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lunedì 28 febbraio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 25-2-2011 n. 41 Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

Circ. 25 febbraio 2011, n. 41 (1).

Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Premessa

Come noto, dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell'Unione europea, costituite dal Reg. (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e dal Reg. (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009.

A seguito dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, con la Circ. 1° luglio 2010, n. 82 è stato precisato, al punto 9, che ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 relativo alla totalizzazione, fatte salve le disposizioni contrarie del regolamento stesso, qualora la legislazione di uno Stato comunitario preveda il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza:

- per il diritto o la durata delle prestazioni;

- per l'iscrizione all'assicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata);

- per l'ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente debba considerare gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica.



Cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro

Alla luce dell'articolo 6 del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, l'Istituto ha formulato uno specifico quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla possibilità di cumulare periodi assicurativi esteri ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Infatti, gli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 stabiliscono, in favore degli iscritti al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale per l'IVS, l'accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione effettiva versata in costanza di rapporto di lavoro.

Si ricorda, in proposito, che con il Msg. 20 febbraio 2004, n. 4837, punto 1, è stata confermata la Circ. 9 novembre 1993, n. 261, punto 6, che stabiliva che il predetto requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva dovesse essere perfezionato sulla sola base della contribuzione italiana.

In risposta al quesito, il suddetto Ministero ha comunicato che, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, il contenuto del punto 6 della Circ. 9 novembre 1993, n. 261 deve ritenersi superato.

Pertanto, con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario - periodi da accertare con i consueti formulari comunitari E205 e, in futuro, Paper SED P5000 -, fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l'accesso alla totalizzazione.

Inoltre, vista la rilevanza della citata disposizione e dell'ormai prossima applicazione della nuova regolamentazione comunitaria anche alla Svizzera ed ai Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, sempre dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in tali Stati.


Il Direttore generale

Nori



Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, art.6
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 988/2009
Reg. (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408/71
Reg. (CEE) 21 marzo 1972, n. 574/72
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 35

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