D.L. 29-12-2010 n. 225
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2010, n. 303.
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (1).
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2010, n. 303.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare
misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione
dei correlati adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Proroghe non onerose di termini in scadenza
1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in
data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31
dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero
la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi
giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
Art. 2 Proroghe onerose di termini
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno
2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i
termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario
sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011
a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota
del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo
di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100
milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi
amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al
precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate
nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalità. Al
maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16
dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30
giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente,
pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi
dell'articolo 3.
3. È sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di
gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall'articolo 39,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del
presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338
e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa
di 45 milioni di euro per l'anno 2011. Il limite di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
non si applica ai crediti d'imposta concessi in base
all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.
All'onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 3.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24
milioni di euro per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi
dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, sono
stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da
rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo
periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di
imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che
si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria
di cui al primo periodo.
6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per
l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli
uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure
di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in
deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i
contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo
2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto
stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi
dell'articolo 3.
7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono inseriti i seguenti:
«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione
immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo
restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2
dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al
fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente
l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di
cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo
d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della
difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del
valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi
dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte
dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo
1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri
e valori di
mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente
comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della
citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli
immobili sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi
realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero
territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo
314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello
Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia
delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo
utilizzato ai sensi del comma 196-ter, più gli interessi legali
maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al
punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le
attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili
alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei
beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per
essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con
provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune di
Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di
comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione
economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per
gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono
accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie
rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma
13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo
Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di
Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per
l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,
esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle
entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per essere destinata all'estinzione
dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi
del medesimo comma 196.».
8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: «L'anticipazione
è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi
dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte
residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico
del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».
9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis. Per
l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento
pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è
autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i
finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si
applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede
all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui
al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del
debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a
carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del
Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente
in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti
territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti
della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo
di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già
effettuati.»;
b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento
della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il
Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore
all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure
analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo
per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari
all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario
straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque
termine, allorché risultano
esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e
residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale
provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;
c) al comma 14-quater, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
«Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti,
ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse
eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del
comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno
di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello
Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso
Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui
all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
d) al comma 15, il primo periodo è soppresso;
e) al comma 17, le parole «L'accesso al fondo di cui al comma 14 è
consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della
gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle
anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva
da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze»; l'ultimo periodo, in fine, è
soppresso.
10. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, la lettera d) è così sostituita:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera
a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con
gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al
rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia,
dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di
programma di stabilità e crescita:
fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante
riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli
stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui
all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi
incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e
per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa,
nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui
all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza
informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze;
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento
dei titoli di Stato;
in un range tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità
ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo
la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata
la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti
uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;».
11. All'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della difesa
individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione
del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle
relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono
ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da
esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle
funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con
il decreto di conferimento degli immobili al fondo.». Nel caso in cui
le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi,
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede
secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi o le
risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla
cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli
immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità
previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine
possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui
all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle
difesa.».
12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai sensi
del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi,
dall'entrata in vigore del presente decreto si procede secondo
quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli
impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra
2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul
di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione
dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per
fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al
decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni
dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede
all'estensione della linea di credito già esistente.
Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il
Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo
di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente
decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo,
diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano
risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla
alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi
di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow
(NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello
strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già
esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati
mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia.
14. È altresì prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia
per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei
Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine
la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800
milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di
mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction
and growth trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo
monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e
delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio tramite
l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust,
per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo
(DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a
disposizione presso il Fondo monetario internazionale.
15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia dello
Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per
la copertura di eventuali rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia
dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del
capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si
provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di
base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni
successivi.
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della
garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, è possibile provvedere mediante anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il
termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura
speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10
maggio 2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
giugno 2010, n. 99.
18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle
convenzioni delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello
stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per
l'adozione dei relativi atti presupposti.
19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale
attività principale,»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93
milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per
l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede
rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010,
di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio»;
b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento,
entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di
quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli
interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma
847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni; il versamento è effettuato a valere sulle
risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di
euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo
delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate
nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti
programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere
destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le
predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario
2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio
nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio
finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante
accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla
categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per
ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili,
costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per
effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle
Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni
degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli
effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare
spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per
l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Tabella 1
(previsto dall'articolo 1)
TERMINE FONTE NORMATIVA
1° gennaio 2011 articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
31 maggio 2010 articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, limitatamente all’ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897.
31 dicembre 2010 articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
31 dicembre 2010 articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al
trasporto pubblico locale.
20 novembre 2008 articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
31 dicembre 2010 articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.
articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successive modificazioni.
articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 dicembre 2010 Programma statistico nazionale 2008-2010 -
aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
trenta giorni articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170.
31 dicembre 2010 articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102.
1° gennaio 2011 articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
31 dicembre 2010 articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 2005, n. 26.
1° gennaio 2011 articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1° gennaio 2011 articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
30 luglio 2011 articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
31 dicembre 2006 articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nei limiti di spesa.
31 dicembre 2010 articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
31 dicembre 2010 articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33.
31 dicembre 2010 Programma nazionale triennale della pesca e
dell’acquacoltura di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’
articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.
1° gennaio 2011 articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
31 dicembre 2010 articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
1° gennaio 2011 articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo
2006, n. 161.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13.
31 dicembre 2010 articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73.
31 dicembre 2010 articolo 5, comma 6, lettere a) e b) del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31 (2), comprese anche le disposizioni relative alle dighe di
ritenuta di cui all’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2004, n. 139.
due anni articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
31 dicembre 2010 articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25.
19 gennaio 2011 articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n.
120.
31 dicembre 2010 articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e
delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 257 del 3 novembre 2010.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a
sostegno dell’autotrasporto, con il provvedimento di cui all’ articolo
1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
31 dicembre 2010 articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e
15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
31 dicembre 2010 articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
31 dicembre 2010 articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102.
31 gennaio 2011 articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3
agosto 2007, n. 120.
31 dicembre 2010 articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31; articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio
2009, n. 99.
28 febbraio 2011 articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n.
40.
data di entrata in vigore del presente decreto-legge Consiglio
nazionale per l’alta formazione artistica e musicale di cui all’
articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
data di entrata in vigore del presente decreto-legge Consiglio
nazionale della pubblica istruzione di cui all’ articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
Anno accademico 2011-2012 articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129.
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, limitatamente al Presidente dell’ente di cui all’
articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273.
31 dicembre 2010 articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51.
articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
1° gennaio 2011 articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
31 dicembre 2010
31 dicembre 2010 articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
31 dicembre 2010 articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248.
1° gennaio 2011
30 settembre 2011 articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
31 dicembre 2010 articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
31 dicembre 2009 articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e articolo 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 2 settembre 2009.
31 dicembre 2010 articolo 12, comma 1, lettera p-bis) del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164.
30 aprile 2011 articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
Un anno articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
31 dicembre 2010 articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.
(2) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non
corretto: «legge 28 febbraio 2007, n. 31».
Allegato 1
(previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera a))
- Accordo Banca d’Italia - Fondo Monetario Internazionale
INTERNATIONAL MONETARY FUND
Borrowing Agreement with Banca d’Italia
Prepared by the Finance Department and the Legal Department
Approved by Andrew Tweedie and Sean Hagan
October 21, 2009
I. Introduction
1. This paper presents for the approval of the Executive Board a draft
borrowing agreement between Banca d’Italia and the Fund. On March 20,
the European Union announced the support of its member states to boost
the IMF’s lending capacity by up to EUR 75 billion (about US$110
billion). (3)As part of this commitment, Banca d’Italia has agreed to
lend the Fund up to EUR 8.11 billion (about US$12 billion or SDR 7.5
billion).
Staff and representatives of Banca d’Italia have now reached agreement
on a draft borrowing agreement, the text of which is set forth in the
Attachment (the «Agreement»). The Agreement would make an important
contribution to the multilateral effort to ensure the adequacy of the
Fund’s financial resources, adding to the resources available to the
Fund from the bilateral loan and note purchase agreements already in
effect (Japan, Norges Bank, Canada, the UK, the People’s Bank of
China, Deutsche Bundesbank, and De Nederlandsche Bank NV), or expected
to become effective shortly (France, the Swiss National Bank, and
Spain). (4)It is expected that borrowing agreements with other EU
members containing broadly similar terms will be proposed for Board
approval in the near future.
2. The Agreement closely follows the terms of the previous borrowing
agreements; hence Board approval on a lapse of time basis is proposed.
2
II. Specific features of the proposed agreement
3. This section highlights the key terms and provisions that are unique
to the Agreement compared to the Japan borrowing agreement, reflecting
the preferences of Banca d’Italia and other EU members, as well as
developments since the Japan loan was agreed, including the possible
enlargement and expansion of the New Arrangements to Borrow (NAB). The
staff report for the Japan borrowing agreement contains a summary of
other key terms and conditions that are common to both the Agreement
and the Japan agreement. (5)
Amount
4. The ceiling for drawings under the Agreement is expressed in euros
(the SDR equivalent of EUR 8.11 billion), rather than in U.S. dollars
as in the case of the Japan agreement. Unlike the Japan agreement,
which established a cumulative limit for drawings, the Agreement would
give the Fund a revolving line of credit, which parallels the NAB and
the agreements with Norges Bank, France, Deutsche Bundesbank, Spain,
and De Nederlandsche Bank (i.e., repayments of drawings would restore
proportionately the amount that could be drawn under this agreement),
contributing to the flexibility in utilizing the resources made
available to the Fund under the Agreement (Paragraph 5(d)).
Term of the Agreement
5. The Agreement has an initial term of two years, which commences on
the date the agreement becomes effective (Paragraph 2(a)). The initial
term can be extended for successive one-year periods for a total
drawing period of up to four years, subject to the agreement of Banca
d’Italia (Paragraph 2(b)). (In contrast, the borrowing agreement with
Japan provided for a one-year initial term, that is extendable for
additional one-year periods subject to consultation with Japan, for up
to a total five-year period.)
Folding the Agreement into an Expanded and More Flexible NAB
6. In view of the stated intention by the G20 leaders to incorporate
immediate financing from members into an expanded and more flexible
NAB, and consistent with the other bilateral loan and notes purchase
agreements approved after July 1, 2009, the Agreement gives Banca
d’Italia the option to terminate the term of the Agreement with
respect to any undrawn balances upon the participation of Italy, Banca
d’Italia, or another official institution of Italy, in an enlarged and
more flexible NAB (Paragraph 2(c)). The terms pursuant to which
outstanding drawings under the Agreement could be folded into the NAB
raise issues of permissible uses of NAB resources, and thus will need
to be addressed separately as part of the upcoming discussions on the
NAB.
3
Limits on Drawings
7. The Agreement provides for weekly and monthly limits on drawings, as
in the case of Japan. Specifically, unless otherwise agreed between
Banca d’Italia and the Fund, the Fund cannot draw more than the
equivalent of EUR 1 billion during any calendar week, nor more than
the equivalent of EUR 4 billion during any calendar month (Paragraph
3(b)).
Maturity
8. As in the case of the Japan agreement, each drawing has a maturity
of three months, which may be extended by additional periods of three
months for up to a total of five years from the date of drawing. In
line with all borrowing agreements concluded after the Japan
agreement, to reduce the administrative burden for Banca d’Italia and
the Fund, the agreement provides that the maturity dates of all
outstanding drawings are automatically deemed to be extended unless
the Fund notifies Banca d’Italia at least five business days before a
maturity date that the Fund does not elect to extend that maturity
date (Paragraph 5(a)).
Encashment
9. Banca d’Italia expressed the preference to have traditional
provisions for immediate encashability of its claims under the
Agreement in case of balance of payments need, so as to be in a
position to treat its claims on the Fund as reserve assets. Paragraph
9 of the Agreement provides for such immediate encashability,
consistent with the recently amended Guidelines for Borrowing by the
Fund, which established an initial limit of SDR 15 billion under each
agreement on immediate encashability. (6)Under this provision, at the
request of Banca d’Italia the Fund will make an immediate early
repayment at face value of all or a portion of the drawings
outstanding under the Agreement if Banca d’Italia represents that the
balance of payments and reserve position of Italy justify such
repayment and the Fund, having given this representation the
overwhelming benefit of any doubt, determines that there is a need for
the early repayment as requested by Banca d’Italia in light of
Italy’s balance of payments and reserve position.
Central Bank as Counterpart
10. Technical provisions on media and modalities of payment (in
particular paragraph 7) reflect the fact that the counterpart under
the Agreement is not a member but the central bank of a member.
Regarding SDR payments, and in line with the agreements with Norges
Bank, Deutsche Bundesbank, the Swiss National Bank, and De
Nederlandsche Bank NV, the authorities have agreed that such payments
can be made on behalf of Banca d’Italia to Italy’s account in the
Special Drawing Rights Department.
4
11. The Agreement will be signed by Banca d’Italia after the Italian
Parliament has approved a government guarantee, which is expected to
take place in the coming three months. Moreover, as the Fund is not
borrowing directly from Italy, the Agreement will become effective
only when Italy has consented, in accordance with Article VII, Section
1(i), to the Fund’s borrowing of euros from the Banca d’Italia
(Paragraph 15(b)).
5
Proposed decision
Accordingly, the following decision, which may be adopted by a majority
of the votes cast, is proposed for adoption by the Executive Board:
1. The Fund deems it appropriate, in accordance with Article VII,
Section 1(i) of the Articles of Agreement, to replenish its holdings
of currencies in the General Resources Account by borrowing from Banca
d’Italia on the terms and conditions set forth in the proposed
borrowing agreement with Banca d’Italia that is set out in the
Attachment to EBS/09/__, 10/__/09 (the «Agreement»).
2. The Executive Board approves the Agreement and authorizes the
Managing Director to take such actions as are necessary to execute the
Agreement on behalf of the Fund.
3. The Managing Director is authorized, following the execution of the
Agreement, to make such determinations and take such actions as are
necessary to implement the Agreement, including but not limited to the
making of drawings, the extension of the term of the Agreement and the
maturity of drawings thereunder, and the determination of the media
for drawings and payments in light of the Fund’s operational needs.
Such determinations and actions shall be consistent with the policies
and guidelines on borrowing and the use of borrowed resources that are
adopted by the Executive Board.
4. The Executive Board shall be informed of developments related to the
implementation of the Agreement in reports to be furnished by the
Managing Director on a quarterly basis throughout the term of the
Agreement, with reports to be furnished more frequently in the event
of significant developments related to the Agreement. Such reports
shall cover all
6
aspects of the implementation of the Agreement, including, as
applicable, drawings made, disposition of amounts borrowed, and
repayment of drawings.
7
Borrowing Agreement Between Banca d’Italia
and the International Monetary Fund
1. Purposes and Amounts.
(a) In light of the multilateral effort to ensure the adequacy of the
financial resources available to the International Monetary Fund (the
«Fund»), and with a view to supporting the Fund’s ability to provide
timely and effective balance of payments assistance to its members,
Banca d’Italia agrees to lend to the Fund an SDR-denominated amount up
to the equivalent of EUR 8.11 billion, on the terms and conditions set
out below.
(b) This agreement is based on Article VII, Section 1(i) of the
Articles of Agreement of the IMF, which authorizes the Fund to borrow
from Fund members or other sources if it deems such action appropriate
to replenish its holdings of any member’s currency in the General
Resources Account (GRA). This agreement must be considered in light of
the Fund’s Guidelines on Borrowing which make clear that quota
subscriptions are and should remain the basic source of Fund
financing, and that the role of borrowing is to provide a temporary
supplement to quota resources.
2. Term of the Agreement
(a) Subject to subparagraph (b), the Fund may make drawings in
accordance with the terms of this agreement for a period of two years
commencing on the date of the first drawing or one month after the
date the agreement enters into force according to paragraph 15(b),
whichever is earlier. Unless otherwise agreed between Banca d’Italia
and the Fund, the Fund shall give Banca d’Italia at least five
business days’ (Rome) notice of its intention to draw, and shall
provide payment instructions at least two business days (Rome) prior
to the value date of the transaction by SWIFT.
(b) With the agreement of Banca d’Italia, the Fund may, if warranted in
light of the Fund’s overall liquidity situation and actual and
prospective borrowing requirements, extend the term of this agreement
for successive one-year periods for a total drawing period of up to
four years, effective upon notice being given by the Fund at least one
month prior to expiration of the then current term.
(c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b), Banca d’Italia may, at
its option, terminate the term of this agreement if Italy, Banca
d’Italia or another official institution of Italy is a participant in
an enlarged and amended New Arrangements to Borrow («NAB») that
becomes effective after the date of this agreement.
3. Uses, Estimates and Limits on Drawings.
(a) After consultation with Banca d’Italia, and taking into account
both the Fund’s liquidity position and the need to achieve, in the
medium-term, broadly balanced drawings under the Fund’s bilateral
borrowing agreements, the Fund may make drawings under this agreement
in connection with (i) any use of Fund resources in the General
Resources.
8
Account, or (ii) the payment of the Fund’s outstanding indebtedness
under other official sector borrowing effected pursuant to Article
VII, Section 1(i) of the Fund’s Articles of Agreement, in
circumstances where the terms of such other borrowing permit the Fund
to make drawings under such other borrowing in connection with the
payment of the Fund’s outstanding indebtedness under this agreement.
(b) Unless otherwise agreed between Banca d’Italia and the Fund, the
Fund shall not draw more than the equivalent of EUR 1 billion during
any calendar week, nor more than the equivalent of EUR 4 billion
during any calendar month, as calculated pursuant to paragraph 11(b).
(c) The Fund shall not make a drawing under this agreement if such
drawing would result in total outstanding drawings under this
agreement exceeding EUR 8.11 billion at the time of such drawing, as
calculated pursuant to paragraph 11(b).
(d) Prior to the beginning of each quarter of the Fund’s financial
year, the Fund shall provide Banca d’Italia with its best estimates of
the amounts that it expects it will draw under this agreement during
the forthcoming quarter, and shall provide revised estimates during
each quarter where this is warranted.
4. Evidence of Indebtedness
(a) At the request of Banca d’Italia, the Fund shall issue to Banca
d’Italia nonnegotiable instruments evidencing the Fund’s indebtedness
to Banca d’Italia arising under this agreement. The form of the
instruments shall be agreed between the Fund and Banca d’Italia.
(b) Upon repayment of the amount of any instrument issued under
subparagraph (a) and all accrued interest, the instrument shall be
returned to the Fund for cancellation. If less than the amount of such
an instrument is repaid, the instrument shall be returned to the Fund
and a new instrument for the remainder of the amount shall be
substituted with the same maturity date as the old instrument.
5. Maturity
(a) Except as otherwise provided in this paragraph 5 and in paragraph 9
below, each drawing under this agreement shall have a maturity date of
three months from the drawing date. The Fund may in its sole
discretion elect to extend the maturity date of any drawing or of any
portion thereof by additional periods of three months after the
initial maturity date, which extension the Fund shall automatically be
deemed to have elected with respect to the maturity dates for all
drawings then outstanding unless, at least five business days (Rome)
before a maturity date, the Fund notifies Banca d’Italia in writing
that the Fund does not elect to extend the maturity date of a
particular drawing or portion thereof; provided however that, in no
event, shall the maturity date of any drawing be extended to a date
that is later than the fifth anniversary of the date of such drawing.
9
(b) The Fund shall repay the principal amount of each drawing or
relevant part thereof on the maturity date applicable to that drawing
or part thereof pursuant tosubparagraph (a).
(c) After consultation with Banca d’Italia, the Fund may make an early
repayment in part or in full of the principal amount of any drawing
prior to the maturity date applicable to the drawing pursuant to
subparagraph (a), provided that the Fund notifies in writing Banca
d’Italia at least five business days (Rome) before any such repayment.
(d) Repayments of drawings shall restore pro tanto the amount that can
be drawn under this agreement. The extension of maturity of a drawing
or of any part thereof pursuant to subparagraph (a) shall not reduce
the amount that can be drawn under this agreement.
(e) If a maturity date for a drawing is not a business day in the place
where payment is to be made, then the payment date for the principal
amount of such drawing will be the next business day in that place. In
such cases, interest will accrue up to the payment date.
6. Rate of Interest
(a) Each drawing shall bear interest at the SDR interest rate
established by the Fund pursuant to Article XX, Section 3 of the
Fund’s Articles of Agreement; provided however that, if the Fund pays
an interest rate higher than the SDR interest rate on outstanding
balances from any other borrowing on comparable terms that has been
effected pursuant to Article VII, Section 1(i) of the Fund’s Articles
of Agreement, and for as long as the payment of such higher interest
rate remains in effect, the interest rate payable on drawings under
this agreement shall be equivalent to the interest rate paid by the
Fund on such other comparable borrowing.
(b) The amount of interest payable on each drawing shall be calculated
on the basis of the outstanding amount of the drawing. Interest shall
accrue daily and shall be paid promptly by the Fund after each July
31, October 31, January 31 and April 30.
7. Denomination, Media and Modalities of Drawings and Payments
(a) The amount of each drawing and corresponding repayment under this
agreement shall be denominated in SDRs.
(b) Unless otherwise agreed between the Fund and Banca d’Italia, the
amount of each drawing shall be paid by Banca d’Italia, on the value
date specified in the Fund’s notice under paragraph 2, by transfer of
the SDR equivalent amount of euros to the account of the Fund at the
designated depository of Italy.
10
(c) Except as otherwise provided in paragraph 9 below, and unless
otherwise agreed between the Fund and Banca d’Italia, repayments by
the Fund of principal under this agreement shall be made in euros.
(d) Payments by the Fund of interest under this agreement shall
normally be made in SDRs; provided that the Fund, with the consent of
Banca d’Italia, may make interest payments in euros or any other
freely usable currency.
(e) All payments made by the Fund in euros shall be made by crediting
the amount due to an account specified by Banca d’Italia. Payments in
SDRs shall be made by crediting Italy’s account in the Special Drawing
Rights Department. Payments in any other currency shall be made to an
account specified by Banca d’Italia.
8. Termination of Drawings at Request of Banca d’Italia
The Banca d’Italia’s commitment to meet drawings under this agreement
shall be terminated at the request of Banca d’Italia if (i) Banca
d’Italia represents that the balance of payments and reserve position
of Italy does not justify further drawings, and (ii) the Fund, having
given this representation the overwhelming benefit of any doubt,
determines that no further drawing should be made in light of the
balance of payments and reserve position of Italy.
9. Early Repayment at Request of Banca d’Italia
At the request of Banca d’Italia, Banca d’Italia shall obtain early
repayment at face value of all or a portion of the drawings
outstanding under this agreement, if (i) Banca d’Italia represents
that the balance of payments and reserve position of Italy justifies
such repayment, and (ii) the Fund, having given this representation
the overwhelming benefit of any doubt, determines that there is a need
for the early repayment as requested by Banca d’Italia in light of the
balance of payments and reserve position of Italy. After consultation
with Banca d’Italia, the Fund may make repayments pursuant to this
paragraph 9 in SDRs or a freely usable currency as determined by the
Fund.
10. Transferability
(a) Except as provided in subparagraphs (b) through (h) below, Banca
d’Italia may not transfer its obligations under this agreement, or any
of its claims on the Fund resulting from outstanding drawings under
this agreement, except with the prior consent of the Fund and on such
terms or conditions as the Fund may approve.
(b) Banca d’Italia shall have the right to transfer at any time all or
part of any claim on the Fund resulting from outstanding drawings
under this agreement to any member of the Fund, to the central bank or
other fiscal agency designated by any member for purposes of Article
V, Section 1 of the Fund’s Articles of Agreement («other fiscal
agency»), or to any official entity that has been prescribed as a
holder of SDRs pursuant to Article XVII, Section 3 of the Fund’s
Articles of Agreement.
11
(c) The transferee of a claim transferred pursuant to subparagraph (b)
shall, as a condition of the transfer, assume the liability of Banca
d’Italia pursuant to paragraph 5(a) regarding the extension of the
maturity of drawings related to the transferred claim. More generally,
any claim transferred pursuant to subparagraph (b), shall be held by
the transferee on the same terms and conditions as the claim was held
by Banca d’Italia, except that (i) the transferee shall acquire the
right to request early repayment under paragraph 9 only if it is a
member, or the central bank or other fiscal agency of a member, and at
the time of transfer the member’s balance of payments and reserve
position is considered sufficiently strong in the opinion of the Fund
that its currency is used in transfers under the Financial
Transactions Plan, (ii) if the transferee is a member or the central
bank or other fiscal agency of a member, the reference to euros in
paragraph 7 shall be deemed to refer
to the transferee’s currency, and in other cases it shall be deemed to
refer to a freely usable currency determined by the Fund, (iii)
payments related to the transferred claim shall be made to an account
specified by the transferee, and (iv) references to business days
(Rome) shall be deemed to refer to business days in the place where
the transferee is situated.
(d) The price of a claim transferred pursuant to subparagraph (b) shall
be as agreed between Banca d’Italia and the transferee.
(e) Banca d’Italia shall notify the Fund promptly of the claim that is
being transferred pursuant to subparagraph (b), the name of the
transferee, the amount of the claim that is being transferred, the
agreed price for transfer of the claim, and the value date of the
transfer.
(f) A transfer notified to the Fund under subparagraph (e) shall be
reflected in the Fund’s records if it is in accordance with the terms
and conditions of this paragraph 10. The transfer shall be effective
as of the value date agreed between Banca d’Italia and the transferee.
(g) If all or part of a claim is transferred during a quarterly period
as described in paragraph 6(b), the Fund shall pay interest to the
transferee on the amount of the claim transferred for the whole of
that period.
(h) If requested, the Fund shall assist in seeking to arrange transfers.
11. Effective Exchange Rate
(a) Unless otherwise is agreed between Banca d’Italia and the Fund, all
drawings, exchanges, and payments of principal and interest under this
agreement shall be made at the exchange rates for the relevant
currencies in terms of the SDR established pursuant to Article XIX,
Section 7(a) and the rules and regulations of the Fund thereunder for
the second business day of the Fund before the value date of the
transfer, exchange or payment. If this exchange rate determination
date is not a business day in Rome, such date shall be the last
preceding business day of the Fund that is also a business day in Rome.
12
(b) For purposes of applying the limit on drawings specified in
paragraphs 1, 3(b), and 3(c), the euro value of each SDR-denominated
drawing shall be determined and permanently fixed on the value date of
the drawing based on the euro/SDR exchange rate established pursuant
to Article XIX, Section 7(a) and the rules and regulation of the Fund
thereunder for the second business day of the Fund before the value
date of the drawing. If this exchange rate determination date is not a
business day in Rome, such date shall be the last preceding business
day of the Fund that is also a business day in Rome.
12. Changes in Method of Valuation of SDR
If the Fund changes the method of valuing the SDR, all transfers,
exchanges and payments of principal and interest made two or more
business days of the Fund after the effective date of the change shall
be made on the basis of the new method of valuation.
13. Non-Subordination of Claims
The Fund agrees that it will not take any action that would have the
effect of making Banca d’Italia’s claims on the Fund resulting from
outstanding drawings under this agreement subordinate in any way to
claims on the Fund resulting from any other borrowing effected
pursuant to Article VII, Section 1(i) of the Fund’s Articles of
Agreement.
14. Settlement of Questions
Any question arising under this agreement shall be settled by mutual
agreement between Banca d’Italia and the Fund.
13
15. Final Provisions
(a) This agreement may be executed in duplicate counterparts, each of
which shall be deemed an original and both of which together shall
constitute but one and the same instrument.
(b) This agreement shall become effective on the date last signed below
or the date on which Italy provides the concurrence that is required
under Article VII, Section 1(i) of the Fund’s Articles of Agreement
for Fund borrowing of euros from Banca d’Italia, whichever is later.
For Banca d’Italia:
.....................................................
Mario Draghi
Governor
.....................................................
Date
For the International Monetary Fund:
.....................................................
Dominique Strauss-Kahn
Managing Director
.....................................................
Date
(3) In September the European Union increased its commitment by an
additional EUR 50 billion for the New Arrangements to Borrow,
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09298.htm.
(4) Borrowing Agreement with the Government of Japan (EBS/09/19,
2/10/2009), Borrowing Agreement with Norges Bank (EBS/09/77, 5/29/09),
Borrowing Agreement with the Government of Canada (EBS/09/85,
6/10/09), Borrowing Agreement with the Government of France
(EBS/09/107, 6/29/09), Borrowing Agreement with the Government of the
United Kingdom (EBS/09/128, 8/24/09), Note Purchase Agreement with the
People’s Bank of China (EBS/09/130, 8/26/09), Borrowing Agreement with
Deutsche Bundesbank (EBS/09/136, 9/02/09), Borrowing Agreement with
Spain (EBS/09/144, 9/15/09), Borrowing Agreement with the Swiss
National Bank (EBS/09/143, 9/11/09), and Borrowing Agreement with De
Nederlandsche Bank NV (EBS/09/150, 9/28/09).
(5) See Borrowing Agreement with the Government of Japan (EBS/09/19,
2/10/2009).
(6) Borrowing by the Fund-Operational Issues (SM/09/150, Supplement 2,
6/29/09).
Allegato 2
(articolo 3, comma 1, lett. e))
Norma di riassegnazione Importo riassegnabile 2010
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 65.000.000
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 9.000.000
Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n.
100 4.800.000
Articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 4.200.000
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lunedì 28 febbraio 2011
Risonanza magnetica: veterinaria, medicina legale e neuromarketing
Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (area ex ISPESL), “ L’utilizzo della Risonanza Magnetica per indagini neuro funzionali nel settore del marketing: criticità, indicazioni e proposte operative per la gestione della sicurezza”, a cura di Francesco Campanella e Massimo Mattozzi
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 23-2-2011 n. 4497 D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 e art. 12, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Decorrenza della pensione in totalizzazione. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 23 febbraio 2011, n. 4497 (1).
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 e art. 12, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Decorrenza della pensione in totalizzazione.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Come è noto l'articolo 12, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che «L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, è sostituito dal seguente: “Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria”».
Ciò posto, è stato chiesto, da alcune parti sociali, se a seguito della nuova formulazione dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2006 - come sostituito dal citato articolo 12 della L. n. 122 del 2010, la pensione di vecchiaia in totalizzazione debba decorrere trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti ovvero decorsi 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di pensione in totalizzazione.
La problematica in esame è stata oggetto di una richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il predetto Dicastero ha chiarito che “alla stregua di quanto previsto per la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la pensione di vecchiaia in totalizzazione debba decorrere trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione”.
Pertanto al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese.
Resta ferma la possibilità per l'interessato di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei prescritti requisiti.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, art. 5
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 e art. 12, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Decorrenza della pensione in totalizzazione.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Come è noto l'articolo 12, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che «L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, è sostituito dal seguente: “Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria”».
Ciò posto, è stato chiesto, da alcune parti sociali, se a seguito della nuova formulazione dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2006 - come sostituito dal citato articolo 12 della L. n. 122 del 2010, la pensione di vecchiaia in totalizzazione debba decorrere trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti ovvero decorsi 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di pensione in totalizzazione.
La problematica in esame è stata oggetto di una richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il predetto Dicastero ha chiarito che “alla stregua di quanto previsto per la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la pensione di vecchiaia in totalizzazione debba decorrere trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione”.
Pertanto al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese.
Resta ferma la possibilità per l'interessato di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei prescritti requisiti.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, art. 5
La Chiesa simoniaca di Ratzinger, Bertone e Bagnasco
La Chiesa simoniaca di Ratzinger, Bertone e Bagnasco di Paolo Flores d'ArcaisPossibile che contro la deriva anticristiana della Chiesa gerarchica, che ha accompagnato sistematicamente gli scandali del regime di Berlusconi, fin qui si abbia notizia di una sola iniziativa pubblica del mondo cattolico, quella presa dal “Centro giovanile Antonianum”?
Da domani in edicola e libreria il nuovo numero di MicroMega
Leggi il sommario
www.micromega.net
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Polizia e Democrazia - Contributi pubblicati
Polizia e Democrazia - Contributi pubblicati
Una divisa da rispettare Il Coordinamento donne - Silp-Cgil - Roma e Lazio
Provvedimenti disciplinari a corrente alternata Oliver Cromwell Laboratorio
Una norma divenuta anacronistica Antonio Patitucci Segr. Prov. Silp-Cgil - Roma
Se i militari sono dipendenti pubblici di serie B Gianluca Taccalozzi - Presidente Direttivo Naz. Ficiesse
Ancora una politica degli annunci Antonella Manotti Dir. “Nuovo Giornale dei Militari”
Richiesta di contributi scritti per il mensile Polizia e Democrazia
Carissimi utenti i portali www.cives.roma.it - www.laboratoriopoliziademocratica.org , hanno anche una promanazione cartacea sulle pagine del mensile "Polizia e Democrazia" che a sua volta è presente online alla url http://www.poliziaedemocrazia.it
ogni mese abbiamo a disposizione degli spazi dove le lavoratrici e i lavoratori in uniforme possono pubblicare qualunque tematica ritengano utile porre all'attenzione dei lettori.
Sarebbe cosa grata ricevere vostri articoli e segnalazioni,
utili non solo a far conoscere questioni che magari mai verrebbero alla luce, ma anche per tenere vivo un'altro canale in seno ad una rivista a diffusione nazionale.
Chiunque abbia intenzione di contribuire a mantenere vivo anche questo canale cartaceo dovrà farmi pervenire l'articolo entro il 5 di ogni mese
gli articoli potranno pervenire
mediante fax o posta elettronica
utenza fax 06.233200886
posta elettronica : laboratoriopoliziademocratica@gmail.com
POLIZIA: SINDACATI A MARONI, BASTA PROPAGANDA
POLIZIA: SINDACATI A MARONI, BASTA PROPAGANDA
(ANSA) - CATANIA, 28 FEB - Stamane a Catania, in occasione
della visita nella Prefettura di Catania del ministro
dell'Interno Roberto Maroni, i sindacati di polizia Siulp, Sap,
Siap, Silp Cgil, Ugl Polizia e Coisp del capoluogo etneo stanno
effettuando un volantinaggio nei pressi della Prefettura per
protestare contro i tagli alla sicurezza.
''Signor ministro - e' scritto nel volantino - i poliziotti
non vogliono piu' essere presi in giro con false promesse. Dia
fine alla propaganda e passi a fatti concreti''. ''Il Governo
Berlusconi - si legge ancora nel volantino - volta le spalle
alla sicurezza dei cittadini siciliani e si preoccupa di
cristallizzare i nuovi migranti nella terra di Sicilia con
l'apertura a Mineo dell'unico Centro di accoglienza per
rifugiati in Italia''.
''A causa del blocco individuale del reddito voluto dalla
legge finanziaria 2010 - scrivono - i poliziotti catanesi da
giugno potrebbero essere non utilizzabili per la sicurezza e
l'impiego eccezionale e continuo a cui saranno sottoposti
rischia di esaurire le esigue risorse stanziate per il 2011''.
Per i sindacati ''i tagli del Governo incidono pesantemente
sull'operativita' che consente a garantire l'ordine e la
sicurezza pubblica e i poliziotti catanesi operano da anni in un
territorio complesso, senza risorse adeguate: non vengono loro
riconosciuti i sacrifici personali con cui sono riusciti ad
assicurare alla giustizia elementi di spicco della criminalita'
organizzata, cosa di cui il ministro si vanta''. (ANSA).
DA/GIM
28-FEB-11 13:16 NNNN
(ANSA) - CATANIA, 28 FEB - Stamane a Catania, in occasione
della visita nella Prefettura di Catania del ministro
dell'Interno Roberto Maroni, i sindacati di polizia Siulp, Sap,
Siap, Silp Cgil, Ugl Polizia e Coisp del capoluogo etneo stanno
effettuando un volantinaggio nei pressi della Prefettura per
protestare contro i tagli alla sicurezza.
''Signor ministro - e' scritto nel volantino - i poliziotti
non vogliono piu' essere presi in giro con false promesse. Dia
fine alla propaganda e passi a fatti concreti''. ''Il Governo
Berlusconi - si legge ancora nel volantino - volta le spalle
alla sicurezza dei cittadini siciliani e si preoccupa di
cristallizzare i nuovi migranti nella terra di Sicilia con
l'apertura a Mineo dell'unico Centro di accoglienza per
rifugiati in Italia''.
''A causa del blocco individuale del reddito voluto dalla
legge finanziaria 2010 - scrivono - i poliziotti catanesi da
giugno potrebbero essere non utilizzabili per la sicurezza e
l'impiego eccezionale e continuo a cui saranno sottoposti
rischia di esaurire le esigue risorse stanziate per il 2011''.
Per i sindacati ''i tagli del Governo incidono pesantemente
sull'operativita' che consente a garantire l'ordine e la
sicurezza pubblica e i poliziotti catanesi operano da anni in un
territorio complesso, senza risorse adeguate: non vengono loro
riconosciuti i sacrifici personali con cui sono riusciti ad
assicurare alla giustizia elementi di spicco della criminalita'
organizzata, cosa di cui il ministro si vanta''. (ANSA).
DA/GIM
28-FEB-11 13:16 NNNN
domenica 27 febbraio 2011
Scuola/ Art.21 accoglie proposta Franceschini: In piazza il 12/3 "Assalto Berlusconi è altro colpo a Costituzione"
Scuola/ Art.21 accoglie proposta Franceschini: In piazza il 12/3
"Assalto Berlusconi è altro colpo a Costituzione"
Roma, 27 feb. (TMNews) - Articolo 21' l'associazione di Giuseppe
Giulietti, accoglie la proposta di Dario Franceschini di
manifestare in difesa della scuola pubblica. "L'assalto di
Berlusconi alla scuola pubblica - dice Giulietti - è un altro
colpo alla Costituzione e al principio di uguaglianza. Dario
Franceschini ha proposto una grande giornata unitaria senza
bandiere di partito e non vi è dubbio che la giornata unitaria
del 12 marzo 'A difesa della Costituzione' potrà e dovrà mettere
al centro dell'attenzione la difesa della scuola pubblica che è
parte essenziale della Carta".
Red/Adm
271945 feb 11
"Assalto Berlusconi è altro colpo a Costituzione"
Roma, 27 feb. (TMNews) - Articolo 21' l'associazione di Giuseppe
Giulietti, accoglie la proposta di Dario Franceschini di
manifestare in difesa della scuola pubblica. "L'assalto di
Berlusconi alla scuola pubblica - dice Giulietti - è un altro
colpo alla Costituzione e al principio di uguaglianza. Dario
Franceschini ha proposto una grande giornata unitaria senza
bandiere di partito e non vi è dubbio che la giornata unitaria
del 12 marzo 'A difesa della Costituzione' potrà e dovrà mettere
al centro dell'attenzione la difesa della scuola pubblica che è
parte essenziale della Carta".
Red/Adm
271945 feb 11
YARA:POLPOSTA CHIEDE A FACEBOOK CANCELLAZIONE PAGINE 'TROLL'
YARA:POLPOSTA CHIEDE A FACEBOOK CANCELLAZIONE PAGINE 'TROLL'
(V. YARA: ASS. METER, SU FACEBOOK GRUPPO...' DELLE 14:12)
(ANSA) - CATANIA, 27 FEB - La polizia postale e delle
telecomunicazione ha chiesto alla societa' che gestisce Facebook
di cancellare le pagine aperte sul social network da gruppi che
offendono la piccola Yara definendola zombie con la scritta
'anche i morti ballano' e una fotografia del suo volto in un
manifesto da cinema. L'iniziativa rientra nell'ambito di un
protocollo internazionale firmato dalla polizia postale italiana
e Facebook sulle pagine 'Troll', offensive. (ANSA)
TR
27-FEB-11 20:20 NNNN
(V. YARA: ASS. METER, SU FACEBOOK GRUPPO...' DELLE 14:12)
(ANSA) - CATANIA, 27 FEB - La polizia postale e delle
telecomunicazione ha chiesto alla societa' che gestisce Facebook
di cancellare le pagine aperte sul social network da gruppi che
offendono la piccola Yara definendola zombie con la scritta
'anche i morti ballano' e una fotografia del suo volto in un
manifesto da cinema. L'iniziativa rientra nell'ambito di un
protocollo internazionale firmato dalla polizia postale italiana
e Facebook sulle pagine 'Troll', offensive. (ANSA)
TR
27-FEB-11 20:20 NNNN
SE NON ORA, QUANDO? Modesta proposta ai parlamentari delle opposizioni
SE NON ORA, QUANDO?Modesta proposta ai parlamentari delle opposizioni
"Si blocchi il Parlamento fino alle dimissioni di Berlusconi". Su MicroMega.net l'appello di Andrea Camilleri, Roberta De Monticelli, Paolo Flores d'Arcais, Dario Fo, Margherita Hack,Franca Rame, Barbara Spinelli, Antonio Tabucchi e Marco Travaglio .
Il governo Berlusconi, e la sua maggioranza parlamentare obbediente “perinde ac cadaver”, è entrato in un crescendo di eversione che mira apertamente a distruggere i fondamenti della Costituzione repubblicana e perfino un principio onorato da tre secoli: la divisione dei poteri. Di fronte a questo conclamato progetto di dispotismo proprietario chiediamo alle opposizione (all’Idv che si riunisce domani, al Pd che dell’opposizione è il partito maggiore, ma anche all’Udc e a Fli, che ormai riconoscono l’emergenza democratica che il permanere di Berlusconi al governo configura) di reagire secondo una irrinunciabile e improcrastinabile legittima difesa repubblicana, proclamando solennemente e subito il blocco sistematico e permanente del Parlamento su qualsiasi provvedimento e con tutti i mezzi che la legge e i regolamenti mettono a disposizione, fino alle dimissioni di Berlusconi e conseguenti elezioni anticipate. Se non ora, quando?Andrea Camilleri
Roberta De Monticelli
Paolo Flores d’Arcais
Dario Fo
Margherita Hack
Franca Rame
Barbara Spinelli
Antonio Tabucchi
Marco Travaglio
www.micromega.net
COME LIBERARE L’ITALIA DA BERLUSCONI? ROBERTO SAVIANO IN ESCLUSIVA PER MICROMEGA.NET
COME LIBERARE L’ITALIA DA BERLUSCONI?ROBERTO SAVIANO IN ESCLUSIVA PER MICROMEGA.NET
cittadini senza rappresentanza
elezioni in vendita
perché sul conflitto di interessi del premier l’opposizione depone le armi?
perché nessuno occupa il segmento elettorale di un “partito” della legalità?
questo, e molto altro, nella risposta di Roberto Saviano al questionario di MicroMega su “Come liberare l’Italia da Berlusconi”, al quale, nel numero speciale “Berlusconismo e fascismo (2)”, in edicola da martedì 1 marzo, rispondono anche Margherita Hack, Eugenio Scalfari, Rossana Rossanda, Massimo D’Alema, Barbara Spinelli, Walter Veltroni, Marco Travaglio, Furio Colombo, Pier Luigi Bersani, Sergio Chiamparino, Antonio Padellaro, Pancho Pardi, Antonio Di Pietro, Ezio Mauro, Sergio Cofferati, Giorgio Cremaschi, Luigi De Magistris, Luciano Gallino, Nichi Vendola, Dario Fo.
Leggi la risposta di Roberto Saviano
Leggi il sommario del numero di MicroMega in edicola da martedì 1 marzo
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE AVVISO Avviso dell'avvenuta pubblicazione nel Giornale ufficiale della difesa dei decreti dirigenziali con i quali i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo nelle Forze armate sono stati ammessi alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate a seguito di ripianamenti. (GU n. 15 del 22-2-2011 )
Si informa che nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 3 del 30 gennaio 2011, sono stati pubblicati i sotto elencati decreti dirigenziali con i quali i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo nelle Forze armate (Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 94 del 12 dicembre 2006), a seguito di ripianamenti, sono stati ammessi alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate con decorrenza giuridica 29 settembre 2009: decreto dirigenziale n. 111 emanato da questa Direzione generale il 21 dicembre 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell'Esercito; decreto dirigenziale n. 100 emanato da questa Direzione generale di concerto con il Comando generale delle Capitanerie di porto il 16 dicembre 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nella Marina militare; decreto dirigenziale n. 75 emanato da questa Direzione generale il 23 novembre 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell'Aeronautica militare.
LEGGE 22 febbraio 2011, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. (11G0051) (GU n. 46 del 25-2-2011 )
testo in vigore dal: 26-2-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri La Russa, Ministro della difesa Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3996): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro dell'interno (Maroni), dal Ministro della giustizia (Alfano), dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 10 gennaio 2011. Assegnato alle commissioni riunite III (affari esteri e comunitari) e IV (difesa), in sede referente, il 10 gennaio 2011 con pareri della commissione per la legislazione, I, II, V, VI, VIII, IX, XI e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite III e IV , in sede referente, l'11, 12 e 19 gennaio 2011. Esaminato in aula il 24 gennaio 2011 ed approvato il 25 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2537): Assegnato alle commissioni riunite 3ª (affari esteri, emigrazione) e 4ª (difesa), in sede referente, il 27 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 1° febbraio 2011. Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede referente, il 1°, 9 e 15 febbraio 2011. Esaminato in aula il 3 febbraio 2011 ed approvato il 16 febbraio 2011.
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 304 del 30 dicembre 2010.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 35.
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 228 All'articolo 1: al comma 3: all'alinea, le parole: «il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «i Governi»; alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed educativo»; al comma 4, le parole: «all'organizzazione di una conferenza regionale della societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afghana"» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione di una "Casa della societa' civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30». All'articolo 2: al comma 1: al secondo periodo, le parole: «del predetto stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al primo periodo» e le parole: «nel periodo di vigenza del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011»; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili»; al comma 5, la cifra: «14.327.451» e' sostituita dalla seguente: «12.827.451», le parole: «nei territori bellici e ad alto rischio» sono sostituite dalle seguenti: «in territori interessati da eventi bellici o ad alto rischio» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti interventi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; al comma 6, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire anche la sicurezza informatica della rete diplomatico-consolare, al personale inviato in missione nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per gli interventi tecnici a tutela della funzionalita' dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione spetta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a euro 30.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170»; al comma 9, al quarto e al sesto periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»; al comma 10, al quarto periodo, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse; il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire il contributo italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area dei Balcani e l'adesione italiana a progetti e iniziative di ricostruzione nel sud-est europeo, cosi' ripartita: euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo»; dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche e integrazioni, e' assegnato a favore dello stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». All'articolo 3: al comma 4, dopo le parole: «legge 26 febbraio 1987, n. 49» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni», dopo le parole: «all'articolo 4, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; al comma 5, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse; dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. 5-ter. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto nonche' dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. 5-quater. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011. 5-quinquies. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nell'ambito delle risorse ivi previste, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione»; al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni»; al comma 7, all'alinea, le parole: «con il quale» sono sostituite dalle seguenti: «in cui»; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la flessibilita' e la funzionalita' del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "centoventi unita'" sono inserite le seguenti: ", da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),"; b) all'articolo 13: 1) al comma 2, le parole: "esecutivo ed ausiliario" sono soppresse; 2) ai commi 2 e 4, le parole: "dell'unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),"». All'articolo 4: il comma 31 e' sostituito dal seguente: «31. Per le esigenze di cui all'articolo 55, comma 5-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, connesse alla celebrazione del 150° anniversario dell'unita' d'Italia, anche riferite alle missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 620 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita in euro 2.500.000 per l'anno 2011. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 2.500.000». All'articolo 5: al comma 1, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 108» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riconosciuta anche per eventi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1982»; al comma 3, all'alinea, alle parole: «Al decreto legislativo» sono premesse le seguenti: «Nella sezione III del capo III del titolo II del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui» e la parola: «inserito» e' sostituita dalla seguente: «aggiunto»; dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate al sostegno e alla tutela anche del personale impiegato nelle missioni internazionali, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 603, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "l. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermita' o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermita' o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermita' o patologie tumorali, l'indennizzo e' corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonche' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti. 2. I termini e le modalita' per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126"; b) l'articolo 1907 e' sostituito dal seguente: "Art. 1907. - (Personale esposto a particolari fattori di rischio) - 1. I termini e le modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermita' o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresi' il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento". 3-ter. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, le Forze armate possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». All'articolo 8: al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle spese di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e comma 11-bis».
DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045) (GU n. 44 del 23-2-2011 )
testo in vigore dal: 24-2-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la dovuta solennita' e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Alfano
maggiori oneri a carico della finanza pubblica
la presenza dell’autovelox o comunque degli strumenti elettronici di rilevamento della velocità deve essere debitamente e preventivamente segnalata agli automobilisti con appositi cartelli, tale segnalazione deve avvenire non solo sulla strada ove è collocato l’autovelox, ma anche sulle strade che in essa confluiscono quando l’intersezione tra le due strade si trovi a valle del segnale di avviso ma a monte rispetto all’apparecchiatura di rilevamento.
Se a norma dell’art. 4 del D.L. 121/2002 la presenza dell’autovelox o comunque degli strumenti elettronici di rilevamento della velocità deve essere debitamente e preventivamente segnalata agli automobilisti con appositi cartelli, tale segnalazione deve avvenire non solo sulla strada ove è collocato l’autovelox, ma anche sulle strade che in essa confluiscono quando l’intersezione tra le due strade si trovi a valle del segnale di avviso ma a monte rispetto all’apparecchiatura di rilevamento.
Fatto e Diritto
Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si trascrive.
PREMESSO:
che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 142 cit. cod., comma 8 accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l’altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell’apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validità della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l’opponente non avesse indicato, ancor prima di “provare il suo percorso”, il “tracciato” di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;
OSSERVA:
il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni:
1A mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessità ai fini della validità del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non è censurabile l’affermazione di principio oggetto del mezzo d’impugnazione che non ha posto in discussione l’obbligatorietà dell’informazione in questione; sicché quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell’esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validità, Né può invocarsi in contrario il principio della “trasparenza” degli atti amministrativi, tenuto conto dell’agevole verificabilità al riguardo della condizione in questione.
2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007, insufficiente motivazione).
Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l’opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la “(OMISSIS)”) e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 cit. D.L., perché l’avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza in, la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.
I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti. Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo e terzo l’assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, Né formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformità, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Acqui Terme in persona di diverso magistrato.
Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si trascrive.
PREMESSO:
che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 142 cit. cod., comma 8 accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l’altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell’apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validità della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l’opponente non avesse indicato, ancor prima di “provare il suo percorso”, il “tracciato” di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;
OSSERVA:
il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni:
1A mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessità ai fini della validità del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non è censurabile l’affermazione di principio oggetto del mezzo d’impugnazione che non ha posto in discussione l’obbligatorietà dell’informazione in questione; sicché quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell’esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validità, Né può invocarsi in contrario il principio della “trasparenza” degli atti amministrativi, tenuto conto dell’agevole verificabilità al riguardo della condizione in questione.
2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007, insufficiente motivazione).
Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l’opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la “(OMISSIS)”) e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 cit. D.L., perché l’avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza in, la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.
I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti. Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo e terzo l’assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, Né formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformità, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Acqui Terme in persona di diverso magistrato.
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Circ. 21-2-2011 n. 2 Procedura operativa per il trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
Circ. 21 febbraio 2011, n. 2 (1).
Procedura operativa per il trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
1. Premessa
La presente circolare è finalizzata a garantire il necessario livello di sicurezza nella protezione dei dati personali, che l'Istituto e i suoi fornitori sono chiamati a trattare nello svolgimento dell'attività di relazione con l'utenza, sia attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (di seguito: Urp), sia attraverso il servizio di call center.
Se, infatti, l'attività di relazione con l'utenza, finalizzata alla massima trasparenza dell'azione amministrativa, rappresenta un valore ormai consolidato nell'attuale ordinamento giuridico (L. n. 241/1990; D.Lgs. n. 29/1993; L. n. 150/2000; D.Lgs. n. 150/2009), occorre tuttavia contemperarne la portata con la tutela della riservatezza dei dati personali, il cui trattamento deriva dall'erogazione di servizi e prestazioni, pervenendo ad un accettabile punto di equilibrio tra le due contrapposte esigenze.
2. Trattamento dei dati personali presso gli Urp
Il trattamento di dati personali nei rapporti con l'utenza avviene principalmente nel contesto degli Uffici relazioni con il pubblico (Urp).
I Responsabili Urp, pertanto, dovranno conoscere ed essere in grado di applicare la procedura prevista dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di esercizio dei diritti degli interessati.
2.1 - Misure di identificazione dell'utente
La prima misura di salvaguardia della riservatezza dei dati personali, peraltro indispensabile alla corretta erogazione del servizio, consiste nell'esatta identificazione dell'utente, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, in corso di validità.
Ove l'utente si avvalga di un delegato, occorrerà procedere all'identificazione del delegato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità in corso di validità, di un atto di delega debitamente compilato e di fotocopia del documento d'identità del delegante.
Ove sorgano dubbi di qualsiasi tipo in ordine all'autenticità della delega (es. discordanza tra la firma apposta in calce alla delega e quella risultante dal documento d'identità), il rilascio dell'informazione potrà essere differito, al fine di consentire gli opportuni accertamenti presso il delegante; in alternativa, l'informazione richiesta potrà essere resa per iscritto, con spedizione all'indirizzo dell'utente presente in banca dati.
Gli Urp sono inoltre chiamati a fornire informazioni e consulenza anche a fronte di istanze presentate a mezzo fax o per via telematica, come da tempo previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Le richieste di informazione via fax potranno essere riscontrate solo allorché riportino, in allegato, copia del documento dell'interessato, come previsto dal comma 3 del citato art. 38, quale misura indispensabile alla corretta identificazione del mittente.
Per quanto attiene alla seconda ipotesi, occorre tenere conto che, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come recentemente modificato dall'art. 47 del D.Lgs. n. 235/2010, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica agli Urp [1] sono valide:
- se sottoscritte con firma digitale;
- se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di Posta Elettronica Certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
Si ricorda, in proposito, che la Posta Elettronica Certificata, distribuita tramite il portale www.postacertificata.gov.it, risponde pienamente a tali requisiti, in quanto rilasciata, appunto, previa identificazione del titolare.
Fuori dalle predette ipotesi, potranno essere fornite tramite posta elettronica ordinaria (non certificata o non accompagnata da firma digitale), quale canale non idoneo a consentire una corretta identificazione del mittente, solo informazioni di carattere generale, come l'indicazione dell'Ufficio competente a svolgere un particolare procedimento, la sua ubicazione, gli orari di apertura, la documentazione necessaria per accedere alle prestazioni, informazioni di carattere normativo, ecc., salvo che non possa essere acquisita, sulla base di una valutazione da condurre caso per caso e con la massima cautela, la ragionevole certezza che l'account di posta elettronica sia univocamente riconducibile al suo titolare (ad es., qualora il mittente alleghi alla comunicazione in posta elettronica una copia scannerizzata del proprio documento d'identità).
Per quanto attiene alle richieste di informazioni via telefono, si rimanda a quanto successivamente disposto per il call center.
[1] Le altre ipotesi previste dagli artt. 64 e 65 del CAD riguardano, più da presso, l'accesso ai servizi erogati in via telematica.
2.2 - Protezione dei dati personali e diritto di accesso
Il trattamento di dati personali da parte degli Urp avviene sovente in occasione dell'esercizio, da parte dell'utenza, del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Il caso considerato è, ovviamente, quello in cui gli atti e i documenti di cui si chiede di prendere visione o di estrarre copia contengano dati personali di soggetti diversi da colui che esercita l'accesso.
Si ricorda che, ai sensi di Legge, e come specificato dall'art. 5 del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Inpdap (G.U. n. 79 del 6 aprile 2010), il responsabile del procedimento deve dare comunicazione della richiesta di accesso ai contro interessati: si tratta dei soggetti il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere compromesso dall'esercizio del diritto d'accesso, individuati o facilmente individuabili sulla base dell'esame del contenuto del documento.
Più in generale, al fine di individuare i confini del diritto d'accesso e i presupposti legittimanti il trattamento di dati personali altrui, occorre richiamare gli artt. 59 e 60 del Codice della Privacy.
Secondo l'art. 59, i dati personali (ad es. di natura reddituale), i dati sensibili non riguardanti lo stato di salute e la sfera sessuale (ad es. relativi all'iscrizione a un sindacato) e i dati giudiziari (riferibili a condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziale), se riportati in documenti amministrativi, sono accessibili nel rispetto delle norme della L. n. 241/1990. Precisamente:
- i dati personali sono accessibili ove ciò sia necessario al richiedente per curare o difendere propri interessi giuridici;
- i dati sensibili e giudiziari (diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) sono conoscibili mediante accesso ai documenti amministrativi qualora ciò sia strettamente indispensabile (e non solo necessario) per curare o difendere interessi giuridici del richiedente.
Per quanto invece attiene ai c.d. dati "supersensibili" - cioè i dati personali relativi allo stato di salute e alla sfera sessuale - essi sono accessibili solo quando ciò sia strettamente indispensabile per curare o difendere interessi giuridici del richiedente e a condizione che, nel bilanciamento tra diritti costituzionali, da condurre secondo le circostanze del caso, prevalga o risulti equivalente la situazione giuridica che il richiedente intende tutelare tramite richiesta di accesso.
2.3 Misure di protezione di natura organizzativa e logistica
Il rischio di divulgare dati personali di un utente a persona diversa dall'avente diritto può poi essere scongiurato attraverso la combinazione di una serie di misure di protezione di natura organizzativa e logistica, di seguito elencate:
- l'affissione, all'interno dei locali dell'Urp, e con opportuna evidenza, dell'informativa agli utenti (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003), il cui modello è presente nella sezione «Privacy» della Intranet;
- l'identificazione del personale che svolge attività a contatto con il pubblico attraverso l'esposizione di cartellino identificativo o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro (art. 55 - novies D.Lgs. n. 165/2001 );
- una distanza adeguata tra le postazioni di Urp (sportelli o punti di consulenza e informazione) e l'eventuale area di attesa;
- in alternativa, nel caso in cui non vi sia una netta separazione tra le postazioni e l'area di attesa, la presenza della c.d. linea di cortesia, posta ad un'adeguata distanza dalle postazioni medesime;
- la separazione e una distanza adeguata tra le diverse postazioni Urp.
Ulteriori accorgimenti devono, inoltre, essere osservati con riferimento alle modalità quotidiane di erogazione del servizio di informazione e consulenza al pubblico:
- il posizionamento dei monitor dei personal computer in modo che non siano visibili agli utenti;
- la conservazione della documentazione consegnata dall'utenza in orario di ricevimento in vaschette o altri contenitori chiusi;
- la conservazione in contenitori chiusi della documentazione non veicolata immediatamente al settore di competenza dopo la chiusura dell'Urp;
- la consegna della documentazione contenente dati sensibili (segnatamente la documentazione medica) o giudiziari in busta chiusa;
- il divieto di svolgere attività di informazione telefonica in presenza di utenti presso la postazione Urp;
- il divieto di affissione in bacheca di note contenenti dati personali;
- lo smaltimento controllato dei rifiuti cartacei contenenti dati degli utenti attraverso una macchina trita documenti.
Le medesime misure sopra enunciate si applicano nel caso in cui l'attività di informazione all'utenza sia svolta, anche occasionalmente, dal personale delle linee di produzione e presso le rispettive postazioni di lavoro.
2.4 - Servizio di reception
Ulteriori regole vanno dettate a proposito di trattamento di dati personali da parte del personale addetto al servizio di reception, che, per quanto non presente in tutti gli uffici, costituisce spesso la prima postazione di contatto con l'utenza, dei quali, almeno a fini di identificazione, è necessario il trattamento.
L'identificazione del visitatore dovrà essere effettuata mediante esibizione da parte di quest'ultimo di un valido documento di riconoscimento. La conservazione del documento per l'intera permanenza del visitatore presso gli uffici e/o la fotocopia del documento stesso sono operazioni ingiustificate, eccedenti il normale trattamento e che, pertanto, non devono essere, di norma, effettuate. Ai fini di sicurezza potranno essere trascritti su un apposito registro cartaceo o informatico i dati del visitatore comprensivi, se necessario, degli estremi del documento di riconoscimento.
Le finalità e il periodo di conservazione dei dati (comunque non superiore a tre mesi) dovranno essere stabilite all'atto dell'attivazione del servizio di reception. Ove gli scopi siano puramente statistici, ossia connessi al numero di visitatori identificati (media giornaliera, mensile ecc.), i dati dovranno essere trattati in forma anonima (es. uomini/donne, iscritti/pensionati, previdenza/credito ecc.). Qualora il servizio sia affidato a un soggetto esterno andranno concordate con lo stesso finalità e periodi di conservazione.
Il soggetto esterno, da designare quale responsabile esterno del trattamento, relazionerà periodicamente sull'applicazione delle misure di protezione. Il responsabile nominerà gli incaricati.
Presso la postazione di reception deve essere affissa l'informativa per i visitatori (presente nella sezione Privacy del sito intranet). Anche presso la reception dovrà essere applicata la c.d. linea di cortesia.
2.5 - Ulteriori misure
Ove consentito dalla conformazione logistica della sede, dovranno essere installate, tramite bande di incanalamento, corsie di accesso delimitate da un'apposita dicitura "ingresso visitatori"; ciò al fine di evitare che i visitatori possano accedere agli uffici attraverso ingressi non presidiati.
Infine, presso le postazioni di accesso agli uffici, ove siano presenti le relative apparecchiature, andrà affissa l'informativa completa sulla videosorveglianza (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003).
3 Servizio di call center
Il call center rappresenta, per volume di contatti, uno dei principali canali comunicativi dell'Istituto, attraverso cui gli utenti possono ricevere informazioni di carattere generale su servizi e prestazioni e conoscere lo stato dei procedimenti che li riguardano.
Il call center assolve, pertanto, alla funzione di integrare e potenziare l'attività degli Urp sul territorio, consentendo un più capillare rapporto con l'utenza.
Il servizio - affidato in outsourcing per quanto attiene alle attività di front office - non si limita al contatto con gli utenti per via telefonica, utilizzando attualmente ulteriori canali, quali il fax e la posta elettronica.
Il fornitore deve essere designato quale responsabile esterno del trattamento e dovrà nominare gli incaricati.
Il risponditore automatico del servizio di call center telefonico deve contenere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy.
3.1 Misure di identificazione telefonica
Con riferimento al caso più frequente, e perciò di contatto per via telefonica, la problematica principale da affrontare è quella relativa all'identificazione dell'interlocutore, a fronte del rischio del c.d. impersonamento da parte di soggetti interessati all'acquisizione di informazioni personali sugli utenti.
Partendo dal presupposto che risulta pressoché impossibile pervenire all'esatta identificazione dell'interlocutore e che neanche i canali tradizionali, quali ad es. il servizio postale, consentono di conseguire con assoluta sicurezza tale obiettivo (fatta eccezione per l'oramai desueta procedura di autenticazione delle firme), possono, tuttavia, essere adottati alcuni semplici accorgimenti - dettati, fra l'altro, dal comune buon senso - che consentano di incrementare i livelli di sicurezza nei contatti telefonici, in considerazione dei diversi tipi di informazione richiesti dall'utente.
In nessun caso potranno essere fornite informazioni telefoniche a soggetti che si qualifichino quali "rappresentanti" dell'iscritto o del pensionato, salvi i casi di rappresentanza legale o giudiziale.
Per quanto concerne richieste di informazioni riguardanti lo stato del procedimento, esse potranno essere soddisfatte solo previa identificazione dell'interlocutore attraverso la proposizione di specifici quesiti mirati ad accertare il grado di conoscenza di dati dei quali il diretto interessato non può non essere informato.
Ad es. potranno essere proposti quesiti sulla situazione anagrafica quali: luogo di nascita, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di iscrizione, codice fiscale; inoltre, in relazione alla specificità della richiesta, potranno essere proposti quesiti sull'amministrazione di appartenenza, periodi di servizio, data di collocamento a riposo, eventuali periodi di servizio precedenti, istanze di ricongiunzione o riscatto presentate ecc.
Ove l'utente sia in possesso di PIN per l'accesso ai servizi telematici erogati dall'Istituto, si dovrà chiedere all'utente di comunicare le 8 cifre che lo compongono, ovvero - quando la richiesta telefonica sia specificamente finalizzata a sollecitare il rilascio della seconda parte del PIN - delle prime 4 cifre.
Benché il Codice della Privacy non inserisca i dati reddituali nel novero dei dati sensibili, l'interesse che essi rivestono per una vasta gamma di soggetti diversi dal diretto interessato conferisce a tali informazioni un rilievo particolare. In proposito, le informazioni concernenti gli importi di pensioni, retribuzioni, prestazioni creditizie ed altri benefici economici erogati dall'Inpdap, potranno essere acquisite esclusivamente presso gli Urp da parte dell'interessato ovvero da un suo qualificato rappresentante.
In nessun caso (nemmeno di assoluto impedimento dell'utente interessato) tali dati potranno essere comunicati per telefono. Restano esclusi da queste ipotesi i casi in cui si debba fornire un'informazione sulle variazioni degli importi dovute ad es. all'incidenza di imposte o legata ad iniziative di recupero. Nel caso specifico l'interessato è, difatti, già in possesso dell'informazione principale riguardante l'importo che gli è stato corrisposto. Allo stesso modo, potranno essere fornite informazioni circa lo stato dei procedimenti concessori.
Richieste relative ad invio di posizioni assicurative, cedolini di pensione, CUD, elaborato del modello 730, comunicazione del codice PIN, potranno essere soddisfatte esclusivamente con la spedizione all'indirizzo del titolare della prestazione presente in banca dati.
È fatto assoluto divieto di effettuare variazioni anagrafiche per via esclusivamente telefonica.
In ogni caso, allorché sorgano dubbi sull'identità dell'interlocutore (in quanto ad es. non risulti in grado di rispondere ai quesiti proposti), lo stesso dovrà essere invitato a recarsi presso la Sede territorialmente competente per acquisire le informazioni richieste.
Per quanto attiene all'uso del fax, della firma digitale, della Posta Elettronica Certificata e della posta elettronica, si rimanda a quanto già dettagliatamente esposto a proposito dell'attività di Urp.
Il Direttore generale
Massimo Pianese
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 e segg.
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
L. 7 giugno 2000, n. 150
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 7 e segg.
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 47
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 65
Procedura operativa per il trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
1. Premessa
La presente circolare è finalizzata a garantire il necessario livello di sicurezza nella protezione dei dati personali, che l'Istituto e i suoi fornitori sono chiamati a trattare nello svolgimento dell'attività di relazione con l'utenza, sia attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (di seguito: Urp), sia attraverso il servizio di call center.
Se, infatti, l'attività di relazione con l'utenza, finalizzata alla massima trasparenza dell'azione amministrativa, rappresenta un valore ormai consolidato nell'attuale ordinamento giuridico (L. n. 241/1990; D.Lgs. n. 29/1993; L. n. 150/2000; D.Lgs. n. 150/2009), occorre tuttavia contemperarne la portata con la tutela della riservatezza dei dati personali, il cui trattamento deriva dall'erogazione di servizi e prestazioni, pervenendo ad un accettabile punto di equilibrio tra le due contrapposte esigenze.
2. Trattamento dei dati personali presso gli Urp
Il trattamento di dati personali nei rapporti con l'utenza avviene principalmente nel contesto degli Uffici relazioni con il pubblico (Urp).
I Responsabili Urp, pertanto, dovranno conoscere ed essere in grado di applicare la procedura prevista dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di esercizio dei diritti degli interessati.
2.1 - Misure di identificazione dell'utente
La prima misura di salvaguardia della riservatezza dei dati personali, peraltro indispensabile alla corretta erogazione del servizio, consiste nell'esatta identificazione dell'utente, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, in corso di validità.
Ove l'utente si avvalga di un delegato, occorrerà procedere all'identificazione del delegato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità in corso di validità, di un atto di delega debitamente compilato e di fotocopia del documento d'identità del delegante.
Ove sorgano dubbi di qualsiasi tipo in ordine all'autenticità della delega (es. discordanza tra la firma apposta in calce alla delega e quella risultante dal documento d'identità), il rilascio dell'informazione potrà essere differito, al fine di consentire gli opportuni accertamenti presso il delegante; in alternativa, l'informazione richiesta potrà essere resa per iscritto, con spedizione all'indirizzo dell'utente presente in banca dati.
Gli Urp sono inoltre chiamati a fornire informazioni e consulenza anche a fronte di istanze presentate a mezzo fax o per via telematica, come da tempo previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Le richieste di informazione via fax potranno essere riscontrate solo allorché riportino, in allegato, copia del documento dell'interessato, come previsto dal comma 3 del citato art. 38, quale misura indispensabile alla corretta identificazione del mittente.
Per quanto attiene alla seconda ipotesi, occorre tenere conto che, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come recentemente modificato dall'art. 47 del D.Lgs. n. 235/2010, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica agli Urp [1] sono valide:
- se sottoscritte con firma digitale;
- se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di Posta Elettronica Certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
Si ricorda, in proposito, che la Posta Elettronica Certificata, distribuita tramite il portale www.postacertificata.gov.it, risponde pienamente a tali requisiti, in quanto rilasciata, appunto, previa identificazione del titolare.
Fuori dalle predette ipotesi, potranno essere fornite tramite posta elettronica ordinaria (non certificata o non accompagnata da firma digitale), quale canale non idoneo a consentire una corretta identificazione del mittente, solo informazioni di carattere generale, come l'indicazione dell'Ufficio competente a svolgere un particolare procedimento, la sua ubicazione, gli orari di apertura, la documentazione necessaria per accedere alle prestazioni, informazioni di carattere normativo, ecc., salvo che non possa essere acquisita, sulla base di una valutazione da condurre caso per caso e con la massima cautela, la ragionevole certezza che l'account di posta elettronica sia univocamente riconducibile al suo titolare (ad es., qualora il mittente alleghi alla comunicazione in posta elettronica una copia scannerizzata del proprio documento d'identità).
Per quanto attiene alle richieste di informazioni via telefono, si rimanda a quanto successivamente disposto per il call center.
[1] Le altre ipotesi previste dagli artt. 64 e 65 del CAD riguardano, più da presso, l'accesso ai servizi erogati in via telematica.
2.2 - Protezione dei dati personali e diritto di accesso
Il trattamento di dati personali da parte degli Urp avviene sovente in occasione dell'esercizio, da parte dell'utenza, del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Il caso considerato è, ovviamente, quello in cui gli atti e i documenti di cui si chiede di prendere visione o di estrarre copia contengano dati personali di soggetti diversi da colui che esercita l'accesso.
Si ricorda che, ai sensi di Legge, e come specificato dall'art. 5 del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Inpdap (G.U. n. 79 del 6 aprile 2010), il responsabile del procedimento deve dare comunicazione della richiesta di accesso ai contro interessati: si tratta dei soggetti il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere compromesso dall'esercizio del diritto d'accesso, individuati o facilmente individuabili sulla base dell'esame del contenuto del documento.
Più in generale, al fine di individuare i confini del diritto d'accesso e i presupposti legittimanti il trattamento di dati personali altrui, occorre richiamare gli artt. 59 e 60 del Codice della Privacy.
Secondo l'art. 59, i dati personali (ad es. di natura reddituale), i dati sensibili non riguardanti lo stato di salute e la sfera sessuale (ad es. relativi all'iscrizione a un sindacato) e i dati giudiziari (riferibili a condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziale), se riportati in documenti amministrativi, sono accessibili nel rispetto delle norme della L. n. 241/1990. Precisamente:
- i dati personali sono accessibili ove ciò sia necessario al richiedente per curare o difendere propri interessi giuridici;
- i dati sensibili e giudiziari (diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) sono conoscibili mediante accesso ai documenti amministrativi qualora ciò sia strettamente indispensabile (e non solo necessario) per curare o difendere interessi giuridici del richiedente.
Per quanto invece attiene ai c.d. dati "supersensibili" - cioè i dati personali relativi allo stato di salute e alla sfera sessuale - essi sono accessibili solo quando ciò sia strettamente indispensabile per curare o difendere interessi giuridici del richiedente e a condizione che, nel bilanciamento tra diritti costituzionali, da condurre secondo le circostanze del caso, prevalga o risulti equivalente la situazione giuridica che il richiedente intende tutelare tramite richiesta di accesso.
2.3 Misure di protezione di natura organizzativa e logistica
Il rischio di divulgare dati personali di un utente a persona diversa dall'avente diritto può poi essere scongiurato attraverso la combinazione di una serie di misure di protezione di natura organizzativa e logistica, di seguito elencate:
- l'affissione, all'interno dei locali dell'Urp, e con opportuna evidenza, dell'informativa agli utenti (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003), il cui modello è presente nella sezione «Privacy» della Intranet;
- l'identificazione del personale che svolge attività a contatto con il pubblico attraverso l'esposizione di cartellino identificativo o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro (art. 55 - novies D.Lgs. n. 165/2001 );
- una distanza adeguata tra le postazioni di Urp (sportelli o punti di consulenza e informazione) e l'eventuale area di attesa;
- in alternativa, nel caso in cui non vi sia una netta separazione tra le postazioni e l'area di attesa, la presenza della c.d. linea di cortesia, posta ad un'adeguata distanza dalle postazioni medesime;
- la separazione e una distanza adeguata tra le diverse postazioni Urp.
Ulteriori accorgimenti devono, inoltre, essere osservati con riferimento alle modalità quotidiane di erogazione del servizio di informazione e consulenza al pubblico:
- il posizionamento dei monitor dei personal computer in modo che non siano visibili agli utenti;
- la conservazione della documentazione consegnata dall'utenza in orario di ricevimento in vaschette o altri contenitori chiusi;
- la conservazione in contenitori chiusi della documentazione non veicolata immediatamente al settore di competenza dopo la chiusura dell'Urp;
- la consegna della documentazione contenente dati sensibili (segnatamente la documentazione medica) o giudiziari in busta chiusa;
- il divieto di svolgere attività di informazione telefonica in presenza di utenti presso la postazione Urp;
- il divieto di affissione in bacheca di note contenenti dati personali;
- lo smaltimento controllato dei rifiuti cartacei contenenti dati degli utenti attraverso una macchina trita documenti.
Le medesime misure sopra enunciate si applicano nel caso in cui l'attività di informazione all'utenza sia svolta, anche occasionalmente, dal personale delle linee di produzione e presso le rispettive postazioni di lavoro.
2.4 - Servizio di reception
Ulteriori regole vanno dettate a proposito di trattamento di dati personali da parte del personale addetto al servizio di reception, che, per quanto non presente in tutti gli uffici, costituisce spesso la prima postazione di contatto con l'utenza, dei quali, almeno a fini di identificazione, è necessario il trattamento.
L'identificazione del visitatore dovrà essere effettuata mediante esibizione da parte di quest'ultimo di un valido documento di riconoscimento. La conservazione del documento per l'intera permanenza del visitatore presso gli uffici e/o la fotocopia del documento stesso sono operazioni ingiustificate, eccedenti il normale trattamento e che, pertanto, non devono essere, di norma, effettuate. Ai fini di sicurezza potranno essere trascritti su un apposito registro cartaceo o informatico i dati del visitatore comprensivi, se necessario, degli estremi del documento di riconoscimento.
Le finalità e il periodo di conservazione dei dati (comunque non superiore a tre mesi) dovranno essere stabilite all'atto dell'attivazione del servizio di reception. Ove gli scopi siano puramente statistici, ossia connessi al numero di visitatori identificati (media giornaliera, mensile ecc.), i dati dovranno essere trattati in forma anonima (es. uomini/donne, iscritti/pensionati, previdenza/credito ecc.). Qualora il servizio sia affidato a un soggetto esterno andranno concordate con lo stesso finalità e periodi di conservazione.
Il soggetto esterno, da designare quale responsabile esterno del trattamento, relazionerà periodicamente sull'applicazione delle misure di protezione. Il responsabile nominerà gli incaricati.
Presso la postazione di reception deve essere affissa l'informativa per i visitatori (presente nella sezione Privacy del sito intranet). Anche presso la reception dovrà essere applicata la c.d. linea di cortesia.
2.5 - Ulteriori misure
Ove consentito dalla conformazione logistica della sede, dovranno essere installate, tramite bande di incanalamento, corsie di accesso delimitate da un'apposita dicitura "ingresso visitatori"; ciò al fine di evitare che i visitatori possano accedere agli uffici attraverso ingressi non presidiati.
Infine, presso le postazioni di accesso agli uffici, ove siano presenti le relative apparecchiature, andrà affissa l'informativa completa sulla videosorveglianza (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003).
3 Servizio di call center
Il call center rappresenta, per volume di contatti, uno dei principali canali comunicativi dell'Istituto, attraverso cui gli utenti possono ricevere informazioni di carattere generale su servizi e prestazioni e conoscere lo stato dei procedimenti che li riguardano.
Il call center assolve, pertanto, alla funzione di integrare e potenziare l'attività degli Urp sul territorio, consentendo un più capillare rapporto con l'utenza.
Il servizio - affidato in outsourcing per quanto attiene alle attività di front office - non si limita al contatto con gli utenti per via telefonica, utilizzando attualmente ulteriori canali, quali il fax e la posta elettronica.
Il fornitore deve essere designato quale responsabile esterno del trattamento e dovrà nominare gli incaricati.
Il risponditore automatico del servizio di call center telefonico deve contenere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy.
3.1 Misure di identificazione telefonica
Con riferimento al caso più frequente, e perciò di contatto per via telefonica, la problematica principale da affrontare è quella relativa all'identificazione dell'interlocutore, a fronte del rischio del c.d. impersonamento da parte di soggetti interessati all'acquisizione di informazioni personali sugli utenti.
Partendo dal presupposto che risulta pressoché impossibile pervenire all'esatta identificazione dell'interlocutore e che neanche i canali tradizionali, quali ad es. il servizio postale, consentono di conseguire con assoluta sicurezza tale obiettivo (fatta eccezione per l'oramai desueta procedura di autenticazione delle firme), possono, tuttavia, essere adottati alcuni semplici accorgimenti - dettati, fra l'altro, dal comune buon senso - che consentano di incrementare i livelli di sicurezza nei contatti telefonici, in considerazione dei diversi tipi di informazione richiesti dall'utente.
In nessun caso potranno essere fornite informazioni telefoniche a soggetti che si qualifichino quali "rappresentanti" dell'iscritto o del pensionato, salvi i casi di rappresentanza legale o giudiziale.
Per quanto concerne richieste di informazioni riguardanti lo stato del procedimento, esse potranno essere soddisfatte solo previa identificazione dell'interlocutore attraverso la proposizione di specifici quesiti mirati ad accertare il grado di conoscenza di dati dei quali il diretto interessato non può non essere informato.
Ad es. potranno essere proposti quesiti sulla situazione anagrafica quali: luogo di nascita, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di iscrizione, codice fiscale; inoltre, in relazione alla specificità della richiesta, potranno essere proposti quesiti sull'amministrazione di appartenenza, periodi di servizio, data di collocamento a riposo, eventuali periodi di servizio precedenti, istanze di ricongiunzione o riscatto presentate ecc.
Ove l'utente sia in possesso di PIN per l'accesso ai servizi telematici erogati dall'Istituto, si dovrà chiedere all'utente di comunicare le 8 cifre che lo compongono, ovvero - quando la richiesta telefonica sia specificamente finalizzata a sollecitare il rilascio della seconda parte del PIN - delle prime 4 cifre.
Benché il Codice della Privacy non inserisca i dati reddituali nel novero dei dati sensibili, l'interesse che essi rivestono per una vasta gamma di soggetti diversi dal diretto interessato conferisce a tali informazioni un rilievo particolare. In proposito, le informazioni concernenti gli importi di pensioni, retribuzioni, prestazioni creditizie ed altri benefici economici erogati dall'Inpdap, potranno essere acquisite esclusivamente presso gli Urp da parte dell'interessato ovvero da un suo qualificato rappresentante.
In nessun caso (nemmeno di assoluto impedimento dell'utente interessato) tali dati potranno essere comunicati per telefono. Restano esclusi da queste ipotesi i casi in cui si debba fornire un'informazione sulle variazioni degli importi dovute ad es. all'incidenza di imposte o legata ad iniziative di recupero. Nel caso specifico l'interessato è, difatti, già in possesso dell'informazione principale riguardante l'importo che gli è stato corrisposto. Allo stesso modo, potranno essere fornite informazioni circa lo stato dei procedimenti concessori.
Richieste relative ad invio di posizioni assicurative, cedolini di pensione, CUD, elaborato del modello 730, comunicazione del codice PIN, potranno essere soddisfatte esclusivamente con la spedizione all'indirizzo del titolare della prestazione presente in banca dati.
È fatto assoluto divieto di effettuare variazioni anagrafiche per via esclusivamente telefonica.
In ogni caso, allorché sorgano dubbi sull'identità dell'interlocutore (in quanto ad es. non risulti in grado di rispondere ai quesiti proposti), lo stesso dovrà essere invitato a recarsi presso la Sede territorialmente competente per acquisire le informazioni richieste.
Per quanto attiene all'uso del fax, della firma digitale, della Posta Elettronica Certificata e della posta elettronica, si rimanda a quanto già dettagliatamente esposto a proposito dell'attività di Urp.
Il Direttore generale
Massimo Pianese
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 e segg.
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
L. 7 giugno 2000, n. 150
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 7 e segg.
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 47
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 65
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 15-2-2011 n. 3762 Ritrasmissione del messaggio n. 3751 del 2011. Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 15 febbraio 2011, n. 3762 (1).
Ritrasmissione del messaggio n. 3751 del 2011. Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell'anno 2011.
I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (Allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (Allegato 2).
Come già comunicato con il messaggio n. 24433 del 30 settembre 2010, il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla legge n. 335/1995 relativamente all'anno 2010, da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2011, è pari a 1,017935.
Le procedure informatiche pensioni sono state conseguentemente aggiornate.
Allegato 1
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993
Quota A
1920
2.055,5162
1921
1.737,4241
1922
1.747,9082
1923
1.758,0926
1924
1.698,3075
1925
1.511,8128
1926
1.401,5064
1927
1.532,9347
1928
1.654,0849
1929
1.628,0538
1930
1.681,3521
1931
1.861,1112
1932
1.911,2123
1933
2.031,2997
1934
2.141,8467
1935
2.111,8646
1936
1.963,5529
1937
1.793,8031
1938
1.665,8807
1939
1.595,4139
1940
1.367,1103
1941
1.181,5278
1942
1.022,2449
1943
609,5609
1944
137,1667
1945
69,6441
1946
59,0110
1947
36,4128
1948
34,3905
1949
33,8938
1950
34,3552
1951
31,3136
1952
30,6109
1953
30,1959
1954
29,5258
1955
28,9044
1956
27,4855
1957
26,6920
1958
25,7112
1959
25,8136
1960
25,1792
1961
24,5384
1962
23,2042
1963
21,3492
1964
19,9270
1965
19,0275
1966
18,5402
1967
18,1478
1968
17,8559
1969
17,2777
1970
16,4514
1971
15,6511
1972
14,6894
1973
13,1138
1974
11,1867
1975
9,5848
1976
8,2142
1977
6,9776
1978
6,1965
1979
5,3766
1980
4,5497
1981
3,8436
1982
3,3147
1983
2,9082
1984
2,6184
1985
2,4148
1986
2,2804
1987
2,1626
1988
2,0531
1989
1,9280
1990
1,7990
1991
1,6700
1992
1,5950
1993
1,5298
1994
1,4672
1995
1,3786
1996
1,3185
1997
1,2990
1998
1,2760
1999
1,2562
2000
1,2248
2001
1,1929
2002
1,1645
2003
1,1366
2004
1,1144
2005
1,0958
2006
1,0743
2007
1,0562
2008
1,0231
2009
1,0155
2010
1,0000
2011
1,0000
Allegato 2
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2010 da utilizzare per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992
Quota B
1920
3.852,1408
1921
3.238,8832
1922
3.241,1871
1923
3.242,7317
1924
3.115,7094
1925
2.758,6551
1926
2.543,5516
1927
2.766,9569
1928
2.969,3187
1929
2.906,5311
1930
2.985,0997
1931
3.285,8898
1932
3.355,4949
1933
3.546,2955
1934
3.718,1653
1935
3.645,2873
1936
3.369,9196
1937
3.060,8957
1938
2.826,1812
1939
2.690,8972
1940
2.292,3458
1941
1.969,5105
1942
1.693,9163
1943
1.004,0636
1944
224,5870
1945
113,3431
1946
95,4562
1947
58,5421
1948
54,9519
1949
53,8237
1950
54,2174
1951
49,1086
1952
46,8110
1953
45,6264
1954
44,1488
1955
42,6679
1956
40,3833
1957
39,3609
1958
37,3158
1959
37,2262
1960
36,0230
1961
34,7665
1962
32,8575
1963
30,3539
1964
28,4599
1965
27,0882
1966
26,3735
1967
25,6768
1968
25,1763
1969
24,3164
1970
22,9757
1971
21,7253
1972
20,4215
1973
18,3688
1974
15,2663
1975
12,9335
1976
11,0176
1977
9,2593
1978
8,1725
1979
7,0077
1980
5,7404
1981
4,7989
1982
4,0928
1983
3,5315
1984
3,1684
1985
2,8944
1986
2,7062
1987
2,5659
1988
2,4249
1989
2,2559
1990
2,1086
1991
1,9650
1992
1,8486
1993
1,7590
1994
1,6779
1995
1,5790
1996
1,5065
1997
1,4679
1998
1,4291
1999
1,3944
2000
1,3473
2001
1,3003
2002
1,2577
2003
1,2162
2004
1,1813
2005
1,1506
2006
1,1173
2007
1,0879
2008
1,0436
2009
1,0257
2010
1,0000
2011
1,0000
L. 8 agosto 1995, n. 335
Msg. 15 febbraio 2011, n. 3751
Ritrasmissione del messaggio n. 3751 del 2011. Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell'anno 2011.
I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (Allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (Allegato 2).
Come già comunicato con il messaggio n. 24433 del 30 settembre 2010, il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla legge n. 335/1995 relativamente all'anno 2010, da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2011, è pari a 1,017935.
Le procedure informatiche pensioni sono state conseguentemente aggiornate.
Allegato 1
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993
Quota A
1920
2.055,5162
1921
1.737,4241
1922
1.747,9082
1923
1.758,0926
1924
1.698,3075
1925
1.511,8128
1926
1.401,5064
1927
1.532,9347
1928
1.654,0849
1929
1.628,0538
1930
1.681,3521
1931
1.861,1112
1932
1.911,2123
1933
2.031,2997
1934
2.141,8467
1935
2.111,8646
1936
1.963,5529
1937
1.793,8031
1938
1.665,8807
1939
1.595,4139
1940
1.367,1103
1941
1.181,5278
1942
1.022,2449
1943
609,5609
1944
137,1667
1945
69,6441
1946
59,0110
1947
36,4128
1948
34,3905
1949
33,8938
1950
34,3552
1951
31,3136
1952
30,6109
1953
30,1959
1954
29,5258
1955
28,9044
1956
27,4855
1957
26,6920
1958
25,7112
1959
25,8136
1960
25,1792
1961
24,5384
1962
23,2042
1963
21,3492
1964
19,9270
1965
19,0275
1966
18,5402
1967
18,1478
1968
17,8559
1969
17,2777
1970
16,4514
1971
15,6511
1972
14,6894
1973
13,1138
1974
11,1867
1975
9,5848
1976
8,2142
1977
6,9776
1978
6,1965
1979
5,3766
1980
4,5497
1981
3,8436
1982
3,3147
1983
2,9082
1984
2,6184
1985
2,4148
1986
2,2804
1987
2,1626
1988
2,0531
1989
1,9280
1990
1,7990
1991
1,6700
1992
1,5950
1993
1,5298
1994
1,4672
1995
1,3786
1996
1,3185
1997
1,2990
1998
1,2760
1999
1,2562
2000
1,2248
2001
1,1929
2002
1,1645
2003
1,1366
2004
1,1144
2005
1,0958
2006
1,0743
2007
1,0562
2008
1,0231
2009
1,0155
2010
1,0000
2011
1,0000
Allegato 2
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2010 da utilizzare per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992
Quota B
1920
3.852,1408
1921
3.238,8832
1922
3.241,1871
1923
3.242,7317
1924
3.115,7094
1925
2.758,6551
1926
2.543,5516
1927
2.766,9569
1928
2.969,3187
1929
2.906,5311
1930
2.985,0997
1931
3.285,8898
1932
3.355,4949
1933
3.546,2955
1934
3.718,1653
1935
3.645,2873
1936
3.369,9196
1937
3.060,8957
1938
2.826,1812
1939
2.690,8972
1940
2.292,3458
1941
1.969,5105
1942
1.693,9163
1943
1.004,0636
1944
224,5870
1945
113,3431
1946
95,4562
1947
58,5421
1948
54,9519
1949
53,8237
1950
54,2174
1951
49,1086
1952
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1953
45,6264
1954
44,1488
1955
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1956
40,3833
1957
39,3609
1958
37,3158
1959
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1960
36,0230
1961
34,7665
1962
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1963
30,3539
1964
28,4599
1965
27,0882
1966
26,3735
1967
25,6768
1968
25,1763
1969
24,3164
1970
22,9757
1971
21,7253
1972
20,4215
1973
18,3688
1974
15,2663
1975
12,9335
1976
11,0176
1977
9,2593
1978
8,1725
1979
7,0077
1980
5,7404
1981
4,7989
1982
4,0928
1983
3,5315
1984
3,1684
1985
2,8944
1986
2,7062
1987
2,5659
1988
2,4249
1989
2,2559
1990
2,1086
1991
1,9650
1992
1,8486
1993
1,7590
1994
1,6779
1995
1,5790
1996
1,5065
1997
1,4679
1998
1,4291
1999
1,3944
2000
1,3473
2001
1,3003
2002
1,2577
2003
1,2162
2004
1,1813
2005
1,1506
2006
1,1173
2007
1,0879
2008
1,0436
2009
1,0257
2010
1,0000
2011
1,0000
L. 8 agosto 1995, n. 335
Msg. 15 febbraio 2011, n. 3751
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