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martedì 7 settembre 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 142 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (10G0163) (GU n. 208 del 6-9-2010 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in
particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini
entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto di dover procedere alla emanazione dei regolamenti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo
per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto
1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i
termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di
legge;
Visto l'articolo 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini non
superiori ai 90 giorni non fissano alcun termine si concludono nel
termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle
strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e di quelle dei Sottosegretari di Stato per
l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per lo sport, per la
famiglia, la droga e il servizio civile, e dei Commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11, legge 23 agosto
1988, n. 400;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini
per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere
superiori a novanta giorni;
Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei
singoli procedimenti amministrativi per i quali e' stabilito un
termine di conclusione superiore a novanta giorni;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri in
data 23 aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato numero 2299/2010 emesso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 2
luglio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio
2010;

Adotta


il seguente regolamento:

Art. 1


Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla
responsabilita' dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la
comunicazione e l'editoria, per la famiglia, la droga e il servizio
civile, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte
ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
2. Ciascun procedimento si conclude entro il termine indicato nella
tabella allegata che costituisce parte integrante del presente
regolamento ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile»:
«3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59» e' stato pubblicato sul supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002,
n. 207.
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010,
concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per
l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n.
69» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile
2010, n. 76.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo) - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.»
Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'articolo 2, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle
premesse.

Parte di provvedimento in formato grafico

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