Circ. 10 maggio 2011, n. 300/A/4287/11/106/2 (1).
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette la Circ. 25 marzo 2011, n. 9866 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa alle procedure per la cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore per esportazione [1], per radiazione a seguito di demolizione, per perdita di possesso.
I procedimenti sono distinti a secondo che si tratti di veicoli iscritti al P.R.A. o non iscritti al P.R.A. (rimorchi dì massa inferiore a 3,5 t., ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici).
[1] Distinguendo tra paesi facenti parte dell'U.E. e paesi non facenti parte dell'U.E.
Il Direttore del servizio
Sgalla
Allegato
Circ. 25 marzo 2011, n. 9866
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore (2)
(2) Il testo della circolare 25 marzo 2011, n. 9866, emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è riportato autonomamente.
Circ. 25 marzo 2011, n. 98
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 25-3-2011 n. 9866
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 25 marzo 2011, n. 9866 (1).
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Ai
Dirigenti generali territoriali
Loro sedi
A
tutti gli UMC
Loro sedi
Alla
Regione siciliana
Assessorato trasporti turismo e comunicazioni
Direzione trasporti
Via Notarbartolo, 9
Palermo
All'
Assessorato regionale turismo commercio e trasporti
Direzione compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
Palermo
Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione
Lungadige San Nicolò, 14
Trento
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
Bolzano
Alle
Province della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia
Servizi motorizzazione civile
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero dell'interno
- Dipartimento della pubblica sicurezza
Roma
All'
Automobile club d'Italia
Via Marsala, 8
Roma
All'
U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
Roma
Alla
Confarca
Via Laurentina, 569
00143 - Roma
Alla
Confederazione nazionale - Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 - Roma
Alla
Confagricoltura
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00186 - Roma
Alla
Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.
Via E. Granturco, 1
00196 - Roma
Alla
Confederazione agromeccanici - Confai
Piazza Nicolajewka, 29
25030 - Roncadelle (BS)
Alla
Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola - Unima
Via Nomentana, 303
Roma
All'
Associazione nazionale produttori agricoli - Anpa
Via Rovigo, 14
00161 - Roma
Alla
Confederazione produttori agricoli - Copagri
Via Calabria, 32
00187 - Roma
I) Introduzione
A) Premessa
Com'è noto, l'art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE, alla quale è stata data attuazione con il decreto ministeriale 14 febbraio 2000, prevede che, ai fini della immatricolazione di un veicolo già immatricolato in altro Stato membro della U.E., le autorità competenti esigono la consegna della "vecchia" carta di circolazione in originale, che sono tenute a conservare per almeno 6 mesi dandone comunicazione alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.
Conseguentemente è emersa la necessità di prevedere modalità operative atte a consentire l'osservanza delle prescrizioni contenute nella richiamata norma comunitaria e, al contempo, atte a prevenire possibili abusi nell'utilizzo dei documenti di circolazione riferiti a veicoli cessati dalla circolazione per esportazione.
Dette modalità operative sono state individuate, d'intesa con questa sede, dalla Direzione Centrale Servizi Delegati dell'A.C.I. con circolare n. DSD/1051 del 27 gennaio 2005, che si è provveduto a portare a conoscenza degli Uffici destinatari della presente con circolare n. 789/M360 dell'8 febbraio 2005.
In tal modo, è stato previsto che in caso di esportazione in altro Paese comunitario di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA, gli STA procedono, in sede di rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione, all'annullamento della carta di circolazione originale apponendovi la dicitura "Carta di circolazione annullata per definitiva esportazione in un Paese UE. Originale restituito da ....... (denominazione STA) alla parte" ed il timbro dello STA.
Ciò premesso, deve tuttavia evidenziarsi che le modalità illustrate non si sono in realtà rivelate sufficientemente efficaci per garantire la tutela degli interessi di ordine pubblico cui sono finalizzate, tanto da determinare uno stato di allarme anche presso le autorità straniere, che sempre più frequentemente richiedono a questa sede conferma circa l'autenticità delle carte di circolazione presentate dagli interessati all'atto della richiesta di immatricolazione.
Si è ritenuto pertanto indispensabile predisporre una nuova procedura interamente informatizzata la quale, proprio perché si fonda su automatismi che inibiscono la possibilità di soggettive interpretazioni da parte dei singoli operatori, persegue l'intento di rafforzare l'incisività dell'opera di prevenzione nella commissione di abusi o di irregolarità.
Sotto l'aspetto formale, inoltre, la nuova procedura offre l'ulteriore vantaggio di assegnare alla attestazione di annullamento della carta di circolazione un carattere di inequivocabile tipicità, tale da renderla univocamente riconoscibile dalle competenti autorità in sede di immatricolazione all'estero.
Le considerazioni sin qui svolte hanno altresì indotto la scrivente a ritenere che procedura analoga a quella predisposta con riferimento ai procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione nei Paesi della U.E. possa trovare utile applicazione anche nell'ambito dei procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E. e nei procedimenti di radiazione per demolizione; ciò allo scopo di agevolare le attività di controllo da parte delle autorità di polizia, anche internazionali, e di contribuire all'efficacia dell'azione di contrasto nei confronti degli illeciti penali ed amministrativi connessi allo smaltimento dei veicoli fuori uso.
Peraltro, vale sottolineare che a seguito dell'adesione al Trattato di Prum del 27 maggio 2005 (avvenuta con L. 30 giugno 2009, n. 85), l'Italia ha assunto precisi impegni di cooperazione transfrontaliera ai fini della prevenzione e della investigazione di reati e del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (v. in particolare art. 12 del Trattato).
Conseguentemente, questa Amministrazione è tenuta per le finalità illustrate, partecipando al sistema EUCARIS che si avvale della rete europea S-TESTA, a consentire alle autorità di polizia internazionali di accedere alla propria banca dati al fine della acquisizione di informazioni relative alla immatricolazione dei veicoli ed ai dati identificativi dei relativi intestatari.
Ciò impone, evidentemente, l'imprescindibile necessità per questa Amministrazione di disporre di una banca dati costantemente aggiornata, in tempo reale, sui mutamenti giuridici di tutti i veicoli, dalla loro immatricolazione alla loro cessazione dalla circolazione.
Per completezza di esposizione, rileva infine evidenziare che questa sede ha provveduto a rendere preventivamente edotta la competente Direzione dell'ACI circa il progetto intrapreso, nell'intento di pervenire a soluzioni operative condivise.
L'ACI tuttavia, sebbene abbia manifestato di approvare le finalità perseguite, ha ritenuto di non poter aderire alla proposta iniziativa a causa di difficoltà di natura tecnica.
Pur nel rammarico per la mancata intesa, è comunque evidente come questa Direzione non possa venir meno ai compiti istituzionali che le sono assegnati e, pertanto, ritiene di non poter esimersi né ulteriormente procrastinare l'adozione di misure che appaiono indispensabili alla tutela di preminenti interessi generali, dei quali è peraltro chiamata a rispondere anche in ambito U.E.
B) Ambito di applicazione
In considerazione di quanto illustrato in premessa, la presente circolare contiene le istruzioni applicative necessarie per la gestione delle seguenti operazioni di motorizzazione:
1. annullamento delle carte di circolazione dei veicoli iscritti al PRA cessati dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.;
2. attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al PRA da esportare in Paesi non facenti parte della U.E.;
3. attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;
4. cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al PRA (rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici).
Le operazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 debbono ritenersi rientranti nell'ambito della operatività di tutti gli STA.
Le operazioni di cui al punto 4 sono di esclusiva competenza degli UMC, fermo restando che quelle relative alla cessazione dalla circolazione dei ciclomotori possono essere svolte, in forza delle disposizioni vigenti, anche dagli Studi di consulenza automobilistica abilitati.
Sarà oggetto di successiva valutazione da parte della scrivente Direzione la verifica dei presupposti per l'esternalizzazione anche delle procedure relative alla cessazione dalla circolazione delle restanti categorie di veicoli non assoggettate al regime dei beni mobili registrati.
Avvertenza
La presente circolare, reperibile anche sul sito istituzionale del Ministero (www.mit.gov.it), viene inviata alle Direzioni Generali Territoriali a mezzo del servizio postale con preghiera di provvedere alla trasmissioni a tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza.
Si avverte, altresì, che le istruzioni operative contenute nella presente circolare saranno oggetto di aggiornamento non appena saranno adottate le disposizioni attuative delle nuove norme contenute nella L. 29 luglio 2010, n. 120 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale") in materia di "targa personale", la cui applicazione potrà comportare effetti anche con riguardo alle procedure di cessazione dalla circolazione dei veicoli.
II) Cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al Pra
A) Cessazione dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.
Nell'ambito del procedimento di radiazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla definitiva esportazione degli stessi in altro Paese della U.E., gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di radiazione per esportazione, alla stampa di un tagliando di annullamento della carta di circolazione, da applicare sulla stessa, recante:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data;
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".
Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.
La stampa del tagliando comporta il pagamento dei soli diritti ex L. n. 870/1986, per un importo pari ad euro 9,00 da versare sul c.c.p. n. 9001; non sono richieste, viceversa, imposte di bollo aggiuntive rispetto a quelle da versare per l'istanza al PRA unitamente ai relativi emolumenti.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, gli interessati sono tenuti preventivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il tagliando di annullamento.
B) Cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E.
Nel caso di cessazione dalla circolazione i veicoli da esportare in Paesi non facenti parte della U.E., resta immutata la necessità che la carta di circolazione originale, unitamente alle relative targhe, sia riconsegnata al competente UMC per il tramite dell'Ufficio Provinciale PRA, secondo le disposizioni vigenti.
Tuttavia, al fine di consentire l'immediato aggiornamento dell'Archivio Nazionale Veicoli, gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data;
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla circolazione per esportazione in Paese non facente parte della U.E.".
Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.
Tenuto conto che l'emissione del tagliando di attestazione è necessitato da finalità meramente interne, per la stampa dello stesso non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n. 870/1986.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corrispettivo elenco dei veicoli cessati dalla circolazione i che il medesimo PRA provvede ad inviare all'UMC.
C) Cessazione dalla circolazione per demolizione
Per quanto concerne la cessazione dalla circolazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla demolizione degli stessi, valgono le medesime considerazioni e le medesime istruzioni operative illustrate nel precedente par. B).
Pertanto, anche in tal caso, gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per demolizione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data;
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla circolazione per demolizione".
Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.
Inoltre, anche per la stampa del tagliando di attestazione in esame non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n. 870/1986.
Infine, nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corrispettivo elenco dei veicoli radiati che il medesimo PRA provvede ad inviare all'UMC.
III) Cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al Pra
A) Rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t
Come già comunicato con Circ. 5 agosto 2003, n. 3085/M360, l'art. 10 della L. 8 luglio 2003, n. 172, nel modificare l'art. 1 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, ha implicitamente escluso i rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t dall'obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico.
Pertanto, allo stato attuale della legislazione vigente in materia, restano sottoposti al regime dei beni mobili registrati unicamente i rimorchi di massa uguale o superiore alle 3,5 t per i quali, di conseguenza, restano immutati anche i criteri e le modalità per procedere alla loro cessazione dalla circolazione, ferma restando l'applicazione di quanto illustrato nella precedente sezione II) in tema di cessazione dalla circolazione (per esportazione e per demolizione) dei veicoli iscritti al PRA.
Per quanto concerne, invece, la cessazione dalla circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, trovano applicazione le seguenti istruzioni.
A1) Cessazione per esportazione
In caso di esportazione del rimorchio all'estero, il relativo intestatario è tenuto a presentare all'UMC istanza di cessazione dalla circolazione, allegando la documentazione di seguito elencata.
In caso di esportazione verso uno Stato non facente parte dell'U.E.:
1. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta stessa, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;
2. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato nel precedente punto 1);
3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
In caso di esportazione verso altro Paese membro della U.E.:
1. la carta di circolazione in originale, da restituire all'interessato debitamente annullata mediante l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di annullamento;
2. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;
3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Le modalità per la stampa del tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.
Il tagliando in parola deve recare:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- l'indicazione dell'UMC che ha provveduto all'annullamento;
- la data;
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".
Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per esportazione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
A2) Cessazione per perdita di possesso
Nel caso di furto ovvero di perdita di possesso giudizialmente accertata del rimorchio, l'intestatario presenta all'UMC istanza di cessazione dalla circolazione allegando:
1. la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero
2. copia conforme all'originale della sentenza, passata in giudicato, con la quale è stata accertata la perdita di possesso;
3. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata (in caso di furto, smarrimento o distruzione, si applica quanto già indicato al precedente punto 1);
4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
5. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per perdita di possesso, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
A3) Cessazione per demolizione
In caso di demolizione, l'UMC dispone la cessazione del rimorchio dalla circolazione su istanza dell'intestatario alla quale deve essere allegata:
1. la documentazione rilasciata dal centro di raccolta al momento della consegna del rimorchio destinato alla demolizione, ovvero dal concessionario (o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato) che provvederà alla successiva consegna ad un centro di raccolta;
2. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 -MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;
3. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato nel precedente punto 1);
4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
5. le attestazioni di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per demolizione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
A4) Cessazione dalla circolazione di rimorchi già iscritti nel P.R.A.
La cessazione dalla circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t. già iscritti nel pubblico registro automobilistico prima della entrata in vigore della legge n. 172/2003 soggiace all'ordinaria procedura di radiazione presso il P.R.A., ferma restando l'applicazione di quanto illustrato nella precedente sezione II).
B) Ciclomotori
Ferme restando le direttive già impartite in tema di cessazione dalla circolazione dei ciclomotori con Circ. 3 luglio 2006, n. 14085/RU si ripropone il testo del par. A) del cap. VI della circolare medesima, al quale vengono apportate le integrazioni evidenziate in grassetto.
"A) Cessazione per esportazione
In caso di esportazione del veicolo in uno Stato non facente parte della U.E., l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:
- il relativo certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
- l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
In caso di esportazione del veicolo in altro Paese membro della U.E., l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:
- il certificato di circolazione in originale, da restituire all'interessato debitamente annullato mediante l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui il certificato di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrito o distrutto, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di annullamento;
- l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Le modalità per la stampa del tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.
Il tagliando in parola deve recare:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sul certificato di circolazione;
- il CIC (codice identificativo ciclomotore);
- l'indicazione dell'UMC ovvero il codice meccanografico dello Studio di consulenza che ha provveduto all'annullamento;
- la data;
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".
All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per esportazione e la relativa targa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore."
C) Macchine agricole e macchine operatrici
Per quanto concerne la cessazione dalla circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, trovano applicazione le medesime modalità descritte con riguardo ai rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t.
Per evidenti ragioni, resta esclusa unicamente la necessità che l'interessato alleghi, a corredo dell'istanza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il veicolo non è iscritto nel pubblico registro automobilistico.
Si evidenzia infine che, contestualmente alla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia un certificato di avvenuta cessazione del veicolo dalla circolazione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
IV) Disposizioni finali
A) Controlli e gestione della modulistica
Da quanto illustrato nelle precedenti sezioni, si evince che gli Studi di consulenza automobilistica, abilitati alle procedure "STA" e "Ciclomotori", sono ora altresì legittimati al rilascio:
- dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione relative ai veicoli iscritti al PRA e radiati per esportazione in altro Paese della U.E. od in altro Paese non facente parte della U.E.;
- dei tagliandi di attestazione di avvenuta radiazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;
- dei tagliandi di annullamento dei certificati di circolazione relativi ai ciclomotori cessati dalla circolazione per esportazione in altro Paese della UE.
A tal fine, gli Studi di consulenza utilizzano la fornitura di tagliandi loro assegnata per l'aggiornamento delle carte di circolazione e dei certificati di circolazione, la cui contabilizzazione può essere tenuta con modalità informatizzate secondo le istruzioni già impartite con Circ. 15 dicembre 2009, n. 107746 specificando i tagliandi utilizzati per l'aggiornamento delle carte di circolazione ed i tagliandi utilizzati per l'aggiornamento dei certificati di circolazione.
Si segnala, infine, che le operazioni di rilascio dei tagliandi di annullamento o di attestazione comporta l'obbligo, come da vigenti disposizioni relative alle procedure "STA" e "Ciclomotori", della consegna al competente UMC di tutta la relativa documentazione, entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, al fine dei prescritti controlli.
In particolare, per quanto concerne il rilascio dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione conseguente alla cessazione dalla circolazione dei veicoli da esportare in altri Paesi della U.E., dovranno essere consegnate all'UMC le attestazioni di versamento della prescritta tariffa nonché il riepilogo delle operazioni effettuate nella giornata.
B) Abrogazioni
Ogni previgente istruzione operativa che risulti in contrasto con i contenuti della presente circolare deve ritenersi implicitamente abrogata.
C) Entrata in vigore
La presente circolare entrerà in vigore il 4 luglio 2011.
Il Direttore generale
Arch. Maurizio Vitelli
L. 29 luglio 2010, n. 120
L. 30 giugno 2009, n. 85
L. 1 dicembre 1986, n. 870
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47
L. 8 luglio 2003, n. 172
Dir. 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE
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lunedì 6 giugno 2011
Ministero dell'interno Circ. 10-5-2011 n. 300/A/4287/11/106/2 Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore. Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.
Ministero della salute Nota 12-5-2011 n. 15844-P Reg. (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.
Nota 12 maggio 2011, n. 15844-P (1).
Reg. (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.
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Si comunica che a decorrere dal 1° maggio 2011 è applicabile il Reg. (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 12 del 15 gennaio 2011.
Tale Regolamento (detto anche "Reg. P.I.M." - "Plastic Implementation Measure") costituisce una misura specifica ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e stabilisce norme per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari oppure già a contatto con i prodotti alimentari o di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.
In particolare il Reg. (UE) in oggetto rappresenta un ulteriore passo avanti verso l'armonizzazione della normativa europea in quanto ingloba le disposizioni comunitarie finora adottate nel settore e di seguito riportate:
- Dir. 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (che viene abrogata) ed i suoi sei emendamenti (Dir. 2004/1 e Dir. 2004/19/CE, recepite con D.M. n. 227/2006; Dir. 2005/79/CE, recepita con D.M. n. 82/2007; Dir. 2007/19/CE, recepita con D.M. n. 174/2008; Dir. 2008/39/CE, recepita con D.M. 23 aprile 2009; Reg. (CE) n. 975/2009).
Al riguardo si rammenta come la Dir. 2002/72/CE avesse a sua volta abrogato la Dir. 90/128/CEE e le sue sette modifiche, di cui la Dir. 2002/72/CE costituiva un testo consolidato (la Dir. 90/128/CEE e la sua prima modifica ad opera della Dir. 92/39/CEE erano state recepite con il D.M. n. 220/1993; le successive modifiche erano state apportate dalle direttive di seguito riportate: Dir. 93/9/CEE, recepita con D.M. n. 735/1994; Dir. 95/3/CE, recepita con D.M. n. 572/1996; Dir. 96/11/CE, recepita con D.M. n. 91/1997; Dir. 1999/91/CE, recepita con D.M. n. 210/2000; Dir. 2001/62/CE e Dir. 2002/17/CE, recepite con D.M. n. 123/2003);
- Dir. 82/711/CEE che fissa norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, come modificata dalla Dir. 93/8/CEE e dalla Dir. 97/48/CE (direttive recepite con D.M. n. 220/1993 - all. III, che ha sostituito l'allegato IV sez. 1 del D.M. 21 marzo 1973 -, D.M. n. 735/1994 e D.M. n. 338/1998);
- Dir. 85/572/CEE, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare e la classificazione convenzionale degli alimenti per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (recepita con D.M. n. 220/1993 - all. II, che ha sostituito l'allegato III del D.M. 21 marzo 1973);
- Dir. 78/142/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (recepita con D.M. 2 dicembre 1980).
La nuova disciplina del settore introduce novità su diversi argomenti riguardanti soprattutto:
- Campo di applicazione;
- Elenco comunitario di sostanze autorizzate per la preparazione di plastica destinata al contatto con alimenti;
- Prove di conformità.
Campo di applicazione
Il Reg. (UE) n. 10/2011 si applica ai materiali ed oggetti di plastica (stampati o non e/o rivestiti o non), ai multistrato di plastica tenuti insieme da adesivi o altri mezzi, agli strati o rivestimenti in plastica che formano guarnizioni di coperchi e chiusure e, per la prima volta a livello europeo, agli strati di materia plastica presenti nei materiali e oggetti multistrato multimateriali; invece non si applica alle resine a scambio ionico, alle gomme ed ai siliconi. Inoltre, pur rientrando nel campo di applicazione del regolamento in oggetto le plastiche stampate, rivestite o tenute insieme da adesivi, non sono oggetto di disciplina da parte dello stesso gli inchiostri di stampa, gli adesivi ed i rivestimenti (art. 2).
Pertanto, nei limiti in cui non contrastano con quanto stabilito a livello comunitario, rimangono applicabili le norme nazionali che disciplinano le gomme (D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche), i siliconi, le resine epossidiche, i rivestimenti superficiali (applicati su materiali diversi dalla plastica) e (fatto salvo quanto previsto dal Reg. P.I.M. per i multistrato multimateriali di cui si dirà in seguito) i materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è di plastica e almeno uno strato non è di plastica (art. 9 del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).
Inoltre per quanto concerne gli adesivi e i coloranti per materie plastiche resta applicabile quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche.
Con particolare riferimento ai multistrato si evidenzia quale novità prevista dal Reg. (UE) in oggetto l'estensione delle disposizioni comunitarie oltre che ai materiali ed oggetti multistrato di plastica (cd. "multistrato omogenei"), già disciplinati a livello europeo dalla Dir. 2002/72/CE, anche ai materiali multistrato multimateriali ovvero composti da due o più strati di differenti tipi di materiali di cui almeno uno di plastica.
Per i multistrato di plastica l'art. 13 del Reg. P.I.M. stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso. Tuttavia viene fatta salva la possibilità di impiegare, dietro una barriera funzionale, sostanze non presenti nell'elenco comunitario o non conformi alle specifiche previste, eccetto il cloruro di vinile monomero, purché la migrazione non sia superiore a 0,01 mg/kg. Tali sostanze non devono in ogni caso essere sostanze classificate come mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione né sostanze in nanoforma. (art. 13, comma 2, Reg. P.I.M.).
I multistrato multimateriali sono invece per la prima volta oggetto di applicazione della disciplina europea che regolamenta i requisiti di composizione dello strato di plastica. In particolare l'art. 14 del Reg. (UE) n. 10/2011 stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso e quindi lo stesso deve essere fabbricato con le sostanze riportate nell'elenco comunitario di cui al suo allegato I. Tuttavia è fatta salva la possibilità, anche per i multistrato multimateriali, di impiegare sostanze non presenti nell'elenco dell'Unione dietro una barriera funzionale. Valgono anche per gli strati di materia plastica dei multistrato multimateriali le restrizioni relative al cloruro di vinile monomero contenute nell'allegato I del Reg. P.I.M..
Per contro non si devono applicare ai multistrato multimateriali i limiti di migrazione di cui agli articoli 11 e 12 del Reg. (UE) in oggetto. Infatti poiché altri materiali sono combinati agli strati di materia plastica e per tali materiali non sono ancora state adottate misure specifiche a livello comunitario il Reg. P.I.M. non ha fissato i requisiti applicabili ai materiali e agli oggetti multistrato multimateriali finali (cons. 28, Reg. P.I.M.).
Pertanto, in assenza di misure specifiche comunitarie per i materiali o agli oggetti multistrato multimateriali nel loro insieme, restano applicabili i limiti di migrazione specifica e globale previsti dalla normativa nazionale, quindi per il lato di plastica a diretto contatto con gli alimenti dei multistrato eterogenei i limiti di migrazione globale di 60 mg/kg o 10 mg/dm2 (art. 9-bis, comma 4, del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).
Elenco comunitario di sostanze autorizzate, requisiti generali, restrizioni e specifiche
Il Reg. (UE) n. 10/2011 riporta nell'allegato I un unico elenco comunitario di sostanze autorizzate per la produzione di materie plastiche destinate al contatto alimentare comprendente: monomeri ed altre sostanze di partenza, additivi (esclusi i coloranti), sostanze ausiliarie della polimerizzazione (ad esclusione dei solventi), macromolecole ottenute per fermentazione microbica (art. 5 ed allegato I, Reg. P.I.M.).
Le sostanze della lista sopra citata devono rispettare le restrizioni e le specifiche ivi previste e, precisamente, su una sola riga della tabella sono contenute tutte le informazioni relative alla sostanza in questione. Detta lista può essere aggiornata secondo la procedura fissata nel Reg. (CE) n. 1935/2004.
Il Reg. P.I.M. stabilisce poi, all'art. 6, deroghe per sostanze non incluse nella lista comunitaria. Ad esempio possono essere utilizzati, anche se non presenti nell'elenco dell'UE, i coloranti, i solventi, sostanze ausiliarie della polimerizzazione purché in accordo con le norme nazionali (artt. 10 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche).
Le sostanze usate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica devono, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 10/2011, essere di una qualità tecnica e di una purezza appropriata all'uso previsto e prevedibile del materiale o dell'oggetto. Al riguardo si evidenzia che l'articolo sopra citato pone lo specifico obbligo per il fabbricante di rendere disponibile alle autorità di controllo, su richiesta, la composizione della sostanze stesse.
I limiti di migrazione specifica riportati nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento in oggetto sono espressi in mg/kg di alimento e, se non è indicato un limite o altra restrizione, si applica il limite di migrazione specifica generico di 60 mg/kg di alimento (art. 11).
Il nuovo regolamento comunitario fissa inoltre, al comma 3 dell'art. 11, regole per gli additivi a doppio uso ovvero gli additivi impiegati nelle plastiche ed al tempo stesso autorizzati quali additivi alimentari o aromi dal Reg. (CE) n. 1333/2008 e dal Reg. (CE) n. 1334/2008.
I materiali e gli oggetti di plastica devono poi rispettare il limite di migrazione globale di 10 mg/dm2 mentre per le plastiche destinate ad alimenti per lattanti e bambini il limite è di 60 mg/kg di alimento (art. 12 Reg. P.I.M. e cons. 26).
Prove di conformità
Il Reg. (UE) n. 10/2011 fissa le norme di base per le prove di migrazione globale e specifica (art. 18).
In particolare per i materiali già a contatto con gli alimenti la conformità deve essere accertata secondo le regole stabilite dall'allegato V del regolamento stesso.
Per i materiali non ancora a contatto con gli alimenti la conformità può essere accertata negli alimenti o nei simulanti alimentari secondo le regole stabilite dagli allegati III (simulanti alimentari e classificazione convenzionale degli alimenti) e V (modalità di prova e condizioni di contatto).
Al riguardo si segnala che il Reg. (UE) n. 10/2011, tenendo conto delle nuove conoscenze scientifiche, ha modificato le norme relative alle prove di migrazione. Ad esempio per tali prove vengono introdotti nuovi simulanti (il simulante E per la simulazione del contatto negli alimenti secchi, sinora esclusi, e per il simulante A è previsto l'etanolo al 10% in luogo dell'acqua distillata). L'art. 20 del regolamento in oggetto sostituisce infatti l'allegato della Dir. 85/572/CEE e pertanto i simulanti da impiegare per la verifica della migrazione sono quelli definiti nell'allegato III, punto 3 dello stesso Reg. (UE). In particolare quest'ultimo allegato riporta una tabella ove è designato specificamente il simulante per ciascuna categoria di prodotti alimentari.
Inoltre in merito alle modalità di prova stabilite all'allegato V si segnala quale novità la previsione della possibilità, per materiali ed articoli non ancora in contatto con gli alimenti, di utilizzare approcci di screening per determinare la conformità ai limiti di migrazione.
Le nuove disposizioni sulle prove per la verifica dei limiti di migrazione e i simulanti da impiegare si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2012 (art. 23, ultimo paragrafo, del Reg. P.I.M.).
Per essere immessi sul mercato i materiali e gli oggetti di materia plastica devono rispettare i requisiti di cui agli articoli 3, 15 e 17 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e devono essere fabbricati secondo il Reg. (CE) n. 2023/2006. Devono inoltre essere conformi ai requisiti di cui ai capi II e III (composizione) nonché IV (dichiarazione di conformità e documentazione) del Reg. (UE) n. 10/2011 (art. 4, Reg. P.I.M.).
Con riferimento alla dichiarazione di conformità la disciplina è contenuta nell'art. 15 e nell'allegato IV del Reg. P.I.M. e riprende gli stessi principi di quella previgente.
Per quanto riguarda in particolare la documentazione a supporto della conformità dei materiali, vista la modifica delle norme relative alle prove di migrazione, il Reg. P.I.M. ha previsto disposizioni transitorie al fine di consentire l'adeguamento, da parte delle Autorità di controllo e dell'Industria, del sistema previgente in materia di prove di migrazione alle norme del nuovo regolamento in materia (art. 23, Reg. (UE) n. 10/2011).
In particolare tale documentazione fino al 31 dicembre 2012 dovrà basarsi ancora sulle previgenti norme relative alla verifica della migrazione globale e specifica, mentre a partire dal 1° gennaio 2013 potrà basarsi sia sulle norme previgenti che sulle nuove disposizioni del regolamento PIM relative alle prove di migrazione. Infine a decorrere dal 1° gennaio 2016, la documentazione a supporto sopra citata dovrà invece basarsi esclusivamente sulle nuove norme comunitarie (art. 22, Reg. P.I.M.).
Abrogazioni ed applicazione
Il Reg. (UE) n. 10/2011 si applica a partire dal 1° maggio 2011 (art. 23) e con effetto da tale data abroga (art. 21) la Dir. 80/766/CEE e la Dir. 81/432/CEE (recepite con il D.M. 2 dicembre 1980 e con il D.M. 2 giugno 1982) che stabilivano i metodi analitici - ormai obsoleti - di verifica della migrazione e del contenuto residuo del cloruro di vinile monomero ed abroga inoltre la Dir. 2002/72/CE (relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) di cui riprende, al suo interno, i contenuti.
Come noto in virtù della preminenza delle fonti comunitarie rispetto alle norme interne il regolamento UE prevale sulla normativa nazionale vigente in materia che, in caso di contrasto, andrà disapplicata. Pertanto, nonostante la coesistenza dal 1° maggio 2011 delle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive abrogate o accorpate nel settore in argomento (contenute nel D.M. 21 marzo 1973 e nei decreti di recepimento delle direttive sopra citate), e delle disposizioni del Reg. (UE) n. 10/2011 , a partire da tale data la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica in argomento dovrà attenersi a quanto da quest'ultimo previsto.
Da ultimo si informa che a livello comunitario è in esame un provvedimento volto alla rettifica della versione italiana del Reg. (UE) n. 10/2011 a seguito di talune discordanze rispetto al testo inglese a cui nel caso di dubbi si invita, nelle more, a fare riferimento.
Si comunica inoltre che il Reg. (UE) n. 10/2011 è stato oggetto di modifica da parte del Reg. (UE) n. 321/2011 della Commissione del 1° aprile 2011 (pubblicato sulla GUUE, serie L, n. 87 del 2 aprile 2011) che ha compreso in esso le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica poste dalla Dir. 2011/8/UE (recepita con D.M. 16 febbraio 2011).
Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.
Il Direttore generale
Dott. Silvio Borrello
Reg. (CE) 14 gennaio 2011, n. 10/2011
Reg. (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935/2004
Dec. 21 gennaio 2002, n. 2002/72/CE
Dir. 18 ottobre 1982, n. 82/711/CEE
Dir. 19 dicembre 1985, n. 85/572/CEE
Dir. 30 gennaio 1978, n. 78/142/CEE
D.M. 21 marzo 1973
Reg. (CE) 1 aprile 2011, n. 321/2011
Reg. (CE) 22 dicembre 2006, n. 2023/2006
D.M. 16 febbraio 2011
Reg. (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.
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Si comunica che a decorrere dal 1° maggio 2011 è applicabile il Reg. (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 12 del 15 gennaio 2011.
Tale Regolamento (detto anche "Reg. P.I.M." - "Plastic Implementation Measure") costituisce una misura specifica ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e stabilisce norme per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari oppure già a contatto con i prodotti alimentari o di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.
In particolare il Reg. (UE) in oggetto rappresenta un ulteriore passo avanti verso l'armonizzazione della normativa europea in quanto ingloba le disposizioni comunitarie finora adottate nel settore e di seguito riportate:
- Dir. 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (che viene abrogata) ed i suoi sei emendamenti (Dir. 2004/1 e Dir. 2004/19/CE, recepite con D.M. n. 227/2006; Dir. 2005/79/CE, recepita con D.M. n. 82/2007; Dir. 2007/19/CE, recepita con D.M. n. 174/2008; Dir. 2008/39/CE, recepita con D.M. 23 aprile 2009; Reg. (CE) n. 975/2009).
Al riguardo si rammenta come la Dir. 2002/72/CE avesse a sua volta abrogato la Dir. 90/128/CEE e le sue sette modifiche, di cui la Dir. 2002/72/CE costituiva un testo consolidato (la Dir. 90/128/CEE e la sua prima modifica ad opera della Dir. 92/39/CEE erano state recepite con il D.M. n. 220/1993; le successive modifiche erano state apportate dalle direttive di seguito riportate: Dir. 93/9/CEE, recepita con D.M. n. 735/1994; Dir. 95/3/CE, recepita con D.M. n. 572/1996; Dir. 96/11/CE, recepita con D.M. n. 91/1997; Dir. 1999/91/CE, recepita con D.M. n. 210/2000; Dir. 2001/62/CE e Dir. 2002/17/CE, recepite con D.M. n. 123/2003);
- Dir. 82/711/CEE che fissa norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, come modificata dalla Dir. 93/8/CEE e dalla Dir. 97/48/CE (direttive recepite con D.M. n. 220/1993 - all. III, che ha sostituito l'allegato IV sez. 1 del D.M. 21 marzo 1973 -, D.M. n. 735/1994 e D.M. n. 338/1998);
- Dir. 85/572/CEE, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare e la classificazione convenzionale degli alimenti per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (recepita con D.M. n. 220/1993 - all. II, che ha sostituito l'allegato III del D.M. 21 marzo 1973);
- Dir. 78/142/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (recepita con D.M. 2 dicembre 1980).
La nuova disciplina del settore introduce novità su diversi argomenti riguardanti soprattutto:
- Campo di applicazione;
- Elenco comunitario di sostanze autorizzate per la preparazione di plastica destinata al contatto con alimenti;
- Prove di conformità.
Campo di applicazione
Il Reg. (UE) n. 10/2011 si applica ai materiali ed oggetti di plastica (stampati o non e/o rivestiti o non), ai multistrato di plastica tenuti insieme da adesivi o altri mezzi, agli strati o rivestimenti in plastica che formano guarnizioni di coperchi e chiusure e, per la prima volta a livello europeo, agli strati di materia plastica presenti nei materiali e oggetti multistrato multimateriali; invece non si applica alle resine a scambio ionico, alle gomme ed ai siliconi. Inoltre, pur rientrando nel campo di applicazione del regolamento in oggetto le plastiche stampate, rivestite o tenute insieme da adesivi, non sono oggetto di disciplina da parte dello stesso gli inchiostri di stampa, gli adesivi ed i rivestimenti (art. 2).
Pertanto, nei limiti in cui non contrastano con quanto stabilito a livello comunitario, rimangono applicabili le norme nazionali che disciplinano le gomme (D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche), i siliconi, le resine epossidiche, i rivestimenti superficiali (applicati su materiali diversi dalla plastica) e (fatto salvo quanto previsto dal Reg. P.I.M. per i multistrato multimateriali di cui si dirà in seguito) i materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è di plastica e almeno uno strato non è di plastica (art. 9 del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).
Inoltre per quanto concerne gli adesivi e i coloranti per materie plastiche resta applicabile quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche.
Con particolare riferimento ai multistrato si evidenzia quale novità prevista dal Reg. (UE) in oggetto l'estensione delle disposizioni comunitarie oltre che ai materiali ed oggetti multistrato di plastica (cd. "multistrato omogenei"), già disciplinati a livello europeo dalla Dir. 2002/72/CE, anche ai materiali multistrato multimateriali ovvero composti da due o più strati di differenti tipi di materiali di cui almeno uno di plastica.
Per i multistrato di plastica l'art. 13 del Reg. P.I.M. stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso. Tuttavia viene fatta salva la possibilità di impiegare, dietro una barriera funzionale, sostanze non presenti nell'elenco comunitario o non conformi alle specifiche previste, eccetto il cloruro di vinile monomero, purché la migrazione non sia superiore a 0,01 mg/kg. Tali sostanze non devono in ogni caso essere sostanze classificate come mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione né sostanze in nanoforma. (art. 13, comma 2, Reg. P.I.M.).
I multistrato multimateriali sono invece per la prima volta oggetto di applicazione della disciplina europea che regolamenta i requisiti di composizione dello strato di plastica. In particolare l'art. 14 del Reg. (UE) n. 10/2011 stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso e quindi lo stesso deve essere fabbricato con le sostanze riportate nell'elenco comunitario di cui al suo allegato I. Tuttavia è fatta salva la possibilità, anche per i multistrato multimateriali, di impiegare sostanze non presenti nell'elenco dell'Unione dietro una barriera funzionale. Valgono anche per gli strati di materia plastica dei multistrato multimateriali le restrizioni relative al cloruro di vinile monomero contenute nell'allegato I del Reg. P.I.M..
Per contro non si devono applicare ai multistrato multimateriali i limiti di migrazione di cui agli articoli 11 e 12 del Reg. (UE) in oggetto. Infatti poiché altri materiali sono combinati agli strati di materia plastica e per tali materiali non sono ancora state adottate misure specifiche a livello comunitario il Reg. P.I.M. non ha fissato i requisiti applicabili ai materiali e agli oggetti multistrato multimateriali finali (cons. 28, Reg. P.I.M.).
Pertanto, in assenza di misure specifiche comunitarie per i materiali o agli oggetti multistrato multimateriali nel loro insieme, restano applicabili i limiti di migrazione specifica e globale previsti dalla normativa nazionale, quindi per il lato di plastica a diretto contatto con gli alimenti dei multistrato eterogenei i limiti di migrazione globale di 60 mg/kg o 10 mg/dm2 (art. 9-bis, comma 4, del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).
Elenco comunitario di sostanze autorizzate, requisiti generali, restrizioni e specifiche
Il Reg. (UE) n. 10/2011 riporta nell'allegato I un unico elenco comunitario di sostanze autorizzate per la produzione di materie plastiche destinate al contatto alimentare comprendente: monomeri ed altre sostanze di partenza, additivi (esclusi i coloranti), sostanze ausiliarie della polimerizzazione (ad esclusione dei solventi), macromolecole ottenute per fermentazione microbica (art. 5 ed allegato I, Reg. P.I.M.).
Le sostanze della lista sopra citata devono rispettare le restrizioni e le specifiche ivi previste e, precisamente, su una sola riga della tabella sono contenute tutte le informazioni relative alla sostanza in questione. Detta lista può essere aggiornata secondo la procedura fissata nel Reg. (CE) n. 1935/2004.
Il Reg. P.I.M. stabilisce poi, all'art. 6, deroghe per sostanze non incluse nella lista comunitaria. Ad esempio possono essere utilizzati, anche se non presenti nell'elenco dell'UE, i coloranti, i solventi, sostanze ausiliarie della polimerizzazione purché in accordo con le norme nazionali (artt. 10 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche).
Le sostanze usate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica devono, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 10/2011, essere di una qualità tecnica e di una purezza appropriata all'uso previsto e prevedibile del materiale o dell'oggetto. Al riguardo si evidenzia che l'articolo sopra citato pone lo specifico obbligo per il fabbricante di rendere disponibile alle autorità di controllo, su richiesta, la composizione della sostanze stesse.
I limiti di migrazione specifica riportati nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento in oggetto sono espressi in mg/kg di alimento e, se non è indicato un limite o altra restrizione, si applica il limite di migrazione specifica generico di 60 mg/kg di alimento (art. 11).
Il nuovo regolamento comunitario fissa inoltre, al comma 3 dell'art. 11, regole per gli additivi a doppio uso ovvero gli additivi impiegati nelle plastiche ed al tempo stesso autorizzati quali additivi alimentari o aromi dal Reg. (CE) n. 1333/2008 e dal Reg. (CE) n. 1334/2008.
I materiali e gli oggetti di plastica devono poi rispettare il limite di migrazione globale di 10 mg/dm2 mentre per le plastiche destinate ad alimenti per lattanti e bambini il limite è di 60 mg/kg di alimento (art. 12 Reg. P.I.M. e cons. 26).
Prove di conformità
Il Reg. (UE) n. 10/2011 fissa le norme di base per le prove di migrazione globale e specifica (art. 18).
In particolare per i materiali già a contatto con gli alimenti la conformità deve essere accertata secondo le regole stabilite dall'allegato V del regolamento stesso.
Per i materiali non ancora a contatto con gli alimenti la conformità può essere accertata negli alimenti o nei simulanti alimentari secondo le regole stabilite dagli allegati III (simulanti alimentari e classificazione convenzionale degli alimenti) e V (modalità di prova e condizioni di contatto).
Al riguardo si segnala che il Reg. (UE) n. 10/2011, tenendo conto delle nuove conoscenze scientifiche, ha modificato le norme relative alle prove di migrazione. Ad esempio per tali prove vengono introdotti nuovi simulanti (il simulante E per la simulazione del contatto negli alimenti secchi, sinora esclusi, e per il simulante A è previsto l'etanolo al 10% in luogo dell'acqua distillata). L'art. 20 del regolamento in oggetto sostituisce infatti l'allegato della Dir. 85/572/CEE e pertanto i simulanti da impiegare per la verifica della migrazione sono quelli definiti nell'allegato III, punto 3 dello stesso Reg. (UE). In particolare quest'ultimo allegato riporta una tabella ove è designato specificamente il simulante per ciascuna categoria di prodotti alimentari.
Inoltre in merito alle modalità di prova stabilite all'allegato V si segnala quale novità la previsione della possibilità, per materiali ed articoli non ancora in contatto con gli alimenti, di utilizzare approcci di screening per determinare la conformità ai limiti di migrazione.
Le nuove disposizioni sulle prove per la verifica dei limiti di migrazione e i simulanti da impiegare si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2012 (art. 23, ultimo paragrafo, del Reg. P.I.M.).
Per essere immessi sul mercato i materiali e gli oggetti di materia plastica devono rispettare i requisiti di cui agli articoli 3, 15 e 17 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e devono essere fabbricati secondo il Reg. (CE) n. 2023/2006. Devono inoltre essere conformi ai requisiti di cui ai capi II e III (composizione) nonché IV (dichiarazione di conformità e documentazione) del Reg. (UE) n. 10/2011 (art. 4, Reg. P.I.M.).
Con riferimento alla dichiarazione di conformità la disciplina è contenuta nell'art. 15 e nell'allegato IV del Reg. P.I.M. e riprende gli stessi principi di quella previgente.
Per quanto riguarda in particolare la documentazione a supporto della conformità dei materiali, vista la modifica delle norme relative alle prove di migrazione, il Reg. P.I.M. ha previsto disposizioni transitorie al fine di consentire l'adeguamento, da parte delle Autorità di controllo e dell'Industria, del sistema previgente in materia di prove di migrazione alle norme del nuovo regolamento in materia (art. 23, Reg. (UE) n. 10/2011).
In particolare tale documentazione fino al 31 dicembre 2012 dovrà basarsi ancora sulle previgenti norme relative alla verifica della migrazione globale e specifica, mentre a partire dal 1° gennaio 2013 potrà basarsi sia sulle norme previgenti che sulle nuove disposizioni del regolamento PIM relative alle prove di migrazione. Infine a decorrere dal 1° gennaio 2016, la documentazione a supporto sopra citata dovrà invece basarsi esclusivamente sulle nuove norme comunitarie (art. 22, Reg. P.I.M.).
Abrogazioni ed applicazione
Il Reg. (UE) n. 10/2011 si applica a partire dal 1° maggio 2011 (art. 23) e con effetto da tale data abroga (art. 21) la Dir. 80/766/CEE e la Dir. 81/432/CEE (recepite con il D.M. 2 dicembre 1980 e con il D.M. 2 giugno 1982) che stabilivano i metodi analitici - ormai obsoleti - di verifica della migrazione e del contenuto residuo del cloruro di vinile monomero ed abroga inoltre la Dir. 2002/72/CE (relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) di cui riprende, al suo interno, i contenuti.
Come noto in virtù della preminenza delle fonti comunitarie rispetto alle norme interne il regolamento UE prevale sulla normativa nazionale vigente in materia che, in caso di contrasto, andrà disapplicata. Pertanto, nonostante la coesistenza dal 1° maggio 2011 delle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive abrogate o accorpate nel settore in argomento (contenute nel D.M. 21 marzo 1973 e nei decreti di recepimento delle direttive sopra citate), e delle disposizioni del Reg. (UE) n. 10/2011 , a partire da tale data la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica in argomento dovrà attenersi a quanto da quest'ultimo previsto.
Da ultimo si informa che a livello comunitario è in esame un provvedimento volto alla rettifica della versione italiana del Reg. (UE) n. 10/2011 a seguito di talune discordanze rispetto al testo inglese a cui nel caso di dubbi si invita, nelle more, a fare riferimento.
Si comunica inoltre che il Reg. (UE) n. 10/2011 è stato oggetto di modifica da parte del Reg. (UE) n. 321/2011 della Commissione del 1° aprile 2011 (pubblicato sulla GUUE, serie L, n. 87 del 2 aprile 2011) che ha compreso in esso le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica poste dalla Dir. 2011/8/UE (recepita con D.M. 16 febbraio 2011).
Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.
Il Direttore generale
Dott. Silvio Borrello
Reg. (CE) 14 gennaio 2011, n. 10/2011
Reg. (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935/2004
Dec. 21 gennaio 2002, n. 2002/72/CE
Dir. 18 ottobre 1982, n. 82/711/CEE
Dir. 19 dicembre 1985, n. 85/572/CEE
Dir. 30 gennaio 1978, n. 78/142/CEE
D.M. 21 marzo 1973
Reg. (CE) 1 aprile 2011, n. 321/2011
Reg. (CE) 22 dicembre 2006, n. 2023/2006
D.M. 16 febbraio 2011
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