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giovedì 28 luglio 2011

Consiglio di Stato "...Motivazione dei provvedimenti di concessione della cittadinanza italiana..."




 Cons. di Stato, Sez. III, 11 luglio 2011, n. 4159

 STRANIERI
 Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4159
 Fatto - Diritto P.Q.M.
 Svolgimento del processo - Motivi della decisione
 1. L'attuale appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino senegalese presente in Italia con regolare permesso di soggiorno, nel 1997 ha fatto istanza per ottenere la cittadinanza italiana.
 Il Ministero dell'Interno, con atto notificato il 12 settembre 1998, ha espresso un diniego, con la scarna motivazione che dal casellario giudiziale, a nome dell'interessato, "emergono elementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza".
 2. L'interessato ha impugnato l'atto davanti al T.A.R. Lazio, deducendo, in sintesi, il vizio di difetto della motivazione. Deduceva infatti che i soli precedenti penali a suo carico - non meglio specificati nell'atto impugnato - riguardavano qualche episodio isolato di modestissima rilevanza penale (reati contravvenzionali o comunque bagatellari), per di più assai remoti nel tempo e sanzionati con pene modestissime con tutti i benefici di legge.
 Il T.A.R. ha accolto il ricorso, osservando che considerata la modesta rilevanza penale dei fatti addebitati, il diniego della cittadinanza non poteva esserne una conseguenza automatica. Occorreva una valutazione discrezionale complessiva, peraltro puntualmente motivata. La motivazione data nella specie non poteva essere considerante rilevante e sufficiente.
 3. L'Amministrazione appella la sentenza, deducendo, in buona sostanza, che la concessione della cittadinanza ad uno straniero - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale - è un atto altamente rilevante e delicato, che pertanto non si può ritenere vincolato o semivincolato per il solo fatto che il richiedente possieda i requisiti stabiliti dalla legge. Questi ultimi rappresentano solo le condizioni minime per l'ammissibilità della domanda, ma resta salvo il giudizio discrezionale sulla personalità del richiedente e sulla sua meritevolezza.
 L'originario ricorrente non si è costituito nel giudizio d'appello.
 4. Il Collegio osserva che, anche volendo tutto concedere alle argomentazioni di principio (invero plausibili) svolte dall'Amministrazione appellante riguardo alla discrezionalità dei provvedimenti in questa materia, resta il fatto che tali provvedimenti debbono comunque essere motivati; e che nel momento in cui la motivazione concretamente data si riferisca a fatti specifici, essa diviene sindacabile sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità.
 Ora, nel caso in esame, come si è detto sopra, la motivazione del diniego consiste e si esaurisce nella considerazione che dal certificato penale dell'interessato emergono precedenti negativi.
 Il T.A.R., mediante apposita istruttoria, ha accertato che i suddetti precedenti penali (a) risalgono a circa un decennio prima dell'atto impugnato; (b) riguardano reati di minima entità (violazione delle norme in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione; abusivo commercio di prodotti fonografici); (c) le pene irrogate erano praticamente solo simboliche, tanto più in quanto accompagnate dai benefici di legge.
 D'altra parte, conviene ribadirlo, né dalla motivazione dell'atto impugnato (che rinvia unicamente alle risultanze del casellario penale) né, per quanto possa rilevare, dagli atti difensivi dell'amministrazione, emerge alcun cenno a ulteriori fatti o comportamenti dell'interessato, in qualche modo significativi ai fini di cui si discute.
 5. In questa situazione, il Collegio ritiene di confermare la sentenza del T.A.R., stante l'insufficienza della motivazione dell'atto, alla luce dei princìpi sopra richiamati (congruità, ragionevolezza, proporzionalità).
 In conclusione l'appello va respinto.
 Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l'appello. Nulla per le spese.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


 

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