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domenica 7 aprile 2024

Tar 2024- per l'annullamento - nei limiti di interesse dei ricorrenti, del decreto del Capo della Polizia n. (...), datato 15 aprile 2020, con il quale all'art. 5 si dispone che "i sotto elencati frequentatori del 2 corso di formazione per vice sovrintendente tecnico che hanno completato con esito positivo il corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente tecnico, sono nominati vice sovrintendenti tecnici del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato con decorrenza giuridica ed economica dal 22 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ll, del citato D.Lgs. n. 95 del 2017";




T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 12/01/2024) 25-03-2024, n. 5838 

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6449 del 2020, proposto da x

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento 

- nei limiti di interesse dei ricorrenti, del decreto del Capo della Polizia n. (...), datato 15 aprile 2020, con il quale all'art. 5 si dispone che "i sotto elencati frequentatori del 2 corso di formazione per vice sovrintendente tecnico che hanno completato con esito positivo il corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente tecnico, sono nominati vice sovrintendenti tecnici del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato con decorrenza giuridica ed economica dal 22 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ll, del citato D.Lgs. n. 95 del 2017"; 

- nei limiti di interesse dei ricorrenti, dei decreti aventi tutti medesimo prot. n. (...), con i quali il direttore pro tempore del Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, ha comunicato il conferimento della qualifica di vice sovrintendente tecnico, "a decorrere a tutti gli effetti dal 22 febbraio 2020"; 

- di ogni altro atto precedente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della conoscenza; 

nonché per l'accertamento 

del diritto di tutti i ricorrenti ad ottenere la decorrenza giuridica del ruolo giuridico di vice sovrintendente dal 1 gennaio 2007, ovvero in subordine, dal 1 gennaio 2017 o comunque da quella decorrenza giuridica ritenuta equa e di giustizia. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Con l'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti - tutti appartenenti alla Polizia di Stato e vincitori del secondo concorso interno riservato per la copertura di 300 posti di vice sovrintendente tecnico, bandito dalla p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. ll, D.Lgs. n. 95 del 2017 - hanno impugnato il decreto del Capo della Polizia del 15 aprile 2020 (concernente la loro nomina a vice sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato) e hanno chiesto a questo Tribunale: 

- di annullare il predetto provvedimento nella parte in cui ha previsto la loro nomina nel ruolo di vice sovrintendente tecnico con decorrenza giuridica ed economica dalla data del 22 febbraio 2020 (data di conclusione del corso formativo); 

- di accertare il loro diritto "ad ottenere la decorrenza giuridica del ruolo giuridico di vice sovrintendente dall'1 gennaio 2007, ovvero in subordine, dal 1 gennaio 2017". 

1.1. Segnatamente, i ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità in parte qua del predetto decreto per "violazione e falsa applicazione dell'art. 20-quater, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; violazione e falsa applicazione del decreto del capo della polizia datato 29 dicembre 2017, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del ministero dell'interno, supplemento straordinario del 3 gennaio 2018; eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione del principio del legittimo affidamento nonché per violazione degli artt. 3, 51, 76 e 97 Cost.", osservando in sintesi: 

- che l'art. 20-quater, D.P.R. n. 337 del 1982, nel disciplinare la nomina alla qualifica di vice sovrintendente tecnico prevedeva che detta nomina "si consegue … nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego e nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso … per titoli ed esame … e successivo corso di formazione tecnico-professionale" (art. 20-quater, c. 1); e che "i frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo" (art. 20-quater, comma 7); 

- che la procedura cui gli stessi avevano partecipato richiamava il D.P.R. n. 337 del 1982 e che quindi i ricorrenti avevano un legittimo affidamento in ordine al fatto che la decorrenza giuridica della loro nomina sarebbe stata retrodatata all'1 gennaio 2007 (ovvero al primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si erano iniziate a formare le vacanze coperte con detto concorso) o - al più tardi - all'1 gennaio 2017 (tenuto conto che l'art. 2, comma 1, lett. ll, D.Lgs. n. 95 del 2017 faceva riferimento alla data del 31 dicembre 2016 per la definizione delle vacanze di organico); 

- che invece l'amministrazione aveva fatto applicazione della disciplina - introdotto a mezzo del D.Lgs. n. 126 del 2018 - di cui all'art. 2, comma 1, lett. ll, D.Lgs. n. 95 del 2017, secondo cui "i vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale"; 

- che la normativa applicata dall'amministrazione era lesiva dell'affidamento maturato dai ricorrenti e si poneva in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 51, 76 e 97 Cost. 

2. Con relazione depositata il 19 agosto 2022, il Ministero dell'Interno ha insistito per il rigetto del ricorso, sottolineando tra l'altro: 

- che la procedura concorsuale cui avevano partecipato i ricorrenti era una procedura straordinaria, prevista nell'ambito di una normativa transitoria e finalizzata a favorire la progressione di carriera degli assistenti capo tecnici, ovvero a facilitare il passaggio da assistente capo tecnico alla qualifica di vice sovrintendente tecnico; 

- che la natura straordinaria della procedura concorsuale era comprovata non solo dal fatto che la selezione si svolgeva con modalità diverse da quanto previsto dall'art. 20-quater, D.P.R. n. 337 del 1982, ma altresì dal fatto che con la predetta procedura si era prevista "un'immissione in organico in sovrannumero"; 

- che avuto riguardo alla natura straordinaria della procedura, volta a favorire la progressione di carriera da parte dei ricorrenti, gli stessi non potevano aver maturato alcun ragionevole affidamento sulla retrodatazione della nomina ai sensi dell'art. 20-quater D.P.R. n. 335 del 1982 (avuto riguardo al fatto che il riconoscimento della qualifica avveniva secondo modalità diverse previste da detta procedura) e che non poteva essere lamentata alcuna disparità di trattamento con riferimento ai partecipanti a diverse procedure concorsuali (bandite, appunto, ai sensi della normativa ordinaria prevista dall'art. 20-quater, D.P.R. n. 335 del 1982). 

3. Con memoria del 30 novembre 2023, l'amministrazione ha ulteriormente argomentato a sostegno dell'infondatezza del ricorso. 

4. Con memoria del 12 dicembre 2023, i ricorrenti hanno insistito in tutte le loro domande, precisando che "il principio del legittimo affidamento è stato violato non con riferimento a procedure diverse, ma perché i ricorrenti hanno confidato in una previsione del bando che è stata stravolta da una norma sopravvenuta". 

5. All'udienza pubblica del 12 gennaio 2024, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione. 

6. Il ricorso è infondato e va respinto. 

7. A tal riguardo deve innanzitutto premettersi che l'amministrazione resistente ha agito in maniera del tutto coerente con la normativa primaria, ovvero con la previsione dell'art. 2, comma 1, lett. ll, D.Lgs. n. 95 del 2017 così come modificata dal D.Lgs. n. 126 del 2018 secondo cui "i vincitori dei concorsi banditi ai sensi della predetta disposizione entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale". 

Va infatti notato che tale specifica previsione dell'art. 2, comma 1, lett. ll, D.Lgs. n. 95 del 2017 - introdotta con il "correttivo" di cui al D.Lgs. n. 126 del 2018 - non poteva che applicarsi anche ai ricorrenti, tenuto conto che il legislatore delegato ha espressamente previsto tale circostanza, statuendo che la regola sulla decorrenza si applicava in relazione a tutti i concorsi "straordinari" indetti "entro il 2017, il 2018 e il 2019" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. ll, D.Lgs. n. 95 del 2017, ivi compreso - quindi - quello cui hanno partecipato i ricorrenti (bandito, peraltro, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 126 del 2018). 

8. Ciò chiarito, il Collegio ritiene che sia evidente l'infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. ll, D.Lgs. n. 95 del 2017 prospettate da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. 

Così come puntualmente notato dalla p.a. resistente nella relazione versata in atti, la procedura selettiva cui hanno partecipato i ricorrenti rientra nell'ambito delle "misure transitorie e di carattere straordinario che il legislatore del "riordino delle carriere" ha previsto per il riequilibrio delle consistenze organiche dei vari ruoli della Polizia di Stato" (relazione della p.a., pag. 7) e ha consentito ai ricorrenti l'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici mediante una procedura speciale per soli titoli - evidentemente diversa (per modalità di espletamento, criteri di selezione e requisiti di partecipazione) da quelle ordinarie previste dal D.P.R. n. 337 del 1982 - e, soprattutto, "in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di 1831 unità previste dalla tabella A del D.P.R. n. 337 del 1982, tanto da arrivare agli attuati 2192 effettivi" (relazione della p.a., pag. 9). 

Ciò premesso sulla natura straordinaria della procedura in oggetto, è evidente che nessuno dei profili di illegittimità costituzionale lamentati da parte ricorrente abbia una consistenza tale da rendere doverosa la promozione di un giudizio di legittimità innanzi alla Corte costituzionale ex art. 23, L. n. 87 del 1953. 

8.1. In primo luogo, deve infatti notarsi che i ricorrenti già al momento dell'indizione della procedura concorsuale - bandita, come si è già evidenziato, sulla base di una normativa transitoria e straordinaria - non potevano riporre alcun ragionevole e legittimo affidamento sul fatto che la decorrenza giuridica della loro nomina sarebbe stata retrodatata al 1 gennaio 2006 o al 1 gennaio 2017. 

A tal proposito, è innanzitutto dirimente il fatto che al momento della pubblicazione del bando di concorso cui i ricorrenti hanno partecipato il D.Lgs. n. 126 del 2018 era già stato pubblicato, sicché sin dal momento della partecipazione alla procedura ai ricorrenti era noto che gli effetti giuridici della loro nomina sarebbero decorsi a far data dalla conclusione del corso di formazione. 

Ferma la risolutiva circostanza appena notata, sussistono poi ulteriori motivi per cui non poteva sussistere in capo ai ricorrenti alcun legittimo affidamento sull'applicazione in loro favore della previsione di cui all'art. 20-quater, D.P.R. n. 337 del 1982. 

Deve, infatti, ribadirsi la natura speciale e straordinaria della procedura (che non solo ha colmato carenze di organico formatesi negli anni ma - come si è detto - ha anche consentito nomine in sovrannumero rispetto alla pianta organica, con conseguente impossibilità di fare riferimento all'anno "l'anno nel quale si sono verificate le vacanze" per ancorare la decorrenza giuridica della nomina) e deve sottolinearsi che il bando di concorso non conteneva alcun riferimento alle regole previste ordinariamente dall'art. 20-quater, comma 7, D.P.R. n. 337 del 1982 ai fini della decorrenza della nomina. 

A tal riguardo deve evidenziarsi che il bando di concorso (pur richiamando in maniera generica nelle sue premesse il D.P.R. n. 337 del 1982) non conteneva alcuno specifico richiamo alla disciplina ordinaria per l'assunzione dei vice sovrintendenti tecnici, mentre al contrario richiamava a più riprese la disciplina speciale di cui all'art. 2, comma 1, lett. ll, D.Lgs. n. 95 del 2017 (cfr. artt. 1 e 6). Disciplina cui è naturale dovesse farsi riferimento - quindi - anche per quanto riguarda la decorrenza della nomina. 

In altri termini, non sussistevano affatto i presupposti per la formazione di alcun ragionevole affidamento meritevole di tutela in capo ai ricorrenti in ordine alla sicura retrodatazione della loro nomina ex art. 20-quater, D.P.R. n. 337 del 1982, avuto riguardo: 

- al carattere straordinario e speciale della procedura; 

- alla natura transitoria della normativa sulla base della quale la stessa è stata bandita; 

- ai chiari problemi di coordinamento tra la normativa transitoria per il reclutamento in sovrannumero e a quella ordinaria sulla retrodatazione della nomina alla data delle vacanze; 

- al fatto che il bando non faceva alcun richiamo alle previsioni di cui all'art. 20-quater, D.P.R. n. 337 del 1982, né alcun riferimento alla disciplina che sarebbe stata applicata per la nomina; 

- soprattutto, al fatto che alla data di pubblicazione del bando il legislatore delegato era già intervenuto con il D.Lgs. n. 126 del 2018 a chiarire il regime di decorrenza della nomina dei soggetti vincitori della procedura speciale. 

8.2. Sotto altro profilo, non può poi ritenersi che la scelta discrezionale del legislatore di non applicare ai vincitori dei concorsi ex art. 2, comma 1, lett. ll, D.Lgs. n. 95 del 2017, il regime di cui all'art. 20-quater, D.P.R. n. 337 del 1982 sia stata discriminatoria e irragionevole, in violazione dei principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. 

In tal senso, va innanzitutto evidenziato che proprio la natura straordinaria e speciale della procedura ex art. 2, comma 1, lett. ll, D.Lgs. n. 95 del 2017 impedisce di ritenere sussistente qualsivoglia disparità di trattamento rispetto ai soggetti che sono divenuti sovrintendenti tecnici attraverso le procedure ordinarie previste dall'art. 20-quater, D.P.R. n. 337 del 1982. 

Così come notato dall'amministrazione, infatti, "non è solo la decorrenza giuridica ad essere differente tra la procedura concorsuale ordinaria pre-riordino … e la procedura concorsuale straordinaria prevista nella fase transitoria del riordino a cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti. Anche il modo con cui hanno conseguito la nomina alla nuova qualifica è differente, nel secondo caso solo per concorso a titoli di servizio ed in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche, mentre nel primo caso per scrutinio per merito comparativo e per concorso a titoli ed esami e solamente per le vacanze d'organico previste nei rispettivi profili professionali". 

Tale diversità tra le procedure esclude la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra gli odierni ricorrenti e coloro che sono stati immessi nella qualifica di vice sovrintendente ex art. 20-quater, D.P.R. n. 337 del 1982, e consente di affermare che il legislatore non aveva alcun dovere di prevedere anche per gli odierni ricorrenti la retrodatazione della nomina. 

Ciò tanto più se si considera che - come notato a più riprese da questo Tar - "le norme in materia di retrodatazione della nomina sono espressione di discrezionalità del legislatore" (v. Tar Lazio, I-quater, 29 maggio 2023, n. 9056 e 7 maggio 2019, n. 5723) e che nel caso di specie non è dato rinvenire profili di evidente illogicità o di manifesta arbitrarietà della decisione del legislatore di non prevedere la retrodatazione giuridica della nomina per i vincitori dei concorsi ex art. 2, comma 1, lett. ll, D.Lgs. n. 95 del 2017 (che, al contrario, appare coerente con la razionalità complessiva della normativa transitoria adottata dal legislatore del riordino, come puntualmente ricostruita nella relazione versata in atti dall'amministrazione). 

8.3. Infine, è appena il caso di evidenziare che appare manifestamente infondata la questione - invero lamentata del tutto genericamente - circa la violazione dell'art. 76 Cost., avuto riguardo agli ampi criteri direttivi fissati nella delega legislativa di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), L. n. 124 del 2015 (ovvero dalla delega sulla base della quale sono stati adottati tanto il D.Lgs. n. 95 del 2017, quanto il D.Lgs. n. 126 del 2018), che non escludevano (e anzi ammettevano espressamente) il potere del legislatore delegato di prevedere, nell'ambito del complessivo intervento di "riordino", le "occorrenti disposizioni transitorie". Criteri che, quindi, consentivano al legislatore delegato non solo di prevedere e disciplinare, con normativa transitoria, le procedure straordinarie di reclutamento da indire in fase di prima attuazione del disposto "riordino", ma anche di articolare - in maniera coerente e logica - la disciplina sulla decorrenza giuridica della nomina dei vincitori di dette procedure. 

9. Per tutte le ragioni sopra illustrate il ricorso è infondato e va respinto. 

10. Le spese processuali - tenuto conto della peculiarità della vicenda - possono essere integralmente compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 

Concetta Anastasi, Presidente 

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore 

Dario Aragno, Referendario 


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