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venerdì 10 giugno 2011

“Classificazione dei rifiuti pericolosi in base alla Direttiva 2008/98/CE”, a cura di Loredana Musmeci del Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore Sanità, resoconto dell’intervento contenuto nel “ Rapporto ISTISAN 10/42 – atti del convegno ‘Applicazione del Regolamento CE 1272/2008: classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e ricadute nella legislazione correlata’ - Istituto Superiore di Sanità”, a cura di Francesca Marina Costamagna, Ida Marcello e Paola Di Prospero (Centro Nazionale Sostanze Chimiche)



















































































D.Lgs 81/2008 - Modelli di organizzazione: le regole, la vigilanza e le sanzioni - “ Le regole e i modelli organizzativi”, a cura di Luigi Monica (Inail, ex Ispesl), intervento al convegno “Modelli di organizzazione e gestione e responsabilità dei datori di lavoro - Dialogo interdisciplinare sull’art. 30 del testo unico salute e sicurezza”































ROMA COME “SCAMPIA” “QUARTIERE SAN LORENZO – LA POLIZIA AGGREDITA E MESSA IN FUGA”

REFERENDUM. SI VOTA DOMENICA E LUNEDI', ECCO IL VADEMECUM QUANDO E COME ALLE URNE, E POI ANCHE LE VARIE SCHEDE.

REFERENDUM. SI VOTA DOMENICA E LUNEDI', ECCO IL VADEMECUM
QUANDO E COME ALLE URNE, E POI ANCHE LE VARIE SCHEDE.

(DIRE) Roma, 10 giu. - Ecco il vademecum del ministero
dell'Interno sui i referendum popolari del 12 e 13 giugno:

- QUANDO SI VOTA -
Domenica 12 giugno, dalle ore 8 alle ore 22, e lunedi' 13 giugno,
dalle ore 7 alle ore 15, si svolgeranno le operazioni di
votazione per quattro referendum popolari il cui oggetto e' il
seguente:

REFERENDUM POPOLARE N. 1 (SCHEDA DI COLORE ROSSO)
- Modalita' e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica: Abrogazione. Il quesito prevede l'abrogazione di norme
che attualmente consentono di affidare la gestione dei servizi
pubblici locali a operatori economici privati.

REFERENDUM POPOLARE N. 2 (SCHEDA DI COLORE GIALLO)
- Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in
base all'adeguata remunerazione del capitale investito:
Abrogazione parziale di norme. Il quesito propone l'abrogazione
delle norme che stabiliscono la determinazione della tariffa per
l'erogazione dell'acqua, il cui importo prevede attualmente anche
la remunerazione del capitale investito dal gestore.

REFERENDUM POPOLARE N. 3 (SCHEDA DI COLORE GRIGIO)
- Abrogazione dei commi 1 e 8 dell'articolo 5 del dl 31 marzo
2011 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio
3011, n.75: Abrogazione parziale di norme. Il quesito propone
l'abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel
territorio nazionale di energia elettrica nucleare.

REFERENDUM POPOLARE N. 4 (SCHEDA DI COLORE VERDE)
- Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in
materia di legittimo impedimento del presidente del Consiglio dei
ministri e dei ministri a comparire in udienza penale, quale
risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte
Costituzionale. Il quesito propone l'abrogazione di norme in
materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale
risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte
Costituzionale.(SEGUE)

(Com/Vid/ Dire)
10:37 10-06-11

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REFERENDUM. SI VOTA DOMENICA E LUNEDI', ECCO IL VADEMECUM -2-


(DIRE) Roma, 10 giu. - E ancora:

- COME SI VOTA -
All'elettore saranno consegnate quattro schede di colore diverso.
Su ogni scheda vengono riportati il numero del referendum nonche'
la rispettiva denominazione e il quesito cosi' come approvato
dall'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte Suprema
di Cassazione.
Ciascun elettore ha diritto di esprimere il voto, con la
matita copiativa, tracciando un segno sul riquadro corrispondente
alla risposta da lui prescelta ('SI' o 'NO').
Votando 'SI', il cittadino esprime la volonta' di abrogare le
norme sottoposte a referendum; votando 'NO' esprime la volonta'
di mantenere in vigore le norme sottoposte a referendum. È
possibile ritirare, e quindi votare, anche solamente la scheda
per uno o per alcuni dei quesiti referendari. Affinche' il
referendum sia valido, deve recarsi alle urne il 50% piu' uno
degli aventi diritti al voto. Le operazioni di scrutinio avranno
inizio lunedi' 13 giugno subito dopo la chiusura della votazione
e l'accertamento del numero dei votanti per ciascun referendum.

- CORPO ELETTORALE -
I referendum interesseranno, sul territorio nazionale, sulla base
dei dati riferiti al 45º giorno antecedente la votazione e
suscettibili di lievi modificazioni al termine della revisione
straordinaria delle liste elettorali attualmente in corso,
47.357.878 elettori, di cui 22.734.855 maschi e 24.623.023
femmine. Le sezioni saranno 61.601.
Il corpo elettorale della circoscrizione estero interessato
alle consultazioni referendarie e' di 3.236.990 elettori: il dato
e' suscettibile di variazione in relazione all'eventuale
ammissione al voto disposta dalle autorita' consolari competenti.

- TESSERA ELETTORALE PERSONALE -
Il ministero dell'Interno ricorda che gli elettori residenti in
Italia, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici
di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire
un documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale.
Chi avesse smarrito la propria tessera elettorale personale,
potra' chiederne un duplicato agli uffici comunali nei cinque
giorni antecedenti quello di inizio della votazione (cioe' da
martedi' 7 giugno sino a sabato 11 giugno) dalle ore 9 alle ore
19 nonche' nei giorni della votazione (domenica 12 giugno e
lunedi' 13 giugno) per tutta la durata delle operazioni di voto.
Tutti i risultati elettorali e i dati relativi all'affluenza alle
urne saranno consultabili in tempo reale sul sito:
www.interno.it.

(Com/Vid/ Dire)
10:37 10-06-11

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VENEZIA - NUCLEARE. STRISCIONE GREENPEACE CONTRO ATOMO ANCHE A VENEZIA CALATO DA CAMPANILE DI SAN MARCO: "VOTA 'SÌ'" AL REFERENDUM.




NUCLEARE. STRISCIONE GREENPEACE CONTRO ATOMO ANCHE A VENEZIA
CALATO DA CAMPANILE DI SAN MARCO: "VOTA 'SÌ'" AL REFERENDUM.

(DIRE) Roma, 10 giu. - Roma (Colosseo), Firenze (Ponte vecchio) e
infine Venezia. Nella mattina di oggi, oramai a poche ore dal
referendum sul nucleare, attivisti di Greenpeace hanno srotolato
tre grandi striscioni dalla sommita' di tre dei piu' famosi
monumenti italiani. A Venezia dal campanile di San Marco. Su
tutti lo stesso messaggio: "Italia, ferma il nucleare. Vota
'si''".
"Abbiamo voluto lanciare il nostro ultimo messaggio prima del
referendum da tre luoghi simbolo che uniscono tutto il Paese. Con
il voto di domenica e lunedi' gli italiani possono scegliere di
affermare unitamente la loro volonta' di dimenticare il nucleare
ed aprire una nuova era di energie pulite" spiega Salvatore
Barbera, responsabile della campagna Nucleare di Greenpeace
Italia. Il quale poi conclude: "Abbiamo scelto luoghi di evidente
bellezza e significato per ricordare che e' proprio questa
bellezza che vogliamo difendere da un futuro dove incidenti come
quello di Cernobyl e Fukushima possono diventare il nostro
incubo".

(Com/Rel/ Dire)
10:30 10-06-11

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FIRENZE - NUCLEARE: STRISCIONE GREENPEACE A PONTE VECCHIO PER 'SI'' A REFERENDUM




NUCLEARE: STRISCIONE GREENPEACE A PONTE VECCHIO PER 'SI'' A REFERENDUM =

Firenze, 10 giu. - (Adnkronos) - Alle 9 attivisti di Greenpeace
hanno aperto da Ponte Vecchio a Firenze uno striscione di 60 metri
quadri: un messaggio agli elettori in vista del Referendum del 12 e 13
giugno, 'Italia, ferma il nucleare. Vota si''."Questa volta Greenpeace
ricorre a gesti eclatanti non per protestare, ma per chiamare al voto
tutti gli italiani perche' adesso come mai siamo ad un soffio dal
successo: fermare il nucleare in Italia ed aprire una nuova era di
energie pulite e rinnovabili", commenta Alessandro Gianni', direttore
delle Campagne di Greenpeace Italia.

"Siamo qui per chiudere una campagna che ha visto, come non
succedeva da anni, una grandissima mobilitazione civile per difendere
il diritto democratico di votare ed evitare al nostro Paese i rischi
del ritorno al nucleare", conclude.

(Asc/Zn/Adnkronos)
10-GIU-11 10:29

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NUCLEARE. STRISCIONE GREENPEACE ANCHE A PONTE VECCHIO: NO ATOMO
A FIRENZE TELO DI 60 MQ PER DIRE "VOTA SÌ" AL REFERENDUM.

(DIRE) Roma, 10 giu. - Non solo Roma e il Colosseo. Oggi alle 9
attivisti di Greenpeace hanno aperto anche da Ponte Vecchio a
Firenze uno striscione di 60 metri quadri con un chiaro messaggio
agli elettori in vista del referendum del 12 e 13 giugno:
"Italia, ferma il nucleare. Vota si'".
"Questa volta Greenpeace ricorre a gesti eclatanti non per
protestare, ma per chiamare al voto tutti gli italiani perche'
adesso come mai siamo ad un soffio dal successo: fermare il
nucleare in Italia ed aprire una nuova era di energie pulite e
rinnovabili", commenta Alessandro Gianni', direttore delle
Campagne di Greenpeace Italia.
"Siamo qui per chiudere una campagna che ha visto, come non
succedeva da anni, una grandissima mobilitazione civile per
difendere il diritto democratico di votare- conclude- ed evitare
al nostro Paese i rischi del ritorno al nucleare".

(Com/Mtr/ Dire)
10:22 10-06-11

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NUCLEARE: BLITZ GREENPEACE, STRISCIONE AL COLOSSEO PER 'SI'' A REFERENDUM

NUCLEARE: BLITZ GREENPEACE, STRISCIONE AL COLOSSEO PER 'SI'' A REFERENDUM =

Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - Blitz degli attivisti di
Greenpeace che all'alba hanno scalato il Colosseo per lanciare il loro
ultimo messaggio prima del Referendum sul nucleare. Quattro attivisti
hanno aperto uno striscione di 300 metri quadri con l'appello:
'Italia, ferma il nucleare. Vota si''. Lo striscione e' stato calato
dalla sommita' del secondo ordine degli archi del Colosseo.

"Questa volta Greenpeace ricorre a gesti eclatanti non per
protestare, ma per chiamare al voto tutti gli italiani perche' adesso
come mai siamo ad un soffio dal successo: fermare il nucleare in
Italia ed aprire una nuova era di energie pulite e rinnovabili",
commenta Salvatore Barbera, responsabile della campagna nucleare di
Greenpeace. "Siamo qui al Colosseo, simbolo dell'Italia nel mondo, per
chiudere una campagna che ha visto, come non succedeva da anni, una
grandissima mobilitazione civile - spiega - per difendere il diritto
democratico di votare ed evitare al nostro Paese i rischi del ritorno
al nucleare". (segue)

(Asc/Zn/Adnkronos)
10-GIU-11 09:10

NUCLEARE: BLITZ GREENPEACE, STRISCIONE AL COLOSSEO PER 'SI'' A REFERENDUM (2) =

(Adnkronos) - A supporto dell'azione di Greenpeace sono arrivati
anche i ragazzi de ipazzisietevoi.org che hanno aperto un altro
striscione con lo slogan della loro protesta 'I pazzi siete voi. il
nucleare non e' il nostro futuro'. Sono da poco usciti dal loro
'rifugio anti-radiazioni', dove hanno vissuto per 28 giorni come se
fosse esplosa una centrale nucleare: finestre chiuse, niente cibi
freschi, solo internet per comunicare la loro rabbia contro chi vuole
imporre i costi del nucleare alle nuove generazioni. Due di loro hanno
vissuto nelle ultime due settimane rinchiusi in un grande bidone,
costruito da Greenpeace di notte e in segreto sul Pincio a Roma,
diventato uno dei simboli piu' riconoscibili di questa campagna contro
il nucleare.

La protesta de ipazzisietevoi.org, nata sul web e diffusa
attraverso il passa parola sui social media, e' cresciuta fino a far
raggiungere al sito web le 500mila visite e a farlo diventare uno
spazio di confronto e discussione libera sul nucleare, che ha raccolto
piu' di 1500 commenti. "In questi 28 giorni, dal rifugio abbiamo
chiesto a chi ci seguiva di mobilitarsi: scendere in strada, stampare
i volantini e gli adesivi, convincere amici e conoscenti ad andare a
votare. In tanti lo hanno fatto e vogliamo ringraziarli tutti. Ora
toccava a noi scendere in piazza per urlare agli italiani che non
vogliamo questo futuro. Andate a votare!", commentano i ragazzi de
ipazzisietevoi.org.

(Asc/Zn/Adnkronos)
10-GIU-11 09:17

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Annozero - Anno nuovo - puntata del 9 giugno 2011






Consiglio di Stato "...Gli odierni appellati, nominati in oggetto, appartenenti, in servizio o in pensione, alla Polizia di Stato e addetti a vari uffici centrali e periferici, hanno richiesto, a far data dal 1990, l'indennità per servizi esterni prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990 n. 147,  come modificato dall'articolo 9 del decreto presidenziale n. 395/1995, dall'articolo 11 del decreto presidenziale n. 254/1999 e dall'articolo 9  del decreto presidenziale n. 164/2002...."


GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3276
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Gli odierni appellati, nominati in oggetto, appartenenti, in servizio o in pensione, alla Polizia di Stato e addetti a vari uffici centrali e periferici, hanno richiesto, a far data dal 1990, l'indennità per servizi esterni prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990 n. 147,  come modificato dall'articolo 9 del decreto presidenziale n. 395/1995, dall'articolo 11 del decreto presidenziale n. 254/1999 e dall'articolo 9  del decreto presidenziale n. 164/2002.
Gli stessi, con atto notificato in data 15 gennaio 2001, hanno rivolto invito al Ministero dell'Interno a liquidare  la predetta indennità e, in mancanza di riscontro, hanno proposto ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio chiedendo l'annullamento del silenzio - rifiuto così costituitosi, ribadendo la legittimità della pretesa.
La Sezione I ter del T.A.####################, con sentenza n. 6112  del 19 aprile 2007, depositata il 6 luglio 2007, ha accolto il ricorso,  ritenendo, una volta individuati i requisiti necessari per la liquidazione dell'indennità di cui trattasi alla luce della normativa intervenuta nel tempo, che l'Amministrazione, che non aveva contestato le asserzioni sia pure non documentate dei ricorrenti relative ai servizi svolti e alle tipologie degli stessi, disponesse degli elementi fondamentali per poter soddisfare le legittime aspettative dei ricorrenti; e che quindi la stessa dovesse riesaminare partitamente la situazione di ogni ricorrente e poi liquidare i crediti così calcolati nei limiti della prescrizione, oltre agli interessi e rivalutazione come  per legge e secondo le cadenze temporali previste.
Ha compensato infine le spese.
2.1. Il Ministero dell'Interno, con atto notificato il 3 ottobre 2007 e depositato il 12 ottobre 2007, ha proposto appello, con istanza incidentale di sospensione, avverso la predetta sentenza, e, con espresso riferimento alla sentenza di questo Consiglio - IV Sezione n. 2241 del 22 febbraio 2005, ha eccepito preliminarmente l'indeterminatezza del ricorso in primo grado, in quanto  gli interessati si sono limitati a rappresentare l'assegnazione ai servizi senza specificare l'anno di tale assegnazione, la tipologia dei servizi esterni svolti, gli ordini di servizio e la periodicità.
Il Ministero, quindi, dopo aver ripercorso e illustrato le disposizioni intervenute nel tempo e dianzi citate, ha richiamato varie sentenze di questo Consiglio che hanno affermato la non  debenza dell'indennità in questione al personale della Polizia di Stato che abbia svolto attività di scorta ed altre attività indicate dall'articolo 11 del citato decreto presidenziale n. 254/1999 (tutela, vigilanza, traduzione, lotta alla criminalità, tutela in materia di poste e comunicazioni) prima del 1° giugno 1999, come previsto esplicitamente da detta norma; soggiunge che le predette disposizioni sono state emanate a seguito di accordi contrattuali e che successivamente sono state adottate varie circolari chiarificatrici ritenute legittime dalla giurisprudenza.
2.2. La VI Sezione di questo Consiglio, con ordinanza n. 5789 del 6 novembre 2007, ha accolto l'istanza cautelare ministeriale proposta in via incidentale, dato che " l'appello appare assistito da sufficiente consistenza anche tenuto conto dei recenti precedenti in termini della Sezione".
3.1. L'ispettore capo della Polizia di Stato ha depositato il 24 febbraio 2011 comparsa di costituzione con cui, richiamando il giudizio dinanzi al T.A.####################, deduce di aver già revocato in primo grado l'incarico difensivo già attribuito all'avvocato #################### per affidarlo ad altri due legali, come da raccomandata all'avvocato stesso e da comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in giudizio, ma la sentenza del T.A.#################### qui appellata e lo stesso atto di appello ministeriale non sono stati notificati ai nuovi legali né a lui stesso, per cui, decorso il termine per proporre impugnativa, la sentenza stessa era passata in giudicato relativamente alla sua posizione. Quindi l'appello del Ministero era da dichiarare inammissibile e l'ordinanza sospensiva andava revocata sempre nei soli suoi riguardi.
L'Avvocatura generale dello Stato ha replicato, con memoria datata 31 marzo 2011, deducendo che la nuova delega non era stata ritualmente portata a conoscenza delle controparti, la stessa non risultava specificatamente da alcun atto ufficiale del T.A.#################### e nel sito  del T.A.#################### stesso risultava solo la "nomina di nuovo difensore" e l'indicazione, accanto ai due nuovi legali, ancora dell'avvocato ####################, al quale è stata quindi notificato l'appello.
3.2. Gli altri appellati non si sono costituiti né hanno fatto pervenire memorie o documenti di sorta.
4. Ciò premesso in fatto, l'appello ministeriale è fondato e va accolto nei sensi che seguono.
5.1. Occorre in via preliminare valutare l'istanza dell'ispettore #################### volta, come detto, alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, alla revoca dell'ordinanza sospensiva e alla dichiarazione di definitività nei suoi riguardi della sentenza del T.A.####################, per omessa notificazione della stessa sentenza e dell'appello ai  legali nominati ex novo durante il giudizio di primo grado.
5.2.Dagli atti versati, emerge che in effetti il signor #################### ha inviato una raccomandata a.#################### all'avvocato #################### per revocare il mandato difensivo dinanzi il T.A.#################### Lazio, depositando in data 24 novembre 2005 comparsa di costituzione di nuovo difensore. Della  circostanza vi è traccia nel sito del Tribunale, laddove risultano gli avv.ti ----- in pari data, "come atto di nomina di nuovo difensore", e tutti e tre i suindicati legali, sempre nel sito, sono indicati indistintamente nella voce "avvocati".
Il T.A.#################### Lazio risulta aver inviato in data 6 luglio 2007 all'avvocato Domenico ####################, come da domicilio eletto dall'avv. ####################, avviso di deposito della sentenza 6112/2007, qui impugnata, di accoglimento del ricorso n. 662/2001, così resa pubblica ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 aprile 1982 n. 186.
Il Ministero dell'Interno ha poi notificato, tramite ufficiale giudiziario,l'atto di appello anche nei riguardi del signor ####################, rappresentato e difeso dall'avv. #################### presso il domicilio  dell'avv. Domenico #################### in via #################### 30, posto che, come sostiene la difesa erariale, nessuna comunicazione formale (cf#################### Cass. I  n. 5349 dell'8 marzo 2007) è stata effettuata, né alcuna prova in tal senso è stata fornita, all'Avvocatura dello Stato e/o allo stesso Ministero circa la revoca del precedente legale e la nomina dei nuovi difensori né assumono valenza a tal fine le indicazioni emergenti dal sito del T.A.####################, che peraltro non conteneva, come già evidenziato, elementi certi sul punto.
5.3. Orbene, la Sezione è dell'avviso che non sussiste l'asserita mancanza di notificazione asserita dal signor ####################, posto che i suindicati specifici dati testimoniano l'avvenuta effettuazione della notificazione in questione, in quanto riconoscibile come tale sul piano formale e sostanziale, nella considerazione che i riferimenti e i collegamenti al destinatario consentivano di non escludere a priori che la notificazione degli atti di cui trattasi potesse raggiungere il proprio scopo, e cioè quello di portare a conoscenza del destinatario stesso il contenuto di quegli atti.
5.4. Rigettata quindi la dedotta inesistenza giuridica della notificazione, peraltro categoria residuale proprio per la sua radicalità e che può essere in ogni tempo eccepita con azione diretta al suo accertamento, nella fattispecie può invece argomentarsi con riferimento all'ipotesi della nullità della notificazione.
In tal caso è giurisprudenza costante che la costituzione in giudizio fa superare ogni vizio relativo all'adempimento  della rituale notifica al controinteressato, perché, secondo un principio generalmente riconosciuto, tale costituzione ha efficacia sanante per quanto riguarda il difetto o i vizi della notifica stessa (cf#################### Cassazione - SS.UU. n. 10817 del 29 aprile 2008; Cons. di Stato - II n. 1331/88 del 10 gennaio 1990); vizio comunque sanabile,ove di necessità, attraverso una nuova rituale notificazione nel termine assegnato dal giudice.
Principi ripresi dall'attuale articolo 44, commi 3  e 4, c.p.a. secondo cui la costituzione dell'intimato sana la nullità della notificazione del ricorso, norma di carattere procedimentale e pertanto applicabile anche ai giudizi pendenti, e comunque ove del caso può disporsi la rinnovazione della stessa.
D'altra parte l'irregolarità o la nullità della notificazione non ha impedito all'interessato la proposizione della memoria di costituzione, per cui lo stesso avrebbe potuto semmai eccepire la buona fede rispetto alla data di avvenuta conoscenza della sentenza e dell'appello e quindi alla tempestività di eventuali appelli incidentali e/o deposito di memorie.
5.5. Ne consegue l'inammissibilità della domanda proposta dal signor #################### e, quindi, la posizione giuridica soggettiva dell'interessato non può che essere valutata alla stregua del ricorso collettivo presentato dallo stesso con altri colleghi in primo grado e nel contesto dell'appello in epigrafe indicato e, come detto, fondato.
6.1. Riguardo per l'appunto all'appello la Sezione è dell'avviso che debba essere primieramente esaminata la questione, dedotta dal Ministero, circa l'ammissibilità del ricorso originario, affrontata positivamente dal giudice di primo grado addossando in pratica all'Amministrazione tutti gli oneri istruttori documentali delle singole posizioni dei ricorrenti.
Il T.A.#################### invero ha ricostruito i vari provvedimenti normativi intervenuti nel tempo individuando i requisiti concernenti le modalità di svolgimento dei servizi e necessari per la liquidazione dell'indennità in parola, senza però esaminare preliminarmente se i servizi dichiarati dai ricorrenti avessero di per sé caratteristiche tali da giustificare l'attribuzione dell'indennità di  cui trattasi e quindi la debenza o meno della erogazione della stessa, e  in particolare alla pretesa di liquidazione a decorrere dall'entrata in  vigore del citato D.P.#################### 147/1990.
In presenza poi dell'indeterminatezza delle singole posizioni soggettive il giudice di primo grado, con una vera e propria inversione dell'onere della prova, ha prescritto,nell'accogliere  il ricorso, all'Amministrazione l'obbligo di curare una specifica istruttoria da svolgere caso per caso così imponendo un "facere" al Ministero, che, sia pure non avendo contestato l'effettuazione dei servizi dichiarati come rilevato nella sentenza, sosteneva che quei servizi non dessero diritto all'indennità in questione in relazione alle  diverse scansioni temporali fissate dalla normativa protempore vigente.
6.2. Orbene, questo Collegio ritiene di disattendere le argomentazioni sul punto svolte dal T.A.####################, richiamandosi esplicitamente alla citata sentenza della IV Sezione n. 2241/2005, indicata anche nell'ordinanza sospensiva della VI Sezione e vertente su analogo contenzioso.
In effetti, gli odierni appellati hanno proposto in primo grado un ricorso collettivo limitandosi sostanzialmente a dedurre a sostegno della loro pretesa - come del resto rilevato dall'appellante Amministrazione - di essere assegnati a vari uffici e reparti di rispettiva appartenenza, ma senza minimamente specificare, se  non mediante riferimenti meramente generici e polivalenti anziché puntuali e personalizzati, a quale anno risaliva detta assegnazione, a quale tipologia di servizi esterni essi siano stati nel tempo addetti, in base a quale ordini e con quale periodicità.
Infatti, chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la causa petendi e il petitum, demandando al giudice poi di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti  e se questi in effetti integrano la fattispecie, per cui la loro mancanza fa venir meno il fatto costitutivo della domanda, impedendo così l'esame di merito del ricorso collettivo.
6.3. Come rilevato appunto dalla IV Sezione,la giurisprudenza ha infatti da tempo evidenziato l'inammissibilità del ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti  e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti,in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di controllare  il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (V Sezione 23 gennaio 2004 n. 196).
Ne consegue, anche in un'ottica non improntata a formalismo, che la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali,  dei fatti (cf#################### articolo 6 del ####################D. 642/1907)  che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l'eventuale attività istruttoria necessaria per valutare la fondatezza.
7. Ciò premesso in via pregiudiziale, in ogni caso e per completezza,quanto al merito la Sezione intende conformarsi alle decisioni assunte già da questo Consiglio, fra l'altro, con sentenze della IV Sezione n, 2241 del 22 febbraio 2005, richiamata nella  predetta ordinanza, e della VI Sezione n. 5215 del 4 aprile 2006, n. 2294 del 20 marzo 2007 e n. 5324 del 17 aprile 2007.
Anche nella fattispecie trattasi invero di pretesa avanzata da ben 50 appartenenti alla Polizia di Stato con richiesta di liquidazione dell'indennità per servizi esterni a decorrere dall'entrata in vigore del citato articolo12 D.P.#################### n. 147/1990, e successive modificazioni.
Il Collegio,nel richiamarsi, come detto, a quanto  già statuito su analoghe controversie nelle decisioni delle Sezioni sopra indicate e dai cui contenuti non ha ragione di discostarsi, non può che concludere, quindi, anche nella fattispecie nel senso che i servizi in questione non sono contemplati nell'ambito dei protocolli di intesa e delle "circolari" del Ministero che elencano i servizi esterni;  protocolli e circolari che non possono avere valore solo esemplificativo, per i riflessi finanziari dell'individuazione di tali servizi e l'espressa considerazione degli stessi quali servizi esterni solo a decorrere dal 1° giugno 1999, per effetto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999 n. 254, ed atteso che nella specie il periodo controverso è, comunque, anteriore all'entrata in vigore del decreto ora citato.
Per le considerazioni che precedono, l'appello ministeriale è fondato e va accolto e, per l'effetto, il. ricorso collettivo proposto in primo grado va dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
Attesa la complessità della questione sussistono motivi per compensare le spese anche del presente giudizio.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo  accoglie e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado e annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Dichiara inammissibile la domanda proposta dal signor ####################.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.