ANSA-SCHEDA/ MANOVRA: DA TRAVET A TICKET, TUTTE LE
MISURE
NELLA BOZZA ANCHE TAV, CROCE ROSSA PRIVATA,
LIBERALIZZAZIONI
(di Manuela Tulli)
(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Blocco degli
stipendi per gli statali
per un anno in piu', donne in pensione a 61 gia' dal
2012 per
progressivamente arrivare a 65, ticket da
10 euro sulle
prestazioni specialistiche e da 25 euro sul pronto soccorso
a
partire dal prossimo anno. Sono alcune delle misure contenute
nella
'bozza' della manovra, un provvedimento al momento lungo
82 pagine che poi si
intersechera' con la riforma del fisco che
riguarda Irpef, Iva, Irap e tasse
sulle rendite finanziarie. Tra
le novita' della bozza anche la
privatizzazione della Croce
Rossa Italiana e il rifinanziamento delle
missioni
internazionali per tutto il 2011.
Ecco la bozza della manovra in
'pillole'.
- TICKET 10 EURO. Scattera' dal primo
gennaio 2012 per le
prestazioni specialistiche ambulatoriali. Pagheranno
invece 25
euro i 'codici bianchi' del pronto soccorso. Al momento
infatti
e' stato stanziato un finanziamento da 486,5 milioni di euro
solo
per il 2011.
- PENSIONI, PARTE IN 2014 AGGANCIO ETA' A SPERANZA VITA.
Era
previsto al 2015.
- PENSIONI D'ORO. Stop alla rivalutazione se sono
cinque
volte superiori al minimo. Per quelle pari atre volte il minimo
la
rivalutazione sara' al 45%.
- PENSIONI, DONNE A 65 ANNI. La bozza e'
stringente: dal 2012
servirebbero 61 anni per andare in pensione, e poi si
aumenta di
un anno fino a raggiungere i 65 anni. Ma l'ipotesi sarebbe
gia'
superata da una che prevede un adeguamento diluito: si parte dal
2015
con un mese l'anno, per accelerare dal 2020 di sei mesi
l'anno, fino a
raggiungere l'eta' pensionabile di 65 anni. Ma
tutto sarebbe ancora
aperto.
- P.A., STIPENDI CONGELATI. Stop agli aumenti di
retribuzione,
anche accessori, per il personale delle
pubbliche
amministrazioni, fino alla fine del 2014.
- P.A., BLOCCO
TURN-OVER. Proroga del turn-over nel pubblico
impiego ancora per un anno.
Esclusi dalla stretta i Corpi di
Polizia, i Vigili del Fuoco e le agenzie
fiscali.
- MISSIONI INTERNAZIONALI. La dotazione del fondo e'
incrementata
di 700 milioni di euro per il 2011.
- LIBERALIZZAZIONE PROFESSIONI. Piu'
facile l'accesso; fuori
dalle nuove norme notai, architetti, farmacisti e
avvocati.
- SPENDING REVIEW. Addio tagli lineari: parte dal 2012
il
processo di 'spending review' ''mirata alla definizione dei
fabbisogni
standard propri dei programmi di spesa delle
amministrazioni centrali dello
Stato''.
- CROCE ROSSA. Sara' privatizzata. Il personale non
militare
rischia di essere posto in mobilita'.
- BADANTI E PENSIONI. Dal
primo gennaio del prossimo anno, la
pensione di reversibilita' ''e' ridotta,
nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta'
del
medesimo superiori a 70 anni e la differenza di eta' tra i
coniugi sia
superiore a 20 anni, del 10% per ogni anno di
matrimonio mancante rispetto al
numero di 10''.
- CATTEDRE BLOCCATE. A decorrere dall'anno scolastico
2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente,
educativo ed Ata
della scuola non devono superare la consistenza
delle relative dotazioni
organiche dello stesso personale
determinata nell'anno scolastico
2011/2012.
- INSEGNANTI DI SOSTEGNO. L'organico degli insegnati
di
sostegno, attribuito alle singole scuole o a 'reti di scuole',
dovra'
prevedere in media un docente ogni due alunni disabili.
- ALTA VELOCITA'.
Arriva sovrapprezzo canone, servira' ad
assicurare la copertura degli oneri
del servizio universale.
- PROTEZIONE CIVILE. Arrivano 64 milioni di euro nel
2011 per
la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento
della
protezione civile. Al relativo onere si provvede con una
riduzione
della quota destinata allo Stato dell'8 per 1000.
- FONDI RESIDUI. Sono
abrogate, a decorrere dal 2012, tutte
le norme che dispongono la
conservazione nel conto dei residui,
cioe' le somme stanziate ma non spese
dalla Pubblica
Amministrazione, per essere utilizzate
nell'esercizio
successivo, di somme iscritte negli stati di previsione
dei
Ministeri. La Corte dei Conti ha quantificato in 108
miliardi
l'ammontare dei residui passivi dell'intera
amministrazione
pubblica.
- IMMOBILI PUBBLICI. Arrivano ''fondi
d'investimento
immobiliari chiusi promossi da Regioni, Provincie, Comuni
anche
in forma consorziata ovvero da societa' interamente partecipate
dai
predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il
proprio patrimonio
immobiliare disponibile''.
- CONTI DORMIENTI. Una piccola parte della manovra
(100
milioni) sara' coperta dal fondo in favore delle vittime dei
crack
finanziari.
- ANAS. Sara' divisa in Holding e Spa e arriva anche
un
commissario.(ANSA).
TU
28-GIU-11 19:56 NNNN
MANOVRA. DAL 2012 TORNA TICKET SANITARIO DA 10
EURO
(DIRE) Roma, 28 giu. - Dal 1 gennaio 2012 torna il ticket
sanitario da 10 euro per le visite specialistiche
ambulatoriali.
E' quanto emerge dalla bozza della manovra economica allo
studio
del governo.
Per gli ultimi sette mesi del 2011, invece, vengono
stanziati
486,5 milioni di euro che servono proprio a evitare ai
cittadini
il pagamento sia del ticket sulla
specialistica che quello di 25
euro per il codice bianco del pronto
soccorso.
(Lum/ Dire)
18:05 28-06-11
NNNN
MANOVRA: BOZZA, DAL 2012 TICKET SU PRONTO SOCCORSO
E SPECIALISTICA (2) =
DAL 2014 ULTERIORI MISURE
COMPARTECIPAZIONE
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Dal primo gennaio 2012,
in attesa
del "perfezionamento della determinazione annuale" di costi
standard,
spetta all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture mettere a disposizione delle Regioni
"un'elaborazione di prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore
efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci
per
uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non
sanitari
individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali".
Le Regioni
"adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati, intervenendo
anche sul livello di spesa
per gli acquisti delle prestazioni
sanitarie presso gli operatori privati
accreditati". Dal primo gennaio
2013 viene fissato un tetto di spesa per
l'acquisto dei dispositivi,
protesi comprese, "a livello nazionale e di ogni
singola regione".
(segue)
(Mad/Ct/Adnkronos)
28-GIU-11
18:21
NNNN
MANOVRA: BOZZA, DAL 2012 TICKET SU PRONTO SOCCORSO
E SPECIALISTICA (3) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - A fissarlo e'
annualmente il
ministero della Salute di concerto con quello dell'Economia,
le
Regioni che sforano sono tenute a ripianare "attraverso misure di
contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura
a
carico di altre voci del bilancio regionale". Il tetto e' fissato,
al
momento, al 5,2%.
Dal 2014 sono introdotte "misure di compartecipazione
sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal
servizio sanitario nazionale, aggiuntive rispetto a quelle
eventualmente
gia' disposte dalle Regioni". La bozza della Manovra
prevede poi una serie
di misure per le Regioni alle prese con i piani
di rientro dai disavanzi
sanitari e conferma per un anno il blocco del
turn over per il personale
dipendente del Ssn e quello
convenzionato.
(Mad/Ct/Adnkronos)
28-GIU-11 18:23
MANOVRA: BOZZA, TAGLIO TETTO SPESA TERRITORIALE FARMACI E TICKET DAL 2014 =
Roma, 28 giu. -
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un taglio del
tetto previsto per la spesa
territoriale per i medicinali dal 13,3% al
12,5% e dal 2014 misure di
compartecipazione da parte del cittadino.
E' quanto prevede, per il settore
della farmaceutica, la bozza della
manovra da 43 miliardi di euro.
"A
decorrere dall'anno 2014 - si legge nel testo - sono
introdotte misure di
compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e
sulle altre prestazioni
erogate dal Servizio sanitario nazionale. Le
misure di compartecipazione
sono aggiuntive rispetto a quelle
eventualmente gia' disposte dalle Regioni
e sono finalizzate ad
assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio
finanziario,
l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicita' delle
prestazioni. La
predetta quota di compartecipazione non concorre alla
determinazione
del tetto per l'assistenza farmaceutica
territoriale".
Inoltre, con riferimento alle disposizioni della manovra
2010,
che determinava la messa a punto di tabelle di raffronto tra la spesa
farmaceutica territoriale delle singole Regioni, con la conseguente
definizione delle migliori soglie prescrittive dei farmaci generici
da
parte dei medici del Ssn, ossia le Regioni che prescrivono piu'
equivalenti a basso costo, "a decorrere dal 2013, l'Agenzia italiana
del
farmaco aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di
consentire
alle Regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi
di risparmio
programmati. Conseguentemente, a decorrere dal 2013 il
tetto di spesa per
l'assistenza farmaceutica territoriale e'
corrispondentemente rideterminato"
al 12,5%. (segue)
(Bdc/Pn/Adnkronos)
28-GIU-11 18:00
NNNNMANOVRA: BOZZA, TAGLIO TETTO SPESA TERRITORIALE FARMACI E TICKET DAL 2014 (2) =
(Adnkronos/Adnkronos
Salute) - Ancora, nella manovra e' prevista
"un'elaborazione dei prezzi di
riferimento alle condizioni di maggiore
efficienza dei beni, compresi i
dispositivi medici e i farmaci per uso
ospedaliero, delle prestazioni e dei
servizi sanitari e non sanitari
individuati dall'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, tra quelli
di maggiore impatto in termini di costo a
carico del Servizio
sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere a
disposizione delle
regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e
razionalizzazione
della spesa".
Inoltre, "ai fini di controllo e
razionalizzazione della spesa
sostenuta direttamente dal Ssn per l'acquisto
di dispositivi medici,
in attesa della determinazione dei costi
standardizzati sulla base dei
livelli essenziali delle prestazioni che
tengano conto della qualita'
e dell'innovazione tecnologica, dal 1° gennaio
2013 la spesa sostenuta
dal Ssn per l'acquisto di detti dispositivi e'
fissata entro un tetto
a livello nazionale" del 5,2% "e a livello di ogni
singola Regione,
riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale
standard e
al fabbisogno sanitario regionale standard (...). Cio' al fine di
garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati".
(Bdc/Pn/Adnkronos)
28-GIU-11 18:02
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martedì 28 giugno 2011
Applicazione dell'art.9 decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"
Prot. 333-G/1/CN 03/2011 e Prot. 557/RS del 27 giugno 2011

La circolare fornisce indirizzi applicativi con riferimento alle
singole disposizioni previste dal suindicato art. 9, relative al
contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, laddove
richiamate.
Applicazione dell’art.9 D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.122,
recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 24-6-2011 n. 90 Articolo 12, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220. Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori (cd diecimila). Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Circ. 24 giugno 2011, n. 90 (1). Articolo 12, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220. Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori (cd diecimila). (1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici e, p.c.: Al Presidente Al Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza Al Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei comitati regionali Ai Presidenti dei comitati provinciali Con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 sono state fornite le prime istruzioni per l'applicazione della deroga prevista dall'art. 12, comma 5 della L. n. 122 del 2010 (allegato 1). L'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (allegato 2), che ha integrato il comma 5, della legge in oggetto, ha esteso la deroga anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. La norma in oggetto prevede che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori: a) lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; b) lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010. La deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce perciò sia alla pensione di vecchiaia, sia alla pensione di anzianità. Conseguentemente, una volta perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione richiesti alla generalità degli assicurati, i lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria dei potenziali beneficiari potranno accedere al pensionamento di anzianità o vecchiaia sulla scorta delle disposizioni previgenti in materia di decorrenza della pensione. Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota 23 giugno 2011, n. 04/UL/0009089/L, si forniscono le prime indicazioni per l'individuazione della platea dei potenziali beneficiari della disposizione. 1. Lavoratori in mobilità ordinaria La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità ordinaria. Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle seguenti condizioni: - che siano collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; - che, entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità. Riguardo alla modalità di definizione della data fine mobilità ordinaria, si precisa che per tali lavoratori il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento (Circ. 24 settembre 2010, n. 126, punto 1.3). 2. Lavoratori in mobilità lunga La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi della L. n. 176/1998, della L. n. 81/2003 e della L. n. 296/2006. Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle seguenti condizioni: - che siano collocati in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; - che raggiungano i requisiti per la vecchiaia e per l'anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione) previsti dalle citate norme successivamente al 31 dicembre 2010. 3. Lavoratori in esodo La deroga al nuovo regime delle decorrenza è riservata anche ai lavoratori che al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Si precisa che i lavoratori in esodo che perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2010, continuano ad usufruire, oltre tale data, dell'assegno straordinario fino all'apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda. 4. Formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari Il comma 6 dell'art. 12 della L. n. 122/2010 ha, tra l'altro, previsto che la graduatoria venga redatta sulla base della data di cessazione dell'attività lavorativa. La cessazione si riferisce ovviamente all'attività di lavoro svolto presso l'azienda che ha provveduto al collocamento in mobilità ovvero in esodo. Si sottolinea che la graduatoria è unica per tutte e tre le tipologie di lavoratori interessati. Per i lavoratori di cui al punto 1 e 2, l'inserimento in graduatoria sarà effettuato previo accertamento da parte delle sedi del perfezionamento, all'interno dei periodi di mobilità ordinaria e lunga, dei requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione previsti per le due tipologie di lavoratori. Per i lavoratori di cui al punto 3, l'inserimento in graduatoria sarà effettuato senza alcun accertamento da parte delle sedi in quanto il diritto alla pensione in uscita dall'esodo è stato verificato all'atto della liquidazione della prestazione straordinaria. Gli elenchi relativi a tutte e tre le tipologie di lavoratori saranno comunque inviati alle sedi per la determinazione della finestra con e senza la salvaguardia della decorrenza. 5. Domanda di avvalimento della deroga da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari Il comma 6 dell'art. 12 della citata L. n. 122/2010 stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Di conseguenza, la volontà di avvalersi della deroga in argomento deve essere manifestata all'atto della presentazione della domanda di pensione. Al solo scopo di agevolare gli assicurati, ai potenziali beneficiari collocati in posizione utile verrà inviata la comunicazione della possibilità di accedere alla salvaguardia immediatamente prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento. Resta inteso che la certificazione non esonera l'interessato dalla presentazione, in tempo utile, della domanda di pensione, corredata dalla richiesta di avvalimento del beneficio in oggetto. Si sottolinea, nuovamente, che i soggetti che hanno perfezionato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010 continuano ad accedere al pensionamento con il previgente regime delle decorrenze. 6. Certificazione del diritto a pensione utile ai fini della salvaguardia della decorrenza Con successivo messaggio sarà illustrata la modalità di trattazione da parte delle sedi delle liste dei potenziali beneficiari della salvaguardia, che sono in corso di predisposizione. 7. Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito Il comma 5-bis (introdotto dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220) prevede "in alternativa a quanto previsto dal comma 5 la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo". Tale intervento non determina ope legis un diritto al suddetto prolungamento ma deve essere assunto da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Definizione delle domande di pensione giacenti Nelle more della formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari l'esame delle domande di pensione presentate con richiesta di avvalimento della deroga di cui all'articolo 12, comma 6, L. n. 122/2010 deve essere sospeso in attesa dell'accertamento del diritto alla deroga in questione. Le Sedi avranno cura di costituire apposita evidenza delle suddette casistiche e le riesamineranno d'ufficio all'esito del procedimento di cui al precedente punto 4. Di tali circostanze devono essere resi edotti gli interessati. Resta fermo che l'esito positivo del procedimento di riesame resta subordinato alla sussistenza degli ulteriori requisiti di legge previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità (es. cessazione del rapporto di lavoro dipendente). Per la trattazione delle fattispecie di cui sopra sotto il profilo informatico si rinvia al messaggio tecnico operativo di imminente pubblicazione. Il Direttore generale Nori Allegato 1 L. 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (pubblicata sulla G.U. del 30 luglio 2010, n. 176) Art. 12 Interventi in materia previdenziale. Omissis ... 5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6: a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. 6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5. ...Omissis Allegato 2 L. 13 dicembre 2010, n. 220. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2010, n. 297, S.O). Omissis ... 37. All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo». ...Omissis D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12 L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1
Aggiornamento degli importi per indennità di malattia, maternità e tubercolosi Come ogni anno l'INPS provvede ad aggiornare gli importi che devono essere considerati per la determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi.I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 20-4-2011 n. 69 Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2011. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni. Circ. 20 aprile 2011, n. 69 (1). Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2011. (1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici e, p.c.: Al Commissario straordinario Al Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza Al Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei comitati regionali Ai Presidenti dei comitati provinciali A) Retribuzioni di riferimento. Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2011, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi. Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa. 1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi). Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi (v. Circ. 6 febbraio 2007, n. 34) ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989). Pertanto, anche per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2011 - e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2011, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2011, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2011 [1] - sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2011, ad euro 44,49 (v. Circ. 1 febbraio 2011, n. 24). [1] V. circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982. 2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi). L’art. 1, comma 5, della legge n. 81/2006, di conversione del D.L. n. 2/2006, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base “ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati” è quella indicata all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, e cioè la retribuzione stabilita “dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. È venuta meno quindi la possibilità, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 146/1997, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali. Con riguardo alla determinazione della retribuzione di riferimento ed alla individuazione dei dati salariali utili per la liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità, si rinvia a quanto già chiarito nel messaggio n. 29676 del 7 dicembre 2007. Si ricorda, ad ogni modo, che la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge indicato, per il 2011, nella Circ. 1 febbraio 2011, n. 24 (Allegato 1, Tabella A, anno 2011, operaio agricoltura), pari a euro 39,58. 3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi). Come già comunicato con Circ. 30 giugno 2010, n. 79, con D.Dirett. 21 aprile 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010), sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2010 ai fini previdenziali (v. tabella allegata). Per quanto si riferisce ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (v. circolare 2 marzo 2000, n. 56, paragrafo 2, e messaggio 19 dicembre 2001, n. 955). Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2010 (in proposito v. Circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2009, dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi. I salari applicabili per l’anno 2011 saranno comunicati non appena disponibili: nel frattempo, come di consueto, saranno utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l’anno 2010. Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità, si ribadisce (v. Circ. 11 marzo 2010, n. 37) che le stesse, a decorrere dal 2010, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (art. 2, comma 153, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 - Legge finanziaria per l’anno 2010). Pertanto, eventuali prestazioni di maternità riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2010 e liquidate temporaneamente sulla scorta del reddito medio convenzionale giornaliero valido, per l’anno 2009 (Euro 48,98), ai fini della determinazione della misura delle pensioni, dovranno essere riliquidate sulla base del nuovo importo pari a Euro 50,35 (v. Circ. 17 maggio 2010, n. 65). Il reddito applicabile per l’anno 2011 ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità saràcomunicato non appena disponibile: nel frattempo sarà utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2010, pari a Euro 50,35. 4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità e tubercolosi). Con D.M. 3 dicembre 2010 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2010), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2011 a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale. Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2011, sono riportate nella Circ. 9 febbraio 2011, n. 31. LAVORATRICI ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità). Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2011, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v. Circ. 1 febbraio 2011, n. 23): - euro 6,50 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,34; - euro 7,34 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 7,34 e fino a euro 8,95; - euro 8,95 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,95; - euro 4,72 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali. 6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI (maternità). L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi: - coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 38,96, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2010 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (tab. A allegata alla Circ. 2 febbraio 2010, n. 16), con riferimento alle nascite avvenute nel 2011 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2010); - artigiane: euro 44,49, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2011 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (tab. A allegata alla Circ. 1 febbraio 2011, n. 24), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2011; - commercianti: euro 44,49, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2011 per la qualifica di impiegato del commercio (tab. A allegata alla Circ. 1 febbraio 2011, n. 24), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2011. B) Importi di riferimento per altre prestazioni. 1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità). Generalità La legge 24 dicembre 2007, n. 247, all’art. 1, comma 79, ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008 e fino all’anno 2010, l’aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione Separata. L’art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento; tuttavia, il comma 39 dell’art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha abrogato il citato comma 10 (v. Circ. 9 febbraio 2011, n. 30). Peraltro, l’aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall’art. 59 della L. n. 449/1997, e successive modificazioni, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera (prima stabilita nella misura dello 0,50%) è pari, a far data dal 7/11/2007, allo 0,72% (v. Msg. 9 novembre 2007, n. 27090). In conseguenza del quadro normativo sopra riassunto, l’aliquota contributiva complessiva dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie risulta anche per l’anno 2011 pari al 26,72%. Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2011, applicando l’aliquota del 26,72% sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della L. n. 233/1990 che è pari, per il suddetto anno, a euro 14.552,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 324,02. Per gli eventi insorti nel 2011, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde ad euro 64.502,9 (= 70% del massimale 2010, pari ad euro 92.147,00 - Circ. 2 febbraio 2010, n. 13). Indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto e categorie assimilate (art. 1, comma 788, legge n. 296/2006) La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Pertanto, l’indennità di malattia andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per l’anno di inizio della malattia. Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2011, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 93.622,00 (Circ. 9 febbraio 2011, n. 30), l’indennità sarà calcolata su euro 256,50 (euro 93.622,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a: - euro 10,26 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; - euro 15,39 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; - euro 20,52 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. Degenza ospedaliera Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. Circ. 23 luglio 2001, n. 147), l’indennità in questione va calcolata - con percentuali diverse (8%, 12%, 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento. Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2011, l’indennità, calcolata su euro 256,50, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a: - euro 20,52 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; - euro 30,78 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; - euro 41,04 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi. 2) ASSEGNI DI MATERNITÀ CONCESSI DAI COMUNI. Come reso noto con Circ. 23 marzo 2011, n. 56, la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2011, è pari allo 1,6%. Pertanto, gli importi dell’assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali, di cui all’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 validi per le nascite avvenute nel 2011, nonchè per gli affidamenti e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2011, sono i seguenti: - assegno di maternità (in misura piena) = euro 316,25 mensili per complessivi euro 1.581,25; - indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = euro 32.967,39. 3) ASSEGNI DI MATERNITÀ DELLO STATO CONCESSI DALL’INPS. L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001, validi per le nascite avvenute nel 2011, nonchè per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2011, è pari a euro 1.946,88 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell’indice ISTAT da applicarsi per il 2011 è, come detto al paragrafo precedente, pari all'1,6 per cento [2]. [2] Si rammenta che per il 2010 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a Euro 1.916,22. 4) LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITÀ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 151/2001. In base al D.M. 19 novembre 2010 (G.U. n. 279 del 29 novembre 2010), che stabilisce nella misura dell'1,4% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2011, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2011 è pari a euro 6.076,59 (v. tabella B della Circ. 30 dicembre 2010, n. 167). Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 (v. Circ. 6 giugno 2000, n. 109, Circ. 17 gennaio 2003, n. 8 e Circ. 4 febbraio 2008, n. 16), nel senso che il genitore che nel 2011 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità nella misura del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2011 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a euro 15.191,47 (= 6.076,59 x 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2011, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato. 5) ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N. 151/2001 - INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI PORTATORI DI HANDICAP. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2010. Come è noto (v. Circ. 15 gennaio 2007, n. 14), l’importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica ed accredito figurativo. L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato. La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua. Considerato il limite complessivo di spesa ed il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica. In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dell'1,6%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso. TABELLA 1 Valori massimi dell’indennità economica (importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 33%) A B C D Anno Importo complessivo annuo Importo massimo annuo indennità Importo massimo giornaliero indennità 2011 44.276,32 33.290,00 91,21 TABELLA 2 Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati in EURO secondo l’aliquota del 33%) A B C D Anno Retribuzione figurativa massima annua Retribuzione figurativa massima settimanale Retribuzione figurativa massima giornaliera 2011 33.290,00 640,19 91,21 Il Direttore generale Nori Allegato 1 Provincia Retribuzione in euro Contributo giornaliero in euro Contributo base in euro AGRIGENTO 57,93 15,75 0,06 ALESSANDRIA 66,39 18,05 0,07 ANCONA 62,51 17,00 0,07 AOSTA 61,49 16,72 0,07 AREZZO 62,84 17,09 0,07 ASCOLI PICENO 59,54 16,19 0,07 ASTI 62,85 17,09 0,07 AVELLINO 60,87 16,55 0,07 BARI 58,13 15,81 0,06 BELLUNO 65,46 17,80 0,07 BENEVENTO 59,23 16,10 0,07 BERGAMO 66,59 18,11 0,07 BIELLA 64,15 17,44 0,07 BOLOGNA 63,35 17,22 0,07 BOLZANO 64,05 17,42 0,07 BRESCIA 64,18 17,45 0,07 BRINDISI 60,11 16,34 0,07 CAGLIARI 60,19 16,37 0,07 CALTANISSETTA 59,27 16,12 0,07 CAMPOBASSO 52,86 14,37 0,06 CASERTA 56,03 15,23 0,06 CATANIA 60,28 16,39 0,07 CATANZARO 60,09 16,34 0,07 CHIETI 59,10 16,07 0,06 COMO 65,55 17,82 0,07 COSENZA 56,08 15,25 0,06 CREMONA 64,96 17,66 0,07 CROTONE 52,39 14,24 0,06 CUNEO 60,28 16,39 0,07 ENNA 62,41 16,97 0,07 FERRARA 63,95 17,39 0,07 FIRENZE 63,57 17,28 0,07 FOGGIA 65,55 17,82 0,07 FORLÍ/RIMINI 63,70 17,32 0,07 FROSINONE 51,98 14,13 0,06 GENOVA 61,34 16,68 0,07 GORIZIA 61,65 16,76 0,07 GROSSETO 63,03 17,14 0,07 IMPERIA 59,15 16,08 0,07 ISERNIA 55,80 15,17 0,06 LA SPEZIA 60,21 16,37 0,07 L'AQUILA 61,16 16,63 0,07 LATINA 61,48 16,72 0,07 LECCE 58,20 15,82 0,06 LECCO 65,36 17,77 0,07 LIVORNO 62,07 16,88 0,07 LODI 63,68 17,31 0,07 LUCCA 62,41 16,97 0,07 MACERATA 61,33 16,68 0,07 MANTOVA 66,78 18,16 0,07 MASSA CARRARA 55,72 15,15 0,06 MATERA 57,71 15,69 0,06 MESSINA 60,09 16,34 0,07 MILANO 62,79 17,07 0,07 MODENA 68,04 18,50 0,07 NAPOLI 58,96 16,03 0,06 NOVARA 64,45 17,52 0,07 NUORO 65,76 17,88 0,07 ORISTANO 66,13 17,98 0,07 PADOVA 65,55 17,82 0,07 PALERMO 60,35 16,41 0,07 PARMA 66,70 18,14 0,07 PAVIA 65,50 17,81 0,07 PERUGIA 64,87 17,64 0,07 PESARO URBINO 59,47 16,17 0,07 PESCARA 59,78 16,25 0,07 PIACENZA 66,71 18,14 0,07 PISA 62,99 17,13 0,07 PISTOIA 66,49 18,08 0,07 PORDENONE 61,87 16,82 0,07 POTENZA 52,59 14,30 0,06 PRATO 63,24 17,19 0,07 RAGUSA 59,30 16,12 0,07 RAVENNA 61,95 16,84 0,07 REGGIO CALABRIA 57,27 15,57 0,06 REGGIO EMILIA 67,37 18,32 0,07 RIETI 59,84 16,27 0,07 ROMA 74,21 20,18 0,08 ROVIGO 62,20 16,91 0,07 SALERNO 59,81 16,26 0,07 SASSARI 59,45 16,16 0,07 SAVONA 60,05 16,33 0,07 SIENA 64,85 17,63 0,07 SIRACUSA 61,48 16,72 0,07 SONDRIO 62,13 16,89 0,07 TARANTO 57,50 15,63 0,06 TERAMO 58,20 15,82 0,06 TERNI 59,95 16,30 0,07 TORINO 65,52 17,81 0,07 TRAPANI 59,53 16,19 0,07 TRENTO 70,36 19,13 0,08 TREVISO 66,55 18,09 0,07 TRIESTE 61,27 16,66 0,07 UDINE 60,39 16,42 0,07 VARESE 67,00 18,22 0,07 VENEZIA 64,66 17,58 0,07 VERB.C.OSSOLA 67,18 18,27 0,07 VERCELLI 65,50 17,81 0,07 VERONA 63,72 17,32 0,07 VIBO VALENTIA 58,01 15,77 0,06 VICENZA 65,39 17,78 0,07 VITERBO 60,27 16,39 0,07 L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4 L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 788 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 34 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42 D.Dirett. 21 aprile 2010 D.M. 3 dicembre 2010 D.M. 19 novembre 2010
Fondi alle scuole per la retribuzione dello straordinario Il 31 maggio scorso è stato siglato l'accordo sui fondi alle scuole per retribuire gli incarichi connessi alla realizzazione del piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. I finanziamenti dovrebbero essere versati nelle casse delle scuole già a partire dal 1 settembre e serviranno per retribuire gli incarichi dei docenti e del personale Ata, oltre che per le sostituzioni e per le indennità di lavoro notturno, festivo, di bilinguismo e trilinguismo.
Cassazione "...Nocività dell'ambiente di lavoro e malattia professionale..."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10450-2007 proposto da:
#################, elettivamente domiciliato in
--
- ricorrente -
contro
--
--
- controricorrenti -
e contro
--
- intimata -
avverso la sentenza n. 37/2006 della SEZ. DIST.
CORTE D'APPELLO di TARANTO, depositata il 31/03/2006 R.G.N. 4/05;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l'Avvocato ALIBBRTI BENIAMINO;
udito l'Avvocato GIANNI GAETANO per delega
BOCCIA FRANCO RAIMONDO e SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso.
Fatto
Con ricorso notificato il 30 marzo 2007,
################# chiede, con quattro motivi, la cassazione della sentenza
depositata il 31 marzo 2006, con la quale la Corte d'appello di Lecce ha
confermato la decisione di primo grado, di rigetto della domanda da lui svolta
nei confronti della I. s.p.a. - sua datrice di lavoro dal 6 luglio 1970 al 31
gennaio 1996 - di risarcimento del danno biologico per una malattia contratta in
ragione della nocività dell'ambiente lavorativo, senza che la società avesse
operato, in violazione dell'art. 2087 c.c., i necessari interventi a tutela
della salute dei dipendenti.
Il ricorso è stato notificato anche a --
chiamate in garanzia dalla --. già nel giudizio di primo grado.
--. hanno resistito alle domande con separati,
rituali controricorsi.
L'intimata ---. non si è viceversa costituita in
questa sede di legittimità.
La I. s.p.a. ha infine depositato una memoria ai
sensi dell'art. 378 c.p.c..
Diritto
Con i quattro motivi di ricorso
################# lamenta il vizio di motivazione della sentenza nonchè la
violazione degli artt. 2113, 1362 e ss., in particolare art. 1367 c.c., per
avere i giudici di merito ritenuto che la domanda fosse preclusa dalla rinuncia,
effettuata dal ricorrente nella quietanza a saldo sottoscritta al termine del
rapporto, anche a "diritti derivanti dall'art. 2087 c.c.".
E ciò nonostante che al momento di tale
sottoscrizione il ricorrente, pur essendo stata inoltrata il 30 gennaio
precedente all'INAIL la denuncia di malattia di origine professionale, non fosse
ancora a conoscenza dell'eventuale riconoscimento della stessa, avvenuto solo
nel 1997 - e quindi non avesse la consapevolezza del diritto che ne poteva
conseguire.
In ogni caso poi, la formula contenente il
generico richiamo, nella quietanza, al danno di cui all'art. 2087 c.c., per di
più indicato in aggiunta a quello derivante dalla norme di cui agli artt. 1224 e
2116 c.c. e ad un elenco di altri diritti, in un testo predisposto dalla società
e al quale era stata aggiunta dal ricorrente la dicitura "con riserva", non
avrebbe potuto essere interpretato, alla luce delle norme legali sulla
interpretazione dei contratti e dei negozi giuridici unilaterali recettizi
nonchè della regola di cui all'art. 1367 c.c., come una vera rinuncia a diritti
relativamente indisponibili ex art. 2113 c.c., ma mera formula di stile, essendo
la comune intenzione delle parti quella di definire unicamente le questioni
concernenti la liquidazione del t.f.r., avvenuta contestualmente alla
sottoscrizione della quietanza a saldo in parola.
Il ricorso è fondato.
Va peraltro preliminarmente affermato che,
essendo stata inoltrata all'INAIL, su segnalazione del ricorrente, la denuncia
di malattia professionale, deve ritenersi che il M., anche prima del relativo
riconoscimento da parte dell'INAIL, avesse piena consapevolezza quantomeno della
possibilità che la malattia fosse effettivamente di origine professionale e che
la responsabilità di essa potesse farsi risalire al datore di lavoro ai sensi
dell'art. 2087 c.c..
Contrariamente a quanto affermato dal
ricorrente, egli era pertanto in grado di disporre consapevolmente del diritto
al risarcimento dei danni che ne poteva derivare, nel quadro della quietanza a
saldo sottopostagli dal datore di lavoro.
In proposito, peraltro, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 11 luglio 2001 n. 9407, 17 maggio
2006 n. 11536 e successive), "affinchè una quietanza a saldo rilasciata dal
lavoratore al datore di lavoro e accompagnata dalla rinuncia a maggiori somme
possa essere sussulta sotto l'art. 2113 cod. civ. è necessario che essa si
riferisca non a crediti solo in astratto ipotizzati bensì a diritti determinati
o determinabili, con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere".
Enunciazioni del genere suddetto sono infatti
normalmente assimilabili alle clausole di stile e non sono di per sè sufficienti
a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva
dell'interessato.
Una tale indagine deve essere inoltre
particolarmente rigorosa nel caso in cui la dichiarazione sottoposta alla
sottoscrizione del lavoratore si esprima in termini di mera rinuncia a diritti
dello stesso, senza alcuna contropartita diretta o indiretta.
Applicando le regole suddette al caso in esame,
si rileva che la dichiarazione di rinuncia del M. era stata predisposta dal
datore di lavoro come inserita nel contesto di una quietanza a saldo da
sottoscrivere contestualmente alla corresponsione del t.f.r. al lavoratore,
riguardava genericamente una serie di possibili diritti in astratto nascenti dal
rapporto, tra i quali anche quelli al risarcimento dei danni derivati dall'art.
2087 c.c. e non comportava alcuna contropartita per il dipendente.
I dati così rilevati, svalutati in maniera
apodittica dalla sentenza impugnata, danno ragione alla difesa del M. quando
afferma che essi, valutati secondo le regole ermeneutiche legali, inducono, già
di per sè, ad una notevole cautela nell'avallare il possibile valore negoziale
della dichiarazione sottoscritta dal ricorrente.
Inoltre e soprattutto appare decisiva per
escludere tale valore negoziale di rinuncia l'aggiunta, di pugno del ricorrente,
in calce alla dichiarazione predisposta dalla società della dicitura "con
riserva", che contrariamente a quanto apoditticamente affermato dalla Corte
territoriale, assume, nel contesto indicato e alla luce delle prassi correnti
nel mondo sindacale e del lavoro, valore decisivo per escludere ogni significato
negoziale alla dichiarazione che precede.
In proposito, va infatti affermato il principio
per cui non è ravvisabile una volontà negoziale nella dichiarazione,
sottoscritta dal lavoratore ma predisposta dal datore di lavoro in occasione
della corresponsione del trattamento di fine rapporto, di rinuncia a diritti,
quando essa sia accompagnata dall'espressione "con riserva":
infatti l'indeterminazione del contenuto rende
nulla la complessiva dichiarazione ai sensi degli art. 1418 c.c., comma 2 e art.
1346 cod. civ..
La Corte territoriale non si è attenuta nel caso
esaminato a tale regola, per cui il ricorso va accolto e la sentenza impugnata
va corrispondentemente cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese
di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa
composizione, la quale si atterrà al principio enunciato da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello
di Lecce, in diversa composizione.
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Fonte:
MedicoCompetente.it
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