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lunedì 28 febbraio 2011

SICUREZZA STRADALE: AUTOSTRADE, VIA A CAMPAGNA PER L'USO DELLE CINTURE





SICUREZZA STRADALE: AUTOSTRADE, VIA A CAMPAGNA PER L'USO DELLE CINTURE =
'SE IMPIEGATE EVITEREBBERO SEIMILA MORTI L'ANNO'

Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - 'La cintura mi da fastidio, la
testa contro il vetro pero' e' molto peggio' e' lo slogan scelto da
Autostrade per l'Italia per sensibilizzare nel mese di marzo gli
automobilisti ad un costante e corretto utilizzo delle cinture di
sicurezza. L'iniziativa, infatti, rientra nella campagna 'I dodici
mesi della sicurezza stradale', finalizzata ad informare i clienti
durante tutto il corso del 2011 sulle principali cause di
incidentalita' e mortalita'.

"Secondo uno studio dell'Unione europea - dice Autostrade in una
nota - utilizzando le cinture di sicurezza si eviterebbero tra i sei e
i sette mila morti all'anno. Le cinture sono infatti uno dei
dispositivi di sicurezza piu' efficaci in un veicolo a motore e se
usate correttamente possono salvare la vita riducendo di circa l'80%
la possibilita' di morte o di ferite gravi in caso di incidente.

"Questo vale anche per i passeggeri dei sedili posteriori -
precisa Autostrade - poiche', a differenza di quanto si crede, la
percentuale di chi utilizza le cinture nei sedili posteriori e' ancora
irrisoria, soprattutto nei centri urbani. Nei casi di incidente tra
autoveicoli, oltre il 20% dei morti viene sbalzato fuori dall'auto e
in molti casi si tratta di passeggeri dei sedili posteriori che non
avevano le cinture allacciate". (segue)

(Lum/Pn/Adnkronos)
28-FEB-11 17:07

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SICUREZZA STRADALE: AUTOSTRADE, VIA A CAMPAGNA PER L'USO DELLE CINTURE (2) =

(Adnkronos) - "Un corpo non assicurato al sedile - aggiunge
Autostrade - puo' essere pericoloso anche per gli altri passeggeri. Ad
esempio, in caso di urto a 80 Km/h, una persona che pesa 65 chili
viene proiettata in avanti con una forza di oltre tre tonnellate".

''E' importante inoltre utilizzare contemporaneamente airbag e
cinture di sicurezza - afferma il condirettore generale di Autostrade
per l'Italia, Lorenzo Lo Presti - che offrono una protezione contro
ferite gravi o mortali. Da solo l'airbag, considerata la velocita' di
esplosione (200 km/h), in taluni casi puo' addirittura essere
pericoloso. Il nostro consiglio e' quello di allacciare le cinture di
sicurezza anteriori e posteriori, sempre, anche in citta' e a
velocita' ridotte''.

Alla campagna informativa 'I 12 mesi della sicurezza stradale',
oltre ad Autostrade partecipano anche i partners della Consulta per la
sicurezza: Polizia stradale, le Associazioni dei Consumatori
(Adiconsum), Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori, Asaps,
Quattroruote. Oltre a loro, anche il Cciss e Rtl 102.5.

(Lum/Pn/Adnkronos)
28-FEB-11 17:12

NNNN

Presidenza del Consiglio dei Ministri Nota 22-2-2011 n. DFP/11786 Aggiornamenti alla nota 18 ottobre 2010, n. DFP/46078. Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni e reclutamento



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 22-2-2011 n. DFP/11786
Aggiornamenti alla nota 18 ottobre 2010, n. DFP/46078. Programmazione
del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a
bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni e
reclutamento.

Nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786 (1).

Aggiornamenti alla nota 18 ottobre 2010, n. DFP/46078. Programmazione
del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a
bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della funzione pubblica, U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni
e reclutamento.





Alla


Presidenza del Consiglio dei Ministri


Segretariato generale


Roma


Alle


Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo


Loro sedi


Al


Consiglio di Stato


Ufficio del Segretario generale


Roma


Alla


Corte dei conti


Ufficio del Segretario generale


Roma


All'


Avvocatura generale dello Stato


Ufficio del Segretario generale


Roma


A


Tutte le Agenzie


Loro sedi


Agli


Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)


Loro sedi


Agli


Enti pubblici (ex art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001)


Loro sedi


Agli


Enti di ricerca


Loro sedi

e, p.c.:


Al


Ministero dell'economia e delle finanze


Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Igop


Roma




1. Premessa

Con la presente nota, condivisa con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si
forniscono istruzioni per avviare le procedure di autorizzazione ad
assumere per l'anno 2011 ed a bandire per il triennio 2011-2013,
tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno che codeste
Amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 39,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La disciplina in materia, come già anticipato nell'ambito della
nota 18 ottobre 2010, n. DFP/46078 di questo Dipartimento, è resa
ancora più complessa dalle recenti novità introdotte dal D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio
2010, n. 122, che determinano riflessi importanti per il calcolo delle
risorse da prendere a riferimento per definire il budget assunzionale,
nonché per calcolare l'onere per le assunzioni. Da ciò la
necessità di una nuova nota sull'argomento.

Al fine di facilitare i numerosi compiti istruttori da parte dello
Scrivente e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
Amministrazioni in indirizzo sono invitate a rispettare con puntualità
le istruzioni contenute nella presente nota circolare, evitando la
presentazione di documenti carenti che ritardano e appesantiscono le
procedure di autorizzazione.



2. Principi generali in materia di programmazione triennale del
fabbisogno

L'obbligo di adozione della programmazione triennale del
fabbisogno, da parte degli organi di vertice delle Amministrazioni
pubbliche, è sancito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che
all'art. 39, comma 1, lo finalizza alle esigenze di funzionalità e
di ottimizzazione delle risorse «per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio».

La programmazione triennale dei fabbisogni è altresì richiamata
dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 quale presupposto
per le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento, nonché dall'art. 6 del predetto decreto secondo cui
le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate
dall'organo di vertice delle Amministrazioni in coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno. In un'ottica di maggiore
responsabilizzazione del dirigente pubblico, il comma 4-bis del citato
art. 6, prevede che il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti «sono elaborati su
proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali
delle strutture cui sono preposti».

È utile, altresì, richiamare: 1) l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001, lett. a-bis) che, tra i compiti ed i poteri dei dirigenti di
uffici dirigenziali generali, prevede la predisposizione delle risorse
e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione
del documento di programmazione triennale del fabbisogno; 2)
l'art. 17, comma 1, dello stesso decreto che, tra i poteri ed i
compiti dei dirigenti, contempla quello di concorrere
all'individuazione delle risorse e dei profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono
preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale.

La pianificazione dell'approvvigionamento di risorse umane deve
necessariamente conciliare le esigenze segnalate dai diversi uffici
con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte
organizzative adottate e dei vincoli posti dalla legge in materia di
assunzioni. In quanto atto organizzativo non richiede motivazione, ma
deve ispirarsi a criteri razionali, di efficienza, economicità,
trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta
pianificazione delle politiche di personale e di reclutamento di nuove
risorse.

Ferma restando la possibilità di rivedere, in sede di programmazione
del fabbisogno del personale, le scelte programmatiche effettuate
negli anni precedenti, qualora ciò sia richiesto da mutate esigenze
organizzative, una programmazione frammentaria, carente e mutevole è
sintomo di una gestione improntata alle necessità contingenti e,
pertanto, non conforme ai principi di buona amministrazione.

Tenuto conto dei principi generali sopra illustrati e delle finalità
connesse con la presente nota circolare, si raccomanda di presentare
un'unica richiesta di autorizzazione a bandire e ad assumere che
consenta il pieno utilizzo delle risorse disponibili. La rimodulazione
delle autorizzazioni concesse deve essere considerata un'eccezione
a cui ricorrere solo per favorire un corretto e pieno utilizzo delle
risorse e non per revisionare, senza adeguate motivazioni, la
programmazione già adottata.

Infine si ricorda che l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001
stabilisce il divieto di situazioni di soprannumerarietà di personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle
singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello
dirigenziale, fatte salve le disposizioni speciali previste dalla
legge. L'art. 33, comma 1-bis, dello stesso decreto prevede che
«La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle
eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile
ai fini della responsabilità per danno erariale».



3. Obbligo di trasparenza sui siti istituzionali di ogni aspetto
dell'organizzazione

In applicazione dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre
2009, n. 150, codeste Amministrazioni sono tenute a pubblicare sul
proprio sito istituzionale le dotazioni organiche, i presenti in
servizio e la programmazione triennale del fabbisogno.

Si ricorda, infatti, che "la trasparenza è intesa come
accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni pubbliche,
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali … allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi
di buon andamento e imparzialità".

Il rispetto degli obblighi di trasparenza è di grande rilevanza in
materia di assunzioni a garanzia di un utilizzo imparziale e corretto
delle risorse disponibili.

Le richieste di autorizzazione a bandire, quelle assunzionali e le
eventuali domande di rimodulazione dovranno essere pubblicate sui
propri siti istituzionali. A tal fine potranno essere utilizzati i
prospetti allegati alla presente circolare.



4. Destinatari

Sono destinatari della presente nota le Amministrazioni individuate
dall'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:

- le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

- le Agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;

- gli Enti pubblici non economici e gli Enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Per
l'ENEA e l'ASI si applica la disciplina delle assunzioni
prevista per gli enti di ricerca.

Per gli Enti pubblici non economici a rilevanza nazionale, che non sono
inseriti nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica
(Istat), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si fa presente che gli stessi adeguano le
proprie politiche di reclutamento di personale al principio del
contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai
documenti di finanza pubblica. Si veda a tal fine quanto disposto
dall'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

I predetti enti, laddove abbiano una dotazione organica superiore alle
duecento unità, devono richiedere l'autorizzazione a bandire, ai
sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

È utile, altresì, richiamare la nota disposizione dell'art. 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui «A
decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al
comma 3 si applica alla generalità delle Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale».

La procedura del predetto comma 3-bis, si fonda su una deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e dell'economia e finanze, e
si conclude con l'adozione di apposito decreto del Presidente
della Repubblica contenente le autorizzazioni ad assumere. A monte
della procedura vi è la richiesta da parte dell'amministrazione
competente e l'attività istruttoria svolta dai competenti
Dicasteri facenti capo ai Ministri proponenti.

Con le modalità prescritte dal sopracitato art. 39, comma 3-bis, della
legge n. 449/1997, si procede alle autorizzazioni ad assumere per il
personale del comparto Scuola e delle istituzioni di Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale (AFAM), nel rispetto delle
specifiche disposizioni di settore, nonché per i segretari comunali e
provinciali. Le relative richieste, fermo restando la normativa
vigente, potranno essere presentate in relazione al momento
dell'effettivo fabbisogno.

Anche per il predetto personale, compresi i segretari comunali e
provinciali, si applicano le disposizioni sulle autorizzazioni a
bandire procedure concorsuali, come previste dall'art. 35, commi 4
e 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, salvo le specifiche disposizioni
derogatorie.

La richiesta di autorizzazione a bandire, ai sensi dell'art. 35,
commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 dovrà essere presentata da
tutte le Amministrazioni in indirizzo che abbiano una dotazione
organica superiore alle 200 unità. La richiesta di autorizzazione a
bandire va presentata per le procedure concorsuali relative ad
assunzioni a tempo indeterminato e per le assunzioni a tempo
determinato laddove il numero di posti superi le cinque unità,
rispettando in ogni caso i vincoli finanziari nonché la disciplina
prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali a tempo determinato si
ricordano le misure restrittive dettate dall'articolo 9, comma 28,
del D.L. n. 78/2010 che riducono significativamente le risorse
finanziarie da poter destinare a tale tipologia di rapporti di lavoro.

Tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di
autorizzazione ad assumere dovranno essere presentate utilizzando gli
appositi moduli allegati alla presente nota.

Non sono interessati dai provvedimenti di autorizzazione a bandire e ad
assumere, di cui si sta trattando nella presente nota circolare, le
Regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le autonomie
locali e le Università che operano nel rispetto del regime
assunzionale prescritto dalla corrispondente normativa di settore. I
principi contenuti nella presente circolare possono, tuttavia, essere
considerati utili criteri applicativi ove compatibili.



5. Enti di ricerca

Per quanto riguarda gli enti di ricerca, si constata che il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora
provveduto all'adempimento di cui all'art. 35, comma 3, del
D.L. n. 207/2008 convertito in legge n. 14/2009. Si ricorda che detta
disposizione prevede che «Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità
applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 66
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente
articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di
computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo
assunto, nella definizione
delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato
economico».

Non appena sarà adottato il predetto provvedimento, si daranno le
istruzioni volte ad avviare le procedure di autorizzazione ad assumere
anche per gli enti di ricerca.

Si ricorda che il regime delle assunzioni degli enti di ricerca è stato
rivisitato in termini restrittivi dalla manovra estiva varata con il
D.L. n. 78/2010 già citato (vedi art. 9, comma 9). La disciplina è
contenuta nell'art. 66, comma 14, del D.L. n. 112/2008 e prevede
che «Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1,
comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio
2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, purchè entro il limite del 20 per cento delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà
assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno
2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015».

Nel frattempo, gli enti di ricerca potranno, ove lo riterranno utile,
presentare richieste di autorizzazioni a bandire tenendo conto delle
risorse assunzionali degli anni 2010 (100% del turn over) e 2011 (20%
del turn over). Nelle more dell'adozione del decreto
interministeriale di cui sopra, in via cautelativa si suggerisce di
non conteggiare le risorse assunzionali relative al 2012. Le stime
relative agli anni 2010 e 2011 potranno essere effettuate secondo i
criteri indicati nella circolare 27 gennaio 2009, n. DFP/3851 per
quanto riguarda l'anno 2010 e quelli di cui alla presente nota per
quanto concerne il 2011, adeguandoli alle specificità di settore.

Nelle richieste di autorizzazione a bandire dovranno essere comprese
anche quelle riguardanti il tempo determinato, superiori a 5 unità, i
cui contratti siano finanziati con i fondi ordinari dell'ente,
fermi restando i vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente
(art. 1, comma 187, della legge n. 266/2005).

Per i contratti a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi
comunitari, ferma restando la disciplina ordinamentale prevista per i
contratti di lavoro flessibile, le autorizzazioni a bandire risultano
assorbite dalla speciale normativa in materia confermata più volte dal
legislatore.

Si richiamano al riguardo le disposizioni contenute nell'art. 118,
comma 14, della legge n. 388/2000, nell'articolo 1, comma 188,
della legge n. 266/2005, come confermato da ultimo dall'articolo
9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

Tuttavia anche per tali tipologie di contratti è necessaria una
rigorosa e puntuale programmazione del fabbisogno, nel rispetto dei
principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità.

Si richiamano poi le sanzioni prescritte per i dirigenti laddove vi sia
un uso improprio delle tipologie di lavoro flessibile (art. 36, commi
3 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001).

Per concedere le autorizzazioni a bandire si richiede, comunque,
un'asseverazione provvisoria dei dati da parte del competente
collegio dei revisori, come previsto nella presente circolare per le
restanti Amministrazioni.

Ai fini di una corretta programmazione triennale dei fabbisogni si
forniscono, inoltre, alcune precisazioni condivise anche con
l'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche
Amministrazioni.

In materia di finanziamento delle procedure di cui all'articolo 54
(progressioni di livello nei profili) del CCNL del personale del
comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione,
per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico
1998-1999, si rappresenta che la formulazione ambigua del CCNL ha
indotto ad interpretazioni differenziate. Nel considerare inopportuno
intervenire sulle situazioni pregresse, per omogeneizzare i
comportamenti a decorrere dal 2011, si sottolinea che le procedure in
argomento, pur tenuto conto delle differenze che scaturiscono dalla
peculiarità e specificità dell'ordinamento professionale degli
enti di ricerca, sono da assimilare a "passaggi interni
all'area", da finanziare quindi con le risorse previste per
la contrattazione integrativa. Detti passaggi devono, comunque,
adeguarsi ai vincoli in materia di contenimento del trattamento
economico fondamentale ed accessorio dei singoli dipendenti, previsto
dalle disposizioni
di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2010. Nel contesto di blocco
delle retribuzioni dei dipendEnti pubblici e di congelamento del
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, infatti,
qualunque incremento retributivo, che non sia conseguenza di
attribuzione di nuove funzioni o di inquadramento in qualifiche a
seguito di superamento di pubblico concorso, non può che essere
ricondotto nell'alveo delle limitazioni poste dai commi 1, 2-bis e
21 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010. In particolare si rammenta il
citato comma 21 secondo cui le progressioni di carriera comunque
denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Per le progressioni di livello all'interno dei profili di
ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del
CCNL, del personale dello stesso comparto delle Istituzioni e degli
Enti di Ricerca e Sperimentazione, relativo al quadriennio normativo
2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, i vincoli finanziari volti
al contenimento della spesa di personale, anche in termini di
trattamenti retributivi, come introdotti da ultimo con il D.L. n.
78/2010, non consentono di far ricadere genericamente i relativi oneri
nel bilancio dell'ente, secondo quanto recita il comma 7 del
predetto articolo 15. Nella fattispecie, tenuto conto della
specificità della disposizione e di un'interpretazione sistematica
anche con la normativa di legge, si ritiene necessario considerare che
i predetti passaggi interni di livello debbano essere finanziati a
valere sulle risorse assunzionali, nel rispetto dei vincoli di cui
all'articolo 66, comma 14, del D.L. n. 112/2008, previa adozione di
provvedimento autorizzatorio prima dell'inquadramento. Resta inteso
che il finanziamento attraverso quota parte delle risorse assunzionali
è da ritenere temporaneo, nelle more del rinnovo dei contratti
collettivi che dovranno prevedere l'appostamento di apposite
risorse per la predetta finalità.

In attesa di un riordino della disciplina, la vigenza delle
disposizioni normative che regolano le modalità di accesso tramite
concorso pubblico nazionale ai livelli I e II, obbliga gli enti di
ricerca, in sede di programmazione del fabbisogno e dei posti da
coprire, a garantire l'adeguato accesso dall'esterno secondo i
principi della giurisprudenza costituzionale in materia di
reclutamento da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Anche per queste progressioni, nel confermare l'applicazione della
già citata disposizione contenuta nell'art. 9, comma 21, del D.L.
n. 78/2010, si rimarca che, qualora si intenda, per il triennio in
corso, attivare la progressione di livello per i ricercatori ed i
tecnologi ai soli effetti giuridici, deve essere accantonata la
corrispondente quota retributiva a carico delle risorse assunzionali.

Resta ferma la normativa generale in tema di accesso mediante concorsi
pubblici le cui assunzioni sono autorizzate secondo le procedure e nel
rispetto dei vincoli di cui al citato articolo 66 del D.L. n. 112/2008.

Si rammenta, infine, che l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le
altre materie, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4)
procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento
al lavoro. L'art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001
prevede che le disposizioni contenute nel medesimo decreto,
costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Il successivo comma
3-bis dello stesso art. 2 sancisce la nullità delle disposizioni
contrattuali che violano norme imperative oppure i limiti fissati alla
contrattazione, con conseguente applicazione degli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile.



6. Autorizzazioni ad assumere Corpi di Polizia e Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco

Per quanto riguarda i Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, queste categorie, in relazione alle esigenze prioritarie di
sicurezza del Paese, hanno un regime assunzionale speciale. Il comma
9-bis all'articolo 66, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, poi
modificato dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 78/2010, prevede che,
a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di Polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e
per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente.

Per questa categoria di personale non è prevista la preventiva
procedura di mobilità. Il limite del 100% del turn over si applica sia
per il calcolo dell'ammontare massimo di risorse da destinare alle
assunzioni, computato sui risparmi per cessazione, sia per definire il
limite massimo delle unità che possono essere assunte rispetto al
personale cessato.

Queste assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui
all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, previa richiesta
delle Amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e
delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da
assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo (art. 9, comma 12, del D.L. n. 78/2010).

Particolare rilevanza assume il comma 209 dell'art. 2, della legge
n. 191/2009 ove viene previsto che le assunzioni nelle carriere
iniziali dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in
ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in
servizio o in congedo, nelle percentuali previste dalla normativa di
riferimento.

Si tratta di disposizioni di favore dettate per queste categorie di
personale che, dopo la riforma dell'ordinamento militare ed il
venir meno degli obblighi di leva, sono quelle che garantiscono la
consistenza numerica della truppa nell'ambito delle Forze armate,
per il tempo di ferma previsto. Le norme di favore previste per una
loro assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del comparto
sicurezza, nascono dall'esigenza di incentivare l'arruolamento
dei volontari nelle Forze armate.

Ai fini della presentazione delle richieste assunzionali si rinvia alle
istruzioni che seguono, ove compatibili con il settore.



7. Autorizzazioni a bandire triennio 2010-2012 e ad assumere anno 2010.
Richieste di trattenimento in servizio. Proroga dei termini utili per
effettuare le assunzioni

Molte delle richieste pervenute a seguito della nota 18 ottobre 2010,
n. DFP/46078 sono state già evase. In particolare è già stato adottato
il D.P.C.M. 30 novembre 2010 di autorizzazione a bandire, registrato
alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011 (registro 1 foglio 38),
rinvenibile sul sito istituzionale di questo Dipartimento
all'indirizzo: /i-dipartimenti/funzione-pubblica/attivita/politiche
-del-personale/assunzioni-e-reclutamento/ultimi-documenti.aspx

Sono stati già adottati, in conto assunzioni 2010, diversi
provvedimenti rinvenibili sul sito istituzionale di questo
Dipartimento nell'area:

Attività: Politiche del personale: Assunzioni e reclutamento:
Autorizzazione ad assumere

È stato, inoltre, predisposto uno schema di D.P.C.M. di autorizzazione
ad assumere per l'anno 2010 in attesa di definizione. Non appena
risulterà completata questa fase il provvedimento sarà pubblicato sul
sito istituzionale di questo Dipartimento nell'area di cui sopra.

Si ricorda che l'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, ancora
non convertito in legge, proroga al 31 marzo 2011 la possibilità per
le Amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni, ovvero quelle relative all'anno 2010,
fatta salva l'adozione di uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con cui può essere disposta
l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine
del 31 marzo 2011.

Analoga proroga è prevista per le assunzioni relative al 2010 per i
Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché
per gli enti di ricerca.



8. Proroga della vigenza delle graduatorie e loro utilizzo.
Amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni

In considerazione delle numerose richieste di approfondimento in tema
di utilizzo delle graduatorie, si ritiene utile rappresentare quanto
segue. Il D.L. n. 225/2010, in corso di conversione, ha spostato dal
31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 la proroga delle graduatorie come
disciplinata dall'articolo 17, comma 19, del D.L. 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102. Il predetto comma 19, dell'art. 17, del D.L. n. 78/2009,
stabilisce che «L'efficacia delle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
Amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni,
approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31
dicembre 2010 (ora 31 marzo 2011)».

Come si evince dalla norma, la proroga della vigenza si riferisce solo
alle graduatorie relative a concorsi pubblici. Non sono interessate
dalla norma le graduatorie relative a concorsi riservati o a procedure
verticali. Rimane fermo, tra l'altro, per quanto attiene alle
procedure verticali, il disposto di cui all'articolo 24 del D.Lgs.
27 ottobre 2009, n. 150 che al comma 1, prevede che: «Ai sensi
dell'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come
introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le
Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i
posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi
pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore
del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di assunzioni». La norma non consente di ricorrere allo
scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni
verticali già a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Le graduatorie interessano le procedure concorsuali a tempo
indeterminato. Rimangono vigenti le scadenze ordinarie previste dalla
normativa vigente per quanto riguarda il tempo determinato.

Individuate le tipologie di graduatorie interessate dalla proroga,
occorre ora definire le Amministrazioni che possono avvalersi della
proroga medesima.

Al riguardo occorre puntualizzare che il legislatore prevede un regime
di vigenza puntuale per le graduatorie. Si ricorda, l'articolo 35,
comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, per cui «Le graduatorie dei
concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori
previsti da leggi regionali», nonché lo stesso termine di tre anni
fissato dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La previsione di una vigenza temporale limitata delle graduatorie
risponde a molteplici finalità: certezza del diritto, imparzialità,
trasparenza, utilizzo delle graduatorie per un arco temporale coerente
con il contesto dell'ordinamento giuridico su cui si è fondata la
selezione.

La previsione di una proroga della vigenza delle graduatorie è da
intendere, perciò, come norma di deroga ed in quanto tale circoscritta
nell'ambito ristretto ed in ragione della causale specifica voluti
dal legislatore.

Questa precisazione è necessaria per sottolineare che la disposizione
che si commenta è rivolta esclusivamente «alle Amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni» trovando proprio
nella predetta limitazione, che di fatto rende non utilizzabile le
graduatorie, la giustificazione di una deroga al regime ordinario. La
limitazione alle assunzioni può nascere tanto da una disciplina
assunzionale ordinaria che limita il turn over, quanto da una
disciplina sanzionatoria legata a mancati adempimenti da parte delle
Amministrazioni. In entrambi i casi si applica la deroga.

Per l'anno 2011 le Amministrazioni soggette a limitazioni delle
assunzioni sono pressoché tutte: le Amministrazioni dello Stato, le
aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutte
le Agenzie, le Regioni, le Province, i Comuni, le Università, le
Camere di commercio, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali,
compresi gli enti di ricerca, inseriti nell'elenco ISTAT, fermo
restando per questi ultimi quanto detto nel paragrafo 4.

Non sono sottoposti a vincoli assunzionali il Comparto Scuola e le
istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale, i segretari provinciali e comunali.

Per quanto riguarda gli Enti pubblici regionali e locali il regime è
fissato dai rispettivi ordinamenti. Analogamente avviene per le
Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, tenuto conto che il regime ordinario non prevede vincoli,
salvo eventuali indicazioni prescritte dalla Regione o i vincoli che
derivano dai piani di rientro.

Le Amministrazioni che non hanno vincoli non possono avvalersi della
proroga della vigenza delle graduatorie.

In ogni caso i suddetti principi valgono soltanto per le graduatorie
«approvate successivamente al 30 settembre 2003».

Tutte le graduatorie precedenti hanno ormai cessato la loro efficacia e
non possono essere più utilizzate.

In merito all'utilizzo delle graduatorie di idonei, mediante
scorrimento, la giurisprudenza costante ritiene che, pur in presenza
di proroghe delle stesse, la posizione vantata dal soggetto risultato
idoneo, a seguito dell'espletamento di un pubblico concorso, non
ha natura e consistenza di un diritto soggettivo laddove
l'amministrazione intenda coprire il posto in pianta organica, ma
di mera aspettativa (Cons. Stato, Sez. V - 1° ottobre 2010, Cons.
Stato, Sez. IV - 27 luglio 2010, n. 4910), essendo il cosiddetto
scorrimento una facoltà, espressione del potere discrezionale, e non
un obbligo dell'amministrazione, che può anche decidere di bandire
un nuovo concorso.

In merito all'utilizzazione di graduatorie si ricorda l'art. 9
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che rinviava ad un regolamento, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la
definizione di modalità e i criteri con i quali le Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non
economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della
propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo
comparto di contrattazione. Tuttavia con l'articolo 3, comma 61,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato previsto che, in attesa
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della
predetta legge n. 3/2003, le medesime Amministrazioni pubbliche ivi
contemplate, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di
assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le
Amministrazioni interessate.



9. Regime generale delle assunzioni, trattenimento in servizio e regime
speciale per gli enti di nuova istituzione

Si richiama la tabella sintetica che descrive il regime assunzionale
utilizzata nella nota 18 ottobre 2010, n. DFP/46078.

Tabella di sintesi del regime delle assunzioni per le Amministrazioni
dello Stato (con esclusione della scuola delle AFAM, dei Corpi di
Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), gli Enti pubblici
non economici, le Agenzie e gli enti di cui all'art. 70 comma 4
del D.Lgs. n. 165/2001 (con esclusione dell'A.S.I. e
dell'E.N.E.A.).


Anno


Doppio vincolo


Riferimento normativo


Obbligo


Adempimenti indispensabil


Procedura


% economie da turn over e % unità cessate


2011


20% economie da cessazioni 2010


- richiesta da parte delle,



20% unità cessate nel 2010


Amministrazioni



20% economie da cessazioni 2011


Articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,


- analitica dimostrazione delle cessazioni e conseguenti economie,


Autorizzazione mediante DPCM secondo la procedura di cui all'art.
35, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001

2012


20% unità cessate nel 2011


svolgimento procedure di mobilità


- individuazione unità da assumere e correlati oneri,


2013


20% economie da cessazioni 2012



20% unità cessate nel 2012


asseverazione da parte degli



50% economie da cessazioni 2013


Articolo 66 comma 9, del D.L. n. 112/ 2008


organi di controllo


2014



50% unità cessate nel 2013



100% economie da cessazioni 2014


Articolo 9, comma 8, del D.L. n. 78/2010


2015



100% unità cessate nel 2014




Si ribadisce che il nuovo regime, nel definire i criteri per calcolare
l'ammontare delle risorse finanziarie che ciascuna amministrazione
può utilizzare per nuove assunzioni, presenta il vantaggio di
consentire alle stesse di programmare il reclutamento di nuovo
personale, in coerenza con le scelte di razionalizzazione degli
assetti organizzativi e con le politiche di gestione del personale
ispirate a criteri di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse
umane.

Si ricordano le previsioni di riduzione degli assetti organizzativi di
cui all'art. 2, commi 8-bis e seguenti, della legge 26 febbraio
2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n.
194, le cui indicazioni interpretative sono contenute nella circolare
28 luglio 2010, n. 9/2010 del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, ricordando, per le Amministrazioni interessate,
la sanzione del divieto di assunzione che perdura fintanto che le
stesse non provvedono a dare corso agli adempimenti prescritti. Il
divieto si estende anche ai trattenimenti in servizio.

Sono, inoltre, in corso, per diverse Amministrazioni, gli adempimenti
previsti dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, in tema di soppressione
e incorporazione di Enti pubblici. Le Amministrazioni che acquisiscono
i nuovi enti dovranno preoccuparsi di effettuare una programmazione
del fabbisogno che tenga conto dei nuovi assetti seppur non ancora
definiti.



10. Indicazioni per la pianificazione del fabbisogno e in materia di
mobilità

In tema di programmazione del fabbisogno si richiamano le norme vigenti
in tema di esonero dal servizio, di trattenimento in servizio, di
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, richiamati
dall'art. 72 del D.L. n. 112 del 2008, sulla cui applicazione si
fa rinvio alle circolari adottate in materia dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.

In sede di programmazione occorrerà considerare che i passaggi di area
non sono più consentiti, se non attraverso le modalità del concorso
pubblico, con riserva dei posti non superiore al cinquanta per cento a
favore del personale interno, e che tanto le richieste di
autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad assumere
dovranno tenere conto delle percentuali di turn over fissate dal
legislatore.

Mentre i passaggi d'area riservati al personale interno non
incidevano sul numero dei soggetti assumibili (vincolo del 20% delle
unità cessate nel 2010), per i concorsi pubblici con riserva di posti
al personale interno, l'eventuale assunzione di un proprio
dipendente va computata nel numero delle unità che concorrono al
raggiungimento del predetto limite. Si calcola sempre il differenziale
retributivo laddove il soggetto assunto dipenda dalla medesima
amministrazione, fermo restando che in tal caso il soggetto non potrà
essere computato tra i cessati dal servizio ai fini della
determinazione del budget assunzionale utile per l'anno successivo.

Si sottolinea l'obbligo delle Amministrazioni di attivare le
procedure di mobilità (obbligatoria e volontaria), prima di procedere
alla copertura dei posti vacanti.

Ai sensi dell'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 le procedure
di assunzione di personale devono essere precedute dalle comunicazioni
previste dal medesimo articolo al fine dell'esperimento delle
procedure di mobilità.

Le richieste di mobilità, in applicazione dell'art. 34-bis sopra
citato, disposizione che dovrà essere specificamente indicata
nell'oggetto della lettera, dovranno essere presentate
esclusivamente con nota distinta rispetto a quella di autorizzazione a
bandire e ad assumere, e saranno trattate dal competente Ufficio del
Dipartimento della funzione pubblica.

Come previsto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica
n. 4 del 2008, in caso di scorrimento di graduatorie ancora efficaci,
riguardanti concorsi già espletati, la richiesta di assegnazione di
personale in disponibilità agli uffici competenti va ogni volta
ripresentata.

A tutela dell'interesse generale a rendere effettivo il diritto al
lavoro di cui all'art. 4 Cost., in qualunque parte del territorio
nazionale (art. 120 Cost.), il legislatore ha previsto la nullità
degli atti posti in essere in violazione delle norme imperative di cui
al predetto articolo 34-bis.

Per quanto attiene all'obbligo di esperire preventivamente le
procedure di mobilità volontaria, lo stesso risponde ad
un'esigenza di razionalizzazione dell'organizzazione pubblica
e di riduzione della spesa di personale, senza trascurare
l'aspirazione dei pubblici dipendenti di conciliare meglio vita
personale e lavorativa attraverso una maggiore vicinanza alla propria
abitazione. La nuova formulazione dell'art. 30, comma 1, del
D.Lgs. n. 165/2001, come voluta dalla D.Lgs. n. 150/2009, introduce
poi l'obbligo di «rendere pubbliche le disponibilità dei posti in
organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da
altre Amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta».
Le procedure di mobilità volontaria, pertanto, vanno avviate mediante
indizione di appositi bandi. Non si ritiene, infatti, rispettato il
precetto normativo con un mero esame delle domande di trasferimento
presentate spontaneamente da alcuni dipendenti, salvo disposizioni
derogatorie
previste dalla legge. Non sarebbe garantita l'imparzialità e la
trasparenza della selezione.

Si richiama, infine, la giurisprudenza consolidata secondo cui
l'obbligo delle Amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, di attivare le
procedure di mobilità evidenzia un obiettivo chiaro del legislatore di
accordare all'istituto della mobilità priorità assoluta rispetto
all'assunzione di nuovo personale pubblico. Secondo un
orientamento univoco l'obiettivo va perseguito anche se alla nuova
assunzione si procede mediante lo scorrimento di graduatorie ancora
efficaci, «nell'evidente scopo di contenimento della spesa
pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche Amministrazioni».

È necessario, altresì, rispettare quanto prescritto dal citato articolo
30, comma 2-bis, circa l'immissione prioritaria in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, subordinatamente alla verifica
dell'esistenza dei necessari presupposti normativi e, in ogni
caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni.
L'immissione in ruolo del personale comandato può essere decisa
dall'amministrazione a prescindere dall'avvio di procedure
concorsuali. In tal caso il bando dei posti che l'amministrazione
intende occupare può avere rilevanza interna rivolta solo a coloro che
sono in posizione di comando. Questa procedura non libera
l'amministrazione dall'obbligo di cui al comma 1 dell'art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001 (bando di mobilità) laddove si intenda
procedere con assunzioni dall'esterno.

Le procedure di mobilità che l'amministrazione ritiene di attuare
vanno indicate nella programmazione triennale del fabbisogno,
specificando le autorizzazioni necessarie per acquisire personale in
mobilità da Amministrazioni pubbliche che non sono soggette a vincoli
assunzionali specifici, considerando che la mobilità, anche
intercompartimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, «In vigenza di disposizioni che stabiliscono
un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato», è consentita «tra Amministrazioni sottoposte al regime
di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni
organiche».

Si rinvia al paragrafo 8 per individuare le Amministrazioni che hanno
limitazioni in tema di assunzioni per le quali la mobilità che si
svolge tra le stesse è neutrale finanziariamente.

La mobilità dei segretari comunali e provinciali è considerata
assunzione, ad eccezione dei segretari collocati in disponibilità
nell'elenco di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001. Ciò in
quanto l'assunzione degli stessi è autorizzata in relazione ad un
fabbisogno che non trova copertura finanziaria in un budget
appositamente dedicato dalla legge. La relativa assunzione è quindi
priva di vincoli normativi specifici. In caso contrario si avrebbe
un'alterazione dei livelli occupazionali, rigidamente controllati
finanziariamente, in quanto l'assunzione di segretari comunali
potrebbe fungere da serbatoio che alimenta le Amministrazioni
sottoposte a vincoli.

Per quanto riguarda l'istituto del trattenimento in servizio si
richiamano ancora le nuove disposizioni dettate dalla manovra
finanziaria del 2010. L'art. 9, comma 31, del D.L. n. 78/2010
stabilisce che «Al fine di agevolare il processo di riduzione degli
assetti organizzativi delle pubbliche Amministrazioni» a decorrere dal
31 maggio 2010, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure
previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle
predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente
nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla
legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il
rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse
destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono
ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo
derivante dai
trattenimenti in servizio».

Si ricorda che:

- il trattenimento in servizio dal 65° al 67° anno di età viene
equiparato, in termini finanziari, ad una nuova assunzione e va,
pertanto, gestito nei limiti del turn over, intesi sia sotto
l'aspetto della percentuale di assunzioni possibili in relazione
alle unità cessate, sia rispetto alla percentuale di utilizzo delle
economie derivanti dalle cessazioni stesse che va a costituire
l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili;

- è fatta salva la disciplina ordinamentale che dà facoltà
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei
servizi;

- sono confermati i vincoli temporali di presentazione della domanda di
trattenimento. Essa va presentata all'amministrazione di
appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento
del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio
ordinamento. Il rispetto dei tempi prescritti assume, oggi,
particolare rilevanza in quanto può consentire all'amministrazione
procedente di operare una programmazione più puntuale del fabbisogno e
di attivare le procedure autorizzatorie necessarie;

- il trattenimento in servizio è sottoposto ad autorizzazione ad
assumere come ordinariamente previsto dal regime vigente (art. 35,
comma 4, D.Lgs. 165/2001). Non si rinvengono nella disposizione
margini che possano consentire deroghe. Ne scaturisce che le
Amministrazioni dovranno, come detto, favorire un puntuale rispetto
della tempistica prescritta dalla disciplina dettata per
l'istituto giuridico trattato. Per questa fattispecie potranno
essere adottati appositi provvedimenti;

- ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad un dipendente
trattenuto andrà computato in misura pari all'importo del
trattamento retributivo derivante dal trattenimento (trattamento
economico fondamentale ed accessorio) con i parametri che verrano
meglio spiegati nel paragrafo che segue. Il dipendente trattenuto
potrà essere considerato cessato dal servizio solo una volta e
precisamente all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro;

- la normativa illustrata sul trattenimento in servizio si applica al
personale dirigenziale ed al personale non dirigenziale. Non vi sono
distinzioni tra personale in regime pubblicistico e personale
contrattualizzato in regime privatistico.

Il nuovo regime esclude dall'ambito di applicazione i trattenimenti
in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria,
limitatamente agli anni 2011 e 2012, i capi di rappresentanza
diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del richiamato decreto.

Una speciale disciplina in tema di assunzioni è poi prevista
dall'art. 9, comma 36, del D.L. n. 78/2010 per gli enti di nuova
istituzione, in considerazione del fatto che gli stessi non possono
contare sul turn over del personale in servizio. La nuova istituzione
va intesa in senso assoluto come nuovo ingresso dell'ente
nell'ordinamento giuridico non rilevando, ai fini
dell'applicazione del regime speciale, il nuovo ente che deriva da
processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi. In
quest'ultimo caso avremmo, infatti, per l'ente derivato una
disciplina delle assunzioni rientrante in quella ordinaria.

La peculiarità della fattispecie è considerata dal legislatore con una
certa attenzione limitatamente al quinquennio decorrente
dall'istituzione del nuovo ente. Pertanto, per gli enti la cui
istituzione è risalente in epoca anteriore al quinquennio, il regime
delle assunzioni è riconducibile alla disciplina ordinaria.

Come per tutte le assunzioni, anche in questo caso le stesse possono
avvenire solo previo esperimento delle procedure di mobilità.

Fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste
dalla legge istitutiva, gli enti di nuova istituzione possono
effettuare assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel
limite complessivo del 60% della dotazione organica.

A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da
sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione
vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed
il Ministero dell'economia e delle finanze.

I piani annuali approvati sostituiscono le procedure autorizzatorie di
cui alla presente nota circolare.

Anche le riammissioni in servizio, nel rispetto della normativa
vigente, sono equiparate a nuova assunzione.

Il limite del turn over indicato nella Tabella di sintesi del regime
delle assunzioni va inteso nel senso che sono ricomprese nel regime
delle assunzioni a tempo indeterminato anche le assunzioni del
personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per le Amministrazioni destinatarie della presente nota
circolare, fermo restando quanto già detto per i Corpi di Polizia ed
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura
della quota d'obbligo, e quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. Va da sé
che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette
non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili
per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa
categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in
entrata.

Sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di
part-time concernenti il personale che è stato assunto con tale
tipologia di contratto. Si ricorda, infatti, che l'art. 3, comma
101, della legge n. 244/2007 prescrive che «Per il personale assunto
con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del
rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei
limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza
alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a
tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta».

Le leggi finanziarie 2007 e 2008 avevano introdotto una procedura
speciale volta a stabilizzare i rapporti di lavoro subordinato di
personale a tempo determinato che avevano maturato il requisito dei
tre anni, secondo le specifiche indicate nella legge e trattate nel
dettaglio dalla circolare n. 5 del 18 aprile 2008 del Dipartimento
della funzione pubblica.

Per ripristinare le procedure di reclutamento tramite concorso pubblico
il decreto legge n. 78/2009 (articolo 17, commi da 10 a 13) ha
previsto procedure speciali per il triennio 2010-2012.

Si tratta di disposizioni che prevedono, per quella platea di
lavoratori subordinati a tempo determinato individuata dalle leggi
finanziarie 2007 e 2008 come possibili destinatari di stabilizzazione,
la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche con una
riserva di posti non superiore al 40% di quelli messi a concorso (art.
17, comma 10, D.L. n. 78/2009).

Inoltre, per le suddette categorie di personale, unitamente ai titolari
di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in possesso
dei requisiti richiesti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, sono
contemplate procedure speciali per titoli ed esami volti a valorizzare
con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata (art.
17, comma 11, D.L. n. 78/2009).

Altra procedura è quella che riguarda il personale che, avendo maturato
i requisiti previsti per la stabilizzazione in qualifiche per le quali
non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo, che abbia la professionalità richiesta e i requisiti
previsti per l'accesso al pubblico impiego, può accedere ad
assunzioni a tempo indeterminato nelle stesse qualifiche previa
adozione di apposite graduatorie da parte della relativa
amministrazione (art. 17, comma 12, D.L. n. 112/2008).

Le Amministrazioni devono, alla luce delle suddette disposizioni,
valutare nella loro programmazione del fabbisogno, la possibilità di
destinare il 40% delle risorse finanziarie per l'indizione dei
suddetti concorsi (art. 17, comma 13, D.L. n. 78/2009).

Una novità introdotta dall'articolo 9, comma 11, del D.L. n.
78/2010, riguarda gli enti per i quali, generalmente a causa della
loro piccola dimensione, le assunzioni effettuabili in riferimento
alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a
ciascun anno, siano inferiori all'unità. Per questi enti le quote
non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle
cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento
dell'unità.

Alla luce di quanto sopra, per una corretta programmazione del
fabbisogno per il triennio 2011/2013 occorre tenere conto:

- di una corretta sintesi a consuntivo delle informazioni principali in
materia di personale per eventi relativi all'anno precedente;

- degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 8-bis e seguenti,
della legge n. 25/2010;

- del regime assunzionale delineato dal legislatore per il prossimo
triennio;

- delle singole procedure concorsuali e di avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento, per i livelli ed i profili per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che si
intendono realizzare con indicazione dei tempi di inizio e conclusione
previsti;

- dell'obbligo di esperire le procedure di mobilità (articoli 30 e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

- dei criteri in merito all'istituto dell'esonero volontario e
alla facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro con un preavviso di
sei mesi nel caso di compimento dell'età massima contributiva di
40 anni del personale dipendente (art. 72 del D.L. n. 112 del 2008).
Andrà altresì considerato il nuovo regime del trattenimento in
servizio oltre il 65° anno di età;

- del corretto ricorso alle tipologie di lavoro flessibile nel rispetto
rigoroso ed attento delle condizioni di ammissibilità connesse con le
esigenze temporanee o eccezionali, escludendone, pertanto,
l'utilizzo per far fronte ad esigenze ordinarie e continuative (si
vedano al riguardo l'articolo 7, comma 6, per il lavoro flessibile
di tipo autonomo, e l'art. 36, per il lavoro flessibile
subordinato, del D.Lgs. n. 165 del 2001). A tal fine si ricordano
anche i vincoli finanziari previsti, a decorrere dall'anno 2011,
di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 che riducono le
disponibilità nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009. Si ricorda poi che «Per le
medesime Amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti
di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità
nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì,
quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge
n. 266 del 2005, e successive modificazioni». Per le Amministrazioni
che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità
previste dal citato comma 28, il limite di cui al primo periodo è
computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità
nel triennio 2007-2009. Il mancato rispetto dei predetti limiti
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Si rammenta, inoltre, che un utilizzo improprio delle
tipologie di lavoro flessibile determina nuovo precariato e le
Amministrazioni pubbliche, nonché i competenti organi di controllo,
dovranno evitare l'insorgere di tali fenomeni, che si pongono in
antitesi con i principi che riguardano il corretto funzionamento delle
stesse;

- dei criteri seguiti ai fini della concessione del part-time al
personale dipendente tenuto conto della previsione di cui all'art.
73, del D.L. n. 112 del 2008 che qualifica come facoltà e non più come
obbligo l'accoglimento della richiesta di trasformazione del
rapporto a tempo parziale da parte dell'amministrazione.

Per i contratti di formazione e lavoro, al fine di una corretta
applicazione della normativa specifica, che vede un'evoluzione
naturale degli stessi verso rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
la loro costituzione deve essere sottoposta a preventiva
autorizzazione alla stessa stregua di un'assunzione a tempo
indeterminato. Ciò per garantire che i relativi contratti vengano, ove
ricorrano le condizioni, convertiti al momento della loro conclusione,
tenuto conto che agli stessi non è applicabile l'istituto della
proroga. Si invitano, pertanto, le Amministrazioni a tenere in
considerazione quanto detto e di strutturare la richiesta di avvio di
procedure di reclutamento mediante contratti di formazione e lavoro
nella forma di una richiesta di autorizzazione ad assumere al fine di
vincolare la destinazione delle risorse finanziarie relative alle
assunzioni per le necessità di conversione a tempo indeterminato dei
relativi rapporti.

Al riguardo è utile rappresentare che eventuali dimissioni o cessazioni
dal servizio del neo assunto, che intervengano prima della conclusione
del suo periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento e nei limiti
temporali entro cui possono essere effettuate le assunzioni
autorizzate, consentono il riutilizzo delle risorse che hanno
finanziato la relativa assunzione mediante scorrimento della stessa
graduatoria, se vi sono idonei, oppure ricorrendo ad altra graduatoria
in assenza di idonei.

È evidente che in questo caso la fattispecie sopradescritta non potrà
essere annoverata tra le cessazioni che contribuiranno a determinare
il budget assunzionale per l'anno successivo.

Rimane fermo, altresì, il principio che la mobilità non si configura
come cessazione neppure se interessa un soggetto che è posto in
mobilità durante il periodo di prova. Per le ipotesi sopradescritte le
Amministrazioni dovranno comunicare allo Scrivente e al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato le determinazioni adottate.



11. Provvedimenti di autorizzazione

Le autorizzazioni ad assumere di cui alle disposizioni richiamate nella
Tabella di sintesi del regime delle assunzioni sono concesse con le
modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (quindi adozione di
D.P.C.M.), previa richiesta delle Amministrazioni interessate,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e dei relativi oneri.

Il rinvio all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 va inteso
nel senso di individuare il tipo di procedimento e di provvedimento da
utilizzare. La specificazione ivi contenuta relativa alle
Amministrazioni con organico superiore alle 200 unità rileva solo per
l'avvio delle procedure concorsuali (richieste di autorizzazione a
bandire). Il procedimento autorizzatorio delle assunzioni si applica
invece indistintamente anche agli Enti pubblici in indirizzo con
dotazione organica inferiore alle 200 unità.

Si ricorda che il regime delle assunzioni prevede un doppio limite:

- uno fondato sui risparmi realizzati;

- l'altro relativo alle unità cessate (fatta eccezione per gli enti
di ricerca, per i quali rimane ferma l'adozione di altra nota
circolare, come evidenziato sopra).

Inoltre, la richiesta delle Amministrazioni interessate deve essere
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo.

Con la presente nota circolare si intende dare corso alle procedure di
autorizzazione ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il
triennio 2011-2013.



12. Ex dipendenti Basi NATO

L'articolo 1 del citato decreto-legge n. 225/2010 ha prorogato, tra
l'altro, anche il termine di scadenza previsto dall'articolo
2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tale norma estendeva il beneficio - previsto dalla legge 9 marzo 1971,
n. 98 - dell'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con
inquadramento anche in soprannumero in quanto occorresse, nei ruoli
organici del personale delle Amministrazioni dello Stato al personale
civile che, prestando servizio continuativo per almeno un anno alla
data del 31 dicembre 2006, fosse stato licenziato in conseguenza di
provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari
degli organismi operanti nel territorio nazionale nell'ambito
della Comunità atlantica ed adottati entro tale data. Ai fini delle
assunzioni, la norma istituiva, presso il Ministero dell'economia
e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

L'intervento di aggiornamento operato, pur lasciando inalterati il
regime giuridico del beneficio, i requisiti di ammissibilità ed i
limiti di spesa previsti, al netto degli importi già utilizzati per le
assunzioni degli ex dipendenti della Base militare di La Maddalena,
sposta al 31 marzo 2011 il termine ultimo entro il quale possa essere
avvenuto il licenziamento da una base NATO, sempre in conseguenza di
un provvedimento di soppressione o riorganizzazione della stessa,
affinché il personale interessato possa chiedere di essere inquadrato
nei ruoli di una amministrazione dello Stato in applicazione della
citata legge n. 98/1971.

In relazione a quanto sopra, le Amministrazioni statali sono chiamate a
valutare una disponibilità di massima all'assunzione di dette
unità di personale, in relazione ai rispettivi fabbisogni, tenuto
conto di sedi periferiche viciniore alle località ove hanno sede le
basi NATO interessate dai processi di riorganizzazione sopra indicati,
in particolare Catania (Sigonella) e Napoli.

Ciò anche in considerazione del fatto che dette assunzioni non devono
essere computate nell'ambito del budget assunzionale ordinario, ma
sono finanziate dal fondo previsto dall'articolo 2, comma 100,
della legge n. 244/2007.

Dai dati fin qui disponibili, suscettibili ancora di aggiornamenti, la
platea dei soggetti potenzialmente beneficiari riguarda:

- n. 24 unità di personale proveniente dalla base della marina militare
USA di Sigonella;

- n. 3 unità licenziate dalla base della marina militare USA di Napoli.

Non appena il suddetto personale sarà inquadrato nelle posizioni
economiche previste dal CCNL del comparto Ministeri, si procederà ad
una ricognizione puntuale dei posti che le Amministrazioni statali
vorranno rendere disponibili.



13. Adempimenti procedurali

È necessario presentare una richiesta di autorizzazione ad assumere per
il 2011 e di autorizzazione a bandire per il triennio 2011-2013.
Accanto agli adempimenti che seguono è opportuno specificare che la
richiesta dovrà essere accompagnata dai modelli allegati debitamente
compilati (modello 1 autorizzazione a bandire triennio 2011-2013,
modello 2 - art. 3, comma 102, legge n. 244/2007, modello 3 - art. 66,
comma 9-bis, D.L. n. 112/2008).

Si rimarca la necessità di compilare debitamente, per singola posizione
economica, tutte le parti ed in particolare quelle relative a:

- le unità richieste, con separata indicazione di quelle da trattenere,
specificando se a tempo pieno o part-time, con relativa qualifica.
Qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche,
occorrerà utilizzare più righe nella tabella;

- il numero dei posti in organico per ciascuna posizione, i presenti in
servizio, le relative vacanze;

- la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale
richiesto o il differenziale in caso di assunzione di personale
risultato vincitore o idoneo di concorso di cui si richiede
l'assunzione, già dipendente di ruolo dalla stessa amministrazione;

- la data di approvazione della graduatoria di merito relativa al
concorso interessato dalla richiesta, ovvero la data di decorrenza del
provvedimento nel caso di trattenimento in servizio.

Elemento necessario è l'importo del risparmio realizzato per le
cessazioni verificatesi nell'anno precedente, dando una
dimostrazione analitica di come si è giunti al calcolo del medesimo,
indicando le cessazioni avvenute con relativa causale, ferma restando
la certificazione da parte del relativo organo.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate anche di:

- delibera di approvazione delle dotazioni organiche vigenti e
dell'atto di programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
Detta programmazione dovrà dare evidenza dei piani di reclutamento che
l'Amministrazione intende porre in essere in relazione al
fabbisogno, tenuto conto delle disposizioni in materia di assunzioni;

- relazione concernente l'effettivo svolgimento delle procedure
preventive di mobilità;

- relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione
delle assunzioni richieste ed i costi unitari e complessivi per
ciascun anno e a regime.

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a bandire, da
presentare nel rispetto delle risorse disponibili per le assunzioni,
si ricorda che è necessaria solo per le Amministrazioni che hanno una
dotazione organica superiore alle 200 unità. La richiesta va
presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo
indeterminato a prescindere dal numero dei posti ma anche per quelle a
tempo determinato laddove i posti da bandire superino le 5 unità
(inclusi i contratti di formazione e lavoro per i quali è fatto salvo
anche l'aspetto relativo all'autorizzazione ad assumere sopra
rappresentato).

Le Amministrazioni interessate, ai fini della relativa autorizzazione
dovranno, pertanto, indirizzare contestualmente apposita richiesta
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle
assunzioni e reclutamento - Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 - 00186
Roma (anche mediante posta elettronica al seguente indirizzo:
servizioreclutamento@funzionepubblica.it) ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - I.G.O.P. - Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 -
00187 Roma (rgs.igop.ufficio2@tesoro.it) entro il 15 marzo 2011.



14. Criteri di calcolo

Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da
computare sempre sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione
dal servizio e dei relativi costi, si segnala la necessità di
utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli
oneri assunzionali.

A decorrere dall'anno 2011, per il calcolo delle assunzioni in
relazione alle cessazioni avvenute nell'anno 2010, andrà tenuto
conto del disposto dell'articolo 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010,
n. 122, ove viene previsto che l'ammontare complessivo delle
risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale
viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio.

Ciò implica che la cessazione di un soggetto genera per
l'amministrazione economie sia in riferimento al trattamento
fondamentale sia relativamente al trattamento accessorio. Pertanto,
rispetto all'impostazione seguita in precedenza, cambiano i
criteri di calcolo sia ai fini del computo delle economie derivanti
dalle cessazioni avvenute nell'anno 2010 sia per il computo degli
oneri relativi alle assunzioni per l'anno 2011.

In particolare, per ciascuna categoria di personale (dirigenti,
professionisti, personale delle aree, etc...) il calcolo dovrà tenere
conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con
separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico
accessorio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo relativo
all'anno 2010 per il valore medio dei presenti nel medesimo anno,
intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei
presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre.

Si rammenta, inoltre, che il trattamento economico fondamentale del
personale inquadrato nelle aree deve tenere conto della posizione
economica di ingresso del cessato. Per quanto riguarda la cessazione
di dirigenti di prima fascia va considerato risparmio solamente la
parte relativa al trattamento economico complessivo della seconda
fascia, in quanto il conferimento di incarico di prima fascia non è
soggetto ad autorizzazione ad assumere. Per il dipendente cessato che
era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art.
19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 si considera risparmio solo il
trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta.

Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità
verso enti o Amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale
vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso
Amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali. Si rammenta,
infine, quanto già precisato in relazione alle categorie protette ed
all'eventuale scorrimento delle graduatorie in seguito a
dimissioni avvenute nel periodo di prova.

Una volta individuati gli importi complessivi dei risparmi da
cessazione, definiti nei termini di cui sopra, il budget assunzionale
viene calcolato applicando la percentuale di turn over prevista dalla
normativa vigente.

Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al
lordo degli oneri riflessi.

Si specifica che l'onere relativo al personale per cui viene
disposto il trattenimento in servizio va determinato con le medesime
modalità utilizzate per il computo di personale proveniente
dall'esterno dell'amministrazione precisando, comunque, che il
costo relativo al trattenimento di un dirigente titolare di incarico
dirigenziale generale va calcolato sulla base del trattamento
economico complessivo di prima fascia effettivamente percepito dal
medesimo.

Si precisa, infine, che le modalità di computo illustrate rilevano
unicamente ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali
consentite dalla normativa vigente, mentre l'effettiva
determinazione dei fondi avverrà sulla base dei criteri che saranno
fissati con apposita circolare sulla materia.


L'Ispettore generale capo dell'IGOP - RGS

Ines Russo


Il Capo Dipartimento della funzione pubblica

Antonio Naddeo



Allegati


Prospetto risorse finanziarie che possono rendersi disponibili nel
triennio 2011-2013


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Assunzioni anno 2011

(articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni ed integrazioni)


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Corpi di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Assunzioni anno 2011


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D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 11
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 24
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 54
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 100
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, c. 101
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, c. 102

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 25-2-2011 n. 41 Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

Circ. 25 febbraio 2011, n. 41 (1).

Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Premessa

Come noto, dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell'Unione europea, costituite dal Reg. (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e dal Reg. (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009.

A seguito dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, con la Circ. 1° luglio 2010, n. 82 è stato precisato, al punto 9, che ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 relativo alla totalizzazione, fatte salve le disposizioni contrarie del regolamento stesso, qualora la legislazione di uno Stato comunitario preveda il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza:

- per il diritto o la durata delle prestazioni;

- per l'iscrizione all'assicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata);

- per l'ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente debba considerare gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica.



Cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro

Alla luce dell'articolo 6 del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, l'Istituto ha formulato uno specifico quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla possibilità di cumulare periodi assicurativi esteri ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Infatti, gli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 stabiliscono, in favore degli iscritti al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale per l'IVS, l'accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione effettiva versata in costanza di rapporto di lavoro.

Si ricorda, in proposito, che con il Msg. 20 febbraio 2004, n. 4837, punto 1, è stata confermata la Circ. 9 novembre 1993, n. 261, punto 6, che stabiliva che il predetto requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva dovesse essere perfezionato sulla sola base della contribuzione italiana.

In risposta al quesito, il suddetto Ministero ha comunicato che, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, il contenuto del punto 6 della Circ. 9 novembre 1993, n. 261 deve ritenersi superato.

Pertanto, con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario - periodi da accertare con i consueti formulari comunitari E205 e, in futuro, Paper SED P5000 -, fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l'accesso alla totalizzazione.

Inoltre, vista la rilevanza della citata disposizione e dell'ormai prossima applicazione della nuova regolamentazione comunitaria anche alla Svizzera ed ai Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, sempre dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in tali Stati.


Il Direttore generale

Nori



Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, art.6
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 988/2009
Reg. (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408/71
Reg. (CEE) 21 marzo 1972, n. 574/72
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 35

D.L. 29-12-2010 n. 225 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2010, n. 303

D.L. 29-12-2010 n. 225
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2010, n. 303.

D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (1).

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2010, n. 303.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare
misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione
dei correlati adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:



Art. 1 Proroghe non onerose di termini in scadenza

1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in
data anteriore al 15 marzo 2011.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31
dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero
la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi
giuridici indicati nella tabella 1 allegata.



Art. 2 Proroghe onerose di termini

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno
2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i
termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario
sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011
a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota
del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo
di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100
milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi
amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al
precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate
nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalità. Al
maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16
dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30
giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente,
pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi
dell'articolo 3.

3. È sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di
gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall'articolo 39,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del
presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338
e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa
di 45 milioni di euro per l'anno 2011. Il limite di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
non si applica ai crediti d'imposta concessi in base
all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.
All'onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 3.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24
milioni di euro per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi
dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, sono
stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da
rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo
periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di
imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che
si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria
di cui al primo periodo.

6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per
l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli
uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure
di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in
deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i
contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo
2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto
stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi
dell'articolo 3.

7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono inseriti i seguenti:
«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione
immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo
restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2
dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al
fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente
l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di
cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo
d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della
difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del
valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi
dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte
dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo
1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri
e valori di
mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente
comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della
citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli
immobili sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi
realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero
territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo
314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello
Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia
delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo
utilizzato ai sensi del comma 196-ter, più gli interessi legali
maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al
punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le
attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili
alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei
beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per
essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con
provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune di
Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di
comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione
economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per
gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono
accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie
rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma
13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo
Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di
Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per
l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,
esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle
entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per essere destinata all'estinzione
dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi
del medesimo comma 196.».

8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: «L'anticipazione
è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi
dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte
residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico
del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».

9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis. Per
l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento
pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è
autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i
finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si
applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede
all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui
al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del
debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a
carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del
Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente
in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti
territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti
della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo
di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già
effettuati.»;
b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento
della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il
Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore
all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure
analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo
per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari
all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario
straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque
termine, allorché risultano
esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e
residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale
provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;
c) al comma 14-quater, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
«Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti,
ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse
eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del
comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno
di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello
Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso
Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui
all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
d) al comma 15, il primo periodo è soppresso;
e) al comma 17, le parole «L'accesso al fondo di cui al comma 14 è
consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della
gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle
anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva
da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze»; l'ultimo periodo, in fine, è
soppresso.

10. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, la lettera d) è così sostituita:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera
a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con
gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al
rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia,
dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di
programma di stabilità e crescita:
fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante
riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli
stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui
all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi
incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e
per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa,
nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui
all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza
informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze;
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento
dei titoli di Stato;
in un range tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità
ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo
la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata
la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti
uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;».

11. All'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della difesa
individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione
del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle
relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono
ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da
esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle
funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con
il decreto di conferimento degli immobili al fondo.». Nel caso in cui
le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi,
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede
secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi o le
risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla
cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli
immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità
previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine
possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui
all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle
difesa.».

12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai sensi
del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi,
dall'entrata in vigore del presente decreto si procede secondo
quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli
impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra
2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul
di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione
dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per
fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al
decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni
dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede
all'estensione della linea di credito già esistente.
Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il
Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo
di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente
decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo,
diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano
risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla
alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi
di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow
(NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello
strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già
esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati
mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia.

14. È altresì prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia
per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei
Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine
la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800
milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di
mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction
and growth trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo
monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e
delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio tramite
l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust,
per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo
(DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a
disposizione presso il Fondo monetario internazionale.

15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia dello
Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per
la copertura di eventuali rischi di cambio.

16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia
dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del
capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si
provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di
base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni
successivi.

17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della
garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, è possibile provvedere mediante anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il
termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura
speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10
maggio 2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
giugno 2010, n. 99.

18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle
convenzioni delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello
stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per
l'adozione dei relativi atti presupposti.

19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale
attività principale,»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.



Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93
milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per
l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede
rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010,
di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio»;
b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento,
entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di
quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli
interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma
847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni; il versamento è effettuato a valere sulle
risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di
euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo
delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate
nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti
programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere
destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le
predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario
2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio
nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio
finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante
accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla
categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per
ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili,
costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per
effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle
Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni
degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli
effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare
spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per
l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 4 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.



Tabella 1
(previsto dall'articolo 1)

TERMINE FONTE NORMATIVA
1° gennaio 2011 articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
31 maggio 2010 articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, limitatamente all’ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897.
31 dicembre 2010 articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
31 dicembre 2010 articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al
trasporto pubblico locale.
20 novembre 2008 articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
31 dicembre 2010 articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.
articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successive modificazioni.
articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 dicembre 2010 Programma statistico nazionale 2008-2010 -
aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
trenta giorni articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170.
31 dicembre 2010 articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102.
1° gennaio 2011 articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
31 dicembre 2010 articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 2005, n. 26.
1° gennaio 2011 articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1° gennaio 2011 articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
30 luglio 2011 articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
31 dicembre 2006 articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nei limiti di spesa.
31 dicembre 2010 articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
31 dicembre 2010 articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33.
31 dicembre 2010 Programma nazionale triennale della pesca e
dell’acquacoltura di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’
articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.
1° gennaio 2011 articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
31 dicembre 2010 articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
1° gennaio 2011 articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo
2006, n. 161.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13.
31 dicembre 2010 articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73.
31 dicembre 2010 articolo 5, comma 6, lettere a) e b) del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31 (2), comprese anche le disposizioni relative alle dighe di
ritenuta di cui all’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2004, n. 139.
due anni articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
31 dicembre 2010 articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25.
19 gennaio 2011 articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n.
120.
31 dicembre 2010 articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e
delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 257 del 3 novembre 2010.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a
sostegno dell’autotrasporto, con il provvedimento di cui all’ articolo
1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
31 dicembre 2010 articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e
15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
31 dicembre 2010 articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
31 dicembre 2010 articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102.
31 gennaio 2011 articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3
agosto 2007, n. 120.
31 dicembre 2010 articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31; articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio
2009, n. 99.
28 febbraio 2011 articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n.
40.
data di entrata in vigore del presente decreto-legge Consiglio
nazionale per l’alta formazione artistica e musicale di cui all’
articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
data di entrata in vigore del presente decreto-legge Consiglio
nazionale della pubblica istruzione di cui all’ articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
Anno accademico 2011-2012 articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129.
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, limitatamente al Presidente dell’ente di cui all’
articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273.
31 dicembre 2010 articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51.
articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
1° gennaio 2011 articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
31 dicembre 2010
31 dicembre 2010 articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
31 dicembre 2010 articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248.
1° gennaio 2011
30 settembre 2011 articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
31 dicembre 2010 articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
31 dicembre 2009 articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e articolo 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 2 settembre 2009.
31 dicembre 2010 articolo 12, comma 1, lettera p-bis) del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164.
30 aprile 2011 articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
Un anno articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
31 dicembre 2010 articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.


(2) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non
corretto: «legge 28 febbraio 2007, n. 31».



Allegato 1
(previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera a))

- Accordo Banca d’Italia - Fondo Monetario Internazionale

INTERNATIONAL MONETARY FUND

Borrowing Agreement with Banca d’Italia

Prepared by the Finance Department and the Legal Department

Approved by Andrew Tweedie and Sean Hagan

October 21, 2009

I. Introduction

1. This paper presents for the approval of the Executive Board a draft
borrowing agreement between Banca d’Italia and the Fund. On March 20,
the European Union announced the support of its member states to boost
the IMF’s lending capacity by up to EUR 75 billion (about US$110
billion). (3)As part of this commitment, Banca d’Italia has agreed to
lend the Fund up to EUR 8.11 billion (about US$12 billion or SDR 7.5
billion).

Staff and representatives of Banca d’Italia have now reached agreement
on a draft borrowing agreement, the text of which is set forth in the
Attachment (the «Agreement»). The Agreement would make an important
contribution to the multilateral effort to ensure the adequacy of the
Fund’s financial resources, adding to the resources available to the
Fund from the bilateral loan and note purchase agreements already in
effect (Japan, Norges Bank, Canada, the UK, the People’s Bank of
China, Deutsche Bundesbank, and De Nederlandsche Bank NV), or expected
to become effective shortly (France, the Swiss National Bank, and
Spain). (4)It is expected that borrowing agreements with other EU
members containing broadly similar terms will be proposed for Board
approval in the near future.

2. The Agreement closely follows the terms of the previous borrowing
agreements; hence Board approval on a lapse of time basis is proposed.

2

II. Specific features of the proposed agreement

3. This section highlights the key terms and provisions that are unique
to the Agreement compared to the Japan borrowing agreement, reflecting
the preferences of Banca d’Italia and other EU members, as well as
developments since the Japan loan was agreed, including the possible
enlargement and expansion of the New Arrangements to Borrow (NAB). The
staff report for the Japan borrowing agreement contains a summary of
other key terms and conditions that are common to both the Agreement
and the Japan agreement. (5)

Amount

4. The ceiling for drawings under the Agreement is expressed in euros
(the SDR equivalent of EUR 8.11 billion), rather than in U.S. dollars
as in the case of the Japan agreement. Unlike the Japan agreement,
which established a cumulative limit for drawings, the Agreement would
give the Fund a revolving line of credit, which parallels the NAB and
the agreements with Norges Bank, France, Deutsche Bundesbank, Spain,
and De Nederlandsche Bank (i.e., repayments of drawings would restore
proportionately the amount that could be drawn under this agreement),
contributing to the flexibility in utilizing the resources made
available to the Fund under the Agreement (Paragraph 5(d)).

Term of the Agreement

5. The Agreement has an initial term of two years, which commences on
the date the agreement becomes effective (Paragraph 2(a)). The initial
term can be extended for successive one-year periods for a total
drawing period of up to four years, subject to the agreement of Banca
d’Italia (Paragraph 2(b)). (In contrast, the borrowing agreement with
Japan provided for a one-year initial term, that is extendable for
additional one-year periods subject to consultation with Japan, for up
to a total five-year period.)

Folding the Agreement into an Expanded and More Flexible NAB

6. In view of the stated intention by the G20 leaders to incorporate
immediate financing from members into an expanded and more flexible
NAB, and consistent with the other bilateral loan and notes purchase
agreements approved after July 1, 2009, the Agreement gives Banca
d’Italia the option to terminate the term of the Agreement with
respect to any undrawn balances upon the participation of Italy, Banca
d’Italia, or another official institution of Italy, in an enlarged and
more flexible NAB (Paragraph 2(c)). The terms pursuant to which
outstanding drawings under the Agreement could be folded into the NAB
raise issues of permissible uses of NAB resources, and thus will need
to be addressed separately as part of the upcoming discussions on the
NAB.

3

Limits on Drawings

7. The Agreement provides for weekly and monthly limits on drawings, as
in the case of Japan. Specifically, unless otherwise agreed between
Banca d’Italia and the Fund, the Fund cannot draw more than the
equivalent of EUR 1 billion during any calendar week, nor more than
the equivalent of EUR 4 billion during any calendar month (Paragraph
3(b)).

Maturity

8. As in the case of the Japan agreement, each drawing has a maturity
of three months, which may be extended by additional periods of three
months for up to a total of five years from the date of drawing. In
line with all borrowing agreements concluded after the Japan
agreement, to reduce the administrative burden for Banca d’Italia and
the Fund, the agreement provides that the maturity dates of all
outstanding drawings are automatically deemed to be extended unless
the Fund notifies Banca d’Italia at least five business days before a
maturity date that the Fund does not elect to extend that maturity
date (Paragraph 5(a)).

Encashment

9. Banca d’Italia expressed the preference to have traditional
provisions for immediate encashability of its claims under the
Agreement in case of balance of payments need, so as to be in a
position to treat its claims on the Fund as reserve assets. Paragraph
9 of the Agreement provides for such immediate encashability,
consistent with the recently amended Guidelines for Borrowing by the
Fund, which established an initial limit of SDR 15 billion under each
agreement on immediate encashability. (6)Under this provision, at the
request of Banca d’Italia the Fund will make an immediate early
repayment at face value of all or a portion of the drawings
outstanding under the Agreement if Banca d’Italia represents that the
balance of payments and reserve position of Italy justify such
repayment and the Fund, having given this representation the
overwhelming benefit of any doubt, determines that there is a need for
the early repayment as requested by Banca d’Italia in light of
Italy’s balance of payments and reserve position.

Central Bank as Counterpart

10. Technical provisions on media and modalities of payment (in
particular paragraph 7) reflect the fact that the counterpart under
the Agreement is not a member but the central bank of a member.
Regarding SDR payments, and in line with the agreements with Norges
Bank, Deutsche Bundesbank, the Swiss National Bank, and De
Nederlandsche Bank NV, the authorities have agreed that such payments
can be made on behalf of Banca d’Italia to Italy’s account in the
Special Drawing Rights Department.

4

11. The Agreement will be signed by Banca d’Italia after the Italian
Parliament has approved a government guarantee, which is expected to
take place in the coming three months. Moreover, as the Fund is not
borrowing directly from Italy, the Agreement will become effective
only when Italy has consented, in accordance with Article VII, Section
1(i), to the Fund’s borrowing of euros from the Banca d’Italia
(Paragraph 15(b)).

5

Proposed decision

Accordingly, the following decision, which may be adopted by a majority
of the votes cast, is proposed for adoption by the Executive Board:

1. The Fund deems it appropriate, in accordance with Article VII,
Section 1(i) of the Articles of Agreement, to replenish its holdings
of currencies in the General Resources Account by borrowing from Banca
d’Italia on the terms and conditions set forth in the proposed
borrowing agreement with Banca d’Italia that is set out in the
Attachment to EBS/09/__, 10/__/09 (the «Agreement»).

2. The Executive Board approves the Agreement and authorizes the
Managing Director to take such actions as are necessary to execute the
Agreement on behalf of the Fund.

3. The Managing Director is authorized, following the execution of the
Agreement, to make such determinations and take such actions as are
necessary to implement the Agreement, including but not limited to the
making of drawings, the extension of the term of the Agreement and the
maturity of drawings thereunder, and the determination of the media
for drawings and payments in light of the Fund’s operational needs.
Such determinations and actions shall be consistent with the policies
and guidelines on borrowing and the use of borrowed resources that are
adopted by the Executive Board.

4. The Executive Board shall be informed of developments related to the
implementation of the Agreement in reports to be furnished by the
Managing Director on a quarterly basis throughout the term of the
Agreement, with reports to be furnished more frequently in the event
of significant developments related to the Agreement. Such reports
shall cover all

6

aspects of the implementation of the Agreement, including, as
applicable, drawings made, disposition of amounts borrowed, and
repayment of drawings.

7

Borrowing Agreement Between Banca d’Italia

and the International Monetary Fund

1. Purposes and Amounts.

(a) In light of the multilateral effort to ensure the adequacy of the
financial resources available to the International Monetary Fund (the
«Fund»), and with a view to supporting the Fund’s ability to provide
timely and effective balance of payments assistance to its members,
Banca d’Italia agrees to lend to the Fund an SDR-denominated amount up
to the equivalent of EUR 8.11 billion, on the terms and conditions set
out below.

(b) This agreement is based on Article VII, Section 1(i) of the
Articles of Agreement of the IMF, which authorizes the Fund to borrow
from Fund members or other sources if it deems such action appropriate
to replenish its holdings of any member’s currency in the General
Resources Account (GRA). This agreement must be considered in light of
the Fund’s Guidelines on Borrowing which make clear that quota
subscriptions are and should remain the basic source of Fund
financing, and that the role of borrowing is to provide a temporary
supplement to quota resources.

2. Term of the Agreement

(a) Subject to subparagraph (b), the Fund may make drawings in
accordance with the terms of this agreement for a period of two years
commencing on the date of the first drawing or one month after the
date the agreement enters into force according to paragraph 15(b),
whichever is earlier. Unless otherwise agreed between Banca d’Italia
and the Fund, the Fund shall give Banca d’Italia at least five
business days’ (Rome) notice of its intention to draw, and shall
provide payment instructions at least two business days (Rome) prior
to the value date of the transaction by SWIFT.

(b) With the agreement of Banca d’Italia, the Fund may, if warranted in
light of the Fund’s overall liquidity situation and actual and
prospective borrowing requirements, extend the term of this agreement
for successive one-year periods for a total drawing period of up to
four years, effective upon notice being given by the Fund at least one
month prior to expiration of the then current term.

(c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b), Banca d’Italia may, at
its option, terminate the term of this agreement if Italy, Banca
d’Italia or another official institution of Italy is a participant in
an enlarged and amended New Arrangements to Borrow («NAB») that
becomes effective after the date of this agreement.

3. Uses, Estimates and Limits on Drawings.

(a) After consultation with Banca d’Italia, and taking into account
both the Fund’s liquidity position and the need to achieve, in the
medium-term, broadly balanced drawings under the Fund’s bilateral
borrowing agreements, the Fund may make drawings under this agreement
in connection with (i) any use of Fund resources in the General
Resources.

8

Account, or (ii) the payment of the Fund’s outstanding indebtedness
under other official sector borrowing effected pursuant to Article
VII, Section 1(i) of the Fund’s Articles of Agreement, in
circumstances where the terms of such other borrowing permit the Fund
to make drawings under such other borrowing in connection with the
payment of the Fund’s outstanding indebtedness under this agreement.

(b) Unless otherwise agreed between Banca d’Italia and the Fund, the
Fund shall not draw more than the equivalent of EUR 1 billion during
any calendar week, nor more than the equivalent of EUR 4 billion
during any calendar month, as calculated pursuant to paragraph 11(b).

(c) The Fund shall not make a drawing under this agreement if such
drawing would result in total outstanding drawings under this
agreement exceeding EUR 8.11 billion at the time of such drawing, as
calculated pursuant to paragraph 11(b).

(d) Prior to the beginning of each quarter of the Fund’s financial
year, the Fund shall provide Banca d’Italia with its best estimates of
the amounts that it expects it will draw under this agreement during
the forthcoming quarter, and shall provide revised estimates during
each quarter where this is warranted.

4. Evidence of Indebtedness

(a) At the request of Banca d’Italia, the Fund shall issue to Banca
d’Italia nonnegotiable instruments evidencing the Fund’s indebtedness
to Banca d’Italia arising under this agreement. The form of the
instruments shall be agreed between the Fund and Banca d’Italia.

(b) Upon repayment of the amount of any instrument issued under
subparagraph (a) and all accrued interest, the instrument shall be
returned to the Fund for cancellation. If less than the amount of such
an instrument is repaid, the instrument shall be returned to the Fund
and a new instrument for the remainder of the amount shall be
substituted with the same maturity date as the old instrument.

5. Maturity

(a) Except as otherwise provided in this paragraph 5 and in paragraph 9
below, each drawing under this agreement shall have a maturity date of
three months from the drawing date. The Fund may in its sole
discretion elect to extend the maturity date of any drawing or of any
portion thereof by additional periods of three months after the
initial maturity date, which extension the Fund shall automatically be
deemed to have elected with respect to the maturity dates for all
drawings then outstanding unless, at least five business days (Rome)
before a maturity date, the Fund notifies Banca d’Italia in writing
that the Fund does not elect to extend the maturity date of a
particular drawing or portion thereof; provided however that, in no
event, shall the maturity date of any drawing be extended to a date
that is later than the fifth anniversary of the date of such drawing.

9

(b) The Fund shall repay the principal amount of each drawing or
relevant part thereof on the maturity date applicable to that drawing
or part thereof pursuant tosubparagraph (a).

(c) After consultation with Banca d’Italia, the Fund may make an early
repayment in part or in full of the principal amount of any drawing
prior to the maturity date applicable to the drawing pursuant to
subparagraph (a), provided that the Fund notifies in writing Banca
d’Italia at least five business days (Rome) before any such repayment.

(d) Repayments of drawings shall restore pro tanto the amount that can
be drawn under this agreement. The extension of maturity of a drawing
or of any part thereof pursuant to subparagraph (a) shall not reduce
the amount that can be drawn under this agreement.

(e) If a maturity date for a drawing is not a business day in the place
where payment is to be made, then the payment date for the principal
amount of such drawing will be the next business day in that place. In
such cases, interest will accrue up to the payment date.

6. Rate of Interest

(a) Each drawing shall bear interest at the SDR interest rate
established by the Fund pursuant to Article XX, Section 3 of the
Fund’s Articles of Agreement; provided however that, if the Fund pays
an interest rate higher than the SDR interest rate on outstanding
balances from any other borrowing on comparable terms that has been
effected pursuant to Article VII, Section 1(i) of the Fund’s Articles
of Agreement, and for as long as the payment of such higher interest
rate remains in effect, the interest rate payable on drawings under
this agreement shall be equivalent to the interest rate paid by the
Fund on such other comparable borrowing.

(b) The amount of interest payable on each drawing shall be calculated
on the basis of the outstanding amount of the drawing. Interest shall
accrue daily and shall be paid promptly by the Fund after each July
31, October 31, January 31 and April 30.

7. Denomination, Media and Modalities of Drawings and Payments

(a) The amount of each drawing and corresponding repayment under this
agreement shall be denominated in SDRs.

(b) Unless otherwise agreed between the Fund and Banca d’Italia, the
amount of each drawing shall be paid by Banca d’Italia, on the value
date specified in the Fund’s notice under paragraph 2, by transfer of
the SDR equivalent amount of euros to the account of the Fund at the
designated depository of Italy.

10

(c) Except as otherwise provided in paragraph 9 below, and unless
otherwise agreed between the Fund and Banca d’Italia, repayments by
the Fund of principal under this agreement shall be made in euros.

(d) Payments by the Fund of interest under this agreement shall
normally be made in SDRs; provided that the Fund, with the consent of
Banca d’Italia, may make interest payments in euros or any other
freely usable currency.

(e) All payments made by the Fund in euros shall be made by crediting
the amount due to an account specified by Banca d’Italia. Payments in
SDRs shall be made by crediting Italy’s account in the Special Drawing
Rights Department. Payments in any other currency shall be made to an
account specified by Banca d’Italia.

8. Termination of Drawings at Request of Banca d’Italia

The Banca d’Italia’s commitment to meet drawings under this agreement
shall be terminated at the request of Banca d’Italia if (i) Banca
d’Italia represents that the balance of payments and reserve position
of Italy does not justify further drawings, and (ii) the Fund, having
given this representation the overwhelming benefit of any doubt,
determines that no further drawing should be made in light of the
balance of payments and reserve position of Italy.

9. Early Repayment at Request of Banca d’Italia

At the request of Banca d’Italia, Banca d’Italia shall obtain early
repayment at face value of all or a portion of the drawings
outstanding under this agreement, if (i) Banca d’Italia represents
that the balance of payments and reserve position of Italy justifies
such repayment, and (ii) the Fund, having given this representation
the overwhelming benefit of any doubt, determines that there is a need
for the early repayment as requested by Banca d’Italia in light of the
balance of payments and reserve position of Italy. After consultation
with Banca d’Italia, the Fund may make repayments pursuant to this
paragraph 9 in SDRs or a freely usable currency as determined by the
Fund.

10. Transferability

(a) Except as provided in subparagraphs (b) through (h) below, Banca
d’Italia may not transfer its obligations under this agreement, or any
of its claims on the Fund resulting from outstanding drawings under
this agreement, except with the prior consent of the Fund and on such
terms or conditions as the Fund may approve.

(b) Banca d’Italia shall have the right to transfer at any time all or
part of any claim on the Fund resulting from outstanding drawings
under this agreement to any member of the Fund, to the central bank or
other fiscal agency designated by any member for purposes of Article
V, Section 1 of the Fund’s Articles of Agreement («other fiscal
agency»), or to any official entity that has been prescribed as a
holder of SDRs pursuant to Article XVII, Section 3 of the Fund’s
Articles of Agreement.

11

(c) The transferee of a claim transferred pursuant to subparagraph (b)
shall, as a condition of the transfer, assume the liability of Banca
d’Italia pursuant to paragraph 5(a) regarding the extension of the
maturity of drawings related to the transferred claim. More generally,
any claim transferred pursuant to subparagraph (b), shall be held by
the transferee on the same terms and conditions as the claim was held
by Banca d’Italia, except that (i) the transferee shall acquire the
right to request early repayment under paragraph 9 only if it is a
member, or the central bank or other fiscal agency of a member, and at
the time of transfer the member’s balance of payments and reserve
position is considered sufficiently strong in the opinion of the Fund
that its currency is used in transfers under the Financial
Transactions Plan, (ii) if the transferee is a member or the central
bank or other fiscal agency of a member, the reference to euros in
paragraph 7 shall be deemed to refer
to the transferee’s currency, and in other cases it shall be deemed to
refer to a freely usable currency determined by the Fund, (iii)
payments related to the transferred claim shall be made to an account
specified by the transferee, and (iv) references to business days
(Rome) shall be deemed to refer to business days in the place where
the transferee is situated.

(d) The price of a claim transferred pursuant to subparagraph (b) shall
be as agreed between Banca d’Italia and the transferee.

(e) Banca d’Italia shall notify the Fund promptly of the claim that is
being transferred pursuant to subparagraph (b), the name of the
transferee, the amount of the claim that is being transferred, the
agreed price for transfer of the claim, and the value date of the
transfer.

(f) A transfer notified to the Fund under subparagraph (e) shall be
reflected in the Fund’s records if it is in accordance with the terms
and conditions of this paragraph 10. The transfer shall be effective
as of the value date agreed between Banca d’Italia and the transferee.

(g) If all or part of a claim is transferred during a quarterly period
as described in paragraph 6(b), the Fund shall pay interest to the
transferee on the amount of the claim transferred for the whole of
that period.

(h) If requested, the Fund shall assist in seeking to arrange transfers.

11. Effective Exchange Rate

(a) Unless otherwise is agreed between Banca d’Italia and the Fund, all
drawings, exchanges, and payments of principal and interest under this
agreement shall be made at the exchange rates for the relevant
currencies in terms of the SDR established pursuant to Article XIX,
Section 7(a) and the rules and regulations of the Fund thereunder for
the second business day of the Fund before the value date of the
transfer, exchange or payment. If this exchange rate determination
date is not a business day in Rome, such date shall be the last
preceding business day of the Fund that is also a business day in Rome.

12

(b) For purposes of applying the limit on drawings specified in
paragraphs 1, 3(b), and 3(c), the euro value of each SDR-denominated
drawing shall be determined and permanently fixed on the value date of
the drawing based on the euro/SDR exchange rate established pursuant
to Article XIX, Section 7(a) and the rules and regulation of the Fund
thereunder for the second business day of the Fund before the value
date of the drawing. If this exchange rate determination date is not a
business day in Rome, such date shall be the last preceding business
day of the Fund that is also a business day in Rome.

12. Changes in Method of Valuation of SDR

If the Fund changes the method of valuing the SDR, all transfers,
exchanges and payments of principal and interest made two or more
business days of the Fund after the effective date of the change shall
be made on the basis of the new method of valuation.

13. Non-Subordination of Claims

The Fund agrees that it will not take any action that would have the
effect of making Banca d’Italia’s claims on the Fund resulting from
outstanding drawings under this agreement subordinate in any way to
claims on the Fund resulting from any other borrowing effected
pursuant to Article VII, Section 1(i) of the Fund’s Articles of
Agreement.

14. Settlement of Questions

Any question arising under this agreement shall be settled by mutual
agreement between Banca d’Italia and the Fund.

13

15. Final Provisions

(a) This agreement may be executed in duplicate counterparts, each of
which shall be deemed an original and both of which together shall
constitute but one and the same instrument.

(b) This agreement shall become effective on the date last signed below
or the date on which Italy provides the concurrence that is required
under Article VII, Section 1(i) of the Fund’s Articles of Agreement
for Fund borrowing of euros from Banca d’Italia, whichever is later.

For Banca d’Italia:

.....................................................

Mario Draghi

Governor

.....................................................

Date

For the International Monetary Fund:

.....................................................

Dominique Strauss-Kahn

Managing Director

.....................................................

Date

(3) In September the European Union increased its commitment by an
additional EUR 50 billion for the New Arrangements to Borrow,
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09298.htm.

(4) Borrowing Agreement with the Government of Japan (EBS/09/19,
2/10/2009), Borrowing Agreement with Norges Bank (EBS/09/77, 5/29/09),
Borrowing Agreement with the Government of Canada (EBS/09/85,
6/10/09), Borrowing Agreement with the Government of France
(EBS/09/107, 6/29/09), Borrowing Agreement with the Government of the
United Kingdom (EBS/09/128, 8/24/09), Note Purchase Agreement with the
People’s Bank of China (EBS/09/130, 8/26/09), Borrowing Agreement with
Deutsche Bundesbank (EBS/09/136, 9/02/09), Borrowing Agreement with
Spain (EBS/09/144, 9/15/09), Borrowing Agreement with the Swiss
National Bank (EBS/09/143, 9/11/09), and Borrowing Agreement with De
Nederlandsche Bank NV (EBS/09/150, 9/28/09).

(5) See Borrowing Agreement with the Government of Japan (EBS/09/19,
2/10/2009).

(6) Borrowing by the Fund-Operational Issues (SM/09/150, Supplement 2,
6/29/09).



Allegato 2
(articolo 3, comma 1, lett. e))

Norma di riassegnazione Importo riassegnabile 2010
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 65.000.000
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 9.000.000
Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n.
100 4.800.000
Articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 4.200.000