Translate

venerdì 29 luglio 2011

Gazzetta Ufficiale N. 173 del 27 Luglio 2011 DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011 , n. 119 Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. (11G0162)




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
Visto in particolare l'articolo 23 della citata legge n. 183 del
2009 che conferisce delega al Governo ad adottare disposizioni
finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di
congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;
Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 23, comma 2, della citata legge n. 183 del
2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, espresso nella seduta del 5 maggio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari
opportunita';

Emana


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Oggetto e finalita'

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione
dell'articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in
particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c), d) ed e), al
fine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i
presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e
le modalita' per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle
aspettative, comunque denominati, nonche' di razionalizzare e
semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 4 novembre 2010, n. 183, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 23 della citata
legge n. 183 del 2010:
«Art. 23. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
al riordino della normativa vigente in materia di congedi,
aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell' articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto
del loro contenuto e della loro diretta correlazione a
posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e
precisazione dei requisiti soggettivi, nonche'
razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle
modalita' per la fruizione dei congedi, delle aspettative e
dei permessi di cui al presente articolo, al fine di
garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa
disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da
presentare, con particolare riferimento alle persone con
handicap in situazione di gravita' ai sensi dell' articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette
da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e previo parere della
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine, il Governo puo' comunque procedere.
Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni
dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il
termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi
di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della
delega di cui al presente articolo non deve comportare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.):
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 23, comma 1, della
citata legge n. 183 del 2010, vedasi nelle note alle
premesse.
Art. 2
Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita'

1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della
gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione,
nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il
congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in
qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
loro salute.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne- 1. E'
vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio
della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino
alla nascita o durante il congedo di maternita', le
lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque
momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
loro salute.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo parentale

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita
del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in
misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo
dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai
sanitari la presenza del genitore.»;
b) al comma 4, il primo periodo e' soppresso.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 33. Prolungamento del congedo - 1. Per ogni
minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del
congedo parentale, fruibile in misura continuativa o
frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi
di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia
richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono
essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal
termine del periodo corrispondente alla durata massima del
congedo parentale spettante al richiedente ai sensi
dell'articolo 32.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.):
«Art. 4. Accertamento dell'handicap - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di
handicap grave

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive
modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al
comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con
handicap in situazione di gravita', che possono fruirne
alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese.»;
b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo
di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o
in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo
uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza
di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire
del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare
la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di
handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto
a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di
lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al
comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno
diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello
stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini
della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del
trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap
grave - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino con handicap in situazione di gravita' e in
alternativa al prolungamento del periodo di congedo
parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e
successive modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa
alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori,
anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di
gravita', che possono fruirne alternativamente, anche in
maniera continuativa nell'ambito del mese.
3.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33,
comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono
essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il
congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha
diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo'
superare la durata complessiva di due anni per ciascuna
persona portatrice di handicap e nell'arco della vita
lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la
persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno,
salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed
i permessi di cui art. 33, comma 3, della legge n. 104 del
1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un
lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore
non puo' fruire dei benefici di cuiall'articolo 33, commi 2
e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del
presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha
diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
retribuzione, con riferimento alle voci fisse e
continuative del trattamento, e il periodo medesimo e'
coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo
complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo
di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente,
a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore
di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di
cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a
sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non
retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo
ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima
mensilita' e del trattamento di fine rapporto. Per quanto
non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e
5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4,
comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente
articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne
abbia diritto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata
legge n. 104 del 1992:
«Art. 33. Agevolazioni
1.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravita'. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n.
1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n.
1204 del 1971 , nonche' quelle contenute negli articoli 7 e
8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al
domicilio della persona da assistere e non puo' essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in
situazione di gravita'.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per
l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il
lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al
presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS
accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni
richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Per il riferimento al citato articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, vedasi in note
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle citta'.):
« 2. - I dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi
familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi
del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo
il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di
attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato
nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il
lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio
sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1°
giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile):
«Art. 1. - A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i
lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
sesto comma, le indennita' di malattia e di maternita' di
cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 , sono corrisposte agli aventi diritto a cura
dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della
retribuzione per il periodo di paga durante il quale il
lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo
restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere
anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni
caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del
mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia
contributiva, con le modalita' che saranno stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati
relativi alle prestazioni economiche di malattia e di
maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di sangue
di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584 , e all'indennita'
per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui
all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ,
erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si
riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio
l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei
contributi e delle altre somme dovute dall'Istituto
predetto secondo le disposizioni previste in materia di
assegni familiari, in quanto compatibili.
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente
erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo
in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le
somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
che provvedera' direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un
saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS e'
tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del
datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione
della denuncia stessa; scaduto il predetto termine,
l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo
giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a
decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia
contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di
novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di
lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la
denuncia stessa.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede
direttamente al pagamento agli aventi diritto delle
prestazioni di malattia e maternita' per i lavoratori
agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i
lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori
stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e
familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal
lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa
integrazione guadagni.
Si applicano comunque le modalita' disciplinate dai
primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui
esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria.
Ai soci delle compagnie del danno industriale e
carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di
cui all'articolo 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n.
161 , che sono poste a carico del fondo assistenza sociale
lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso
appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli
organismi interessati.
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed
ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle
prestazioni.
Il Ministro del lavoro della previdenza sociale,
sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in relazione a
particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei
lavoratori e dell'organizzazione aziendale, puo' con
proprio decreto stabilire sistemi diversi per la
corresponsione delle prestazioni di cui al presente
articolo.
Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
altri le prestazioni economiche per malattia e per
maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed in misura
superiore a quelli spettanti, e' punito con la multa da
lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto
costituisce reato piu' grave, relativamente a ciascun
soggetto cui riferisce l'infrazione.
Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini
di cui al primo comma, all'erogazione dell'indennita'
giornaliera di malattia e di maternita' dovuta e' punito
con una sanzione amministrativa di lire 50.000 per ciascun
dipendente cui si riferisce l'infrazione.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordinamento della materia concernente le prestazioni
economiche per maternita', malattia ed infortunio di cui
all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 , l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari
all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai
dell'industria - e il pagamento delle prestazioni
economiche di malattia e maternita' per gli iscritti alle
casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
restano affidati, con l'osservanza delle norme gia' in
vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse
mediante convenzione con l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al
servizio prestato per suo conto.».
- La legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, concernente provvedimenti per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la
previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per
la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
sull'occupazione giovanile), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 1980, n. 59.
Art. 5
Modifiche all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in
materia di aspettativa per dottorato di ricerca

1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi
il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione
pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e'
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al
personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in
base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla
contrattazione collettiva.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 13
agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e
dottorato di ricerca nelle Universita'), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In
caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di
impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta'
del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.Non hanno diritto al congedo straordinario, con o
senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia'
conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici
dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato
per almeno un anno accademico, beneficiando di detto
congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in
godimento alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono mantenuti.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento
all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.

Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
« 2. - I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45,
comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo'
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e
salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater
dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e
nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in
materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti
di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si
tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o
entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di
eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti.».
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al
comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave,
residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con
titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento
del luogo di residenza dell'assistito.».

Note all'art. 6:
- Per il riferimento al citato articolo 33 della legge
n. 104 del 1992, vedasi nelle note all'art.4.
Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24
dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori
mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure
per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a
seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla
richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla
quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita'
invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di
comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento
calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il
lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta
sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a
trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza
puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 42, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
« 42. - Salvo quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono
abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che
prevedono la possibilita' per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in
congedo straordinario oppure in aspettativa per infermita'
per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche
e psammoterapiche.».


- Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 30
marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili):
«Art. 26. Congedo per cure - Ai lavoratori mutilati e
invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, puo'
essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure
non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa
autorizzazione del medico provinciale.».


- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509(«Norme per la
revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla
legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988,
numero 291):
«Art. 10. Congedo per cure - Il congedo per cure
previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n.
118, puo' essere concesso ai lavoratori mutilati ed
invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione
della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento,
sempreche' le cure siano connesse alla infermita'
invalidante riconosciuta.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di adozioni e affidamenti

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «entro il primo anno di vita del
bambino» sono sostituite dalle seguenti : «entro il primo anno
dall'ingresso del minore nella famiglia»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le
disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di
adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del
minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del minore.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001:
«Art. 45. Adozione e affidamenti - 1. Le disposizioni
in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si
applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro
il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con
handicap in situazione di gravita'.».
Art. 9
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'


Visto, il Guardasigilli: Alfano

giovedì 28 luglio 2011

ANSA/ LICENZIATO DA FIAT UCCIDE MOGLIE,SPARA FIGLIA E SI SUICIDA

ANSA/ LICENZIATO DA FIAT UCCIDE MOGLIE,SPARA FIGLIA E SI SUICIDA
AVEVA USATO BADGE COLLEGA PER MENSA. ERA DISPERATO E DEPRESSO
(di Lara Sirignano)
(ANSA) - PALERMO, 28 LUG - Un raptus di follia, scatenato
dalla depressione in cui era piombato dopo essere stato
licenziato, ha armato la mano di Agostino Bova, ex operaio dello
stabilimento Fiat di Termini Imerese che ha sparato e ucciso la
moglie, Margherita Carollo, ferito la figlia, Ornella e poi si
e' suicidato.
Una tragedia familiare covata per mesi tra problemi economici,
la disperazione di trovarsi senza lavoro a 56 anni e l'accusa
infamante di essere un ladro: l'azienda aveva scoperto che aveva
usato il badge di un capo-reparto in malattia e aveva scaricato
46 pasti in mensa sulla sua busta paga. Un ''furto'' di 55 euro
sanzionato col licenziamento. Distrutto dalla vergogna l'uomo si
e' chiuso in se stesso. Da qualche settimane aveva anche
terminato di percepire l'indennita' di disoccupazione e non
aveva piu' redditi, se non quelli ricavati da lavoretti
saltuari.
Anche la moglie soffriva di depressione ed era in cura da un
medico che si era accorto del difficile stato emotivo dell'ex
operaio durante alcuni colloqui e l'aveva invitato, invano, a
rivolgersi a uno psichiatra.
Cosa, oggi, abbia fatto scattare la scintilla non e' ancora
chiaro: la sola a poterlo rivelare e' Ornella, 30 anni,
ricoverata all'ospedale Civico di Palermo, unica superstite di
una famiglia distrutta. Il colpo di pistola con cui il padre ha
cercato di ammazzarla non le ha trapassato la scatola cranica.
La tac ha escluso danni cerebrali: la ragazza e' vigile e sara'
sentita dalla polizia nelle prossime ore.
Per salvarsi dalla follia dell'ex operaio, che ha freddato la
moglie di 51 anni, casalinga, e poi si e' diretto verso di lei,
e' corsa lungo il corridoio. Bova l'ha raggiunta ed ha sparato.
Poi credendo che fosse morta si e' tolto la vita. La ragazza,
ferita alla testa, ha avuto la forza di uscire di casa e
telefonare al fidanzato. ''Mi ha detto: 'mi hanno sparato''', ha
raccontato il ragazzo. In strada Ornella ha incontrato una
pattuglia della polizia, nel frattempo chiamata dai vicini che
avevano sentito i colpi di pistola.
La famiglia Bova - persone tranquille e perbene, cosi' li
descrivono i conoscenti - abita in via Navarra, una zona
popolare di Termini Imerese in una palazzina nuova color crema e
rosa, vicino alla stazione centrale. Agostino e la moglie hanno
una seconda figlia piu' piccola, Valentina, 26 anni, che e'
sposata e vive fuori casa. Ornella, invece, ha da poco lasciato
gli studi universitari e fa la commessa in una gioielleria di
Bagheria.
''Agostino aveva enormi problemi. Era stato licenziato un anno
e mezzo fa per un futile motivo che in altri tempi avrebbe
comportato solo un richiamo. Ma la grande Fiat sa anche usare il
pugno forte'', commenta il sindaco di Termini Salvatore
Burrafato, che ha saputo la notizia mentre partecipava a una
riunione sulle sorti dello stabilimento al ministero per lo
Sviluppo economico. ''Da mesi era depresso, era sul lastrico, la
moglie non lavorava e aveva difficolta' sempre maggiori'',
racconta.
''L'esasperazione ha raggiunto il massimo livello. - commenta
il presidente della Regione Raffaele Lombardo - Serve una
mobilitazione seria e decisa perche' il governo non rinvii piu'
le scelte per il futuro di Fiat''.
''Quel licenziamento oltre a creare un problema economico
serio alla famiglia - racconta un collega - aveva cambiato
Agostino. Non riusciva quasi piu' a guardare in faccia i suoi ex
compagni di lavoro, era un tipo orgoglioso''.
Una settimana fa si era presentato negli uffici della Uil a
Termini Imerese per la dichiarazione dei redditi, il modello
Unico. ''Si e' scusato piu' volte per aver ritardato qualche
minuto - ricordano all'ufficio - poi ha richiesto il modello
Isee, forse gli serviva per l'Universita' della figlia, ed e'
andato via''.(ANSA).

SR
28-LUG-11 20:43 NNNN

Operatore di Polizia locale si qualifica "Istruttore di Tiro" presso il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel Tiro (CNSPT) della Polizia di Stato

Operatore di Polizia locale si qualifica "Istruttore di Tiro" presso il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel Tiro (CNSPT) della Polizia di Stato

Al Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel Tiro (CNSPT) della Polizia di Stato presso la prestigiosa struttura dell'Istituto per Ispettori (IPI) di Nettuno (Roma) si è appena concluso il 69° Corso per Istruttori di Tiro della Polizia di Stato (dal 4 aprile al 24 giugno 2011) al quale ha partecipato l'Istruttore Operativo della POLIZIA PROVINCIALE DI BRESCIA, Eros Gelfi, in attività di servizio nel ruolo di Istruttore di tiro/Tecniche operative del Corpo.
Si tratta di un corso altamente selettivo che rappresenta l'università del tiro operativo in Italia ed uno dei più prestigiosi in Europa in quanto il Centro collabora anche con le Polizie straniere non solo europee.
Eros Gelfi è il primo (e per il momento unico) operatore della Polizia Locale italiana ad essere stato ammesso a tale corso ed a qualificarsi con certificazione del Ministero dell'Interno.
Un ragguardevole traguardo nella lunga carriera dell'Istruttore Operativo già:
- Istruttore/Direttore di Tiro in possesso di ex licenza Prefettizia (L. 110) TIRO A SEGNO NAZIONALE – Sezione di Breno (BS);
- Istruttore Tecnico Istituzionale 1° Livello UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO;
- Istruttore di Tiro per Polizia Locale F.I.T.D.S.;
- Istruttore di Tiro – I.R.E.F. – Regione Lombardia;
- Istruttore di Tecniche Operative A.S.ACADEMY-BERETTA;
- Istruttore di Tiro Operativo A.S.ACADEMY-BERETTA;
- Trainer less-lethal - strumenti di autotutela RSG/M.E.B;
- Specialista tiro carabina – tactical pistol – C.Q.B. shotgun
- Active Member - International Association of Law Enforcement Firearms Instructors Inc.
A Eros Gelfi, il quale da tempo collabora con il portale piemmenews.it, vanno le congratulazioni da parte di tutta la redazione.
REDAZIONE

Consiglio di Stato "...Motivazione dei provvedimenti di concessione della cittadinanza italiana..."




 Cons. di Stato, Sez. III, 11 luglio 2011, n. 4159

 STRANIERI
 Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4159
 Fatto - Diritto P.Q.M.
 Svolgimento del processo - Motivi della decisione
 1. L'attuale appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino senegalese presente in Italia con regolare permesso di soggiorno, nel 1997 ha fatto istanza per ottenere la cittadinanza italiana.
 Il Ministero dell'Interno, con atto notificato il 12 settembre 1998, ha espresso un diniego, con la scarna motivazione che dal casellario giudiziale, a nome dell'interessato, "emergono elementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza".
 2. L'interessato ha impugnato l'atto davanti al T.A.R. Lazio, deducendo, in sintesi, il vizio di difetto della motivazione. Deduceva infatti che i soli precedenti penali a suo carico - non meglio specificati nell'atto impugnato - riguardavano qualche episodio isolato di modestissima rilevanza penale (reati contravvenzionali o comunque bagatellari), per di più assai remoti nel tempo e sanzionati con pene modestissime con tutti i benefici di legge.
 Il T.A.R. ha accolto il ricorso, osservando che considerata la modesta rilevanza penale dei fatti addebitati, il diniego della cittadinanza non poteva esserne una conseguenza automatica. Occorreva una valutazione discrezionale complessiva, peraltro puntualmente motivata. La motivazione data nella specie non poteva essere considerante rilevante e sufficiente.
 3. L'Amministrazione appella la sentenza, deducendo, in buona sostanza, che la concessione della cittadinanza ad uno straniero - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale - è un atto altamente rilevante e delicato, che pertanto non si può ritenere vincolato o semivincolato per il solo fatto che il richiedente possieda i requisiti stabiliti dalla legge. Questi ultimi rappresentano solo le condizioni minime per l'ammissibilità della domanda, ma resta salvo il giudizio discrezionale sulla personalità del richiedente e sulla sua meritevolezza.
 L'originario ricorrente non si è costituito nel giudizio d'appello.
 4. Il Collegio osserva che, anche volendo tutto concedere alle argomentazioni di principio (invero plausibili) svolte dall'Amministrazione appellante riguardo alla discrezionalità dei provvedimenti in questa materia, resta il fatto che tali provvedimenti debbono comunque essere motivati; e che nel momento in cui la motivazione concretamente data si riferisca a fatti specifici, essa diviene sindacabile sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità.
 Ora, nel caso in esame, come si è detto sopra, la motivazione del diniego consiste e si esaurisce nella considerazione che dal certificato penale dell'interessato emergono precedenti negativi.
 Il T.A.R., mediante apposita istruttoria, ha accertato che i suddetti precedenti penali (a) risalgono a circa un decennio prima dell'atto impugnato; (b) riguardano reati di minima entità (violazione delle norme in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione; abusivo commercio di prodotti fonografici); (c) le pene irrogate erano praticamente solo simboliche, tanto più in quanto accompagnate dai benefici di legge.
 D'altra parte, conviene ribadirlo, né dalla motivazione dell'atto impugnato (che rinvia unicamente alle risultanze del casellario penale) né, per quanto possa rilevare, dagli atti difensivi dell'amministrazione, emerge alcun cenno a ulteriori fatti o comportamenti dell'interessato, in qualche modo significativi ai fini di cui si discute.
 5. In questa situazione, il Collegio ritiene di confermare la sentenza del T.A.R., stante l'insufficienza della motivazione dell'atto, alla luce dei princìpi sopra richiamati (congruità, ragionevolezza, proporzionalità).
 In conclusione l'appello va respinto.
 Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l'appello. Nulla per le spese.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


 

Gravidanza: un ghiacciolo contro le nausee in aumento per l'afa



GRAVIDANZA: UN GHIACCIOLO CONTRO LE NAUSEE IN AUMENTO PER L'AFA =
(AGI) - Roma, 28 lug. - E' uno dei fastidi piu' comuni della
dolce attesa. La nausea in gravidanza colpisce sei donne su
dieci e nell'1-2% dei casi e' "severa", cioe' peggiora in modo
notevole la qualita' di vita. Soprattutto durante l'estate,
quando il malessere viene accentuato dall'afa e dalle alte
temperature che attanagliano le citta'. Di solito compare nei
primi mesi di gestazione e dura dai 30 ai 40 giorni, ma in
alcuni casi si puo' prolungare fino alla vigilia del parto. Non
esistono rimedi efficaci per eliminarla, perche' i farmaci sono
controindicati nelle donne incinte e spesso ci si deve
rassegnare a convivere con un fastidioso malessere. Ma oggi,
secondo i ginecologi dell'Aogoi (Associazione ostetrici
ginecologi ospedalieri italiani), per alleviare la nausea e al
tempo stesso l'afa sopprimente, un numero sempre piu' alto di
donne italiane si affida ai ghiaccioli Lillipops, un rimedio
naturale messo a punto da una mamma inglese, che ha deciso di
commercializzare la sua scoperta 'naturale' per sconfiggere
nausea e inappetenza.
"Si tratta di una soluzione molto interessante, perche' non
presenta effetti collaterali - dichiara il professor Antonio
Chiantera, segretario nazionale Aogoi -. I ghiaccioli, privi di
coloranti, aromi artificiali e dolcificanti, sono stati
approvati dalle associazioni scientifiche degli specialisti di
tutta Europa. Per questo, oltre a consigliarli, abbiamo deciso
di iniziare una sperimentazione in Italia che, iniziata a
ottobre 2010, ha coinvolto 10 centri distribuiti in tutta la
penisola. I primi dati sono confortanti: l'utilizzo dei
ghiaccioli riduce la nausea in gravidanza nella quasi totalita'
dei casi. In questo periodo stiamo portando a termine nuovi
test, i cui risultati verranno presentati in occasione del
Congresso Sigo (Societa' italiana ginecologia ostetricia)-Aogoi
di Palermo (25-28 settembre), che vedra' riuniti nella capitale
siciliana oltre 3.000 ginecologi da tutta Italia". (AGI)
Eli (Segue)
281138 LUG 11

NNNN
GRAVIDANZA: UN GHIACCIOLO CONTRO LE NAUSEE IN AUMENTO PER L'AFA (2)=
(AGI) - Roma, 28 lug. - Stanca di sentirsi dire 'aspetta,
passera'', una mamma inglese, Denise Soden, ha deciso di
sperimentare rimedi casalinghi, dal momento che non poteva
assumere farmaci contro la nausea continua che accompagnava le
sue gravidanze. Finche' ha scoperto, al terzo figlio, che il
ghiaccio le calmava i conati. "Mi sentivo male, ero disidratata
- dichiara Denise -. Non riuscivo a tollerare nulla, solo il
ghiaccio mi dava sollievo e mi consentiva di idratarmi, a
differenza dell'acqua o di altri liquidi. Un effetto ancor piu'
marcato l'ho ottenuto inserendo alcuni ingredienti naturali che
permettevano di rendere il gusto piu' gradevole. E quando il
caldo mi toglieva ancor di piu' l'appetito, i ghiaccioli erano
i soli rimedi in grado di combattere la disidratazione. Avevano
anche un'azione energizzante, e, oltre alla nausea, alleviavano
bruciore di stomaco e secchezza della bocca. Cosi', provata in
prima persona l'efficacia, ho iniziato, con mio marito, una
vera attivita' di produzione, per renderli disponibili a tutte
le donne".
Dopo il successo riscontrato in Inghilterra, i Lillipops
sono sbarcati nel nostro Paese alla fine dello scorso anno e in
pochi mesi hanno conquistato anche le donne italiane. "Sono un
ottimo rimedio in questa fase delicata della vita femminile, in
cui l'assunzione di farmaci va assolutamente evitata - conclude
Chiantera -. Alcune pazienti riferiscono un particolare
beneficio mangiandoli la mattina, a stomaco vuoto".
"Le future mamme sono davvero soddisfatte, ricevo tante
telefonate e montagne di mail - conclude Denise Soden -. Visto
l'interesse mostrato nei confronti del prodotto, sto pensando a
una nuova versione per aiutare a tenere sotto controllo il
vomito nei bambini e la disidratazione negli anziani". (AGI)
Eli
281138 LUG 11

NNNN

Selezione di personale della Polizia di Stato per la frequenza del corso di formazione per operatore N.O.C.S.

PDF Stampa E-mail
 
Circolare 333.D/9802.A.B.6.4.42.A.B.6.4.4 del 25 luglio 2011
 Selezione di personale della Polizia di Stato per la frequenza del corso di formazione per operatore N.O.C.S.

Selezione di personale della Polizia di Stato per la frequenza del sedicesimo corso di qualificazione per "Tiratore scelto"


PDF Stampa E-mail

Allarme bipartisan su otturazioni denti al mercurio

Allarme bipartisan su otturazioni denti al mercurio
INTERROGAZIONE 34 SENATORI,DA CONSIGLIO EUROPA STOP IL 27 MAGGIO
(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Mettere subito al bando l'amalgama al
mercurio ancora utilizzato in Italia da molti odontoiatri per
otturale le comuni carie. E' questa la richiesta fatta con
un'interrogazione firmata da 34 senatori, in gran parte della
Lega Nord, ma sottoscritta anche da parlamentari di tutti gli
altri gruppi.
L'allarme bipartisan nasce da una costatazione: il 27 maggio
2011 il Consiglio D'Europa ha approvato una risoluzione che
mette al bando questo prodotto, composto da una miscela di
metalli con il 50% di mercurio. ''L'uso di questa miscela - si
legge nel documento ispettivo - comporta gravi rischi per i
portatori di otturazioni dentarie, per il personale che lo usa e
per lo stesso ambiente''.
''Secondo alcuni studi scientifici - recita l'interrogazione
- l'uso dell'amalgama sarebbe associata a malattie neurologiche,
renali, metaboliche, autoimmunitarie e croniche degenerative tra
cui la sclerosi multipla e l'Alzheimer''.
Il documento tranquillizza pero' le centinaia di migliaia di
italiani che le cui carie sono state risolte con l'amalgama al
mercurio:''non esistono rischi scientificamente apprezzabili per
i portatori di questo materiale, se non in fase di rimozione,
anche perche' gli scarichi degli studi odontoiatrici inquinano
le falde, il terreno e l'aria''.
In Italia l'uso di questo materiale in odontoiatria e' gia'
vietato per le donne incinte.(ANSA).

CSS
28-LUG-11 14:08 NNNN

E’ in vigore tra il Fondo Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza e l’I.N.P.D.A.P. una convenzione finalizzata alla realizzazione di un programma di accoglienza presso i “Convitti I.N.P.D.A.P. a gestione diretta” di orfani e figli di appartenenti alla Polizia di Stato, frequentanti le scuole elementari, medie inferiori e superiori e presso i “Conviti Nazionali Convenzionati” con il suddetto Istituto di orfani e di figli di appartenenti alla Polizia di Stato frequentanti le sole scuole elementari, medie inferiori e superiori. Anche quest’anno il Fondo Assistenza ha emanato un’apposita circolare informativa riguardo al bando di concorso annuale dall’I.N.P.D.A.P. indicante le modalità di accesso alle strutture.

Convenzione convitti INPDAP PDF Stampa E-mail




E’ in vigore tra il Fondo Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza e l’I.N.P.D.A.P. una convenzione finalizzata alla realizzazione di un programma di accoglienza presso i “Convitti I.N.P.D.A.P. a gestione diretta” di orfani e figli di appartenenti alla Polizia di Stato, frequentanti le scuole elementari, medie inferiori e superiori e presso i “Conviti Nazionali Convenzionati” con il suddetto Istituto di orfani e di figli di appartenenti alla Polizia di Stato frequentanti le sole scuole elementari, medie inferiori e superiori. Anche quest’anno il Fondo Assistenza ha emanato un’apposita circolare informativa riguardo al bando di concorso annuale dall’I.N.P.D.A.P. indicante le modalità di accesso alle strutture.





La Convenzione
 
La circolare per l'anno scolastico 2011-2012

Legge n. 183 del 4 novembre 2010 n. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità




Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-05135 presentata da GIANCLAUDIO BRESSA martedì 19 luglio 2011, seduta n.504 BRESSA e RUBINATO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: la questura di Treviso, afflitta da una perdurante e gravissima carenza di organico, è oramai vicina al tracollo, nonostante il grandissimo impegno e la dedizione degli agenti in servizio e di chi attualmente vi opera per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio;

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-05135
presentata da
GIANCLAUDIO BRESSA
martedì 19 luglio 2011, seduta n.504

BRESSA e RUBINATO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

la questura di Treviso, afflitta da una perdurante e gravissima carenza di organico, è oramai vicina al tracollo, nonostante il grandissimo impegno e la dedizione degli agenti in servizio e di chi attualmente vi opera per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio;

solo negli ultimi due anni l'organico, secondo i dati forniti in primo luogo dal sindacato Siap, ha subito una riduzione di quasi 30 elementi, oltre a tre funzionari nel ruolo direttivo. Si è inoltre registrato il mancato rinnovo del contratto di lavoro a favore di 10 lavoratori interinali, non più confermati dal Ministero dell'interno per la mancanza di fondi; dal lo gennaio 2011 ad oggi altri 17 elementi di vari ruoli hanno cessato il servizio;

la situazione appare particolarmente grave ove si consideri, secondo quanto confermato anche dal Silp/Cgil, che la questura può contare su soli cinque dirigenti/funzionari (ai quali si aggiunge il dirigente dell'unico commissariato distaccato, quello di Conegliano Veneto), chiamati ad un carico di lavoro e all'attribuzione di competenze del tutto fuori linea rispetto alla normativa generale. In particolare, è assegnato un doppio incarico al dirigente della Digos particolarmente gravoso, visto che, seppure privo di un funzionario che lo coadiuvi nel proprio ufficio, dirige anche l'intero ufficio di gabinetto, rimasto anch'esso privo di qualsiasi funzionario; inoltre la sezione volanti, uno degli uffici principali di ogni questura, che gestisce il pronto intervento e amministra una percentuale considerevole dell'intero organico, da alcuni anni non vede al proprio vertice un funzionario ed è retta da un sostituto commissario; analoga sorte accomuna l'ufficio del personale e l'ufficio tecnico logistico, anch'essi privi di un funzionario dirigente;

per nulla migliore, anzi per molti versi decisamente peggiore, è la situazione per quanto riguarda tutto il restante personale, di ogni ruolo e qualifica, da quello operativo a quello addetto ad attività più amministrativa o tecnica: sulla base di una comparazione con i dati di Vicenza (realtà, tra quelle regionali, assai simile per composizione di popolazione, indici di criminalità e presenza di cittadini stranieri), la questura di Treviso ha 60 persone in meno;

appare del tutto fondata, pertanto, la denuncia del Siap secondo la quale in tale contesto, la questura non è in grado di assicurare un adeguato servizio di controllo del territorio attraverso almeno due equipaggi delle volanti, per la quale ragione il gestore ha annunciato ai sindacati la decisione di aggregare a tal fine, in modo provvisorio, tutto il personale impiegabile per ragioni di età e competenza professionale secondo una turnazione «equa» tutte le volte in cui l'ufficio prevenzione generale non sia in grado di garantire le due pattuglie per turno per mancanza di agenti; in conseguenza di tale decisione si riduce ulteriormente il personale in altri settori (squadra mobile, digos, ufficio immigrazione) con grave pregiudizio delle attività in delicati settori, quale quello investigativo;

inoltre una recente ordinanza del questore ha disposto con riferimento al corpo di guardia della nuova sede, in cui la questura si è trasferita da poco più di 4 mesi, il ripristino alla situazione in vigore nella precedente sede, per cui alla predetta funzione, nelle ore serali e notturne, è impiegato un solo dipendente, una condizione unica in tutta la regione (a Verona 4 o 5 addetti, a Venezia 3 o 5, Rovigo 2, a Padova 3), pur essendo state segnalate dai sindacati di polizia le evidenti criticità funzionali della nuova sede, collocata in sostanza in un «condominio», senza un rinforzo dell'organico adeguato a mantenere la sicurezza dello stabile;

in tali condizioni gli impieghi giornalieri dell'intera questura vengono gestiti ed elaborati da un unico ufficio servizi, all'interno del quale opera un solo dipendente (in teoria coadiuvato dall'ufficio servizi delle volanti), sul quale ricade una mole di compiti e di termini da rispettare che sta mettendo a dura prova la sua resistenza;

inoltre tutto ciò comporta che vi sono numerosi agenti, nell'ordine di decine di singole posizioni, che contano fino a 8-9 riposi da recuperare e quasi tutti debbono ancora fruire delle ferie del 2010. Inevitabilmente poi gli agenti si vedono negare la concessione del recupero del riposo, pena l'impossibilità di predisporre i necessari ed indispensabili servizi, non superando il bacino di personale al quale attingere per i servizi di ordine pubblico (sia feriale che festivo, per la moltitudine di manifestazioni di varia natura che caratterizzano la vivace provincia trevigiana) le 30 persone; per di più, da ultimo, viene riferito anche il taglio dei pagamenti per le ore di straordinario per la scarsità delle risorse a disposizione;

la situazione, già di emergenza, è destinata ad aggravarsi ulteriormente, visto che entro la fine dell'anno altri agenti andranno in quiescenza;

a ciò si aggiunge la problematica relativa all'aggregazione - per la temporanea sospensione dei voli all'aeroporto Canova di Treviso per lavori di adeguamento e potenziamento - all'ufficio di polizia di frontiera di Venezia di un numero eccessivo di unità di polizia di frontiera di Treviso, compromettendo la funzionalità minima di quest'ultimo;

eppure una provincia con quasi 900 mila abitanti, caratterizzata da un tessuto produttivo molto diffuso costituito da moltissime piccole e medie imprese, da un elevato numero di stranieri regolarizzati (112.000 circa) e da un elevato numero di richieste di passaporti (circa 70.000), necessiterebbe di un organico adeguato a far fronte alle aumentate esigenze, mentre per garantire la presenza minima di due pattuglie si deve ridurre il personale in altri settori. Anche il posto di polizia dell'ospedale è rimasto quasi privo di tutto l'organico, ovvero di ben quattro elementi che erano in servizio due anni fa;

la situazione della questura di Treviso è stata oggetto di due lettere al Ministro degli interni, rispettivamente del 15 dicembre 2009 e del 23 settembre 2010, con le quali l'onorevole Simonetta Rubinato chiedeva di conoscere quali iniziative intendesse assumere il Ministro dell'interno a tal riguardo, anche alla luce delle annunciate assunzioni di oltre 4.000 tra carabinieri e poliziotti: le lettere tuttavia sono rimaste ad oggi senza riscontro;

nell'ultima tornata di trasferimenti di personale della polizia a Treviso sono giunti solo 2 operatori, mentre, per fare un confronto con una realtà provinciale analoga, a Varese ne sono stati inviati 29 e nel mese di aprile dieci operatori aggregati sono stati richiamati dall'amministrazione e destinati ad altri compiti, per cui si ha l'impressione che la provincia di Treviso sia considerata dal Ministero dell'interno, sotto questo profilo meno importante di altre -:

se il Ministro non ritenga di dover intervenire con urgenza, predisponendo misure atte ad adeguare l'organico della questura di Treviso agli effettivi bisogni di sicurezza del territorio e dei cittadini ed ad assicurare più decorose e sostenibili condizioni di lavoro per gli operatori addetti.
(5-05135) 
 



 

MEDIASET. CORTE GIUSTIZIA UE: CONTRIBUTI DECODER SONO ILLEGALI AIUTI DI STATO, VANNO RESTITUITI TENENDO CONTO DEI VANTAGGI.

 MEDIASET. CORTE GIUSTIZIA UE: CONTRIBUTI DECODER SONO ILLEGALI
AIUTI DI STATO, VANNO RESTITUITI TENENDO CONTO DEI VANTAGGI.

(DIRE) Roma, 28 lug. - Dopo il corposo risarcimento Cir, altre
nubi sul cielo di Mediaset (e delle altre emittenti televisive
che hanno beneficiato degli aiuti per l'acquisto dei decoder
digitali). La Corte di giustizia dell'Unione europea "conferma
che i contributi italiani per l'acquisto dei decoder digitali
terrestri nel 2004 e 2005 costituiscono aiuti di Stato
incompatibili con il mercato comune" e che di conseguenza "le
emittenti radiotelevisive che hanno beneficiato indirettamente
degli aiuti di Stato sono tenute a rimborsare le somme
corrispondenti ai vantaggi in tal modo ottenuti".
La Corte Ue insomma "respinge l'impugnazione della Mediaset"
confermando quindi la sentenza del tribunale di primo grado,
contro la quale il gruppo aveva presentato ricorso. (SEGUE)

(Com/Ran/ Dire)
12:45 28-07-11

NNNNMEDIASET. CORTE GIUSTIZIA UE: CONTRIBUTI DECODER SONO... -2-


(DIRE) Roma, 28 lug. - Con la legge finanziaria del 2004, ricorda
la nota della Corte di giustizia dell'Unione europea del
Lussemburgo, l'Italia ha concesso un contributo pubblico di 150
euro ad ogni utente che acquistasse o noleggiasse un apparecchio
per la ricezione, in chiaro, dei segnali televisivi digitali
terrestri (T-Dvb/C-Dvb). Il limite di spesa del contributo e'
stato fissato a 110 milioni. La legge finanziaria del 2005 ha
reiterato tale provvedimento nello stesso limite di spesa di 110
milioni, riducendo tuttavia il contributo per ogni singolo
decoder digitale a 70 euro.
Per poter fruire del contributo era necessario acquistare o
noleggiare un apparecchio per la ricezione dei segnali televisivi
digitali terrestri. Conseguentemente, il consumatore che avesse
optato per un apparecchio che consentisse esclusivamente la
ricezione di segnali satellitari non poteva ottenere il
contributo. Contro tali contributi le emittenti televisive Centro
Europa 7 Srl e Sky Italia hanno inoltrato esposti alla
Commissione.
Con la decisione emanata nel 2007, la Commissione osservava
che i contributi "costituivano aiuti di Stato a favore delle
emittenti digitali terrestri che offrivano servizi televisivi a
pagamento nonche' degli operatori via cavo fornitori di servizi
televisivi digitali a pagamento". La misura non sarebbe stata
"tecnologicamente neutra", considerato che non si applicava ai
decoder digitali satellitari. Conseguentemente, la Commissione ha
ordinato il recupero degli aiuti.(SEGUE)

(Com/Ran/ Dire)
12:52 28-07-11

NNNNMEDIASET. CORTE GIUSTIZIA UE: CONTRIBUTI DECODER SONO... -3-


(DIRE) Roma, 28 lug. - Mediaset ha allora proposto un ricorso
dinanzi al Tribunale ai fini dell'annullamento della decisione
della Commissione. Tuttavia - prosegue la nota della Corte di
giustizia dell'Unione europea del Lussemburgo, nel giugno del
2001 - il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando che il
contributo costituiva un vantaggio economico a favore delle
emittenti terrestri, quali Mediaset, in quanto aveva loro
consentito di consolidare, rispetto ai nuovi concorrenti, la loro
posizione esistente sul mercato. Mediaset ha quindi impugnato
tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.
La Corte ricorda oggi che, "ai fini della valutazione della
selettivita' di una misura, occorre accertare se essa implichi un
vantaggio per talune imprese rispetto ad altre collocate in
analoga situazione di fatto e giuridica". Il Tribunale ha
rilevato che "i contributi di cui trattasi hanno spinto i
consumatori all'acquisto di decoder digitali terrestri, limitando
i costi per le emittenti televisive digitali terrestri le quali
hanno potuto, in tal modo, consolidare la loro posizione sul
mercato rispetto ai nuovi concorrenti".
La Corte conferma inoltre che "il Tribunale ha correttamente
affermato che un aiuto di cui i beneficiari diretti siano i
consumatori puo' nondimeno costituire un aiuto indiretto agli
operatori economici, quali le emittenti televisive in questione"
e "giustamente" ha inoltre respinto l'argomento della Mediaset
secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato la sussistenza
di un collegamento tra il contributo e le emittenti di cui
trattasi.(SEGUE)

(Com/Ran/ Dire)
12:52 28-07-11

NNNNMEDIASET. CORTE GIUSTIZIA UE: CONTRIBUTI DECODER SONO... -4-


(DIRE) Roma, 28 lug. - La Corte di giustizia dell'Unione europea
del Lussemburgo "condivide" il ragionamento del Tribunale secondo
cui l'elemento di selettivita' basato sulle caratteristiche
tecnologiche, che favorisce la tecnologia digitale terrestre
rispetto a quella satellitare, "ha comportato una distorsione
della concorrenza, ragion per cui la misura di cui trattasi e'
incompatibile con il mercato comune".
La Corte risponde poi agli argomenti dedotti dalla Mediaset
secondo cui la decisione della Commissione non avrebbe consentito
di stabilire una metodologia adeguata ai fini del calcolo delle
somme che Mediaset era tenuta a rimborsare sulla base del
vantaggio indirettamente ottenuto, la cui determinazione spettava
al giudice nazionale. Per la Corte Ue "correttamente" il
Tribunale ha affermato che spettera' al giudice nazionale,
laddove venga adito, fissare l'importo dell'aiuto da recuperare
sulla base delle indicazioni delle modalita' di calcolo fornite
dalla Commissione".
Conseguentemente, "la Corte respinge l'impugnazione della
Mediaset".

(Com/Ran/ Dire)
12:52 28-07-11

NNNN


Mediaset/ No da Corte Ue a ricorso,deve rimborsare aiuti decoder
Sono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune

Roma, 28 lug. (TMNews) - Mediaset dovrà rimborsare gli aiuti
statali ottenuti negli anni scorsi per l'acquisto dei decoder. La
Corte di giustizia europea infatti ha respinto l'impugnazione
della società contro la decisione del tribunale che nel giugno
del 2001 aveva già respinto un ricorso di Mediaset, confermando
invece la richiesta arrivata dalla commissione di recuperare gli
aiuti. Il contributo, aveva spiegato il tribunale, costituiva un
vantaggio economico a favore delle emittenti terrestri, quali
Mediaset, in quanto aveva loro consentito di consolidare,
rispetto ai nuovi concorrenti, la loro posizione esistente sul
mercato e la Corte di giustizia ha confermato questo orientamento.

Mediaset dovrà rimborsare non solo i 220 milioni di euro del
contributo dello Stato, ma anche i vantaggi economici conseguenti
all'aumento dello share causato dall'operazione.


(segue)

Cos

281348 lug 11
Mediaset/ No da Corte Ue a ricorso,deve rimborsare aiuti... -2-
Giudice italiano fisser importo su modalit calcolo Commissione

Roma, 28 lug. (TMNews) - Contro i contributi concessi, la Corte
di giustizia ricorda che erano state le emittenti televisive
Centro Europa 7 Srl e Sky Italia Srl ad aver "inoltrato esposti
alla Commissione".

Secondo la Corte "il Tribunale ha rilevato correttamente che i
contributi di cui trattasi hanno spinto i consumatori
all'acquisto di decoder digitali terrestri, limitando i costi per
le emittenti televisive digitali terrestri le quali hanno potuto,
in tal modo, consolidare la loro posizione sul mercato rispetto
ai nuovi concorrenti".

La Corte conferma inoltre che "il Tribunale ha correttamente
affermato che un aiuto di cui i beneficiari diretti siano i
consumatori pu nondimeno costituire un aiuto indiretto agli
operatori economici, quali le emittenti televisive in questione.
Giustamente - prosegue la nota della Corte di giustizia Ue - il
Tribunale ha inoltre respinto l'argomento della Mediaset secondo
cui la Commissione non avrebbe dimostrato la sussistenza di un
collegamento tra il contributo e le emittenti di cui trattasi".

La Corte condivide altres il ragionamento del Tribunale secondo
cui "l'elemento di selettivit basato sulle caratteristiche
tecnologiche, che favorisce la tecnologia digitale terrestre
rispetto a quella satellitare, ha comportato una distorsione
della concorrenza, ragion per cui la misura di cui trattasi
incompatibile con il mercato comune".

La Corte risponde poi agli argomenti dedotti dalla Mediaset
secondo cui la decisione della Commissione non avrebbe consentito
di stabilire una metodologia adeguata ai fini del calcolo delle
somme che Mediaset era tenuta a rimborsare sulla base del
vantaggio indirettamente ottenuto, la cui determinazione spettava
al giudice nazionale. A parere della Mediaset, il Tribunale
sarebbe incorso in un errore di diritto, segnatamente perch
avrebbe omesso di verificare, a tal riguardo, l'applicazione del
principio della certezza del diritto. La Corte conferma,
tuttavia, che "correttamente il Tribunale ha affermato che il
diritto dell'Unione non impone alla Commissione di fissare
l'importo esatto dell'aiuto da restituire. Al contrario,
sufficiente che la decisione della Commissione consenta al
destinatario stesso di determinare, senza difficolt eccessiva,
tale importo secondo le modalit previste dall'ordinamento
nazionale".

La Corte rammenta, infine, che "l'obbligo per le autorit
nazionali di calcolare l'importo preciso degli aiuti da
recuperare deriva dall'obbligo di leale cooperazione che vincola
reciprocamente la Commissione e gli Stati membri
nell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di
Stato. Correttamente il Tribunale ha quindi affermato che
spetter al giudice nazionale, laddove venga adito, fissare
l'importo dell'aiuto da recuperare sulla base delle indicazioni
delle modalit di calcolo fornite dalla Commissione".

Cos

281357 lug 11

SALUTE: ITALIA QUARTA IN CLASSIFICA VACANZE CHE INGRASSANO

SALUTE: ITALIA QUARTA IN CLASSIFICA VACANZE CHE INGRASSANO
RICERCA GB, PER SUDDITI SUA MAESTA' AL PRIMO POSTO GLI USA
(ANSA) - LONDRA, 28 LUG - Se non volete ingrassare in
vacanza, non andate negli Usa. E nemmeno in Italia. Una ricerca
britannica ha rivelato che i sudditi di Sua Maesta' in media
tornano da una vacanza negli Stati Uniti piu' grassi di 3,6
chili, mentre dall'Italia, al quarto posto in classifica,
tornano con 3,1 chili di piu'. Al secondo posto invece sono i
Caraibi con 3,35 chili e al terzo e' la Fancia, con 3,31 chili.
La Grecia e' invece al quinto posto e la Gran Bretagna al
sesto, con un 'quoziente di ingrasso' di poco piu' di 3 chili.
Secondo la ricerca sei britannici su 10 aumentano di peso in
vacanza. La meta' di questi affermano che la colpa e' della
porzioni piu' grandi di quelle che mangiano a casa, mentre
sempre per la meta' e' la scarsa attivita' fisica a contribuire
all'aumento di peso. Per il 40% e' invece colpa dell'alcol,
mentre per il 20% si tratta dei famigerati buffet, dove un
secondo round non costa nulla. La meta' degli ingrassati
realizza il danno soltanto una volta tornato a casa, al primo
incontro con la bilancia. (ANSA).

YK4

INTERNET: VITA, BENE MORATORIA AGCOM SU COPYRIGHT, ORA LEGGE

INTERNET: VITA, BENE MORATORIA AGCOM SU COPYRIGHT, ORA LEGGE
(V. 'INTERNET: CALABRO', NON PRIMA...' DELLE 12.12)
(ANSA) - ROMA, 28 LUG - ''Oggi c'e' un primo importantissimo
risultato: si era chiesta una moratoria nell'applicazione del
regolamento dell'Agcom'' in materia di diritto d'autore su
internet ''e di fatto ora c'e''' con la stesura finale del testo
che ''non arrivera' prima di novembre. Anche il presidente
Calabro' ci e' sembrato piu' aperto''. A dirlo e' il senatore
del Pd Vincenzo Vita, dopo la nuova audizione a Palazzo Madama
del presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni sul nuovo schema stilato dall'Autorita'.
''Meglio sarebbe - prosegue Vita - se nel frattempo si
trovasse il modo di avviare un procedimento parlamentare in
materia. Ci sono delle aperture, ci e' sembrato, frutto di una
straordinaria mobilitazione della rete, che su questa questione
e' stata la terza camera. Quanto a noi, ci batteremo perche'
questo regolamento sia solamente una sequenza e si arrivi
finalmente a una legge''. (ANSA).

YVV-MAJ
28-LUG-11 13:09 NNNN