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lunedì 6 giugno 2011
Corte dei Conti "...Con atto depositato il 28 maggio 2009, X ####################, già assistente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio a decorrere dal 26.1.88, proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedersi riconosciuti i benefici economici derivanti dall’applicazione della legge 539 del 1950. ..."
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTISEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIAIL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
Dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguenteSENTENZA N° 511/2011
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 29374/PM del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
X ####################, ----- giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte dei Conti – Sezione Regionale Puglia;
contro
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
- Prefettura di Taranto, Ufficio territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore;
- INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore.
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 26 aprile 2011, l’Avv. Doria per il ricorrente ed il dott. Romano per l’INPDAP;
Considerato in
FATTO
Con atto depositato il 28 maggio 2009, X ####################, già assistente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio a decorrere dal 26.1.88, proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedersi riconosciuti i benefici economici derivanti dall’applicazione della legge 539 del 1950.
Con memoria del 28 settembre 2010, depositata il 6 ottobre 2010, il Ministero dell’Interno comunicava di avere provveduto, con decreto n. 1998 del 4.12.2009, alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in adesione a quanto disposto con la l. 539/1950 e di avere trasmesso il citato decreto all’INPDAP di Lecce, ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute, nonché della liquidazione degli interessi legali e, pertanto, chiedeva la cessazione della materia del contendere.
Con atto depositato il 26.10.2010, si costituiva in giudizio l’INPDAP eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale su ratei e accessori arretrati e, comunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 16.11.2010, questo Giudice chiedeva all’Avvocato Doria di precisare le conclusioni anche con riferimento al sopravvenuto decreto del Ministero dell’Interno n. 1998 del 2010, che riconosce il diritto fatto valere con il ricorso in discussione dal ricorrente.
L’Avvocato dichiarava di non essere a conoscenza dell’intervenuto decreto e ne prendeva visione in udienza.
Quindi, il Giudice, con ordinanza a verbale, “Visto il decreto n. 1998, del 4 dicembre 2010, con cui il Ministero dell’Interno riconosce “il beneficio della Legge 539/50 con decorrenza giuridica dal 22/01/1988 ed attribuito con decorrenza economica dal 24/10/1997, in quanto per il periodo dal 30/01/1988 al 23/10/1997 è intervenuta la prescrizione di cui all’art. 2, comma 2 del R.D. L. n. 295/1939 modificato dall’art. 2 della legge n. 428/1985” ed in applicazione del D.M. 1.9.1988 n. 352, “indica nel giorno 23/12/2005 la data dell’eventuale corresponsione d’ufficio degli interessi legali o rivalutazione monetaria “;
Vista la memoria, depositata in data 6 ottobre 2010, prot. n. 19221, con cui il Ministero dell’Interno chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
Vista la memoria, depositata in data 26.10.2010, prot. n. 21736, con cui l’INPDAP, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce in subordine la prescrizione; Ritenuto necessario ai fini del decidere,
- invita l’Avvocato Doria a depositare memoria ed eventuale documentazione a supporto, precisando le conclusioni, tenuto conto dell’intervenuto decreto sopra citato, con particolare riferimento anche alla decorrenza del richiesto beneficio ed ai parametri di commisurazione dello stesso per come modificatisi nel tempo (variazioni di categoria dell’invalidità), specificando se vi siano ed eventualmente quali siano gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti tra il 1988 ed il 1997;
- invita l’INPDAP a depositare memoria precisando la sollevata eccezione di prescrizione;
- invita il Ministero dell’Interno a depositare memoria per chiarire le ragioni del contenuto del decreto n. 1998 del 2010 con riferimento alla decorrenza della prescrizione ed alla decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria”, assegnando, come termine per le descritte incombenze, fino a dieci giorni prima dell’udienza per la prosecuzione della discussione, fissata il 30 marzo 2011, ore 9:30.
All’udienza del 30 marzo 2011, il Giudice, a richiesta della difesa del ricorrente, rinviava all’udienza del 26 aprile 2011 per la precisazione delle conclusioni.
Con memoria del 15.4.2011, l’INPDAP ribadiva le conclusioni già rassegnate, anche in ordine alla eccezione di prescrizione, precisando come, avendo il ricorrente presentato domanda per ottenere i benefici di cui alla legge n. 539/50 solo il 20.7.2005, la prescrizione dovesse ritenersi maturata per tutte le somme antecedenti al quinquennio dalla suddetta data.
Con memoria depositata il 20.4.2011, la difesa del ricorrente, preso atto dell’intervenuto decreto ministeriale di concessione del beneficio, limitava la domanda alla verifica della decorrenza della prescrizione, così come applicata dal Ministero dell’Interno, peraltro concordando sulla circostanza che il richiesto beneficio, pur dovendo essere attribuito d’ufficio anche agli invalidi già collocati a riposo, è soggetto alla normativa sulla prescrizione quinquennale (memoria, pag. 2) ed insistendo sulla condanna alle spese.
All’udienza del 26 aprile 2011, la causa veniva quindi posta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
La presente controversia verte sull’accertamento del diritto del ricorrente, assistente in congedo della Polizia di Stato, alla spettanza dei benefici economici derivanti dall’applicazione della legge n. 539 del 1950, ai soli fini della riliquidazione del trattamento pensionistico.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall’INPDAP, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, nelle controversie relative a pensioni erogate dall’INPDAP su decreto dell’amministrazione di appartenenza, sono legittimati passivi sia detta amministrazione che l’INPDAP, poiché le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione, che, sotto il profilo soggettivo, risulta obbligata - nelle sue diverse articolazioni - tanto all'emissione del decreto di liquidazione della pensione, quanto all'esecuzione dei relativi pagamenti e che, quindi, costituisce nel complesso la figura di obbligato passivo (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 261 del 13.4.2010).
Nel merito, va rilevato che il Ministero dell’Interno ha depositato agli atti del giudizio il decreto n. 1998 del 4.12.2009, con cui si riconosce all’istante il diritto fatto valere nel presente giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Con l’ordinanza a verbale dell’udienza del 16.11.2010, questo Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni in considerazione dell’intervenuto provvedimento ministeriale e della conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile e costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. sez. un. 26.7.2004 n. 13969).
Con riferimento alla fattispecie di cui è causa, il ricorrente, preso atto dell’intervenuto decreto del Ministero dell’Interno, con il quale veniva riconosciuto il diritto fatto valere nel presente giudizio, nella precisazione delle conclusioni, rappresentava sostanzialmente di ritenere soddisfatte le pretese ed esprimeva perplessità solo in ordine alla decorrenza della prescrizione, peraltro riconoscendo l’applicabilità della prescrizione quinquennale per i ratei arretrati.
Orbene, concordando le parti ed effettivamente realizzatasi la cessazione della materia del contendere in ordine alla spettanza del diritto, con riferimento alla decorrenza della prescrizione sui ratei arretrati, non è contestato e risulta dagli atti di causa che la domanda per il riconoscimento del diritto in questione è stata presentata solo nel 2005 e che non vi sono stati, prima di quella data, altri atti interruttivi.
Pertanto, benevola, ancor più che corretta, deve ritenersi la determinazione del Ministero, che ha considerato prescritti solo i ratei arretrati maturati dal 30.1.1988 al 23.10.1997 e non anche quelli fino al 2000, ossia fino a cinque anni precedenti la domanda presentata all’Amministrazione per il riconoscimento del diritto.
Con riferimento, poi, agli interessi legali e della rivalutazione monetaria, la determinazione del Ministero, che li riconosce spettanti a decorrere dal 13.12.2005, risulta più favorevole rispetto a quanto domandato dal ricorrente nella precisazione delle conclusioni (pag. 8), ove si richiedono “interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo (n. 1998 del 4.12.2009) fino al soddisfo”.
Atteso, pertanto, che il decreto n. 1998 del 2010 del Ministero dell’Interno si palesa pienamente satisfattivo della pretesa azionata, va dichiarata cessata la materia del contendere anche per gli esposti profili.
Ritenuto, tuttavia, in considerazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, che il Ministero dell’Interno, ordinatore primario della spesa, abbia in sostanza riconosciuto la fondatezza delle ragioni rappresentate nel ricorso, si pone la refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, munito di difesa tecnica legale, interamente a carico del convenuto dicastero, liquidandole nella complessiva misura di € 1.000,00 (mille/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per diritti ed euro 700,00 (settecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano in misura di euro 1.000,00 (mille/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per diritti ed euro 700,00 (settecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge.
La sentenza sarà depositata nel termine di trenta giorni.
Così deciso in Bari, il 26 aprile 2011.
IL GIUDICE
F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi
Depositata in Segreteria il 13/05/2011
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 511 2011 Pensioni 13-05-2011
LA CORTE DEI CONTISEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIAIL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
Dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguenteSENTENZA N° 511/2011
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 29374/PM del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
X ####################, ----- giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte dei Conti – Sezione Regionale Puglia;
contro
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
- Prefettura di Taranto, Ufficio territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore;
- INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore.
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 26 aprile 2011, l’Avv. Doria per il ricorrente ed il dott. Romano per l’INPDAP;
Considerato in
FATTO
Con atto depositato il 28 maggio 2009, X ####################, già assistente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio a decorrere dal 26.1.88, proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedersi riconosciuti i benefici economici derivanti dall’applicazione della legge 539 del 1950.
Con memoria del 28 settembre 2010, depositata il 6 ottobre 2010, il Ministero dell’Interno comunicava di avere provveduto, con decreto n. 1998 del 4.12.2009, alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in adesione a quanto disposto con la l. 539/1950 e di avere trasmesso il citato decreto all’INPDAP di Lecce, ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute, nonché della liquidazione degli interessi legali e, pertanto, chiedeva la cessazione della materia del contendere.
Con atto depositato il 26.10.2010, si costituiva in giudizio l’INPDAP eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale su ratei e accessori arretrati e, comunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 16.11.2010, questo Giudice chiedeva all’Avvocato Doria di precisare le conclusioni anche con riferimento al sopravvenuto decreto del Ministero dell’Interno n. 1998 del 2010, che riconosce il diritto fatto valere con il ricorso in discussione dal ricorrente.
L’Avvocato dichiarava di non essere a conoscenza dell’intervenuto decreto e ne prendeva visione in udienza.
Quindi, il Giudice, con ordinanza a verbale, “Visto il decreto n. 1998, del 4 dicembre 2010, con cui il Ministero dell’Interno riconosce “il beneficio della Legge 539/50 con decorrenza giuridica dal 22/01/1988 ed attribuito con decorrenza economica dal 24/10/1997, in quanto per il periodo dal 30/01/1988 al 23/10/1997 è intervenuta la prescrizione di cui all’art. 2, comma 2 del R.D. L. n. 295/1939 modificato dall’art. 2 della legge n. 428/1985” ed in applicazione del D.M. 1.9.1988 n. 352, “indica nel giorno 23/12/2005 la data dell’eventuale corresponsione d’ufficio degli interessi legali o rivalutazione monetaria “;
Vista la memoria, depositata in data 6 ottobre 2010, prot. n. 19221, con cui il Ministero dell’Interno chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
Vista la memoria, depositata in data 26.10.2010, prot. n. 21736, con cui l’INPDAP, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce in subordine la prescrizione; Ritenuto necessario ai fini del decidere,
- invita l’Avvocato Doria a depositare memoria ed eventuale documentazione a supporto, precisando le conclusioni, tenuto conto dell’intervenuto decreto sopra citato, con particolare riferimento anche alla decorrenza del richiesto beneficio ed ai parametri di commisurazione dello stesso per come modificatisi nel tempo (variazioni di categoria dell’invalidità), specificando se vi siano ed eventualmente quali siano gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti tra il 1988 ed il 1997;
- invita l’INPDAP a depositare memoria precisando la sollevata eccezione di prescrizione;
- invita il Ministero dell’Interno a depositare memoria per chiarire le ragioni del contenuto del decreto n. 1998 del 2010 con riferimento alla decorrenza della prescrizione ed alla decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria”, assegnando, come termine per le descritte incombenze, fino a dieci giorni prima dell’udienza per la prosecuzione della discussione, fissata il 30 marzo 2011, ore 9:30.
All’udienza del 30 marzo 2011, il Giudice, a richiesta della difesa del ricorrente, rinviava all’udienza del 26 aprile 2011 per la precisazione delle conclusioni.
Con memoria del 15.4.2011, l’INPDAP ribadiva le conclusioni già rassegnate, anche in ordine alla eccezione di prescrizione, precisando come, avendo il ricorrente presentato domanda per ottenere i benefici di cui alla legge n. 539/50 solo il 20.7.2005, la prescrizione dovesse ritenersi maturata per tutte le somme antecedenti al quinquennio dalla suddetta data.
Con memoria depositata il 20.4.2011, la difesa del ricorrente, preso atto dell’intervenuto decreto ministeriale di concessione del beneficio, limitava la domanda alla verifica della decorrenza della prescrizione, così come applicata dal Ministero dell’Interno, peraltro concordando sulla circostanza che il richiesto beneficio, pur dovendo essere attribuito d’ufficio anche agli invalidi già collocati a riposo, è soggetto alla normativa sulla prescrizione quinquennale (memoria, pag. 2) ed insistendo sulla condanna alle spese.
All’udienza del 26 aprile 2011, la causa veniva quindi posta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
La presente controversia verte sull’accertamento del diritto del ricorrente, assistente in congedo della Polizia di Stato, alla spettanza dei benefici economici derivanti dall’applicazione della legge n. 539 del 1950, ai soli fini della riliquidazione del trattamento pensionistico.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall’INPDAP, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, nelle controversie relative a pensioni erogate dall’INPDAP su decreto dell’amministrazione di appartenenza, sono legittimati passivi sia detta amministrazione che l’INPDAP, poiché le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione, che, sotto il profilo soggettivo, risulta obbligata - nelle sue diverse articolazioni - tanto all'emissione del decreto di liquidazione della pensione, quanto all'esecuzione dei relativi pagamenti e che, quindi, costituisce nel complesso la figura di obbligato passivo (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 261 del 13.4.2010).
Nel merito, va rilevato che il Ministero dell’Interno ha depositato agli atti del giudizio il decreto n. 1998 del 4.12.2009, con cui si riconosce all’istante il diritto fatto valere nel presente giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Con l’ordinanza a verbale dell’udienza del 16.11.2010, questo Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni in considerazione dell’intervenuto provvedimento ministeriale e della conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile e costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. sez. un. 26.7.2004 n. 13969).
Con riferimento alla fattispecie di cui è causa, il ricorrente, preso atto dell’intervenuto decreto del Ministero dell’Interno, con il quale veniva riconosciuto il diritto fatto valere nel presente giudizio, nella precisazione delle conclusioni, rappresentava sostanzialmente di ritenere soddisfatte le pretese ed esprimeva perplessità solo in ordine alla decorrenza della prescrizione, peraltro riconoscendo l’applicabilità della prescrizione quinquennale per i ratei arretrati.
Orbene, concordando le parti ed effettivamente realizzatasi la cessazione della materia del contendere in ordine alla spettanza del diritto, con riferimento alla decorrenza della prescrizione sui ratei arretrati, non è contestato e risulta dagli atti di causa che la domanda per il riconoscimento del diritto in questione è stata presentata solo nel 2005 e che non vi sono stati, prima di quella data, altri atti interruttivi.
Pertanto, benevola, ancor più che corretta, deve ritenersi la determinazione del Ministero, che ha considerato prescritti solo i ratei arretrati maturati dal 30.1.1988 al 23.10.1997 e non anche quelli fino al 2000, ossia fino a cinque anni precedenti la domanda presentata all’Amministrazione per il riconoscimento del diritto.
Con riferimento, poi, agli interessi legali e della rivalutazione monetaria, la determinazione del Ministero, che li riconosce spettanti a decorrere dal 13.12.2005, risulta più favorevole rispetto a quanto domandato dal ricorrente nella precisazione delle conclusioni (pag. 8), ove si richiedono “interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo (n. 1998 del 4.12.2009) fino al soddisfo”.
Atteso, pertanto, che il decreto n. 1998 del 2010 del Ministero dell’Interno si palesa pienamente satisfattivo della pretesa azionata, va dichiarata cessata la materia del contendere anche per gli esposti profili.
Ritenuto, tuttavia, in considerazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, che il Ministero dell’Interno, ordinatore primario della spesa, abbia in sostanza riconosciuto la fondatezza delle ragioni rappresentate nel ricorso, si pone la refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, munito di difesa tecnica legale, interamente a carico del convenuto dicastero, liquidandole nella complessiva misura di € 1.000,00 (mille/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per diritti ed euro 700,00 (settecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano in misura di euro 1.000,00 (mille/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per diritti ed euro 700,00 (settecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge.
La sentenza sarà depositata nel termine di trenta giorni.
Così deciso in Bari, il 26 aprile 2011.
IL GIUDICE
F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi
Depositata in Segreteria il 13/05/2011
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 511 2011 Pensioni 13-05-2011
Consiglio di Stato "...Arma dei Carabinieri - Ufficiali delle Forze Armate - Carriera - Avanzamento ....Il giudice di primo grado ha in tal senso rilevato che a’ sensi dell’art. 26 della L. 12 novembre 1955 n. 1137 la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze Armate deve essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) qualità morali e fisiche; b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti. ..."
N. 03138/2011REG.PROV.COLL.
N. 07254/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7254 del 2009, proposto da:
#################### #################### ####################, rappresentato e difeso dall’Avv. -
#################### #################### ####################, rappresentato e difeso dall’Avv. -
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
--
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I-bis n. 2479 dd. 12 marzo 2009, resa tra le parti e concernente l’esito del giudizio di avanzamento per il 2004 al grado di colonnello nell’Arma dei Carabinieri.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2011 il Cons. Fulvio Rocco e -
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.Il ricorrente, Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri #################### #################### #################### ####################, è stato dichiarato idoneo all’avanzamento al grado di Colonnello ma, per effetto dei 27,82 punti da lui ottenuti nella valutazione effettuata dalla Commissione di Avanzamento, è stato collocato al 15° posto nella graduatoria di merito venendo in tal modo escluso dal numero delle posizioni fissate per la promozione per l’anno 2004.
Il #################### ha conseguentemente proposto innanzi al T.A.R. per il Lazio ricorso avverso al provvedimento Prot. MD/GMIL/03 – II/4/1/20040012179 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4^ Divisione – I Sezione Stato Giuridico Avanzamento e Contenzioso Ufficiali dd. 28 aprile 2004, a lui notificato in data 11 giugno 2004, recante l,a relativa comunicazione, nonché avverso tutti gli altri atti presupposti e conseguenti.
Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere, in senso assoluto ed in senso relativo, sotto diversi profili; inoltre, con motivi aggiunti ha proposto ulteriori censure, contestando in particolare le valutazioni più favorevoli ottenute da alcuni parigrado collocati in posizione antecedente alla propria.
In particolare, il #################### ha dedotto l’avvenuta violazione e falsa applicazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 1, 23, 25 e 26 della L. 12 novembre 1955 e successive modifiche ed integrazioni; violazione e falsa applicazione del D.L.vo 5 ottobre 2000 n. 298, nonché degli artt. 8 e 9 del D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 490 e successive modifiche; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12 del D.M. 2 novembre 1993, n. 571; violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di avanzamento a scelta; illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta; sviamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria ed eccesso di potere in senso assoluto per contrasto con i titoli ed i precedenti di carriera.
Il #################### ha in tal senso affermato evidenziato che il punteggio a lui attribuito risulterebbe in aperto contrasto con i suoi precedenti di carriera, e che tra il punteggio medesimo e gli elementi sui quali il punteggio avrebbe dovuto fondarsi non sussiste quella necessaria corrispondenza logica che si riassume nei concetti di adeguatezza e di proporzionalità, sicché gli atti della procedura di avanzamento sarebbero in contrasto con le disposizioni normative sopra richiamate e viziati da eccesso di potere in senso assoluto.
Ad avviso del #################### gli atti della procedura di avanzamento sarebbero viziati anche da eccesso di potere in senso relativo segnatamente rispetto alle valutazioni aventi ad oggetto il Col. -- (12° in graduatoria, con il punteggio di 28,08), il Col. --(10° in graduatoria, con il punteggio di 28,10), il Col. -- (9° in graduatoria, con il punteggio di 28,24), il Col. --(8° in graduatoria, con il punteggio di 28,13) e il Col. --- (11° in graduatoria, con il punteggio di 28,30).
Sempre secondo il ####################, le valutazioni espresse su molteplici e quanto mai rilevanti aspetti posti a base del giudizio non corrisponderebbero a quanto emergerebbe invece dalla documentazione acquisita agli atti di causa, e ciò in particolare varrebbe per la voce del punto B del formulario “nel grado rivestito ha palesato una motivazione al lavoro”, per le voci relative al punto C “capacitàeffettivamente dimostrate durante i vari impieghi”, nonchè per molte delle voci che compongono la scheda di valutazione, ossia l’andamento complessivo della progressione dì carriera, le capacità intellettuali complessive, le qualità morali e di carattere, l’attitudine ad assumere incarichi del grado superiore, ecc.
Il #################### ha pure evidenziato lo scavalcamento subito da lui subito fra l’avanzamento a scelta al grado di Maggiore e quello al grado di Colonnello, laddove egli avrebbe – per l’appunto - subito una penalizzazione ingiustificata rispetto ai colleghi anzidetti che lo avrebbero sopravanzato, e ha rimarcato che egli, nondimeno ha ricoperto, dopo il precedente avanzamento a scelta, il ben qualificante incarico di Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo Palermo 2, con trasferimento avvenuto dopo l’omicidio dell’On. Salvo Lima (1992), ottenendo in tale posizione importanti risultati operativi nelle indagini di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, compreso l’arresto del capo di Cosa Nostra (Totò Riina, 15 gennaio 1993) che gli ha fruttato un encomio personale ed un encomio al gruppo di appartenenza.
Il #################### evidenzia pure di essere stato trasferito d’autorità alla Direzione Investigativa Antimafia - DIA dal 6 dicembre 1993, dove ha ricoperto l’incarico di ufficiale addetto fino all’1 novembre 1996, poi capo del 1° settore della 1° divisione investigazioni giudiziarie e dirigente interinale (circa 60 gg. all’anno per tutti gli anni di permanenza) nonché dirigente in sede vacante (25 maggio — 10 agosto 1998) della medesima Divisione, XI Reparto investigazioni giudiziarie.
Il #################### afferma che, per contro, le attività svolte dai colleghi promossi al grado di Colonnello, si sarebbero incentrate prevalentemente nell’ambito del Reggimento Carabinieri a cavallo o del Centro di arruolamento, ovvero nell’ambito di uffici dei Comandi dell’Arma, dell’Esercito o della Difesa, oppure nell’ambito dei vari Comandi territoriali dell’Arma.
Secondo il ####################, analoghe considerazioni varrebbero anche per quanto concerne le valutazioni caratteristiche del ricorrente e dei colleghi nel periodo successivo all’ultimo avanzamento, e rimarca di essere stato promosso all’attuale grado di Tenente Colonnello proprio in conseguenza della migliore posizione sinora da lui occupata nell’avanzamento con anzianità assoluta precedente rispetto a quella dei colleghi.
Sempre in tal senso, il #################### sottolinea che nel periodo che va dall’avanzamento a scelta precedente (al grado di Maggiore) a quello attualmente in causa egli è stato promosso nel grado di Tenente Colonnello da quattro a dieci mesi prima rispetto a tutti i predetti colleghi.
Con riguardo ai riconoscimenti e alle ricompense trascritti nelle evidenze matricolari, il #################### riferisce di essere l’unico a vantare un elogio e un encomio, nel mentre con riguardo alle note caratteristiche e alle relative espressioni elogiative sottolinea di avere sempre ottenuto la massima qualifica con espressioni elogiative sin dal 1993, sin dal 1995 il “vivo compiacimento” e dal 1996, ininterrottamente e sino al procedimento di avanzamento per cui ora è causa, la massima aggettivazione (“il più vivo compiacimento”).
Viceversa – rimarca sempre il #################### – il collega --- ha raggiunto la massima qualifica di eccellente dall’aprile del1992 in poi, ma non ha ottenuto nessuna espressione elogiativa fino al 2001 e non ha mai raggiunto la massima espressione, per contro dal medesimo ricorrente mantenuta ininterrottamente per 7 anni; il collega #################### ha una sola espressione elogiativa massimale tra il 1997 e il 1998 per la durata di meno di un anno e nessuna in tutti i restanti anni; il collega #################### ha ottenuto espressioni elogiative per tutto il periodo ma ha raggiunto la massima solo nel settembre del 2002; il collega #################### ha riportato l’aggettivazione apicale dal luglio del 1998, ossia all’incirca un paio di anni dopo il medesimo ricorrente; il collega #################### ha riportato le massime espressioni elogiative per quattro anni (dal 1994 al 1996 e dal 2001 al 2003) a fronte dei predetti sette anni del ricorrente.
Per quanto attiene alla motivazione al lavoro, il #################### sottolinea di aver riportato sin dal 1993 le massime espressioni attribuibili; ####################, per contro, non ha mai riportato tali espressioni, ma altre di minore intensità; #################### non ha riportato mai la massima qualificazione e solo per breve periodo (tra il 1999 e il 2000) ha ottenuto un’aggettivazione di elevato livello; #################### ha ottenuto la massima aggettivazione dal 1998 in poi, ma in precedenza ha riportato un’aggettivazione meno alta rispetto al ricorrente; #################### ha ottenuto la massima aggettivazione dal 2000 in poi; #################### non ha mai riportato la massima aggettivazione, bensì altre di minore livello.
Secondo il ricorrente, pertanto, l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto eseguire le proprie valutazioni tenendo conto del principio generale secondo cui i successivi giudizi di avanzamento, pur nella riconosciuta autonomia di ciascuno scrutinio, devono sempre essere in rapporto di continuità fra di loro.
2. Con sentenza n. 2473 dd. 12 marzo 2009 il T.A.R. per il Lazio, Sez. I-bis, ha respinto il sopradescritto ricorso proposto dal ####################.
3. Questi, pertanto, con il ricorso in appello di cui all’epigrafe chiede la riforma di tale sentenza, riproponendo in buona sostanza, quali motivi di appello, le medesime censure da lui già dedotte nel giudizio di primo grado.
4. Si sono costituiti nel nuovo procedimento il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6.1. Tutto ciò premesso, la sentenza resa dal giudice di primo grado va confermata.
6.2. Innanzitutto, va evidenziato che opportunamente il T.A.R. ha formulato in via preliminare alcune considerazioni di principio circa l’ambito del sindacato esercitato dal giudice amministrativo dei giudizi espressi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate.
Il giudice di primo grado ha in tal senso rilevato che a’ sensi dell’art. 26 della L. 12 novembre 1955 n. 1137 la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze Armate deve essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) qualità morali e fisiche; b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.
L’originaria formulazione del medesimo art. 26 è stata susseguentemente integrata per effetto dell’art. 10, comma 5, del D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 490.
Tale novella ha infatti introdotto un ulteriore parametro di valutazione in aggiunta ai predetti tre elementi, distinto dalla lettera d) e segnatamente rappresentato dall’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
All’evidenza, tale ben specifica “attitudine” si configura quale elemento di valutazione essenzialmente diverso dal complesso delle tre categorie di requisiti già individuati dal legislatore, posto che – ove ciò non fosse – non sarebbe invero dato da comprendere il motivo per cui il medesimo legislatore abbia con ciò esplicitamente attribuito al nuovo requisito un autonomo apprezzamento, con conseguente attribuzione di un punteggio di merito nettamente distinto e separato dalla valutazione degli elementi di cui alle tre lettere precedenti.
Il T.A.R. ha pertanto rettamente concluso nel senso che il legislatore ha con ciò voluto che l’Amministrazione, nel momento in cui essa si accinge a scegliere il personale al quale sono affidate le funzioni di vertice, sia posta nelle condizioni di valutare anche le capacità potenziali di ogni ufficiale scrutinato, ossia la sua attitudine a svolgere funzioni diverse da quelle attuali nel ricoprire ruoli di maggior impegno e responsabilità, mediante un apprezzamento orientato al futuro, prendendo in questo modo in esame le caratteristiche potenziali del personale valutato rispetto alle competenze, capacità e connesse responsabilità che sono richieste dal grado che deve essere attribuito.
Il giudice di primo grado ha evidenziato, sempre ai fini della ricognizione normativa relativa al quadro di riferimento della materia, che l’art. 45 della L. 19 maggio 1986 n. 224 ha attribuito al Ministero della Difesa la disciplina delle modalità applicative degli artt. 25 e 26 della L. 1137 del 1955, “prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni”; e in attuazione di tale disciplina è stato quindi emanato il D.M. 2 novembre 1993 n. 571, recante - per l’appunto – la conseguente fonte regolamentare.
In dipendenza di tutto ciò, quindi, il “sistema” della promozione a scelta è ora fondato non già su di una comparazione fra il personale scrutinato, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno dei candidati alla promozione, fermo restando che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.
Il giudice di primo grado ha – altrettanto correttamente – rimarcato che il sistema sin qui descritto non può considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione; né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali al sindacato giurisdizionale, il cui svolgimento è – semmai - incentrato:
a) sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno: e ciò con riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988 n. 409; Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 1998 n. 951 e 24 marzo 1998 n. 495, nonché Sez. III, 21 maggio 1996 n. 726);
b) sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (cfr. Cons. Stato, sSz. IV, 8 luglio 1999 n. 1196 e 27 novembre 1997 n. 1328), ossia la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l'arco della sua carriera.
Per quanto attiene invece alla natura del giudizio espresso dalla Commissione superiore in sede di avanzamento degli ufficiali, è opportuno sottolineare come esso costituisca – soprattutto per le valutazioni espresse al fine dell’accesso ai gradi più elevati - espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale.
In tale contesto, quindi, risulta ex se impraticabile qualsivoglia scissione delle singole componenti del giudizio stesso al fine di poi strumentalmente assumere che uno di essi, se isolatamente considerato, sia comunque sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo.
In considerazione dell’assolutamente maggioritario orientamento giurisprudenziale che ha attribuito valenza di apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale alla conclusiva valutazione con la quale l’Amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato (cfr. al riguardo, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495 e 3 giugno 1997 n. 592) , deve quindi concludersi nel senso che la ponderazione valutativa dei titoli dei partecipanti - necessariamente effettuata, si badi, nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile - di per sé non riveste specifica e parcellizzata autonomia, ben potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495, 10 marzo 1998 n. 397 e 24 marzo 1997 n. 282; nonché sez. III, n. 726 del 1996 cit.).
Premesso tutto ciò, per quanto segnatamente attiene agli ambiti del sindacato esercitato nella ,materia di cui trattasi dal giudice amministrativo, va ricordato che i giudizi di avanzamento degli ufficiali sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo soltanto entro limiti estremamente ristretti, contrassegnati dalla necessità di rispettare “la sottile, ma non di meno precisa, linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione di merito, squisitamente discrezionale, demandata istituzionalmente all’apprezzamento della Commissione Superiore di Avanzamento” (Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2001 n. 4568).
Tale ordine di cose impedisce, dunque, in radice al giudice amministrativo di procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, ovvero di verificare la specifica congruità del punteggio attribuito.
Tuttavia gli stessi princìpi generali del giudizio di legittimità non inibiscono al giudice amministrativo il sindacato in ordine alla coerenza e ragionevolezza della valutazione tecnica operata dalla Commissione, ossia il riscontro ab externo di elementi sintomatici del vizio della funzione discrezionale esercitata in concreto dalla Commissione di avanzamento, restando quindi sempre apprezzabili quelle palesi incongruenze in presenza delle quali il vizio non può più ritenersi intrinseco alla valutazione di merito ma travalica nell’eccesso di potere configurabile in senso relativo, e cioè allorquando emergono consistenti indizi di macroscopici contrasti di giudizio, suscettibili in quanto tali di comprovare l’esistenza di profili di incoerenza ed illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sull’avvenuto superamento, da parte della Commissione, dei limiti naturali della sua pur ampia discrezionalità (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2000 n. 4234).
Il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo deve conseguentemente limitarsi ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio per l’avanzamento proprio nella necessaria coerenza con l’invero ampia discrezionalità attribuita alla al riguardo dalla Commissione; e, del resto, tale organo è istituzionalmente deputato ad esprimersi sulle qualità di candidati ai alti gradi della gerarchia militare: qualità che sono ragionevolmente definibili – sia in senso assoluto, sia comparativamente agli altri colleghi assunti in valutazione – soltanto attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi,.
L’espressione del giudizio da parte dei commissari avviene dunque mediante un apprezzamento dei titoli e dei requisiti effettuato in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali: e proprio in considerazione di ciò si esclude che il giudice amministrativo possa procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, ovvero possa verificare la specifica congruità del punteggio attribuito, posto che – come detto innanzi - la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, ossia tali da comportare un vizio della funzione (così Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 1997 n. 592 ).
6.3.1. Sulla base di tutto ciò, il giudice di primo grado ha evidenziato che il #################### ha, in buona sostanza, dedotto vizi di eccesso di potere in senso assoluto e di eccesso di potere in senso relativo, allegando in tal senso un’inadeguata valutazione dei propri titoli e precedenti di carriera, una sproporzione tra il punteggio di merito a lui assegnato e quelli attribuiti ai propri parigrado, nonché una consequenziale illogicità dei criteri di giudizio applicati e un’irrazionalità del metro di giudizio praticato dalla Commissione, asseritamente non eguale per tutti gli scrutinandi, ossia eccessivamente riduttivo nei suoi riguardi e alquanto benevolo per alcuni almeno dei parigrado promossi.
6.3.2. In corretta coerenza alle enunciazioni di principio di cui al § 6.2., lo stesso giudice ha innanzitutto respinto le censure di eccesso di potere in senso assoluto formulate dal ####################, evidenziando che tale vizio presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi, con la conseguenza che i sintomi del vizio di eccesso di potere in senso assoluto potrebbero emergere soltanto ove dalla documentazione caratteristica risulti un livello dei precedenti dell’intera carriera dell’interessato tale da rendere assolutamente chiara e manifesta l’esiguità del punteggio a lui attribuito.
Sia nel primo che nell’attuale grado di giudizio la difesa delle Amministrazioni intimate ha rimarcato, con estrema puntualità, che la documentazione personale del #################### non è contraddistinta, nel suo complesso, da quella assoluta apicalità che potrebbe giustificare l’accertamento del vizio di eccesso di potere in senso assoluto.
Infatti, accanto a titoli elevati, sono riscontrabili elementi non di pari livello, sicché il giudizio complessivo attribuito nel caso di specie non appare manifestamente incoerente o inadeguato se si considera che il #################### ha conseguito nel corso della carriera 4 qualifiche di “Nella media” e 6 qualifiche di “Superiore alla media”; egli ha quindi impiegato all’incirca 12 anni per conseguire la qualifica apicale di “Eccellente”, subendo due flessioni nella valutazione (da “Superiore alla media” a “Nella media”), di cui una nel grado di Tenente e una nel grado di Capitano.
Né va sottaciuto che negli ultimi 10 anni il #################### non ha diversificato le proprie esperienze di servizio, avendo ricoperto esclusivamente incarichi presso la Direzione Investigativa Antimafia: incarichi, questi, per certo qualificanti e derivanti – soprattutto – dagli innegabili successi da lui conseguiti durante la sua permanenza a Palermo ma che non possono, per se stanti, costituire l’unico corredo professionale per un ufficiale che, proprio perché aspira ad accedere a posizioni di grado più elevate, deve dimostrare anche doti di estrema versatilità nell’impiego, anche quale sicura comprova dell’avvenuta acquisizione di ulteriori contenuti di professionalità in campi diversi da quelli nei quali è pur pervenuto a incontrovertibili risultati di eccellenza.
In particolare, non va sottaciuto che il #################### non ha mai retto un Comando Provinciale, a differenza dei parigrado ####################, #################### e ####################, i quali hanno retto, rispettivamente, i Comandi Provinciali di Teramo, Vicenza e Benevento; né il medesimo #################### ha ricoperto incarichi di Stato Maggiore, a differenza dei parigrado ####################, ####################, #################### e ####################.
6.3.3. Per quanto segnatamente attiene al vizio di eccesso di potere in senso relativo, anche questo giudice concorda con il giudizio del T.A.R. secondo il quale le valutazioni della Commissione non sono censurabili per palesi irrazionalità, ovvero per errori manifesti.
Per quanto attiene infatti al contestato scavalcamento, va ribadito anche per la presente fattispecie che nei giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali la Commissione formula la graduatoria ed elabora la propria valutazione in base agli elementi risultanti dal libretto personale e dalla documentazione caratteristica e matricolare, nel mentre, ai medesimi fini, non assume rilevanza la precedente posizione in graduatoria (Cons. Stato, A.P., 14 luglio 1998 n. 5) e che lo scavalcamento di un ufficiale da parte di altro ufficiale, che in un precedente giudizio lo seguiva o aveva pari valutazione, può ritenersi sintomo di contraddittorietà e di disparità di trattamento soltanto qualora gli elementi oggettivi e soggettivi sottoposti a valutazione in periodi di tempo ravvicinati siano assolutamente identici e riguardino avanzamenti allo stesso grado, ovvero allorquando ci si riferisca a valutazioni che hanno avuto luogo in epoca diversa e in sede di selezione per un differente grado da conseguire (così, ad es., Cons. Stato , Sez. IV, 5 ottobre 2005 n. 5349).
Nel caso in esame ricorre – per l’appunto – l’ipotesi di avanzamenti a gradi differenti (da Maggiore a Tenente Colonnello, e da Tenente Colonnello a Colonnello), per cui le censure formulate in proposito dal #################### sono prive di fondamento.
Anche le posizioni degli ufficiali controinteressati sono state correttamente disaminate dal giudice di primo grado in relazione alle censure dedotte al riguardo dal ricorrente e che sono state da lui pure riproposte nel presente giudizio.
Tutti i controinteressati provengono infatti dai corsi normali dell’Accademia di Modena; il ####################, il #################### e l’#################### possiedono inoltre la laurea in giurisprudenza, lo #################### possiede la laurea in Scienze Politiche oltre a quella specialistica in Scienze della Sicurezza interna ed esterna, nel mentre il #################### possiede soltanto la laurea specialistica in Scienza della Sicurezza interna ed esterna conferita dall’Università di Roma Tor Vergata mediante il riconoscimento degli studi compiuti durante il quadriennio Accademia-Applicazione; per il #################### va evidenziato che, pur avendo egli frequentato il medesimo corso d’Accademia del ricorrente, non ha presentato –a differenza di quest’ultimo - la domanda di riconoscimento del piano di studi e, quindi, non ha conseguito il relativo diploma.
Tutti gli ufficiali contro interessati hanno frequentato nel corso della carriera numerosi ed importanti corsi di interesse istituzionale; come del resto è assodatamente avvenuto anche per il ####################.
Per quanto attiene poi alle qualità fisiche, morali e di carattere, i controinteressati (ad eccezione dell’ ####################) risultano in posizione migliore rispetto al ricorrente, avuto riguardo alle risultanze della documentazione prodotta in giudizio.
La prevalenza di tutti i controinteressati (tranne l’####################) nei confronti del #################### è al riguardo inconfutabile, considerando i valori analitici delle aggettivazioni formulate nei loro riguardi, ossia:
####################: valore apicale 62,03; valore medio 36,53; valore basso 1,45;
####################: valore apicale 74,20; valore medio 25,80; valore basso 0;
####################: valore apicale 93,61; valore medio 5,83; valore basso 0,56;
####################: valore apicale 51,59; valore medio 46,38; valore basso 1,74;
####################: valore apicale 73,33; valore medio 24,85; valore basso 1,82;
####################: valore apicale 79,09; valore medio 20,61; valore basso 0,30.
Va anche evidenziato che nel corso dell’intera carriera il #################### ha riportato 14 qualifiche finali di “Eccellente”, contro le 21 di ####################, le 17 di ####################, le 16 di ####################, le 13 di ####################, e le 12 di #################### ####################; il ####################, inoltre – e come già detto innanzi – ha riportato 4 giudizi di “Nella media” rispetto ai 4 di #################### ####################, ai 3 di ####################, ai 2 di ####################; il #################### e il #################### non hanno riportato tale valutazione notoriamente minimale.
Inoltre, tutti gli ufficiali interessati hanno ricoperto incarichi prestigiosi, ma i controinteressati, rispetto al ricorrente, risultano aver diversificato i profili d’impiego (aspetto di particolare rilievo ai fini della dimostrazione delle attitudini ad assumere incarichi nel grado superiore).
In tal senso, infatti, il #################### a differenza degli evocati in causa, negli ultimi 10 anni di servizio ha ricoperto esclusivamente incarichi presso la Direzione investigativa Antimafia, né ha mai retto un Comando Provinciale dell’Arma: e ciò,, a differenza dei parigrado #################### ####################, #################### e ####################, i quali invece hanno retto, rispettivamente, i Comandi Provinciali di Teramo, Vicenza e Benevento.
Va anche rimarcato che il #################### non ha ricoperto incarichi di Stato Maggiore, a differenza dei parigrado #################### ####################, #################### e ####################.
7. In considerazione di tutto quanto sopra, anche questo giudice condivide quindi l’assunto di fondo del T.A.R. secondo il quale, in base alle risultanze dei libretti personali degli ufficiali coinvolti nel presente giudizio, emergono comunque figure eminenti, sostanzialmente equivalenti e che costituiscono la miglior comprova dell’elevata professionalità e dell’estremo senso del dovere dell’Arma dei Carabinieri, e dei suoi quadri dirigenti in particolare.
Tale situazione di equilibrio rende pertanto oltremodo delicata e complessa la funzione della Commissione di avanzamento, in quanto essa è chiamata a cogliere nella documentazione caratteristica “quelle sottilissime sfumature e quei limiti della personalità che consentono l’accesso al grado superiore di uno e non di altro ufficiale, apparentemente detentore di similare curriculum professionale” (cfr. pag. 20 sentenza impugnata): e, nel disimpegno di tale compito e avuto riguardo ai dianzi illustrati limiti di sindacabilità dell’operato della Commissione medesima da parte del giudice amministrativo, anche questo giudice – nel ribadire “che valutazioni del genere di quella contestata non sono la mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli ufficiali scrutinati, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità” (cfr. ibidem, pag. 21) – reputa che le valutazioni espresse dall’organo collegiale a ciò non è rinvenibile alcun difetto di correlazione tra il giudizio espresso e l’esame dei precedenti di carriera degli interessati.
7. Il Collegio, pur respingendo il ricorso in epigrafe, ravvisa i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
Silvia La Guardia, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ministero dell'interno Circ. 10-5-2011 n. 300/A/4287/11/106/2 Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore. Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.
Circ. 10 maggio 2011, n. 300/A/4287/11/106/2 (1).
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette la Circ. 25 marzo 2011, n. 9866 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa alle procedure per la cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore per esportazione [1], per radiazione a seguito di demolizione, per perdita di possesso.
I procedimenti sono distinti a secondo che si tratti di veicoli iscritti al P.R.A. o non iscritti al P.R.A. (rimorchi dì massa inferiore a 3,5 t., ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici).
[1] Distinguendo tra paesi facenti parte dell'U.E. e paesi non facenti parte dell'U.E.
Il Direttore del servizio
Sgalla
Allegato
Circ. 25 marzo 2011, n. 9866
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore (2)
(2) Il testo della circolare 25 marzo 2011, n. 9866, emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è riportato autonomamente.
Circ. 25 marzo 2011, n. 98
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 25-3-2011 n. 9866
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 25 marzo 2011, n. 9866 (1).
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Ai
Dirigenti generali territoriali
Loro sedi
A
tutti gli UMC
Loro sedi
Alla
Regione siciliana
Assessorato trasporti turismo e comunicazioni
Direzione trasporti
Via Notarbartolo, 9
Palermo
All'
Assessorato regionale turismo commercio e trasporti
Direzione compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
Palermo
Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione
Lungadige San Nicolò, 14
Trento
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
Bolzano
Alle
Province della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia
Servizi motorizzazione civile
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero dell'interno
- Dipartimento della pubblica sicurezza
Roma
All'
Automobile club d'Italia
Via Marsala, 8
Roma
All'
U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
Roma
Alla
Confarca
Via Laurentina, 569
00143 - Roma
Alla
Confederazione nazionale - Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 - Roma
Alla
Confagricoltura
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00186 - Roma
Alla
Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.
Via E. Granturco, 1
00196 - Roma
Alla
Confederazione agromeccanici - Confai
Piazza Nicolajewka, 29
25030 - Roncadelle (BS)
Alla
Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola - Unima
Via Nomentana, 303
Roma
All'
Associazione nazionale produttori agricoli - Anpa
Via Rovigo, 14
00161 - Roma
Alla
Confederazione produttori agricoli - Copagri
Via Calabria, 32
00187 - Roma
I) Introduzione
A) Premessa
Com'è noto, l'art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE, alla quale è stata data attuazione con il decreto ministeriale 14 febbraio 2000, prevede che, ai fini della immatricolazione di un veicolo già immatricolato in altro Stato membro della U.E., le autorità competenti esigono la consegna della "vecchia" carta di circolazione in originale, che sono tenute a conservare per almeno 6 mesi dandone comunicazione alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.
Conseguentemente è emersa la necessità di prevedere modalità operative atte a consentire l'osservanza delle prescrizioni contenute nella richiamata norma comunitaria e, al contempo, atte a prevenire possibili abusi nell'utilizzo dei documenti di circolazione riferiti a veicoli cessati dalla circolazione per esportazione.
Dette modalità operative sono state individuate, d'intesa con questa sede, dalla Direzione Centrale Servizi Delegati dell'A.C.I. con circolare n. DSD/1051 del 27 gennaio 2005, che si è provveduto a portare a conoscenza degli Uffici destinatari della presente con circolare n. 789/M360 dell'8 febbraio 2005.
In tal modo, è stato previsto che in caso di esportazione in altro Paese comunitario di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA, gli STA procedono, in sede di rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione, all'annullamento della carta di circolazione originale apponendovi la dicitura "Carta di circolazione annullata per definitiva esportazione in un Paese UE. Originale restituito da ....... (denominazione STA) alla parte" ed il timbro dello STA.
Ciò premesso, deve tuttavia evidenziarsi che le modalità illustrate non si sono in realtà rivelate sufficientemente efficaci per garantire la tutela degli interessi di ordine pubblico cui sono finalizzate, tanto da determinare uno stato di allarme anche presso le autorità straniere, che sempre più frequentemente richiedono a questa sede conferma circa l'autenticità delle carte di circolazione presentate dagli interessati all'atto della richiesta di immatricolazione.
Si è ritenuto pertanto indispensabile predisporre una nuova procedura interamente informatizzata la quale, proprio perché si fonda su automatismi che inibiscono la possibilità di soggettive interpretazioni da parte dei singoli operatori, persegue l'intento di rafforzare l'incisività dell'opera di prevenzione nella commissione di abusi o di irregolarità.
Sotto l'aspetto formale, inoltre, la nuova procedura offre l'ulteriore vantaggio di assegnare alla attestazione di annullamento della carta di circolazione un carattere di inequivocabile tipicità, tale da renderla univocamente riconoscibile dalle competenti autorità in sede di immatricolazione all'estero.
Le considerazioni sin qui svolte hanno altresì indotto la scrivente a ritenere che procedura analoga a quella predisposta con riferimento ai procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione nei Paesi della U.E. possa trovare utile applicazione anche nell'ambito dei procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E. e nei procedimenti di radiazione per demolizione; ciò allo scopo di agevolare le attività di controllo da parte delle autorità di polizia, anche internazionali, e di contribuire all'efficacia dell'azione di contrasto nei confronti degli illeciti penali ed amministrativi connessi allo smaltimento dei veicoli fuori uso.
Peraltro, vale sottolineare che a seguito dell'adesione al Trattato di Prum del 27 maggio 2005 (avvenuta con L. 30 giugno 2009, n. 85), l'Italia ha assunto precisi impegni di cooperazione transfrontaliera ai fini della prevenzione e della investigazione di reati e del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (v. in particolare art. 12 del Trattato).
Conseguentemente, questa Amministrazione è tenuta per le finalità illustrate, partecipando al sistema EUCARIS che si avvale della rete europea S-TESTA, a consentire alle autorità di polizia internazionali di accedere alla propria banca dati al fine della acquisizione di informazioni relative alla immatricolazione dei veicoli ed ai dati identificativi dei relativi intestatari.
Ciò impone, evidentemente, l'imprescindibile necessità per questa Amministrazione di disporre di una banca dati costantemente aggiornata, in tempo reale, sui mutamenti giuridici di tutti i veicoli, dalla loro immatricolazione alla loro cessazione dalla circolazione.
Per completezza di esposizione, rileva infine evidenziare che questa sede ha provveduto a rendere preventivamente edotta la competente Direzione dell'ACI circa il progetto intrapreso, nell'intento di pervenire a soluzioni operative condivise.
L'ACI tuttavia, sebbene abbia manifestato di approvare le finalità perseguite, ha ritenuto di non poter aderire alla proposta iniziativa a causa di difficoltà di natura tecnica.
Pur nel rammarico per la mancata intesa, è comunque evidente come questa Direzione non possa venir meno ai compiti istituzionali che le sono assegnati e, pertanto, ritiene di non poter esimersi né ulteriormente procrastinare l'adozione di misure che appaiono indispensabili alla tutela di preminenti interessi generali, dei quali è peraltro chiamata a rispondere anche in ambito U.E.
B) Ambito di applicazione
In considerazione di quanto illustrato in premessa, la presente circolare contiene le istruzioni applicative necessarie per la gestione delle seguenti operazioni di motorizzazione:
1. annullamento delle carte di circolazione dei veicoli iscritti al PRA cessati dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.;
2. attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al PRA da esportare in Paesi non facenti parte della U.E.;
3. attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;
4. cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al PRA (rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici).
Le operazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 debbono ritenersi rientranti nell'ambito della operatività di tutti gli STA.
Le operazioni di cui al punto 4 sono di esclusiva competenza degli UMC, fermo restando che quelle relative alla cessazione dalla circolazione dei ciclomotori possono essere svolte, in forza delle disposizioni vigenti, anche dagli Studi di consulenza automobilistica abilitati.
Sarà oggetto di successiva valutazione da parte della scrivente Direzione la verifica dei presupposti per l'esternalizzazione anche delle procedure relative alla cessazione dalla circolazione delle restanti categorie di veicoli non assoggettate al regime dei beni mobili registrati.
Avvertenza
La presente circolare, reperibile anche sul sito istituzionale del Ministero (www.mit.gov.it), viene inviata alle Direzioni Generali Territoriali a mezzo del servizio postale con preghiera di provvedere alla trasmissioni a tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza.
Si avverte, altresì, che le istruzioni operative contenute nella presente circolare saranno oggetto di aggiornamento non appena saranno adottate le disposizioni attuative delle nuove norme contenute nella L. 29 luglio 2010, n. 120 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale") in materia di "targa personale", la cui applicazione potrà comportare effetti anche con riguardo alle procedure di cessazione dalla circolazione dei veicoli.
II) Cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al Pra
A) Cessazione dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.
Nell'ambito del procedimento di radiazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla definitiva esportazione degli stessi in altro Paese della U.E., gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di radiazione per esportazione, alla stampa di un tagliando di annullamento della carta di circolazione, da applicare sulla stessa, recante:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data;
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".
Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.
La stampa del tagliando comporta il pagamento dei soli diritti ex L. n. 870/1986, per un importo pari ad euro 9,00 da versare sul c.c.p. n. 9001; non sono richieste, viceversa, imposte di bollo aggiuntive rispetto a quelle da versare per l'istanza al PRA unitamente ai relativi emolumenti.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, gli interessati sono tenuti preventivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il tagliando di annullamento.
B) Cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E.
Nel caso di cessazione dalla circolazione i veicoli da esportare in Paesi non facenti parte della U.E., resta immutata la necessità che la carta di circolazione originale, unitamente alle relative targhe, sia riconsegnata al competente UMC per il tramite dell'Ufficio Provinciale PRA, secondo le disposizioni vigenti.
Tuttavia, al fine di consentire l'immediato aggiornamento dell'Archivio Nazionale Veicoli, gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data;
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla circolazione per esportazione in Paese non facente parte della U.E.".
Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.
Tenuto conto che l'emissione del tagliando di attestazione è necessitato da finalità meramente interne, per la stampa dello stesso non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n. 870/1986.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corrispettivo elenco dei veicoli cessati dalla circolazione i che il medesimo PRA provvede ad inviare all'UMC.
C) Cessazione dalla circolazione per demolizione
Per quanto concerne la cessazione dalla circolazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla demolizione degli stessi, valgono le medesime considerazioni e le medesime istruzioni operative illustrate nel precedente par. B).
Pertanto, anche in tal caso, gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per demolizione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data;
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla circolazione per demolizione".
Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.
Inoltre, anche per la stampa del tagliando di attestazione in esame non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n. 870/1986.
Infine, nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corrispettivo elenco dei veicoli radiati che il medesimo PRA provvede ad inviare all'UMC.
III) Cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al Pra
A) Rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t
Come già comunicato con Circ. 5 agosto 2003, n. 3085/M360, l'art. 10 della L. 8 luglio 2003, n. 172, nel modificare l'art. 1 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, ha implicitamente escluso i rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t dall'obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico.
Pertanto, allo stato attuale della legislazione vigente in materia, restano sottoposti al regime dei beni mobili registrati unicamente i rimorchi di massa uguale o superiore alle 3,5 t per i quali, di conseguenza, restano immutati anche i criteri e le modalità per procedere alla loro cessazione dalla circolazione, ferma restando l'applicazione di quanto illustrato nella precedente sezione II) in tema di cessazione dalla circolazione (per esportazione e per demolizione) dei veicoli iscritti al PRA.
Per quanto concerne, invece, la cessazione dalla circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, trovano applicazione le seguenti istruzioni.
A1) Cessazione per esportazione
In caso di esportazione del rimorchio all'estero, il relativo intestatario è tenuto a presentare all'UMC istanza di cessazione dalla circolazione, allegando la documentazione di seguito elencata.
In caso di esportazione verso uno Stato non facente parte dell'U.E.:
1. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta stessa, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;
2. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato nel precedente punto 1);
3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
In caso di esportazione verso altro Paese membro della U.E.:
1. la carta di circolazione in originale, da restituire all'interessato debitamente annullata mediante l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di annullamento;
2. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;
3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Le modalità per la stampa del tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.
Il tagliando in parola deve recare:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- l'indicazione dell'UMC che ha provveduto all'annullamento;
- la data;
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".
Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per esportazione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
A2) Cessazione per perdita di possesso
Nel caso di furto ovvero di perdita di possesso giudizialmente accertata del rimorchio, l'intestatario presenta all'UMC istanza di cessazione dalla circolazione allegando:
1. la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero
2. copia conforme all'originale della sentenza, passata in giudicato, con la quale è stata accertata la perdita di possesso;
3. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata (in caso di furto, smarrimento o distruzione, si applica quanto già indicato al precedente punto 1);
4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
5. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per perdita di possesso, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
A3) Cessazione per demolizione
In caso di demolizione, l'UMC dispone la cessazione del rimorchio dalla circolazione su istanza dell'intestatario alla quale deve essere allegata:
1. la documentazione rilasciata dal centro di raccolta al momento della consegna del rimorchio destinato alla demolizione, ovvero dal concessionario (o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato) che provvederà alla successiva consegna ad un centro di raccolta;
2. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 -MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;
3. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato nel precedente punto 1);
4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
5. le attestazioni di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per demolizione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
A4) Cessazione dalla circolazione di rimorchi già iscritti nel P.R.A.
La cessazione dalla circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t. già iscritti nel pubblico registro automobilistico prima della entrata in vigore della legge n. 172/2003 soggiace all'ordinaria procedura di radiazione presso il P.R.A., ferma restando l'applicazione di quanto illustrato nella precedente sezione II).
B) Ciclomotori
Ferme restando le direttive già impartite in tema di cessazione dalla circolazione dei ciclomotori con Circ. 3 luglio 2006, n. 14085/RU si ripropone il testo del par. A) del cap. VI della circolare medesima, al quale vengono apportate le integrazioni evidenziate in grassetto.
"A) Cessazione per esportazione
In caso di esportazione del veicolo in uno Stato non facente parte della U.E., l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:
- il relativo certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
- l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
In caso di esportazione del veicolo in altro Paese membro della U.E., l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:
- il certificato di circolazione in originale, da restituire all'interessato debitamente annullato mediante l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui il certificato di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrito o distrutto, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di annullamento;
- l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Le modalità per la stampa del tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.
Il tagliando in parola deve recare:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sul certificato di circolazione;
- il CIC (codice identificativo ciclomotore);
- l'indicazione dell'UMC ovvero il codice meccanografico dello Studio di consulenza che ha provveduto all'annullamento;
- la data;
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".
All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per esportazione e la relativa targa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore."
C) Macchine agricole e macchine operatrici
Per quanto concerne la cessazione dalla circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, trovano applicazione le medesime modalità descritte con riguardo ai rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t.
Per evidenti ragioni, resta esclusa unicamente la necessità che l'interessato alleghi, a corredo dell'istanza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il veicolo non è iscritto nel pubblico registro automobilistico.
Si evidenzia infine che, contestualmente alla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia un certificato di avvenuta cessazione del veicolo dalla circolazione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
IV) Disposizioni finali
A) Controlli e gestione della modulistica
Da quanto illustrato nelle precedenti sezioni, si evince che gli Studi di consulenza automobilistica, abilitati alle procedure "STA" e "Ciclomotori", sono ora altresì legittimati al rilascio:
- dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione relative ai veicoli iscritti al PRA e radiati per esportazione in altro Paese della U.E. od in altro Paese non facente parte della U.E.;
- dei tagliandi di attestazione di avvenuta radiazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;
- dei tagliandi di annullamento dei certificati di circolazione relativi ai ciclomotori cessati dalla circolazione per esportazione in altro Paese della UE.
A tal fine, gli Studi di consulenza utilizzano la fornitura di tagliandi loro assegnata per l'aggiornamento delle carte di circolazione e dei certificati di circolazione, la cui contabilizzazione può essere tenuta con modalità informatizzate secondo le istruzioni già impartite con Circ. 15 dicembre 2009, n. 107746 specificando i tagliandi utilizzati per l'aggiornamento delle carte di circolazione ed i tagliandi utilizzati per l'aggiornamento dei certificati di circolazione.
Si segnala, infine, che le operazioni di rilascio dei tagliandi di annullamento o di attestazione comporta l'obbligo, come da vigenti disposizioni relative alle procedure "STA" e "Ciclomotori", della consegna al competente UMC di tutta la relativa documentazione, entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, al fine dei prescritti controlli.
In particolare, per quanto concerne il rilascio dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione conseguente alla cessazione dalla circolazione dei veicoli da esportare in altri Paesi della U.E., dovranno essere consegnate all'UMC le attestazioni di versamento della prescritta tariffa nonché il riepilogo delle operazioni effettuate nella giornata.
B) Abrogazioni
Ogni previgente istruzione operativa che risulti in contrasto con i contenuti della presente circolare deve ritenersi implicitamente abrogata.
C) Entrata in vigore
La presente circolare entrerà in vigore il 4 luglio 2011.
Il Direttore generale
Arch. Maurizio Vitelli
L. 29 luglio 2010, n. 120
L. 30 giugno 2009, n. 85
L. 1 dicembre 1986, n. 870
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47
L. 8 luglio 2003, n. 172
Dir. 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette la Circ. 25 marzo 2011, n. 9866 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa alle procedure per la cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore per esportazione [1], per radiazione a seguito di demolizione, per perdita di possesso.
I procedimenti sono distinti a secondo che si tratti di veicoli iscritti al P.R.A. o non iscritti al P.R.A. (rimorchi dì massa inferiore a 3,5 t., ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici).
[1] Distinguendo tra paesi facenti parte dell'U.E. e paesi non facenti parte dell'U.E.
Il Direttore del servizio
Sgalla
Allegato
Circ. 25 marzo 2011, n. 9866
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore (2)
(2) Il testo della circolare 25 marzo 2011, n. 9866, emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è riportato autonomamente.
Circ. 25 marzo 2011, n. 98
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 25-3-2011 n. 9866
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 25 marzo 2011, n. 9866 (1).
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Ai
Dirigenti generali territoriali
Loro sedi
A
tutti gli UMC
Loro sedi
Alla
Regione siciliana
Assessorato trasporti turismo e comunicazioni
Direzione trasporti
Via Notarbartolo, 9
Palermo
All'
Assessorato regionale turismo commercio e trasporti
Direzione compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
Palermo
Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione
Lungadige San Nicolò, 14
Trento
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
Bolzano
Alle
Province della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia
Servizi motorizzazione civile
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero dell'interno
- Dipartimento della pubblica sicurezza
Roma
All'
Automobile club d'Italia
Via Marsala, 8
Roma
All'
U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
Roma
Alla
Confarca
Via Laurentina, 569
00143 - Roma
Alla
Confederazione nazionale - Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 - Roma
Alla
Confagricoltura
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00186 - Roma
Alla
Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.
Via E. Granturco, 1
00196 - Roma
Alla
Confederazione agromeccanici - Confai
Piazza Nicolajewka, 29
25030 - Roncadelle (BS)
Alla
Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola - Unima
Via Nomentana, 303
Roma
All'
Associazione nazionale produttori agricoli - Anpa
Via Rovigo, 14
00161 - Roma
Alla
Confederazione produttori agricoli - Copagri
Via Calabria, 32
00187 - Roma
I) Introduzione
A) Premessa
Com'è noto, l'art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE, alla quale è stata data attuazione con il decreto ministeriale 14 febbraio 2000, prevede che, ai fini della immatricolazione di un veicolo già immatricolato in altro Stato membro della U.E., le autorità competenti esigono la consegna della "vecchia" carta di circolazione in originale, che sono tenute a conservare per almeno 6 mesi dandone comunicazione alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.
Conseguentemente è emersa la necessità di prevedere modalità operative atte a consentire l'osservanza delle prescrizioni contenute nella richiamata norma comunitaria e, al contempo, atte a prevenire possibili abusi nell'utilizzo dei documenti di circolazione riferiti a veicoli cessati dalla circolazione per esportazione.
Dette modalità operative sono state individuate, d'intesa con questa sede, dalla Direzione Centrale Servizi Delegati dell'A.C.I. con circolare n. DSD/1051 del 27 gennaio 2005, che si è provveduto a portare a conoscenza degli Uffici destinatari della presente con circolare n. 789/M360 dell'8 febbraio 2005.
In tal modo, è stato previsto che in caso di esportazione in altro Paese comunitario di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA, gli STA procedono, in sede di rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione, all'annullamento della carta di circolazione originale apponendovi la dicitura "Carta di circolazione annullata per definitiva esportazione in un Paese UE. Originale restituito da ....... (denominazione STA) alla parte" ed il timbro dello STA.
Ciò premesso, deve tuttavia evidenziarsi che le modalità illustrate non si sono in realtà rivelate sufficientemente efficaci per garantire la tutela degli interessi di ordine pubblico cui sono finalizzate, tanto da determinare uno stato di allarme anche presso le autorità straniere, che sempre più frequentemente richiedono a questa sede conferma circa l'autenticità delle carte di circolazione presentate dagli interessati all'atto della richiesta di immatricolazione.
Si è ritenuto pertanto indispensabile predisporre una nuova procedura interamente informatizzata la quale, proprio perché si fonda su automatismi che inibiscono la possibilità di soggettive interpretazioni da parte dei singoli operatori, persegue l'intento di rafforzare l'incisività dell'opera di prevenzione nella commissione di abusi o di irregolarità.
Sotto l'aspetto formale, inoltre, la nuova procedura offre l'ulteriore vantaggio di assegnare alla attestazione di annullamento della carta di circolazione un carattere di inequivocabile tipicità, tale da renderla univocamente riconoscibile dalle competenti autorità in sede di immatricolazione all'estero.
Le considerazioni sin qui svolte hanno altresì indotto la scrivente a ritenere che procedura analoga a quella predisposta con riferimento ai procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione nei Paesi della U.E. possa trovare utile applicazione anche nell'ambito dei procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E. e nei procedimenti di radiazione per demolizione; ciò allo scopo di agevolare le attività di controllo da parte delle autorità di polizia, anche internazionali, e di contribuire all'efficacia dell'azione di contrasto nei confronti degli illeciti penali ed amministrativi connessi allo smaltimento dei veicoli fuori uso.
Peraltro, vale sottolineare che a seguito dell'adesione al Trattato di Prum del 27 maggio 2005 (avvenuta con L. 30 giugno 2009, n. 85), l'Italia ha assunto precisi impegni di cooperazione transfrontaliera ai fini della prevenzione e della investigazione di reati e del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (v. in particolare art. 12 del Trattato).
Conseguentemente, questa Amministrazione è tenuta per le finalità illustrate, partecipando al sistema EUCARIS che si avvale della rete europea S-TESTA, a consentire alle autorità di polizia internazionali di accedere alla propria banca dati al fine della acquisizione di informazioni relative alla immatricolazione dei veicoli ed ai dati identificativi dei relativi intestatari.
Ciò impone, evidentemente, l'imprescindibile necessità per questa Amministrazione di disporre di una banca dati costantemente aggiornata, in tempo reale, sui mutamenti giuridici di tutti i veicoli, dalla loro immatricolazione alla loro cessazione dalla circolazione.
Per completezza di esposizione, rileva infine evidenziare che questa sede ha provveduto a rendere preventivamente edotta la competente Direzione dell'ACI circa il progetto intrapreso, nell'intento di pervenire a soluzioni operative condivise.
L'ACI tuttavia, sebbene abbia manifestato di approvare le finalità perseguite, ha ritenuto di non poter aderire alla proposta iniziativa a causa di difficoltà di natura tecnica.
Pur nel rammarico per la mancata intesa, è comunque evidente come questa Direzione non possa venir meno ai compiti istituzionali che le sono assegnati e, pertanto, ritiene di non poter esimersi né ulteriormente procrastinare l'adozione di misure che appaiono indispensabili alla tutela di preminenti interessi generali, dei quali è peraltro chiamata a rispondere anche in ambito U.E.
B) Ambito di applicazione
In considerazione di quanto illustrato in premessa, la presente circolare contiene le istruzioni applicative necessarie per la gestione delle seguenti operazioni di motorizzazione:
1. annullamento delle carte di circolazione dei veicoli iscritti al PRA cessati dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.;
2. attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al PRA da esportare in Paesi non facenti parte della U.E.;
3. attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;
4. cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al PRA (rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici).
Le operazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 debbono ritenersi rientranti nell'ambito della operatività di tutti gli STA.
Le operazioni di cui al punto 4 sono di esclusiva competenza degli UMC, fermo restando che quelle relative alla cessazione dalla circolazione dei ciclomotori possono essere svolte, in forza delle disposizioni vigenti, anche dagli Studi di consulenza automobilistica abilitati.
Sarà oggetto di successiva valutazione da parte della scrivente Direzione la verifica dei presupposti per l'esternalizzazione anche delle procedure relative alla cessazione dalla circolazione delle restanti categorie di veicoli non assoggettate al regime dei beni mobili registrati.
Avvertenza
La presente circolare, reperibile anche sul sito istituzionale del Ministero (www.mit.gov.it), viene inviata alle Direzioni Generali Territoriali a mezzo del servizio postale con preghiera di provvedere alla trasmissioni a tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza.
Si avverte, altresì, che le istruzioni operative contenute nella presente circolare saranno oggetto di aggiornamento non appena saranno adottate le disposizioni attuative delle nuove norme contenute nella L. 29 luglio 2010, n. 120 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale") in materia di "targa personale", la cui applicazione potrà comportare effetti anche con riguardo alle procedure di cessazione dalla circolazione dei veicoli.
II) Cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al Pra
A) Cessazione dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.
Nell'ambito del procedimento di radiazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla definitiva esportazione degli stessi in altro Paese della U.E., gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di radiazione per esportazione, alla stampa di un tagliando di annullamento della carta di circolazione, da applicare sulla stessa, recante:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data;
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".
Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.
La stampa del tagliando comporta il pagamento dei soli diritti ex L. n. 870/1986, per un importo pari ad euro 9,00 da versare sul c.c.p. n. 9001; non sono richieste, viceversa, imposte di bollo aggiuntive rispetto a quelle da versare per l'istanza al PRA unitamente ai relativi emolumenti.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, gli interessati sono tenuti preventivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il tagliando di annullamento.
B) Cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E.
Nel caso di cessazione dalla circolazione i veicoli da esportare in Paesi non facenti parte della U.E., resta immutata la necessità che la carta di circolazione originale, unitamente alle relative targhe, sia riconsegnata al competente UMC per il tramite dell'Ufficio Provinciale PRA, secondo le disposizioni vigenti.
Tuttavia, al fine di consentire l'immediato aggiornamento dell'Archivio Nazionale Veicoli, gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data;
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla circolazione per esportazione in Paese non facente parte della U.E.".
Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.
Tenuto conto che l'emissione del tagliando di attestazione è necessitato da finalità meramente interne, per la stampa dello stesso non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n. 870/1986.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corrispettivo elenco dei veicoli cessati dalla circolazione i che il medesimo PRA provvede ad inviare all'UMC.
C) Cessazione dalla circolazione per demolizione
Per quanto concerne la cessazione dalla circolazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla demolizione degli stessi, valgono le medesime considerazioni e le medesime istruzioni operative illustrate nel precedente par. B).
Pertanto, anche in tal caso, gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per demolizione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data;
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla circolazione per demolizione".
Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.
Inoltre, anche per la stampa del tagliando di attestazione in esame non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n. 870/1986.
Infine, nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corrispettivo elenco dei veicoli radiati che il medesimo PRA provvede ad inviare all'UMC.
III) Cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al Pra
A) Rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t
Come già comunicato con Circ. 5 agosto 2003, n. 3085/M360, l'art. 10 della L. 8 luglio 2003, n. 172, nel modificare l'art. 1 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, ha implicitamente escluso i rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t dall'obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico.
Pertanto, allo stato attuale della legislazione vigente in materia, restano sottoposti al regime dei beni mobili registrati unicamente i rimorchi di massa uguale o superiore alle 3,5 t per i quali, di conseguenza, restano immutati anche i criteri e le modalità per procedere alla loro cessazione dalla circolazione, ferma restando l'applicazione di quanto illustrato nella precedente sezione II) in tema di cessazione dalla circolazione (per esportazione e per demolizione) dei veicoli iscritti al PRA.
Per quanto concerne, invece, la cessazione dalla circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, trovano applicazione le seguenti istruzioni.
A1) Cessazione per esportazione
In caso di esportazione del rimorchio all'estero, il relativo intestatario è tenuto a presentare all'UMC istanza di cessazione dalla circolazione, allegando la documentazione di seguito elencata.
In caso di esportazione verso uno Stato non facente parte dell'U.E.:
1. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta stessa, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;
2. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato nel precedente punto 1);
3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
In caso di esportazione verso altro Paese membro della U.E.:
1. la carta di circolazione in originale, da restituire all'interessato debitamente annullata mediante l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di annullamento;
2. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;
3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Le modalità per la stampa del tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.
Il tagliando in parola deve recare:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- l'indicazione dell'UMC che ha provveduto all'annullamento;
- la data;
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".
Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per esportazione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
A2) Cessazione per perdita di possesso
Nel caso di furto ovvero di perdita di possesso giudizialmente accertata del rimorchio, l'intestatario presenta all'UMC istanza di cessazione dalla circolazione allegando:
1. la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero
2. copia conforme all'originale della sentenza, passata in giudicato, con la quale è stata accertata la perdita di possesso;
3. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata (in caso di furto, smarrimento o distruzione, si applica quanto già indicato al precedente punto 1);
4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
5. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per perdita di possesso, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
A3) Cessazione per demolizione
In caso di demolizione, l'UMC dispone la cessazione del rimorchio dalla circolazione su istanza dell'intestatario alla quale deve essere allegata:
1. la documentazione rilasciata dal centro di raccolta al momento della consegna del rimorchio destinato alla demolizione, ovvero dal concessionario (o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato) che provvederà alla successiva consegna ad un centro di raccolta;
2. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 -MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;
3. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato nel precedente punto 1);
4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
5. le attestazioni di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per demolizione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
A4) Cessazione dalla circolazione di rimorchi già iscritti nel P.R.A.
La cessazione dalla circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t. già iscritti nel pubblico registro automobilistico prima della entrata in vigore della legge n. 172/2003 soggiace all'ordinaria procedura di radiazione presso il P.R.A., ferma restando l'applicazione di quanto illustrato nella precedente sezione II).
B) Ciclomotori
Ferme restando le direttive già impartite in tema di cessazione dalla circolazione dei ciclomotori con Circ. 3 luglio 2006, n. 14085/RU si ripropone il testo del par. A) del cap. VI della circolare medesima, al quale vengono apportate le integrazioni evidenziate in grassetto.
"A) Cessazione per esportazione
In caso di esportazione del veicolo in uno Stato non facente parte della U.E., l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:
- il relativo certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
- l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
In caso di esportazione del veicolo in altro Paese membro della U.E., l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:
- il certificato di circolazione in originale, da restituire all'interessato debitamente annullato mediante l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui il certificato di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrito o distrutto, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di annullamento;
- l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Le modalità per la stampa del tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.
Il tagliando in parola deve recare:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sul certificato di circolazione;
- il CIC (codice identificativo ciclomotore);
- l'indicazione dell'UMC ovvero il codice meccanografico dello Studio di consulenza che ha provveduto all'annullamento;
- la data;
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".
All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per esportazione e la relativa targa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore."
C) Macchine agricole e macchine operatrici
Per quanto concerne la cessazione dalla circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, trovano applicazione le medesime modalità descritte con riguardo ai rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t.
Per evidenti ragioni, resta esclusa unicamente la necessità che l'interessato alleghi, a corredo dell'istanza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il veicolo non è iscritto nel pubblico registro automobilistico.
Si evidenzia infine che, contestualmente alla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia un certificato di avvenuta cessazione del veicolo dalla circolazione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
IV) Disposizioni finali
A) Controlli e gestione della modulistica
Da quanto illustrato nelle precedenti sezioni, si evince che gli Studi di consulenza automobilistica, abilitati alle procedure "STA" e "Ciclomotori", sono ora altresì legittimati al rilascio:
- dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione relative ai veicoli iscritti al PRA e radiati per esportazione in altro Paese della U.E. od in altro Paese non facente parte della U.E.;
- dei tagliandi di attestazione di avvenuta radiazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;
- dei tagliandi di annullamento dei certificati di circolazione relativi ai ciclomotori cessati dalla circolazione per esportazione in altro Paese della UE.
A tal fine, gli Studi di consulenza utilizzano la fornitura di tagliandi loro assegnata per l'aggiornamento delle carte di circolazione e dei certificati di circolazione, la cui contabilizzazione può essere tenuta con modalità informatizzate secondo le istruzioni già impartite con Circ. 15 dicembre 2009, n. 107746 specificando i tagliandi utilizzati per l'aggiornamento delle carte di circolazione ed i tagliandi utilizzati per l'aggiornamento dei certificati di circolazione.
Si segnala, infine, che le operazioni di rilascio dei tagliandi di annullamento o di attestazione comporta l'obbligo, come da vigenti disposizioni relative alle procedure "STA" e "Ciclomotori", della consegna al competente UMC di tutta la relativa documentazione, entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, al fine dei prescritti controlli.
In particolare, per quanto concerne il rilascio dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione conseguente alla cessazione dalla circolazione dei veicoli da esportare in altri Paesi della U.E., dovranno essere consegnate all'UMC le attestazioni di versamento della prescritta tariffa nonché il riepilogo delle operazioni effettuate nella giornata.
B) Abrogazioni
Ogni previgente istruzione operativa che risulti in contrasto con i contenuti della presente circolare deve ritenersi implicitamente abrogata.
C) Entrata in vigore
La presente circolare entrerà in vigore il 4 luglio 2011.
Il Direttore generale
Arch. Maurizio Vitelli
L. 29 luglio 2010, n. 120
L. 30 giugno 2009, n. 85
L. 1 dicembre 1986, n. 870
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47
L. 8 luglio 2003, n. 172
Dir. 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE
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