prontezza dei compiti da svolgere quotidianamente, deve attenersi puntualmente agli ordini di servizio che stabiliscono le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni; essi sono, invero, dei peculiari provvedimenti di organizzazione per la più proficua esecuzione dell'attività di polizia e, costituiscono, pertanto, atti formali per lo  svolgimento, da parte del dipendente, delle dovute prestazioni lavorative, sia ordinarie, sia straordinarie. Ciò è pienamente coerente col principio di buona amministrazione, che, diversamente sarebbe solo teorico e materialmente frustrato" (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I,  12 maggio 2010, n. 313).
I.3) Aderendo all'impostazione ermeneutica appena richiamata, è dirimente ai fini della disciplina della fattispecie, la norma di cui al IV comma dell'art. 63 della l. 121/1981,  ai sensi del quale "Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli  agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale".
Chiaro  è il riferimento, nella legge, alla obbligatorietà della prestazione del servizio in eccedenza e dell'altrettanto inderogabile diritto alla retribuzione: pertanto non appaiono in alcun modo giustificabili limitazioni del compenso per le ore di straordinario imposte da obiettive esigenze di servizio (aspetto quest'ultimo che è disvelato dalla incontestata esistenza di specifica autorizzazione in sede locale)  per motivi di pianificazione "centrale" della spesa e la conseguente dissociazione tra capacità del Dirigente locale ad ordinare la prestazione, ma ai soli fini di servizio e senza conseguenze sul piano contrattuale.
In questo senso, va ritenuto che  la ripartizione delle risorse destinate a finanziare le prestazioni rese in regime di straordinario in eccedenza vale come limite e come parametro organizzativo che incide sulla responsabilità dei singoli dirigenti, che saranno valutati, nel loro rendimento e negli standards di risultato, anche in base all'uso dello straordinario (quantitativamente, ossia in relazione al monte ore complessivamente utilizzato e qualitativamente, ossia in relazione alla sua ripartizione tra il personale in organico). Lo straordinario in eccedenza, infatti, è  uno degli strumenti di governo del personale che, in relazione alle esigenze di ufficio, spetta al Dirigente utilizzare, sia pure nel rispetto della necessaria procedura autorizzativa e contabile, ed è dunque corretto che il rendimento di quest'ultimo sia confrontato con i parametri qualitativi di riferimento, tra
i quali assume rilievo il rispetto della pianificazione della spesa a livello centrale.
Tuttavia,  in presenza di una chiara disposizione quale quella dell'art. 63 cit., non può non ritenersi che la necessaria procedura contabile ed autorizzativa da parte dell'ufficio centrale ed i relativi aspetti inerenti l'osservanza della ripartizione delle risorse su base nazionale, attengono ad aspetti e condizioni organizzative che incidono solo sul rapporto tra il Dirigente e l'Amministrazione, e che, dunque, non possono condizionare l'obbligo di pagamento del compenso al personale che è stato utilizzato da quest'ultima per l'assolvimento di compiti di istituto oltre il normale orario di servizio.
In  questo senso, va dunque affermato che l'autorizzazione da parte degli Uffici centrali dell'Amministrazione, nella specie, il Servizio T.E.P. e  Spese Varie del Ministero dell'Interno, non ha valore ed effetto costitutivo dell'obbligazione al pagamento dello straordinario in eccedenza per il personale della Polizia di Stato, che si fonda direttamente sull'art. 63 della l. 121/1981 e che trova il proprio titolo amministrativo e costitutivo nell'autorizzazione al servizio che è resa in sede locale dal competente  Dirigente. Le eventuali eccedenze di ricorso allo straordinario, rispetto al budget derivante dalla pianificazione centrale, potranno quindi solamente essere valutate ai fini della responsabilità di quest'ultimo (relativamente alla effettiva necessità delle ore prestate ed alla capacità organizzativa del Dirigente medesimo) e dovranno, comunque, concorrere al migliore
apprezzamento da parte dell'Ufficio competente alla ripartizione delle risorse in sede centrale, in modo da garantire una costante e permanente verifica e, se del caso, revisione, dei criteri di pianificazione di spesa.
I.4) Milita in favore della soluzione esposta, la considerazione che dissociare il potere organizzativo da quello dell'impegno della corrispondente spesa da parte del Dirigente, collide strutturalmente con  i principi di efficienza e di trasparenza dell'organizzazione della PA e  con la stessa disciplina della posizione del Dirigente che verrebbe ad essere fortemente svalutata, riducendo la sua capacità effettiva di disporre efficacemente e con responsabilità delle risorse professionali attribuitegli in dotazione.
Peraltro, la pianificazione a livello centrale risente di necessarie limitazioni di natura economica e finanziaria e difficilmente si può prestare ad una effettiva aderenza alle diverse e multiformi insorgenze di necessità di servizio nelle diverse sedi locali e periferiche, come proprio il servizio Scorte dimostra: è impensabile che, dovendo assicurare l'incolumità delle persone sotto protezione, il cui agire non può essere  ovviamente condizionato oltre misura, il personale addetto alle scorte debba sottostare ad una autorizzazione centrale, a pena di intuibili rigidità del servizio che ne comprometterebbero del tutto l'efficienza.
Né,  d'altronde, risponde a giustizia il risolvere tale antinomia con quel sacrificio ulteriore del suddetto personale che deriverebbe dal negare il compenso dello straordinario in cambio di un generico riposo compensativo (che, peraltro, nelle note situazioni di sottodimensionamento d'organico, finisce per l'essere meramente nominale).
Sotto diverso aspetto, non sono neppure condivisibili le preoccupazioni contabili circa il possibile abuso dello straordinario da parte del personale militare, che hanno spinto gran parte della giurisprudenza a sposare la linea interpretativa  più rigorosa, circa la necessità dell'autorizzazione in sede centrale.
Infatti,  l'appello alla necessità di evitare tale tipo di rischio appare essenzialmente una petizione di principio, attesa la particolare organizzazione delle Forze di Polizia, la cui professionalità, qualificazione gerarchica, peculiarità dei compiti di istituto, rendono del tutto improbabile ed inverosimile la possibilità effettiva di un abuso (senza contare la garanzia che deriva all'Amministrazione dalla peculiare posizione di responsabilità dei Dirigenti).
Quest'ultima  ipotesi, peraltro, ove si dovesse verificare, ben potrebbe (e dovrebbe)  costituire uno specifico argomento di difesa da dedursi con idonea dimostrazione dell'illegittimità della prestazione e della relativa autorizzazione resa in sede locale, per inutilità della prestazione o per sviamento di potere e dunque l'Amministrazione verrebbe pur sempre tutelata dalle opportune azioni correttive, sia in sede di controlli interni e verifiche di responsabilità, che in sede di giudizio, mediante  le necessarie e conseguenti eccezioni. In questo senso, nella odierna fattispecie (così come condivisibilmente dedotto dalla difesa di parte ricorrente sostanziale), le autorizzazioni allo straordinario rese in sede locale non sono state revocate, né impugnate, né contestate, così come non risulta revocata in dubbio la necessità delle ore prestate, la loro effettiva utilità o la
loro conformità agli inderogabili doveri di Istituto, specie in considerazione del delicato ruolo disimpegnato dal personale del servizio Scorte.
II) Quanto alla  circostanza, esposta dall'Avvocatura, che parte della spesa relativa allo straordinario del ricorrente sarebbe stata successivamente autorizzata, nelle more di giudizio, il Tribunale osserva che non v'è prova di un avvenuto pagamento parziale, sicchè non può adottarsi la invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Tuttavia,  avvalendosi della previsione di cui all'art. 34, comma 2, let. "c" del c.p.a., il Tribunale può prescrivere che, secondo buona fede, ove sia effettivamente avvenuto il pagamento nei termini di quanto autorizzato, il decreto ingiuntivo dovrà essere eseguito dall'Amministrazione intimata per la sola parte residua, compresi gli accessori con i necessari computi e decorrenze, e con obbligo per il ricorrente di non eseguirlo per la differenza.
III) Per tutte queste ragioni, il ricorso in opposizione va respinto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La  sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali, tuttavia, costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese quanto alla fase di opposizione del presente giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la #################### Sezione Staccata di #################### ####################
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Consiglio di Stato "...Con  il ricorso introduttivo del giudizio era stato chiesto dall'odierno appellante O. A. l'annullamento del provvedimento n. --- del  Ministero dell'Interno del 15.11.2004, con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi...."


ATTI AMMINISTRATIVI - FORZE ARMATE - IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07-06-2011, n. 3414
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  il ricorso introduttivo del giudizio era stato chiesto dall'odierno appellante O. A. l'annullamento del provvedimento n. --- del  Ministero dell'Interno del 15.11.2004, con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi.
Le censure formali e procedimentali dedotte dall'odierno appellante sono state disattese integralmente dal Tribunale amministrativo regionale con sentenza assunta in forma semplificata all'adunanza camerale fissata per la delibazione dell'istanza di sospensione della esecutività dei provvedimenti impugnati.
In particolare è stato rilevato che, quanto alla dedotta mancata sottoscrizione dell'atto  di contestazione degli addebiti del 13.5.2004, essa integrava mera irregolarità in presenza di una certa e sicura riferibilità dell'atto all'Amministrazione resistente (in ogni caso dalle giustificazioni rese dall' O. risultava che lo stesso aveva potuto esplicare una piena attività difensiva, senza alcuna lesione del principio del contraddittorio in tale fase del procedimento).
Quanto  poi al secondo motivo di ricorso, esso era infondato, in quanto la contestazione degli addebiti del 13.5.2004 era relativa (non ad una sentenza di condanna ma) ad un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione dell'originario ricorrente con sentenza della suprema Corte del 10.2.2004.
La contestazione risultava quindi rispettosa dei termini previsti dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981, relativo ai procedimenti penali "comunque definiti".
Neppure (terzo motivo di ricorso) poteva trovare applicazione né in via diretta né in via analogica il termine di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 che disciplinava il diverso caso delle sanzioni disciplinari conseguenti a sentenze di condanna.
Il  quarto motivo di gravame risultava infondato in quanto il termine per la comunicazione all'interessato della sanzione adottata, (di cui all'art. 21, comma IV, del dpr n. 737 del 1981)  era meramente ordinatorio, non essendo ricollegabile alcuna sanzione alla sua violazione; eguale sorte meritava il quinto motivo: la circostanza che il funzionario istruttore, prima della contestazione degli addebiti, avesse acquisito tutta la documentazione relativa al procedimento penale a carico dell'O. non contrastava con le norme indicate dall'odierno appellante che non proibivano che l'istruttore espletasse un istruttoria più approfondita anche in una fase anteriore alla formale apertura del procedimento disciplinare (al fine di una più esatta cognizione dei fatti anche a garanzia del soggetto nei confronti del quale sta per instaurarsi il suddetto procedimento).
Nel  merito, l'istruttoria espletata risultava esaustiva ed approfondita; sufficientemente motivato il provvedimento impugnato; congrua la sanzione in relazione ai fatti contestati in base ad un giudizio di razionalità e di logicità della stessa restando escluso il sindacato giudiziale su apprezzamenti riservati alla sfera del merito.
Avverso  la sentenza in epigrafe l'originario ricorrente in primo grado ha proposto un articolato appello, reiterando le censure di eccesso di potere già rappresentate nel quarto motivo del ricorso di primo grado, la assenza assoluta di proprie responsabilità con riferimento alle condotte addebitategli e riproponendo tutte le censure disattese in primo grado.
L'assenza di sottoscrizione rendeva nullo il provvedimento di contestazione degli addebiti; il concetto di "processo definito" doveva interpretarsi come facente riferimento alla conclusione di ogni singola fase processuale (e non già facendolo coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza); la tesi del primo giudice postulava l'irragionevole approdo per cui in ipotesi di condanna i termini di definizione del procedimento disciplinare fossero più stringenti che nel caso di assoluzione;era mancata una autonoma valutazione sui fatti addebitatigli posto che ci si  era limitati a fare riferimento alla sentenza di secondo grado (e peraltro indebitamente l'istruttore aveva acquisito detti atti ancor prima dell'avvio dell'azione disciplinare vera e propria).
La sentenza appellata, in quanto illogica, meritava di essere annullata.
Alla odierna pubblica udienza del 12 aprile 2011 la causa è stata posta in decisione.Motivi della decisione
1.La sentenza deve essere confermata previa declaratoria di infondatezza dell'appello.
2.  La doglianza relativa alla omessa sottoscrizione dell'atto è certamente  infondata: per pacifica giurisprudenza, infatti, "la mancanza di sottoscrizione di un atto non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti le quante volte detta omissione, come nel caso de  quo, non metta in dubbio la riferibilità dell'atto stesso all'organo competente (cfr. Cons Stato sez. IV 5/10/2010 n. 7309, ma anche sez. IV 11/5/2007 n. 2325; idem sez. VI 23/2/2007 n. 981)"
3. Quanto alla seconda censura, l'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981,  del quale esattamente il primo giudice ha sottolineato l'applicabilità al caso di specie così recita: "Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione".
Va rammentato che nei confronti dell'appellante venne emessa una pronuncia assolutoria.
E pacifico pertanto che debba trovare applicazione la citata disposizione (ex multis, si veda
Consiglio di stato, sez. VI, 06 aprile 2009, n. 2112).
Di essa, peraltro, è stata apoditticamente ed infondatamente sostenuta dall'appellante l'intervenuta abrogazione.
Contrariamente  a quanto sostenuto dall'appellante, invece, è principio pacifico, in giurisprudenza, quello per cui il d.P.R suindicato costituisca corpus normativo "speciale" rispetto all'organica e generale regolamentazione, valevole per tutto il pubblico impiego di cui alla legge n. 97 del 2001,  che prevede termini diversi per la promozione del procedimento disciplinare a seguito di sentenze penali (avendo tale legge in ultimo citata portata generale, rispetto alla quale il dpr 737 del 1981 si pone quale normativa specifica per gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza).
Come  questo Consiglio di Stato ha più volte ribadito (cfr, per tutte Sez. VI, n. 624 del 2008), che lo speciale regime di cui alla legge n. 737 del 1981, ed in particolare l'art. 9 comma 6 che indica per l'inizio del  procedimento disciplinare il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza stessa trova applicazione nel caso di assoluzione (conformemente a quanto ritenuto dall'Adunanza Plenaria nella decisione n. 10 del 2006).
La circostanza per cui in ipotesi di condanna i termini di definizione del procedimento disciplinare siano più stringenti che nel caso di assoluzione, lungi dal costituire una illogicità, è conseguente alla circostanza che nel primo caso (a differenza che nell'ipotesi di intervenuta assoluzione) l'amministrazione si trova al cospetto di un compiuto accertamento svolto dal giudice penale valutabile in un più contenuto torno di tempo.
3.1. Per altro verso, che la citata disposizione di cui all'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 si riferisca alla conoscenza da parte dell'amministrazione di una sentenza regiudicata, non rilevando a tal fine le pronunce non ancora divenute definitive è circostanza della quale non si dubita in giurisprudenza ("Ai sensi dell'art. 9 comma 6 d.P.R. n. 737 del 1981, come modificato dall'art. 9 l. n. 19 del 1990,  ai fini della decorrenza del termine perentorio di 120 giorni per l'esercizio del potere disciplinare rileva la data in cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza della irrevocabilità della sentenza del giudice penale." Consiglio Stato, sez. VI, 13 luglio 2006, n. 4495").
Anche la seconda censura, pertanto deve essere disattesa.
4.  Eguale sorte segue la terza doglianza, del pari calibrata sulla tutt'affatto diversa ipotesi che il procedimento disciplinare fosse stato avviato a seguito di pronuncia penale di condanna invocando l'applicazione dell'art. 5 co.IV della legge n. 97 del 2001 che, per le già chiarite ragioni, non regolamenta la fattispecie oggetto del contendere.
5.Quanto  alla quarta censura, essa merita la reiezione in quanto, per pacifica giurisprudenza "i termini previsti dalle disposizioni infraprocedimentali che cadenzano il procedimento disciplinare del personale di Polizia non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio, qualora non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, né sia stabilita l'inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza."(Consiglio Stato, sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 80).
In  particolare, merita di essere riconfermato il tradizionale orientamento  secondo cui "Non ha natura perentoria il termine per la comunicazione del provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare al soggetto che appartiene ai ruoli della polizia di Stato e divisato dall'art. 21 d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737.".(Consiglio Stato, sez. VI, 03 febbraio 2006, n. 377).
4.  Con l'ultimo motivo di censura si sono introdotte nel processo amministrativo inammissibili ed apodittiche valutazioni di merito: il mezzo non merita accoglimento
A tal uopo, il Collegio rammenta il consolidato orientamento -peraltro ben tenuto presente dal giudice di prime cure e dal quale la Sezione non intende discostarsi- secondo cui "la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa,  non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che  in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente  sproporzionalità e il travisamento." (ex multis, si veda Consiglio Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2830).
La Sezione, in particolare, ha di recente affermato che "le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse  ipotesi e, pertanto, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e  il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (l'amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo)".(Consiglio Stato, sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1350).
Nel caso in oggetto la gravità delle condotte poste in essere da parte appellante costituisce dato agevolmente percepibile;la valutazione dell'amministrazione non appare né abnorme né sproporzionata; la severità delle pene in primo grado inflittegli testimonia la circostanza  che la valutazione di gravità delle condotte non era distonica rispetto  alle resultanze probatorie acquisite.
L'amministrazione  ha esaminato funditus il procedimento penale in cui l'appellante ha rivestito la qualità di imputato; ha evidenziato la gravità della fattispecie comportamentale a questi addebitata, ed ha anche tenuto contro della circostanza che la fattispecie di cui all'art. 643 del codice penale originariamente contestatagli era stata successivamente derubricata in quella di truffa (art. 640 del codice penale) e dichiarata improcedibile per tardività della querela.
Ha  del pari ponderato la tipologia di sanzione applicabile all'appellante e  ha motivatamente escluso che potesse applicarsi quella della destituzione, disponendo infine, all'unanimità, che venisse applicata altra sanzione, meno afflittiva.
La articolata  censura merita la reiezione, in adesione all'orientamento, ancora di recente espresso in giurisprudenza, secondo il quale "in sede di procedimento disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti, la valutazione circa la gravità dei fatti commessi ai fini dell'irrogazione  di una sanzione disciplinare è estrinsecazione di discrezionalità amministrativa ed in quanto tale è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue varie articolazioni di natura sintomatica, fra cui l'evidente sproporzionalità della misura disciplinare adottata rispetto alla gravità dei fatti accertati."(Consiglio Stato, sez. IV, 16 ottobre 2009,  n. 6353).
Il predetto motivo di doglianza appare altresì intrinsecamente contraddittorio, laddove dapprima ci si duole della circostanza che il funzionario istruttore abbia acquisito la  quasi totalità degli atti sottesi al procedimento penale, per poi lamentare un supposto difetto di istruttoria e, infine, l'asserita carenza di autonoma valutazione da parte dell'amministrazione.
Nessuna  di tali critiche merita positiva delibazione, apparendo l'impugnato provvedimento frutto di matura e consapevole valutazione (che, ovviamente, ebbe a fondarsi in primis sui fatti verificati dal giudice penale).
Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione  di tipo diverso.
6. Conclusivamente, il ricorso in appello è infondato e merita la reiezione.
7.  La condanna al pagamento delle spese degli onorari del giudizio segue la soccombenza e pertanto l' appellante deve essere condannato al pagamento, in favore dell' appellata amministrazione di una somma che, avuto principalmente riguardo alla natura della controversia appare equo  determinare in Euro mille (Euro 1000/00), oltre accessori di legge, se dovuti..P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull'appello numero di registro generale 5140 del 2006 come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna  l' appellante al pagamento, delle spese processuali in favore dell' appellata amministrazione nella misura di Euro mille (Euro 1000/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...L'amministrazione  ha poi evidenziato che vi sarebbero anche delle ragioni per negare il trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 33 L. 104\92 e che in precedenza, pur essendo risalente la situazione di infermità del padre, non ha mai chiesto l'assegnazione a #################### neanche dopo un corso di specializzazione quando gli era stata richiesto il gradimento di una sede ove essere trasferito...."


IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1411
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il  ricorrente impugnava il provvedimento con cui era stato negato il suo trasferimento alla Questura di #################### per gravi motivi di famiglia.
L'agente della Polizia di Stato Q. aveva richiesto il trasferimento per la necessità di occuparsi del padre dichiarato invalido al 100% che non poteva essere assistito dalla moglie anch'essa affetta da Osteoporosi e di chiarata tutrice di una nipote rimasta orfana, né dal fratello #################### che non era costantemente presente presso l'abitazione.
Nell'unico motivo denuncia violazione dell'art. 55 DPR 335\82 e della circolare ministeriale del 8.4.2003 nr. 333 oltre all'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà con precedenti provvedimenti.
L'art.  55 citato consente il trasferimento anche per gravissime ed eccezionali  situazioni personali che erano presenti nel caso di specie tanto è vero  che ricorrevano tutti i requisiti previsti dall'art. 33,comma 5, L. 104\92.
La motivazione è generica perché si limita a far riferimento all'art. 55 ed alla circolare del 2003, non vi è  stato approfondimento istruttorio sulle circostanze esposte come motivi  del trasferimento. Vi è, poi, contraddittorietà con precedenti assegnazioni temporanee presso la Questura di #################### che avevano riconosciuto l'esistenza delle esigenze rappresentate e che non erano state prorogate per il fatto che la situazione rappresentata non era risolvibile con un'ulteriore proroga a riprova della gravità della situazione rappresentata.
Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso,  eccependo preliminarmente l'inammissibilità dello stesso perché il provvedimento impugnato era meramente confermativo di precedenti dinieghi cui il Q. aveva prestato acquiescenza.
Si può prescindere dall'esame dell'eccezione preliminare perché il ricorso è infondato.
La  norma invocata dal ricorrente a fondamento della bontà della sua istanza non è lo strumento idoneo a perseguire le finalità sottese all'istanza.
L'art. 55 citato, infatti, prevede i criteri per le ordinarie procedure di trasferimento a domanda fondate prioritariamente su criterio dell'anzianità e prevede un'ipotesi  particolare al quarto comma di trasferimento anche in soprannumero per ragioni di prestigio dell'amministrazione, di rilevante pericolo per il dipendente o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
In  quest'ultimo caso non sono ricomprese le situazioni come quella rappresentata dal ricorrente per la quale vi è un'altra norma da applicare e cioè l'art. 33 L. 104\92 che prevede proprio la possibilità di essere trasferiti presso la sede ove risiede un familiare bisognoso di assistenza quando nessun altro familiare sia disponibile.
Lo  strumento giuridico scelto dal ricorrente pertanto non è idoneo per ottenere il risultato sperato e la decisione dell'amministrazione appare  corretta perché fondata sui criteri di applicazione dell'art. 55 DPR 335\82 norma posta a base dell'istanza.
L'amministrazione  ha poi evidenziato che vi sarebbero anche delle ragioni per negare il trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 33 L. 104\92 e che in precedenza, pur essendo risalente la situazione di infermità del padre, non ha mai chiesto l'assegnazione a #################### neanche dopo un corso di specializzazione quando gli era stata richiesto il gradimento di una sede ove essere trasferito.
In ogni caso al di  là della validità di tali considerazioni, resta il fatto che l'art. 55 non poteva essere posto a fondamento di un trasferimento richiesto per le ragioni esposte dal ricorrente e ciò è sufficiente a rendere legittimo il provvedimento impugnato.
Le spese  possono essere compensate in considerazioni delle ragioni che hanno spinto il ricorrente a presentare l'impugnazione del provvedimento.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Pure ombelico é 'abitato', fino a 1400 specie batteri



SALUTE:PURE OMBELICO E' 'ABITATO',FINO A 1400 SPECIE BATTERI

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Piccolo o grande che sia, piatto o a
bottone, il nostro ombelico offre un riparo a moltissimi
batteri, circa 1400 specie diverse, quasi 700 delle quali finora
sconosciute. E' il risultato di uno studio condotto da Jiri
Hulcr della North Carolina State University e riportato sul
quotidiano 'Indipendent'.
L'ombelico finora era ritenuto essere un ricettacolo, al
massimo, di sporcizia. Per la prima volta, in questo singolare
studio, e' invece emerso che in esso si annidano molte forme di
vita. Tutti, chi piu' chi meno, ''hanno l'ombelico pieno di
batteri - riferisce Hulcr - ed alcuni di questi sono
microrganismi che sembrerebbe assurdo trovare localizzati in
questa parte del corpo, come nel caso del batterio Georgenia,
che finora si pensava vivesse solo nel suolo ed essenzialmente
in Giappone''.(ANSA).

Y27-CR
08-LUG-11 13:09 NNNN

Iniezione si staminali dimezza episodi di angina

SALUTE: INIEZIONE DI STAMINALI DIMEZZA EPISODI DI ANGINA =
(AGI) - Londra, 8 lug. - Un'iniezione di staminali puo'
dimezzare gli episodi di angina nei pazienti cardiopatici. Lo
afferma uno studio pubblicato dalla rivista Circulation
Research, secondo cui la terapia aumenta anche le prestazioni
fisiche e migliora la qualita' della vita. La tecnica
sperimentata dai ricercatori della Northwestern University
consiste nell'iniettare le cellule staminali prelevate dal
sangue dello stesso paziente direttamente nel cuore. La terapia
e' stata sperimentata su 167 soggetti, tutti sofferenti di
angina refrattaria, ad alcuni dei quali e' stata somministrata
una alta dose di staminali, mentre un secondo gruppo ha
ricevuto una bassa dose e un terzo un placebo. Dopo un anno i
pazienti con una bassa dose hanno riportato una media di 6,3
episodi di angina al giorno, mentre quelli con il placebo 11.
Nei primi era aumentata anche la capacita' di sopportare un
esercizio fisico di 139 secondi e lo studio ha mostrato anche
che per il gruppo con alta dose di staminali i miglioramenti
sono stati all'incirca gli stessi. ''Questa procedura sembra
restituire almeno in parte ai pazienti la propria vita -
scrivono gli autori - il miglioramento nella resistenza fisica
e' clinicamente molto importante''. (AGI)
red/mld
081256 LUG 11

NNNN

Vita sedentaria aumenta rischio embolia polmonare

SALUTE: VITA SEDENTARIA AUMENTA RISCHIO EMBOLIA POLMONARE =
(AGI) - Londra, 8 lug. - Fra i vari effetti negativi di una
vita sedentaria c'e' anche un rischio aumentato di embolia
polmonare per le donne. Lo afferma uno studio statunitense su
70mila infermiere pubblicato dal British Medical Journal. I
ricercatori del Massachussetts General Hospital hanno studiato
le abitudini dei soggetti, la maggior parte dei quali passano
in piedi buona parte dell'orario lavorativo per 18 anni,
trovando che fra le infermiere che una volta a casa passavano
piu' di sei ore al giorno sedute il rischio di embolia
polmonare era doppio rispetto a quelle che erano sedute meno di
due ore. ''Il rischio rimane comunque abbastanza basso, simile
a quello delle donne che prendono la pillola - scrivono gli
autori - ma l'aumento puo' avere comunque conseguenze
importanti. Inoltre abbiamo trovato che la sedentarieta'
influisce anche sulle probabilita' di incorrere in problemi
cardiovascolari''. (AGI)
red/mld
081306 LUG 11

NNNN

Arriva il gran caldo, iniziative e consigli del ministero. NUMERO VERDE ' 1500 '



SALUTE. ARRIVA IL GRAN CALDO, INIZIATIVE E CONSIGLI DEL MINISTERO
DA DOMANI ATTIVO NUMERO VERDE '1500'.

(DIRE) Roma, 8 lug. - Arriva il gran caldo e il ministero della
Salute potenzia attivita' di prevenzione, mentre viene attivato
il numero verde 1500. Il ministro della Salute Ferruccio Fazio,
si legge in una nota, "ha potenziato le iniziative di prevenzione
e informazione alla popolazione attivando, a partire da domani,
sabato 9 luglio, dalle ore 8 alle ore 18 di tutti i giorni
(compresi il sabato e la domenica), il numero di pubblica
utilita' 1500 per fornire ai cittadini informazioni e consigli,
dispensati da personale appositamente formato, sulle misure di
prevenzione da adottare, su cosa fare in caso si verifichino
problemi dovuti al caldo e sui servizi attivati da Regioni e
Comuni".
L'attivazione del numero 1500 "e' solo l'ultima delle
iniziative assunte dal ministero per far fronte al problema delle
alte temperature. Come gia' annunciato nei giorni scorsi,
infatti, e' partita una capillare campagna informativa,
realizzata in collaborazione con il Centro nazionale per la
prevenzione ed il controllo delle malattie, rivolta in
particolare agli anziani o a coloro che se ne prendono cura, vale
a dire ai medici di famiglia ed alle badanti". Per scongiurare il
rischio di colpi di calore, o di altri malesseri collegati al
caldo eccessivo, "il ministero attraverso la diffusione di un
vademecum divulgativo e di opuscoli destinati ai medici indica
semplici ed utili precauzioni da adottare nei comportamenti
quotidiani.(SEGUE)

(Com/Gas/ Dire)
15:09 08-07-11

NNNN
SALUTE. ARRIVA IL GRAN CALDO, INIZIATIVE E CONSIGLI DEL MINISTERO -2-


(DIRE) Roma, 8 lug. - Ecco di seguito dodici semplici regole per
affrontare la calura estiva con intelligenza:

- Non di uscire di casa nelle ore piu' calde (dalle 11 alle 18);
- Bere almeno due litri d'acqua al giorno (anche quando non se ne
avverte il bisogno), salvo diversa prescrizione del medico
curante;
- Consumare pasti leggeri e frazionati durante l'arco della
giornata e, in particolare, mangiare quotidianamente frutta e
verdura fresche; fare attenzione alla corretta conservazione
degli alimenti deperibili;
- Evitare di bere alcolici e limitare l'uso di bevande contenenti
caffeina;
- Limitare l'attivita' fisica intensa soprattutto nelle ore piu'
calde;
- Indossare indumenti leggeri, non aderenti, di fibre naturali,
di colore chiaro; proteggere la testa dal sole diretto con un
cappello e gli occhi con occhiali da sole;
- Durante le ore del giorno schermare le finestre esposte al sole
diretto mediante tende o oscuranti esterni regolabili come, ad
esempio, persiane o veneziane;
- Mantenere chiuse le finestre durante il giorno e aprirle di
sera quando l'aria esterna e' piu' fresca;
- Se necessario, abbassare la temperatura corporea con bagni e
docce evitando, pero' di utilizzare acqua troppo fredda e di
bagnarsi subito dopo il rientro da ambienti molto caldi, perche'
e' potenzialmente pericoloso per la salute;
- Se necessario, rinfrescare gli ambienti in cui si soggiorna con
ventilatori o condizionatori, seguendo alcune regole. Non
posizionare il ventilatore troppo vicino alla persona e non
utilizzarlo in caso di temperature superiori ai 32 gradi ed in
ogni caso bere molta acqua per evitare il rischio di
disidratazione. Se si usano i climatizzatori evitare di regolare
la temperatura interna a livelli troppo bassi rispetto alla
temperatura esterna. La temperatura dell'ambiente domestico per
il benessere fisiologico e' 24-26 gradi, indossando abiti leggeri
ed in assenza di attivita' fisica intensa. Non accendere il forno
ed altri elettrodomestici (come scaldabagno, lavatrice ecc)
durante l'uso del climatizzatore, per evitare consumi energetici
eccessivi.(SEGUE)

(Com/Gas/ Dire)
15:09 08-07-11

NNNN
SALUTE. ARRIVA IL GRAN CALDO, INIZIATIVE E CONSIGLI DEL MINISTERO -3-


(DIRE) Roma, 8 lug. - Le altre regole del ministero:

- In auto, usare tendine parasole; se si entra in una vettura che
e' rimasta a lungo sotto il sole, per prima cosa aprire gli
sportelli per ventilare l'abitacolo e poi iniziare il viaggio con
i finestrini aperti o il condizionatore acceso per abbassare la
temperatura interna; evitare di lasciare anche per poco tempo
persone o animali nell'auto chiusa in sosta, perche' la
temperatura all'interno dell'abitacolo si innalza rapidamente
anche se la temperatura esterna non e' particolarmente elevata e
puo' causare anche un colpo di calore, specialmente nei bambini
piccoli;
- Prestare particolare attenzione alla corretta conservazione
domestica dei farmaci: leggere attentamente le modalita' di
conservazione riportate sulle confezioni; conservarli lontano da
fonti di calore e da irradiazione solare diretta; durante la
stagione estiva riporre in frigo i farmaci che prevedono una
temperatura di conservazione non superiore ai 25 - 30° C.;
ricordare che luce, aria, umidita' e sbalzi di temperatura
possono deteriorare il prodotto prima del previsto. In caso di
dubbio, consultare sempre il proprio farmacista.

Il ministero invita anche a prestare sempre molta attenzione alle
persone piu' vulnerabili che vivono in casa come bambini molto
piccoli, anziani con malattie croniche, persone non
autosufficienti e di prendersi cura dei vicini di casa anziani
che vivono da soli.
In caso di bisogno la prima persona da consultare e' il
proprio medico di famiglia o la guardia medica. Nei casi di
emergenza chiamare prontamente il 118.

(Com/Gas/ Dire)
15:09 08-07-11

NNNN

"TASSA" SUI BOT L´ULTIMO REGALO A MEDIOLANUM

Dal Fatto Quotidiano

"TASSA" SUI BOT L´ULTIMO REGALO A MEDIOLANUM
Imposta di bollo, il rincaro a 120 euro favorisce la banca del premier
di Vittorio Malagutti

Milano
I vostri sudati risparmi ammontano a poche decine di migliaia di euro o magari anche meno? Non siete speculatori, la Borsa vi mette ansia e l'investimento più rischioso che riuscite a tollerare è quello nei vecchi Bot, Cct o Btp? Bene, cioè male. Perché se avete risposto sì a queste domande dovete sapere che il ministro Giulio Tremonti si è appena inventato un´imposta su misura per voi. Un´imposta che premia i ricchi e gli speculatori e punisce i piccoli risparmiatori, ovvero, nella gran parte dei casi, lavoratori dipendenti o famiglie a reddito medio basso. Sono loro, infatti, i cittadini più colpiti dall´aumento dell´imposta di bollo sul deposito titoli.

Il provvedimento inserito nella manovra appena varata dal governo prevede che questa particolare gabella passi dagli attuali 34,20 euro all´anno fino a 120 euro. È solo un primo passo: dal 2013 l´imposta diventerà di 150 euro per i depositi fino a 50 mila euro e di 380 per i dossier con titoli di valore superiore. È una novità di carattere regressivo, concludono gli esperti. Nel senso che il peso del prelievo diminuisce man mano che aumenta la consistenza del patrimonio gestito. Più chiaro ancora: si tratta di una patrimoniale, ma all´incontrario: chi più ha meno paga. Nell´ipotesi estrema, ma neppure troppo, che un risparmiatore abbia un deposito titoli del valore di 10 mi-la euro tutti investiti in Bot a un anno, buona parte del rendimento dei titoli verrebbe assorbito dalla nuova maxi-imposta di bollo.

I BOT ANNUALI infatti fruttano (al netto di tasse e oneri di collocamento) l´1,57 per cento, cioè 157 euro su 10 mila investiti. Questo gruzzolo verrebbe però falcidiato dai 120 euro del bollo. Al nostro ipotetico investitore resterebbero 37 euro. Con l´imposta annuale di 34,20 euro in vigore fino ad oggi il guadagno effettivo ammonta invece a 122,8 euro. Per il piccolo risparmiatore l´effetto Tremonti si traduce in una perdita secca del 70 per cento, pari a 85,5 euro.

Ben diversa la situazione di chi può disporre di un ingente patrimonio. Dai 500 mila euro in su il peso dell´imposta di bollo maggiorata si rivela infatti ben poca cosa. Per chi guadagna migliaia di euro all´anno grazie ai rendimenti dei propri titoli tutto sommato non c´è gran differenza se l´imposta è di 34,20 euro oppure di 120.

Fin qui gli effetti della manovra sui risparmiatori. La stangata del bollo sul deposito titoli avrà però con ogni probabilità effetti concreti anche nei conti delle banche. Alla fine verranno favoriti soprattutto gli istituti che offrono conti di deposito vincolati, tipo Conto Arancio o Che Banca. Sarà un caso, ma tra i gruppi finanziari che di recente hanno puntato alla grande su questo tipo di prodotti c´è anche Mediolanum che proprio poche settimane fa ha aggiornato il suo conto Freedom trasformandolo in un vero e proprio conto di deposito con rendimento garantito per un anno. Assieme al presidente Ennio Doris, il maggiore azionista di Mediolanum altri non è che il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. È un caso classico, l´ennesimo, di conflitto d´interessi. Una norma varata dal governo finisce per favorire un´azienda che fa capo al premier. Mediolanum infatti, così come Mediobanca, padrona di Che Banca, e il gruppo olandese Ing (Conto Arancio), ha tutto da guadagnare dall´inasprimento dell´imposta di bollo.

INFATTI, i piccoli risparmiatori saranno incentivati a chiudere il loro dossier titoli in banca per puntare tutto sui conti di deposito. Questi ultimi infatti già adesso offrono rendimenti più che concorrenziali rispetto ai titoli di stato. Se poi il magro guadagno garantito dai Bot annuali viene taglieggiato dal nuovo bollo formato XXL, allora è facile immaginare che gli investitori andranno alla ricerca di prodotti più convenienti e relativamente sicuri. Proprio come i conti di deposito. Insomma grandi affari in vista per la coppia Berlusconi-Doris. Grazie a Tremonti, il Robin Hood che toglie ai poveri per dare ai ricchi.

DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 100 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici. (11G0145) (GU n. 156 del 7-7-2011 )

Sacrica la Gazzetta

Con fumo a lungo termine meno rischio osteoartrite

SALUTE:CON FUMO A LUNGO TERMINE MENO RISCHIO OSTEOARTRITE

(ANSA) - SYDNEY, 8 LUG - Se e' certo che il fumo fa male alla
salute, e' vero anche che offre un inaspettato beneficio ai
fumatori di lunga data: riduce significativamente il rischio di
osteoartrite e quindi di dover subire operazioni di sostituzione
delle articolazioni. Lo rivela uno studio dell'Universita' di
Adelaide, che ha esaminato le cartelle mediche di un campione di
11 mila uomini fra 65 e 85 anni di eta'.
Lo studio, pubblicato sulla rivista Arthritis and Rheumatism,
indica che chi fuma da piu' di 48 anni ha una probabilita' piu'
che dimezzata, rispetto ai non fumatori, di richiedere la
sostituzione di un ginocchio o dell'anca, interventi fra i piu'
comuni nei paesi sviluppati. Studi precedenti avevano dimostrato
un legame fra fumo e volume delle cartilagini, ma questo e' il
primo a indicare una forte relazione inversa fra la durata del
fumo e il rischio di osteoartrite.
''Certamente non sosteniamo il fumo come pratica salutare,
poiche' e' legato a tutta una serie di malattie gravi, ma questo
studio mostra la necessita' di ulteriori ricerche, per
comprendere come mai la nicotina sembra offrire protezione
dall'osteoartrite'', scrive il prof Philip Ryan della facolta'
di Scienze della salute dell'ateneo, che ha guidato lo studio.
''Se si potra' chiarire l'esatta natura del perche' il fumo ha
un simile effetto protettivo, sara' possibile sviluppare
trattamenti preventivi o terapeutici'', aggiunge. (ANSA)

XMC
08-LUG-11 10:15 NNNN