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lunedì 29 novembre 2010

Agenzia delle dogane Nota 25-11-2010 n. 151552/R.U. Nuove regole di origine applicabili dal 1° gennaio 2011 ai paesi che rientrano nel sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE.

Agenzia delle dogane
Nota 25-11-2010 n. 151552/R.U.
Nuove regole di origine applicabili dal 1° gennaio 2011 ai paesi che rientrano nel sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE.
Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per l'applicazione dei tributi.
Nota 25 novembre 2010, n. 151552/R.U. (1).
Nuove regole di origine applicabili dal 1° gennaio 2011 ai paesi che rientrano nel sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per l'applicazione dei tributi.


 
Alle
Direzioni regionali e interregionali delle dogane
   
Loro sedi
e, p. c.:
Alla
Direzione centrale accertamenti e controlli
   
Sede
     



Con nota n. 925339 del 23 novembre 2010 i servizi della Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale (DG TAXUD) hanno reso noto che il 18 novembre 2010 la Commissione europea ha adottato il Reg. (UE) n. 1063/2010 [1], recante modifica delle norme di origine dei prodotti importati nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG). Il presente regolamento rilassa e semplifica le norme e le procedure per i paesi in via di sviluppo che desiderano beneficiare del regime SPG dell'UE, assicurando nel contempo che siano effettuati i controlli necessari per prevenire le frodi. Le nuove regole di origine saranno applicabili dal 1° gennaio 2011.
In virtù del Reg. (CE) n. 732/2008 del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, l'Unione europea concede preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema SPG. Ai sensi dell'articolo 5, par. 2, del suddetto regolamento le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal Reg. (CEE) n. 2454/93 [2]. Il regolamento della Commissione adottato il 18 novembre 2010 modifica gli articoli da 67 a 97 del Reg. (CEE) n. 2454/93 che contiene le regole d'origine SPG.
I principi fondamentali della revisione delle regole d'origine SPG, vale a dire la semplificazione e un maggiore orientamento allo sviluppo, sono stati definiti nella comunicazione della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo «Le norme di origine nei regimi commerciali preferenziali - Orientamenti per il futuro» [3]. Lo scopo della revisione è stato quello di semplificare e, se del caso, rendere le regole di origine meno rigorose in modo che i prodotti originari di paesi beneficiari possano effettivamente beneficiare delle preferenze accordate.
Al fine di garantire che le preferenze vadano realmente a vantaggio di coloro che ne hanno bisogno e per proteggere le risorse proprie dell'Unione europea, le modifiche alle norme di origine preferenziale sono state accompagnate da un adeguamento delle procedure per la loro gestione.
Data l'importanza della riforma, i servizi della Commissione europea hanno ritenuto opportuno fornire le informazioni che seguono, in merito alle principali caratteristiche delle nuove regole di origine del sistema di preferenze generalizzate (SPG), di cui al Reg. (UE) n. 1063/2010 [4].

[1] GU L 307, 23 novembre 2010.


[2] GU L 253, 11 ottobre 1993.


[3] COM(2005) 100.


[4] GU L 307, 23 novembre 2010.




A) A partire dal 1° gennaio 2011.
1) Criteri di determinazione dell'origine

Per i prodotti le nuove norme contengono criteri semplici che possono essere agevolmente compresi dagli operatori e perfettamente controllati da parte delle amministrazioni. Tali criteri comprendono un tenore massimo consentito di materiali non originari; il cambiamento della voce o sottovoce doganale; operazioni specifiche di lavorazione e trattamento; l'uso di materiali interamente ottenuti. Tuttavia la semplicità richiede un numero minimo di regole differenziate. Pertanto le norme di origine sono definite, per quanto possibile, con un approccio settore per settore piuttosto che sulla base di ogni singolo prodotto.
Le norme applicabili ai prodotti tengono conto, inoltre, della situazione specifica dei paesi meno sviluppati (in generale si consente un tenore massimo di materiali non originari fino al 70% o si offre un livello equivalente di rilassamento per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati). Per di più, l'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che non possono mai conferire l'origine contiene alcuni adattamenti, come ad esempio una nuova regola che preclude la miscela dello zucchero con qualsiasi materiale.
Tutti i paesi beneficiari usufruiranno inoltre in modo maggiore del sistema di deroghe alle norme di origine. La proposta di riforma prevede che i paesi beneficiari possano richiedere deroghe in caso di catastrofi naturali e per motivi economici. L'UE sarà anche in grado di concedere deroghe di propria iniziativa.

2) Applicabilità del cumulo d'origine

Il cumulo di origine è una facilitazione importante che permette ai paesi che hanno regole di origine identiche di partecipare assieme alla fabbricazione di prodotti che possono beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale.
Oltre al cumulo bilaterale (che permette ai paesi beneficiari di utilizzare materiali di origine europea), le nuove norme di origine prevedono un sistema di cumulo regionale semplificato rispetto a quello applicato ai tre gruppi regionali esistenti. È stato creato un nuovo gruppo di cumulo regionale, il gruppo IV, che comprende Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.
Le condizioni per il cumulo regionale d'origine sono state semplificate e rese meno stringenti con l'eliminazione della condizione del valore che esisteva in precedenza. Inoltre, le possibilità di cumulo esistenti tra i paesi dello stesso gruppo regionale sono mantenute nonostante la differenziazione introdotta dal presente regolamento per le norme di origine in alcuni casi tra i paesi meno sviluppati e gli altri paesi beneficiari. Il cumulo regionale resta consentito a condizione che quando invia i materiali a un altro paese del gruppo ai fini del cumulo regionale, ciascun paese, sia esso o no un paese meno sviluppato, applichi la norma di origine ad esso applicabile nei suoi rapporti commerciali diretti con l'Unione europea. Tuttavia, al fine di evitare distorsioni degli scambi tra paesi con diversi livelli di preferenza tariffaria, taluni prodotti sensibili sono esclusi dal cumulo regionale. Oltre a ciò, sarà ora possibile il cumulo tra i paesi ASEAN [5] e i paesi SAARC [6], su richiesta e a determinate condizioni.
Il cumulo esteso tra un paese beneficiario e un paese con cui l'Unione europea ha un accordo di libero scambio in vigore può inoltre essere concesso dalla Commissione a condizione che i paesi coinvolti nel cumulo si siano impegnati, tra l'altro, ad assicurare la necessaria cooperazione amministrativa sia con l'Unione europea che tra loro stessi e che il cumulo sia stato notificato alla Commissione da parte del paese beneficiario in questione.
Ai paesi beneficiari, fin dal 2001, è stato consentito di cumulare l'origine con le merci di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato originarie della Norvegia e della Svizzera. Questa possibilità di cumulo è ora estesa alla Turchia.


[5] L'Associazione delle Nazioni dell'Asia Sud-Orientale (Association of South-East Asian Nations, ASEAN).


[6] L'Associazione Sud-Asiatica per la cooperazione regionale (South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC).


3) Altre principali caratteristiche

Tra le altre semplificazioni vale la pena ricordare:
- la sostituzione della regola del trasporto diretto con un principio più flessibile di non manipolazione (cfr. l'articolo 74);
- l'eliminazione del requisito dell'equipaggio nella definizione di "sue navi" per i prodotti della pesca catturati al di fuori delle acque territoriali da considerare interamente ottenuti (cfr. l'articolo 75, par. 2);
- il rilassamento (dal 10 al 15%) e l'adattamento alle specificità settoriali della regola di tolleranza generale, espressa d'ora in avanti in percentuale del peso per i prodotti agricoli (cfr. l'articolo 79).



B) Nuove disposizioni, la cui applicazione è rinviata al 1° gennaio 2017.
Un nuovo sistema di autocertificazione da parte degli esportatori sostituirà il sistema di certificazione di origine da parte delle autorità pubbliche. Il sistema cosiddetto degli esportatori registrati (REX) sarà introdotto a tal fine a partire dal 1° gennaio 2017. Da questa data in poi gli esportatori forniranno direttamente le dichiarazioni di origine ai loro clienti. Gli esportatori saranno registrati presso le autorità competenti dei paesi beneficiari al fine di agevolare controlli mirati post-esportazione. La Commissione europea contatterà le autorità dei paesi beneficiari per guidarli ed assisterli nella realizzazione del sistema informatico richiesto. Ciascun paese beneficiario dovrà creare un registro elettronico di esportatori registrati, il cui contenuto sarà comunicato alla Commissione da parte delle sue competenti autorità governative.
Su questa base la Commissione istituirà un banca dati centrale degli esportatori registrati attraverso la quale gli operatori saranno in grado di verificare, prima di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica, che il loro fornitore è un esportatore registrato nel paese beneficiario in questione. Allo stesso modo, gli operatori dell'Unione europea che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale dell'origine saranno registrati presso le competenti autorità degli Stati membri.
Un ulteriore periodo di tre anni è inoltre previsto per i paesi che non saranno in grado di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2017.
È da notare che sono stabilite norme transitorie concernenti le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa per coprire il periodo fino al 1° gennaio 2017, sulla base delle disposizioni vigenti finora. In particolare, tali disposizioni transitorie prevedono il rilascio del certificato di origine, modulo A, da parte delle autorità competenti del paese interessato. Le dichiarazioni su fattura saranno presentate dagli esportatori, se del caso. Il modello di certificato di origine, modulo A, è aggiornato con la versione 2007 delle note relative al modello poichè tale versione contiene un elenco aggiornato dei paesi che accettano i certificati di origine, modulo A, ai fini del sistema SPG.
L'accesso al sistema SPG è subordinato alla condizione che i paesi beneficiari mettano in atto e mantengano le necessarie strutture amministrative e i sistemi di attuazione e gestione delle regole d'origine SPG e delle procedure di origine, comprese eventualmente le disposizioni necessarie per l'applicazione del cumulo. Le autorità competenti dei paesi beneficiari sono in tal senso tenute a collaborare con la Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea.
Il testo delle regole d'origine SPG è disponibile online. Una versione aggiornata in lingua inglese della Guida per gli utenti per le regole d'origine SPG dovrebbe essere disponibile online entro il 31 dicembre 2010 al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_839_en.htm.

Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis



Reg. (CE) 18 novembre 2010, n. 1063/2010
Reg. (CE) 22 luglio 2008, n. 732/2008, art. 5
Reg. (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93, artt. 67-97

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