T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 21/06/2024) 16-10-2024, n. 17883
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Direzione Generale per il personale Militare, Comando Logistico della Marina Militare, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) - del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, -OMISSIS-, emesso dal Direttore Generale in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 28 ottobre 2019, in forza del quale, ad esito del procedimento amministrativo disciplinare, gli è stata inflitta la sanzione di stato della "sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 1 (uno), a decorrere dalla data di notifica";
b) - della nota del Comando Logistico della Marina Militare, con sede a OMISSIS, -OMISSIS-, datata 11.3.2019, non notificata, che ha disposto l'inchiesta formale nei confronti dell'odierno ricorrente per gli stessi fatti per cui la Sentenza n.-OMISSIS- del Trib.le Penale di Roma ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di "peculato in concorso formale, continuato", per intervenuta prescrizione, col seguente addebito: "per aver effettuato indebitamente numerose telefonate dalle linee telefoniche fisse disponibili per motivi di servizio, al fine di ricaricare il credito di utenze cellulari di persone di loro conoscenza, creando, altresì nocumento al buon andamento dell'attività d'istituto";
c) - della nota dell'Ufficiale Inquirente nominato dal Comando Logistico della Marina Militare, -OMISSIS-, -OMISSIS- Reg. Uff.le .-OMISSIS-, datata 21.3.2019, notificata il 25.3.19, con cui è stata avviata l'inchiesta formale di cui supra sub b, contestando il seguente addebito: ""La S.V., nel periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-…destinato presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, utilizzava le utenze telefoniche -OMISSIS- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per effettuare indebitamente svariate telefonate dirette ad utenze cellulari personali o di persone di propria conoscenza, su cui era stata attivata l'opzione di autoricarica, così traendone o procurandone vantaggio di natura economica. Tale condotta recava nocumento al regolare andamento dell'attività della P.A. e risulta censurabile sotto l'aspetto disciplinare per la violazione dei principi meglio descritti negli articoli 717 (Senso di responsabilità) e 732 p.1 (Contegno del militare) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90";
d) - della relazione finale del detto Ufficiale Inquirente datata 03.6.19, ottenuta con accesso agli atti solo in data 06.12.19, ove pur ammettendo che "L'inchiesta…si è basata sostanzialmente sull'esame delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria…" e che nell'indagine penale "Non è stata disposta alcuna consulenza tecnica d'ufficio intesa a verificare il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio telefonico del centralino presso il MIT", non si fa cenno alla perizia tecnica prodotta dal ricorrente che accerta l'inattendibilità dei dati sulle telefonate contestate, per malfunzionamento del detto sistema del MIT, confessato (verb.21.6.18) in sede di escussione penale anche dall'Ispettore della PS che aveva condotto l'indagine di PG ("sicuramente… c'è la dichiarazione del tecnico della centrale telefonica che diceva che non funzionava" (doc.6, pag.25 rr.15-16);
e) - del foglio in data 04.7.2019, con il quale il Comandante Logistico della Marina Militare, ha proposto "l'irrogazione di mesi 1 (uno) di sospensione disciplinare dall'impiego";
f) nonché di tutti gli altri atti relativi alla procedura disciplinare de quo, antecedenti, preliminari, presupposti, conseguenziali e/o successivi o comunque connessi a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 2\12\2020:
del giudizio di non idoneità all'avanzamento (aliquota OMISSIS) per sanzione disciplinare; avanzamento a Luogotenente con anzianità OMISSIS invece che OMISSIS.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Difesa Stato Maggiore della Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 giugno 2024 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, 1 M.LLO -OMISSIS-, ha impugnato, previa richiesta di sospensiva, il provvedimento del -OMISSIS-, notificatogli il 28.10.2019, con cui il Ministero della Difesa gli ha inflitto la sanzione di stato della "sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 1 (uno), a decorrere dalla data di notifica, nonché tutti gli atti precedenti.
Espone in fatto che l'avvio del procedimento disciplinare di stato sarebbe avvenuto a seguito di giudizio penale per fatti risalenti al periodo dall' -OMISSIS- al -OMISSIS- per aver effettuato indebitamente numerose telefonate dalle linee telefoniche fisse disponibili per motivi di servizio, al fine di ricaricare il credito di utenze cellulari di persone di loro conoscenza, creando, altresì nocumento al buon andamento dell'attività d'istituto. Espone, altresì, che il giudizio penale si sarebbe concluso con la Sentenza del Tribunale penale di Roma n. -OMISSIS-, in data 26.11.OMISSIS, irrevocabile dal 28.12.OMISSIS, acquisita dall'Amministrazione in data 29 gennaio 2019, con cui veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente, imputato in ordine al reato di "peculato in concorso formale, continuato", per intervenuta prescrizione.
Tuttavia l'Amministrazione avrebbe disposto che il ricorrente fosse sottoposto a inchiesta formale disciplinare, al fine di verificare la sussistenza di responsabilità disciplinari tali da dover essere sanzionate con provvedimenti disciplinari di stato. Il ricorrente espone, infine, che, nonostante la mancata notifica della relazione riepilogativa dell'inchiesta formale redatta dall'ufficiale inquirente e della relazione finale - per i quali avrebbe inoltrato istanza di accesso agli atti - in data 24.09.19 veniva emanato il provvedimento sanzionatorio impugnato.
Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I) INCOMPETENZA E/O VIOLAZIONE DI LEGGE E DI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO SULL'AVVIO DI PROCEDIMENTO PER SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO NEI CONFRONTI DI SOTTUFFICIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA. STABILITI NEL LIB.I, TIT. IV, CAPO III e LIB.IV, TIT. VIII, CAPO IV, DEL D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 C.O.M. - E NEL LIB. III TIT. I, CAPO I, DEL D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 T.U. REG.ORD.MIL. IN PARTICOLARE: - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE; - VIOLAZIONE ARTT.1377 e 1378, C.O.M. (D.Lgs. n. 66 del 2010); - VIOLAZIONE ARTT.112 e 113, C.O.M. (D.Lgs. n. 66 del 2010); - VIOLAZIONE ARTT.118 e 124, C.O.M. (D.Lgs. n. 66 del 2010); - VIOLAZIONE ARTT.132 - 134, C.O.M. (D.Lgs. n. 66 del 2010); - VIOLAZIONE ARTT.136 e 138, C.O.M. (D.Lgs. n. 66 del 2010); - VIOLAZIONE DELL'ART. 447, IC., LETT. A)-B), T.U. ORD.MIL.; - VIOLAZIONE ART. 3, L. 28 gennaio 1994, n. 84; - VIOLAZIONE ARTT. 2, C.5 e 7, E 13, D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72; - VIOLAZIONE ART.4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100; - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI POTERE, SVIAMENTO DI POTERE, STRARIPAMENTO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Il provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo, innanzitutto, per incompetenza, in quanto il Comandante Logistico della M.M. (OMISSIS) non avrebbe, nei confronti dei militari del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, tanto più che si trovino in servizio a Roma presso il Comando Generale di detto Corpo, la facoltà di cui all'artt.1378 c.o.m. di disporre l'inchiesta formale ex art. 1377 né, all'esito della stessa, di proporre al Ministro di infliggergli sanzioni di stato.
II) VIOLAZIONE DI LEGGE E DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE STABILITI NEL TIT. VIII, CAPI III e IV, DEL D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 C.O.M. - E DAL TIT. VIII, CAPO I, DEL D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 T.U. REG. ORD. MIL. IN PARTICOLARE: - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE; - VIOLAZIONE ARTT. 1362, 7 C. e 1392, I C., D.Lgs. n. 66 del 2010; - VIOLAZIONE DELL'ART. 717, I COMMA, T.U. REG.MIL.; - VIOLAZIONE DELL'ART. 732, I COMMA, T.U. REG.MIL.; - VIOLAZIONE ART.751, C.1 , LETT. A, PUNTO 17 T.U. REG.MIL.; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER GENERICITA', SVIAMENTO DI POTERE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA D'ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI
Il provvedimento sarebbe illegittimo per mancata aderenza della portata effettivamente lesiva del comportamento ascritto al ricorrente con le norme richiamate nel provvedimento medesimo e che l'Amministrazione assumerebbe violate. Il ricorrente, infatti, assume l'incongruenza del richiamo all'art. 717 del D.P.R. n. 90 del 2010, in quanto il senso di responsabilità sarebbe riferibile solo ai doveri per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate e il provvedimento non avrebbe spiegato come il comportamento del ricorrente avrebbe compromesso il raggiungimento dei predetti fini.
Parimenti nel provvedimento non sarebbe indicato come il comportamento del ricorrente, che lederebbe il bene giuridico del patrimonio della P.A., si porrebbe come lesivo anche del prestigio dell'Amministrazione (art. 732 c.o.m.), considerato che la vicenda non avrebbe avuto alcun clamore mediatico, rimanendo confinata al personale interessato. Il provvedimento sarebbe, altresì, illegittimo in quanto avrebbe comminato una sanzione di stato per addebiti che la normativa di riferimento avrebbe ritenuto sanzionabili con sanzioni di corpo.
III) VIOLAZIONE DI LEGGE E DEI PRINCIPI GENERALI SU ONERE DELLA PROVA, IRROGAZIONE E MOTIVAZIONE DELLE SANZIONI, NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI MILITARI DI STATO (TIT. VIII, CAPI III e IV, DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 C.O.M. - TIT. VIII, CAPO I, DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90 T.U. REG. ORD. MIL. - ARTT. 24 E 97 COST.) /ECCESSO DI POTERE (DIFETTO D'ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DI FATTO, MOTIVAZIONE CARENTE, CONTRADDITTORIA, INCONGRUA)
Il provvedimento sarebbe illegittimo anche per l'erroneità di quanto asserito in entrambi i paragrafi della parte motivazionale in quanto non corrisponderebbe al vero la circostanza riportata che il ricorrente avrebbe ammesso di aver posto in essere la condotta contestata, ma anzi emergerebbero dalla memoria del 18.4.2019 le numerose e reiterate confutazioni delle accuse sia relativamente all'indebita effettuazione di telefonate, sia alla loro asserita numerosità, sia all'asserito fine di ricaricare il credito proprio o di conoscenti, sia all'inesistente nocumento che sarebbe derivato dai propri comportamenti al Corpo CP. La relazione finale dell'Ufficiale inquirente, inoltre, non avrebbe dato riscontro alla perizia allegata alle difese del ricorrente e che stigmatizzava le plurime carenze dei dati sulle telefonate come estratti dalla P.G. dal Centralino telefonico del MIT con i tabulati, attestando l'inattendibilità dei dati tecnici acquisiti, nonché le plurime carenze delle attività di indagine di PG. Pertanto l'Amministrazione non avrebbe assolto all'onere della prova sulla stessa incombente al fine dell'accertamento di un uso illegittimo delle linee di servizio da parte del ricorrente.
2. L'Amministrazione, ritualmente costituitasi tramite l'Avvocatura di Stato, con memoria depositata il 3.02.2020, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n.-OMISSIS-, è stata respinta la richiesta cautelare avanzata dal ricorrente.
4. L'Amministrazione ha depositato ulteriore memoria in data 20.05.2020.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 2.11.2020 e depositato il 2.12.2020, il ricorrente ha impugnato, altresì: - la nota del Comando Logistico della Marina Militare, con sede a OMISSIS, -OMISSIS-, datata 11.3.2019, non notificata, che ha disposto l'inchiesta formale nei confronti dell'odierno ricorrente per gli stessi fatti per cui la Sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale Penale di Roma ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di "peculato in concorso formale, continuato", per intervenuta prescrizione;- la nota dell'Ufficiale Inquirente nominato dal Comando Logistico della Marina Militare, -OMISSIS-, -OMISSIS- Reg. Uff.le .-OMISSIS-, datata 21.3.2019, notificata il 25.3.19, con cui è stata avviata l'inchiesta formale; - la relazione finale del detto Ufficiale Inquirente datata 03.6.19, ottenuta con accesso agli atti solo in data 06.12.19, nella parte in cui non fa cenno alla perizia tecnica prodotta dal ricorrente che accerta l'inattendibilità dei dati sulle telefonate contestate, per malfunzionamento del detto sistema del MIT, confessato (verb.21.6.18) in sede di escussione penale anche dall'Ispettore della PS che aveva condotto l'indagine di PG; - il foglio in data 04.7.2019, con il quale il Comandante Logistico della Marina Militare, ha proposto "l'irrogazione di mesi 1 (uno) di sospensione disciplinare dall'impiego"; - il giudizio della Commissione Avanzamento dei Marescialli della MM espresso con verbale n.004/2020 dell'11.6.2020, con cui è stato valutato "non idoneo" all'avanzamento a Luogotenente in relazione alla "aliquota straordinaria determinata al 1 gennaio OMISSIS" ai sensi dell'art.1059 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per sanzione disciplinare.
Avverso i suddetti atti ha articolato i medesimi motivi di diritto contenuti nel ricorso introduttivo, maggiormente ampliandoli, censurando, inoltre, il giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione Avanzamento dei Marescialli della MM per illegittimità derivata.
5. In data 10.12.2020 il ricorrente ha proposto un'istanza di misure cautelari monocratiche, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., intesa ad evidenziare l'interesse del ricorrente medesimo a partecipare all'interpello per i trasferimenti, in scadenza per la data del 13.12.2021. Con decreto n. -OMISSIS- è stata rigettata tale istanza cautelare.
6. L'Amministrazione, in data 3.01.2021 ha depositato memoria con la quale ha insistito sulla correttezza del proprio operato, controdeducendo alle censure avanzate dalla parte ricorrente.
7. Il ricorrente, con memoria del 12.01.2021, ha insistito sulle proprie posizioni.
8. All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato del 21 giugno 2024, in vista della quale parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria e documentazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1. Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha impugnato il provvedimento del -OMISSIS-, notificatogli il 28.10.2019, con cui il Ministero della Difesa gli ha inflitto la sanzione di stato della "sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 1 (uno), a decorrere dalla data di notifica".
Ha censurato, preliminarmente, l'asserita incompetenza dell'Autorità procedente all'avvio dell'inchiesta formale. Ha censurato, altresì, il fatto che il procedimento penale per il reato di "peculato in concorso formale, continuato", si fosse concluso con la dichiarazione di non luogo a procedure per intervenuta prescrizione e che nel provvedimento sanzionatorio non fosse adeguatamente motivata la ragione per cui l'amministrazione avesse ritenuto le condotte asseritamente tenute dal ricorrente lesive dell'immagine e del decoro dell'amministrazione stessa. Assumeva detto provvedimento carente di motivazione e contraddittorio rispetto alle risultanze dell'inchiesta dell'Ufficiale inquirente, considerato che lo stesso aveva evidenziato la carenza di certezza dei dati del MIT in relazione alle utenze telefoniche.
Tali censure non possono essere accolte.
2. Preliminarmente per quanto riguarda la censura di incompetenza dell'autorità emanante ad adottare il provvedimento di impulso del procedimento disciplinare, il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 1378 C.O.M., tra le Autorità competenti a ordinare inchieste formali sono compresi gli Alti Comandanti della Marina Militare, tra cui il Comandante Logistico. Detto Comandante, come stabilito nella pubblicazione di Forza Armata SMM-ORD-147 "Ordinamento dell'organizzazione periferica della Marina Militare", "è Autorità competente a ordinare l'inchiesta formale, ai sensi dell'articolo 1378 del COM, sul personale dipendente e sul personale in servizio presso i Comandi/Enti dipendenti, sul personale in servizio presso tutti gli EE.d.O. del Corpo delle Capitanerie di Porto e su tutto il personale in congedo della M.M.".
Ai sensi dell'articolo 1378, lettere d) ed f) del c.o.m., il potere di disporre l'inchiesta formale disciplinare sul personale militare (ad eccezione degli Ufficiali Ammiragli o Capitani di Vascello, sui quali la competenza è riservata al Ministro della Difesa, con delega permanente a Persomil) spetta al Capo di Stato Maggiore di Forza Armata (lettera d) e agli Alti Comandanti della Marina Militare di livello gerarchico pari a Generale di Corpo d'Armata o gradi corrispondenti (lettera f).
Ai sensi della normativa richiamata, dunque, il Codice Militare pone in capo agli Alti Comandanti della Marina Militare con il grado di Ammiraglio di Squadra la competenza ad ordinare l'inchiesta formale, primo adempimento necessario per l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di una sanzione disciplinare di stato nei confronti del personale militare della M.M.
Lo stesso Codice, tuttavia, non contiene alcuna definizione del termine Alti Comandanti, la cui individuazione avviene tramite la determinazione del Vertice di Forza Armata.
Nell'attuale ordinamento, i predetti Alti Comandi, indicati in apposita Pubblicazione di Forza Armata, si identificano nel Comandante in Capo della Squadra Navale ("Organizzazione operativa della Marina Militare", art. 112 C.O.M.), nel Comandante Logistico ("Organizzazione logistica della Marina Militare", art. 113 C.O.M.) e nel Comandante delle Scuole ("Organizzazione formativa della Marina Militare", art. 116 C.O.M.).
Inoltre, la Pubblicazione SMM-ORD-191 "Autorità alle quali compete la potestà sanzionatoria" ed alla SMM-ORD-147 "Ordinamento dell'Organizzazione Periferica della Marina Militare" stabiliscono gli incarichi che comportano l'esercizio delle funzioni di Comandante di Corpo ex art. 726 del T.U.O.M. e definiscono le Autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.
Più nello specifico, a mente della SMM 147 (all.to 1, deposito Amm. del 21.05.2020):
- il Capo di Stato Maggiore della Marina è Autorità competente a ordinare l'inchiesta formale, ai sensi dell'art. 1378 del C.O.M., sul personale in servizio presso COMSUBIN, MARIDROGRAFICO, MARINTENDENZA ROMA, MARIDIRAM E MARISEZIODIRAM, oltre che sul personale in servizio presso lo la S.M.M.;
- il Comandante in Capo della Squadra Navale è Autorità competente a ordinare l'inchiesta formale, ai sensi dell'articolo 1378 del C.O.M., sul personale dipendente e sul personale in servizio presso i Comandi/Enti/UU.NN. dipendenti;
- il Comandante delle Scuole è Autorità competente a ordinare l'inchiesta formale, ai sensi dell'articolo 1378 del COM, sul personale dipendente e sul personale in servizio presso i Comandi/Enti dipendenti;
- il Comandante Logistico è Autorità competente a ordinare l'inchiesta formale, ai sensi dell'articolo 1378 del C.O.M., sul personale dipendente e sul personale in servizio presso i Comandi/Enti dipendenti sul personale in servizio presso tutti gli EE.d.O. del Corpo delle Capitanerie di Porto e su tutto il personale in congedo della M.M..
Dall'analisi della disciplina citata emerge che il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto non rientra tra le Autorità individuate quale Alto Comando e, dunque, competente a disporre (o proporre) l'avvio dell'inchiesta formale disciplinare. Come evidenziato anche dall'Amministrazione nella propria memoria difensiva, se da un lato il Corpo delle Capitanerie di Porto ed il suo Comando Generale, anche in virtù degli artt. 2, co. 5 e 7, e 13 del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.72, rivestono una posizione del tutto peculiare rispetto al resto della struttura e dei Comandi della M.M., dall'altro ai sensi dell'art. 132 del C.O.M. il Corpo delle Capitanerie di Porto dipende dalla Marina Militare, e il Sig. Capo di Stato Maggiore della M.M. esercita la potestà sanzionatoria nei confronti del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto (stralcio SMM-ORD 191 in all.to 2) , il quale "nella qualità di Capo di Corpo, dipende dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare per gli aspetti Tecnico Militari attinenti al Corpo" ex art. 133, co. 3, C.O.M..
Alla luce della normativa evidenziata, dunque, nel caso di specie è ravvisabile la competenza dell'Autorità che ha ordinato l'avvio del procedimento disciplinare, ovvero il Comando Logistico della Marina Militare, con contestuale rigetto della censura di incompetenza sollevata dalla parte ricorrente.
3. Venendo al merito del ricorso introduttivo, lo stesso è infondato.
3.1. Se da un lato, invero, la sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato non conduce ad un accertamento definitivo del fatto né all'affermazione di una responsabilità penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, tuttavia le prove escusse e valutate dal Giudice penale e i fatti che, sulla base di dette prove, sono emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale non possono essere posti nel nulla da una pronuncia di non doversi procedere che, in ogni caso, non è assolutoria nel merito.
L'Amministrazione militare ha il potere/dovere di considerare e valutare, sia in positivo che in negativo, le emergenze processuali che possono certamente rilevarsi quando, al di là dell'esito del giudizio penale "in rito", i fatti in imputazione siano stati valutati in sede processuale, dopo attività di indagine e, in sede dibattimentale, con l'escussione di testimoni, le cui dichiarazioni non possono ritenersi "tamquam non esset" in sede disciplinare. ( cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 09.01.2023, n.291)
Nel caso di specie, dunque, l'Amministrazione della Difesa ha adempiuto al suo obbligo di svolgere una propria autonoma valutazione dei fatti addebitati all'incolpato, ritenendo, all'esito del procedimento disciplinare, che gli stessi fossero parzialmente fondati, con la conseguente irrogazione della sanzione della sospensione di 1 mese.
Per quanto concerne l'asserita mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, delle motivazioni per le quali il comportamento ascritto al ricorrente avrebbe violato l'immagine della P.A., essendo rivolto solo ai danni del patrimonio, nel provvedimento sanzionatorio viene evidenziato che il comportamento tenuto dal sottoufficiale importa comunque un grave disvalore disciplinare. Detto comportamento costituisce una palese e ingiustificabile violazione degli elementari obblighi gravanti su un appartenente alla forza armata e arreca, di per sé solo, una grave lesione alla immagine dell'amministrazione.
Per quanto concerne, invece, la censura relativa alla contraddittorietà degli atti dell'istruttoria condotta dall'Ufficiale inquirente, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, l'Ufficiale inquirente nella propria relazione finale, seppur ha dato evidenza del fatto che " l'esperimento delle indagini non è stato particolarmente approfondito e presenta delle lacune in atto insanabili", ha ritenuto anche che gli addebiti fossero in parte fondati, tenuto conto della ripetitività, la durata e la costanza delle telefonate ricevute sul cellulare dell'inquisito, al di là delle circostanze riferite a difesa nelle memorie presentate dal ricorrente all'interno del procedimento.
L'ufficiale inquirente, dunque, pur dando atto delle criticità ormai insanabili dell'indagine, ha valorizzato le osservazioni difensive del ricorrente e le ha valutate non dirimenti ai fini dell'assenza della responsabilità disciplinare.
Le deduzioni difensive endo-procedimentali, dunque, diversamente da quanto pure contestato dal ricorrente, risultano essere state sufficientemente vagliate dall'Autorità militare. Ciò si evince in particolare da quanto dichiarato dall'Ufficiale inquirente che, nella sua relazione finale prende in esame proprio quanto dedotto dall'incolpato nelle proprie memorie difensive : "…in punto di fatto , in maniera particolare, egli obietta di non aver effettuato chiamate dal telefono fisso d'ufficio al proprio cellulare o di terzia a scopi personali." L'Ufficiale, tuttavia, conclude affermando che " In realtà, dai tabulati acquisiti, da un lato risultano numerose telefonate da utenze fisse d'ufficio al cellulare dell'inquisito; dall'altro altrettante numerose telefonate dal telefono fisso in uso all'inquisito verso altro militare anch'ella inquisita ( Acanfora): per tali telefonate non fornisce giustificazione sui motivi di servizio che l'avrebbero indotto a farle. Una difesa efficace, al di là delle innegabili lacune investigative, avrebbe dovuto lealmente specificare quali motivi di servizio avessero indotto l'inquisito a telefonare costantemente all'utenza cellulare dell'altro, parimenti sottoposta ad inchiesta. Lasciano francamente perplessi il numero, la sistematicità, la ripetitività, la durata e la costanza delle telefonate ricevute sul cellulare dell'inquisito per cui, al di là delle mansioni e degli incarichi ricoperti, ritengo che comunque la condotta contestata possa ritenersi in parte fondata". L'Amministrazione, tenuto conto di quanto relazionato dall'ufficiale inquirente, ha ritenuto congrua la sanzione di un mese di sospensione, esercitando, con ciò, la discrezionalità che le è propria, tenendo conto, in modo ragionevole ed aderente ai fatti, della consistenza dei fatti oggetto dell'addebito disciplinare e dei precedenti di carriera del ricorrente.
Peraltro nel provvedimento che ha comminato la sanzione di un mese di sospensione è stato dato conto di tutte le circostanze rilevanti e anche che le memorie del ricorrente non sono state ritenute idonee a sollevarlo dall'addebito disciplinare nel suo complesso. Al riguardo è da sottolineare che "l'Amministrazione, in sede di valutazione dei fatti disciplinarmente rilevanti, gode di un potere ampiamento discrezionale con la conseguenza l'accertamento della proporzionalità della sanzione rispetto all'illecito disciplinare e la graduazione della sanzione stessa costituiscono un giudizio di merito che sfugge al sindacato del giudice amministrativo se non nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o grave erroneità dei fatti." (T.A.R. Bologna, sez. I, 21.08,2023, n.494)
Ancora, la valutazione della gravità del fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per evidenti profili di manifesto travisamento dei fatti o manifesta illogicità e irragionevolezza, che palesino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l'infrazione e il fatto (cfr. Consiglio di Stato, II, 20 febbraio 2020, n. 1296), tutte situazioni che non sussistono nel caso in esame.
Il ricorso introduttivo dunque, va rigettato.
4. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugna per illegittimità derivata il giudizio della Commissione Avanzamento dei Marescialli della MM espresso con verbale n.005/2020 dell'11.6.2020, con cui il ricorrente - seppure valutato idoneo per le aliquote 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre OMISSIS e 31 dicembre 2019 - è stato dichiarato non idoneo all'avanzamento a 1 Maresciallo in relazione all' "aliquota 31 dicembre OMISSIS".
Tale ricorso è inammissibile, come da avviso dato alle parti in udienza e di cui è a verbale.
Il ricorrente, invero, non ha proceduto a notificare tale ricorso ad almeno uno dei controinteressati. Al riguardo pacifica giurisprudenza ha affermato che "tutti i soggetti iscritti in quadro e quindi promossi al grado superiore vanno considerati litisconsorti necessari nel giudizio instaurato avverso gli atti del procedimento conclusosi con l'individuazione dei soggetti iscritti nel quadro di avanzamento, l'atto introduttivo del giudizio deve essere ritualmente notificato ad almeno uno di questi, ai fini della sua ammissibilità, fatta salva l'eventuale integrazione del contraddittorio." (T.A.R. Roma, sez. I, 15.01.2009, n.218). Infatti i parigrado promossi assumono la qualifica di controinteressati in senso proprio, potendo la loro posizione essere pregiudicata dall'accoglimento del gravame e la conseguente retrodatazione del ricorrente (ex multis, Cons. di Stato, Sezione IV, n. 5755/2008; T.A.R. Roma, sez. I, 14.12.2016, n.12495).
Il ricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere notificato, a pena di inammissibilità, a tutti, o ad almeno uno, dei parigrado promossi per l'anno OMISSIS.
Ciò detto, il gravame è comunque infondato.
Il ricorrente censura l'illegittimità derivata del giudizio della Commissione, determinata dalla presupposta illegittimità della sanzione irrogata al ricorrente di un mese di sospensione dall'impiego. La sanzione disciplinare comminata al ricorrente, tuttavia, per le ragioni evidenziate, non appare illegittima né irragionevole o sproporzionata e, dunque, la Commissione ne ha legittimamente tenuto conto ai fini del giudizio dell'inidoneità del ricorrente all'avanzamento.
Conclusivamente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di rituale notifica dello stesso ai controinteressati.
5. Le spese possono essere compensate, tenuto conto dell'andamento della vicenda amministrativa e processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando così dispone:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
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