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lunedì 17 gennaio 2011

E' legittimo il licenziamento del dipendente che che timbra il cartellino marcatempo di una collega di lavoro











Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 07.12.2010, n. 24796
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato il 4.02.2003. #################, premesso di avere lavorato alle dipendenze della ################# S.r.################# dal 2.05.997 al 17.07.2000 e di essere stato licenziato, con lettera del 17 - 18 luglio 2000, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina l’anzidetta società per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenti statuizioni di carattere restitutorio, risarcitorio e retributivo.
La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
All’esito dell’istruzione, escussi i testi di parte ricorrente ammessi e ritenuta la tardività delle istanze istruttorie della convenuta società, il Giudice del Lavoro adito con sentenza dell’11.05.2004 accoglieva il ricorso.
Tale decisione, appellata dalla S.r.################# ################# , è stata riformata dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 77 del 2006, che ha rigettalo la domanda del D., con compensazione delle spese del doppio grado.
La Corte ha ritenuto, in via preliminare, ammissibili le richieste istruttorie della società spiegate in sede di memoria difensiva in primo grado, non ravvisando tardività della costituzione in giudizio della stessa società, avvenuta il 13 settembre 2003, nel termine stabilito dall’art. 416 c.p.c., ossia dieci giorni prima dell’udienza di discussione.
Nel merito la Corte ha disatteso il ricorso del D. e ritenuto legittimo il licenziamento allo stesso intimato dall’appellante società, essendo emerso che il lavoratore il giorno (…) aveva timbrato il cartellino - nell’apposito apparecchio marcatempo - della lavoratrice #################, e quindi posto in essere una condona idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Tale condotta, ad avviso della Corte, costituiva giusta causa di licenziamento, in quanto evidenziava un deliberalo e volontario inganno in danno della datrice di lavoro.
Contro la sentenza di appello il D. ricorre per cassazione con tre motivi.
La società ################# resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 416 c.p.c., del D.################# n. 245 del 2002, (convertito nella ################# n. 286 del 2002), dell’O.P.C.M. del 10.04.2003 (proroga della sospensione fino al 30.06.2003), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Al riguardo il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di appello ha dato ingresso alle richieste istruttorie della ################# contenute nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado ed inammissibili, in quanto spiegate tardivamente rispetto all’udienza di discussione del 25.03.2003. termine prorogato al 1.07.2003, a nulla rilevando che il giudice di primo grado avesse disposto rinviii della prima udienza.
Il motivo e infondato.
Dall’esame degli atti risulta che la prima udienza di comparizione del 25.03.2003, ricadente nel periodo di sospensione ai sensi del D.################# n. 245 del 2002, venne rinviata al 29.04.2003 e successivamente, prorogati i termini di sospensione per effetto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2003 n. 3279, venne fissata dal primo giudice udienza di discussione per il 23 settembre 2003.
Corretta e logica è quindi la statuizione contenuta nella impugnata sentenza circa la tempestività della costituzione della società avvenuta il 13 settembre 2003, ossia dieci giorni prima dell’anzidetta udienza di discussione ex art. 416 c.p.c., e l’ammissibilità delle richieste istruttorie spiegate in sede di memoria difensiva dalla stessa società. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: mentre con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il D. rileva che il giudice di appello in modo erroneo ha valutato la condotta a lui ascritta, sulla base della quale è stato fondato il provvedimentio) espulsivo, osservando che tale condotta, sotto il profilo dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo, non denotava una gravità dell’infrazione tale da comportare la massima sanzione del licenziamento.
Il D. aggiunge che in ogni caso) non era stata fornita alcuna prova dell’esistenza di elementi integranti il tentativo di truffa ed era risultato che la timbratura del cartellino di una operaia da parte di esso ricorrente si era verificata quando la stessa si trovava a pochi passi da lui. Dal che l’insussistenza di un ingiusto profitto per sé e per gli altri.
Le esposte censure sono prive di pregio e vanno disattese.
I giudici di merito, come già detto, hanno proceduto ad un attento esame degli addebiti contestati al lavoratore rilevando che lo stesso all’entrata meridiana presso l’opificio della datrice di lavoro del (…) timbrò il cartellino, nell’apposito apparecchio marcatempo, della lavoratrice #################, che trovavasi in quel momento nell’area di parcheggio dello stabilimento industriale. Tale condotta è stata valutata dagli stessi giudici idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto tra le parti, evidenziando il deliberato e volontario tentativo di trarre in inganno la datrice di lavoro.
In questo modo i giudici di merito hanno ricostruito, anche sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, la condotta del ricorrente in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) ponendo in rilevo la gravità dei fatti e la proporzionalità tra essi e la sanzione inflitta, per essere venuta meno la fiducia del datore di lavoro nell’operato del dipendente (in tal senso ex plurimis Cass. sentenza n. 14507 del 29 settembre 2003; Cass. sentenza n. 6609 del 28 aprile 2003).
A tale valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, il ricorrente ha opposto un diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimità. 3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 34,00 oltre Euro 3.500,00, per onorari ed oltre IVA, CAP e spese generali.
Depositata in Cancelleria il 07.12.2010




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