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venerdì 3 gennaio 2014
Corte Costituzionale:'art. 12 del codice della strada, l’espletamento dei servizi di polizia stradale, tra i quali la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, spetta in via principale: al settore di Polizia stradale della Polizia di Stato; alla stessa Polizia di Stato; all’Arma dei carabinieri; al Corpo della Guardia di finanza; ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza; ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza; ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale; al Corpo di Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto; '
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