N. 03138/2011REG.PROV.COLL.
N. 07254/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7254 del 2009, proposto da:
#################### #################### ####################, rappresentato e difeso dall’Avv. -
#################### #################### ####################, rappresentato e difeso dall’Avv. -
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
--
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I-bis n. 2479 dd. 12 marzo 2009, resa tra le parti e concernente l’esito del giudizio di avanzamento per il 2004 al grado di colonnello nell’Arma dei Carabinieri.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2011 il Cons. Fulvio Rocco e -
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.Il ricorrente, Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri #################### #################### #################### ####################, è stato dichiarato idoneo all’avanzamento al grado di Colonnello ma, per effetto dei 27,82 punti da lui ottenuti nella valutazione effettuata dalla Commissione di Avanzamento, è stato collocato al 15° posto nella graduatoria di merito venendo in tal modo escluso dal numero delle posizioni fissate per la promozione per l’anno 2004.
Il #################### ha conseguentemente proposto innanzi al T.A.R. per il Lazio ricorso avverso al provvedimento Prot. MD/GMIL/03 – II/4/1/20040012179 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4^ Divisione – I Sezione Stato Giuridico Avanzamento e Contenzioso Ufficiali dd. 28 aprile 2004, a lui notificato in data 11 giugno 2004, recante l,a relativa comunicazione, nonché avverso tutti gli altri atti presupposti e conseguenti.
Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere, in senso assoluto ed in senso relativo, sotto diversi profili; inoltre, con motivi aggiunti ha proposto ulteriori censure, contestando in particolare le valutazioni più favorevoli ottenute da alcuni parigrado collocati in posizione antecedente alla propria.
In particolare, il #################### ha dedotto l’avvenuta violazione e falsa applicazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 1, 23, 25 e 26 della L. 12 novembre 1955 e successive modifiche ed integrazioni; violazione e falsa applicazione del D.L.vo 5 ottobre 2000 n. 298, nonché degli artt. 8 e 9 del D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 490 e successive modifiche; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12 del D.M. 2 novembre 1993, n. 571; violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di avanzamento a scelta; illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta; sviamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria ed eccesso di potere in senso assoluto per contrasto con i titoli ed i precedenti di carriera.
Il #################### ha in tal senso affermato evidenziato che il punteggio a lui attribuito risulterebbe in aperto contrasto con i suoi precedenti di carriera, e che tra il punteggio medesimo e gli elementi sui quali il punteggio avrebbe dovuto fondarsi non sussiste quella necessaria corrispondenza logica che si riassume nei concetti di adeguatezza e di proporzionalità, sicché gli atti della procedura di avanzamento sarebbero in contrasto con le disposizioni normative sopra richiamate e viziati da eccesso di potere in senso assoluto.
Ad avviso del #################### gli atti della procedura di avanzamento sarebbero viziati anche da eccesso di potere in senso relativo segnatamente rispetto alle valutazioni aventi ad oggetto il Col. -- (12° in graduatoria, con il punteggio di 28,08), il Col. --(10° in graduatoria, con il punteggio di 28,10), il Col. -- (9° in graduatoria, con il punteggio di 28,24), il Col. --(8° in graduatoria, con il punteggio di 28,13) e il Col. --- (11° in graduatoria, con il punteggio di 28,30).
Sempre secondo il ####################, le valutazioni espresse su molteplici e quanto mai rilevanti aspetti posti a base del giudizio non corrisponderebbero a quanto emergerebbe invece dalla documentazione acquisita agli atti di causa, e ciò in particolare varrebbe per la voce del punto B del formulario “nel grado rivestito ha palesato una motivazione al lavoro”, per le voci relative al punto C “capacitàeffettivamente dimostrate durante i vari impieghi”, nonchè per molte delle voci che compongono la scheda di valutazione, ossia l’andamento complessivo della progressione dì carriera, le capacità intellettuali complessive, le qualità morali e di carattere, l’attitudine ad assumere incarichi del grado superiore, ecc.
Il #################### ha pure evidenziato lo scavalcamento subito da lui subito fra l’avanzamento a scelta al grado di Maggiore e quello al grado di Colonnello, laddove egli avrebbe – per l’appunto - subito una penalizzazione ingiustificata rispetto ai colleghi anzidetti che lo avrebbero sopravanzato, e ha rimarcato che egli, nondimeno ha ricoperto, dopo il precedente avanzamento a scelta, il ben qualificante incarico di Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo Palermo 2, con trasferimento avvenuto dopo l’omicidio dell’On. Salvo Lima (1992), ottenendo in tale posizione importanti risultati operativi nelle indagini di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, compreso l’arresto del capo di Cosa Nostra (Totò Riina, 15 gennaio 1993) che gli ha fruttato un encomio personale ed un encomio al gruppo di appartenenza.
Il #################### evidenzia pure di essere stato trasferito d’autorità alla Direzione Investigativa Antimafia - DIA dal 6 dicembre 1993, dove ha ricoperto l’incarico di ufficiale addetto fino all’1 novembre 1996, poi capo del 1° settore della 1° divisione investigazioni giudiziarie e dirigente interinale (circa 60 gg. all’anno per tutti gli anni di permanenza) nonché dirigente in sede vacante (25 maggio — 10 agosto 1998) della medesima Divisione, XI Reparto investigazioni giudiziarie.
Il #################### afferma che, per contro, le attività svolte dai colleghi promossi al grado di Colonnello, si sarebbero incentrate prevalentemente nell’ambito del Reggimento Carabinieri a cavallo o del Centro di arruolamento, ovvero nell’ambito di uffici dei Comandi dell’Arma, dell’Esercito o della Difesa, oppure nell’ambito dei vari Comandi territoriali dell’Arma.
Secondo il ####################, analoghe considerazioni varrebbero anche per quanto concerne le valutazioni caratteristiche del ricorrente e dei colleghi nel periodo successivo all’ultimo avanzamento, e rimarca di essere stato promosso all’attuale grado di Tenente Colonnello proprio in conseguenza della migliore posizione sinora da lui occupata nell’avanzamento con anzianità assoluta precedente rispetto a quella dei colleghi.
Sempre in tal senso, il #################### sottolinea che nel periodo che va dall’avanzamento a scelta precedente (al grado di Maggiore) a quello attualmente in causa egli è stato promosso nel grado di Tenente Colonnello da quattro a dieci mesi prima rispetto a tutti i predetti colleghi.
Con riguardo ai riconoscimenti e alle ricompense trascritti nelle evidenze matricolari, il #################### riferisce di essere l’unico a vantare un elogio e un encomio, nel mentre con riguardo alle note caratteristiche e alle relative espressioni elogiative sottolinea di avere sempre ottenuto la massima qualifica con espressioni elogiative sin dal 1993, sin dal 1995 il “vivo compiacimento” e dal 1996, ininterrottamente e sino al procedimento di avanzamento per cui ora è causa, la massima aggettivazione (“il più vivo compiacimento”).
Viceversa – rimarca sempre il #################### – il collega --- ha raggiunto la massima qualifica di eccellente dall’aprile del1992 in poi, ma non ha ottenuto nessuna espressione elogiativa fino al 2001 e non ha mai raggiunto la massima espressione, per contro dal medesimo ricorrente mantenuta ininterrottamente per 7 anni; il collega #################### ha una sola espressione elogiativa massimale tra il 1997 e il 1998 per la durata di meno di un anno e nessuna in tutti i restanti anni; il collega #################### ha ottenuto espressioni elogiative per tutto il periodo ma ha raggiunto la massima solo nel settembre del 2002; il collega #################### ha riportato l’aggettivazione apicale dal luglio del 1998, ossia all’incirca un paio di anni dopo il medesimo ricorrente; il collega #################### ha riportato le massime espressioni elogiative per quattro anni (dal 1994 al 1996 e dal 2001 al 2003) a fronte dei predetti sette anni del ricorrente.
Per quanto attiene alla motivazione al lavoro, il #################### sottolinea di aver riportato sin dal 1993 le massime espressioni attribuibili; ####################, per contro, non ha mai riportato tali espressioni, ma altre di minore intensità; #################### non ha riportato mai la massima qualificazione e solo per breve periodo (tra il 1999 e il 2000) ha ottenuto un’aggettivazione di elevato livello; #################### ha ottenuto la massima aggettivazione dal 1998 in poi, ma in precedenza ha riportato un’aggettivazione meno alta rispetto al ricorrente; #################### ha ottenuto la massima aggettivazione dal 2000 in poi; #################### non ha mai riportato la massima aggettivazione, bensì altre di minore livello.
Secondo il ricorrente, pertanto, l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto eseguire le proprie valutazioni tenendo conto del principio generale secondo cui i successivi giudizi di avanzamento, pur nella riconosciuta autonomia di ciascuno scrutinio, devono sempre essere in rapporto di continuità fra di loro.
2. Con sentenza n. 2473 dd. 12 marzo 2009 il T.A.R. per il Lazio, Sez. I-bis, ha respinto il sopradescritto ricorso proposto dal ####################.
3. Questi, pertanto, con il ricorso in appello di cui all’epigrafe chiede la riforma di tale sentenza, riproponendo in buona sostanza, quali motivi di appello, le medesime censure da lui già dedotte nel giudizio di primo grado.
4. Si sono costituiti nel nuovo procedimento il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6.1. Tutto ciò premesso, la sentenza resa dal giudice di primo grado va confermata.
6.2. Innanzitutto, va evidenziato che opportunamente il T.A.R. ha formulato in via preliminare alcune considerazioni di principio circa l’ambito del sindacato esercitato dal giudice amministrativo dei giudizi espressi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate.
Il giudice di primo grado ha in tal senso rilevato che a’ sensi dell’art. 26 della L. 12 novembre 1955 n. 1137 la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze Armate deve essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) qualità morali e fisiche; b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.
L’originaria formulazione del medesimo art. 26 è stata susseguentemente integrata per effetto dell’art. 10, comma 5, del D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 490.
Tale novella ha infatti introdotto un ulteriore parametro di valutazione in aggiunta ai predetti tre elementi, distinto dalla lettera d) e segnatamente rappresentato dall’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
All’evidenza, tale ben specifica “attitudine” si configura quale elemento di valutazione essenzialmente diverso dal complesso delle tre categorie di requisiti già individuati dal legislatore, posto che – ove ciò non fosse – non sarebbe invero dato da comprendere il motivo per cui il medesimo legislatore abbia con ciò esplicitamente attribuito al nuovo requisito un autonomo apprezzamento, con conseguente attribuzione di un punteggio di merito nettamente distinto e separato dalla valutazione degli elementi di cui alle tre lettere precedenti.
Il T.A.R. ha pertanto rettamente concluso nel senso che il legislatore ha con ciò voluto che l’Amministrazione, nel momento in cui essa si accinge a scegliere il personale al quale sono affidate le funzioni di vertice, sia posta nelle condizioni di valutare anche le capacità potenziali di ogni ufficiale scrutinato, ossia la sua attitudine a svolgere funzioni diverse da quelle attuali nel ricoprire ruoli di maggior impegno e responsabilità, mediante un apprezzamento orientato al futuro, prendendo in questo modo in esame le caratteristiche potenziali del personale valutato rispetto alle competenze, capacità e connesse responsabilità che sono richieste dal grado che deve essere attribuito.
Il giudice di primo grado ha evidenziato, sempre ai fini della ricognizione normativa relativa al quadro di riferimento della materia, che l’art. 45 della L. 19 maggio 1986 n. 224 ha attribuito al Ministero della Difesa la disciplina delle modalità applicative degli artt. 25 e 26 della L. 1137 del 1955, “prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni”; e in attuazione di tale disciplina è stato quindi emanato il D.M. 2 novembre 1993 n. 571, recante - per l’appunto – la conseguente fonte regolamentare.
In dipendenza di tutto ciò, quindi, il “sistema” della promozione a scelta è ora fondato non già su di una comparazione fra il personale scrutinato, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno dei candidati alla promozione, fermo restando che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.
Il giudice di primo grado ha – altrettanto correttamente – rimarcato che il sistema sin qui descritto non può considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione; né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali al sindacato giurisdizionale, il cui svolgimento è – semmai - incentrato:
a) sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno: e ciò con riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988 n. 409; Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 1998 n. 951 e 24 marzo 1998 n. 495, nonché Sez. III, 21 maggio 1996 n. 726);
b) sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (cfr. Cons. Stato, sSz. IV, 8 luglio 1999 n. 1196 e 27 novembre 1997 n. 1328), ossia la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l'arco della sua carriera.
Per quanto attiene invece alla natura del giudizio espresso dalla Commissione superiore in sede di avanzamento degli ufficiali, è opportuno sottolineare come esso costituisca – soprattutto per le valutazioni espresse al fine dell’accesso ai gradi più elevati - espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale.
In tale contesto, quindi, risulta ex se impraticabile qualsivoglia scissione delle singole componenti del giudizio stesso al fine di poi strumentalmente assumere che uno di essi, se isolatamente considerato, sia comunque sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo.
In considerazione dell’assolutamente maggioritario orientamento giurisprudenziale che ha attribuito valenza di apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale alla conclusiva valutazione con la quale l’Amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato (cfr. al riguardo, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495 e 3 giugno 1997 n. 592) , deve quindi concludersi nel senso che la ponderazione valutativa dei titoli dei partecipanti - necessariamente effettuata, si badi, nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile - di per sé non riveste specifica e parcellizzata autonomia, ben potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495, 10 marzo 1998 n. 397 e 24 marzo 1997 n. 282; nonché sez. III, n. 726 del 1996 cit.).
Premesso tutto ciò, per quanto segnatamente attiene agli ambiti del sindacato esercitato nella ,materia di cui trattasi dal giudice amministrativo, va ricordato che i giudizi di avanzamento degli ufficiali sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo soltanto entro limiti estremamente ristretti, contrassegnati dalla necessità di rispettare “la sottile, ma non di meno precisa, linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione di merito, squisitamente discrezionale, demandata istituzionalmente all’apprezzamento della Commissione Superiore di Avanzamento” (Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2001 n. 4568).
Tale ordine di cose impedisce, dunque, in radice al giudice amministrativo di procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, ovvero di verificare la specifica congruità del punteggio attribuito.
Tuttavia gli stessi princìpi generali del giudizio di legittimità non inibiscono al giudice amministrativo il sindacato in ordine alla coerenza e ragionevolezza della valutazione tecnica operata dalla Commissione, ossia il riscontro ab externo di elementi sintomatici del vizio della funzione discrezionale esercitata in concreto dalla Commissione di avanzamento, restando quindi sempre apprezzabili quelle palesi incongruenze in presenza delle quali il vizio non può più ritenersi intrinseco alla valutazione di merito ma travalica nell’eccesso di potere configurabile in senso relativo, e cioè allorquando emergono consistenti indizi di macroscopici contrasti di giudizio, suscettibili in quanto tali di comprovare l’esistenza di profili di incoerenza ed illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sull’avvenuto superamento, da parte della Commissione, dei limiti naturali della sua pur ampia discrezionalità (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2000 n. 4234).
Il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo deve conseguentemente limitarsi ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio per l’avanzamento proprio nella necessaria coerenza con l’invero ampia discrezionalità attribuita alla al riguardo dalla Commissione; e, del resto, tale organo è istituzionalmente deputato ad esprimersi sulle qualità di candidati ai alti gradi della gerarchia militare: qualità che sono ragionevolmente definibili – sia in senso assoluto, sia comparativamente agli altri colleghi assunti in valutazione – soltanto attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi,.
L’espressione del giudizio da parte dei commissari avviene dunque mediante un apprezzamento dei titoli e dei requisiti effettuato in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali: e proprio in considerazione di ciò si esclude che il giudice amministrativo possa procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, ovvero possa verificare la specifica congruità del punteggio attribuito, posto che – come detto innanzi - la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, ossia tali da comportare un vizio della funzione (così Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 1997 n. 592 ).
6.3.1. Sulla base di tutto ciò, il giudice di primo grado ha evidenziato che il #################### ha, in buona sostanza, dedotto vizi di eccesso di potere in senso assoluto e di eccesso di potere in senso relativo, allegando in tal senso un’inadeguata valutazione dei propri titoli e precedenti di carriera, una sproporzione tra il punteggio di merito a lui assegnato e quelli attribuiti ai propri parigrado, nonché una consequenziale illogicità dei criteri di giudizio applicati e un’irrazionalità del metro di giudizio praticato dalla Commissione, asseritamente non eguale per tutti gli scrutinandi, ossia eccessivamente riduttivo nei suoi riguardi e alquanto benevolo per alcuni almeno dei parigrado promossi.
6.3.2. In corretta coerenza alle enunciazioni di principio di cui al § 6.2., lo stesso giudice ha innanzitutto respinto le censure di eccesso di potere in senso assoluto formulate dal ####################, evidenziando che tale vizio presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi, con la conseguenza che i sintomi del vizio di eccesso di potere in senso assoluto potrebbero emergere soltanto ove dalla documentazione caratteristica risulti un livello dei precedenti dell’intera carriera dell’interessato tale da rendere assolutamente chiara e manifesta l’esiguità del punteggio a lui attribuito.
Sia nel primo che nell’attuale grado di giudizio la difesa delle Amministrazioni intimate ha rimarcato, con estrema puntualità, che la documentazione personale del #################### non è contraddistinta, nel suo complesso, da quella assoluta apicalità che potrebbe giustificare l’accertamento del vizio di eccesso di potere in senso assoluto.
Infatti, accanto a titoli elevati, sono riscontrabili elementi non di pari livello, sicché il giudizio complessivo attribuito nel caso di specie non appare manifestamente incoerente o inadeguato se si considera che il #################### ha conseguito nel corso della carriera 4 qualifiche di “Nella media” e 6 qualifiche di “Superiore alla media”; egli ha quindi impiegato all’incirca 12 anni per conseguire la qualifica apicale di “Eccellente”, subendo due flessioni nella valutazione (da “Superiore alla media” a “Nella media”), di cui una nel grado di Tenente e una nel grado di Capitano.
Né va sottaciuto che negli ultimi 10 anni il #################### non ha diversificato le proprie esperienze di servizio, avendo ricoperto esclusivamente incarichi presso la Direzione Investigativa Antimafia: incarichi, questi, per certo qualificanti e derivanti – soprattutto – dagli innegabili successi da lui conseguiti durante la sua permanenza a Palermo ma che non possono, per se stanti, costituire l’unico corredo professionale per un ufficiale che, proprio perché aspira ad accedere a posizioni di grado più elevate, deve dimostrare anche doti di estrema versatilità nell’impiego, anche quale sicura comprova dell’avvenuta acquisizione di ulteriori contenuti di professionalità in campi diversi da quelli nei quali è pur pervenuto a incontrovertibili risultati di eccellenza.
In particolare, non va sottaciuto che il #################### non ha mai retto un Comando Provinciale, a differenza dei parigrado ####################, #################### e ####################, i quali hanno retto, rispettivamente, i Comandi Provinciali di Teramo, Vicenza e Benevento; né il medesimo #################### ha ricoperto incarichi di Stato Maggiore, a differenza dei parigrado ####################, ####################, #################### e ####################.
6.3.3. Per quanto segnatamente attiene al vizio di eccesso di potere in senso relativo, anche questo giudice concorda con il giudizio del T.A.R. secondo il quale le valutazioni della Commissione non sono censurabili per palesi irrazionalità, ovvero per errori manifesti.
Per quanto attiene infatti al contestato scavalcamento, va ribadito anche per la presente fattispecie che nei giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali la Commissione formula la graduatoria ed elabora la propria valutazione in base agli elementi risultanti dal libretto personale e dalla documentazione caratteristica e matricolare, nel mentre, ai medesimi fini, non assume rilevanza la precedente posizione in graduatoria (Cons. Stato, A.P., 14 luglio 1998 n. 5) e che lo scavalcamento di un ufficiale da parte di altro ufficiale, che in un precedente giudizio lo seguiva o aveva pari valutazione, può ritenersi sintomo di contraddittorietà e di disparità di trattamento soltanto qualora gli elementi oggettivi e soggettivi sottoposti a valutazione in periodi di tempo ravvicinati siano assolutamente identici e riguardino avanzamenti allo stesso grado, ovvero allorquando ci si riferisca a valutazioni che hanno avuto luogo in epoca diversa e in sede di selezione per un differente grado da conseguire (così, ad es., Cons. Stato , Sez. IV, 5 ottobre 2005 n. 5349).
Nel caso in esame ricorre – per l’appunto – l’ipotesi di avanzamenti a gradi differenti (da Maggiore a Tenente Colonnello, e da Tenente Colonnello a Colonnello), per cui le censure formulate in proposito dal #################### sono prive di fondamento.
Anche le posizioni degli ufficiali controinteressati sono state correttamente disaminate dal giudice di primo grado in relazione alle censure dedotte al riguardo dal ricorrente e che sono state da lui pure riproposte nel presente giudizio.
Tutti i controinteressati provengono infatti dai corsi normali dell’Accademia di Modena; il ####################, il #################### e l’#################### possiedono inoltre la laurea in giurisprudenza, lo #################### possiede la laurea in Scienze Politiche oltre a quella specialistica in Scienze della Sicurezza interna ed esterna, nel mentre il #################### possiede soltanto la laurea specialistica in Scienza della Sicurezza interna ed esterna conferita dall’Università di Roma Tor Vergata mediante il riconoscimento degli studi compiuti durante il quadriennio Accademia-Applicazione; per il #################### va evidenziato che, pur avendo egli frequentato il medesimo corso d’Accademia del ricorrente, non ha presentato –a differenza di quest’ultimo - la domanda di riconoscimento del piano di studi e, quindi, non ha conseguito il relativo diploma.
Tutti gli ufficiali contro interessati hanno frequentato nel corso della carriera numerosi ed importanti corsi di interesse istituzionale; come del resto è assodatamente avvenuto anche per il ####################.
Per quanto attiene poi alle qualità fisiche, morali e di carattere, i controinteressati (ad eccezione dell’ ####################) risultano in posizione migliore rispetto al ricorrente, avuto riguardo alle risultanze della documentazione prodotta in giudizio.
La prevalenza di tutti i controinteressati (tranne l’####################) nei confronti del #################### è al riguardo inconfutabile, considerando i valori analitici delle aggettivazioni formulate nei loro riguardi, ossia:
####################: valore apicale 62,03; valore medio 36,53; valore basso 1,45;
####################: valore apicale 74,20; valore medio 25,80; valore basso 0;
####################: valore apicale 93,61; valore medio 5,83; valore basso 0,56;
####################: valore apicale 51,59; valore medio 46,38; valore basso 1,74;
####################: valore apicale 73,33; valore medio 24,85; valore basso 1,82;
####################: valore apicale 79,09; valore medio 20,61; valore basso 0,30.
Va anche evidenziato che nel corso dell’intera carriera il #################### ha riportato 14 qualifiche finali di “Eccellente”, contro le 21 di ####################, le 17 di ####################, le 16 di ####################, le 13 di ####################, e le 12 di #################### ####################; il ####################, inoltre – e come già detto innanzi – ha riportato 4 giudizi di “Nella media” rispetto ai 4 di #################### ####################, ai 3 di ####################, ai 2 di ####################; il #################### e il #################### non hanno riportato tale valutazione notoriamente minimale.
Inoltre, tutti gli ufficiali interessati hanno ricoperto incarichi prestigiosi, ma i controinteressati, rispetto al ricorrente, risultano aver diversificato i profili d’impiego (aspetto di particolare rilievo ai fini della dimostrazione delle attitudini ad assumere incarichi nel grado superiore).
In tal senso, infatti, il #################### a differenza degli evocati in causa, negli ultimi 10 anni di servizio ha ricoperto esclusivamente incarichi presso la Direzione investigativa Antimafia, né ha mai retto un Comando Provinciale dell’Arma: e ciò,, a differenza dei parigrado #################### ####################, #################### e ####################, i quali invece hanno retto, rispettivamente, i Comandi Provinciali di Teramo, Vicenza e Benevento.
Va anche rimarcato che il #################### non ha ricoperto incarichi di Stato Maggiore, a differenza dei parigrado #################### ####################, #################### e ####################.
7. In considerazione di tutto quanto sopra, anche questo giudice condivide quindi l’assunto di fondo del T.A.R. secondo il quale, in base alle risultanze dei libretti personali degli ufficiali coinvolti nel presente giudizio, emergono comunque figure eminenti, sostanzialmente equivalenti e che costituiscono la miglior comprova dell’elevata professionalità e dell’estremo senso del dovere dell’Arma dei Carabinieri, e dei suoi quadri dirigenti in particolare.
Tale situazione di equilibrio rende pertanto oltremodo delicata e complessa la funzione della Commissione di avanzamento, in quanto essa è chiamata a cogliere nella documentazione caratteristica “quelle sottilissime sfumature e quei limiti della personalità che consentono l’accesso al grado superiore di uno e non di altro ufficiale, apparentemente detentore di similare curriculum professionale” (cfr. pag. 20 sentenza impugnata): e, nel disimpegno di tale compito e avuto riguardo ai dianzi illustrati limiti di sindacabilità dell’operato della Commissione medesima da parte del giudice amministrativo, anche questo giudice – nel ribadire “che valutazioni del genere di quella contestata non sono la mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli ufficiali scrutinati, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità” (cfr. ibidem, pag. 21) – reputa che le valutazioni espresse dall’organo collegiale a ciò non è rinvenibile alcun difetto di correlazione tra il giudizio espresso e l’esame dei precedenti di carriera degli interessati.
7. Il Collegio, pur respingendo il ricorso in epigrafe, ravvisa i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
Silvia La Guardia, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento