Circ. 30 giugno 2011, n. 9/2011 (1). Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - Presupposti - Rivalutazione delle situazioni di trasformazione già avvenute alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008. (1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale e pubbliche amministrazioni, Servizio trattamento del personale. Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 Premessa A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, c.d. collegato lavoro, sono pervenute varie segnalazioni di situazioni di contenzioso connesse all'applicazione della norma contenuta nell'art. 16 della L. n. 183 del 2010, che, in via transitoria, ha previsto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di sottoporre a nuova valutazione le situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già realizzatesi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008, nel rispetto di principi di correttezza e buona fede. Nelle denunce si evidenziano casi di errata interpretazione della norma con un pregiudizio nei confronti delle lavoratrici donne, spesso impegnate nella cura dei figli e dei famigliari bisognosi di assistenza. La problematica è stata oggetto di alcune riunioni con il Dipartimento delle pari opportunità e il Dipartimento per le politiche della famiglia, durante le quali si è discusso circa le iniziative più idonee per far sì che l'applicazione della norma, ispirata ad un'esigenza di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse, avvenisse effettivamente nel rispetto di principi di buona fede e correttezza. In questo contesto, nonostante - come si vedrà - il termine per l'esercizio del potere di revisione sia ormai decorso, si è ritenuto comunque opportuno fornire delle indicazioni alle amministrazioni, al fine di orientarle nella gestione del contenzioso e nella definizione dei rapporti ancora non esauriti, tenendo presente che le norme di legge (art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 12-bis, D.Lgs. n. 61 del 2000; art. 6, L. n. 170 del 2010) e le clausole dei contratti collettivi che disciplinano la materia accordano particolari forme di tutela ai lavoratori in riferimento alla cura dei figli o a situazioni di disagio personale o famigliare. Si coglie poi l'occasione per dare indirizzi sull'applicazione della disciplina a regime, con particolare riferimento al momento della trasformazione, considerato che con quest'ultimo decreto legge è stata riformata la normativa sulla concessione del part-time, modificando la posizione del dipendente richiedente rispetto all'amministrazione datore di lavoro. Peraltro, richiamare l'attenzione su queste tematiche pare assolutamente appropriato in una stagione in cui il Governo e le Parti sociali, sottoscrivendo un'apposita intesa (Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro del 7 marzo 2011), hanno deciso di avviare un lavoro di approfondimento finalizzato ad individuare soluzioni strumentali alla conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare, condividendo il valore di una flessibilità family-friendly come elemento organizzativo positivo. 1. Le innovazioni in materia di part-time introdotte con l'art. 73 del D.L. n. 112 del 2008 e con l'art. 16 della L. n. 183 del 2010 Come accennato, con l'art. 73 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008, è stato modificato il regime giuridico relativo alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, con una novella all'art. 1, comma 58, della L. n. 662 del 1996. Inoltre, sempre con il medesimo provvedimento, è stato modificato il comma 59 del citato articolo, incidendo sulla destinazione finanziaria dei risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti. In sintesi, le novità apportate con il D.L. n. 112 del 2008 riguardano i seguenti aspetti: - è stato eliminato ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente è subordinato alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata; - è stata soppressa la mera possibilità per l'amministrazione di differire la trasformazione del rapporto sino al termine dei sei mesi nel caso di grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa; - è stata contestualmente introdotta la possibilità di rigettare l'istanza di trasformazione del rapporto presentata dal dipendente nel caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione; - è stata innovata la destinazione dei risparmi derivanti dalle trasformazioni, prevedendo che una quota sino al 70% degli stessi possa essere destinata interamente all'incentivazione della mobilità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in contrattazione collettiva, per le amministrazioni che dimostrino di aver proceduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione di personale da una sede all'altra. L'art. 16 della L. n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) ha introdotto in via transitoria un potere speciale in capo all'amministrazione, prevedendo la facoltà di assoggettare a nuova valutazione le situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già realizzatesi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008. In base alla norma, questa speciale facoltà poteva essere esercitata entro un determinato lasso di tempo e, cioè, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010), scaduti il 23 maggio 2011. Si riporta per comodità il testo della disposizione: “1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008.”. Entrambi gli interventi normativi sono motivati dagli stringenti vincoli finanziari, che difficilmente consentono di soddisfare il fabbisogno professionale attraverso le ordinarie forme di reclutamento e che, pertanto, impongono una valutazione sul miglior utilizzo delle risorse interne all'amministrazione. La situazione di crisi economica che l'Italia, assieme ad altri Paesi, sta attraversando ha richiesto uno sforzo particolare ai lavoratori del settore pubblico, come si comprende dalle misure restrittive e di contenimento contenute nella manovra finanziaria approvata lo scorso anno (D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), che, tra le altre cose, ha stabilito la cristallizzazione dei trattamenti economici e delle progressioni economiche, il blocco della contrattazione collettiva e la decurtazione delle retribuzioni più elevate (art. 9). In quest'ottica si pone, in particolare, la scelta normativa di prevedere in via eccezionale un potere di revisione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle amministrazioni. Gli interventi normativi si collocano poi nel quadro più generale di valorizzazione e potenziamento dei poteri datoriali del dirigente e della sua maggiore responsabilizzazione, principi che, come noto, hanno ispirato le più recenti riforme in materia di lavoro pubblico (D.Lgs. n. 150 del 2009). 2. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e le valutazioni discrezionali dell'amministrazione Come accennato in premessa, interessa in questa sede focalizzare l'attenzione sul momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e, in particolare, sui presupposti oggettivi ed i limiti della discrezionalità dell'amministrazione datore di lavoro in sede di valutazione della domanda del dipendente. In base alla norma vigente, a fronte di un'istanza del lavoratore interessato, l'amministrazione non ha un obbligo di accoglimento, né la trasformazione avviene in maniera automatica. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione "può" essere concessa entro 60 giorni dalla domanda. La legge fa riferimento a particolari condizioni ostative alla trasformazione, essendo state tipizzate ex ante le cause che precludono l'accoglimento della domanda. Pertanto, in presenza del posto nel contingente e in mancanza di tali condizioni preclusive (che riguardano il perseguimento dell'interesse istituzionale e il buon funzionamento dell'amministrazione) il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, ferma restando la valutazione da parte dell'amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti. La valutazione dell'istanza, una volta verificatane l'accoglibilità dal punto di vista soggettivo e la presenza delle altre condizioni di ammissibilità, si basa su tre elementi: 1. la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica; 2. l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto; in particolare, lo svolgimento dell'attività non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non è comunque concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorre con altra amministrazione (a meno che non si tratti di dipendente di ente locale per lo svolgimento di prestazione in favore di altro ente locale); 3. l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione o delle condizioni ostative, come pure quella relativa alla collocazione temporale della prestazione proposta dal dipendente e alla decorrenza della trasformazione, non può che essere svolta in concreto, in base alle circostanze fattuali particolari che l'amministrazione è tenuta ad analizzare. In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell'atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera e, se del caso, consentire l'attivazione del controllo giudiziale. In proposito, anche per limitare il rischio di pronunce giudiziali sfavorevoli all'amministrazione, si raccomanda di adottare una motivazione puntuale, evitando l'uso di clausole generali o formule generiche che non sono utili allo scopo. Qualora l'amministrazione ritenesse accoglibile la domanda del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l'accordo, sarebbe comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del lavoratore interessato. La verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e va compiuta in concreto con riferimento al momento in cui la trasformazione dovrebbe aver luogo in base alla domanda del dipendente. Nel caso in cui il numero delle domande risulti eccedente rispetto ai posti di contingente, la valutazione sull'accoglimento va operata tenendo conto congiuntamente dell'interesse al funzionamento dell'amministrazione, che non deve essere pregiudicato in relazione a quanto detto nel precedente punto 3, e della particolare situazione del dipendente, il quale, ricorrendo determinate circostanze, può essere titolare di un interesse protetto, di un titolo di precedenza o di un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto. In proposito, si rammenta che l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce il principio generale secondo cui le amministrazioni “individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della L. 11 agosto 1991, n. 266.”. Questa disposizione, che è stata ripresa dai vari CCNL, in sostanza stabilisce due regole: a) alcuni dipendenti, in considerazione della particolare situazione in cui si trovano, hanno un titolo di priorità nell'accesso alle varie forme di flessibilità (dell'orario, del rapporto) che l'amministrazione decide di attuare compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro; b) i criteri di priorità debbono essere "certi", ossia predeterminati in modo chiaro e resi conoscibili, in modo da evitare scelte arbitrarie o comunque non imparziali. Pertanto, le amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, debbono stabilire in maniera generale i criteri di priorità e la graduazione tra gli stessi, tenendo conto delle previsioni legali e di contrattazione collettiva, che, intervenendo specificamente in riferimento a determinate fattispecie, hanno accordato rilevanza a particolari situazioni in cui il disagio personale o famigliare è maggiore. Le fattispecie che radicano un diritto o un titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto sono previste nell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 61 del 2000, come modificato dall'art. 1 della L. n. 247 del 2007. In particolare, il comma 1 di questo articolo stabilisce che hanno diritto alla trasformazione del rapporto i lavoratori del settore pubblico e di quello privato affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica. Tali lavoratori hanno poi anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno a seguito della richiesta. Il comma 2 ed il comma 3 disciplinano i titoli di precedenza nella trasformazione a favore dei: 1. lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche; 2. lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992, con riconoscimento di un'invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; 3. lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni; 4. lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave. La disciplina contenuta nel citato art. 12-bis, in quanto fonte di pari rango successiva, ha determinato l'abrogazione implicita dell'art. 1, comma 64, della L. n. 662 del 1996, che individuava delle cause di precedenza nella trasformazione del rapporto. Altra situazione meritevole di tutela è poi quella dei famigliari di studenti che presentano la sindrome DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). Questa sindrome, che si riferisce alle ipotesi di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, è stata oggetto di un recente intervento normativo con la L. n. 170 del 2010, con il quale sono state previste apposite misure di sostegno e all'art. 6 è stato stabilito che “I famigliari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.”. La norma fa poi rinvio ai contratti collettivi per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto e, pertanto, la concreta attuazione del diritto è subordinata alla regolamentazione da parte dei contratti stessi. Comunque, la posizione di questi dipendenti deve essere considerata come assistita sin da subito da una tutela particolare e, quindi, deve essere valutata nell'ambito di quanto già previsto dal citato art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dai CCNL vigenti in ordine alla flessibilità dell'orario. Come detto, il grado di tutela accordato dall'ordinamento alla varie situazioni è differenziato. Nel caso di titolarità del diritto alla trasformazione (lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa), una volta ricevuta l'istanza dell'interessato, l'amministrazione non può negare la trasformazione del rapporto, trovandosi in una situazione di soggezione; pertanto, la determinazione di trasformazione deve essere presa entro il termine stabilito dal citato art. 1, comma 58, e, cioè, entro 60 giorni dalla domanda. Nel caso di titolarità di un diritto di precedenza, la domanda dell'interessato deve essere valutata con priorità rispetto a quella degli altri dipendenti concorrenti. In considerazione delle limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro derivanti dal contingente percentuale e al fine di assicurare al part-time la funzione, oltre che di flessibilità, di strumento di conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare, si raccomanda di inserire nell'ambito dei contratti individuali una clausola con cui si stabilisce che le parti si impegnano, trascorso un certo periodo di tempo (da individuare di volta in volta a seconda delle circostanze) ad incontrarsi, per rivalutare la situazione, in considerazione delle esigenze di funzionamento dell'amministrazione, delle esigenze personali del lavoratore in part-time e di quelle degli altri lavoratori, che nel frattempo possono essere mutate. Questo per consentire al maggior numero possibile di dipendenti la possibilità di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in presenza di obiettive esigenze legate ai primi anni di vita dei figli ovvero per la cura di genitori e/o altri famigliari, così come è previsto anche nell'intesa tra Governo e Parti Sociali sottoscritta il 7 marzo 2011 citata in premessa. In ordine all'impatto organizzativo, la relativa valutazione deve essere operata analizzando le varie opzioni gestionali possibili, ad esempio, verificando la possibilità di spostare le risorse tra più servizi in modo da venire incontro alle esigenze dei dipendenti senza sacrificare l'interesse al buon andamento dell'amministrazione. Inoltre, la valutazione va fatta attraverso una seria ponderazione degli interessi in gioco: da un lato l'interesse al buon funzionamento dell'amministrazione, dall'altro l'interesse del dipendente ad organizzare la propria vita personale nella maniera ritenuta più soddisfacente per le esigenze famigliari o di cura, per le aspirazioni professionali o semplicemente nel modo che considera più gradevole. Vale naturalmente quanto già detto sopra circa la meritevolezza di tutela di certi interessi. In proposito, le amministrazioni debbono considerare con particolare attenzione non solo la posizione di quei dipendenti ai quali le norme accordano un diritto alla trasformazione, ma anche quella di quei dipendenti che possono vantare un titolo di precedenza. Infatti, l'interesse di cui questi ultimi sono portatori è comunque meritevole di tutela a prescindere dalla presenza di concorrenti sullo stesso posto di contingente. Per quanto riguarda le situazioni di possibile conflitto di interesse, la relativa valutazione va svolta al momento della trasformazione e, successivamente, durante tutto il corso del rapporto. In proposito, la norma prevede che “il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.”. Nel merito, si rammenta che il comma 58-bis dell'art. 1 della menzionata L. n. 662 del 1996, perseguendo la trasparenza e l'imparzialità, pone un principio di predeterminazione delle situazioni di incompatibilità, stabilendo che le amministrazioni provvedono ad indicare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Per le Amministrazioni centrali tale predeterminazione avviene con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro della funzione pubblica. Inoltre, si richiama per analogia e senza valore di esaustività la disciplina contenuta nel comma 5 dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, che pone una preclusione legale alla concessione dell'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici quando: “a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità .”. Il successivo comma 6 del medesimo articolo, poi, per maggiore cautela, rispetto all'attività da svolgere al rientro in amministrazione stabilisce che “Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.”. Si segnala che per quanto riguarda l'applicazione della normativa nei confronti delle autonomie territoriali, l'art. 39, comma 27, della L. n. 449 del 1997 stabilisce che: “Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.” Pertanto, anche l'applicazione del nuovo regime dovrà essere vagliata in sede locale a seconda della situazione normativa specifica (sent. della Corte costituzionale 18 maggio 1999, n. 171). 3. La fase di “prima attuazione” disciplinata dall'art. 16 della L. n. 183 del 2010 Come detto, la disposizione ha attribuito un potere speciale all'amministrazione durante la fase di prima attuazione della novella operata con il citato art. 73 del D.L. n. 112 del 2008. Il presupposto per l'esercizio del potere è rappresentato dalla valutazione della situazione sottostante la trasformazione del rapporto, essendosi aperta una fase, limitata nel tempo, durante la quale l'amministrazione ha potuto utilizzare i criteri introdotti con la nuova norma anche per incidere su situazioni già esaurite, ossia su rapporti di lavoro che erano già stati trasformati automaticamente a seguito dell'istanza del dipendente per effetto del regime precedente la novella. In base alla norma, la valutazione potrebbe riguardare non solo l'opportunità di mantenere il rapporto a tempo parziale, ma anche le modalità della collocazione temporale della prestazione, che potrebbe risultare più conveniente modificare per non pregiudicare il funzionamento dell'amministrazione. Ai fini della valutazione, valgono le indicazioni che sono state fornite sopra in ordine agli interessi da considerare e alla gradualità di tutela delle posizioni. Pertanto, un limite certo rispetto alla "rivalutazione" è dato dalla ricorrenza di quei casi in cui il dipendente è titolare di un diritto alla trasformazione; meritano poi particolare attenzione le ipotesi che ricadono nell'ambito del titolo di precedenza e, più in generale, i casi in cui il part-time sia stato fruito da parte di dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e famigliare o di dipendenti impegnati in attività di volontariato. Giova ancora una volta richiamare il contenuto dell'art. 12-bis, dell'art. 6 della L. n. 170 del 2010, del D.Lgs. n. 61 del 2000 e le previsioni dei CCNL. Quindi, nel caso in cui fosse necessario rivedere i part-time già in corso, l'amministrazione dovrebbe far applicazione dei criteri legali e contrattuali già menzionati, preferendo il ripristino del rapporto a tempo pieno per quei lavoratori la cui posizione non risulta assistita (o più assistita) da una particolare tutela. La norma prevede un potere eccezionale, che consente all'amministrazione di modificare unilateralmente il rapporto in deroga alla regola generale di determinazione consensuale delle condizioni contrattuali, regola assistita nel caso del part-time da una speciale norma di garanzia contenuta nell'art. 5 del D.Lgs. n. 61 del 2000, secondo cui il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno non costituisce giustificato motivo di licenziamento. L’eccezionalità della previsione risulta evidente nel momento in cui si considera che la normativa di derivazione comunitaria di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000 (attuazione della Dir. 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES) prevede per l'ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni del rapporto a tempo parziale specifiche garanzie in favore del lavoratore (art. 3 del citato decreto). E pertanto, la “gravosità” del potere accordato dalla legge richiede certamente una particolare attenzione nel momento del suo esercizio. In base alla norma, il mutamento delle condizioni del rapporto di lavoro avviene quindi a seguito dell'adozione e comunicazione di un atto unilaterale da parte dell'amministrazione datore di lavoro, non essendo necessario il consenso del dipendente ai fini del perfezionamento di un contratto. Dato il carattere di specialità della disposizione, l'esercizio della facoltà è stato delimitato entro un definito arco temporale. Pertanto, decorso questo termine, secondo il regime generale, un’eventuale modifica del rapporto di lavoro richiede comunque l'accordo tra le parti, salve le ipotesi in cui la legge o i CCNL prevedano un diritto potestativo del lavoratore alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno e le situazioni di esercizio del potere unilaterale alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 61 del 2000 citato. L'esercizio della facoltà è condizionato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Nel richiamare l'attenzione su questa circostanza, si segnala che proprio di recente, in tema di part-time nel settore privato, la Corte di cassazione ha affermato che la decisione di concedere o negare la trasformazione del rapporto a part-time, in presenza di criteri prestabiliti in sede di accordo collettivo, non è più discrezionale, bensì vincolata ai predetti criteri, “ai quali il datore di lavoro deve conformarsi nella regolamentazione dei singoli rapporti, facendo applicazione dei criteri di buona fede e correttezza che debbono ispirare l'esecuzione del contratto (ex artt. 1175 e 1375 c.c.). Con la conseguenza che l'inosservanza dei criteri preferenziali contrattualmente stabiliti legittima il dipendente che si ritenga leso dalla condotta datoriale ad agire per il risarcimento del danno, anche in forma specifica, per ottenere la trasformazione del rapporto in part-time che gli fosse stata ingiustamente negata sulla base dei descritti criteri, oltre ad eventuali voci di danno collegate allo stesso illecito.” (Cass. sez. lav. 4 maggio 2001, n. 9769). Affinché l'amministrazione possa compiere una valutazione ponderata, ciò comporta, innanzi tutto, un contraddittorio con il dipendente interessato, dal quale emerga l'interesse dello stesso. L'osservanza di tali principi richiede che l'amministrazione, prima di operare la trasformazione del rapporto, debba tener conto non solo (se nota) della situazione che era in origine alla base della trasformazione, ma anche della situazione che nel frattempo si è consolidata in capo al lavoratore. Nell'operare la revoca Inoltre, pur non ricorrendo le situazioni particolari oggetto di specifica tutela, l'interesse del dipendente al mantenimento del rapporto part-time va tenuto in considerazione anche verificando la fattibilità di soluzioni alternative alla revoca dello stesso, ad esempio, valutando la possibilità di spostamento dei dipendenti tra servizi in modo da soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione e le esigenze degli interessati. Infine, il rispetto dei principi di buona fede e correttezza richiede che, allorquando sia stata effettuata una valutazione di revisione del rapporto, venga comunque accordato in favore del dipendente un congruo periodo di tempo prima della trasformazione, in modo che questi possa intraprendere le iniziative più idonee per l'organizzazione della vita personale e famigliare. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta Il Ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna Il Sottosegretario con delega alla famiglia Carlo Giovanardi L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 16 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 73 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7 D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 12-bis L. 8 ottobre 2010, n. 170, art. 6
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martedì 5 luglio 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri Circ. 30-6-2011 n. 9/2011 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - Presupposti - Rivalutazione delle situazioni di trasformazione già avvenute alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale e pubbliche amministrazioni, Servizio trattamento del personale.
Ministero dell'interno Circ. 9-6-2011 n. 3 Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156. Emanata dal Ministero dell'interno. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 2011, n. 153.
Circ. 9 giugno 2011, n. 3 (1). Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156. (1) Emanata dal Ministero dell'interno. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 2011, n. 153. Al fine di un corretto e trasparente funzionamento del mercato e per uniformità di indirizzo, le Amministrazioni scriventi, competenti per gli aspetti inerenti la sicurezza tecnica dei prodotti da costruzione in attuazione della Dir. 89/106/CEE (Direttiva Prodotti da Costruzione, in acronimo inglese CPD), del D.P.R. n. 246/1993 e del D.M. n. 156/2003, hanno concordato le disposizioni contenute nella presente circolare. Gli Organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156 dalle Amministrazioni scriventi (nel seguito Organismi) devono conformarsi, a partire dal novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente atto, alle procedure ed adempimenti riportati ai seguenti punti, comunicando alle Amministrazioni promotrici della presente Circolare l'avvenuta ottemperanza a quanto dalla Circolare stessa prescritto. a) Certificati CE I certificati rilasciati dagli Organismi devono essere conformi ai modelli riportati in Allegato 1 (versione in lingua italiana) ed in Allegato 2 (versione in lingua inglese). I modelli predisposti hanno carattere generale e sono stati sviluppati sulla base degli orientamenti emersi in sede comunitaria. Sono distinti in relazione ai diversi sistemi di attestazione di conformità previsti dalla Dir. 89/106/CEE (abbreviati nel seguito come sistemi 1+1, 2+2). In ogni modello sono evidenziati i campi che gli Organismi debbono compilare. Per alcune voci state predisposte delle indicazioni per una corretta compilazione (legenda esplicativa riportata in allegato 3). Le procedure interne dell'Organismo devono garantire che i certificati siano emessi esclusivamente con riferimento alla versione più recente della pertinente norma di prodotto armonizzata (in breve nel seguito: hEN) citata nelle Comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o del Benestare Tecnico Europeo (acronimo inglese ETA: European Technical Approval), applicabile alla data di emissione del certificato. I certificati emessi con riferimento ad una hEN/ETA per il quale la Commissione europea o un organismo membro EOTA (European Organization for Technical Approvals) abbia disposto il ritiro con eventuale sostituzione debbono essere ritirati entro la data di cessazione della presunzione di conformità ed eventualmente sostituiti con un nuovo certificato riportante i riferimenti aggiornati della specifica tecnica, all'esito dell'accertamento della conformità al nuovo standard. L'esigenza di avere un'indicazione circa l'eventuale caso di riemissione di certificati già rilasciati in caso di modifiche non sostanziali (ad esempio, per variazioni nella ragione sociale del fabbricante o nella denominazione commerciale del prodotto) è stata trattata includendo un numero di revisione e differenziando la data di primo rilascio da quella dell'eventuale riemissione del certificato, senza che il numero originale debba essere modificato. Ciò al fine di minimizzare gli adempimenti richiesti agli Organismi ed ai produttori, pur garantendo la massima trasparenza del mercato. Nel caso di errata corrige o emendamenti ad una hEN/ ETA, ciascun organismo deve: esaminare l'impatto dei cambiamenti sulla validità di tutti i certificati in corso di validità; effettuare gli accertamenti eventualmente necessari (nuova ispezione della fabbrica, esecuzione di prove, ecc.); procedere alla revisione dei certificati entro il termine del periodo di coesistenza o alla data di applicabilità dell'emendamento. In tal caso non è necessaria una nuova specifica abilitazione dell'Organismo, che deve comunque prontamente adeguare le proprie procedure e/o modulistica alle modifiche introdotte dalle specifiche tecniche, dandone comunicazione alle Amministrazioni competenti. Per i sistemi cumulativi di attestazione della conformità (prodotti con sistemi 2/2+ o 3 o 4 per un uso generico, cui si sovrappongono i sistemi 1, 3, 4 associati alla reazione al fuoco), al certificato di sistema relativo al controllo della produzione della fabbrica (acronimo inglese FPC: Factory Production Control) per il sistema 2/2+ relativo all'uso generico, deve associarsi, ove sia applicabile il sistema 1 alla sola caratteristica essenziale di reazione al fuoco, un certificato di prodotto rilasciato dall'Organismo che effettua tale attestazione di conformità, con indicazione esplicita di tale limitazione nel campo del certificato riservato alla descrizione delle prestazioni del prodotto. Per una corretta applicazione di quanto previsto negli allegati ZA.2 delle norme armonizzate hEN o in un ETA, l'Organismo di certificazione, oltre a quanto esplicitamente previsto in detti documenti, deve: a) verificare la rispondenza del prodotto e della documentazione di accompagnamento almeno ai decreti interministeriali di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 246/1993, ove disponibili ed applicabili, ed eventualmente alle analoghe disposizioni emanate dagli altri Stati Membri; e, nel solo caso di sistemi di attestazione della conformità 2 e 2+: b) verificare che il fabbricante abbia effettuato le prove iniziali di tipo (acronimo inglese ITT: Initial Type Test) previste per le caratteristiche essenziali dichiarate e la congruenza con i dati riportati nella marcatura CE; c) valutare, quale elemento integrante e critico del FPC per ciascun prodotto certificato, i laboratori (interni e/o esterni) utilizzati per le prove di autocontrollo previste nel FPC stesso. Nel caso di prodotti per cui siano previsti i sistemi 1 o 1+, gli Organismi che siano abilitati esclusivamente in qualità di Organismi di certificazione ed ispezione non possono stipulare accordi con laboratori di prova notificati che vincolino il fabbricante ad eseguire esclusivamente presso di essi le prove necessarie per l'ITT. Nell'offerta tali Organismi dovranno specificare esclusivamente le prove necessarie per l'attestazione della conformità richiesta, prevedere la comunicazione del fabbricante relativamente al laboratorio notificato prescelto, indicare che gli oneri per l'esecuzione delle stesse non sono inclusi nel preventivo. b) Registro delle certificazioni relative a prodotti da costruzione L'attività di attestazione della conformità deve essere riportata in un registro, da istituirsi ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.M. 9 maggio 2003, n. 156, il cui formato è riportato in allegato 4. Tale registro deve essere reso pubblicamente consultabile anche sul sito internet dell'Organismo, unitamente alle abilitazioni ricevute dalle Amministrazioni competenti, garantendo un costante aggiornamento delle informazioni riportate (con scarto massimo di un mese dall'ultimo certificato/rapporto di prova o classificazione emesso o decreto di abilitazione ricevuto). È facoltà di ciascun Organismo prevedere eventuali informazioni aggiuntive ritenute essenziali per una migliore rappresentazione dell'attività svolta. Nel registro devono essere riportate tutte le informazioni relative all'attività svolta a partire dalla data di prima notifica. c) Comunicazioni periodiche Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156 devono trasmettere a ciascuna delle Amministrazioni competenti una nota informativa con indicazione dell'attività svolta nell'anno precedente e degli eventuali aggiornamenti occorsi al proprio assetto organizzativo e funzionale. In prima applicazione, devono essere riportate tutte le informazioni relative al periodo compreso fra la data di prima notifica ed il 31 dicembre 2010, eventualmente con un riferimento a quanto già trasmesso. Nella nota informativa devono essere specificati: il numero complessivo di certificati e di rapporti di prova/classificazione emessi, modificati, sospesi, ritirati. Nel caso di sospensione o ritiro è necessario allegare una relazione sintetica sulla motivazione di tali provvedimenti; la partecipazione ai lavori del Gruppo degli Organismi Notificati GNB-CPD (Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC); ogni modifica o revisione della struttura dell'organismo con riferimento alla documentazione di cui all'allegato B del D.M. 9 maggio 2003, n. 156, esaminata dalle Amministrazioni competenti nel corso delle istruttorie di abilitazione svolte nel periodo di riferimento. La copia dei certificati e/o dei rapporti di prova/classificazione emessi deve essere trasmessa su supporto informatico all'indirizzo di posta elettronica comunicato dalle Amministrazioni competenti (per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: stc.abilitazioni@mit.gov.it; per il Ministero dell'interno: prev.normazione@vigilfuoco.it; per il Ministero dello sviluppo economico: imp.mccvnt. div14info@sviluppoeconomico.gov.it) o, in alternativa, essere resa disponibile direttamente sul sito internet o tramite accesso remoto al server dell'organismo. d) Direttive per la semplificazione amministrativa delle istruttorie di abilitazione Per una semplificazione degli adempimenti amministrativi e per uniformità di indirizzo nell'espletamento delle attività successive alla prima abilitazione, a seconda delle fattispecie applicabili, è necessario che ciascun Organismo: acquisisca il nulla-osta dell'Amministrazione/i che ha/nno adottato il/i provvedimento/i di abilitazione nei casi di: a) nomina di un nuovo Direttore Tecnico o di nuovi incaricati come responsabili (o sostituti) della firma di certificati CE o di rapporti di prova/classificazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva di effettuare un nuovo audit per valutare la competenza tecnica dei candidati; b) inserimento di nuovo personale tecnico (ispettori, addetti a laboratori di prova, ecc.); c) trasferimento o istituzione di nuove sedi operative; d) modifiche significative del Manuale di Qualità e dei documenti del sistema qualità utilizzati nell'attestazione della conformità in ambito CPD, esaminati in precedenti istruttorie di abilitazione (regolamenti, procedure operative, istruzioni operative, ecc.); e) sostituzione di attrezzature di prova, corredata con la documentazione tecnica attestante l'idoneità per l'effettuazione delle prove previste nell'attestazione della conformità. Nei casi a) e b) è necessario evidenziare la qualificazione professionale per lo specifico settore di attività, integrata con la copia del Libro Unico del Lavoro dell'Organismo e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati. Inoltre dovrà essere trasmesso l'aggiornamento del mansionario con indicazione delle competenze, per prodotto/famiglia di prodotti o per metodica di prova, di ciascun addetto con funzioni tecniche e direttive. In relazione all'inserimento di nuovo personale ispettivo, occorre fare riferimento anche a quanto previsto nei successivi paragrafi e) ed f). Nei casi a), b) e c) le Amministrazioni competenti possono effettuare un nuovo audito visita ispettiva per valutare la competenza tecnica dei candidati e/o l'idoneità delle sedi, locali ed attrezzature proposte; dia COMUNICAZIONE alle Amministrazioni competenti nei casi di: a) nomina di un nuovo responsabile legale; b) rinnovo della polizza di assicurazione di responsabilità civile; c) aggiornamento del tariffario, con indicazione degli estremi temporali di validità; d) effettuazione delle verifiche periodiche di taratura delle attrezzature di prova, prima della relativa scadenza. Resta comunque fermo l'obbligo, per tutte le fattispecie sopra indicate, di trasmettere la pertinente documentazione prevista nell'allegato B del D.M. n. 156/2003. L'istruttoria per il rilascio del nulla-osta si conclude entro centoventi giorni dalla data in cui l'Amministrazione competente ha ricevuto l'istanza, fatta salva la possibilità di sospensione dei termini in caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni. Qualora l'Amministrazione non si pronunci entro il termine su indicato, l'istanza si intende accolta. e) Criteri per la qualificazione del personale ispettivo, operante stabilmente in paesi esteri, per conto di Organismi di certificazione ed ispezione Nell'espletamento delle istruttorie, si è occasionalmente riscontrata la fattispecie di personale operante stabilmente in paesi esteri (anche non aderenti all'Unione europea), incaricato di svolgere funzioni ispettive per conto di Organismi di certificazione ed ispezione. Il personale su citato può operare in qualità di dipendente o collaboratore dell'organismo oppure di dipendente o collaboratore della società od ente che rappresenta la sede locale di un gruppo multinazionale, cui anche l'organismo appartiene. Per tale fattispecie, constatando la mancanza di specifici riferimenti normativi e/o di indirizzo, le Amministrazioni scriventi, competenti per gli aspetti inerenti la sicurezza tecnica dei prodotti da costruzione in attuazione della Dir. 89/106/CEE, del D.P.R. n. 246/1993 e del D.M. n. 156/2003, hanno concordato le seguenti disposizioni, per garantire la necessaria uniformità di indirizzo nella trattazione delle istruttorie di abilitazione o di rilascio di nulla-osta ai fini dell'inserimento nell'elenco del personale con funzioni tecniche e direttive. Si ritiene innanzitutto necessario, in prima applicazione, che gli Organismi abilitati dalle Amministrazioni competenti provvedano ad inoltrare una dichiarazione circa l'eventuale utilizzo in attività ispettive di personale, in qualità di dipendente o collaboratore, operante stabilmente in paesi esteri. Nel caso in cui l'Organismo intenda avvalersi delle prestazioni di detto personale, sarà necessario produrre inoltre la seguente documentazione (resa nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000): dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Organismo, volta ad assicurare che detto personale sia in possesso dei titoli di studio ed esperienza professionale, equivalenti a quelli previsti all'art. 9 del D.M. n. 156/2003, come desumibile da curriculum vitae tradotto in lingua italiana, e che esso opererà, nello specifico settore di competenza, nel rispetto delle procedure operative trasmesse alle Amministrazioni abilitanti; atto d'impegno, sottoscritto dal Direttore tecnico, dal Responsabile della qualità e dal legale rappresentante dell'Organismo, a far si che detto personale: sia impiegato esclusivamente in attività di ispezione, con esclusione di tutte quelle preliminari o successive previste dall'Iter per la certificazione, che resteranno di esclusiva competenza del personale operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo; sostenga un corso iniziale di addestramento, tenuto da personale operante stabilmente nella sede centrale dell'Organismo, e teso ad assicurare la conoscenza della Dir. 89/106/CEE, delle disposizioni nazionali di recepimento (D.P.R. n. 246/1993 e D.M. n. 156/2003), delle norme armonizzate di prodotto e delle check-lists/procedure operative/istruzioni/modulistica di riferimento per la specifica attività ispettiva da svolgere. La documentazione di riferimento per l'attività ispettiva dovrà essere tradotta in una lingua conosciuta dall'ispettore; sia qualificato come ispettore solo dopo un affiancamento iniziale effettuato in qualità di osservatore con un ispettore operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo, da ripetersi successivamente con cadenza almeno biennale; sia coinvolto obbligatoriamente nelle periodiche attività di aggiornamento e formazione continua, tenute da personale operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo, secondo le cadenze temporali stabilite nei documenti del sistema di qualità e comunque almeno ogni due anni. Si soggiunge, infine, che trattandosi di fattispecie per cui è prevista la necessità di ottenere un nulla-osta, l'Amministrazione/i che hanno adottato il/i provvedimento/i di abilitazione si riserva/no la facoltà di convocare presso i propri uffici i candidati per effettuare un audit mirato a valutarne la competenza tecnica. e.1) Criteri ulteriori per la qualificazione del personale ispettivo, operante stabilmente in paesi esteri, per conto di sedi estere di uno stesso gruppo multinazionale cui appartiene l'organismo di certificazione ed ispezione È possibile inoltre che venga prospettato l'utilizzo di personale ispettivo dipendente di società che siano sedi estere dello stesso gruppo multinazionale cui appartiene l'Organismo. In tale caso particolare, ferma restando la responsabilità della supervisione e controllo in capo all'Organismo nazionale che ha ottenuto l'abilitazione, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo e), è necessario regolamentare tale attività previa l'adozione di una delle seguenti procedure: stipula di una specifica Convenzione tra l'Organismo e la/e sede/i estera/e in cui detti ispettori prestano regolarmente servizio, con le modalità previste dall'art. 14 del D.M. n. 156/2003; dichiarazione, resa nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del legale rappresentante che i suddetti ispettori svolgeranno tale attività sulla base di un accordo quadro stipulato fra l'Organismo e la sede/i estera/e in cui detti ispettori prestano regolarmente servizio. L'accordo quadro deve specificare che per l'esecuzione di tali attività è vincolante l'utilizzo di procedure, modulistica e tariffe dell'organismo abilitato, sottoposte alla vigilanza delle Amministrazioni competenti ai sensi del D.M. n. 156/2003. Devono inoltre essere riportate nell'oggetto le limitazioni relative ai servizi offerti dalla sede locale, come di seguito evidenziato. Qualora per procedure amministrative societarie e/o disposizioni nazionali del paese in cui è stabilito il richiedente del servizio di certificazione, sia previsto che il contratto sia stipulato direttamente con la sede estera (e non con l'Organismo abilitato), è necessario che in esso venga data evidenza che: il servizio offerto dalla sede locale è esclusivamente legato alla effettuazione con proprio personale, se del caso coadiuvato con quello dell'organismo abilitato, della visita ispettiva; tutta la fase preliminare all'effettuazione dell'audit, relativa all'esame della documentazione tecnica predisposta dal richiedente, quella di definizione ed incarico del gruppo ispettivo, e quella successiva, di valutazione del fascicolo tecnico ed eventuale emissione del certificato nonché di sorveglianza, resta di esclusiva competenza dell'organismo abilitato, con cui la sede estera ha stipulato l'accordo quadro. f) Personale degli Organismi. Art. 9 del D.M. n. 156/2003 L'art. 9 del D.M. n. 156/2003, concernente il personale degli Organismi, dispone ai commi 1 e 2 che: «1. L'organico minimo degli Organismi è costituito: a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in discipline tecniche, dotato di specifiche competenze professionali, iscritto nel relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico settore per almeno tre anni; b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecniche; c) da sei dipendenti, di cui quattro in possesso almeno del diploma di scuola media superiore. 2. L'organigramma del personale dell'Organismo deve, in ogni caso, prevedere la presenza di un Responsabile della qualità.» Ciò premesso, le Amministrazioni scriventi hanno concordato le seguenti disposizioni per garantire la necessaria uniformità di indirizzo nella trattazione delle istruttorie di abilitazione o di rilascio del nulla-osta. Con esclusivo riferimento alla funzione di direttore tecnico, alle due unità di personale laureato ed al responsabile della qualità, nonché ad eventuale personale ispettivo in sovrannumero rispetto a quanto riportato all'art. 9 del D.M. n. 156/2003, si ritiene che le stesse non debbano necessariamente essere lavoratori subordinati inseriti nell'organigramma dell'Organismo, ma che sia possibile ricorrere, in maniera equivalente, alla stipula di contratti, con le forme previste dalla legislazione vigente, con collaboratori esterni che, pur escludendo espressamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, abbiano le seguenti caratteristiche: durata almeno pari a quella di scadenza dell'abilitazione (sette anni); rispetto dei requisiti previsti nei commi 4 e 5 dell'art. 9 del D.M. n. 156/2003; per la funzione di direttore tecnico: presenza fisica, presso la/e sede/i in cui l'organismo opera e che risultano indicate nei decreti di abilitazione, per un tempo congruo all'esercizio delle funzioni previste dal D.M. n. 156/2003 e dalle procedure operative dell'organismo, valutato in relazione all'attività prevedibile o effettivamente svolta dall'organismo nel settore della marcatura CE dei prodotti da costruzione e comunque per almeno trenta giorni nell'anno solare. È possibile inoltre prevedere nell'organigramma la funzione di vice-direttore o sostituto del direttore tecnico, purché: il personale incaricato sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per il direttore tecnico; l'impiego sia previsto solo per periodi limitati e definiti, per manifesto e temporaneo impedimento del Direttore Tecnico ed avvenga con modalità specificate nel sistema di qualità dell'Organismo. Si precisa infine che l'impiego di personale usualmente operante in laboratorio per svolgere altre attività soggette a diverse autorizzazioni/concessioni ministeriali, è consentito esclusivamente con le eventuali limitazioni e prescrizioni stabilite dall'Amministrazione competente (ad esempio sperimentatori per prove su materiali e prodotti strutturali di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 possono essere impiegati soltanto in attività di prova analoghe a quelle previste dalla Circ. 14 dicembre 1999, n. 346/STC del Min. LL.PP. ma non in attività di ispezione dei siti produttivi svolte ai sensi del D.M. n. 156/2003). g) Sedi locali ed archiviazione dei fascicoli tecnici La terzietà degli Organismi richiede che la pianificazione delle attività svolte debba avvenire nel rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche. Ciò può essere garantito solo assicurando che la registrazione delle pratiche di certificazione/prova ed il coordinamento delle attività tecniche di certificazione a valle della conferma d'ordine (esame della documentazione tecnica predisposta dal fabbricante, programmazione delle viste ispettive presso il/i sito/i produttivo/i, esame del fascicolo tecnico da sottoporre alla decisione relativa al rilascio/sospensione/revoca della certificazione) sia assicurato a livello centrale, coordinando le attività svolte nella sede centrale con quelle di eventuali unità locali opportunamente designate dall'Organismo ed autorizzate dalle Amministrazioni competenti. È per tale motivazione che nelle istruttorie (e nei decreti) di abilitazione emessi ai sensi del D.M. n. 156/2003, qualora sia previsto lo svolgimento in unità locali di compiti tecnici ai fini dell'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, dette strutture ed il relativo personale sono oggetto di esame ed ispezione al pari della sede centrale dell'organismo, e, alla conclusione del procedimento amministrativo, sono citate nel decreto di abilitazione. Al di fuori di tale ipotesi, un parziale decentramento delle attività preliminari all'iter di certificazione deve essere limitato esclusivamente alla formulazione di offerte economiche relative ad attività di attestazione della conformità ai sensi del D.M. n. 156/2003, sulla base di documenti di riferimento (facsimile dell'offerta e tariffario) stabiliti dalla sede centrale dell'Organismo. Nel caso di Organismi operanti in più sedi, è inoltre certamente possibile avvalersi della possibilità di creare archivi cartacei o elettronici anche nelle sedi periferiche, purché sia garantita comunque la disponibilità nella sede centrale (o in altra sede autorizzata) dell'archivio completo dei fascicoli tecnici, a disposizione per le attività di vigilanza delle Amministrazioni abilitanti. Per quanto concerne la possibilità di dematerializzare l'archivio dei fascicoli di riscontro, si evidenzia la necessità che l'Organismo, qualora richieda alle Amministrazioni competenti di avvalersi di tale facoltà, assicuri il rispetto di procedure analoghe a quelle previste nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione Digitale» e s.m.i., che siano cioè tali da garantire la certezza circa l'autenticità dei documenti informatici e dei soggetti responsabili della loro redazione nonché l'adeguatezza delle modalità di gestione e conservazione. Si precisa infine che i fascicoli su citati debbono essere predisposti in modo tale consentire un effettivo controllo sia da parte dell'Autorità vigilante che del richiedente che ne abbia titolo secondo le leggi vigenti. A tale fine è necessario che sia prevista la conservazione in luogo apposito e noto, per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per almeno dieci anni dalla relativa data di risoluzione, dei seguenti atti per ciascuna attività di attestazione della conformità espletata: Domanda (corredata della documentazione tecnica ed da eventuale campionatura); Commessa; Verbale nomina Servizi coinvolti; Documenti attestanti l'attività svolta dai Servizi e dai richiedenti l'attestazione della conformità. Se ITT: Definizione campionatura di prova e documentazione tecnica; Rapporto di Prova [in copia conforme]; Minuta di prova (anche nel Laboratorio). Se FPC: Rapporto di Ispezione Iniziale; Allegati, Check list; Rapporto Ispezione Periodiche; Eventuali Reclami e Azioni Correttive; Certificato o di prodotto (1 o 1+) o di FPC (2 o 2+) [in copia conforme]; Verbali dei servizi incaricati circa la decisione di rilascio/ratifica, sospensione e revoca dei certificati. Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo deve essere munita di data significativa ai fini della collocazione temporale nell'iter di attestazione della conformità. Pertanto: i documenti in entrata, trasmessi dal richiedente all'Organismo, devono recare la data di ricezione, con timbro datario riportante la ragione sociale dell'organismo; i documenti in uscita, trasmessi dall'Organismo al richiedente, devono riportare la data di produzione dell'atto e/o di trasmissione secondo il caso. Il Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno Tronca Il Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Karrer Il Capo dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione del Ministero dello sviluppo economico Tripoli Allegato 1 Facsimile di Certificato per s.a.c. 1 + «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione» “Logo dell'Organismo di certificazione” Certificato CE di conformità “nnnn - CPD - zzzz (1)” In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione “PRODOTTO(I) (2)” “parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso); campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)” immesso sul mercato da “Nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato” “Indirizzo completo” e prodotto nello stabilimento “Fabbrica” “Indirizzo completo” è sottoposto dal fabbricante al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo notificato “ Nome del/i Laboratori/o di Prova/Organismo membro EOTA (5)” ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato “ Nome dell'Organismo di Ispezione (6)” ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica e l'organismo notificato “Nome del/i Laboratori/o di Prova (7)” esegue le prove di verifica su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione della conformità e le prestazioni definite nell'allegato ZA della norma o nell’ETA (opzioni alternative) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure “ETA-yy/BBBB (8)” sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti. Il presente certificato è stato emesso la prima volta il “ data “ ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. “Città, Data (11)” “Firma autorizzata” “Revisione n. (12)” “Titolo, Posizione” “Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto (13)” Facsimile di Certificato per s.a.c. 1 «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione» “Logo dell'Organismo di certificazione” Certificato CE di conformità “nnnn - CPD - zzzz (1)” In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione “PRODOTTO(I) (2)” “parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso); campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)” immesso sul mercato da “Nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato” “Indirizzo completo” e prodotto nello stabilimento “Fabbrica” “Indirizzo completo” è sottoposto dal fabbricante al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo notificato “ Nome del/i Laboratori/o di Prova/Organismo membro EOTA (5)” ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato “Nome dell'Organismo di Ispezione (6)” ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione della conformità e le prestazioni definite nell'allegato ZA della norma o nell'ETA (opzioni alternative) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure “ETA-yy/BBBB (8)” sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti. Il presente certificato è stato emesso la prima volta il “ data “ ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. “Città, Data (11)” “Firma autorizzata” “Revisione n. (12)” “Titolo, Posizione” “Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto (13)” Facsimile di Certificato per s.a.c. 2+ «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione» “Logo dell'Organismo di certificazione” Certificato CE del controllo di produzione della fabbrica “nnnn - CPD - zzzz (1)” In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione “PRODOTTO(I) (2)” “parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso); campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)” prodotto dal fabbricante “Nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato” “Indirizzo completo” nello stabilimento di “Fabbrica” “Indirizzo completo” è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo notificato “Nome dell'organismo di Ispezione” (6) ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione del controllo di produzione in fabbrica descritti nell'allegato ZA della norma o nell'ETA (opzioni alternative) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure “ETA-yy/BBBB (8)” sono stati applicati. Il presente certificato è stato emesso la prima volta il “data” ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. “Città, Data (11)” “Firma autorizzata” “Revisione n. (12)” “Titolo, Posizione” “Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto (13)” Facsimile di Certificato per s.a.c. 2 «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione» “Logo dell'Organismo di certificazione” Certificato CE del controllo di produzione della fabbrica “nnnn - CPD - zzzz (1)” In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione “PRODOTTO(I) (2)” “parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso); campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)” prodotto dal fabbricante “Nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato” “Indirizzo completo” nello stabilimento di “Fabbrica” “Indirizzo completo” è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della produzione in fabbrica e che l'organismo notificato “Nome dell'organismo di Ispezione (6) “ ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica il “data”. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione del controllo di produzione in fabbrica descritti nell'allegato ZA della norma o nell' ETA (opzioni alternative) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure “ETA-yy/BBBB (8)” sono stati applicati. Il presente certificato è stato emesso la prima volta il “ data “ ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. “Città, Data (11)” “Firma autorizzata” “Revisione n. (12)” “Titolo, Posizione” “Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto (13)” Annex 2 Example of Certificate for a.o.c. 1 + «Name and address of the certification body» “Logo of the certification Body” EC certificate of conformity “nnnn - CPD - zzzz (1)” In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it has been stated that the construction product “PRODUCT(S) (2)” “product parameters (performance of the product) and classes; “CE marking method(s)” used if applicable (3); description of the product (type, identification, intended use); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification (4)” placed on the market by “Name of the producer or its authorised representative” “Full address” and produced in the factory “Factory” “Full address” is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body “ Name of the testing laboratory(ies)/Approval body (5)” has(ve) performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the notified body “ Name of the inspection body (6)” the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control and the notified body “ Name of the testing laboratory(ies) (7)” perform(s) the audit-testing of samples taken at the factory, on the market or at the construction site. This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in annex ZA of the standard or in the ETA (resp. in) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp. “ETA-yy/BBBB (8)” were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements. This certificate was first issued on “ date “ and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly. “City, Date (11)” “Authorized signature” “Revision n. (12)” “Title, Position” “Reference to national regulations concerning the product (13)” Example of Certificate for a.o.c. 1 «Name and address of the certification body» “Logo of the certification Body” EC certificate of conformity “nnnn - CPD - zzzz (1)” In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it has been stated that the construction product “PRODUCT(S) (2)” “product parameters (performance of the product) and classes; "CE marking method(s)" used if applicable (3); description of the product (type, identification, intended use); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification (4)” placed on the market by “Name of the producer or its authorised representative” “Full address” and produced in the factory “Factory” “Full address” is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body “ Name of the testing laboratory(ies)/Approval body (5)” has(ve) performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the notified body “ Name of the inspection body (6)” the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control. This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in annex ZA of the standard or in the ETA (resp. in) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp. “ETA-yy/BBBB (8)” were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements. This certificate was first issued on “ date “ and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly. “City, Date (11)” “Authorized signature” “Revision n. (12)” “Title, Position” “Reference to national regulations concerning the product (13)” Example of Certificate for a.o.c. 2+ «Name and address of the certification body» “Logo of the certification Body” EC certificate of factory production control “nnnn - CPD - zzzz (1)” In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it has been stated that the construction product “PRODUCT(S) (2)” “product parameters (performance of the product) and classes; "CE marking method(s)" used if applicable (3); description of the product (type, identification, intended use); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification (4)” produced by the manufacturer “Name of the producer” “Full address” in the factory “Factory” “Full address” is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product, a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body “Name of the inspection body” has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control. This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in annex ZA of the standard or in the ETA (resp. in) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp. “ETA-yy/BBBB (8)” were applied. This certificate was first issued on “ date “ and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly. “City, Date (11)” “Authorized signature” “Revision n. (12)” “Title, Position” “Reference to national regulations concerning the product (13)” Example of Certificate for a.o.c. 2 «Name and address of the certification body» “Logo of the certification Body” EC certificate of factory production control “nnnn - CPD - zzzz (1)” In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it has been stated that the construction product “PRODUCT(S) (2)” “product parameters (performance of the product) and classes; "CE marking method(s)" used if applicable (3); description of the product (type, identification, intended use); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification (4)” produced by the manufacturer “Name of the producer” “Full address” in the factory “Factory” “Full address” is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product and to a factory production control and that the notified body “Name of the inspection body (6)” has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control on “ date “. This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in annex ZA of the standard or in the ETA (resp. in) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp. “ETA-yy/BBBB (8)” were applied. This certificate was first issued on “ date “ and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly. “City, Date (11)” “Authorized signature” “Revision n. (12)” “Title, Position” “Reference to national regulations concerning the product (13)” Allegato 3 Legenda esplicativa 1. Numerazione del certificato I simboli indicano: nnnn = Numero identificativo dell'Organismo Notificato assegnato dalla Commissione Europea; zzzz = Numero progressivo del certificato (corrispondente a quello riportato nel registro dei certificati di cui all'articolo 10 comma 5 del D.M. n. 156/2003). 2. Prodotto Riportare la denominazione del prodotto utilizzata nella pertinente specifica tecnica (hEN o ETA). 3. "Metodo(i) per la marcatura CE" Molte specifiche tecniche per prodotti strutturali consentono la possibilità di utilizzare metodi alternativi per determinare le proprietà connesse alla stabilità ed alla resistenza (in accordo agli Eurocodici ed alla Linea Guida "L"). Tali metodi sono comunemente indicati come "Metodo 1", "Metodo 2" e "Metodo 3" (in qualche caso suddiviso in "Metodo 3a" e "Metodo 3b"). Se la specifica tecnica consente l'uso di più di un metodo, il certificato deve riportare chiaramente quale metodo(i) l'Organismo sta certificando. 4. Caratteristiche del prodotto ed uso inteso Riportare le informazioni richieste con riferimento a quanto prescritto nella pertinente specifica tecnica (disposizioni contenute nell'Appendice ZA.3 della norma armonizzata hEN o nell'ETA). Se necessario, identificare i vari tipi di prodotto coperti dal certificato e fornire una chiara indicazione delle relative classi prestazionali, ove differenti. Per prodotti per cui sia pertinente il requisito essenziale n. 2, è altresì obbligatorio riportare le seguenti informazioni, ove previste nella pertinente specifica tecnica: - classe di reazione a lfuoco Se necessario, precisare le condizioni in cui è valida l'attribuzione della classe (ad es. spessore, densità, ecc.), stabilite sulla base del contenuto del rapporto di prova/classificazione o di una decisione di attribuzione automatica della classe. - classe di resistenza al fuoco Riportare il campo di diretta applicazione, con riferimento a quanto contenuto nel rapporto di prova/classificazione. 5. Laboratori/o di prova responsabile/i delle prove iniziali di tipo Riportare la/e denominazione/i del/i laboratorio/i o dell'Organismo membro EOTA che hanno eseguito le prove iniziali di tipo del prodotto. L'indicazione può essere omessa se l'organismo notificato che emette il certificato effettua tutte le prove richieste per l'attestazione della conformità in qualità di laboratorio notificato. 6. Organismo di ispezione Riportare la denominazione dell'organismo di ispezione che ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica, se distinto dall'organismo notificato che emette il certificato. 7. Laboratori/o di prova responsabile/i delle prove di verifica su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere Riportare la/e denominazione/i del/i laboratorio/i che eseguirà/nno le prove di verifica. L'indicazione può essere omessa se l'organismo notificato che emette il certificato effettua tutte le prove richieste per l'attestazione della conformità in qualità di laboratorio notificato. 8. Riferimenti della norma armonizzata di prodotto I simboli indicano: AAAAA/BBBBB = Numero della norma armonizzata hEN / ETA; yyyy = Anno di pubblicazione della specifica tecnica. 9. Riferimenti a emendamenti della norma armonizzata di prodotto Da utilizzare solo nel caso di emendamenti della norma armonizzata per i quali la Commissione europea abbia stabilito la data di applicabilità ai fini dell'attestazione della conformità. I simboli indicano: n = Numero della revisione più recente della norma armonizzata di prodotto cui fa riferimento il certificato; yyyy = Anno di pubblicazione della revisione della norma armonizzata di prodotto. 10. Riferimenti ad errata-corrige della norma armonizzata di prodotto Da utilizzare solo nel caso di errata-corrige della norma armonizzata per i quali la Commissione europea abbia stabilito la data di applicabilità ai fini dell'attestazione della conformità. Il simbolo indica: yyyy = Anno di pubblicazione dell'errata-corrige della norma armonizzata di prodotto. 11. Data di emissione/revisione del Certificato Riportare la data di emissione del certificato. Per la prima emissione coincide con la data riportata nel testo del certificato. 12. Numero di revisione In caso di revisione per aggiornamento dei dati contenuti nel certificato, che non comporti la necessità del ritiro di un certificato precedentemente emesso (ad es. per cambio della ragione sociale del fabbricante o della denominazione commerciale del prodotto), incrementare il numero di revisione di una unità. Per la prima emissione, il numero di revisione è 0 (zero). 13. Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto Riportare le eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto. Per l'Italia, è necessario fare riferimento ai decreti interministeriali emanati ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 246/1993 (ad es. D.M. 5 marzo 2007, D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16 novembre 2009). Allegato 4 Modello del registro dei prodotti certificati ovvero provati/classificati (istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del D.M.. n. 156/2003) Registro dei prodotti certificati ovvero provati/classilicati da “nome dell'organismo notificato”, quale organismo notificato ai sensi della Dir. 89/106/CEE con n. “nnnn” ed abilitato con i decreti “ elenco dei decreti di abilitazione” Il presente registro viene istituito ed aggiornato ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del D.M. 9 maggio 2003, n. 156. Istruzioni per la compilazione 1) Numerazione dei certificati in accordo al formato nnnn-CPD-zzzz (connnnn = Numero identificativo dell'Organismo Notificato assegnato dalla Commissione Europea; zzzz = Numero progressivo del certificato). 2) Ad ogni rapporto di prova rilasciato va assegnato un distinto numero progressivo, salvo i seguenti casi: - più prove effettuate ai fini di ottenere una particolare classificazione del prodotto (ad es. classe di reazione o resistenza al fuoco), per cui è possibile fare riferimento nel registro al solo rapporto di classificazione; - l'organismo abbia effettuato anche la certificazione di prodotto (si utilizzerà il campo norme di prova/classificazione per elencare quelle svolte in qualità di laboratorio notificato). 3) Fare riferimento alle indicazioni contenute nella specifica tecnica di prodotto (Appendice ZA.3 delle norma hEN o nell'ETA) ed a quanto riportato nel certificato. 4) Riportare i soli rapporti di prova/classificazione emessi dall'organismo in qualità di laboratorio notificato. Vanno elencati tutti i rapporti emessi per lo specifico prodotto. 5) Nel caso di rapporti di prova/classificazione utilizzati da un altro organismo notificato incaricato della certificazione di prodotto, riportare anche la denominazione di tale organismo. 6) Da utilizzare per i soli certificati, indicando se siano in corso di validità, sospesi o ritirati. Ultimo aggiornamento del registro: “data” D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , art. 9 D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , art. 10 D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , art. 14 D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , allegato B D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, art. 6 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 59 Dir. 22 luglio 1993, n. 93/68/CEE
RAI: DANDINI, NON SO SE ANDRO' IN ONDA
RAI: DANDINI, NON SO SE ANDRO' IN ONDA
SE L'AZIENDA VUOLE DISFARSI DI NOI AMLENO CE LO FACCIA SAPERE
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Jaafate o Gnaafate? Ovvero tornate
in onda la prossima stagione o no? Mi piacerebbe rispondere a
questa semplice domanda, ma sinceramente non so cosa dire. Per
quel che mi riguarda non ho contratti, ne' contatti. Non ho
ricevuto telefonate simboliche o sostanziali da nessun
presidente o direttore generale. In compenso il mio faccione e'
stato inserito negli spot che l'azienda offre agli inserzionisti
per stimolare gli investimenti pubblicitari, ossigeno agognato
da ogni tv''. Lo scrive Serena Dandini in una lettera al
Corriere della Sera.
Esistono ''forze superiori che ormai tutti danno per
scontate, poteri che alitano sulle decisioni delle alte sfere
televisive, ma noi ormai ci siamo abituati a tutto, non ci
spaventa neanche che una importante dirigente del marketing Rai,
ex dipendente del presidente del Consiglio ora deputata Pdl,
spifferi in anteprima la programmazione alla concorrenza per
farla vincere meglio e oscurare le trasmissioni scomode o
sgradite al manovratore'', scrive la conduttrice di ''Parla con
Me''.
''Visti i risultati dell'ultima stagione, RaiTre ci ha
riconfermato con gioia nel suo palinsesto che pare pero' non sia
lo stesso palinsesto della direzione generale'', racconta
Dandini. ''Se l'azienda vuole disfarsi della nostra
collaborazione sarebbe se non altro corretto farcelo sapere.
Perche' tenere il nostro programma e quello di altri validi
collaboratori nel limbo dell'incertezza fino all'ultimo? L'anno
scorso abbiamo firmato la mattina stessa della nostra prima
puntata. Non e' un po' troppo?''.
''Verrebbe da pensar male come le famose e onnipresenti voci
di corridoio suggeriscono a piu' riprese: stanno cercando un
cavillo legale per bloccarvi definitivamente'', prosegue
Dandini. ''Sarebbero solo i soliti innocui gossip ma purtroppo
nel nostro Paese vengono puntualmente confermati dalla
pubblicazione di intercettazioni telefoniche che fanno
accapponare la pelle o almeno la faranno accapponare ancora per
poco, fino a che passera' la legge che ne limitera'
l'utilizzazione''.(ANSA).
Y89-PNZ
05-LUG-11 10:30 NNNN
SE L'AZIENDA VUOLE DISFARSI DI NOI AMLENO CE LO FACCIA SAPERE
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Jaafate o Gnaafate? Ovvero tornate
in onda la prossima stagione o no? Mi piacerebbe rispondere a
questa semplice domanda, ma sinceramente non so cosa dire. Per
quel che mi riguarda non ho contratti, ne' contatti. Non ho
ricevuto telefonate simboliche o sostanziali da nessun
presidente o direttore generale. In compenso il mio faccione e'
stato inserito negli spot che l'azienda offre agli inserzionisti
per stimolare gli investimenti pubblicitari, ossigeno agognato
da ogni tv''. Lo scrive Serena Dandini in una lettera al
Corriere della Sera.
Esistono ''forze superiori che ormai tutti danno per
scontate, poteri che alitano sulle decisioni delle alte sfere
televisive, ma noi ormai ci siamo abituati a tutto, non ci
spaventa neanche che una importante dirigente del marketing Rai,
ex dipendente del presidente del Consiglio ora deputata Pdl,
spifferi in anteprima la programmazione alla concorrenza per
farla vincere meglio e oscurare le trasmissioni scomode o
sgradite al manovratore'', scrive la conduttrice di ''Parla con
Me''.
''Visti i risultati dell'ultima stagione, RaiTre ci ha
riconfermato con gioia nel suo palinsesto che pare pero' non sia
lo stesso palinsesto della direzione generale'', racconta
Dandini. ''Se l'azienda vuole disfarsi della nostra
collaborazione sarebbe se non altro corretto farcelo sapere.
Perche' tenere il nostro programma e quello di altri validi
collaboratori nel limbo dell'incertezza fino all'ultimo? L'anno
scorso abbiamo firmato la mattina stessa della nostra prima
puntata. Non e' un po' troppo?''.
''Verrebbe da pensar male come le famose e onnipresenti voci
di corridoio suggeriscono a piu' riprese: stanno cercando un
cavillo legale per bloccarvi definitivamente'', prosegue
Dandini. ''Sarebbero solo i soliti innocui gossip ma purtroppo
nel nostro Paese vengono puntualmente confermati dalla
pubblicazione di intercettazioni telefoniche che fanno
accapponare la pelle o almeno la faranno accapponare ancora per
poco, fino a che passera' la legge che ne limitera'
l'utilizzazione''.(ANSA).
Y89-PNZ
05-LUG-11 10:30 NNNN
E' super-stangata sugli statali 215 euro in meno al mese....Stretta sui giorni di malattia anche per le forze di polizia e per le forze armate....
MANOVRA: SILP-CGIL, GOVERNO PENALIZZA ANCORA FORZE ORDINE
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - La manovra penalizza le forze
dell'ordine. L'accusa arriva da Claudio Giardullo, segretario
generale del sindacato di polizia Silp-Cgil.
''Il Governo - lamenta Giardullo - con accanimento degno di
miglior causa, smentisce se stesso e reintroduce con la nuova
manovra finanziaria il mancato pagamento delle indennita'
accessorie, per i primi dieci giorni di malattia, agli operatori
di polizia che si ammalano, anche per causa di servizio, quando
non sono impiegati in attivita' che la norma definisce
genericamente 'operative'. Quindi - sottolinea - non tiene conto
delle modifiche approvate in sede di conversione del decreto 112
del 2008 e vuole ancora una volta penalizzare le forze
dell'ordine, disconoscendo la loro specificita' tanto
sbandierata, ma evidentemente non difesa, dai ministri Maroni e
La Russa''.
''E, veramente troppo negli stessi giorni in cui si spertica
a tessere l'elogio delle forze di polizia per i fatti della Val
di Susa - prosegue il segretario del Silp - il Governo trova
anche il modo escluderle dai finanziamenti aggiuntivi ai
contratti integrativi, previsti per le amministrazioni che
registrano economie di spesa. Insomma - conclude - questo
Governo non riesce proprio a uscire dalla logica degli annunci
non seguiti dai fatti e riconoscere agli operatori delle forze
di polizia ci• che tutto il Paese, sul piano della
professionalit… e dell'impegno, riconosce da tempo''. (ANSA).
NE
04-LUG-11 18:48 NNNN
UOMO UCCISO A COLPI DI PISTOLA IN STRADA A ROMA
ROMA: AGGUATO IN STRADA A PRATI, UOMO RAGGIUNTO DA COLPI PISTOLA
=
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Un uomo di 33 anni e' stato
raggiunto da colpi di pistola in via Grazioli, nel quartiere Prati a
Roma. Sul posto e' intervenuta la Squadra Mobile di Roma.
(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 10:18
NNNN
UOMO UCCISO A COLPI DI PISTOLA IN STRADA A ROMA
(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Omicidio in strada nel quartiere
Prati a Roma. Un romano di 33 anni e' stato ucciso in strada
dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, in
via Grazioli Lante. La vittima aveva alcuni precedenti per
lesioni. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile della Questura
di Roma.(ANSA).
Y4J-TAG
05-LUG-11 10:22 NNNN
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Un uomo di 33 anni e' stato
raggiunto da colpi di pistola in via Grazioli, nel quartiere Prati a
Roma. Sul posto e' intervenuta la Squadra Mobile di Roma.
(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 10:18
NNNN
UOMO UCCISO A COLPI DI PISTOLA IN STRADA A ROMA
(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Omicidio in strada nel quartiere
Prati a Roma. Un romano di 33 anni e' stato ucciso in strada
dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, in
via Grazioli Lante. La vittima aveva alcuni precedenti per
lesioni. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile della Questura
di Roma.(ANSA).
Y4J-TAG
05-LUG-11 10:22 NNNN
MANOVRA: LODO; AVVENIRE, CORREGGERE QUEGLI ERRORI PARTICOLARI SCONCERTANTI, NON CI SI CAPACITA PER NORMA SUL LODO
MANOVRA: LODO; AVVENIRE, CORREGGERE QUEGLI ERRORI
PARTICOLARI SCONCERTANTI, NON CI SI CAPACITA PER NORMA SUL LODO
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Dalle pieghe dei provvedimenti
destinati a mantenere il piu' possibile in ordine i malmessi
equilibri contabili del Bel Paese emergono particolari
sconcertanti''. Lo scrive il direttore di Avvenire Marco
Tarquinio in un editoriale dal titolo ''Errori da correggere''
che critica la manovra economica.
''Si possono chiedere, in forma di ticket, sacrifici
probabilmente inevitabili ma certo pesanti e amari ai malati, si
possono, e forse si devono, bloccare per un altro anno il
turnover e gli aumenti di stipendio nella pubblica
amministrazione, e si puo' persino decidere che in questo Paese,
dove l'evasione fiscale e' ancora e sempre scandalosa, i
'ricchi' a cui chiedere di piu' siano i pensionati che incassano
trattamenti previdenziali da 1.428 euro lordi al mese'', scrive
Tarquinio.
Tuttavia, ''non si capisce perche' i tagli ai costi della
politica siano invece tutti orientati al futuro e debbano
ridursi, qui e ora, alla sola riduzione dei voli di Stato'',
prosegue l'editoriale. ''E soprattutto non ci si capacita del
motivo per cui in una manovra cosi' aspra e dura, e in un
momento cosi' complicato per l'Italia e per la stessa
maggioranza che la governa, debba saltar fuori una norma che in
se' puo' avere una logica ma che oggi appare tagliata su misura
per una vicenda, il lodo Mondadori, che riguarda un'azienda di
famiglia del premier''.
''Tutto si puo' capire - conclude Tarquinio - ma non tutto si
puo' spiegare e accettare. E gli errori si correggono''.(ANSA).
Y89-PNZ
05-LUG-11 10:12 NNNN
PARTICOLARI SCONCERTANTI, NON CI SI CAPACITA PER NORMA SUL LODO
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Dalle pieghe dei provvedimenti
destinati a mantenere il piu' possibile in ordine i malmessi
equilibri contabili del Bel Paese emergono particolari
sconcertanti''. Lo scrive il direttore di Avvenire Marco
Tarquinio in un editoriale dal titolo ''Errori da correggere''
che critica la manovra economica.
''Si possono chiedere, in forma di ticket, sacrifici
probabilmente inevitabili ma certo pesanti e amari ai malati, si
possono, e forse si devono, bloccare per un altro anno il
turnover e gli aumenti di stipendio nella pubblica
amministrazione, e si puo' persino decidere che in questo Paese,
dove l'evasione fiscale e' ancora e sempre scandalosa, i
'ricchi' a cui chiedere di piu' siano i pensionati che incassano
trattamenti previdenziali da 1.428 euro lordi al mese'', scrive
Tarquinio.
Tuttavia, ''non si capisce perche' i tagli ai costi della
politica siano invece tutti orientati al futuro e debbano
ridursi, qui e ora, alla sola riduzione dei voli di Stato'',
prosegue l'editoriale. ''E soprattutto non ci si capacita del
motivo per cui in una manovra cosi' aspra e dura, e in un
momento cosi' complicato per l'Italia e per la stessa
maggioranza che la governa, debba saltar fuori una norma che in
se' puo' avere una logica ma che oggi appare tagliata su misura
per una vicenda, il lodo Mondadori, che riguarda un'azienda di
famiglia del premier''.
''Tutto si puo' capire - conclude Tarquinio - ma non tutto si
puo' spiegare e accettare. E gli errori si correggono''.(ANSA).
Y89-PNZ
05-LUG-11 10:12 NNNN
'NDRANGHETA: DIA SEQUESTRA BENI PER 20 MLN A ROMA, C'E' ANCHE A CAFFE' CHIGI
'NDRANGHETA: DIA SEQUESTRA BENI PER 20 MLN A ROMA, C'E' ANCHE A CAFFE' CHIGI
=
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Gli agenti de Centro operativo
della Direzione Investigativa antimafia stanno sequestrando beni per
20 milioni di euro a persone legate alla 'ndrina dei Gallico di Palmi
(Reggio Calabria). Il sequestro e' stato disposto dal Tribunale di
Roma su richiesta della procura distrettuale antimafia della Capitale.
I beni sequestrati si trovano tra Roma, Ardea, Formello e
Fiumicino. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate anche 18
societa', tra cui l'Antico Caffe' Chigi, che si trova nell'omonima
piazza e l'Adonis, holding del gruppo con varie sedi tra il quartiere
Coppede' e i Parioli. (segue)
(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:23
NNNN
'NDRANGHETA: DIA SEQUESTRA BENI PER 20 MLN A ROMA, C'E' ANCHE A CAFFE' CHIGI (2) =
(Adnkronos) - Secondo quanto emerso dalle indagini, l'Adonis
avrebbe effettuato operazioni finanziarie e acquisti per diversi
milioni di euro pur dichiarando modesti redditi. Alla base del
provvedimento di sequestro ci sono gli accertamenti disposti dalla
procura distrettuale antimafia ed eseguiti dalla Dia che hanno
individuato sia i sofisticati sistemi finanziari attraverso i quali
veniva gestito l'ingente patrimonio, sia la sperequazione tra le
entrate lecite e la disponibilita' dei beni stessi.
In particolare una delle due persone colpite dal provvedimento
non svolgeva alcuna attivita' lavorativa e negli anni passati era
stato vittima di un agguato nel corso del quale era stato ucciso
Alfonso Gallico, capo dell'omonima 'ndrina. Tra i beni sequestrati
anche un mega yacht denominato Feezy, unita' immobiliari e una villa
di 29 stanze a Formello, un salone di bellezza e 90 rapporti bancari.
(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:36
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Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Gli agenti de Centro operativo
della Direzione Investigativa antimafia stanno sequestrando beni per
20 milioni di euro a persone legate alla 'ndrina dei Gallico di Palmi
(Reggio Calabria). Il sequestro e' stato disposto dal Tribunale di
Roma su richiesta della procura distrettuale antimafia della Capitale.
I beni sequestrati si trovano tra Roma, Ardea, Formello e
Fiumicino. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate anche 18
societa', tra cui l'Antico Caffe' Chigi, che si trova nell'omonima
piazza e l'Adonis, holding del gruppo con varie sedi tra il quartiere
Coppede' e i Parioli. (segue)
(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:23
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'NDRANGHETA: DIA SEQUESTRA BENI PER 20 MLN A ROMA, C'E' ANCHE A CAFFE' CHIGI (2) =
(Adnkronos) - Secondo quanto emerso dalle indagini, l'Adonis
avrebbe effettuato operazioni finanziarie e acquisti per diversi
milioni di euro pur dichiarando modesti redditi. Alla base del
provvedimento di sequestro ci sono gli accertamenti disposti dalla
procura distrettuale antimafia ed eseguiti dalla Dia che hanno
individuato sia i sofisticati sistemi finanziari attraverso i quali
veniva gestito l'ingente patrimonio, sia la sperequazione tra le
entrate lecite e la disponibilita' dei beni stessi.
In particolare una delle due persone colpite dal provvedimento
non svolgeva alcuna attivita' lavorativa e negli anni passati era
stato vittima di un agguato nel corso del quale era stato ucciso
Alfonso Gallico, capo dell'omonima 'ndrina. Tra i beni sequestrati
anche un mega yacht denominato Feezy, unita' immobiliari e una villa
di 29 stanze a Formello, un salone di bellezza e 90 rapporti bancari.
(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:36
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