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martedì 26 luglio 2011
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.». (11A10000) (GU n. 171 del 25-7-2011 - Suppl. Ordinario n.178)
Salute: Divina (LN), vietare mercurio in cure odontoiatriche
SALUTE: DIVINA (LN), VIETARE MERCURIO IN CURE ODONTOIATRICHE
(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - L'Italia metta al bando l'uso
dell'amalgama odontoiatrico a base di mercurio''. Lo chiede in
una mozione il parlamentare trentino della Lega Nord, Sergio
Divina.
''Questo materiale per otturazioni dentali - sottolinea
Divina - e' composto da una miscela di metalli tenuta insieme da
mercurio, che ne costituisce circa il 50%. Nonostante il
mercurio sia notoriamente la sostanza piu' inquinante e
pericolosa per la salute dopo i composti radioattivi, viene
ancora usato in odontoiatria, comportando gravi rischi per i
portatori di queste otturazioni, per il personale sanitario che
lo usa e per l'ambiente stesso''. ''Secondo dati scientifici -
prosegue il parlamentare leghista - l'amalgama e' associata a
patologie neurologiche, renali, metaboliche, autoimmunitarie e
cronico-degenerative tra cui la sclerosi multipla, l'alzheimer,
l'autismo, trasmesso da madre (portatrice di amalgama) a figlio
e molte altre. Secondo l'Oms alcuni studi dimostrano che non
esistono limiti di sicurezza sotto ai quali non vi siano effetti
negativi del mercurio''. L'on. Divina chiede infine che l'Italia
promuova ai negoziati dell'Unep l'inserimento del mercurio
odontoiatrico nella lista ''Annex C'', come gia' proposto dai
Paesi scandinavi e dagli Stati Uniti. (ANSA).
COM-XDO
26-LUG-11 12:42 NNNN
Corte Costituzionale "..Lo straniero irregolare può sposarsi in Italia. illegittima la norma del «pacchetto sicurezza» del 2009 che impone allo straniero di possedere un regolare permesso di soggiorno per potersi sposare in Italia..."
SENTENZA N.
245
ANNO 2011
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO
Giudice
- Franco GALLO
”
- Luigi MAZZELLA
”
- Gaetano SILVESTRI
”
- Sabino CASSESE
”
- Giuseppe TESAURO
”
- Paolo Maria NAPOLITANO
”
- Giuseppe FRIGO
”
- Alessandro CRISCUOLO
”
- Paolo GROSSI
”
- Giorgio LATTANZI
”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile,
come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dal Tribunale ordinario di Catania nel
procedimento vertente tra P.A. e M.A. e il Ministero
dell’interno, con ordinanza del 17 novembre 2009, iscritta al n. 26 del registro
ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
8, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto
l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di
consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto in
fatto
1.— Il
Tribunale ordinario di Catania ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3,
29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come
modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole
«nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio
italiano».
1.1.— In punto
di fatto, il Tribunale remittente premette di essere stato adíto da una cittadina italiana e da un cittadino marocchino
per la declaratoria dell’illegittimità del diniego opposto dall’ufficiale dello
stato civile alla celebrazione del loro matrimonio.
In particolare,
riferisce che in data 27 luglio 2009 i ricorrenti avevano chiesto all’ufficiale
dello stato civile di procedere alla pubblicazione della celebrazione del
matrimonio, producendo la documentazione prevista dalla allora vigente
formulazione dell’art. 116 cod. civ.
Il successivo 28
agosto, quindi, gli stessi avevano chiesto che il matrimonio venisse celebrato.
Il 31 agosto
2009, l’ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione
del matrimonio per la mancanza di un «documento attestante la regolarità del
permesso di soggiorno del cittadino marocchino», così come previsto dall’art.
116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore
nelle more.
1.2.— Tanto
premesso in fatto, il giudice a quo
prospetta l’illegittimità
costituzionale della norma suddetta, giacché essa
contrasterebbe:
con l’art. 2
Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come
singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità;
con l’art. 3
Cost., per violazione del principio di eguaglianza e di
ragionevolezza;
con l’art. 29
Cost., per violazione del diritto fondamentale a contrarre liberamente
matrimonio e di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali è ordinato
il sistema del matrimonio nel vigente ordinamento
giuridico;
con l’art. 31
Cost., perché interpone un serio ostacolo alla realizzazione del diritto
fondamentale a contrarre matrimonio;
con l’art. 117,
primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU).
In particolare,
il remittente precisa che il matrimonio costituisce espressione della libertà e
dell’autonomia della persona, ed il diritto di contrarre liberamente matrimonio
è oggetto della tutela di cui agli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nei
diritti inviolabili dell’uomo, caratterizzati dall’universalità. Inoltre, l’art.
31 Cost., nel sancire che la Repubblica
agevola la formazione della famiglia, «esclude la legittimità di limitazioni di
qualsiasi tipo alla libertà matrimoniale».
La libertà di
contrarre matrimonio, prosegue il Tribunale di Catania, trova fondamento anche
in altre fonti. A questo riguardo richiama l’art. 16 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, il già citato art. 12 della CEDU e l’art. 9
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il
7 dicembre 2000 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo
del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità
europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. In particolare, con specifico
riferimento all’art. 12 della CEDU, il remittente osserva che la predetta norma
«ricomprende la libertà matrimoniale tra quei diritti e libertà che devono
essere assicurati senza distinzione di sorta» e che, «pur prevedendo che tale
diritto debba essere esercitato nell’ambito di leggi nazionali», tuttavia, la
stessa non consente «che queste ultime possano porre condizioni o restrizioni
irragionevoli».
2.― È
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata.
2.1.―
L’Avvocatura dello Stato precisa, da un lato, che la modifica contenuta nella
disposizione censurata «deve essere letta congiuntamente» al nuovo testo
dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) che, in generale, prevede l’obbligo di
esibizione della documentazione di soggiorno per gli atti di stato civile;
dall’altro che il requisito della regolarità del soggiorno, richiesto ai fini
della celebrazione del matrimonio, «tende a soddisfare l’esigenza del
legislatore di garantire il presidio e la tutela delle frontiere ed il controllo
dei flussi migratori».
La difesa
statale sottolinea che la libertà di contrarre matrimonio e di scegliere il
coniuge attiene alla sfera individuale del singolo sulla quale lo Stato, in
linea di massima, non potrebbe/dovrebbe interferire, salvo che non vi siano
interessi prevalenti incompatibili, quali potrebbero essere la salute pubblica,
la sicurezza e l’ordine pubblico. A questo riguardo, la difesa statale ritiene
che il legislatore, nella propria discrezionalità, abbia considerato «lo status di “clandestino”» come «una
situazione giuridica soggettiva valutabile negativamente in punto di ordine
pubblico e sicurezza» e, pertanto, sufficiente a giustificare la limitazione del
diritto a contrarre matrimonio.
Sostiene
l’Avvocatura che, in un giudizio di bilanciamento di interessi, le prerogative
dello Stato volte a tutelare la sovranità dei confini territoriali ed a
controllare i flussi migratori, anche per evitare matrimoni di comodo, siano
prevalenti e legittimino la scelta legislativa di limitare il diritto a
contrarre matrimonio delle persone che non risultino in regola con le norme che
disciplinano l’ingresso ed il soggiorno nel territorio
nazionale.
2.2.— La norma
censurata, sempre ad avviso della difesa dello Stato, non si porrebbe in
contrasto con le Convenzioni internazionali richiamate dal giudice remittente e,
in particolare, con gli artt. 8 e 12 della CEDU. Entrambe le disposizioni,
infatti, attribuirebbero al legislatore nazionale il potere di limitare il
diritto al matrimonio, in vista della tutela di valori «evidentemente ritenuti
di rango superiore», tra i quali sono inclusi la sicurezza nazionale e l’ordine
pubblico. Siffatto potere di ingerenza sarebbe stato confermato, inoltre, dalla
medesima Corte europea dei diritti dell’uomo.
Da ultimo,
sempre a sostegno dell’esistenza di un’ampia discrezionalità legislativa,
l’Avvocatura dello Stato richiama la giurisprudenza costituzionale e, in
particolare, la sentenza n. 250 del
2010. Con la predetta pronuncia, la Corte
costituzionale, precisa la difesa dello Stato, nel riconoscere al legislatore la
discrezionalità di definire quali condotte costituiscano o meno fatti aventi
rilevanza penale sembra aver «affermato la sussistenza di una discrezionalità
del legislatore nel qualificare la situazione di “clandestinità” come rilevante
in punto di tutela dell’ordine pubblico».
Pertanto, la
necessità di un controllo giuridico dell’immigrazione, in vista della tutela di
valori costituzionali – ordine pubblico, sovranità territoriale, rispetto di
obblighi internazionali – giustifica e legittima la scelta legislativa oggetto
di censura, frutto, prosegue l’Avvocatura, di un bilanciamento di valori, tutti
di rango costituzionale, tale per cui la “clandestinità” è qualificata
situazione ostativa al matrimonio, in ragione di esigenze di ordine pubblico, di
difesa dei confini e di controllo del flusso migratorio.
Del pari
infondati sarebbero i profili di censura relativi alla violazione degli artt. 2,
3, 29 e 31 Cost., poiché la norma impugnata «non è tale da impedire in assoluto
il matrimonio tra il cittadino italiano e il cittadino straniero o tra cittadini
stranieri»; piuttosto essa si limiterebbe a «regolamentare la posizione
giuridica del cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia, in
conformità alle norme dell’ordinamento in tema di ingresso e soggiorno degli
stranieri» sul territorio nazionale. Del tutto inconferente sarebbe, infine, la giurisprudenza richiamata
dal Tribunale remittente, poiché essa investirebbe profili diversi rispetto alla
questione sollevata nel giudizio a
quo.
Considerato in
diritto
1.— Il
Tribunale ordinario di Catania ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3,
29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come
modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole
«nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio
italiano». La novella introdotta dalla predetta legge, in altri termini, fa
carico allo straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia di produrre
tale atto.
La questione è
stata sollevata nel corso di un giudizio civile, promosso da una cittadina
italiana e da un cittadino marocchino, avente ad oggetto – previo accertamento
della illegittimità del rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile alla
celebrazione del matrimonio tra gli stessi – la richiesta di pronuncia di un
ordine all’ufficiale dello stato civile medesimo di celebrazione del matrimonio
in questione.
1.1.— Il
remittente reputa rilevante detta questione, sul presupposto che la già
intervenuta effettuazione della pubblicazione – sotto il vigore della precedente
formulazione dell’art. 116 cod. civ. – non esclude l’applicazione dello ius superveniens.
Conclusione, questa, che risulta conforme a quanto precisato dalla circolare del
Ministero dell’interno 7 agosto 2009, n. 19, la quale – oltre a confermare che
dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 «il matrimonio dello straniero
(extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente
soggiornante sul territorio nazionale» – specifica che la predetta condizione
«deve sussistere all’atto della pubblicazione e al momento della celebrazione
del matrimonio».
1.2.— Con
riguardo, invece, al profilo della non manifesta infondatezza, il Tribunale pone
in luce, in primo luogo, come il matrimonio costituisca espressione della
libertà e dell’autonomia della persona, sicché il diritto a contrarlo
liberamente è oggetto della tutela primaria assicurata dagli artt. 2, 3 e 29
Cost., in quanto rientra nel novero dei diritti inviolabili dell’uomo.
Tale diritto,
infatti, tende a
3
|
Secondo il
giudice a quo, questa Corte avrebbe
ripetutamente affermato come nella sfera personale di chi si sia risolto a
contrarre matrimonio non possa sfavorevolmente incidere alcunché che vi sia
assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle regole, anche limitative,
proprie dell’istituto. Infatti, prosegue il remittente, il relativo vincolo, cui
tra l’altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, deve rimanere
frutto di una libera scelta autoresponsabile attenendo
ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana ed alle sue fondamentali
istanze, sottraendosi a ogni forma
di condizionamento indiretto, ancorché eventualmente imposto
dall’ordinamento (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 445 del 2002,
n. 187 del
2000, n. 189
del 1991, n.
123 del 1990, n. 73 del 1987,
n. 179 del
1976, n. 27
del 1969).
Ne deriverebbe,
pertanto, la necessità – conclude sul punto il Tribunale di Catania – di
sottrarre la libertà matrimoniale ad inammissibili condizionamenti, diversi da
quelli giustificati dall’ordine pubblico.
1.3.— Sotto
altro aspetto, inoltre, il remittente rileva che la libertà di contrarre
matrimonio costituisce un diritto fondamentale della persona riconosciuto anche
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 16), dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (art. 9).
In particolare,
il Tribunale deduce che la CEDU – includendo
la libertà matrimoniale tra quelle che devono essere assicurate senza
distinzione di sorta (di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di
appartenenza ad una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione) e pur prevedendo che il relativo diritto debba esser esercitato
nell’ambito delle leggi nazionali – non consentirebbe che queste ultime possano
porre condizioni o restrizioni irragionevoli.
Alla stregua di
tali principi, la disposizione censurata – secondo il remittente – sarebbe
«limitativa della libertà matrimoniale, sia per lo straniero che per i cittadini
italiani», e sembrerebbe «determinare una discriminazione nell’esercizio di un
diritto fondamentale dell’uomo legata ad una mera condizione personale, che non
appare ragionevole», in assenza di esigenze «di salvaguardia di altri valori
costituzionalmente rilevanti di pari grado», tali da giustificare un «limite al
diritto fondamentale in esame».
2.― Tanto
premesso sul contenuto dell’ordinanza di rimessione, appare opportuno procedere,
in via preliminare, alla ricognizione del quadro normativo nel quale si
inserisce la norma oggetto del vaglio di costituzionalità.
2.1.― In
particolare, la questione sollevata attiene alla disciplina del matrimonio dello
straniero in Italia, quale prevista dall’art. 116 cod.
civ.
Prima della
modifica legislativa, intervenuta con la citata legge n. 94 del 2009, ai sensi
di tale norma lo straniero, intenzionato a contrarre matrimonio in Italia,
doveva presentare all’ufficiale dello stato civile solo un nulla osta rilasciato
dall’autorità competente del proprio Paese.
Oltre al
predetto requisito formale, sul piano sostanziale, il nubendo doveva in ogni caso (e deve tuttora) rispettare le
condizioni previste dalla normativa italiana riguardanti la capacità di
contrarre matrimonio (tra l’altro, libertà di stato, età minima) e l’assenza di
situazioni personali ostative (ad esempio, impedimenti per parentela ed
affinità). Si tratta, infatti, di norme di applicazione necessaria secondo
l’ordinamento interno, che devono comunque essere osservate, anche se non sono
previste dalla legge nazionale dello straniero.
2.2.— Con la
citata legge n. 94 del 2009 è stato modificato l’art. 116, primo comma, cod.
civ.
La nuova norma
stabilisce che «lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica
deve presentare all’ufficiale dello stato civile», oltre al nulla osta, di cui
sopra, «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio
italiano».
Detta norma deve
essere letta anche alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore in
merito ai requisiti necessari per l’acquisto della cittadinanza a seguito di
matrimonio dello straniero con il cittadino italiano, disciplinati dalla legge 5
febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza).
La legge n. 94
del 2009, al fine di ridurre il fenomeno dei cosiddetti “matrimoni di comodo”,
come risulta dai suoi lavori preparatori (Senato della Repubblica, XVI
legislatura, relazione al disegno di legge n. 733, che reca “Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica”), ha sostituito l’art. 5 della predetta legge n.
91 del 1992, prevedendo:
al comma 1, che
«il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la
cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno
due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del
matrimonio se residente all’estero, qualora», al momento dell’adozione del
decreto di acquisto della cittadinanza, «non sia intervenuto lo scioglimento,
l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non
sussista la separazione personale dei coniugi»;
al successivo
comma 2, che i termini sono, peraltro, «ridotti della metà in presenza di figli
nati o adottati dai coniugi».
3.— Così
ricostruito il quadro complessivo in cui si inserisce la disposizione censurata,
si può procedere al chiesto scrutinio di costituzionalità.
La questione è
fondata.
3.1.— Giova
ricordare come questa Corte (sentenze n. 61 del 2011,
n. 187 del
2010 e n. 306
del 2008) abbia affermato che al legislatore italiano è certamente
consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con
obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di stranieri
extracomunitari in Italia.
Tali norme,
però, devono costituire pur sempre il risultato di un ragionevole e
proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale,
implicati dalle scelte legislative in materia di disciplina dell’immigrazione,
specialmente quando esse siano suscettibili di incidere sul godimento di diritti
fondamentali, tra i quali certamente rientra quello «di contrarre matrimonio,
discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato
nell’articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e
nell’articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali» (sentenza n. 445 del
2002).
In altri
termini, è certamente vero che la «basilare differenza esistente tra il
cittadino e lo straniero» – «consistente nella circostanza che, mentre il primo
ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il
secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo» – può «giustificare un
loro diverso trattamento» nel godimento di certi diritti (sentenza n. 104 del
1969), in particolare consentendo l’assoggettamento dello straniero «a
discipline legislative e amministrative» ad hoc, l’individuazione delle quali
resta «collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici» (sentenza n. 62 del
1994), quali quelli concernenti «la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine
pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema
di immigrazione» (citata sentenza n. 62 del
1994). Tuttavia, resta pur sempre fermo – come questa Corte ha di recente
nuovamente precisato – che i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost.,
spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità
politica, ma in quanto esseri umani», di talché la «condizione giuridica dello
straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela
di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e
peggiorativi» (sentenza n. 249 del
2010).
Sebbene, quindi,
la ratio
della disposizione censurata – proprio alla luce della ricostruzione che ne ha
evidenziato il collegamento con le nuove norme sull’acquisto della cittadinanza
e, dunque, la loro comune finalizzazione al contrasto dei cosiddetti “matrimoni
di comodo” – possa essere effettivamente rinvenuta, come osserva l’Avvocatura
dello Stato, nella necessità di «garantire il presidio e la tutela delle
frontiere ed il controllo dei flussi migratori», deve osservarsi come non
proporzionato a tale obiettivo si presenti il sacrificio imposto – dal novellato
testo dell’art. 116, primo comma, cod. civ. – alla libertà di contrarre
matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei cittadini
italiani che intendano coniugarsi con i primi.
È, infatti,
evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio
nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto
del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare.
Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale
coinvolti deve necessariamente
tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto
legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero.
Si impone,
pertanto, la conclusione secondo cui la previsione di una generale preclusione
alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel
territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un
ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella
presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina
alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”.
Ed infatti, in
particolare, l’art. 30, comma 1-bis,
del citato d.lgs. n. 286 del 1998 prevede:
con riguardo
agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o
di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti, che il permesso di soggiorno «è immediatamente
revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole»;
con riguardo
allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare nei casi previsti dall’articolo 29, del medesimo d.lgs., ovvero con
visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore, che la richiesta di
rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno «è rigettata e il permesso di
soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto
luogo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel
territorio dello Stato».
3.2.— Del pari,
è ravvisabile, nella specie, la violazione dell’art. 117, primo comma,
Cost.
In proposito, si
deve notare che la Corte europea dei
diritti dell’uomo è recentemente intervenuta sulla normativa del Regno Unito in
tema di capacità matrimoniale degli stranieri (sentenza
14 dicembre 2010, O’Donoghue and Others v. The United Kingdom).
In particolare,
la Corte europea ha
affermato che il margine di apprezzamento riservato agli Stati non può
estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e
indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (par. 89
della sentenza). Secondo i giudici di Strasburgo, pertanto, la previsione di un
divieto generale, senza che sia prevista alcuna indagine riguardo alla genuinità
del matrimonio, è lesiva del diritto di cui all’art. 12 della
Convenzione.
Detta evenienza
ricorre anche nel caso previsto dalla norma ora censurata, giacché il
legislatore – lungi dal rendere più agevole le condizioni per l’accertamento del
carattere eventualmente “di comodo” del matrimonio di un cittadino con uno
straniero – ha dato vita, appunto, ad una generale preclusione a contrarre
matrimonio a carico di stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato.
per
questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità
costituzionale
dell’articolo
116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15,
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la
regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio
2011.
F.to:
Alfonso
QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella
MELATTI, Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 25 luglio 2011.
ROGO TIBURTINA: RIAPERTA STAZIONE METRO LINEA B
ROGO TIBURTINA: RIAPERTA STAZIONE METRO LINEA B
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - E' stata riaperta questa mattina a
Roma, alle 6.25, la fermata Tiburtina Fs della linea B della
metropolitana chiusa dopo il rogo della stazione domenica
scorsa. E' quanto comunica l' Agenzia per la Mobilit… in una
nota, precisando che vengono effettuate tutte le fermate lungo
la linea.
L'accesso alla stazione Š stata garantita dall'intervento
della Protezione civile di Roma Capitale che ha predisposto
l'illuminazione della galleria.(ANSA).
PAT-COM
26-LUG-11 07:12 NNNN
Così le mafie hanno conquistato Roma La marcia inarrestabile sulla Capitale di ’ndrangheta e camorra
Così le mafie hanno conquistato Roma
La marcia inarrestabile sulla Capitale di ’ndrangheta e camorra
Una confisca dal valore di 200 milioni di euro, come quella operata
ieri a Roma dalla Guardia di finanza, segna certamente un punto a
favore della lotta alla criminalità organizzata.
Ma porta soprattutto allo scoperto una realtà che in molti ancora faticano ad accettare, a partire dalla politica: il radicamento profondo nella Capitale di tutte le mafie, ’ndrangheta, camorra e Cosa nostra. I sindacati di polizia lo denunciano già da tempo e il Silp-Cgil del Lazio ha presentato appena pochi giorni fa un rapporto dal titolo La mafia che c’è, che spiega come la Capitale sia diventata «un vero e proprio laboratorio per alchimie economiche e politiche delle cosche». Tanto che i rapporti investigativi rivelano che il 60 per cento delle attività presenti nel centro storico capitolino subiscono il loro controllo.
Un radicamento che, spiega il segretario del Silp-Cgil di Roma Gianni Ciotti, «si raggiunge solo in alcuni luoghi di origine della mafia». Le infiltrazioni nella Capitale riguardano soprattutto il tessuto economico, ma intaccano anche il livello sociale e quello politico-istituzionale, come dimostra il recente arresto per concorso esterno in associazione mafiosa di Giorgio Magliocca, consulente del sindaco Alemanno proprio per la gestione dei beni confiscati. Ciotti, però, attribuisce alla politica anche responsabilità indirette, seppure non meno gravi: «A Roma il problema delle mafie è stato sottovalutato da una classe politica inadeguata – spiega il sindacalista – qui le cosche si sono presentate con il vestito buono, mantenendo un profilo militare bassissimo. Non hanno interesse a controllare il territorio, controllano già l’economia». È vero che la strage di Duisburg è stata progettata in un ristorante a due passi da piazza di Spagna, ma ’ndrangheta e camorra non sono responsabili degli agguati delle ultime settimane per le vie della Capitale. «A Roma è in corso una guerra di mafia – precisa Ciotti – ma riguarda le bande della città, che cercano di imporsi per fare affari con le organizzazioni più grandi».
La penetrazione mafiosa nelle attività commerciali capitoline è stata favorita negli ultimi anni dalla crisi economica e dalla difficoltà a ottenere credito dalle banche. «Non è un caso – fa notare Ciotti – che molti beni sequestrati appartengano a ex vittime dell’usura. La camorra presta soldi a strozzo, senza chiedere interessi alti, ma pretendendo direttamente il controllo dell’attività e degli stessi imprenditori, che così diventano in qualche modo “organici” alla cosca, prestandosi a fare da prestanome per l’acquisizione di terreni e di altri esercizi». Così è difficile anche riuscire a provare i contatti necessari a contestare il reato di associazione a delinquere.
Per questo, «serve una maggiore collaborazione tra la camera di commercio e gli uffici investigativi ».
Il principio, insomma, è sempre quello: segui il denaro e troverai il mafioso. «Da questo punto di vista – conferma Ciotti – dai tempi di Falcone è cambiato ben poco. Il problema è che noi l’abbiamo capito, i politici forse no». Le forze dell’ordine, infatti, lamentano la cronica carenza di strumenti di intelligence necessari a individuare passaggi di denaro sempre più complessi, che non hanno niente da invidiare alle grandi operazioni finanziarie internazionali. Ma i forti tagli imposti da questo governo si fanno sentire anche sul controllo del territorio, con gravi conseguenze sulla lotta alla mafia, oltre che alla microcriminalità.
Ciotti fa due esempi in proposito: «Una volante ha recentemente fermato per un controllo a Tiburtina un uomo che poi si è rivelato un boss della camorra.
Ma per fare questo, le volanti devono essere messe in condizioni di girare. Come pure i poliziotti di quartiere, che se potessero svolgere bene la loro funzione preventiva, riuscirebbero a notare e segnalare passaggi di proprietà sospetti nelle attività commerciali».
Ma porta soprattutto allo scoperto una realtà che in molti ancora faticano ad accettare, a partire dalla politica: il radicamento profondo nella Capitale di tutte le mafie, ’ndrangheta, camorra e Cosa nostra. I sindacati di polizia lo denunciano già da tempo e il Silp-Cgil del Lazio ha presentato appena pochi giorni fa un rapporto dal titolo La mafia che c’è, che spiega come la Capitale sia diventata «un vero e proprio laboratorio per alchimie economiche e politiche delle cosche». Tanto che i rapporti investigativi rivelano che il 60 per cento delle attività presenti nel centro storico capitolino subiscono il loro controllo.
Un radicamento che, spiega il segretario del Silp-Cgil di Roma Gianni Ciotti, «si raggiunge solo in alcuni luoghi di origine della mafia». Le infiltrazioni nella Capitale riguardano soprattutto il tessuto economico, ma intaccano anche il livello sociale e quello politico-istituzionale, come dimostra il recente arresto per concorso esterno in associazione mafiosa di Giorgio Magliocca, consulente del sindaco Alemanno proprio per la gestione dei beni confiscati. Ciotti, però, attribuisce alla politica anche responsabilità indirette, seppure non meno gravi: «A Roma il problema delle mafie è stato sottovalutato da una classe politica inadeguata – spiega il sindacalista – qui le cosche si sono presentate con il vestito buono, mantenendo un profilo militare bassissimo. Non hanno interesse a controllare il territorio, controllano già l’economia». È vero che la strage di Duisburg è stata progettata in un ristorante a due passi da piazza di Spagna, ma ’ndrangheta e camorra non sono responsabili degli agguati delle ultime settimane per le vie della Capitale. «A Roma è in corso una guerra di mafia – precisa Ciotti – ma riguarda le bande della città, che cercano di imporsi per fare affari con le organizzazioni più grandi».
La penetrazione mafiosa nelle attività commerciali capitoline è stata favorita negli ultimi anni dalla crisi economica e dalla difficoltà a ottenere credito dalle banche. «Non è un caso – fa notare Ciotti – che molti beni sequestrati appartengano a ex vittime dell’usura. La camorra presta soldi a strozzo, senza chiedere interessi alti, ma pretendendo direttamente il controllo dell’attività e degli stessi imprenditori, che così diventano in qualche modo “organici” alla cosca, prestandosi a fare da prestanome per l’acquisizione di terreni e di altri esercizi». Così è difficile anche riuscire a provare i contatti necessari a contestare il reato di associazione a delinquere.
Per questo, «serve una maggiore collaborazione tra la camera di commercio e gli uffici investigativi ».
Il principio, insomma, è sempre quello: segui il denaro e troverai il mafioso. «Da questo punto di vista – conferma Ciotti – dai tempi di Falcone è cambiato ben poco. Il problema è che noi l’abbiamo capito, i politici forse no». Le forze dell’ordine, infatti, lamentano la cronica carenza di strumenti di intelligence necessari a individuare passaggi di denaro sempre più complessi, che non hanno niente da invidiare alle grandi operazioni finanziarie internazionali. Ma i forti tagli imposti da questo governo si fanno sentire anche sul controllo del territorio, con gravi conseguenze sulla lotta alla mafia, oltre che alla microcriminalità.
Ciotti fa due esempi in proposito: «Una volante ha recentemente fermato per un controllo a Tiburtina un uomo che poi si è rivelato un boss della camorra.
Ma per fare questo, le volanti devono essere messe in condizioni di girare. Come pure i poliziotti di quartiere, che se potessero svolgere bene la loro funzione preventiva, riuscirebbero a notare e segnalare passaggi di proprietà sospetti nelle attività commerciali».
Rudy Francesco Calvo
lunedì 25 luglio 2011
SANITA': FURTO IN SEDE ASL BRINDISI, RUBATO FARMACO LETALE PORTATI VIA ANCHE ALTRI FARMACI PERICOLOSI
SANITA': FURTO IN SEDE ASL BRINDISI, RUBATO FARMACO LETALE
PORTATI VIA ANCHE ALTRI FARMACI PERICOLOSI
(ANSA) - BARI, 25 LUG - Un allarme e' stato lanciato da
Brindisi per il furto di un farmaco altamente pericoloso che era
conservato nella sede brindisina del Servizio Veterinario
dell'Asl, all'interno dell'ex ospedale 'Di Summa'. Nel materiale
trafugato dai ladri ed elencato in modo dettagliato nella
denuncia presentata alla questura di Brindisi dal dirigente
veterinario, Donato Sole, c'era anche il Tanax che puo' causare
conseguenze letali a persone e animali. Il furto e' stato
compiuto nella notte tra il 24 e 25 luglio. Il Tanax e' stato
rubato insieme con altri farmaci: a quanto e' stato reso noto,
puo' causare la morte anche se assunto in dose minima.
Con la denuncia e' stato fatto un appello perche' il farmaco
non sia assolutamente utilizzato. Frattanto, il direttore del
dipartimento di prevenzione Asl, Vito Martucci, ha informato
dell'accaduto le Asl di Bari, Taranto, Lecce, Foggia e
Barletta-Andria-Trani, il commissario straordinario Asl, Paola
Ciannamea, l'assessorato regionale alla Salute e il prefetto di
Brindisi. A quest'ultimo, con apposita lettera, e' stato chiesto
di valutare la possibilita' di impartire alle autorita'
interessate e alle forze di polizia disposizioni ad hoc.
Tra i prodotti trafugati, vi sono anche farmaci utilizzati
per l'anestesia e altri che possono comunque causare un grave
danno alla salute. (ANSA).
B19-ZG
25-LUG-11 18:42 NNNN
Studio, italiani 'resistenti' a depressione ma per donne +250% rischi
SALUTE: STUDIO, ITALIANI 'RESISTENTI' A DEPRESSIONE MA PER DONNE +250% RISCHI =
DE GIROLAMO, DATI EVIDENZIANO CHE NON E' 'EPIDEMIA' DI CUI TANTO
SI PARLA
Roma, 25 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
03.00 DI DOMANI) - Epidemia di depressione nel mondo, sulla scia della
crisi economica? Sembra di no. A evidenziarlo sono i dati contenuti in
un ampio studio pubblicato su 'Bmc Medicine' da un team internazionale
di esperti. Per l'Italia ha partecipato l'Irccs Centro S. Giovanni di
Dio Fatebenefratelli di Brescia, con il suo direttore scientifico,
Giovanni De Girolamo, che dice all'Adnkronos Salute: "questo lavoro
conferma che non e' in atto quell'ondata di depressione di cui spesso
si sente parlare: il tasso di prevalenza medio della malattia nei 10
Paesi occidentali analizzati e relativo agli ultimi 12 mesi precedenti
l'indagine e' del 5,5%. Tasso che per l'Italia e' ancora piu' basso,
cioe' del 3%".
Italiani 'resistenti' ai disturbi mentali, quindi, seguiti da
spagnoli, tedeschi e giapponesi, anch'essi poco inclini a veder nero.
Ma allo stesso tempo, dallo studio emerge con forza un elemento:
quello del maggior rischio di depressione fra le donne. "A oggi non
conosciamo le cause di questo fenomeno - spiega l'esperto - e non
sappiamo se siano biologiche o psicosociali, o un mix delle due".
"Sta di fatto - prosegue - che una persona di sesso femminile ha
il 250% di possibilita' in piu' di soffrire di 'male di vivere'
rispetto a un uomo. Cosi' come per i separati: per loro il pericolo e'
addirittura del 280% maggiore rispetto a una persona sposata. Un trend
che non si registra fra i divorziati o i vedovi, in funzione del minor
tempo che e' trascorso dall'evento che ha traumatizzato il paziente,
cioe' il distacco dal coniuge". (segue)
(Bdc/Zn/Adnkronos)
25-LUG-11 17:50
SALUTE: STUDIO, ITALIANI 'RESISTENTI' A DEPRESSIONE MA PER DONNE +250% RISCHI (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - La depressione e' una delle
principali cause di disabilita' in tutto il mondo, ma per molti Paesi
non erano ancora disponibili dati epidemiologici attendibili, in
particolare per gli Stati a medio e basso reddito. Gli esperti
internazionali hanno quindi provveduto studiando la prevalenza e gli
effetti del disturbo in 18 Stati da alto a basso reddito, inclusi nel
World Mental Health Survey Initiative.
Per essere classificata come paziente che ha avuto un episodio
di depressione maggiore - chiariscono gli autori - una persona deve
rispondere ad almeno cinque dei nove criteri di misurazione, come
quello relativo allo stato di tristezza, di perdita di interesse o di
piacere, ai sentimenti di colpa o di bassa autostima, ai disturbi del
sonno o dell'appetito e alla scarsa energia e capacita' di
concentrazione.
In Italia sono state intervistate 4.712 persone, selezionate con
sofisticate tecniche di stratificazione per ottenere un campione
rappresentativo. "I dati - prosegue De Girolamo - hanno confermato la
tendenza gia' 'fotografata' dalla letteratura scientifica. Cio' che
bisogna notare e' che nel nostro Paese l'eta' media di insorgenza del
primo episodio di depressione e' di 27,7 anni. Un'eta' giovane,
dunque. E' estremamente importante che questi casi vengano
diagnosticati precocemente e curati tempestivamente, perche' questo
significa evitare che insorgano disturbi secondari, in primis
dipendenza da alcol o droga. Problemi che possono prendere il
sopravvento e impedire un corretto trattamento della depressione".
(Bdc/Zn/Adnkronos)
25-LUG-11 19:11
NNNN
NNNN
Studio, cioccolato e cibi grassi alleviano tristezza, attenuano nel cervello risposte a emozioni tristi
SALUTE: STUDIO, CIOCCOLATO E CIBI GRASSI ALLEVIANO TRISTEZZA =
ATTENUANO NEL CERVELLO RIPOSTE A EMOZIONI TRISTI
Roma, 25 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
18.00) - Non e' solo una sensazione: cioccolato e cibi grassi
attenuano la tristezza. E' noto che esiste una stretta relazione tra
stato emotivo e cibo, tanto che si preferisce un cioccolatino a una
mela se si e' stressati e oberati di lavoro. Non a caso alcuni
alimenti si sono guadagnati il nomignolo di 'comfort food'. Ma ora un
team di ricercatori belgi ha dimostrato l'effetto di questi cibi,
'fotografando' i cambiamenti indotti nel cervello di un gruppo di
persone sane (e non obese) in preda alla tristezza.
Il gruppo di Lukas Van Oudenhove dell'Universita' di Lovanio ha
scoperto che la somministrazione di una soluzione grassa nello stomaco
ha attenuato le risposte delle cellule nervose alle emozioni tristi.
Questi dati, spiegano i ricercatori sul 'Journal of Clinical
Investigation', hanno chiare implicazioni per una vasta gamma di
problemi, tra cui l'obesita', i disturbi alimentari ma anche la
depressione. E, come hanno notato Giovanni Cizza e Kristina Rother
dell'Istituto Nazionale Diabete e Malattie Digestive dei Nih (National
Institutes of Health) di Bethesda in un commento, questi dati mostrano
che davvero siamo cio' che mangiamo.
(Mal/Zn/Adnkronos)
25-LUG-11 17:29
NNNN
A Catanzaro nasce l'Alzheimer café, pensato dall'equipe dell'associazione RA.GI presente anche a Como, Isola Vicentina, Modena, Treviso e Roma
**SALUTE. A CATANZARO NASCE L'ALZHEIMER
CAFÈ
PENSATO DALL'E'QUIPE DELL'ASSOCIAZIONE RA.GI.
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 25 lug. - Pensato dall'e'quipe
dell'associazione Ra.Gi. in sinergia con l'assessorato comunale
alle Politiche sociali, a Catanzaro nasce lo spazio "Alzheimer
Cafe'". Si tratta di un servizio di prevenzione, terapia, cura,
accoglienza, sostegno e formazione per migliorare la qualita'
della vita delle persone anziane e la vita di chi sta loro vicino
che sara' attivato nel Centro di terapia psico-corporea -
espressiva- relazionale della Ra.Gi. Primo in tutta la regione
Calabria, sesto in tutta Italia ( le altre realta' similari sono
a Como, Isola Vicentina, Modena, Treviso e Roma) lo spazio
"Alzheimer Cafe'" e' un' attivita' completamente gratuita legata
al progetto "Soli...mai piu'" gia' avviato da tempo
dall'associazione di cui e' presidente Elena Sodano che
sottolinea: " Lo spazio Alzheimer Cafe' rappresenta un approccio
alternativo per affrontare le problematiche psicologiche e
comportamentali di una persona affetta da demenza".
Nello spazio "Alzheimer Cafe'" inoltre sono previsti: gruppi
formativi e di sostegno per familiari finalizzati al
miglioramento della qualita' della vita; supporto psicologico
anche individuale; supporto terapeutico. Possono rivolgersi allo
Spazio Alzheimer anche pazienti affetti da morbo di Crohn,
Parkinson e sclerosi multipla in una fase non avanzata. " La
ricerca biomedica - ha ribadito Elena Sodano - non ha ancora dato
risposte farmacologiche efficaci alla malattia di Alzheimer. E'
necessario quindi investire di piu' per rafforzare gli
interventi, le cure e le terapie psicosociali. Uno di questi
strumenti e' l'Alzheimer Cafe'. Un'atmosfera rilassata tra
persone coinvolte nello stesso problema aiuta a uscire dal tabu'
che spesso circonda la malattia".
(Wel/ Dire)
15:58 25-07-11
NNNN
PENSATO DALL'E'QUIPE DELL'ASSOCIAZIONE RA.GI.
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 25 lug. - Pensato dall'e'quipe
dell'associazione Ra.Gi. in sinergia con l'assessorato comunale
alle Politiche sociali, a Catanzaro nasce lo spazio "Alzheimer
Cafe'". Si tratta di un servizio di prevenzione, terapia, cura,
accoglienza, sostegno e formazione per migliorare la qualita'
della vita delle persone anziane e la vita di chi sta loro vicino
che sara' attivato nel Centro di terapia psico-corporea -
espressiva- relazionale della Ra.Gi. Primo in tutta la regione
Calabria, sesto in tutta Italia ( le altre realta' similari sono
a Como, Isola Vicentina, Modena, Treviso e Roma) lo spazio
"Alzheimer Cafe'" e' un' attivita' completamente gratuita legata
al progetto "Soli...mai piu'" gia' avviato da tempo
dall'associazione di cui e' presidente Elena Sodano che
sottolinea: " Lo spazio Alzheimer Cafe' rappresenta un approccio
alternativo per affrontare le problematiche psicologiche e
comportamentali di una persona affetta da demenza".
Nello spazio "Alzheimer Cafe'" inoltre sono previsti: gruppi
formativi e di sostegno per familiari finalizzati al
miglioramento della qualita' della vita; supporto psicologico
anche individuale; supporto terapeutico. Possono rivolgersi allo
Spazio Alzheimer anche pazienti affetti da morbo di Crohn,
Parkinson e sclerosi multipla in una fase non avanzata. " La
ricerca biomedica - ha ribadito Elena Sodano - non ha ancora dato
risposte farmacologiche efficaci alla malattia di Alzheimer. E'
necessario quindi investire di piu' per rafforzare gli
interventi, le cure e le terapie psicosociali. Uno di questi
strumenti e' l'Alzheimer Cafe'. Un'atmosfera rilassata tra
persone coinvolte nello stesso problema aiuta a uscire dal tabu'
che spesso circonda la malattia".
(Wel/ Dire)
15:58 25-07-11
NNNN
Allarme droghe: si nascondono nei sali da bagno. Basta annusarli e hanno effetti a volte tragici
SALUTE. ALLARME DROGHE: SI NASCONDONO NEI SALI DA
BAGNO
BASTA ANNUSARLI E HANNO EFFETTI A VOLTRE TRAGICI.
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 25 lug. - Un pericolo
inaspettato si nasconde in casa: i sali da bagno possono creare
effetti micidiali. In realta' il problema non e' dei comuni
preparati da disciogliere in vasca, ma di sostanze stupefacenti
spacciate, appunto, per "sali da bagno". Sono venduti nella forma
di una polvere bianca cristallina, imitano composti come le
metanfetamine e basta annusarli, fumarli o iniettarli tipo crack:
a quel punto le sostanze nocive entrano in azione con conseguenze
molte volte tragiche.
Come riferisce il "New York Times" la droga viene attualmente
venduta, per vie del tutto legali, in 22 dei 50 Stati negli Usa,
perlopiu' in confezioni da 50 milligrammi e al prezzo tra i 25 e
i 50 dollari. Gli effetti dell'uso si sono dimostrati in alcuni
casi devastanti. In America la diffusione sembra inarrestabile:
da gennaio a giugno le chiamate ai centri antiveleno sono state
3470, tutte collegate ai "sali da bagno", riferisce l'American
Association of Poison Control Centers. Un numero dieci volte
superiore allo stesso periodo del 2010. Le vittime sono perlopiu'
giovani e giovanissimi.
In Italia, intanto, un decreto del ministero della Salute ha
ufficializzato la "stretta" contro le nuove droghe ed anche,
quindi, nei confronti del metilendiossipirovalerone nascosto in
alcuni sali da bagno.
(Wel/ Dire)
15:58 25-07-11
NNNN
BASTA ANNUSARLI E HANNO EFFETTI A VOLTRE TRAGICI.
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 25 lug. - Un pericolo
inaspettato si nasconde in casa: i sali da bagno possono creare
effetti micidiali. In realta' il problema non e' dei comuni
preparati da disciogliere in vasca, ma di sostanze stupefacenti
spacciate, appunto, per "sali da bagno". Sono venduti nella forma
di una polvere bianca cristallina, imitano composti come le
metanfetamine e basta annusarli, fumarli o iniettarli tipo crack:
a quel punto le sostanze nocive entrano in azione con conseguenze
molte volte tragiche.
Come riferisce il "New York Times" la droga viene attualmente
venduta, per vie del tutto legali, in 22 dei 50 Stati negli Usa,
perlopiu' in confezioni da 50 milligrammi e al prezzo tra i 25 e
i 50 dollari. Gli effetti dell'uso si sono dimostrati in alcuni
casi devastanti. In America la diffusione sembra inarrestabile:
da gennaio a giugno le chiamate ai centri antiveleno sono state
3470, tutte collegate ai "sali da bagno", riferisce l'American
Association of Poison Control Centers. Un numero dieci volte
superiore allo stesso periodo del 2010. Le vittime sono perlopiu'
giovani e giovanissimi.
In Italia, intanto, un decreto del ministero della Salute ha
ufficializzato la "stretta" contro le nuove droghe ed anche,
quindi, nei confronti del metilendiossipirovalerone nascosto in
alcuni sali da bagno.
(Wel/ Dire)
15:58 25-07-11
NNNN
100 battiti al minuto limite di velocità per il cuore. Dopo i 50 anni misurare il polso almeno una volta al mese
SALUTE: 100 BATTITI AL MINUTO LIMITE VELOCITA' PER IL CUORE
DOPO I 50 ANNI MISURARARE IL POLSO ALMENO UNA VOLTA AL MESE
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Anche il polso ha il suo limite di
velocit…: se supera i 100 battiti al minuto parlatene con il
medico.
Dopo i cinquant'anni, tastatevi il polso una volta la settimana
e misurate la pressione una volta al mese. E' la raccomandazione
che viene dagli esperti di A.L.F.A (Associazione Lotta alla
Fibrillazione Atriale), che per il 2011 ha messo in atto una
serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione, i medici
di medicina generale e le Istituzioni su questa grave patologia.
Con alcune semplici azioni, infatti, si pu• riconoscere la
fibrillazione atriale, aritmia che colpisce quasi un milione di
italiani - molti non sanno di averla - e che aumenta fino a
cinque volte il rischio di andare incontro a un ictus cerebrale.
Ogni anno la malattia costa al Sistema Sanitario pi— di tre
miliardi di euro.
Una persona su cento, in Italia, soffre di fibrillazione
atriale. La malattia, che porta a un'alterazione del normale
ritmo del cuore. Ogni anno circa 120.000 persone scoprono di
essere ammalate e, purtroppo, in un caso su tre la malattia non
viene riconosciuta, mettendo cos a rischio cuore e cervello.
Eppure giocare d'anticipo sulla patologia, scoprendola fin dai
suoi inizi, non Š difficile. Basta solamente tastarsi il polso
una volta alla settimana e misurare la pressione una volta al
mese dopo aver passato i 50 anni.
A ricordarlo e' Antonio Raviele, Direttore del Dipartimento
Cardiovascolare dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre e Presidente
di A.L.F.A (Associazione Lotta alla Fibrillazione Atriale), la
neonata associazione che ha come obiettivo sensibilizzare i
cittadini, i medici e le Istituzioni sull'importanza della
prevenzione e del riconoscimento precoce della patologia.
E' soprattutto la pressione alta il nemico da monitorare perch‚
almeno sette persone su dieci con fibrillazione atriale sono
anche ipertese. "Il nucleo pulsante della campagna Š il sito web
www.stopfa.org, che offre agli utenti tutte le informazioni su
prevenzione, diagnosi e trattamento della patologia - fa sapere
Raviele - Dal sito Š anche possibile scaricare un opuscolo
informativo per la popolazione e il Documento di Consenso
Internazionale rivolto agli specialisti del settore. Questi
strumenti - conclude il Prof. Raviele - spiegheranno con parole
semplici e comprensibili come autodiagnosticarsi l'eventuale
presenza della patologia e come approcciarsi a medici di base e
specialisti".
Per coinvolgere i medici di medicina generale, inoltre, verr…
inviata una lettera agli operatori sanitari su tutto il
territorio, proprio allo scopo di sensibilizzare anche loro
sull'importanza della diagnosi precoce.
Infine, Š prevista per il primo ottobre 2011 una "Giornata
Nazionale di Lotta alla Fibrillazione Atriale" con gazebo in
piazza nelle principali citt… italiane, per informare la
popolazione sui rischi correlati alla fibrillazione atriale e
istruire i cittadini alla palpazione del polso.
La campagna si concluder… durante il Congresso Internazionale
VeniceArrhythmias, dal 9 al 12 ottobre presso la Fondazione Cini
di Venezia.
(ANSA).
BR
25-LUG-11 16:04 NNNN
Sicurezza a Roma: rivedere le scorte per avere più volanti in strada
SICUREZZA ROMA: RIVEDERE LE SCORTE PER AVERE PIU’ VOLANTI IN STRADA – Il sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno è stato chiaro: è necessario rivedere gli elenchi di tutte le personalità sotto scorta per capire se queste persone hanno davvero la necessità di essere scortate e di quale livello di protezione hanno bisogno. Nella lettera inviata al ministro dell’Interno Roberto Maroni, il sindaco ha spiegato che nessun cittadino di Roma “deve avere il sospetto di essere più esposto alla criminalità per garantire i privilegi inammissibili delle “caste” politiche, economiche ed amministrative”. Secondo il segretario generale del sindacato di polizia della Cgil, Gianni Ciotti, la città dovrebbe adeguarsi agli standard europei, per far sì che più della metà degli agenti utilizzati per le scorte torni a disposizione di Roma. Basterebbero 300 uomini per avere le stesse misure di sicurezza delle altre città europee, ma sono appena cinquanta le volanti che la questura riesce a schierare tra le strade della città. E calcolando che sono circa mille gli agenti che scortano le varie personalità, tra imprenditori, politici e magistrati, si potrebbe disporre di ben settecento agenti in più. Sempre il primo cittadino spiega che questo “numero di volanti utilizzato per il servizio scorte è più grave di quello che pensavamo. Non è ammissibile che per decisioni prese da altri Enti la Prefettura di Roma sia costretta a distogliere un cosi elevato numero di macchine dal quotidiano controllo del territorio”.
fonte:
da Anonimous attacco hacker alla polizia italiana
INTERNET: BELISARIO, DOPO ATTACCO HACKER AUMENTARE SICUREZZA
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - ''L'attacco al Centro nazionale
anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture
critiche (Cnaipic) pone il problema di un deciso innalzamento
della sicurezza dei nostri archivi''. Lo afferma Felice
Belisario, presidente dei senatori dell'Italia dei Valori ed
esponente del Copasir che auspica ''il massimo impegno della
polizia postale affinche' informazioni riservate sulla sicurezza
del nostro Paese non siano rese note e che il gruppo Anonymus, a
cui sarebbe riconducibile l'operazione, sia al piu' presto
smantellato''.
''Se dovessero risultare originali i files finora pubblicati
dai terroristi informatici - sostiene Belisario - saremmo di
fronte a un fatto di enorme gravita', un vero buco della nostra
intelligence a cui porre rimedio immediatamente perfezionando le
strutture esistenti senza creare altre inutili e costose
agenzie''. (ANSA).
COM-SES
25-LUG-11 19:11 NNNN
SICUREZZA. BELISARIO: GRAVE ATTACCO HACKER, SMANTELLARE ANONYMUS
(DIRE) Roma, 25 lug. - "L'attacco al Centro nazionale anticrimine
informatico per la protezione delle infrastrutture critiche
(Cnaipic) pone il problema di un deciso innalzamento della
sicurezza dei nostri archivi". Lo dice Felice Belisario,
presidente dei senatori dell'Italia dei Valori ed esponente del
Copasir.
"Auspico il massimo impegno della polizia postale affinche'
informazioni riservate sulla sicurezza del nostro Paese non siano
rese note e che il gruppo Anonymus, a cui sarebbe riconducibile
l'operazione, sia al piu' presto smantellato- aggiunge il
senatore Idv- se dovessero risultare originali i files finora
pubblicati dai terroristi informatici, saremmo di fronte a un
fatto di enorme gravita', un vero buco della nostra intelligence
a cui porre rimedio immediatamente perfezionando le strutture
esistenti senza creare altre inutili e costose agenzie".
(Com/Vid/ Dire)
18:31 25-07-11
NNNN
ANONYMOUS: POLIZIA, VERIFICHE SU DOCUMENTI PUBBLICATI IN RETE =
(AGI) - Roma, 25 lug. - "In relazione alla divulgazione in Rete
di documenti sottratti dai suoi sistemi informatici la Polizia
delle Comunicazioni ha in corso attente verifiche tecniche
mirate ad accertare la reale portata degli eventi". E' quanto
si legge in una nota della Polzizia che rileva inoltre come "Di
fatto risultano pubblicati online contenuti apparentemente
riconducibili al CNAIPIC della stessa Polizia delle
Comunicazioni sulla cui autenticita' sono in corso
accertamenti". (AGI)
Vim
251527 LUG 11
NNNNINTERNET: VERIFICHE SU PUBBLICAZIONE IN RETE DOCUMENTI PS
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La polizia postale sta eseguendo una
serie di verifiche tecniche per accertare i motivi della
pubblicazione su Internet di documenti ''apparentemente
riconducibili'' al Centro nazionale anticrimine informatico per
la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic).
I documenti riservati sarebbero stati pubblicati da parte
degli hacker riconducibili ad Anonymus, il gruppo nei confronti
del quale qualche settimana fa e' scattata un'operazione proprio
della polizia postale. Gli accertamenti sono mirati a verificare
la reale portata degli eventi e a capire se i contenuti sono
autentici e dunque riconducibili al Cnaipic. (ANSA).
GUI/FV
25-LUG-11 15:35 NNNN
INTERNET: POLIZIA POSTALE, VERIFICHE SU DOCUMENTI CNAIPIC PUBBLICATI IN RETE =
Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "In merito alla divulgazione in Rete
di documenti sottratti dai suoi sistemi informatici, la Polizia delle
Comunicazioni ha in corso attente verifiche tecniche mirate ad
accertare la reale portata degli eventi". E' quanto si legge in una
nota della Polizia delle Comunicazioni a proposito delle affermazioni
di un gruppo di pirati informatici legato ad Anonymous che afferma di
aver violato la rete del Centro nazionale anticrimine informatico per
la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic), la task force
della polizia contro il crimine online.
"Di fatto - assicurano - risultano pubblicati online contenuti
apparentemente riconducibili al Cnaipic della stessa Polizia delle
Comunicazioni sulla cui autenticita' sono in corso accertamenti".
(Bat/Zn/Adnkronos)
25-LUG-11 16:18
Hacker annunciano:attaccata task-force polizia contro cybercrime
In Rete 8Gb di file sulle "pratiche illegali" del Cnaipic
Roma, 25 lug. (TMNews) - I pirati informatici della community
italiana di LulzSec - della galassia Anonymous e vicini a quelli
che lo scorso 6 luglio avevano attaccato diverse università
italiane - hanno annunciato di aver hackerato i database del
CNAIPIC della polizia, il Centro nazionale anticrimine
informatico per la protezione delle infrastrutture critiche.
L'hanno chiamata 'Operation Italy' e su Twitter hanno postato
diversi link a presunti file segreti e riservati contenuti nei
server della task-force contro i cybercrimini.
In un comunicato gli hacker hanno annunciato di voler "rivelare
alcuni fra i più importanti rapporti e segreti nelle Agenzie di
law Enforcement Informatiche e le loro pratiche illegali e
amorali. Queste release saranno pubblicate e tweettate da tutta
la community LulzSec & Anonymous. Oggi abbiamo ottenuto l'accesso
al vaso di Pandora delle agenzie anticrimine Italiane e crediamo
che questo sia l'nizio di una nuova era di butthurt per la
possente Homeland Security Cyber Operation Unit in Europa. Quindi
abbiamo deciso di diffondere tutto quello che hanno nella
rappresentanza italiana, ovverosia una task force con vaste
risorse chiamata Cnaipic".
"Questa organizzazione corrotta - continua lo scritto - ha
ottenuto e raccolto le 'prove' dalle proprietà sequestrate a
innumerevoli sospetti operanti nel settore dell'informatica e le
ha usate nell'arco di molti anni per compiere operazioni illegali
con la cooperazione di agenzie di intelligence straniere e varie
oligarchie per saziare la loro brama di potere e soldi, anzichè
usare i dati ottenuti per facilitare le inchieste/indagini in
corso. Oggi riveliamo innumerevoli file (il totale stimato dei
dati è oltre 8Gb) da queste agenzie che abbiamo ownato, e per
essere chiari tutti questi dati/documenti erano archiviati sui
server del Cnaipic, deputati a contenere le 'prove' raccolte
nelle analisi forensi".
Sav
251509 lug 11
NNNN
Sicurezza/ Pd: Attacco hacker a Polizia è di gravità inaudita Fiano: Serve commissione di studio Parlamento su reti italiane
Roma, 25 lug. (TMNews) - Il Pd considera "di una gravità
inaudita" l`attacco informatico di queste ore contro la task
force della polizia. "Il tema della sicurezza informatica delle
istituzioni pubbliche - ha affermato il responasbile Sicurezza
del Partito Democratico Emanuele Fiano - all`ordine del giorno
dei grandi Paesi del mondo. Proporrò in Parlamento una
commissione di studio sullo stato della sicurezza delle reti
italiane e di valutazione di nuove proposte legislative e
operative, allo scopo di migliorare questo aspetto fondamentale
della sicurezza del Paese"
Tor
SICUREZZA. FIANO: ATTACCO HACKER A POLIZIA DI GRAVITÀ INAUDITA(DIRE) Roma, 25 lug. - "L'attacco informatico di queste ore
contro la task force della polizia e' di una gravita' inaudita.
Il tema della sicurezza informatica delle istituzioni pubbliche
e' all'ordine del giorno dei grandi Paesi del mondo". Lo dichiara
Emanuele Fiano, responsabile Sicurezza del Partito democratico.
"Proporro' in Parlamento una commissione di studio sullo stato
della sicurezza delle reti italiane e di valutazione di nuove
proposte legislative e operative, allo scopo di migliorare questo
aspetto fondamentale della sicurezza del Paese", aggiunge.
(Com/Lum/ Dire)
16:46 25-07-11
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