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venerdì 8 novembre 2024

Cassazione 2024- è corretto affermare che non vi è violazione dello Statuto dei Lavoratori se a un dipendente pubblico in distacco sindacale a tempo pieno non viene erogata la produttività. Nel contesto del distacco sindacale, la retribuzione del lavoratore è generalmente regolata in base agli accordi e alle normative specifiche che disciplinano la materia. Durante il periodo di distacco sindacale, il dipendente non svolge le proprie mansioni abituali, ma si dedica all'attività sindacale, e quindi la produzione e la performance lavorativa, che normalmente influenzano la retribuzione per produttività, non si applicano. Inoltre, la normativa italiana in materia di distacco sindacale può prevedere che il lavoratore mantenga tutte le altre condizioni economiche e normative, ma ci possono essere limitazioni specifiche riguardo a determinate forme di incentivazione legate alla produttività. È quindi fondamentale consultare i contratti collettivi e le disposizioni normative specifiche per avere un quadro completo della situazione.

 


Corte Costituzionale 2024-“ Il giudice rimettente premette che il ricorrente riveste la qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria a seguito di promozione per merito straordinario ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria), con decorrenza, secondo quanto previsto dalla disposizione censurata, dalla data del 1° febbraio 2016.”

 

Corte Costituzionale 2024-“ nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del corpo della Guardia di finanza), nella parte in cui, disciplinando i requisiti per l’ammissione al corso per la promozione a finanziere mediante concorso, prevede quale causa di esclusione dall’arruolamento anche «la guida in stato di ebbrezza costituente reato»”