SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. ################# propose opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento di Euro 153,14 emessa nei suoi confronti, il 12 novembre 2003, dal Prefetto di Verona per violazione dell'art. 158 C.d.S.
Dedusse che l'ordinanza era immotivata e che la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, elevato dalla Polizia municipale di Verona, era nulla, essendo stata effettuata, a mezzo posta, da Lamezia Terme, in violazione del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 106, comma 1, e art. 107, comma 2, (ordinamento degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari).
Resistette il Prefetto sostenendo la fondatezza dell'addebito e la legittimità della notifica del verbale, atteso che nessuna norma vieta all'amministrazione comunale di avvalersi, per esigenze di contenimento dei costi, di un ufficio postale ubicato fuori della provincia, e che le richiamate norme dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari si riferiscono unicamente alla notifica degli atti processuali, mentre il verbale di accertamento è un atto amministrativo e il codice della strada - legge speciale in materia - non prevede alcun procedimento per la sua notifica.
L'adito Giudice di pace di Verona, con sentenza del 20 luglio 2004, accolse l'opposizione sull'assorbente rilievo della nullità della notificazione del verbale di accertamento: nullità non sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, - norma applicabile alla notifica di atti processuali e non di atti amministrativi, come i verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada - e scaturente dalla incompetenza dell'ufficiale giudiziario. Ad avviso del Giudice di pace, infatti, ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 106, comma 1, e art. 107, comma 2, l'ufficiale giudiziario non è competente all'esecuzione di notifiche a persone residenti, dimoranti o domiciliate fuori del mandamento dell'ufficio cui è addetto, e la deroga prevista per le notifiche a mezzo posta è limitata agli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sua sede (art. 107, comma 2).
L'Amministrazione, in persona del Prefetto di Verona e del Ministro dell'Interno, ricorre quindi per cassazione deducendo un unico motivo di censura. L'avv. Z. resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'Amministrazione ricorrente (ritualmente costituita in persona del Prefetto autore dell'ordinanza ingiunzione, unico legittimato attivo nel giudizio di opposizione alla medesima) denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 nella statuizione di nullità della notifica del verbale.
Evidenzia che il comma 3 del secondo dei predetti articoli prevede che "tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali". Osserva, quindi, che, mentre è previsto un limite di competenza territoriale per l'attività dell'ufficiale giudiziario, viceversa nulla è stabilito quanto all'ufficio postale che provvede materialmente - nella notifica a mezzo posta - alla spedizione e consegna del plico;
sicchè nulla impedisce all'ufficiale giudiziario di Verona di avvalersi dell'ufficio postale di Lamezia Terme. Nella specie - prosegue - la notificazione, ossia le attività di certificazione, dichiarazione di conformità all'originale e affidamento del plico al vettore, furono compiute da un ufficiale del corpo di Polizia municipale di Verona, la cui firma, certificata e depositata, compare in basso a destra sulla seconda facciata del verbale di accertamento notificato, sotto la dicitura "Firma di chi procede a certificazione atto conforme originale e notifica", in calce alla relazione di notifica a mezzo posta che recita: "Il sottoscritto ufficiale di P.G. dichiara di aver notificato il presente atto a mezzo del servizio postale al retroscritto destinatario, in piego raccomandato con avviso di ricevimento".
Osserva, altresì, che dall'attenta esegesi del D.P.R. n. 1229 del 1959, richiamato art. 107, comma 3, risulta, per di più, che per la notifica a mezzo posta degli atti stragiudiziali - quali sono gli atti amministrativi - non sussiste alcuna limitazione di competenza territoriale.
2. - Osservato che non può in questa sede rimettersi in discussione la questione della sanatoria della nullità della notifica, espressamente esclusa dalla sentenza impugnata senza censura del ricorrente, il motivo va accolto per le ragioni che seguono.
2.1. - Va premesso che, a dispetto dell'ambiguità, sul punto, della sentenza impugnata, è pacifico tra le parti che la notifica del verbale è stata eseguita, a mezzo posta, non da un ufficiale giudiziario, bensì (come sostiene parte ricorrente, non smentita dal controricorrente) da un ufficiale del corpo di polizia municipale di Verona (conformemente, del resto, alle previsioni dell'art. 201 C.d.S., comma 3, che invece non contempla gli ufficiali giudiziari).
2.2. - Se è vero che non si tratta di notifica eseguita a ministero di ufficiale giudiziario, allora è del tutto fuori luogo invocare (come ha fatto l'opponente, seguito dal giudice di merito) la disciplina della sua competenza territoriale, stabilita dal D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107. Quella disciplina, infatti, riguarda solo gli ufficiali giudiziari e non è di per sè estensibile agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perchè la loro competenza è disciplinata dall'ordinamento che li riguarda, o dalle norme che li abilitano alla notifica di atti.
Il Giudice di pace di Verona ha quindi sicuramente errato nel fare applicazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 in una fattispecie in cui non si tratta di notifica eseguita da un ufficiale giudiziario.
2.3. - Nè può comunque affermarsi la nullità della notifica per incompetenza territoriale dell'ufficiale di polizia municipale che nella specie l'ha eseguita, perchè la legge - e in particolare l'art. 201 C.d.S., comma 3, in relazione all'art. 12 C.d.S., comma 1, lett. e), - nell'abilitare i corpi di polizia municipale alla notifica dei verbali di accertamento non prevede alcuna limitazione territoriale del loro potere di eseguire notifiche a mezzo posta: le quali, dunque, possono essere eseguite nei confronti di destinatari residenti, dimoranti o domiciliati anche fuori del territorio comunale.
2.4. - In realtà, la questione che si pone con riguardo alla notifica di cui trattasi non è una questione di competenza dell'organo notificante, ma è la questione se sia legittima la notifica a mezzo posta del verbale di accertamento eseguita mediante spedizione del plico da un ufficio postale ubicato in comune diverso da quello cui appartiene l'organo notificante.
Ma anche posta in questi termini essa va risolta in senso negativo, perchè le amministrazioni comunali sono soltanto tenute ad avvalersi del servizio postale (L. n. 890 del 1982, art. 1) - ossia a rivolgersi all'ente che lo gestisce - per il recapito dei plichi, che dunque può essere in concreto eseguito dall'ente gestore anche con modalità che prevedano la spedizione a cura di uffici postali ubicati fuori del territorio del Comune richiedente, se ritenuto conveniente (e la convenienza non è affatto da escludere in via di principio - come invece mostra di ritenere il controricorrente nelle sue difese - sol che si considerino le opportunità organizzative offerte dalla possibilità di formazione e trasmissione dei documenti amministrativi con sistemi meccanizzati e telematici, disciplinata dalla legge - in primo luogo dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - e non
ignorata dallo stesso regolamento di esecuzione del codice della strada, all'art. 385, comma 3, u.p.).
2.5. - Il controricorrente obietta, nelle sue difese, che anche le operazioni di materiale predisposizione della relata di notifica, stampa, imbustamento e spedizione del plico debbono necessariamente essere e-seguite dall'ufficiale comunale notificante e nel territorio del comune di appartenenza.
L'obiezione non ha pregio. Ciò che la legge riserva al pubblico ufficiale che provvede alla notifica a mezzo posta è l'esercizio della potestà pubblica di certificazione inerente alla notifica stessa, per la parte che gli compete - e dunque l'autenticazione della copia da consegnare al destinatario e la redazione della relata di notifica a mezzo posta (L. n. 890 del 1982, art. 3) - non le attività materiali di stampa, imbustamento e trasmissione. Queste ultime possono essere eseguite anche da altri e anche fuori del territorio comunale, sol che sia assicurata la genuinità delle predette certificazioni anche grazie all'uso - come si è già visto - di sistemi informatici e telematici disciplinato dalla legge.
Sempre con riferimento al luogo in cui tali attività vengono concretamente svolte, è bene chiarire che - a differenza di quanto mostra di ritenere il controricorrente - anche a tale proposito non si pone certo un problema di competenza territoriale. La competenza del corpo di polizia municipale ad eseguire la notifica è stabilita dalla legge (art. 201 C.d.S., comma 3) in relazione al solo fatto che si tratti violazione accertata da quel medesimo corpo; per cui il riscontro della sussistenza di tale requisito esaurisce ogni questione di competenza.
3. - In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: nella notifica del verbale di accertamento di infrazioni al codice della strada eseguita dai corpi di polizia municipale a mezzo posta, la spedizione del plico da un ufficio postale ubicato fuori dal territorio comunale non è, di per sè, causa di nullità della notifica stessa.
Il giudice di rinvio provveder anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Verona in persona di altro giudicante.
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Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 30380 del 29/12/2008
Circolazione stradale - Art. 126-bis; 142 e 180 del Codice della Strada - Inottemperanza all'invito di indicare le generalità del conducente del veicolo di proprietà - Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione.
FATTO E DIRITTO
Il Comune di Viverone impugna la sentenza n. 154 del 2005 del Giudice di Pace di Biella, con la quale veniva l'accolta l'opposizione proposta dall'odierna società intimata, H.M.S. SIPAC spa, avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) del 2004, col quale veniva comminata una sanzione di Euro 343,45, ai sensi dell'art. 180 C.d.S., comma 8, per la società omesso senza giustificato motivo di ottemperare all'invito di indicare le generalità del conducente del veicolo di sua proprietà in relazione al quale era stata accertata la violazione di cui all'art. 142 C.d.S., il 25 giugno del 2004.
La società oggi intimata, ricevuta la contestazione dell'infrazione e la richiesta di indicazione del nominativo del conducente, aveva comunicato di non essere in grado di fornire tale indicazione in relazione al numero di propri dipendenti autorizzati all'uso dei veicoli aziendali in relazione al parco auto e al tempo trascorso dalla contestazione.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo giustificata la mancata comunicazione per essere emersa nel corso dell'istruttoria l'effettiva difficoltà della società ricorrente nell'individuare il conducente del mezzo al momento dell'accertata infrazione, in relazione al numero rilevante dei dipendenti della società e di possibili utilizzatori, nonchè allo spazio temporale intercorso tra l'accertamento e la notifica del verbale di contestazione.
L'amministrazione ricorrente articola due motivi di ricorso. Resiste con controricorso la società intimata.
Col primo motivo di ricorso viene dedotta la "violazione e errata applicazione dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 8, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3". Col secondo motivo viene dedotta la "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Difetto di istruttoria e contraddittorietà ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5". Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il giudicante è pervenuto a una decisione errata, considerato che l'obbligo di cui all'art. 126 bis C.d.S., (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall'art. 180 C.d.S., comma 8, non può essere eluso adducendo, come nel coso di specie, la difficoltà di individuazione del dipendente in concreto addetto alla guida del veicolo.
Infatti, occorre tener conto che nell'ambito di un'attività correttamente organizzata, l'uso dei veicoli normalmente risulta dai turni dei dipendenti e dai relativi registri, dalla cui consultazione è possibile desumere i dati richiesti nella specie.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n, 13748, la cui massima ufficiale è la seguente:
In tema di violazioni alle norme del C.d.S., con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli art. 126 bis c.p.c., comma 2, penultimo periodo, e art. 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui era
comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8", e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente ".
(Nella specie, il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell'art. 180 C.d.S., comma 8, proposta da una società in a. s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell'insussistenza dell'obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poichè non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005).
Occorre anche aggiungere che le ragioni addotte a sostegno della impossibilità di individuare il conducente trasgressore risultano palesemente generiche, con conseguente carenza di specificità del relativo motivo.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.
Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'intimato.
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 400,00, per onorari e Euro 100,00, per spese, oltre accessori di legge.
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Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 764 del 14/01/2009
Circolazione stradale - Artt. 94 e 142 del Codice della Strada - Notifica del verbale di contestazione - La notificazione del V.d.C. al proprietario dell'autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, qualora il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 C.d.S. a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento.
FATTO E DIRITTO
F.A. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Como n. 2010 del 2005, con la quale veniva respinta la sua opposizione a verbale di contestazione della Polizia stradale di Como per la violazione dell'art. 148 C.d.S., comma 16, accertata il (OMISSIS), nonchè avverso la decurtazione dei punti dalla patente, operata il 18 luglio 2005 con riferimento a tale verbale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In particolare l'opponente deduceva di aver mai ricevuto all'indirizzo risultante dalla caria di circolazione la notifica della violazione al C.d.S., di cui aveva invece avuto notizia solo dalla notifica effettuatagli dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quanto alla decurtazione dei punti dalla patente.
La Prefettura di Como, rappresentata dal funzionario dell'amministrazione, deduceva, invece, che la notifica del verbale era intervenuta il 12 marzo 2005, nel luogo risultante dai registri pubblici, pur precisando che il centro di notifica dell'Ente Poste aveva comunicato la "tentata notifica" in quanto "destinatario trasferito".
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 201 C.d.S., comma 3. La contestazione della violazione non era stata notificata nei 150 giorni dell'accertamento con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento e di esclusione di ogni addebito ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida. Infatti, la notifica in questione risultava non effettuata ritualmente. Una volta rilevata dall'ufficiale postale l'irreperibilità del destinatario nel luogo attestato dalla carta di circolazione, doveva intervenire altra notifica secondo le norme del codice di procedura civile.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l'inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, può pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all'opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).
Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
Occorre in primo luogo osservare che la notifica del verbale di accertamento è stata effettuata in via (OMISSIS) e che già dalla relata di tale notifica risultava il trasferimento in altra località con l'indirizzo indicato.
Questa Corte (Cass. 2008 n. 15831) ha già avuto occasione di affermare che: "In tema di violazione del codice della strada , la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell'autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 C.d.S. a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo".
Infatti, l'art. 201 C.d.S., comma 1, prevede appunto che "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S., quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento".
Nel caso in questione, non risulta contestata la circostanza secondo la quale la notifica fu effettuata presso la residenza risultante dalla carta di circolazione all'epoca dell'infrazione, circostanza questa che rende legittima la notifica effettuata in tale luogo, senza che si rendesse necessaria la ulteriore e diversa notifica presso l'eventuale nuova residenza risultante dalle informazioni reperite in luogo dall'ufficiale postale, il quale, non avendo trovato il destinatario in loco era onerato delle sole ulteriori incombenze previste dalla normativa in materia di notifiche a mezzo posta all'epoca vigente.
Non spettava all'ufficiale postale, nè all'amministrazione che richiedeva tale notifica, effettuare ricerche anagrafiche e procedere alla nuova notifica nel diverso indirizzo così acquisto. E' sufficiente per l'Amministrazione effettuare una regolare notifica all'indirizzo risultante dai pubblici registri automobilistici.
Nè l'odierno ricorrente ha dedotto di aver tempestivamente provveduto agli adempimenti amministrativi che il trasferimento di residenza rende necessari quanto all'aggiornamento degli archivi, poichè in tal caso la notifica dell'Amministrazione sarebbe risultata evidentemente nulla. Il ricorrente, invece, deduce che nel caso in questione, una volta rilevata dallo stesso ufficiale postale la circostanza dell'avvenuto trasferimento di residenza, risultava applicabile la normativa processuale in materia di notifica.
Sul punto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare la specialità della normativa dettata in materia di notifica delle infrazioni stradali, che pone al centro del sistema da un lato i registri pubblici in materia di proprietà dei veicoli e dall'altro l'onere del proprietario di comunicare tempestivamente il trasferimento della residenza, altrimenti incorrendo non solo nella specifica violazione amministrativa prevista, ma anche nelle conseguenze in ordine alla notifica, da ritenersi regolare, di violazioni amministrative al precedente indirizzo, quanto meno fino alla data della avvenuta comunicazione ai pubblici uffici dell'avvenuto trasferimento. Tale normativa speciale è evidentemente dettata allo scopo di semplificare le attività che gravano sulla Pubblica Amministrazione nella ricerca del responsabile delle relative violazioni.
Il Giudice di Pace si è attenuto ai principi su esposti e il ricorso risulta, quindi, infondato e va respinto. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 1206 del 19/01/2009
Circolazione stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Rilevamento della velocità a mezzo dell'apparecchiatura "Telelaser" - E' legittima la rilevazione della velocità di un veicolo, effettuata a mezzo dell'apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l'accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato.
FATTO E DIRITTO
1. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Matera impugnano la sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 213 del 2005 che accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno intimato, G. Q., avverso il verbale di contestazione n. XXXXXXM, elevata in data 17 ottobre 2004 dalla Polizia stradale di Matera, per la violazione dell'articolo 142, nono comma, del Codice della Strada, accertata mediante apparecchiatura telelaser modello LTT 20-20.
L'opponente, a sostegno del ricorso, invocava l'inidoneità dell'apparecchiatura ad effettuare in modo certo e preciso il rilevamento automatico della velocità.
Il Giudice di Pace riteneva il telelaser, modello LTI 20-20, apparecchiatura non idonea ad effettuare in modo chiaro e accertabile la misurazione di velocità dei veicoli.
2. Parte ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 del regolamento Codice della Strada.
3. Nessuna attività in questa sede ha svolto l'intimato.
4. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.
5. Le conclusioni della Procura Generale possono essere accolte, in quanto il ricorso appare manifestamente fondato alla luce dell'ormai univoca giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzazione del dispositivo denominato “telelaser 20-20”, conforme al modello omologato (provvedimento non sindacabile del giudice), da presumersi in condizioni di efficienza (a meno di prova contraria o di specifiche deduzioni dell'opponente), rispondente ai requisiti di cui agli articoli 142 del Codice della Strada e 345 del relativo regolamento e idoneo, con l'integrazione dei verbalizzanti ai fini della identificazione del veicolo apparso sul display, all'accertamento dell'eccesso di velocità.
In tal senso Cass. 2007 n. 17754 ha affermato che: «non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione».
Di recente, poi, questa Corte (Cass. 2008 n. 1889), nuovamente affrontando la questione dell'idoneità delle apparecchiature di rilevazione di velocità telelaser con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art 4 del DL 121 del 2002, ha affermato che:
«In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 Codice della strada e dall'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche in tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione
ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video».
In definitiva il quadro normativo indicato consente di affermare che l'articolo 142 del Codice della Strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, mentre l'articolo 345 del regolamento di esecuzione dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi designati ad effettuare il relativo accertamento, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata la documentazione fotografica.
Conseguentemente è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo, effettuata a mezzo dell'apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l'accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato.
Il Giudice di Pace non si è attenuto a tali principi. Nel caso in questione non risulta contestato e provato il difettoso funzionamento dell'apparecchiatura.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre per il giudizio di merito non vi è luogo a provvedere non avendo l'Amministrazione, rappresentata in quella sede da personale amministrativo, chiesto e documentato la refusione delle spese vive.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa sema rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dell'intimato.
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.