Translate
venerdì 12 settembre 2014
Cassazione: No alle intercettazioni telefoniche in base a denuncia anonima Il documento anonimo non costituisce elemento di prova né integra "notitia criminis". L'accusa, dunque, sulla sua base non può procedere ad intercettazioni trattandosi di atti che presuppongono l'esistenza di indizi di reato
Cassazione: Multe, sì al ricorso di legittimità se il Gdp dichiara inammissibile l'opposizione alla sanzione Fattispecie indenne dalla riforma che ha generalizzato lo strumento dell'appello contro le decisioni del giudice di pace. E senza la ricevuta della notifica al trasgressore non si può dichiarare la tardività dell'impugnazione
Cassazione: Valida la multa del "telelaser": non serve la foto dell'auto, basta il verbale degli agenti Bocciata l'opposizione alla sanzione amministrativa: all'apparecchiatura elettronica può essere riservata la sola rilevazione della velocità, mentre la riferibilità al veicolo è affidata all'attestazione della Stradale
Cassazione: È concussione se il poliziotto chiede favori sessuali all'extracomunitaria "irregolare" Nel termine "utilità" ex 317 Cp rientra tutto ciò che rappresenta un vantaggio oggettivamente apprezzabile, consistente sia in un dare che in un fare. E il sesso è un vantaggio per il funzionario che ne ottiene la promessa o l'effettiva prestazione
Cassazione: Eccesso di velocità: la multa va pagata anche se manca lo "scontrino" del telelaser L'apparecchiatura non è tenuta alla riproduzione dei dati mentre la Stradale si limita a leggere il "display" e rilevare la targa. L'obbligo di documentare l'infrazione per immagini scatta se gli agenti erano assenti all'atto della violazione
Cassazione: Rischia il carcere chi partecipa ad una gara di velocità non autorizzata tra due auto. Parola di Cassazione. La Corte, infatti, occupandosi della vicenda relativa ad un automobilista sorpreso a gareggiare con un'altra auto, ha richiamato l'attenzione sull'articolo 141 del codice della strada. Disattendendo le tesi della difesa i supremi Giudici (Sentenza n.7294/2009) hanno chiarito che la legge 1 agosto 2003 n.214 (che ha convertito il decreto legge 151 del 2003) ha modificato la disciplina sanzionatoria delle condotte di partecipazione a gare di velocità. In sostanza la gara in velocità tra due auto, che in precedenza era punita con una sanzione amministrativa, va ora considerata un delitto. La nuova disciplina ha infatti introdotto gli articoli 9 bis e 9 ter del codice della strada. L'art. 9 ter, in particolare punisce con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000 chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore. Pene ancora più severe sono previste dall'art. 9 bis per chi organizza le competizioni
Iscriviti a:
Post (Atom)