Translate

martedì 7 settembre 2010

Circolazione stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notifica delle violazioni: i corpi di polizia municipale sono abilitati alla notifica dei verbali di accertamento a mezzo posta senza alcuna limitazione territoriale. E' legittima la notifica a mezzo posta del verbale eseguita mediante spedizione del plico da un ufficio postale ubicato in un Comune diverso da quello cui appartiene l'organo notificante.

HTML clipboardCorte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 23588 del 15/09/2008
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 L'avv. ################# propose opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento di Euro 153,14 emessa nei suoi confronti, il 12 novembre 2003, dal Prefetto di Verona per violazione dell'art. 158 C.d.S.

 Dedusse che l'ordinanza era immotivata e che la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, elevato dalla Polizia municipale di Verona, era nulla, essendo stata effettuata, a mezzo posta, da Lamezia Terme, in violazione del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 106, comma 1, e art. 107, comma 2, (ordinamento degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari).

 Resistette il Prefetto sostenendo la fondatezza dell'addebito e la legittimità della notifica del verbale, atteso che nessuna norma vieta all'amministrazione comunale di avvalersi, per esigenze di contenimento dei costi, di un ufficio postale ubicato fuori della provincia, e che le richiamate norme dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari si riferiscono unicamente alla notifica degli atti processuali, mentre il verbale di accertamento è un atto amministrativo e il codice della strada - legge speciale in materia - non prevede alcun procedimento per la sua notifica.

 L'adito Giudice di pace di Verona, con sentenza del 20 luglio 2004, accolse l'opposizione sull'assorbente rilievo della nullità della notificazione del verbale di accertamento: nullità non sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, - norma applicabile alla notifica di atti processuali e non di atti amministrativi, come i verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada - e scaturente dalla incompetenza dell'ufficiale giudiziario. Ad avviso del Giudice di pace, infatti, ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 106, comma 1, e art. 107, comma 2, l'ufficiale giudiziario non è competente all'esecuzione di notifiche a persone residenti, dimoranti o domiciliate fuori del mandamento dell'ufficio cui è addetto, e la deroga prevista per le notifiche a mezzo posta è limitata agli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sua sede (art. 107, comma 2).

 L'Amministrazione, in persona del Prefetto di Verona e del Ministro dell'Interno, ricorre quindi per cassazione deducendo un unico motivo di censura. L'avv. Z. resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

 MOTIVI DELLA DECISIONE

 1. - L'Amministrazione ricorrente (ritualmente costituita in persona del Prefetto autore dell'ordinanza ingiunzione, unico legittimato attivo nel giudizio di opposizione alla medesima) denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 nella statuizione di nullità della notifica del verbale.

 Evidenzia che il comma 3 del secondo dei predetti articoli prevede che "tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali". Osserva, quindi, che, mentre è previsto un limite di competenza territoriale per l'attività dell'ufficiale giudiziario, viceversa nulla è stabilito quanto all'ufficio postale che provvede materialmente - nella notifica a mezzo posta - alla spedizione e consegna del plico;
 sicchè nulla impedisce all'ufficiale giudiziario di Verona di avvalersi dell'ufficio postale di Lamezia Terme. Nella specie - prosegue - la notificazione, ossia le attività di certificazione, dichiarazione di conformità all'originale e affidamento del plico al vettore, furono compiute da un ufficiale del corpo di Polizia municipale di Verona, la cui firma, certificata e depositata, compare in basso a destra sulla seconda facciata del verbale di accertamento notificato, sotto la dicitura "Firma di chi procede a certificazione atto conforme originale e notifica", in calce alla relazione di notifica a mezzo posta che recita: "Il sottoscritto ufficiale di P.G. dichiara di aver notificato il presente atto a mezzo del servizio postale al retroscritto destinatario, in piego raccomandato con avviso di ricevimento".

 Osserva, altresì, che dall'attenta esegesi del D.P.R. n. 1229 del 1959, richiamato art. 107, comma 3, risulta, per di più, che per la notifica a mezzo posta degli atti stragiudiziali - quali sono gli atti amministrativi - non sussiste alcuna limitazione di competenza territoriale.

 2. - Osservato che non può in questa sede rimettersi in discussione la questione della sanatoria della nullità della notifica, espressamente esclusa dalla sentenza impugnata senza censura del ricorrente, il motivo va accolto per le ragioni che seguono.

 2.1. - Va premesso che, a dispetto dell'ambiguità, sul punto, della sentenza impugnata, è pacifico tra le parti che la notifica del verbale è stata eseguita, a mezzo posta, non da un ufficiale giudiziario, bensì (come sostiene parte ricorrente, non smentita dal controricorrente) da un ufficiale del corpo di polizia municipale di Verona (conformemente, del resto, alle previsioni dell'art. 201 C.d.S., comma 3, che invece non contempla gli ufficiali giudiziari).

 2.2. - Se è vero che non si tratta di notifica eseguita a ministero di ufficiale giudiziario, allora è del tutto fuori luogo invocare (come ha fatto l'opponente, seguito dal giudice di merito) la disciplina della sua competenza territoriale, stabilita dal D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107. Quella disciplina, infatti, riguarda solo gli ufficiali giudiziari e non è di per sè estensibile agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perchè la loro competenza è disciplinata dall'ordinamento che li riguarda, o dalle norme che li abilitano alla notifica di atti.

 Il Giudice di pace di Verona ha quindi sicuramente errato nel fare applicazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 in una fattispecie in cui non si tratta di notifica eseguita da un ufficiale giudiziario.

 2.3. - Nè può comunque affermarsi la nullità della notifica per incompetenza territoriale dell'ufficiale di polizia municipale che nella specie l'ha eseguita, perchè la legge - e in particolare l'art. 201 C.d.S., comma 3, in relazione all'art. 12 C.d.S., comma 1, lett. e), - nell'abilitare i corpi di polizia municipale alla notifica dei verbali di accertamento non prevede alcuna limitazione territoriale del loro potere di eseguire notifiche a mezzo posta: le quali, dunque, possono essere eseguite nei confronti di destinatari residenti, dimoranti o domiciliati anche fuori del territorio comunale.

 2.4. - In realtà, la questione che si pone con riguardo alla notifica di cui trattasi non è una questione di competenza dell'organo notificante, ma è la questione se sia legittima la notifica a mezzo posta del verbale di accertamento eseguita mediante spedizione del plico da un ufficio postale ubicato in comune diverso da quello cui appartiene l'organo notificante.

 Ma anche posta in questi termini essa va risolta in senso negativo, perchè le amministrazioni comunali sono soltanto tenute ad avvalersi del servizio postale (L. n. 890 del 1982, art. 1) - ossia a rivolgersi all'ente che lo gestisce - per il recapito dei plichi, che dunque può essere in concreto eseguito dall'ente gestore anche con modalità che prevedano la spedizione a cura di uffici postali ubicati fuori del territorio del Comune richiedente, se ritenuto conveniente (e la convenienza non è affatto da escludere in via di principio - come invece mostra di ritenere il controricorrente nelle sue difese - sol che si considerino le opportunità organizzative offerte dalla possibilità di formazione e trasmissione dei documenti amministrativi con sistemi meccanizzati e telematici, disciplinata dalla legge - in primo luogo dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - e non
 ignorata dallo stesso regolamento di esecuzione del codice della strada, all'art. 385, comma 3, u.p.).

 2.5. - Il controricorrente obietta, nelle sue difese, che anche le operazioni di materiale predisposizione della relata di notifica, stampa, imbustamento e spedizione del plico debbono necessariamente essere e-seguite dall'ufficiale comunale notificante e nel territorio del comune di appartenenza.

 L'obiezione non ha pregio. Ciò che la legge riserva al pubblico ufficiale che provvede alla notifica a mezzo posta è l'esercizio della potestà pubblica di certificazione inerente alla notifica stessa, per la parte che gli compete - e dunque l'autenticazione della copia da consegnare al destinatario e la redazione della relata di notifica a mezzo posta (L. n. 890 del 1982, art. 3) - non le attività materiali di stampa, imbustamento e trasmissione. Queste ultime possono essere eseguite anche da altri e anche fuori del territorio comunale, sol che sia assicurata la genuinità delle predette certificazioni anche grazie all'uso - come si è già visto - di sistemi informatici e telematici disciplinato dalla legge.

 Sempre con riferimento al luogo in cui tali attività vengono concretamente svolte, è bene chiarire che - a differenza di quanto mostra di ritenere il controricorrente - anche a tale proposito non si pone certo un problema di competenza territoriale. La competenza del corpo di polizia municipale ad eseguire la notifica è stabilita dalla legge (art. 201 C.d.S., comma 3) in relazione al solo fatto che si tratti violazione accertata da quel medesimo corpo; per cui il riscontro della sussistenza di tale requisito esaurisce ogni questione di competenza.

 3. - In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: nella notifica del verbale di accertamento di infrazioni al codice della strada eseguita dai corpi di polizia municipale a mezzo posta, la spedizione del plico da un ufficio postale ubicato fuori dal territorio comunale non è, di per sè, causa di nullità della notifica stessa.

 Il giudice di rinvio provveder anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 P.Q.M.

 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Verona in persona di altro giudicante.

 __________________________________________

 Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 30380 del 29/12/2008
 Circolazione stradale - Art. 126-bis; 142 e 180 del Codice della Strada - Inottemperanza all'invito di indicare le generalità del conducente del veicolo di proprietà - Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione.

 FATTO E DIRITTO

 Il Comune di Viverone impugna la sentenza n. 154 del 2005 del Giudice di Pace di Biella, con la quale veniva l'accolta l'opposizione proposta dall'odierna società intimata, H.M.S. SIPAC spa, avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) del 2004, col quale veniva comminata una sanzione di Euro 343,45, ai sensi dell'art. 180 C.d.S., comma 8, per la società omesso senza giustificato motivo di ottemperare all'invito di indicare le generalità del conducente del veicolo di sua proprietà in relazione al quale era stata accertata la violazione di cui all'art. 142 C.d.S., il 25 giugno del 2004.

 La società oggi intimata, ricevuta la contestazione dell'infrazione e la richiesta di indicazione del nominativo del conducente, aveva comunicato di non essere in grado di fornire tale indicazione in relazione al numero di propri dipendenti autorizzati all'uso dei veicoli aziendali in relazione al parco auto e al tempo trascorso dalla contestazione.

 Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo giustificata la mancata comunicazione per essere emersa nel corso dell'istruttoria l'effettiva difficoltà della società ricorrente nell'individuare il conducente del mezzo al momento dell'accertata infrazione, in relazione al numero rilevante dei dipendenti della società e di possibili utilizzatori, nonchè allo spazio temporale intercorso tra l'accertamento e la notifica del verbale di contestazione.

 L'amministrazione ricorrente articola due motivi di ricorso. Resiste con controricorso la società intimata.

 Col primo motivo di ricorso viene dedotta la "violazione e errata applicazione dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 8, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3". Col secondo motivo viene dedotta la "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Difetto di istruttoria e contraddittorietà ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5". Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso.

 Il ricorso è fondato e va accolto.

 Il giudicante è pervenuto a una decisione errata, considerato che l'obbligo di cui all'art. 126 bis C.d.S., (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall'art. 180 C.d.S., comma 8, non può essere eluso adducendo, come nel coso di specie, la difficoltà di individuazione del dipendente in concreto addetto alla guida del veicolo.

 Infatti, occorre tener conto che nell'ambito di un'attività correttamente organizzata, l'uso dei veicoli normalmente risulta dai turni dei dipendenti e dai relativi registri, dalla cui consultazione è possibile desumere i dati richiesti nella specie.

 Questa Corte ha già avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n, 13748, la cui massima ufficiale è la seguente:
 In tema di violazioni alle norme del C.d.S., con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli art. 126 bis c.p.c., comma 2, penultimo periodo, e art. 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui era
 comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8", e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente ".

 (Nella specie, il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell'art. 180 C.d.S., comma 8, proposta da una società in a. s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell'insussistenza dell'obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poichè non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005).

 Occorre anche aggiungere che le ragioni addotte a sostegno della impossibilità di individuare il conducente trasgressore risultano palesemente generiche, con conseguente carenza di specificità del relativo motivo.

 Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

 Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.

 P.Q.M.

 La Corte accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'intimato.
 Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 400,00, per onorari e Euro 100,00, per spese, oltre accessori di legge.

 ________________

 Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 764 del 14/01/2009
 Circolazione stradale - Artt. 94 e 142 del Codice della Strada - Notifica del verbale di contestazione - La notificazione del V.d.C. al proprietario dell'autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, qualora il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 C.d.S. a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento.

 FATTO E DIRITTO

 F.A. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Como n. 2010 del 2005, con la quale veniva respinta la sua opposizione a verbale di contestazione della Polizia stradale di Como per la violazione dell'art. 148 C.d.S., comma 16, accertata il (OMISSIS), nonchè avverso la decurtazione dei punti dalla patente, operata il 18 luglio 2005 con riferimento a tale verbale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 In particolare l'opponente deduceva di aver mai ricevuto all'indirizzo risultante dalla caria di circolazione la notifica della violazione al C.d.S., di cui aveva invece avuto notizia solo dalla notifica effettuatagli dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quanto alla decurtazione dei punti dalla patente.

 La Prefettura di Como, rappresentata dal funzionario dell'amministrazione, deduceva, invece, che la notifica del verbale era intervenuta il 12 marzo 2005, nel luogo risultante dai registri pubblici, pur precisando che il centro di notifica dell'Ente Poste aveva comunicato la "tentata notifica" in quanto "destinatario trasferito".

 Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 201 C.d.S., comma 3. La contestazione della violazione non era stata notificata nei 150 giorni dell'accertamento con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento e di esclusione di ogni addebito ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida. Infatti, la notifica in questione risultava non effettuata ritualmente. Una volta rilevata dall'ufficiale postale l'irreperibilità del destinatario nel luogo attestato dalla carta di circolazione, doveva intervenire altra notifica secondo le norme del codice di procedura civile.

 Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

 Tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l'inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, può pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all'opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).

 Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.

 Occorre in primo luogo osservare che la notifica del verbale di accertamento è stata effettuata in via (OMISSIS) e che già dalla relata di tale notifica risultava il trasferimento in altra località con l'indirizzo indicato.

 Questa Corte (Cass. 2008 n. 15831) ha già avuto occasione di affermare che: "In tema di violazione del codice della strada , la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell'autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 C.d.S. a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo".

 Infatti, l'art. 201 C.d.S., comma 1, prevede appunto che "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S., quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento".

 Nel caso in questione, non risulta contestata la circostanza secondo la quale la notifica fu effettuata presso la residenza risultante dalla carta di circolazione all'epoca dell'infrazione, circostanza questa che rende legittima la notifica effettuata in tale luogo, senza che si rendesse necessaria la ulteriore e diversa notifica presso l'eventuale nuova residenza risultante dalle informazioni reperite in luogo dall'ufficiale postale, il quale, non avendo trovato il destinatario in loco era onerato delle sole ulteriori incombenze previste dalla normativa in materia di notifiche a mezzo posta all'epoca vigente.

 Non spettava all'ufficiale postale, nè all'amministrazione che richiedeva tale notifica, effettuare ricerche anagrafiche e procedere alla nuova notifica nel diverso indirizzo così acquisto. E' sufficiente per l'Amministrazione effettuare una regolare notifica all'indirizzo risultante dai pubblici registri automobilistici.

 Nè l'odierno ricorrente ha dedotto di aver tempestivamente provveduto agli adempimenti amministrativi che il trasferimento di residenza rende necessari quanto all'aggiornamento degli archivi, poichè in tal caso la notifica dell'Amministrazione sarebbe risultata evidentemente nulla. Il ricorrente, invece, deduce che nel caso in questione, una volta rilevata dallo stesso ufficiale postale la circostanza dell'avvenuto trasferimento di residenza, risultava applicabile la normativa processuale in materia di notifica.

 Sul punto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare la specialità della normativa dettata in materia di notifica delle infrazioni stradali, che pone al centro del sistema da un lato i registri pubblici in materia di proprietà dei veicoli e dall'altro l'onere del proprietario di comunicare tempestivamente il trasferimento della residenza, altrimenti incorrendo non solo nella specifica violazione amministrativa prevista, ma anche nelle conseguenze in ordine alla notifica, da ritenersi regolare, di violazioni amministrative al precedente indirizzo, quanto meno fino alla data della avvenuta comunicazione ai pubblici uffici dell'avvenuto trasferimento. Tale normativa speciale è evidentemente dettata allo scopo di semplificare le attività che gravano sulla Pubblica Amministrazione nella ricerca del responsabile delle relative violazioni.

 Il Giudice di Pace si è attenuto ai principi su esposti e il ricorso risulta, quindi, infondato e va respinto. Nulla per le spese.

 P.Q.M.

 La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

 _______________

 Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 1206 del 19/01/2009
 Circolazione stradale - Art. 142 del Codice della Strada - Rilevamento della velocità a mezzo dell'apparecchiatura "Telelaser" - E' legittima la rilevazione della velocità di un veicolo, effettuata a mezzo dell'apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l'accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato.

 FATTO E DIRITTO

 1. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Matera impugnano la sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 213 del 2005 che accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno intimato, G. Q., avverso il verbale di contestazione n. XXXXXXM, elevata in data 17 ottobre 2004 dalla Polizia stradale di Matera, per la violazione dell'articolo 142, nono comma, del Codice della Strada, accertata mediante apparecchiatura telelaser modello LTT 20-20.

 L'opponente, a sostegno del ricorso, invocava l'inidoneità dell'apparecchiatura ad effettuare in modo certo e preciso il rilevamento automatico della velocità.

 Il Giudice di Pace riteneva il telelaser, modello LTI 20-20, apparecchiatura non idonea ad effettuare in modo chiaro e accertabile la misurazione di velocità dei veicoli.

 2. Parte ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 del regolamento Codice della Strada.

 3. Nessuna attività in questa sede ha svolto l'intimato.

 4. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.

 5. Le conclusioni della Procura Generale possono essere accolte, in quanto il ricorso appare manifestamente fondato alla luce dell'ormai univoca giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzazione del dispositivo denominato “telelaser 20-20”, conforme al modello omologato (provvedimento non sindacabile del giudice), da presumersi in condizioni di efficienza (a meno di prova contraria o di specifiche deduzioni dell'opponente), rispondente ai requisiti di cui agli articoli 142 del Codice della Strada e 345 del relativo regolamento e idoneo, con l'integrazione dei verbalizzanti ai fini della identificazione del veicolo apparso sul display, all'accertamento dell'eccesso di velocità.

 In tal senso Cass. 2007 n. 17754 ha affermato che: «non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione».

 Di recente, poi, questa Corte (Cass. 2008 n. 1889), nuovamente affrontando la questione dell'idoneità delle apparecchiature di rilevazione di velocità telelaser con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art 4 del DL 121 del 2002, ha affermato che:
 «In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 Codice della strada e dall'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche in tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione
 ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video».

 In definitiva il quadro normativo indicato consente di affermare che l'articolo 142 del Codice della Strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, mentre l'articolo 345 del regolamento di esecuzione dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi designati ad effettuare il relativo accertamento, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata la documentazione fotografica.

 Conseguentemente è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo, effettuata a mezzo dell'apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l'accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato.

 Il Giudice di Pace non si è attenuto a tali principi. Nel caso in questione non risulta contestato e provato il difettoso funzionamento dell'apparecchiatura.
 Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.

 Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre per il giudizio di merito non vi è luogo a provvedere non avendo l'Amministrazione, rappresentata in quella sede da personale amministrativo, chiesto e documentato la refusione delle spese vive.

 P.Q.M.

 La Corte accoglie ricorso, cassa sema rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dell'intimato.
 Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

III Festa Nazionale del Partito Democratico - Luci ed ombre: legalità e sicurezza nella percezione dei cittadini

III Festa Nazionale del Partito Democratico - Luci ed ombre: legalità e sicurezza nella percezione dei cittadini

Parlamento: modificata la tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri

Parlamento: modificata la tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri
HTML clipboard
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, la Legge n. 136/2010, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie, nonch� delega al Governo in materia di normativa antimafia".
Per quanto riguarda la materia lavoro, importante novit� � inserita all'articolo 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), laddove si dice che nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovr� essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve contenere anche l'indicazione del committente.
Il provvedimento entra in vigore il 7 settembre 2010.

Salari delle forze di polizia europee

FRANCIA: SCIOPERO CONTRO RIFORMA PENSIONI, DISAGI NEI TRASPORTI

FRANCIA: SCIOPERO CONTRO RIFORMA PENSIONI, DISAGI NEI TRASPORTI =
(AGI/EFE) - Parigi, 7 set. - Trasporti a singhiozzo in Francia
a causa dello sciopero contro la riforma delle pensioni. I
settori piu' colpiti dall'agitazione sono quello ferroviario e
la rete urbana di un centinaio di citta'. Ma anche il trasporto
aereo sta subendo notevoli disagi. La Direzione generale
dell'aviazione civile ha chiesto alle compagnie aeree di
cancellare un quarto dei voli programmati nei due aeroporti di
Parigi, Charles de Gaulle e Orly. Da stamani sono partiti
regolarmente solo cinque treni dell'Alta velocita', uno su
quattro del resto dei convogli e la meta' di quelli regionali.
Gli Eurostar che collegano Parigi a Londra sono gli unici a
funzionare regolarmente, mentre e' stata cancellata una
partenza su cinque dei convogli che uniscono la capitale a
Belgio, Olanda e Germania, Ginevra e Losanna. Cancellati anche
tutti i treni notturni per Madrid e Barcellona. A Parigi il
sistema dei trasporti urbani conta su una circolazione normale
della meta' delle 14 linee della metropolitana. (AGI)





Zec
071021 SET 10

NNNN

Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa

Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa

In vigore dal 2 settembre il Regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa. Il decreto prevede che il Fondo, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, rimborsa alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca; gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro. Per parametro di riferimento si intende: per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate; per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento. Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE, la documentazione idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo.

Poche volanti, carta che manca così i tagli colpiscono la polizia

Poche volanti, carta che manca così i tagli colpiscono la polizia

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 143 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata non superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (10G0164) (GU n. 208 del 6-9-2010 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 143



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in
particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini
entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione dei regolamenti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle
linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18
giugno 2009, n. 69»;
Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7
agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti
salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da
disposizioni di legge;
Visto l'articolo 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini
superiori a 90 giorni ma entro il limite di 180 giorni non fissa
alcun termine si concludono nel termine generale di trenta giorni,
stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle
strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e di quelle dei Sottosegretari di Stato per
l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per lo sport, per la
famiglia, la droga e il servizio civile, e dei Commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11, legge 23 agosto
1988, n. 400;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione con nota n. 624/GAB-U del 16 aprile 2010, e del
Ministro per la semplificazione normativa con nota n. 573 del 13
aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2128/2010, emesso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 2 luglio
2010;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1


Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla
responsabilita' dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la
comunicazione e l'editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e
il servizio civile, e del Commissario straordinario del Governo per
il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che
conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano
essere promossi d'ufficio.
2. Ciascun procedimento si conclude entro il termine indicato nella
tabella allegata che costituisce parte integrante del presente
regolamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi


Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta


Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 285

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge
18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile»:
«3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e' stato pubblicato sul supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002,
n. 207.
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010,
concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per
l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010,
n. 76.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un Ministro da lui delegato.».
Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 2, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.



Parte di provvedimento in formato grafico

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 142 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (10G0163) (GU n. 208 del 6-9-2010 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in
particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini
entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto di dover procedere alla emanazione dei regolamenti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo
per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto
1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i
termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di
legge;
Visto l'articolo 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini non
superiori ai 90 giorni non fissano alcun termine si concludono nel
termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle
strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e di quelle dei Sottosegretari di Stato per
l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per lo sport, per la
famiglia, la droga e il servizio civile, e dei Commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11, legge 23 agosto
1988, n. 400;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini
per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere
superiori a novanta giorni;
Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei
singoli procedimenti amministrativi per i quali e' stabilito un
termine di conclusione superiore a novanta giorni;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri in
data 23 aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato numero 2299/2010 emesso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 2
luglio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio
2010;

Adotta


il seguente regolamento:

Art. 1


Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla
responsabilita' dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la
comunicazione e l'editoria, per la famiglia, la droga e il servizio
civile, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte
ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
2. Ciascun procedimento si conclude entro il termine indicato nella
tabella allegata che costituisce parte integrante del presente
regolamento ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile»:
«3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59» e' stato pubblicato sul supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002,
n. 207.
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010,
concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per
l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n.
69» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile
2010, n. 76.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo) - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.»
Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'articolo 2, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle
premesse.

Parte di provvedimento in formato grafico

"Luci ed ombre: legalità e sicurezza nella percezione dei cittadini".

Sergio Chiamparino, Claudio Giardullo, Emanuele Fiano, Andrea Orlando e Armando Spataro partecipano all'incontro "Luci ed ombre: legalità e sicurezza nella percezione dei cittadini". Coordina Guido Tiberga. Festa Democratica di Torino. 5 settembre 2010





AGGIORNAMENTI DELLA BANCA DATI ( AREA RISERVATA AI POSSESSORI DI USERID E PASSWORD)


AGGIORNAMENTI DELLA BANCA DATI ( AREA RISERVATA AI POSSESSORI DI USERID E PASSWORD)
 
 
Sostieni questo canale di informazione riceverai userid e password, e potrai accedere all'area riservata per visualizzare i contenuti delle sentenze e le convenzioni
 
CON SOLI 25,00 EURO POTRAI SCARICARE, DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO,  SENTENZE, SAGGI, APPROFONDIMENTI, SCHEMI, MODELLI E TANTI ARTICOLI UTILISSIMI PER IL LAVORO E LO STUDIO DI TUTTI I GIORNI
NON ASPETTARE ALTRO TEMPO: CLICCA QUI   
 
 
La visualizzazione dei documenti riservati ai possessori di User Id e Password  è possibile solo ed esclusivamente entrando direttamente dal portale di riferimento www.cives.roma.it
 
 
 
 
 
 
 
 

Per mantenere aperto e migliorare sempre di più questo canale informativo , sostieni la nostra informazione con una delle seguenti modalità:

  • versamento sul c/c 2151 presso la Banca Popolare di Milano IBAN CALCOLATA   IT55M0558403258000000002151;
    • Beneficiario: Capuzzi
    • causale: per sostegno e consultazione delle aree protette da password dei portali www.cives.roma.it e www.laboratoriopoliziademocratica.org , e per i servizi offerti dall’Associazione Cives
  • versamento su Postepay  4023600440472860
  • versamento tramite Paypal
  • l

Puoi effettuare un versamento online in maniera veloce e sicura con Postepay  Carta n° 4023600440472860  

COME RICARICARE LA CARTA POSTEPAY
Negli uffici postali  
- con versamento in contanti
- con una carta Postamat Maestro
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra  
Presso gli sportelli automatici (ATM) Postamat  
- con una carta Postamat Maestro
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra
- trasferendo denaro da una Inps Card
- utilizzando qualsiasi carta di pagamento abilitata ai circuiti internazionali Visa, Visa Electron, Mastercard o Maestro  
Sul sito www.poste.it  
- addebitando l'importo sul Conto BancoPosta
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra  
Con una SIM PosteMobile  
- da oggi puoi ricaricare un'altra Postepay direttamente dal menù del tuo cellulare con la tua Postepay  
Presso le ricevitorie Sisal  
- esclusivamente in contanti  
 
L'operazione di ricarica può essere eseguita anche dai non titolari
Potrai darci la conferma dell'avvenuto sostegno e/o donazione per e-mail o per fax

Sostegno e/o Donazione            
Versando la quota annuale da  
  1. €. 25,00
  2. €. 50,00
  3.  oltre €.50,00
  4.  
    
Per sostenere la nostra informazione , scarica il  
Come  ottenere  User Id e password
per consultare le novità che si trovano nel settore
"Aggiornamenti in area riservata"
 
CON SOLI 25,00 EURO POTRAI SCARICARE, DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO,  SENTENZE, SAGGI, APPROFONDIMENTI, SCHEMI, MODELLI E TANTI ARTICOLI UTILISSIMI PER IL LAVORO E LO STUDIO DI TUTTI I GIORNI
NON ASPETTARE ALTRO TEMPO: CLICCA QUI

lunedì 6 settembre 2010

Funzione Pubblica "...Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC. ..."

Funzione Pubblica "...Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC. ..."

Venezia/Placido:in Parlamento persone peggiori di Vallanzasca

Apc-*Venezia/Placido:in Parlamento persone peggiori di Vallanzasca
Rispetto il parere delle vittime

Venezia, 6 set. (Apcom) - "Vallanzasca ha le sue colpe sta
pagando uno dei pochi che stanno ancora in galeera, ci sono
persone che stanno in Parlamento e sono peggio di Vallanzasca,
questo un dato di fatto". Lo ha detto in conferenza stampa
Michele Placido, regista del film 'Vallanzasca - gli angeli del
male' film presentato fuori concorso alla 67esima Mostra del
Cinema di Venezia.

Sulla lettera scritta oggi sul Corriere delle sera
dall'Associazione vittime del dovere, i parenti delle vittime
della banda Vallanzasca, il regista ha replicato:"Non ho letto il
Corriere della Sera di oggi. In questi giorni se ne sono dette
tante su fatto che Vallanzasca sia il pericolo numero uno in
Italia dal Dopoguerra ad oggi. Sembra quasi che non siamo
informati su cosa accaduto in questi anni su stragi mafiose,
terrorismo nero e rosso. E' evidente che rispetto il parere delle
vittime".

Bnz/Cro

061512 set 10

News della giornata

HTML clipboard

Straniero commette maltrattamenti in famiglia? È legittima l’espulsione immediata

Straniero commette maltrattamenti in famiglia? È legittima l’espulsione immediata

Niente confisca se tasso alcolemico è sotto a 1,5. Anche se c'è stato incidente

Niente confisca se tasso alcolemico è sotto a 1,5. Anche se c'è stato incidente

Presidente cooperativa equiparato a datore di lavoro. Responsabile in caso di infortuni sul lavoro

Presidente cooperativa equiparato a datore di lavoro. Responsabile in caso di infortuni sul lavoro

Tar Lazio: riaperta istruttoria sui costi degli SMS in Italia

Il Tar del Lazio accogliendo un ricorso del Codacons ha riaperto l'istruttoria sui costi eccessivi degli SMS in Italia ed ha ordinato all' Autorità per le Comunicazioni di esprimersi formalmente sulla diffida del Codacons', con cui si chiedeva all'Agcom di abbassare le tariffe dei messaggi sms per uniformare i costi alla media europea. L'associazione dei consumatori ha infatti da anni denunciato che in Italia gli SMS sono molto più cari rispetto al resto d'europa in cui la media è di 7,5 centesimi di euro a messaggio. L'Autorità per le Comunicazioni - si legge in un comunicato del Codacons - "ha evidenziato di recente nel nostro paese uno squilibrio giuridico ed economico nel settore degli sms e forti anomalie rispetto all'Europa, specie sul fronte della concorrenza, sottolineando l'esigenza di adeguamento all'UE". . Complessivamente il maggior costo annuale per gli italiani che inviano gli sms (rispetto alla media europea) è pari a circa 600 milioni di euro.