In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
composta
dai seguenti magistrati:
dott.
Ivan DE MUSSO
Presidente
dott.
Agostino BASTA
Consigliere
dott.
Marcovalerio POZZATO
Consigliere
ha
pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
nel
giudizio di responsabilità iscritto al n. 70978 del registro di Segreteria,
proposto
dal Procuratore regionale per il Lazio avverso
il
sig. ......
Uditi,
nella pubblica udienza del 28.6.2011, con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Antonella Cirillo:
il
giudice relatore cons. dott. Marcovalerio Pozzato;
il
Pubblico Ministero nella persona del SPG dott. Marco Smiroldo;
l'avv.
Eugenio Pini, per il convenuto.
Esaminati
tutti gli atti e i documenti del fascicolo processuale.
FATTO
L’atto
di citazione della Procura della Corte dei conti per la Regione Lazio
riferisce che a carico del convenuto, in qualità di dipendente della Polizia
di Stato, è stata accertata una responsabilità derivante dalla
produzione, da parte dello stesso, di attestazioni (certificati) quali
giustificativi di assenze dal lavoro per malattie non sussistenti o,
comunque, non inabilitanti al servizio.
Detta
Procura ha in particolare individuato, a seguito di comunicazioni (......),
la sussistenza di un danno erariale (€ 11.911,00), in relazione a:
corrispettivo
(monetario) delle giornate lavorative illegittimamente non effettuate dallo
...... che ha allegato malattie non sussistenti o comunque non inabilitanti;
danno
da disservizio e danno all’immagine.
Rileva
parte attrice che lo .... titolare di partita IVA N. ......, gestiva
un'attività di affittacamere insieme al carabiniere ......., condannato,
nel medesimo contesto (illegittime assenze dal servizio), da questa Sezione
giurisdizionale con sentenza n. 1015/2008 (passata in giudicato).
Dalla
documentazione in atti si evince che, a seguito di accurata verifica (cfr.
citate informative della Questura di .....; verbali di indagini delegate
dalla Procura militare della Repubblica; informative CC Stazione di .....),
il predetto convenuto si dedicava, nei giorni in cui aveva allegato infermità
(febbraio, marzo, aprile e giugno 2005), a attività connesse alla propria
piccola azienda di B&B.
In
tali giorni lo ....., specificamente, ben lungi di trovarsi immobilizzato a
casa, affittava e conduceva furgoni (anche per lunghi percorsi), acquistava
fuori dal .... mattonelle, quadri e suppellettili, venendo fotografato, con
il sodale sig. ..... intento a svolgere (fuori dalla propria abitazione)
attività non meglio identificate.
Il
pregiudizio erariale è stato quantificato negli importi corrispondenti alle
retribuzioni indebitamente percepite dallo ...... nei periodi di illegittima
assenza (€ 4.476,10), nonché nelle ulteriori somme – quantificate
mediante valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - relative a:
-danno
da disservizio, consistente nell'aver inciso negativamente sul funzionamento
dell'ufficio di appartenenza (€ 2.235,00);
-lesione
all’immagine dell’Amministrazione dell'Interno, in considerazione della
gravità della condotta truffaldina, peraltro reiterata, delle funzioni
assolte e del grado rivestito, in relazione all'art. 55-quinquies del D. Lgs.
165/2001 (€ 5.000,00).
In
tal modo qualificati i danni derivanti dalle riferite vicende - sulla base
dei documenti in atti - in complessivi € 11.911,00, sono stati ritenuti
sussistenti elementi di responsabilità a carico del sig. ...... invitato
dall’organo inquirente (11.6.1010), ai sensi dell’art. 5 della L.
14.1.94 n. 19, come integrato dalla L. 20.12.1996, n. 639, a fornire le
proprie deduzioni con riferimento alle sue presunte responsabilità in
merito alle illegittime assenze dal servizio.
Lo
......, presa visione delle evidenze del fascicolo istruttorio, ha fatto
pervenire proprie controdeduzioni.
Con
atto di citazione del 31.1.2011 (notificato il 3.3.2011) il predetto
incolpato veniva evocato in giudizio, in quanto responsabile del complessivo
danno erariale di € 11.911,00.
Il
convenuto si è ritualmente costituito in giudizio (1.6.2011) a mezzo di
comparsa di risposta, con il patrocinio dell'avv......
Ha
nell'ordine prospettato i seguenti motivi difensivi:
-preliminarmente,
il difetto di condizione di proponibilità e/o ammissibilità e/o
procedibilità in relazione all'azione di responsabilità per danni
all'immagine alla P.A., per mancanza di sentenza penale irrevocabile di
condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009;
-di
conseguenza, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione;
-nel
merito, l'infondatezza dell'azione di responsabilità per inconsistenza
dell'apparato probatorio fornito da parte attrice, posto che quest'ultima
avrebbe dovuto dimostrare i fatti su cui si fonda la propria pretesa secondo
le regole del processo civile;
-in
tale prospettiva, il semplice rimando agli accertamenti realizzati dalla
Polizia Giudiziaria non soddisfa l'onere della prova richiesto dall'art. 163
c.p.c.;
-sussiste
ampia documentazione medica in relazione alla lombosciatalgia sofferta dal
convenuto.
Chiede
conclusivamente il convenuto:
-che
venga dichiarata improponibile e/o inammissibile l'azione di responsabilità
erariale per danni all'immagine della P.A.;
-in
subordine, respingere nel merito la domanda attorea.
All’odierna
pubblica udienza il P.M. ha pienamente confermato la richiesta
risarcitoria, puntualizzando che:
-ricorre
nelle vicende in questione una fattispecie legale tipica di danno
all'immagine della P.A., senza necessità del previo accertamento penale;
-sono
puntualmente indicate, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., le fonti di prova a
carico del convenuto;
-nei
fatti di causa non si pone un problema di falsità materiale della
certificazione medica, ma di dichiarazione al medico non coerente con la
realtà;
-sono
da rinvenirsi, nel comportamento del convenuto, indizi gravi e concordanti
non di semplice colpa grave, ma di atteggiamento cosciente e volontario di
induzione in errore.
Per
converso l'avv. ..... ha chiesto la reiezione della domanda attorea in
quanto inammissibile e comunque infondata nel merito, specificando che:
-la
fattispecie in esame è in realtà sussumibile in contesto penale;
i
fatti che si assumono accertati (peraltro con modalità non fidefacenti)
sono completamente disconosciuti dallo .....
-non
risulta formata la prova in ordine al consumato reato di truffa.
L'avv.
.... conclude ribadendo tutte le eccezioni formulate con la comparsa di
costituzione in giudizio, chiedendo, in via subordinata, la gradazione del quantum
eventualmente posto a carico del convenuto.
D
I R I T T O
Ritiene
il Collegio di delibare, in via assolutamente preliminare, le eccezioni
relative alla nullità della citazione ovvero dell'inammissibilità della
pretesa attorea.
Manifestamente
priva di giuridico fondamento è l'eccezione fondata sulla nullità della
citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c..
All’uopo
deve rilevarsi che, nei giudizi di responsabilità amministrativa, deve
escludersi la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza
dell’oggetto, allorché siano chiaramente evincibili il danno, la
fattispecie causativa dello stesso e le posizioni soggettive alle quali
siano addebitate le pretese risarcitorie (cfr. Sez. Umbria, sent. n. 540 in
data 18.11.2004).
Nel
caso di specie, appaiono chiaramente evidenziati il danno erariale, il nesso
causale fra la produzione del medesimo e la condotta del convenuto, nonché
le singole fonti di prova a carico di quest'ultimo.
Giova
altresì rammentare che nel processo innanzi alla Corte dei conti trovano
applicazione sia il principio di autonomia dei giudizi (con riferimento
tanto al processo civile che a quello penale), sia il principio del giusto
processo, ex art. 111 Cost. Pertanto, ai fini dell’accertamento della
responsabilità amministrativa, è necessario fornire mezzi di prova (nella
specie forniti) che sono autonomamente valutati dal giudice contabile (Sez.
Abruzzo, sent. n. 663/2004)
In
secondo luogo, è stata avanzata eccezione di nullità della citazione con
riferimento alla mancanza delle condizioni di proponibilità e/o
ammissibilità e/o procedibilità dell'azione di responsabilità per danni
all'immagine alla P.A., per difetto di sentenza penale irrevocabile di
condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009.
Osserva
il Giudicante che, in virtù della disposizione citata, qualora non si sia
in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna, non può procedersi ad
azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine della P.A. (cfr.,
per tutte, Sez. Friuli-Venezia Giulia, sent. 19/2011).
Giova
rammentare che il Legislatore (ricevendo peraltro l'avallo del Giudice delle
Leggi) ha posto in essere un quadro di norme restrittivo rispetto alla
richiesta di risarcimento di danno all'immagine della P..A. (connotato,
peraltro, da profili più sanzionatori che risarcitori).
La
giurisprudenza ha infatti evidenziato che il risarcimento del danno
all'immagine della P.A. è attivabile innanzi a questa Corte solo quando
sussista il presupposto di una sentenza irrevocabile di condanna del
pubblico funzionario.
La
coerenza di fondo del quadro normativo in esame è dimostrato dal fatto che
l'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009 ha previsto che, per il risarcimento
del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, il decorso del
termine di prescrizione di cui all'art. 1, c. 2, della L. 20/1994, è
"sospeso fino alla conclusione del procedimento penale".
L'eccezione
defensionale relativa all'inammissibilità della pretesa afferente al danno
all'immagine subìto dalla P.A è quindi fondata, mancando, nella specie,
una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del convenuto per i
medesimi fatti: giova notare, altresì, che il medesimo art. 55-quinques del
D. Lgs. 165/2001 (invocato dalla Procura procedente) postula la necessità,
ai fini del risarcimento del danno all'immagine della P.A., di una sentenza
penale di condanna.
Deve
essere quindi dichiarata l'inammissibilità parziale della citazione,
limitatamente alla pretesa afferente al ristoro del danno all'immagine subìto
dall'Amministrazione dell'Interno.
Nel
merito, la richiesta risarcitoria della Procura è fondata e meritevole di
parziale accoglimento.
Risulta,
infatti, pacifico il danno provocato dal sig. ...... all’Amministrazione
dell'Interno, l’elemento soggettivo a titolo di colpa grave con previsione
ovvero di dolo, nonché il nesso causale tra la condotta del convenuto ed il
danno arrecato, così come è risultato dalla documentazione acquisita in
via istruttoria.
Lo
<<<<< ha consapevolmente dichiarato ai medici competenti la
propria inabilità al servizio di Istituto al solo fine di svolgere proprie
attività (peraltro in violazione degli obblighi di esclusività di
prestazioni lavorative in favore della Polizia
di Stato, presumibilmente legate all'affitto turistico di camere).
Specificamente,
nei periodi di illegittima assenza contestati (.....) lo ....., che avrebbe
dovuto giacere a riposo, affittava e conduceva furgoni (anche per lunghi
percorsi), acquistava fuori dal .... mattonelle, quadri e suppellettili, e
svolgeva fuori dalla propria abitazione attività non meglio identificate
(presumibilmente connesse alla ristrutturazione di un appartamento destinato
all'affitto turistico).
Tali
attività del convenuto sono ampiamente dimostrate dal materiale acquisito
durante specifiche indagini:
-documenti
relativi al noleggio di furgone da parte dello ..... (unico guidatore
autorizzato);
-documenti
relativi all'utilizzo (sempre da parte di quest'ultimo) di carta di credito
in prossimità di ....;
-reperti
fotografici dello ....., colto in attività non meglio identificate nel
quartiere ....
Risulta
in sostanza dimostrato, conformemente a quanto dedotto dalla procedente
Procura, che il convenuto ha svolto attività assolutamente incompatibili
con le patologie dichiarate, ovviamente senza rispettare gli obblighi di
reperibilità nei casi di assenza per malattia.
Devono essere
completamente disattese le deduzioni difensive incentrate sul quadro clinico
a carico dello ..... la circostanza di un giudizio diagnostico di
lombosciatalgia (peraltro artatamente indotto dal convenuto) non costituisce
causa di giustificazione né di attenuazione della responsabilità dedotta
innanzi a questa Corte.
Le
retribuzioni afferenti ai periodi di assenza dal servizio sono state quindi
corrisposte dall’Amministrazione dell'Interno sebbene il dipendente, in
buona forma fisica (come dimostrato dalla guida continuata di un furgone, da
lui stesso noleggiato), prestasse attività economica remunerata, fra
l'altro in dolosa violazione del principio di esclusività del rapporto di
impiego in essere: ciò esclude qualunque giustificazione alla
corresponsione degli emolumenti medesimi.
La
giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che, in materia di
percezione di somme non dovute, il danno erariale è ravvisabile
nell’ammontare degli emolumenti indebitamente riscossi a titolo di
corrispettivo per prestazioni di servizio non rese, per effetto di assenze
arbitrarie dal servizio (cfr. Sez. Umbria, sent. n. 445/2005, Sez. Emilia
Romagna, sent. n. 581/2007).
E'
principio ormai consolidato in giurisprudenza che sussiste indebito
incameramento della retribuzione allorquando ci si assenti dal servizio
sulla base di uno falso stato di malattia, ampiamente desumibile dal
contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa.
A
seguito della condotta del convenuto sono state sottratte energie lavorative
alla Pubblica Amministrazione e si sono conclamate palesi violazioni degli
obblighi di servizio.
E’
dunque ostensiva la responsabilità per dolosa violazione degli obblighi di
servizio da parte dell’odierno convenuto, che ha deliberatamente
dichiarato (essendo in buona forma fisica) uno stato di malattia per
assentarsi dal servizio, causando un danno di € 4.476,10, come da conteggi
effettuati dall’Amministrazione dell'Interno (cfr. informative agli atti
della Questura di Roma, in relazione agli emolumenti corrisposti in
occasione delle assenze in questione).
Non
può invece trovare accoglimento la pretesa afferente al risarcimento del
c.d. “ danno da disservizio”, dato per implicito in ragione dei fatti
sopraesposti.
Rileva
questo Giudicante, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale già
chiaramente delineatosi (cfr., per tutte, Sez. Lazio, sent. 1015/2008), che
parte attrice ha mancato di dimostrare che l'Amministrazione dell'Interno ha
sostenuto costi aggiuntivi per svolgere servizi che sarebbero stati di
pertinenza dello ..... di conseguenza, mancando la specifica prova circa
l'effettivo incremento della spesa sostenuta ovvero circa l'effettivo
detrimento dell'ordinato svolgimento del servizio, questo Collegio non può
procedere alla valutazione equitativa dell'affermata posta di danno
erariale.
In
conclusione, la pretesa attorea si appalesa fondata quanto al danno
correlato agli emolumenti versati nei periodi di illegittima assenza e
meritevole di accoglimento
P.Q.M.
La
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio,
definitivamente pronunciando
DICHIARA
l'inammissibilità
della citazione con riferimento al risarcimento per lesione all'immagine
della P.A.
RESPINGE
la
richiesta attorea con riferimento al risarcimento per “danno da
disservizio”
CONDANNA
il signor ......... al
pagamento in favore del Ministero dell'Interno della somma di € 4.476,10 (quattromilaquattrocentosettantasei/10)
comprensiva di rivalutazione alla data di pubblicazione della sentenza e
interessi dalla predetta ultima data fino all'effettivo soddisfo;
condanna
altresì lo stesso al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla
pubblicazione della sentenza si liquidano in euro 239,70
(duecentotrentanove/70).
Così
deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28.6.2011
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to
dott. Marcovalerio Pozzato
F.to dott. Ivan De Musso
Pubblicato
in Segreteria mediante deposito nei modi di legge il 6 luglio 2011.
P.
IL DIRIGENTE
IL
RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI
DI RESPONSABILITA’
F.to
dott. Francesco MAFFEI