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lunedì 25 luglio 2011

Cassazione "..."Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti nel complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario"...."

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso 14160-2010 proposto da:

################# (Omissis), -
- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO, GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis) in persona del Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5018/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 17.6.08, depositata il 12/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

FattoDiritto


La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'articolo 380-bis c.p.c.:

"Con ricorso notificato il 18-19 maggio 2010, ################# chiede, con un unico motivo, relativo alla violazione dell'articolo 149 disp. att. c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 3 e al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza depositata il 12 giugno 2009, con la quale la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio da questa Corte, aveva accertato il suo diritto ad una rendita per malattia professionale commisurata ad una riduzione della capacità generica di lavoro del 34% dal 24 marzo 1993, data di presentazione della domanda in via amministrativa, così ribadendo la pronuncia di primo grado dell'11 giugno 1997.

Tale ultima pronuncia era stata a suo tempo appellata dall'INAIL per sostenere l'origine non professionale della inabilità accertata e l'appello era stato accolto dal Tribunale di Roma, quale giudice di appello, con sentenza del 2003.

Su ricorso dell'assistito, questa Corte aveva cassato tale sentenza, censurando il mancato accertamento dell'origine della inabilità, richiesto in giudizio attraverso una C.T.U., rinviando la causa alla Corte di appello di Roma.

Qui la causa era stata riassunta il 23 maggio 2005 dal Ca. che aveva chiesto la conferma della pronuncia del Pretore.

Nel corso di tale giudizio di rinvio, la Corte territoriale aveva disposto C.T.U., condividendone poi le conclusioni nel senso di ritenere sussistente il nesso causale dell'inabilità del 34% dal 24 marzo 1993, ma escludendo di potere attribuire in questa sede al Ce. incremento di rendita corrispondente al 50% di inabilità dal gennaio 2007, come valutato dal C.T.U., e cio' in quanto la richiesta del ricorso in riassunzione era stata limitata alla conferma della sentenza di primo grado.

Quest'ultima affermazione è appunto investita dalle censure di cui all'attuale ricorso per cassazione.

Resiste alle domande l'INAIL con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall'articolo 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo citato.


Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

A norma dell'articolo 149 disp. att. c.p.c.. "Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti nel complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario".

La norma è applicabile anche all'ipotesi di inabilità conseguente ad infortuni o a malattie professionali (cfr. ad es. Cass. 22 agosto 2003 n. 12369) e, per effetto di essa, la proposizione in giudizio di una domanda "in materia di invalidità pensionabile" implica comunque anche la richiesta che il relativo l'accertamento venga spinto oltre la data della domanda amministrativa o di quella giudiziaria e fino alla sentenza di merito definitiva.

Parallelamente, anche la richiesta formulata in appello o nell'atto di riassunzione avanti al giudice di rinvio contiene implicitamente, accanto, in ipotesi, alla richiesta di conferma della percentuale di invalidità accertata alla data della sentenza di primo grado, anche la domanda di estendere l'accertamento, ai sensi dell' articolo 149 disp. att. c.p.c., agli aggravamenti e alle ulteriori infermità verificatesi successivamente.

Nè tale conclusione può essere posta in dubbio da quanto rilevato dall'INAIL relativamente al fatto che gli aggravamenti, per essere riconosciuti giudizialmente, devono preventivamente percorrere la via del procedimento amministrativo, attivato dalla domanda all'ente previdenziale dall'interessato.

Tale regola è infatti riferibile unicamente alle inabilità già riconosciute, che abbiano dato luogo all'erogazione di una rendita da parte dell'INAIL e non anche alle situazioni tuttora sub iudice, per essere in corso l'accertamento giudiziario cui è applicabile la regola suddetta."

E' seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all'avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, affermando il seguente principio di diritto:

L'articolo 149 disp. att. c.p.c. - applicabile anche ai giudizi aventi ad oggetto l'invalidità conseguente a infortunio o malattia professionale - secondo il quale "nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti nel complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario trova applicazione nel giudizio di appello o in quello di rinvio, nei quali l'interessato abbia genericamente chiesto la conferma della sentenza di primo grado, la quale aveva accertato a quella data una percentuale di invalidità inferiore a quella accertata nel giudizio di appello o di rinvio.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, nei termini di cui al dispositivo, che regola altresì le spese dell'intero processo in conformità alla regola della soccombenza.

 
P.Q.M.
 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di Ca.Se. alla rendita per malattia professionale commisurata ad una riduzione della capacità pari al 34% dalla data della domanda amministrativa e del 50% dal gennaio 2007, con la condanna dell'INAIL alle spese dell'intero processo, nella misura indicata nella sentenza ora cassata per i giudizi precedenti, oltre ad euro 30,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per onorari (oltre accessori di legge) relativamente al presente giudizio di cassazione, con distrazione all'avv. ################# #################

Cassazione "... ha convento in giudizio l'INAIL chiedendone la condanna alla costituzione in suo favore di una rendita per malattia professionale (ipoacusia da rumore)...."

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA





sul ricorso 1899-2010 proposto da:

################# , e-
- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 994/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/10/2009 r.g.n. 580/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l'Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito l'Avvocato FAVATA EMILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.





Fatto



################# ha convento in giudizio l'INAIL chiedendone la condanna alla costituzione in suo favore di una rendita per malattia professionale (ipoacusia da rumore).

Il Tribunale di Rimini ha accolto la domanda con decisione che, sull'appello dell'Istituto, è stata riformata dalla Corte di Appello di Bologna, che ha rigettato l'originaria domanda, ritenendo che fosse intervenuta la prescrizione del diritto alla richiesta rendita. A tale conclusione il giudice d'appello è pervenuto osservando che, secondo quanto accertato dal c.t.u., l'ipoacusia aveva raggiunto la soglia minima indennizzabile nel novembre 1987 e che poteva presumersi che il lavoratore avesse acquisito conoscenza della malattia e della sua origine professionale quanto meno nel dicembre dello stesso anno, quando era stato cautelativamente escluso dal datore di lavoro da livelli di esposizione al rumore superiori a una determinata frequenza.


Avverso tale sentenza ricorre per cassazione ################# affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso l'Inail.





Diritto



1.- Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112, comma 1, articoli 111 e 135 (Testo Unico), articolo 2935 c.c., articolo 2697 c.c., comma 2, articoli 2727 e 2729 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., sull'assunto che la Corte territoriale avrebbe tratto la prova della conoscenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado invalidante da elementi non aventi carattere certo e obiettivo, ma piuttosto da supposizioni di mera possibilità e da accertamenti medici "probabilistici", come quelli contenuti nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio.

2.- Con il secondo motivo si deduce l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato il momento in cui il danno avrebbe raggiunto il minimo indennizzabile e quello in cui l'interessato avrebbe acquisito piena consapevolezza della esistenza della malattia.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione laddove la Corte territoriale, dopo aver ritenuto che il lavoratore avesse acquisito fin dal dicembre 1987 consapevolezza dell'esistenza della malattia e del suo grado invalidante, ha contestualmente affermato che nel 1990 il datore di lavoro (all'epoca anche assicuratore per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) aveva escluso la sussistenza di qualsiasi tecnopatia e relativo danno professionale.

4.- Con il quarto motivo si lamenta, infine, omessa motivazione nella parte in cui la Corte d'appello non avrebbe considerato che le risultanze processuali non rendevano accoglibile il motivo di impugnazione - che così come proposto dall'INAIL era da rigettare - con il quale l'Istituto aveva contestato l'esistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, nonchè la natura professionale della ipoacusia.

5.- I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati. Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112 pone un termine di prescrizione triennale per l'azione diretta a conseguire la rendita decorrente dalla manifestazione della malattia professionale. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 135, comma 2, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'articolo 112 cit., puo' ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c., come la domanda amministrativa, nonchè la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 10441/2007, Cass. n. 27323/2005, Cass. n. 8257/2003, Cass. n. 4181/2003, Cass. n. 15598/2002). Cass. n. 23110/2004 ha altresì precisato che, ai fini della decorrenza della prescrizione triennale prevista in materia di assicurazione contro le malattie professionali dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112 la consapevolezza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale si puo' ragionevolmente presumere sussistente alla data della domanda amministrativa, atteso che, senza di essa, l'istanza sarebbe palesemente infondata e pretestuosa e la successiva domanda, per il riconoscimento giudiziale del beneficio, potrebbe comportare l'insorgenza della responsabilità per le spese, ex articolo 152 disp. att. c.p.c., per lite temeraria; per converso, in ordine al requisito del raggiungimento del minimo indennizzabile, l'opinione personale dell'interessato è assolutamente irrilevante, dipendendo da un accertamento tecnico suscettibile di divergenze valutative e di giudizi anche diametralmente opposti da parte di medici esperti della materia.

6.- Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale, che ha ritenuto di individuare l'evento oggettivo ed esterno dal quale desumere la conoscenza della malattia professionale nel provvedimento, adottato dal datore di lavoro nel dicembre 1987, di esclusione del lavoratore da livelli di esposizione a rumore equivalenti o superiori a 80 dBA, osservando che, come già rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, era verosimile ritenere che l'interessato fosse stato reso edotto di tale provvedimento e delle sue motivazioni e che, comunque, il fatto che nel luglio 1990 l'Ufficio Organizzazione delle Fe. de. St. di (Omissis) non avesse riconosciuto l'origine professionale del danno confermava che tra il 1987 e il 1990 si era posta la questione di una possibile eziologia professionale della ipoacusia, così che, pur non avendo il lavoratore ottenuto alcun riconoscimento formale in ordine alla natura professionale della malattia, era ragionevole ritenere che, nello stesso periodo, egli fosse stato sensibilizzato al problema ed avesse maturato la consapevolezza di una possibile dipendenza da causa lavorativa del deficit uditivo.

Le contrarie affermazioni del ricorrente, secondo cui solo "accertamenti specifici" avrebbero potuto rendere edotto il lavoratore della sussistenza della malattia professionale e del raggiungimento della soglia minima indennizzabile non sono condivisibili, perchè tale consapevolezza, secondo i principi sopra richiamati, puo' essere provata anche attraverso elementi presuntivi; esse si risolvono, comunque, nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come sopra detto, agli elementi desumibili dall'adozione da parte del datore di lavoro, nei confronti del lavoratore, del provvedimento di esclusione da livelli di esposizione a rumore equivalenti o superiori a 80 dBA (nonchè dagli accadimenti immediatamente successivi richiamati nella motivazione della sentenza impugnata), riducendosi dunque ad una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di legittimità di quest'ultima.

7.- Anche gli altri rilievi svolti con il secondo motivo sono infondati, giacchè l'individuazione del momento in cui si è verificato il raggiungimento della soglia minima indennizzabile risulta adeguatamente motivata dalla Corte territoriale con riferimento agli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio sulla scorta dei tracciati audiografici del 1984 e del 1987, sicchè anche su questo punto la decisione, in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità.

8.- Per analoghi motivi deve essere respinto il terzo motivo di ricorso, non ravvisandosi comunque, anche per le considerazioni già sopra esposte, alcuna contraddittorietà tra l'affermazione della raggiunta consapevolezza, da parte del lavoratore, dell'esistenza della ipoacusia e della sua origine professionale fin dal dicembre 1987 e quella secondo cui ancora nel 1990 il datore di lavoro non aveva riconosciuto l'origine professionale della malattia.

9.- Le censure espresse con l'ultimo motivo restano, infine, assorbite nel rigetto dei primi tre motivi, trattandosi di questioni che, come riconosce lo stesso ricorrente, sono rimaste a loro volta assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

10.- Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Trattandosi di controversia alla quale è applicabile l'articolo 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte dai Decreto Legge n. 269 del 2003, conv. in Legge n. 326 del 2003, il ricorrente non è assoggettato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.





P.Q.M.





La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Cassazione "...Condanna lavoratori per Inosservanza D.L.81/08...osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonchè dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione...."






REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA





sul ricorso proposto da:

Pe. Gi. nato il (Omissis);

avverso la sentenza del 14.5.2009 del Tribunale di Ferrara;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;

sentite le conclusioni del P.G., dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perchà il fatto non è previsto come reato.



Fatto



1) Con sentenza in data 14.5.2009 il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, condannava Pe. Gi., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (condonata) di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 34, lettera b) e articolo 392, lettera a) perchè, nella qualità di lavoratore dipendente della società " Be. Im. di. Be. Al. &. C. snc", avente sede in (Omissis), effettuava lavori di saldatura elettrica su tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione stradale gpl, senza adottare idonee misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio o di propagazione fiamme. Riteneva il Tribunale che la responsabilità dell'imputato emergesse in modo inequivocabile dalle risultanze processuali, avendo egli agito con grossolana imprudenza e senza adottare le necessarie precauzioni, pur svolgendosi l'attività di saldatura nelle vicinanze di un serbatoio di GPL.



2) Ricorre per cassazione il Pe., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 c.p. e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 304.

Il Tribunale non ha tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la violazione contestata non costituisce per i lavoratori subordinati un'ipotesi di reato. Tale Decreto Legislativo ha infatti abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e la condotta di cui all'imputazione è sanzionata penalmente solo se attribuibile a soggetti diversi dal lavoratore subordinato (all. 4 Testo Unico Salute e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 63 e 68).

Con il secondo motivo denuncia la erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 34 nonchè la mancanza ed illogicità della motivazione, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'imputato non aveva usato fiamme libere e tanto meno manipolato materiali incandescenti. Le cause dell'infortunio occorso al collega di lavoro esulavano completamente dall'oggetto della contestazione. Il Tribunale ha omesso di accertare se la saldatura elettrica sia sussumibile nell'ipotesi prevista dall'articolo 34 contestata. Tale norma non vietava l'uso di scintille ma l'uso di fiamme libere. In motivazione non viene spiegato perchè l'utilizzo di scintille o la saldatura elettrica siano sussumigli nella ipotesi contravvenzionale contestata.


3) Come ha evidenziato lo stesso ricorrente, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, prevede all'allegato 4 una disposizione identica a quella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 34, lettera b) richiamata nella contestazione ("4.1 nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: 4.1.2 è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate misure di sicurezza"). Non è esatto pera che tale norma sia sanzionata penalmente solo quando la violazione sia commessa dai datori di lavoro.

E' vero che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 63, comma 1 prevede che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato 4 e che l'articolo 64 prevede che tale obbligo gravi sul datore di lavoro, che, ai sensi dell'articolo 68, è sanzionato penalmente se non vi ottemperi. Il medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 59 (come sostituito dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 36) prevede, però, sanzioni penali anche per i lavoratori "per la violazione dell'articolo 20 comma 2 lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i), e articolo 43, comma 3, primo periodo". E tra le violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonchè dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione. E, secondo la contestazione, al ricorrente veniva addebitato di aver operato imprudentemente in violazione di idonee misure di sicurezza. Vi è quindi "continuità normativa". 3.1)

Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

La norma sanziona penalmente l'uso di "apparecchi a fiamma libera" e la "manipolazione di materiali incandescenti". Il Tribunale, senza minimamente accertare se l'apparecchio per la saldatura elettrica adoperato rientrasse tra quelli previsti e se, comunque, vi fosse stata la manipolazione di materiali incandescenti, si è limitato ad affermare apoditticamente che la condotta posta in essere era connotata da grossolana imprudenza e che essa aveva cagionato l'evento. Ma, come rilevato correttamente dal ricorrente, in relazione ai reato di pericolo contestato bisognava accertare se la saldatura elettrica potesse essere sussunta nelle ipotesi previste dalla norma.

Si imporrebbe, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nel frattempo però è maturata la prescrizione.

Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, secondo la previsione piu' favorevole di cui al previgente articolo 157 c.p., è infatti maturato in data (Omissis), essendo stato il reato commesso il (Omissis).

Va emessa, pertanto, immediata declaratoria di estinzione del reato ex articolo 129 c.p.p.. Come ribadito anche dalle sezioni unite, infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, nè vizi di motivazione, nè nullità di ordine generale (cfr - sent. n. 35490/2009).

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Cassazione "..inalazione fibre di amianto - Richio per i lavoratori .."

Fatto


Con sentenza del 20.05.2003 il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda proposta con distinti ricorsi da (...) e da (...) nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, accertava il diritto dei ricorrenti alla maggiorazione contributiva per le prestazioni pensionistiche - ex art. 13-8° comma - della legge n. 257 del 1992 (e successive modifiche) - per l'intero periodo lavorativo svolto alle dipendenze della (...) - dal 28.10.1963 al 1°.04.1998 (...) e dal 28.10.1963 al 1°.04.2000 (...).

Tale decisione, appellata dall'INPS in via principale e dall'INAIL in via incidentale, è stata riformata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 498 del 2007, che ha così deciso: a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL con rigetto della domanda degli originari ricorrenti; b) ha rigettato l'appello principale dell'INPS, mantenendo fermo il riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva in relazione al rischio amianto per entrambi i lavoratori.

La Corte territoriale ha osservato che sulla ultradecennalità dell'esposizione ai rischio amianto si era formato il giudicato e che, nella specie, ricorreva anche l'ulteriore requisito, consistente nel superamento dei valore limite previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 277 del 1991, avendone il consulente tecnico di ufficio, con giudizio pienamente condivisibile, accertato la sussistenza dalla data dell'assunzione dei due lavoratori (28.10.1963) sino alla fine del 1995. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 CPC.

Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto



1. Con il primo motivo l'INPS censura l'impugnata sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale fondato la propria decisione sugli accertamenti e sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, che aveva limitato le indagini sino alla fine dell'anno 1995, e, del tutto contraddittoriamente, per avere riconosciuto il beneficio contributivo per un periodo di più lunga durata (fino al 1° aprile 1998 per iI (...) e fino all’aprile 2000 per iI (...).

Con il secondo motivo I'INPS, nel lamentare violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 CPC e dell'art. 2909 Cod. Civ., assume che, contestando, in appello, l'esistenza di una esposizione "qualificata" all'amianto per l'intero periodo lavorativo, aveva contestato anche la durata dell'esposizione, come riconosciuto dal primo giudice.

2. Va esaminato per primo, per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica il secondo motivo, in ordine al quale questa Corte osserva che sulla durata dell'esposizione a rischio non si è formato alcun giudicato interno, giacché in appello l'ente previdenziale - come peraltro risulta dalla narrativa della stessa decisione impugnata - si era specificamente lamentato della statuizione del Tribunale in ordine alla non necessità del "superamento dei valori limite" prescritti dal DLGS n. 277 del 1991; fatto quest'ultimo che, nella previsione della legge n. 257 del 1992, concorre con lo svolgimento ultradecennale di attività lavorativa - in presenza di amianto - a configurare l'esposizione "qualificata", richiesta per il riconoscimento del diritto al beneficio contributivo di cui è causa.

Come infatti questa Corte ha osservato in analoghe controversie (cfr Cass. n. 4363 del 2009; Cass. n. 18274 del 2010) il fatto costitutivo del diritto in questione non si identifica con la mera durata ultradecennale di una attività lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui era presente l'amianto, bensì con l'esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa dell'inspirazione - per oltre un decennio - di fibre di amianto presenti in quei luogo in quantità superiore ai valori limite prescritti dalla normativa di prevenzione del D.Lgs. n. 277 del 1991. Ne consegue che l'accertamento giudiziale della semplice durata di quell'attività, senza accertamento del rischio effettivo e, quindi, senza l'apprezzamento di una esposizione "qualificata", non costituisce, di per sé, ragione di riconoscimento del diritto al ripetuto beneficio contributivo e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato.

3 .Con riguardo al primo motivo può osservarsi che la sentenza impugnata presenta, in maniera evidente, i denunciati vizi di motivazione.

Il giudice di appello dichiara di condividere e fa proprio il giudizio del consulente tecnico di ufficio, il quale (come riferisce la sentenza impugnata a pag. 14) aveva posto in evidenza che i lavoratori erano stati posti al rischio di inalare fibre di amianto in misura superiore al valore limite - stabilito dall'art. 24 del D.Lgs n. 277 del 1991 - dalla loro assunzione (28.10.1963) sino alla fine del 1995, salvo, poi, senza alcuna spiegazione ed in contraddizione con tale premessa, rigettare l'appello dell'istituto previdenziale, con il riconoscimento del diritto al beneficio per il più ampio periodo fino all'aprile 1998 per il (...) e fino all'aprile 2000 per il (...).

4. Le precedenti considerazioni conducono a ritenere infondata la preliminare eccezione mossa dai controricorrenti circa la carenza di interesse dell'INPS a far accertare l'insussistenza del diritto dei lavoratori al moltiplicatore ai fini del beneficio dell'amianto per il periodo successivo al 1995, per essere stato già raggiunto in tale anno la massima anzianità contributiva utilmente valutabile. Invero non può disconoscersi, a fronte della richiesta dei lavoratori volta ad ottenere la rivalutazione contributiva per tutto il periodo lavorativo, l'interesse dell'ente previdenziale all'accertamento dell'effettivo periodo di esposizione dei lavoratori all'amianto (questa Corte ha ritenuto - con consolidato indirizzo - l'applicabilità del coefficiente moltiplicatore in questione ai soli periodi di effettiva ed accertata esposizione ai rischio amianto: ex plurimis cfr. Cass. n. 1228 del 2009; Cass. n. 29941 del 2008; Cass. n. 517 del 2007; Cass. n. 21667 del 2004).

5. In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, che procederà alla verifica dell'effettivo periodo di esposizione qualificata all'amianto dei due lavoratori, suscettibile, come tale di rivalutazione contributiva. Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.


P.Q.M.


Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.

'Ndrangheta/ I clan a Roma, confiscati Cafè de Paris e George's


'NDRANGHETA: CONFISCATI BENI 200 MLN, ANCHE 'CAFE' DE PARIS' ROMA =
(AGI) - Reggio Calabria, 25 lug. - Beni per 200 milioni di euro
sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza al clan della
'ndrangheta facente capo alla famiglia Alvaro di Cosoleto (Rc).
Il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura, ha
disposto la confisca di 15 tra imprese e ditte individuali
operanti, principalmente, nel settore dei servizi e della
ristorazione. Si tratta di noti locali romani, tra i quali, il
"Cafe' de Paris" ed il ristorante "George's". A queste vanno
aggiunti 4 immobili di pregio, 3 autovetture di lusso oltre a
rapporti bancari, postali, assicurativi e denaro contante. La
Procura ed i finanzieri, nell'arco degli ultimi ventiquattro
mesi, hanno sviluppato specifiche indagini tecniche,
investigazioni finanziarie e bancarie, nonche' informazioni
tratte da segnalazioni di operazioni sospette, provenienti
dagli intermediari finanziari. I particolari dell'operazione
saranno illustratI nella sede del Comando provinciale della
Guardia di Finanza di Reggio Calabria alle ore 10, 30 di oggi.
(AGI)
Adv
Adv
250807 LUG 11

'NDRANGHETA: CONFISCA PER 200 MILIONI, ANCHE IL CAFE' DE PARIS =

Reggio Calabria, 25 lug. - (Adnkronos) - Una maxi confisca da
200 milioni di euro e' stata eseguita dalla Guardia di Finanza di
Reggio Calabria nei confronti della famiglia Alvaro, potente cosca di
'ndrangheta del reggino. Il provvedimento riguarda 15 imprese e ditte
individuali operanti nel settore dei servizi e della ristorazione. Tra
questi il noto Cafe' de Paris e il ristorante George's di Roma,
sequestrati due anni fa esatti.

A queste vanno aggiunti quattro immobili di pregio, tre
autovetture di lusso e rapporti bancari, postali, assicurativi e
denaro contante. Per arrivare al brillante risultato, cristallizzato
nei provvedimenti emessi dal Tribunale reggino, la Procura
distrettuale antimafia e i finanzieri, nell'arco degli ultimi
ventiquattro mesi, hanno sviluppato specifiche indagini tecniche,
investigazioni finanziarie e bancarie, e informazioni tratte da
segnalazioni di operazioni sospette, provenienti dagli intermediari
finanziari.

I particolari dell'operazione saranno illustrati al Comando
provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria alle 10.30
alla presenza del procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone.

(Ink/Col/Adnkronos)
25-LUG-11 08:08

NNNN'NDRANGHETA: MAXI CONFISCA BENI PER 200 MLN A COSCA ALVARO
SOCIETA' E IMMOBILI TRA CUI IL 'CAFE' DE PARIS' DI ROMA
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 LUG - Beni per 200 milioni di
euro, tra cui il 'Cafe' de Paris' e il ristorante 'George's' di
Roma, sono stati confiscati alla cosca Alvaro di Sinopoli. Il
tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, su
richiesta del Procuratore Antimafia, Giuseppe Pignatone, ha
disposto la confisca di 15 tra imprese e ditte individuali
operanti principalmente nel settore dei servizi della
ristorazione.
Oltre ai due locali romani sono stati confiscati quattro
immobili di pregio, tre autovetture di lusso, oltre a rapporti
bancari, postali, assicurativi e denaro contante.
La Procura e la Guardia di Finanza, nell'arco degli ultimi 24
mesi, hanno sviluppato specifiche indagini tecniche,
investigazioni finanziarie e bancarie, nonche' informazioni
tratte da segnalazioni di operazioni sospette, provenienti dagli
intermediari finanziari.
I particolari dell'operazione saranno illustrati presso il
Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria
alle 10.30 alla presenza del Procuratore Distrettuale Antimafia
di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone.(ANSA).

VF/SCN
25-LUG-11 08:37 NNNN'NDRANGHETA: CONFISCATO CAFE' DE PARIS, VALE 55 MLN EURO
(V. ' 'NDRANGHETA: MAXI CONFISCA BENI PER 200...' ' DELLE 08:37)
(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 LUG - Il Cafe' de Paris, il noto
locale di via Veneto confiscato stamane dalla Guardia di
Finanza, insieme ad altri beni riconducibili alla cosca Alvaro,
ha un valore commerciale, secondo gli investigatori, di 55
milioni di euro.
Il bar-ristorante risulta di proprieta' della societa'
''Cafe' de Paris'', con sede a Roma, in via Crescenzio 82, ma,
in realta', sarebbe stato nella disponibilita' di affiliati alla
cosca degli Alvaro di Cosoleto (Reggio Calabria) della
'ndrangheta. Il Cafe' de Paris era stato sequestrato esattamente
due anni fa nel corso di una operazione congiunta di Guardia di
finanza e carabinieri del Ros.
Un altro noto locale della capitale che e' stato sequestrato,
nell'ambito della stessa operazione, il ristorante George's e'
di proprieta' ufficialmente della ''George's Immobiliare e di
gestione Srl'', con sede a Roma in via Marche 7, ed ha un valore
commerciale, sempre secondo gli investigatori, di 50 milioni di
euro. (ANSA).

LE
25-LUG-11 10:06 NNNN*'Ndrangheta/ I clan a Roma, confiscati Cafè de Paris e George's
Operazione da 200 milioni di euro delle Fiamme Gialle reggine

Reggio Calabria, 25 lug. (TMNews) - Nuovo colpo alle
infiltrazioni della 'ndrangheta a Roma. I finanzieri del Nucleo
di polizia tributaria del Gico di Reggio Calabria, in
collaborazione con i colleghi dello Scico di Roma, hanno
confiscato stamattina tra la Calabria e la capitale beni per un
valore superiore ai 200 milioni di euro. Tra questi a Roma ci
sono due dei più prestigiosi locali della centralissima Via
Veneto, simbolo della Dolce Vita: il Café de Paris ed il
ristorante George's, già sequestrati nel 2008 nell'ambito di un
inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio
Calabria sulla cosca degli Alvaro, egemone nella piana di Gioia
Tauro con ramificazioni forti nella capitale.

Ora il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta del procuratore
Giuseppe Pignatone, ha disposto la confisca per in totale 15 tra
imprese e ditte individuali operanti, principalmente, nel settore
dei servizi e della ristorazione. Oltre ai due prestigiosi
locali, sono stati posti sotto confisca 4 immobili di pregio, 3
autovetture di lusso oltre a rapporti bancari, postali,
assicurativi e denaro contante. Il tutto per un valore
complessivo di oltre 200 milioni di euro.

Fmc

251022 lug 11
*'Ndrangheta/ I clan a Roma, confiscati Caf de Paris e George's
Operazione da 200 milioni di euro delle Fiamme Gialle reggine

Reggio Calabria, 25 lug. (TMNews) - Nuovo colpo alle
infiltrazioni della 'ndrangheta a Roma. I finanzieri del Nucleo
di polizia tributaria del Gico di Reggio Calabria, in
collaborazione con i colleghi dello Scico di Roma, hanno
confiscato stamattina tra la Calabria e la capitale beni per un
valore superiore ai 200 milioni di euro. Tra questi a Roma ci
sono due dei pi prestigiosi locali della centralissima Via
Veneto, simbolo della Dolce Vita: il Caf de Paris ed il
ristorante George's, gi sequestrati nel 2008 nell'ambito di un
inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio
Calabria sulla cosca degli Alvaro, egemone nella piana di Gioia
Tauro con ramificazioni forti nella capitale.

Ora il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta del procuratore
Giuseppe Pignatone, ha disposto la confisca per in totale 15 tra
imprese e ditte individuali operanti, principalmente, nel settore
dei servizi e della ristorazione. Oltre ai due prestigiosi
locali, sono stati posti sotto confisca 4 immobili di pregio, 3
autovetture di lusso oltre a rapporti bancari, postali,
assicurativi e denaro contante. Il tutto per un valore
complessivo di oltre 200 milioni di euro.

Fmc

251022 lug 11

AFGHANISTAN: SOLDATO ITALIANO UCCISO E 2 FERITI A BALA MURGHAB

AFGHANISTAN: SOLDATO ITALIANO UCCISO E 2 FERITI A BALA MURGHAB =
(AGI) - Roma, 25 lug. - Un soldato italiano e' stato ucciso e
altri due feriti, di cui uno in modo grave, in uno scontro a
fuoco nella valle di Bala Murghab, nell'ovest dell'Afghanistan.
Lo rende noto un comunicato dello Stato maggiore della Difesa,
in cui si precisa che il secondo militare ferito non e' in
pericolo di vita. Durante un'operazione congiunta tra militari
italiani e forze afghane nella zona a nord-ovest della valle di
Bala Murghab, l'unita' nella quale erano presenti anche i
militari italiani e' stata attaccata. Sale cosi' a 41 il numero
dei militari italiani caduti in Afghanistan. (AGI)
Red/Sar
250841 LUG 11
Afghanistan/ Da inizio missione 41 vittime italiane -scheda
Un altro militare ucciso oggi a nord-ovest di Bala Murgab

Roma, 25 lug. (TMNews) - Con la morte oggi di un altro militare
italiano, in un attacco a colpi d'arma da fuoco a nord-ovest di
Bala Murgab, nella parte occidentale dell'Afghanistan, sale a 41
il numero degli italiani morti dall'inizio delle operazioni
militari nel paese asiatico.

Il 12 luglio il primo caporal maggiore Roberto Marchini perde la
vita nell'esplosione di un ordigno nella parte meridionale
dell'Afghanistan.

Il 2 luglio il caporal maggiore Gaetano Tuccillo rimane ucciso
nell'esplosione di un ordigno a 16 chilometri da Bakwa,
nell'ovest dell'Afghanistan.

Il 4 giugno il tenente colonnello dei carabinieri Cristiano
Congiu, 50 anni, viene ucciso a colpi di arma da fuoco nella
valle del Panjshir, nell'Afghanistan nord orientale.

Il 28 febbraio il tenente Massimo Ranzani rimane ucciso
nell'esplosione di un ordigno improvvisato nei pressi di
Shindand, nell'ovest dlel'Afghanistan.

Il 18 gennaio ha perso la vita il caporal maggiore Luca Sanna,
colpito da fuoco "nemico" dentro una base avanzata nei pressi di
Bala Murgab, nell'ovest del paese.

Il 31 dicembre 2010, il caporal maggiore Matteo Miotto stato
ucciso da un colpo sparato da un cecchino mentre si trovava su
una torretta della base Snow nel Gulistan.

Il 9 ottobre 2010 quattro militari italiani sono rimasti uccisi
nell'esplosione di un ordigno al passaggio di un convoglio nel
distretto del Gulistan, a circa 200 km a est di Farah.

Il 17 settembre 2010 muore l'incursore Alessandro Romani,
raggiunto da colpi di arma da fuoco in un attentato nella
provincia di Farah.

Il 28 luglio 2010 perdono la vita a una ventina chilometri da
Herat, a seguito dell'esplosione di un ordigno rudimentale (ied),
Mauro Gigli e Pierdavide De Cillis.

Il 25 luglio 2010 muore, forse suicida, un militare italiano. Si
sarebbe sparato un colpo di arma da fuoco all'interno del suo
ufficio, a Kabul.

Il 23 giugno 2010 muore a Shindand, nell'ovest dell'Afghanistan,
il caporal maggiore scelto Francesco Saverio Positano. Il
militare ha perso l'equilibrio ed caduto da un mezzo blindato,
riportando un forte trauma cranico. Apparteneva al 32esimo
Reggimento Genio, della Brigata Alpina Taurinense.

Il 17 maggio 2010, un veicolo blindato salta in aria per
l'esplosione di un ordigno nella provincia di Herat. Muoiono il
sergente Massimiliano Ramad, 33 anni, e il caporal maggiore
Luigi Pascazio, 25 anni. Le vittime appartenevano al 32esimo
reggimento Genio della brigata Taurinense.

(segue)

Coa/Sim

250846 lug 11


"Scorte, rivediamo le regole"



"Troppe auto blu" Ma lo "status symbol" è bipartisan


Quando è possibile inviare la certificazione di malattia secondo le modalità tradizionali



L'INPS,  richiamando la più recente Circolare del Dipartimento della funzione pubblica in materia, individua i casi in cui gli Uffici dovranno accettare la certificazione di malattia inviata secondo le modalità tradizionali.
Msg. 20 aprile 2011, n. 9197 dell'INPS
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 20-4-2011 n. 9197
Certificazione di malattia in modalità cartacea.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 20 aprile 2011, n. 9197 (1).
Certificazione di malattia in modalità cartacea.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Il  processo di telematizzazione della certificazione di malattia ha raggiunto livelli di assoluta soddisfazione, sia sul piano territoriale che nel numero di certificati inviati.
Occorre tenere presente, però, che permangono alcune obiettive situazioni di tipo tecnico e/o procedurale come, ad esempio, eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso o da medici privati ancora non abilitati all'invio telematico, nei quali casi la trasmissione on line della certificazione di malattia non risulta possibile.
Inoltre, come specificato nella Circ. 18 marzo 2011, n. 4/2011 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del Lavoro, in  ogni caso in cui "il medico che non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalità tradizionali".
Alla  luce di quanto sopra esposto ed al fine di non penalizzare il lavoratore nell'esercizio dei suoi diritti, si chiede alle Strutture in indirizzo, l'obbligo da parte dell'Istituto di accettare ancora la certificazione di malattia pervenuta in formato cartaceo nei casi succitati.
Si informa, infine, che è in avvio un attento sistema di monitoraggio, completamente automatizzato che provvederà a segnalare alle Autorità competenti, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, la ricezione da parte dell'INPS dei certificati cartacei, inviati da medici del SSN o con esso convenzionati.


TAR "...Il Collegio osserva, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 3 della l. 121/1981 la Polizia di Stato è "civile" ed ha un ordinamento "speciale". Stante la specialità del suo ordinamento il personale della Polizia di stato non può essere assimilato al personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno, che non appartiene al comparto  sicurezza...."


IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 1447
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
I ricorrenti sono funzionari della Polizia di Stato e appartengono al ruolo "direttivo" dei Commissari, con le qualifiche di Commissario Capo e Vice Questore aggiunto. I compiti istituzionali ad  essi assegnati consistono nella direzione di uffici o reparti, nonché in attività di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'Ufficio cui sono assegnati; funzioni essenzialmente dirigenziali con poteri decisionali che esercitano con autonomia e responsabilità. Le  stesse norme concorsuali sull'accesso alla qualifica di Commissario richiedono una acquisita professionalità idonea ad affrontare un carico di responsabilità di tipo dirigenziale (artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 334/2001).
I ricorrenti denunciano una rilevante differenza retributiva rispetto ai dipendenti contrattualizzati del comparto sicurezza ingiustificati alla luce dei compiti attribuiti.
Denunciano la violazione dell'art. 23, commi 4 e 5, della legge n. 121 del 1981, nonché la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, la violazione dell'art. 76 Cost. e l'eccesso di delega.
Resiste in giudizio l'Amministrazione intimata.
All'udienza del 19 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.Motivi della decisione
Il ricorso non merita accoglimento.
Infondati sono il primo e secondo motivo di ricorso.
Ritengono i ricorrenti che la disparità di trattamento economico che lamentano contrasterebbe con l'art. 23 della l. 1° aprile 1981 n. 121,  ove è previsto che il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vada differenziato in modo da tenere conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli (comma 4) e che si applicano in quanto compatibili le norme relative agli impiegati civili dello Stato (5° comma). La discriminazione si sarebbe accentuata con l'introduzione dei parametri stipendiali ad opera del Decreto legislativo 30.5.2003 n. 193, emanato in attuazione dell'art. 7 della l. 29.3.2001 n. 86, le cui disposizioni contrasterebbero con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.
Il Collegio osserva, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 3 della l. 121/1981 la Polizia di Stato è "civile" ed ha un ordinamento "speciale". Stante la specialità del suo ordinamento il personale della Polizia di stato non può essere assimilato al personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno, che non appartiene al comparto  sicurezza.
La specialità del regime giuridico del personale della Polizia di stato è confermata poi dal D.lgs 3 febbrario 1993 n. 29 e dall'art. 3 del D.lgs 165/2001, che ha escluso la privatizzazione, come per altre categorie di pubblici dipendenti (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, etc.).
I  ricorrenti, viceversa, appartengono alle qualifiche ed ai ruoli del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e in virtù di tale inquadramento sono sottoposti ad un regime economico a carattere negoziale, di cui al decreto Legislativo n. 195 del 12 maggio 1995,  emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1996, n. 216, che  riguarda il personale delle Forze di Polizia civili e militari, nonché le Forze armate, "esclusi i rispettivi dirigenti" (art. 1, comma 1, D.lgs n. 195/1995).
Per la determinazione del trattamento economico il decreto legislativo n. 195/1995 prevede che la retribuzione sia fissata con decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di trattative negoziali con i sindacati e le  rappresentanze del personale.
Attualmente la retribuzione dei ricorrenti è stabiliti dal DPR 31.7.2007, n. 170, riguardante il quadriennio normativo 20062009 ed il primo biennio economico 20062007, nonché dal DPR integrativo 16.4.2009 n. 51.
Alla  luce di tale quadro normativo differenziato, non è fondata la doglianza  dei ricorrenti secondo cui essi sarebbero illegittimamente discriminati, sotto il profilo, economico rispetto ai dirigenti "contrattualizzati" di seconda fascia del comparto sicurezza (area I- Ministeri); senza trascurare di considerare che i ricorrenti appartengono ai ruoli "direttivi" e non all'area "dirigenziale".
La lettura dell'art. 23, comma 5, della l. 121/1981 proposta in ricorso, secondo cui il legislatore avrebbe voluto evitare discriminazioni all'interno del comparto sicurezza, anche alla luce dell'art. 45, comma 2, del d.lgs 165/2001 (che espressamente prevede che  le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi), non è condivisibile. Nessuna discriminazione infatti può ravvisarsi ove diversi sono i regimi normativi cui il Legislatore ha sottoposto le diverse categorie di personale.
Vanno ritenute  manifestamente infondate anche le censure con cui si sollevano questioni di costituzionalità della normativa concernente il trattamento  economico dei ricorrenti, con riguardo alla violazione delle norme costituzionali concernenti il principio di uguaglianza, il diritto alla retribuzione sufficiente e proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, nonchè i principi di parità di trattamento e buon andamento della pubblica amministrazione.
Ribadito,  come già sopra motivato, che i dirigenti di II Fascia del Ministero dell'Interno sono sottoposti ad una disciplina giuridica contrattuale autonoma rispetto alla disciplina speciale relativa al Comparto Sicurezza - Funzionari della Polizia di Stato,  si ritiene che la pretesa alla parità di trattamento economico fatta valere dai ricorrenti non possa trovare nella Costituzione il proprio fondamento, per la decisiva circostanza della diversità delle prestazioni lavorative che erroneamente si vorrebbero assimilare. In presenza di presupposti non identici, come già detto, non può trovare applicazione la medesima disciplina giuridica.
Nell'attuale  ordinamento la qualifica e non le mansioni costituiscono il parametro al quale è riferita la retribuzione, ed è fuor di dubbio che i ricorrenti appartengono ai ruoli "direttivi", diversi da quelli "dirigenziali". Diversamente ragionando verrebbero anche eluse le disposizioni di legge che nell'ambito delle forze armate e di polizia hanno voluto limitare ai soli dirigenti i trattamenti perequativi destinati al riequilibrio e al riallineamento delle retribuzioni del personale dirigente (vedi indennità perequativa di cui all'art. 19, comma 4, della l. 266/1999, correlata allo svolgimento di specifiche funzioni dirigenziali e alla specifica qualifica dirigenziale realmente posseduta).
Inoltre,  osta all'accoglimento delle pretese dei ricorrenti anche il principio del divieto dell'allineamento stipendiale introdotto dal combinato disposto dell'art. 2, comma 4, D.L. 11.7.1992, n.333 (convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359) e dell'art. 7, comma 7 del decreto legge 19.9.1992, n. 384, convertito nella legge 14.11.1992, n. 438).
Il  processo legislativo sviluppatosi nella materia del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni dagli anni novanta in poi impone la sostanziale salvaguardia degli interessi finanziari dello Stato in materia di costo del personale, in funzione dell'obiettivo della stabilità dei bilanci pubblici.
In ultimo, va osservato come la specialità del personale di P.S. risulti chiaramente enunciata in:
-  Cons. Stato, sent. n. 1534 del 5 aprile 2007 - Sez. VI (che annulla T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 4256 del 2002), secondo cui l'indennità perequativa prevista dall'art. 24 T.U. 30 marzo 2001 n. 165, e quantificata dal D.P.C.M. 3 gennaio 2001 deve essere riconosciuta, in attuazione della disciplina di cui all'art. 43 L. 1 aprile 1981 n. 121 soltanto a chi è individuato espressamente dall'art. 19, comma 4, L. 28 luglio 1999 n. 266 e svolge concretamente determinate funzioni dirigenziali, con impegno lavorativo e responsabilità connesse alla relativa professionalità (Cfr., in termini, Sez. VI 22 gennaio 2004 n. 168);
-  T.A.R. Piemonte Sez. I, sent. n. 538 del 27 febbraio 2009, secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici appartenenti alle categorie sottratte alla privatizzazione e alla conseguente contrattualizzazione è esclusa, per espressa disposizione di  legge, dall'applicazione delle norme che si riferiscono al personale contrattualizzato; ne deriva che al personale della Polizia di Stato non è applicabile l'art. 52 comma 4 T.U. 30 marzo 2001 n. 165, che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della superiore  qualifica nell'ipotesi in cui il dipendente abbia temporaneamente svolto mansioni superiori per esservi stato adibito in presenza dei presupposti contemplati dal comma 2 lett. a) e b) dello stesso art. 52. (Cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9 settembre 2008 n. 1877).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le  spese di giudizio si compensano tra le parti, considerato che trattasi di materia attinente a profili retributivi di pubblici dipendenti.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Stress lavoro correlato: nota e lista di controllo ad uso RLS

Pubblichiamo una ulteriore nota esplicativa sulla tematica della valutazione del rischio stress, unitamente ad un'utile lista di controllo per i RLS elaborata dal nostro dipartimento.


FONTE [Cgil nazionali]

“ L’importanza della valutazione dei rischi: un caso di malattia professionale”, a cura del Dott. Giorgio Serafini - Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro A.S.L. TO3 - Sede di Rivoli, intervento al convegno «La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali»










Sicurezza sul lavoro: bozze ministeriali su formazione artt. 34 e 37 del D.Lgs.81/08 e nota CGIL

In relazione alla prossima uscita dei provvedimenti sulla formazione ex artt. 34 e 37 del TU, pubblichiamo per opportuna conoscenza le ultime bozze pervenute al Dipartimento Salute e Sicurezza della CGIL Nazionale, per la discussione e la nota che la CGIL ha inviato al Ministero nel mese di maggio 2011.



[Cgil nazionali] 

Cassazione "...la Corte di Appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ---- della somma di Euro 4.000,00 ciascuno, a titolo di indennizzo per la durata irragionevole di un processo diretto ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità speciale prevista per il personale della Polizia di Stato,..."


COMUNITA' EUROPEA - DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - SPESE GIUDIZIALI CIVILI
Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 10498
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  decreto del 10 marzo - 30 giugno 2008 la Corte di Appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ---- della somma di Euro 4.000,00 ciascuno, a titolo di indennizzo per la durata irragionevole di un processo diretto ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità speciale prevista per il personale della Polizia di Stato,  da loro promosso dinanzi al TAR del Lazio in data 17 luglio 1998, definito con sentenza del 28 marzo 2000, avverso la quale era stata proposta impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, che aveva deciso con sentenza del 6 aprile 2006. Condannava altresì la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per esborsi, Euro 6000,00 per diritti ed
Euro 900,00 per onorari.
Avverso  tale decreto hanno proposto un primo ricorso per cassazione la -- (ric. n. 20193/2009) e un successivo ricorso per cassazione lo --. (ric. n. 21602/2009) formulando rispettivamente due motivi ed un unico motivo.
La parte intimata non ha depositato difese.
All'esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.Motivi della decisione
Va innanzitutto disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto concernenti il medesimo decreto.
Con il primo (ed unico per il secondo gruppo di ricorrenti) motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell'art. 1173 c.c. per non avere la Corte di Appello provveduto alla liquidazione degli interessi legali.
Con il secondo motivo i ricorrenti di cui al primo gruppo denunciano la violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c.,  artt. 1, 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari ed i diritti liquidati in misura inferiore ai minimi tariffari, tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all'udienza camerale, onde sino alla loro riunione gli onorari ed i diritti andavano  liquidati separatamente per ciascun ricorso.
Entrambi i motivi sono corredati dei prescritti quesiti.
Il  primo motivo è fondato, tenuto conto della costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale in materia di equa riparazione per  l'eccessiva durata del processo vanno liquidati gli interessi legali con decorrenza dalla domanda (v. per tutte Cass. 2005 n. 7389; 2004 n. 1405; 2003 n. 2382).
Il decreto impugnato deve essere pertanto sul punto cassato.
Il secondo motivo resta logicamente assorbito.
Sussistendo  i presupposti per una pronuncia nel merito, vanno attribuiti ai ricorrenti gli interessi sulla somma liquidata con decorrenza dalla domanda.
La Cassazione travolge anche per tredici ventesimi la liquidazione delle spese processuali, effettuata nel decreto impugnato unitariamente in favore degli attuali tredici ricorrenti e di altre sette parti, che non hanno proposto ricorso per cassazione. Deve pertanto procedersi a nuova liquidazione in questa sede  in favore dei ricorrenti sulla base dei criteri che seguono.
Secondo  quanto risulta dal decreto e dai ricorsi, dopo un giudizio presupposto unitario le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte di Appello per ottenere l'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.  Tale condotta dei ricorrenti, che hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con unico difensore, in relazione al medesimo processo presupposto, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l'oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (v. sul punto Cass. 2010 n.  10634), contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivante
dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l'eliminazione per quanto possibile degli effetti discorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell'onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine, e quindi la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti, quantificato in dispositivo.
In  relazione alle peculiarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi  per compensare per la metà le spese del giudizio di cassazione, ponendo  l'altra metà a carico dell'Amministrazione soccombente.P.Q.M.
LA  CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla spettanza degli interessi e per tredici ventesimi con riferimento alle spese in esso liquidate; decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi legali sulla somma di Euro 4.000,00 liquidata  dalla Corte di Appello con decorrenza dalla domanda.
Condanna  altresì la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 2.214,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.314,00 per diritti e Euro 700,00 per onorari, nonchè di metà delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida per tale frazione in Euro 300, di cui Euro 50,00  per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione per entrambi i gradi in favore dell'avvocato Angelo Giuliani.



domenica 24 luglio 2011

VENEZIA: GRADINI SCIVOLOSI, CHIUSA SCALINATA PONTE RIALTO IERI ALCUNI TURISTI ERANO FINITI A TERRA



VENEZIA: GRADINI SCIVOLOSI, CHIUSA SCALINATA PONTE RIALTO
IERI ALCUNI TURISTI ERANO FINITI A TERRA
(ANSA) - VENEZIA, 24 LUG - Scivoloni a ripetizione sul Ponte
di Rialto, a causa della pioggia, e cosi' la polizia municipale
ha chiuso temporaneamente ai pedoni una delle scalinate laterali
del grande manufatto che attraversa il Canal Grande.
I nastri bianco-rossi che hanno reso off limits la scalinata
(la rampa laterale a fianco del Palazzo dei Camerlenghi, sede
della Corte dei Conti) sono state poste ieri dai vigili -
riporta 'La Nuova Venezia' - . Questo dopo le cadute di almeno
tre turisti, segnalate alla municipale da alcuni gondolieri.
Stamane la scalinata era ancora transennata: per attraversare
Rialto bisogna quindi percorrere la rampa centrale o quella che
va verso la fondamenta del Vin. La rampa del palazzo Camerlenghi
e' la piu' scivolosa in caso di pioggia perche' i 30 gradini
sono esattamente li' da 420 anni, tutti ancora in marmo, e
perio' molto consunti. Gli altri hanno invece solo una cornice
in marmo, mentre la parte centrale del gradino e' in pietra
d'Istria.
I capitomboli sui ponti di Venezia non sono certo una
novita': alla fine degli anni '70 ne fece le spese anche il
segretario dell'Onu, Javier Perez De Quellar, che proprio sulla
scalinata di Rialto oggi transennata scivolo' sul bagnato e
fini' a terra. (ANSA).

GM
24-LUG-11 13:38 NNNN
VENEZIA: GRADINI SCIVOLOSI, CHIUSA SCALINATA PONTE RIALTO (2)

(ANSA) - VENEZIA, 24 LUG - E' durata poco la transennatura
della scalinata resa scivolosa dalla pioggia sul Ponte di
Rialto. In mattinata, col crescere del numero di turisti che
arrivavano in citta', qualcuno ha rotto le fettucce in plastica
che delimitano l'area e la rampa e' stata invasa dai vacanzieri
in gita. I gradini, ora asciutti perche' su Venezia da ore non
piove piu', sono tornati cosi' ad essere base d'appoggio di
gente che si riposa, scolaresche che giocano, ragazzi che
sfruttano la balaustra in lucido marmo per brevi scivolate in
discesa. Eccetto i nastri bianco-rossi, sul posto non erano
stati posti cartelli o indicazioni che avvertissero della
possibile pericolosita' della scalinata. (ANSA).

GM
24-LUG-11 16:29 NNNN

Droga: cocaina, scoperti bersagli nel cervello che spengono voglia

DROGA: COCAINA, SCOPERTI BERSAGLI NEL CERVELLO CHE SPENGONO VOGLIA =
STUDIO USA SU NATURE, BISOGNA AGIRE SU PARTICOLARI RECETTORI
CANNABINOIDI

Roma, 24 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
19.00) - Ridurre l'appeal della cocaina 'colpendo' un bersaglio
specifico nel cervello, con farmaci in grado di attivarlo. E' la
strategia a cui sta lavorando un'equipe statunitense per combattere
l'abuso e la dipendenza da polvere bianca in particolare, ma anche da
altre droghe. Lo studio e' pubblicato su 'Nature'.

I ricercatori del National Institute on Drug Abuse hanno
scoperto che stimolando un particolare recettore cannabinoide nel
cervello, noto come Cb2, si riducono gli effetti e la voglia di
cocaina nei topi, che modificano il loro comportamento smettendo di
cercare ossessivamente la sostanza.

E' noto che attivando con farmaci specifici il recettore
cannabinoide Cb1, si stimola il meccanismo cerebrale legato al senso
del piacere e della ricompensa: nel caso delle droghe questo favorisce
la ricaduta dopo una prolungata astinenza. L'effetto contrario,
invece, si ottiene stimolando l'altro recettore cannabinoide nel
cervello, Cb2, il cui ruolo era finora poco chiaro. L'equipe americana
lo ha dimostrato attivando solo questi ultimi recettori con due classi
di farmaci somministrati ai topi poco prima che le cavie avessero
libero accesso alla cocaina. Ebbene, la stimolazione dei Cb2 fa
perdere appeal alla droga, riducendone di conseguenza l'assunzione e
anche gli effetti nei roditori.

(Mad/Col/Adnkronos)
24-LUG-11 15:33

NNNN

INCENDIO A ROMA TIBURTINA, TRAFFICO TRENI A RISCHIO - Fumo denso, fiamme ancora non domate

ROGO TIBURTINA: A MILANO RITARDI IN ARRIVI FINO A 5 ORE

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Doveva arrivare alle 10.30 ma
l'Espresso partito da Palermo ha accumulato 310 minuti di
ritardo e quindi il suo arrivo alla Stazione Centrale di Milano
avverra' solo nel pomeriggio. Anche nello scalo ferroviario
milanese si avvertono i disagi dell'incendio scoppiato questa
mattina a Roma e tutti i treni provenienti dal Sud sono
segnalati in grave ritardo.
I treni partono in orario ma sono 240 i minuti di ritardo
accumulati dal Frecciarossa partito da Salerno che doveva
arrivare a Milano alle 12.45 mentre ha 100 minuti di ritardo
quello partito da Roma Termini previsto in arrivo a Milano alle
10.45. Dagli altoparlanti e sui tabelloni luminosi vengono
segnalati ai passeggeri i possibili disagi causati dal rogo
avvenuto a Roma e, al momento, la situazione a Milano Centrale
e' comunque tranquilla visto che non e' quella di oggi una
giornata di particolari partenze. (ANSA).

EM/KZT
24-LUG-11 12:14 NNNN
 Incendio Roma Tiburtina/ Fumo denso, fiamme ancora non domate
Pompieri: operazioni spegnimento complicate da mancanza acqua

Roma, 24 lug. (TMNews) - Una densa colonna di fumo nero, che il
vento, spinge verso Est, si leva da uno dei compound del nuovo
centro direzionale della stazione Tiburtina: l'incendio scoppiato
stamattina nella sala apparati non ancora stato domato. Sul
posto sono al lavoro 13 squadre dei vigili del fuoco ma le
fiamme continuano a divampare nel secondo piano interrato della
palazzina: "Sotto continua a bruciare, le operazioni di
spegnimento sono rese difficili dall'alta densit del fumo e dal
calore sviluppato dal materiale che sta bruciando, soprattutto
cavi elettrici e materiali di gomma", spiegano i vigili del fuoco
sul posto. "Non possiamo entrare dentro", e si sta quindi
cercando di spegnere il rogo gettando acqua dall'esterno della
palazzina.

"L'intervento - sottolineano i vigili del fuoco - stato
complicato dalla mancanza di acqua nella zona, non c' la rete
idrica stiamo provvedendo con le autobotti, facendo la spola.
Andiamo e veniamo, e questo crea ritardi".

Per le domeniche 24, 31 luglio e 7 agosto, dalle ore 00,30 alle
ore 24 stato infatti previsto dall'Acea "un abbassamento di
pressione con possibile mancanza d`acqua" per i residenti nei
quartieri Nomentano, Salario, Parioli, Pinciano, Trieste,
Sallustiano, Ludovisi, quartieri vicini alla stazione. La societ
Rfi (gruppo Fs), d'accordo e per conto del Comune di Roma,
Capitale ha richiesto ad Acea lo spostamento di 6 grandi condotte
(sifoni) dell`Acquedotto Marcio che alimentano la zona centrale
della citt: una misura presa proprio in relazione ai lavori per
la realizzazione della nuova stazione Tiburtina.

Gtu

241216 lug 11
ANSA-IL PUNTO/ ROGO TIBURTINA: TRENI IN TILT, IPOTESI DOLO
A FUOCO SALA CONTROLLO, PERICOLI DA FUMO. LI' SARA' SCALO TAV
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Un grande incendio si e' sviluppato
verso le 4 nella sala apparati della stazione ferroviaria di
Roma Tiburtina, dove da alcuni anni sono in corso lavori di
ristrutturazione per trasformarla nel nodo principale della
capitale per l'Alta Velocita'.
IN TILT TRAFFICO FERROVIARIO: Pesantissime le ripercussioni
sul traffico ferroviaria e cittadino con la chiusura della metro
B, poi riaperta parzialmente. La stazione e' stata dichiarata
inagibile e disagi si stanno ripercuotendo in vari scali
ferroviari italiani. Nella capitale i problemi si sono di fatto
concentrati sulla stazione Termini con ritardi e passeggeri
costretti a viaggiare in piedi.
IPOTESI DOLO PER IL ROGO: Non e' esclusa la pista del dolo,
a quanto si e' appreso, al vaglio ci sarebbero diverse ipotesi,
ma secondo una prima analisi le fiamme si sono sviluppate
dall'interno. La segnalazione alla centrale operativa del
Comando provinciale dei vigili del fuoco e' arrivata alle 4.10.
Dopo 9 minuti i vigili del fuoco erano sul posto. Le fiamme, che
hanno avvolto importanti cavi elettrici che di fatto
''governano'' il funzionamento dei treni, si sono notevolmente
autoalimentate poiche' i vigili del fuoco hanno dovuto agire con
cautela. Da otto ore i pompieri stanno lavorando per spegnere le
fiamme con dieci squadre: quattro autobotti, quattro squadre, un
carro schiuma e un mezzo speciale venuto dall'aeroporto di
Fiumicino che serve per spegnere gli incendi sugli aerei e
chiamato ''polverina'' proprio perche' lancia della polvere. A
supporto ci sono anche 4 autobotti della protezione civile.
FUMO POTREBBE ESSERE TOSSICO: Poco prima delle 6 l'intera
stazione e' stata avvolta da un denso fumo nero, scaturito
proprio dai cavi elettrici, che potrebbe essere tossico. Per
questa ragione il sindaco Gianni Alemanno, che ha fatto un
sopralluogo, ha invitato gli abitanti della zona a tenere le
finestre chiuse.
RISCHIO COLLASSO CANTIERE: Le Fs ha subito parlato di ''danno
notevole'', di ''stazione inagibile'', di ''riflessi'' per
giorni sia per i treni pendolari, sia per alcuni a lunga
percorrenza, mentre l'assessore regionale ai Trasporti Francesco
Lollobrigida ha sottolineato la possibilita' di un 'danno
strutturale'' e si ipotizza un ''rischio collasso'' del
cantiere. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Altero Matteoli ha definito la situazione ''molto
seria''.(ANSA).

DE
24-LUG-11 12:12 NNNNINCENDIO ROMA TIBURTINA: SU SITO FS ELENCO TRENI IN TRANSITO =
(AGI) - Roma, 24 lug. - Pubblicato on line, sulle pagine di FS
News, l'elenco dei treni di norma in transito a Tiburtina che,
fino alle 13 di oggi, in relazione all'incendio nella stazione,
circoleranno regolarmente o saranno deviati lungo la linea
tirrenica. Di seguito, nel dettaglio, il numero di questi
treni, effettuati grazie ai provvedimenti adottati da Ferrovie
Italiane per assicurare la continuita' nella mobilita'
ferroviaria Nord-Sud.

Situazione treni pari Situazione treni dispari

9452 dev 9449 dev
9516 reg 235 dev
9478 sop da rm a fi. 227 dev
588 reg 9591 dev
9408 dev 9451 reg
9520 reg 9505 reg
9410 reg 9403 dev
9522 reg 9507 dev
590 dev 9453 sop da fi
9412 reg 9405 reg
9509 reg

dev = deviato via tirrenica
sop = cancellato
reg = regolare

(AGI)























dev =deviato via tirrenica






sop=cancellato







reg= regolare






Com/mld
241201 LUG 11

NNNNROGO TIBURTINA:AFFOLLATO SCALO FIRENZE,RITARDI FINO A 4 ORE
CODE ALLE BIGLIETTERIE, PRIMI BIVACCHI TURISTI IN ATTESA TRENO
(ANSA) - FIRENZE, 24 LUG - Stazione affollata con lunghe file
alle biglietterie: questa la situazione allo scalo ferroviario
di Santa Maria Novella a Firenze, dove sono tanti i turisti in
attesa.
Su un cartellone luminoso e con avvisi dall'altoparlante i
passeggeri vengono informati che i treni da e per Roma
''potranno subire ritardi fino a 90 minuti. Deviazioni o
cancellazioni per un guasto all'impianto di circolazione di Roma
Tiburtina. Ci scusiamo per i ritardi''. Ma il treno Alta
velocita' per Milano e' segnalato in partenza con 245 minuti di
ritardo: era un convoglio proveniente da Salerno che tra gli
arrivi e' segnalato come cancellato. Sono invece 100 i minuti di
ritardo per un altro treno Alta velocita' proveniente da Napoli
e che sarebbe dovuto arrivare nel capoluogo toscano alle 10.03.
Segna invece 20 minuti di ritardo il treno diretto a Napoli e
che doveva fermarsi nel capoluogo toscano alle 11.25.
Nonostante la stazione sia gremita, la situazione al momento
e' comunque tranquilla tra i passeggeri, anche se si stanno
creando i primi mini bivacchi di turisti in attesa del treno. Le
Fs spiegano che e' stato ''messo in campo'' tutto il personale
reperibile per dare assistenza, fornire informazioni e
''riproteggere i passeggeri''. (ANSA).

GRS
24-LUG-11 11:59 NNNNANSA-FOCUS/ ROGO TIBURTINA: QUANDO L'ITALIA SI SPEZZA IN DUE
PER INCIDENTI, NEVE O PER DISINNESCARE ORDIGNI BELLICI
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Blocco della circolazione, non solo
ferroviaria, ma anche autostradale, che rischia di ''spezzare''
in due l'Italia: si tratta di un evento raro che pero' e'
avvenuto sempre piu' spesso negli ultimi anni, anche perche' le
moderne infrastrutture, sempre piu' veloci ed efficienti, una
volta bloccate lasciano poco spazio a vie alternative.
17 DICEMBRE 2010 - A causa della neve e del gelo Firenze diventa
un vero e proprio collo di bottiglia ''italiano'' per treni e
auto: i convogli dell'alta velocita' non sono in grado di
entrare nella stazione centrale, strategica per i collegamenti
tra nord e sud della Penisola; mentre l'A1 rimane bloccata fra
Incisa e Firenze sud.
24 GENNAIO 2010 - Per quattro ore Italia praticamente divisa in
due per il disinnesco di due bombe d'aereo a in Trentino, a
Orvieto e a Fano. Per quella fatta brillare ad Orvieto sono
state chiuse tre ore l'A1 e la ferrovia lenta, nelle Marche e'
rimasta interrotta piu' di un'ora la A14, a Rovereto si sono
fermati i treni fino al pomeriggio.
22 GIUGNO 2009 - Disagi, ritardi oltre le tre ore e Italia
spezzata da un incidente ferroviario sulla linea tra Bologna e
Firenze, nel territorio di Prato. Una situazione simile si era
verificata anche il 6 giugno dello stesso anno in seguito ad un
incidente nella galleria Val di Sangro, sempre nel Pratese.
18 LUGLIO 2003 - Un incidente stradale avvenuto la notte alle
1,50 divide in due l'Italia fino alle 12,30, per quasi undici
ore, provocando anche un forte allarme ambientale. L'incidente
avviene nella corsia nord dell'Autostrada del Sole fra i caselli
di Arezzo e Monte San Savino, coinvolgendo una cisterna
contenente piu' di 20.000 litri di resine in soluzione,
altamente infiammabili, tossiche e urticanti al contatto,
proveniente da Frosinone. (ANSA).

VNROMA: VIGILI DEL FUOCO, A STAZIONE TIBURTINA SITUAZIONE CRITICA, FIAMME ALTE =
LUCA CARI, SIAMO RIUSCITI A EVITARE CHE ROGO RAGGIUNGESSE LA
PARTE DELLA NUOVA STAZIONE

Roma, 24 lug. - (Adnkronos) - "La situazione e' abbastanza
critica. Le fiamme stanno ancora interessando la parte dei vecchi
uffici". Lo ha affermato all'Adnkronos il capo ufficio stampa dei
vigili del fuoco, Luca Cari, riferendosi all'incendio divampato nella
sala apparati della stazione Tiburtina di Roma.

"Siamo riusciti a evitare che le fiamme raggiungessero la parte
della nuova stazione", ha spiegato Cari sottolineando che l'intervento
e' reso piu' complicato dalla difficolta' di accesso nella zona
interessata dalle fiamme, che sono "troppo alte". "Stiamo cercando di
usare dei carri ferroviari con elevatore per gettare l'acqua", ha
aggiunto.

(Sci/Col/Adnkronos)
24-LUG-11 10:55

NNNNINCENDIO ROMA TIBURTINA: BRUCIA CANTIERE NUOVO SCALO
BLOCCATI VARCHI DI ACCESSO DELLE AUTOMOBILI ALLA STAZIONE
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Si e' sviluppato nei cantieri della
nuova stazione Tiburtina l'incendio che dalle prime ore di
stamane divampa nello scalo ferroviario romano. Lo ha riferito
il responsabile dei vigili urbani presente sul posto.
Le fiamme si intravedono ancora violente dietro lo scheletro
di una parte dell'ala che era in ristrutturazione. Alte colonne
di fumo si alzano dalla zona dell'incendio. La polizia
municipale ha bloccato i varchi di accesso delle auto alla
stazione. Alle operazione di spegnimento lavorano almeno 6-7
squadre dei vigili del fuoco. Decine di persone, tra
viaggiatori, turisti e passeggeri dei mezzi delle vicine
stazioni degli autobus e dei pullman assistono alla scena e
scattano fotografie. (ANSA).

LAL/SCN
24-LUG-11 08:44 NNNN



INCENDIO A ROMA TIBURTINA, TRAFFICO TRENI A RISCHIO ++

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Un violento incendio e' divampato
questa mattina, intorno alle 4, nella sala apparati della
stazione ferroviaria di Tiburtina a Roma. Solo da alcuni minuti
i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nei locali e stanno
operando per spegnere le fiamme. Si prevedono, per la giornata
di oggi, gravi conseguenze per la circolazione dei treni. Le
Ferrovie dello Stato hanno invitato ''a non prendere il treno
qualora il loro viaggia preveda il passaggio attraverso Roma
Tiburtina'. (SEGUE).

QA
24-LUG-11 07:37 NNNN


INCENDIO A ROMA TIBURTUNA, TRAFFICO TRENI A RISCHIO (2)

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - In conseguenza dell' incendio - la
cui origine non e' stata ancora accertata - la circolazione dei
treni e' fortemente rallentata: gia' una decina di convogli ha
subito ritardi significativi.
Essendo quello di Roma Tiburtina un nodo strategico, si
prevedono gia' per le prossime ore riflessi significativi su
buona parte del sistema ferroviario, compreso quello dei treni
ad alta velocita' e a lunga percorrenza. E' stata inoltre gia'
sospesa la circolazione dei treni lungo la linea B della
metropolitana di Roma. (ANSA).

QA
24-LUG-11 07:44 NNNN

INCENDIO A ROMA TIBURTINA: FERMA METRO B E BUS DEVIATI

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - A causa dell' incendio nell'area
della stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, il servizio della
linea B della metropolitana e' ''momentaneamente sospeso e
sostituito con bus su disposizione dei vigili del fuoco''. Lo
rende noto Agenzia per la mobilita' ,spiegando anche che
l'evento ha avuto conseguenze anche sul servizio bus, con la
linea 30 deviata.
Rallentamenti e cambi di percorsi, ci sono anche per i tram 2
e 19, ma stavolta per la caduta di un albero in via Ulisse
Aldrovandi, alle 6,23 di stamani. La linea di tram 2 e'
sostituita con bus mentre la linea 19 non e' attiva tra Galeno e
Risorgimento e sostituita con bus navetta.

(ANSA).

FH
24-LUG-11 08:10 NNNN

CONTRATTI: FILCAMS, DOMANI SCIOPERANO LAVORATORI VIGILANZA PRIVATA

CONTRATTI: FILCAMS, DOMANI SCIOPERANO LAVORATORI VIGILANZA PRIVATA =

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Domani scioperano i lavoratori della
vigilanza privata e si ritroveranno in due presidi organizzati dalla
Filcams Nazionale a Roma e Milano per protestare contro il mancato
rinnovo del contratto di lavoro, ormai dai piu' di 30 mesi. ''Senza
contratto, non ci sono regole, aumentano le zone di lavoro grigio e
facilmente si possono eludere norme e diritti; e senza regole viene
meno la dignita' del lavoratore'' e' la preoccupazione della Filcams
Cgil.

''Il 25 luglio abbiamo organizzato due presidi, a Milano e a
Roma -si legge nella nota sindacale- le lavoratrici e i lavoratori
scenderanno in piazza per protestare. Da quasi 3 anni, il negoziato
per il rinnovo del contratto nazionale va avanti senza trovare una
soluzione, le parti datoriali hanno avanzato proposte inaccettabili,
che dimostrano la volonta' di non voler arrivare ad un accordo''.

''Le Controparti, gia' in disaccordo tra loro, sono ormai
divise. Da una parte Federsicurezza, che tenta di spingere ad un
pesante peggioramento del contratto nazionale esistente, a partire
dall'orario di lavoro, mentre Assiv e la Cooperazione si sono
allontanate dal negoziato perche' contrarie alla proposta di
Federsicurezza che non intende procedere all'ampliamento del campo di
applicazione alle attivita' di portierato'', continua la Filcams.
(segue)

(Sec-Rem/Col/Adnkronos)
24-LUG-11 11:31

NNNN
CONTRATTI: FILCAMS, DOMANI SCIOPERANO LAVORATORI VIGILANZA PRIVATA (2) =

(Adnkronos) - ''Dopo 31 mesi le parti datoriali divise fra di
loro, rendono ancora piu' lontano uno sbocco al negoziato. Percio'
dobbiamo dire basta. E' ora che ci sia uno scatto di responsabilita'
nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore'',
continua la Filcams.

''Il presidio di Milano raccogliera' il nord Italia che si
radunera' a partire dalle ore 9.30 davanti alla Prefettura di Milano,
Corso Monforte; a Roma invece, si raccoglieranno le lavoratrici e i
lavoratori del centro sud, alle ore 9.30 a P.zza SS Apostoli'',
conclude la nota.

(Sec-Rem/Col/Adnkronos)
24-LUG-11 12:15

NNNN

"L'esercito dei 'sotto scorta'"..."Il problema non é l'approvazione di una scorta per un personaggio a rischio - sotolinea Claudio Giardullo, segretario nazionale del Silp Cgil ....

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sabato 23 luglio 2011

L'esperto, con dentifrici sbiancanti 3D lo smalto fa 'crack'

SALUTE: L'ESPERTO, CON DENTIFRICI SBIANCANTI 3D LO SMALTO FA 'CRACK' =
STUDIO BOCCIA LE NUOVE FORMULE CHE PROMETTONO BIANCO MIRACOLOSO

Roma, 23 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Denti bianchi come
la neve senza l'ombra di una macchia di caffe' o di fumo? Il sogno di
milioni di persone. Ma dietro le promesse delle nuovissime formule di
dentifrici sbiancanti '3D', potrebbero nascondersi seri pericoli per
la salute dello smalto dei denti. Rivestimento reso piu' fragile dai
potenti abrasivi usati in molti prodotti di nuova concezione e
ribattezzati dal marketing, appunto, '3D' per la loro capacita' di
rendere la dentatura di un bianco splendente e profondo.

Secondo gli esperti, in un articolo del Los Angeles Times,
mentre le strisce e i 'kit' sbiancanti lavorano immergendo i denti per
lunghi periodi di tempo in soluzioni a base di candeggina, i nuovi
dentifrici adottano un approccio piu' veloce.

La maggior parte si basa su composti abrasivi ('lucidatori' per
le aziende produttrici) che aiutano a rimuovere le macchie
superficiali lasciati da caffe', sigarette, succhi di frutta. Ma alla
lunga danneggiano lo strato esterno dello smalto. (segue)

(Frm/Col/Adnkronos)
23-LUG-11 13:36

NNNNSALUTE: L'ESPERTO, CON DENTIFRICI SBIANCANTI 3D LO SMALTO FA 'CRACK' (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - A lanciare l'allarme sui pericoli
dei nuovi dentifrici sbiancanti - riporta il Los Angeles Times - e'
Vincent Mayher, dentista ed ex presidente dell'Accademia di
odontoiatria generale americana. "Il termine sbiancamento - avverte
l'esperto - utilizzato in molti dentifrici e' fuorviante. A differenza
dei 'kit' e delle strisce che lavorano in profondita' nel dente,
questi prodotti '3D' possono raggiungere solo la superficie. E il loro
effetto dura poco tempo".

Per rafforzare le sue tesi il dentista cita uno studio
pubblicato sulla rivista 'Journal of Clinical Dentistry', a cura della
Thermetric Technologies Inc., una societa' di ricerca dentale di
Noblesville, e l'Health Science Research Center, dell'Indiana
University-Purdue University di Fort Wayne. La ricerca ha testato
l'azione abrasiva e la potenza di pulizia di 26 dentifrici sbiancanti
in commercio negli Stati Uniti. Utilizzando come 'test' lo smalto dei
denti di vacca. Secondo Bruce Schemehorn, l'autore principale dello
studio, "e' emerso che i dentifrici sponsorizzati come piu'
sbiancanti, quindi piu' efficaci, sono anche quelli piu' abrasivi".

Mayher e' esplicito anche sui potenziali problemi a cui si va
incontro. "Nel corso del tempo - spiega - un dentifricio abrasivo
potrebbe portare via lo strato esterno di smalto, esponendo la dentina
sottostante (la sostanza compresa tra lo smalto, il cemento alla
radice e la polpa) all'attacco degli agenti esterni. Inoltre -
prosegue - gli abrasivi utilizzati possono essere dolorosi per alcune
persone piu' sensibili".

(Frm/Col/Adnkronos)
23-LUG-11 13:43

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