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martedì 5 luglio 2011

Ministero dell'interno Circ. 9-6-2011 n. 3 Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156. Emanata dal Ministero dell'interno. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 2011, n. 153.


Circ. 9 giugno 2011, n. 3 (1).
 Istruzioni operative agli         organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156.      

(1) Emanata dal Ministero dell'interno. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 2011, n. 153.
 

Al fine di un corretto e trasparente         funzionamento del mercato e per uniformità di indirizzo, le Amministrazioni         scriventi, competenti per gli aspetti inerenti la sicurezza tecnica dei         prodotti da costruzione in attuazione della Dir. 89/106/CEE (Direttiva Prodotti         da Costruzione, in acronimo inglese CPD), del D.P.R. n. 246/1993 e del D.M. n.         156/2003, hanno concordato le disposizioni contenute nella presente circolare.         Gli Organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156 dalle         Amministrazioni scriventi (nel seguito Organismi) devono conformarsi, a partire         dal novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente atto, alle         procedure ed adempimenti riportati ai seguenti punti, comunicando alle         Amministrazioni promotrici della presente Circolare l'avvenuta ottemperanza a         quanto dalla
Circolare stessa prescritto.     

 

a) Certificati CE       
I certificati rilasciati dagli Organismi devono         essere conformi ai modelli riportati in Allegato 1 (versione in lingua         italiana) ed in Allegato 2 (versione in lingua inglese). I modelli predisposti         hanno carattere generale e sono stati sviluppati sulla base degli orientamenti         emersi in sede comunitaria. Sono distinti in relazione ai diversi sistemi di         attestazione di conformità previsti dalla Dir. 89/106/CEE (abbreviati nel         seguito come sistemi 1+1, 2+2). In ogni modello sono evidenziati i campi che         gli Organismi debbono compilare. Per alcune voci state predisposte delle         indicazioni per una corretta compilazione (legenda esplicativa riportata in         allegato 3).       
Le procedure interne dell'Organismo devono         garantire che i certificati siano emessi esclusivamente con riferimento alla         versione più recente della pertinente norma di prodotto armonizzata (in breve         nel seguito: hEN) citata nelle Comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale         dell'Unione Europea o del Benestare Tecnico Europeo (acronimo inglese ETA:         European Technical Approval), applicabile alla data di emissione del         certificato.       
I certificati emessi con riferimento ad una         hEN/ETA per il quale la Commissione europea o un organismo membro EOTA         (European Organization for Technical Approvals) abbia disposto il ritiro con         eventuale sostituzione debbono essere ritirati entro la data di cessazione         della presunzione di conformità ed eventualmente sostituiti con un nuovo         certificato riportante i riferimenti aggiornati della specifica tecnica,         all'esito dell'accertamento della conformità al nuovo standard.       
L'esigenza di avere un'indicazione circa         l'eventuale caso di riemissione di certificati già rilasciati in caso di         modifiche non sostanziali (ad esempio, per variazioni nella ragione sociale del         fabbricante o nella denominazione commerciale del prodotto) è stata trattata         includendo un numero di revisione e differenziando la data di primo rilascio da         quella dell'eventuale riemissione del certificato, senza che il numero         originale debba essere modificato. Ciò al fine di minimizzare gli adempimenti         richiesti agli Organismi ed ai produttori, pur garantendo la massima         trasparenza del mercato.       
Nel caso di errata corrige o emendamenti ad una         hEN/ ETA, ciascun organismo deve:       
esaminare l'impatto dei cambiamenti sulla         validità di tutti i certificati in corso di validità;       
effettuare gli accertamenti eventualmente         necessari (nuova ispezione della fabbrica, esecuzione di prove, ecc.);       
procedere alla revisione dei certificati entro il         termine del periodo di coesistenza o alla data di applicabilità        dell'emendamento.       
In tal caso non è necessaria una nuova specifica         abilitazione dell'Organismo, che deve comunque prontamente adeguare le proprie         procedure e/o modulistica alle modifiche introdotte dalle specifiche tecniche,         dandone comunicazione alle Amministrazioni competenti. Per i sistemi cumulativi         di attestazione della conformità (prodotti con sistemi 2/2+ o 3 o 4 per un uso         generico, cui si sovrappongono i sistemi 1, 3, 4 associati alla reazione al         fuoco), al certificato di sistema relativo al controllo della produzione della         fabbrica (acronimo inglese FPC: Factory Production Control) per il sistema 2/2+         relativo all'uso generico, deve associarsi, ove sia applicabile il sistema 1         alla sola caratteristica essenziale di reazione al fuoco, un certificato di         prodotto rilasciato dall'Organismo che effettua tale
attestazione di         conformità, con indicazione esplicita di tale limitazione nel campo del         certificato riservato alla descrizione delle prestazioni del prodotto.       
Per una corretta applicazione di quanto previsto         negli allegati ZA.2 delle norme armonizzate hEN o in un ETA, l'Organismo di         certificazione, oltre a quanto esplicitamente previsto in detti documenti,         deve:       
a) verificare la rispondenza del prodotto e della         documentazione di accompagnamento almeno ai decreti interministeriali di cui         all'art. 6 del D.P.R. n. 246/1993, ove disponibili ed applicabili, ed         eventualmente alle analoghe disposizioni emanate dagli altri Stati Membri; e,         nel solo caso di sistemi di attestazione della conformità 2 e 2+:       
b) verificare che il fabbricante abbia effettuato         le prove iniziali di tipo (acronimo inglese ITT: Initial Type Test) previste         per le caratteristiche essenziali dichiarate e la congruenza con i dati         riportati nella marcatura CE;       
c) valutare, quale elemento integrante e critico         del FPC per ciascun prodotto certificato, i laboratori (interni e/o esterni)         utilizzati per le prove di autocontrollo previste nel FPC stesso.       
Nel caso di prodotti per cui siano previsti i         sistemi 1 o 1+, gli Organismi che siano abilitati esclusivamente in qualità di         Organismi di certificazione ed ispezione non possono stipulare accordi con         laboratori di prova notificati che vincolino il fabbricante ad eseguire         esclusivamente presso di essi le prove necessarie per l'ITT. Nell'offerta tali         Organismi dovranno specificare esclusivamente le prove necessarie per         l'attestazione della conformità richiesta, prevedere la comunicazione del         fabbricante relativamente al laboratorio notificato prescelto, indicare che gli         oneri per l'esecuzione delle stesse non sono inclusi nel preventivo.     

 

b) Registro delle certificazioni relative a prodotti da         costruzione       
L'attività di attestazione della conformità deve         essere riportata in un registro, da istituirsi ai sensi dell'art. 10, comma 5        del D.M. 9 maggio 2003, n. 156, il cui formato è riportato in allegato 4. Tale         registro deve essere reso pubblicamente consultabile anche sul sito internet         dell'Organismo, unitamente alle abilitazioni ricevute dalle Amministrazioni         competenti, garantendo un costante aggiornamento delle informazioni riportate         (con scarto massimo di un mese dall'ultimo certificato/rapporto di prova o         classificazione emesso o decreto di abilitazione ricevuto). È facoltà di         ciascun Organismo prevedere eventuali informazioni aggiuntive ritenute         essenziali per una migliore rappresentazione dell'attività svolta.       
Nel registro devono essere riportate tutte le         informazioni relative all'attività svolta a partire dalla data di prima         notifica.     

 

c) Comunicazioni periodiche       
Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Organismi         abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156 devono trasmettere a ciascuna         delle Amministrazioni competenti una nota informativa con indicazione         dell'attività svolta nell'anno precedente e degli eventuali aggiornamenti         occorsi al proprio assetto organizzativo e funzionale. In prima applicazione,         devono essere riportate tutte le informazioni relative al periodo compreso fra         la data di prima notifica ed il 31 dicembre 2010, eventualmente con un         riferimento a quanto già trasmesso.       
Nella nota informativa devono essere         specificati:       
il numero complessivo di certificati e di         rapporti di prova/classificazione emessi, modificati, sospesi, ritirati. Nel         caso di sospensione o ritiro è necessario allegare una relazione sintetica         sulla motivazione di tali provvedimenti;       
la partecipazione ai lavori del Gruppo degli         Organismi Notificati GNB-CPD (Group of Notified Bodies for the Construction         Products Directive 89/106/EEC);       
ogni modifica o revisione della struttura         dell'organismo con riferimento alla documentazione di cui all'allegato B del         D.M. 9 maggio 2003, n. 156, esaminata dalle Amministrazioni competenti nel         corso delle istruttorie di abilitazione svolte nel periodo di         riferimento.       
La copia dei certificati e/o dei rapporti di         prova/classificazione emessi deve essere trasmessa su supporto informatico         all'indirizzo di posta elettronica comunicato dalle Amministrazioni competenti         (per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:         stc.abilitazioni@mit.gov.it; per il Ministero dell'interno:         prev.normazione@vigilfuoco.it; per il Ministero dello sviluppo economico:         imp.mccvnt. div14info@sviluppoeconomico.gov.it) o, in alternativa, essere resa         disponibile direttamente sul sito internet o tramite accesso remoto al server         dell'organismo.     

 

d) Direttive per la semplificazione amministrativa delle         istruttorie di abilitazione       
Per una semplificazione degli adempimenti         amministrativi e per uniformità di indirizzo nell'espletamento delle attività        successive alla prima abilitazione, a seconda delle fattispecie applicabili, è         necessario che ciascun Organismo:       
acquisisca il nulla-osta dell'Amministrazione/i         che ha/nno adottato il/i provvedimento/i di abilitazione nei casi di:       
a) nomina di un nuovo Direttore Tecnico o di         nuovi incaricati come responsabili (o sostituti) della firma di certificati CE         o di rapporti di prova/classificazione. In tal caso l'Amministrazione si         riserva di effettuare un nuovo audit per valutare la competenza tecnica dei         candidati;       
b) inserimento di nuovo personale tecnico         (ispettori, addetti a laboratori di prova, ecc.);       
c) trasferimento o istituzione di nuove sedi         operative;       
d) modifiche significative del Manuale di Qualità        e dei documenti del sistema qualità utilizzati nell'attestazione della         conformità in ambito CPD, esaminati in precedenti istruttorie di abilitazione         (regolamenti, procedure operative, istruzioni operative, ecc.);       
e) sostituzione di attrezzature di prova,         corredata con la documentazione tecnica attestante l'idoneità per         l'effettuazione delle prove previste nell'attestazione della conformità.            
Nei casi a) e b) è necessario evidenziare la         qualificazione professionale per lo specifico settore di attività, integrata         con la copia del Libro Unico del Lavoro dell'Organismo e dei contratti di         collaborazione coordinata e continuativa stipulati. Inoltre dovrà essere         trasmesso l'aggiornamento del mansionario con indicazione delle competenze, per         prodotto/famiglia di prodotti o per metodica di prova, di ciascun addetto con         funzioni tecniche e direttive. In relazione all'inserimento di nuovo personale         ispettivo, occorre fare riferimento anche a quanto previsto nei successivi         paragrafi e) ed f).       
Nei casi a), b) e c) le Amministrazioni         competenti possono effettuare un nuovo audito visita ispettiva per valutare la         competenza tecnica dei candidati e/o l'idoneità delle sedi, locali ed         attrezzature proposte;       
dia COMUNICAZIONE alle Amministrazioni competenti         nei casi di:       
a) nomina di un nuovo responsabile legale;            
b) rinnovo della polizza di assicurazione di         responsabilità civile;       
c) aggiornamento del tariffario, con indicazione         degli estremi temporali di validità;       
d) effettuazione delle verifiche periodiche di         taratura delle attrezzature di prova, prima della relativa scadenza.       
Resta comunque fermo l'obbligo, per tutte le         fattispecie sopra indicate, di trasmettere la pertinente documentazione         prevista nell'allegato B del D.M. n. 156/2003.       
L'istruttoria per il rilascio del nulla-osta si         conclude entro centoventi giorni dalla data in cui l'Amministrazione competente         ha ricevuto l'istanza, fatta salva la possibilità di sospensione dei termini in         caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni. Qualora l'Amministrazione non         si pronunci entro il termine su indicato, l'istanza si intende accolta.     

 

e) Criteri per la qualificazione del personale ispettivo, operante         stabilmente in paesi esteri, per conto di Organismi di certificazione ed         ispezione       
Nell'espletamento delle istruttorie, si è         occasionalmente riscontrata la fattispecie di personale operante stabilmente in         paesi esteri (anche non aderenti all'Unione europea), incaricato di svolgere         funzioni ispettive per conto di Organismi di certificazione ed         ispezione.       
Il personale su citato può operare in qualità di         dipendente o collaboratore dell'organismo oppure di dipendente o collaboratore         della società od ente che rappresenta la sede locale di un gruppo         multinazionale, cui anche l'organismo appartiene.       
Per tale fattispecie, constatando la mancanza di         specifici riferimenti normativi e/o di indirizzo, le Amministrazioni scriventi,         competenti per gli aspetti inerenti la sicurezza tecnica dei prodotti da         costruzione in attuazione della Dir. 89/106/CEE, del D.P.R. n. 246/1993 e del         D.M. n. 156/2003, hanno concordato le seguenti disposizioni, per garantire la         necessaria uniformità di indirizzo nella trattazione delle istruttorie di         abilitazione o di rilascio di nulla-osta ai fini dell'inserimento nell'elenco         del personale con funzioni tecniche e direttive.       
Si ritiene innanzitutto necessario, in prima         applicazione, che gli Organismi abilitati dalle Amministrazioni competenti         provvedano ad inoltrare una dichiarazione circa l'eventuale utilizzo in         attività ispettive di personale, in qualità di dipendente o collaboratore,         operante stabilmente in paesi esteri.       
Nel caso in cui l'Organismo intenda avvalersi         delle prestazioni di detto personale, sarà necessario produrre inoltre la         seguente documentazione (resa nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n.         445/2000):       
dichiarazione, resa dal legale rappresentante         dell'Organismo, volta ad assicurare che detto personale sia in possesso dei         titoli di studio ed esperienza professionale, equivalenti a quelli previsti         all'art. 9 del D.M. n. 156/2003, come desumibile da curriculum vitae tradotto         in lingua italiana, e che esso opererà, nello specifico settore di competenza,         nel rispetto delle procedure operative trasmesse alle Amministrazioni         abilitanti;       
atto d'impegno, sottoscritto dal Direttore         tecnico, dal Responsabile della qualità e dal legale rappresentante         dell'Organismo, a far si che detto personale:       
sia impiegato esclusivamente in attività di         ispezione, con esclusione di tutte quelle preliminari o successive previste         dall'Iter per la certificazione, che resteranno di esclusiva competenza del         personale operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo;       
sostenga un corso iniziale di addestramento,         tenuto da personale operante stabilmente nella sede centrale dell'Organismo, e         teso ad assicurare la conoscenza della Dir. 89/106/CEE, delle disposizioni         nazionali di recepimento (D.P.R. n. 246/1993 e D.M. n. 156/2003), delle norme         armonizzate di prodotto e delle check-lists/procedure         operative/istruzioni/modulistica di riferimento per la specifica attività        ispettiva da svolgere. La documentazione di riferimento per l'attività        ispettiva dovrà essere tradotta in una lingua conosciuta dall'ispettore;            
sia qualificato come ispettore solo dopo un         affiancamento iniziale effettuato in qualità di osservatore con un ispettore         operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo, da ripetersi         successivamente con cadenza almeno biennale;       
sia coinvolto obbligatoriamente nelle periodiche         attività di aggiornamento e formazione continua, tenute da personale operante         stabilmente nella sede centrale dell'organismo, secondo le cadenze temporali         stabilite nei documenti del sistema di qualità e comunque almeno ogni due         anni.       
Si soggiunge, infine, che trattandosi di         fattispecie per cui è prevista la necessità di ottenere un nulla-osta,         l'Amministrazione/i che hanno adottato il/i provvedimento/i di abilitazione si         riserva/no la facoltà di convocare presso i propri uffici i candidati per         effettuare un audit mirato a valutarne la competenza tecnica.       
         
       
 e.1) Criteri ulteriori per la         qualificazione del personale ispettivo, operante stabilmente in paesi esteri,         per conto di sedi estere di uno stesso gruppo multinazionale cui appartiene         l'organismo di certificazione ed ispezione        
         
       
È possibile inoltre che venga prospettato         l'utilizzo di personale ispettivo dipendente di società che siano sedi estere         dello stesso gruppo multinazionale cui appartiene l'Organismo.       
In tale caso particolare, ferma restando la         responsabilità della supervisione e controllo in capo all'Organismo nazionale         che ha ottenuto l'abilitazione, oltre a quanto previsto nel precedente         paragrafo e), è necessario regolamentare tale attività previa l'adozione di una         delle seguenti procedure:       
stipula di una specifica Convenzione tra         l'Organismo e la/e sede/i estera/e in cui detti ispettori prestano regolarmente         servizio, con le modalità previste dall'art. 14 del D.M. n. 156/2003;       
dichiarazione, resa nelle forme previste         dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del legale rappresentante che i suddetti         ispettori svolgeranno tale attività sulla base di un accordo quadro stipulato         fra l'Organismo e la sede/i estera/e in cui detti ispettori prestano         regolarmente servizio. L'accordo quadro deve specificare che per l'esecuzione         di tali attività è vincolante l'utilizzo di procedure, modulistica e tariffe         dell'organismo abilitato, sottoposte alla vigilanza delle Amministrazioni         competenti ai sensi del D.M. n. 156/2003. Devono inoltre essere riportate         nell'oggetto le limitazioni relative ai servizi offerti dalla sede locale, come         di seguito evidenziato.       
Qualora per procedure amministrative societarie         e/o disposizioni nazionali del paese in cui è stabilito il richiedente del         servizio di certificazione, sia previsto che il contratto sia stipulato         direttamente con la sede estera (e non con l'Organismo abilitato), è necessario         che in esso venga data evidenza che:       
il servizio offerto dalla sede locale è         esclusivamente legato alla effettuazione con proprio personale, se del caso         coadiuvato con quello dell'organismo abilitato, della visita ispettiva;       
tutta la fase preliminare all'effettuazione         dell'audit, relativa all'esame della documentazione tecnica predisposta dal         richiedente, quella di definizione ed incarico del gruppo ispettivo, e quella         successiva, di valutazione del fascicolo tecnico ed eventuale emissione del         certificato nonché di sorveglianza, resta di esclusiva competenza         dell'organismo abilitato, con cui la sede estera ha stipulato l'accordo         quadro.     

 

f) Personale degli Organismi. Art. 9 del D.M. n. 156/2003       
L'art. 9 del D.M. n. 156/2003, concernente il         personale degli Organismi, dispone ai commi 1 e 2 che: «1. L'organico minimo         degli Organismi è costituito:       
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria         o in discipline tecniche, dotato di specifiche competenze professionali,         iscritto nel relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico         settore per almeno tre anni;       
b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in         discipline tecniche;       
c) da sei dipendenti, di cui quattro in possesso         almeno del diploma di scuola media superiore.       
2. L'organigramma del personale dell'Organismo         deve, in ogni caso, prevedere la presenza di un Responsabile della         qualità.»       
Ciò premesso, le Amministrazioni scriventi hanno         concordato le seguenti disposizioni per garantire la necessaria uniformità di         indirizzo nella trattazione delle istruttorie di abilitazione o di rilascio del         nulla-osta.       
Con esclusivo riferimento alla funzione di         direttore tecnico, alle due unità di personale laureato ed al responsabile         della qualità, nonché ad eventuale personale ispettivo in sovrannumero rispetto         a quanto riportato all'art. 9 del D.M. n. 156/2003, si ritiene che le stesse         non debbano necessariamente essere lavoratori subordinati inseriti         nell'organigramma dell'Organismo, ma che sia possibile ricorrere, in maniera         equivalente, alla stipula di contratti, con le forme previste dalla         legislazione vigente, con collaboratori esterni che, pur escludendo         espressamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, abbiano le         seguenti caratteristiche:       
durata almeno pari a quella di scadenza         dell'abilitazione (sette anni);       
rispetto dei requisiti previsti nei commi 4 e 5         dell'art. 9 del D.M. n. 156/2003;       
per la funzione di direttore tecnico: presenza         fisica, presso la/e sede/i in cui l'organismo opera e che risultano indicate         nei decreti di abilitazione, per un tempo congruo all'esercizio delle funzioni         previste dal D.M. n. 156/2003 e dalle procedure operative dell'organismo,         valutato in relazione all'attività prevedibile o effettivamente svolta         dall'organismo nel settore della marcatura CE dei prodotti da costruzione e         comunque per almeno trenta giorni nell'anno solare.       
È possibile inoltre prevedere nell'organigramma         la funzione di vice-direttore o sostituto del direttore tecnico, purché:            
il personale incaricato sia in possesso dei         medesimi requisiti previsti per il direttore tecnico;       
l'impiego sia previsto solo per periodi limitati         e definiti, per manifesto e temporaneo impedimento del Direttore Tecnico ed         avvenga con modalità specificate nel sistema di qualità dell'Organismo.       
Si precisa infine che l'impiego di personale         usualmente operante in laboratorio per svolgere altre attività soggette a         diverse autorizzazioni/concessioni ministeriali, è consentito esclusivamente         con le eventuali limitazioni e prescrizioni stabilite dall'Amministrazione         competente (ad esempio sperimentatori per prove su materiali e prodotti         strutturali di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 possono essere impiegati         soltanto in attività di prova analoghe a quelle previste dalla Circ. 14         dicembre 1999, n. 346/STC del Min. LL.PP. ma non in attività di ispezione dei         siti produttivi svolte ai sensi del D.M. n. 156/2003).     

 

g) Sedi locali ed archiviazione dei fascicoli tecnici       
La terzietà degli Organismi richiede che la         pianificazione delle attività svolte debba avvenire nel rispetto dell'ordine         cronologico di trattazione delle pratiche. Ciò può essere garantito solo         assicurando che la registrazione delle pratiche di certificazione/prova ed il         coordinamento delle attività tecniche di certificazione a valle della conferma         d'ordine (esame della documentazione tecnica predisposta dal fabbricante,         programmazione delle viste ispettive presso il/i sito/i produttivo/i, esame del         fascicolo tecnico da sottoporre alla decisione relativa al         rilascio/sospensione/revoca della certificazione) sia assicurato a livello         centrale, coordinando le attività svolte nella sede centrale con quelle di         eventuali unità locali opportunamente designate dall'Organismo ed autorizzate         dalle
Amministrazioni competenti. È per tale motivazione che nelle istruttorie         (e nei decreti) di abilitazione emessi ai sensi del D.M. n. 156/2003, qualora         sia previsto lo svolgimento in unità locali di compiti tecnici ai fini         dell'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, dette strutture         ed il relativo personale sono oggetto di esame ed ispezione al pari della sede         centrale dell'organismo, e, alla conclusione del procedimento amministrativo,         sono citate nel decreto di abilitazione.       
Al di fuori di tale ipotesi, un parziale         decentramento delle attività preliminari all'iter di certificazione deve essere         limitato esclusivamente alla formulazione di offerte economiche relative ad         attività di attestazione della conformità ai sensi del D.M. n. 156/2003, sulla         base di documenti di riferimento (facsimile dell'offerta e tariffario)         stabiliti dalla sede centrale dell'Organismo.       
Nel caso di Organismi operanti in più sedi, è         inoltre certamente possibile avvalersi della possibilità di creare archivi         cartacei o elettronici anche nelle sedi periferiche, purché sia garantita         comunque la disponibilità nella sede centrale (o in altra sede autorizzata)         dell'archivio completo dei fascicoli tecnici, a disposizione per le attività di         vigilanza delle Amministrazioni abilitanti.       
Per quanto concerne la possibilità di         dematerializzare l'archivio dei fascicoli di riscontro, si evidenzia la         necessità che l'Organismo, qualora richieda alle Amministrazioni competenti di         avvalersi di tale facoltà, assicuri il rispetto di procedure analoghe a quelle         previste nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione Digitale»         e s.m.i., che siano cioè tali da garantire la certezza circa l'autenticità dei         documenti informatici e dei soggetti responsabili della loro redazione nonché         l'adeguatezza delle modalità di gestione e conservazione.       
Si precisa infine che i fascicoli su citati         debbono essere predisposti in modo tale consentire un effettivo controllo sia         da parte dell'Autorità vigilante che del richiedente che ne abbia titolo         secondo le leggi vigenti. A tale fine è necessario che sia prevista la         conservazione in luogo apposito e noto, per tutta la durata del rapporto         contrattuale e comunque per almeno dieci anni dalla relativa data di         risoluzione, dei seguenti atti per ciascuna attività di attestazione della         conformità espletata:       
Domanda (corredata della documentazione tecnica         ed da eventuale campionatura);       
Commessa;       
Verbale nomina Servizi coinvolti;       
Documenti attestanti l'attività svolta dai         Servizi e dai richiedenti l'attestazione della conformità.       
Se ITT:       
Definizione campionatura di prova e         documentazione tecnica;       
Rapporto di Prova [in copia conforme];       
Minuta di prova (anche nel Laboratorio).       
Se FPC:       
Rapporto di Ispezione Iniziale;       
Allegati, Check list;       
Rapporto Ispezione Periodiche;       
Eventuali Reclami e Azioni Correttive;       
Certificato o di prodotto (1 o 1+) o di FPC (2 o         2+) [in copia conforme];       
Verbali dei servizi incaricati circa la decisione         di rilascio/ratifica, sospensione e revoca dei certificati.       
Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo         deve essere munita di data significativa ai fini della collocazione temporale         nell'iter di attestazione della conformità.       
Pertanto:       
i documenti in entrata, trasmessi dal richiedente         all'Organismo, devono recare la data di ricezione, con timbro datario         riportante la ragione sociale dell'organismo;       
i documenti in uscita, trasmessi dall'Organismo         al richiedente, devono riportare la data di produzione dell'atto e/o di         trasmissione secondo il caso.       
         
       
Il Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del         soccorso pubblico       
e della difesa civile del Ministero         dell'interno       
Tronca       
         
       
Il Presidente del consiglio superiore dei lavori         pubblici       
del Ministero delle infrastrutture e dei         trasporti       
Karrer       
         
       
Il Capo dipartimento per l'impresa e         l'internalizzazione       
del Ministero dello sviluppo economico       
Tripoli     

 

Allegato 1       
         
       
 Facsimile di Certificato per         s.a.c. 1 +        
         
       
           
                             
               «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione»                 
               
               “Logo dell'Organismo di certificazione”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 Certificato CE di         conformità        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio         delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle         disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri         concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o         CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del         22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione       
         
       
 “PRODOTTO(I)         (2)”        
         
       
 “parametri del prodotto         (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE         (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso);         campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del         prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)”        
         
       
 immesso sul mercato da               
         
       
 “Nome del fabbricante o del suo         rappresentante autorizzato”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
 e prodotto nello         stabilimento        
         
       
 “Fabbrica”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
è sottoposto dal fabbricante al controllo della         produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in         fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo         notificato “ Nome del/i Laboratori/o di Prova/Organismo membro EOTA         (5)” ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle         pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato “ Nome         dell'Organismo di Ispezione (6)” ha effettuato l'ispezione iniziale         della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la         sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della         produzione in fabbrica e l'organismo notificato “Nome del/i Laboratori/o di         Prova (7)” esegue le prove di verifica su campioni prelevati in         fabbrica, sul mercato o in cantiere.  
    
Il presente certificato attesta che tutte le         disposizioni riguardanti l'attestazione della conformità e le prestazioni         definite nell'allegato ZA della norma o nell’ETA (opzioni alternative)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy         (10)” oppure “ETA-yy/BBBB         (8)”        
         
       
sono stati applicati e che il prodotto sopra         indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.       
         
       
Il presente certificato è stato emesso la prima         volta il “ data “ ed ha validità sino a che le condizioni definite nella         specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il         suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.       
         
       
           
               
“Città, Data (11)”                           
“Firma autorizzata”              
               
“Revisione n. (12)”                           
“Titolo, Posizione”             
 
 
                 
         
       
“Estremi delle eventuali disposizioni nazionali         applicabili al prodotto (13)”       
         
       
 Facsimile di Certificato per         s.a.c. 1        
         
       
           
                             
               «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione»                 
               
               “Logo dell'Organismo di certificazione”                  
                                        
 
 
                 
         
       
         
       
 Certificato CE di         conformità        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio         delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle         disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri         concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o         CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del         22 luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione       
         
       
 “PRODOTTO(I)         (2)”        
         
       
 “parametri del prodotto         (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE         (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso);         campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del         prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)”        
         
       
 immesso sul mercato da               
         
       
 “Nome del fabbricante o del suo         rappresentante autorizzato”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
 e prodotto nello         stabilimento        
         
       
 “Fabbrica”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
è sottoposto dal fabbricante al controllo della         produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in         fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo         notificato “ Nome del/i Laboratori/o di Prova/Organismo membro EOTA         (5)” ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle         pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato “Nome         dell'Organismo di Ispezione (6)” ha effettuato l'ispezione iniziale         della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la         sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della         produzione in fabbrica.       
Il presente certificato attesta che tutte le         disposizioni riguardanti l'attestazione della conformità e le prestazioni         definite nell'allegato ZA della norma o nell'ETA (opzioni alternative)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
sono stati applicati e che il prodotto sopra         indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.       
         
       
Il presente certificato è stato emesso la prima         volta il “ data “ ed ha validità sino a che le condizioni definite nella         specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il         suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.       
         
       
           
               
“Città, Data (11)”                           
“Firma autorizzata”              
               
“Revisione n. (12)”                           
“Titolo, Posizione”             
 
 
                 
         
       
“Estremi delle eventuali disposizioni nazionali         applicabili al prodotto (13)”       
         
       
 Facsimile di Certificato per         s.a.c. 2+        
         
       
           
                             
               «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione»                 
               
               “Logo dell'Organismo di certificazione”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 Certificato CE del controllo di         produzione della fabbrica        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio         delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle         disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri         concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o         CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del         22 luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione       
         
       
 “PRODOTTO(I)         (2)”        
         
       
 “parametri del prodotto         (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE         (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso);         campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del         prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)”        
         
       
 prodotto dal fabbricante               
         
       
 “Nome del fabbricante o del suo         rappresentante autorizzato”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
 nello stabilimento di               
         
       
 “Fabbrica”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali         di tipo del prodotto ed al controllo della produzione in fabbrica ed alle         ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un         prescritto programma di prove e che l'organismo notificato “Nome dell'organismo         di Ispezione” (6) ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica         e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza         continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in         fabbrica.       
Il presente certificato attesta che tutte le         disposizioni riguardanti l'attestazione del controllo di produzione in fabbrica         descritti nell'allegato ZA della norma o nell'ETA (opzioni alternative)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
sono stati applicati.       
         
       
Il presente certificato è stato emesso la prima         volta il “data” ed ha validità sino a che le condizioni definite nella         specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il         suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.       
         
       
           
               
“Città, Data (11)”                           
“Firma autorizzata”              
               
“Revisione n. (12)”                           
“Titolo, Posizione”             
 
 
                 
         
       
“Estremi delle eventuali disposizioni nazionali         applicabili al prodotto (13)”       
         
       
 Facsimile di Certificato per         s.a.c. 2        
         
       
           
                             
               «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione»                 
               
               “Logo dell'Organismo di certificazione”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 Certificato CE del controllo di         produzione della fabbrica        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio         delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle         disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri         concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o         CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del         22 luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione       
         
       
 “PRODOTTO(I)         (2)”        
         
       
 “parametri del prodotto         (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE         (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso);         campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del         prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)”        
         
       
 prodotto dal fabbricante               
         
       
 “Nome del fabbricante o del suo         rappresentante autorizzato”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
 nello stabilimento di               
         
       
 “Fabbrica”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali         di tipo del prodotto ed al controllo della produzione in fabbrica e che         l'organismo notificato “Nome dell'organismo di Ispezione (6) “ ha         effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione         in fabbrica il “data”.       
Il presente certificato attesta che tutte le         disposizioni riguardanti l'attestazione del controllo di produzione in fabbrica         descritti nell'allegato ZA della norma o nell' ETA (opzioni alternative)            
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
sono stati applicati.       
         
       
Il presente certificato è stato emesso la prima         volta il “ data “ ed ha validità sino a che le condizioni definite nella         specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il         suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.       
         
       
           
               
“Città, Data (11)”                           
“Firma autorizzata”              
               
“Revisione n. (12)”                           
“Titolo, Posizione”             
 
 
                 
         
       
“Estremi delle eventuali disposizioni nazionali         applicabili al prodotto (13)”     

 

Annex 2       
         
       
 Example of Certificate for a.o.c.         1 +        
         
       
           
                             
               «Name and address of the certification body»               
               
               “Logo of the certification Body”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 EC certificate of         conformity        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In compliance with Council Directive 89/106/EEC         of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and         administrative provisions of the Member States relating to construction         products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the         Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it         has been stated that the construction product       
         
       
 “PRODUCT(S)         (2)”        
         
       
 “product parameters (performance         of the product) and classes; “CE marking method(s)” used if applicable         (3); description of the product (type, identification, intended         use); field of direct application; particular conditions applicable to the use         of the product according to the technical specification (4)”               
         
       
 placed on the market by               
         
       
 “Name of the producer or its         authorised representative”        
         
       
 “Full address”        
         
       
 and produced in the         factory        
         
       
 “Factory”        
         
       
 “Full address”        
         
       
is submitted by the manufacturer to a factory         production control and to the further testing of samples taken at the factory         in accordance with a prescribed test plan and that the notified body “ Name of         the testing laboratory(ies)/Approval body (5)” has(ve) performed the         initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the         notified body “ Name of the inspection body (6)” the initial         inspection of the factory and of the factory production control and performs         the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production         control and the notified body “ Name of the testing laboratory(ies)         (7)” perform(s) the audit-testing of samples taken at the factory,         on the market or at the construction site.       
         
       
This certificate attests that all provisions         concerning the attestation of conformity and the performances described in         annex ZA of the standard or in the ETA (resp. in)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp.         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
were applied and that the product fulfils all the         prescribed requirements.       
         
       
This certificate was first issued on “ date “ and         remains valid as long as the conditions laid down in the technical         specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or         the factory production control itself are not modified significantly.       
         
       
           
               
“City, Date (11)”                           
“Authorized signature”              
               
“Revision n. (12)”                           
“Title, Position”             
 
 
                 
         
       
“Reference to national regulations concerning the         product (13)”       
         
       
 Example of Certificate for a.o.c.         1        
         
       
           
                             
               «Name and address of the certification body»               
               
               “Logo of the certification Body”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 EC certificate of         conformity        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In compliance with Council Directive 89/106/EEC         of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and         administrative provisions of the Member States relating to construction         products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the         Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it         has been stated that the construction product       
         
       
 “PRODUCT(S)         (2)”        
         
       
 “product parameters (performance         of the product) and classes; "CE marking method(s)" used if applicable         (3); description of the product (type, identification, intended         use); field of direct application; particular conditions applicable to the use         of the product according to the technical specification (4)”               
         
       
 placed on the market by               
         
       
 “Name of the producer or its         authorised representative”        
         
       
 “Full address”        
         
       
 and produced in the         factory        
         
       
 “Factory”        
         
       
 “Full address”        
         
       
is submitted by the manufacturer to a factory         production control and to the further testing of samples taken at the factory         in accordance with a prescribed test plan and that the notified body “ Name of         the testing laboratory(ies)/Approval body (5)” has(ve) performed the         initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the         notified body “ Name of the inspection body (6)” the initial         inspection of the factory and of the factory production control and performs         the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production         control.       
         
       
This certificate attests that all provisions         concerning the attestation of conformity and the performances described in         annex ZA of the standard or in the ETA (resp. in)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp.         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
were applied and that the product fulfils all the         prescribed requirements.       
         
       
This certificate was first issued on “ date “ and         remains valid as long as the conditions laid down in the technical         specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or         the factory production control itself are not modified significantly.       
         
       
           
               
“City, Date (11)”                           
“Authorized signature”              
               
“Revision n. (12)”                           
“Title, Position”             
 
 
                 
         
       
“Reference to national regulations concerning the         product (13)”       
         
       
 Example of Certificate for a.o.c.         2+        
         
       
           
                             
               «Name and address of the certification body»               
               
               “Logo of the certification Body”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 EC certificate of factory         production control        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In compliance with Council Directive 89/106/EEC         of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and         administrative provisions of the Member States relating to construction         products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the         Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it         has been stated that the construction product       
         
       
 “PRODUCT(S)         (2)”        
         
       
 “product parameters (performance         of the product) and classes; "CE marking method(s)" used if applicable         (3); description of the product (type, identification, intended         use); field of direct application; particular conditions applicable to the use         of the product according to the technical specification (4)”               
         
       
 produced by the         manufacturer        
         
       
 “Name of the producer”               
         
       
 “Full address”        
         
       
 in the factory        
         
       
 “Factory”        
         
       
 “Full address”        
         
       
is submitted by the manufacturer to the initial         type-testing of the product, a factory production control and to the further         testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test         plan and that the notified body “Name of the inspection body” has performed the         initial inspection of the factory and of the factory production control and         performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory         production control.       
         
       
This certificate attests that all provisions         concerning the attestation of factory production control described in annex ZA         of the standard or in the ETA (resp. in)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp.         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
were applied.       
         
       
This certificate was first issued on “ date “ and         remains valid as long as the conditions laid down in the technical         specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or         the factory production control itself are not modified significantly.       
         
       
           
               
“City, Date (11)”                           
“Authorized signature”              
               
“Revision n. (12)”                           
“Title, Position”             
 
 
                 
         
       
“Reference to national regulations concerning the         product (13)”       
         
       
 Example of Certificate for a.o.c.         2        
         
       
           
                             
               «Name and address of the certification body»               
               
               “Logo of the certification Body”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 EC certificate of factory         production control        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In compliance with Council Directive 89/106/EEC         of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and         administrative provisions of the Member States relating to construction         products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the         Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it         has been stated that the construction product       
         
       
 “PRODUCT(S)         (2)”        
         
       
 “product parameters (performance         of the product) and classes; "CE marking method(s)" used if applicable (3);         description of the product (type, identification, intended use); field of         direct application; particular conditions applicable to the use of the product         according to the technical specification (4)”        
         
       
 produced by the         manufacturer        
         
       
 “Name of the producer”               
         
       
 “Full address”        
         
       
 in the factory        
         
       
 “Factory”        
         
       
 “Full address”        
         
       
is submitted by the manufacturer to the initial         type-testing of the product and to a factory production control and that the         notified body “Name of the inspection body (6)” has performed the         initial inspection of the factory and of the factory production control on “         date “.       
This certificate attests that all provisions         concerning the attestation of factory production control described in annex ZA         of the standard or in the ETA (resp. in)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp.         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
were applied.       
         
       
This certificate was first issued on “ date “ and         remains valid as long as the conditions laid down in the technical         specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or         the factory production control itself are not modified significantly.       
         
       
           
               
“City, Date (11)”                           
“Authorized signature”              
               
“Revision n. (12)”                           
“Title, Position”             
 
 
                 
         
       
“Reference to national regulations concerning the         product (13)”     

 

Allegato 3       
         
       
 Legenda esplicativa               
         
       
 1. Numerazione del         certificato        
         
       
I simboli indicano:       
nnnn = Numero identificativo dell'Organismo         Notificato assegnato dalla Commissione Europea;       
zzzz = Numero progressivo del certificato         (corrispondente a quello riportato nel registro dei certificati di cui         all'articolo 10 comma 5 del D.M. n. 156/2003).       
         
       
 2. Prodotto        
         
       
Riportare la denominazione del prodotto         utilizzata nella pertinente specifica tecnica (hEN o ETA).       
         
       
 3. "Metodo(i) per la marcatura         CE"        
         
       
Molte specifiche tecniche per prodotti         strutturali consentono la possibilità di utilizzare metodi alternativi per         determinare le proprietà connesse alla stabilità ed alla resistenza (in accordo         agli Eurocodici ed alla Linea Guida "L"). Tali metodi sono comunemente indicati         come "Metodo 1", "Metodo 2" e "Metodo 3" (in qualche caso suddiviso in "Metodo         3a" e "Metodo 3b"). Se la specifica tecnica consente l'uso di più di un metodo,         il certificato deve riportare chiaramente quale metodo(i) l'Organismo sta         certificando.       
         
       
 4. Caratteristiche del prodotto         ed uso inteso        
         
       
Riportare le informazioni richieste con         riferimento a quanto prescritto nella pertinente specifica tecnica         (disposizioni contenute nell'Appendice ZA.3 della norma armonizzata hEN o         nell'ETA). Se necessario, identificare i vari tipi di prodotto coperti dal         certificato e fornire una chiara indicazione delle relative classi         prestazionali, ove differenti.       
Per prodotti per cui sia pertinente il requisito         essenziale n. 2, è altresì obbligatorio riportare le seguenti informazioni, ove         previste nella pertinente specifica tecnica:       
- classe di reazione a lfuoco Se necessario,         precisare le condizioni in cui è valida l'attribuzione della classe (ad es.         spessore, densità, ecc.), stabilite sulla base del contenuto del rapporto di         prova/classificazione o di una decisione di attribuzione automatica della         classe.       
- classe di resistenza al fuoco Riportare il         campo di diretta applicazione, con riferimento a quanto contenuto nel rapporto         di prova/classificazione.       
         
       
 5. Laboratori/o di prova         responsabile/i delle prove iniziali di tipo        
         
       
Riportare la/e denominazione/i del/i         laboratorio/i o dell'Organismo membro EOTA che hanno eseguito le prove iniziali         di tipo del prodotto. L'indicazione può essere omessa se l'organismo notificato         che emette il certificato effettua tutte le prove richieste per l'attestazione         della conformità in qualità di laboratorio notificato.       
         
       
 6. Organismo di         ispezione        
         
       
Riportare la denominazione dell'organismo di         ispezione che ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo         della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione         e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica, se distinto         dall'organismo notificato che emette il certificato.       
         
       
 7. Laboratori/o di prova         responsabile/i delle prove di verifica su campioni prelevati in fabbrica, sul         mercato o in cantiere        
         
       
Riportare la/e denominazione/i del/i         laboratorio/i che eseguirà/nno le prove di verifica. L'indicazione può essere         omessa se l'organismo notificato che emette il certificato effettua tutte le         prove richieste per l'attestazione della conformità in qualità di laboratorio         notificato.       
         
       
 8. Riferimenti della norma         armonizzata di prodotto        
         
       
I simboli indicano:       
AAAAA/BBBBB = Numero della norma armonizzata hEN         / ETA;       
yyyy = Anno di pubblicazione della specifica         tecnica.       
         
       
 9. Riferimenti a emendamenti         della norma armonizzata di prodotto        
         
       
Da utilizzare solo nel caso di emendamenti della         norma armonizzata per i quali la Commissione europea abbia stabilito la data di         applicabilità ai fini dell'attestazione della conformità. I simboli         indicano:       
n = Numero della revisione più recente della         norma armonizzata di prodotto cui fa riferimento il certificato;       
yyyy = Anno di pubblicazione della revisione         della norma armonizzata di prodotto.       
         
       
 10. Riferimenti ad         errata-corrige della norma armonizzata di prodotto        
         
       
Da utilizzare solo nel caso di errata-corrige         della norma armonizzata per i quali la Commissione europea abbia stabilito la         data di applicabilità ai fini dell'attestazione della conformità.       
Il simbolo indica:       
yyyy = Anno di pubblicazione dell'errata-corrige         della norma armonizzata di prodotto.       
         
       
 11. Data di emissione/revisione         del Certificato        
         
       
Riportare la data di emissione del certificato.         Per la prima emissione coincide con la data riportata nel testo del         certificato.       
         
       
 12. Numero di revisione               
         
       
In caso di revisione per aggiornamento dei dati         contenuti nel certificato, che non comporti la necessità del ritiro di un         certificato precedentemente emesso (ad es. per cambio della ragione sociale del         fabbricante o della denominazione commerciale del prodotto), incrementare il         numero di revisione di una unità. Per la prima emissione, il numero di         revisione è 0 (zero).       
         
       
 13. Estremi delle eventuali         disposizioni nazionali applicabili al prodotto        
         
       
Riportare le eventuali disposizioni nazionali         applicabili al prodotto.       
         
       
Per l'Italia, è necessario fare riferimento ai         decreti interministeriali emanati ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n.         246/1993 (ad es.         D.M. 5 marzo 2007,         D.M. 11 aprile 2007 e         D.M. 16 novembre           2009).     

 

Allegato 4       
         
       
 Modello del registro dei prodotti         certificati ovvero provati/classificati (istituito ai sensi dell'articolo 10,         comma 5 del D.M.. n. 156/2003)        
         
       
 Registro dei prodotti certificati         ovvero provati/classilicati da        
         
       
 “nome dell'organismo         notificato”,        
         
       
 quale organismo notificato ai         sensi della Dir. 89/106/CEE con n. “nnnn”        
         
       
 ed abilitato con i decreti “         elenco dei decreti di abilitazione”        
         
       
Il presente registro viene istituito ed         aggiornato ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del D.M. 9 maggio 2003, n.         156.       
         
       
       
         
       
Istruzioni per la compilazione       
1) Numerazione dei certificati in accordo al         formato nnnn-CPD-zzzz (connnnn = Numero identificativo dell'Organismo         Notificato assegnato dalla Commissione Europea; zzzz = Numero progressivo del         certificato).       
2) Ad ogni rapporto di prova rilasciato va         assegnato un distinto numero progressivo, salvo i seguenti casi:       
- più prove effettuate ai fini di ottenere una         particolare classificazione del prodotto (ad es. classe di reazione o         resistenza al fuoco), per cui è possibile fare riferimento nel registro al solo         rapporto di classificazione;       
- l'organismo abbia effettuato anche la         certificazione di prodotto (si utilizzerà il campo norme di         prova/classificazione per elencare quelle svolte in qualità di laboratorio         notificato).       
3) Fare riferimento alle indicazioni contenute         nella specifica tecnica di prodotto (Appendice ZA.3 delle norma hEN o nell'ETA)         ed a quanto riportato nel certificato.       
4) Riportare i soli rapporti di         prova/classificazione emessi dall'organismo in qualità di laboratorio         notificato. Vanno elencati tutti i rapporti emessi per lo specifico         prodotto.       
5) Nel caso di rapporti di prova/classificazione         utilizzati da un altro organismo notificato incaricato della certificazione di         prodotto, riportare anche la denominazione di tale organismo.       
6) Da utilizzare per i soli certificati,         indicando se siano in corso di validità, sospesi o ritirati.       
         
       
Ultimo aggiornamento del registro: “data”     

 

D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , art.       9
D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , art.       10
D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , art.       14
D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , allegato       B
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, art.       6
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.       47
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.       59
Dir. 22 luglio 1993, n.       93/68/CEE

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