Ministero dell'economia e delle finanze
D.M. 24-10-2014 n. 181
Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2014, n. 288.
D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 (1).
Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2014, n. 288.
(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 6 ottobre 1958, n. 106679, recante «Capitolato generale d'oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali interessanti il vestiario, i mobili e il casermaggio della Guardia di finanza»;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277, concernente «Regolamento recante il capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (3), recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68», e, in particolare, l'articolo 7, il quale prevede che la Guardia di finanza può formulare propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti, nel rispetto del predetto Codice e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE» e, in particolare, l'articolo 16 e seguenti, recanti la disciplina delle procedure di scelta dei contraenti;
Considerata la necessità di adottare un nuovo Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza che tenga conto delle modifiche operate dal «Codice dei contratti pubblici» e dal relativo Regolamento di esecuzione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-7116 del 25 luglio 2014;
ADOTTA
il seguente regolamento:
(3) In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82».
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato d'oneri si applicano alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi, acquisite a livello sia centrale che periferico, occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché il Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente Capitolato, si intende per:
a) «Codice», il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
b) «Regolamento», il regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
c) «Legge di Contabilità generale dello Stato», il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
d) «Organo tecnico», l'organo del Comando Generale della Guardia di finanza o dell'Ente amministrativo della Guardia di finanza competente in relazione alla specifica progettualità;
e) «Amministrazione», il Corpo della Guardia di finanza;
f) «Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)», l'organismo di cooperazione transnazionale, di cui al Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 e al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, rivolto agli operatori economici europei appartenenti almeno a due Stati membri diversi e volto a facilitare e sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività ed esperienze;
g) «Operatore economico», la persona fisica, la persona giuridica o l'ente senza personalità giuridica - ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) - che offre sul mercato la fornitura di beni ovvero la prestazione di servizi;
h) «contraente», l'operatore economico che stipula un atto negoziale con l'Amministrazione;
i) «organo di verifica», il direttore dell'esecuzione contrattuale o la commissione appositamente nominata per effettuare la verifica di conformità dell'esecuzione;
j) «documenti di gara», i documenti prodotti dall'Amministrazione utili per la selezione del contraente nell'ambito della procedura di gara.
Art. 3. Termini e loro computo
1. I termini indicati nei contratti, sia per l'Amministrazione che per l'operatore economico, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi.
2. Ove i termini sono indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario.
3. Ove sono indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
4. Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.
Art. 4. Norme regolatrici dei rapporti contrattuali
1. I rapporti contrattuali sono regolati:
a) dal Codice e dal Regolamento;
b) dalla «Legge di Contabilità generale dello Stato» e dal relativo Regolamento di attuazione, di cui al Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto compatibili con le norme del Codice e del Regolamento;
c) dalle disposizioni del presente Capitolato, ove richiamato nel bando o nella lettera di invito;
d) dalle disposizioni previste dagli appositi disciplinari tecnici, ove richiamati nel bando o nella lettera di invito;
e) dalle clausole del contratto;
f) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.
Art. 5. Determinazione a contrarre
1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento degli appalti, con determinazione a contrarre, l'Amministrazione individua:
a) gli elementi essenziali del contratto;
b) la procedura di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte;
c) nel caso di procedura negoziata, le ragioni che ne giustificano il ricorso;
d) la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti;
e) la copertura finanziaria, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio, e comunque delle fonti previste per l'intera esecuzione del contratto;
f) il Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 6. Definizione delle specifiche tecniche
1. L'Organo tecnico redige le specifiche tecniche e gli altri documenti tecnici necessari per la definizione dell'oggetto del contratto, anche ai fini della verifica dell'esecuzione.
2. I documenti di cui al comma 1 sono allegati al contratto, richiamati nel bando di gara nonché nel relativo disciplinare.
Art. 7. Bando di gara
1. Il bando di gara individua le prescrizioni che disciplinano la specifica procedura di affidamento delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi. Esso contiene gli elementi indicati come obbligatori dalla legge, nonché ogni altro dato ritenuto utile dall'Amministrazione.
2. L'Amministrazione può prevedere nel bando di gara la possibilità di utilizzare le eventuali economie da ribasso d'asta per l'acquisto, mediante lo stipulando contratto, di ulteriori quantità di beni o servizi in fornitura, fino a concorrenza della somma posta a base d'asta.
3. Il bando è pubblicato secondo le modalità previste dalla legge. Ove necessario, l'Amministrazione prevede forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle obbligatorie.
4. In caso di eventuale contrasto tra le previsioni del bando e quelle contenute negli altri documenti di gara, prevale il bando di gara.
Art. 8. Disciplinare di gara
1. In caso di indizione di gare a procedura aperta o ristretta, di ricorso all'accordo quadro o al dialogo competitivo, l'Amministrazione può redigere il disciplinare di gara, nel quale sono indicate le disposizioni necessarie a fornire agli operatori economici gli elementi essenziali con cui sarà individuato il futuro contraente.
2. In particolare, il disciplinare indica:
a) gli atti di gara, le relative modalità di svolgimento e la tempistica;
b) le definizioni, relativamente alla terminologia utilizzata nel bando;
c) le norme di legge applicabili alla procedura;
d) l'oggetto dell'appalto, con rinvio alle specifiche tecniche;
e) i requisiti di idoneità per l'ammissione e le relative modalità di attestazione;
f) le modalità e i termini di presentazione delle offerte e della documentazione amministrativa necessaria;
g) le cauzioni da prestare e i relativi termini;
h) i criteri di selezione delle offerte;
i) nel caso di procedura con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta, il peso attribuito a ciascuno di essi, nonché i criteri secondo cui la Commissione giudicatrice attribuisce i punteggi a ciascuna offerta, prevedendo, in relazione a tali criteri, idonee motivazioni analiticamente formulate in ordine all'oggetto dell'appalto;
l) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse;
m) le modalità di versamento delle spese contrattuali.
Art. 9. Forniture conformi a campioni
1. I documenti di gara possono prevedere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni indicati dall'Amministrazione. In tal caso, i campioni, modelli o disegni, muniti del sigillo o del marchio dell'Amministrazione, sono posti in visione, prima della decorrenza dei termini per la presentazione dell'offerta, nei luoghi, giorni e ore indicati nel bando di gara.
Art. 10. Presentazione di campioni della fornitura
1. Nel caso di gara con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara possono prevedere che l'offerta tecnica sia corredata da un campione della fornitura, indicando le relative modalità e termini di presentazione.
2. I campioni, debitamente autenticati, sono oggetto di valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 25, comma 1.
3. La restituzione dei campioni è richiesta dall'operatore economico offerente entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva. In caso contrario, l'Amministrazione non ne garantisce la restituzione.
4. I documenti di gara possono prevedere che, al termine delle operazioni di gara, i campioni non sono restituiti agli offerenti.
Art. 11. Comunicazioni in ordine ai mancati inviti, alle esclusioni e all'aggiudicazione
1. L'Amministrazione effettua le comunicazioni agli operatori economici mediante posta elettronica certificata.
Art. 12. Scelta della procedura di aggiudicazione
1. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 20, relativa agli acquisti effettuati tramite Consip S.p.A. o altre centrali di committenza, l'Amministrazione adotta, per l'acquisizione di beni e servizi, le procedure indicate nel Codice e, in relazione a specifici comparti, nella relativa normativa di settore.
2. Nel caso di ripetizione di servizi analoghi e consegne complementari, la scelta tra la procedura negoziata, ricorrendone i presupposti previsti dal Codice, e le altre procedure concorsuali tiene conto, altresì:
a) del grado di soddisfazione in ordine alle prestazioni ovvero alle forniture rese dall'originario aggiudicatario;
b) della possibilità di ottenere sul mercato condizioni più vantaggiose;
c) delle evoluzioni eventualmente intervenute nell'ambito dei processi e dei prodotti oggetto del contratto.
Art. 13. Scelta del criterio di selezione delle offerte
1. In caso di affidamento di servizi o forniture standardizzati per i quali sono già individuate le caratteristiche qualitative e le modalità di esecuzione, si ricorre al criterio del prezzo più basso.
2. Nel caso in cui è necessario acquisire proposte tecniche utili a individuare, mediante la valutazione qualitativa delle offerte, la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, si può ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 14. Disposizioni relative alla procedura aperta e ristretta
1. Nell'ambito delle procedure aperta e ristretta, il bando di gara può prevedere che non si procede ad aggiudicazione nel caso di una sola o di due sole offerte valide. In tal caso non si procede alla relativa apertura dei plichi contenenti le offerte.
2. Ai fini dell'inserimento della clausola di cui al comma 1, l'Amministrazione tiene conto del numero degli operatori economici sul mercato di riferimento, del livello di partecipazione a precedenti gare svolte nel medesimo settore, dell'urgenza o meno di addivenire all'aggiudicazione e della necessità di garantire la massima partecipazione degli operatori economici.
3. Indipendentemente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il bando di gara deve sempre prevedere che ove l'Amministrazione valuti le offerte non convenienti, cioè non rispondenti alle sue esigenze in termini di economicità o non idoneità in relazione all'oggetto del contratto, può decidere, con provvedimento motivato, comunicato agli operatori economici interessati, di non procedere alla aggiudicazione di nessuna offerta.
4. Nell'ambito della procedura ristretta, l'Amministrazione:
a) indica nel bando e nel disciplinare di gara, quando predisposto, tutte le informazioni necessarie agli operatori economici per la presentazione della domanda di partecipazione e, in particolare, i requisiti di qualificazione richiesti e il termine per la sua presentazione;
b) verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute e invita tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione. La lettera di invito contiene tutte le informazioni necessarie agli operatori economici per la presentazione dell'offerta.
Art. 15. Disposizioni relative alla procedura negoziata
1. Ai fini del ricorso alla procedura negoziata previa pubblicazione di bando, le offerte si considerano:
a) irregolari, quando non rispondono ai requisiti di forma richiesti dal bando;
b) inammissibili, quando non sono conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste dall'Amministrazione.
2. Ai fini del ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando:
a) l'unicità dell'operatore economico disponibile sul mercato è attestata dall'Organo tecnico proponente e riscontrata mediante l'esperimento di apposita indagine di mercato ovvero attraverso elementi oggettivi;
b) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose è necessario che:
- il prezzo sia inferiore al miglior prezzo di mercato e a parità di condizioni tecniche;
- la cessazione dell'attività sia rilevabile da un atto giuridico di fallimento, di messa in liquidazione, anche volontaria, di concordato preventivo o di amministrazione straordinaria.
Art. 16. Disposizioni relative al dialogo competitivo
1. La fase del dialogo è condotta in maniera riservata con ciascun operatore economico selezionato, discutendo gli aspetti relativi esclusivamente alle soluzioni proposte, senza entrare nel merito di quelle concorrenti.
2. La fase del dialogo si conclude con esito:
a) positivo, quando l'Amministrazione individua soluzioni idonee alle proprie esigenze. In tal caso, l'Amministrazione invita i partecipanti a presentare le offerte finali, che contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione dell'appalto. L'aggiudicazione avviene con gara attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b) negativo, quando l'Amministrazione ritiene che nessuna delle soluzioni proposte soddisfa le proprie necessità. In tal caso, con provvedimento motivato, l'Amministrazione informa tempestivamente i partecipanti, ai quali, ai sensi dell'articolo 58, comma 11, del Codice, non spetta alcun indennizzo o risarcimento.
Art. 17. Disposizioni relative all'accordo quadro
1. L'accordo quadro può essere utilizzato qualora l'Amministrazione deve approvvigionarsi di beni o servizi per soddisfare fabbisogni di lungo periodo, non superiore a quattro anni, per quantità da determinare nel corso del suddetto periodo.
2. L'accordo quadro:
a) vincola il contraente all'esecuzione delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi in favore dell'Amministrazione secondo le condizioni ivi stabilite;
b) non vincola l'Amministrazione all'acquisto delle quantità di beni o servizi, presuntivamente stimate nell'ambito dell'accordo, se non ne ha necessità.
Art. 18. Disposizioni relative al sistema dinamico di acquisizione e ad altre procedure di affidamento gestite interamente con strumenti elettronici
1. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione gestito interamente mediante strumenti elettronici, per acquisti di beni e servizi di uso corrente, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze dell'Amministrazione. Esso è limitato nel tempo e aperto, per tutta la sua durata, a qualsivoglia operatore economico che soddisfa i criteri di selezione e che ha presentato un'offerta indicativa conforme al bando di gara.
2. Il ricorso ad aste elettroniche o ad altri sistemi elettronici utili allo svolgimento delle procedure di selezione delle offerte è ammesso avvalendosi degli strumenti tecnologici, disponibili sul mercato in relazione al livello di progresso raggiunto, che garantiscono il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.
Art. 19. Disposizioni relative ai servizi e forniture in economia
1. I servizi e le forniture in economia riguardano acquisizioni per valori sotto la soglia stabilita nell'articolo 125, comma 9, del Codice, adeguati in relazione alle modifiche delle soglie, secondo le procedure disciplinate dal Codice.
2. Il Comandante dell'Ente amministrativo o altro soggetto individuato dall'Amministrazione titolare del potere di spesa autorizza il ricorso alla procedura in economia.
3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia indica:
a) l'esigenza da soddisfare;
b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
c) l'importo presunto della spesa;
d) ove possibile, il capitolo di imputazione della spesa.
4. Il procedimento di acquisizione è posto in atto dal funzionario individuato dall'Amministrazione, il quale adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti preparatori e quelli di spesa, anche a rilevanza esterna.
Art. 20. Gli acquisti mediante Consip S.p.A. e altre centrali di committenza
1. Il ricorso alla centrale di committenza pubblica Consip S.p.A. o alle centrali di committenza regionali, istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è obbligatorio nei limiti e nei termini previsti dalla legge in relazione alle categorie merceologiche rientranti nel sistema delle convenzioni quadro stipulate dalle citate centrali di committenza.
2. Fermi restando i casi di ricorso obbligatorio alle convenzioni di cui al comma 1, nei limiti e nei termini ivi previsti, l'Amministrazione procede, altresì, all'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle suddette centrali di committenza regionali.
Art. 21. Gli inviti a presentare offerte
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara, l'Amministrazione, mediante posta elettronica certificata, invita gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato la fase di prequalificazione, risultando in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara, a presentare le offerte.
L'invito contiene gli elementi specificamente previsti dalle norme del Codice nonché quelli ritenuti utili dall'Amministrazione.
2. Con riferimento al dialogo competitivo, l'Amministrazione predispone due distinti inviti, con cui:
a) nella prima fase della procedura, invita a partecipare al dialogo gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta;
b) nella fase di gara successiva alla conclusione del dialogo, invita ciascun operatore economico a presentare la propria offerta.
3. Nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, l'Amministrazione, mediante posta elettronica certificata, rende nota l'intenzione di aggiudicare un appalto e fissa l'insieme delle prescrizioni e delle regole per la partecipazione e lo svolgimento della fase di negoziazione.
L'invito contiene, ove previsto, il criterio di aggiudicazione nonché gli elementi essenziali della prestazione richiesta, i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità per la presentazione delle offerte.
Art. 22. I partecipanti
1. Gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici sono i soggetti indicati agli articoli 34 e 47 del Codice.
2. Salvo i casi in cui è possibile l'utilizzo delle autocertificazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli operatori economici di cui al comma 1 si qualificano producendo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Il bando di gara indica espressamente la documentazione che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 innanzi citato, deve essere resa mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di imprese, ferme restando le condizioni di partecipazione previste dalla legge, il bando di gara indica:
a) i requisiti che devono essere posseduti a pena di esclusione dagli operatori economici partecipanti e quelli che è sufficiente siano posseduti da una sola delle imprese raggruppate o consorziate;
b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, la prestazione principale e quella secondaria;
c) l'obbligo per i concorrenti di specificare nelle proprie offerte il riparto in termini qualitativi e quantitativi delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa.
4. Nessuna eccezione relativa a vicende interne al raggruppamento temporaneo o al consorzio di imprese può essere sollevata nei confronti dell'Amministrazione al fine di ottenere esenzioni dal regime di responsabilità per inadempimento.
Art. 23. La partecipazione alla gara: i requisiti
1. Per l'esecuzione di pubblici appalti, i requisiti di ordine generale previsti dal Codice sono posseduti dagli operatori economici partecipanti sin dal momento della partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto, nonché dai subappaltatori per tutta la durata del rapporto negoziale con il contraente.
2. Nella valutazione in ordine alla gravità dei reati di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del Codice, l'Amministrazione tiene conto congiuntamente dei seguenti elementi:
a) i profili oggettivi e soggettivi;
b) il tempo in cui il reato è commesso;
c) la natura e misura della pena.
Art. 24. Il subappalto e la subfornitura
1. Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dal Codice e dal Regolamento.
2. Il contraente può, altresì, avvalersi, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa, di forniture di beni o prestazioni di servizi rese da altri operatori economici.
3. Resta in ogni caso invariata la responsabilità del contraente, il quale risponde direttamente del preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subappaltatore o del subfornitore, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei danni.
4. Il contraente, nei contratti di subappalto e, ove stipulati in forma scritta, nei contratti di subfornitura, inserisce la clausola secondo cui il subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare si impegna a:
a) comunicare allo stesso contraente, oltre che all'Amministrazione, entro sette giorni dalla loro accensione o destinazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al contratto con strumenti di incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, riportando sugli stessi il Codice Identificativo Gara relativo al contratto e, ove previsto, il Codice Unico Progetto.
5. Nel contratto di subappalto o subfornitura, ciascuna parte si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'eventuale inadempimento della controparte agli obblighi di cui al presente articolo.
6. La possibilità di ricorrere a subappaltatori o subfornitori è preclusa se è accertata dall'Amministrazione, in capo agli stessi, la carenza anche solo di uno dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'articolo 38 del Codice.
7. Se è accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto; in tal caso, si applica l'articolo 52, commi 3, 5 e 6.
Art. 25. Gli organi deputati a svolgere le operazioni di gara
1. Nel caso di gara ad aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'Amministrazione nomina apposita Commissione giudicatrice per la selezione della migliore offerta tra quelle presentate.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono selezionati tra gli appartenenti all'Amministrazione in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate alla natura e all'oggetto dell'appalto. Nel caso in cui tra gli appartenenti all'Amministrazione non vi siano soggetti in possesso delle competenze specialistiche necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni di gara, la Commissione è integrata da componenti esterni nominati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
3. Con il medesimo atto di cui al comma 1, l'Amministrazione nomina altresì i commissari supplenti nel rispetto dei criteri previsti dal Codice per la nomina dei componenti titolari.
4. Prima dell'apertura dei plichi contenenti le offerte, la Commissione giudicatrice verifica la documentazione amministrativa presentata sulla base di quanto prescritto dal bando o dal disciplinare di gara.
5. Nelle procedure concorsuali, l'Amministrazione può affidare il riscontro della documentazione amministrativa, di cui al comma 4, a una diversa Commissione, appositamente nominata e composta da personale appartenente all'Amministrazione medesima.
6. Ai componenti delle Commissioni di cui ai commi 1 e 5 non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.
Art. 26. Procedura di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
1. Nell'ambito delle procedure di gara con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nel giorno fissato dal bando la Commissione, ove nominata ai sensi dell'articolo 25, comma 5, ovvero il Responsabile unico del procedimento, in seduta pubblica, riceve la documentazione pervenuta e provvede a:
a) determinare l'irricevibilità della documentazione pervenuta oltre i termini;
b) verificare che la documentazione è stata trasmessa secondo i criteri previsti dal bando, provvedendo alla relativa autenticazione mediante apposizione di firma;
c) effettuare la verifica della documentazione amministrativa, deliberando l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, ovvero richiedendo, nei casi in cui la legge la ammetta, l'integrazione documentale;
d) sorteggiare i concorrenti chiamati a comprovare i requisiti autocertificati;
e) rinviare a una successiva seduta l'apertura delle offerte, informando i concorrenti in merito alle modalità di custodia delle stesse.
2. Nel giorno stabilito, la Commissione ovvero il Responsabile unico del procedimento:
a) rende pubbliche le risultanze dell'attività di verifica dei requisiti, determinando l'eventuale esclusione dei concorrenti;
b) apre le offerte economiche, dando lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del relativo ribasso percentuale;
c) dichiara, in presenza di offerte che appaiono anormalmente basse, l'avvio del relativo procedimento di verifica, rinviando, in tal caso, a una successiva seduta pubblica le attività di cui alla lettera d);
d) previa eventuale esclusione delle offerte risultate anomale, delibera l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
Art. 27. Procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
1. Nell'ambito delle procedure di gara con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il giorno fissato dal bando di gara, la Commissione, ove nominata ai sensi dell'articolo 25, comma 5, ovvero il Responsabile unico del procedimento riceve la documentazione pervenuta dai concorrenti e, in seduta pubblica:
a) determina l'irricevibilità della documentazione pervenuta oltre i termini;
b) verifica che la documentazione è stata trasmessa secondo i criteri previsti dal bando e provvede alla relativa autenticazione mediante apposizione di firma;
c) effettua la verifica della documentazione amministrativa, deliberando l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, ovvero richiedendo, nei casi in cui la legge la ammetta, l'integrazione documentale;
d) sorteggia i concorrenti chiamati a comprovare i requisiti autocertificati;
e) rinvia a una successiva seduta pubblica l'apertura delle offerte tecniche, informando i concorrenti in merito alle modalità di custodia delle stesse.
2. Nel giorno stabilito, la Commissione ovvero il Responsabile Unico del Procedimento:
a) rende pubbliche le risultanze dell'attività di verifica dei requisiti, determinando l'eventuale esclusione dei concorrenti;
b) apre le offerte tecniche, per constatarne la regolarità formale e determinarne l'autenticazione mediante apposizione di firma;
c) rinvia a una successiva seduta pubblica l'apertura delle offerte economiche, informando i concorrenti in merito alle modalità di custodia delle stesse.
3. Le attività di valutazione dell'offerta tecnica sono svolte dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 25, comma 1, in seduta riservata.
4. Nel giorno stabilito, la Commissione giudicatrice ovvero il Responsabile Unico del Procedimento:
a) rende pubbliche le risultanze dell'attività di valutazione delle offerte tecniche;
b) apre le offerte economiche, dando lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del relativo ribasso percentuale;
c) attribuisce i punteggi all'offerta economica; qualora complessa, questa attività può essere rinviata a una successiva seduta riservata. In tal caso, la Commissione giudicatrice rinvia a una successiva seduta pubblica la comunicazione dei punteggi complessivi totalizzati dai concorrenti;
d) dichiara, in presenza di offerte che appaiono anormalmente basse, l'avvio del relativo procedimento di verifica, rinviando, in tal caso, a una successiva seduta pubblica le attività di cui alla lettera e);
e) previa eventuale esclusione delle offerte risultate anomale, delibera l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto.
Art. 28. Le formalità nella presentazione dei documenti
1. Il bando di gara indica i termini e le modalità di presentazione delle offerte e della documentazione amministrativa, specificando:
a) le modalità di trasmissione;
b) gli obblighi di intestazione e sottoscrizione dei documenti.
2. Sono escluse le offerte ritenute non conformi alle richieste specificate dall'Amministrazione e non presentate in forma chiara e univoca con riguardo al ribasso e al prezzo offerto nonché alla quantità e natura dei beni o servizi oggetto di offerta.
3. Le offerte pervenute oltre la scadenza dei termini non sono ammesse alla procedura di gara.
4. L'Amministrazione può prevedere nel bando l'utilizzazione non vincolante di un modello che gli operatori economici seguono per la presentazione dell'offerta economica e tecnica.
5. Le offerte economiche indicano, a pena di nullità, il ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta in termini percentuali, sia in lettere che in cifre, nonché i costi per la sicurezza. Non si tiene conto delle frazioni decimali oltre il centesimo.
6. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'importo più favorevole all'Amministrazione.
7. Nell'ipotesi di gara con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, in presenza di due o più offerte economiche equivalenti, la Commissione invita gli operatori economici interessati:
a) ove tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l'offerta nella stessa sede;
b) ove non tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l'offerta, stabilendo modalità e termini della ripresentazione.
8. Le offerte presentate non possono essere ritirate, modificate o integrate e restano valide per tutto il periodo di durata della procedura di gara, ovvero per il periodo indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito.
9. Non sono accettate le offerte vincolate da clausole nonché quelle recanti modifiche o restrizioni alle disposizioni del presente capitolato oppure a quelle contemplate nella documentazione ufficiale di gara.
Art. 29. La pubblicità delle operazioni di gara
1. Lo svolgimento delle sedute, tenute sia in forma pubblica che riservata, è documentato mediante verbale redatto a cura del membro della Commissione che svolge anche le funzioni di segretario.
2. Il verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione nonché dall'Ufficiale rogante, ove presente, reca:
a) l'indicazione dei soggetti partecipanti;
b) gli elementi identificativi della procedura di gara in corso;
c) la descrizione delle operazioni compiute durante la seduta;
d) gli eventuali rilievi e le osservazioni effettuati dai soggetti presenti.
Art. 30. Adempimenti preliminari alla stipula
1. L'Amministrazione non procede ad alcuna forma di rinegoziazione dell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Prima di procedere alla stipula del contratto, l'Amministrazione verifica l'eventuale presenza di una sostanziale differenza del prezzo o delle qualità tecniche del servizio o della fornitura oggetto della migliore offerta rispetto ai valori presenti nel mercato di riferimento.
Art. 31. La sottoscrizione del contratto
1. In ciascun contratto le parti stipulanti sono:
a) il Corpo della Guardia di finanza che è indicato con il termine “Amministrazione” ed è rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;
b) il fornitore di beni ovvero il prestatore dei servizi contraente, che è indicato con il termine “operatore economico” ed è rappresentato da persona legalmente abilitata a impegnarla e della quale sono specificate la qualifica e le generalità. La relativa documentazione è allegata al contratto.
2. L'operatore economico, sia nazionale che straniero, elegge domicilio legale:
a) in Roma, per i contratti accentrati;
b) nel luogo ove ha sede l'Ente amministrativo, per i contratti decentrati.
3. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) il numero di repertorio, la data e il luogo di stipulazione;
b) l'oggetto;
c) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la suddivisione delle quote di esecuzione;
d) una premessa che ripercorre le fasi di individuazione del contraente;
e) le parti stipulanti;
f) il prezzo globale del contratto, con specifica indicazione delle singole componenti e degli oneri fiscali;
g) gli estremi della garanzia definitiva;
h) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché l'assunzione, da parte del contraente, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
i) il Codice Identificativo Gara e, ove previsto, il Codice Unico Progetto;
l) le clausole che il contraente deve obbligatoriamente inserire negli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 32. Le spese contrattuali e gli oneri fiscali
1. Il contraente versa sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale o provinciale, la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, carta bollata, nonché per le spese di registrazione del contratto e di eventuali atti relativi, dovute secondo le leggi in vigore; l'attestazione del versamento è tempestivamente prodotta all'Ufficiale rogante, se presente.
2. Gli oneri contrattuali sono comunicati, all'atto della stipula del contratto, dall'Amministrazione al contraente, il quale, entro cinque giorni dalla comunicazione, versa la somma dovuta.
3. Se il versamento avviene in ritardo, l'importo è aumentato degli interessi legali di mora, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, commisurati alla durata del ritardo. In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali di mora, dalla cauzione definitiva ovvero in sede di primo pagamento relativo al contratto.
Art. 33. Materiali di proprietà dell'Amministrazione
1. Se, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore sono affidati materiali di proprietà dell'Amministrazione, lo stesso assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore presta speciale cauzione, nelle forme previste dalla normativa vigente, il cui importo è rapportato al valore dei materiali affidatigli.
2. L'eventuale consegna dei materiali dell'Amministrazione, da impiegarsi nelle lavorazioni, risulta da un verbale di consegna redatto dal direttore dell'esecuzione, ove nominato, o dal consegnatario dei citati materiali e firmato per accettazione dal contraente. In quest'ultimo caso, il consegnatario avvisa, per iscritto, il direttore dell'esecuzione dell'avvenuta consegna. Se non diversamente stabilito nel contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese del contraente nelle località indicate dall'Amministrazione.
Art. 34. L'approvazione del contratto
1. Il contratto vincola il contraente dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che è stato approvato nei modi di legge ed il relativo decreto di approvazione è stato registrato, ove previsto, presso gli organi di controllo.
2. Fino alla verifica di tali condizioni non si procede all'avvio dell'esecuzione contrattuale, salvi i casi previsti dal Regolamento.
3. Il decreto che approva il contratto contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi della determinazione a contrarre;
b) gli estremi del verbale di aggiudicazione provvisoria e del decreto di aggiudicazione definitiva, ove previsti in relazione alla procedura utilizzata;
c) i dati relativi al contraente;
d) le specifiche della garanzia prestata;
e) il numero di repertorio e la data di stipulazione del contratto, la prestazione contrattuale ed il relativo importo al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
f) il dispositivo, contenente l'approvazione del contratto nonché il relativo impegno contabile, con indicazione, ove possibile, del capitolo di bilancio su cui imputare la relativa spesa.
4. In caso di mancata approvazione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento, salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3.
Art. 35. L'avvio dell'esecuzione
1. Salvo diversa previsione contrattuale, il termine per l'esecuzione del contratto decorre dal giorno successivo alla ricezione, da parte del contraente, della comunicazione dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo o, ove non prevista la registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto.
2. A tal fine, il responsabile unico del procedimento ovvero il direttore dell'esecuzione contrattuale, all'uopo appositamente autorizzato, comunica al contraente, con la modalità prevista dall'articolo 11, la registrazione del decreto approvativo del contratto o, ove non prevista la registrazione, l'approvazione del contratto.
3. In ogni caso, l'avvio dell'esecuzione ha luogo non oltre quindici giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo, ove prevista, ovvero dalla data di approvazione del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di accettazione dell'offerta.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2 sono fornite al contraente tutte le istruzioni e le direttive necessarie per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
5. Se la natura o la complessità dell'appalto lo richiede, il direttore dell'esecuzione redige, in contradditorio con l'esecutore, un verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento.
Art. 36. L'esecuzione anticipata
1. Nei casi previsti dal Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento può disporre, dopo l'aggiudicazione definitiva, l'esecuzione anticipata della prestazione.
2. Il provvedimento di esecuzione anticipata è comunicato al contraente con la modalità prevista dall'articolo 11; i termini per l'esecuzione anticipata della prestazione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del contraente.
3. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto o, ove non prevista la registrazione, di mancata approvazione del contratto, il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.
Art. 37. Il direttore dell'esecuzione
1. Il direttore dell'esecuzione è il soggetto nominato dall'Amministrazione ed incaricato di svolgere la vigilanza e il controllo dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Per esigenze organizzative, il direttore dell'esecuzione può avvalersi, in ciascuna fase del procedimento, di assistenti cui affidare, sotto la propria vigilanza, alcune delle attività di propria competenza. Detti assistenti, nominati con provvedimento dell'Amministrazione, sono individuati nell'ambito degli organi tecnici ovvero di quelli fruitori dei servizi.
3. Il direttore dell'esecuzione:
a) comunica all'operatore economico l'avvio dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 35;
b) dirige e coordina l'insieme delle attività connesse all'esecuzione del contratto;
c) provvede al controllo tecnico-contabile delle prestazioni oggetto del contratto;
d) ordina, se necessario, la sospensione dell'esecuzione e dei termini contrattuali in presenza di particolari circostanze che ne impediscono il regolare svolgimento;
e) redige il verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione;
f) verifica se i materiali utilizzati presentano i requisiti richiesti, ordinandone, in caso contrario, la sostituzione. In tali casi il contraente non ha diritto a supplemento del prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di approntamento alla verifica di conformità;
g) attesta, ad avvenuto approntamento alla verifica di conformità, l'effettiva ultimazione della prestazione;
h) svolge la verifica di conformità delle prestazioni, se non è stata nominata un'apposita commissione.
Art. 38. I controlli
1. L'Amministrazione, attraverso il direttore dell'esecuzione e i suoi assistenti, ha la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni fase dell'esecuzione anche presso il contraente o presso terzi indicati dallo stesso, redigendo appositi verbali.
2. A tale scopo l'esecutore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla data dell'eventuale richiesta da parte del direttore dell'esecuzione, le informazioni necessarie all'esecuzione dei controlli, ivi compresa la sede degli stabilimenti ove avvengono le lavorazioni.
3. L'impedimento ingiustificato o il rifiuto da parte del contraente di consentire il controllo, o comunque di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, è considerato inadempimento e può comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
4. I controlli sono effettuati alla presenza del contraente, ovvero di suoi incaricati, che sottoscrivono i relativi verbali.
5. I controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono il contraente da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità.
6. Se dai controlli effettuati il contraente risulta inadempiente nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida, senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità. La diffida costituisce elemento informativo per l'Amministrazione ai fini della valutazione sull'eventuale malafede o grave negligenza commessa dal contraente nel corso dell'esecuzione contrattuale.
Art. 39. La sospensione dell'esecuzione
1. Ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del Regolamento, la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto può essere disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità connesse ai compiti d'istituto dell'Amministrazione.
2. Tra le circostanze speciali di cui all'articolo 308, comma 2, del Regolamento, rientrano le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità delle prestazioni in acquisizione.
3. Il provvedimento che dispone la sospensione contiene specifica e adeguata motivazione circa la sussistenza e il contenuto delle esigenze di cui ai commi 1 e 2.
Art. 40. Variazioni contrattuali
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114 del Codice e dall'articolo 311 del Regolamento, l'Amministrazione può richiedere al contraente, nel corso dell'esecuzione di un contratto, variazioni al medesimo in aumento o in diminuzione, relative alle prestazioni ovvero ai tempi di esecuzione del contratto originariamente previsti.
2. L'aumento o la diminuzione di cui al comma 1 sono autorizzati dall'autorità competente all'approvazione del contratto o da quella dalla stessa delegata, mediante apposito e motivato decreto.
3. Le variazioni di cui al comma 1 diventano efficaci se il decreto che le approva, emesso dall'autorità di cui al comma 2, viene registrato dai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.
4. Le variazioni di carattere non sostanziale che l'Amministrazione ha ritenuto opportune e che il direttore dell'esecuzione del contratto ha ordinato devono essere in ogni caso eseguite da parte del contraente a condizione che non mutino radicalmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del contraente maggiori oneri. In tal caso, previa autorizzazione dell'autorità di cui al comma 2, il direttore dell'esecuzione contrattuale stipula apposito verbale di variante con il contraente, immediatamente efficace tra le parti.
5. In caso di mancato accordo sulle variazioni eccedenti il quinto del valore contrattuale, il contratto può essere risolto, riconoscendo al contraente il corrispettivo, ai prezzi stabiliti nel contratto, relativo alle prestazioni eseguite e al materiale acquistato e non altrimenti impiegabile.
Art. 41. Modalità di approntamento
1. Il contratto indica i tempi, le modalità e il luogo di approntamento della verifica di conformità delle prestazioni.
2. Se la verifica di conformità è eseguita nello stabilimento dell'esecutore o presso terzi indicati dallo stesso, il contraente comunica all'Amministrazione la data di approntamento secondo le forme previste dall'articolo 77 del Codice e specificate dal contratto.
3. Se la verifica di conformità è eseguita nei luoghi di pertinenza dell'Amministrazione, la data di approntamento coincide con quella di introduzione dei materiali nei luoghi indicati in contratto. Il contraente comunica all'Amministrazione l'avvenuta consegna e il relativo approntamento della verifica di conformità, secondo le modalità di cui al comma 2, a eccezione del caso in cui il materiale consegnato deve successivamente essere posto in opera o reso funzionante. In tale circostanza, la data di approntamento coincide con quella di installazione e messa in funzionamento dei beni.
4. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Art. 42. Proroga dei termini di approntamento della verifica di conformità
1. Il contraente, se per causa di forza maggiore non può procedere all'approntamento nei termini contrattualmente stabiliti, comunica all'Amministrazione tempestivamente, e comunque entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine delle circostanze che hanno determinato il ritardo o l'impossibilità di eseguire il contratto, comprovando tali circostanze con valida documentazione.
2. Le cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione sono quelle specificamente indicate nel contratto, oltre a tutte le circostanze imprevedibili e inevitabili da parte del contraente, caratterizzate dall'assenza di colpa.
3. L'Amministrazione, accertata inoppugnabilmente la causa di forza maggiore, prolunga il termine di approntamento per un periodo pari a quello in cui la causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.
4. Ogni fatto dell'Amministrazione, anche se contrattualmente previsto, che obbliga il contraente a ritardare o sospendere l'esecuzione, può costituire motivo per lo spostamento dei termini. In assenza di comunicazioni al riguardo da parte dell'Amministrazione, il contraente richiede, tempestivamente e comunque entro cinque giorni dalla conoscenza dei fatti, lo spostamento dei termini.
5. Le richieste di proroga dei termini di approntamento della verifica di conformità sono comunque inoltrate tassativamente prima della scadenza del termine cui fanno riferimento ed espressamente accolte dall'Amministrazione.
6. In caso di mancata o tardiva comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione del mancato rispetto dei termini di approntamento.
Art. 43. Modalità di effettuazione della verifica di conformità
1. La verifica di conformità dell'esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto è condizione necessaria per consentire all'Amministrazione di sostenere l'onere della prestazione contrattuale. Se, per la natura delle prestazioni, la verifica di conformità non è possibile, la stessa è sostituita da un'attestazione di buona esecuzione.
2. L'organo di verifica comunica al contraente il luogo e il giorno della verifica di conformità, nonché le modalità di svolgimento della stessa, invitandolo a intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante. Se le funzioni dell'organo di verifica sono svolte da apposita Commissione, il predetto invito è trasmesso anche al direttore dell'esecuzione per gli eventuali contributi di competenza di cui al comma 7.
3. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di approntamento e si conclude non oltre sessanta giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini previsti dal contratto.
4. I materiali eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti dal contraente e, se possibile o non diversamente disciplinato, sono restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo le verifiche.
5. L'organo di verifica effettua le prove di verifica di conformità con ogni mezzo e con le più ampie facoltà per accertare la rispondenza dell'esecuzione alle prescrizioni fissate nel contratto.
6. Se necessario, il contraente mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la verifica di conformità, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti dal contratto.
7. L'organo di verifica si può avvalere anche dei risultati e delle prove effettuate durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, senza ripetere eventuali prove già documentate.
8. Se il contratto prevede la presentazione di campioni, accettati dall'Amministrazione, nel corso della verifica di conformità è accertata la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai requisiti espressi dai citati campioni; in tal caso, il contratto specifica la qualità ed i requisiti tecnici che i campioni devono possedere, indicando, altresì, modalità e termini di presentazione.
9. Se per le caratteristiche dell'oggetto contrattuale non è possibile la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni, l'Amministrazione può effettuare controlli a campione. Se il contratto non indica il numero di esemplari o la quantità di materiali da sottoporre a verifica, la stessa è effettuata su un campione significativo, in relazione alla natura e al valore dei beni, in modo da garantire comunque la completa verifica dell'esecuzione contrattuale. A tal fine, l'Amministrazione può altresì tenere conto delle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero delle documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
10. Le operazioni di verifica di conformità risultano sempre da specifico verbale, che è sottoscritto anche dal contraente o da un delegato, se le operazioni medesime si svolgono in contraddittorio.
11. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Art. 44. Esito delle prove di verifica di conformità
1. Con il verbale di cui all'articolo 43, comma 10, l'organo di verifica dà atto dell'accettazione delle forniture o servizi sottoposti a verifica, ovvero del loro rifiuto, laddove risultano non rispondenti alle prescrizioni del contratto.
2. Se sono riscontrati difetti di non lieve entità, tali da pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene o la qualità della prestazione, l'organo di verifica può dichiararne la rivedibilità, concedendo un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale il contraente provvede all'eliminazione del difetto. E’ fatta salva l'applicazione delle penalità alla scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità.
3. Se sono riscontrati difetti di lieve entità, tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene o la qualità della prestazione, l'organo di verifica può proporne, nel verbale, l'accettazione con sconto, salva l'applicazione delle previste penalità.
4. L'Amministrazione trasmette il verbale di cui all'articolo 43, comma 10, nella forma prevista dall'articolo 11, al contraente che, debitamente invitato, non ha presenziato alle prove di verifica ovvero, pur avendovi presenziato, non lo ha sottoscritto.
5. Il contraente che non concorda con l'esito delle prove di verifica può inviare controdeduzioni e documentazioni all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione o di ricezione del verbale, chiedendo contestualmente l'eventuale sospensione dei termini di cui al comma 2. L'organo di verifica, entro trenta giorni dalla ricezione, comunica al contraente le decisioni assunte, adeguatamente motivate.
6. La regolare verifica di conformità dei prodotti non esonera comunque il contraente da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che, sussistenti all'origine e non ascrivibili a cause esterne, non sono emersi al momento della citata verifica di conformità ma accertati in seguito. In tal caso il contraente è invitato dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, a eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per tali difetti o imperfezioni, a ogni effetto. In assenza del contraente, o dei suoi delegati, il verbale relativo fa egualmente stato contro di esso.
7. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Art. 45. Beni rifiutati
1. Se permane l'interesse dell'Amministrazione, i beni rifiutati sono sostituiti dal contraente entro un termine congruo fissato dall'organo di verifica, comunque non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformità aumentato della metà del termine previsto nel contratto. E' fatta salva l'applicazione delle penalità alla scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità.
2. I beni rifiutati alla verifica di conformità sono resi inequivocabilmente individuabili, con modalità adeguate alla tipologia dell'oggetto contrattuale, al fine di impedirne la ripresentazione, salvo che l'organo di verifica ritenga che l'oggetto possa essere utilmente rilavorato e ripresentato alle prove di verifica.
3. Se la verifica di conformità è svolta presso sedi dell'Amministrazione, gli oggetti rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione o di ricezione del verbale all'uopo redatto. Trascorso tale termine, fatta salva l'applicazione di eventuali penalità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimozione e all'immagazzinamento degli stessi, anche presso terzi, a rischio e spese del contraente, ovvero alla vendita, per conto del contraente, a rischio e spese dello stesso.
4. In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.
5. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Art. 46. Verifica della prestazione nelle procedure in economia
1. Per le spese di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 9, del Codice, la verifica di conformità è eseguita, nei termini previsti dall'articolo 43, comma 3, ovvero nei diversi termini indicati nel contratto, da personale dell'organo tecnico interessato per la procedura in economia. Le relative risultanze formano oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che effettuano la verifica di conformità.
2. Nei casi di cui all'articolo 325 del Regolamento, l'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
3. Le operazioni di verifica non possono essere effettuate dai dipendenti che hanno partecipato al procedimento di affidamento ed acquisto dei beni e servizi.
4. Il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige una dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese.
Art. 47. Consegna dei beni
1. Il contraente consegna i beni oggetto della prestazione, a proprio rischio e a proprie spese, nei luoghi e secondo le modalità stabilite in contratto, avvisando l'Amministrazione, nelle forme previste dall'articolo 77 del Codice, della data e dell'ora di ogni singola consegna e dell'avvenuta esecuzione della stessa qualora prevista presso locali non di pertinenza dell'Amministrazione.
2. Gli imballaggi devono essere conformi alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare nonché a quanto previsto in proposito dalle specifiche tecniche. Deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli rifiutati alla verifica di conformità.
3. L'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni oggetto di fornitura solo dopo la favorevole verifica di conformità e la successiva consegna.
4. Resta a carico del contraente il rischio di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei luoghi in cui è svolta la verifica di conformità, a eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.
5. Tali rischi sono assunti dall'Amministrazione soltanto dopo la data:
a) di favorevole verifica di conformità, se le relative operazioni si svolgono in luoghi di pertinenza dell'Amministrazione o di terzi da questa indicati;
b) di consegna nei luoghi indicati dal contratto, se le operazioni di verifica di conformità si svolgono nei luoghi di pertinenza del contraente.
6. Sono altresì a carico del contraente le spese di qualsiasi natura connesse alla consegna dei beni effettuata nei luoghi in cui hanno sede gli uffici o i magazzini indicati nel contratto, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui gli stessi sono aperti.
7. Possono essere previste consegne comprensive di installazione; in tal caso, il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti, secondo i criteri stabiliti nei contratti o nei capitolati d'oneri speciali.
8. Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti sono state consegnate, salvo che non sia diversamente stabilito in contratto.
9. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Art. 48. Consegne frazionate
1. Le quantità dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Il termine di consegna del lotto si considera rispettato quando tutto il materiale relativo a ciascun lotto viene consegnato.
2. L'Amministrazione può tuttavia accettare consegne frazionate, qualora previsto contrattualmente. In tal caso, la determinazione di eventuali penalità per ritardata consegna tiene conto dei valori dei materiali già consegnati.
Art. 49. Spostamento dei termini di consegna
1. Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Amministrazione.
2. In tali casi, il contraente, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, trasmette all'Amministrazione la documentazione di cui al comma 1 nonché comunica rispettivamente l'inizio e la fine delle circostanze che hanno determinato il ritardo o l'impossibilità di eseguire il contratto.
3. Qualunque fatto dell'Amministrazione che obbliga il contraente a sospendere le lavorazioni o a ritardarle, può costituire motivo per lo spostamento dei termini, previa valutazione dell'Amministrazione stessa. In assenza di comunicazioni al riguardo dell'Amministrazione, il contraente richiede, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti, lo spostamento dei termini.
4. In caso di assenza o ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione del mancato rispetto dei termini di consegna.
5. La presentazione di domande intese a ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non è sufficiente a interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.
Art. 50. Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa
1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito in contratto, il contraente garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti per un periodo di ventiquattro mesi dalla consegna, entro i quali è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dipendenti da vizi di costruzione o da difetti di materiali impiegati.
2. Fatto salvo il diverso termine stabilito in contratto, entro trenta giorni dalla contestazione dell'Amministrazione, il contraente elimina i difetti segnalati, riparando il bene o, ove necessario, sostituendolo con uno nuovo.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, se il contraente non ha adempiuto al proprio obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altri operatori economici, i lavori necessari a eliminare i difetti, addebitandone l'importo al contraente medesimo.
4. Se i difetti si manifestano in misura superiore al dieci per cento dei pezzi forniti, nel caso di contratti per forniture di beni di identiche caratteristiche, il contraente, a richiesta dell'Amministrazione, sottopone a verifica l'intera fornitura, per eliminare, a proprie spese, gli ulteriori difetti riscontrati. In tal caso, la durata della garanzia è aumentata di un periodo pari al tempo necessario al contraente per l'effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sull'intera fornitura.
Art. 51. Obbligo di manleva per la provvista di materiali protetti da privativa
1. Sono interamente ed esclusivamente a carico del contraente le responsabilità e gli oneri derivanti dall'utilizzo di materiali che risultano protetti da brevetti o da diritti di privativa. Il contraente, nell'obbligarsi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa, si impegna a manlevare l'Amministrazione stessa da tutte le conseguenze dannose che derivano dall'eventuale controversia. L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto pagando quanto già verificato, accettato e consegnato nonché di agire per il risarcimento del danno.
2. L'obbligo di cui al comma 1 permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria è intentata dopo la conclusione del contratto.
3. Il contraente comunica immediatamente all'Amministrazione eventuali pretese di terzi relative all'utilizzo di materiali protetti da brevetti o alla violazione di diritti di privativa, ferma restando la sua esclusiva responsabilità.
Art. 52. Inadempimenti
1. Il direttore dell'esecuzione, nell'ambito delle proprie competenze, comunica all'Amministrazione l'eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente. L'Amministrazione, assegna al contraente un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le proprie giustificazioni. Trascorso detto periodo, o in caso di giustificazioni ritenute non soddisfacenti, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento può:
a) dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione;
b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte di esso non eseguita, affidando a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le prestazioni non eseguite, ricorrendo anche alle procedure in economia, laddove possibile, ovvero rivolgersi fino al quinto classificato che ha presentato offerta valida. In tali casi si provvede all'incameramento della cauzione;
c) consentire l'ulteriore esecuzione del contratto, applicando le penalità previste dall'articolo 53, se l'inadempimento è tale da non determinare il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 135 e 136 del Codice, in ogni caso, per l'Amministrazione costituisce grave inadempimento:
a) il grave ritardo nell'esecuzione che arreca gravi danni all'Amministrazione, congruamente motivati;
b) il mancato rinnovo o proroga della cauzione definitiva fino alla perfetta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, suscettibili di arrecare gravi danni all'Amministrazione;
c) ogni circostanza che comporta l'applicabilità di penalità per un importo superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto.
3. Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del comma 1, al contraente è liquidato esclusivamente l'importo corrispondente alla quota parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate, salva la facoltà dell'Amministrazione di restituire, ove possibile, le forniture, ripetendo i pagamenti, qualora già effettuati.
4. Nell'ipotesi prevista dalla lettera b) del comma 1, l'avvenuta stipula del nuovo atto negoziale viene notificata al contraente inadempiente, con specificazione dei termini di esecuzione e del relativo importo.
5. E' fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione, nonché dei maggiori oneri sostenuti rispetto a quelli contrattualmente previsti, compresi quelli amministrativi e fiscali derivanti dal nuovo affidamento; in ogni caso, se dall'esecuzione in danno deriva un risparmio all'Amministrazione, nulla compete al contraente inadempiente.
6. L'Amministrazione effettua le debite segnalazioni all'Autorità nazionale anticorruzione e valuta l'inadempimento ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f) del Codice.
Art. 53. Penalità
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 298 del Regolamento, il contratto stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo delle penalità da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle forniture o prestazioni non correttamente eseguite.
2. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione applica al contraente una penalità:
a) pari al tre per cento dell'ammontare del prezzo netto della prestazione o della porzione di prestazione in tutto o in parte difforme rispetto alle previsioni contrattuali o alle specifiche tecniche, salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile;
b) pari all'uno per mille del valore della prestazione per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini contrattualmente previsti, nell'effettuazione:
1) dell'approntamento alla verifica di conformità o della consegna dei beni;
2) del ritiro dei beni rifiutati o dichiarati rivedibili in sede di verifica di conformità;
3) della ripresentazione dei beni rifiutati o dichiarati rivedibili in sede di verifica di conformità;
4) della manutenzione, sostituzione o riparazione di beni nell'ambito della garanzia contrattualmente prevista;
5) di ogni altro adempimento stabilito nell'atto negoziale;
c) pari all'uno per mille del valore contrattuale nei casi concernenti:
1) il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali in materia di presentazione e conservazione della documentazione tecnica o delle certificazioni inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, alla previdenza ed all'antinfortunistica nonché alle subforniture;
2) l'omissione della comunicazione di ogni variazione soggettiva del contraente prevista dall'articolo 116 del Codice;
3) ogni altro inadempimento rispetto alle prescrizioni contrattuali, fuori dai casi di cui alla lettera a), salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile;
3. L'importo delle penalità, singolarmente e cumulativamente considerato, non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, ai sensi dall'articolo 52.
Art. 54. Procedimento relativo all'applicazione di penalità
1. L'ammontare delle penalità è dedotto dai crediti del contraente dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono ovvero, se non sufficienti, dai crediti dipendenti da altri contratti che lo stesso ha in corso con l'Amministrazione, senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione, che è ripristinata entro il termine indicato dall'Amministrazione.
2. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura relativa al bene o al servizio o alla porzione di esso cui la penalità fa riferimento.
3. Il procedimento amministrativo per l'applicazione delle penalità è avviato con la contestazione dell'inadempimento o del ritardo al contraente che, entro quindici giorni, può comunicare le proprie giustificazioni; la mancata comunicazione non è causa di sospensione del procedimento stesso.
4. Le penalità sono comminate con atto dell'Amministrazione, debitamente trasmesso al contraente.
5. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del decreto, il contraente può avanzare motivata istanza di disapplicazione della penalità, presentando le relative giustificazioni e la pertinente documentazione.
6. Nei casi di particolare complessità, l'Amministrazione può richiedere il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della penalità.
7. L'applicazione delle penalità non pregiudica l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
8. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Art. 55. Pagamenti
1. I pagamenti sono eseguiti dopo la verifica di conformità, accettazione e consegna delle forniture e prestazioni da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di fattura recante dati corrispondenti alle risultanze di fatto e alle prescrizioni economiche contrattuali, entro il termine previsto dalla normativa vigente, non superiore a sessanta giorni.
2. Il prezzo indicato nel contratto come prezzo globale è comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto al contraente in relazione all'esecuzione del contratto, ivi comprese le spese di confezionamento, imballaggio e trasporto fino al luogo indicato per la consegna.
3. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità applicate al contraente, viene effettuato:
a) in unica soluzione, quando la consegna dei beni o la prestazione dei servizi è stabilita in unico lotto, ovvero quando tale operazione si completa con la messa in opera di tutte le parti componenti la fornitura;
b) per ciascun lotto, quando la consegna dei beni o dei servizi è frazionata in lotti;
c) in conto per singole porzioni di beni o servizi, quando la consegna è relativa ad ordinazioni parziali;
d) a epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione periodica e regolare o di stato di avanzamento lavori ovvero nei casi di noleggio di beni.
4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, i contratti possono prevedere che su ogni pagamento sia trattenuto un decimo dell'importo contrattuale, da corrispondersi al termine del periodo di garanzia.
5. Il pagamento è subordinato all'esito positivo delle seguenti verifiche:
a) regolarità contributiva e retributiva previste dalla legge. Se da tali verifiche risulta una situazione di irregolarità del contraente, l'Amministrazione esercita l'intervento sostitutivo di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento;
b) mancanza di inadempienze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sempreché ricorra l'obbligo di procedere alla verifica prevista.
6. Se all'esecutore sono stati contestati inadempimenti contrattuali, ferma restando l'applicazione di eventuali penali, l'Amministrazione può sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento è comunicato al contraente ovvero all'esecutore nella forma prevista dall'articolo 11.
7. I pagamenti sono effettuati, di regola, a mezzo di mandati diretti con accreditamento dei relativi importi sui conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, indicati dal contraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contraente comunica all'Amministrazione eventuali variazioni, indicando gli estremi identificativi di altri conti correnti parimenti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto. Entro il termine di cui al precedente periodo sono altresì comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi. In mancanza di tali comunicazioni, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali.
Art. 56. Parere dell'Autorità nazionale anticorruzione
1. Se, nella fase a evidenza pubblica per la scelta del contraente, insorgono questioni per le quali non è ancora pendente contenzioso, è ammesso, in presenza dei presupposti stabiliti dall'Autorità nazionale anticorruzione, il ricorso alla medesima Autorità.
2. L'Autorità di cui al comma 1 formula una ipotesi di soluzione, non vincolante per le parti.
3. L'Amministrazione può procedere in difformità del parere reso dall'Autorità nazionale anticorruzione, fornendo la motivazione di tale scelta.
Art. 57. L'arbitrato
1. Se previsto dal contratto quale mezzo di risoluzione delle controversie, l'arbitrato, disciplinato dall'articolo 241 e seguenti del Codice, è attivato dal contraente entro trenta giorni dalla comunicazione allo stesso delle decisioni adottate dall'Amministrazione.
Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dall'Amministrazione si intendono accettate definitivamente dal contraente, che decade, pertanto, da qualsiasi diritto di impugnativa.
2. Durante il giudizio arbitrale e fino alla pronuncia del lodo, per garantire la continuità delle prestazioni contrattuali, il contraente non può esimersi dal continuare l'esecuzione delle stesse, incorrendo, in caso contrario, nell'applicazione delle penalità contrattuali previste dall'articolo 53 in caso di inadempimento.
Art. 58. Abrogazioni ed entrata in vigore
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, sono abrogati il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277 e il decreto del Ministro delle finanze 6 ottobre 1958, n. 106679.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di indizione di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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