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lunedì 28 febbraio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 23-2-2011 n. 4497 D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 e art. 12, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Decorrenza della pensione in totalizzazione. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 23 febbraio 2011, n. 4497 (1).

D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 e art. 12, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Decorrenza della pensione in totalizzazione.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Come è noto l'articolo 12, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che «L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, è sostituito dal seguente: “Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria”».

Ciò posto, è stato chiesto, da alcune parti sociali, se a seguito della nuova formulazione dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2006 - come sostituito dal citato articolo 12 della L. n. 122 del 2010, la pensione di vecchiaia in totalizzazione debba decorrere trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti ovvero decorsi 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di pensione in totalizzazione.

La problematica in esame è stata oggetto di una richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il predetto Dicastero ha chiarito che “alla stregua di quanto previsto per la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la pensione di vecchiaia in totalizzazione debba decorrere trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione”.

Pertanto al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese.

Resta ferma la possibilità per l'interessato di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei prescritti requisiti.



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, art. 5

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